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	<title>961 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>961 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza di accoglimento del ricorso di un concorrente, in tema di affidamento progettazione esecutiva, lavori di realizzazione e servizi integrati di gestione del primo lotto del parco urbano di Bagnoli, Napoli. Considerato che il pregiudizio lamentato dalla società appellante, consistente nella necessità di riaprire la procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza di accoglimento del ricorso di un concorrente, in tema di affidamento progettazione esecutiva, lavori di realizzazione e servizi integrati di gestione del primo lotto del parco urbano di Bagnoli, Napoli. Considerato che il pregiudizio lamentato dalla società appellante, consistente nella necessità di riaprire la procedura di gara, appare privo dei requisiti di gravità ed irreparabilità previsti dall’art. 98 c.p.a.. La sentenza di primo grado aveva ritenuto violato il principio che garantisce ad ogni partecipante la piena e completa informazione su ogni decisione della stazione appaltante in ordine al procedimento stesso, informazione finalizzata al contraddittorio ed al giusto procedimento: una irregolarità contributiva che potrebbe determinare l’esclusione dalla procedura concorsuale avrebbe quindi dovuto essere riscontrata in contraddittorio con la concorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00961/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00880/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 880 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Bagnolifutura di Trasformazione Urbana S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Vinti, Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso &#038; Associati Studio Vinti in Roma, via Emilia N. 88;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; Ccc Societa&#8217; Cooperativa </b>in proprio e quale mandataria Rti, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Laudadio, Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6; <b>Rti &#8211; Marrone Carmine, Rti &#8211; Cooperativa Lavoratori Ausiliari Traffico Lat, Rti &#8211; Civin Vigilanza Srl, Rti &#8211; Nael Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VIII n. 05256/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI DI REALIZZAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEL PRIMO LOTTO DEL PARCO URBANO DI BAGNOLI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; Ccc Societa&#8217; Cooperativa On Proprio e quale Mandataria Rti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Elia Barbieri su delega dell&#8217;avv. Stefano Vinti, Felice Laudadio;	</p>
<p>Considerato che il pregiudizio lamentato dalla società appellante, consistente nella necessità di riaprire la procedura di gara, appare privo dei requisiti di gravità ed irreparabilità previsti dall’art. 98 c.p.a.;<br />	<br />
Ritenuto, in punto spese, liquidate in dispositivo, che non sussistano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 880/2012).	</p>
<p>Condanna l’appellante Bagnolifutura di trasformazione urbana s.p.a. a rifondere a parte appellata le spese della presente fase, liquidate in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-2-2007-n-961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-2-2007-n-961/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.961</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Rel. Mangia A. Nicoletti (Avv. A.M. Stramaglia)c. Comune di Roma (Avv. R. Murra) sulla irricevibilità dell&#8217;istanza di accesso proposta oltre il termine previsto ex art. 25 co.5 L.n. 241/90, anche se reiterata a seguito di diniego tacito, in assenza di fatti nuovi o sopravvenuti rispetto alla prospettazione originaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-2-2007-n-961/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-2-2007-n-961/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Rel. Mangia A. Nicoletti (Avv. A.M. Stramaglia)c. Comune di Roma (Avv. R. Murra)</span></p>
<hr />
<p>sulla irricevibilità dell&#8217;istanza di accesso proposta oltre il termine previsto ex art. 25 co.5 L.n. 241/90, anche se reiterata a seguito di diniego tacito, in assenza di fatti nuovi o sopravvenuti rispetto alla prospettazione originaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza proposta oltre il termine ex art. 25, co.5, L.n. 241/90 – Impugnazione del  tacito diniego sopravvenuto – Carenza di fatti nuovi o sopravvenuti &#8211; Irricevibilità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ irricevibile, tanto l’istanza di accesso proposta oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 25, comma 5 della L. n. 241/90, quanto la successiva domanda reiterata avverso il conseguente tacito diniego, se a quest’ultima deve riconoscersi carattere meramente confermativo della prima. Infatti, sarà possibile reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa, solo in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante ed in tal caso, l’originario diniego, da intendersi rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Nel caso della presentazione di un’ulteriore domanda di accesso priva di elementi innovativi, è da escludere che riprenda a decorrere, non solo il termine previsto dall’art. 25, comma 5 suddetto, ma anche il termine di cui al comma  4 del medesimo articolo, ai fini della formazione del diniego tacito</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I-quater –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 9596 del 2006, proposto da <br />
<b>Nicoletti Antonia,</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Stramaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via del Forte Tiburtino n. 160;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del silenzio rifiuto formatosi sulle domande di accesso ai documenti amministrativi ex lege 241/90, presentate dalla ricorrente in data 7 marzo 2006 (repertorio n. 2424 prot. CE/2006/14797) ed in data 31 marzo 2006 (repertorio n. 3402 prot. CE/2006/20075), con le quali sono state respinte le richieste di rilascio di copia autentica del verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale U.O. V° Gruppo di Roma e dall’Ufficio Tecnico Edilizia del Municipio V° del Comune di Roma a seguito del sopralluogo effettuato in data 9 novembre 2005 presso l’immobile sito in via Castel Paternò n. 22 in Roma;</p>
<p><b>per la declaratoria<br />
</b>del diritto della ricorrente a detto accesso e per il conseguente</p>
<p><b>ordine<br />
</b>al Comune di Roma di rilascio della documentazione predetta;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 24 novembre 2006 il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 11 ottobre 2006 e depositato il successivo 25 ottobre, la ricorrente chiede l’annullamento del silenzio rifiuto in epigrafe, con consequenziale riconoscimento del diritto all’accesso ai documenti richiesti.<br />
In particolare, la ricorrente rappresenta:<br />
&#8211; di aver denunciato in data 5 ottobre 2005 al Comune di Roma l’esecuzione, in adiacenza al fabbricato di sua proprietà, di opere edilizie e di avere, nel contempo, chiesto l’intervento delle autorità competenti al fine di impedire la prosecuzione dei lav<br />
&#8211; che a seguito di tale esposto – e precisamente il giorno 9.11.2005 &#8211; il Comando di Polizia Municipale U.O. V° Gruppo di Roma, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Edilizia del Municipio V°, effettuava un sopralluogo;<br />
&#8211; di aver, pertanto, presentato in data 7 marzo 2006 domanda di accesso al fine di prendere visione ed estrarre copia del verbale redatto in seguito al sopralluogo;<br />
&#8211; che, con comunicazione del 16.3.2006, il V° Gruppo di Polizia Municipale invitava l’Ufficio Tecnico a trasmettere l’esito degli accertamenti e delle verifiche effettuati;  <br />
&#8211; che, a causa del persistere del silenzio da parte dell’Ufficio Tecnico, presentava in data 31 marzo 2006 una nuova domanda di accesso alla su indicata documentazione;<br />
&#8211; che – rimanendo anche tale domanda senza riscontro &#8211; la reiterava in data 21 giugno 2006 con lettera indirizzata per conoscenza anche all’Ufficio del Difensore Civico, il quale era il solo a riscontrarla attraverso una richiesta di notizie al DirigenteAvverso il silenzio serbato dal Comune di Roma, Municipio V°, ed a sostegno della domanda di accesso avanzata la ricorrente deduce:<br />
&#8211;	la sussistenza di un interesse attuale all’accesso;<br />	<br />
&#8211;	che nei confronti dei documenti richiesti non vige un divieto normativo di divulgazione; <br />	<br />
&#8211;	che la domanda di accesso è sufficientemente motivata.<br />	<br />
Con atto depositato in data 7 novembre 2006 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 23 novembre 2006 – ha riferito di aver informato la ricorrente con nota in data 5 luglio 2006 prot. N. 32907 in ordine alle variazioni accertate rispetto ai progetti iniziali ed alla necessità di ulteriori accertamenti e verifiche.<br />
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2006 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />
2.Il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente proposto.<br />
2.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente ha presentato domanda di accesso al verbale del sopralluogo effettuato dall’Amministrazione dapprima in data 7 marzo 2006 e successivamente in data 31 marzo 2006.<br />
 Ciò detto, appare evidente che il ricorso – notificato in data 11 ottobre 2006 &#8211; è stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni, fissato dall’art. 25, comma 5, della legge n. 241/90, da computare dal “<i>diniego dell’accesso……… tacito</i>”, formatosi “<i>decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta” </i>(<i>rectius</i>: 6 aprile 2006).<br />
2.2. Al riguardo appare opportuno ricordare che sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale – con sentenza 20 aprile 2006, n. 7 – ha affermato quanto segue:<br />
&#8211; l’accesso è collegato ad una riforma di fondo dell’Amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all<br />
Ed è evidente, in tale contesto, che si creino ambito soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto;<br />
&#8211; si tratta di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire poteri di natura procedimentale;<br />
&#8211; il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva caratterizza la strumentalità- nel delineato contesto, il disposto legislativo dell’art. 25, commi 4 e 5 &#8211;  che fissa il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso – pone un termine all’esercizio dell’az<br />
In ragione delle peculiarità dell’ipotesi in trattazione, caratterizzata dalla reiterazione della domanda di accesso (risalente a date che non consentirebbero – in ogni caso – di constatare l’osservanza del termine di legge), appare opportuno, ancora, ricordare che l’Adunanza Plenaria ha, altresì, precisato che “<i>il carattere decadenziale del termine reca in sé – secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario – che la mancata impugnazione del diniego entro il termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione” </i>di un eventuale diniego successivamente intervenuto, “<i>laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo</i>.<i> In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante…..”. </i> Esclusivamente in tal caso, l’originario diniego, da intendere <i>rebus sic stantibus</i>, ancorché non ritualmente impugnato, “<i>non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale</i>”.<br />
Orbene, è evidente che l’applicazione degli esposti principi al caso di specie non può che rafforzare ulteriormente la già rilevata irricevibilità del ricorso.<br />
Nell’ipotesi in cui si volesse, poi, ravvisare la formazione di una pluralità di dinieghi taciti – l’ultimo in  esito all’istanza in data 21 giugno 2006 – il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile perché la carenza di elementi utili per poter riscontrare la presenza di fatti nuovi e, dunque, una nuova – seppure implicita &#8211; valutazione della situazione da parte dell’Amministrazione condurrebbe necessariamente ad intendere il diniego tacito da ultimo intervenuto come meramente confermativo del precedente e perciò non autonomamente impugnabile.<br />
La soluzione dell’inammissibilità in difetto di un diniego espresso non appare, però, condivisibile, atteso che per effetto della presentazione di un’ulteriore domanda di accesso avente ad oggetto i medesimi documenti, priva di elementi innovativi (quale è quella presentata dalla ricorrente in data 21 giugno 2006, prodotta agli atti), è da escludere che riprenda a decorrere non solo il termine previsto dall’art. 25, comma 5, della legge n. 241/90 (C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3431 del 2006) ma anche il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, valido – come già precisato &#8211; ai fini della formazione del diniego tacito. <br />
3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è irricevibile.<br />
 In ragione della varietà giurisprudenziale che per anni ha caratterizzato la materia e dell’epoca relativamente recente alla quale risale la richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater dichiara irricevibile il ricorso n. 9596/2006.<br />
Compensa le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2006, con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr. Giancarlo LUTTAZI – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-2-2007-n-961/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</a></p>
<p>Pres. Schillaci, Est. Francavilla Ricorrente Franco Cordero Maribelqui (avv. Lo Faro) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed altri 1. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri &#8211; istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro –– diniego ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci, Est. Francavilla<br /> Ricorrente Franco Cordero Maribelqui (avv. Lo Faro) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri &#8211; istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro –– diniego ex art. 31 D.P.R. n. 394/99 &#8211; illegittimità.</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri – istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – diniego fondato su precedente provvedimento di espulsione – omessa valutazione di circostanze comprovanti l’inserimento sociale dello straniero – illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto respinge l’istanza di regolarizzazione a causa dei precedenti penali e dei carichi pendenti del datore di lavoro in quanto l’art. 31 D.P.R. n. 394/99, posto a fondamento del diniego, riguarda le sole ipotesi in cui lo straniero attualmente non si trova nel territorio dello Stato e non anche le fattispecie, disciplinate dal D.L. n. 195/02 (convertito con L. n. 222/02), in cui lo stesso è già presente, anche se clandestinamente, in Italia.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto rigetta l’istanza di regolarizzazione sulla base di un precedente decreto di espulsione senza valutare le circostanze obiettive (nella fattispecie espletamento di attività lavorativa lecita) comprovanti l’inserimento sociale dello straniero e, come tali, idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 1 comma 8° D.L. n. 195/02 (convertito con L. n. 222/02), la revoca del provvedimento espulsivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul provvedimento prefettizio di regolarizzazione dello straniero ex D.L. n. 195/02</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia Sezione Staccata di Catania<br />
Sezione Interna II</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Dr. Salvatore Schillaci &#8211; Presidente; Dr. Pancrazio M. Savasta – Primo Referendario; Dr. Michelangelo Francavilla – Referendario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 961/04 R.G. proposto da<br />
<b>FRANCO CORDERO MARIBELQUI</b> elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dell’avv. Rosa Emanuela Lo Faro che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b> , in persona del Ministro p.t.,<br />
&#8211; <b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA</b>, in persona del Prefetto p.t.,<br />
&#8211; <b>QUESTORE DI CATANIA</b>, in persona del Questore p.t.<br />
tutti elettivamente domiciliati in Catania presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />del decreto prot. n. 3585482 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza di regolarizzazione n. 006838370527 presentata il 02/11/02 in relazione alla lavoratrice Franco Cordero Maribelqui;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria,<br />
Avvisate le parti presenti all’udienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71,<br />
Ritenuto, in FATTO, quanto esposto nell’atto introduttivo,<br />
Considerato in DIRITTO quanto segue:</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
Nel presente giudizio Franco Cordero Maribelqui impugna il provvedimento emesso il 04/12/03 prot. n. 3585482 con cui il Prefetto di Catania ha nuovamente respinto l’istanza di regolarizzazione presentata nell’interesse della ricorrente in quanto la stessa è stata espulsa con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, essendo stata rintracciata in Catania il 20/03/01 nell’ambito di un servizio di polizia volto al controllo della prostituzione di cittadine extracomunitarie, ed, inoltre, perchè il datore di lavoro annovera a suo carico precedenti penali e carichi pendenti ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 394/99.<br />
La ricorrente impugna il provvedimento in questione deducendone, con il primo motivo, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. n. 195/02 e 31 D.P.R. n. 394/99 in quanto, alla luce della normativa in esame, i precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro non condizionano l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione.<br />
La censura è fondata.<br />
L’art. 31 D.P.R. n. 394/99 prevede che la denuncia nei confronti del datore di lavoro in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. n. 286/98 e dagli artt. 380 e 381 c.p.p. può comportare il diniego, ad opera della Questura, del nulla – osta all’ingresso dello straniero residente all’estero già beneficiario dell’autorizzazione al lavoro rilasciata ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 394/99 dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro; tale nulla – osta è indispensabile allo straniero per ottenere, come previsto dal 4° e 5° comma dell’art. 31, il visto d’ingresso nel nostro Paese.<br />
La disciplina ora richiamata riguarda la specifica ipotesi in cui il datore di lavoro intende promuovere l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro e nell’ambito dei flussi annualmente determinati dalle competenti Autorità ai sensi degli artt. 3 e 21 e ss. D. Lgs. n. 286/98 e 29 D.P.R. n. 394/99, di uno straniero che attualmente non è presente nel territorio nazionale.<br />
Depone in questo senso il tenore letterale dell’art. 21 D. Lgs. n. 286/98 (intitolato “determinazione dei flussi d’ingresso”) che menziona esplicitamente l’ “ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato”; il successivo art. 22, poi, detta la specifica disciplina finalizzata al conseguimento del visto d’ingresso e riguardante l’ipotesi in cui “il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia &#8230; intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all&#8217;estero”.<br />
Analoghe espressioni si rinvengono negli artt. 29 e seguenti del D.P.R. n. 394/99 ove sono contenute le disposizioni applicative delle prescrizioni previste dagli artt. 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.<br />
Del resto il nulla – osta previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 394/99, il cui rifiuto può essere opposto dalla Questura in presenza di precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro, è espressamente finalizzato al conseguimento del visto necessario per l’ingresso dello straniero attualmente non presente nel territorio dello Stato.<br />
Alla luce di quanto evidenziato emerge che l’art. 31 D.P.R. n. 394/99, presupponente l’attuale assenza dello straniero dal territorio dello Stato, non può ritenersi applicabile alla diversa ipotesi in cui lo straniero sia già presente, anche se clandestinamente, in Italia (in questo senso espressamente T.A.R. Toscana sent. n. 1908/02) che, invece, costituisce l’oggetto della disciplina eccezionale prevista dal D.L. n. 195/02 come convertito dalla L. n. 222/02.<br />
In tal senso depone il tenore letterale dell’art. 1 D.L. n. 195/02 che, pur disciplinando in maniera specifica e puntuale le condizioni necessarie per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione, non contiene alcun riferimento ai requisiti soggettivi del datore di lavoro.<br />
Nè la disciplina prevista dall’art. 31 D.P.R. può essere estesa, in via analogica, alla fattispecie oggetto di causa ostandovi, oltre alla diversità di presupposti, anche l’inesistenza del requisito della “eadem ratio”.<br />
L’art. 31 D.P.R. n. 394/99, infatti, è ispirato ad un particolare rigore coerente con l’esigenza di controllo dell’accesso degli stranieri nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato od autonomo nell’ambito di un regime ordinario basato sulla determinazione preventiva dei flussi d’ingresso ai sensi degli artt. 3 e 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.<br />
Il D.L. n. 195/02, invece, presumibilmente anche in ragione dell’eccezionalità della disciplina ivi prevista, è ispirato ad un particolare “favor” nei confronti dello straniero clandestinamente presente in Italia al quale viene consentito di regolarizzare la sua posizione in presenza di circostanze che ne comprovino l’inserimento nel tessuto sociale in riferimento al quale nessuna rilevanza assumono i precedenti penali ed i carichi pendenti del datore di lavoro.<br />
Per questi motivi la disciplina prevista dall’art. 31 D.P.R. n. 394/99 non può ritenersi applicabile alle fattispecie, quali quella oggetto di causa, aventi ad oggetto la regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 195/02, dello straniero già clandestinamente presente in Italia.<br />
Alla luce delle predette considerazioni il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui motiva il diniego dell’istanza di legalizzazione in riferimento ai precedenti e carichi pendenti del datore di lavoro della ricorrente richiamando, all’uopo, l’art. 31 D.P.R. n. 394/99.<br />
Con il terzo motivo viene, poi, dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato in relazione al vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto d’istruttoria in quanto il Prefetto avrebbe respinto l’istanza di legalizzazione esclusivamente sulla base del precedente provvedimento di espulsione emesso nei confronti della ricorrente e senza considerare, quale motivo di revoca dell’atto, l’inserimento sociale della predetta comprovato dall’esercizio di regolare attività lavorativa.<br />
La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 D.L. n. 195/02 le disposizioni ivi contenute ed aventi ad oggetto la regolarizzazione non si applicano agli extracomunitari “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l&#8217;inserimento sociale”.<br />
Secondo la norma in esame, pertanto, la precedente espulsione non è in sè ostativa all’accoglimento dell’istanza di legalizzazione dovendo l’autorità decidente valutare, altresì, la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’atto in presenza di circostanze obiettive comprovanti l’inserimento della ricorrente nella comunità nazionale.<br />
Il provvedimento impugnato, invece, ha illegittimamente motivato il diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente sulla base del precedente provvedimento di espulsione (senza accompagnamento coatto) omettendo di considerare, ai fini della revoca, che la sussistenza di un lavoro onesto e regolarmente retribuito, come tale in grado di permettere alla richiedente di soddisfare i suoi bisogni primari e non,  concretizza quella circostanza “obiettiva” dalla quale può essere desumibile l’inserimento sociale dell’interessata ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 195/02.<br />
Assolutamente irrilevante, poi, in senso ostativo alla revoca dell’espulsione, è l’attività di meretricio (per altro solo dedotta in modo non chiaro nel provvedimento impugnato) che sarebbe in passato stata esercitata dalla ricorrente.<br />
Infatti, a parte l’assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di riferimenti specifici ai caratteri di tale attività (non emergendo se la stessa sia stata esercitata in modo sporadico o continuativo ed in quale contesto), proprio l’attuale svolgimento di un lavoro onesto e regolarmente retribuito costituisce elemento da cui desumere l’insussistenza attuale dei presupposti che, all’epoca, hanno determinato l’emissione del provvedimento di espulsione.<br />
Per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento, per esigenze di economia processuale, delle ulteriori censure proposte.<br />
A tale statuizione consegue l’annullamento dell’atto impugnato con l’obbligo delle Amministrazioni intimate, quale risarcimento in forma specifica ex art. 7 L. n. 1034/71 (come richiesto dalla ricorrente), di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all’accoglimento dell’istanza di legalizzazione presentata da Franco Cordero Maribelqui.<br />
La peculiarità e la novità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:<br />
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con l’obbligo delle amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere gli adempimenti necessari per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente;<br />
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04</p>
<p>Depositata il 17/03/04</p>
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