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	<title>9608 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9608 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</a></p>
<p>Pres., Est. A. Onorato Nicola Casone (Avv.ti F. Scotto e M. Scotto) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) sul diniego, da parte della P.A., di rinnovo del porto d&#8217;armi 1. Autorizzazione e Concessioni – Guardia giurata &#8211; Richiesta di rinnovo dell’attestato di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Est. A. Onorato<br /> Nicola Casone (Avv.ti F. Scotto e M. Scotto) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego, da parte della P.A., di rinnovo del porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e Concessioni  – Guardia giurata &#8211; Richiesta di rinnovo dell’attestato di idoneità e connessa autorizzazione al porto d’armi – Diniego – Fondato sulla sola circostanza che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati nel luogo di residenza – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Autorizzazione e Concessioni  &#8211; Diniego sulla richiesta di rinnovo del porto d’armi fondato sulla sola circostanza che il richiedente è fratello di un pregiudicato – Illegittimità &#8211;  Revoca delle autorizzazioni di polizia da parte della P.A. – Ipotesi previste dall’art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n.773.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il diniego, da parte della P.A., di rinnovo dell’attestato d’idoneità  e la connessa autorizzazione al porto d’armi non può essere motivato sulla sola circostanza che il richiedente è stato trovato in compagnia di  pregiudicati nel luogo di residenza, in quanto tale circostanza non è di per sé ostativa al riconoscimento del requisito della buona condotta richiesto dal T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 (1).</p>
<p>2. E’ illegittimo il diniego alla richiesta di rinnovo del porto d’armi fondato sulla sola circostanza che il richiedente è fratello di un pregiudicato se la circostanza era gia nota all’amministrazione, in quanto ai sensi dell’art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 la P.A. ha il potere di revocare le autorizzazioni di polizia nelle seguenti ipotesi: a) la mancanza sopravvenuta, totale o parziale delle condizioni alle quali le autorizzazioni sono subordinate b) il sopraggiungere o l&#8217;evidenziarsi di circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego; nel primo caso il provvedimento è vincolato, nel secondo caso è invece discrezionale e deve essere adeguatamente motivato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Corte Cost. n.311 del 25 luglio 1996; Corte Cost. n.207 del 28 luglio 1976; Corte Cost. n.61 del 6 luglio 1965; Corte Cost. n.45 del 9 giugno 1965; Corte Cost. n. 108 del 31 marzo 1994; Corte Cost. n. 440 del 16 dicembre 1993; TAR Campania n.163 del 2 maggio 1996; TAR Campania n.4193 del 17 luglio 2002; Cons. Stato, sez. I, parere n.1165 del 6 marzo 2002; Cons. Stato, sez. IV, n.1671 del 31 marzo 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SEZIONE QUINTA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori:                      </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Antonio Onorato				&#8211;	Presidente <br />	<br />
Andrea Pannone				&#8211;	Componente<br />	<br />
Paolo Carpentieri		 		&#8211;	Componente<br />	<br />
Ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul  ricorso n. 4318 del 2007  proposto da</p>
<p><b>Nicola Casone</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando e Marina  Scotto   e con gli stesse elettivamente domiciliati in Napoli, via Caracciolo n.15,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Ufficio territoriale del Governo  di Napoli ed il Ministero dell’interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato   e con la stessa ex lege  domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11,,</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento di revoca dell’ autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del rinnovo della licenza per il porto d’armi e di ogni atto presupposto,  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,<br />
Vista l’ordinanza  collegiale  6 settembre 2007 e la documentazione in base alla stessa acquisita, <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti,<br />
Relatore, alla camera di consiglio dell’11 ottobre il presidente,<br />
Uditi i difensori come da verbale e ritenuto  quanto segue:<br />
Ritenuto e considerato in<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.</p>
<p>2-Il provvedimento 14 maggio 2007 n. 2527 Area I quater  in questa sede impugnato, come si apprende dalla sua lettura, dispone la revoca del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del porto di arma nella considerazione che il ricorrente è fratello di due noti pregiudicati  ed in occasione di un controllo di polizia presso un bar è stato trovato in compagnia di uno di essi.<br />
Nell’atto, invece:<br />
 a)-  non si fa alcun accenno alla circostanza che l’interessato svolge l’attività lavorativa sopra indicata da oltre un decennio  con la qualifica di brigadiere senza che in relazione alla sua attività, per quanto risulta, siano stati mossi rilievi di sorta;<br />
 b)-non sono spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute irrilevanti le controdeduzioni formulate dopo la ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento;<br />
c)- non è in alcun modo illustrato il motivo per cui è stata assegnata  rilevanza decisiva  all’unico controllo positivo, ignorando viceversa le gravi conseguenza che derivano al ricorrente ed alla sua famiglia dalla perdita del lavoro finora svolto, per quanto risulta, nel pieno rispetto della legge.<br />
Di qui la fondatezza dei vari motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente.     </p>
<p>3-Innanzitutto, deve essere ricordato che la giurisprudenza, dalla quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, è fermissima nell’affermare che l&#8217; Amministrazione non può denegare l&#8217; attestato d&#8217; idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che, come nella fattispecie, sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità.<br />
Tanto perché  le suddette circostanze di per sé sole  non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all&#8217; uopo dal T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (Cfr. Corte cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania    2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002  n. 4193 ;Cons. Stato Sez.I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV  31 marzo 2003 n. 1671).</p>
<p>4-L&#8217; art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 prevede due ipotesi in ordine alla revoca delle autorizzazioni di polizia: la mancanza sopravvenuta, totale o parziale delle condizioni alle quali le autorizzazioni sono subordinate e il sopraggiungere o l&#8217; evidenziarsi di circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego; nel primo caso il provvedimento è vincolato, nel secondo caso è invece discrezionale e deve essere adeguatamente motivato.<br />
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non è riconducibile né alla prima che alla seconda ipotesi in quanto, da una parte, il fatto che il ricorrente avesse due fratelli pregiudicati era circostanza  da sempre nota all’Amministrazione e che in precedenza per nulla aveva impedito il rilascio ed il successivo rinnovo dei titoli autorizzatori e, dall’altra parte, non è stata evidenziata alcuna circostanza  nuova ed a tal punto rilevante da essere di per se sola impeditivi del rilascio del titolo.    .</p>
<p>5-Quanto sopra comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p>6-Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio con onere, tuttavia, per l’Amministrazione i rimborsare al ricorrente quanto anticipato per contributo unificato. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Il contributo unificato è a carico dell’Amministrazione soccombente<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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