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	<title>9606 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9606 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Luca Iera, Referendario, Estensore; PARTI: (Alessandro R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Spagolo in Roma, via Agostino Depretis 86 contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Luca Iera, Referendario, Estensore; PARTI:  (Alessandro R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Spagolo in Roma, via Agostino Depretis 86 contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21; Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative &#8211; Direzione Gestione Patrimonio &#8211; U.O. Concessioni di Roma Capitale non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La portata dell&#8217; obbligo di valutazione delle osservazioni ex artt. 7-8 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; obbligo di valutazione delle osservazioni ex artt. 7-8 L. 241/1990 &#8211; portata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;amministrazione procedente ha per legge &#8220;l&#8217;obbligo di valutare&#8221; le osservazioni prodotte nel corso di un procedimento dal soggetto nei cui confronti il provvedimento finale &#8220;è destinato a produrre effetti diretti&#8221; (artt. 7-8-10 della legge 7 agosto 1990, n. 241).</em><br /> <em>Affinchè l&#8217;obbligo di valutazione non si risolva in una clausola di stile priva di reale utilità , l&#8217;amministrazione è tenuta a dare adeguatamente atto, nella motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni dell&#8217;interessato e delle ragioni in virtà¹ delle quali le stesse osservazioni possono, o non possono, essere accolte (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 09606/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 15076/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 15076 del 2019, proposto da Alessandro R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Spagolo in Roma, via Agostino Depretis 86;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;<br /> Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative &#8211; Direzione Gestione Patrimonio &#8211; U.O. Concessioni di Roma Capitale non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ente Parco Regionale Dell&#8217;Appia Antica non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale num. repertorio QC/549/2019 del 11/06/2019 e num. protocollo QC/21657/2019 del 11/06/2019 a firma del Responsabile del procedimento, Direttore della Direzione Gestione Patrimonio U.O. Concessioni &#8211; &#8220;Concessioni&#8221; &#8211; Servizio gestione patrimonio in concessione &#8211; Ufficio Concessioni Fabbricati per Ambiti Territoriali, notificata in data 27 settembre 2019 ed avente ad oggetto &#8220;Riacquisizione dell&#8217;immobile di proprietà  capitolina sito in Roma, Via Appia Antica 66-68-70, utilizzato senza titolo, ad uso ristorante con sovrastante abitazione, dal Sig. Alessandro R.&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente od altrimenti connesso a quello impugnato;<br /> e, in via subordinata, per la condanna dell&#8217;Amministrazione resistente a risarcire i danni causati dal proprio illegittimo ed arbitrario comportamento.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La controversia in esame riguarda il ricorso proposto dal sig. R. con il quale si impugna la determina dell&#8217;11 giugno 2019 del Comune di Roma Capitale avente ad oggetto la &#8220;<em>riacquisizione dell&#8217;immobile di proprietà  capitolina &#038; utilizzato senza titolo &#038; con contestuale rilascio &#038; con l&#8217;avvertenza che &#038; si procederà  allo sgombero forzoso</em>&#8220;.<br /> L&#8217;amministrazione comunale, sul presupposto della proprietà  dell&#8217;immobile, ha infatti disposto il rilascio dello stesso da parte del suo attuale utilizzatore il quale, ad avviso della resistente, dal 1994 si trova ad occupare il bene senza alcun titolo in quanto non sarebbe stata rinnovata in suo favore la precedente concessione d&#8217;uso rilasciata alla precedente utilizzatrice e scaduta nel 1993.<br /> Il ricorrente propone tre motivi di ricorso nei confronti del provvedimento impugnato e chiede, in subordine al mancato accoglimento del ricorso, il risarcimento dei danni subiti &#8220;<em>conseguenti all&#8217;illegittimo ed arbitrario esercizio dell&#8217;azione amministrativa da parte del Comune di Roma, per la contestata lesione del legittimo affidamento riposto nella piena regolarità  della propria posizione di concessionario proprio a causa del comportamento assunto nel tempo dall&#8217;Ente</em>&#8220;.<br /> Nel costituirsi in giudizio l&#8217;amministrazione resistente ha replicato puntualmente ai motivi di ricorso.<br /> 2. Il Collegio con ordinanza n. 7852-2020 disponeva incombenti istruttori, volti ad accertare la natura giuridica del compendio immobiliare ai fini del radicamento della propria giurisdizione, a cui le parti vi ottemperavano nei termini.<br /> 3. All&#8217;udienza del 1 luglio 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> 4. Accertata nel corso del giudizio, a seguito dell&#8217;attività  istruttoria disposta dalla Sezione, l&#8217;appartenenza del compendio immobiliare al demanio pubblico (cfr., nota della Conservatoria comunale del 24 luglio 2020) e quindi acclarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa, occorre ora esaminare nel merito il ricorso.<br /> Con il primo motivo, si denuncia la violazione della deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina n. 140 del 30.04.2014 recante &#8220;<em>Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione</em>&#8221; non risultando, dal provvedimento impugnato, le ragioni poste a sostegno dell&#8217;azione amministrativa finalizzata al riordino del proprio patrimonio immobiliare.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> La deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina n. 140 del 30.04.2014 non rappresenta il paradigma alla luce del quale valutare la legittimità  del provvedimento impugnato poichè l&#8217;immobile appartiene in realtà , come emerge dalla documentazione di causa, al demanio pubblico.<br /> Ad ogni modo, anche laddove l&#8217;immobile dovesse rientrare nel patrimonio indisponibile, il provvedimento di riacquisizione non sarebbe comunque in contrasto con la deliberazione <em>de qua</em> poichè la riacquisizione costituisce unÂ <em>prius</em> rispetto al successivo procedimento di riordino del patrimonio immobiliare.<br /> 5. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del legittimo affidamento alla conduzione dell&#8217;immobile, il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni sul contraddittorio procedimentale contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.<br /> Entrambe le censure, che sono fondate nei termini che seguono, possono essere trattate congiuntamente attesa la loro stretta connessione.<br /> Il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancata valutazione della propria situazione giuridica a seguito del comportamento dell&#8217;amministrazione, protratto per molti anni, consistente nel richiedere e quindi incassare il canone di occupazione pur in presenza dell&#8217;assenza del titolo abilitativo all&#8217;uso del bene. Evidenzia inoltre che lo stesso è stato in passato destinatario di un precedente provvedimento, risalente al 1995, in cui la stessa amministrazione aveva manifestato la volontà  di dargli in concessione il bene, volontà  che poi non si era concretizzata senza una plausibile ragione. Infine, fa presente di aver riscontrato, per come richiesto, l&#8217;avvio del procedimento di riacquisizione dell&#8217;immobile del 2 novembre 2017 mediante una comunicazione scritta del 12 dicembre 2017 in cui veniva evidenziato, da un lato, la contraddittorietà  nella condotta dell&#8217;amministrazione alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e, dall&#8217;altro lato, la propria volontà  di rendersi concessionario del bene, anche in considerazione della conduzione dello stesso dal 1910 da parte dei componenti del proprio nucleo familiare.<br /> L&#8217;amministrazione afferma, nel provvedimento impugnato, che le controdeduzioni dell&#8217;istante non sono state &#8220;<em>ritenute accoglibili</em>&#8220;. Tuttavia, nè nel provvedimento nè nella documentazione versata in giudizio emergono le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, nonostante la loro trasmissione fosse stata espressamente sollecitata con l&#8217;atto del 2 novembre 2017.<br /> 6. L&#8217;amministrazione procedente ha per legge &#8220;<em>l&#8217;obbligo di valutare</em>&#8221; le osservazioni prodotte nel corso di un procedimento dal soggetto nei cui confronti il provvedimento finale &#8220;<em>è destinato a produrre effetti diretti</em>&#8221; (artt. 7-8-10 della legge 7 agosto 1990, n. 241).<br /> Affinchè l&#8217;obbligo di valutazione non si risolva in una clausola di stile priva di reale utilità , l&#8217;amministrazione è tenuta a dare adeguatamente atto, nella motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni dell&#8217;interessato e delle ragioni in virtà¹ delle quali le stesse osservazioni possono, o non possono, essere accolte (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).<br /> 7. Contrariamente a quanto sostenuto da Roma Capitale, l&#8217;amministrazione &#8211; che aveva avviato il procedimento destinato a concludersi con un provvedimento i cui effetti avrebbero inciso in via diretta ed immediata sulla posizione del soggetto che attualmente occupa <em>sine titulo</em> l&#8217;immobile &#8211; era tenuta a valutare le controdeduzioni scritte, &#8220;<em>pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento</em>&#8220;, presentate dal ricorrente successivamente alla trasmissione dell&#8217;avvio del procedimento ed in riscontro alle motivazioni ivi contenute.<br /> Nè invero nella fattispecie può trovare applicazione il disposto dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, che si riferisce alla &#8220;<em>mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</em>&#8221; (art. 7), mentre nella specie ciò che è mancata è la valutazione delle osservazioni presentate o l&#8217;indicazione delle ragioni della mancata valutazione delle stesse in relazione alla posizione giuridica soggettiva e alle altre circostanziate circostanze dedotte dal ricorrente (art. 10, comma 1, lett. b).<br /> 8. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti e nei termini di cui sopra e, per l&#8217;effetto, va annullato il provvedimento impugnato poichè viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria in relazione alla posizione del ricorrente; la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, va dichiarata assorbita.<br /> L&#8217;amministrazione è, dunque, tenuta a conformarsi alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità  ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale.<br /> La peculiarità  della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 1 luglio 2020 e 16 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere<br /> Luca Iera, Referendario, Estensore.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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