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	<title>9597 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9597 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Estensore PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bonaiuti e dall&#8217;avv. Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero della Difesa, in persona del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Estensore PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bonaiuti e dall&#8217;avv. Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sul foro inderogabile per gli impiegati pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; C.P.A. &#8211; competenza territoriale di primo grado &#8211; inderogabilità .<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; competenza territoriale inderogabile &#8211; processi instaurati al 16 settembre 2010 &#8211; identificazione.<br /> <br /> 3.- Processo amministrativo &#8211; foro speciale dei pubblici dipendenti ex art. 13 C.P.A. &#8211; operatività .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.A seguito dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell&#8217;art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, la competenza territoriale di primo grado è divenuta inderogabile (art. 13).</em><br /> <br /> <br /> <em>2.I modi di rilevabilità  di cui all&#8217;art. 15 C.P.A. della competenza territoriale inderogabile trovano applicazione con riferimento ai processi &#8220;instaurati&#8221; sotto la vigenza del &#8220;codice del processo amministrativo&#8221;, e, cioè, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore del 16 settembre 2010, intendendosi per &#8220;instaurati&#8221; i ricorsi che, alla suddetta data, siano giÃ  stati notificati alle controparti.</em><br /> <br /> <br /> <em>3.Il cosiddetto &#8220;foro speciale&#8221; dei pubblici dipendenti, previsto dall&#8217;art. 13, comma 2, C.P.A. presuppone l&#8217;attualità  del rapporto di lavoro al momento in cui sorge la lite inerente a quella sede di servizio, senza possibilità  di derogare al foro generale e ordinario ex art. 13, comma 1 per vicende estranee al o non espressamente indicate dal regime di detto foro speciale.</em><br /> <em>Il momento di determinazione della competenza territoriale coincide con l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo, poichè è questo l&#8217;unico momento in grado di assicurare la effettiva inderogabilità  della competenza territoriale, la quale in tanto è realizzata in quanto sussistono i criterà® obiettivi, certi e predeterminati di individuazione del giudice competente impermeabili a fattori esterni, quali le vicende di fatto che riguardano sia il dipendente e l&#8217;esercizio delle sue prerogative difensive che l&#8217;operato della pubblica Amministrazione agente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 09597/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10893/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso R.G. n. 10893 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bonaiuti (cod. fisc.: BNTDNC30A09C742F) e dall&#8217;avv. Paolo Bonaiuti (cod. fisc.: BNTPLA66B05C745M), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) del Decreto del Ministero della Difesa n. 2521/N dd 8 giugno 2010 &#8211; emesso dal Direttore della Divisione ( Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati- III Reparto &#8211; 8^ Divisione -2^ Sezione ), notificato al ricorrente in data 26 agosto 2010 perchè negatorio della richiesta di dipendenza e conseguente negatoria di equo indennizzo mutuanti dalla infermità  &quot;-OMISSIS-&quot;;<br /> 2) di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 7 settembre 2020, il cons. Concetta Anastasi;<br /> <br /> Vista l&#8217;OCI di questa Sezione n. -OMISSIS-del 8.7.2020, con cui, ai sensi dell&#8217;art. 73, 3°comma, cpa, si evidenziava il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR Brescia;<br /> Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 27.8.2020, con cui, in sostanza, si ammette la sussistenza del suddetto difetto di competenza territoriale;<br /> Considerato che, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell&#8217;art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, la competenza territoriale di primo grado è divenuta inderogabile (art. 13);<br /> Considerato che l&#8217;art. 13 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (&#8220;<em>codice del processo amministrativo&#8221;</em>), intitolato &#8220;<em>Competenza territoriale inderogabile</em>&#8220;; al comma 2°, dispone che &#8220;<em>per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio&#8221;</em>;<br /> Ritenuto, secondo la regola di diritto intertemporale, elaborata da Cons. Stato Ad. Plen. n. 1 del 7.3.2011, che i modi di rilevabilità  di cui all&#8217;art. 15 c.p.a. della competenza territoriale inderogabile trovano applicazione con riferimento ai processi &#8220;<em>instaurati</em>&#8221; sotto la vigenza del &#8220;<em>codice del processo amministrativo&#8221;</em>, e, cioè, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore del 16 settembre 2010, intendendosi per &#8220;<em>instaurati</em>&#8221; i ricorsi che, alla suddetta data, siano giÃ  stati notificati alle controparti;<br /> Ritenuto che il cosiddetto &#8220;<em>foro speciale</em>&#8221; previsto dall&#8217;art. 13, comma 2, c.p.a. presuppone &#8220;<em>l&#8217;attualità  del rapporto di lavoro al momento in cui sorge la lite inerente a quella sede di servizio, senza possibilità  di derogare al foro generale e ordinario ex art. 13, comma 1 per vicende estranee al o non espressamente indicate dal regime di detto foro speciale</em>&#8221; (<em>ex plurimis</em>: Cons. Stato, Sez. IV°, Ord. 7.5.2015 n. 2310);<br /> Ritenuto che il momento di determinazione della competenza territoriale coincide con l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo, poichè è questo l&#8217;unico momento in grado di assicurare la effettiva inderogabilità  della competenza territoriale, la quale in tanto è realizzata in quanto sussistono i criterà® obiettivi, certi e predeterminati di individuazione del giudice competente impermeabili a fattori esterni, quali le vicende di fatto che riguardano sia il dipendente e l&#8217;esercizio delle sue prerogative difensive che l&#8217;operato della pubblica amministrazione agente (<em>ex plurimis</em>: Cons. Stato, Sez. III, Ord. 15.10.2019, n. 7026);<br /> Considerato che il presente ricorso:<br /> -risulta notificato in data 12.11.2010 e, cioè, successivamente alla data del 16.9.2010, di entrata in vigore del cosiddetto &#8220;<em>codice del processo amministrativo</em>&#8220;;<br /> -è incentrato sull&#8217;illegittimità  del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  sofferta dal ricorrente e, dunque, del rifiuto opposto dall&#8217;Amministrazione resistente alla concessione dell&#8217;equo indennizzo e, conseguentemente, attiene al rapporto di &#8220;<em>pubblico impiego</em>&#8221; che lega il ricorrente all&#8217;Amministrazione;<br /> Considerato che, dagli atti versati in giudizio, emerge che il ricorrente, alla data del 26 agosto 2010, di notifica del provvedimento impugnato, prestava servizio presso la Sezione Anticrimine di Brescia;<br /> Ritenuto che, alla luce delle precitate coordinate ermeneutiche, il presente ricorso ricade nella sfera di applicazione dell&#8217;art. 13, comma 2°, cpa;<br /> Ritenuto, sulla base degli atti versati in giudizio, che, in virtà¹ della speciale disposizione sulla competenza ex art. 13, comma 2, c.p.a., sussistono i presupposti per declinare la propria competenza territoriale in favore del TAR Lombardia, sede di Brescia, come individuata dalla Tabella allegata al D.P.R. 18.4.1975, n. 277 (&quot;<em>Indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia</em>&#8220;), omettendo ogni pronuncia nel merito, ai fini della sua riassunzione ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4, c.p.a.;<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), declina la propria competenza territoriale in favore del TAR Lombardia-Brescia, ove il processo potrà  essere riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell&#8217;art. 15, 4° comma, cpa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente, Estensore<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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