<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>959 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/959/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/959/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>959 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/959/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a></p>
<p>Pres. Giordano; Est. Ravasio Sull’illegittimità dell’adozione del PPE in variante al PRG qualora non sia stato adeguatamente valutato l’impatto idrogeologico dello stesso, dimostrando l’assenza di rischi o individuando le opere necessarie a prevenirli Rischio ambientale – legittimazione ad agire delle associazioni ambientali &#8211; artt. 13 e 18 l. 349/1986 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano; Est. Ravasio</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità dell’adozione del PPE in variante al PRG qualora non sia stato adeguatamente valutato l’impatto idrogeologico dello stesso, dimostrando l’assenza di rischi o individuando le opere necessarie a prevenirli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Rischio ambientale – legittimazione ad agire delle associazioni ambientali &#8211; artt. 13 e 18 l. 349/1986 – materia urbanistica.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">Rischio ambientale – rischio idrogeologico – approvazione strumenti urbanistici – opere per la prevenzione del rischio ambientale.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le associazioni nazionali individuate ai sensi dell&#8217;art. 13 l. 349/1986, hanno legittimazione ad agire, espressamente prevista dalla medesima norma all&#8217;art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientale. Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all&#8217;ambiente; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l&#8217;ambiente.</p>
<ol>
<li value="2">Qualora una variante di notevole impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico sia approvata senza che vi sia certezza che il progetto possa essere effettivamente realizzato in sicurezza, da tutti i punti di vista, vi è violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa, posto che da tali principi discende l&#8217;obbligo per la amministrazione di agire in maniera responsabile e, perciò, di valutare con attenzione tutti gli interessi che su di essa convergono, tra i quali si annovera l&#8217;interesse a tutelare la pubblica e la privata incolumità; l&#8217;interesse a prevenire operazioni economiche ad alto rischio, che in caso di fallimento finiscono per riversare sulla collettività, e quindi sulle casse delle amministrazioni pubbliche, costi enormi; l&#8217;interesse a prevenire danni economici ai terzi di buona fede. L’Autorità procedente, pertanto, deve pretendere che prima della approvazione definitiva del PPE siano quantomeno acquisiti i progetti delle opere necessarie ad ovviare alle problematiche di carattere ambientale, concernenti nello specifico il rischio idrogeologico, nonché la dimostrazione della efficienza e funzionalità di tali opere, in relazione alle problematiche da risolvere.</li>
</ol>
<div>&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div id="pnlIntestazione">
<div style="margin-left:7.5pt;">
<pre>
 REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2011, proposto da:&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Legambiente&nbsp; -&nbsp; Associazione&nbsp; Ambientalista&nbsp; Nazionale&nbsp; -&nbsp; Onlus,&nbsp; in</pre>
<pre>
persona&nbsp; del&nbsp; legale &nbsp;rappresentante&nbsp; pro-tempore&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pi.,</pre>
<pre>
rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Servetti,&nbsp; con&nbsp; domicilio</pre>
<pre>
eletto presso lo studio di costei in Torino, corso Vittorio&nbsp; Emanuele</pre>
<pre>
II, 82;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Comune di Chivasso, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato</pre>
<pre>
e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio eletto&nbsp; presso</pre>
<pre>
il di lui studio in Torino, via G. Giusti N. 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Regione Piemonte, in persona del legale&nbsp; rappresentante&nbsp; pro-tempore,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con&nbsp; domicilio</pre>
<pre>
eletto presso lo studio di costei in Torino, corso Regina Margherita,</pre>
<pre>
174;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Società Va. Immobiliare S.r.l., in persona del legale&nbsp; rappresentante</pre>
<pre>
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gambino,</pre>
<pre>
Anna Gariglio, domiciliata ex art. 25 cpa presso&nbsp; la&nbsp; Segreteria&nbsp; del</pre>
<pre>
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in&nbsp; Torino,&nbsp; corso</pre>
<pre>
Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l'annullamento:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
- della deliberazione della&nbsp; Giunta&nbsp; regionale&nbsp; n.&nbsp; 11-2010&nbsp; in&nbsp; data</pre>
<pre>
17/05/2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione&nbsp; Piemonte&nbsp; n.&nbsp; 21&nbsp; in</pre>
<pre>
data 26/5/2001, avente ad oggetto " Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e</pre>
<pre>
successive&nbsp; modificazioni,&nbsp; D.Lgs&nbsp; 3/4/2006&nbsp; n.&nbsp; 152&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; successive</pre>
<pre>
modificazioni - Comune&nbsp; di&nbsp; Chivasso&nbsp; (TO).&nbsp; Approvazione&nbsp; del&nbsp; Piano</pre>
<pre>
Particolareggiato relativo alle aree 4.11 e 5.25 e della&nbsp; contestuale</pre>
<pre>
Variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
-&nbsp; degli&nbsp; atti&nbsp; tutti&nbsp; antecedenti,&nbsp; preordinati,&nbsp; consequenziali&nbsp;&nbsp; e</pre>
<pre>
comunque connessi, tra cui la deliberazione del consiglio comunale di</pre>
<pre>
Chivasso n. 21 in data&nbsp; 10/5/2010,&nbsp; la&nbsp; deliberazione&nbsp; del&nbsp; consiglio</pre>
<pre>
comunale n. 80 in data 21/12/2010;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Visti il ricorso e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chivasso e di</pre>
<pre>
Regione Piemonte e di Società Va. Immobiliare S.r.l.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel</pre>
<pre>
verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
</div>
</div>
<div id="pnlFatto">
<div style="margin-left:7.5pt;"><strong>Fatto</strong>&nbsp;</p>
<p>
1. Il Comune di Chivasso ha avviato nel 2009 un procedimento volto alla modifica del proprio Piano Regolatore Generale Comunale in riferimento alle aree 4.11 e 5.25, situate nella zona del Parco Mauriziano ai sensi dell&#8217;art. 40 della L. R. 56/1977.<br />
2. Nella fase preparatoria di modifica del Piano Regolatore è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per tramite di due conferenze di servizi (svoltesi rispettivamente il 30.9.2008 e 6.11.2008) con le Autorità preposte alla formulazione di parere ambientale e con la Regione Piemonte, al cui esito quest&#8217;ultima, pur evidenziando forti aspetti di criticità del progetto in causa rispetto al patrimonio ambientale, ha escluso l&#8217;assoggettabilità della modifica a VAS (nota della Regione Piemonte del 23.12.2008).<br />
3. In data 27.4.2009 il Comune ha approvato con propria delibera consiliare n. 16 il progetto preliminare di Piano Particolareggiato Edilizio in Variante.<br />
4. Con le successive delibere&nbsp;nn. 60 e 61 il Comune ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni intervenute in merito all&#8217;adozione del PPE e il progetto definitivo di quest&#8217;ultimo con contestuale variante al PRGC.<br />
5. Tali provvedimenti sono stati impugnati da parte di Legambiente Associazione Ambientalista Nazionale e da due privati cittadini avanti questo Tribunale con ricorso avente N. Reg. 348/2010, giudizio conclusosi con la sentenza n. 657 del 17.6.2011, con la quale l&#8217;impugnazione dei ricorrenti è stata in parte respinta ed in parte dichiarata improcedibile.<br />
6. Il progetto di modifica del Piano Regolatore è stato medio tempore parzialmente modificato.<br />
7. Con la delibera consiliare n. 21 del 10.5.2010 i documenti facenti parte del Progetto Particolareggiato sono stati integrati con una relazione contenente verifica di congruità rispetto al Piano di Classificazione Acustica vigente, e con la sostituzione delle Tavole in cui era stata riscontrata una incongruenza in fase di analisi del progetto.<br />
8. Inoltre, con successiva delibera n. 80 del 21.12.2010 il Comune, visti i rilievi urbanistici e ambientali formulati dalla Regione, in particolare con la nota del 30.7.2010, ha approvato le correlative controdeduzioni ai sensi dell&#8217;art. 15 c. 13 L. R. 57/1977 predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata.<br />
9. La Regione Piemonte, infine, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2010 in data 17.5.2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 21 in data 26.5.2011 ha approvato il Piano Particolareggiato dell&#8217;area, con contestuale variante dello strumento urbanistico generale comunale, introducendo tuttavia ex officio negli elaborati progettuali delle ulteriori modifiche finalizzate a meglio definire e puntualizzare le previsioni richieste in fase istruttoria al Comune.<br />
10. Con tale deliberazione si è approvata in via definitiva l&#8217;adozione di un Piano Particolareggiato delle Aree del Comune di Chivasso 4.11 e 5.25 (Area Parco Mauriziano), con contestuale variante al PRGC, il cui progetto riguarda oltre 50.000 mc di area edificabile e prevede l&#8217;insediamento di nuovi 550 abitanti in prossimità del Parco Mauriziano: il PPE in questione, in particolare, prevede la realizzazione a ridosso del Parco Mauriziano di alcuni edifici alti sino a 7 piani, comportanti l&#8217;utilizzo di una&nbsp;volumetrìa&nbsp;complessiva di 56.072 mc, dei quali 6500 mc destinati ad attività terziarie, e 49.572 mc destinati a residenza.<br />
11. Con il ricorso in epigrafe indicato, presentato da Legambiente e, contestualmente, da un privato cittadino, il menzionato PPE è stato impugnato sulla base di due articolati motivi di ricorso con il quale vengono contestati, da un lato, la illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi già formulati nel ricorso 348/2010, d&#8217;altra parte vengono dedotti vizi di legittimità propri della Deliberazione GR 11-2010.<br />
11.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta:<br />
I) la mancanza di chiarezza in ordine alla natura di variante approvata contestualmente al PPE, concludendo che la medesima non possa che ritenersi variante strutturale ai sensi e agli effetti dell&#8217;art. 17 c. 4 L.R. 56/1977, con conseguente obbligo di assoggettamento a VAS del progetto;<br />
II) le delibere consiliari sarebbero illegittime in quanto le stesse non si sarebbero conformate alle prescrizioni regionali in sede di adozione dello strumento urbanistico e pare evidente che l&#8217;intero progetto non appare in alcun modo giustificato sotto il profilo dell&#8217;interesse pubblico.<br />
III) la relazione idrogeologica dell&#8217;area interessata dal PPE non sarebbe stata presente tra gli atti allegati al progetto preliminare, ma depositata solo in data successiva all&#8217;adozione del provvedimento e non pubblicata, circostanza aggravata proprio dalla concreta situazione sotto il profilo idro-geologico della zona, notoriamente assai fragile, e dalla previsione di intubamento del Canale del Nuovo Orchetto.<br />
IV) Legambiente contesta infine che la relazione illustrativa sarebbe stata carente della documentazione prescritta dalla normativa regionale, in particolare circa le tempistiche e l&#8217;ordine temporale degli interventi ed il riparto degli oneri tra PA e soggetti attuatori del Piano Particolareggiato.<br />
11.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce vizi propri della Delibera Regionale impugnata, evidenziando la sussistenza di notevoli e gravi criticità dello strumento urbanistico, segnatamente sotto l&#8217;aspetto idrogeologico e ambientale, non risolte dall&#8217;amministrazione comunale nemmeno a seguito delle specifiche segnalazioni dei competenti organi regionali. Tale circostanza avrebbe dovuto ostare all&#8217;approvazione da parte della Regione del Progetto e della conseguente Variante così come elaborati dal Comune di Chivasso.<br />
11.2.1. Più in dettaglio, secondo Legambiente Onlus l&#8217;area interessata dal PPE, ma specialmente l&#8217;area 4.11, svolgerebbe la funzione di bacino di laminazione relativamente alle acque meteoriche che naturalmente confluiscono nell&#8217;area del parco Mauriziano e che infatti hanno invaso la zona nel corso delle alluvioni del 1994 e 2010: la realizzazione dei nuovi edifici, pertanto, oltre a comportare un massiccio impatto urbanistico per l&#8217;entità delle opere di urbanizzazione richieste, comporterebbe un rischio idrogeologico; inoltre per il sig. Me., che risiede a sud della zona 4.11 e che in esito alla eventuale realizzazione dei nuovi edifici verrebbe ad essere privato di luce e della vista sul Parco Mauriziano, l&#8217;esecuzione del PPE comporterebbe un rilevante impatto sulla propria qualità di vita, oltre che un impatto paesaggistico generale non indifferente.<br />
12. Costituendosi in giudizio la Regione Piemonte ha eccepito l&#8217;operatività del principio del&nbsp;ne bis in idem&nbsp;per gran parte dei vizi enunciati, essendo gli stessi stati oggetto di precedente pronuncia tra le parti,&nbsp;ossìa&nbsp;la sopra citata sentenza n. 657/2011, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi in questo giudizio. Sempre in via preliminare, la difesa regionale ha eccepito la carenza di interesse della associazione Legambiente, posto che i vizi dedotti in causa atterrebbero a questioni estranee alle necessità di tutela ambientale, e la mancanza di omogeneità tra le posizioni dell&#8217;associazione ambientalista e del privato cittadino, con conseguente inammissibilità del ricorso in entrambe le ipotesi. Ancora in via preliminare la Regione ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso nei confronti delle delibere comunali&nbsp;nn. 21 e 80 del 2010, in quanto non tempestivamente ed autonomamente impugnate.<br />
12.1. Nel merito, circa le dedotte criticità urbanistiche ed idrogeologiche, la Regione ha affermato di aver correttamente valutato le modifiche apportate dall&#8217;Amministrazione comunale all&#8217;impianto progettuale dell&#8217;area, divenuto compatibile alle richieste formulate dalla Regione stessa in fase istruttoria, soprattutto in seguito ai correttivi dalla stessa operati d&#8217;ufficio con l&#8217;approvazione del Piano di cui alla Delibera 11-2010.<br />
13. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l&#8217;irricevibilità del ricorso in quanto relativo ad atti (delibere consiliari 21 e 80 del 2010) non tempestivamente impugnati benché prodotti nel giudizio N. Reg. 348/2010 il 25.2.2011 (mentre la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si assesta solo nel successivo luglio). Lo stesso ha poi contestato l&#8217;inammissibilità del ricorso ove volto a contestare le delibere 16/2009, 60/2009 e 61/2009, posto che queste ultime non potrebbero più dirsi, viste le intervenute modifiche ed integrazioni, costituenti il presupposto giuridico, urbanistico e procedimentale della DGR impugnata. Sarebbe invece una mera irregolarità, già a suo tempo sanata, la mancata allegazione, al progetto preliminare, della relazione idrogeologica, la cui successiva acquisizione è stata contestata dai ricorrenti.<br />
13.1. Nel merito il Comune contesta la natura strutturale della variante in contestazione, priva di incremento insediativo e di creazione di infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale, con conseguente legittima esclusione dell&#8217;assoggettamento a VAS della variante; afferma, inoltre, che le modifiche approvate dal Comune hanno determinato un pieno adeguamento alle indicazioni date dalla Regione, che il progetto approvato ha rilevanza pubblica perché assicura una riorganizzazione del verde con &#8220;maggior respiro&#8221; per il parco, e che la documentazione allegata ai provvedimenti costituenti la modifica al PRGC sarebbe completa.<br />
Si è costituita in giudizio altresì la&nbsp;controinteressata&nbsp;Va. Immobiliare, proprietaria di parte delle aree interessate dalla variante, deducendo la improcedibilità del ricorso per insussistenza della&nbsp;legittimatio&nbsp;ad&nbsp;causam&nbsp;di Legambiente, l&#8217;improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in quanto tardivo in ordine alla impugnazione degli atti prodromici impugnati (delibere consiliari 21 e 80 del 2010), l&#8217;inammissibilità del ricorso in quanto già oggetto di pronuncia di merito con la richiamata sentenza TAR Piemonte 675/2011, l&#8217;insussistenza dei vizi&nbsp;ex&nbsp;adverso&nbsp;dedotti.<br />
15. Il ricorso è stato chiamato&nbsp;alle udienza&nbsp;pubbliche del 28 settembre 2016 e 19 aprile 2017, allorché, previo scambio di memorie, è stato introitato a decisione.</div>
</div>
<div id="pnlDiritto">
<div style="margin-left:7.5pt;"><strong>Diritto</strong><br />
16. Il Collegio procede anzitutto alla disamina delle varie eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti.<br />
16.1. Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione attiva della ricorrente Legambiente Onlus, la Regione e la&nbsp;controinteressata&nbsp;sostengono che le associazioni ambientali posseggono una legittimazione eccezionale ai ricorsi amministrativi, limitata unicamente alla tutela di interessi di tipo ambientale, con esclusione della possibilità di far valere doglianze afferenti alla materia urbanistica, allorché l&#8217;associazione ricorrente avrebbe dedotto unicamente vizi formali aventi un rilievo esclusivamente urbanistico.<br />
16.1.1. L&#8217;eccezione&nbsp;é&nbsp;infondata. La ricorrente è infatti associazione nazionale individuata ai sensi dell&#8217;art. 13 l. 349/1986, la cui legittimazione ad agire è espressamente prevista dalla medesima norma all&#8217;art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientale.<br />
16.1.2. Risulta ormai pacifico in giurisprudenza che il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all&#8217;ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, quali quelli impugnati nel presente giudizio, è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l&#8217;ambiente, il che è certamente predicato quantomeno con riferimento al PPE.<br />
16.1.3. Nel ricorso in esame, le doglianze avanzate attengono a mancati accertamenti preliminari di tipo ambientale (ed in particolare la VAS), a rischi idrogeologici e ai possibili impatti negativi che le modifiche al Piano Regolatore contestate potrebbero comportare per l&#8217;area geografica di interesse ambientale del Parco Mauriziano nonché l&#8217;area compresa nel PPE ed in quelle viciniori. Per tali ragioni deve ritenersi che i motivi di ricorso formulati dalle ricorrenti, e per quel che qui rileva da Legambiente, abbiano carattere ambientale sebbene attinenti a provvedimenti di natura urbanistica, con conseguente legittimazione ad agire anche dell&#8217;associazione ambientalista.<br />
16.1.4. Inoltre, le posizioni delle due parti ricorrenti &#8211; l&#8217;associazione nazionale ambientalista ed il privato cittadino &#8211; non possono ritenersi, come invece contestato dalla Regione, afferenti a posizioni disomogenee, in considerazione del fatto che, benché la fonte della legittimazione ad agire sia differente, entrambi i soggetti ricorrenti agiscono per la tutela dei medesimi interessi e invocano le medesime ragioni di tutela. La loro posizione dunque, seppur in astratto avente confini differenti (più ampia geograficamente quella dell&#8217;associazione e qualitativamente quella del privato), deve ritenersi coincidente e, dunque, omogenea nel caso che qui ci occupa.<br />
16.1.5. Segue da tutto ciò che l&#8217;eccezione di inammissibilità in esame deve essere respinta.<br />
16.2. Relativamente alla dedotta tardività del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto le delibere consiliari&nbsp;nn. 21 e 80 del 2011, il Collegio osserva che l&#8217;iter&nbsp;procedimentale di approvazione della variante al Piano Regolatore del Comune di Chivasso si è concluso solo con l&#8217;adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2010 del 17.5.2011. Ciascuno degli atti ad esso presupposti e antecedenti (e quindi anche quelli impugnati con il precedente giudizio) deve ritenersi avere natura&nbsp;endo-procedimentale e non autonomamente lesiva, risultando ad essi applicabile il principio secondo cui un vero e proprio onere di impugnazione sorge solo nel momento di adozione dell&#8217;atto conclusivo del procedimento, sussistendo invece, relativamente agli atti precedenti, la mera facoltà ma non l&#8217;obbligo di impugnarli autonomamente. Ed in tal senso il Consiglio di Stato (si legga inter alia: Sez. IV, 15-02-2013, n. 921) ha costantemente ribadito il principio per cui &#8220;la mera adozione del piano regolatore, non ancora approvato, determina la facoltà, ma non anche l´onere di impugnazione&#8221;.<br />
16.2.1. Tale conclusione non trova un ostacolo nella precedente decisione pronunciata&nbsp;inter&nbsp;partes. La sentenza n. 657/2011, infatti, ha pronunciato esclusivamente la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione delle delibere consiliari&nbsp;nn. 21/2010 e 80/2010, intervenute successivamente all&#8217;atto in allora oggetto di causa (delibera consiliare n. 61/2009): ciò in considerazione del fatto che nel preciso momento storico in cui la sentenza è stata pronunciata &#8220;un eventuale ipotetico accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti deliberativi iniziali poi sostanzialmente modificati e variati, nessun apprezzabile vantaggio potrebbe arrecare ai ricorrenti, atteso che le determinazioni amministrative annullate non sarebbero in realtà quelle che verranno attuate e portate ad effetto&#8221;. La sentenza n. 657/2011, invece, non ha pronunciato la inammissibilità della impugnazione delle delibere consiliari&nbsp;nn. 21 e 80 del 2010 per tardività, anche perché tali delibere in quel giudizio non erano state gravate; quindi non può neppure affermarsi che tra le parti sia passato in giudicato il principio per cui le ricordate delibere consiliari sono ormai inoppugnabili.<br />
16.2.2. Anche la eccezione in esame va dunque respinta.<br />
16.3. Le parti resistenti hanno infine eccepito la inammissibilità di alcuni dei motivi di ricorso per violazione del principio &#8220;ne bis in idem&#8221;, applicabile a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 657/2011, che già ha esaminato identiche doglianze. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.<br />
16.3.1. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che ai fini dell&#8217;applicabilità del divieto per il giudice di pronunciarsi due volte su un&#8217;identica controversia, vanno mutuati i principi civilistici desumibili dagli artt. 2909 c.c. e 324&nbsp;c.p.c., che postulano l&#8217;identità sia delle parti dei due giudizi sia degli elementi indentificativi dell&#8217;azione proposta, ossia il&nbsp;petitum&nbsp;e la&nbsp;causa&nbsp;petendi. Nel giudizio amministrativo l&#8217;applicazione del principio in parola non richiede necessariamente che in entrambi i giudizi siano impugnati, e sia chiesto l&#8217;annullamento, degli stessi provvedimenti, essendo sufficiente che nei diversi giudizi vengano in considerazione provvedimenti diversi ma legati da un vincolo di stretta consequenzialità e inerenti ad uno stesso rapporto; è però necessario che i ricorsi siano proposti sulla base di identici motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 5806).<br />
16.3.2. Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni che impongono di far applicazione del ricordato principio: da un lato, infatti, vi&nbsp;é&nbsp;stretta consequenzialità tra i provvedimenti impugnati nel ricorso 348/2010 (delibere consiliari&nbsp;nn. 21/2010 e 80/2010) e quello qui in contestazione (DGR 11-2010), d&#8217;altro lato vi è identità tra i motivi di ricorso articolati ed esaminati nel corso della precedente controversia ed il primo dei due motivi del ricorso dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />
16.3.3. Vi è tuttavia da rilevare che le parti riferiscono che la pronuncia del Tar n. 657/2011 risulta essere stata impugnata avanti al Consiglio di Stato (N. reg. 8609/2011), con giudizio in attesa di fissazione dell&#8217;udienza di discussione, tanto che parti le ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 79&nbsp;c.p.a. e 295&nbsp;c.p.c..&nbsp;Pertanto, al fine di determinare correttamente i confini entro cui il&nbsp;ne bis in idem&nbsp;vincola il Collegio nel presente giudizio, ed anche per valutare l&#8217;effettiva sussistenza di una questione di pregiudizialità idonea a richiedere la sospensione del presente giudizio, sarebbe opportuno conoscere, quantomeno in via generale, i termini dell&#8217;impugnativa proposta innanzi al Consiglio di Stato (in ispecie per comprendere se al Giudice d&#8217;appello sia stata devoluta la cognizione estesa a tutti i capi della pronuncia di primo grado).<br />
16.3.4. V&#8217;è però che, in realtà, dallo scrutinio delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso &#8211; le uniche potenzialmente interessate dalla eventuale applicazione del&nbsp;ne bis in idem&nbsp;&#8211; si può prescindere in ragione della fondatezza e rilevanza dirimente del secondo motivo di ricorso, inerente vizi propri della D.G.R. n. 11-2010 del 17/05/2011, a mezzo della quale il PPE è stato approvato in via definitiva.<br />
17. La Delibera Regionale adottata il 17.5.2011 appare infatti porsi in contraddizione con le precedenti indicazioni impartite dalla stessa Regione Piemonte, e carente in punto di onere di supervisione e verifica del progetto di variante del Piano Regolatore relativamente al rispetto, da parte dell&#8217;autorità comunale, delle prescrizioni alla medesima rivolte con le note del 2009 e 2010 della stessa Regione e delle altre autorità.<br />
17.1. Ciò emerge con particolare evidenza in riferimento alle criticità idrogeologiche evidenziate nel corso del procedimento di approvazione della variante del Piano Regolatore criticità che, considerata l&#8217;importanza degli interessi coinvolti, devono essere vagliate con estrema attenzione e superate mediante un&#8217;analisi basata su un&#8217;applicazione fortemente rigorosa del principio di precauzione.<br />
17.2. Nella zona interessata dalle modifiche del PRGC il rischio alluvionale non si pone, infatti, esclusivamente in termini di astratto pericolo &#8211; elemento che sarebbe già in sé sufficiente ad imporre il sopra richiamato rigore &#8211; essendovi evidenza di periodici eventi alluvionali (sono noti quelli accaduti nel 1994 e nel 2000), al punto che l&#8217;area risulta essere stata inclusa dal PAI in fascia C, in quanto area soggetta ad esondazione in caso di piene catastrofiche, ed in inclusa nella classe di pericolosità IIIB2 di cui alla circolare 7LAP. La reiterazione di tali episodi anche in epoca successiva all&#8217;inizio del procedimento di variante del PRGC (si ricorda in particolare l&#8217;alluvione dell&#8217;area ancora nel 2010), ha evidenziato l&#8217;inadeguatezza degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nella zona nel 2006, quegli stessi interventi che sono stati evocati a giustificazione del mutamento di destinazione urbanistica impresso all&#8217;area, divenuta edificabile con elevatissimo indice fondiario. Ciò nonostante nella delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 2010, a mezzo della quale il Comune ha&nbsp;controdedotto&nbsp;a quanto rilevato negli ultimi pareri istruttori resi dalle Autorità intervenute a vario titolo nel corso del procedimento, della recente esondazione non si fa parola, riferendosi soltanto che a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione e ricalibratura del Rio Orchetto e degli interventi sul Canale Gronda Ovest e sul Canale scolmatore di&nbsp;Pratoreggio, opere collaudate nel 2006, l&#8217;area interessata &#8220;è da ritenersi a tutti gli effetti edificabile secondo le previsioni del vigente P.R.G.C. e della presente proposta di P.P.E. in Variante al P.R.G.C., in quanto l&#8217;area è inclusa nella fascia &#8220;C&#8221; del P.S.F.F. e sono state realizzate tutte le opere idrauliche per la messa in sicurezza del territorio&#8221;.<br />
17.3. L&#8217;ARPA, nell&#8217;aprile 2010, aveva segnalato che ai sensi dell&#8217;art. 73 delle NTA i corsi d&#8217;acqua non avrebbero potuto essere &#8220;confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti dell&#8217;alveo e rettifiche del loro naturale percorso se non per migliorarne la funzionalità ovvero per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Ciò premesso non si condivide l&#8217;ipotesi di intubazione del tratto del Rio Orchetto, né le modifiche del tracciato proposte&#8221;; tuttavia il progetto approvato prevede ancora la parziale copertura del Rio Orchetto e non è dato comprendere per quale ragione esattamente, si sia ritenuto di superare il parere negativo dell&#8217;ARPA. Nella delibera di Consiglio Comunale n. 80/2010 si legge infatti che è comunque mantenuto un parziale intubamento del Rio Orchetto, che c&#8217;è una modifica del tracciato e che questa &#8220;è finalizzata al miglioramento delle condizioni di deflusso, considerando comunque che tale modifica dovrà essere valutata dall&#8217;Autorità idraulica competente, che in questo caso è il Comune, non trattandosi di acqua pubblica. &#8230;Si precisa che nel progetto definitivo è stato previsto sulla parte sud est del lotto un bacino di laminazione previa realizzazione di una vasca per le acque di prima pioggia&#8230;si sottolinea che il PPE non prevede la realizzazione di locali interrati&#8230;&#8221;. : sul punto il Collegio osserva che il miglioramento funzionale del corso d&#8217;acqua avrebbe dovuto essere dimostrato in corso di istruttoria e si sarebbe dovuto capire come e perché si sarebbe realizzato tale miglioramento; si è quindi rimandato ad un momento successivo una verifica che invece avrebbe dovuto essere preliminare, avrebbe cioè dovuto essere acquisita prima della approvazione del PPE, in modo da essere certi che valesse effettivamente la pena approvare un Piano di così grande impatto ambientale , e richiedente un grandissimo sforzo finanziario. Né è dato comprendere quanto possano incidere la realizzazione della vasca di laminazione e la mancata realizzazione di locali interrati, sul corretto deflusso delle acque del Rio Orchetto.<br />
17.4. Il terreno, oggetto del nuovo insediamento residenziale&nbsp;é&nbsp;caratterizzato da un piano campagna inferiore rispetto a quello delle aree limitrofe, perciò predisposto naturalmente a ricevere le acque piovane provenienti da terreni più elevati e, così, a svolgere la funzione di area di laminazione. Al riguardo gli estensori del PPE hanno proposto, nella versione finale, di innalzare artificialmente il piano campagna dell&#8217;intera area e di realizzare una vasca idrica. L&#8217;ARPA, a proposito di tale proposta, nel parere dell&#8217;aprile 2010 ha rammentato che secondo l&#8217;art. 73 delle N.T.A. &#8220;l&#8217;innalzamento artificiale del terreno, nelle aree soggette a modesti allagamenti dove l&#8217;azione delle acque di esondazione presenta caratteristiche di bassa energia, è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato con apposita relazione idrogeologica da parte del geologo e di ingegnere idraulico che detti manufatti non comportano aggravante e/o maggiori danni alle aree limitrofe. Di ciò si dovrà tenere conto nella fase di progettazione degli interventi&#8221;. Ebbene, il Comune, nella delibera n. 80/2010, ha ritenuto di poter superare la problematica non imponendo, nella fase istruttoria, la acquisizione della dimostrazione da parte del geologo e dell&#8217;ingegnere idraulico, ma semplicemente traducendo la raccomandazione dell&#8217;ARPA in una prescrizione del PPE, senza pensare a quanto sia inopportuno approvare una variante di simile impatto, con l&#8217;impegno finanziario che esso comporta per l&#8217;esecutore del Piano e con il rischio che i lotti edificabili vengano ceduti a terzi nel frattempo, senza acquisire preventivamente la dimostrazione richiesta dall&#8217;ARPA: perché è evidente che a progetto lanciato, ad impegni finanziari assunti da parte dell&#8217;esecutore del Piano, ad avvenuta cessione di lotti, la questione non sarà più trattata con la medesima serenità; inoltre non si comprende chi dovrebbe controllare il rispetto di tale prescrizione e quale sanzione possa derivare dalla violazione di essa: forse l&#8217;annullamento del titolo edilizio o la decadenza del PPE? Si richiama poi quanto rilevato al precedente paragrafo in ordine alla previsione di realizzare una vasca di laminazione a sud del lotto nonché in ordine alla inesistenza, nel progetto proposto di locali interrati: queste misure dimostrano, ad avviso del Collegio, che in realtà i progettisti non hanno la certezza di mettere la lottizzazione al riparo da esondazioni, anche in ragione della falda acquifera esistente pochi metri sotto, né dalle acque di prima pioggia provenienti dai terreni vicini o dalla stessa area di PPE, che del resto sarà impermeabilizzata e quindi dovrà a sua volta scaricare molta acqua: in quale documento, esaminato dal Comune, vi è la spiegazione e la certezza che questi pericoli sono stati debitamente prefigurati e prevenuti?<br />
17.5. Perché, infatti, anche in relazione alla impermeabilizzazione delle superfici il Comune si è accontentato &#8211; secondo quanto si legge nella delibera consiliare n. 80/2010 &#8211; di assicurazioni circa il fatto che &#8220;gli interventi saranno definiti prima dell&#8217;esecuzione degli interventi edilizi, con l&#8217;intesa che i singoli lotti edificatori dovranno garantire, nell&#8217;ambito delle aree fondiarie, sistemi atti a contenere e verificare l&#8217;invarianza idraulica richiesta, come peraltro già richiesto dall&#8217;Amministrazione per i nuovi interventi edificatori sul territorio comunale. Tale prescrizione viene inserita nelle N.T.A. del P.P.E.&#8221;:&nbsp;ancorquì&nbsp;ci si trova di fronte ad un problema non affrontato e non sviscerato. Ad avviso del Collegio la tipologia di interventi necessari a sopperire agli inconvenienti che certamente conseguiranno alla impermeabilizzazione di una così vasta area, avrebbero dovuto essere definiti prima, perché solo in questo modo si sarebbe verificata la possibilità e acquisita la certezza di poter realizzare la lottizzazione in sicurezza, per i lottizzanti e per i terzi. E con riguardo agli interventi così individuati- come del resto con riferimento a tutti questi interventi preliminari, necessari a mettere in sicurezza l&#8217;area di lottizzazione &#8211; il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a tradurli in prescrizioni al PPE, ma avrebbe dovuto acquisire degli impegni formali, assistiti da qualche garanzia.<br />
18. Orbene, la Regione, pur dopo aver sollevato, ancora nel luglio 2010, numerose perplessità, condividendo i dubbi espressi da ARPA e dagli stessi funzionari della Direzione regionale Opere Pubbliche, Settore Difesa del Suolo, ha ritenuto sufficienti i rilievi svolti dal Comune nella delibera consiliare n. 80/2011, ritenendo di introdurre alle NTA del PPE alcune modifiche d&#8217;ufficio. Tra esse: a) la individuazione di una fascia di 10 metri lungo tutto il tratto nuovo del canale Rio Orchetto che lambisce l&#8217;area del PPE; b) l&#8217;obbligo di dotare il tratto a Va. del Rio di griglie e pozzetti di ispezione al fine di consentire interventi manutentivi, e comunque il ricorso a griglie anche per la parte coperta del Rio stesso; c) la programmazione ed implementazione di interventi di manutenzione costante delle opere idrauliche realizzate al fine di garantire la loro funzionalità ed efficacia nel tempo e l&#8217;eliminazione del rischio idraulico.<br />
19. Pare al Collegio che le prescrizioni dettate d&#8217;ufficio dalla Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico non siano idonee a colmare la lacuna delle Delibere consiliari, non affrontando, se non in maniera tangenziale, le problematiche indicate: infatti le prescrizioni introdotte dalla Regione confermano, se ancora ve ne fosse bisogno, che la sicurezza del sito è legata alla accurata manutenzione delle opere di messa in sicurezza realizzate nel 2006 e di quelle che dovranno essere realizzate, però non si comprende in che cosa debbano consistere tali opere di manutenzione, ogni quanto tempo debbano essere effettuate, da chi ed a spese di chi. Inoltre:<br />
&#8211; non è stata acquisita la dimostrazione che la parziale intubazione e la modifica del tracciato del Rio Orchetto non comprometterà il deflusso delle relative acque;<br />
&#8211; non è stata acquisita la dimostrazione che l&#8217;innalzamento artificiale del piano campagna dell&#8217;area di lottizzazione nonché la impermeabilizzazione della stessa, non procureranno un eccesso di deflusso di acque sulla proprietà di terzi e non comprometter<br />
&#8211; non è stata acquisita la dimostrazione che le opere di regimazione del Rio Orchetto, del Canale Gronda Ovest e del Canale scolmatore di&nbsp;Pratoreggio&nbsp;saranno sempre perfettamente mantenute, e tra l&#8217;altro non si comprende quale soggetto si dovreb<br />
20. Si ha quindi che una variante di notevole impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico è stata approvata senza che vi sia certezza che il progetto possa essere effettivamente realizzato in sicurezza, da tutti i punti di vista. Ciò, ad avviso del Collegio, comporta violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa, posto che da tali principi discende l&#8217;obbligo per la amministrazione di agire in maniera responsabile e, perciò, di valutare con attenzione tutti gli interessi che su di essa convergono, tra i quali si annovera l&#8217;interesse a tutelare la pubblica e la privata incolumità; l&#8217;interesse a prevenire operazioni economiche ad alto rischio, che in caso di fallimento finiscono per riversare sulla collettività, e quindi sulle casse delle amministrazioni pubbliche, costi enormi; l&#8217;interesse a prevenire danni economici ai terzi di buona fede (possibili acquirenti; impresari ed artigiani che dovrebbero a loro volta investire tempo e denari nella realizzazione della lottizzazione), che rischiano di investire i propri risparmi in una operazione infruttuosa. Il Comune e la Regione non erano solo chiamati, nel caso di specie, a comparare l&#8217;interesse del proponente il piano con gli interessi di natura paesaggistica, urbanistica, ambientale; essi erano chiamati anche a tenere conto degli interessi di tutti i soggetti che in questa operazione potrebbero rimanere coinvolti e danneggiati a causa di un agire amministrativo irresponsabile o quantomeno incauto e/o della spregiudicatezza di un promotore immobiliare, e quindi avrebbero dovuto pretendere che prima della approvazione definitiva del PPE fossero quantomeno acquisiti i progetti delle opere necessarie ad ovviare alle problematiche di cui sopra si è detto nonché la dimostrazione della efficienza e funzionalità di tali opere, in relazione alle problematiche da risolvere. Una volta accertata, per questa via, la concreta possibilità di edificare il fondo in completa sicurezza, avrebbero dovuto comunque introdursi meccanismi efficaci finalizzati a precludere l&#8217;edificazione dei lotti ed il rilascio dei titoli edilizi prima della realizzazione di tutte le opere dianzi citate.<br />
21. Il Comune di Chivasso e la Regione Piemonte non hanno fatto nulla di tutto ciò, approvando una lottizzazione estremamente impattante in una zona che presenta oggettivi e concreti rischi idrogeologici, e tanto senza neppure fornire una motivazione esauriente.<br />
22. Il Collegio ritiene, conclusivamente, che il ricorso possa essere accolto in ragione della fondatezza del secondo motivo, avente carattere dirimente.<br />
23. Va conseguentemente disposto l&#8217;annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2010 nonché della conseguente Delibera di Giunta Regionale n. 11-2010 del 17/05/2011.<br />
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</div>
</div>
<div id="pnlPqm">
<div style="margin-left:7.5pt;"><strong>PQM</strong>&nbsp;</p>
<p>
<dispositivo>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto annulla la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Chivasso n. 80 del 21/12/2010 nonché la Delibera di Giunta Regionale n. 11-2010 del 17/05/2011.</dispositivo><br />
Condanna il Comune di Chivasso, la Regione Piemonte e la Va. Immobiliare S.r.l., in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Roberta&nbsp;Ravasio, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Pescatore, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 AGO. 2017.</div>
</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego di ammissione alle prove orali degli esami di avvocato sessione 2009 (Corte d’appello di Catania) se e&#8217; dubbio si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego di ammissione alle prove orali degli esami di avvocato sessione 2009 (Corte d’appello di Catania) se e&#8217; dubbio si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00959/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00596/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 596 del 2011, proposto dalla <b>dottoressa Maria CERBELLI</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Monaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Perticaro in Roma, viale delle Milizie, 38,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO : SEZIONE II nr. 773/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO SESSIONE 2009.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011, il Consigliere Raffaele Greco;	</p>
<p>Udita l’avv. Monadi per la appellante;	</p>
<p>Ritenuto che nella specie è quanto meno dubbio che si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che, come assume parte appellante, si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova); 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’appello (Ricorso numero: 596/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai fini di un riesame degli atti da parte della Commissione esaminatrice in diversa composizione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2010 n.959</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-31-5-2010-n-959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-31-5-2010-n-959/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-31-5-2010-n-959/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2010 n.959</a></p>
<p>Pres. Romeo, Est. Corrado Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D&#8217;Aiello 1. Inquinamento &#8211; Bonifica &#8211; Ordinanza &#8211; Competenza &#8211; Provincia &#8211; Art. 244 d.lgs. n. 152/2006. 2. Inquinamento &#8211; Bonifica di un sito inquinato &#8211; Utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-31-5-2010-n-959/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2010 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-31-5-2010-n-959/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2010 n.959</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Romeo, <i>Est.</i> Corrado <br /> Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D&#8217;Aiello</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento &#8211; Bonifica &#8211; Ordinanza &#8211; Competenza &#8211; Provincia &#8211; Art. 244 d.lgs. n. 152/2006. 	</p>
<p>2. Inquinamento &#8211; Bonifica di un sito inquinato &#8211; Utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni &#8211; Art. 244 d.lgs. n. 152/2006. 	</p>
<p>3. Inquinamento &#8211; Obbligo di bonifica dei siti inquinati &#8211; Responsabile dell’inquinamento &#8211; Disciplina &#8211; Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Principio “chi inquina paga”. 	</p>
<p>4. Inquinamento &#8211; Principio di effettività della protezione del’ambiente &#8211; Individuazione dei responsabili dei fatti di contaminazione &#8211; Condotte attive e omissive &#8211; Indizi gravi, precisi e concordanti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 ha assegnato la competenza ad adottare l’ordinanza di bonifica, finalizzata ad assicurare la tutela ambientale, alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. 	</p>
<p>2. L&#8217;esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Ne deriva che l’ordinanza continigibile e urgente non è legittimamente utilizzabile per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato, ipotesi per la quale l’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 appresta una specifica e articolata procedura. 	</p>
<p>3. Nell&#8217;attuale sistema normativo, l&#8217;obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull&#8217;effettivo responsabile dell&#8217;inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l&#8217;esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253). Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita. 	</p>
<p>4. Alla luce dell’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. (cfr. T.A.R Calabria &#8211; Catanzaro 1118/2009).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2008, proposto da:<br />	<br />
Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale è domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Comune di Serra D&#8217;Aiello;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
dell’ordinanza sindacale di bonifica del sito in agro di Serra d’Aiello.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
La Procura della Repubblica di Paola in data 22 dicembre 2007 ha comunicato a diversi soggetti pubblici, tra cui il Dirigente Assessorato Ambiente della Provincia di Cosenza e il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello, che nel corso di indagini e campionamenti di suolo in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva – sx idrauilica- effettuati da tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, per conto dell’Autorità giudiziaria, è stato accertato il superamento del valore di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) per il parametro chimico: rame.</p>
<p>Con ordinanza contingibile ed urgente n. 11/07 del 27 dicembre 2007 il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ha ordinato all’Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, di provvedere alla bonifica del sito in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva –sx idraulica.</p>
<p>Detta ordinanza comunale è stata impugnata con il presente ricorso.</p>
<p>Dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del Comune intimato nonché in ordine alla correttezza della notifica effettuata presso la casa comunale, l’amministrazione ricorrente ha dedotto:</p>
<p>-1 &#8211; incompetenza – violazione erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 244, 2° comma, D.Lgs. n. 152 del 2006 (recante “norme in materia ambientale”). Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, 4° e 5° comma e dell’art. 54 , 2° comma,<br />
<br />	<br />
-2 -mancata comunicazione di avvio del procedimento: art. 7 legge 241/1990 e art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006- Violazione del contraddittorio. Mancanza assoluta di motivazione del provvedimento. Mancanza assoluta di istruttoria. Violazione dei princi<br />
<br />	<br />
L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali principi inerenti l’azione amministrativa, che presuppongono il rispetto della garanzie partecipative, l’onere motivazionale, l’espletamento di idonea e congrua istruttoria.</p>
<p>&#8211; 3- Violazione dell’articolo 244, d. lgs n. 152/2006. Insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordine di bonifica del sito nei confronti dell’Agenzia del Demanio. Assenza della qualità di proprietario e gestore dell’Agenzia fiscale ricorrente d<br />
<br />	<br />
-4 Mancanza assoluta di istruttoria – violazione del principio “chi inquina paga”. Violazione dell’art. 244, comma 2, D. Lgvo n. 152 del 2006: omesso compimento delle opportune indagini “ volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento”.<	
<br />	<br />
La P.A. avrebbe illegittimamente posto a carico dell’Agenzia del Demanio la bonifica del sito individuato, senza aver previamente accertato la sussistenza o meno delle responsabilità dell’Amministrazione per l’inquinamento del sito.</p>
<p>Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p>Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.</p>
<p>Preliminarmente appare opportuno richiamare il disposto dell’articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata, a mente del quale: “Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.</p>
<p>La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.</p>
<p>L&#8217;ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253.</p>
<p>Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250” .</p>
<p>Alla luce di tale disciplina va accolta la doglianza con cui si rileva la incompetenza del Comune di Serra d’Aiello..</p>
<p>La competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la tutela ambientale è stata infatti assegnata dal legislatore alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. Il Comune, quindi, per come espressamente dispone la norma richiamata, non è competente ad emanare l’avversata ordinanza.</p>
<p>Nè detta ordinanza può essere ricondotta, come invece fa l’ente locale, tra le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 117del D. Lgs. 112/1998 ed all’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, disciplinate dall’ordinamento per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana.</p>
<p>L&#8217;esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento; situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impongono al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Peraltro, siffatto potere non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V, 28.5.2007, n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n.2210).</p>
<p>Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente non appare, quindi, legittimamente utilizzabile nella fattispecie di cui alla presente controversia, e cioè per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato. Per queste ipotesi, infatti, l’articolo 244 appresta una articolata procedura che, in base a quanto si evince dall’ordinanza, non appare rispettata anche per quanto concerne lo specifico profilo della esatta individuazione del responsabile dell’inquinamento registrato.</p>
<p>Infatti, nell&#8217;attuale sistema normativo, l&#8217;obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull&#8217;effettivo responsabile dell&#8217;inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l&#8217;esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253).</p>
<p>Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.</p>
<p>Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr. T.A.R Calabria – Catanzaro 1118/2009).</p>
<p>Per quanto concerne la fattispecie all’attenzione di questo Collegio si osserva che non è stato individuato dall’ente locale il soggetto responsabile dell’inquinamento, ma la detta responsabilità è stata attribuita direttamente all’Agenzia del Demanio in qualità di proprietario, per come individuato dalla Provincia di Cosenza senza “aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento” per come prevede il citato articolo 244.</p>
<p>In verità nell’ordinanza si dà atto che “non è stato possibile individuare il responsabile dell’evento di superamento di concentrazione soglia di contaminazione (CSC): rame”; tuttavia se si tiene conto che l’ordinanza è stata emessa a distanza di appena 5 giorni dalla comunicazione della Procura della Repubblica ( senza considerare le festività natalizie) dal rilevato inquinamento, l’asserita impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento non trova effettivo riscontro in alcuna attività istruttoria espletata vista la ristrettezza dei tempi intercosi tra i due atti.</p>
<p>Ne consegue la condivisibilità delle doglianze svolte dalla parte ricorrente anche quanto al profilo dell’insufficiente istruttoria e del deficit motivazionale.</p>
<p>Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto poiché fondato.</p>
<p>Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Corrado, Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-31-5-2010-n-959/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2010 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
