<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9562 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9562/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9562/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9562 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9562/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2020 n.9562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-9-2020-n-9562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-9-2020-n-9562/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-9-2020-n-9562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2020 n.9562</a></p>
<p>Giuseppe Sapone, Presidente Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore Il servizio triennale di &#8220;dottore o assegnista di ricerca&#8221; è equivalente al servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche Istruzione e Università  &#8211; pubblico impiego &#8211; servizio triennale di &#8220;dottore o assegnista di ricerca&#8221; &#8211; servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche &#8211; è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-9-2020-n-9562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2020 n.9562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-9-2020-n-9562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2020 n.9562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il servizio triennale di &#8220;dottore o assegnista di ricerca&#8221;  è equivalente al servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Istruzione e Università  &#8211; pubblico impiego &#8211; servizio triennale di &#8220;dottore o assegnista di ricerca&#8221; &#8211; servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche &#8211; è equivalente.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale sono ormai conformi nel ritenere che il triennio di servizio di ricerca prestato presso gli Atenei in qualità  di Dottore o Assegnista di Ricerca sia da riconoscersi come equivalente al servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche e ragione sia da valutarsi almeno come equivalente a quello prestato nello stesso comparto dell&#8217;amministrazione.<br /> Il servizio triennale di Dottore, riconosciuto nel sistema scolastico nazionale ed europeo quale terzo e pìù alto grado di formazione, non può non essere valutato, ai fini dell&#8217;ammissione ad un mero percorso abilitante, almeno come equivalente a quello prestato in un grado di istruzione inferiore.<br /> <br /> <br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/09/2020<br /> <strong>N. 09562/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05712/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 5712 del 2020, proposto da<br /> Biagio Barbato, Pablo Barcellona, Antonino Buscemi, Giusy Cannizzaro, Giovanna Carrano, Valeria Carreras, Gianluca Chiarappa, Francesca D&#8217;Amato, Flavia Viola Di Girolamo, Alice Di Leonardo, Aurora Ferraro, Giuseppe Forino, Monica Gentile, Giglia Graziella, Federico Guiati, Pietro Iannace, Sara Lusa, Emilia Mariano, Alba Mazzardo, Pasquale Moscarelli, Enrica Pierini, Virginia Rivieccio, Maria Salzano, Cicchiello Sandro, Silvia Schipa, Camilla Spaliviero, Lucia Tamburello, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ersilia De Nisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del bando di cui al Decreto Direttoriale n. 497 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all&#8217;accesso ai percorsi di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, nella parte in cui esclude i dottori di ricerca;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> I ricorrenti sono dottori di ricerca, con 540 giorni di servizio prestato presso le università  italiane, a partire dall&#8217; a.s. 2008/2009, durante il dottorato di ricerca svolto che hanno l&#8217;interesse ad essere ammessi alla procedura concorsuale straordinaria di cui al Decreto Direttoriale 497/2020, da cui sono attualmente esclusi a causa dei requisiti prescritti dall&#8217;art. 2, commi 1, 2 e 3, del bando.<br /> Dopo aver premesso una articolata ricostruzione della normativa che riguarda il dottore di ricerca formulavano due motivi di ricorso.<br /> Il primo motivo denuncia la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. e l&#8217;eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza, arbitrarietà .<br /> La mancata valutazione del servizio prestato presso le Università  durante il dottorato di ricerca ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all&#8217;accesso ai percorsi di abilitazione all&#8217;insegnamento appare arbitraria, illogica e irragionevole, in quanto viola la recente normativa nazionale ed europea improntata alla valutazione del titolo di dottore di ricerca non soltanto in ambito accademico ma anche nell&#8217;intero sistema d&#8217;istruzione e formazione statale, di accesso al pubblico impiego e di progressione di carriera dei docenti e dei dipendenti e dirigenti dello Stato.<br /> Detta normativa promuove il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca per tutti i dipendenti pubblici dello Stato, perchè il ritorno alla pubblica amministrazione di appartenenza riversa maggiori competenze acquisite durante gli studi dottorali nella funzione pubblica o nel servizio pubblico cui è adibito, accrescendone il livello di qualità  ed efficienza.<br /> Oltretutto nel settore scolastico, gli studi del dottorato svolto corrispondono alla disciplina di insegnamento relativa al titolo di studi conseguito.<br /> Pertanto, appare del tutto illogico non considerare valido quale titolo di accesso alla procedura straordinaria il titolo di dottore di ricerca, che rappresenta il pìù alto grado di istruzione nel sistema scolastico italiano e nel pìù vasto contesto europeo.<br /> L&#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale sono ormai conformi nel ritenere che il triennio di servizio di ricerca prestato presso gli Atenei in qualità  di Dottore o Assegnista di Ricerca sia da riconoscersi come equivalente al servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche e, dunque, a maggior ragione sia da valutarsi almeno come equivalente a quello prestato nello stesso comparto dell&#8217;amministrazione.<br /> In particolare, dunque, il servizio triennale di Dottore, riconosciuto nel sistema scolastico nazionale ed europeo quale terzo e pìù alto grado di formazione, non può non essere valutato, ai fini dell&#8217;ammissione ad un mero percorso abilitante, almeno come equivalente a quello prestato in un grado di istruzione inferiore.<br /> Ulteriormente contraddittoria e irragionevole appare l&#8217;esclusione del personale in possesso del predetto titolo dalla procedura straordinaria ove si consideri che le procedure di abilitazione svolte presso le Scuole di specializzazione all&#8217;insegnamento secondario e dal Tirocinio formativo attivo prevedevano, tra le attività  necessarie al conseguimento dell&#8217;abilitazione, la frequenza ad alcuni insegnamenti di didattica disciplinare, spesso assegnati ai dottori di ricerca, anche non abilitati all&#8217;insegnamento.<br /> Il secondo motivo lamenta la violazione principi costituzionali di cui agli artt. 34, 51 e 97 Cost.<br /> Le capacità  acquisite, con faticosi percorsi di studi, l&#8217;esperienza maturata con un alto grado di qualifica professionale, sono mortificate dalle disposizioni oggi impugnate.<br /> La preclusione contestata produce un effetto ingiustamente afflittivo per i dottori di ricerca, nonchè un potenziale pregiudizio per l&#8217;intero sistema educativo nazionale, attesa la perdita di personale d&#8217;alta formazione per lo svolgimento dell&#8217;attività  di insegnamento, in violazione anche all&#8217;art. 34 Cost., che impone la valorizzazione dei titoli accademici superiori&quot;.<br /> Le procedure concorsuali sono volte a selezionare le migliori e pìù adeguate capacità  rispetto all&#8217;insegnamento, ciò che rileva è l&#8217;avere svolto un&#8217;attività  di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità  dei discenti. Tale funzione esige la capacità  di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi. Ãˆ in vista dell&#8217;assunzione di tali rilevantissime responsabilità , affidate dall&#8217;ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività  formative indicate costituiscono un fondamento &#8220;ontologicamente diverso&#8221;, rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato&#8221;.<br /> Gli studi, le attività  di ricerca, spesso accompagnate anche da attività  didattiche universitarie, dei dottori di ricerca garantiscono elevate conoscenze e competenze che possono essere un valore aggiunto nel mondo della scuola.<br /> Pertanto, il bando di concorso di cui al decreto 497 del 21 aprile 2020 deve considerarsi illegittimo perchè contrario ai principi costituzionali richiamati laddove esclude i dottori di ricerca italiani da una procedura straordinaria finalizzata all&#8217;accesso ai percorsi di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.<br /> A tal riguardo si rileva che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3249/15 ha ammesso i dottori di ricerca a partecipare ai percorsi abilitanti speciali (PAS) previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013 consentendo loro di conseguire il titolo abilitativo.<br /> Tale decisione conferma il fatto che il servizio triennale di Dottore, non può non essere valutato, ai fini dell&#8217;ammissione ad un mero percorso abilitante, almeno come equivalente a quello prestato in un grado di istruzione inferiore.<br /> Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Il ricorso non è fondato.<br /> I due motivi si fondano essenzialmente su censure di natura costituzionale che, laddove ritenute rilevanti e non manifestamente infondate dal Collegio, dovrebbero comportare l&#8217;invio degli atti alla Corte Costituzionale.<br /> Ma la Consulta ha giÃ  avuto modo di esprimersi sulla normativa a monte del Decreto Direttoriale impugnato con la sentenza 130/2019.<br /> La questione posta all&#8217;attenzione della Corte Costituzionale riguardava l&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, D.lgs. 59/2017 per aver previsto &#8220;<em>un concorso riservato ai docenti in possesso dell&#8217;abilitazione &#8211; il cui conseguimento, tra l&#8217;altro, dipenderebbe da circostanze non legate al merito, ma casuali, quale l&#8217;attivazione dei relativi corsi &#8211; introdurrebbe una deroga al principio del pubblico concorso, non sorretta dai presupposti necessari per legittimarla</em>.&#8221; ed era argomentata a partire dagli stessi parametri costituzionali indicati nel primo motivo di ricorso.<br /> Il giudizio nel corso del quale era stata sollevata la questione, non riguardava genericamente tutti coloro che non potevano partecipare al concorso riservato, ma esclusivamente i dottori di ricerca.<br /> L&#8217;analisi della Consulta si è focalizzata sulla possibile illegittimità  costituzionale della mancata previsione della qualifica di dottore di ricerca quale titolo che legittimava alla partecipazione al concorso.<br /> La Corte ha dichiarato infondata la questione poichè non ha ritenuto equipollenti il titolo accademico posseduto dai ricorrenti e l&#8217;abilitazione per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria: &#8220;<em>Come costantemente rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, abilitazione all&#8217;insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità  diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili&#038; I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell&#8217;ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell&#8217;ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti all&#8217;acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività  di ricerca di alta qualificazione. Ãˆ pur vero che ai dottorandi è consentito l&#8217;affidamento di una limitata attività  didattica. Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità  della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l&#8217;attività  di formazione alla ricerca</em>&#8220;.<br /> Il Consiglio di Stato ha preso atto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza 8217/2019 rigettando le censure a suo tempo proposte sul punto.<br /> Il Collegio non può ovviamente sollevare nuovamente una questione di costituzionalità  che dovrebbe ripercorre le stesse argomentazioni giÃ  respinte dalla Corte.<br /> Non si tratta, quindi, di non voler tener conto dell&#8217;alta qualificazione professionale posseduta dai dottori di ricerca, ma di prendere atto che, per insegnare nella scuola media inferiore e superiore, sono essenziali requisiti derivanti dall&#8217;esperienza didattica che fanno premio anche su una maggiore conoscenza specifica dei contenuti della materia da insegnare.<br /> Il riferimento ad una precedente decisione del Consiglio di Stato ( ordinanza 3249/2015 ) oltre ad essere inesatto poichè l&#8217;ordinanza avente quel numero affronta tutt&#8217;altro tema, è inconferente perchè non si tratta di situazioni omogenee anche perchè in materia di reclutamento scolastico il legislatore si è espresso diversamente nel corso dell&#8217;ultimo ventennio anche in relazione alla nec4essità  di ridurre il problema del precariato.<br /> I ricorrenti potranno partecipare ai concorsi ordinari, ma non hanno diritto ad essere ammessi a procedure speciali in nome dell&#8217;equivalenza di un titolo che tale non è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale.<br /> Dal momento che il ricorso è stato promosso dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta, appare inevitabile l&#8217;applicazione del principio della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte del spese di giudizio che liquida in € 3.000.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Sapone, Presidente<br /> Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore<br /> Daniele Profili, Referendario</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-9-2020-n-9562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2020 n.9562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
