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	<title>9544 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9544 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2011 n.9544</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-5-12-2011-n-9544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-5-12-2011-n-9544/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2011 n.9544</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Mangia Comune di Pomezia (Avv.ti A. Chiappetti e G. Di Battista) c/ Regione Lazio (Avv. D. Affenita), Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio (Avv. V. Menaldi), l’ARPA Lazio (Avv.ti F. Pastore e S. D’Amico) e Cavedil Srl, Ecologia Srl (Avv.ti M. Sanino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-5-12-2011-n-9544/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2011 n.9544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-5-12-2011-n-9544/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2011 n.9544</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Mangia<br /> Comune di Pomezia (Avv.ti A. Chiappetti e G. Di Battista) c/ Regione Lazio (Avv. D. Affenita),  Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio (Avv. V. Menaldi), l’ARPA Lazio (Avv.ti F. Pastore e S. D’Amico) e Cavedil Srl, Ecologia Srl (Avv.ti M.  Sanino e A. M. Bruni)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;estromissione dal giudizio delle Amministrazioni evocate dal ricorrente e sui limiti applicativi della l.r. Lazio n. 47/1985 in tema di determinazione delle tariffe dovute dai comuni al gestore di una discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio impugnatorio – P.A. – Istanza estromissione – Ammissibilità – Presupposto – Totale estraneità – Necessità	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Discarica – Conferimento rifiuti – Autorizzazione – Rinnovo – Norme su realizzazione nuova discarica – Applicazione – Inammissibilità	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Gestione discarica –Tariffe – Determinazione – Obbligo – Sussiste – Limite – Nuove discariche</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sebbene la legittimazione attiva e quella passiva debbano essere individuate sulla base della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio e, dunque, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in causa, il che equivale ad affermare che – ove si tratti di un giudizio impugnatorio instaurato dinanzi al giudice amministrativo – la legittimazione passiva deve essere essenzialmente riferita all’Amministrazione che ha adottato l’atto ritenuto lesivo, tuttavia ai fini dell’estromissione di amministrazioni e/o di altri soggetti evocati in giudizio, deve sussistere la totale estraneità di quest’ultimi rispetto alla materia del contendere. Di conseguenza non sussiste l’esigenza di estromettere quei soggetti che risultano comunque “coinvolti” nella vicenda.	</p>
<p>2. Le norme partecipative e autorizzatorie necessarie per la realizzazione di una nuova discarica non possono essere invocate con riferimento ad un semplice rinnovo dell’autorizzazione al conferimento di rifiuti per una discarica già operativa. 	</p>
<p>3. In materia di gestione dei rifiuti, l’obbligo della determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dai comuni al gestore di un impianto o di una discarica ai sensi della l. r. Lazio n. 47/1985, riguarda l’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di cui all’art. 28 d.lgs. n. 22/1997 che sono di nuova istituzione e soggette ad autorizzazione regionale. Ne consegue che tali norme non sono applicabili con riferimento alle discariche già operative e  oggetto soltanto di un rinnovo dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7649 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Chiappetti e Giovanni Di Battista, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, situato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 113; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Affenita ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, v.le Gorizia n. 52;<br />
&#8211; il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Menaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Savoia n. 78;<br />
&#8211; Spagnoli Arcangelo, responsabile del procedimento presso la Regione Lazio, Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, n.c.;<br />
&#8211; l’ARPA Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Pastore e Sandra D’Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, situato in Roma, piazza Mazzini n. 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cavedil Srl, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
Ecologia Srl, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Sanino e Anna Maria Bruni, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino, situato in Roma, viale Parioli n. 180;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensiva,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) del decreto n. 57 del 30 aprile 2004, pervenuto al Comune in data 14 maggio 2004 a firma del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, con il quale è stata rinnovata per cinque anni l’autorizzazione rilasciata alla Cavedil s.r.l. in data 27 ottobre 1998, con delibera della G.R. n. 5537, per il ricevimento di rifiuti contenenti amianto legato in materia cementizia o resinoide presso la discarica di “tipo A”, sita in Pomezia, loc. Cerqueto di Santa Palomba, così come volturata a favore di Ecologia s.r.l. con decreto del vice commissario delegato per l’emergenza rifiuti di Roma e Provincia n. 130 del 25 settembre 2002;<br />	<br />
2) della relazione del “soggetto attuatore”, annessa a detto decreto n. 57 del 2004, pervenuta al Comune in pari data;<br />	<br />
3) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e, comunque, collegati, compresi tutti quelli indicati nella relazione del “soggetto attuatore” e nel decreto n. 57/2004, atti e provvedimenti comunque già impugnati con precedenti ricorsi tutti pendenti dinanzi al TAR Lazio;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, Commiss. Deleg. Emerg. Ambientale Territorio Regione Lazio, Cavedil Srl, Ecologia Srl ed Arpa Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7 luglio 2004 e depositato il successivo 20 luglio 2004, il ricorrente impugna il decreto n. 57 del 30 aprile 2004, con il quale il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio – Soggetto attuatore ha disposto il rinnovo per anni cinque, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997, dell’autorizzazione rilasciata alla Cavedil s.r.l. con deliberazione n. 5537 del 1998 per il ricevimento dei rifiuti contenenti amianto legato in materia cementizia o resinoide presso la discarica di Tipo A2 sita in Pomezia, località Cerqueto di Santa Palomba, così come volturata a favore di Ecologia s.r.l. con decreto del vice Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti di Roma e Provincia n. 130 del 25 settembre 2002, nonché gli atti presupposti, comunque collegati.<br />	<br />
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:<br />	<br />
&#8211; dal 1991, tra il Comune di Pomezia, da un lato, e la Regione Lazio e la società Cavedil, dall’altro, è in corso “una vera e propria guerra”, atteso che “si voleva e si vuole imporre al Comune di Pomezia …in una vasta area di proprietà della … Cavedil, u<br />
&#8211; tutte le autorità giudiziarie si sono occupate della vicenda, pronunciandosi a favore del Comune di Pomezia. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato l’inidoneità del sito prescelto per la discarica (dec. n. 1445/99);<br />	<br />
&#8211; l’area della Cavedil è comunque di 80 ettari, divisibile in tre parti, destinate rispettivamente a “discarica per r.s.u.”, ad ampliamento di quest’ultima “e oggetto di ordinanze di acquisizione emesse dal Comune” e a “discarica di seconda categoria, cio<br />
&#8211; nonostante la predetta situazione, con ordinanza n. 69 del 1996 la Regione Lazio ordinava alla Cavedil di attivare “nel terreno limitrofo in cui era stata autorizzata la discarica per lo smaltimento dei R.S.U., una discarica per prodotti cementizi e res<br />
&#8211; avverso tale ordinanza veniva proposto il ricorso n. 3016/97, tuttora pendente;<br />	<br />
&#8211; stante l’efficacia di soli sei mesi della predetta ordinanza, in data 9 aprile 1997 la Regione Lazio adottava una nuova ordinanza (n. 33/97) di identico contenuto, del pari oggetto di gravame (ricorso n. 13144/97);<br />	<br />
&#8211; non potendo più adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, con varie delibere la Regione Lazio autorizzava definitivamente la Cavedil a smaltire, nella discarica di tipo 2A, i rifiuti contenenti amianto;<br />	<br />
&#8211; avverso tali delibere è stato proposto il ricorso R.G. n. 18140/99, tutt’ora in attesa di decisione;<br />	<br />
&#8211; in aggiunta, il vice Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia ordinava alle Ecolaziale Impianti s.r.l. e Pontina Impianti s.r.l., che ne avevano fatto richiesta, di realizzare un impianto per “lo stoccaggio temporaneo di frazione<br />
&#8211; anche tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso n. 14621/01, poi sospeso con ordinanza n. 143/02, relativa a tutti gli 80 ettari in quanto riguardante tutto il foglio 15;<br />	<br />
&#8211; nonostante la descritta situazione, veniva adottava la deliberazione n. 57/2004, meglio indicata in epigrafe.<br />	<br />
Avverso tale deliberazione il Comune di Pomezia insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 LEGGE 241/90;<br />	<br />
2) INCOMPETENZA. CARENZA ASSOLUTA DI POTERE. SVIAMENTO. ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, 23 GIUGNO 1999, N. 2992 (COME PROROGATA DALLA ORDINANZA 15 DICEMBRE 2000 E DALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3109 DEL 20.02.2001 IN G.U. DEL 6.03.2001). VIOLAZIONE DELLA L. 24/2/1992, N. 225 ART. 5. Il vice Commissario non aveva il potere di volturare l’autorizzazione della Cavedil s.r.l. alla Ecologia s.r.l., atteso che lo stato di emergenza “non prevede alcuna facoltà di delega in capo al Commissario nominato”. “Deve conseguentemente essere considerato illegittimo il provvedimento di nomina (e di delega) del Commissario al vice Commissario”. Del resto, già l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta “atto di delega” e, dunque, trattandosi di potere c.d. delegato, non poteva essere, a sua volta, subdelegato.<br />	<br />
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 57 DEL D.LGS. 22/97, DELL’ART. 35 DELLA L.R. LAZIO N. 27/98, DELL’ART. 28 DEL D.LGS. 22/97 E DELL’ART. 16 DELLA L.R. LAZIO N. 27/98. Presupposto dell’autorizzazione per il ricevimento dei rifiuti contenenti amianto è l’autorizzazione per la discarica di seconda categoria di tipo A per inerti da demolizioni, costruzioni, materiali lapidei ecc.. Nel caso di specie, tale autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Pomezia con delibera n. 434 del 10 aprile 1990. Posto che l’art. 57, punto 3, del decreto “Ronchi” prevede che “le autorizzazioni rilasciate restano valide sino alla loro scadenza e, comunque, non oltre 4 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto (13 dicembre 1997)”, l’autorizzazione comunale, presupposto di quella regionale, era venuta meno;<br />	<br />
4) VIOLAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.LGS. 22/97 – MANCANZA DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA., in quanto era necessario promuovere l’approvazione di tale progetto;<br />	<br />
5) VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.LGS. 22/97 – VIOLAZIONE DI LEGGE – SCELTA DEL SOGGETTO IRRAZIONALE E IMMOTIVATA – ECCESSO DI POTERE, in quanto le società incaricate non sono soggetti qualificati, ossia non risultano possedere le iscrizioni e le autorizzazioni di legge;<br />	<br />
6) VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, N. 27, ART. 29 COMMA 2, per mancata determinazione delle tariffe;<br />	<br />
7) VIOLAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DELL’ART. 22 DEL D.LGS. 22/97, DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, N. 27 perché non è stato rispettato il rigoroso procedimento previsto per l’approvazione dei programmi presentati;<br />	<br />
8) VIOLAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.LGS. 22/97 – VIOLAZIONE DELL’ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 27/98, in quanto è mancata la valutazione di impatto ambientale;<br />	<br />
9) VIOLAZIONE DELLA LEGGE GALASSO, DEL P.T.P. DELLA REGIONE LAZIO, DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1997 N. 10, DELLA LEGGE 28/02/1985 N. 47, DELL’ART. 674 C.P., per carenza del nulla osta paesaggistico;<br />	<br />
10) VIOLAZIONE DELLA LEGGE 28.02.1985 N. 47 – ECCESSO DI POTERE – MANCATA DISPONIBILITA’ DELL’AREA DA PARTE DELLE CONTROINTERESSATE perché la Regione non ha tenuto conto che “l’area interessata dalla discarica è stata, in gran parte, acquisita al patrimonio comunale”;<br />	<br />
11) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E IRRAZIONALITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO (ART. 32 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DEL BUON SENSO COMUNE. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLE SENTENZE PENALI E AMMINISTRATIVE RESE INTER PARTES. ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ MANIFESTA. SVIAMENTO. L’area è stata riconosciuta non adatta per i r.s.u.; a fortori non può essere idonea per i rifiuti contenenti amianto.<br />	<br />
12) MANCANZA DELL’ESSENZIALE PARERE DELLA ASL COMPETENTE – OMESSA CONSIDERAZIONE DEL PARERE CONTRARIO DELLA STESSA ASL E DELLA STESSA REGIONE LAZIO, DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE. <br />	<br />
Con atto depositato in data 8 agosto 2004 si è costituito il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio – Soggetto Attuatore, il quale – dopo aver precisato che la “discarica oggetto dell’impugnato decreto commissariale nulla ha a che fare con la distinta discarica di RSU” – ha in via preliminare eccepito l’irricevibilità del ricorso per omessa notifica all’autorità che ha emanato l’atto impugnato (ossia, il medesimo soggetto attuatore) e per omessa notifica alla controinteressata Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché l’irricevibilità o,comunque, improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti (individuati nella D.G.R. n. 5537/1998) e per carenza di interesse in capo al Comune ricorrente. Nel merito, ha così confutato le censure formulate: &#8211; non sussiste violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, tenuto conto che, con specifico riferimento al procedimento di rinnovo, il Comune di Pomezia non era titolare di alcun potere e/o funzione; &#8211; l’incompetenza si riferisce al decreto commissariale n. 130 del 25 settembre 2002, di voltura dell’autorizzazione, non oggetto dell’odierno ricorso e, comunque, ormai inoppugnabile; &#8211; la disciplina dell’art. 57, comma 3, del c.d. decreto Ronchi non trova applicazione “con riferimento alle autorizzazioni degli impianti di gestione dei rifiuti”, le quali sono prive di un termine di scadenza. Ne consegue che non si pone alcun problema di scadenza per la D.G.M. 434/1990 e, dunque, non è configurabile alcuna illegittimità derivata delle successive autorizzazioni all’esercizio dell’attività; &#8211; non esistono poi problemi di approvazione del progetto, trattandosi di mero rinnovo; &#8211; ai sensi dell’art. 30, comma 4, d.lgs. 22/1997, l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti è prescritta solo per le imprese che effettuano attività di “gestione di impianti di smaltimento …. di titolarità di terzi”; &#8211; l’obbligo di predeterminare le tariffe riguarda esclusivamente i rifiuti urbani; &#8211; il riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, non impugnato, è ultroneo; &#8211; il decreto commissariale impugnato si limita a rinnovare l’autorizzazione e, dunque, non era necessaria la VIA; &#8211; la censura concernente la c.d. legge Galasso è generica e, comunque, riguarderebbe i provvedimenti adottati in precedenza; &#8211; del pari generica è la censura afferente l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale; &#8211; nessun parere dell’ASL era necessario.<br />	<br />
In data 3 agosto 2004 si sono costituite la Cavedil srl e l’Ecologia srl, rilevando quanto segue: &#8211; la narrativa in fatto della ricorrente è palesemente inesatta, perché riporta fatti ed atti attinenti ad altra diversa discarica di RSU; &#8211; non sussiste violazione dell’art. 7 l. 241/90, atteso che si tratta di un provvedimento emesso nell’esercizio di poteri di emergenza da parte del Commissario Regionale; &#8211; in ogni caso, il provvedimento impugnato è di mero rinnovo, sicché nessun avviso doveva essere comunicato al Comune di Pomezia; &#8211; in subordine, va evidenziato che quest’ultimo è stato sin dall’inizio messo a conoscenza dell’iter procedimentale poi sfociato nel provvedimento di autorizzazione della discarica di eternit del 1998; &#8211; il motivo sull’incompetenza è tardivo; &#8211; il provvedimento afferente la volturazione è comunque privo di carattere autoritativo; &#8211; in ogni caso, l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3249 del 2002 consente la delega dei poteri commissariali e il successivo rinnovo dell’autorizzazione varrebbe comunque come ratifica; &#8211; l’autorizzazione allo smaltimento degli inerti non è più necessaria; &#8211; in ogni caso, l’autorizzazione alla discarica di inerti di cui alla delibera del 1990 era sicuramente vigente; &#8211; non vi è violazione dell’art. 27 d.lgs. n. 22/97 perché si tratta di un mero rinnovo; &#8211; non vi è violazione dell’art. 30 del medesimo decreto, posto che le ricorrenti hanno sempre gestito impianti propri; &#8211; la previsione delle tariffe riguarda esclusivamente lo smaltimento RSU; &#8211; l’art. 35 prevede la VIA solo per gli impianti da realizzare; &#8211; le particelle interessate dalla discarica sono ben individuate e sulle stesse non gravano vincoli; &#8211; non vi sono stati provvedimenti di acquisizione; &#8211; con riguardo all’impianto in lite, nel 1998 la ASL ha espresso parere positivo.<br />	<br />
In data 23 agosto 2004 il ricorrente ha prodotto una memoria per evidenziare quanto segue: &#8211; il socio di maggioranza della Cavedil, ossia la sig.ra Mattei Silvana, è la genitrice della sig.ra Pinzari, A.U. della Ecologia s.r.l.; &#8211; in ogni caso la cessione è nulla, stante il rilievo che Mattei Silvana era amministratrice delle due società e, dunque, sussisteva conflitto di interessi (art. 1421 c.c.); &#8211; non era ammessa subdelega; &#8211; la precedente autorizzazione per la discarica di inerti era scaduta.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 25 agosto 2004, anche le controinteressate hanno prodotto una memoria per rilevare che: &#8211; l’autorizzazione era pienamente efficacia e, dunque, volturabile e rinnovabile; &#8211; la cessione è pienamente efficace, tenuto conto che la sig.ra Mattei non ha agito quale persona fisica ma come amministratore di due distinte società a r.l.; &#8211; ipotizzare un conflitto di interessi non comporta nullità (art. 1394 c.c.); &#8211; la nota del 18 luglio 2002 del Comune di Pomezia “manifesta una mera opinione” (in tal senso anche Trib. di Roma 17 settembre 2003).<br />	<br />
Con ordinanza n. 4904/2004 dell’8 settembre 2004 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione, formulata in via incidentale dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Con atto depositato in data 9 settembre 2004 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel contempo – ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione attiva. Nel merito, ha opposto l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
2. Con motivi aggiunti notificati in data 11 gennaio 2005 e depositati il successivo 27 gennaio 2005, il ricorrente – dopo aver riferito in ordine ad accertamenti espletati dai Vigili Urbani, unitamente ad un ispettore della ASL ed al maresciallo del Nucleo Ecologico dei Carabinieri di Roma – formula le seguenti, ulteriori censure:<br />	<br />
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPCM 19 FEBBRAIO 1999, 15 DICEMBRE 2000, 14 GENNAIO 2002 E 10 GENNAIO 2003 SULLO STATO DI EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI ROMA E PROVINCIA E NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3249 DELL’8 NOVEMBRE 2002, NONCHE’ N. 2992 DEL 23 GIUGNO 1999 E N. 3109 DEL 28 FEBBRAIO 2001. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA’. FALSITA’ DELLA CAUSA E SVIAMENTO DI POTERE. Gli accertamenti effettuati hanno rivelato che nella discarica vengono conferiti rifiuti contenenti amianto provenienti non solo dal Lazio. Atteso che il decreto di autorizzazione qui impugnato è stato adottato dal Commissario Delegato per l’Emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, ossia da un soggetto dotato da funzioni precise, connesse al sistema di gestione dei rifiuti della regione in argomento, il decreto è viziato nella parte in cui consente “di accettare conferimenti in discarica provenienti da territori diversi da quello laziale”, per esercizio di un potere che le ordinanze non conferiscono. <br />	<br />
Con i medesimi motivi aggiunti il ricorrente ha, altresì, chiesto il riesame dell’ordinanza di sospensione n. 4904/2004.<br />	<br />
Con atto depositato in data 24 gennaio 2005 si è costituita l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 22 febbraio 2005 – ha depositato una memoria, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: &#8211; l’Arpa Lazio è estranea alla presente controversia; &#8211; non corrisponde a verità che l’Arpa Lazio si sarebbe rifiutata di effettuare controlli sul sito, come dimostrato dai sopralluoghi effettuati.<br />	<br />
Con memoria prodotta il 22 febbraio 2005 il Comune di Pomezia ha evidenziato che dai sopralluoghi dell’Arpa Lazio del 29 dicembre 2004 presso la discarica di Santa Palomba e dai sopralluoghi effettuati dall’ASL “è emersa una situazione di grave pericolo e difficilmente rimediabile” perché i materiali contenenti amianto “restano liberi … nell’atmosfera”.<br />	<br />
In medesima data anche il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio ha depositato una memoria, riaffermando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati e formulando – nel contempo – eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 23 febbraio 2005 le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti. <br />	<br />
Con ordinanza n. 1020 del 24 febbraio 2005 il Tribunale ha respinto la domanda di riesame di cui sopra.<br />	<br />
3. Con memoria depositata in data 27 luglio 2011 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
4. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare, il Collegio respinge le istanze di estromissione formulate dalla Regione Lazio e dell’Arpa, atteso che:<br />	<br />
&#8211; un interesse della Regione Lazio all’esito della vicenda non appare contestabile, tenuto conto delle competenze che ordinariamente spettano alla stessa;<br />	<br />
&#8211; al termine del ricorso, il ricorrente avanza poi una specifica istanza istruttoria, volta ad ottenere l’emanazione di un puntuale ordine di produzione di documenti proprio a carico dell’Amministrazione regionale, ossia atta a concretizzare un’istanza di<br />
&#8211; l’Arpa risulta espressamente coinvolta nella vicenda a causa delle censure formulate con i motivi aggiunti, basate essenzialmente su accertamenti facenti capo – tra gli altri – alla predetta.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio è ben a conoscenza del principio secondo cui la legittimazione attiva e quella passiva devono essere individuate sulla base della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio e, dunque, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in causa (cfr., tra le altre, Cass. Civile, Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699), il che equivale ad affermare che – ove si tratti di un giudizio impugnatorio instaurato dinanzi al giudice amministrativo – la legittimazione passiva deve essere essenzialmente riferita all’Amministrazione che ha adottato l’atto ritenuto lesivo (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 15 luglio 2011, n. 4343), tanto che – ove ciò non avvenga – il ricorso deve essere necessariamente dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Nel contempo, il Collegio – pur condividendo pienamente il principio di cui sopra – ritiene che, ai fini dell’estromissione di amministrazioni e/o di altri soggetti evocati in giudizio, debba sussistere la totale estraneità di quest’ultimi rispetto alla materia del contendere.<br />	<br />
In definitiva:<br />	<br />
&#8211; la legittimazione passiva – utile al fine di valutare l’ammissibilità o meno del ricorso &#8211; va accertata sempre e comunque sulla base della riferibilità dell’esercizio del potere amministrativo oggetto di sindacato o, meglio, della titolarità del rapport<br />
&#8211; in ogni caso, non sussiste l’esigenza di estromettere quei soggetti che – in ragione della disamina del ricorso, correttamente oggetto di notifica, tra gli altri, al/i titolare/i del rapporto controverso – risultano comunque “coinvolti” nella vicenda, t<br />
L’istanze di estromissione di cui sopra non sono, pertanto, meritevoli di condivisione.</p>
<p>2. Ciò detto, il Collegio ritiene di poter soprassedere sulle eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti in quanto – accertata la maturità della causa, senza necessità di acquisire ulteriori atti e/o documenti &#8211; il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.</p>
<p>3. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna il decreto n.57 del 30 aprile 2004 con cui il Commissario Delegato per l’Emergenza del Territorio della Regione Lazio rinnova per cinque anni l’autorizzazione rilasciata alla Cavedil s.r.l. in data 27 ottobre 1998 per il ricevimento di rifiuti contenenti amianto legato in materia cementizia o resinoide presso la discarica di “tipo A” sita in Pomezia, così come volturata a favore di Ecologia s.r.l. “con decreto del Vice Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia n. 130 del 25 settembre 2002”, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
A tale fine, con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente formula svariate censure, incentrate sulla denuncia di vizi che – in ragione di quanto di seguito esposto – debbono essere ritenuti insussistenti.<br />	<br />
3.1. In primis, il Collegio ritiene di esaminare la censura afferente la violazione degli artt. 28 e 57 del d.lgs. n. 22 del 1997 nonché degli artt. 35 e 16 della legge regionale n. 27 del 1998, formulata sulla base del rilievo che l’approvazione del progetto dell’impianto relativo alla discarica di seconda categoria di tipo A per inerti da demolizioni, costruzioni, materiale lapidei ecc. (risalente al 1990) – presupposto dell’autorizzazione regionale – sarebbe venuto meno.<br />	<br />
Tale censura è infondata.<br />	<br />
Come noto, l’invocato art. 57 prevede – al comma 3 – che le “le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.<br />	<br />
La disamina di detto decreto presidenziale – abrogato dall’art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997 di cui sopra &#8211; rivela che:<br />	<br />
&#8211; detto decreto si riferiva essenzialmente all’impianto ed alla gestione della discarica;<br />	<br />
&#8211; ciò detto, le autorizzazioni dalla stesso regolamentate attenevano propriamente all’attività di smaltimento dei rifiuti e non, invece, alla realizzazione dell’impianto;<br />	<br />
In linea con i rilievi del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, si perviene, pertanto, alla conclusione che la previsione invocata non può riguardare la delibera della Giunta Municipale n. 434 del 1990.<br />	<br />
In definitiva, la delibera n. 434 del 1990 – essendo inerente all’attività di trasformazione del territorio – va considerata come un’autorizzazione che esaurisce i proprie effetti con l’esecuzione delle opere assentite, ossia come un’autorizzazione che – una volta intervenuta la realizzazione delle opere – non può perdere efficacia.<br />	<br />
Ciò detto, la ricostruzione del ricorrente è priva di giuridico pregio, atteso che il provvedimento di approvazione del progetto – diverso dall’autorizzazione della discarica e, comunque, privo di data di scadenza &#8211; non è venuto meno.<br />	<br />
3.2. Il ricorrente denuncia, poi, la violazione dell’art. 27 del d.lgs. 22/97, adducendo che l’approvazione del progetto di realizzazione della discarica è mancata.<br />	<br />
Tale censura – in verità, alquanto generica – è infondata.<br />	<br />
In proposito, è bene precisare che, sulla base delle risultanze degli atti di causa, nella località Cerqueto di Santa Palomba insistevano (almeno) due discariche: &#8211; quella a cui si riferisce il presente contenzioso, la quale è una discarica di inerti da demolizione; &#8211; l’altra destinata a R.S.U., da ricondurre alle discariche di 1° categoria, da tempo inattiva.<br />	<br />
Come già accennato, il progetto per la realizzazione della prima delle sopra indicate discariche è stato approvato dal Comune di Pomezia con la deliberazione giuntale n. 434 del 1990, con contestuale autorizzazione della Cavedil (già titolare di autorizzazione provvisoria a gestire una discarica di tipo 2A, riguardante inerti da demolizione o da bonifica di discariche abusive, per effetto della delibera n. 930 del 18 giugno 1988) ad esercitare, in via definitiva, l’attività di discarica di tipo 2°.<br />	<br />
Nell’anno 1997 la Cavedil veniva, poi, autorizzata dalla G.R. del Lazio, con delibera n. 6550, richiamata nel provvedimento impugnato, a ricevere rifiuti di amianto legato in matrice cementizia o resinoide presso la discarica in questione (in virtù, tra l’altro, delle previsioni di cui al D.P.R. 8 agosto 1994, art. 6).<br />	<br />
La stessa Cavedil veniva, poi, autorizzata ad accogliere i rifiuti di cui sopra anche nei lotti 2 e 3 con deliberazione n. 3900 del 29 luglio 1998, successivamente modificata con D.G.R. n. 5537 del 27 ottobre 1998, la cui efficacia quinquennale veniva fissata con atto n. 7501 del 1998.<br />	<br />
Con il provvedimento che viene ora all’esame, l’autorizzazione rilasciata alla Cavedil risulta semplicemente “rinnovata”.<br />	<br />
Dalla descrizione di cui sopra si desume, pertanto, che l’approvazione del progetto è stata – illo tempore – rilasciata, al pari dell’autorizzazione a ricevere i rifiuti di cui sopra.<br />	<br />
In sede di valutazione del provvedimento oggetto di impugnativa – riguardante esclusivamente il rinnovo dell’autorizzazione risalente al 1998 – non è dato, dunque, comprendere i motivi per i quali l’Amministrazione avrebbe dovuto – nuovamente – procedere all’approvazione di un “progetto di realizzazione”.<br />	<br />
In verità, la presente censura si presenta ragionevole ove ricollegata alla precedente o, meglio, per l’ipotesi di condivisione di quest’ultima.<br />	<br />
Atteso che la censura in precedenza trattata è stata ritenuta infondata, la doglianza in esame non può trovare positivo riscontro. <br />	<br />
3.3. Il ricorrente formula poi una serie di censure che si presentano sostanzialmente ripetitive di quelle già proposte avverso i provvedimenti rilasciati dalla Regione Lazio, di autorizzazione al ricevimento dei rifiuti contenenti amianto presso la discarica della Cavedil, mediante il ricorso n. 11700 del 1999, venuto in decisione del corso della medesima camera di consiglio del 13 ottobre 2011.<br />	<br />
In particolare, denuncia:<br />	<br />
&#8211; violazione delle regole partecipative di cui agli artt. 22 del d.lgs. n. 22/97 e 15 della L.R. n. 27/1998; <br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 15 della legge regionale n. 27 del 1998, atteso che il provvedimento impugnato non rivela che la Regione abbia proceduto ad una valutazione di compatibilità ambientale.<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997 perché le controinteressate non sono soggetti “qualificati”, ossia non risultano possedere le iscrizioni e le autorizzazioni di legge;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 29 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, per mancata determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell’impianto o della discarica;<br />	<br />
&#8211; violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per mancata disponibilità dell’area da parte delle controinteressate, essendo stata acquisita al patrimonio comunale;<br />	<br />
&#8211; violazione della legge Galasso, del P.T.P. della Regione Lazio, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 674 c.p.;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 32 Cost., atteso che l’area della discarica è interessata da un ampio bacino idrico dal quale captano le acque i pozzi del c.d. “Acquedotto del Carano”. <br />	<br />
Al riguardo, la Sezione ritiene di soprassedere su eventuali profili di tardività, tenuto conto che – in linea con l’orientamento già assunto in sede di definizione del ricorso n. 11700 del 1999 – le censure in questione sono infondate per le ragioni di seguito esposte:<br />	<br />
&#8211; a prescindere dalla circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere stata autorizzata alcuna “discarica di amianto”, le norme sulla partecipazione di cui sopra ed in materia di VIA non sono pertinenti, tenuto conto che non viene in considerazion<br />
&#8211; per tale ordine di ragioni non può, poi, trovare positivo riscontro la censura afferente la carenza delle autorizzazioni di legge, atteso che – nel caso di specie – tale carenza non sarebbe addebitabile alle controinteressate e, tenuto, comunque, conto<br />
&#8211; le prescrizioni invocate al fine di sostenere l’obbligo della determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dai comuni riguardano l’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di<br />
&#8211; le doglianze concernenti l’indisponibilità dell’area, la sussistenza di un vincolo paesaggistico nonché la sussistenza di pericoli di inquinamento della falda acquifera che alimenta i pozzi del Carano vanno riferite alla discarica a suo tempo autorizzat<br />
&#8211; nel 1992 il ricorrente adottò la deliberazione n. 48 di revoca “delle autonome autorizzazioni concernenti la discarica di inerti esistenti in loco” non sulla base di un eventuale vincolo paesaggistico esistente in loco ma da “motivi relativi all’inquina<br />
&#8211; nessun provvedimento della Conservatoria dei RR.II., attestante l’acquisizione in capo al Comune della proprietà dell’area su cui insiste la discarica di inerti oggetto del provvedimento avversato, è stato esibito dall’Amministrazione ricorrente.<br />	<br />
Per quanto attiene la procedura esperita dall’Amministrazione, il ricorrente denuncia ancora la circostanza che i “provvedimenti impugnati hanno del tutto pretermesso il parere della ASL di zona del 20 ottobre 1997, ribadito con ulteriore parere del 20 marzo 1998”.<br />	<br />
Tale censura non è condivisibile.<br />	<br />
Il richiamo di cui sopra appare, infatti, incongruo in ragione dell’estraneità del parere in questione al procedimento di rinnovo in contestazione.<br />	<br />
3.4. Con il motivo riportato al n. 2, il ricorrente pone in evidenza che la voltura dell’autorizzazione dalla Cavedil alla Ecologia, risalente al 2002, è stata attuata dal “Vice Commissario delegato” e, dunque, denuncia il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato sulla base del rilievo che il Commissario nominato non ha potere di delega, “con la ulteriore conseguenza che le società controinteressate sono prive di autorizzazione”.<br />	<br />
Soprassedendo sui profili di inammissibilità per tardività opposti dalle parti resistenti, la censura de qua non è condivisibile, atteso che:<br />	<br />
&#8211; nel caso di specie, non si tratta di vero e proprio esercizio di potere amministrativo. Ciò si desume dallo stesso oggetto della decreto n. 130 del 25 settembre 2002, in cui figura la seguente dicitura: “Presa d’atto della cessione del ramo di azienda d<br />
&#8211; ciò detto &#8211; anche in ragione del rilievo che, ai sensi dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile 23 giugno 1999, n. 2992, “il Commissario Delegato può .. nominare due vice commissari” &#8211; non si rav<br />
In altri termini, il richiamo dell’istituto della “delega” da parte del ricorrente non appare pertinente, tanto più ove si consideri che – in ragione delle previsioni che regolamentano i poteri del Commissario delegato – l’adozione di atti di tal genere non risulta a quest’ultimo specificamente riservata e/o attribuita.<br />	<br />
3.5. Per quanto attiene all’atto introduttivo del presente giudizio, permane da valutare il vizio di “violazione di legge per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90”.<br />	<br />
Tale motivo è privo di giuridico pregio.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente rilevare che l’Amministrazione resistente ha dato prova che il contenuto del provvedimento impugnato “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />	<br />
Ciò detto, diviene doveroso rilevare l’inidoneità del vizio in questione a determinare l’annullamento del provvedimento stesso, a norma del 21 octies della già richiamata legge n. 241 del 1990.</p>
<p>4. Per mera completezza, si precisa che la memoria depositata dal ricorrente in data 25 agosto 2004 rivela la proposizione di nuove censure, afferenti – in particolare – la legittimità della voltura.<br />	<br />
Atteso che la memoria di cui sopra non risulta oggetto di regolare notifica alle parti interessate, le censure in questione non possono che essere dichiarate inammissibili.</p>
<p>5. Con i motivi aggiunti, depositati in data 27 gennaio 2005, il ricorrente formula un’unica articolata censura, contestando violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili in ragione del seguente rilievo:<br />	<br />
&#8211; da accertamenti dei vigili urbani, dell’ASL RM/H3 e dei carabinieri è emerso che nella discarica vengono conferiti “rifiuti contenenti amianto provenienti non solo dal Lazio ma da tutta Italia”. Da ciò consegue che il decreto è viziato “nella parte in c<br />
Tale censura non può trovare positivo riscontro per una pluralità di motivi di seguito indicati:<br />	<br />
&#8211; volendo riferirla alla formulazione del provvedimento impugnato (che il ricorrente dimostra di ben conoscere già alla data di proposizione del ricorso principale, ossia il 7 luglio 2004), è sicuramente tardiva in quanto risulta sollevata per la prima vo<br />
&#8211; volendo ricollegarla non al provvedimento impugnato ma semplicemente all’attività di gestione della discarica, in concreto posta in essere dalla controinteressata Ecologia, si profila attinente alla correttezza o meno dell’attività di esercizio in concr<br />
&#8211; in ogni caso, la Sezione ha già avuto modo di valutare la questione in sede di definizione – nel corso della medesima camera di consiglio &#8211; del ricorso n. 11700/1999, concernente le deliberazioni afferenti l’autorizzazione della Cavedil al ricevimento d<br />
In sintesi, i motivi aggiunti sono infondati.</p>
<p>6. Per le ragioni illustrate, il ricorso n. 7649/2004 va respinto.<br />	<br />
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7649/2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-5-12-2011-n-9544/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2011 n.9544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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