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	<title>954 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>954 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-954/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-954/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.954</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI:B.L. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo contro Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri nei confronti Consorzio Stabile Infrastrutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-954/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-954/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI:B.L. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo  contro  Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri  nei confronti  Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali, Arcomano S.r.l., Genovese Costruzioni S.r.l., Concolino Costruzioni S.r.l., Rogu Costruzioni S.r.l., Co.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l., Mustara Costruzioni S.r.l., Edilmassaro S.r.l., Eurostrade S.r.l., Italcantieri F.Lli Mirante S.r.l., Ditta Ruberto Costruzioni S.r.l. non costituiti in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Soglia di anomalia dell&#8217;offerta : definizione del meccanismo del &#8220;taglio delle ali&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div>Contratti della p.A. &#8211; offerta &#8211; soglia di anomalia dell&#8217;offerta &#8211; meccanismo del &#8220;taglio delle ali&#8221; &#8211; definizione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il meccanismo del taglio delle ali mira a porre rimedio al fenomeno delle offerte disancorate dai valori medi, presentate potenzialmente allo scopo di condizionare le medie; con tale meccanismo e per le dette finalità  si &#8220;sterilizzano&#8221;, attraverso l&#8217;accantonamento, le offerte &#8220;estreme&#8221;, in vista e allo scopo dell&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte. </i><i>In altre parole, detta operazione è &#8220;virtuale&#8221;; essa non comporta de plano l&#8217;esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle &#8220;ali&#8221;, ma l&#8217;accantonamento temporaneo delle dette offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/05/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00954/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00455/2020 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 c.p.a.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 455 del 2020, proposto da <br /> B.L. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali, Arcomano S.r.l., Genovese Costruzioni S.r.l., Concolino Costruzioni S.r.l., Rogu Costruzioni S.r.l., Co.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l., Mustara Costruzioni S.r.l., Edilmassaro S.r.l., Eurostrade S.r.l., Italcantieri F.Lli Mirante S.r.l., Ditta Ruberto Costruzioni S.r.l. non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina dirigenziale n. 11 del 3 marzo 2020 del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto di &#8220;<i>Lavori di manutenzione e messa in sicurezza del torrino piezometrico La Petrizia in agro del Comune di Sellia Marina&#8221;</i> al Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di gara del 18 febbraio 2020, con cui si procede al taglio delle ali, al calcolo della soglia di anomalia ed all&#8217;individuazione della ditta aggiudicataria e si formula la proposta di aggiudicazione; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso o conseguenziale, ivi compreso il contratto di appalto ove nelle more stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;">onde ottenerne, per l&#8217;effetto, la rinnovazione delle operazioni di calcolo con la conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. Francesco Tallaro e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Viene impugnata d&#8217;innazi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la determina dirigenziale meglio individuata in epigrafe, con cui il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ha aggiudicato al Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali l&#8217;appalto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di lavori di manutenzione e messa in sicurezza del torrino piezometrico La Petrizia in agro del Comune di Sellia Marina.</p>
<p style="text-align: justify;">A proporre il ricorso è B.L. Costruzioni S.r.l. che, pur avendo presentato l&#8217;offerta con il maggior ribasso (34,624%), è stata esclusa all&#8217;esito dello svolgimento delle operazioni di cui all&#8217;art. 97, comma 2-<i>bis</i> d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50. </p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la sua offerta, pur non essendo eccedente la soglia di anomalia (37,37383%) risultante dall&#8217;espletamento delle operazioni indicate nella norma citata, era risultata collocata in posizione di &#8220;ala superiore&#8221; del gruppo delle offerte, e perciò solo esclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con il proprio ricorso, la B.L. Costruzioni S.r.l. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97, comma 2-<i>bis</i> lett. <i>a)</i> e comma 8 d.gs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la sua ricostruzioni della normativa, le offerte rientranti nel 10 % di maggiore o minore ribasso (c.d. ali) debbono essere accantonate ai soli fini della determinazione della soglia di anomalia, mentre la loro esclusione effettiva dalla gara deve avvenire solo nei casi in cui la percentuale di ribasso offerta si ponga oltre la soglia di anomalia calcolata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorizio di Bonifico Ionio Catanzarese, opinando diversamente, avrebbe violato la legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Con ulteriori due motivi, parte ricorrente ha denunciato la violazione del principio di<i>favor partecipationis</i> e di tassatività  delle clausole di esclusione a fronte di una norma che lascia dubbi interpretativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha infine lamentato la violazione di legge nella parte in cui la stazione appaltante non si è curata di verificare effettivamente la congruità  dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; L&#8217;amministrazione intimata si è costituita e, dando atto dell&#8217;esistenza di dubbi interpretativi sulla norma applicabile, ha comunque difeso la bontà  del proprio operato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Alla camera di consiglio del 20 maggio 2020, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato deciso nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 c.p.a. e 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Questo Tribunale condivide la ricostruzione della normativa in questione, giÃ  operata da attenta giurisprudenza (cfr. in particolare TAR Sicilia &#8211; Catania, Sez. I, 9 marzo 2020, n. 610; ma cfr. anche il parere precontenzioso offerto dell&#8217;ANAC con delibera n. 207 del 26 febbraio 2020), secondo cui il c.d. &#8220;taglio delle ali&#8221; produce effetti solo viruali e non anche l&#8217;effettiva esclusione delle offerte che sulle ali si vengano a collocare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale soluzione discende:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> dall&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui &#8221; &#038;<i>il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all&#8217;unità  superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> dalla finalità  del meccanismo descritto: &#8220;<i>ai fini della determinazione della congruità  delle offerte,</i> <i>al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia&#8221;</i>;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> dalla circostanza che l&#8217;esclusione di un&#8217;offerta, da qualunque causa determinata, è sempre un evento eccezionale, quindi non può ricorrere se non nei casi tassativi nei quali la legge lo preveda espressamente.</p>
<p style="text-align: justify;">GiÃ  l&#8217;Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad Plen. 30 agosto 2018, n. 13) &#8211; sia pure con riferimento alla diversa e <i>vexata quaestio</i> se le offerte &#8220;tagliate&#8221; debbano o meno essere (re)inserite nelle successive operazioni di calcolo previste dall&#8217;art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; ha fatto chiaro riferimento alla circostanza che le offerte interessate dal taglio debbano essere &#8220;accantonate&#8221; (e quindi non escluse dalla gara), ai fini delle successive operazioni coinvolte nel calcolo della anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che&#8221;<i>il metodo di calcolo della c. d. soglia di anomalia è composto da una serie di operazioni &#8230; Ai fini del calcolo, la disposizione prevede l&#8217;accantonamento dal calcolo di quelle offerte che si collocano sui margini estremi del gruppo, così¬ percentualmente definiti. Si presume infatti che le offerte che si collocano in queste fasce estreme possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all&#8217;obiettivo di condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia (c. d. offerte di appoggio): per questa ragione di prevenzione di un&#8217;ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso</i>&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 4803).</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo del taglio delle ali, insomma, mira a porre rimedio al fenomeno delle offerte disancorate dai valori medi, presentate potenzialmente allo scopo di condizionare le medie; con tale meccanismo e per le dette finalità  si &#8220;sterilizzano&#8221;, attraverso l&#8217;accantonamento, le offerte &#8220;estreme&#8221;, in vista e allo scopo dell&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la detta operazione è &#8220;virtuale&#8221;; essa non comporta <i>de plano</i> l&#8217;esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle &#8220;ali&#8221;, ma l&#8217;accantonamento temporaneo delle dette offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali (TAR. Campania &#8211; Napoli, Sez. VIII, 6 giugno 2016, n. 2800; TAR Puglia &#8211; Lecce, Sez. III, 24 settembre 2009, n. 2160; T.A.R. Liguria, sez. II, 21 novembre 2006, n. 1554).</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; In definitiva, va ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> il taglio delle ali opera fittiziamente solo ai fini della determinazione della soglia di anomalia e non determina alcuna esclusione automatica delle offerte che si trovino sulle &#8220;ali&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> se il legislatore avesse voluto disporre l&#8217;esclusione reale e non fittizia delle offerte &#8220;estreme&#8221; avrebbe dovuto esplicitarlo chiaramente.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, se la finalità  ultima del complesso meccanismo &#8220;antiturbativa&#8221; su descritto è quella di contemperare l&#8217;interesse del concorrente a conseguire l&#8217;aggiudicazione, formulando un&#8217;offerta competitiva, con quella della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati e al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali, tale finalità  verrebbe frustrata ove si procedesse ad una automatica esclusione delle offerte &#8220;estreme&#8221; sol perchè tali, ove non vi sia prova della &#8220;anomalia&#8221; e in assenza di una espressa e chiara previsione legislativa in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Per questi motivi, il ricorso va accolto e i provvedimenti impugnati annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">Benchè risulti che i lavori siano stati consegnati e poi sospesi senza che essi abbiano avuto avvio, non è documentata la stipula del contratto, sicchè non occorre pronunciare su di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di riedizione del potere, il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese aggiudicherà  la gara alla società  ricorrente, ove in possesso dei requisiti necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; La non perfetta formulazione della normativa applicabile e le incertezze giurisprudenziali (cfr., in senso contrario alla tesi quivi accolta, TAR Sicilia &#8211; Palermo, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 2979) giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese e competnze di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Pennetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Goggiamani, Referendario<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla (con risarcimento danni) un affidamento da parte di un Comune del servizio di refezione scolastica, annullamento avvenuto perche’ l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo la sua ditta ausiliaria priva del requisito del possesso (almeno) annuale della suddetta certificazione di qualità. Ritenuto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla (con risarcimento danni) un affidamento da parte di un Comune del servizio di refezione scolastica, annullamento avvenuto perche’ l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo la sua ditta ausiliaria priva del requisito del possesso (almeno) annuale della suddetta certificazione di qualità. Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante e del Comune circa la necessità del possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, della necessaria certificazione di qualità da almeno un anno e le ulteriori questioni poste dalla parte appellata assorbite dal primo giudice meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito; Ritenuto che, nelle more della verifica dei motivi nel merito, debba essere dato prevalente rilievo all’interesse ad assicurare la continuità del servizio, mentre l’interesse della parte appellata appare adeguatamente tutelato con la fissazione dell’udienza per l’esame nel merito dell’appello entro tre mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00954/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00887/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 887 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ristonet s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Marrone e Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso lo Studio legale Marenghi in Roma, piazza di Pietra n. 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Alimeca s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Senese ed Andrea Orefice, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III n. 6;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>Comune di Terzigno </b>in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani n.1;<br />	<br />
<b>Puliedil s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 00470/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alimeca s.a.s. e del Comune di Terzigno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Enzo Maria Marenghi, su delega dell&#8217;avv. Maria Gherardo Marenghi, Andrea Orefice e Giuseppe Sartorio;	</p>
<p>Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante e del Comune circa la necessità del possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, della necessaria certificazione di qualità da almeno un anno e le ulteriori questioni poste dalla parte appellata assorbite dal primo giudice meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito;<br />	<br />
Ritenuto che, nelle more, debba essere dato prevalente rilievo all’interesse ad assicurare la continuità del servizio, mentre l’interesse della parte appellata appare adeguatamente tutelato con la fissazione dell’udienza per l’esame nel merito dell’appello;<br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’istanza cautelare, sospendendo per l’effetto l’esecutività della sentenza gravata e fissando l’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito per l’udienza del 15 maggio 2012;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 887/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa l’udienza pubblica del 15 maggio 2012 per la trattazione nel merito della controversia.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2011-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2011-n-954/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2011-n-954/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.954</a></p>
<p>Pres. f.f. A. Maggio; Est. G. Manca S. Italia s.r.l. in concordato preventivo (avv. G. M. Lauro) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Camba, G. Parisi e M. Pani) divieto di revisione dei prezzi d&#8217;appalto e rapporti contrattuali di durata Contratti della P.A. – Revisione dei prezzi – Divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2011-n-954/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2011-n-954/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. A. Maggio; Est. G. Manca<br /> S. Italia s.r.l. in concordato preventivo (avv. G. M. Lauro) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Camba, G. Parisi e M. Pani)</span></p>
<hr />
<p>divieto di revisione dei prezzi d&#8217;appalto e rapporti contrattuali di durata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Revisione dei prezzi – Divieto – Art. 3, D. L. 11 luglio 1992 n. 333 &#8211; Contratti di durata – Applicabilità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ossequio al principio di immediata applicabilità ai rapporti contrattuali di durata in corso delle norme imperative sopravvenute, l’art. 3, D. L. 11 luglio 1992 n. 333, che ha soppresso l’istituto della revisione dei prezzi, è applicabile anche al rapporto sorto con un contratto di concessione dei lavori stipulato in data anteriore all’entrata in vigore di tale legge (nella fattispecie sottoposta, in cui contratto di concessione di lavori pubblici era stato stipulato il  27 novembre 1991, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego di revisione opposto dalla stazione appaltante alle pretese revisionali dell’impresa, sottolineando altresì che, nel caso sottoposto, il fatto costitutivo del preteso diritto alla revisione – i.e. inizio dei lavori &#8211; si era verificato in data posteriore a quella – 30 settembre 1993 &#8211; in cui le parti avevano stipulato un atto aggiuntivo contenente la clausola di esclusione della revisione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 613 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br />	<br />
S. Italia s.r.l. in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Maria Lauro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Salaris n. 29; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba, Giovanni Parisi e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento n. 69; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
del provvedimento n. 17306 del 10 ottobre 2005, dell&#8217;Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali della R.A.S., concernente diniego revisione prezzi.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l&#8217;avv. G. M. Lauro per la ricorrente e l&#8217;avv. G. Parisi per la Regione Sardegna;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con il ricorso, notificato l&#8217;8 e 9 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno; e con i motivi aggiunti, avviati alla notifica il 21 ottobre 2009 e depositati il successivo 4 novembre, la società SOGEDICO Italia s.r.l. impugna il provvedimento regionale di diniego del riconoscimento del diritto alla revisione prezzi, con riferimento alla concessione dei lavori di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del Comune di Oliena. Affidamento derivante dalla originaria stipula, tra la CASTALIA s.p.a. (cui è successivamente subentrata la ricorrente SOGEDICO Italia s.r.l.) e la Regione Sardegna, del contratto rep. n. 127, in data 27 novembre 1991. Il 18 novembre 1992 fu stipulato un primo atto aggiuntivo alla concessione.<br />	<br />
Nella seduta del 28 luglio 2003,il Comitato Tecnico Regionale rilasciava parere favorevole all&#8217;approvazione del progetto dei lavori, presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese affidatario della concessione, subordinatamente alla stipula di atto aggiuntivo contenente la clausola di esclusione della revisione prezzi e con il recepimento della proposta di ribasso dell&#8217;importo a base d&#8217;asta nella misura del 3,60 per cento. L&#8217;atto aggiuntivo è stato stipulato in data 30 settembre 1993, , da parte della mandataria CASTALIA s.p.a., con la clausola della accettazione &#8220;senza riserva alcuna&#8221; delle condizioni di cui sopra. <br />	<br />
2. &#8211; In data 8 novembre 2005, la ricorrente Sogedico Italia s.r.l. (subentrata, come accennato, alla CASTALIA s.p.a.) aveva proposto, avverso il provvedimento di diniego in epigrafe, ricorso al Ministero delle Infrastrutture al fine di ottenere la revisione dei prezzi relativi alla concessione dei lavori di cui trattasi. <br />	<br />
Con il decreto 8/10/2007 n° 0020473, il Ministro delle Infrastrutture, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di cui all’art. 4 del D. Lgs. C.P.S. 6/12/1947 n°1501, aveva accolto detto ricorso. La Regione Autonoma della Sardegna impugnava il decreto ministeriale davanti al T.A.R. Sardegna, che lo annullava con la sentenza della sez. I, 10 aprile 2009, n. 490, in quanto il rappresentante della Regione non aveva ricevuto la espressa convocazione recante la data della adunanza della Commissione ministeriale sopra citata, per cui <i>«alla riunione del 29 novembre 2006, nella quale la Commissione ha espresso il parere sul ricorso della Sogedico, risulta</i> (va) <i>assente il rappresentante della Regione il quale, peraltro, non era stato convocato per la suddetta riunione»</i>.<br />	<br />
Nelle more del contenzioso appena riassunto, l&#8217;art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, avente per oggetto il procedimento per la revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di opere pubbliche, nell&#8217;ambito del quale era regolato anche il ricorso al Ministro proposto dalla SOGEDICO Italia s.r.l.. Con l&#8217;abrogazione dell&#8217;atto normativo è sorta la questione di come procedere alla rinnovazione del procedimento di ricorso avviato a suo tempo dalla SOGEDICO, a seguito del giudicato amministrativo derivante dalla sentenza TAR Sardegna n. 490 del 2009, dato il venir meno dell&#8217;organo ministeriale e dei poteri ad esso attribuiti dal citato decreto legislativo. La Commissione ministeriale, nella seduta del 9 settembre 2009, dopo aver prospettato le alternative plausibili alla luce delle intervenute novità legislative, ha ritenuto di riservare la soluzione al TAR Sardegna per effetto dell&#8217;incontroverso principio della prevalenza dell&#8217;azione giurisdizionale sul procedimento amministrativo, essendo ormai la controversia devoluta (con il ricorso in epigrafe) al giudice amministrativo.<br />	<br />
3. &#8211; Con il ricorso in esame, la SOGEDICO chiede l&#8217;annullamento del provvedimento regionale di diniego della revisione prezzi invocando l&#8217;applicazione sotto la cui vigenza è stato aggiudicato e stipulato il contratto di concessione dei lavori di cui trattasi. I successivi atti aggiuntivi, e in specie quello sottoscritto il 30 settembre 1993, contenente la clausola di esclusione della revisione dei prezzi, non costituendo novazione oggettiva dell&#8217;originario contratto, sarebbero a loro volta disciplinati dalla legge citata. Con la conseguenza che la detta clausola di esclusione della revisione prezzi deve essere ritenuta nulla in quanto in contrasto con la norma imperativa che preclude qualsiasi patto in deroga alla ammissibilità della revisione dei prezzi. Ne deriva, altresì, la non applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha soppresso la revisione dei prezzi per i contratti aggiudicati e stipulati dopo la sua entrata in vigore.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti, la ricorrente &#8211; sul presupposto dell&#8217;avvenuto compimento del termine per la decisione del ricorso amministrativo, anche ai sensi dell&#8217;art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 &#8211; ribadisce la domanda di annullamento del provvedimento regionale impugnato.<br />	<br />
4. &#8211; Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
5. &#8211; All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
6. &#8211; Il ricorso è infondato. <br />	<br />
7. &#8211; Come emerge dalla esposizione sopra svolta, l&#8217;elemento centrale della controversia è rappresentato dalla circostanza dell&#8217;inserimento nel regolamento contrattuale della clausola con la quale le parti hanno escluso la revisione dei prezzi contrattuali. Inserimento avvenuto con l&#8217;atto aggiuntivo sottoscritto dalla CASTALIA il 30 settembre 1993. Si tratta di stabilire se la validità di tale clausola debba essere indagata alla luce dell&#8217;art. 2, della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (ai sensi del quale <i>«Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell&#8217;art. 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga»</i>) e dell&#8217;art. 33 della legge n. 41 del 1986; ovvero ai sensi dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 333/1992, che ha abrogato queste ultime disposizioni.<br />	<br />
8. &#8211; In via preliminare, in ordine alla affermazione che la società CASTALIA avrebbe a suo tempo sottoscritto la clausola nell&#8217;esclusiva convinzione della applicabilità della norma sopravvenuta (di cui al citato art. 3 del d.l. n. 333/1992), e quindi in assenza dell&#8217;animus novandi (elemento essenziale per poter discorrere di novazione del rapporto), occorre semplicemente rilevare che sul punto nessun elemento probatorio viene fornito dalla ricorrente SOGEDICO.<br />	<br />
9. &#8211; Il dubbio deve essere risolto, allora, sulla base della giurisprudenza della Cassazione che si è occupata della applicabilità ai contratti in corso (in costanza, quindi, del rapporto contrattuale) della legge sopravvenuta.<br />	<br />
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato, recentemente, la questione in tema di contratti di mutuo, con riferimento alla applicazione ai contratti in corso del secondo comma dell&#8217;art. 1815 del codice civile, come modificato dall&#8217;art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (testualmente: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»). <br />	<br />
In particolare, secondo la Corte (cfr. la sentenza della sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, che richiama le pronunce precedenti nn. 5286/2000 e 1126/2000), pur dovendosi ritenere in via di principio che il giudizio di validità del contratto vada condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della sua conclusione, <i>«non si può continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi eventualmente divenuti usurari, a fronte di un principio introdotto nell&#8217;ordinamento con valore generale ed assoluto e di un rapporto non ancora esaurito. Quest&#8217;ultimo profilo, in particolare, è stato oggetto di esame da parte della sentenza n. 1126-2000, secondo cui &#8220;si può ben ritenere che la sopravvenuta legge 106-96, di per sè evidentemente non retroattiva e dunque insuscettibile d&#8217;operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso&#8221;, quindi, per l&#8217;appunto, la corresponsione degli interessi. Ne deriva che (&#8230;) in presenza di un rapporto non ancora esaurito all&#8217;entrata in vigore della legge n. 108-96, per il perdurare dell&#8217;obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somma capitale, anche gli interessi (quantomeno, per il periodo di vigenza del rapporto, fino alla sua eventuale risoluzione), la Corte di merito non poteva escludere radicalmente la rilevabilità d&#8217;ufficio della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi, sol perché la pattuizione era intervenuta in epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 &#8230; »</i>.<br />	<br />
Considerato che il contratto di mutuo non è, per opinione comune, riferibile allo schema qualificatorio dei contratti di durata, così come &#8211; d&#8217;altronde &#8211; il contratto di appalto, appare di particolare rilievo l&#8217;affermazione secondo cui il punto di riferimento non è (più) costituito dall&#8217;atto contrattuale ma dagli effetti giuridici prodotti dal contratto, cioè dal rapporto. Se, nel momento in cui entra in vigore la norma astrattamente applicabile al regolamento contrattuale, continuano a prodursi le conseguenze giuridiche collegate al contratto stipulato antecedentemente, la norma sopravvenuta diventa applicabile al rapporto.<br />	<br />
10. &#8211; Nel caso di specie, l&#8217;applicazione dei principi ricavabili dall&#8217;orientamento giurisprudenziale sarebbe sufficiente a far concludere nel senso della applicabilità al rapporto, sorto con il contratto di concessione dei lavori stipulato il 27 novembre 1991, dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 333 del 1992 (che ha disposto la soppressione dell&#8217;istituto della revisione prezzi). Si deve, in definitiva, sostenere, traendo le logiche conseguenze da quanto sopra esposto, che la norma imperativa sopravvenuta (di cui al decreto legge citato) si applica anche in assenza della clausola inserita con l&#8217;atto aggiuntivo sottoscritto il 30 settembre 1993.<br />	<br />
Ma accanto alla circostanza della vigenza del rapporto e delle conseguenze giuridiche riconducibili all&#8217;originario contratto, nella fattispecie in esame il dato rilevante da cui muovere è costituito dalla constatazione che il fatto costitutivo dell&#8217;eventuale diritto alla revisione dei prezzi (o del diritto al compenso revisionale) si è sicuramente verificato sotto la vigenza della norma sopravvenuta, posto che è pacifico in causa che l&#8217;atto aggiuntivo contenente la clausola di esclusione della revisione prezzi è stato stipulato prima dell&#8217;inizio della esecuzione dei lavori (contestualmente alla approvazione del progetto degli stessi, come si è esposto sopra). <br />	<br />
Il che conferma la conclusione cui si è giunti, della immediata applicabilità della norma sopravvenuta indipendentemente dalla clausola contestata, proprio perchè il fatto costitutivo del diritto alla revisione dei prezzi non è direttamente riferibile all&#8217;atto negoziale concluso nel 1991; e quindi la norma giuridica sopravvenuta, disciplinando le conseguenze giuridiche ricollegabili ad un fatto costitutivo che si verifica sotto la sua vigenza, svolge pienamente e semplicemente la sua funzione. <br />	<br />
11. &#8211; In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere rigettato. <br />	<br />
12. &#8211; Considerata la novità e complessità della questione esaminata, si giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-9-2011-n-954/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore Regione Abruzzo (avv.ti S. Pasquali, S. Valeri) c/ L’ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA (avv.ti G. Iannotta e G. De Dominicis) e nei confronti di COMUNE DI PALENA (avv.ti A. Bosco e M. Di Tillio) e del MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE (Avv. Dist. St.) provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore<br /> Regione Abruzzo (avv.ti S. Pasquali, S. Valeri) c/ L’ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA (avv.ti G. Iannotta e G. De Dominicis) e nei confronti di COMUNE DI PALENA (avv.ti A. Bosco e M. Di Tillio) e del MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>provvedimenti dell&#8217;Ente Parco e giurisdizione del TSAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diniego di realizzazione opere di catazione della falda basale &#8211; Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sussite</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi (ambiente), sono connessi, per il loro valore decisivo, agli interessi specifici relativi all’uso del demanio idrico, determinandone il regime; conseguentemente, rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’impugnativa del provvedimento dell’Ente Parco di diniego della realizzazione di opere di captazione della falda basale di un monte compreso nel territorio del parco. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in argomento, T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 21 marzo 2007 n. 1337 e T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 29 luglio 2005 n. 3006, in questa Rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">provvedimenti dell’Ente Parco e giurisdizione del TSAP</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 777 del 1999, proposto da:<br />
<b>REGIONE ABRUZZO</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Pasquali, Stefania Valeri, con domicilio eletto in Pescara, viale Bovio c/o sede regionale di Pescara;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gregorio Iannotta, con do</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>COMUNE DI PALENA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Bosco, con domicilio eletto presso Antonella Bosco in Pescara, viale Muzii 80 c/o avv. M. Di Tillio; MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distr.le de L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino;<br />
per l&#8217;annullamento <br />del PROVV.TO N.1059/L DEL 28.06.1999 &#8211; DINIEGO AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE CAPTAZIONE FALDA BASALE MONTE PORRARA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale Maiella, del Comune di Palena e del Ministero dell&#8217;Ambiente;<br />
Visto le memorie difensive;<br />
Visto gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori, avv.ti S. Pasquali, Iannotta, Belli e Pisana, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La regione Abruzzo ha impugnato l’atto con cui l’Ente Parco Maiella ha negato l’autorizzazione all’esecuzione di opere per la “captazione della falda basale di Monte Porrara nel Comune di Palena”, per la normalizzazione dell’approvvigionamento idrico dell’Alto vastese.<br />
In relazione alla motivazione (incompatibilità dell’intervento nel suo complesso in quanto, nella zona “de qua”, l’art. 4, comma 1^, lett. d- del dpr. 5.6.1995 vieta la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque), sono stati dedotti i vizi di violazione di legge. incompetenza ed eccesso di potere.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le acque pubbliche costituiscono bene demaniale e per le stesse sussiste la competenza giurisdizionale specializzata del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), quale giudice in unico grado, per le questioni di interesse legittimo; trattasi di una competenza generale di legittimità (art. 143 r.d. n. 1775/11.12.1933. T.U. sulle acque) che investe i “provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, un’espressione che tende ad assorbire ogni atto idoneo a incidere sull’utilizzo del patrimonio idrico, mediante la realizzazione di opere per la captazione delle acque sotterranee da utilizzare per i pubblici acquedotti. <br />
La “non autorizzazione” dell’Ente Parco è un atto definitivo e preclusivo di ogni attività, , che non s’inserisce nella procedura in nodo marginale e strumentale, ma ha un’incidenza diretta ed immediata sulla concreta di gestione delle acque sotterranee; essa è, pertanto, equivalente ad una non approvazione del progetto dell’opera idraulica (Cass. Civ. SS.UU. n. 9844/24.4.2007; idem n. 7881/30.3.2007). <br />
In base al principio desumibile dall&#8217;art. 143, comma 1, lett. a r.d.11 dicembre 1933 n. 1775, sono attribuite alla cognizione diretta del TSAP, i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, avverso i provvedimenti presi dall&#8217;amministrazione &#8220;in materia di acque pubbliche&#8221;, che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un&#8217;opera idraulica, riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare (anche impedendo la realizzazione) le modalità di utilizzazione delle stesse.<br />
In tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi (ambiente), sono connessi, per il loro valore decisivo, agli interessi specifici relativi all’uso del demanio idrico, determinandone il regime (Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2006 n. 23070; Consiglio Stato sez. VI 12 ottobre 2006 n. 6070). <br />
La giurisdizione esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricorre in tutti i casi in cui vi siano provvedimenti della p.a. che incidano in via diretta ed immediata sulle acque; ai sensi dell&#8217;art. 143 lett. a), t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775. <br />
Per l’ipotesi in esame, pertanto, sussiste la giurisdizione del TSAP, quale giudice amministrativo speciale, essendo la “non autorizzazione” un concreto atto impeditivo per un diverso uso e regime delle acque pubbliche sotterranee e non un provvedimento meramente incidentale (Consiglio Stato sez. V 18 settembre 2006 n. 5442 e sez. VI 12 ottobre 2006 n. 6070). <br />
Anche dinanzi al TSAP vale il principio della “traslatio iudicii”, con la prosecuzione della causa innanzi al giudice “ad quem”, nei modi previsti dall&#8217;art. 50, c.p.c., dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione, senza che possa essere eccepita la decadenza dal termine per impugnare il provvedimento, una volta che lo stesso sia stato tempestivamente gravato davanti al giudice &#8216;a quo&#8217; (TSAP. 12 aprile 2007 n. 56).<br />
In relazione all’art. 30 L. n. 1034/1971, quale riletto in base alla sentenza della C. Cost. n. 77/12.03.2007, ed all’art. 50 cpc, quale interpretato dalla sentenza della Cass. SS. UU. N. 4109/22.02.2007, la causa va riassunta, ad iniziativa di parte ricorrente, davanti al giudice competente, nel termine concesso dalla legge (artt. 50 e 44 cpc).<br />
Vi sono i presupposti per la compensazione delle spese di causa, valutata la fattispecie e la sua incertezza interpretativa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara l’inammissibilità del gravame, per difetto di giurisdizione, e dispone la sua continuazione davanti al TSAP, come da motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2007 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2007-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2007-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2007 n.954</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Russo A.M. Rapattoni (Avv. M. Russo) c. Comune di Chieti (Avv. P. Sperduti), Regione Abruzzo (Avv. A. Cingolo) ed altri decadenza del vincolo di inedificabilità e domanda di risarcimento danni conseguente all&#8217;omessa pianificazione urbanistica dell&#8217;area Giustizia amministrativa – Vincolo di inedificabilità – Decorso del termine quinquennale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2007-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2007 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Russo<br /> A.M. Rapattoni (Avv. M. Russo) c. Comune di Chieti (Avv. P. Sperduti), Regione Abruzzo (Avv. A. Cingolo) ed altri</span></p>
<hr />
<p>decadenza del vincolo di inedificabilità e domanda di risarcimento danni conseguente all&#8217;omessa pianificazione urbanistica dell&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Vincolo di inedificabilità – Decorso del termine quinquennale ex art. 2 l. n. 1187/1968 &#8211; Decadenza – Omessa pianificazione urbanistica dell’area – Protrarsi dello stato di incertezza &#8211; Domanda di risarcimento danni – Omessa diffida ad adempiere – Acquiescenza – Conseguenze – Inammissibilità della domanda</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda diretta ad ottenere il ristoro dei danni causati dal protrarsi dello stato di incertezza sull’impiego di un’area, in conseguenza della omessa pianificazione urbanistica da parte dell’amministrazione una volta decaduto il vincolo di inedificabilità gravante sulla stessa, presuppone la permanente inerzia dell’amministrazione anche in seguito all’accertamento giudiziale del silenzio. Pertanto, qualora il privato abbia omesso di far constatare giudizialmente l’inattività della Pubblica Amministrazione, prestandovi sostanzialmente acquiescenza, la relativa domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sull’appello proposto dai signori</p>
<p><b>ANNA MARIA RAPATTONI, ENNIO RAPPATTONI e SETTIMIO RAPPATTONI</b> rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Russo con domicilio eletto in Roma via Barberini n. 86, sc. A int. 2 presso l’avv. Luca Lentini;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; il <b>COMUNE di CHIETI</b> rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sperduti con domicilio eletto in Roma via Cola di Rienzo, n. 149 presso l’avv. Paolo Sperduti,</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA di CHIETI</b> non costituitasi,</p>
<p>&#8211; l’<b>AZIENDA U.S.L. di CHIETI</b> non costituitasi;</p>
<p>&#8211; la <B>REGIONE ABRUZZO</B> rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Cingolo con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO,</p>
<p>&#8211; il <B>SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONE ABRUZZO</B> non costituitosi;</p>
<p>&#8211; il <b>COMANDO PROVINCIALE VIGILI del FUOCO di CHIETI</b> non costituitosi;</p>
<p>&#8211; <b>ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA di CHIETI</b> non costituitosi;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; della <B>DIFIM SRL</B> non costituitasi;</p>
<p>&#8211; della <B>PROGER SRL</B> non costituitasi;</p>
<p>&#8211; dei <B>SERVIZI TECNICI SPA</B> non costituitisi;</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO della GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cingolo con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA dello STATO;</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE</b> rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cingolo con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR ABRUZZO-PESCARA N. 876/2004, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE di NUOVI UFFICI GIUDIZIARI-RISARCIMENTO DANNO;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di Costituzine in giudizio del COMUNE di CHIETI;<br />
&#8211; il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE,<br />
&#8211; il MINISTERO della GIUSTIZIA;<br />
&#8211; LA REGIONE ABRUZZO.<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 maggio 2006 il relatore Consigliere Nicola Russo e uditi, altresì, gli avv.ti Russo e Sperduti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Gli odierni appellanti, proprietari e possessori di alcuni terreni siti in Località Pietragrossa del Comune di Chieti, con ricorso dinanzi al TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, impugnavano il decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo 3 dicembre 1997, n. 688, di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione su tale area della nuova sede degli Uffici finanziari, con annessa caserma della Guardia di Finanza, e della nuova sede degli Uffici giudiziari.<br />
Deducevano a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Violazione dei principi e delle norme che disciplinano l’accordo di programma. Eccesso di potere.<br />
2) Violazione dei principi e delle norme che disciplinano la conferenza dei servizi. Mancata valutazione dell’impatto ambientale. Difetto di istruttoria.<br />
3) Violazione dei principi e delle norme che disciplinano l’iniziativa per l’accordo di programma, i criteri di convocazione delle Amministrazioni e dei privati, i modi e la prova delle convocazioni, i diritti dei privati, la loro partecipazione e la trasparenza amministrativa.<br />
4) Violazione dei principi e delle norme che disciplinano il contenuto dell’accordo di programma.<br />
5) Violazione dei principi e delle norme che concernono il contenuto oggettivo dell’accordo di programma. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà, per illogicità manifesta, per perplessità e per difetto dei presupposti.<br />
Chidedevano, inoltre, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti, consistenti nella perdita di valore dei terreni in questione, che prima dell’adozione dell’atto impugnato erano edificabili, in quanto inseriti nella c. d. “scheda progetto Pietragrossa”.<br />
Nelle more del giudizio, avendo l’Amministrazione comunale di Chieti rilasciato il 27 novembre 2003 un certificato di destinazione urbanistica delle aree in questione in cui si attesta che tali aree sono vincolate per la realizzazione del Palazzo di Giustizia, i ricorrenti, con atto ritualmente notificato, proponevano motivi aggiunti, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dei “comportamenti” del Comune, da ultimo confluiti nel rilascio di tale certificato, che non aveva definito la destinazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti medesimi.<br />
La Regione Abruzzo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, l’Ispettorato dell’Agricoltura e l’Ispettorato dipartimentale delle Foreste si costituivano in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, che, con memorie depositate, rilevava che in ordine alla controversia in questione era cessata la materia del contendere per avere il Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo adottato il decreto 17 luglio 2002, n. 182, di approvazione di un nuovo accordo di programma per la realizzazione della nuova sede degli Uffici finanziari, con annessa caserma della Guardia di Finanza.<br />
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Chieti, che con memorie depositate pregiudizialmente eccepiva la tardività del gravame e la sua inammissibilità in relazione alla mancata formulazione di doglianze di merito sulla operazione sostanziale disposta, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti, perché diretti avverso un certificato di destinazione urbanistica. Nel merito diffusamente confutava il fondamento delle censure dedotte.<br />
Con sentenza interlocutoria 25 marzo 2004, n. 272, venivano disposti incombenti istruttori a carico del Sindaco del Comune di Chieti, da questi puntualmente eseguiti.<br />
Con sentenza 4 novembre 2004, n. 876, il TAR adìto accoglieva il ricorso, ritenendo, in via pregiudiziale ed assorbente, fondata la censura, dedotta con il terzo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento relativo all’accordo di programma nei confronti dei proprietari dell’area in questione, dichiarava inammissibili le richieste formulate con i motivi aggiunti e respingeva la richiesta di risarcimento dei danni, condannando la Regione Abruzzo ed il Comune di Chieti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila).<br />
Tale sentenza, non notificata, è stata impugnata dai sigg.ri Rapattoni con ricorso notificato il 20 aprile 2005 e depositato il 3 maggio successivo, con cui se ne è dedotta l’erroneità e l’ingiustizia e se ne è chiesta la riforma e/o l’annullamento limitatamente ai capi o alle parti sfavorevoli agli interessi dei ricorrenti.<br />
Si è costituito il Comune di Chieti, che ha chiesto il rigetto dell’appello, con riserva di spiegare appello autonomo avverso la stessa sentenza per le parti pregiudizievoli agli interessi dell’Amministrazione comunale.<br />
Si sono, altresì, costituiti la Regione Abruzzo, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia e delle Finanze, chiedendo, a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, il rigetto del gravame.<br />
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie illustrative.<br />
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello è infondato.<br />
Con l’appello in esame – come sopra esposto – gli attuali ricorrenti, proprietari e possessori di alcuni terreni siti in località Pietragrossa del Comune di Chieti, hanno impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 876 del 2004, meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso, dai medesimi proposto, avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo 3 dicembre 1997, n. 688, di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione su tale area della nuova sede degli Uffici finanziari, con annessa caserma della Guardia di Finanza, e della nuova sede degli Uffici giudiziari.<br />
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo, in via pregiudiziale ed assorbente, fondata la censura, di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo, relativa alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai privati proprietari delle aree interessate dall’intervento <i>de quo</i>.<br />
Il TAR ha, tuttavia, dichiarato inammissibili i motivi aggiunti con cui i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità dei “comportamenti”, da ultimo confluiti nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica del 27 novembre 2003, con i quali l’Ammi-nistrazione comunale di Chieti non aveva definito la destinazione urbanistica delle aree di loro proprietà.<br />
Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda dei ricorrenti con cui essi hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti.<br />
Con il primo motivo gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR ha ritenuto che, se non ci fosse stata la richiesta di risarcimento dei danni, il ricorso sarebbe stato improcedibile.<br />
Il motivo è inammissibile.<br />
Il TAR, infatti, ha valutato in modo positivo la procedibilità della domanda di annullamento proposta dai ricorrenti, per cui essi difettano di interesse ad impugnare una statuizione della sentenza per essi favorevole.<br />
Il giudice di prime cure ha, invero, ritenuto che non potesse dichiararsi l’improcedibilità del gravame, per la decisiva considerazione che gli istanti avevano anche chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti. <br />
Relativamente all’impugnativa del decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo 3 dicembre 1997, n. 688, di approvazione dell’accordo di programma, il Tribunale, dopo aver rilevato che, come chiaramente emerso dagli atti del giudizio, il vincolo apposto con tale accordo di programma impugnato aveva perso efficacia per l’inutile decorso del termine di cui all’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, ha sottolineato che, poiché una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, l’azione di risarcimento è ammissibile solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare gli atti amministrativi (cfr., per tutti, Cons. St., Ad. pl., 26 marzo 2003, n. 4; Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188), e poiché non può essere disposta tale condanna ove non venga previamente annullato l’atto illegittimo, è, pertanto, evidente che dovrebbe pregiudizialmente valutarsi la legittimità dell’impugnato accordo di programma, approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo 3 dicembre 1997, n. 688.<br />
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza impugnata “<i>ove si dovesse interpretare nel senso che</i>, <i>scaduto il vincolo quinquennale    l’area dei ricorrenti sarebbe divenuta zona bianca”.<br />
</i>Sul punto i giudici hanno ribadito come sia pacifico in giurisprudenza (cfr. per tutti Cons. St., sez. V, 17 marzo 2001, n. 1596), che l’inutile decorso del termine quinquennale del vincolo posto dallo strumento urbanistico e preordinato all’espropriazione o l’annullamento giurisdizionale della relativa previsione producono entrambi la stessa conseguenza giuridica: implicano, cioè, che l’area interessata viene ad essere sprovvista di una regolamentazione urbanistica, essendo abrogata quella preesistente al vincolo stesso ed essendo divenuta inefficace quella recata da quest’ultimo, onde l’area resta soggetta alla disciplina di cui all’art. 4, ultimo comma, della L. 28 gennaio 1977 n. 10, prevista per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale (oggi trasfusi negli artt. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).<br />
Il motivo, oltre che inammissibile in quanto formulato in maniera dubitativa e ipotetica, è anche infondato.<br />
E’ chiaro, infatti, che il punto censurato (pag. 5) non può non andare letto congiuntamente ai periodi immediatamente successivi e rappresenta nient’altro che quello che la giurisprudenza ritiene essere la sorte di un’area vincolata in sede di PRG una volta decorso inutilmente il termine quinquennale di cui all’art. 2 L. n. 1187/1968, mentre quale sia in concreto la situazione valevole per il caso specifico sottoposto all’attenzione del giudice la sentenza lo dice chiaramente nelle pagine successive laddove, nel valutare la risarcibilità del danno, esclude tale possibilità sulla scorta della concreta inedificabilità del sito per cui è causa e della sostanziale acquiescenza prestata dagli stessi ricorrenti alla pretesa inattività del Comune nel dettare una nuova e, magari, più favorevole disciplina urbanistica.<br />
Tanto ciò vero che, peraltro, i primi giudici non hanno mancato di rilevare che la stessa giurisprudenza ha anche precisato che l’annullamento di una variante al P.R.G. implica, in virtù del suo effetto retroattivo, la riviviscenza della previsione urbanistica previgente (cfr. Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2004, n. 2800).<br />
Purtuttavia, i primi giudici hanno ritenuto che non potesse, nella specie, condividersi la tesi dei ricorrenti, secondo cui con l’annullamento giurisdizionale di tale accordo di programma rivivrebbe la pianificazione precedente (la c. d. “scheda progetto Pietragrossa”).<br />
Ciò, a ben vedere, conduce all’esame dei motivi da 4) a 8) dell’appello, riguardanti le motivazioni della sentenza impugnata di rigetto della domanda di condanna delle Amministrazione intimate al risarcimento dei danni che i ricorrenti asseriscono di aver subito dall’attività illegittima posta in essere dalle Amministrazioni intimate.<br />
Secondo gli appellanti i terreni di loro proprietà nel 1997, cioè prima dell’approvazione dell’accordo di programma, erano edificabili, in quanto inclusi nella c. d. “scheda progetto Pietragrossa”, che sarebbe qualificabile quale una vera e propria variante al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti 29 aprile 1992, n. 43/16. Ora, poichè con l’atto impugnato adottato nel 1997 e fino ad oggi tale edificabilità, ad avviso degli appellanti, era stata azzerata, le Amministrazioni dovrebbero essere condannate al pagamento del danno subito, consistente nella perdita di valore dei terreni in questione, che gli istanti hanno quantificato in una somma vicina ai quattro milioni di euro.<br />
In realtà, a prescindere dalla correttezza o meno degli assunti dei ricorrenti e dei conseguenti rilievi contenuti nella sentenza impugnata circa il dispiegarsi nel tempo della disciplina urbanistica delle aree di loro proprietà, deve dirsi che la ragione sostanziale ravvisata dal Tribunale per escludere l’edificabilità delle stesse è stata giustamente ravvisata dal TAR nel parere del Genio Civile.<br />
I primi giudici, infatti, hanno in merito rilevato che con la deliberazione di approvazione della variante si recepì espressamente il parere formulato in sede di conferenza di servizi dal Servizio del Genio Civile, il quale aveva testualmente evidenziato “<i>in relazione alla complessità della problematica geormorfologica e statica dell’area in questione, la necessità di redigere un progetto esecutivo globale dell’intera area nella sua</i> <i>organica articolazione</i>”, da previamente autorizzarsi da parte del Genio Civile. In tale parere si è anche espressamente chiarito che <i>“non appare altresì praticabile ai fini attuativi l’ipotesi della concessione diretta in considerazione dell’unitarietà, organicità e del notevole onere economico delle opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti che si rendono indispensabili”. <br />
</i>Il TAR ha, pertanto, correttamente evidenziato che, se è pur vero che le aree di proprietà dei ricorrenti erano state incluse nella scheda progetto in questione, purtuttavia relativamente a tali aree l’edificabilità era subordinata alla previa approvazione di “<i>un progetto esecutivo globale dell’intera area nella sua organica</i> <i>articolazione</i>”, per cui non avrebbero potuto di certo assentirsi concessioni edilizie dirette “<i>in considerazione dell’unitarietà</i>, <i>organicità e del notevole onere economico delle opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti che si rendono indispensabili”.<br />
</i>L’edificabilità delle aree in questione era, cioè, sottoposta ad una condizione che non risulta si fosse verificata nel 1997.<br />
L’Amministrazione comunale ha recepito integralmente tale parere del Genio Civile in sede di adozione della variante del 1992, attribuendo in questo modo efficacia cogente alla stessa prescrizione ed assicurando, in tal modo, ogni successiva attività edificatoria (sia essa pubblica che privata) alla preventiva adozione di “… <i>un progetto di intervento esecutivo</i> <i>globale dell’intera area nella sua organica articolazione …”. <br />
</i>Tale prescrizione, recepita in sede di adozione della variante del 1992, deve ritenersi, pertanto, cogente e non può efficacemente ritenersi superata in base a studi geologici successivi, come, invece, dichiarato dagli appellanti. <br />
Conseguentemente, il Tribunale ha correttamente concluso che nel 1997 la condizione apposta, che subordinava l’edificabilità delle aree dei ricorrenti alla previa approvazione di “<i>un progetto</i> <i>esecutivo globale dell’intera area nella sua organica articolazione</i>”, non solo non si era verificata, ma non poteva più verificarsi, attesa la decadenza dei vincoli sui terreni limitrofi, anch’essi necessariamente da includere (con le conseguenti volumetrie) in tale progetto.<br />
Inoltre, il TAR ha anche fondatamente ritenuto non condivisibile la tesi dei ricorrenti, odierni appellanti, di aver essi diritto al risarcimento dei danni in quanto alla data odierna il Comune non ha ancora provveduto a ridisciplinare l’area.<br />
Sul punto, i primi giudici hanno, invero, giustamente ricordato che la giurisprudenza ha in proposito rilevato che, una volta decaduto un vincolo di inedificabilità, per il decorso del termine quinquennale di efficacia stabilito dall’art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187, se il Comune non abbia provveduto a pianificare nuovamente quell’area, il proprietario può sì pretendere il risarcimento dei danni causati dal protrarsi dello stato di incertezza sull’impiego del bene, ma tale domanda risarcitoria presuppone però che il Comune sia rimasto inerte anche dopo che ne sia stato accertato giudizialmente il silenzio da parte del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333).<br />
Nella specie, come rilevato dai primi giudici, i ricorrenti non hanno diffidato in tal senso il Comune, per cui il ritardo in questione non comporta di certo l’obbligo di risarcire il danno, qualora il privato, come nella vicenda ora all’esame, abbia omesso di far costatare l’inattività della Pubblica Amministrazione, nella sostanza prestando acquiescenza a tale inattività.<br />
Per quanto riguarda l’impugnazione del capo relativo alle spese (punto 9 dell’atto di appello), si osserva che, come da giurisprudenza costante, la valutazione in ordine ai giusti motivi idonei a giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, appartiene al discrezionale apprezzamento del Collegio giudicante ed è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, sorretta da una (sia pur minima) motivazione.<br />
Infine, per quanto riguarda gli originari motivi di ricorso riproposti a seguito dell’assorbimento conseguente all’accoglimento del terzo motivo, inerente la violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, si ritiene che non vi sia interesse alla loro decisione da parte degli odierni appellanti, (parzialmente) vincitori in prime cure, dal momento che non vi è stato appello (incidentale) sul punto da parte dei soggetti rimasti soccombenti in primo grado, sicché, essendo esso ormai passato in cosa giudicata, rimane ferma anche la statuizione di annullamento dell’atto impugnato in prime cure.<br />
L’appello in esame, pertanto, non può essere accolto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2006, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, composta dai seguenti sigg.ri magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo			&#8211;	Consigliere rel. estensore<br />	<br />
Michele Corradino			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 febbraio 2007<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2007-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2007 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.954</a></p>
<p>Pres. Farina – Est. Cerreto Comune di Orsomarso (avv. Calmiero) c/ Ditta Autonoleggio Sangiovanni Maria (n.c.) &#8211; l&#8217;Argentino Piccola Societa&#8217; Cooperativa s.r.l (n.c.) legittimo l&#8217;affidamento a trattativa privata di un servizio di trasporto alunni della scuola dell&#8217;obbligo secondo la procedura di &#8220;spese in economia&#8221; di cui al D.P.R. 20 agosto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina – Est. Cerreto<br /> Comune di Orsomarso (avv. Calmiero) c/ Ditta Autonoleggio Sangiovanni Maria (n.c.) &#8211; l&#8217;Argentino Piccola Societa&#8217; Cooperativa s.r.l (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>legittimo l&#8217;affidamento a trattativa privata di un servizio di trasporto alunni della scuola dell&#8217;obbligo secondo la procedura di &#8220;spese in economia&#8221; di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, trattandosi di un servizio di importo modesto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – trattativa privata – servizio di trasporto studenti scuola dell’obbligo – affidamento diretto – legittimità – fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo l’affidamento a trattativa privata di un servizio di trasporto di studenti della scuola dell’obbligo, di importo inferiore a 6.000 euro in quanto, secondo il D.P.R. n. 384/2001, si può procedere con le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi fino al limite di importo di 130.000 euro (art. 3), con facoltà di prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi (almeno 5 per il cottimo fiduciario) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’ammontare della spesa non superi 20.000 euro (IVA esclusa), mentre il d.lgs. 157/95 si riferisce solo agli appalti di servizi di importo non inferiore 200.000 ECU.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Sezione Quinta    </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 6380/2004 del 5/07/2004, proposto dal <br />
<b>COMUNE DI ORSOMARSO</b>, in persona del commissario straordinario. p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Vito Caldiero con domicilio eletto in Roma via della Balduina n. 84 presso l’avv. Ugo Scalise;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>DITTA AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA </b>non costituitasi;<br />
<b>L&#8217;ARGENTINO PICCOLA SOCIETA&#8217; COOPERATIVA s.r.l</b> non costituitasi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. II n. 254 del 10.2.2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 29.10.2004, relatore il Consigliere Cons. Aniello Cerreto ed udito, altresì, l’avvocato l’avvocato Scalise per delega dell’avv. Caldiero;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 452 del 2004<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il TAR, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Autonoleggio di Sangiovanni Maria avverso la delibera G. M. del comune di Orsomarso n. 135 del 30.12.2002, che aveva affidato all’Argentino Piccola Società Cooperativa a r.l. per il periodo 7.1.2003-15.6.2003 il servizio di trasporto alunni per la scuola dell’obbligo.<br />
In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune, affidando direttamente l’appalto alla Societa cooperativa, senza la pubblicazione di un bando, avrebbe violato la vigente normativa in materia di affidamento degli appalti di servizi, pregiudicando gli interessi degli altri imprenditori operanti nel settore dei trasporti, tra cui la Ditta ricorrente.<br />
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune deducendo quanto segue:<br />
&#8211; improcedibilità del ricorso originario per carenza di interesse nella Ditta ricorrente, la quale non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio dall’annullamento della delibera impugnata, in quanto l’affidamento alla Copoerativa aveva carattere temporane<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il servizio era stato legittimamente affidato alla Cooperativa sulla base della normativa vigente ed in particolare D. L.vo n. 157/1995 e D.P.R. n. 384/2001, atteso che quest’ultimo decreto consentiva non solo c<br />
Alla pubblica udienza del 29.10.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con sentenza TAR Calabria-Catanzaro, sez. 2°. n. 254 del 10.2.2004 è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta Autonoleggio di Sangiovanni Maria avverso la delibera G. M. del comune di Orsomarso n. 135 del 30.12.2002, che aveva affidato all’Argentino Piccola Società Cooperativa a r.l. il servizio di trasporto alunni per la scuola dell’obbligo per il periodo 7.1.2003-15.6.2003, per un importo di euro 5.940,00.<br />
In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune, affidando direttamente l’appalto alla Società cooperativa, senza la pubblicazione di un bando, avrebbe violato la vigente normativa di cui al D. L.vo 17.3.1995 n. 157 in materia di appalti di servizi, pregiudicando gli interessi degli altri imprenditori operanti nel settore dei trasporti, tra cui la Ditta ricorrente.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune.</p>
<p>2. Priva di pregio è l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario sul rilievo avanzato dall’appellante che il servizio sarebbe stato ormai svolto e non potrebbe comunque essere affidato alla Ditta ricorrente anche nel caso di annullamento della delibera impugnata, in considerazione del fatto che l’affidamento alla Copoerativa aveva carattere temporaneo al fine di consentire all’Amministrazione la costituzione di una società mista alla quale sarebbe stato poi definitivamente asssegnato il servizio in contestazione.<br />
E’ opportuno precisare che il Comune non contesta la possibilità per la Ditta di divinire aggiudicataria del servizio per il periodo gennaio-giugno 2003, il che avrebbe potuto comportare effettivamente l’inammissibilità del ricorso originario (cfr. la decisione di questa Sezione n. 2133 del 15.4.2004), ma per il periodo successivo, aspetto che non viene in considerazione nel presente giudizio.<br />
D’altra parte, persiste l’interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione a favore di altri anche nel caso in cui nelle more del giudizio l’opera sia stata completata od il servizio sia stato interamente svolto, come ormai precisato da questo Consiglio (A. P. n. 1 del del 29.1.2003), atteso che il ricorrente ha comunque interesse a conseguire l’eventuale risarcimento del danno per effetto della lesione subita dall’illegittimità della procedura di gara.</p>
<p>3. Peraltro, l’appello è fondato nel merito<br />
3.1. Come rilevato dal Comune, sia in appello che in primo grado, l&#8217;attribuzione diretta del servizio era avvenuta legittimamente secondo la procedura di “spese in economia” di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, trattandosi di un servizio di importo modesto.<br />
Invero, secondo il D.P.R. n. 384/2001 si può procedere con le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi fino al limite di importo di 130.000 euro (art. 3), con facoltà di prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi (almeno 5 per il cottimo fiduciario) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’ammontare della spesa non superi 20.000 euro (IVA esclusa), importo che è elevato a 40.000 (IVA esclusa) per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico (art. 5).<br />
3.2. Procedura in economia che era già contemplata sia dagli artt. 66 e 67 R. D. 25.5.1895 n. 350 per determinati lavori pubblici e dietro autorizzazione in caso di opere la cui spesa non superasse un determinato importo; sia dall’art. 8 R. D. 18.11. 1923 n. 2240, che per i servizi da effettuare in economia prescriveva l’adozione di speciali regolamenti o una specifica autorizzazione nell’ipotesi che ricorressero speciali circostanze (cfr. il parere A. G. di questo Consiglio n. 5/79 del 12.4.1979).<br />
3.3. Nel caso in esame si trattava di un servizio di importo inferiore a 6.000 euro e perciò poteva prescindersi sia bando di gara sia dalla necessità di richiedere almeno 5 preventivi.<br />
Né occorreva nella specie la presenza di ragioni di urgenza per procedere alla trattava privata sulla base dell’art. 7 del D. L.vo n. 17.3.1995 157, come invece ritenuto dal TAR.<br />
Invero, il D.P.R. n. 384/2001 non richiede anche eventi imprevedibili ed urgenti nel caso che si tratti di opere o servizi di importo non superiore a 20.000 euro, limitandosi a stabilire l’importo entro il quale la procedura semplificata (trattativa diretta) è consentita. Inapplicabile alla fattispecie era poi il D. L.vo n. 157/1995, che si riferisce  ai sensi dell’artt 1 solo agli appalti di servizi di importo non inferiore 200.000 ECU (solo per un breve periodo, peraltro successivo alla delibera impugnata, tale importo è stato ridotto ad un valore superiore a 50.000 ECU per effetto dell’art.24, comma 1, L. 27.12.2002 n. 289, entrata in vigore il 1°.1.2003, poi abrogato dall’art. 15 D. L. 30.9.2003 n. 269, convertito dalla L. 24.11.2003 n. 326).<br />
3.2. Residua da chiarire che il il D.P.R. n. 384/2001 si applica direttamente solo alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed agli istituti e scuole di cui all’art. 4 L. 24.12.1993 n. 537 e delle istituzioni di cui all’art. 2 L. 21.12.1999 n. 508 (art. 1), ma ne è espressamente consentita l’estensione anche alle amministrazioni pubbliche non statali (e perciò anche agli Enti locali) che così dispongano nell’ambito della loro autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all’art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni  (art. 12).<br />
Potrebbe perciò porsi la questione se gli Enti locali non debbano recepire la procedura in economia nei loro regolamenti di contabilità, ai sensi degli artt. 152 e 153 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, per poter prescindere in tasl caso da gare ad evidenza pubblica, ma trattasi di aspetto che non è stato sollevato da alcuno.</p>
<p>4. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere respinto il ricorso originario.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.10.2004 con l’intervento dei signori:<br />
Cons. Giuseppe Farina–Pres. f.f.<br />
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />
Cons. Goffredo Zaccardi<br />
Cons. Aldo Fera<br />
Cons. Aniello Cerreto Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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