<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9535 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9535/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9535/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9535 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9535/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.9535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-11-2012-n-9535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-11-2012-n-9535/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-11-2012-n-9535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.9535</a></p>
<p>Pres. Daniele, Est. Lo Presti Air Italy spa (Avv.ti G. Borgognoni Vimercati e L. Pierallini) c. Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile (Avv. Stato) e n.c. di Livingston spa in A. S. (Avv.ti T. M. Ferrario, E. Vinci, F. Carabba Tettamanti e G. Zurlo) e di New Livingston srl (Avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-11-2012-n-9535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.9535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-11-2012-n-9535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.9535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele, Est. Lo Presti<br /> Air Italy spa (Avv.ti G. Borgognoni Vimercati e L. Pierallini) c. Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile (Avv. Stato) e n.c. di Livingston spa in A. S. (Avv.ti T. M. Ferrario, E. Vinci, F. Carabba Tettamanti e G. Zurlo) e di New Livingston srl (Avv.ti A. Clarizia e D. Perrotta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Trasporti – Trasporto aereo – Licenza di esercizio di vettore – Vettore in stato di insolvenza – Revoca – Necessità – Non sussiste.	</p>
<p>2. Trasporti – Trasporto aereo – Certificato di Operatore Aereo – Vettore in stato di insolvenza – Sospensione – Termine finale – Non sussiste – Ragioni.	</p>
<p>3. Trasporti – Trasporto aereo – Licenza di esercizio di vettore – Certificato di Operatore Aereo – Sospensione – Proroga – Giustificati motivi – Vettore in stato di insolvenza.	</p>
<p>4. Trasporti – Trasporto aereo – Diritti di traffico – Cedibilità – Sussiste – Condizione – Autorizzazione Enac.	</p>
<p>5.  Trasporti – Trasporto aereo – Licenza di volo – Sospensione interinale – Interruzione o sospensione dell’attività di volo – Decadenza dei diritti – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel corso della procedura di insolvenza di un vettore aereo, verificata la sua incapacità a “far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di 12 mesi” (1), ENAC può alternativamente sospendere o revocare la licenza e alla scadenza di tale periodo non sussiste alcun obbligo dell’ente di controllo di disporre la revoca della licenza.	</p>
<p>2. In base alla regolamentazione ENAC (2), non è prevista la necessità di apposizione di un termine finale al provvedimento di sospensione del Certificato di Operatore Aereo, operando comunque il termine massimo prescritto di sei mesi, salva l’estensione degli effetti del provvedimento temporaneo di sospensione, in presenza di giustificati motivi.	</p>
<p>3. L’esecuzione del piano di ristrutturazione aziendale e di ripresa delle operazioni di volo nell’ambito di un disegno complessivo volto a consentire al Commissario Straordinario di un vettore in stato di insolvenza ed al Ministero dello Sviluppo Economico di portare a termine il programma di cessione degli assets in ossequio alla disciplina sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e, segnatamente, alle regole della cessione di compendi aziendali, in relazione ai quali il d.lgs. n. 270/99 prevede che l’acquirente si impegni a proseguire le attività per un biennio ed a mantenere per il medesimo periodo specifici livelli occupazionali, costituisce giustificazione del mantenimento delle misure provvisorie di sospensione della Licenza e del Certificato di Operatore Aereo (COA) oltre il termine di sei mesi previsto dalla Regolamentazione ENAC (3) senza procedere al rilascio di alcuna licenza provvisoria.	</p>
<p>4. I diritti di traffico per i quali i vettori aerei sono stati designati non possono essere ceduti, pena la decadenza dalla titolarità dei diritti medesimi, salvo preventiva autorizzazione dell’ENAC (4).	</p>
<p>5. L’interruzione o la sospensione dell’attività di volo di un vettore, conseguenti all’adozione di provvedimenti interinali di sospensione della licenza di esercizio di vettore e del Certificato di Operatore Aereo (COA), non possono comportare per ciò stesso la decadenza dei diritti di volo. Altrimenti si frustrerebbe il carattere provvisorio di misure adottate in vista di una possibile ripresa dell’attività, quali l’assegnazione solo provvisoria di diritti in favore di terzi, individuati mediante procedura selettiva, per il tempo di mancata utilizzazione degli stessi da parte del titolare.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Circolare ENAC EAL 16, punto 4.5, ultimo cpv.<br />	<br />
(2) cfr. Circolare ENAC EAL 16. <br />	<br />
(3) cfr. Circolare ENAC EAL 16. <br />	<br />
(4) cfr. l’art. 4.3 della circolare ENAC EAL-14.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11130 del 2011, proposto da:<br />
Soc Air Italy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gianbenso Borgognoni Vimercati, Laura Pierallini, con domicilio eletto presso Laura Pierallini in Roma, v.le Liegi, 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile – in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
</b></i>Soc Livingston Spa in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Matteo Ferrario, Edoardo Vinci, Ferdinando Carabba Tettamanti, Gaetano Zurlo, con domicilio eletto presso Ferdinando Carabba Tettamanti in Roma, via Condotti,91; 	</p>
<p>Soc New Livingston Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Davide Perrotta, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>-) dei provvedimenti di proroga e/o modifica o comunque aventi ad oggetto la licenza di vettore aereo provvisoria e il certificato di operatore aereo (COA) adottati da ENAC, successivamente all&#8217;8 ottobre 2010, in favore di Livingston S.p.A. in amministrazione straordinaria;<br />	<br />
-) dei provvedimenti di sospensione, revoca, attribuzione, proroga, modifica o comunque aventi ad oggetto i diritti di traffico aereo adottati da ENAC, successivamente all&#8217;8 ottobre 2010, in favore di Livingstone S.p.A. in amministrazione straordinaria, c<br />
-) del provvedimento di proroga della sospensione della licenza di trasporto aereo e certificazione COA alla compagnia aerea Livingstone S.p.A. in A.S. adottato da ENAC;<br />	<br />
-) della nota datata 2 dicembre 2011 con cui ENAC ha comunicato a Livingston s.p.A. in A.S. che &#8220;nulla osta al conferimento in newco della Convenzione per l&#8217;esercizio dei diritti di traffico stipulata in data 10 settembre 2007, a condizione che la stessa<br />
-) della nota ENAC datata 9 dicembre 2011, prot. n. 0158911/ETA, avente ad oggetto &#8220;convenzione per l&#8217;esercizio dei diritti di traffico sulle rotte extra UE con il vettore Air Italy S.p.A.&#8221; ;<br />	<br />
-) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, consequenziale o coordinato, anteriore o successivo a quelli sopra indicati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile e di Soc Livingston Spa in Amministrazione Straordinaria e di Soc New Livingston Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con decreto in data 21 ottobre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n, 272 del 20 novembre 2010; cfr. doc. all. n. 1), il Ministero dello Sviluppo Economico ammetteva LIVINGSTON spa alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell&#8217;art. 2, co. 2, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39.<br />	<br />
Con atto del 14 ottobre 2010, ENAC disponeva quindi la sospensione della licenza di trasporto aereo e del certificato di operatore aereo (il `COA&#8217;).<br />	<br />
In data 25 novembre 2010, LIVINGSTON in AS richiedeva ad ENAC la sospensione dei servizi e dei diritti di traffico, ai sensi dell&#8217;art. 4.5 della Circolare ENAC EAL-14A del 19.12.2008.<br />	<br />
In data 16 dicembre 2010, ENAC accoglieva la richiesta di sospensione affermando — ai sensi dell&#8217;art. 4.5., co. 2, circolare ENAC EAL-14A del 19.12.2008, nell&#8217;ambito del potere &#8220;di esperire una procedura selettiva per l&#8217;assegnazione provvisoria dei diritti non utilizzati&#8221; — di aver affidato in via provvisoria, per la sola corrente stagione, in sostituzione di Livingston, diritti di traffico sulle rotte inerenti Messico e Cuba.<br />	<br />
Con nota ENAC del 20 gennaio 2011, il Direttore Generale comunicava al Commissario Straordinario di LIVINGSTON in AS &#8220;che tutti i diritti di traffico assegnati alla Società Livingston ed operati fino alla data del provvedimento di sospensione della licenza, compresi quelli provvisoriamente sospesi e temporaneamente assegnati ad altri vettori ed in particolare quelli su Cuba, saranno riassegnati alla Livingston S.p.A.. secondo i tempi e le modalità da concordare, non appena codesta società dovesse riottenere la licenza&#8221;.<br />	<br />
Inoltre, con nota del 26 gennaio 2011 indirizzata anche a AIR ITALY ed avente ad oggetto &#8220;diritti di traffico sulle rotte Italia- Cuba&#8221; l&#8217;Ente di controllo precisava che &#8220;ENAC ha ritenuto di sospendere provvisoriamente i diritti di traffico e la relativa designazione assegnati a Livingston e intenderà riattribuire gli stessi alla medesima o al suo soggetto avente causa non appena i processi riorganizzativi consentiranno il riavvio dei servizi&#8221;.<br />	<br />
ENAC, dunque, indiceva procedura competitiva ad evidenza pubblica ai sensi del paragrafo 4.5 della circolare ENAC EAL 14-A del 2008, al termine della quale i diritti di traffico aereo su Cuba venivano provvisoriamente assegnati a Blue Panorama, AIR ITALY e NEOS. Per quanto attiene ai diritti di traffico aereo sul Messico, ENAC indiceva medesima procedura che si concludeva con l&#8217;assegnazione dei medesimi a NEOS , sempre su base provvisoria (come esplicitato nei rispettivi bandi con cui sono state indette le procedure), con atto in data 25 marzo 2011-prot. 38553/ETA e con atto di proroga, per la successiva stagione, del 30 settembre 2011 — prot. 125803/ETA.<br />	<br />
Anche successivamente, in relazione alle esigenze di programmazione della stagione &#8216;Summer 2012&#8217;, ENAC ribadiva a Livingston &#8220;che i diritti affidati in via provvisoria ad altri vettori per la corrente stagione potranno essere disponibili per codesta Società a decorrere dalla prossima stagione Summer 2012, una volta definito il nuovo asset societario e ripristinate le condizioni per la ripresa dei servizi&#8221;.<br />	<br />
Nelle more veniva avviato il procedimento per la cessione del complesso aziendale della società in amministrazione straordinaria in esito al quale, con provvedimento in data 11 novembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava il Commissario Straordinario di LIVINGSTON in AS <i>&#8220;ad accettare l&#8217;offerta della R.T. S.r.l. &#8230; e per l&#8217;effetto a (i) costituire una Newco in forma di società a responsabilità limitata mediante conferimento del complesso aziendale così come individuato nell&#8217;offerta R.T. S.r.l. conformemente al disposto dell&#8217;art. 2465 c.c., (ii) cedere ad R.T., previa verifica che la stessa sia dotata dei mezzi patrimoniali e finanziari indicati nell&#8217;offerta stessa, il 100% delle quote di Newco &#8230; nei termini e con le modalità meglio descritte nell&#8217;istanza sopra citata in data 13 ottobre, come integrata il 26 ottobre ed il 6 novembre 2011&#8221;.</i><br />	<br />
Con successiva nota in data 29 novembre 2011, LIVINGSTON in AS richiedeva quindi preventiva autorizzazione ad ENAC, anche ai sensi dell&#8217;art. 4.3 circolare ENAC EAL-14A del 19.12.2008, alla cessione dei diritti di traffico mediante conferimento della convenzione disciplinante gli stessi in NEW LIVINGSTON,<br />	<br />
La richiesta veniva positivamente riscontrata da ENAC con nota in data 2 dicembre 2011, con la quale l&#8217;Ente di controllo stabiliva che &#8220;nulla osta al conferimento in newco della Convenzione per l&#8217;esercizio dei diritti di traffico stipulata in data 10 settembre 2007, a condizione che la stessa newco ottenga la necessaria licenza di esercizio di trasporto aereo, requisito imprescindibile per la titolarità dei diritti sulle rotte oggetto della convenzione&#8221;.<br />	<br />
In data 2 dicembre 2011, LIVINGSTON in AS costituiva quindi mediante conferimento in natura la società NEW LIVINGSTON, trasferendovi — fra l&#8217;altro — i diritti di traffico sospesi, provvisoriamente assegnati ad altri vettori aerei.<br />	<br />
Successivamente, in data 15 dicembre 2011 per atto a Notaio Papi, LIVINGSTON in AS cedeva a R.T. S.r.l. il 100% delle quote di partecipazione in NEW LIVINGSTON.<br />	<br />
In data 28 marzo 2012, ENAC rilasciava il COA in favore di NEW LIVINGSTON e, a seguire, in data 29 marzo 2012, la licenza di esercizio di trasporto aereo. In data 30 marzo 2012, ENAC e NEW LIVINGSTON hanno perfezionato la nuova Convenzione per l&#8217;attribuzione di servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari.<br />	<br />
Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, sostenendo in particolare l’illegittimità della sospensione del COA e della licenza di vettore aereo di Livingston, più volte prorogata, oltre i termini di legge, ribadendone il carattere necessariamente temporaneo e la impossibilità di proroga in mancanza di giustificati motivi.<br />	<br />
Assume poi la ricorrente l’illegittimità anche della sospensione dei diritti di traffico, non avendo mai Livingston in a.s. riattivato i servizi di trasporto aereo e le rotte precedentemente operate e, in particolare, della loro successiva cessione in favore di società non ancora munita della licenza di vettore aereo.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio ENAC e le altre parti intimate per resistere al gravame.<br />	<br />
Hanno, in via preliminare, eccepito l’ improcedibilità del ricorso per difetto di interesse e, in via gradata, la sua inammissibilità per mancata impugnazione di atti presupposti.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 14 giugno 2012 la causa è stata rimessa in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare viene dedotta l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.<br />	<br />
Si assume infatti che l’interesse della società ricorrente all’annullamento degli atti impugnati, in relazione alle censure spiegate con il gravame, sarebbe venuto meno a seguito del rilascio da parte di ENAC, in favore di NEW LIVINGSTON, rispettivamente in data 28 e 29 marzo 2012, di un nuovo COA e di una nuova licenza di vettore aereo, con la conseguente cessazione di efficacia del precedente COA di titolarità di Livingston in a.s., delle cui proroghe la ricorrente ha lamentato l’illegittimità, e della precedente licenza che, sempre secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere revocata per mancanza dei requisiti in capo a Livingston in a.s.<br />	<br />
Si sostiene inoltre che, anche in ragione dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione per l’attribuzione di servizi di trasporto aerea di linea extracomunitari in data 30 marzo 2012, con la quale sono stati assegnati a NEW LIVINGSTON anche i collegamenti per Cuba, la ricorrente non ricaverebbe più alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati, considerato che ormai le rotte cui AIRITALY aspirava, secondo l’interesse azionato col gravame, sono gestite da NEW LIVINGSTON in base a titoli diversi da quelli oggetto dell’impugnazione e non legati ad essi da alcun rapporto di presupposizione.<br />	<br />
La tesi non convince.<br />	<br />
Va ricordato infatti che elemento centrale della controversia è, come sopra specificato, la contestazione della proroga della sospensione del COA e della mancata revoca della licenza di vettore aereo nei confronti di Livingston in a.s. relativamente ad un arco temporale precedente rispetto alla costituzione di NEW LIVINGSTON ed all’assegnazione alla medesima società delle utilità sostanziali perseguite dall’odierna ricorrente con l’impugnativa di atti pregressi.<br />	<br />
L’interesse al ricorso di AIRITALY si dimensiona in relazione alla pretesa strumentale, temporalmente collocabile in un momento antecedente all’adozione degli atti sopra menzionati in favore di NEWLIVINGSTON, all’avvio di una procedura di selezione di evidenza pubblica per l’assegnazione delle rotte successivamente assegnate proprio a NEW LIVINGSTON; e l’illegittimità delle proroghe del provvedimento temporaneo di sospensione del COA, come anche della mancata revoca della licenza di vettore aereo, nei confronti di Livingston in a.s., viene lamentata proprio in relazione alla pretesa sostanziale alla riassegnazione, con procedura di evidenza pubblica, dei diritti di traffico sulle rotte extracomunitarie, pretesa particolarmente qualificata anche in considerazione della assegnazione provvisoria in suo favore di alcune delle predette rotte ( da e per l’isola di Cuba).<br />	<br />
Siffatto interesse strumentale, suscettibile di ristoro anche in via risarcitoria, determina il perimetro di cognizione della odierna controversia ed evidenzia una persistente esigenza di tutela con riguardo all’arco temporale precedente all’adozione degli atti sopravvenuti in favore di NEW LIVINGSTON.<br />	<br />
L’assegnazione dei diritti di traffico in questione in favore di quest’ultima società, e la stipulazione della citata convenzione, infatti, previa attribuzione di nuovo COA e nuova licenza di esercizio di vettore aereo, sono causalmente connesse alla mancata revoca del COA e della licenza in favore della cedente Livingston in a.s. in relazione ai quali si è evidenziato l’interesse della ricorrente, come operatore economico del settore, che versa in una posizione qualificata e differenziata rispetto all&#8217;azione condotta dall&#8217;Amministrazione e che assume di avere le caratteristiche soggettive per potere aspirare alla relativa attività, a contestare la legittimità delle determinazioni adottate in luogo dell’avvio della procedura selettiva per la riassegnazione dei diritti di traffico, in vista del possibile affidamento del servizio.<br />	<br />
Alla luce di quanto esposto emerge poi l’infondatezza anche della seconda eccezione preliminare, con la quale si deduce l’inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione degli atti relativi all’assegnazione solo provvisoria dei diritti di traffico sospesi in capo Livingston in a.s. in base a procedura selettiva ( assegnazione provvisoria della quale la stessa ricorrente è stata beneficiaria, limitatamente alle rotte su Cuba, come esposto in narrativa).<br />	<br />
L’assegnazione provvisoria dei diritti di traffico, infatti, non esclude affatto l’autonomo interesse all’avvio di procedure selettive per la definitiva assegnazione dei diritti, previa revoca dei titoli precedenti in favore di Livingston in a.s..; così come la partecipazione alle procedure selettive per l’assegnazione provvisoria dei diritti, in ragione della tipica temporaneità dei provvedimenti interinali di sospensione, non implica in alcun modo acquiescenza rispetto a determinazioni di proroga dell’efficacia temporale di provvedimenti per definizione temporanei o di mancata indizione di procedure selettive per il definito nuovo affidamento dei diritti di traffico.<br />	<br />
Peraltro, l’assegnazione provvisoria è stata disposta da ENAC in un momento precedente rispetto alla scadenza dei termini finali di efficacia dei provvedimenti temporanei di sospensione in questa sede impugnati; scadenza alla quale vengono riferite le censure proposte con il ricorso in trattazione.</p>
<p>2. Passando quindi all’esame del merito delle doglianze, il Collegio ne rileva l’infondatezza alla stregua delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
La ricorrente AIR ITALY, sostiene l&#8217;illegittimità dei provvedimenti ENAC di sospensione del COA e della Licenza di LIVINGSTON (e di proroga del regime di sospensione), affermando che l&#8217;Ente di controllo avrebbe dovuto disporne la revoca.<br />	<br />
I requisiti per il rilascio della licenza di vettore aereo sono disciplinati, in maniera particolare, dal regolamento CE n. 1008/2008 e dalla circolare EAL-016.<br />	<br />
I requisiti per il rilascio del COA sono invece principalmente indicati nel regolamento CE n. 2407/92 e nei regolamenti ENAC.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che le sospensioni del COA e della licenza sarebbero state illegittimamente disposte senza un termine finale di efficacia e prorogate più volte in violazione dei termini prescritti dalle norme soprarichiamate che disegnano il provvedimento di sospensione come provvedimento necessariamente temporaneo.<br />	<br />
In proposito occorre,in primo luogo,rilevare che, ai sensi dell&#8217;art. 4.5 della circolare ENAC EAL-16, al ricorrere di segnali di criticità di natura finanziaria, poi sfociati nella procedura di insolvenza, ENAC ha ritualmente avviato nei confronti di LIVINGSTON in AS la procedura di verifica della sussistenza dei presupposti economico-finanziari. Al termine di tale procedura, sempre ai sensi dell&#8217;art. 4.5. della citata circolare (EAL-16), ENAC ha disposto la sospensione della licenza e del COA, sul presupposto della impossibilità di LIVINGSTON in AS di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di 12 mesi.<br />	<br />
Va rilevato infatti che, nel corso della procedura di insolvenza di un vettore, verificata l&#8217;incapacità del vettore a &#8220;far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di 12 mesi&#8221; (circolare ENAC EAL 16, punto 4.5, ultimo cpv.), ENAC può alternativamente sospendere o revocare la licenza.<br />	<br />
È questo il primo riferimento ad un periodo di dodici mesi previsto dalla normativa regolamentare; alla scadenza del quale , però, non sussiste alcun obbligo dell’ente di controllo di disporre la revoca della licenza.<br />	<br />
Analogo termine di dodici mesi è poi previsto dall’art. 9 comma 1 del regolamento CE n. 1008/2008 con riferimento al rilascio di una licenza provvisoria.<br />	<br />
Siffatta licenza viene rilasciata soltanto previa revoca di quella precedente (non provvisoria) e non è mai stata assentita da ENAC in favore di LIVINGSTON in AS.<br />	<br />
L’unico termine effettivamente riferito invece al provvedimento di sospensione adottato nei confronti di Livingston in a.s. è quello di cui al regolamento ENAC che all’art. 5. avente ad oggetto <i>&#8220;certificato di operatore aereo per le imprese di trasporto aereo&#8221;. </i>Tale disposizione regolamentare, infatti, per un verso, disciplina ipotesi specifiche di sospensione del Certificato di Operatore Aereo <i>(&#8220;1. L &#8216;ENAC adotta, nel rispetto della Legge n. 241/1990, provvedimenti di sospensione totale o parziale del COA quando l&#8217;operatore non è in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti del presente Regolamento o apporta modifiche all&#8217;organizzazione o agli elementi contenuti nella specifica delle operazioni senza la preventiva approvazione dell&#8217;ENAC. 2. il COA è altresì sospeso se l&#8217;operatore, senza giustificato motivo, non consente all&#8217;ENAC l&#8217;effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari&#8221;); </i>per altro e più significativo verso, prevede che &#8220;3. <i>Il periodo di sospensione non supera i 6 mesi salvo estensione per giustificati motivi&#8221;.</i><br />	<br />
Quindi, secondo la disposizione richiamata, non è prevista la necessità di apposizione di un termine finale al provvedimento di sospensione, operando comunque il termine massimo prescritto; inoltre, è possibile l’estensione degli effetti del provvedimento temporaneo di sospensione oltre il termine di sei mesi, in presenza di giustificati motivi.<br />	<br />
Assume la ricorrente che la proroga disposta da ENAC nel caso di specie non sarebbe stata motivata in relazione alla sussistenza di “giustificati motivi” come invece prescritto dalla norma invocata.<br />	<br />
L’assunto non può essere condiviso dal Collegio.<br />	<br />
Con provvedimento dell&#8217;8 ottobre 2010 l&#8217;ENAC ha sospeso sia la Licenza che il COA della LIVINGSTON in A.S., applicando una delle soluzioni previste dall&#8217;art. 9 del citato Regolamento (CE) n. 1008/2008, e cioè quella di sospendere sia la Licenza che il COA, senza procedere al rilascio di alcuna licenza provvisoria, in attesa dell&#8217;esecuzione del piano di ristrutturazione aziendale e di ripresa delle operazioni di volo. <br />	<br />
Fin dall’inizio, come emerge dalla lettura di tutti gli atti citati in narrativa, la misura interinale è stata adottata in seno ad un disegno complessivo volto a consentire al Commissario Straordinario di LIVINGSTON in AS ed al competente Dicastero dello Sviluppo Economico di portare a termine il programma di cessione degli assets LIVINGSTON in ossequio alla disciplina sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e, segnatamente, alle regole della cessione di compendi aziendali, in relazione ai quali il d.lgs. n. 270/99 prevede che l&#8217;acquirente si impegni a proseguire le attività per un biennio ed a mantenere per il medesimo periodo specifici livelli occupazionali (cfr. art. 63, d.lgs. n. 270/99).<br />	<br />
Le finalità perseguite, ripetutamente esplicitate da ENAC, con gli atti impugnati, in ragione del loro collegamento teleologico con la procedura di dismissione del complesso aziendale di Livingston in a.s., secondo le forme e le procedure previste dalle norme sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, costituiscono esplicita giustificazione del mantenimento delle misure provvisorie di sospensione oltre il termine di sei mesi ( attraverso le proroghe impugnate); cosicchè sono palesemente destituite di fondamento le eccezioni di difetto di motivazione o difetto di istruttoria in ordine alle effettive condizioni economiche di Livingston in a.s..<br />	<br />
Né assume rilevanza la mancanza di verifiche, in relazione agli obblighi di vigilanza gravanti su ENAC a tutela della sicurezza dei passeggeri e della navigazione aerea, considerato che i provvedimenti di sospensione,e la contestuale assegnazione provvisoria dei diritti ad altri vettori, realizzavano una piena garanzia delle predette esigenze; mentre, le verifiche sulla capacità di Livingston in a.s. di ripresa dell’attività di volo erano evidentemente pretermesse in ragione dell’obiettivo funzionale perseguito di cessione dell’intero complesso aziendale, comprensivo dei diritti di traffico, secondo le procedure di dismissione delle imprese in amministrazione straordinaria e per gli scopi pubblici da esse garantiti.<br />	<br />
AIR ITALY contesta poi la legittimità della nota del 2.12.2012, con cui ENAC ha autorizzato la cessione anche dei diritti di traffico di Livingston in a.s. in favore della newco da questa costituita, NEW LIVINGSTON, e il contestuale atto costitutivo della nuova società con conferimento ad essa dell’intero complesso aziendale di Livingston in a.s., comprensivo dei diritti di traffico.<br />	<br />
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in ragione della incedibilità dei diritti di traffico a soggetti diversi da parte del concessionario.<br />	<br />
Afferma la ricorrente, da un canto, che essi non potrebbero essere ceduti in assoluto e che sarebbero soggetti a decadenza in caso di interruzione o sospensione dei servizi; dall&#8217;altro canto, che la loro titolarità presupporrebbe, in ogni caso, in capo al cessionario, la titolarità di COA e Licenza (anch&#8217;essi non cedibili).<br />	<br />
In realtà, l&#8217;art. 4.3 circolare ENAC EAL-14A prevede che &#8220;I diritti di traffico per i quali i vettori sono stati designati non possono essere ceduti, pena la decadenza dalla titolarità dei diritti medesimi, salvo preventiva autorizzazione dell&#8217;ENAC”<br />	<br />
Preventiva autorizzazione che, come esposto in narrativa, veniva accordata dall&#8217;Ente di controllo proprio con la nota in data 2 dicembre 2011 oggetto di impugnazione, con la quale ha affermato che &#8220;nulla osta al conferimento in newco della Convenzione per l&#8217;esercizio dei diritti di traffico stipulata in data 10 settembre 2007&#8221;.<br />	<br />
Inoltre, l’interruzione o la sospensione dell’attività di volo, in correlazione all’adozione di provvedimenti interinali di sospensione della licenza e del COA, non possono comportare per ciò stesso la decadenza dei diritti di volo, pena la frustrazione del carattere provvisorio di misure adottate in vista di una possibile ripresa dell’attività; il che trova conferma nella prevista possibilità, ai sensi del punto 4.5, secondo cpv., della circolare ENAC EAL 14, di assegnazione solo provvisoria dei diritti in favore di terzi, individuati mediante procedura selettiva, per il tempo di mancata utilizzazione degli stessi da parte del titolare.<br />	<br />
Quanto sopra trova conferma, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, proprio nel combinato disposto degli artt. 4.4 e 4.5 della circolare ENAC EAL-14A.<br />	<br />
La prima delle due disposizioni (art. 4.4) attiene, infatti, alla mancata o parziale attivazione (ossia al sostanziale inadempimento del vettore) dei servizi aerei assegnati (disciplinando l&#8217;ipotesi di decadenza all&#8217;inerte decorso di 15 giorni dalla diffida dell&#8217;ENAC).<br />	<br />
Fattispecie affatto differente da quella in esame, visto che Livingiston ha attivato e svolto i suoi servizi fino al momento della sospensione, giusta convenzione LIVINGSTON-ENAC del 2007; essi sono stati, viceversa, sospesi in esito alla procedura di ammissione di LIVINGSTON alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi: fattispecie per la quale trova applicazione il punto 4.5 della circolare EAL 14 A.<br />	<br />
Detta disposizione (art. 4.5), come sopra ricordato, prevede, espressamente, la possibilità di sospensione del servizio e l&#8217;attribuzione dei diritti in via provvisoria ad altri vettori con procedura selettiva.<br />	<br />
Quanto al secondo profilo di doglianza, il Collegio osserva in via di fatto che il nulla osta ENAC del 2 dicembre 2011 al trasferimento dei diritti di traffico é stato condizionato sospensivamente al rilascio in favore di NEW LIVINGSTON della nuova licenza di esercizio, coerentemente con il principio per cui l’esercizio dei diritti di traffico non può prescindere dalla titolarità dei relativi provvedimenti autorizzatori.</p>
<p>3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato perché infondato.<br />	<br />
Sussistono comunque giusti motivi, in considerazione della complessità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-11-2012-n-9535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.9535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
