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	<title>951 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>951 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2020 n.951</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-3-2020-n-951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-3-2020-n-951/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2020 n.951</a></p>
<p>Pres. Veneziano /Est. De Falco 1. Autorizzazioni  &#8211; art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 &#8211; libertà  di scelta &#8211; art. 6, co. 6, della l. n. 724/1994 &#8211;  Regolamento Regione Campania n. 7301/2001- art. 32 Cost. &#8211; libertà  di iniziativa economica &#8211; art. 41 Cost.  1. La definizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-3-2020-n-951/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2020 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-3-2020-n-951/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2020 n.951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano /Est. De Falco</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Autorizzazioni  &#8211; art. 8 <em>ter</em> del d.lgs. n. 502/1992 &#8211; libertà  di scelta &#8211; art. 6, co. 6, della l. n. 724/1994 &#8211;  Regolamento Regione Campania n. 7301/2001- art. 32 Cost. &#8211; libertà  di iniziativa economica &#8211; art. 41 Cost.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La definizione di una rete di strutture sanitarie autorizzate allo svolgimento di determinate attività  chirurgiche non è lesiva del principio di libera scelta degli assistiti di cui all&#8217;art. 6, co. 6, della l. n. 724/1994, poichè tale libertà  deve essere esercitata nell&#8217;ambito di strutture sanitarie che abbiano superato il vaglio qualitativo costituente il necessario presupposto per garantire che la prestazione sanitaria erogata risponda ad adeguati standard fissati dal Legislatore nazionale e regionale. Difatti la libertà  di iniziativa economica nel campo sanitario subisce una doverosa limitazione al fine di garantire il necessario controllo pubblico per la tutela al livello massimo possibile del diritto alla salute.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3896 del 2019, proposto da<br /> Casa di Cura Villa Fiorita S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Asl Caserta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiano Sciascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Commissario ad Acta per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;<br /> Ospedale Fatebenefratelli di Napoli e Regione Campania (non costituiti in giudizio);<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione degli effetti,</em><br /> &#8211; del decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal deficità sanitario n. 58 del 4/7/2019 pubblicato sul BURC n. 41 del 22.7.2019 e ripubblicato &#8211; con rettifiche &#8211; sul BURC 45 del 2 agosto 2019 con il quale il Commissario ad Acta ha assunto ulteriori adempimenti in tema di Rete Oncologica regionale, soprattutto nella parte in cui decreta di precisare che dal 1° ottobre 2019 tutte le strutture pubbliche e private che non rientrino nella rete approvata con la tabella 4 allegata al presente provvedimento non saranno pìù abilitate all&#8217;esecuzione delle procedure chirurgiche ivi previste, nonchè nella parte in cui non tiene conto che la casa di cura ricorrente ha effettuato nel triennio considerato un numero di interventi per Tumori alla prostata, alla vescica e al rene, in misura superiore a quella richiesta dal DCA impugnato, originariamente non riconosciuti dalla A.S.L. Caserta siccome ritenuti esulanti l&#8217;ambito oggettivo dell&#8217;accreditamento, con contenzioso superato a seguito di DCA 103/2018; di ogni atto, comunque connesso presupposto e/o consequenziale e, in particolare, di tutti gli atti e provvedimenti citati nel predetto decreto e di tutti gli atti istruttori posti a base del decreto medesimo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Asl Caserta e del Commissario ad Acta per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso notificato in data 26 settembre 2019 e depositato il successivo 4 ottobre, la Casa di Cura Villa Fiorita S.p.A. &#8211; dopo aver premesso di essere accreditata con il S.S.N. per 60 posti letto per la specialità  di medicina, chirurgia, ostetricia e ginecologia e, a far data dal 28.12.2018, in virtà¹ di DCA n. 103/2018, per la specialità  di urologia, a seguito di riconversione di una parte dei posti letto giÃ  accreditati di medicina generale &#8211; ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia, il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal deficità sanitario n. 58 del 4 luglio 2019 (DCA n. 58/2019) nella parte in cui stabilisce che &#8220;dal 1° ottobre 2019 tutte le strutture pubbliche e private che non rientrino nella rete approvata con la Tabella 4 allegata al presente provvedimento non saranno pìù abilitate all&#8217; esecuzione delle procedure chirurgiche ivi previste&#8221;.<br /> Parte ricorrente, evidenzia che il DCA impugnato l&#8217;abbia esclusa dalla Rete indicando un numero di interventi effettivamente inferiore alla soglia, ma che, a suo dire, non sarebbero stati inclusi nel conteggio interventi che l&#8217;ASL di Caserta aveva ritenuto di non conteggiare tra quelli di chirurgia ma di ascrivere alla generale branca della urologia, laddove il riconoscimento dell&#8217;attività  svolta nel campo della chirurgia urologica sarebbe confermato dal DCA 103/2018.<br /> Avverso il predetto DCA 58/2019 la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso.<br /> I) Violazione e falsa applicazione del d.lgs.502/1992 e s.m. e i. &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 32 della Costituzione e dell&#8217;art. 6 comma 6 della legge 724/1994- violazione del principio della libera scelta- violazione e falsa applicazione della delibera del consiglio dei ministri del 10 luglio 2017- violazione e falsa applicazione dei decreti di accreditamento delle singole strutture &#8211; eccesso di potere &#8211; carenza di motivazione e difetto di istruttoria.<br /> Secondo parte ricorrente il decreto impugnato nella parte appena specificamente gravata viola il principio di libera scelta di cui all&#8217;art. 6, co. 6, della l. n. 724/1994, escludendo non solo l&#8217;accreditamento ma anche la sua stessa possibilità  di erogare trattamenti chirurgici connessi a patologie neoplastiche.<br /> Violate sarebbero anche le prerogative della ricorrente per le prestazioni sanitarie per le quali non è inserita nella rete oncologica, risultando preclusi gli interventi chirurgici per le ulteriori patologie implicitamente comprese nei provvedimenti di accreditamento che la riguardano; inoltre nessuna parte del DPCM, che ha nominato il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal deficità sanitario, prevede che il rientro dal deficit debba attuarsi mediante l&#8217;inibizione di procedure assistenziali da parte delle strutture private accreditate, il cui interesse non può essere trascurato e rimane comunque un valore da contemperare con gli altri nell&#8217;ambito della scelta dell&#8217;Amministrazione.<br /> II) Violazione dell&#8217;art. 41 Costituzione. Violazione della libera concorrenza.<br /> Il DCA impugnato verrebbe ad istituire un sistema chiuso che lede la libertà  di iniziativa economica escludendo la ricorrente ed altre strutture che non raggiungo le soglie previste per l&#8217;inclusione, così¬ restringendo illegittimamente la libertà  di concorrenza.<br /> III) Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 &#8211; violazione e falsa applicazione del d.lgs.502/1992 e s.m. e i. sotto diverso profilo &#8211; violazione e falsa applicazione del piano nazionale esiti dell&#8217;AGENAS &#8211; della deliberazione del CDM 10/7/2017 sotto altro profilo &#8211; eccesso di potere per contraddittorietà  con precedente atto &#8211; difetto di istruttoria &#8211; carenza di motivazione &#8211; disparità  di trattamento. Disparità  di trattamenti.<br /> Secondo il gravato decreto i criteri per includere le strutture nella rete oncologia consistono nel raggiungimento di un certo volume di interventi ovvero di un determinato tasso di incremento degli interventi realizzati nella struttura nell&#8217;ultimo anno. Sennonchè la ricorrente rileva che tali criteri non sarebbero esaustivi in quanto avrebbero dovuto essere inclusi altri indicatori di tipo metodologico (ad es. le percentuali di interventi in laparoscopia, numero medio di linfonodi portati all&#8217;esame istologico) e di risultato (cioè la percentuale di guarigioni, re interventi, ecc.).<br /> Ulteriore vizio risiederebbe nella disparità  di trattamento con l&#8217;ospedale Fatebenefratelli che non rispetterebbe il trend crescente nè per i tumori al retto e nè per quelli all&#8217;ovaio.<br /> Il decreto sarebbe poi viziato da difetti dell&#8217;istruttoria distinguendo nella tabella allegata tra tumori del &#8220;colon&#8221; e del &#8220;retto&#8221; nonchè tra quelli della cervice e dell&#8217;ovaio laddove tali definizioni identificano in realtà  parti diverse dello stesso organo di modo che l&#8217;operatore di una struttura accreditata per il colon e non per il retto dovrebbe arrestarsi allorchè la patologia interessasse anche quest&#8217;ultimo.<br /> Altro deficit della gravata decisione risiederebbe nella libertà  lasciata ai pazienti di scegliere le strutture preso cui eseguire i follow-up ovvero il prosieguo della cura post operatorio, atteso che la tendenza all&#8217;accentramento delle terapie verrebbe poi disatteso in fase applicativa, senza contare che in alcuni casi la connessione con una neoplasia emerge solo all&#8217;esito dell&#8217;intervento, senza che il gravato decreto chiarisca se in questi casi la prestazione erogata debba o meno essere posta a carico del sistema sanitario regionale.<br /> IV) Violazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/90. Difetto di istruttoria. Presupposto errato. Violazione del DCA 103/2018.<br /> Fermo quanto innanzi evidenziato, il DCA impugnato è, altresì¬, illegittimo nella parte in cui inserisce la casa di cura ricorrente nella ROC limitatamente agli interventi di tumore del testicolo, escludendola, invece, dai soggetti idonei ad effettuare interventi chirurgici per tumori della Prostata, tumori della Vescica e tumori al Rene.<br /> Secondo la struttura ricorrente i dati indicati nel DCA 58/2019 non sarebbero esaustivi in quanto la maggior parte degli interventi eseguiti per le tipologie tumorali appena menzionate, riconducibili alla branca dell&#8217;urologia sarebbero stati a suo tempo erroneamente disconosciuti dalla ASL Caserta e, pertanto, non sono rientrati nei database e negli archivi regionali sulla cui scorta sono state effettuate le elaborazioni contabili e le valutazioni per l&#8217;inclusione nella Rete Oncologia Regionale; in particolare la ASL avrebbe omesso di includere tutti gli interventi eseguiti con modalità  &quot;open&quot; (gli interventi endoscopici, ossia quegli interventi di chirurgia urologica eseguiti con tecniche pìù moderne e sicure e meno invasive in alternativa alle metodiche classiche chirurgiche superate e deleterie per il paziente). In ogni caso la controversia originatasi con la ASL sarebbe poi stata conclusa con il DCA n. 103/2018 che ha effettivamente riconvertito i posti letto per chirurgia in quelli per urologia chirurgica.<br /> Si è costituito il Commissario ad acta senza articolare difese.<br /> Si è costituita la ASL che ha rilevato di non aver conteggiato gli interventi di cui invece la ricorrente chiede la considerazione, in quanto si tratterebbe di attività  non accreditate. In ogni caso dalle rilevazioni svolte i dati in possesso della ASL contraddirebbero quelli proposti dalla ricorrente.<br /> Con ordinanza del 23 ottobre 2019, n. 1717 questa Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare facendo salva &#8220;la possibilità  che la struttura commissariale provveda, nelle forme necessarie, a chiarire sia la portata del ripetuto divieto sia l&#8217;eventuale disciplina transitoria riferibile agli interventi chirurgici giÃ  programmati presso le strutture non incluse nella ROC&#8221;.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 4 dicembre 2019 la causa è stata introitata in decisione.<br /> Oggetto del presente giudizio è il DCA n. 58/2019 nella parte in cui dispone che &#8220;a partire dal 1° ottobre 2019 tutte le strutture pubbliche e private che non rientrino nella rete approvata con la tabella 4 allegata al presente provvedimento non saranno pìù abilitate all&#8217; esecuzione delle procedure chirurgiche ivi previste&#8221;. Tale DCA trae origine dal DCA 20 settembre 2016, n. 98 con il quale è stata istituita la Rete Oncologica Campana (ROC) e definita l&#8217;articolazione attraverso i centri deputati alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori maligni, affidando all&#8217;Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Pascale di Napoli il coordinamento centrale di tutti i Centri complementari coinvolti nella ROC di cui al DCA 98/2016. Con Decreto Dirigenziale n.136 del 26/06/2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario è stato istituito &#8220;Il Gruppo Tecnico di Lavoro della Rete Oncologica Regionale&#8221; che in data 3 luglio 2019 ha approvato le relazioni poi adottate con il DCA gravato.<br /> Ciò posto sul piano procedimentale, può ora passarsi allo scrutinio dei motivi di ricorso, obiettivamente connessi e perciò scrutinabili unitariamente, con cui è contestata sotto pìù profili la legittimità  del decreto in questione; in particolare la ricorrente lamenta che la definizione di una rete di strutture sanitarie, uniche legittimate ad effettuare interventi chirurgici per il trattamento di patologie neoplastiche, lederebbe il principio di libera scelta dei pazienti del proprio terapeuta; inoltre l&#8217;esclusione di alcuni interventi da quelli ammessi al rimborso dal sistema sanitario regionale finirebbe per limitare le prestazioni oggetto dei relativi decreti di accreditamento che comprendono anche gli interventi contemplati dal gravato DCA 58/2019, omettendo così¬ di considerare l&#8217;interesse imprenditoriale delle strutture accreditate, come quella della ricorrente. Lesa sarebbe poi anche la libertà  di iniziativa economica oltre che la concorrenza per effetto del restringimento delle prestazioni erogabili dalla ricorrente e della libertà  di concorrenza.<br /> Sotto ulteriore profilo l&#8217;istruttoria condotta sarebbe comunque lacunosa, in quanto si prevedono solo parametri quantitativi (numero di interventi realizzati) e non anche qualitativi quali esiti degli stessi, inoltre le branche chirurgiche sarebbero scorporate senza tener conto la necessaria unitarietà  delle stesse.<br /> Ritiene il Collegio che i rilievi non meritino positiva considerazione.<br /> Deve premettersi che oggetto del presente giudizio è un provvedimento commissariale essenzialmente programmatorio che attua una politica sanitaria nazionale e regionale volta a superare la frammentazione delle strutture operanti sul territorio nel settore dei trattamenti chirurgici per patologie oncologiche. Gli atti che, come quello impugnato, attengono alla corretta articolazione delle strutture sanitarie abilitate si connotano per propria natura per il contenuto politico-amministrativo, operando un delicato bilanciamento di molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, che vanno dalla esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, al contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, tenendo altresì¬ conto dell&#8217;interesse imprenditoriale delle strutture private e delle strutture pubbliche vincolate all&#8217;erogazione del servizio nell&#8217;osservanza dei principi di efficienza e buon andamento.<br /> Rispetto a tali generali finalità , nella ricerca di un pìù confacente equilibrio tra i diversi ed antagonisti interessi in confronto, l&#8217;Amministrazione esercita un potere-dovere contraddistinto da ampia discrezionalità , con la conseguenza che il sindacato giudiziale risulta limitato ai soli profili di evidente illogicità , di contraddittorietà , di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà  o di irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26/11/2018, n.6685; Cons. Stato sez. III 22 giugno 2018 n. 3859: cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2015, n. 982).<br /> Ciò chiarito, a ripudio della censura articolata dalla ricorrente secondo cui il decreto gravato violerebbe il principio di libera scelta degli assistititi nel sistema sanitario nazione e regionale sancito dall&#8217;art. 6, co. 6, della l. n. 724/1994, giova rimarcare che tale disposizione non accorda rilievo incondizionato alla facoltà  in parola, prevedendo che essa &#8220;si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa&#8221;, con la conseguenza che gli assistiti hanno certamente libertà  di scelta, ma pur sempre nell&#8217;ambito di quelle strutture sanitarie che abbiano superato il vaglio qualitativo costituente il necessario presupposto per garantire che la prestazione sanitaria erogata risponda ad adeguati standard, nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con gli indirizzi di programmazione sanitaria (cfr. Corte Cost. nn. 416/1995 e 200/2005).<br /> Tali standard, si rammenta, sono definiti a livello regionale dal Regolamento n. 7301/2001 che individua i requisiti necessari per il conseguimento dell&#8217;autorizzazione sanitaria di cui all&#8217;art. 8ter del d.lgs. n. 502/1992, titolo che abilita all&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie e che costituisce il presupposto necessario dell&#8217;accreditamento in forza del quale le strutture che abbiano stipulato un contratto con le ASL di riferimento possono ottenere il rimborso dei costi delle prestazioni sanitarie oggetto di accreditamento (DGR).<br /> Da tali premesse consegue che l&#8217;attività sanitaria è per sua natura riservata nel senso che la libertà  di iniziativa economica in tale campo subisce una doverosa limitazione, al fine di garantire il necessario controllo pubblico per la tutela al livello massimo possibile del diritto alla salute (nei limiti del contenimento della spesa sanitaria secondo quanto insegnato dal Giudice delle leggi, ex multis Corte Cost. n. 200/2005), garantendo che operino nel mercato sanitario esclusivamente strutture che abbiano requisiti minimi per garantire l&#8217;adeguatezza ed appropriatezza della prestazione, così¬ come di volta in volta individuate nella cornice normativa nazionale e regionale; adeguatezza e appropriatezza che per propria natura presentano confini mobili, rendendo dinamici i requisiti di erogazione delle prestazioni, i quali non possono non adeguarsi e procedere di pari passo con il costante progresso scientifico e la maturazione della pratica clinica, al fine di garantire un continuo miglioramento della qualità  ed efficacia della prestazione sanitaria.<br /> Sotto questo aspetto, quindi, la libertà  di scelta dei pazienti non assume valore assoluto, ma in contemperamento con lo stesso valore primario della salute, si estrinseca tra diverse opzioni diagnostiche e terapeutiche individuate nell&#8217;ambito di quelle che le autorità  competenti selezionano.<br /> Nè una tale restrizione lede il principio della concorrenza che, in questo campo, subisce limitazioni obiettivamente giustificate dalla necessità  di restringere la competizione alle strutture private che assicurino gli standard necessari di volta in volta individuati dalle autorità  preposto alla regolamentazione di un mercato oggetto di attività  riservata, fermo ovviamente il divieto di discriminazioni che nella fattispecie non risultano configurate prevedendosi soglie quantitative riferibili a tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio.<br /> D&#8217;altro canto, le strutture autorizzate ed eventualmente accreditate non possono maturare un&#8217;aspettativa tutelata alla conservazione integrale delle abilitazioni che hanno acquisito, ben potendo queste, come avvenuto nel caso di specie, modificarsi nel tempo sull&#8217;onda di nuove acquisizioni dell&#8217;esperienza e della tecnologia che suggeriscano l&#8217;erogazione di alcune delle prestazioni sanitarie in modo differenziato, scorporandole dalle altre sottoposte in precedenza al medesimo regime, nel perseguimento di pìù elevati standard qualitativi e di efficacia della prestazione attraverso una rimodulazione dell&#8217;organizzazione del servizio sanitario con il legittimo sacrificio dell&#8217;interesse imprenditoriale che in questo campo risulta avere carattere recessivo rispetto al primario interesse alla tutela della salute.<br /> La mobilità  dei confini delle prestazioni autorizzate ed accreditate, ovviamente, non può legittimare scelte dell&#8217;amministrazione sganciate da una seria istruttoria che le giustifichi sul piano scientifico/clinico; nondimeno l&#8217;istruttoria svolta dalla Regione nel caso di specie risulta immune dai vizi denunciati.<br /> E infatti, risulta non irragionevole quanto rilevato nel decreto impugnato secondo cui &#8220;<em>Sulla qualità  dei percorsi sanitari, oggetto centrale della programmazione della Rete Oncologica Regionale, incidono in modo significativo una serie di fattori, tra cui i principali:</em><br /> <em>&#8221; Marcata &#8220;polverizzazione&#8221; dei percorsi diagnostico &#8211; assistenziali;</em><br /> <em>&#8221; Ridotta introduzione di modelli di trattamento multidisciplinare;</em><br /> <em>&#8221; Insufficiente applicazione della continuità  di cura;</em><br /> <em>&#8221; Significativa mobilità  passiva per procedure chirurgiche oncologiche.</em><br /> <em>La marcata frammentazione dei percorsi sanitari in oncologia a livello regionale conduce inevitabilmente ad una mancata maturazione dell&#8217;expertise nei trattamenti, principalmente di chirurgia dei tumori da parte di molte strutture regionali di diagnosi e cura. D&#8217;altra parte la significativa migrazione sanitaria extraregionale rappresenta un ulteriore problema di rilevante importanza non solo dal punto di vista economico, ma principalmente dal punto di vista qualitativo, per la mancanza di adeguati standards assistenziali delle prestazioni erogate in regime di migrazione passiva</em>&#8220;.<br /> La corrispondenza tra miglioramento della prestazione e centralizzazione delle strutture sanitarie è affermata dallo stesso D.M. n. 70 del 2015, da cui ha preso le mosse il percorso amministrativo che ha condotto al DCA gravato, il quale al punto. 4.2. dell&#8217;allegato 1 prevede quanto segue: &#8220;Per numerose attività  ospedaliere sono disponibili prove documentate dalla revisione sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività  e migliori esiti delle cure (ad esempio mortalita    a 30 giorni, complicanze od altri esiti), ed in particolare per: a) Chirurgia del Cancro Esofago, Fegato, Mammella, Pancreas, Stomaco, Cistifellea, Colon, Polmone, Prostata, Rene e Vescica [&#8230;]&#8221;; del resto questa Sezione ha giÃ  negativamente scrutinato analoga censura relativa ai trattamenti oncologici, rilevando come la letteratura scientifica invocata dall&#8217;Amministrazione regionale suffragasse la scelta di evitare la polverizzazione delle strutture di assistenza, anche al fine di favorire la maturazione di pìù elevati livelli di esperienza specifica presso i centri pìù rilevanti (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 25 settembre 2017, n. 4484).<br /> Ne consegue che anche nel caso di specie la scelta di concentrare in alcune strutture soltanto il trattamento dei pazienti oncologici, non risponde solo ad una finalità  di selezione delle migliori, ma anche di promozione dell&#8217;incremento della qualità  di quelle esistenti pìù qualificate, al fine di ridurre il fenomeno della mobilità  regionale passiva, visto come un impoverimento della sanità  regionale e un rischio per i pazienti. Quale criterio di individuazione delle strutture a cui circoscrivere l&#8217;abilitazione a compiere specifiche prestazioni sanitarie accomunate dal medesimo tipo di specializzazione richiesta, appare ragionevole basarsi sul volume degli interventi e sul loro recente incremento, come stabilito nel gravato DCA, trattandosi di un dato strutturale oggettivo rispetto al quale può attendersi uno sviluppo stabile della rete, e, quindi, verosimilmente un innalzamento della qualità  in termini di metodologia utilizzata e di esiti positivi.<br /> In ogni caso, la normativa contestata non dispone che il passaggio al nuovo regime sia immediato, ma prevede che alcune strutture che non raggiungono le soglie indicate siano egualmente ammesse a far parte della rete e sottoposte ad un periodo di monitoraggio sia per testarne la tenuta sotto il profilo dei volumi dei trattamenti sia per compensare, come detto, la forte mobilità  passiva, facendo così¬ fronte al fabbisogno regionale espressamente considerato, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, nelle tabelle che indicano le risultanze numeriche per ciascuna branca dell&#8217;ultimo triennio.<br /> Anche in questo caso la scelta si appalesa come ragionevole in quanto volta a garantire gradualità  nel passaggio alla Rete Oncologica per assicurare la copertura integrale, appunto del fabbisogno rilevato.<br /> II. Quanto all&#8217;ulteriore censura riferita al Controinteressato Fatebenefratelli essa si appunta sull&#8217;ammissione di tale struttura alla ROC nonostante il mancato raggiungimento, nella sede di Napoli, della soglia numerica minima prescritta nel medesimo DCA 58/2019.<br /> A ripudio del rilievo si osserva quanto segue.<br /> Non costituisce oggetto di contestazione che il Fatebenefratelli costituisca una struttura classificata ed equiparata ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 132/1968 agli ospedali pubblici. Vero è che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale equiparazione dopo la riforma attuata con il d.l. n. 112/2008 non sia pìù totale, ma tale limite è stato affermato con riferimento alla sola remunerazione delle prestazioni per le quali vale, anche con riguardo agli ospedali classificati di enti ecclesiastici, il regime ordinariamente previsto per le strutture private per cui non è pìù ammesso il rimborso delle prestazioni rese extra budget (ex multis da ultimo TAR Lazio, sez. III quater, 10 dicembre 2019, n. 14085 e la giurisprudenza ivi richiamata); nondimeno tale equiparazione non è stata eliminata per gli altri profili in cui non viene in rilievo la questione della remunerazione delle prestazioni rese, quali, come nel caso di specie, l&#8217;assetto organizzativo dell&#8217;assistenza sanitaria. Ne consegue l&#8217;applicabilità  del regime dettato dal punto 1.3 del gravato DCA 58/2019 secondo cui entrano nella ROC anche &#8220;le strutture pubbliche che pur avendo nel periodo oggetto di analisi un volume di attività  nelle sedi specifiche al di sotto anche dei volumi minimi ridotti del 20%, hanno nel frattempo attivato unità  operative di chirurgia dedicate a sedi tumorali specifiche&#8221;.<br /> III. Con l&#8217;ulteriore profilo di censura parte ricorrente si duole che il gravato DCA 58/2019 distingua gli interventi concernenti le neoplasie a seconda che esse interessino il colon ovvero il retto pur identificando tali definizioni due tratti del medesimo organo che, quindi secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere considerato unitariamente.<br /> La censura è inammissibile per carenza di interesse, in quanto non sono indicati i dati che determinerebbero in base al suggerito approccio unitario l&#8217;inclusione della struttura ricorrente &#8211; o di alcune di esse &#8211; nella ROC. In ogni caso essa non costituisce indice di un difetto istruttorio, in quanto, si osserva, la definizione dei distretti anatomici a fini chirurgici costituisce espressione di quella discrezionalità  tecnica sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità  e irragionevolezza, non riscontrabili nel caso di specie, in assenza di evidenti prove contrarie, ben potendo le tecniche operatorie e le conseguenti specializzazioni differenziarsi a seconda che le patologie riguardino l&#8217;uno o l&#8217;altro tratto del medesimo organo.<br /> IV. Inammissibile, poi, per difetto di attualità  dell&#8217;interesse, è la censura secondo la quale il DCA non avrebbe indicato la soluzione da adottare nei casi in cui l&#8217;intervento chirurgico risulti ex post collegato ad una patologia tumorale, atteso che una tale eventualità , peraltro di non rara verificazione, legittimerebbe la struttura che ha eseguito l&#8217;intervento a richiedere il rimborso e ad impugnare l&#8217;eventuale diniego di rimborso oppostole, solo in questo momento radicandosi la lesione che legittimerebbe la proposizione della relativa contestazione giudiziaria.<br /> V. Non vale infine ad infirmare l&#8217;impianto del DCA impugnato la possibilità  che i follow-up post operatori possano essere eseguiti in strutture diverse da quelle appartenenti alla ROC, trattandosi di prestazioni autonome come tali non funzionali a quell&#8217;esigenza di concentrazione sottesa alla scelta di istituire la contestata Rete.<br /> VI. Infine con l&#8217;ultimo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata considerazione nel computo degli interventi chirurgici utili ai fini dell&#8217;inclusione della struttura nell&#8217;ambito della ROC di alcuni interventi eseguiti con metodologia &#8220;open&#8221; (endoscopia ovvero altre moderne metodologie non invasive). Sul punto la ASL deduce che tali prestazioni corrisponderebbero a branche di attività  non accreditate e per questo motivo non sarebbero state conteggiate.<br /> Il rilievo è fondato sia pure alla stregua e nei limiti delle seguenti considerazioni.<br /> Parte ricorrente rileva, con puntuale produzione delle relative cartelle cliniche, di aver eseguito ulteriori interventi chirurgici oltre quelli contemplati nell&#8217;impugnato decreto. Sul punto la ASL non smentisce gli assunti attorei, ma anzi pare confermarli, nel senso che dichiara di aver conteggiato e trasmesso alla Regione al fine di compilare le Tabelle allegate al gravato DCA solo le prestazioni rese nell&#8217;ambito delle attività  accreditate da cui esulerebbero gli ulteriori interventi oggetto di contestazione.<br /> Rileva, tuttavia, il Collegio al riguardo che, ai fini del raggiungimento delle soglie indicate nel DCA oggetto di causa, il provvedimento impugnato non pare effettivamente distinguere tra prestazioni chirurgiche rese in regime di accreditamento e quelle rese sulla base della semplice autorizzazione ex art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992.<br /> Del resto, come chiarito sopra, l&#8217;obiettivo della disciplina oggetto di causa è quella di concentrare in un limitato numero di strutture qualificate tutti gli interventi chirurgici connessi a neoplasie e distinti secondo i distretti corporei a cui essi afferiscono; stando così¬ le cose, non pare assumere rilievo, ai fini della disciplina regionale in lite, la circostanza che gli interventi chirurgici eseguiti dalle diverse strutture siano sottoposti al regime di accreditamento ovvero solo a quello autorizzativo, rilevando l&#8217;obiettivo primario di concentrazione del know-how chirurgico espressamente enunciato come obiettivo di tutti gli atti normativi che hanno condotto all&#8217;istituzione della ROC.<br /> Ne discende, sotto questo limitato profilo e con riferimento alla sola posizione della ricorrente, la fondatezza del rilievo di parte attrice, emergendo un difetto dell&#8217;istruttoria condotta dalla ASL nei conteggi degli interventi eseguiti dalla Casa di Cura Villa Fiorita e utilizzati dalla Regione ai fini della compilazione dell&#8217;elenco delle strutture sanitarie incluse nella ROC, con la conseguenza che, in sede di riedizione del potere e limitatamente alla posizione della ricorrente, tali calcoli dovranno essere ripetuti dalle Amministrazioni convenute al fine di chiarire se e quali delle prestazioni di chirurgia urologica eseguite nel triennio dalla ricorrente dovranno essere considerate ai fini del raggiungimento delle soglie indicate nel DCA n. 58/2019.<br /> In definitiva il ricorso deve essere parzialmente accolto con riferimento alla posizione della ricorrente, ai fini di un riesame limitato al solo difetto dell&#8217;istruttoria sopra evidenziato.<br /> In considerazione della complessità  del giudizio, della novità  di alcuni dei profili trattati e dell&#8217;esito della causa, le spese di giudizio possono essere compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore di parte ricorrente da porre a carico, in solido tra loro, alle Amministrazioni convenute.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla <em>in parte qua</em> il DCA n. 58/2019 nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Pone a carico delle Amministrazioni intimate il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Maurizio Santise, Primo Referendario<br /> Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore</div>
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		<title>Commissione Tributaria provinciale di Palermo &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.951</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-tributaria-provinciale-di-palermo-sentenza-13-2-2019-n-951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>S. Piraino Pres., F.P. Pitarresi Est. PARTI: (XX rapp. aAvv.to A. Palmigiano c. CGA e CdS e Min. Giustizia rapp. Avv.ra Stato) Non è dato riscontare un automatismo per cui l&#8217;appello incidentale in un processo innanzi al giudice amministrativo sia da considerarsi quale atto processuale che &#8220;ex se&#8221;, produca un</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Piraino Pres., F.P. Pitarresi Est. PARTI: (XX rapp. aAvv.to A. Palmigiano c. CGA e CdS e Min. Giustizia rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>Non è dato riscontare un automatismo per cui l&#8217;appello incidentale in un processo innanzi al giudice amministrativo sia da considerarsi quale atto processuale che &#8220;ex se&#8221;, produca un effetto ampliativo della domanda iniziale, sì da generare l&#8217;obbligo di esazione di un nuovo tributo unificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; Tributo unificato &#8211; esazione &#8211; proposizione di appello incidentale &#8211; automatico effetto ampliativo della domanda iniziale &#8211; obbligo di versamento di un nuovo tributo unificato &#8211; esclusione &#8211; verifica della natura sostanziale del ricorso e degli effetti che ne derivano sul &#8220;thema decidendi&#8221; &#8211; necessità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non è dato riscontare un automatismo per cui l&#8217;appello incidentale in un processo innanzi al giudice amministrativo sia da considerarsi quale atto processuale che &#8220;ex se&#8221;, produca un effetto ampliativo della domanda iniziale, sì da generare l&#8217;obbligo di esazione di un nuovo tributo unificato, giacchè quel che rileva, analogamente a quanto avviene per i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale, è la natura sostanziale dello stesso e gli effetti che ne derivano sul thema decidendum.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo &#8211; Sezione Prima &#8211; ha emesso la seguente sentenza</p>
<p style="text-align: justify;">Sul ricorso n. 3197/2016</p>
<p style="text-align: justify;">-Avverso INVITO AL PAGAMENTO n. 83 del 1/09/15 CONTR. UNIF. TRIB. 2015</p>
<p style="text-align: justify;">Contro:</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: justify;">Omissis</p>
<p style="text-align: justify;">-Avverso INVITO AL PAGAMENTO n. 83 del 1/09/15 CONTR. UNIF. TRIB. 2015</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIGLIO DI STATO C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</p>
<p style="text-align: justify;">Omissis</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso INVITO AL PAGAMENTO n. 83 del 1/09/15 CONTR. UNIF. TRIB. 2015</p>
<p style="text-align: justify;">Contro:</p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO GIUSTIZIA C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</p>
<p style="text-align: justify;">Proposto dal ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">omissis</p>
<p style="text-align: justify;">difeso da:</p>
<p style="text-align: justify;">PALMIGIANO ALESSANDRO</p>
<p style="text-align: justify;">AVVOCATO</p>
<p style="text-align: justify;">Omissis</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Motivi della decisione</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non si ritiene applicabile un automatismo per il quale l&#8217;appello incidentale sia atto che ex se, produca un effetto ampliativo della domanda iniziale, sì da generare l&#8217;obbligo di esazione di un nuovo tributo unificato, giacchè quel che rileva, analogamente a quanto avviene per i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale, è la natura sostanziale dello stesso e gli effetti che ne derivano sul thema decidendum.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo, va ricordato che la giurisprudenza transnazionale invocata da entrambe le parti non ritenga illegittima la pretesa &#8220;doppia&#8221; imposizione del tributo sulle domande (quella proposta con l&#8217;originario ricorso e quelle avanzate nei motivi aggiunti) scaturenti dallo stesso rapporto economico, purchè, perà², si verta in ipotesi di ampliamento considerevole di una controversia giù  pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, decidendo la causa C-61/14, richiamata da parte ricorrente, nella sentenza resa il 6 ottobre 2015 ha affermato che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) L&#8217;articolo della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2007, nonchè i principi di equivalenza e di effettività  devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all&#8217;atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinnanzi ai giudici amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">2) L&#8217;articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonchè i principi di equivalenza e di effettività  non ostano nè alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici nè a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nell&#8217;ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell&#8217;oggetto dell&#8217; controversia giù  pendente, è tenuto a dispensare l&#8217;amministrato dall&#8217;obbligo di pagamento di tributi giudiziari comulativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, applicati i principi suddetti, non apprezza affatto questo Collegio nè la autonomia dell&#8217;appello incidentale proposto dalla XX nè un significativo ampliamento del thema dedicdendum.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, parte ricorrente si è premurata di produrre tutti gli atti del procedimento amministrativo, nonchè l&#8217;atto oggetto dell&#8217;impugnazione, permettendo così di apprezzare come giù  l&#8217;oggetto del giudizio di primo grado afferisce direttamente alla rilevanza della mancata indicazione del nome del subappaltante in possesso del requisito legittimante la partecipazione alla gara (e, in particolare, se si trattasse di omissione integrabile mediante il cd &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, ovvero se fosse evenienza determinante l&#8217;esclusione dalla gara).</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, ad evidenza, delle medesime problematiche oggetto della memoria di costituzione della XX nel corpo della quale l&#8217;odierno ricorrente, dopo aver ripercorso l&#8217;iter argomentativo della sentenza emessa dal TAR (considerata &#8220;pienamente satisfattiva&#8221;), ha formulato a f. 13ss. dell&#8217;atto appello incidentale (atto questo posto a fondamento della contestata tassazione) relativo sempre alla medesima tematica del soccorso istruttorio e della necessità  che il concorrente, non titolare dei requisiti di qualificazione, avesse dovuto indicare in sede di domanda di partecipazione il nome del subappaltatore e dimostrare, contestualmente, il possesso da parte di quest&#8217;ultimo, dei requisiti medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le suesposte impongono l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Avuto riguardo alla complessità  della controversia, oggetti di circolari interpretative e di pronuncia del Giudice europeo, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese. Omissis</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2016 n.951</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-25-1-2016-n-951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-25-1-2016-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2016 n.951</a></p>
<p>Pres. Caruso, Est. Loria Sull’annullamento del giudizio sfavorevole nella procedura di abilitazione scientifica nazionale. 1. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione – Previsione di una maggioranza qualificata di 4/5 dei componenti – Illegittimità – Ragioni. 2. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-25-1-2016-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2016 n.951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caruso, Est. Loria</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del giudizio sfavorevole nella procedura di abilitazione scientifica nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione – Previsione di una maggioranza qualificata di 4/5 dei componenti – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>2. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione – Illegittimità dell’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 – Previsione di una maggioranza qualificata di 4/5 dei componenti – Conseguenza – Illegittimità del giudizio sfavorevole reso a carico del candidato che ha ottenuto 3/5 dei voti favorevoli – Sussiste.</p>
<p>3. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione –Irrazionalità del giudizio negativo emesso a carico di un candidato che ha ottenuto 3/5 dei voti favorevoli – In presenza di giudizi negativi contenenti elementi di positività – Sussiste.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 secondo cui la Commissione esaminatrice per l’abilitazione scientifica nazionale delibera a maggioranza dei 4/5 dei componenti, anzichè a maggioranza semplice, deve ritenersi illegittimo per due ragioni: in primo luogo perchè una innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei crieteri forniti per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; in secondo luogo perchè la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con la regola secondo cui la Commissione deve in ogni caso rendere un motivato giudizio sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche atteso che in tal caso risulterebbe impossibile pervenire a un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione la cui maggioranza è convinta del contrario.</p>
<p>2. Stante l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 nella parte in cui prevede che la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale delibera a maggioranza qualificata dei componenti, deve ritenersi illegittimo il giudizio negativo reso a un candidato laddove 3/5 dei componenti della Commissione hanno reso una valutazione favorevole.</p>
<p>3. Deve ritenersi illegittimo per incongruenza e irrazionalità il giudizio negativo espresso a carico di un candidato nell’ambito di una procedura abilitativa laddove anche i commissari che hanno espresso il giudizio di non abilitazione abbiano reso valutazioni contenenti elementi di positività tali da far ritenere che non si è raggiunto un adeguato grado di sintesi del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00951/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02542/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Bis)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2015, proposto da Maria Lucia Antonietta Di Bitonto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso e Guerino Massimo O. Fares, con domicilio eletto presso Guerino Massimo Oscar Fares in Roma, Via Bisagno, 14;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento previa sospensiva</em></strong></div>
<p>del giudizio espresso dalla commissione per il conferimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di professore di I fascia &#8211; settore concorsuale 12/G2 &#8211; Procedura penale;<br />
di tutti gli atti e i provvedimenti preparatori, connessi e consequenziali.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatrice all’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Con il ricorso in epigrafe, la prof.ssa Di Bitonto, prof. associato di procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino e docente di diritto e procedura penale degli enti presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma, impugna il giudizio collegiale di segno negativo espresso nei suoi riguardi, in qualità di partecipante al procedimento di abilitazione scientifica nazionale, dalla Commissione all’uopo preposta e pubblicato sul sito del M.I.U.R. il 6 febbraio 2015.<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone il respingimento.<br />
Il Collegio, alla camera di consiglio del 09 aprile 2015, ravvisava gli elementi per una più approfondita trattazione della causa nella sede di merito e accoglieva l’istanza cautelare ai fini della trattazione della causa in pubblica udienza per il giorno 3 dicembre 2015.<br />
Una prima assorbente contestazione, che costituisce il primo dei motivi di ricorso, riguarda la maggioranza con la quale è stato espresso il giudizio collegiale negativo nei confronti della candidata: il giudizio è stato, infatti, espresso con tre voti favorevoli all’abilitazione dei commissari e due soli voti sfavorevoli e ciò, in applicazione della norma regolamentare dettata dall’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, ha comportato il sostanziale giudizio negativo nei riguardi della ricorrente.<br />
La tematica della illegittimità della disposizione dell’art. 16 della legge n. 240/2010, in relazione all’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, è già stata affrontata, in linea generale, dalla Sezione nella sentenza n. 12407/2015, che si è espressa nel senso della illegittimità della disposizione regolamentare.<br />
La Sezione ha già infatti argomentato, nella citata sentenza, nel seguente modo: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili: in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; &#8211; in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.”<br />
Anche l’attuale Collegio intende condividere l’orientamento già espresso con la sopra richiamata sentenza, per cui “deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006). Dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione. A favore dell’abilitazione del ricorrente, invero, hanno votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque), sicché il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell’abilitazione a professore di prima fascia da parte dell’interessato.”<br />
Peraltro, risulta fondato anche il giudizio di incongruenza e di irrazionalità formulato dalla ricorrente nei confronti dei giudizi dati dai commissari, poiché anche quelli che hanno espresso il giudizio di non abilitazione, contengono elementi di positività nei riguardi dei titoli e delle pubblicazioni della candidata ricorrente, con il che si è determinato il non raggiungimento di un adeguato grado di sintesi che la Sezione ha riscontrato in altri casi e che è stato posto a fondamento di altri accoglimenti con sentenze di merito (tra le molte, T.A.R. del Lazio n. 9496, 15 luglio 2015, n. 4658, 26 marzo 2015).<br />
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso sia da accogliere, con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente e che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c), in esecuzione della presente sentenza la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione se antecedente.<br />
Le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di rivalutare, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa se più sollecita, la posizione della parte ricorrente con costituzione di una commissione in diversa composizione.<br />
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Caruso, Presidente<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere<br />
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-25-1-2016-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2016 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.951</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2008-n-951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2008-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.951</a></p>
<p>Pres. Riggio, Rel. FerrariSECAM S.p.a. e altri (Avv. V. Lipari) c.Poste Italiane S.p.a. (Avv. A. Clarizia); Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a. r.l. e altri (Avv. M. Brugnoletti) sull&#8217;applicabilità della disciplina dei settori speciali all&#8217;ipotesi di appalto di&#160; Global service per la sede amministrativa di una società operante in un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2008-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2008-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Rel. Ferrari<br />SECAM S.p.a. e altri (Avv. V. Lipari)	c.Poste Italiane S.p.a. (Avv. A. Clarizia); Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a. r.l. e altri (Avv. M. Brugnoletti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità della disciplina dei settori speciali all&#8217;ipotesi di appalto di&nbsp; Global service per la sede amministrativa di una società operante in un settore speciale e sull&#8217;obbligo di rispettare il principio della pubblicità anche nelle gare per i settori speciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Presentazione dell’offerta di gara – Acquiescenza –  Non sussiste – Immediata impugnazione del bando – Onere – Ipotesi 																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – Settori speciali – Oggetto della gara non rientrante nel settore speciale – Disciplina settori speciali &#8211; Non sussiste.</p>
<p>3. Contratti della PA – Gara – Disciplina settore speciale – Global service – Sede amministrativa – Società operante in un settore speciale &#8211; Sussiste</p>
<p>4. Contratti della PA – Gara – Pubblicità – Settori speciali – Obbligo – Sussiste – Ragioni – Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non si configura acquiescenza nella partecipazione alla gara e nella presentazione della relativa offerta nelle forme imposte dal bando successivamente impugnato in quanto l’onere di immediata impugnazione può derivare dalle clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione che impediscano all’interessato di essere ammesso alla selezione, ma non anche da quelle che riguardano le modalità di svolgimento della procedura, ovvero quelle riguardanti il metodo di gara o la formulazione dei criteri di aggiudicazione, poiché in tali ipotesi, a produrre l’effetto lesivo ricollegabile all’astratta previsione contenuta nel bando, sono il concreto svolgimento della gara e delle relative operazioni, nonché l’adozione delle valutazione all’uopo necessarie.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ illegittima l’applicazione delle disposizioni dettate per i settori ex esclusi nelle gare che, pur se bandite da soggetti aggiudicatori ricompresi nel novero individuato dal D. L.vo n. 158/95, non abbiano ad oggetto forniture di servizi strettamente connessi con l’attività svolta dalla stazione appaltante. Infatti, la disciplina speciale è dettata in considerazione della particolare rilevanza o peculiarità dell’attività e non del soggetto che bandisce la gara e pertanto è necessaria la sussistenza sia del requisito soggettivo, in riferimento agli enti che operano specificamente nei settori speciali, sia di quello oggettivo, riferibile alla concreta attività oggetto dell’appalto.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ legittima l’applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi nell’ipotesi di gara di appalto avente ad oggetto la manutenzione edile ed impiantistica, la fornitura di combustibile, la pulizia ambientale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (global service) nei palazzi in cui sia collocata la sede dell’amministrazione centrale della società esercente il servizio rientrante nei settori esclusi e cioè negli uffici dai quali provengono le decisioni in merito all’organizzazione del servizio medesimo.																																																																																												</p>
<p>4.	Sussiste l’obbligo di applicare il principio della pubblicità della gara anche nel settori  ex esclusi in quanto trattasi di principio inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, e di apertura dei plichi stessi, facendo eccezione unicamente la fase di valutazione tecnico – qualitativa dell’offerta la quale, non può essere effettuata se non in sede riservata, onde evitare influenze sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice. Infatti, il principio della pubblicità è funzionale al rispetto delle esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare ogni tipo di attività amministrativa, in applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della L. n. 241/90, assumendo rilevanza anche per i settori speciali, seppure con il limite suddetto dell’esclusione della fase di valutazione tecnica delle offerte, che trova applicazione in mancanza di una deroga espressa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità della disciplina dei settori speciali all&#8217;ipotesi di appalto di  Global service per la sede amministrativa di una società operante in un settore speciale e sull&#8217;obbligo di rispettare il principio della pubblicità anche nelle gare per i settori speciali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 9477  Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211; </b></p>
<p>composto dai Magistrati: Italo Riggio			Presidente; Giulia Ferrari			Consigliere – relatore; Diego Sabatino		Primo referendario																																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9477/07, proposto dalla<br />
<b>Secam s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con le mandanti Impresa Piemonte s.r.l. e Lazio Maceri s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Lipari e con questa elettivamente domiciliata in Roma, via Giacomo Boni n. 20, presso lo studio dell’avv. Armarinda Scasserra</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Poste Italiane s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,  è elettivamente domiciliata, nonché<br />
nei confronti</p>
<p>del <b>Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandatario del costituito raggruppamento formato da Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a.r.l., Siram s.p.a., Prima Vera s.r.l. e Marco Polo s.p.a.,  rappresentato e difeso  dall’avv. Massimo Brugnoletti, presso il cui studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 276/b, è elettivamente domiciliato,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
dei seguenti atti relativi alla gara negoziata indetta da Poste Italiana s.p.a. per l’affidamento dell’appalto quadriennale avente ad oggetto il servizio di global service del complesso immobiliare di Roma Eur: a) il bando di gara pubblicato su GURI del 15 giugno 2006, in parte qua; b) la lettera di invito del 14 luglio 2006 ed i relativi allegati, in parte qua; c) il capitolato speciale d’appalto, in parte qua; d) la nota del 7 settembre 2006 di precisazione ed integrazione della lettera di invito; e) la lettera di invito alla fase migliorativa del 14 dicembre 2006 ed i relativi allegati, in parte qua; f) i verbali della Commissione di gara e relative determinazioni della Commissione  in parte qua, ivi compresi in particolare il verbale della Commissione di gara e le determinazioni della stessa del 31 gennaio 2007; g) il provvedimento di esclusione dell’offerta dell’A.T.I. rappresentata da Secam s.p.a.;  h) la nota di Poste Italiana s.p.a. del 20 luglio 2007; i) la nota di Poste Italiana s.p.a. del 27 luglio 2007; l) il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto in favore dell’A.T.I. CNS – Siram – Prima Vera – Marco Polo; m) la convenzione medio tempore eventualmente stipulata; n) ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Poste Italiane s.p.a.; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 2 novembre 2007 e depositato il successivo 13 novembre, la Secam s.p.a. impugna gli atti della gara bandita dalle Poste Italiane s.p.a. con procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto quadriennale avente ad oggetto il servizio di global service del complesso immobiliare di Roma Eur e, in particolare, la propria esclusione comunicata in date 20 e 27 luglio 2007.<br />
Espone, in fatto,  che il bando prevedeva l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  valutabile in base all’offerta economica (max 60 punti su 100) ed all’offerta tecnica (max 40 punti su 100), nonché l’apertura delle offerte in seduta riservata. <br />
In prossimità della scadenza del termine per presentare le offerte, con nota del 7 settembre 2006 il Presidente della Commissione di gara ha comunicato che sarebbero state considerate “offerte di maggior interesse sia quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto che quelle che avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore al 90% del punteggio massimo attribuito”. Preso atto di detta comunicazione la ricorrente ha inviato la propria offerta.  Avendo ottenuto un punteggio molto basso la ricorrente non è stata ammessa all’ulteriore fase di negoziazione.   Circa dieci mesi più tardi ha appreso che la gara è stata aggiudicata all’A.T.I. rappresentata da CNS.</p>
<p>2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />
A) Illegittimità della nota del 7 settembre 2006, con la quale è stata modificata la disciplina di gara  attraverso la determinazione del criterio di selezione delle offerte d ammettere alla fase migliorativa – Incompetenza – Violazione e falsa applicazione art. 17, comma 2, D.L.vo n. 158 del 1995. Illegittimamente, con la nota del 7 settembre 2006, il Presidente della Commissione di gara ha modificato il criterio di selezione delle offerte da ammettere alla fase migliorativa.  Inoltre, proprio perché detta nota modificava la disciplina di gara, avrebbe dovuto essere approvata dagli organi che detta originaria disciplina avevano dettato.<br />
Aggiungasi che, essendo stata modificata la precedente disciplina, si sarebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per presentare le offerte ex art. 17, secondo comma, D.L.vo n. 158 del 1995.<br />
b) Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, del giusto procedimento e di par condicio – Violazione del principio che postula la verifica dell’integrità dei plichi in seduta pubblica. Illegittimamente l’apertura delle buste contenenti le offerte è avvenuta in seduta riservata, e ciò in palese violazione del principio generale  sulla pubblicità delle gare.<br />
c) Illegittimità dell’attività svolta dalla Commissione di gara – Irragionevolezza ed illogicità dei tempi di valutazione – Violazione dell’obblighi di custodia dei plichi – Violazione dei principi di continuità e concentrazione delle operazioni di gara – Violazione dell’art 97 Cost. Violazione dei principi di segretezza delle offerte, imparzialità e par condicio.  Illegittimamente dall’invio della lettera di invito alla notizia dell’aggiudicazione è trascorso un anno, senza che la stazione appaltante comunicasse alcunché ai concorrenti né motivasse in alcun modo il trascorrere di tale sproporzionato lasso di tempo, e ciò in palese violazione del principio di continuità e concentrazione della procedura di gara, nonché dei principi di trasparenza e par condicio.<br />
d) Inapplicabilità della procedura negoziata – Violazione e falsa applicazione artt. 12, secondo comma, e  8, primo comma, D.L.vo n. 158 del 1005. Illegittimamente si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara, e ciò erroneamente ritenendo applicabile la disciplina dei settori ex esclusi.</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio la Poste Italiane s.p.a., che ha preliminarmente eccepito la tardività di alcune censure mentre nel merito ha sostenuto l&#8217;infondatezza  del ricorso.</p>
<p>4. Si è costituito in giudizio il controinteressato Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a.r.l., che ha preliminarmente eccepito: a) la tardività del motivo proposto avverso la nota del 7 settembre 2006, in quanto ricevuta lo stesso 7 settembre mentre il ricorso è stato notificato il 2 novembre 2007; b) l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo rivolto avverso la mancata proroga del termine per presentare le offerte, avendo la ricorrente comunque presentato la propria offerta; c) l’inammissibilità del motivo rivolto avverso l’erroneo ricorso alla procedura dettata per i settori ex esclusi, avendo la ricorrente prestato acquiescenza partecipando, senza riserve, alla gara. Nel merito il controinteressato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.</p>
<p>6. Con ordinanza n. 1363 del 23 novembre 2007, confermata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6628 del 14 dicembre 2007, è stata fissata l’udienza di trattazione della causa.</p>
<p>7. All’udienza del 31 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Come esposto in narrativa, la  Secam  s.p.a. impugna gli atti della gara bandita dalle Poste Italiane s.p.a. con procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto quadriennale avente ad oggetto il servizio di global service (id est, governo, gestione, manutenzione edile ed impiantistica, manutenzione elevatori e meccanismi, fornitura combustibile, pulizia ed igiene ambientale, raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, layout management e manutenzione straordinaria) del complesso immobiliare di Roma Eur. In particolare la ricorrente, che avendo ottenuto un punteggio molto basso non è stata ammessa all’ulteriore fase di negoziazione, impugna l’aggiudicazione intervenuta a favore della controinteressata A.T.I. con capogruppo CNS, la quale ha presentato, in sede di miglioria dell’offerta, l’offerta economicamente più conveniente.</p>
<p>2. Nell’esame dei diversi motivi di ricorso il Collegio ritiene di principiare da quelli che investono la lex specialis di gara.<br />
La possibilità per il Collegio di scegliere il motivo dal quale iniziare la disamina del ricorso è data dal fatto che tutte le questioni proposte dalla ricorrente, ove accolte, avrebbero il medesimo effetto di annullare l’intera gara, non essendo proposto alcun motivo che, ove fondato, avrebbe l’effetto diretto di far aggiudicare la gara alla Secam s.p.a.<br />
In altri termini, con il gravame in esame si tende alla tutela non dell’interesse primario all’aggiudicazione della gara ma di quello strumentale al rinnovo della procedura.<br />
Il Collegio ritiene di principiare dall’esame dell’ultimo motivo, con il quale si deduce l’illegittima applicazione, nella gara de qua, delle disposizioni relative ai settori ex  esclusi.<br />
Preliminarmente disattende l’eccezione di tardività del motivo, sollevata dal controinteressato sul rilievo che la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza partecipando, senza riserve, alla gara. E’ agevole infatti opporre che la partecipazione alla gara per l&#8217; aggiudicazione di contratti pubblici e la presentazione dell&#8217;offerta nelle forme imposte dal bando non implicano acquiescenza e non impediscono successivamente la proposizione di un&#8217;eventuale gravame (T.A.R. Veneto 25 marzo 2004 n. 778).<br />
L&#8217;onere di immediata impugnazione può derivare dalle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, che impediscono in limine all&#8217;interessato di essere ammesso alla selezione, ma non anche da quelle che riguardano le modalità di svolgimento della procedura ovvero quelle riguardanti il metodo di gara o la formulazione dei criteri di aggiudicazione, poiché in tali ipotesi sono il concreto svolgimento della gara e delle relative operazioni, nonché l&#8217;adozione delle valutazioni all&#8217;uopo necessarie, a produrre l&#8217;effetto lesivo ricollegabile all&#8217;astratta previsione contenuta nel bando (Cons.Stato, V Sez., 9 dicembre 2004 n. 7893; T.A.R. Liguria, I Sez., 11 luglio 2007 n. 1382).<br />
Passando al merito, il Collegio ricorda che in un recente precedente (11 ottobre 2007 n. 10893) questa Sezione ha affermato, sia pure con riferimento alla disciplina introdotta dal Codice dei contratti pubblici, il principio secondo cui non possono trovare applicazione le disposizioni dettate per i settori ex esclusi nelle gare che, pur se bandite da soggetti aggiudicatori ricompresi nel novero individuato dal D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158, non hanno ad oggetto forniture di servizi strettamente connessi con l’attività svolta da quella stazione appaltante. <br />
In altri termini, la disciplina speciale dettata dal D.L.vo n. 158 del 1995 (e, successivamente, quella dettata dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163) trova applicazione per i soggetti ivi indicati ma nei settori speciali di attività puntualmente descritta richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell’appalto, al settore speciale di attività (T.A.R. Parma 28 maggio 2007 n. 315). Detta conclusione trova la sua ratio nella circostanza che la disciplina speciale è dettata in considerazione della particolare rilevanza o peculiarità dell’attività e non del soggetto che bandisce la gara, con la conseguenza che per gli appalti banditi da detti soggetti aggiudicatori, ma aventi ad oggetto materie non strettamente inerenti al servizio dagli stessi svolto, si applica la disciplina ordinaria.<br />
Il Collegio ritiene di dover confermare detto principio ma, da un approfondito esame della fattispecie di cui è causa, esclude che lo stesso porti ad affermare l’inapplicabilità nella gara de qua della disciplina propria dei settori ex esclusi.<br />
L’appalto in questione ha infatti ad oggetto la manutenzione edile ed impiantistica, la fornitura combustibile, la pulizia ed igiene ambientale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento rifiuti nei palazzi sede dell’amministrazione centrale della società Poste Italiane, e cioè negli uffici dai quali si decide l’organizzazione del servizio postale.<br />
3. E’ invece fondato il secondo motivo, con il quale si afferma che anche nei settori ex esclusi deve trovare applicazione il principio della pubblicità della gara.<br />
Preliminarmente il Collegio afferma la tempestività del motivo  non essendo, per le ragioni già esposte sub 2, il concorrente ad una gara pubblica onerato ad impugnare immediatamente la clausola della lex specialis di gara che individua il metodo della stessa.<br />
Nel merito il Collegio non ignora che, secondo un autorevole indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6004 e 9 giugno 2005 n. 3030), richiamato dalle parti resistenti, il principio di pubblicità della gara deve ritenersi derogato nei settori ex esclusi di cui al D.L.vo n. 158 del 1995, ove l’appalto viene aggiudicato con metodi diversi dalla procedura aperta; ciò in particolare nella considerazione che la relativa disciplina non solo non sancisce espressamente l’obbligo di pubblica apertura delle buste contenenti le offerte e la documentazione, ma esclude altresì che, nel caso di procedure ristrette e negoziate (quale la presente), si debba dare notizia della data, del luogo e dell’ora di apertura delle buste, secondo quanto si ricava dall’analisi comparativa delle schede A), B) e C) dell’Allegato XII dello stesso decreto legislativo, cui fa rinvio l’art. 11, primo comma.<br />
Secondo la menzionata elaborazione giurisprudenziale, il fondamento di razionalità di detta deroga al principio di pubblicità può essere rinvenuto nel fatto che si verte al cospetto di procedure caratterizzate da significativi margini di snellezza e di elasticità, tali da giustificare la sottrazione a regole formali operanti con riferimento a gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo.<br />
In un recente arresto (27 dicembre 2007 n. 14081) questa Sezione si è motivatamente discostata da questo orientamento.<br />
Ha osservato che la predetta soluzione deve misurarsi con la consolidata affermazione secondo cui il principio di pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, e di apertura dei plichi stessi; fa eccezione la sola fase di valutazione tecnico &#8211; qualitativa dell’offerta, la quale non può essere effettuata se non in sede riservata, onde evitare influenze sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2006 n. 6529).<br />
E’ evidente come in tale prospettiva il principio di pubblicità delle sedute di gara diviene funzionale al rispetto delle esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare ogni tipologia di attività amministrativa, in applicazione dell’art. 97 della Costituzione.<br />
Ha ancora osservato il Tribunale che il principio di pubblicità, costituente &#8220;principio generale dell’attività amministrativa&#8221; ex art. 1 della legge generale sul procedimento 7 agosto 1990 n. 241, informa tutta la disciplina della c.d. evidenza pubblica, a principiare dalla fase preliminare alla indizione della gara (il riferimento è all’obbligo di pre &#8211; informazione di carattere programmatorio che consiste nella pubblicazione di un probabile calendario dei contratti da affidarsi, per ciascun esercizio finanziario), assumendo peraltro maggiore pregnanza sub specie di obbligo di pubblicazione del bando, costituente il livello minimo inderogabile di pubblicità.<br />
Nella vicenda in esame viene in rilievo il principio di pubblicità che connota la fase di espletamento della gara, al fine di assicurare la massima trasparenza nell’attività strumentale all’aggiudicazione; al termine della gara, da ultimo, copre la fase della c.d. &#8220;post &#8211; informazione&#8221;, con la funzione di rendere noto l’esito della stessa.<br />
Tale ordine di argomenti è stato valorizzato da altra parte della giurisprudenza (T.A.R. Liguria, Sez. II, 1 aprile 2004 n. 313) anche per le gare relative ai settori ex esclusi, proprio nell’assunto che il principio di pubblicità discende in via diretta dai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento. In altri termini, la pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara costituisce un principio generale della materia dei contratti pubblici (seppure con i limiti sopra evidenziati, e cioè con esclusione della fase di valutazione tecnica delle offerte) che deve trovare applicazione, in mancanza di una deroga espressa, anche nei settori speciali (Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; T.A.R. Parma 28 maggio 2007 n. 315).<br />
Per concludere si può dunque affermare che il principio di pubblicità, nelle sue varie manifestazioni (in precedenza brevemente richiamate), si applica anche ai settori speciali di rilevanza comunitaria.  <br />
Nelle gare da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa la giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons.Stato, Sez. V, 11 maggio 2007 n. 2333; T.A.R. Bari, Sez. I, 4 luglio 2007 n. 1735) ha ritenuto assolto tale obbligo con la verifica pubblica dell’integrità dei plichi contenenti le singole buste presentate, senza che occorra un&#8217;ulteriore seduta pubblica per verificare anche l&#8217;integrità delle singole buste inserite in ciascun plico. Nel caso in esame non risulta però assolto neanche questo obbligo minimo.</p>
<p>4. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti di gara. <br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  accoglie e per l’effetto annulla gli atti di gara.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31  gennaio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2008-n-951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.951</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.951</a></p>
<p>Pres. Raffaele Iannotta – Est. Claudio Marchitiello ASM &#8211; Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia, S.p.A. (Avv.ti Salvadori e Pafundi) c/ Erogasmet, S.p.A. (n.c.) &#8211; Comune di Brescia (Avv. Ramadori) &#8211; Comune di Orzinuovi (Avv.ti Chiola e Gorlani) va impugnata nei sessanta giorni dalla pubblicazione la delibera comunale avente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Raffaele Iannotta – Est. Claudio Marchitiello<br /> ASM &#8211;  Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia, S.p.A. (Avv.ti Salvadori e Pafundi) c/ Erogasmet, S.p.A. (n.c.) &#8211; Comune di Brescia (Avv. Ramadori) &#8211; Comune di Orzinuovi (Avv.ti Chiola e Gorlani)</span></p>
<hr />
<p>va impugnata nei sessanta giorni dalla pubblicazione la delibera comunale avente ad oggetto la determinazione in ordine alla scelta delle possibili forme di gestione dei servizi idrici da parte dell&#8217;impresa non direttamente destinataria del provvedimento ed interessata all&#8217;affidamento del servizio mediante indizione di pubblica gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – termine per l’impugnazione – delibera avente ad oggetto la determinazione in ordine alla scelta delle possibili forme di gestione dei servizi idrici – impresa non direttamente destinataria del provvedimento – dies a quo – è quello di pubblicazione della delibera</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La delibera comunale avente ad oggetto la determinazione in ordine alla scelta delle possibili forme di gestione dei servizi idrici da parte dell’impresa non direttamente destinataria del provvedimento, deve essere impugnata nel termine di sessanta giorni decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera all’albo comunale, non essendo configurabile alcuna posizione differenziata dell’istante che esiga da parte del Comune una forma di ‘pubblicità notizia rincarata’, avendo l’impresa unicamente interesse alla indizione di una gara pubblica per l’assegnazione della gestione dei servizi di cui trattasi alla quale partecipare, al pari di tutte le imprese del settore, mentre non è neppure giuridicamente definibile il concetto di “pubblicità rincarata”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va impugnata nei sessanta giorni dalla pubblicazione la delibera comunale avente ad oggetto la determinazione in ordine alla scelta delle possibili forme di gestione dei servizi idrici da parte dell’impresa non direttamente destinataria del provvedimento ed interessata all’affidamento del servizio mediante indizione di pubblica gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 951/05REG.DEC.<br />
	 N. 4287 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4287/2004, proposto da<br />
<b>ASM &#8211;  Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia S.p.A.</b>, in persona del presidente p.t., Ing. Renzo Capra, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Salvadori ed Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliate presso il secondo, in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Erogasmet S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,</p>
<p>il <b>Comune di Brescia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Ramadori, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 13,</p>
<p>il <b>Comune di Orzinuovi</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani, ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via della Camilluccia, n. 785,</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, del 23.3.2004, n. 245;</p>
<p>Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 19.10.2004, il Consigliere  Claudio Marchitiello;<br />
Uditigli avv.ti Pafundi, Ramadori e Chiola, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>L’Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia (A.S.M.), S.p.A., appella la sentenza del 23.3.2004, n. 245, con la quale la Sezione di Brescia del T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso della Erogasmet, S.p.A., annullando tre deliberazioni del Comune di Orzinuovi: a) la deliberazione n. 33 del 10.6.1997 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:” determinazione in ordine alla scelta delle possibili forme di gestione dei servizi”; b) la deliberazione della Giunta Municipale n. 147 dell’11.6.1997, concernente “proposta di convenzionamento per la gestione dei servizi comunali”; 3) la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29.10.1997, con oggetto “convenzione con il Comune di Brescia per la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e igiene urbana”.<br />
La pronuncia rileva innanzitutto che, negli atti impugnati, non sono state rese note le ragioni della prevalenza data all’affidamento diretto del servizio rispetto alla indizione di una gara pubblica e la illegittimità dell’assegnazione della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e igiene urbana alla Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia, prescindendosi dal necessario requisito della contiguità territoriale tra i comuni interessati e, più in generale, contro il principio del divieto di attività extraterritoriale delle società pubbliche.<br />
L’appello ripropone le eccezioni in rito respinte in primo grado.<br />
La Sezione ritiene fondata la eccezione di irricevibilità del ricorso originario per la tardiva impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10.6.1997, rispetto alla quale le altre due deliberazioni oggetto del ricorso originario si delineano come atti di mera esecuzione.<br />
La eccezione di irricevibilità della impugnativa di primo grado è stata riproposta negli stessi termini anche dal Comune di Orzinuovi con appello incidentale.<br />
Con la deliberazione consiliare richiamata n. 33 del 1997, il Comune di Orzinuovi ha stabilito di escludere il ricorso alla concessione a terzi dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e igiene urbana e di attivare lo strumento convenzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 delle legge 8.6.1990, n. 142.<br />
Con le deliberazioni successive, la n. 147 del 1997 della Giunta Municipale e la n. 64 del 1997 del Consiglio comunale, il Comune ha soltanto approvato gli schemi di convenzione e le relative proposte di convenzionamento dirette a vari comuni territorialmente contigui e, con la seconda di queste, la proposta di convenzione pervenuta dal Comune di Brescia.<br />
E’ evidente, pertanto, che la società Erogasmet avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 1997, giacché la lesione lamentata, in tesi, sarebbe derivata già dalla determinazione del Comune di ricorrere ad una convenzione con altra amministrazione comunale.<br />
Ma tale deliberazione è stata pubblicata dal 18.6. al 2.7.1997 ed è divenuta esecutiva il 1.7.1997.<br />
La Erogasmet, non essendo destinataria del provvedimento, pertanto avrebbe dovuto impugnarlo nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, cioè entro il 15.10.1997.<br />
Il ricorso di primo grado è stato notificato invece solo il 27.1.1998 e, pertanto, è tardivo e doveva essere dichiarato irricevibile (tardiva, comunque, è anche l’impugnativa delle altre due deliberazioni).<br />
Non sono condivisibili gli argomenti in contrario opposti al riguardo dalla Sezione di Brescia del T.A.R. della Lombardia che, pur riconoscendo la immediata lesività della deliberazione consiliare n. 33 del 1997, ha poi ritenuto che “la posizione differenziata dell’istante esigeva una forma di pubblicità notizia rincarata rispetto alla pubblicazione”.<br />
A parte il fatto che la società Erogasmet non vanta alcun interesse sostanziale attributivo di una posizione giuridica differenziata, avendo unicamente interesse alla indizione di una gara pubblica per l’assegnazione della gestione dei servizi di cui trattasi alla quale partecipare, al pari di tutte le imprese del settore, non è neppure giuridicamente definibile il concetto di “pubblicità rincarata” al quale si è riferito il primo giudice.<br />
L’assenza di ogni precedente rapporto con la società ricorrente comporta che non sia configurabile alcun obbligo a carico del Comune di una specifica singolare  forma di notizia nei suoi confronti.<br />
L’appello del Comune di Orzinuovi, in conclusione, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi irricevibile il ricorso di primo grado.<br />
Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese dei due gradi di giudizio <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 19.10.2004, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Raffaele Iannotta                          Presidente <br />
Raffaele Carboni                          Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani   Consigliere<br />
Paolo Buonvino                           Consigliere<br />
Claudio Marchitiello                   Consigliere estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
L’8 Marzo 2005 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2005-n-951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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