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	<title>9508 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, Est. Caminiti Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv.F.Valentino), / Comune di Falciano del Massico (CE) (n.c.) Ambiente &#8211; Discariche abusive &#8211; Su fondo altrui &#8211; Titolare &#8211; Rimozione rifiuti- Condizioni &#8211; Conseguenze In tema di discariche abusive il proprietario o il titolare di diritti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, Est. Caminiti<br /> Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv.F.Valentino), / Comune di Falciano del Massico (CE) (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Discariche abusive &#8211; Su fondo altrui &#8211; Titolare &#8211; Rimozione rifiuti- Condizioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di discariche abusive il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento di un’area è tenuto, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti sull’area stessa, alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in solido con l’autore dell’abbandono, semprechè della violazione  del divieto di abbandono possa essere ritenuto responsabile a titolo di dolo o di colpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sez. V^ di Napoli</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Carlo d’Alessandro			Presidente;<br />
Ugo   De  Maio			Componente;<br />
Mariangela Caminiti			Componente rel.,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7887 del 2004 proposto dal</p>
<p><b>CONSORZIO GENERALE di BONIFICA del BACINO INFERIORE del VOLTURNO</b>, in persona del Commissario Straordinario Regionale, legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Valentino e con lo stesso elettivamente domiciliato, in  Napoli, alla via dei Mille, n.16,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  il <b>COMUNE di FALCIANO del MASSICO (CE)</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />
dell’ordinanza sindacale n.21 del 7 maggio 2003, notificata in data 13.5.2003 ed acquisita al numero di protocollo 1927, con  la quale veniva ordinato al ricorrente Consorzio “la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti giacenti in località Starza-S.Paolo lungo il Fosso Veccia, in località S. Janni lungo il Fiume Savone, in località Pagliosa lungo il fosso Riccio”, ad horas, avvertendo, altresì, che, in caso di inottemperanza, “si è puniti con la pena dell’arresto fino ad un anno”, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n.4176/03 del 4 settembre 2003, pronunciata da questa Sezione, con cui è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 15.7.2004 la relazione del referendario Mariangela Caminiti e uditi  i difensori delle parti presenti, come risulta dal verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Il Consorzio ricorrente, responsabile della tutela e della sicurezza idraulica del territorio consortile mediante interventi di manutenzione della rete scolante, riferisce che a seguito di sopralluogo e successive comunicazioni, il Comando Stazione Carabinieri del Comune di Falciano del Massico, l’ARPAC, l’ASL CE/2 hanno riscontrato la presenza di discariche abusive costituite da cumuli in gran parte costituiti da residui di fabbrica provenienti probabilmente da attività costruttiva o da ristrutturazioni edilizie depositati da ignoti  sui terreni. <br />
Il Sindaco del Comune, ravvisata la necessità di disporre la bonifica del sito, ha ordinato al ricorrente Consorzio la rimozione , il trasporto  e lo smaltimento dei suddetti rifiuti.<br />
Avverso detta ordinanza, il Consorzio ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo i seguenti motivi:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997. Art. 2 L.R. n.4/2003. Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di motivazione: l’ordinanza sarebbe stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.22 del 1997. Il Consorzio ricorrente riferisce di essere proprietario delle canalizzazioni ricadenti nel territorio del Comune di Falciano del Massico e di gestire la manutenzione e pulizia idraulica. Con note del 28.1.2003, del 7.2.2003 e 28.4.2003 prot.n.n. 284, 757 e 1634, il Direttore Generale del Consorzio ha segnalato al Sindaco del Comune che le canalizzazioni sarebbero divenute delle discariche abusive di materiali nocivi e che esulerebbero dalla competenza del Consorzio le iniziative dirette al mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, a cui sarebbero invece preposti i Comuni.<br />
La legge regionale n.4 del 25.2.2003, che sostituisce la L.R. n.23 del 1985, individua e definisce all’art. 2 gli interventi pubblici di bonifica tra i quali non si rinviene lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art.49, comma 2 del D.Lgs. n.22 del 1997. Detto smaltimento spetterebbe ai Comuni che erogano tale servizio mediante il sistema tariffario.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997. Mancanza dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Diverso profilo: Sussisterebbe la violazione dell’art.14, comma 3 del D.Lgs. n.22 del 1997 in quanto la violazione dovrebbe essere imputabile a titolo di dolo o colpa. La legge considererebbe il proprietario del terreno obbligato in solido con l’autore dell’illecito a rimuovere i rifiuti purchè venga dimostrata almeno una sua colpa.<br />
Sarebbe mancata da parte del Comune di Falciano del Massico ogni attività di accertamento della responsabilità dell’illecito in capo al destinatario.<br />
Nella Camera di consiglio del 4 settembre 2003, con ordinanza  n.4176/03, questa Sezione ha accordato la richiesta tutela cautelare.<br />
Il Comune di Falciano del Massico non si è costituito in giudizio. <br />
Infine, il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel corso della stessa pubblica udienza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Nel merito il  ricorso presenta evidenti profili di infondatezza per le seguenti ragioni. <br />
Dall’esame dell’atto impugnato emerge che lo stesso è stato adottato dal Sindaco nei confronti del Consorzio di Bonifica ricorrente: a seguito delle note-relazioni dell’ARPAC, dell’ASL CE/2  e della Regione Carabinieri Campania Stazione di Falciano del Massico con cui si è comunicato la presenza di discariche abusive nel territorio del Comune; ritenuta la necessità di intervenire con urgenza , trattandosi di emergenza ambientale, sanitaria nonché di igiene pubblica.<br />
Il Sindaco ha ritenuto nella specie l’applicabilità  del provvedimento, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attesa   la sussistenza di  un grave pericolo di emergenza ambientale nel territorio comunale risultante da inequivoci accertamenti tecnici, come risulta dalle note richiamate nell’ordinanza impugnata.<br />
Per tale disposizione, come è noto, il proprietario, il titolare di diritti reali o personali di godimento di un’area è tenuto, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti sull’area stessa, alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in solido con l’autore dell’abbandono, semprechè della violazione  del divieto di abbandono possa essere ritenuto responsabile a titolo di dolo o di colpa. La rimozione dei rifiuti abbandonati è disposta con ordinanza sindacale che indica le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere. Decorso tale termine il Comune procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.<br />
Il sindaco con il provvedimento impugnato ha ordinato la bonifica dei luoghi individuando il Consorzio, sulla base dell’elemento non equivoco (e confermato dallo stesso ricorrente) della titolarità delle aree. Infatti, risulta che dette aree rientrano nella titolarità del Consorzio laddove lo stesso provvede al servizio di condotta e relativa manutenzione della rete scolante, svolgendo un complesso di interventi (disciplinati da ultimo dalla L.R. 25.2.2003, n.4) che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali di godimento.  Pertanto, appare escluso un uso pubblico comunale delle aree.<br />
Alla luce di quanto sopra e risolvendo la vicenda di cui è causa in base alla citata norma recata dall’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.22 del 1997, occorre considerare che il grado di colpa richiesto dalla norma in capo al soggetto titolato è quello della mera colpa lieve, con la conseguenza del riscontro della stessa per confermare la sussistenza in capo al medesimo soggetto dell’obbligo di recupero dei rifiuti e ripristino dei luoghi.<br />
Orbene, dalla documentazione in atti e dalla disciplina di detti enti, sono emersi elementi che depongono nel senso che il Consorzio , titolare del suddetto diritto sulle aree, non abbia tenuto la diligenza media per impedire lo sversamento di rifiuti da parte di terzi. Al riguardo, va evidenziato che il Consorzio non ha dimostrato di aver attivato alcuna iniziativa  volta ad impedire detto sversamento, ma, come lo stesso ammette, ha segnalato ai comuni che le “canalizzazioni sono diventate discariche abusive” (aree sulle quali lo stesso si dichiara “istituzionalmente responsabile” agli interventi di manutenzione) ed ha attribuito la competenza ai Comuni territorialmente ricompresi nei siti di pertinenza del Consorzio, ritenendosi estraneo a detto intervento e deducendo un difetto di legittimazione passiva.<br />
In tale quadro, emerge da un lato, l’abbandono dei rifiuti sulle aree e l’asserito difetto di legittimazione passiva del Consorzio e dall’altro, invece, la riscontrata titolarità in capo al consorzio di un diritto personale di godimento sulle aree, anche alla luce della  normativa in materia recata dal R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e dalla L.R.  n.4 del 2003.<br />
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in quanto infondato va respinto. <br />
Nulla si dispone per le spese di giudizio tra le parti considerata  la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez.V ^  di Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Nulla si dispone per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle  Camere di consiglio del 15-29 luglio 2004 e  20 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-7-2005-n-9508/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.9508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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