<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9506 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9506/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9506/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9506 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9506/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a></p>
<p>Allegati Tar_Lazio_9506_2013 (40 kB)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/?download=71957">Tar_Lazio_9506_2013</a> <small>(40 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.9506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2008-n-9506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2008-n-9506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2008-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.9506</a></p>
<p>Pres. Tosti, Rel. Conti soc. TORRE CIVETTE s.a.s. di Thomas Andrew Daddi (Avv. Domenico Iaria) c. Agenzia del Demanio (Avv. St.) sull&#8217;illegittimità del diniego di accesso ad una circolare interpretativa Accesso – Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Generale &#8211; Circolare interpretativa &#8211; Diniego – Illegittimità &#8211; Ragioni E’ illegittimo il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2008-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.9506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2008-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.9506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel. Conti<br /> soc. TORRE CIVETTE s.a.s. di Thomas Andrew Daddi (Avv. Domenico Iaria)	c. Agenzia del Demanio (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di accesso ad una circolare interpretativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso – Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Generale &#8211; Circolare interpretativa &#8211; Diniego – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il diniego opposto all’istanza di accesso riferita alla circolare interpretativa dell’Agenzia del Demanio con cui la Direzione Generale fornisce alla Regione una interpretazione della disciplina regolante la cessione di aree demaniali contenuta nell’art. 5 bis del D.L. n. 143/2003,. Infatti, la nota in questione non si può ricomprendere tra gli atti interni a carattere operativo, gli atti di indirizzo e gli atti di pianificazione e di programmazione dell’attività dell’Agenzia che, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, sono esclusi dal diritto di accesso, in quanto trattasi di circolari aventi un contenuto meramente interpretativo e procedimentale (cfr. Corte Cost. sent. 1.2.2006, n. 31).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II)  <br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b><br />
<b></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6750/2008, proposto dalla </p>
<p><b>soc. TORRE CIVETTE s.a.s. di Thomas Andrew Daddi</b>, in persona del socio accomandatario Thomas Andrew Daddi, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata presso il dott. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46 pal.4 sc.B;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’AGENZIA del DEMANIO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento prot. n. 2008/4845 del 19.5.2008, con il quale l’Agenzia del Demanio – Filiale Toscana &#8211; ha negato l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con istanza del 18.4.2008, sollecitata il 24.4.2008;<br />
ove occorra, del Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso agli atti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.2.2007, n. 31;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la declaratoria
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti richiesti e la condanna dell’Agenzia del Demanio e/o dell’Ufficio competente per territorio alla loro esibizione ed al loro rilascio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio dell’Agenzia del Demanio;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 24 settembre 2008 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Udito altresì, l’avv. L. Belli, delegata dall’avv. Iaria.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato il 18 giugno 2008 e depositato il successivo 4 luglio, la società ricorrente espone:<br />
&#8211;	di essere proprietaria dei terreni e delle strutture relative all’attività ricettiva  “Campeggio Puntala” in località Puntala;<br />	<br />
&#8211;	che, con istanza del 6.2.2004 prot. n. 1580, ha presentato istanza di acquisto dei terreni demaniali identificati al catasto terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al fg. 28 p.lle 176, 178, 242 e del Comune di Scarlino al fg. 65, p.lle 84, 85 e 104;<br />	<br />
&#8211;	che avverso il provvedimento di diniego dell’Agenzia del Demanio prot. n. 17858 del 27.9.2007, ha proposto due distinti ricorsi, di cui uno pendente presso il TAR Toscana recante R.G. n. 2151/07 e l’altro presso il T.S.A.P. con R.G. n. 143/2007;<br />	<br />
&#8211;	che, ai fine di potere tutelare i propri interessi nell’ambito dei richiamati giudizi, con istanza prot. n. 4548 del 18.4.2008, sollecitata il 24.4.2008, ha chiesto l’accesso a due circolari dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2004/9777/NOR del 10.3.2004 e prot. n. 2004/19961/NOR del 28.5.2004, con le quali la Direzione Generale ha interpretato la disciplina regolante la cessione di aree demaniali contenuta nell’art. 5bis del D.L. n. 143/2003, convertito con legge n. 212/2003, nel senso di non ritenere assolutamente preclusiva all’alienazione di aree demaniali la presenza del vincolo paesaggistico sulla zona;<br />	<br />
&#8211;	che, con provvedimento prot. n. 2008/4845 del 19.5.2008 l’Agenzia delle Entrate ha negato il richiesto accesso agli atti di cui sopra.<br />	<br />
Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento di tale diniego e, ove occorra, del Regolamento dell’Agenzia delle Entrate 24.1.2007 sulla disciplina del diritto di accesso agli atti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.2.2007, n. 31), nonché l’accertamento del diritto della ricorrente e la conseguente condanna dell’Amministrazione alla esibizione ed al rilascio in copia autentica degli atti richiesti.<br />
A tal fine sono stati dedotti i seguenti motivi, così dalla medesima ricorrente paragrafati:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione del principio di buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in materia di giusto procedimento, violazione del principio dell’affidamento; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti;<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 22, 24 e 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, travisamento di fatto; violazione del principio di buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in materia di giusto procedimento.<br />
Si è costituita per resistere l’Agenzia del Demanio, la quale, con memoria del 23.9.2008 ha opposto l’infondatezza delle dedotte censure, concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 24 settembre 2004.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del diniego opposto dall’Agenzia del demanio alla richiesta di accesso alle note prot. n. 2004/9777/NOR del 10.3.2004 e prot. n. 2004/19961/NOR del 28.5.2004, con le quali la Direzione Generale ha interpretato la disciplina regolante la cessione di aree demaniali contenuta nell’art. 5bis del D.L. n. 143/2003, convertito con legge n. 212/2003, nel senso di non ritenere assolutamente preclusiva all’alienazione di aree demaniali la presenza del vincolo paesaggistico sulla zona.<br />
L’istanza di accesso è stata respinta “<i>in quanto i documenti a cui si riferisce sono sottratti all&#8217;accesso secondo quanto dispone l&#8217;art. 10, comma 3 lett. a) del provvedimento del 24.2.2007 (regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7 febbraio 2007 n. 31</i>”.<br />
La richiamata disposizione prevede che sono esclusi dal diritto di accesso  gli “<i>atti interni a carattere operativo, atti di indirizzo ed atti di pianificazione e di programmazione dell’attività dell’Agenzia</i>”.<br />
Il ricorso è fondato, in accoglimento dell’assorbente secondo motivo, con il quale si sostiene che le note di cui è stato richiesto l’accesso sarebbero delle circolari aventi un contenuto meramente interpretativo e procedimentale e che, come tali, non rientrerebbero tra gli atti esclusi dall’accesso ai sensi della menzionata disposizione regolamentare.<br />
Al riguardo il collegio osserva che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa erariale, la natura di “<i>circolare</i>” della nota prot. n. 2004/9777/NOR del 10.3.2004 risulta chiaramente affermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1.2.2006, n. 31, avente ad oggetto il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni sollevato con riferimento alla precedente circolare prot. n. 2003/35540/NOR del 23.9.2003 relativa la disciplina regolante la cessione di aree demaniali contenuta nell’art. 5bis del D.L. n. 143/2003, convertito con legge n. 212/2003.<br />
La citata Corte Costituzionale, infatti, nel richiamare gli ulteriori atti adottati dall’Agenzia del demanio, Direzione generale, successivi alla circolare prot. n. 2003/35540/NOR del 23.9.2003, oggetto del conflitto di attribuzione, fa espresso riferimento alle menzionate note prot. n. 2004/0777/NOR del 10.3.2004 e prot. n. 2004/19961/NOR del 28.5.2004, qualificando la prima come “<i>una circolare indirizzata ai direttori centrali ed alle Filiali dell’Agenzia</i>”, contenente ulteriori specificazioni, ed evidenziando per la seconda il suo contenuto di “<i>chiarimenti alla Regione Lombardia su parte delle questioni poste ad oggetto</i>” del citato confitto di attribuzioni.<br />
E’ ben vero che tale qualificazione non è espressamente affermata anche con riferimento alla nota n. 2004/19961/NOR del 28.5.2004, ma è anche vero che questa contiene dei meri “<i>chiarimenti alla Regione Lombardia” </i>in ordine all’interpretazione <i> </i>dell’art. 5bis del D.L. n. 143/2003, convertito con legge n. 212/2003 e non già istruzioni operative che, stante l’autonomia istituzionale dei due enti (Agenzia del demanio e Regioni) non sembrano nemmeno configurabili.<br />
Per analoghe ragioni deve escludersi che le note in questione possa ricomprendersi tra gli “<i>atti di indirizzo ed atti di pianificazione e di programmazione dell’attività dell’Agenzia</i>”.<br />
Non potendosi le note in questione, per le ragioni di cui sopra, ricomprendere tra gli atti per i quali la richiamata disposizione regolamentare prevede l’esclusione dall’accesso, l’impugnato diniego, che su tale unico presupposto normativo si regge, risulta illegittimo per violazione e falsa applicazione della predetta norma regolamentare.<br />
Né può ritenersi conferente l’eccezione prospettata dalla difesa erariale, secondo la quale l’impugnato diniego sarebbe legittimo stante la estrema genericità della motivazione indicata nella richiesta di accesso.<br />
E’ sufficiente al riguardo evidenziare che non è questa la ragione del diniego, essendo questo motivato unicamente con l’esclusione all’accesso prevista dall’art. 10, comma 3 lett. a) del regolamento del 24.2.2007.<br />
Peraltro, l’eccezione è anche infondata, in quanto l’istanza ed il suo sollecito non possono ritenersi motivati genericamente, risultando chiaramente precisata la necessità di replicare alle eccezioni delle Amministrazioni convenute nei ricorsi pendenti davanti al TAR Toscana e al TSAP, di cui sono anche indicati i numeri di ruolo generale (R.G. n. 2151/07 per il primo e R.G. 143/2007 per il secondo).<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso risulta fondato e va, conseguentemente, accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato diniego dell’Agenzia del demanio prot. n. 2008/4845 del 19.5.2008 e va dichiarato il diritto di accesso della ricorrente alle note prot. n. 2004/9777/NOR del 10.3.2004 e prot. n. 2004/19961/NOR del 28.5.2004 di cui è causa e va, infine, ordinato alla intimata Agenzia di consentire alla medesima ricorrente  il predetto accesso documentale ed eventualmente di estrarre copia delle stesse, dietro rimborso delle relative spese.<br />
L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall’esaminare le ulteriori impugnazioni e censure dedotte che, conseguentemente, possono dichiararsi assorbite.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ivi compresi diritti e onorari.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6750/2008 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego dell’Agenzia del demanio prot. n. 2008/4845 del 19.5.2008 e dichiara il diritto di accesso della ricorrente alle note prot. n. 2004/9777/NOR del 10.3.2004 e prot. n. 2004/19961/NOR del 28.5.2004 di cui è causa e, infine, ordina alla intimata Agenzia di consentire alla medesima ricorrente  il predetto accesso documentale ed eventualmente di estrarre copia delle stesse, dietro rimborso delle relative spese.<br />
Condanna l’Agenzia del demanio alle spese di giudizio, che liquida, in favore della società ricorrente, nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), ivi compresi diritti e onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi TOSTI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore<br />	<br />
Solveig COGLIANI 	&#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2008-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.9506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
