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	<title>9483 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9483 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.9483</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-10-2007-n-9483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-10-2007-n-9483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.9483</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Rel. Sandulli Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e altri c. Comitato Amministrativo del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del credito cooperativo; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv.ti C. Barabaschi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-10-2007-n-9483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.9483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-10-2007-n-9483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.9483</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Rel. Sandulli<br /> Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e altri 	c. Comitato Amministrativo del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del credito cooperativo; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv.ti C. Barabaschi, G. Fabiani e A. Di Meglio) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inutilizzabilità della qualifica di organismo di diritto pubblico anche ai soggetti operanti al di fuori del settore degli appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giurisdizione amministrativa – Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS &#8211; Natura – Organismo di diritto pubblico – Norma &#8211; Non applicabile &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione amministrativa in materia di erogazione di contributi previdenziali da parte del Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del credito cooperativo, in quanto trattasi di prestazioni di natura previdenziale, non qualificabili come interessi legittimi, sottratte alla cognizione del Giudice Amministrativo, e non essendo peraltro qualificabile detto Fondo quale organismo di diritto pubblico in relazione alla partecipazione maggioritaria da parte dello Stato ed all’assenza di scopi commerciali o industriali dello stesso, in quanto tale definizione è stata consacrata nell’art. 1, co. 2, lett. b) della Direttiva n. 71/305/CEE, che riguarda esclusivamente la materia degli appalti pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -Sezione III quater<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai seguenti magistrati:<br />
Dr. Mario Di Giuseppe	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dr. Linda Sandulli	#NOME?	<br />	<br />
Dr. Carlo Taglienti	&#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 2408 del 2004 proposto</p>
<p>dall’<b>Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e dal Sindacato Nazionale Dirigenti e Quadri delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali e delle organizzazioni provinciali e regionali della categoria (SINADI)</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Ruggero Frascaroli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita 46;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il <b>Comitato Amministrativo del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo; l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, i primi due rappresentati e difesi dagli avvocati dagli avvocati Carlo Barabaschi, Giuseppe Fabiani e Alessandro Di Meglio, Via Giulio Romano 46, Roma, il terzo dall’Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti della</p>
<p></p>
<p align=justify>
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo –Federcasse</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Maresca e Franco Raimondo Boccia, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, Roma;<br />
<b></p>
<p align=center>
per</b> <b>l’annullamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione del 17 dicembre 2003 del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il personale del Credito Cooperativo nella parte in cui pretermette le ricorrenti tra i destinatari del Fondo; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 31 gennaio 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, stipulato tra la Federcasse e alcune organizzazioni sindacali (con esclusione SINADI) è stato convenuto di istituire presso l’INPS il fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del credito cooperativo.<br />
Ciò nella attesa di una riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali prevista dall’articolo 2 comma 28, della legge 23 dicembre 1990 n. 662.<br />
In prima attuazione della legge appena citata è intervenuto il regolamento interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000 il quale all’articolo 2 ha precisato che il fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane.<br />
Il Comitato del Fondo ha adottato la deliberazione gravata, alla quale non ha partecipato alcun membro designato dal SINADI a causa della rotazione esistente tra i rappresentanti designati, ed ha stabilito con essa di individuare quali soggetti destinatari del Fondo di solidarietà solo quelli cui si riferiscono i C.C.N.L. stipulati tra la Federcasse e alcune organizzazioni sindacali, con ciò escludendo, implicitamente, il personale che fa capo al contratto stipulato tra l’AGCI e il SINADI e disponendo l’esclusione dalla possibilità, per il personale rientrante in contratti collettivi diversi da quelli espressamente previsti, di ottenere il rimborso dei contributi versati per il Fondo di solidarietà.<br />
Lamentano:<br />
1)	Violazione ed erronea applicazione della legge 23 dicembre 1995 n. 662; articolo 2, comma 28 e del D.M. n. 157 del 28 aprile 2000.<br />	<br />
2)	Ulteriore illegittimità per incompetenza dell’organo<br />	<br />
3)	Illegittimità. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, incompletezza difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta. Disparità di trattamento e difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
4)	Subordinatamente: illegittimità delle norme regolamentari per contrasto con le norme primarie.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le parti intimate.<br />
La Federcasse ha eccepito sia il difetto di giurisdizione sia il difetto di legittimazione attiva di entrambe le ricorrenti e controdedotto nel merito delle argomentazioni svolte dalle predette chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Parimenti, nel costituirsi  in giudizio l’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha eccepito, altresì, la mancanza di un interesse al ricorso in ragione della mancanza di una chiara lesione del personale disciplinato dal contratto collettivo SINADI – AGCI del 20 novembre 2001 e contestato le argomentazioni dei ricorrenti nel merito.<br />
All’udienza del 31 gennaio 2007 la causa è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Collegio procede, preliminarmente, all’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Federcasse e dall’INPS.<br />
Entrambe le parti citate assumono che la questione sottoposta all’esame della sezione, attenendo ai trattamenti previdenziali ed assistenziali introdotti dalla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 deve essere sottoposta alla cognizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.<br />
In particolare, rilevano che la questione all’esame riguarda l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e di quelli beneficiari delle correlate prestazioni previdenziali ed investe, pertanto, diritti soggettivi attribuiti alla cognizione del giudice amministrativo solo in presenza di esplicita previsione derogatoria dell’ordinario riparto di giurisdizione.<br />
Rilevano, altresì, che la natura – privata – del Comitato e l’approvvigionamento – anch’esso privato – del Fondo escludono la competenza del giudice amministrativo.<br />
A tale eccezione replicano le parti ricorrenti affermando di essere in presenza di un organismo di diritto pubblico rilevabile dalla natura pubblica della funzione svolta e di essere, l’oggetto del presente giudizio, circoscritto all’esame della legittimità dell’atto gravato nella parte in cui si censura l’operato del Comitato nello svolgimento delle sue funzioni di cui è prospettata la natura pubblica.<br />
Le argomentazioni svolte dai ricorrenti non sono condivise dal Collegio.<br />
In via preliminare deve osservarsi che il riferimento alla qualità di organismo di diritto pubblico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e dell’occupazione, da parte dell’AGCI e del SINADI, si rivela del tutto inconferente.<br />
L’espressione in parola, infatti, consacrata nell’articolo 1, comma 2, lettera b) della direttiva comunitaria n. 71/305/CEE riguarda, precisamente, la materia degli appalti pubblici ed è stata coniata a proposito degli appalti relativi ai lavori.<br />
Con essa si qualifica come organismo di diritto pubblico il soggetto giuridico istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale, dotati di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di questi ultimi, oppure i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza siano costituiti da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico.<br />
Si tratta di una definizione di tipo sostanziale, tipica del diritto comunitario perché riguardante Paesi con sistemi giuridici profondamente diversi tra loro, che è stata elaborata dalla Comunità europea al fine di assicurare alle imprese che intendono proporsi nella materia degli appalti pubblici un mercato contraddistinto da parità di trattamento e trasparenza e che in nulla è paragonabile alla situazione in esame dove il fine perseguito (dal Fondo) è quello della mutualità attraverso l’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore di lavoratori di un determinato settore dell’economia.<br />
E’ per questo che il Collegio ritiene superfluo attardarsi sull’effettiva sussistenza della personalità giuridica in capo al Fondo o, di più, al Comitato deliberante o sugli elementi che servono a rivelarne la pretesa natura.<br />
E’, invero, indifferente stabilire la sussistenza degli elementi descritti atteso che nella fattispecie in esame conta l’aspetto teleologico, vale a dire la finalità perseguita dal Fondo nei cui confronti si agisce che è quella di offrire prestazioni di natura previdenziale, sottratte, ex articolo 442 cpc, alla cognizione del giudice amministrativo.<br />
Né, a diversa conclusione, può pervenirsi, secondo la prospettazione delle ricorrenti, in ragione del fatto che la questione in esame attiene alla “pretesa” illegittimità della delibera.<br />
La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio riguarda, infatti, l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e alle correlate prestazioni, posizioni queste che non possono essere qualificate come di interesse legittimo e che pertanto, anche in considerazione della loro natura, non rientrano tra quelle sottoposte al vaglio del giudice ammnistrativo.<br />
Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
La particolarità della questione consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211;  Sezione III quater dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dall’AGCI e SINADI, meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-10-2007-n-9483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.9483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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