<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9481 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9481/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9481/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9481 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9481/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianclaudio Puglisi, contro Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS non costituita in giudizio; E&#8217; devoluto alla giurisdizione del GO il contenzioso sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianclaudio Puglisi,  contro Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti OMISSIS non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; devoluto alla giurisdizione del GO il contenzioso sulle questioni attinenti ai rapporti di personale dipendente delle fondazioni, ivi comprese quelle concernenti prove selettive e preassunzionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; fondazioni &#8211; enti di diritto privato &#8211;  rapporti di personale dipendente &#8211; prove selettive e preassunzionali &#8211; giurisdizione del GO &#8211; sussiste .</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In assenza di norme di legge che, in casi particolari, ne definiscano un regime giuridico diverso, le fondazioni costituiscono enti di diritto privato integralmente soggetti alla relativa disciplina civilistica anche ove perseguano finalità  di rilevanza pubblica in connessione con le funzioni di una Pubblica amministrazione, con la conseguenza che le controversie relative alla loro attività , riguardando atti adottati iure privatorum, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario e il contenzioso sulle questioni attinenti ai rapporti di personale dipendente delle stesse, ivi comprese quelle concernenti prove selettive e preassunzionali, è attribuito alla cognizione del giudice ordinario, secondo la disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro subordinato privatistico, e non del rapporto alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/09/2020<br /> <strong>N. 09481/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06428/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 6428 del 2020, proposto dal sig. Gaetano Majolino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Elisabetta Patrizi non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</em><br /> &#8211; del provvedimento prot. 2931/20 progressivo assoluto n. 226493 del 29/05/2020 di approvazione della graduatoria dei vincitori della procedura selettiva di cui al bando del 28 febbraio 2020 COD C7 prot. repertori n. 283/20 progressivo assoluto n. 223050 relativamente al PROFILO 6 COD: CSC7 &#8211; n. 1 Esperto in consulenza amministrativa per l&#8217;attuazione degli interventi in Apq;<br /> &#8211; del verbale unico della commissione di selezione dei giorni 25, 27 e 28 giugno 2020;<br /> &#8211; dell&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico alla dott.ssa Elisabetta Patrizi prot. Prot. n. 465/20 Rep. 339/20;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente, quale partecipante alla selezione comparativa perÂ <em>curriculum</em> e colloquio, funzionale conferimento dell&#8217;incarico professionale di &#8220;<em>Esperto in consulenza amministrativa per l&#8217;attuazione degli interventi in APQ</em>&#8220;, avviata dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia a mezzo bando del 28 febbraio 2020, ne ha contestato i relativi esiti, compendiati nella graduatoria che lo vede collocato al terzo posto, all&#8217;uopo affidando il gravame ad una pluralità  di motivi di diritto.<br /> 2. La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, costituitasi con il ministero dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in subordine contestando la fondatezza del gravame.<br /> 3. In occasione della camera di consiglio del 9 settembre 2020 &#8211; in vista della quale parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la rinnovazione della notifica del ricorso in favore della controinteressata, stante l&#8217;incolpevole esito negativo della precedente notifica disposta presso un indirizzo non pìù attuale &#8211; la causa è stata trattenuta in decisione, previa avvertenza di una possibile definizione ex art. 60 c.p.a.<br /> 4. Il ricorso è, preliminarmente, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con conseguenziale assorbimento dell&#8217;istanza di rinnovazione della notifica dello stesso nei confronti di chicchessia.<br /> 5. Per come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, in forza del Decreto Legislativo n. 426/97, il Centro sperimentale per la cinematografia, giÃ  ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di &quot;<em>Fondazione Centro sperimentale di cinematografia</em>&quot;, ed ha acquisito personalità  giuridica di diritto privato (art. 1, comma 1 D.lgs. n. 426/97).<br /> Inoltre, la fondazione, subentrata nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell&#8217;ente in essere alla data della trasformazione, risulta disciplinata &#8220;<em>dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo&#8221;Â </em>(art, 1, comma 2 D.lgs. n. 426/97).<br /> Infine, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1 citato D.lgs., &#8220;<em>I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell&#8217;impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente</em>&#8220;.<br /> 6. Dalla natura giuridica non pubblicistica del soggetto che ha avviato la selezione per cui è causa, prima ancora che dalla disciplina di diritto privato che governa i rapporti di lavoro dallo stesso instaurati, discende, quale diretto ed immediato corollario, l&#8217;assenza di giurisdizione di questo Tribunale.<br /> Ciò in considerazione della mancata spedita di pubblico potere da parte della fondazione che ha instaurato la procedura selettiva in contestazione (art. 7 c.p.a.; in tema di selezioni avviate da una fondazione si veda Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n. 34473)<br /> 7. Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui &#8220;<em>In assenza di norme di legge che, in casi particolari, ne definiscano un regime giuridico diverso, le fondazioni costituiscono enti di diritto privato integralmente soggetti alla relativa disciplina civilistica anche ove perseguano finalità  di rilevanza pubblica in connessione con le funzioni di una Pubblica amministrazione, con la conseguenza che le controversie relative alla loro attività , riguardando atti adottati iure privatorum, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario e il contenzioso sulle questioni attinenti ai rapporti di personale dipendente delle stesse, ivi comprese quelle concernenti prove selettive e preassunzionali, è attribuito alla cognizione del giudice ordinario, secondo la disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro subordinato privatistico, e non del rapporto alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche&#8221;Â </em>(così¬ T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 10/03/2015, n. 163; si veda anche T.A.R. Emilia Romagna n. 33/2014).<br /> 8. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.<br /> 8.1 Ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà  riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall&#8217;instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente giÃ  intervenute.<br /> 9. Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite, stante la natura formale della presente decisione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere<br /> Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
