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	<title>9461 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9461 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2006 n.9461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-9-2006-n-9461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-9-2006-n-9461/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2006 n.9461</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Tomasetti Impresa Di Benedetto D. (Avv. R. Barberis) c/ ANAS s.p.a. (Avv.ti F. De Luca, G.Angelucci), Impresa G. Iorio Costruzioni s.r.l. (Avv. L.M. D’Angiolella) e altri sulla inconfigurabilità quale causa di esclusione automatica da una gara d&#8217;appalto dell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 75 lett. f) d.p.r. 554/99, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-9-2006-n-9461/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2006 n.9461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-9-2006-n-9461/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2006 n.9461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.     Baccarini,                         Est. Tomasetti<br /> Impresa Di Benedetto D. (Avv.  R. Barberis)   c/ ANAS s.p.a. (Avv.ti F. De Luca, G.Angelucci), Impresa G. Iorio Costruzioni s.r.l. (Avv. L.M. D’Angiolella) e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inconfigurabilità quale causa di esclusione automatica da una gara d&#8217;appalto dell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 75 lett. f) d.p.r. 554/99, con conseguente legittimità della valutazione compiuta dalla stazione appaltante in ordine all&#8217;ammissione di un&#8217;impresa annotata per grave inadempimento nei suoi riguardi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di lavori &#8211; Gara  – Cause di esclusione – Art. 75, lett. f) d.p.r. 554/99 – Automaticità della valutazione – Non sussiste – Criteri di valutazione – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gare d’appalto, il disposto dell’art. 75, lett.f), d.p.r. 554/99 (in base al quale vanno esclusi i soggetti che hanno commesso “grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”), non costituisce una causa di esclusione automatica, ma consente alla stazione appaltante di compiere una valutazione di natura discrezionale, in ordine all’affidabilità in concreto delle imprese concorrenti, tenendo conto di elementi quali il decorso del tempo e l’eventuale reiterazione. Nella specie, pertanto, la commissione di gara ha legittimamente ammesso l’impresa annotata per gravi inadempienze contrattuali con la stazione appaltante, avendo essa ritenuto sussistente il rapporto fiduciario in presenza del decorso del termine annuale dalla suddetta annotazione e in mancanza di episodi di recidiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI	&#8211;	Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI	&#8211;	Componente-Relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 915/2006 proposto dalla</p>
<p><b>Impresa Di Benedetto Domenico</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Barberis ed elett.te dom.ta in Roma, via A. Pollaiolo n. 3 presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; l’<b>ANAS S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Flavio De Luca e dall’avv. Giuseppe Angelucci ed elett.te dom.ta in Roma, viale Carso n. 20 presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DELLA</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Impresa Giuseppe Iorio Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi M. D’Angiolella ed elett.te dom.ta  presso lo studio dello stesso in Roma, via M. Mercati n. 51;</p>
<p>&#8211; dell’<b>ATI tra le imprese Capretto Costruzioni e Capretto Francesco</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Magliocca ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. Sergio</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento di ammissione dell’Impresa Giuseppe Iorio Costruzioni S.r.l. alla gara indetta dall’ANAS per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di giunti di dilatazione, solette ammalorate e interventi su opere d’arte compresi tra i Km<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva di tale appalto all’ATI tra le Imprese Capretto Costruzioni e Capretto Francesco;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento connesso, prodromico e consequenziale.</p>
<p>	Visti i ricorsi con i relativi atti.<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.<br />	<br />
	Vista la costituzione dell’ANAS e delle controinteressate.<br />	<br />
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
	Udite le parti alla udienza del 5 luglio 2006, come da verbale di udienza.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Con ricorso n. 915/2006, notificato in data 23 gennaio 2006 e depositato il 2 febbraio 2006, la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti fatti:<br />	<br />
	Con bando n. T53/2005 l’ANAS indiceva gara d’appalto a pubblico incanto per l’affidamento dei lavori sopra indicati.<br />	<br />
	Le imprese in sede di gara dichiaravano l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 come richiesto dal bando.<br />	<br />
	Si aggiudicava la gara l’ATI tra le imprese Capretto Costruzioni e Capretto Francesco che, tuttavia, risultava aggiudicataria sulla base di una media formulata con l’illegittima ammissione alla graduatoria dell’Impresa Giuseppe Iorio Costruzioni S.r.l. che, invece, doveva essere esclusa; infatti, dalle allegate risultanze del Casellario Informatico della Autorità dei LL.PP. la stessa risulta annotata per gravi inadempienze contrattuali proprio in rapporto di appalto con l’ANAS.<br />	<br />
	In virtù di tale annotazione l’impresa doveva essere esclusa ai sensi dell’art. 75, lett. f) D.P.R. n. 554/1999 che dispone la esclusione dalle gare di appalto delle imprese “che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”.<br />	<br />
	Tale elemento impediva, quindi, la partecipazione alla gara e la regolarità della dichiarazione fornita relativa alla assenza di cause di esclusione di cui all’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 in cui, invece, l’impresa ha dichiarato di non avere avuto nessuna risoluzione di appalto.<br />	<br />
	Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:<br />	<br />
violazione del bando di gara e del relativo disciplinare; violazione dell’art. 75, comma 1, lett. f) D.P.R. n. 554/1999; eccesso di potere per assenza dei presupposti dell’atto amministrativo;<br />
violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 75, lett. f) e lett. h) del D.P.R. n. 554/1999; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria; errore nei presupposti; ingiustizia manifesta.<br />
	Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione resistente che la controinteressata deducendo in via preliminare la inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
	Con ordinanza Collegiale n. 1135 del 23 febbraio 2006 veniva respinta la istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 1674 del 5 aprile 2006 veniva accolta l’istanza cautelare e riformata la ordinanza appellata.<br />	<br />
	All’udienza del 5 luglio 2006 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Il ricorso è infondato.<br />	<br />
	Viene alla attenzione del Collegio la questione afferente l’applicazione del disposto di cui all’art. 75, comma 1, lett. f) D.P.R. n. 554/1999 in base al quale sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti “che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati alla stazione appaltante che bandisce la gara”.<br />	<br />
	Sotto tale profilo, la ricorrente deduce che l’impresa Giuseppe Iorio, risultando annotata per gravi inadempienze contrattuali con l’ANAS, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara proprio ai sensi della lett. f) dell’art. 75 D.P.R. n. 554/1999.<br />	<br />
	Preliminarmente occorre rilevare che, così come risulta dagli atti di causa, l’impresa Iorio, nelle dichiarazioni presentate ai fini della partecipazione alla gara, ha espressamente precisato, con nota del 9 novembre 2005, che a carico dell’impresa stessa era stata inserita l’annotazione di cui all’odierno ricorso e che, rispetto alla stessa, era ancora pendente ricorso presso le autorità competenti.<br />	<br />
	Con riguardo a tale precisazione, quindi, viene ad essere senza dubbio superata la seconda censura di parte ricorrente in merito alla applicazione, alla fattispecie in oggetto, del disposto di cui all’art. 75, comma 1, lett. h) D.P.R. n. 554/1999; sotto tale profilo, infatti, è pacifico che l’impresa Iorio non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla gara, venendo solo in rilievo il profilo attinente agli effetti della annotazione per grave inadempienza contrattuale.<br />	<br />
	In relazione a tale aspetto il Collegio rileva che il “grave inadempimento” non possa tradursi in una automatica causa di esclusione dovendo valutarsi, ad opera dell’Amministrazione, la negativa influenza dello stesso rispetto al rapporto fiduciario con la stessa impresa.<br />	<br />
	Sotto tale profilo, del resto, la stessa Autorità di Vigilanza, nella deliberazione n. 8 del 12 maggio 2004 ha affermato che “si conferma, pertanto, quanto in precedenza affermato al punto f) della determinazione del 15 luglio 2003, n. 13, circa la natura discrezionale della valutazione e l’obbligo di motivazione cui è tenuta la stazione appaltante che escluda un’impresa, ritenendo integrata la causa preclusiva di cui alla lettera f) dell’art. 75 del D.P.R. 554/1999 e s.m. Ad esempio, nel caso di impresa partecipante ad una procedura concorsuale indetta da stazione appaltante che precedentemente aveva risolto un contratto di appalto in danno della stessa impresa, non può essere determinata la sua automatica esclusione dalla gara. Al riguardo la <i>natura discrezionale</i> della suddetta valutazione comporta di tenere conto, tra i diversi elementi, il tempo trascorso dall’atto di rescissione e le eventuali recidive rilevate da altre stazioni appaltanti. Discrezionalità, peraltro, molto limitata o nulla, nel caso che il pregresso contegno contrattuale dell’impresa sia di per sé solo sufficiente ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario. Per contro, in caso di ammissione di impresa responsabile di grave negligenza o malafede nel corso di pregresso rapporto contrattuale con la stazione appaltante, vi è ancora l’obbligo di motivazione ove la stazione appaltante ritenga di instaurare ugualmente con il soggetto un nuovo rapporto contrattuale”.<br />	<br />
	Il disposto di cui all’art. 75, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 554/1999 dunque, non costituisce – al pari di altre ipotesi quali quella del “collegamento sostanziale” – una causa di esclusione automatica, dovendo consentire all’amministrazione di verificare se l’esame della fattispecie concreta induca a ritenere scarsamente affidabile il soggetto partecipante (si veda ancora la Determinazione n. 8/2004 della Autorità di Vigilanza sui LL.PP.).<br />	<br />
	D’altra parte, occorre anche rilevare come nell’ambito degli elementi necessari di valutazione in ordine alla affidabilità delle imprese, un ruolo importante dovrà essere ricoperto da un lato dal tempo trascorso dall’atto di rescissione e, dall’altro, dalle eventuali recidive in merito a situazioni di grave inadempimento.<br />	<br />
	Sotto il primo profilo, in particolare, assume un ruolo rilevante la indicazione, fornita dalla stessa Autorità di Vigilanza sui LL.PP., in ordine alla estensione del termine annuale di cui alla lettera h) dell’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 anche ad altre fattispecie. In tale ambito non può non osservarsi, infatti, come con le determinazioni n. 6/2004 e n. 1/2005, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.  ha sostenuto il principio per cui, in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione dalle gare di cui all’art. 75, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/1999, la preclusione a riottenere la qualificazione in caso di falsità nelle dichiarazioni ha durata annuale e decorre dalla data dell’inserimento nel casellario della notizia circa l’avvenuta revoca dell’attestazione viziata<br />	<br />
	Sotto il secondo profilo, peraltro, vengono in considerazione tutte quelle ipotesi nelle quali l’impresa viene annotata in relazione a fattispecie di inadempimento nelle quali si aggrava la lesione del rapporto fiduciario.<br />	<br />
	In relazione a quanto osservato, allora, appare evidente che se l’onere della motivazione in merito alla incisione del rapporto fiduciario deve trovare un rafforzamento nel caso in cui la stazione appaltante intenda ammettere l’impresa nonostante la sussistenza dei presupposti sopra evidenziati (mancato decorso del termine annuale e/o recidiva), lo stesso possa scemare in presenza del decorso del termine annuale ovvero in assenza di reiterazione di fatti da parte della impresa ammessa alla gara. <br />	<br />
	Sulla base di tali presupposti, il Collegio ritiene corretta la valutazione operata dalla Commissione di gara in ordine all’ammissione della impresa Iorio e ciò in considerazione della corretta esplicazione del potere discrezionale valutativo in ordine alla sussistenza del rapporto fiduciario in presenza dell’indiscusso decorso del termine annuale dalla annotazione alla emanazione del bando ed alla insussistenza di episodi di recidiva della impresa in merito a situazioni di inadempimento contrattuale; né, del resto, appare mossa alcuna censura in merito all’eventuale difetto di motivazione in ordine alla avvenuta ammissione dell’impresa Iorio. <br />	<br />
	Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />	<br />
	Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-9-2006-n-9461/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2006 n.9461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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