<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>943 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/943/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/943/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>943 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/943/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a></p>
<p>R. Trizzino Pres. A. Cacciari Est. La previsione di un sistema obbligatorio di tracciamento informatizzato dei marmi estratti, assistita da sanzioni, deve essere preceduta da una fase sperimentale in contraddittorio con le imprese del settore 1, Cave e miniere &#8211; Contributo di estrazione del marmo &#8211; Articolo 36 della L.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino Pres. A. Cacciari Est.</span></p>
<hr />
<p>La previsione di un sistema obbligatorio di tracciamento informatizzato dei marmi estratti, assistita da sanzioni, deve essere preceduta da una fase sperimentale in contraddittorio con le imprese del settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1, Cave e miniere &#8211; Contributo di estrazione del marmo &#8211; Articolo 36 della L.R. n. 35/2015 -Tracciamento dei blocchi &#8211; Potere delle Amministrazioni comunali di prevedere ulteriori misure &#8211; Sussistenza</p>
<p> 2. Cave e miniere &#8211; Monitoraggio del materiale estratto &#8211; Costituisce attività  ancillare e servente rispetto al calcolo e alla corresponsione del canone</p>
<p> 3.Cave e miniere &#8211; Contributo di estrazione &#8211; Introduzione di un sistema informatico di monitoraggio &#8211; Basato sulla qualità  del singolo blocco &#8211; Fase sperimentale e partecipativa delle imprese del settore &#8211; Necessità  <br />  </span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;articolo 36 della L.R. n. 35/2015 prevede che il contributo di estrazione del marmo sia rapportato alla quantità  e qualità  del materiale estratto, senza indicare le modalità  attraverso le quali pervenire alla quantificazione dei lapidei escavati e alla loro classificazione sotto il profilo qualitativo.Sussiste quindi il potere delle Amministrazioni comunali di prevedere ulteriori e (almeno astrattamente) più efficaci misure e pertanto non  illegittima la previsione di un sistema in grado di raccogliere dati sui singoli blocchi basato sulla reale qualità  del materiale estratto per sostituire il sistema di tariffazione attuale basato sul valore unitario medio</p>
<p> 2. Il monitoraggio del materiale estratto costituisce attività  ancillare e servente rispetto al calcolo e alla corresponsione del canone. In linea astratta non può essere esclusa quindi l&#8217;esistenza di un potere in capo al Comune di onerare le imprese all&#8217;identificazione del materiale estratto </p>
<div style="text-align: justify;">3. Rientra nelle potestà  comunali l&#8217;istituzione di adeguati meccanismi atti a garantire che la determinazione del contributo di estrazione possa adeguarsi alla qualità  del materiale effettivamente estratto e, più in generale, atti a favorire il razionale e sostenibile utilizzo delle risorse minerarie presenti sul territorio. Tuttavia, proprio per la complessità  del sistema e anche del territorio in cui lo stesso avrebbe dovuto essere implementato, il Comune di Carrara avrebbe dovuto prevedere una fase di sperimentazione con la partecipazione delle imprese. Un sistema di tracciamento, specie se destinato ad operare in zona montuosa ove il &#8220;segnale&#8221; (ed  fatto notorio) può essere debole o addirittura assente, tanto più in relazione ai materiali estratti in galleria, richiedeva una fase di avvio orientata in senso morbido, senza previsione di sanzioni e, soprattutto, attuata con meccanismi in grado di favorire interazioni di <em>feedback</em> tra Amministrazione e imprese.Qualunque sistema informatico  basato su logiche di tipo binario e per questo necessita sempre di essere adattato alle singole circostanze fattuali prima di essere elevato a obbligo giuridico assistito da specifica previsione regolamentare, con tanto di sanzioni amministrative in caso di mancato utilizzo dello stesso.In questo senso coglie nel segno la censura relativa alla mancata partecipazione delle imprese estrattive.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/06/2021</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00943/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01103/2020 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2020, proposto da<br /> Cmv Marmi s.r.l., Società  Apuana Marmi &#8211; S.A.M. s.r.l., Fantiscritti Marmi s.r.l., Guglielmo Vennai s.p.a., Escavazione Marmi Campanili s.r.l., Escavazione Marmi Fossaficola s.r.l., Cooperativa Cavatori Canalgrande Società  Cooperativa a r.l., Cooperativa Cavatori Lorano Società  Cooperativa a r.l., Bettogli Marmi s.r.l., G.M.C. s.p.a., Calacata Crestola s.r.l., Cave Amministrazione s.r.l., Tonini Cave Fantiscritti s.r.l., Marmi Carrara Lorano s.r.l., Marmi Carrara Gioia s.r.l., Marmi Carrara Canalgrande s.r.l., Escavazione Polvaccio s.r.l., Escavazione Marmi Canalbianco Alto s.r.l., Escavazione Marmi Venati s.r.l., Nuovi Pregiati Apuani s.r.l., Marmi Pregiati Apuani s.r.l., Escavazione Marmi Lorano II s.r.l, Poggio Silvestro Marmi s.r.l., Escavazione Marmi Tecchione s.r.l, Cremomarmi s.r.l., Caro &amp; Colombi s.p.a., Cooperativa fra Cavatori di Gioia Società  Cooperativa a r.l., Escavazione Tagliata Alta E.T.A. Società  Consortile a r.l., Gualtiero Corsi s.r.l., Escavazione Maggiore Società  Consortile a r.l., S.E.I.E. s.r.l. e Poggio Silvestro Marmi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, nonch Lino Salis, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi in Firenze, via La Marmora 4;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">il Comune di Carrara in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> la Regione Toscana in persona del Presidente <em>pro tempore</em> della Giunta, non costituita in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 55/2020 del 30.7.2020, avente ad oggetto: &#8220;integrazioni al regolamento vigente per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all&#8217;art. 36 della Legge Regionale 25 marzo 2015 n.35 e s.m.i. per introduzione del sistema sperimentale di identificazione e tracciabilità  dei materiali da taglio&#8221;, a mezzo della quale l&#8217;amministrazione comunale ha deliberato &#8220;di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le integrazioni e le modifiche al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all&#8217;art.36 della Legge Regionale Toscana 25 marzo 2015 n.35 e ss.mm.ii, già  approvato con delibera di Consiglio Comunale 98/2018, poste in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; di introdurre l&#8217;art. 10 bis nel vigente Regolamento di cui al comma precedente; di trasmettere il presente atto al Dirigente competente per l&#8217;adozione dei provvedimenti conseguenti; di disporre la pubblicazione del predetto regolamento, oltre che all&#8217;albo pretorio, anche nella sezione Amministrazione Trasparente &#8211; Atti Generali del sito istituzionale del Comune di Carrara&#8221; pubblicata all&#8217;Albo Pretorio del Comune di Carrara per quindici giorni consecutivi a far data dal 12.8.2020;<br /> &#8211; delle integrazioni e modificazioni al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione, quale parte integrante e sostanziale della sopraindicata deliberazione;<br /> &#8211; della comunicazione del 10 agosto 2020 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari &#8211; Società  Partecipate &#8211; Entrate &#8211; Unità  Operativa Entrate Marmo del Comune di Carrara e dell&#8217;allegato progetto anagrafe blocchi e tracciabilità  &#8211; Documentazione Tecnica;<br /> &#8211; nonchè di ogni ulteriore atto antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Comune di Carrara, con deliberazione consiliare 30 luglio 2020, n. 55, ha approvato un&#8217;integrazione al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione, introducendovi l&#8217;art. 10-bis il quale prevede un sistema sperimentale di identificazione e tracciabilità  dei materiali da taglio, con durata pari a diciotto mesi. Il sistema prevede l&#8217;utilizzo di un equipaggiamento costituito da un pannello marcatore cromo dimensionale e da un palmare dotato di connessione Internet sul quale  installata l&#8217;applicazione, la quale dovrebbe consentire di individuare e catalogare i blocchi estratti dalle cave secondo un sistema di classificazione per forma, dimensione, qualità  merceologica e colore.<br /> Al momento del passaggio alle pese pubbliche comunali vengono elaborate le informazioni acquisite in via informatica ed  determinato il peso di ogni blocco; successivamente al trasporto dei materiali a valle i soggetti coinvolti nella lavorazione e commercializzazione del materiale lapideo possono aggiornare le informazioni sulla posizione e lo stato dei singoli blocchi utilizzando un&#8217;applicazione informatica predisposta per l&#8217;utilizzo su smartphone, in grado di determinare posizione e stato del blocco con utilizzo di documentazione fotografica e sistema di posizionamento GPS.<br /> Il comma 8 del nuovo articolo 10 bis del Regolamento introduce poi un sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza.<br /> Il provvedimento  stato impugnato dalle imprese epigrafate, concessionarie e titolari di autorizzazione all&#8217;escavazione del marmo in cave site nel Comune di Carrara, con il presente ricorso, notificato il 30 ottobre 2020 e depositato in data 11 novembre 2020, per eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili.<br /> Si  costituito il Comune di Carrara chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> All&#8217;udienza dell&#8217;8 giugno 2021 la causa  stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il presente ricorso  impugnata l&#8217;epigrafata deliberazione comunale con cui  stato innovato il regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione, inserendo un nuovo articolo (numerato 10 bis) il quale ha introdotto un sistema sperimentale di identificazione e tracciamento dei materiali da taglio, per la durata di diciotto mesi. Il sistema  stato concretamente avviato con nota comunale 10 agosto 2020 prot. n. 43412, con la quale le imprese sono state invitate a ritirare le dotazioni necessarie consistenti in un palmare certificato con caricabatterie e SIM per connessione dati già  attivata e in un pannello marcatore cromo-dimensionale.<br /> 1.1 Le ricorrenti, con primo motivo, lamentano che la legislazione regionale non farebbe riferimento, al fine dell&#8217;applicazione del contributo di estrazione, alla tracciabilità  dei materiali estratti. La Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, all&#8217;articolo 36, comma 6 bis, prevede che ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell&#8217;autorizzazione  tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica posta all&#8217;interno del territorio comunale ma alcuna disposizione consentirebbe alle Amministrazioni comunali di introdurre sistemi aggiuntivi a tal fine. Anche il Regolamento non conterrebbe alcuna previsione derogatoria rispetto a queste previsioni legislative.<br /> Con secondo motivo si dolgono che le materie disciplinate dalla nuova disposizione regolamentare comunale non rientrerebbero tra quelle delegate alla competenza degli enti locali dall&#8217;articolo 39 della L.R. n. 35/2015, la quale non demanderebbe al consiglio comunale il potere di imporre oneri di identificazione, monitoraggio e controllo a carico delle imprese autorizzate all&#8217;escavazione.<br /> Con terzo motivo deducono che sarebbe irragionevole e sproporzionato porre in capo loro oneri connessi al funzionamento di un sistema che la stessa deliberazione impugnata definisce sperimentale e disciplina in modo farraginoso, senza considerare la complessità  della materia trattata nè la consolidata prassi operativa decennale. Viene infatti imposto di catalogare ogni singolo blocco estratto sin dal momento della sua formazione senza considerare che, per prassi consolidata, la vendita dei materiali lapidei avviene soprattutto &#8220;in partita&#8221; sicchè il valore di vendita non  determinato blocco per blocco, ma in base al numero dei blocchi formato da diverse unità . La produzione viene suddivisa in insiemi di blocchi, appunto partite, dove la produzione di un certo periodo  predisposta nel piazzale di cava divisa in diversi gruppi costituiti, ognuno, da diversi blocchi. Al fine di avere a disposizione una sufficiente quantità  di materiale omogeneo per qualità  e peso al fine di formare la relativa partita da porre in vendita, il blocco può rimanere per molto tempo in cava. Non vi sarebbe quindi utilità  per l&#8217;Amministrazione nel conoscere se vi sia materiale depositato in cava poichè, ai fini dell&#8217;applicazione del contributo di estrazione, la pesatura avviene con il successivo passaggio alla pesa pubblica mentre il sistema di monitoraggio introdotto non considera che il singolo blocco spesso cambia classificazione della sua vita all&#8217;interno della cava potendo essere sottoposto, in un momento successivo, a riquadratura ai fini della formazione delle partite o in base alle richieste degli acquirenti, o anche perchè emergono difetti che prima non erano evidenziati. Questo comporta l&#8217;onere di aggiornare continuamente il censimento del blocco prima che sia caricato per il trasporto piano.<br /> Le finalità  perseguite dall&#8217;Amministrazione potrebbero essere realizzate con un unico censimento del blocco al momento del suo carico.<br /> Inoltre il sistema in questione appare irragionevole per l&#8217;incompletezza delle informazioni sulla qualità  che si possono inserire sul palmare e che possono essere acquisite dalle due fotografie del blocco. Il palmare fornito dall&#8217;Amministrazione  privo di un apparato fotografico idoneo e non  in grado di fornire l&#8217;effettiva risoluzione dell&#8217;immagine.<br /> Con la lista di carico elettronica si obbliga poi l&#8217;impresa esercente attività  estrattiva a seguire un procedimento sproporzionato rispetto alle finalità  perseguite dall&#8217;Amministrazione, laddove si rivelerebbe egualmente efficace l&#8217;acquisizione da parte del Comune delle informazioni già  contenute nei documenti a mezzo del quale le imprese attuano gli adempimenti fiscali. Quello imposto dal sistema di cui si tratta sarebbe una inutile duplicazione poichè dai documenti di trasporto esistenti si può evincere da quale cava proviene il blocco ed il suo sito di destinazione. Non sarebbe quindi in alcun modo giustificabile l&#8217;imposizione delle attività  di censimento dei blocchi all&#8217;interno della cava, prima che siano avviati alla vendita tramite il trasporto alla pesa pubblica.<br /> Con quarto motivo le ricorrenti lamentano violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza e proporzionalità  poichè sarebbe stata scelta, in assenza di una norma primaria e quindi senza base legale, la soluzione più gravosa per le imprese che dovranno adibire un addetto alle operazioni, con aggravio di costi e svantaggio competitivo. La libertà  imprenditoriale sarebbe stata limitata in modo eccessivo, con violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione.<br /> Con quinto motivo si dolgono che non esisterebbe copertura legislativa per le sanzioni che la nuova norma regolamentare introduce per il caso di inottemperanza alle prescrizioni dettate.<br /> 1.2 La difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente evidenziando, in particolare, che il sistema di tracciabilità  non  in alcun modo utilizzato per calcolare il contributo di estrazione ed ha finalità  di monitorare la filiera produttiva dei materiali da taglio (blocchi) accertando il sito estrattivo di provenienza e, potenzialmente, i punti di destinazione di prima lavorazione o di deposito, acquisendo i dati necessari per valutare l&#8217;applicabilità , l&#8217;efficienza e gli effetti di un sistema di determinazione puntuale &#8220;blocco per blocco&#8221; del contributo di estrazione da applicarsi, eventualmente, al termine della sperimentazione. Eccepisce quindi che il provvedimento impugnato non sarebbe immediatamente lesivo nei confronti dei suoi destinatari poichè non sostituisce il sistema tariffario basato sul valore unitario medio. Rileva anche che l&#8217;articolo 36, L.R. n. 35/2015 stabilisce al primo comma che il contributo di estrazione debba essere &#8220;..rapportato alla quantità  e qualità  del materiale per usi ornamentali estratto..&#8221; e la tracciabilità  costituirebbe quindi un metodo legittimo per una più puntuale individuazione della qualità  e della quantità  dei materiali estratti, seppure attualmente si trovi in fase sperimentale.<br /> 2. In via preliminare deve essere respinta l&#8217;eccezione della difesa comunale, la quale sostiene che il provvedimento impugnato non sarebbe immediatamente lesivo. A tale proposito  sufficiente rilevare che esso introduce precise disposizioni sanzionatorie a carico dei destinatari che non rispettino gli obblighi ivi stabiliti.<br /> 3. Nel merito il ricorso  fondato nei termini che seguono.<br /> 3.1 Deve essere respinto il primo motivo poichè l&#8217;articolo 36 dell&#8217;invocata L.R. n. 35/2015 prevede che il contributo sia rapportato a quantità  e qualità  del materiale estratto, senza indicare le modalità  attraverso le quali pervenire alla quantificazione dei lapidei escavati e alla loro classificazione sotto il profilo qualitativo.<br /> E&#8217; vero che il successivo comma 6 bis prevede che a tali fini &#8220;il titolare dell&#8217;autorizzazione  tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all&#8217;interno del territorio comunale&#8221; ma tale modalità  non  stabilita in via esclusiva e, pertanto, non elide il potere delle Amministrazioni comunali di prevedere ulteriori e (almeno astrattamente) più efficaci misure. Un sistema in grado di raccogliere dati sui singoli blocchi consente di sostituire il sistema di tariffazione attuale basato sul valore unitario medio con un sistema alternativo per singoli blocchi, basato sulla reale qualità  del materiale estratto. In tal senso vorrebbe muoversi la normativa regolamentare contestata, tendente a migliorare il flusso informativo dai titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;escavazione all&#8217;Amministrazione e senza oneri per i primi, posto che non  contestata la circostanza che il materiale necessario (palmare certificato e un pannello marcatore cromo-dimensionale) vengono forniti gratuitamente dal Comune.<br /> 3.2 Il secondo motivo deve essere respinto poichè la norma invocata dalle ricorrenti, al comma 1, lett. d), prevede che i regolamenti comunali in materia definiscano anche &#8220;le modalità  di calcolo e corresponsione del canone concessorio&#8221;, e il monitoraggio del materiale estratto costituisce attività  ancillare e servente rispetto al calcolo e alla corresponsione del canone. Nell&#8217;ambito di queste ultime materie ben può quindi ricomprendersi l&#8217;attività  imposta alle imprese estrattive con la disposizione regolamentare impugnata.<br /> In linea astratta non può essere esclusa quindi l&#8217;esistenza di un potere in capo al Comune di onerare le imprese all&#8217;identificazione del materiale estratto; la questione si sposta, piuttosto, sulla funzionalità  e, più in generale, sulla ragionevolezza e proporzionalità  di un simile meccanismo con riguardo ai fini pubblici perseguito dall&#8217;ente, consistenti nella corretta quantificazione del canone che deve essere corrisposto dalle imprese che svolgono attività  estrattiva.<br /> 3.3 Il quinto motivo deve essere respinto poichè la previsione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa contestata trova fondamento, come correttamente replica la difesa comunale, nell&#8217;articolo 7 bis del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.<br /> 3.4 Le restanti censure, invece, colgono nel segno.<br /> Il Collegio  consapevole che nella fase sperimentale di un sistema tendente a raggiungere l&#8217;ambizioso obiettivo della tracciabilità  del materiale lapideo estratto dalle cave,  inevitabile che possano verificarsi malfunzionamenti come denunciato dalla ricorrente. Questa circostanza non  sufficiente a determinare profili astratti di illegittimità  della normativa regolamentare che tale sistema prevede; rientra nelle potestà  comunali l&#8217;istituzione di adeguati meccanismi atti a garantire che la determinazione del contributo di estrazione possa adeguarsi alla qualità  del materiale effettivamente estratto e, più in generale, atti a favorire il razionale e sostenibile utilizzo delle risorse minerarie presenti sul territorio, come evidenziato nella deliberazione giuntale 18 maggio 2018, n. 245, contenente &#8220;atto di indirizzo per la realizzazione gestione di un sistema per l&#8217;identificazione e la tracciabilità  dei singoli blocchi di marmo estratti nelle cave di Carrara&#8221;. Tuttavia, proprio per la complessità  del sistema e anche del territorio in cui lo stesso avrebbe dovuto essere implementato, il Comune di Carrara avrebbe dovuto prevedere una fase di sperimentazione con la partecipazione delle imprese. Un sistema di tracciamento, specie se destinato ad operare in zona montuosa ove il &#8220;segnale&#8221; (ed  fatto notorio) può essere debole o addirittura assente, tanto più in relazione ai materiali estratti in galleria, richiedeva una fase di avvio orientata in senso morbido, senza previsione di sanzioni e, soprattutto, attuata con meccanismi in grado di favorire interazioni di <em>feedback</em> tra Amministrazione e imprese.<br /> Qualunque sistema informatico  basato su logiche di tipo binario e per questo necessita sempre di essere adattato alle singole circostanze fattuali prima di essere elevato a obbligo giuridico assistito da specifica previsione regolamentare, con tanto di sanzioni amministrative in caso di mancato utilizzo dello stesso.<br /> Si tratta di un lavoro che si perfeziona via via che viene attuato, e richiede necessariamente una fase sperimentale basata sulla collaborazione volontaria tra Amministrazione ed imprese.<br /> In questo senso coglie nel segno la censura relativa alla mancata partecipazione.<br /> E&#8217; noto che la normativa sulla partecipazione non si applica ai procedimenti diretti all&#8217;emanazione di atti normativi e generali; nel caso di specie tuttavia l&#8217;onere partecipativo a carico dell&#8217;Amministrazione (ma anche delle imprese interessate, nell&#8217;ottica della collaborazione e della buona fede) sussisteva in relazione alla necessità  di sperimentare il nuovo sistema informatico di tracciamento (la cui astratta previsione, si ripete, non rivela vizi di legittimità ) per un arco di tempo prolungato, prima di emanare una nuova norma regolamentare assistita da sanzioni amministrative, al fine di implementarlo correttamente e senza troppo gravare le imprese.<br /> Il ricorso deve quindi essere accolto sotto questo profilo, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. A fini conformativi il Comune di Carrara, ove intenda riprendere il progetto, dovà  prevedere l&#8217;implementazione del sistema con una adeguata fase sperimentale basata sul principio di collaborazione con le imprese del marmo.<br /> Le spese processuali possono essere compensate per la novità  della questione.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Riccardo Giani, Consigliere</div>
<p> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Cacciari</strong>   <strong>Rosaria Trizzino</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-943/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.943</a></p>
<p>Pres. Farina, Est. Spatuzzi. Rifiuti e bonifiche &#8211; Ordinanza ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Competenza.  L&#8217;art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare l&#8217;ordinanza in materia di rimozione di rifiuti, prevale sulla norma generale di cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-943/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-943/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina, Est. Spatuzzi.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Rifiuti e bonifiche &#8211; Ordinanza ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Competenza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare l&#8217;ordinanza in materia di rimozione di rifiuti, prevale sulla norma generale di cui all&#8217;art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto disposizione speciale sopravvenuta. Pertanto, deve ritenersi viziata per incompetenza l&#8217;ordinanza avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti, nonchè il ripristino dello stato dei luoghi, che sia adottata dal Responsabile dell&#8217;Area Tecnica anzichè dal Sindaco.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/08/2019<br /> <strong>N. 00943/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01352/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2013, proposto da<br /> Consorzio di Bonifica Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rinaldo Sartori, Filippo Borelli, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Trevenzuolo non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza n. 11 prot. 3459 del 12.6.2013 del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo, notificata il 20 giugno 2013, con cui si è ordinato al Consorzio di Bonifica Veronese &#8211; ed in caso di inottemperanza di quest&#8217;ultimo ai proprietari dei terreni &#8211; la rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi e dei limi nella fascia di competenza identificata al foglio 28 mappali 23,106, 24, 25 del Comune di Trevenzuolo e il ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni dal ricevimento dell&#8217;atto, con invio all&#8217;Area Tecnica di copia della regolare documentazione di avvenuto smaltimento nonchè degli esiti del campionamento delle matrici ambientali;<br /> &#8211; nonchè della nota 8.05.2013 prot. n. 2697, della comunicazione di avvio del procedimento 10.05.2013 prot. n. 2743 e della nota prot. n. 3685 del 25.06.2013 del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo;<br /> e per il risarcimento dei danni.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ordinanza n. 11, prot. n. 3459, del 12 giugno 2013 ( doc. n. 2 in atti primo deposito ricorrente), il Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo ha ordinato al Consorzio di Bonifica Veronese la rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi e dei limi nella fascia di competenza identificata al foglio 28 mappali 23, 106, 24, 25 del Comune di Trevenzuolo e il ripristino dello stato dei luoghi, entro trenta giorni dal ricevimento dell&#8217;atto, con invio all&#8217;Area Tecnica di copia della regolare documentazione di avvenuto smaltimento nonchè degli esiti del campionamento delle matrici ambientali.<br /> Nell&#8217;ordinanza si disponeva inoltre che, in caso di inottemperanza da parte del Consorzio di Bonifica, all&#8217;esecuzione del provvedimento avrebbero dovuto dare corso, nei successivi trenta giorni dalla notifica di apposita comunicazione del Comune, i proprietari dell&#8217;area, e si avvisava che, in caso di inottemperanza, il Comune avrebbe proceduto all&#8217;esecuzione degli interventi in danno del soggetto obbligato, con recupero delle spese e fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione.<br /> L&#8217;ordinanza è stata adottata sulla base delle segnalazioni dell&#8217;ARPAV che, a seguito di un sopralluogo eseguito il 7.04.2011 lungo un tratto del fossato del corso d&#8217;acqua Gamandone, in cui erano stati effettuati dei lavori di escavazione di limo in data 10.03.2011 da parte del Consorzio di Bonifica, aveva comunicato che nel materiale estratto e depositato lungo l&#8217;argine risultavano presenti rifiuti mescolati al sedimento e concentrazioni di cobalto e stagno superiori ai limiti di legge (come da analisi effettuate), che impedivano il riutilizzo in loco del sedimento stesso.<br /> Il superamento dei limiti di concentrazione era stato confermato anche dalle analisi del 6.02.2013, commissionate dal Comune alla ditta Galileo Servizi.<br /> Il 23.04.2013, si era tenuta, quindi, una riunione di coordinamento promossa dal Comune di Trevenzuolo (presenti anche i rappresentanti di ARPAV, della Provincia di Verona Settore Ambiente e del Consorzio di Bonifica), nelle cui conclusioni si prevedeva che &#8220;il Comune di Trevenzuolo e/o il Consorzio, anche di comune accordo, procederanno alla rimozione ed avvio a recupero/smaltimento (il Consorzio parteciperà  alla sola rimozione) dei sedimenti e degli altri rifiuti presenti nell&#8217;area in questione, depositati sul suolo e nel suolo, sulla base di un Programma di smaltimento approvato dal Comune, ai sensi della DGRV 3560/99&#8221; (verbale Conferenza di servizi trasmesso dalla Provincia di Verona, doc. n. 6 in atti primo deposito ricorrente), salva l&#8217;effettuazione di verifiche di fondo scavo del canale Gamandone per accertare la potenziale contaminazione della matrice ambientale, anche in relazione agli scarichi della ditta Anodall, indicata come possibile responsabile della predetta contaminazione (come riferito nel verbale della riunione di coordinamento e nella comunicazione 8.05.2013 a firma del Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo).<br /> Successivamente, il Comune, con una &#8220;nota integrativa alla riunione del 23.04.2013&#8221; dell&#8217;8 maggio 2013, comunicava al Consorzio e agli altri partecipanti alla riunione che &#8220;il Comune di Trevenzuolo non intende accollarsi responsabilità  imputabili ad altri soggetti e sostenerne le relative spese. Inoltre, essendo la procedura in ambito art. 192 del D. Lgs. 152/2006, indipendentemente da quanto stabilito in sede di riunione di coordinamento, rimane di esclusiva competenza comunale&#038;&#8221;, e precisava che &#8220;il deposito dei sedimenti scavati dal fosso Gamandone, realizzato sull&#8217;argine del fossato stesso è da considerarsi come deposito/abbandono incontrollato di rifiuti ai sensi dell&#8217;art. 192 del D. Lgs. 152/2006 da parte del Consorzio di Bonifica Veronese. Pertanto il Comune di Trevenzuolo provvederà  immediatamente a comunicare avvio di procedimento ai sensi art. 7-8-9-10 Legge 241/1990 al Consorzio di Bonifica Veronese ed ai proprietari dei terreni, che rispondono in solido, affinchè provveda entro il termine indicato ad eseguire quanto indicato in tema di smaltimento e verifiche analitiche sullo sfondo dello scavo accordate in sede di riunione di coordinamento&#038;&#8221; (doc. n. 12 in atti primo deposito ricorrente).<br /> Il Comune ha, quindi, comunicato l&#8217;avviso di avvio del procedimento (nota del 10.05.2013, prot. n. 2743, doc. n. 3 in atti primo deposito ricorrente) finalizzato all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ha adottato l&#8217;ordinanza impugnata in questa sede, confermando poi, in riscontro a quanto comunicato dal Consorzio con nota del 19.06.2013, le proprie prese di posizione con lettera del 25 giugno 2013 (doc. n. 13 in atti primo deposito ricorrente).<br /> Il Consorzio, al solo fine di garantire la tutela dell&#8217;ambiente e in particolare del suolo e del sottosuolo dei terreni in cui sono stati depositati i materiali prelevati nel fossato Gamandone, tenendo altresì¬ conto della paventata comminatoria delle sanzioni, anche penali, derivanti dalla mancata esecuzione dell&#8217;ordinanza, e riservandosi ogni iniziativa volta all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  degli atti posti in essere dal Comune, nonchè al recupero delle spese ed al risarcimento dei danni (vedi nota prot. 12665 del 26.07.2014, doc. 14 in atti primo deposito ricorrente), ha proceduto alla rimozione e smaltimento del materiale depositato lungo il fossato, previa approvazione del piano di smaltimento da parte del Comune.<br /> Il Consorzio, con il presente ricorso, impugna l&#8217;ordinanza comunale e i relativi atti presupposti e connessi, lamentandone l&#8217;illegittimità  per i seguenti motivi di ricorso:<br /> 1)Â <em>incompetenza del dirigente ad emanare l&#8217;ordinanza in questione; eccesso di potere, sviamento, travisamento</em>, in quanto, sia in base all&#8217;articolo 54 del D.Lgs. 267 del 2000 che in base all&#8217;espressa disposizione di cui al terzo comma dell&#8217;art. 192 del D.Lgs n. 152 del 2006, spetta al Sindaco e non all&#8217;organo dirigenziale l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza con cui si dispongono le operazioni necessarie alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, fissando altresì¬ il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate;<br /> 2)Â <em>violazione ed omessa applicazione del D. Lgs. 152/2006, ed in particolare dell&#8217;art. 192, nonchè della DGRV 31 marzo 2009, n. 793 e dell&#8217;articolo 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà  manifesta, illogicità , travisamento di fatti ed atti amministrativi</em>, in quanto: il Consorzio ha eseguito esclusivamente l&#8217;asportazione di materiale limoso e lo ha adagiato lungo le sponde del canale e non gli si può imputare la dispersione di stagno e cobalto nel fossato Gamandone, riconducibile invece a scarichi industriali, come riconosciuto dallo stesso Comune (vedi nota dell&#8217;8 maggio 2013, doc. n. 12 in atti primo deposito ricorrente), per i quali è stata individuata quale possibile responsabile la ditta Anodall ma non è stato eseguito il necessario approfondimento istruttorio prima dell&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza che è stata indirizzata esclusivamente al Consorzio; l&#8217;imputabilità  soggettiva a carico del Consorzio non potrebbe essere affermata nemmeno per il deposito del materiale di scavo su terreni di terzi, posto che la presenza degli inquinanti doveva reputarsi latente al momento della raccolta dei fanghi e del loro deposito e non era stata segnalata dai campionamenti commissionati e realizzati dal Consorzio in vista delle opere di raccolta dei limi depositati sul fondale, nè si poteva richiedere al Consorzio una costante vigilanza sull&#8217;intera estensione delle aree soggette alla gestione consortile; il soggetto competente alle operazioni di ripristino e smaltimento doveva essere ritenuto, quindi, il Comune, salva la possibilità  di rivalsa nei confronti del responsabile dell&#8217;inquinamento da individuarsi nella ditta Anodall, cui invece il provvedimento impugnato non è indirizzato;<br /> 3)Â <em>eccesso di potere per contraddittorietà , violazione delle conclusioni della conferenza dei servizi del 23.04.2013, difetto di istruttoria</em>, in quanto l&#8217;ordinanza si porrebbe in contraddizione con quanto invece emerso in sede di riunione collegiale del 23 aprile 2013 e con la linea di intervento tracciata in tale sede dove, esclusa la responsabilità  del Consorzio per la contaminazione della matrice ambientale da cobalto e stagno, sarebbe stata raggiunta una convergenza sul fatto che il Consorzio avrebbe partecipato alla sola rimozione del materiale.<br /> Il Consorzio ha, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni subiti, con riferimento alle spese sostenute per lo smaltimento del materiale e al danno all&#8217;immagine.<br /> Il Comune di Trevenzuolo non si è costituito in giudizio.<br /> In vista dell&#8217;udienza di discussione, il Consorzio ha depositato documenti e memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo nelle sue pretese.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 10 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento all&#8217;assorbente vizio di incompetenza dedotto dal ricorrente Consorzio con il primo motivo di ricorso.<br /> L&#8217;art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sulla cui base è stata adottata l&#8217;ordinanza in questione, prevede, infatti, espressamente, al comma 3, che spetti al Sindaco l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza con cui dispone le operazioni necessarie alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, fissando altresì¬ il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate; e la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, ha ribadito in diverse pronunce tale indicazione di competenza.<br /> Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, il suddetto art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia di rimozione dei rifiuti, prevale sulla norma generale di cui all&#8217;art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto disposizione speciale sopravvenuta (Cons. Stato, sez. V, n. 1684 del 2019; id., n. 4230 del 2017; id., n. 58 del 2016; id., n. 4635 del 2012; id., n. 3765 del 2009; T.A.R. Campania Napoli, n. 1409 del 2018 e n. 3533 del 2017; T.A.R. Puglia Bari n. 1232 del 2018; T.A.R. Lombardia Brescia, n. 18 del 2019; Tar Veneto, n. 313 del 2019; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1644 del 2012; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 61 del 2011).<br /> Nel caso di specie, l&#8217;ordinanza impugnata è stata adottata dal Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune invece che dal Sindaco, per cui la stessa è da ritenersi viziata per incompetenza, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbimento delle restanti censure, in coerenza con le statuizioni di cui a Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015 (in particolare par. 8.3.1), considerato che il giudice amministrativo non può esprimersi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall&#8217;organo competente.<br /> L&#8217;accoglimento della domanda di annullamento per vizio di incompetenza, con il conseguente necessario riesercizio del potere, esclude allo stato la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno (cfr., da ultimo, Cons. Stato, n. 6320 del 2108, secondo cui l&#8217;annullamento del provvedimento per vizi formali <em>&#8220;&#038;in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato, non consente di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale (come il risarcimento del danno)&#038;omissis&#038;prima del riesercizio dell&#8217;azione amministrativa, è impossibile enucleare la configurabilità  di un collegamento causale tra il danno lamentato ed il comportamento procedimentale dell&#8217;Amministrazione</em>&#8220;; Cons. Stato n. 318 del 2014; vedi anche, tra le altre, Tar Catania, n. 966 del 2019).<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;ordinanza impugnata.<br /> Condanna il Comune a rifondere le spese di lite che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-943/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-6-2016-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-6-2016-n-943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-6-2016-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.943</a></p>
<p>Pres. Pasca – Est. Moro Sulriparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di azione di gestione dei rifiuti. 1. Processo amministrativo – art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a.- Azione di gestione dei rifiuti – Giurisdizione giudice amministrativo – Questioni patrimoniali – Esclusione – Conseguenze –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-6-2016-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-6-2016-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasca – Est. Moro</span></p>
<hr />
<p>Sulriparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di azione di gestione dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a.- Azione di gestione dei rifiuti – Giurisdizione giudice amministrativo – Questioni patrimoniali – Esclusione – Conseguenze – Canone contrattuale – Ulteriori importi – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’espressione “azione di gestione dei rifiuti” di cui all’art. 133, comma 1, lett. p) del c.p.a. (che individua la competenza esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie ad essa relative) deve intendersi nel senso che l’azione dell’amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, con esclusione delle controversie in cui vengano in rilievo questioni meramente patrimoniali nascenti da un rapporto obbligatorio di natura negoziale e rientrano dunque nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Ne consegue che, laddove la controversia attenga non già la revisione del canone contrattuale, bensì il riconoscimento della spettanza di ulteriori importi per i maggiori oneri contrattuali sostenuti, in base al criterio generale di ripartizione della giurisdizione, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00943/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02138/2013 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo&nbsp;Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Prima</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Monteco Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cinzia De Giorgi e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Lecce, Via 47 Rgt Fanteria,29;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Consorzio Ato Br/2;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Ambito Raccolta Ottimale 1 Brindisi Ovest, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Tolomeo e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, Via Guglielmo Oberdan N. 70;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento del silenzio serbato sulla diffida a provvedere all&#8217;adeguamento del corrispettivo della concessione di servizi concernenti il ciclo di raccolta dei rifiuti, nonché al riconoscimento dei maggiori oneri pregressi, formulata dalla ricorrente nei confronti delle Amministrazioni resistenti con nota raccomandata del 9/9/2013, prot. MT/2801/13, ricevuta il 30/09/2013.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: Ambito Raccolta Ottimale 1 Brindisi Ovest;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente è aggiudicataria del servizio di gestione dei&nbsp;rifiuti&nbsp;urbani avviati allo smaltimento dei Comuni facenti parte dell’ATO BR/2, nonché del servizi di gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione della piazzola di stoccaggio di beni durevoli sull’intero territorio del bacino di utenza BR/2.<br />
Con il ricorso all’esame la stessa ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta di adeguamento del corrispettivo della concessione di servizi suindicata, con l’accertamento del diritto all’adeguamento del canone e al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, nel bacino di utenza BR/2 (ora A.R.O. 1 BR ovest), del servizio di gestione dei&nbsp;rifiuti&nbsp;urbani scaturiti dall’obbligo, imposto dall’Autorità intimata, di conferire in via continuativa la frazione organica dei&nbsp;rifiuti&nbsp;provenienti dai Comuni del Bacino BR/2 direttamente nell’impianto Tersan di Modugno, anziché in quello di riferimento nel bacino di Brindisi.<br />
Con ordinanza n.506/2014, questa Sezione, ha rilevato che:<br />
la controversia per cui è causa riguarda pretese economiche derivanti dal contratto stipulato in data 18/12/2008 e dagli annessi capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri, cui corrisponde una posizione sostanziale di diritto soggettivo nei confronti dell’Amministrazione resistente, da azionare nelle forme tipiche previste dal c.p.a. e dal c.p.c. e l’art. 32 2° c.p.a consente al giudice di qualificare l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali disponendo, sussistendone i presupposti, la conversione dell’azione;<br />
b) nella specie l’azione proposta dalla ricorrente è qualificabile come azione di accertamento di un diritto;<br />
c) la conversione del rito speciale del silenzio in un giudizio di tipo impugnatorio è conforme al generale principio di conservazione ed economia dei mezzi giuridici ( in tal senso: “Il giudice amministrativo può esimersi dal deliberare sul silenzio della p.a. quando è in grado di decidere in modo esaustivo sulle pretese sostanziali, cui quel silenzio è stato opposto, ed esse, in virtù del principio di economia dei mezzi giuridici, assorbono la mera pretesa, azionata con la procedura del silenzio – rifiuto, ad una qualsiasi risposta alle istanze dell’interessato” – T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 11 giugno 1993, n. 348);<br />
c) ha quindi disposto la conversione del procedimento in rito ordinario ex art.32 c.p.a.<br />
In data 1 febbraio 2014 si è costituito in giudizio l’Ambito di Raccolta Ottimale 1 –Brindisi Ovest eccependo l’inammissibilità, anche per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Nella pubblica udienza del 6 aprile 2016 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Come esposto in punto di fatto, con il ricorso all’esame la società ricorrente rivendica l’adeguamento del canone, disciplinato dal capitolato prestazionale annesso al contratto di concessione (artt.47,51,61,98,99), il quale impone all’Amministrazione resistente di riconoscere le maggiori prestazioni, sia di mezzi che di personale, derivanti dalla disposizione di conferimento presso la discarica fuori bacino, adottata ex art.99 del capitolato prestazionale medesimo.<br />
Infatti, a dire della medesima, l’ordine di conferimento presso impianti extra bacino, comportando una radicale variazione delle modalità di organizzazione dei servizi (e quindi l’adeguamento degli stessi) ha implicato l’autorizzazione alle maggiori prestazioni sia di personale che di mezzi e, conseguentemente, l’assunzione, da parte dell’Autorità, della responsabilità per i correlati oneri non previsti nel progetto offerta.<br />
In particolare, afferma la ricorrente che, come risulta dalla perizia di parte (doc.14), a causa del mutamento del sito finale di smaltimento della frazione umida, si sono avute delle ripercussioni di natura economica sull’intera gestione dell’appalto, con riferimento ai seguenti maggiori oneri:<br />
a) maggiori oneri per l’immissione in servizio di autocompattatori aggiuntivi e per la riduzione dei tempi di ammortamento degli automezzi;<br />
b) maggiori costi per l’impiego di personale aggiuntivo;<br />
c) minor flusso e conseguente riduzione degli introiti per la lavorazione e cessione dei materiali riciclabili da raccolta differenziata.<br />
Risulta quindi evidente che la domanda è tendente ad ottenere la rideterminazione del canone, in relazione a costi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti contrattualmente, che si ritengono sostenuti per rendere prestazioni eccedenti, sicchè la stessa attiene alla fase esecutiva del rapporto.<br />
Premesso ciò, risulta preliminare la questione inerente la sussistenza, o meno, della giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Il Collegio è ben consapevole che di recente questa Sezione (sent.890/2015) ha affermato che: &lt;&lt;<em>Secondo l’art. 133, primo comma lett.p), c.p.a. “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo… …le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.</em><br />
<em>Premesso che il ciclo di gestione dei rifiuti è gestito in regime di privativa ai sensi degli artt. 113 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 198 e ss. del d.lgs. 152/2006 e l’organizzazione dello stesso è quindi riconducibile all’esercizio del potere, l’erogazione del servizio è assicurata in regime di diritto privato da affidatari della gestione, che rivestono il ruolo di concessionari.</em><br />
<em>La “complessiva azione di gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti” si articola nelle scelte relative alla organizzazione del servizio e nella erogazione dello stesso, nei due differenti aspetti della raccolta, trasporto e smaltimento dei&nbsp;rifiuti e della costruzione e gestione delle discariche o degli altri impianti di smaltimento.</em><br />
<em>Le scelte relative all’organizzazione e alla individuazione dei soggetti erogatori sono compiute, di norma, attraverso atti amministrativi, di carattere discrezionale o meno, che costituiscono esercizio del potere.</em><br />
<em>L’esercizio del potere (legittimo o illegittimo che sia) incide su interessi legittimi, sicché le relative controversie spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</em><br />
<em>Ritenere che le controversie relative alla complessiva azione di gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice&nbsp;amministrativoriguardino i diritti inerenti il rapporto fra l’amministrazione e il soggetto concretamente erogatore del servizio, con esclusione delle indennità, canoni ed altri corrispettivi significa dare alla previsione in esame (art. 133, primo comma lett. p) lo stesso contenuto della lett. c) (“controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”).</em><br />
<em>Le controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva riguardano, quindi, in particolari materie diritti soggettivi incisi, anche indirettamente, dal potere esercitato a mezzo di provvedimenti, atti, accordi, o comportamenti.</em><br />
<em>Mentre attraverso i primi due moduli il potere è esercitato autoritativamente, col terzo è esercitato consensualmente, sia nella configurazione dell’art. 11 che in quella dell’art. 15, sempre della legge n. 241/1990.</em><br />
<em>La sentenza n. 204 del 2004 e ancor più chiaramente la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 191 del 2006 affermano che il legislatore può legittimamente assegnare al giudice&nbsp;amministrativola cognizione di controversie relative a diritti in particolari materie, e non in blocchi di esse, nelle quali il potere si esercita attraverso strumenti essenzialmente civilistici, cioè quando l’incisione – pur causata direttamente da detti strumenti o da comportamenti – sia indirettamente riconducibile all’esercizio del potere.</em><br />
<em>Di quest’iter troviamo conferma, per la specifica materia della gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti, nella sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2010, nella quale si legge che “L&#8217;espressione azione di gestione dei&nbsp;rifiuti va logicamente intesa nel senso che l&#8217;attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei&nbsp;rifiuti”.</em><br />
<em>Una volta che si ritenga espressione dell’insegnamento della Corte la cognizione da parte del giudice&nbsp;amministrativo di controversie relative a diritti disciplinati dal potere attraverso strumenti essenzialmente civilistici, la mancanza di ogni limitazione nella previsione dell’art. 133, primo comma lett. p) c.p.a. evidenzia la piena attribuzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti.</em><br />
<em>L’attribuzione al giudice ordinario delle “questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell&#8217;amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio” (affermata nella sentenza n. 35 del 2010) va, quindi, riferita a questioni estranee alla erogazione del servizio (quale era la vicenda oggetto della indicata pronuncia).” (Tar Puglia – Lecce, n. 890/2015)</em>&nbsp;&gt;&gt;.<br />
Rileva tuttavia il Collegio che tale orientamento è stato di recente disatteso dal Consiglio di Stato (sent. nn. 00624/2016REG.PROV e 621/2016), proprio in riforma di sentenze adottate da questo Tribunale (sent.116/2015), sia pur su ricorsi diversi da quello oggetto della sentenza citata, ma relativi alla medesima questione giuridica, affermandosi che:<br />
&lt;&lt; a<em>) le pretese che non derivino da alcun meccanismo revisionale previsto dalla legge, ancorché riprodotto in clausole negoziali, ma appunto da queste ultime tout court, hanno secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione natura di diritto soggettivo, conoscibile dal giudice ordinario (sentenza 19 marzo 2009, n. 6595; ordinanza 13 luglio 2015, n. 14559).</em><br />
<em>b)i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di&nbsp;rifiuti rientrano nella qualificazione dell&#8217;art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale &#8220;gli enti locali, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali&#8221; e che, ai sensi dell&#8217;art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetti ai Comuni la gestione dei&nbsp;rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto.</em><br />
<em>Sia, quindi, sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, in relazione all&#8217;assoggettamento dell&#8217;attività sussumibile come servizio pubblico alla disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali per l&#8217;idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, il servizio di raccolta e trasporto dei&nbsp;rifiuti deve essere ricompreso nella delineata definizione di servizio pubblico (cfr. da ultimo sugli elementi tipizzanti il servizio pubblico ed il suo affidamento, Cons. St., Ad.plen. n. 7 del 2014; sul servizio pubblico locale di igiene urbana, Sez. V, n. 2012 del 2011).”</em><br />
<em>c) Per radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice&nbsp;amministrativo&nbsp;non è sufficiente, però, che si versi in materia di servizi pubblici, ma occorre pur sempre che la Pubblica Amministrazione abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo.</em><br />
<em>Né può reputarsi che le questioni dibattute nel presente giudizio rientrino nella portata dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. p), del c.p.a., a mente del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice&nbsp;amministrativo, tra le altre, le controversie &#8220;comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere […]&#8221;.</em><br />
<em>Premesso che la disposizione riproduce il disposto dell&#8217;art. 4 del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito dalla legge 14.7.2008, n. 123 – poi abrogato dall&#8217;art. 4, comma 1, n. 39) dell&#8217;allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del&nbsp;processo&nbsp;amministrativo&nbsp;), a decorrere dal 16 settembre 2010 – va rammentato che la norma previgente era stata rimessa alla Corte costituzionale (dal Tribunale ordinario di Napoli, nell&#8217;ambito di un giudizio attinente al pagamento di somme di denaro a titolo di corrispettivo del servizio di gestione integrata dei&nbsp;rifiuti sanitari), la quale, con sentenza 5.2.2010, n. 35, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che la norma impugnata deve essere interpretata alla luce delle condizioni che delimitano, sul piano costituzionale, l&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva (condizioni esplicitate nelle sentenze C. cost. n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007). Dunque, l&#8217;espressione &#8220;azione di gestione dei rifiuti” va logicamente intesa nel senso che l&#8217;attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei&nbsp;rifiuti, con esclusione delle controversie in cui vengano in rilievo questioni meramente patrimoniali nascenti da un rapporto obbligatorio di natura negoziale che rientrano dunque nella giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria</em>&gt;&gt;.<br />
In tal senso, il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito (in riforma della sentenza n.1600/2014 pronunciata da questa Sezione) che, laddove l’oggetto della controversia attenga, non già alla revisione del canone contrattuale, ma al riconoscimento della spettanza di ulteriori importi per i maggiori oneri contrattuali sostenuti, in base al criterio generale di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice&nbsp;amministrativo, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />
Sulla base di tali considerazioni, che il Collegio &#8211; melius re perpensa &#8211; condivide, deve quindi escludersi la giurisdizione del Giudice&nbsp;amministrativo ogniqualvolta la controversia afferisca all&#8217;&nbsp;<em>an</em>&nbsp;o al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della pretesa patrimoniale, atteso che in tal caso la fattispecie, di tipo meramente privatistico, esula dall’esercizio di un potere autoritativo.<br />
Peraltro, quanto alla questione inerente la particolare previsione di cui all’art.133 comma 1, lett. p), del c.p.a ( secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice&nbsp;amministrativo … …le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”) rispetto alla previsione di cui alla lett. c) (“controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”), affermata da questo Tribunale nella citata sentenza n.890/2015, può affermarsi che tale disposizione, pur attribuendo alla complessiva azione di gestione del ciclo dei&nbsp;rifiuti, una disciplina peculiare e di&nbsp;<em>species</em>&nbsp;rispetto a quella di&nbsp;<em>genus</em>&nbsp;prevista alla lett.c) (controversie in materia di servizi pubblici), riconosce la giurisdizione del G.A. solo a condizione che vi siano atti o comportamenti riconducibili all’esercizio del potere e non già ove si controverta di atti che siano esclusivamente riconducili all’aspetto negoziale e alle obbligazioni contrattuali assunte.<br />
Del resto, la Corte regolatrice della giurisdizione ha chiarito che l’art. 133, lett. p), del c.p.a. nulla ha innovato in ordine al riparto della giurisdizione in detta materia, sicchè restano al di fuori dell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa le questioni connesse al mancato adempimento, da parte dell&#8217;amministrazione, di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio od intese a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 13.2.2014, n. 3311; 30.9.2013 n. 22317, 28.6.2013, n. 16304, 9.1.2013, n. 303, 12.7.2011; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 1.4.2011, n. 2058; T.A.R. Liguria, II, 19.3.2015, n. 322 e 19.11.2014, n. 1673; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 18.7.2015, n. 2444).<br />
Solo per meccanismi di adeguamento del canone d’appalto aventi fonte di rango normativo sono configurabili poteri dell’amministrazione appaltante di apprezzamento discrezionale di carattere autoritativo, i quali costituiscono il necessario fondamento costituzionale della giurisdizione amministrativa (cfr. Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204).<br />
Nella specie, in applicazione dei principi suindicati, la pretesa azionata dalla ricorrente tendente ad ottenere i maggiori oneri sostenuti per la complessiva riorganizzazione del servizio, in termini di maggior impiego di risorse umani e strumentali, per il conferimento in via ordinaria dei rifiuti&nbsp;presso impianti di compostaggio siti fuori dal bacino BR/2, esula dalla giurisdizione di questo Tribunale&nbsp;amministrativo adito, in quanto:<br />
-in primo luogo, la domanda riguarda pretese patrimoniali nascenti dall’esecuzione del contratto;<br />
-dette pretese, trovano la loro fonte nelle obbligazioni scaturenti dal contratto;<br />
-in particolare, l’art. 51 del capitolato prestazionale e d’oneri stabilisce che “<em>le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo, dipendenti da maggiori o minori prestazioni sia di personale che di mezzi, richieste dall’Autorità, devono r<br />
&#8211; il successivo art.61 prevede che “<em>in caso di localizzazioni esterne al bacino di appartenenza, saranno riconosciuti, a parte, al concessionario i maggiori oneri di trasferimento, per le maggiori distanze da percorrere, rispetto al predetto impianto<br />
&#8211; in base all’art. 98 “<em>il trasporto di&nbsp;</em>rifiuti<em> urbani ed assimilati e dei materiali recuperati, per il conferimento ad impianti di riutilizzo e/o trattamento in discarica, è a totale carico del concessionario, nell’ambito di un’area che<br />
-E’ quindi evidente che la pretesa azionata dalla società ricorrente riguarda obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato in data 18/12/2008 e dagli annessi capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri, cui corrisponde una posizione sostanziale di<br />
Tanto precisato, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, il Collegio deve dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, essendo la cognizione della controversia riservata al Giudice Ordinario.<br />
In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12.3.2007, n. 77, e ora disciplinato dall’art. 11 del c.p.a., il&nbsp;processo&nbsp;potrà essere riassunto davanti al Giudice Ordinario, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede avanzata, ove la stessa sia riproposta con le modalità e i termini di cui al predetto art. 11.<br />
Sussistono giustificati motivi (stante la peculiarità della questione e il&nbsp;<em>revirement</em>&nbsp;della Sezione rispetto alla citata sent.890/2015) per compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle riguardanti il compenso dei CTU nominati con ordinanze n.1648/2015 e 3387/2015, le quali sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ricorrente.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale&nbsp;Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo&nbsp;e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale il&nbsp;processo&nbsp;potrà proseguire con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del c.p.a.<br />
Liquida in favore dei CTU dott. Giuseppe Iannone e dott. Giuseppe Pezzuto, la somma, rispettivamente, di € 2000,00 oltre oneri e accessori ex lege per il primo, ed € 3000,00, oltre oneri e accessori ex lege, per il secondo, ponendo il relativo pagamento a carico della ricorrente; compensa per il resto le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Pasca, Presidente<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-6-2016-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2016 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-3-2015-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-3-2015-n-943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-3-2015-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.943</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari, est. Roberto Michele Palmieri Tarifa Energia Srl (Avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Bartolomeo Cozzoli, Mario Bucello, Simona Viola) c. Regione Puglia (Avv. Francesco Caputi Iambrenghi), Giovanni Casto, Luca Varola, Granco Giorgio Lotta, Roberto Capuozzo (Avv. Pietro Quinto e Antonio Quinto) Alessandro Tondo (Avv.ti Antonio Quinto e Pietro Quinto)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-3-2015-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-3-2015-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari, est. Roberto Michele Palmieri<br /> Tarifa Energia Srl (Avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Bartolomeo Cozzoli, Mario Bucello, Simona Viola) c. Regione Puglia (Avv. Francesco Caputi Iambrenghi), Giovanni Casto, Luca Varola, Granco Giorgio Lotta, Roberto Capuozzo (Avv. Pietro Quinto e Antonio Quinto) Alessandro Tondo (Avv.ti Antonio Quinto e Pietro Quinto)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Energia rinnovabili – Impianto – Autorizzazione unica – Rilascio &#8211; Effetto- Disponibilità &#8211; Aree destinate ad ospitare l’impianto &#8211;   Avvio della realizzazione dell’opera – Rispetto del termine di inizio lavori – Sussiste</p>
<p>2. Ambiente – Energia rinnovabili – Impianto – Contratti preliminari – Trasferimento – Aree sulle quali realizzare l’impianto – Prova – Disponibilità delle aree – Rispetto – Termine inizio lavori &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs.387/2003, l’Autorizzazione Unica abilita il richiedente all’esercizio  delle procedure espropriative, immettendo lo stesso nella disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, e dimostra che lo stesso ha concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa, ai fini del rispetto del termine di inizio lavori.(Nel caso di specie, il TAR Lecce, alla luce delle suddette considerazioni, ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, con cui il Comune resistente ha sospeso l’AU rilasciata al ricorrente sul falso presupposto del mancato inizio dei lavori, ed ha accolto il ricorso)</p>
<p>2. In materia impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di dare la prova, ex art. 2 co.159 L.n.244/07, del concreto avvio della realizzazione dell’impianto, l’imprenditore che intende realizzare l’impianto ben può far valere il contratto preliminare stipulato con il proprietario delle aree interessate dall’impianto, atteso il contratto preliminare, quale fonte dell’obbligo, è senz’altro idoneo a provare la disponibilità giuridica delle aree, intesa detta disponibilità in termini non già di attuale proprietà del bene, ma della possibilità di conseguirla sulla base di strumenti giuridici idonei a superare anche l’eventuale rifiuto del venditore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 143 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Tarifa Energia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Bartolomeo Cozzoli, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Giovanni Casto, Luca Varola, Granco Giorgio Lotta, Roberto Capuozzo, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Quinto, Antonio Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43; Alessandro Tondo, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l&#8217;Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, prot. uscita AOO_159 &#8211; 20.11.2013 &#8211; 0009128 del 20 novembre 2013 avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione e all&#8217;esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei comuni di Castrì e Vernole (LE) &#8211; località &#8220;Campana&#8221; e &#8220;Filandra&#8221;, rilasciate con determinazione dirigenziale n. 251 del 24.11.2010. Sospensione di efficacia &#8211; Richiesta parere su validità compatibilità ambientale&#8221;; ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;<br />
nonché (con motivi aggiunti), per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l&#8217;Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, prot. uscita AOO_159 &#8211; 10.01.2014 &#8211; 0000196 del 10 gennaio 2014 avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione e all&#8217;esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei comuni di Castrì e Vernole (LE) &#8211; località &#8220;Campana&#8221; e &#8220;Filandra&#8221;, rilasciate con determinazione dirigenziale n. 251 del 24.11.2010. Sospensione di efficacia &#8211; Validità della compatibilità ambientale &#8211; Riscontro a osservazioni e diffida della società&#8221;;<br />
di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Bartolomeo Cozzoli, Ernesto Sticchi Damiani, in sostituzione di Saverio Sticchi Damiani Mario Buccello e Simona Viola, Francesco Caputi Iambrenghi, Antonio Quinto, anche in sostituzione di Pietro Quinto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Regione ha sospeso l’efficacia dell’Autorizzazione Unica (AU) rilasciata in favore della ricorrente ai sensi dell’art. 12 d. lgs. n. 387/03 e relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei Comuni di Castrì e Vernole.<br />
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 26 d. lgs. n. 152/06; 16 co. 7 L.R. n. 11/01; eccesso di potere per sviamento, illogicità, errore; 2) violazione degli artt. 3, 7 e 21 quater l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 22.1.2014 la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla nota con la quale la Regione ha invitato la ricorrente alla presentazione di nuova istanza di verifica di compatibilità ambientale dell’impianto in esame, pena la decadenza dell’autorizzazione unica già rilasciata.<br />
Tale atto è stato censurato per i seguenti motivi: violazione degli artt. 2 co. 159 l. n. 244/07 (L. Fin. 2008); 15 d. lgs. n. 79/99; eccesso di potere per errore e illogicità dell’azione amministrativa.<br />
Nella camera di consiglio del 20.2.2014 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare.<br />
All’udienza del 19.2.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
2. Con il primo motivo di ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti, deduce la ricorrente l’illegittimità degli atti impugnati, per violazione della normativa statale e regionale dettata in tema di proroga del termine dei lavori di realizzazione dell’impianto di che trattasi.<br />
La censura è fondata.<br />
2.1. La ricorrente risulta titolare di AU n. 251 del 24.11.2010, per la costruzione e l’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei Comuni di Castrì e Vernole.<br />
Nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’AU, il progetto in esame è stato sottoposto a verifica ambientale, culminata con DD n. 461 del 23.7.2008, di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA).<br />
Non avendo ancora ultimato i lavori di costruzione dell’impianto, la ricorrente ha chiesto alla Regione, ai sensi dell’art. 5 co. 21 L.R. n. 25/12, una proroga del termine di ultimazione dei lavori.<br />
Tale istanza è stata riscontrata negativamente dalla Regione, la quale, ritenuto che “… lo stato di avanzamento dei lavori risulta modesto e tale da far presupporre, considerando la data di inizio dichiarata da Tarifa Energia s.r.l, che gli stessi siano sostanzialmente fermi da lungo tempo”, ha in un primo momento sospeso l’efficacia dell’AU, indi ha invitato la ricorrente alla presentazione di nuova istanza di verifica di compatibilità ambientale dell’impianto, pena la decadenza del suddetto titolo abilitativo.<br />
2.2. Tale essendo il modus operandi della Regione, occorre ora accertarne la legittimità alla luce della relativa normativa statale e regionale.<br />
Sul punto, premette anzitutto il Collegio che non costituisce elemento rilevante ai fini in esame la circostanza che la ricorrente, in sede di istanza di proroga, non abbia espressamente citato la previsione di cui all’art. 2 co. 159 l. n. 244/07. Ciò in quanto è compito della Regione verificare la legittimità dell’istanza alla luce della normativa rilevante nel caso di specie.<br />
In particolare, il thema decidendum non può in alcun modo dirsi surrettiziamente ampliato dal fatto che tale previsione normativa sia stata introdotta per la prima volta dal Collegio in sede di emanazione dell’ordinanza cautelare n. 100/14, atteso che compete al giudice, in virtù del principio jura novit curia (art. 113 c.p.c, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), inquadrare nella corretta cornice giuridica le pretese fatte valere dalle parti, sulla base dei fatti da esse allegati.<br />
Ad ogni modo, l’avere la parte ricorrente, nei successivi motivi aggiunti, espressamente censurato gli atti impugnati (tra cui quello impugnato con m.a, al quale va ascritta natura non già di atto meramente confermativo, ma di nuovo provvedimento, tenuto conto della rinnovata istruttoria posta in essere dall’Amministrazione e del presupposto assunto, cioè la cessazione di validità della esclusione da VIA) anche in ragione del loro contrasto con la citata previsione dell’art. 2 co. 159 L. Fin. 2008, in uno alla possibilità concessa alla resistente di controdedurre sul punto, consentono di affermare sia la tempestività del gravame, sia la salvezza del principio del contraddittorio tra le parti, sì da escludere una qualsivoglia lesione dei rispettivi diritti di difesa.<br />
2.3. Ciò premesso, e venendo ora al merito delle dedotte censure, occorre anzitutto dar conto della normativa di riferimento. Sul punto, rileva il Collegio che:<br />
a) ai sensi dell’art. 16 co. 7 L.R. n. 11/01, “… La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo (i.e: verifica di assoggettabilità a VIA, n.d.a.) devono essere rinnovate”.<br />
b) per il disposto dell’art. 2 co. 159 l. n. 244/07, “Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell&#8217;iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall&#8217;articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239” (ovverossia, l&#8217;acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l&#8217;impianto, nonché l&#8217;accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente);<br />
c) infine, recita l’art. 12 d. lgs. n. 387/03 che: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.<br />
2.4. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che, come sopra chiarito, la ricorrente ha ottenuto in data 23.7.2008 provvedimento di esclusione da VIA (c.d. screening), il quale, per il disposto del cennato art. 16 co. 7 L.R. n. 11/01, ha efficacia triennale.<br />
Il successivo 24.11.2010 – e pertanto durante il termine triennale di efficacia dello screening – essa ha poi ottenuto AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03.<br />
Da ciò consegue che, alla data del 24.11.2010, essa ha legalmente acquisito la disponibilità giuridica delle aree oggetto di intervento, posto che, per il cennato art. 12 d. lgs. n. 387/03, a seguito del rilascio di AU, “le opere per la realizzazione degli impianti … nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili …, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti”, sì da abilitare la ricorrente all’esercizio della procedura espropriativa.<br />
Pertanto, avendo pacificamente la ricorrente acquisito, a far data dal 24.11.2010, la disponibilità giuridica delle aree oggetto di intervento, trova applicazione la previsione di cui al cennato art. 2 co. 159 l. n. 244/07, e segnatamente, “la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell&#8217;iniziativa”.<br />
In definitiva, emerge da quanto sopra che la ricorrente ha avviato i lavori a far data dal 24.11.2000 (data di rilascio dell’AU), e pertanto nel triennio di validità dell’esclusione da VIA (c.d. screening, del 23.7.2010). Ciò esclude sia la perdita di efficacia dello screening, sia la necessità della proroga.<br />
2.5. Già soltanto per tali considerazioni, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione evinto un presunto “modesto” stato di avanzamento dei lavori sulla base di elementi fattuali che, validi in ambito edilizio (art. 15 d.P.R. n. 380/01), non lo sono tuttavia in relazione agli interventi di che trattasi, i quali sono disciplinati da una normativa più specifica, anche per quel che attiene alla dimostrazione del concreto inizio dei lavori assentiti.<br />
3. Premesse tali considerazioni, di per sé decisive, va ora esaminata – per mere ragioni di completezza espositiva – la questione relativa alla stipula dei contratti preliminari finalizzati all’acquisizione delle aree in esame.<br />
Sul punto, il Collegio, al fine di chiarire in maniera ancor più stringente la questione – pur risolta implicitamente dal fatto di avere la ricorrente ottenuto AU, la quale implica il riconoscimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, anche mediante ricorso allo strumento espropriativo – relativa alla sussistenza di un valido titolo di disposizione delle aree da parte della ricorrente, e ciò ai fini dell’operare della citata previsione di cui all’art. 2 co. 159 L. Fin. 2008, ha disposto (ord. n. 1396/14) l’acquisizione di copia dei contratti attestanti la disponibilità, da parte della ricorrente, dei suoli in esame.<br />
La ricorrente ha ottemperato a tale ordine, producendo copia di n. 62 contratti preliminari di compravendita. Per le restanti aree, la ricorrente ha prodotto il piano particellare di esproprio.<br />
3.1. Orbene, occorre anzitutto rilevare che l’acquisizione in esame costituisce adempimento non imposto dalla necessità che la ricorrente fornisse la prova del fatto costitutivo del proprio diritto all’ottenimento della chiesta proroga. Ciò in quanto, avendo la ricorrente ottenuto autorizzazione unica – la quale suppone la sussistenza di un titolo giuridico idoneo a consentire l’acquisizione della disponibilità delle aree oggetto di intervento – la questione relativa alla prova della disponibilità delle aree doveva per essa oramai ritenersi superata.<br />
Piuttosto, è stato il Collegio a sottoporre ad ulteriore scrutinio probatorio la questione della disponibilità delle aree. Ne consegue che a carico della ricorrente non può ritenersi maturata alcuna preclusione di tipo processuale (i.e: la decadenza conseguente al mancato deposito di documenti entro quaranta giorni dalla data dell’udienza – art. 73 c.p.a.), detta preclusione conseguendo alla mancata produzione di documentazione imposta alla parte, e non alla diversa produzione documentale di cui il giudice abbia disposto l’acquisizione.<br />
3.2. Ciò chiarito, va ora affrontata la questione relativa alla idoneità dei contratti preliminari ad assolvere all’onere della prova relativa all’acquisizione della disponibilità dell’area. Sul punto, reputa il Collegio che alla questione deve esser data risposta positiva. Invero, ponendosi il contratto preliminare quale fonte dell’obbligo, per il promittente alienante, di far acquistare alla controparte la proprietà del bene, con possibilità per quest’ultima, in caso di inadempimento del venditore, di ottenere l’attuazione coattiva dell’obbligo di concludere il contratto (art. 2932 c.c.), è evidente che esso deve senz’altro dirsi idoneo a provare la disponibilità giuridica delle aree, intesa detta disponibilità in termini non già di attuale proprietà del bene, ma della possibilità di conseguirla sulla base di strumenti giuridici idonei a superare anche l’eventuale rifiuto del venditore.<br />
D’altro canto, non può sottacersi che il procedimento amministrativo in esame, in quanto connotato da una certa discrezionalità, amministrativa oltre che tecnica, presenta un risultato alquanto aleatorio per il proponente, ragione per cui sarebbe del tutto irragionevole imporre a quest’ultimo l’effettuazione di investimenti di ingente importo, in vista dell’acquisizione della proprietà di aree che, in assenza di provvedimento positivo da parte dell’amministrazione, non presenterebbero più alcun tipo di utilità.<br />
3.3. Per tali ragioni, reputa il Collegio che la produzione di contratti preliminari, in quanto espressione di una seria volontà del proponente di acquisire la disponibilità materiale e giuridica delle aree oggetto di intervento, deve ritenersi del tutto sufficiente ai fini in esame.<br />
4. Chiarito tale aspetto, va ora esaminata l’ulteriore questione relativa alla “copertura”, per effetto di tali contratti, di tutta l’area oggetto di intervento.<br />
Alla questione va data risposta positiva, anche alla luce dell’ultima produzione documentale effettuata dalla ricorrente in data 24.12.2014 (cfr. ord. di questo TAR n. 2858/14), e tenuto conto altresì che le aree in relazione alle quali la relativa disponibilità giuridica da parte della ricorrente è stata revocata in dubbio dalla Regione, o non sono rilevanti ai fini in esame (es. fg. 54, p.lla 74, estranea al proposto intervento), oppure lo sono, ma vi è preventiva acquisizione di disponibilità da parte della ricorrente (es. fg. 3, p.lla 133).<br />
5. Va poi respinta la tesi della Regione (riproposta in memoria conclusiva) secondo cui la disponibilità delle aree sarebbe venuta meno in considerazione della clausola risolutiva espressa presente in n. 37 contratti preliminari, ed operante qualora entro cinque anni dalla loro adozione non si fosse addivenuti alla stipula del definitivo. A tal riguardo, è sufficiente osservare che – qualora si ritenga (e così non è) non sufficiente ai fini della disponibilità delle aree in esame, l’avvenuto rilascio di autorizzazione unica – la prova della disponibilità delle aree doveva essere parametrata al 23 luglio 2010, data di rilascio del provvedimento di esclusione da VIA. E poiché a tale data i suddetti contratti preliminari erano del tutto validi ed efficaci, è evidente che, anche sotto tale aspetto, deve ritenersi raggiunta la prova della disponibilità giuridica, da parte della ricorrente, dei suoli interessati dal progettato intervento.<br />
6. In definitiva, sia che si deduca induttivamente (i.e: ex art. 2 co. 159 l. n. 244/07) la disponibilità dei suoli dall’ottenimento, da parte della ricorrente, di AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03 (opzione, si ribadisce, alla quale questo Collegio aderisce), sia che si faccia riferimento ai citati contratti preliminari di compravendita delle aree in esame, la questione non muta: la ricorrente ha fornito la prova della disponibilità delle aree in esame,ai sensi e per gli effetti del citato art. 2 co. 159 l. n. 244/07.<br />
7. Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità degli atti impugnati, avendo la Regione preteso di desumere la data di inizio dei lavori da elementi del tutto empirici – e segnatamente, dal “modesto” stato di avanzamento dei lavori, desunto dalla perizia giurata allegata dalla ricorrente in sede di presentazione dell’istanza di proroga – e non invece da elementi certi, quali quelli citati dalla previsione di cui all’art. 2 co. 159 l. n. 244/07, vale a dire l&#8217;acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l&#8217;impianto, nonché l&#8217;accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente.<br />
8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.<br />
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati.<br />
9. Va invece rigettata l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.<br />
Invero, sotto un primo profilo, la natura estremamente complessa del procedimento in esame esclude la positiva ricorrenza della colpa di apparato dell’Amministrazione, dovendosi escludere, proprio a cagione dell’alto tasso di tecnicismo che connota la fattispecie in esame, che gli atti in esame, pur illegittimi, siano stati assunti in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l&#8217;esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.<br />
In secondo luogo, e ad abundantiam, non vi è prova in atti di un qualche pregiudizio economico subito dalla ricorrente in conseguenza della disposta soprassessoria procedimentale, avuto riguardo altresì al rilievo che, essendo l’impianto di che trattasi ben lungi dall’entrare in esercizio, non è lecito attendersi un immediato ritorno economico.<br />
10. Sussistono giusti motivi – rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente fattispecie – per la compensazione delle spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:<br />
&#8211; accoglie l’azione impugnatoria, e annulla per l’effetto gli atti impugnati;<br />
&#8211; rigetta l’azione risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio e 18 marzo 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore<br />
Jessica Bonetto, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/03/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-3-2015-n-943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2011 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-9-2011-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-9-2011-n-943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-9-2011-n-943/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2011 n.943</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca S. M. (avv. L. Sanna) c/ il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regione Sardegna (Avv. Distr. St.) sul termine per la contestazione dell&#8217;atto di collocamento in congedo del militare Pubblico impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-9-2011-n-943/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2011 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-9-2011-n-943/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2011 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> S. M. (avv. L. Sanna) c/ il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regione Sardegna (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul termine per la contestazione dell&#8217;atto di collocamento in congedo del militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Personale militare – Collocamento in congedo assoluto per infermità – Impugnazione &#8211; Prescrizione &#8211; Domanda di accertamento del diritto a benefici economici aventi riflessi sul trattamento economico pensionistico – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso del militare diretto all’accertamento dei benefici economici che sarebbero maturati con il proseguimento della carriera e che si sarebbero riflessi nel trattamento economico pensionistico spettante laddove l’impugnazione dell’atto presupposto di collocamento in congedo assoluto per infermità – avente natura di atto paritetico &#8211; sia ormai prescritta per decorso del termine di prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 2946 del codice civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 208 del 2011, proposto da <br />	<br />
S. M., rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Laura Sanna, con domicilio eletto presso il suo studio in Nuoro, viale Repubblica n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regione Sardegna, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto a prestazioni economiche derivanti da infermità dipendente da causa di servizio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regione Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l&#8217;avv. Sanna per il ricorrente e l&#8217;avv. Tenaglia, avvocato dello Stato, per l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 e 15 febbraio 2011 e depositato il successivo 4 marzo, il ricorrente, già ufficiale della Guardia di Finanza, ha esposto di essere stato collocato in congedo nella riserva per infermità dal 21 marzo 1982 con decreto ministeriale del 30 aprile 1986. <br />	<br />
Il ricorrente lamentato la mancata applicazione del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738, che, all’art. 1, dispone <i>“il personale delle forze di polizia indicate nell’art. 16 della L. 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato un’invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta”</i>.<br />	<br />
Al riguardo, osserva che, sia con riguardo alle patologie di cui era affetto, sia alla categoria di pensione privilegiata concessagli (dapprima la VI categoria, successivamente la VII) egli avrebbe potuto essere impiegato in altri compiti di istituto, dal momento che non poteva considerarsi assolutamente inidoneo al servizio, mentre non avrebbe dovuto essere posto in congedo.<br />	<br />
Alla stregua di siffatta constatazione, il ricorrente chiede la riliquidazione della pensione <i>“calcolando le spettanze economiche con gli avanzamenti di carriera secondo il ruolo riconosciutili, sino al compimento del 65° anno”</i>: sulla base, cioè dei benefici e miglioramenti economici che gli sarebbero spettati se fosse stato trattenuto in servizio fino a tale limite di età.<br />	<br />
2. &#8211; Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile per tardività e comunque infondato nel merito.<br />	<br />
3. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
4. &#8211; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Come emerge dalla esposizione del contenuto del ricorso, questo è incentrato sulla contestazione della decisione dell&#8217;amministrazione di collocare il ricorrente in congedo per inidoneità assoluta al servizio (con il decreto ministeriale del 30 aprile 1986), con la successiva attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato per l&#8217;avvenuto riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio. <br />	<br />
L&#8217;atto in questione è indubbiamente attinente al rapporto di lavoro, anche se ne segna il momento conclusivo, vale a dire la risoluzione e il collocamento a riposo. La sua natura di atto paritetico determina la individuazione del termine per l&#8217;impugnazione nella prescrizione decennale, ai sensi dell&#8217;art. 2946 del codice civile. Tale termine, tuttavia, nel caso di specie è ampiamente decorso, posto che la notificazione del ricorso è intervenuta dopo quasi 25 anni dalla adozione del decreto ministeriale avente per oggetto il collocamento in congedo. <br />	<br />
Non si tratta, quindi, di atto che incida sul diritto al trattamento pensionistico, per cui il ricorrente invoca la imprescrittibilità statuita dall&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973.<br />	<br />
E d&#8217;altronde il ricorso si basa proprio sull&#8217;asserzione della illegittimità del collocamento in congedo, al fine di affermare la illegittimità del mancato mantenimento in servizio, presupposto per il riconoscimento dei benefici economici che sarebbero maturati con il proseguimento della carriera e che si sarebbero riflessi nel trattamento economico pensionistico spettante.<br />	<br />
Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto tempestivamente (quantomeno nel termine decennale di prescrizione) impugnare o contestare il provvedimento di collocamento in congedo, quale presupposto del trattamento pensionistico riconosciuto.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione del presupposto provvedimento di collocamento in congedo per inidoneità assoluta al servizio.<br />	<br />
6. &#8211; Le spese giudiziali sono regolate secondo la soccombenza e liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore del Ministero dell&#8217;Economia, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/09/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-9-2011-n-943/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2011 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2011 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-3-2011-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-3-2011-n-943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-3-2011-n-943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2011 n.943</a></p>
<p>Non va sospeso il parere preventivo del Comune favorevole all&#8217;apertura di 2 accessi a servizio di impianto distribuzione carburanti, per l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, concreto ed attuale, valutato in relazione alla specifica situazione soggettiva della parte ricorrente (soggetto esercente e gestore di un impianto di distribuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-3-2011-n-943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2011 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-3-2011-n-943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2011 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il parere preventivo del Comune favorevole all&#8217;apertura di 2 accessi a servizio di impianto distribuzione carburanti, per l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, concreto ed attuale, valutato in relazione alla specifica situazione soggettiva della parte ricorrente (soggetto esercente e gestore di un impianto di distribuzione di carburante); inoltre, vi e&#8217; solo un provvedimento che autorizza al controinteressato la costruzione di un impianto di distribuzione di carburante, la cui gestione non risulta tuttavia, allo stato, autorizzata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00943/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00703/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 703 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
Soc <b>La Rocca Petroli Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Greta Morelli, Anna Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale Satta &#038; Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Strade Lazio &#8211; Astral Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Costantini, con domicilio eletto presso Alberto Costantini in Roma, corso D&#8217;Italia, 19; <b>Comune di Atina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Chiarina Ianni, con domicilio eletto presso Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, 11 Sc H Int.3; Regione Lazio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fabio Bastianelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Beatrice Zammit, Vittorio Zammiti, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, via Alessandria, 130; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE PER L&#8217;APERTURA DI N. 2 ACCESSI A SERVIZIO DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA &#8211; ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 10 DPR 1199/71	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Strade Lazio &#8211; Astral Spa e di Fabio Bastianelli e di Comune di Atina;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, anche a trascurare le eccezioni pregiudiziali, la domanda cautelare non appare suscettibile di accoglimento, sia con riferimento all’impugnativa proposta con ricorso principale, sia per la parte relativa ai motivi aggiunti per l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, concreto ed attuale, valutato in relazione alla specifica situazione soggettiva della parte ricorrente, quale soggetto esercente e gestore di un impianto di distribuzione di carburante;	</p>
<p>&#8211; considerato che il danno dedotto dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti si incentra sostanzialmente sul provvedimento del responsabile dello Sportello unico per le attivita’ produttive relativo alla costruzione di un impianto di distribuzione del 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)<br />
respinge la domanda cautelare proposta.<br />	<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-14-3-2011-n-943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2011 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
