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	<title>9417 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9417 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2008 n.9417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-7-2008-n-9417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-7-2008-n-9417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2008 n.9417</a></p>
<p>Pres. A. Guida &#8211; est. P. Corciuolo COSMOFILM s.p.a. (Avv. G. Caiazzo ) c. Parco Regionale dei Monti Picentini (Avv. C. Loffredo) c. A.T.I. AGROTEC s.p.a. – ES s.r.l. – Progetti e Sistemi Master 2000 Comunication (N.C.) c. R.T.I. ERNST &#038; YOUNG s.p.a. FINANCIAL – MEDIALAB s.r.l. – STUDIO PIU’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-7-2008-n-9417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2008 n.9417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-7-2008-n-9417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2008 n.9417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida &#8211; est. P. Corciuolo<br /> COSMOFILM s.p.a. (Avv. G. Caiazzo ) c.  Parco Regionale dei Monti Picentini (Avv. C. Loffredo) c. A.T.I. AGROTEC s.p.a. – ES s.r.l. – Progetti e Sistemi Master 2000 Comunication (N.C.) c. R.T.I. ERNST &#038; YOUNG s.p.a. FINANCIAL – MEDIALAB s.r.l. – STUDIO PIU’ (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla mera irregolarità formale della mancata indicazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto sulle tre buste inserite nel plico generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara d&#8217;appalto &#8211; Modalità di presentazione delle offerte &#8211; Mancata indicazione dell’oggetto dell’appalto sulle tre buste inserite nel plico generale &#8211; Mera irregolarità formale – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata indicazione dell’oggetto dell’appalto anche sulle tre buste inserite nel plico generale deve essere considerata come mera irregolarità formale. Infatti, da un punto di vista funzionale esigere che anche sulle tre buste interne al plico generale dovesse assolutamente essere indicato l’oggetto dell’appalto non soddisfa alcuna esigenza pubblica connessa al procedimento, né in termini di trasparenza, né di par condicio o comunque di celerità, anzi ponendosi come una determinazione che in astratto finisce per aggravarne inutilmente la dinamica, arrecando un danno all’interesse pubblico conseguente dalla aprioristica pretermissione di una possibile soluzione vantaggiosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI  &#8211; PRIMA SEZIONE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA &#8211; Presidente <br />
PAOLO CORCIULO &#8211; Consigliere , estensore<br />
CARLO DELL’OLIO &#8211; Referendario <br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso 6993/2006 proposto da:</p>
<p><b>COSMOFILM s.p.a.</b> rappresentato e difeso da: CAIAZZO GIOVANNI con domicilio eletto in NAPOLI, Via dei Mille 40;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI</B> rappresentato e difeso da LOFFREDO CARMINE con domicilio eletto in NAPOLI, Via Cappucinelle n. 13, presso avv.to Annamaria Giordano;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>A.T.I. AGROTEC s.p.a. – ES s.r.l. – PROGETTI E SISTEMI MASTER 2000 COMUNICATION</b> non costituita in giudizio; </p>
<p><b>R.T.I. ERNST &#038; YOUNG s.p.a. FINANCIAL – MEDIALAB s.r.l. – STUDIO PIU’ s.p.a.</b> non costituita in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento:<br />
del provvedimento di esclusione dalla gara per l’ideazione, progettazione, realizzazione e traduzione operativa del progetto “Natura e sviluppo per la formazione delle risorse ambientali e dell’economia eco-compatibile all’interno dell’area del parco regionale dei Monti Picentini” n. 749 reso in data 13 novembre 2006 dalla Commissione giudicatrice e comunicato in data 14 novembre 2006; </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la costituzione in giudizio del Parco Nazionale Monti Picentini;<br />
Udito il relatore il Consigliere PAOLO CORCIULO; <br />
Uditi all’udienza pubblica del 4 giugno 2008 i difensori delle parti come da verbale;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La società Cosmofilm s.p.a. partecipava alla gara per appalto concorso indetta dal Parco Nazionale dei Monti Picentini per l’ideazione, progettazione, realizzazione e traduzione operativa del progetto “Natura e sviluppo per la formazione delle risorse ambientali e dell’economia eco-compatibile all’interno dell’area del parco regionale dei Monti Picentini”.<br />
Alla prima seduta del 13 novembre 2006 la Cosmofilm s.p.a. veniva esclusa, in quanto all’interno del plico vi erano le tre buste contenenti, rispettivamente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica, senza che vi fosse stata apposta l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 10 del capitolato d’oneri, pur essendo le stesse sigillate e recanti l’indicazione del mittente; il provvedimento di esclusione veniva comunicato con nota n. 749 del 14 novembre 2006.<br />
Avverso l’esclusione proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Cosmofilm s.p.a. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Deduceva la ricorrente che nessuna disposizione della lex specialis di gara comminava l’esclusione nel caso in cui non fosse stata riportata sulle tre buste interne al plico generale l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, né era stata indicata una specifica ragione della contestata estromissione in riferimento a specifiche esigenze di trasparenza e celerità della procedura; tantomeno avrebbe potuto essere riconosciuta efficacia escludente alla generica indicazione contenuta nel capitolato di voler porre tutte le sue prescrizioni a pena di esclusione o di non aggiudicazione; infine, si deducevano profili di carenza di motivazione.<br />
Con decreto presidenziale n. 3112/06 del 20 novembre 2006 la ricorrente veniva ammessa con riserva alla gara.<br />
Si costituiva in giudizio il Parco Nazionale dei Monti Picentini concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, eccependone l’inammissibilità per omessa impugnazione del bando nella parte in cui aveva prescritto l’esclusione in caso di mancata indicazione dell’oggetto dell’appalto nei tre plichi interni.<br />
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2006 con ordinanza n. 3330/06 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, per cui la ricorrente veniva ammessa con riserva alla gara.<br />
All’udienza pubblica del 4 giugno 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione. <br />
Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Parco con riferimento alla mancata impugnazione anche del capitolato d’oneri nella parte in cui prescrive l’esclusione per ogni sua violazione, in quanto tale circostanza eventualmente potrebbe porsi come ragione di infondatezza del ricorso e non anche come causa di inammissibilità.<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
La mancata indicazione dell’oggetto dell’appalto anche sulle tre buste inserite nel plico generale – sul quale d’altronde erano stati puntualmente riportati tutte le diciture richieste per l’individuazione sia della gara che dell’offerente &#8211; deve infatti essere considerata come mera irregolarità formale, come tale inidonea a giustificare la grave misura adottata dall’organo di gara in sede di verifica della documentazione.<br />
Infatti, da un punto di vista funzionale esigere che anche sulle tre buste interne al plico generale dovesse assolutamente essere indicato l’oggetto dell’appalto non soddisfa alcuna esigenza pubblica connessa al procedimento, né in termini di trasparenza, né di par condicio o comunque di celerità, anzi ponendosi come una determinazione che in astratto finisce per aggravarne inutilmente la dinamica, arrecando un danno all’interesse pubblico conseguente dalla aprioristica pretermissione di una possibile soluzione vantaggiosa. <br />
Né il provvedimento può essere ritenuto sostenibile in termini di pedissequa e vincolata applicazione del capitolato nella parte in cui aveva prescritto che “tutto quanto prescritto nel presente capitolato d’oneri è a pena di esclusione e/o di non aggiudicazione”. Trattasi, infatti, di una proposizione del tutto inidonea ad essere interpretata come specifica volontà di sanzionare con l’esclusione qualsiasi prescrizione ivi contenuta; ciò, in primo luogo per la sua eccessiva genericità, che mal si concilia con una volontà effettiva dell’amministrazione, configurandosi piuttosto come mera clausola di stile; d’altronde, l’omnicomprensività della previsione urta sotto il profilo della coerenza anche con il contenuto dello stesso capitolato d’oneri, che solo in parte contiene prescrizioni inerenti la gara, ed anche con il bando e la lettera di invito che non contengono una simile severa blindatura del procedimento; inoltre, il capitolato impone a pena di esclusione specifiche prescrizioni che diversamente opinando, si porrebbero come duplicazione di un principio generale omnicomprensivo e quindi come ragione di intima contraddittorietà della legge di gara.<br />
Di qui l’esigenza di una ragionevole lettura della previsione, nel senso di non considerare come ragione di esclusione mere irregolarità formali anche alla luce del superiore principio del favor partecipationis, a tenore del quale in una gara d&#8217;appalto, la stazione appaltante, in presenza di una clausola ambigua, è tenuta ad interpretare la prescrizione nel senso della massima partecipazione, specie laddove questa si presenti generica e priva di concreto ai fini della correttezza e trasparenza del procedimento.<br />
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali, anche alla luce del corretto comportamento assunto dalla stazione appaltante. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania I Sezione <br />
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; spese compensate <br />
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2008.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-7-2008-n-9417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2008 n.9417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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