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	<title>9416 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9416 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2014 n.9416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-9-2014-n-9416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-9-2014-n-9416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2014 n.9416</a></p>
<p>Pres. Bianchi, est. Blanda Stefano Coaccioli (Avv.ti Giovanni Ranalli ed Enrica Capitò) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) 1. Università – Professore universitario di I fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio di idoneità o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-9-2014-n-9416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2014 n.9416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-9-2014-n-9416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2014 n.9416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, est. Blanda<br /> Stefano Coaccioli (Avv.ti Giovanni Ranalli ed Enrica Capitò) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Università – Professore universitario di I fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio di idoneità o inidoneità – Presupposti – Non può essere limitato ai soli indici bibliometrici – Ragioni.</p>
<p>2. Università &#8211; Professore universitario di I fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio di idoneità o inidoneità – Contenuto motivazionale – Rilevanza del giudizio di merito sul valore scientifico delle pubblicazioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 16, co. 3, L. 240/2010 l’abilitazione scientifica nazionale si deve basare su un motivato giudizio, fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare. Pertanto nell’ambito di una procedura per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I fascia, le Commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’ANVUR ma devono procedere ad un esame (seppur sintetico) delle pubblicazioni nel loro complesso e degli altri titoli illustrati dal candidato (partecipazioni a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca).</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il giudizio negativo di abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore di seconda fascia motivato prevalentemente in ragione del mancato superamento degli indici bibliometrici e senza alcun riferimento all’impatto scientifico delle pubblicazioni, atteso che ai sensi dell’art. 6, co. 5, D.M. 76/2012 le commissioni esaminatrici possono discostarsi dalla regola generale e attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3132 del 2014, proposto da:<br />
Stefano Coaccioli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Ranalli e Enrica Capito&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Bertoloni, 27 int. 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l’Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento con il quale il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca ha negato, al Prof. Stefano Coaccioli, l&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima e seconda fascia &#8211; settore concorsuale 06/B1 &#8220;Medicina interna&#8221; richiesta con domanda n. 15920;<br />
&#8211; dell&#8217;atto con cui la Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia &#8211; settore 06/B1 “Medicina Interna” ha espresso giudizio negativo all&#8217;abilit<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, ed in particolare del Decreto del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012;<br />
&#8211; del verbale n. 1 del 12 febbraio 2013 della Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia — settore 06/B1 “Medicina Interna”;<br />
&#8211; del Decreto Direttoriale del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università, della Ricerca, n. 222 del 20 luglio 2012;<br />
&#8211; dei verbali della “Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia — settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna”;<br />
&#8211; delle Delibere del Consiglio Direttivo dell&#8217; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca — ANVUR del 13.8.2012 e del 14.9.2012 e della relazione con allegata Tabella 2 dell&#8217;ANVUR, nella parte in cui è stato determinato il </p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con Decreto n. 222 del 20 luglio 2012 il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca ha indetto il Bando, ai sensi degli articoli 3 e 9 del d.P.R. n. 222/2011, per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per ciascun settore concorsuale di cui all&#8217;allegato 3 del medesimo decreto.<br />
Il Prof. Stefano Coaccioli ha presentato domanda di partecipazione per l&#8217;abilitazione scientifica per il settore concorsuale 06/B1 — Medicina Interna per la prima fascia.<br />
Il Prof. Coaccioli, dopo essere stato ricercatore universitario presso l&#8217;Università degli Studi di Perugia, dal 24 agosto è divenuto professore associato di II fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare MEDU9 — Classe di Concorso 06-B1 presso il medesimo ateneo.<br />
Il ricorrente descrive il proprio <i>curriculum</i> professionale ed accademico e la produzione scientifica ed accademica con 234 pubblicazioni ed una notevole attività scientifica di rilevanza nazionale ed internazionale.<br />
La commissione esaminatrice, tuttavia, ha negato al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale.<br />
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Violazione della Circolare del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca dell&#8217;11 gennaio 2013. Difetto di motivazione.<br />
La Commissione, nel negare l’abilitazione scientifica al ricorrente, si sarebbe limitata ad una valutazione generica riferita alle “mediane” di cui all&#8217;Allegato del D.M. n. 76/2012.<br />
In base all&#8217;art. 16 della L. n. 240/2010, come chiarito dalla Circolare ministeriale dell&#8217;11.1.2013, la Commissione sarebbe obbligata a considerare il curriculum del candidato Prof. Coaccioli e le attività scientifiche e pubblicazioni da questo emergenti.<br />
Sarebbe stato violato, quindi, il principio di “valutazione globale” dei candidati.<br />
In secondo luogo, la stessa ANVUR, con Delibera del 14.9.2012 avrebbe rilevato numerose criticità in relazione alla valutazione dei candidati effettuata solo sulla base delle “mediane”;<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 16 della Legge n. 240/2010 (sotto ulteriore profilo) in combinato disposto con gli artt. 3, 4, 5, 6 del D.M. n. 76/2012, dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 222/2011 e dell&#8217;art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed irrazionalità dell&#8217;azione amministrativa. Contraddittorietà per violazione dell&#8217;art. 4 del D.D. n. 222/2012 (Bando).<br />
L&#8217;art. 16 della L. n. 240/2010 e il D.M. n. 76/2012 imporrebbero alla Commissione di fornire un&#8217;adeguata motivazione in ordine al giudizio espresso sui titoli del candidato.<br />
Ed ancora, le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle commissioni d&#8217;esame nell&#8217;ambito delle procedure comparative per l&#8217;accesso ai posti universitari potrebbero essere sindacate anche con la verifica dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati.<br />
Nel caso di specie, dalla lettura del giudizio complessivo reso dalla Commissione non sussisterebbe un’adeguata motivazione in ordine agli elementi sulla base dei quali le mediane non sarebbero state superate. Dal <i>curriculum</i>presentato dal ricorrente emergerebbe una rilevante attività di pubblicazione scientifica, un&#8217;attività scientifica e una attività di docenza ed assistenza in clinica che, tenuto conto dei parametri generali fissati dall&#8217;art. 16 della legge n. 240/2010, avrebbero dovuto essere valutati dalla Commissione.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;attività di ricerca, il Prof. Coaccioli avrebbe contribuito ad ottenere risultati scientifici di assoluto rilievo. Egli svolgerebbe attività di docenza accademica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso il quale sarebbe titolare di due cattedre (Medicina Interna e Semeiotica Medica) avrebbe insegnato ai Corsi di Specializzazione, al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.<br />
Il giudizio della Commissione sarebbe privo di motivazione e illogico, perché non avrebbe tenuto conto dei titoli e dell&#8217;attività di ricerca del ricorrente.<br />
La commissione non avrebbe valutato i titoli in modo analitico, né avrebbe proceduto ad una loro ponderazione.<br />
La piena maturità scientifica dei candidati (art. 4, comma 1, del D.M. 76/2012) dovrebbe essere accertata con una valutazione ampia (secondo la citata Circolare ministeriale dell&#8217;11.1.2013) di tutte le attività espletate (pubblicazioni, docenza, assistenza clinica), idonea ad apprezzare le qualità del candidato ai fini del futuro insegnamento come professore di prima o di seconda fascia, per cui non si potrebbe tener conto solo delle pubblicazioni;<br />
3) violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, buon andamento dell&#8217;azione amministrativa. Violazione del principio di regolare svolgimento delle operazioni concorsuali. Violazione dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 222/2011. Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria.<br />
La Commissione si sarebbe limitata a valutare le pubblicazioni ai fini della valutazione della produzione scientifica ed avrebbe formulato il giudizio in un tempo troppo esiguo per poterlo ritenere approfondito.<br />
Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e l’Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.<br />
All’udienza del 16 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame il dott. Coaccioli, professore associato di II fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare MEDU9 &#8211; Classe di Concorso 06/B1 presso l’Università di Perugia, ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per la prima fascia del settore 06/B1 &#8211; medicina interna.<br />
Con i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente e stretta connessione, il ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe attribuito l’abilitazione facendo esclusivo riferimento al mancato superamento delle mediane calcolate dall’Anvur, senza tener conto in alcun modo del prestigioso<i>curriculum</i> di studi e professionale dell’interessato.<br />
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.<br />
L&#8217;art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.<br />
L&#8217;abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “<i>sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro</i>” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).<br />
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all&#8217;abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.<br />
Per le procedure di abilitazione all&#8217;accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l&#8217;accesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, “tra gli altri parametri”, all&#8217;impatto delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale.<br />
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “<i>nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5</i>”.<br />
Il successivo art. 5, che individua i criteri e i parametri per l&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “<i>nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale</i>”.<br />
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell&#8217;impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati, sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.<br />
Per la valutazione dei titoli, la commissione si attiene, tra gli altri parametri, all&#8217;impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di tipo bibliometrico (cd. mediane), distinti per fascia, di cui all’art. 6 e definiti negli allegati A ed E del regolamento approvato con D.M. n. 76/2012.<br />
L&#8217;art. 6 del menzionato D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”), in particolare, fa riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilendo che “<i>i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B</i>” siano definiti dall&#8217;ANVUR “<i>secondo modalità stabilite con propria delibera</i>”.<br />
Alla luce di tali premesse la tesi del ricorrente, secondo cui la valutazione dei singoli candidati non si risolverebbe nella mera verifica del superamento dei parametri bibliometrici, merita adesione, posto che, come si evince dalle norme sopra riportate, le Commissioni sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili.<br />
Invero, nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.<br />
In particolare l’art. 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazionesi sarebbe dovuta basare su <i>“un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro</i>”.<br />
Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica prevede espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche gli altri titoli e il contributo individuale all’attività di ricerca dei candidati.<br />
La stessa Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando in particolare che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.<br />
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.<br />
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, possono discostarsi da tale regola generale, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012.<br />
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione ai candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.<br />
La disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.<br />
Il ruolo di professore di prima e di seconda fascia costituisce, infatti, il vertice della carriera accademica, il che giustifica il rigore della selezione previsto dal legislatore.<br />
Ne consegue che le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur: sia in senso negativo, per cui al mancato superamento delle mediane debba seguire necessariamente il diniego dell’abilitazione (come è avvenuto nel caso in esame), sia in senso positivo, per cui viene riconosciuta l’abilitazione a coloro che abbiano integrato le mediane, senza esaminare gli altri titoli (partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca…) espressamente previsti nel D.M. 76/2012.<br />
Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi a verificare il mancato superamento delle mediane, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame (seppur sintetico) delle pubblicazioni nel loro complesso e degli atri titoli che il ricorrente ha adeguatamente illustrato in sede di ricorso. Come del resto la stessa commissione si era obbligata a effettuare nella prima seduta del 12.2.2013 in cui, come risulta dal verbale n. 1/2013, ha determinato i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabilendo che “il <i>giudizio di piena maturità scientifica deve scaturire dalla valutazione della storia scientifica complessiva del candidato, basata sul merito dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, realizzati nelle aree tematiche del settore 06/B1</i>”.<br />
Ciò premesso merita di essere condiviso anche il terzo motivo con il quale l’istante deduce il difetto di istruttoria dell’attività della commissione, che avrebbe effettuato un giudizio estremamente sintetico e del tutto carente dell’approfondimento necessario.<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/B1 “medicina interna” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.<br />
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e per l’effetto:<br />
&#8211; annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;<br />
&#8211; ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-9-2014-n-9416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2014 n.9416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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