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	<title>9388 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9388 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Scafuri Maria Carmela Mallardo (Avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato) e Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Scafuri<br /> Maria Carmela Mallardo (Avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato) e Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei poteri di controllo del Ministero dei Beni e le Attività Culturali in sede di annullamento del nullaosta paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Beni Culturali – Potere del Ministero di annullamento del nullaosta paesaggistico – Limiti – Individuazione.</p>
<p>2. Beni Culturali – Annullamento ministeriale del nullaosta paesaggistico – Riesame nel merito della decisione amministrativa – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’annullamento del nullaosta paesaggistico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve essere necessariamente ed esclusivamente pronunciato per motivi di legittimità – in tutte le relative sintomatiche figure &#8211; essendo riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di gestione del vincolo paesaggistico.<br />
2. E’ illegittimo l’annullamento del nullaosta paesaggistico laddove i rilievi sollevati della Soprintendenza, lungi dal potersi inquadrare nell’ambito del sindacato per eccesso di potere, attengano al merito della determinazione amministrativa, atteso che l’organo tutorio rinnova l’esercizio del potere tecnico discrezionale, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle dell’organo istituzionalmente preordinato alla salvaguardia dei valori ambientali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli<br />Sezione Terza</b></p>
<p>composta dai Giudici</p>
<p>Giovanni de Leo	&#8211; Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri	&#8211; Consigliere rel.<br />	<br />
Maria Laura Maddalena	&#8211; Referendario																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n.3384/2005 Reg.Gen., proposto da<br />
<b>Maria Carmela Mallardo</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro p.t. e <br />
la <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici</b>, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia in persona del Soprintendente p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Comune di Giugliano in Campania</b>(n.c.);</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto notificato in data 12.4.2005 del Soprintendente per i BB.AA. per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia di annullamento del provvedimento n.3 del 21.10.2004 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano in Campania con cui viene concesso la sanatoria per aver realizzato un capannone destinato ad attività commerciale;<br />
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
VISTO gli atti tutti di causa;<br />
VISTO l’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
VISTO la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2005 relatore il Cons. Scafuri;<br />
RITENUTO che nella specie sussistono i presupposti per l&#8217;immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata e sentiti sul punto gli avvocati delle parti costituite presenti all’udienza, come da relativo verbale;<br />
RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato in sanatoria per un fabbricato da destinare ad attività commerciale;<br />
CONSIDERATO in diritto quanto segue:<br />
&#8211;	l’impugnato annullamento ministeriale è motivato dalla considerazione che la realizzazione dell’intervento edilizio “de quo” “configura una particella pressoché interamente edificata in un’area di elevato pregio paesistico, trattandosi della zona litoranea del Comune di Giugliano, vincolata con decreto ministeriale del 14.12.1964&#8230;.Tra gli elementi che appartengono al contesto tutelato nel suo insieme – e non già di vincolo di cui all’art.142 del D.L.vo 42/2004 – vi è anche il canale degli Abruzzesi che, nell’ambito delle opere abusive realizzate, è stato completamente coperto nel tratto corrispondente alla particella in questione, con la conseguente cancellazione di tutte le connotazioni paesaggistiche, naturalistiche e vegetazionali ad esso connesse, detraendo valore paesaggistico all’area &#8230;.inoltre&#8230;.la costruzione abusiva, posta anche a breve distanza dalla strada Domiziana, incide negativamente, per caratteri dimensionali, volumetrici e tipologici, anche sulle visuali libere del contesto tutelato dalla pubblica strada&#8230;non valgono a mitigare l’incidenza delle opere sul contesto tutelato gli interventi di completamento proposti, rivolti semmai al mero completamento di manufatti aventi connotazioni di precarietà”;<br />	<br />
&#8211;	per costante e consolidata giurisprudenza, anche della sezione, la determinazione negativa tutoria deve essere necessariamente ed esclusivamente pronunciata per motivi di legittimità – in tutte le relative sintomatiche figure &#8211; essendo riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di gestione del vincolo paesaggistico (ex plurimis Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 9 del 14.12.2001 e VI sez. e n. 6652 del 5.12.2002);<br />	<br />
&#8211;	nella specie i rilievi della Soprintendenza, lungi dal potersi inquadrare nell’ambito del sindacato per eccesso di potere, attengono al merito della determinazione amministrativa, atteso che l’organo tutorio rinnova l’esercizio del potere tecnico discrezionale, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle dell’organo istituzionalmente preordinato alla salvaguardia dei valori ambientali;<br />	<br />
&#8211;	invero l’incidenza sul contesto ambientale sia dei corsi d’acqua sia delle caratteristiche dell’intervento risulta già esaminata dagli organi del Comune, che per i primi aveva osservato la non sottoposizione a vincolo in quanto non fiumi nè torrenti e tantomeno iscritti in alcun elenco ai sensi dell’art. 146 D.Lgvo n.490/1999 e per le seconde aveva favorevolmente considerato le opere di mitigazione (cfr. note n. 5199 del 10.10.2002 e n. 2347 del 15.10.2003 e parere della Commissione edilizia integrata del 23.7.2004 richiamata dall’autorizzazione comunale);<br />	<br />
&#8211;	di contro la determinazione impugnata non indica le ragioni della valorizzazione del “canale degli abruzzesi” né il decreto che lo avrebbe tutelato;<br />	<br />
&#8211;	del pari non sono evidenziati eventuali vizi di carenza di motivazione o di difetto di istruttoria o di illogicità del parere della commissione edilizia integrata;<br />	<br />
&#8211;	in definitiva l’Amministrazione, si ripete, ha finito con l’operare un nuovo inammissibile apprezzamento della fattispecie con proprie ed autonome valutazioni tecnico-discrezionali;<br />	<br />
&#8211;	VALUTATO che per quanto sopra il ricorso deve essere accolto nei limiti del difetto di motivazione, con conseguente obbligo di rideterminazione dell’Amministrazione interessata;<br />	<br />
&#8211;	RITENUTO che sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,</p>
<p align=center>ACCOGLIE</p>
<p>
nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.3384/2005 in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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