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	<title>936 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>936 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore PARTI: omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità , contro Comune Raffadali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore PARTI:  omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità ,  contro Comune Raffadali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Mariangela Gentile,</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento va qualificato come un contratto atipico, nel quale coesistono elementi propri del mandato, dell&#8217;appalto di servizi e anche aspetti di garanzia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della PA- Avvalimento- contratto atipico &#8211; è tale &#8211; mandato , appalto di servizi e garanzia- coesistenza &#8211; va affermata.<br /> <br /> 2. Contratti della PA &#8211; avvalimento tecnico operativo ex art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; natura e caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento va qualificato come un contratto atipico, nel quale coesistono elementi propri del mandato, dell&#8217;appalto di servizi e anche aspetti di garanzia.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di avvalimento tecnico operativo (e non di garanzia) l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata le proprie risorse tecnico organizzative indispensabili per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, indicandole in modo specifico e puntuale e individuando altresì¬ il tipo vincolo giuridico sussistente nei rapporti interni tra l&#8217;ausiliata e l&#8217;ausiliaria (di fonte contrattuale o da collegamento infragruppo o consortile) che consente di far emergere l&#8217;interesse dell&#8217;ausiliaria a tale operazione, stante la presunzione di onerosità  del contratto di avvalimento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00936/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00194/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 194 del 2020, proposto da <br /> Giambrone Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giuseppe Ribaudo in Palermo, via Mariano Stabile, n 241;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune Raffadali, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">A&amp;V S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Mariangela Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Comune di Raffadali del 15.1.2020, prot. n. 5, di approvazione dei verbali e dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della A&amp;V s.r.l. della gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione e il completamento di alcune strade comunali a est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione ed il completamento di alcune strade comunali ad est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento di rigetto del preavviso dell&#8217;odierno ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del bando e del disciplinare di gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione ed il completamento di alcune strade comunali ad est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">E PER IL RICONOSCIMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente alla aggiudicazione delle gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione ed il completamento di alcune strade comunali ad est dell&#8217;abitato del Comune di</p>
<p style="text-align: justify;">Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">NONCHÃˆ</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica</p>
<p style="text-align: justify;">ovvero per equivalente, con riserva di determinare l&#8217;importo nel corso del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della A&amp;V S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare n. 277/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Calogero Commandatore alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Formulato avviso a verbale ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">A. Agendo in giudizio, la società  ricorrente ha premesso:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, con determinazione a contrarre n. 30 del 16.9.2019 del settore Lavori Pubblici del Comune</p>
<p style="text-align: justify;">di Raffadali, si era stabilito di affidare i lavori per la sistemazione e il completamento di alcune strade comunali a est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali mediante procedura negoziata ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. c-<i>bis</i>), del d.lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 4, lett. a), e art. 97, commi 2 e 8, del d.lgs n. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo, successivamente approvato con deliberazione di G.M. n. 89/2019 in cui si era previsto un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 389.424,94 per lavori a base d&#8217;asta, € 5.687,01 per oneri sicurezza e €110.575,06 di somme a disposizione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, all&#8217;esito della procedura di evidenza pubblica, l&#8217;appalto era stato provvisoriamente aggiudicato all&#8217;impresa A&amp;V S.r.l., odierna contro-interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, la società  ricorrente, spiegando le domande in oggetto, ha lamentato l&#8217;illegittimità  di tale aggiudicazione articolando i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) &#8220;<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COMMA 2 TER del D.LGS. N. 50/2016 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NOTE ESPLICATIVE MIT DEL 17.07.2019 -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI &#8220;PAR CONDICIO&#8221; DEI CONCORRENTI, NONCHÃ‰ DI QUELLI DI LEGALItà€, IMPARZIALItà€ E BUON ANDAMENTO DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA &#8211; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA &#8211; ARBITRARIEtà€ MANIFESTA</i>&#8220;, in quanto la stazione appaltante aveva operato un illegittimo troncamento dei ribassi alla terza cifra decimale per il calcolo della soglia di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove, invece, la soglia di anomalia fosse stata correttamente computata, la società  ricorrente, sostiene la difesa, sarebbe stata aggiudicataria. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">2) &#8220;<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016 &#8211; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI &#8220;PAR CONDICIO&#8221; DEI CONCORRENTI, NONCHÃ‰ DI QUELLI DI LEGALItà€, IMPARZIALItà€ E BUON ANDAMENTO DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA &#8211; ECCESSO DI POTERE &#8211; ARBITRARIEtà€ MANIFESTA</i>&#8220;, in quanto l&#8217;aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti previsti dal bando in ragione dell&#8217;irregolarità  e illegittimità  del contratto di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">B. Nonostante la regolarità  della notifica del ricorso introduttivo, il Comune resistente non si è costituito.</p>
<p style="text-align: justify;">C. In data 25 febbraio 2020, alle ore 19:30, si è costituita l&#8217;impresa contro-interessata che ha replicato alle argomentazioni difensive spese dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">D. All&#8217;udienza camerale del 26 febbraio 2020, attesa la tardiva costituzione dell&#8217;impresa contro-interessata la causa è stata rinviata per la decisione all&#8217;udienza camerale dell&#8217;11 marzo 2020 e successivamente trattata, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020, con decreto monocratico cautelare n. 277/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza camerale del 21 aprile 2020, tenutasi nelle modalità  previste dall&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso ex art. 60 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">E.1. In ordine al primo motivo di ricorso, con il decreto monocratico cautelare n. 277/2020, il Tribunale ha manifestato seri dubbi di ammissibilità  dello stesso in quanto carente dei requisiti di autosufficienza e specificità  previsti dall&#8217;art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">E invero, la società  ricorrente, dopo avere argomentato sull&#8217;erroneo calcolo della soglia di anomalia, giustifica il proprio interesse a coltivare la censura prospettando che, ove le operazioni di calcolo fossero state corrette, avrebbe conseguito indubbiamente l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale argomentazione supportante il motivo di censura, in ordine alle modalità  di calcolo e di sicura aggiudicazione dell&#8217;appalto alla ricorrente, non è perà² stata spesa e sviluppata in seno al ricorso introduttivo, ma è stata rimessa a un allegato (allegato n. 10 denominato &#8220;<i>Simulazione calcoli di gara senza troncamento</i>&#8220;) neppure puntualmente richiamato in seno all&#8217;atto introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto dell&#8217;art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2 c.p.a. stabilisce espressamente che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità  degli stessi, devono essere specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha così¬ pìù volte ribadito l&#8217;inammissibilità  di censure dedotte in scritti non notificati ovvero non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo o argomentate <i>per relationem</i> a uno scritto esterno al ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La «<i>giurisprudenza amministrativa considera siffatta modalità  di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem, per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, in contrasto con il principio di specificità  dei motivi imposto dall&#8217;art. 40, comma 1, lett. d) Cod. proc. amm. con conseguente inammissibilità  del motivo proposto (cfr. Cons. Stato, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275; IV, 12 luglio 2019, n. 4903; V, 20 luglio 2016, n. 3280). </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;inammissibilità  non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio comprendente gli atti della procedura (che, nel caso di specie, sarebbero i verbali della commissione giudicatrice e i giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria), poichè, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell&#8217;onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso.</i>» (Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma la difesa della ricorrente che il contratto di avvalimento presentato dall&#8217;impresa contro-interessata, &#8220;<i>per quanto riguarda la messa a disposizione di attrezzature e mezzi, fa riferimento ad un diverso contratto di noleggio, mentre l&#8217;obbligazione dell&#8217;avvalimento avrebbe dovuto essere determinata e specifica e non rinviabile ad altra forma di obbligazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, infatti, dopo un complesso percorso interpretativo ha qualificato l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento come un contratto atipico, nel quale coesistono elementi propri del mandato, dell&#8217;appalto di servizi e anche aspetti di garanzia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23 e Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 8655).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di avvalimento tecnico operativo (e non di garanzia) l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata le proprie risorse tecnico organizzative indispensabili per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, indicandole in modo specifico e puntuale e individuando altresì¬ &#8211; come avvenuto nel caso che ci occupa il tipo vincolo giuridico sussistente nei rapporti interni tra l&#8217;ausiliata e l&#8217;ausiliaria (di fonte contrattuale o da collegamento infragruppo o consortile) che consente di far emergere l&#8217;interesse dell&#8217;ausiliaria a tale operazione, stante la presunzione di onerosità  del contratto di avvalimento (C.G.A.R.S, sez. giur, 19 febbraio 2016, n. 52).</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane del tutto generico il profilo di doglianza relativo alla mancata disponibilità  in capo all&#8217;ausiliaria dei mezzi e delle attrezzature oggetto di avvalimento poichè smentita <i>per tabulas </i>dalla dichiarazione sostitutiva<i> </i>dell&#8217;8 ottobre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, infine, escluso che l&#8217;oggetto dell&#8217;avvalimento, in ragione della mancata indicazione dei termini del distacco della manodopera, sia interminato o indeterminabile, giacchè l&#8217;ausiliaria ha indicato in modo specifico le figure professionali all&#8217;uopo necessarie che possono operare nell&#8217;ambito previsto dall&#8217;art. 30 del d.lgs. n. 276/2003.</p>
<p style="text-align: justify;">F. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">G. Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti costituite giacchè il parziale esito in rito della controversia è scaturito da un&#8217;eccezione rilevata d&#8217;ufficio dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, nei sensi di cui in motivazione, in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, co. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 31 del 6 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/12/2009 n.936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-4-12-2009-n-936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-4-12-2009-n-936/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/12/2009 n.936</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Lotti Romeo (avv. Rodontini) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Condanna per reato ex art. 3 l. 97/2001 – Sospensione obbligatoria La P.A. è tenuta a sospendere dal servizio il dipendente condannato con sentenza anche non definitiva per uno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-4-12-2009-n-936/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/12/2009 n.936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-4-12-2009-n-936/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/12/2009 n.936</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Lotti<br /> Romeo (avv. Rodontini) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Condanna per reato ex art. 3 l. 97/2001 – Sospensione obbligatoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La P.A. è tenuta a sospendere dal servizio il dipendente condannato con sentenza anche non definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 3 L. 97/2001, non residuando alcun margine di discrezionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-3-12-2008-n-936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-3-12-2008-n-936/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-3-12-2008-n-936/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.936</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Raeli. Procura regionale Puglia c/o Omissis (Avv. V. C. Jambrenghi) e Omissis (Avv. M. Giangregorio). 1. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Art. 2901 e ss. – Applicabilità – Sussiste. 2. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Avverso convenzione di scioglimento della comunione legale e contestuale divisione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Raeli.  <br /> Procura regionale Puglia   c/o Omissis (Avv. V. C.  Jambrenghi) e Omissis  (Avv. M. Giangregorio).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Art. 2901 e ss. – Applicabilità – Sussiste.<br />
2. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Avverso convenzione di scioglimento della comunione legale e contestuale divisione beni &#8211; Ammissibilità – Sussiste.</p>
<p>3. Giudizio contabile – Azione revocatoria &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Avverso il terzo acquirente, in caso di salvezza dell’acquisto del subacquirente – Non sussiste.</p>
<p>4. Giudizio contabile – Azione revocatoria &#8211; Presupposti – Anteriorità del credito all’atto dispositivo – Determinazione.</p>
<p>5. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Avverso più atti dispositivi &#8211; Consilium fraudis &#8211; Valutazione unitaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’azione revocatoria del P.M. contabile, introdotta con il comma 174 dell’art. 1  della L. 23 dicembre 2005 n. 266  è regolata dalle norme del codice civile (artt. 2901 e ss.).</p>
<p>2. E’ impugnabile con l’azione revocatoria la convenzione matrimoniale, con la quale i coniugi sciolgono la comunione legale dei beni con passaggio al regime di separazione e contestuale divisione dei beni (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda per insussistenza del c.d. eventus damni, in quanto la divisione dei beni ha determinato un accrescimento in senso qualitativo del patrimonio del presunto responsabile-debitore dell’erario pubblico).<br />
3. E’ inammissibile per difetto di interesse la domanda di revoca del Procuratore regionale nei confronti del terzo acquirente allorchè rimanga salvo l’acquisto del subacquirente,  per non avere dimostrato l’attore la di lui mala fede ai sensi dell’art. 2901 ult. comma cod. civ.(Nella fattispecie, si è ritenuto mancante un adeguato rapporto di utilità tra l’interesse conservativo del creditore e la dichiarazione di inefficacia nei confronti del solo terzo acquirente) .</p>
<p>4. Nel giudizio di revocatoria innanzi alla Corte dei conti, ai fini dell’accertamento della anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione del presunto responsabile-debitore che sia pregiudizievole per le ragioni dell’erario, occorre riferirsi al momento in cui si verifica l’illecito contabile, ossia il fatto dannoso patito dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>5. Ai fini della  prova del c.d. consilium fraudis, nel caso di una pluralità di atti dispositivi, il giudice procede ad una valutazione unitaria degli stessi (Nel caso di specie, rileva ai fini dell’elemento soggettivo il fatto che tutte le attività negoziali siano state poste in essere in un breve periodo di tempo e tutte convergenti al medesimo risultato lesivo, costituendo altrettanti momenti di un preordianto disegno del debitore).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;azione revocatoria del p.m. contabile di cui all&#8217;art. 1, co. 174, L. 266/2005</span></span></span></p>
<hr />
<p>(Omissis) Con l’atto di citazione indicato in epigrafe, notificato tra il 6 e 12 maggio 2008 ai Sigg.ri (omissis), nonché il 5 giugno 2008 alla Sig.ra (omissis), il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale Regionale i convenuti  sopra generalizzati per ivi sentir dichiarata, ai sensi dell’art. 2901, c.c., l’inefficacia, nei confronti dell’erario ed allo scopo di garantire le attese creditorie, dei seguenti atti di disposizione:<br />
1)	Atto di scioglimento della comunione legale, in data 18 gennaio 2005, (omissis) con riferimento ai seguenti beni come sotto assegnati:<br />	<br />
(Omissis)<br />
villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio Riva dei Tessali (omissis)<br />
(Omissis):<br />
a)   immobile sito in (omissis)<br />
b)	immobile ad uso artigianale facente parte del fabbricato sito in (omissis)<br />	<br />
c)	appartamento sito in (omissis)<br />	<br />
2 Atto in data 18.03.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla sig.ra (Omissis) il villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio Riva dei Tessali (omissis)<br />
3) Atto in data 14.01.2005  (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto al proprio figlio, (omissis)   l’appartamento uso ufficio, (omissis)<br />
4) Atto in data 24.01.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla propria figlia (Omissis)   l’appartamento ad uso ufficio (omissis)<br />
Il Procuratore regionale ha chiesto la dichiarazione di inefficacia , nei confronti dell’erario, dei suddetti atti di disposizione, deducendo che nella specie ricorrono tutte le condizioni di cui all’art. 2901 c.c. (credito, eventus damni, consilium fraudis e scientia damni) e che gli atti di cessione si inseriscono in una catena logico-temporale che non lascia adito a dubbio alcuno circa, non soltanto la consapevolezza, bensì la volontà da parte dell’avv.  (Omissis) di arrecare pregiudizio alle ragioni dell’erario, secondo quanto in appresso detto.<br />
Nel corso del 2001, presso la Procura della Repubblica di Taranto, veniva aperto un procedimento penale (omissis) a carico del Direttore Generale e Dirigenti dell’Area Tecnica dell’Azienda ospedaliera “SS.Annunziata” i quali, in concorso fra loro, nell’intento di procurare a se stessi e ad alcuni imprenditori commerciali (Omissis), un ingiusto vantaggio patrimoniale, realizzavano un vero e proprio disegno criminoso, teso a sottrarre alle finanze della predetta Azienda, ingenti somme di danaro. <br />
Tant’è che, in data 23.06.2005, veniva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di (Omissis), di cui veniva contestualmente informata la locale Procura regionale ai sensi dell’art.129 del d.leg.vo n.271/’89.<br />
A seguito di tale comunicazione, il Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di (omissis) era delegato ad espletare ulteriori indagini in riferimento all’affidamento di una serie di forniture, da parte della Azienda ospedaliera “SS.Annunziata”alla società (omissis)., o ad altre imprese alla medesima collegate.<br />
Dalle indagini, le cui conclusioni sono riportate nella informativa (omissis) è emerso, in sintesi, che le forniture di beni e servizi effettuate dagli imprenditori (Omissis), erano pagate, dall’Azienda ospedaliera “SS.Annunziata”, in misura notevolmente superiore rispetto al loro effettivo valore. <br />
Il meccanismo fraudolento posto in essere si fondava, da un lato, sulla sovrastima effettuata, a seconda delle diverse forniture, dal dott.(Omissis) (Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica dell’A.O.) ovvero dall’ing.(Omissis) (funzionario dell’Area Tecnica) dei prezzi da utilizzare per la determinazione della base d’asta; dall’altro sul rivolgere l’invito a partecipare alle gare, tanto alla ditta “amica” che si sarebbe poi aggiudicata la gara, quanto a ditte ad essa collegate, in modo che, attraverso la presentazione di offerte d’appoggio per prezzi di poco superiori a quelli indicati dall’aggiudicataria, si potesse dare una parvenza di legittimità all’intera operazione.<br />
Sulla base delle risultanze delle indagini delegate alla Guardia di Finanza, ad avviso del P.M. contabile,  l’Azienda Ospedaliera “SS.Annunziata” ha subito un danno di complessivi €.547.586,00 la cui responsabilità è da imputare, in via solidale, per condotta dolosa, per la quota di €.312.415, al dott. (Omissis) e al dott.(Omissis), e per la restante quota di €.235.171,00 al dott. (Omissis) e al dott.(Omissis)<br />
All’interno di ciascuna quota,  si ritiene che il danno vada ripartito tra i diversi corresponsabili, in relazione al concreto apporto dato con la propria condotta, al verificarsi dell’evento dannoso, nel seguente modo:<br />
dott. (Omissis) €.208.276,66 (pari ai 2/3 di €.312.415,00)<br />
dott. (Omissis)€.104.138,33 (pari a 1/3 di €.312.415,00)<br />
dott. (Omissis) €.156.780,66 (pari ai 2/3 di €.235.171,00)<br />
dott. (Omissis)€.78.390,33 (pari a  1/3 di €.235.171,00)<br />
Dagli accertamenti effettuati, infatti, è risultato che il dott. (Omissis), nella sua qualità di  Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera “SS.Annunziata”, con l’ausilio e la condiscendenza dei due dirigenti, dott. (Omissis) e dott. (Omissis), nel periodo 1997-2001 avesse instaurato la prassi di aggiudicare forniture di beni e servizi esclusivamente agli imprenditori  (Omissis) in cambio del pagamento di tangenti pari a circa il 20% dell’importo delle stesse.<br />
Egli, pertanto, per i fatti commessi nel 2000, risulta rinviato a giudizio, davanti al Tribunale di Taranto – I^ Sez.Penale, a seguito di decreto emesso dal GUP in data  (omissis), con l’imputazione di corruzione, falsità ideologica commessa in atto pubblico e truffa (per questi ultimi due reati unitamente al dott.omissis).<br />
Con riferimento agli stessi tipi di reati, commessi però in epoca precedente al 2000, in relazione a gare pure richiamate nel presente atto, il GUP, sempre nella predetta data, ha emesso sentenza n. (omissis) di non luogo a procedere, nei confronti del  (Omissis), per prescrizione dei reati, mentre con la motivazione “perché il fatto non sussiste” in ordine al solo reato di associazione a delinquere.<br />
Si afferma anche che qualora non si volesse considerare la tesi sopra esposta, secondo la quale il danno economico patito dall’Azienda ospedaliera, consisterebbe nella differenza tra il prezzo di acquisto dei beni da parte delle ditte coinvolte e quello da esse praticato nei confronti dell’Azienda, in via del tutto gradata e subordinata esso può essere commisurato al maggior esborso sopportato dall’Azienda in conseguenza della colpevole mancata applicazione, da parte del  (Omissis) e del (Omissis), nella determinazione del prezzo a base d’asta, dello sconto del 30%, abitualmente applicato nella pratica commerciale, sui prezzi di listino, nonché nell’ulteriore incremento del prezzo offerto dalle ditte, sicuramente non inferiore al 20%, essendo tale la tangente che le ditte pagavano al (Omissis) sull’importo di ogni fornitura per vedersela aggiudicare.<br />
In tal caso, il danno patito dall’Azienda ospedaliera ammonterebbe alla cifra complessiva di €.356.827,00, pari alla sommatoria del 30% (€.214.096,20) e del 20% (€.142.730,80) del valore complessivo di tutte le aggiudicazioni in questione (€.713.654,00), di cui €.218.670,50 da imputare in via solidale al dott. (Omissis) ed al dott. (Omissis), ed €.138.156,50 da imputare, sempre solidalmente, al dott. (Omissis) ed al dott. (Omissis).<br />
Attesa poi, la condotta tenuta da ciascun corresponsabile nella produzione del danno, e richiamando il criterio di ripartizione interna sopra già applicato, esso andrebbe imputato nel seguente modo:<br />
dott. (Omissis) €.145.780,33 (pari ai 2/3 di €.218.670,50)<br />
dott.  (Omissis) €.72.890,17 (pari ad 1/3 di  €.218.670,50)<br />
dott. (Omissis) €.92.104,33 (pari ai 2/3 di €.138.156,50)<br />
dott. (Omissis) €.46.052,17 (pari ad 1/3 di €.138.156,50).<br />
Dalle vicende che sono oggetto del presente giudizio – e su cui è pendente altro giudizio, iscritto al  nr  (omissis) del registro della segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale in ordine agli stessi fatti &#8211;  è derivato, poi, ad avviso del Procuratore regionale un ulteriore danno erariale, riveniente dal pregiudizio all’immagine della P.A.<br />
Anche tale posta di danno, seppure imputata in via solidale, si ritiene che debba essere nei rapporti interni ripartita, salvo diversa valutazione del Collegio, nel seguente modo:<br />
dott. (Omissis) €.95.153,86 pari ai 2/3 di €.142.730,80<br />
dott. (Omissis) €. 23.788,46 pari ad 1/6 di €.142.730,80<br />
dott. (Omissis)€.23.788,46 pari ad 1/6 di €.142.730,80.<br />
Conclusivamente, il danno erariale derivante dai fatti esposti ammonta a complessivi €. 690.316,80 (€.547.586,00 più €.142.730,80) se si ritiene valida la prima ipotesi di quantificazione del danno patrimoniale, ovvero a complessivi €.499.557,00 (€.356.827,00 più €.142.730,80) se in via gradata si dovesse ritenere valida la seconda ed alternativa ipotesi di quantificazione del danno patrimoniale, cui, in entrambi i casi, dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.” <br />
In seguito ad accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che attualmente il sig.  (Omissis) non risulta intestatario di beni immobili e che in data 18 gennaio 2005, (omissis) ha modificato il regime di comunione legale esistente tra il medesimo ed il proprio coniuge, (Omissis) passando a quello della separazione dei beni disciplinato dall’art.215 e ss. del codice civile. Con il medesimo atto è stato quindi disposto lo scioglimento della comunione legale esistente tra i predetti e si è proceduto alla divisione degli immobili, formando due quote di uguale  valore composte ed assegnate in proprietà al 100% a ciascuno dei coniugi, nel seguente modo:<br />
(Omissis):<br />
villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio “Riva dei Tessali” (omissis)<br />
Il  (Omissis) in data 18.03.2005 ha poi venduto la proprietà dell’immobile sopra indicato, alla sig.ra  (Omissis)<br />
(Omissis):<br />
a)   immobile sito in (omissis)<br />
d)	immobile ad uso artigianale facente parte del fabbricato sito in (omissis)<br />	<br />
e)	appartamento sito in (omissis)<br />	<br />
Dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza, è risultato inoltre che il  (Omissis) in data 14.01.2005 ha venduto al proprio figlio, (Omissis) 100% dell’appartamento uso ufficio (omissis) mentre in data 24.01.2005 ha venduto alla propria figlia (Omissis) 100% dell’appartamento ad uso ufficio (omissis).<br />
Di qui la domanda revocatoria, a sostegno della quale il Procuratore regionale ha formulato le sue deduzioni, che saranno esaminate nella parte in diritto, congiuntamente alle eccezioni difensive.<br />
Si sono costituiti  in giudizio i Sigg. (Omissis) tramite il prof. avv. Caputi Jambrenghi, mediante memoria di costituzione depositata in data 30 settembre 2008.<br />
In via principale, la difesa dei convenuti  chiede il rigetto della domanda revocatoria:<br />
&#8211; perché è prescritto il preteso diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali (rectius:non  patrimoniali) <br />
&#8211; e comunque perché infondata;<br />
e, in via gradata:<br />
&#8211; la improponibilità della domanda contro l’atto di divisione dei beni intercorso con il coniuge (Omissis), atteso che l’interesse erariale può riferirsi unicamente alla parte dei beni assegnati all’avv. (Omissis);<br />
&#8211; che l’azione revocatoria sia limitata ai soli due appartamenti trasferiti ai Sigg.ri (Omissis), liberi da pesi e gravami, il cui valore ammonta a € 658.000;<br />
nonché, in via subordinata:<br />
che sia dichiarata cessata la materia del contendere, previa dichiarazione da parte della Procura regionale di accettazione di una polizza fidejussoria assicurativa e/o bancaria per un importo pari a € 7000.000,00 a prima richiesta, che essi convenuti offrono a loro spese, e con validità sino all’anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che avrà deciso l’an ed il quantum del danno erariale;<br />
e, infine, in via istruttoria:<br />
che venga ammessa consulenza tecnica diretta a quantificare il danno materiale (rectius, patrimoniale).<br />
L’esame delle eccezioni difensive, come innanzi precisato, sarà effettuato congiuntamente all’esame delle tesi accusatorie, per motivi di economia processuale e anche ai fini di una più compiuta esposizione delle ragioni di diritto.<br />
La Sig.ra (Omissis) si è costituita in giudizio, per il tramite dell’avv. Michele Giangregorio, il quale ha depositato comparsa di costituzione in data 30 settembre 2008, eccependo che l’immobile sito in Riva dei Tessali, che ha costituito oggetto dell’atto notarile rogato dal notaio (Omissis) in data 18.3.2005, è stato già rivenduto. Il difensore eccepisce, inoltre, la buona fede della convenuta in quanto “ non sapeva e non poteva sapere che avesse ragioni di debito verso l’erario… “.<br />
All’odierna udienza le parti hanno illustrato le tesi a sostegno delle rispettive posizioni. La difesa dell’avv. (Omissis) ha prodotto in giudizio certificazione fiscale attestante la situazione reddituale del periodo di imposta 2007, con riferimento ai redditi professionali e agli altri redditi. L’avv. Giangregorio ha depositato fotocopia delle trascrizioni risultanti contro la Sig.ra (Omissis). In ordine a tale ultima circostanza, la Procura regionale ha concluso rimettendosi alla valutazione del Collegio.<br />
Ritenuto in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni  sui quali si fonda la azione (rectius: legittimazione) revocatoria, scrutinio da effettuarsi alla stregua dell’art. 2901 c.c., dovendo trovare applicazione le norme del codice civile in relazione alla legittimazione revocatoria del P.M. contabile, dappoichè l’art. 1 comma 174 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 stabilisce che : “ Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il Procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile “ . La previsione espressa contenuta nella ultima parte del comma 174 è importante, in quanto i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, tra cui l’azione (rectius: revocatoria), sono disciplinati soltanto dal codice civile (artt. 2900-2906.), salvo il sequestro conservativo  che trova una compiuta disciplina – limitata al piano procedurale &#8211; anche nel codice di rito (artt. 671 e ss.); sicchè, altrimenti, non avrebbero potuto trovare applicazione ai sensi dell’art. 26 del R.D. 1028/1933, in quanto il rinvio disposto in tale norma (nei limiti della compatibilità) è al codice di procedura civile.</p>
<p>2. Afferma il Procuratore regionale che nel caso di specie ricorrono tutte le predette condizioni : il credito, l’eventus damni (il Sig. Omissis non risulta proprietario di altri beni) e  la conoscenza del pregiudizio arrecato con gli atti di cessione sopra menzionati al patrimonio del creditore (gli illeciti ascritti al convenuto sono ricompresi in un periodo che vanno dal 1997 al 2001, pertanto prima della stipula degli atti di disposizione in questione), nonché il consilium fraudis nei terzi acquirenti.</p>
<p>3. Per quanto riguarda i presupposti della azione (rectius: legittimazione) revocatoria del P.M. contabile, assume particolare interesse nella prospettiva dell’esercizio della azione di responsabilità amministrativo-contabile il riconoscimento effettuato dalla Cassazione civile della legittimazione revocatoria anche in relazione ad una “ ragione di credito meramente eventuale “ o ad un “ credito litigioso “, che è quanto basta a mettere in evidenza un interesse giuridicamente rilevante dell’erario alla conservazione del patrimonio del potenziale debitore (e, cioè, del presunto responsabile del danno) in vista dell’obbligazione che sorgerà a carico di quest’ultimo nei confronti dell’ente in ipotesi danneggiato.<br />
Ha stabilito, infatti, la Suprema Corte che: “ In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “ credito “, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali “ ( Sez. II, 29 ottobre 1999, n. 121444 ; conf.: Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678, secondo cui la semplice aspettativa di credito non deve rivelarsi “ prima facie “ del tutto pretestuosa ma deve presentarsi, invece, come probabile nella sua esistenza, anche se non ancora accertata definitivamente .E, inoltre, che meriti adesione la lettura estensiva della nozione di “ credito eventuale “ fino alla ricomprensione del “ credito litigioso “ sia nel caso in cui questo trae origine da un negozio e sia controverso, sia nel caso in cui tragga origine da un fatto illecito (contrattuale od extra contrattuale) dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria: in quest’ultimo caso, non potendosi negare che la fattispecie costituita dalla deduzione in giudizio di un fatto illecito per conseguire il risarcimento del danno sia suscettiva di evolversi potenzialmente fino al riconoscimento di un credito a titolo di risarcimento che, in pendenza del giudizio, in quanto “ credito litigioso “, è credito eventuale, o, in altri termini ragione o aspettativa di credito “ (Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440).<br />
Tanto premesso, l’atto introduttivo del presente giudizio si fonda su una ragione o aspettativa di credito, ancorché non accertata giudizialmente, trattandosi comunque di credito litigioso, in ordine al quale il Procuratore regionale ha depositato (in data 18 luglio 2008) atto di citazione in giudizio, fra gli altri, del Sig. (Omissis), ritenendolo responsabile di svariati illeciti commessi nella propria qualità di Direttore generale pro tempore della ex Azienda Ospedaliera “ SS Annunziata “ di Taranto.<br />
L’atto di citazione è iscritto al n. (omissis) del registro di segreteria della Sezione ed  è fissata l’udienza  di discussione per il 12 febbraio 2009. <br />
In considerazione, pertanto, della accennata funzione conservativo-cautelare attribuita alla azione revocatoria, deve limitarsi il Collegio a siffatto accertamento, senza verificare la fondatezza della pretesa sulla quale si fonda l’azione (rectius: legittimazione) revocatoria. <br />
Va respinta, pertanto, la eccezione sollevata dal (Omissis)(a pagg.7-36 della memoria di costituzione), nella quale si sostiene che l’insussistenza di responsabilità amministrativa per dolo e/o colpa grave escluderebbe il presupposto legittimante l’esercizio della azione revocatoria. Trattasi, infatti, di questioni estranee alla sede odierna, nella quale è sufficiente una semplice ragione o aspettativa di credito meramente eventuale ai fini della legittimazione revocatoria.<br />
Del pari si appalesa priva di qualsivoglia fondamento l’eccezione di prescrizione formulata – in via subordinata &#8211; dalla difesa del (Omissis)(a pag. 36 della memoria di costituzione). Si tratta di questione, infatti, che è estranea alla presente fase e  potrà costituire oggetto delle difese nella fase successiva del giudizio di merito.</p>
<p>4. Una volta accertata la sussistenza del primo presupposto legittimante l’esercizio dell’azione revocatoria, deve il Collegio passare a verificare, in relazione a ciascuno degli atti impugnati dalla Procura regionale, la sussistenza delle condizioni alle quali l’art. 2901 c.c. subordina la dichiarazione di inefficacia (ex art. 2902 c.c.) , le quali sono: <br />
a) l’esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale, posto in essere dal debitore;<br />
b)  l’eventus damni<br />
c) l’elemento soggettivo, rappresentato dal consilium fraudis (con riferimento al debitore) e, nella ipotesi di atto di alienazione a titolo oneroso, la scientia damni  (con riferimento al terzo acquirente);</p>
<p>4.1. Il Procuratore regionale ha impugnato l’atto di scioglimento della comunione legale, in data 18 gennaio 2005 (omissis)</p>
<p>4.1.1. Deduce il P.M. che in data 18 gennaio 2005, con atto (omissis), raccolta n. (omissis) a rogito del dott. (Omissis), notaio in (omissis), il Sig. (Omissis) ha modificato il regime di comunione legale esistente tra il medesimo ed il proprio coniuge (Omissis) passando a quello della separazione  dei beni disciplinato dall’art. 215 e ss. del codice civile. Con lo stesso atto si è disposto quindi lo scioglimento della comunione legale esistente tra i predetti e si è proceduto alla divisione degli immobili, formando due quote di eguale valore, composte ed assegnate in proprietà esclusiva a ciascuno dei coniugi.</p>
<p>4.1.2. Eccepisce la difesa del Sig.  (Omissis) la mancanza dell’eventus damni e l’insussistenza del consilium fraudis in capo ai condividenti.<br />
Sotto il primo profilo, si contesta che l’atto di scioglimento della comunione legale sia in re ipsa un atto che compromette le ragioni creditorie, essendo vero il contrario, in quanto, consentendo lo scioglimento della comunione, rende  più tempestiva l’esecuzione sui beni attribuiti in proprietà esclusiva al presunto debitore e che, nel caso di specie, non sono state provate dalla Procura regionale specifici motivi di pregiudizio alle ragioni creditorie.<br />
Sotto il secondo profilo, si eccepisce il difetto di prova dell’elemento soggettivo in capo sia al convenuto che al coniuge.</p>
<p>4.1.3. Deve il Collegio verificare, preliminarmente, se l’atto in questione sia suscettibile di revoca.<br />
Quanto alla divisione, la soluzione del quesito dipende dalla individuazione della natura dell’atto.<br />
In dottrina si sono contrapposte due tesi. Vi è chi ha attribuito alla divisione carattere meramente dichiarativo, annoverandola tra i negozi di mero accertamento privi di efficacia costitutivo-dispositiva e, conseguentemente, di idoneità lesiva ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.. Secondo altra ricostruzione, invece, la divisione interviene a modificare una situazione giuridica preesistente e, pertanto, ha natura costitutivo-traslativa.<br />
La Cassazione ha escogitato una soluzione intermedia, tale per cui, se, da un lato, non si può negare l’efficacia meramente dichiarativa della divisione, dall’altro, non se ne può nemmeno escludere – in relazione a determinate fattispecie – l’incidenza negativa sulla garanzia patrimoniale del creditore. Si conclude, pertanto, per la revocabilità del contratto di divisione (cfr. Cass. civ., 10 dicembre 1996, n. 10977).<br />
E’ stato, altresì, affermato che “ l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sugli stessi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67, primo comma, e 69 L. Fall. “ (cfr. Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516). <br />
In relazione alle convenzioni matrimoniali, la giurisprudenza della Cassazione civile ha affermato, con massima risalente nel tempo,  che l’art. 164 cod. civ. non vieta l’esperimento della azione revocatoria (cfr. Sez. I, 30 marzo 1971, n. 909). <br />
E ciò a ragione, sia pure nei limiti in cui l’atto convenzionale di scioglimento della comunione legale tra coniugi, con contestuale passaggio al regime di separazione dei beni, e conseguentemente di divisione dei beni, in quanto “ atto di disposizione del patrimonio “ è astrattamente suscettibile, pur nella sua efficacia dichiarativa,  di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.<br />
 Ne consegue che, qualora tali pattuizioni ledano gli interessi dei creditori con riferimento all’integrità patrimoniale del coniuge disponente, esse possono essere impugnate, ove vi siano i presupposti, tramite l’azione revocatoria tanto ordinaria quanto fallimentare.</p>
<p>4.1.4. Ciò premesso, reputa il Collegio di dover accogliere la eccezione difensiva perché insussistente l’eventus damni , secondo quanto in appresso detto.<br />
Ha chiarito la giurisprudenza civile che, ai fini della configurazione dell’eventus damni, è sufficiente anche una alterazione del patrimonio del debitore di tipo qualitativo, tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Trib. Roma, 22 marzo 1994, con riferimento al contratto di divisione).<br />
Più in generale, costituisce massima assolutamente pacifica quella secondo cui: “ In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso “ (in termini: Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; conf.: Id., sez. I, 6 dicembre 2007, n. 25433; Id., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963) <br />
Si tratta, quindi, di un elemento da accertare caso per caso e l’onere di provare tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione incombe al creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della sua complessiva debitoria, da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (in termini: Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, cit. e Id., sez. III, 29 marzo 2007, cit.).<br />
Venendo al caso di specie, giudica il Collegio che, in considerazione del risultato della composizione del patrimonio, risultante dalla divisione dei beni, non sussista alcun pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia generica offerta dal patrimonio del Sig. (Omissis) in quanto lungi dal rendere più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito (eventuale) erariale ha, invece, determinato un accrescimento in senso qualitativo del patrimonio, a seguito della attribuzione in proprietà esclusiva al (Omissis) dell’immobile di maggiore pregio valore tra quelli che erano in comunione legale e in proprietà indivisa (cfr. relazione di stima in data 13 maggio 2008, a firma dell’ ing. (Omissis), asseverata da giuramento).  <br />
Il Procuratore regionale, d’altronde, non ha dato la prova che l’atto in questione possa compromettere le ragioni creditorie, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito erariale, limitandosi ad asserzioni  caratterizzate in definitiva dal richiamo del dato normativo e, quindi, di per sé generiche, senza fornire sul punto la dimostrazione anche di un semplice pericolo di danno.<br />
Va respinta, pertanto, la domanda revocatoria proposta contro l’atto di scioglimento della comunione legale, in data 18 gennaio 2005, (Omissis) con riferimento ai sopraindicati beni.</p>
<p>4.2. Il Procuratore regionale, altresì, ha impugnato, l’atto in data 18.03.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla sig.ra (Omissis) il villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio “Riva dei Tessali (omissis)</p>
<p>4.2.1. Deduce il P.M. contabile che gli interrogatori protrattisi per tutto il 2003 ed il 2004 nonchè l’emissione in data 5 aprile 2004  della ordinanza di custodia cautelare – (omissis) – indipendentemente dalla sua esecuzione &#8211;  hanno consentito al  (Omissis) di avere “ completa e definitiva cognizione delle proprie responsabilità “ in ordine al danno erariale di cui si sarebbe reso compartecipe . Inoltre,  per quanto concerne la prova dell’atteggiamento psicologico della Sig.ra (Omissis), che la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie possa desumersi dalla circostanza che la Sig.ra (Omissis) è residente in Santeramo in Colle e dalla  grande rilevanza che la vicenda penale ha avuto su tutta la stampa regionale.</p>
<p>4.2.2. La difesa dell’avv. (Omissis) eccepisce che sin dal 2004 il medesimo aveva dato incarico all’Agenzia (Omissis) di vendere l’immobile e che a fronte di una capacità di reddito per l’attività professionale non inferiore a 300.000 euro, cui andava aggiunta l’indennità mensile di parlamentare e il reddito da pensione pari a € 3000,00 mensili, non vi erano elementi dai quali si potesse dedurre un pregiudizio alle ragioni creditorie dell’erario. Inoltre, che la Procura regionale non ha fornito l’onere della prova della malafede della Sig.ra (Omissis).</p>
<p>4.2.3.L’avv. Michele Giangregorio eccepisce la buona fede della convenuta, in quanto non è elemento risolutivo in tal senso il fatto di avere la residenza a Santeramo. Il difensore, inoltre, ha prodotto in giudizio la prova delle trascrizioni contro la Sig.ra  (Omissis).<br />
Risulta dagli atti, invero, che con il numero d’ordine (omissis) del 8 omissis) è stato trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Taranto l’atto di vendita  del predetto immobile in favore di (Omissis), in regime di separazione di beni.</p>
<p>4.2.4. Va detto, preliminarmente, che la sorte dei diritti dei terzi subacquirenti è disciplinata dall’art. 2901, comma 4, cod. civ.: la dichiarazione di inefficacia dell’atto estende i suoi effetti all’acquirente mediato, se l’acquisto è stato gratuito, mentre non pregiudica il diritto dell’acquirente mediato se l’acquisto è stato a titolo oneroso e questi non era in buona fede al momento dell’acquisto. <br />
Dal coordinamento delle norme rilevanti in materia risulta, inoltre, che il conflitto tra creditore attore in revocatoria e subacquirente si risolve diversamente a seconda che l’atto di alienazione abbia avuto ad oggetto beni immobili o mobili registrati, oppure beni mobili.<br />
Occorre, pertanto, considerare separatamente le due ipotesi  e  con riferimento alla disciplina degli effetti nei confronti dei terzi subacquirenti di beni immobili o mobili registrati, nel caso in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto prima della trascrizione della domanda di revocazione è possibile distinguere due sotto-ipotesi:<br />
&#8211;	il subacquirente ha acquistato a titolo oneroso. L’acquisto non viene pregiudicato se il subacquirente ha agito in buona fede, senza avere consapevolezza che l’oggetto acquistato era stato in precedenza alienato dal debitore al primo acquirente con pregiudizio per i propri creditori. Viceversa, l’acquisto viene travolto dalla revocatoria se è stato concluso in mala. fede.<br />	<br />
Resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal subacquirente, dato che il creditore non può essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1993, n. 1941)<br />
&#8211;	il subacquirente ha acquistato a titolo gratuito. L’effetto della revocatoria si estende anche al subacquirente, senza che abbia alcuna rilevanza il suo stato soggettivo (di buona o di mala fede) (cfr. art. 2652 n. 5 cod. civ..<br />	<br />
Nel caso in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto dopo la trascrizione della domanda di revocazione l’estensione degli effetti dell’azione esercitata è automatica, non importando la natura onerosa o gratuita dell’acquisto, né la buona o mala fede del subacquirente. L’ultimo comma dell’art. 2901 cod. civ. fa salvi, infatti, gli effetti della trascrizione della domanda di revoca e, a tale proposito, la dottrina civilistica  ha parlato della applicazione del noto principio risoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis, dipendente dalla particolare funzione della trascrizione, che è quella di rendere opponibile a tutti – e quindi anche al subacquirente – la limitata efficacia dell’atto impugnato, in quanto compiuto con pregiudizio dei creditori dell’alienante.<br />
4.2.5. Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di revocazione risulta essere trascritta al n. (omissis) del registro generale e  n. (omis sis)del registro particolare della Conservatoria dei Registri II. di Taranto, in data 11 luglio 2008 &#8211; in data successiva, dunque, a quella di trascrizione dell’atto impugnato (19 maggio 2008) &#8211; e, pertanto, trovando applicazione la disciplina codicistica, il Procuratore regionale avrebbe dovuto provare la malafede del terzo subacquirente (Omissis ) per conseguire la dichiarazione di inefficacia, che si pone quale mero passaggio intermedio nel procedimento finalizzato alla tutela del credito, costituendo il mezzo che permette al creditore di tutelare le proprie ragioni, in via cautelare o esecutiva, come se il bene di cui si è disposto facesse ancora parte del patrimonio del debitore.<br />
Si suole parlare, a tale proposito, di inefficacia doppiamente relativa, innanzitutto perché l’esperimento dell’azione revocatoria giova al solo creditore che l’ha proposta e non all’intera massa creditoria e, in secondo luogo, perché non vengono inficiati gli effetti principali dell’atto, ma solo quelli che impediscono al creditore di agire in via esecutiva su di un bene ormai estraneo alla sfera patrimoniale del debitore. La dichiarazione di inefficacia, infatti, non produce l’effetto di far rientrare, nemmeno pro tempore, il bene o il diritto oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore.<br />
Senonchè, non essendo stata provata da parte del Procuratore regionale la mala fede del subacquirente, l’inefficacia (in ipotesi) dell’atto stipulato – in frode ai creditori – tra debitore e primo acquirente non pregiudicherebbe comunque il terzo subacquirente  e ciò non può che portare a declaratoria di inammissibilità della domanda di revocazione .<br />
Con ciò non si vuol dire che il subacquirente sia litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria instaurato nei confronti del terzo acquirente, ma soltanto che il creditore non può opporre a lui la sentenza di revoca così da ottenere l’estensione degli effetti della pronuncia giudiziale (cfr., per la esclusione del litisconsorzio necessario, Cass. civ., n. 1941/1993 cit.; contra: Sez. Reg. Puglia, 4 aprile 2008, n. 176). <br />
E’ di tutta evidenza, invero, che nella ipotesi in cui rimanga salvo l’acquisto del subacquirente ciò non può che determinare l’impossibilità del raggiungimento del risultato ultimo che il creditore si prefigge con l’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti dell’atto stipulato tra il debitore ed il primo acquirente, e cioè la ricostituzione della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., che coinvolge anche il terzo subacquirente, ai fini dell’esperimento della azione cautelare (sequestro conservativo presso terzi) o della azione esecutiva, in quanto la sentenza di revoca non potrà essergli opposta per non essere stata provata la mala fede.<br />
Si verifica, cioè, in questo caso una situazione caratterizzata dalla mancanza del conseguimento di un risultato giuridicamente apprezzabile, in quanto se fosse pronunciata la sentenza di revoca sull’atto impugnato, in assenza della prova della malafede del terzo subacquirente, l’intervento del giudice non sarebbe risolutivo – e, quindi, la pronuncia sarebbe inutiliter data &#8211; per le ragioni creditorie dell’erario, che non potrebbero trovare alcuna tutela in via cautelare o in executivis., rimanendo sottratto il bene oggetto di alienazione a titolo oneroso alla (eventuale) azione cautelare o esecutiva del creditore.<br />
Manca, invero, un adeguato rapporto di utilità tra il tipo di interesse tutelato &#8211; l’interesse alla conservazione della garanzia generica del credito– e quel tipo di provvedimento giurisdizionale – dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo &#8211; che specificamente si richiede per la sua tutela, che è necessario sussista ai fini dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).<br />
E’ inammissibile, pertanto, la domanda di revocazione dell’atto in data 18.03.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla sig.ra (Omissis) il villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio “Riva dei Tessali” e relativa pertinenza rappresentata dal circostante terreno.</p>
<p>4.3.  Il Procuratore regionale ha, inoltre, impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; Atto in data 14.01.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto al proprio figlio (Omissis) l’appartamento uso ufficio (omissis)<br />
&#8211; Atto in data 24.01.2005 (omissis) con il quale  (Omissis) ha venduto alla propria figlia (Omissis) l’appartamento ad uso ufficio (omissis)</p>
<p>4.3.1. Sul punto, valgano le deduzioni rassegnate dal Requirente con riferimento a tutti gli atti di disposizione per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti dell’eventus damni, del consilium fraudis (Omissis) e della scientia damni (dei figli Omissis).</p>
<p>4.3.2. La difesa eccepisce  la sproporzione tra il valore dei beni dei quali si chiede la revocazione (€ 658.000,00) rispetto al quantum della pretesa risarcitoria.<br />
Specificamente con riferimento a tali atti, inoltre, la difesa eccepisce – sotto il profilo della insussistenza dell’eventus damni &#8211; che “…nel momento in cui l’ultimo degli stessi veniva stipulato l’avvocato … restava proprietaria della villa in Riva dei tessali di valore di gran lunga superiore a quello di cui al danno erariale ritenuto dalla Procura, sicchè giammai potevano risultare compromesse quelle presunte ragioni creditorie, se la sola residua villa di Riva dei tessali era comunque del tutto insufficiente a soddisfare quelle presunte ragioni di credito: a maggior ragione l’inesistenza di un qualsiasi pregiudizio a siffatte ragioni creditorie – così come addotte – derivava dalla circostanza che l’avvocato (omissis), all’epoca godeva di un reddito di trecentomila euro per anno, una proprietà immobiliare di valore superiore al totale presunto danno erariale e di una pensione professionale di Euro 3.000,00 e di una pensione di ex senatore pari a € 2.600,00 mensili “. E – sotto il profilo della assenza del consilium fraudis – che “…gli acquirenti non avevano conoscenza delle presunte ragioni di credito dell’erario…”  aggiungendo che “…la prova di tale fatto…la si deduce dalle modalità con le quali sono state compiute quelle disposizioni …”, tra cui il fatto che gli acquisti sono stati effettuati con l’accensione di un mutuo ipotecario, che viene regolarmente pagato.</p>
<p>4.3.3 Ciò premesso, l’accoglimento della domanda di revocazione, trattandosi nella specie di atti di alienazione a titolo oneroso,  richiede l’accertamento di tre condizioni: a) l’eventus damni,  b) il consilium fraudis del debitore e c) la  scientia damni del terzo acquirente (art. 2901 cod. civ.)<br />
Richiamando quanto già detto (infra n. 4.1.),  l’eventus damni  sussiste non solo quando l’atto da revocare abbia reso la soddisfazione delle pretese del creditore impossibile, in caso di incapienza del patrimonio del debitore,  ma anche nel caso di semplice pericolo derivante dall’aver reso con l’atto impugnato, più difficile l’esazione del credito (cfr. ex multis  Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1904). Ciò si verifica, in particolare, anche quando l’atto impugnato abbia lasciato invariato il valore complessivo del patrimonio del debitore, determinando tuttavia un peggioramento degli elementi che lo costituiscono sotto il profilo qualitativo, come nel caso di specie, in cui gli atti dispositivi hanno determinato la sostituzione, all’interno del patrimonio del debitore, di un bene difficilmente occultabile o distraibile (come, ad es., un bene immobile) con un altro che possa essere agevolmente occultato o distratto (generalmente il denaro)<br />
Deve precisarsi, peraltro, che è necessario che l’eventus damni sia conseguenza immediata e diretta dell’atto impugnato dal creditore e non di atti diversi (anteriori o successivi). L’unica eccezione al suddetto principio è rappresentata dal caso in cui il debitore abbia posto in essere più atti dispositivi in un breve arco di tempo e tra loro collegati sotto il profilo del consilium fraudis; in questa particolare ipotesi si ritiene in giurisprudenza  che il creditore non sia tenuto ad impugnare l’ultimo atto compiuto dal debitore, con il quale si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito,  ma uno qualsiasi di questi, anche se, nel momento in cui sia stato posto in essere, non avrebbe determinato il pregiudizio alle sue ragioni creditorie, se non seguito dagli altri atti esecutivi del medesimo disegno (in termini: Cass. civ., 21 febbraio 1996, n. 1341). Pertanto, è  possibile l’impugnativa di uno qualsiasi degli atti della serie, secondo il migliore interesse del creditore attore in revocatoria, e, quindi, eventualmente contro quello che abbia maggiore portata economica e nel quale meglio si rivelino gli estremi della frode ( cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2008, n. 13404, che richiama Cass. n. 624/1965).<br />
In applicazione di tali principi, il Collegio giudica che  gli atti dispositivi in questione siano lesivi delle ragioni di credito erariali, avendo il Sig. (Omissis) tramutato la natura del suo patrimonio in forma liquida più facilmente occultabile e, inoltre,  il patrimonio residuo del convenuto non è di dimensioni tali, in rapporto alla entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento delle stesse ragioni di credito, in quanto il suo patrimonio residuo non è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del convenuto (cfr. Trib. Monza, sez. II, 14 febbraio 2006). Il valore dei beni rimasti in capo al Sig. (Omissis) non supera, infatti, con tranquillante ampiezza l’importo dell’eventuale credito erariale (642.739,86) cui devono accedere, peraltro, interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
Né risulta che sia stata accettata dalla Azienda Ospedaliera “ SS. Annunziata “ di Taranto la garanzia fidejussoria offerta dai convenuti, alla quale la difesa si richiama per chiedere  declaratoria di cessata materia del contendere, previa accettazione della offerta medesima.</p>
<p>4.3.4. Passando ora all’esame dell’elemento psicologico,  nella prospettiva della azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale acquista una particolare importanza il requisito della anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo impugnato, che è la ipotesi di più frequente verificazione,  rilevando tale circostanza sotto il profilo del consilium fraudis  (riferito al debitore) e della scientia damni (riferita al terzo acquirente). <br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 2901, nn. 1-2, cod. civ. se l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito (anche eventuale)  si ritiene necessaria e sufficiente in capo al debitore e al terzo  la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere desunta anche in via presuntiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1904).<br />
 L’affermazione giurisprudenziale secondo cui il requisito temporale della anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza (cfr. ex multis Cass. civ., 23 novembre 1985, n. 5824) assume una certa rilevanza , al fine di verificare quando sia sorta la “ ragione di credito “ dell’erario pubblico , se  si tiene presente che ”  l’illecito contabile, ossia il fatto dannoso patito dalla pubblica amministrazione, determina nel momento stesso del suo verificarsi una ragione di credito per l’amministrazione stessa nei confronti di coloro che risulteranno esserne i responsabili “ (in termini: C. conti,  Sez. Giur. Puglia, 13 dicembre 2007, n. 173 e Id., 4 aprile 2008, n. 176). <br />
Vi è , invero, chi sostiene che la sentenza di condanna per danno all’erario sia determinativa e costitutiva della (conseguente) obbligazione risarcitoria.  Tale opinione, sia pure autorevolmente sostenuta dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 183 del 2007), confonde, tuttavia, tra momento di insorgenza del credito dell’Amministrazione e determinazione del danno ascrivibile al responsabile e pare  più il frutto della adesione alla teoria c.d. sanzionatoria della responsabilità amministrativa, che il risultato di una attenta  esegesi del dato normativo, il quale ancora la decorrenza del termine prescrizionale al momento del verificarsi del fatto dannoso (cfr. art. 1 della L. n. 20/1994). <br />
Occorre verificare, dunque, quando sia sorta la “ ragione di credito “ dell’Amministrazione rispetto all’atto impugnato a prescindere dall’accertamento giudiziale e, in particolare, se essa sia anteriore o successiva al compimento dell’atto pregiudizievole per le ragioni del creditore.<br />
Reputa il Collegio, dunque, che, nella fattispecie all’esame,   la “ ragione di credito “ sia anteriore alla data di stipula degli atti impugnati, in quanto gli illeciti ascritti al  (Omissis) sono ricompresi in un periodo che va dal 1997 al 2001 e, quindi, prima della stipula degli atti di disposizione in questione.<br />
Ciò premesso, può trovare accoglimento quanto sostenuto dal Procuratore regionale e, quindi, ritenere che sia il consilium fraudis (riferito al Sig. Omissis)  sia la scientia damni (riferita ai terzi acquirenti) possano desumersi dalle vicende del processo penale, che hanno indubbiamente consentito ai Sigg.ri (Omissis) di avere piena contezza (o quanto meno conoscibilità)  del rilevante danno erariale e del pregiudizio che alle ragioni creditorie derivavano dagli atti impugnati, nonché dai rapporti di parentela esistenti tra le parti e dal pagamento di un prezzo inferiore al valore di mercato. Sotto quest’ultimo profilo, deve rilevarsi che il prezzo pagato dal Sig. (Omissis)  è di € 185.000,00 e di € 125.000,00 quello pagato dalla Sig.ra (Omissis), a fronte rispettivamente di un valore di mercato di € 495.000,00 e di € 262.500, (cfr. relazione di stima, prodotta dalla difesa)<br />
Per quanto concerne, più specificamente, il Sig. (Omissis), la consapevolezza – se non addirittura la volontà (c.d. animus nocendi) &#8211; di arrecare pregiudizio all’erario con gli atti dispositivi impugnati può desumersi, inoltre, valutando unitariamente tutte le attività negoziali poste in essere nel breve giro di due mesi : tutte convergenti al medesimo risultato lesivo e tutte comprese in una rappresentazione unitaria da parte del convenuto, costituendo altrettanti momenti di un preordinato disegno del medesimo.<br />
Deve dichiararsi, pertanto, l’inefficacia dell’atto in data 14.01.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto al proprio figlio (Omissis) l’appartamento uso ufficio (omissis)  nonchè dell’atto in data 24.01.2005  (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla propria figlia (Omissis) l’appartamento ad uso ufficio (omissis).</p>
<p>4.4. In considerazione della soccombenza reciproca, può disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio (art. 92, comma 2°, c.p.c.)<br />
(Omissis)<br />
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-3-12-2008-n-936/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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