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	<title>9357 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9357 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2020 n.9357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-9-2020-n-9357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-9-2020-n-9357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2020 n.9357</a></p>
<p>Roberta Ravasio, Presidente FF , Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore In tema di infortuni sul lavoro 1.Lavoro &#8211; infortuni sul lavoro &#8211; lavoratore &#8211; azione di risarcimento dei danni di cui all&#8217;art. 2043 c.c. ed azione contrattuale &#8211; può essere esperita.  2. Pubblico impiego &#8211; infortunio sul lavoro &#8211; responsabilità  del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-9-2020-n-9357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2020 n.9357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-9-2020-n-9357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2020 n.9357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Ravasio, Presidente FF , Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di infortuni sul lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.Lavoro &#8211; infortuni sul lavoro &#8211; lavoratore &#8211; azione di risarcimento dei danni di cui all&#8217;art. 2043 c.c. ed azione contrattuale &#8211; può essere esperita.</p>
<p style="text-align: justify;"> 2. Pubblico impiego &#8211; infortunio sul lavoro &#8211; responsabilità  del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. &#8211; natura e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. <i>In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui si verifichi una lesione del diritto all&#8217;integrità  personale del lavoratore, quest&#8217;ultimo può esperire, nei riguardi del datore di lavoro, sia l&#8217;azione di risarcimento dei danni di cui all&#8217;art. 2043 c.c. &#8211; collegata al generale principio del neminem leadere e fonte di responsabilità  extracontrattuale qualora faccia valere la lesione, conseguente all&#8217;incidente sul lavoro, di diritti che spettano al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro &#8211; sia l&#8217;azione contrattuale qualora faccia valere il mancato adempimento dal parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure richieste da tipo di lavoro svolto, dalla tecnica ed esperienza, atte a salvaguardare l&#8217;integrità  psico-fisica del lavoratore, che il datore di lavoro è tenuto ad osservare nel disposto dell&#8217; art. 2087 c.c. L&#8217;unicità  del fatto generatore del danno, dunque, può essere fonte di due diversi tipi di responsabilità , tra loro anche concorrenti, caratterizzati da un diverso regime quanto alla disciplina dell&#8217;onere della prova e della prescrizione. Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all&#8217;art. 2087 c.c. si prescrive nell&#8217;ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui il danno si è manifestato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;">2. <i>La responsabilità  del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per incidente occorso al pubblico dipendente sul lavoro ha natura contrattuale e l&#8217;art.2087 c.c. costituisce norma di chiusura del sistema infortunistico, la quale obbliga il datore di lavoro a tutelare l&#8217;integrità  psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l&#8217;adozione di tutte le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della salute nell&#8217;ambiente e in costanza di lavoro. Gli elementi costitutivi della responsabilità  contrattuale sono i seguenti: inadempimento, danno, nesso di causalità  (giuridica) tra inadempimento e danno, imputabilità  della condotta. La natura contrattuale dell&#8217;obbligo comporta, sul piano processuale, che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell&#8217;art. 1218 c.c. circa l&#8217;adempimento delle obbligazioni, sicchè il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio ha l&#8217;onere di allegare e provare la esistenza dell&#8217;obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre la colpa del datore di lavoro è oggetto di una presunzione che è possibile vincere con la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno. In particolare, sul datore di lavoro incombe l&#8217;onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile . </i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/09/2020<br /> <strong>N. 09357/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09131/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 9131 del 2010, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelica Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 96;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per il risarcimento</em></strong><br /> dei danni subiti a seguito di infortunio occorso in servizio</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> 1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.<br /> Il maresciallo capo -OMISSIS-, effettivo al IV° Reparto R.A.E. in Viterbo, riferisce che, in data 2 aprile 1996, gli è stato assegnato l&#8217;incarico, unitamente al -OMISSIS-, di dividere l&#8217;hangar, giÃ  adibito a magazzino materiali di sopravvivenza, in due sezioni mediante l&#8217;installazione di una rete metallica. Mentre si accingeva ad impiantare in terra con degli stop la rete metallica, asserisce che &#8220;<em>partiva un corpo libero di fil di ferro che lo colpiva all&#8217;occhio destro</em>&#8220;. Condotto presso il Pronto Soccorso -OMISSIS-, gli è stata inizialmente diagnosticata la &#8220;<em>Lesione della congiuntiva bulbare e corneale</em>&#8220;. Nonostante le cure e terapie eseguite presso centri specialistici, la vista è andata sempre peggiorando.<br /> Con nota dell&#8217;8 ottobre 1996 gli è stata riconosciuta la dipendenza della patologia da causa di servizio dal Servizio sanitario IV rgt SoS. -OMISSIS&#8211; infermeria speciale; con nota di pari data il comandante del IV rgt SoS. -OMISSIS-ha espresso parere favorevole; con verbale del 13 marzo 1997 il Centro Militare di Medicina Legale di Roma ha accertato la dipendenza da causa di servizio e l&#8217;assenza di imprudenza, imperizia o colpa grave del dipendente.<br /> In data 3 aprile 2001, sottoposto presso la CM0 Distaccata di Perugia a visita medico legale, con Verbale Modello ML/B-N.152, di pari data, gli è stato diagnosticato per la prima volta che ilÂ <em>visus</em> era ridotto &#8220;<em>ad ombre e luci</em>&#8220;, e, all&#8217;esito di ulteriori esami e visite, in data 23 maggio 2005 gli è stato certificato che mai pìù avrebbe recuperato la vista all&#8217;occhio dx.<br /> Quindi, con decreto 4060 del 9.10.2001 gli è stato riconosciuto l&#8217;equo indennizzo.<br /> Con nota del 31 ottobre 2003 l&#8217;Amministrazione ha autorizzato l&#8217;INPDAP a prorogare la corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato, giÃ  concesso in via provvisoria in data 5 maggio 2000 e, con decreto n. 325 del 30 luglio 2004, gli ha conferito la pensione privilegiata di 6^ ctg a vita per la seguente infermità : &#8220;<em>Esiti di intervento per distacco da retina con visus ridotto ad ombra e luce O.D. e visus corretto in O.S. pari a 10/10</em>&#8220;.<br /> A seguito di domanda di aggravamento, presentata in data 11 luglio 2005 per il peggioramento delle condizioni di salute e reiterata nel 2008, in conformità  con il verbale della CMO di Roma del 12 ottobre 2009, con provvedimento del 13 maggio 2010 il Ministero ha decretato che &#8220;<em>il trattamento privilegiato ordinario di 6° ctg. giÃ  in godimento del Maresciallo Capo -OMISSIS- nato il 10-2-1958 a Città  di Castello, a decorrere dal 01-06-2005 è conferito a titolo di 5° ctg. da durare a vita per constatato aggravamento dell&#8217;infermità : ferita perforante in OD in atto. Esiti di intervento per distacco di retina con visus ridotto ad ombra e luci OD e visus corretto in OS pari a 10/10</em>&#8220;.<br /> L&#8217;esponente riferisce, infine, che &#8220;<em>Allo stato attuale il M.llo Capo Granci, giÃ  cieco all&#8217;occhio dx, presenta una sofferenza da sforzo anche al visus dell&#8217;occhio sx, oltre ad una grave compromissione della sfera neuro-psichica: affezioni, queste, tutte riconducibili all&#8217;infortunio di causa</em>&#8220;.<br /> Con il ricorso in esame chiede al Tribunale adito di: &#8220;<em>Accertare e dichiarare il diritto del Mar.llo Capo E.I. -OMISSIS- al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo per i fatti occorsi in data 2.04.1996</em>&#8220;; &#8220;<em>Condannare il Ministero della Difesa, in persona del p.t., al pagamento, in favore di -OMISSIS-, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali subiti e subendi per i fatti di causa (danno biologico, psico-fisico, esistenziale, turbamento psichico, perdita di chance lavorative, danno alla vita sociale, familiare, relazionale, estetico, sopravvenuta incapacità  lavorativa generica e/o specifica, danno morale, sofferenze patite), della somma di denaro corrispondente alla percentuale di invalidità  permanente pari al 75% e/o alla percentuale di danno biologico pari al 75% (ovvero quelle diverse percentuali che verranno accertate in sede peritale, sempre perà² tenendo conto dei certificati medici allegati al fasc. di parte con i nn. 41 e 42); ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che codesto Tribunale riterrà  equo liquidare. Oltre interessi legali, moratori, compensativi e rivalutazione monetaria</em>&#8220;; &#8220;<em>Condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di -OMISSIS-, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali della somma che codesta Giustizia riterrà  giusto ed equo liquidare</em>&#8220;.<br /> Ha articolato i seguenti motivi di diritto: &#8220;<em>I.) Violazione dell&#8217;art. 2087 c.c. e ss i. II) Violazione dell&#8217;art.32 Cost. III.) Violazione del regolamento di disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 num.545 (in gaz. uff. 15 settembre, n. 214 &#8211; come approvato ai sensi dell&#8217;art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 362), ed in particolare violazione degli artt. 21, 22, 23 e ss. IV) Violazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 92/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Violazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione delle direttive 89/391/CEE, 99/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni. Violazione del decreto ministeriale 14 giugno 2000 n. 284 (regolamento di 1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dai lavoratori sui luoghi di lavoro nell&#8217;ambito del ministero della difesa &#8211; in g.u. 13 ottobre 2000, n. 240). V.) Violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. VI.) Eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche. VII.) macroscopica illegittimità  dell&#8217;ordine impartito</em>&#8220;.<br /> Si è costituita l&#8217;Amministrazione, eccependo in via preliminare la prescrizione della domanda risarcitoria e contestando nel merito tutto quanto <em>ex adverso</em> dedotto perchè infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del ricorso.<br /> All&#8217;udienza del 24 luglio 2020 la causa è stata introitata per la decisione.<br /> 2. In estrema sintesi, l&#8217;esponente deduce la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione ex art. 2087 c.c. nell&#8217;infortunio occorsogli, in quanto: avrebbe impartito un ordine di servizio non coerente con la professionalità  e l&#8217;esperienza del dipendente; avrebbe affidato una incombenza complessa al solo ricorrente ed al -OMISSIS-, sua unica unità  di supporto, laddove l&#8217;opera avrebbe richiesto almeno il doppio delle forze impiegate; non avrebbe fornito i lavoratori delle adeguate protezioni o di un equipaggiamento idoneo a fronteggiare i pericoli connessi ad un&#8217;attività  da compiersi &#8211; maneggiando materiale ferroso &#8211; a 4 metri di altezza (casco protettivo, occhiali o visiera protettiva degli occhi; abbigliamento tecnico con particolari imbottiture, pìù o meno rigide, espressamente concepite per ridurre l&#8217;effetto degli urti su parti del corpo diverse dalla testa nel caso di caduta al suolo da 4 mt.).<br /> Dunque i danni subiti sarebbero riferibili all&#8217;omessa adozione da parte del datore di lavoro di tutte le doverose misure che, tenuto conto della particolarità  della mansione da svolgere, erano necessarie a tutelare la sua integrità  psico &#8211; fisica.<br /> Ritenuta la responsabilità  del Ministero, chiede il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali asseritamente subiti, in conseguenza della percentuale di invalidità  permanente riportata, quantificata nella misura del 75%.<br /> 3. Il Ministero eccepisce preliminarmente la tardività  dell&#8217;azione risarcitoria, atteso che l&#8217;evento de quo si sarebbe verificato nell&#8217;aprile del 1996 ed il ricorso sarebbe stato notificato solamente in data 12 ottobre 2010. In particolare, non potrebbero valere ai fini interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità  ex art. 2087 le &#8220;<em>domande di aggravamento</em>&#8221; dell&#8217;infermità  in quanto trattasi di richieste avanzate a tutt&#8217;altro scopo e prive dei requisiti essenziali previsti dalla legge tra cui in l&#8217;indicazione specifica della causale del credito e la determinazione precisa dell&#8217;importo dovuto.<br /> Nel merito, deduce che l&#8217;infortunio sarebbe addebitabile unicamente al caso fortuito, inteso nell&#8217;accezione pìù ampia comprensiva anche della colpa del danneggiato, e, conseguentemente, nessuna responsabilità  sarebbe ascrivibile al datore di lavoro. Inoltre, il -OMISSIS-, all&#8217;epoca dei fatti, in quanto tecnico meccanico specializzato per le componenti elicotteristiche, in considerazione della sua professionalità  sarebbe stato abituato a maneggiare strumentazione complessa e/o pericolosa. Infine il lavoro affidatogli sarebbe riconducibile nei compiti funzionali e accessori alle mansioni cui il medesimo era adibito e, conseguentemente, sarebbe infondato ogni rilievo in ordine alla asserita carenza di formazione specifica o all&#8217;affidamento di mansioni particolarmente complesse rispetto a quelle normalmente svolte.<br /> 4. Preliminarmente, deve essere scrutinata l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata dall&#8217;Amministrazione resistente.<br /> Si osserva innanzitutto che, in tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui si verifichi una lesione del diritto all&#8217;integrità  personale del lavoratore, quest&#8217;ultimo può esperire, nei riguardi del datore di lavoro, sia l&#8217;azione di risarcimento dei danni di cui all&#8217; art. 2043 c.c. &#8211; collegata al generale principio del <em>neminem leadere</em> e fonte di responsabilità  extracontrattuale qualora faccia valere la lesione, conseguente all&#8217;incidente sul lavoro, di diritti che spettano al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro &#8211; sia l&#8217;azione contrattuale qualora faccia valere il mancato adempimento dal parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure richieste da tipo di lavoro svolto, dalla tecnica ed esperienza, atte a salvaguardare l&#8217;integrità  psico-fisica del lavoratore, che il datore di lavoro è tenuto ad osservare nel disposto dell&#8217; art. 2087 c.c. L&#8217;unicità  del fatto generatore del danno, dunque, può essere fonte di due diversi tipi di responsabilità , tra loro anche concorrenti, caratterizzati da un diverso regime quanto alla disciplina dell&#8217;onere della prova e della prescrizione.<br /> Ancora, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all&#8217;art. 2087 c.c. si prescrive nell&#8217;ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui il danno si è manifestato (<em>ex multis</em>: Ad. Pl. 7/2013; TAR Trieste n. 260/2011; Cassaz. Civ. n. 17629/2010).<br /> Nella fattispecie all&#8217;esame del Collegio, il ricorrente ha esperito l&#8217;azione di responsabilità  contrattuale, atteso che deduce che: il suo superiore gli avrebbe assegnato un compito non di sua competenza, gli avrebbe affidato un&#8217;unica unità  di supporto e non lo avrebbe dotato di alcuna protezione così¬ violando l&#8217;art. 2087 c.c. e le misure di sicurezza.<br /> Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento è decennale e decorre dal momento in cui il danno si è concretizzato, ovvero dal 3 aprile 2001, data in cui gli è stato diagnosticato per la prima volta che il visus era ridotto &quot;ad ombre e luci&quot; (verbale della CM0 Distaccata di Perugia ML/B-N.152).<br /> Rilevato che il ricorso in esame è stato notificato in data 12 ottobre 2010 &#8211; e che, ad ogni modo, è la stessa resistente a riferire che in data 28 giugno 2008 il difensore dell&#8217;istante aveva inviato raccomanda con la formale richiesta di risarcimento danni &#8211; il giudizio è stato introdotto tempestivamente.<br /> 4. E&#8217; possibile ora procedere allo scrutinio del merito.<br /> Come visto, la responsabilità  del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per incidente occorso al pubblico dipendente sul lavoro ha natura contrattuale e la citata disposizione codicistica costituisce norma di chiusura del sistema infortunistico, la quale obbliga il datore di lavoro a tutelare l&#8217;integrità  psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l&#8217;adozione di tutte le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della salute nell&#8217;ambiente e in costanza di lavoro.<br /> Si osserva brevemente che gli elementi costitutivi della responsabilità  contrattuale sono i seguenti: inadempimento, danno, nesso di causalità  (giuridica) tra inadempimento e danno, imputabilità  della condotta.<br /> Ciò detto, la natura contrattuale dell&#8217;obbligo in esame comporta, sul piano processuale, che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell&#8217;art. 1218 c.c. circa l&#8217;adempimento delle obbligazioni, sicchè il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio ha l&#8217;onere di allegare e provare la esistenza dell&#8217;obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre la colpa del datore di lavoro è oggetto di una presunzione che è possibile vincere con la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno. In particolare, sul datore di lavoro incombe l&#8217;onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (<em>ex multis</em>: Cassaz. Civ. 16869/2020; Tribunale Trieste n. 16/2020; Tribunale Bergamo n. 72/2020).<br /> La Suprema Corte, con orientamento costante e risalente, ha in pìù occasioni stabilito i principi in base ai quali valutare se, ed in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno da essa stessa sofferto, affermando in particolare che: &#8220;<em>Questi principi sono pochi e semplici, e possono essere riassunti come segue. 1.2. La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell&#8217;accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto &quot;un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute&quot; (ex multis, Sez. L -, Sentenza n. 798 del 13/01/2017, Rv. 642508 &#8211; 02; Sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009, Rv. 609782 &#8211; 01). Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività  connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l&#8217;attività  professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà  pìù un &quot;rischio lavorativo&quot;, ma diviene un &quot;rischio elettivo&quot;, cioè creato dal prestatore d&#8217;opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell&#8217;assicuratore sociale (principio costante: così¬ giÃ  Sez. L, Sentenza n. 16 del 04/01/1980, Rv. 403379 01, nonchè, in seguito, Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982, Rv. 421864 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996, Rv. 497485 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 4557 del 22/05/1997, Rv. 504602 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513477 &#8211; 01 (con ampia motivazione); Sez. L &#8211; Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410 &#8211; 01). In applicazione di tali principi, è divenuta tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi: a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità  produttive; b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa (così¬, da ultimo, Sez. L -Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410 &#8211; 01). Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l&#8217;infortunio, e la responsabilità  datoriale viene meno per mancanza dell&#8217;elemento causale. 1.3. Al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell&#8217;infortunio corresponsabile di quest&#8217;ultimo. Anche rispetto a tale problema la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito pochi principi chiari e semplici. 1.3.1. Il primo principio è che l&#8217;art. 1227 c.c., comma 1, (a norma del quale &quot;se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità  della colpa e l&#8217;entità  delle conseguente che ne sono derivate) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perchè nessuna previsione normativa consente di derogarvi; sia perchè la legge impone anche al lavoratore l&#8217;obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell&#8217;altrui incolumità : tanto stabiliscono sia l&#8217;art. 2104 c.c., sia il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20 (Sez. -, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019, Rv. 655882 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008, Rv. 602900 &#8211; 01). 1.3.2. Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l&#8217;incolumità  dei lavoratori. Dall&#8217;esistenza di quel potere e di quel dovere, questa Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi. 1.3.2.1. La prima ipotesi è quella in cui l&#8217;infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perchè l&#8217;eventuale imprudenza del lavoratore non è pìù &quot;causa&quot;, ma degrada ad &quot;occasione&quot; dell&#8217;infortunio. Del resto, se così¬ non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l&#8217;onere di verificare la pericolosità  delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio (Sez. I, -, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004, Rv. 572139 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002, Rv. 553587 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998, Rv. 517282 &#8211; 01). 1.3.2.2. La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l&#8217;infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità  contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019, Rv. 653761 &#8211; 01). Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l&#8217;incolumità  del lavoratore nonostante l&#8217;eventuale imprudenza o negligenza di quest&#8217;ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l&#8217;unico efficiente fattore causale dell&#8217;evento dannoso (Sez. L -, Sentenza n. 24798 del 05/12/2016, Rv. 641980 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 1994 del 13/02/2012, Rv. 620913 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 4656 del 25/02/2011, Rv. 616154 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009, Rv. 609782 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002, Rv. 553588 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998, Rv. 517282 &#8211; 01). 1.3.2.3. La terza ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l&#8217;infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno fu l&#8217;imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell&#8217;imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell&#8217;obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà  dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui all&#8217;art. 40 c.p. (Sez. L -, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019; Sez. L &#8211; Sentenza n. 24629 del 02/10/2019, Rv. 655134 &#8211; 01)</em>&#8221; (Cassaz. Civ. n. 8988/2020).<br /> 5. Ciò posto, nella fattispecie all&#8217;esame del Collegio, il ricorrente ha provato il fatto materiale, il danno patito e il nesso di causalità  tra il danno e il fatto verificatosi nel corso del rapporto di lavoro.<br /> L&#8217;Amministrazione, invece, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare l&#8217;infortunio <em>de quo</em>, nè che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.<br /> Si osserva in proposito che &#8211; in disparte le norme la cui applicabilità  alla fattispecie in esame è contestata in esame dalla resistente e che, per il vero sembrerebbero comunque conferenti, quale in particolare l&#8217;art. 21 lettera f) del DPR 545/86 recante il Regolamento di disciplina, &#8211; l&#8217;art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema, obbliga comunque il datore di lavoro a tutelare l&#8217;integrità  psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l&#8217;adozione di tutte le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della salute nell&#8217;ambiente e in costanza di lavoro.<br /> Orbene, è incontestato che, per l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di servizio di cui sopra, il -OMISSIS-non è stato dotato di alcun dispositivo di protezione individuale, idoneo ad impedire l&#8217;impatto con corpi estranei (come, ad es., occhiali e/o casco e/o visiera); così¬ come è incontestato che l&#8217;Amministrazione non ebbe ad adottare alcuna diversa misura di prevenzione e sicurezza.<br /> Nè il datore di lavoro ha provato di aver sottoposto il ricorrente ad un programma di addestramento necessario al fine di scongiurare i rischi relativi al servizio comandato, nè di averlo avviato ad un corso di formazione. Invero, il militare era un tecnico meccanico specializzato per le componenti elicotteristiche, conseguentemente non aveva alcuna esperienza nella realizzazione del muro in rete metallica di grandi dimensioni che pure gli era stato ordinato di realizzare, e per il quale gli era stato affiancato un solo altro uomo.<br /> Deve escludersi, pertanto, la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell&#8217;art. 1227 comma 1 c.c. non essendo configurabile un caso di cd. rischio elettivo, atteso che: il datore di lavoro ha mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; ha egli stesso impartito l&#8217;ordine nell&#8217;esecuzione puntuale del quale si è verificato l&#8217;infortunio; ha trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi.<br /> 6. Tuttavia, ai fini della configurabilità  del diritto al risarcimento del danno subito, era necessario che il danneggiato fornisse la prova del <em>quantum</em>, che, invece, non è stata prodotta.<br /> Invero, le varie tipologie di danno per le quali è chiesto il ristoro sono state individuate dall&#8217;istante in modo del tutto generico e solamente nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio <em>de quo</em>, senza che sia stato prodotto a sostegno delle stesse alcun elemento probatorio a riscontro.<br /> All&#8217;uopo si osserva che il militare ha versato in atti documentazione dalla quale risulta: che il visus è ridotto &#8220;<em>ad ombre e luci</em>&#8221; (verbale della CM0 Distaccata di Perugia ML/B-N.152 del 3 aprile 2001); che ha percepito a ristoro del danno subito un equo indennizzo (decreto n. 4060 del 9.10.2001); che gli è stato riconosciuto il trattamento privilegiato ordinario di 5° ctg. da durare a vita per constatato aggravamento dell&#8217;infermità .<br /> Nessuna prova è stata versata in atti in ordine alla sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli che gli sono giÃ  stati riconosciuti dal Ministero.<br /> Invero, secondo orientamento giurisprudenziale costante in tema responsabilità  del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall&#8217;ammontare del danno risarcibile l&#8217;importo dell&#8217;indennità  che il danneggiato assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (nella specie pensione privilegiata ed equo indennizzo), in quanto tale indennità  è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall&#8217;assicurato in conseguenza del verificarsi dell&#8217;evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità  del terzo autore del fatto illecito.<br /> Orbene, nessuna indicazione è stata fornita in proposito dall&#8217;esponente.<br /> Peraltro le conclusioni cui perviene il -OMISSIS-(medico, peraltro, specializzato in psichiatria, ginecologia e sessuologia) nella consulenza tecnica di parte del data 21 luglio 2008 &#8211; per il quale il militare avrebbe riportato una invalidità  pari al &#8220;<em>quaranta per cento di riduzione dell&#8217;efficienza somato-psichica</em>&#8221; (danno biologico), un &#8220;<em>danno patrimoniale stimabile questo nel trentacinque per cento</em>&#8221; e un &#8220;<em>danno morale diretto risarcibile quale &quot;pretium doloris&quot; graduabile come di severa entità </em>&#8221; &#8211; sono contraddette dallo stesso ricorrente che, nelle conclusioni del ricorso chiede, come visto, &#8220;<em>a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali subiti e subendi per i fatti di causa (danno biologico, psico-fisico, esistenziale, turbamento psichico, perdita di chance lavorative, danno alla vita sociale, familiare, relazionale, estetico, sopravvenuta incapacità  lavorativa generica e/o specifica, danno morale, sofferenze patite), della somma di denaro corrispondente alla percentuale di invalidità  permanente pari al 75% e/o alla percentuale di danno biologico pari al 75% (ovvero quelle diverse percentuali che verranno accertate in sede peritale, sempre perà² tenendo conto dei certificati medici allegati al fasc. di parte con i nn. 41 e 42)</em>&#8220;.<br /> 7. Si ritiene, pertanto, che, in mancanza della prova del <em>quantum</em>, ed in particolare della sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello giÃ  ristorato dal Ministero, non possa essere riconosciuto alcun risarcimento al -OMISSIS-, tanto pìù che il ricorrente non ha limitato la domanda risarcitoria al solo <em>an</em> della responsabilità , con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del danno, avendo chiesto espressamente la condanna del Ministero al pagamento del risarcimento.<br /> 8. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.<br /> 9. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberta Ravasio, Presidente FF<br /> Francesca Petrucciani, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a></p>
<p>Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin Maria Palmigiano (Avv.ti Pasquale e Brunella Cioffi) contro il Comune di Santa Maria la Carità (Avv. Enzo Maria Marenghi) contro il Comitato Regionale di Controllo per la Regione Campania su alcuni aspetti processuali e previdenziali del rapporto di pubblico impiego 1.Pubblico impiego – Eccezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin<br /> Maria Palmigiano (Avv.ti Pasquale e Brunella Cioffi) contro il Comune di Santa Maria la Carità (Avv. Enzo Maria Marenghi) contro il Comitato Regionale di Controllo per la Regione Campania</span></p>
<hr />
<p>su alcuni aspetti processuali e previdenziali del rapporto di pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblico impiego – Eccezione di litispendenza – In riferimento alla domanda di accertamento del diritto a percepire le differenze retributive – E’ infondata – Sussiste solo nell’ipotesi di controversie proposte davanti ad organi diversi dell’autorità giudiziaria ordinaria – Risoluzione ex art. 42 c.p.c.<br />
2.  Pubblico impiego – Rapporto costituito contra legem – Nullità &#8211; Non esclude l’applicabilità dell’art. 2126 nel caso di prestazione lavorativa di fatto – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Conseguenze di ordine patrimoniale</p>
<p>3. Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Principio della c.d. “perpetuatio iurisdictionis” – Riferimento alla legge in vigore al momento della prima azione processuale – Successiva reiterazione della iniziativa – Non è idonea ad incardinare la cognizione di un giudice diverso sulla stessa domanda</p>
<p>4. Pubblico impiego – Riconoscimento di rapporto di impiego di fatto &#8211; Regolamentazione della posizione previdenziale &#8211; Prescrizione – Durata decennale</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’eccezione di litispendenza sollevata in riferimento alla domanda di accertamento del diritto a percepire le differenze retributive è infondata sotto il profilo della avventa proposizione della medesima domanda avanti al giudice ordinario. Ed invero, la litispendenza riguarda unicamente l’ipotesi di controversie proposte davanti ad organi diversi dell’autorità giudiziaria ordinaria tant’è che per esplicita previsione dell’art. 42 c.p.c. le questioni relative vengono risolte attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza che non può essere ovviamente utilizzato per contestazioni attinenti alla giurisdizione.</p>
<p>2. La nullità di un rapporto d’impiego pubblico costituito contra legem, se da un canto implica che l’atto costitutivo di tale rapporto non possa essere valida fonte regolatrice di un siffatto rapporto, dall’altro lato non esclude l’applicabilità al prestatore d’opera dei meccanismi di protezione sociale, retributivi e previdenziali, nel caso in cui questi abbia svolto di fatto la prestazione lavorativa, in quanto il rapporto di lavoro nullo comporta comunque l’applicazione dell’art. 2126 c.c. per il periodo di servizio effettivamente reso.</p>
<p>3. Anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e della l. 21 luglio 2000 n. 205, spettava alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie avente ad oggetto diritti patrimoniali che trovano il proprio fatto genetico in un rapporto di lavoro con un ente pubblico, irrilevante restando la circostanza che l’eventuale provvedimento lesivo fosse stato in precedenza oggetto di accertamento del giudice ordinario E’ il principio della c.d. “perpetuatio iurisdicionis” sancito dall’art. 5 c.p.c. in base al quale il conflitto tra giudice ordinario e giudice amministrativo va risolto facendo riferimento alla legge in vigore al momento della prima azione processuale che segna in concreto la nascita della lite e la successiva reiterazione della iniziativa non è idonea ad incardinare la cognizione di un giudice diverso sulla stessa domanda</p>
<p>4. Il riconoscimento del rapporto di impiego di fatto e del connesso diritto al godimento del relativo livello retributivo, comporta altresì l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale dell’interessato nei limiti della prescrizione che relativamente a tali crediti ha una durata decennale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217;applicabile l’art. 2126 cc nel caso di prestazione lavorativa di fatto</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>n. 9357/04 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI, SEZIONE V</b></p>
<p>composto dai signori: Carlo d’Alessandro  Presidente; Ugo De Maio &#8211; Consigliere<br />
Federica Tondin  &#8211; Referendario, estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 5637 del 1999 R.G., proposto da<br />
<b>Maria Palmigiano,</b> rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale e Brunella Cioffi, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Garibaldi n. 80</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Santa Maria la Carità</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Maria Marenghi, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Carlo Poerio n. 98, presso lo studio dell’avvocato Antonio Palma<br />
&#8211;	il <b>Comitato Regionale di Controllo per la Regione Campania </b>																																																																																												</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto dovuto per prestazioni di lavoro subordinato effettuate in qualità di bidella presso la scuola materna comunale dall’1/10/1989 al 30/6/1992, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e per la condanna del Comune resistente al pagamento delle somme corrispondenti nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale, il tutto previa declaratoria di “nullità e/o inefficacia” delle determinazioni del Co.Re.Co. di Napoli nn. 112 – 145 e 171 del 1988 con le quali erano state annullate le delibere della Giunta Municipale di Santa Maria la Carità nn. 352 – 463 del 1988 aventi ad oggetto l’assunzione in servizio della sig.ra Palmigiano<br />
Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 29 aprile 2004 la dott.ssa Federica Tondin; <br />
uditi altresì i difensori come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con un precedente ricorso al T.a.r. (n. 2650/1989 R.G.) la ricorrente ha chiesto: a) l’annullamento delle delibere del Co.Re.Co. nn. 112 – 145 e 171 del 1988 con le quali erano state annullate le delibere della Giunta Municipale di Santa Maria la Carità nn. 352 – 463 del 1988 aventi ad oggetto la sua assunzione in servizio;<br />
b) l’accertamento dell’intervenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune resistente;<br />
c) la condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto in esecuzione di singole convenzioni costituive di rapporti a tempo determinato rinnovate di anno in anno e quanto dovuto  in base agli accordi vigenti nel settore dell’impiego pubblico.<br />
Il T.a.r. adito, con sentenza n. 204/1994, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, ha condannato il Comune resistente al pagamento delle differenze retributive richieste; la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato ed è  passata in giudicato.<br />Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, premesso di  aver continuato a svolgere le medesime mansioni di bidella presso la scuola materna comunale in pendenza del primo ricorso – e ciò in ottemperanza alla pronuncia cautelare del T.a.r. emessa nell’ambito di quel procedimento -, svolge le domande in epigrafe indicate in relazione al periodo successivo a quello coperto dal giudicato (1989 – 1992).</p>
<p>2. Si è costituito in giudizio in Comune di Santa Maria la Carità, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, comunque, nel merito la prescrizione del credito azionato.</p>
<p>All’udienza del 29/4/2004 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>3. La domanda di “declaratoria di nullità e/o inefficacia” delle delibere del Co.Re.Co. è inammissibile perché identica a quella già definita tra le medesime parti con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>4. La domanda di accertamento del diritto a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in base alla normativa vigente è invece fondata, nei limiti della prescrizione eccepita dalla resistente.<br />
In via preliminare osserva il Collegio che non ha pregio l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem, poiché il presente ricorso ha ad oggetto le prestazioni eseguite in un periodo di tempo successivo a quello coperto dal giudicato. <br />
E’ altresì infondata l’eccezione di litispendenza, sotto il profilo dell’avvenuta (e peraltro non documentata) proposizione della medesima domanda avanti al giudice ordinario. Al riguardo, infatti,  è da osservare che la litispendenza riguarda unicamente l&#8217;ipotesi di controversie proposte davanti ad organi diversi dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria, tant&#8217;è che, per esplicita previsione dell&#8217;art. 42 c.p.c., le questioni relative, pur non riguardando in senso stretto problematiche attinenti alla violazione dei criteri di ripartizione della cognizione nell&#8217;ambito della giurisdizione ordinaria, vengono risolte attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza, che non può essere ovviamente utilizzato per contestazioni attinenti alla giurisdizione (cfr. Cass., 12/9/1984, n. 4792; 10/12/1982, n. 6764; 6/10/1981, n. 5243).<br />
Sennonché, i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo hanno appunto lo scopo di soddisfare tali esigenze.<br />
E&#8217; pertanto da escludere, sul piano logico e sistematico, che due giudici diversi possano essere contemporaneamente chiamati a decidere una stessa domanda.<br />
Orbene, l&#8217;art. 5 c.p.c., nello stabilire che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, sancisce il principio della c.d. &#8220;perpetuatio iurisdictionis&#8221;, in base al quale le modifiche normative comportanti il trasferimento della giurisdizione ad un giudice diverso non determina la sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito (cfr. Cass., ss. uu., 22/2/2002, n. 2624).<br />
Da ciò si può desumere che le innovazioni introdotte in tema di riparto della giurisdizione sono ininfluenti ai fini della determinazione della competenza a conoscere su di una controversia già pendente. In definitiva, il conflitto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si risolve in base al principio della prevenzione proprio della litispendenza (che non può derogare ai criteri di riparto della giurisdizione), ma va piuttosto risolto, in forza del principio della &#8220;perpetuatio iurisdictionis&#8221;, facendo riferimento alla legge in vigore al momento della prima azione processuale, che segna in concreto la nascita della lite, laddove la successiva reiterazione della iniziativa non è idonea ad incardinare la cognizione di un giudice diverso sulla stessa domanda. Ora, la presente controversia, incardinata anteriormente al 15/9/2000 ed avente ad oggetto diritti patrimoniali che trovano il proprio fatto genetico in un rapporto di lavoro con un ente pubblico anteriore al 1998, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>5. Venendo al merito, osserva il Collegio che questo Ta.r. ha già accolto, con sentenza passata in giudicato, la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto a percepire le differenze retributive tra quanto effettivamente corrispostole e quanto previsto dalla normativa vigente, per il periodo anteriore al 1989. La ricorrente allega di avere svolto, fino al 30/6/1992 ed in ottemperanza all’ordinanza cautelare del T.a.r., le medesime mansioni di bidella presso l’amministrazione resistente, producendo attestazioni conformi del Sindaco del Comune. La resistente non contesta tale fondamentale elemento di fatto, che quindi può darsi  quindi per provato, ma eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito. <br />
In punto di diritto, va rilevato che il rapporto di lavoro instaurato dagli enti locali al di fuori delle procedure o dei termini previsti dalla legge 8 gennaio 1979 n.3, sia esso rapporto a termine o a tempo indeterminato, nasce e vive come rapporto di mero fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto la funzione di astratta qualificazione ai fini di determinazione della giurisdizione e della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative (Cons. di Stato Ad. plen. 5 marzo 1992, n. 5).<br />
Invero, pur quando un rapporto di lavoro è sorto di fatto, in violazione di una norma ostativa alla sua qualificazione come rapporto di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante la fictio iuris di esistenza del rapporto, quanto alle sue conseguenze di ordine patrimoniale. Si tratta di nullità in quanto il rapporto è in contrasto con le disposizioni che prevedono il pubblico concorso, e tale nullità va intesa in senso tecnico, ovvero nel senso che l&#8217;atto genetico del rapporto (sorto di fatto) è improduttivo di effetti ai fini della costituzione di un rapporto di pubblico impiego.<br />
Per volontà di legge infatti il provvedimento adottato in suo favore è improduttivo, in quanto tale, di qualsiasi effetto giuridico, anche se i fatti e le attività storicamente verificatisi a seguito dell&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro producono le limitate ed autonome conseguenze, consistenti nella costituzione di un rapporto lavorativo di fatto, dell’articolo 2126 c.c..<br />
Ne deriva che al soggetto nominato con provvedimento radicalmente nullo (anche se con un contratto d&#8217;opera o d’appalto in forma di attribuzione di un incarico, reiterato nel tempo, dissimulante, come nel caso in esame, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato) deve riconoscersi il diritto al trattamento economico corrispondente alla prestazione di fatto svolta (Consiglio Stato sez. V, 22 febbraio 2001, n. 979, Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2057)<br />
Con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente, va rilevato che le pretese patrimoniali per spettanze retributive che trovano la propria fonte direttamente nella legge, ivi comprese quelle dovute in forza dell’art. 2126 c.c., soggiacciono, in ogni caso, anche in costanza del rapporto di lavoro, al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cons. St., sez. V, 27/2/2001, n. 1062;  sez. V, 20/9/2002, n. 4796; Corte cost., 20/11/1969, n. 143; Cass., sez. lav., 12/3/1996, n. 2004).<br />
Nel caso di specie, la ricorrente ha interrotto la prescrizione con atti del 18/6/1997 e del 17/2/1999, per cui  il credito retributivo vantato dalla ricorrente è prescritto limitatamente ai ratei stipendiali maturati prima del 18/6/1992.<br />
Per il periodo successivo e per il servizio effettivamente prestato, spettano pertanto alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni affidate con i contratti nulli e quanto già percepito dall’interessata, con maggiorazione di rivalutazione e interessi, decorrenti dalla data di maturazione dei relativi ratei e calcolati sull’importo nominale del credito (cfr. Cons. St., ad. plen., 15/6/1998, n. 3).</p>
<p>6. E’, infine, da rilevare che il riconoscimento del rapporto di impiego di fatto e del connesso diritto al godimento del relativo livello retributivo, comporta altresì l’obbligo per il Comune di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale dell’interessata (cfr. Cons. St., ad. plen., 6/10/1992, n. 11; Cass., sez. lav., 14/6/1999, n. 5895), nei limiti della prescrizione che, peraltro, relativamente a tali crediti ha una durata decennale.</p>
<p>7. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame può essere accolto solo in parte. Sussistono pertanto giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5637/1999, così provvede:<br />
&#8211;	dichiara l’inammissibilità della domanda di annullamento delle delibere del Co.Re.Co;<br />	<br />
&#8211;	accoglie per il resto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e, per l’effetto, condanna il Comune di S. Maria la Carità  a provvedere per quanto di ragione al pagamento delle somme spettanti ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il  29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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