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	<title>9342 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9342 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, est. A. Pagano Pasquale Iaquaniello (Avv.ti G.M. Perullo e A. Di Pietro) c. Comune di Bacoli (n.c.) Sulla comunicazione ex art. 10bis della Legge n. 241/90. Sulla comunicazione di avvio del procedimento iniziato su istanza di parte 1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Perrelli, <i>est.</i> A. Pagano<br />   Pasquale Iaquaniello (Avv.ti G.M. Perullo e A. Di Pietro) c. Comune di Bacoli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla comunicazione ex art. 10bis della Legge n. 241/90. Sulla comunicazione di avvio del procedimento iniziato su istanza di parte</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Comunicazione ex art. 10 bis Legge n. 241/90 – E’ dovuta solo se l’apporto del privato può condurre ad un esito diverso.<br />
2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 – Non  è  dovuta.</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Competenza esclusiva del dirigente ex art. 107, D.lgs. n. 267/2000 – Ottica di separazione tra livello amministrativo e politico – Atto incardinato nell’ambito burocratico e firmato dal responsabile del settore urbanistica e gestione del territorio – E’ legittimo.</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego – Carattere giuridico dell’incondonabilità dell’abuso – Parere della Commissione Edilizia Integrata e dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – Non  è  necessario.</p>
<p>5. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di diniego –  Opera eseguita in zona di particolare pregio “a protezione integrale” e difforme dal P.R.G. – Disciplina sanante esclusa ex art. 32, co. 27, L. n. 326/2003 &#8211; Ipotesi di sanabilità rispetto alla L. n. 47/85 &#8211; Limitate.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La comunicazione che l’amministrazione è intenzionata ad adottare un provvedimento negativo vale solo allorquando l’apporto contributivo del privato sia tale da consentire un possibile esito diverso del procedimento.</p>
<p>2. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei casi di procedimenti iniziati ad istanza di parte.</p>
<p>3. L’art. 107, Dlgs. 267/2000 demanda al dirigente l’adozione degli atti di diniego di condono edilizio. L’indicazione, tuttavia, è effettuata nell’ottica del rispetto dell’apicale principio della separazione tra livello amministrativo e politico: una volta osservata tale summa divisio, deve considerarsi legittimo il provvedimento che è incardinato nell’ambito burocratico e sottoscritto dal responsabile del settore urbanistica e gestione del territorio.<br />
4. Non è necessaria l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata e dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, laddove il carattere dell’incondonabilità dell’abuso sia palesemente giuridico.</p>
<p>5. L’opera eseguita in zona di particolare pregio “a protezione integrale” e difforme dal P.R.G. va regolata dall’art. 32, co. 27, D.lgs. N. 326/2003, escludendosi la disciplina sanante. Tale articolo ha limitato l’applicabilità della sanatoria prevista dalla L. n. 47/85 per talune ipotesi, tra cui per quelle realizzate in zone vincolate e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Napoli (sezione VIª)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>composto da:	Michele                 Perrelli                                 &#61485;Presidente<br />	<br />
Alessandro            Pagano                                 &#61485;Cons. rel. est.<br />
Maria                    Abbruzzese                          &#61485;Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>                                        </p>
<p align=center> SENTENZA</p>
<p>
</b><br />
sul <b>ricorso</b> nr. <b>831/2006</b> proposto da: <br />
<b>Iaquaniello Pasquale r</b>appresentato e difeso dall&#8217;avv.to G.M. Perullo e A. Di Pietro con domicilio in Napoli, v. C. Console nr. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>il <b>Comune di Bacoli,</b> in persona del legale rappresentante p.t.,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento del responsabile dell’XI° settore del Comune di Bacoli, del 20.12.2005 nr. 25762 con cui si rigetta l&#8217;istanza di condono edilizio relativa all’opera abusivamente realizzata in Bacoli, v. Bellavista nr. 536;<br />
oltre tutti gli atti connessi;</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />
uditi all’udienza del 22.05.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1.&#61485; La parte ricorrente si duole che il Comune di Bacoli abbia respinto la sua istanza di condono edilizio relativamente alla seguente opera: <i>manufatto in muratura di mq. 60,00 adibito a deposito; ampliamento del manufatto esistente di mq. 130,00 coperti e mq. 110,00 di superficie adibita a terrazza; manufatto adibito a cucina di mq. 70,00 con annesso deposito di mq. 13,50; tettoia di mq. 28,50 con sovrastante forno, pari ad un volume di mc. 966,40.<br />
</i>Articola pertanto sei motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; Dlgs 267/00; L. 269/2003) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.<br />
2.&#61485; L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi. <br />
3.&#61485; All’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
4.&#61485; Il gravame è infondato<i>.<br />
</i>4.1.&#61485; Il Comune di Bacoli ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente: tale determinazione reiettiva epigrafata resiste però, ad avviso del Tribunale, alle censura <i>ex adverso </i>articolate.<br />
Con il primo mezzo, si lamenta che non sia stato rispettato il disposto dell’art. 10-<i>bis</i> della L. 241/1990.<br />
La censura non ha pregio giuridico. La comunicazione che l’amministrazione è intenzionata ad adottare un provvedimento negativo vale solo allorquando l’apporto contributivo del privato sia tale da consentire un possibile esito diverso del procedimento, in questa fattispecie, da escludere (come si evince dalle osservazioni che seguono).<br />
Con il secondo motivo, si lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.<br />
La censura è infondata. La comunicazione non era dovuta, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di parte.<br />
Con il terzo motivo si denuncia la incompetenza del firmatario del provvedimento di diniego, richiamando la competenza esclusiva del dirigente.<br />
Il rilievo è infondato. Effettivamente l’art. 107 del Dlgs nr. 267/2000 demanda al dirigente la adozione di atti quali quello qui gravato. La indicazione, tuttavia, è effettuata nell’ottica del rispetto dell’apicale principio della separazione fra livello amministrativo e politico: una volta osservata tale <i>summa divisio, </i>deve considerarsi legittimo il provvedimento che è incardinato nell’ambito burocratico e –come nel caso in esame–sottoscritto dal “<i>responsabile del settore XI</i>” che, nel Comune di Bacoli costituisce, appunto, quello afferente l’urbanistica e la gestione del territorio: in altri termini, al funzionario preposto, <i>in apicibus,</i> alla competente unità organizzativa procedente.<br />
Nel caso in esame, inoltre, il provvedimento impugnato è altresì sottoscritto dal responsabile del procedimento da intendersi quale promanazione dei vertici burocratici della amministrazione.<br />
Non era peraltro necessaria la espressa acquisizione del parere della commissione edilizia integrata, atteso il carattere palesemente giuridico della incondonabilità dell’abuso (IV° motivo).<br />
Per la stessa ragione, va superata la doglianza di cui al quinto mezzo, afferente la mancata acquisizione, in quanto abuso perpetrato in zona vincolata, del parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.<br />
Con il sesto motivo, si affronta la questione principale della lite, costituita dalla critica alla determinazione del Comune di non consentire il condono, a seguito della analisi circa la ubicazione e consistenza dell’opera, rispetto alla disciplina urbanistica della zona.<br />
In particolare, l’abuso ha comportato un incremento volumetrico di mc 966,40 in una zona designata dal P.T.P. dei Campi Flegrei quale zona a “Protezione Integrale con restauro paesistico – ambientale” (PIR) e dal PRG quale “zona a verde vincolato”.<br />
Risultando eseguita in zona di particolare pregio a “<i>protezione integrale</i>” e difforme dal PRG, l’opera –come esplicitato dal provvedimento– va regolata dall’art. 32, c. 27, lett. <i>d</i>) della L. nr. 326/2003, escludendosi la disciplina sanante.<br />
Con il motivo indicato, la difesa del ricorrente afferma, per contro, che, sebbene l’opera sia stata eseguita in zona vincolata, ben poteva ottenersi la sanatoria, atteso che l’art. 32 della L. nr. 47/1985 prevede appunto la condonabilità per gli abusi in aree vincolate.<br />
Il rilievo non è accoglibile. Secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, il legislatore della L. nr. 326/2003 ha consentito la sanabilità degli abusi edilizi, ma in ambiti più ridotti rispetto alla disciplina generale della L. nr. 47/1985.<br />
In particolare, l’art. 32 della legge nr. 326 cit., dopo aver affermato la applicabilità delle principali disposizioni della L. nr. 47/1985, ha limitato la condonabilità per talune ipotesi, fra cui per quelle (come nel caso di specie) realizzate in zone vincolate e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.<br />
Il ricorso è pertanto da respingere.<br />
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite e la mancata costituzione processuale del Comune.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>p.q.m.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo della Campania&#61485;Napoli (sezione <i>sesta</i>) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:<br />
<b>Respinge </b>il ricorso nr. 8311/2006.<br />
<b>Compensa</b> le spese di causa.<br />
Contributo ex art. 21 c. 4 L. nr. 248/2006 come per legge.<br />
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Così deciso in Napoli, </i>03.07.2006<i>, nella camera di consiglio del TAR.</p>
<p></p>
<p align=justify>
Michele Perrelli pres.                                         Alessandro Pagano rel. est.<br />
</i> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-3-11-2006-n-9342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2006 n.9342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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