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	<title>9336 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9336 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Arzillo E. Tiero, F. Bianchi, R. Vecchi (Avv.ti C. De Simone, C. Morrone) c/ Regione Lazio (Avv. G. Pellegrino) sulla legittimità delle modalità di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni, in sede di elezione dei Consigli Regionali 1. Elezioni – Legge regionale – Rinvio a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-31-10-2013-n-9336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2013 n.9336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese  – Est. Arzillo<br /> E. Tiero, F. Bianchi, R. Vecchi (Avv.ti C. De Simone, C. Morrone) c/ Regione Lazio (Avv. G. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità delle modalità di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni, in sede di elezione dei Consigli Regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Legge regionale – Rinvio a legge statale – Rinvio recettizio – Interpretazione conforme a Costituzione – Rinvio mobile – Esclusione.	</p>
<p>2. Elezioni – Elezione dei Consigli Regionali – Assegnazione dei seggi – Trasmigrazione dei seggi da una circoscrizione all’altra – Ammissibilità – Condizioni – Assegnazione voti residui.	</p>
<p>3. Elezioni – Elezione dei Consigli Regionali – Assegnazione dei seggi – L. 108/1968 – Principio di rappresentatività – Violazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rinvio recettizio di una legge regionale in materia elettorale ad una legge statale va inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia (1). Va, di contro, disattesa l’interpretazione secondo cui la legge regionale disporrebbe un rinvio mobile perché contraria al consolidato canone dell’interpretazione conforme a Costituzione (essa comporterebbe, infatti, una significativa abdicazione della Regione all’esercizio della potestà legislativa ad essa riconosciuta dalla Costituzione, consentendo al legislatore statale di intervenire permanentemente nell’esercizio di una competenza esclusa dalla Carta costituzionale).	</p>
<p>2. In tema di elezione dei Consigli Regionali e relativa assegnazione dei seggi, è ammissibile la trasmigrazione dei seggi da una circoscrizione all’altra ,in sede di assegnazione dei voti residuati al riparto nelle singole circoscrizioni con il sistema proporzionale. La L. 108/1968 (“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario”) prevede, infatti, l’assegnazione dei seggi in due fasi distinte: mediante riparto nelle singole circoscrizioni provinciali e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Solo nella prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale. Nella seconda fase, relativa ai voti residuati, l’assegnazione avviene in modo svincolato dal rispetto del numero dei seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con il decreto prefettizio.	</p>
<p>3. Il principio di rappresentatività non ha alcuna copertura costituzionale. Ne consegue che, in materia di elezione dei Consigli Regionali, la scelta delle modalità di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni rientra nella discrezionalità del legislatore. E’ quindi manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della L. 108/1968 per contrasto con i principi costituzionali che reggono il diritto elettorale (artt. 1 e 48) e con il principio di rappresentanza territoriale degli eletti (artt. 56 e 57), tenuto conto che il bilanciamento tra criterio di rappresentanza territoriale e criterio di proporzionalità politica è rimesso al legislatore ordinario il quale, nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale, ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza, un’adeguata rappresentanza (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Corte Cost. 5 giugno 2003, n. 196<br />	<br />
(2) Cons. St., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3254</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2013, proposto da:<br />
Enrico Tiero, nella qualità di candidato ed elettore;<br />
Fabio Bianchi, nella qualità di delegato alla presentazione della lista ed elettore;<br />
Renzo Vecchi, nella qualità di rappresentante per le operazioni di verifica ed elettore,<br />
tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Corrado De Simone e Corrado Morrone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Panunzio e Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11;<br />
Ufficio Centrale Regionale, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enrico Panunzi, n.c.;<br />
Riccardo Agostini, n.c.;<br />
Oscar Tortosa, n.c.;<br />
Gianluca Quadrana, n.c.;<br />
Piero Petrassi, n.c.;<br />
Daniele Sabatini, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Galoppi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Sistina, 42;<br />
Silvia Blasi, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Paolo Morricone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Seneca, 73;<br />
Olimpia Tarzia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Raffaele Bifulco e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Daniele Leodori, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Raffaele Bifulco e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) del provvedimento dell&#8217;Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Roma in data 27.02.2013, recante l’attribuzione alla Circoscrizione di Roma dei seguenti seggi:<br />	<br />
&#8211; Lista Storace Presidente (p. 19 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Centro Democratico per Zingaretti (p. 20 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Partito Democratico (p. 21 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Partito Socialista Italiano per Zingaretti (p.22 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Civica Nicola Zingaretti (p. 23 del verbale);<br />	<br />
2) del provvedimento dell&#8217;Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Roma in data 27.02.2013, recante l’attribuzione alla Circoscrizione di Viterbo dei seguenti seggi:<br />	<br />
&#8211; Lista Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it (p. 16 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente (p. 17 del verbale);<br />	<br />
&#8211; Lista Partito Democratico (p. 21 del verbale);<br />	<br />
3) delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Roma in data 12 marzo 2013 e del verbale di proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei signori Olimpia Tarzia, Riccardo Agostini, Oscar Tortosa, Gianluca Quadrana, Piero Petrassi;<br />	<br />
4) delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Viterbo in data 12 marzo 2013 e del verbale di proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei signori Enrico Panunzi, Daniele Sabatini e Silvia Blasi;<br />	<br />
5) delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Latina in data 12 marzo 2013, limitatamente alla mancata proclamazione del ricorrente Enrico Tiero alla carica di Consigliere regionale,<br />	<br />
nonché per la correzione dei risultati riportati nei verbali dell’Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Latina, di Viterbo e di Roma, in ogni caso con la sostituzione di Enrico Tiero a uno dei controinteressati proclamati eletti nelle Circoscrizioni di Viterbo e/o di Roma, nonché<br />	<br />
&#8211; per quanto necessario ed eventualmente occorrente, dell’ordine del giorno n. 299/2012, menzionato nel Decreto n. T00412/2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Daniele Sabatini, di Silvia Blasi e di Olimpia Tarzia;<br />	<br />
Visto l’intervento <i>ad opponendum</i> di Daniele Leodori;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente dott. Enrico Tiero ha partecipato alle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio e per l’elezione del Presidente della Regione Lazio. Egli agisce in questa sede unitamente al dott. Fabio Bianchi (delegato alla presentazione della lista ed elettore) e al dott. Renzo Vecchi (rappresentante per le operazioni di verifica ed elettore), contestando <i>in parte qua </i>gli esiti elettorali mediante l’impugnazione dei relativi provvedimenti dell’Ufficio Centrale Regionale del 27 febbraio 2013, nonché degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Roma, Viterbo e Latina, indicati in epigrafe, nella parte in cui sono stati proclamati eletti i signori Tarzia Olimpia, Agostini Riccardo, Tortosa Oscar, Quadrana Gianluca, Petrassi Piero, Panunzi Enrico, Sabatini Daniele e Blasi Silvia, mentre non è stato assegnato al ricorrente, primo dei non eletti della lista del PDL di Latina, il quarto seggio spettante alla circoscrizione di Latina alla stregua dei presupposti decreti del Presidente della Regione Lazio.<br />	<br />
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, nonché i controinteressati Olimpia Tarzia, Silvia Blasi e Daniele Sabatini, resistendo al ricorso.<br />	<br />
Ha proposto intervento <i>ad opponendum</i> il signor Daniele Leodori.<br />	<br />
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 24 ottobre 2013, e quindi trattenuto in decisione.<br />	<br />
4. Il ricorso muove dalla considerazione dei decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00412 del 1° dicembre 2012 e n. T00421 del 22 dicembre 2012, nella parte relativa alla distribuzione dei seggi su base provinciale in relazione all’elezione di quattro quinti dei consiglieri, con particolare riferimento alle allegate Tabelle A, che hanno attribuito n. 4 seggi alla circoscrizione provinciale di Latina, in proporzione alla popolazione in essa residente.<br />	<br />
In buona sostanza, parte ricorrente si duole del fatto che a detta ultima circoscrizione siano stati di fatto attribuiti, in esito alla procedura elettorale, solo n. 3 seggi invece dei 4 alla stessa anteriormente assegnati dai decreti del Presidente della Regione; mentre per converso alla circoscrizione di Viterbo e a quella di Roma sono stati rispettivamente assegnati n. 3 seggi (invece di 2) e n. 30 seggi (invece di 29).<br />	<br />
Ciò avrebbe comportato &#8211; in sintesi &#8211; la violazione del meccanismo di cui all’art. 4 della L.R. Lazio n. 2/2005, che ha sostituito il testo dell’art. 2, comma 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, nonché del principio di rappresentatività dei consiglieri eletti in ciascuna singola circoscrizione, anche nell’ipotesi che essi risultino eletti con i resti e non con i quozienti interi.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene poi, in particolare, che il quarto seggio gli sarebbe spettato, in quanto la lista del PDL ha ottenuto il più alto numero di voti residuati nella circoscrizione di Latina, ed egli risulta essere il primo dei non eletti della medesima lista.<br />	<br />
5. Il Collegio ritiene che la tardività della produzione documentale rilevata dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente e dei controinteressati (ad eccezione di Sabatini) non ne comporti l’estromissione dal giudizio: secondo quanto affermato in giurisprudenza con riferimento all’analoga previgente disposizione dell’art. 83/11, comma 3, del d.P.R. n. 570 del 1960, la perentorietà del termine opera in questo caso solamente nel senso che &#8211; decorso tale <i>spatium</i> &#8211; l&#8217;ente o i controinteressati possono comunque costituirsi e svolgere difese orali all&#8217;udienza di discussione, come è avvenuto nella specie (cfr. ad es. T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211;  Trento,   sez. I,  23 aprile 2009, n. 132).<br />	<br />
6. Va disattesa poi la dedotta inammissibilità dell’intervento <i>ad opponendum</i> di Daniele Leodori, avuto riguardo alla peculiarità della situazione giuridica azionata in giudizio, sotto il profilo della difficoltà di individuare <i>ex ante</i> i soggetti realmente controinteressati: situazione a fronte della quale non può disconoscersi la consistenza dell’interesse che sorregge l’intervento <i>ad opponendum.</i><br />	<br />
7. Il Collegio ritiene altresì di poter prescindere dall’esame dai possibili profili di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, in quanto lo stesso è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
8. La Regione Lazio, con la legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato &#8220;<i>Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale</i>&#8220;, esercitando così, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n.165, la potestà legislativa concorrente ad essa attribuita dall’art.122, primo comma, della Costituzione, nel testo sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.<br />	<br />
In linea generale, come già evidenziato da questo Tribunale nella sentenza n. 33019/2010, l’art.1, comma 2 della suddetta legge regionale contiene un rinvio recettizio alle leggi statali n. 108/1968 e n. 43/1995. Infatti:<br />	<br />
&#8211; il tenore testuale della disposizione fa riferimento a una forma di “recepimento” (non solo nella rubrica, ma anche nel testo, dove si impiega il verbo “recepire”);<br />	<br />
&#8211; il riferimento alle “successive modificazioni e integrazioni” è una classica formula tecnica, pienamente compatibile con la figura del rinvio materiale: in questo caso, essa indica il testo vigente all’epoca del recepimento, alla stregua degli intervent<br />
&#8211; la Corte costituzionale, esprimendosi sull’analoga previsione dell’art. 1 della L. R. Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, ha affermato che “tale ‘recepimento’ va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni d<br />
&#8211; il riconoscimento della legittimità del fenomeno della produzione di norme regionali mediante rinvio materiale a leggi dello Stato risale, del resto, alla prima giurisprudenza della Corte (cfr. Corte cost., 9 marzo 1959, n. 11);<br />	<br />
&#8211; l’opposta interpretazione, secondo la quale la legge regionale disporrebbe invece un rinvio mobile, non può correttamente fondarsi sul richiamo al successivo comma 3 dell’art. 1 della L.R. n. 2/2005 (“Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la<br />
&#8211; la tesi del rinvio mobile va, infine, disattesa perché contraria al consolidato canone dell’interpretazione conforme a Costituzione: essa comporterebbe, infatti, una significativa abdicazione della Regione all’esercizio della potestà legislativa ad essa<br />
Per quanto qui interessa, quindi, la disciplina va ricostruita componendo una sorta di intarsio tra le innovazioni della legge regionale e la disciplina statale che è oggetto di recezione.<br />	<br />
In particolare, il terzo comma dell&#8217;articolo 2 della L. n. 108/1968, nel testo sostituito dalla L.R. n. 2/2005, così dispone:<br />	<br />
La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l&#8217;assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.<br />	<br />
Viene altresì in rilievo, nella specie, il meccanismo di cui all’art. 15 della legge n. 108/1968, che si applica integralmente, ad eccezione di alcune modifiche apportate dall’art. 6 della L.R. n. 2/2005 (non direttamente rilevanti ai fini che qui interessano).<br />	<br />
La V Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 31 maggio 2011, n. 3254, ha ben chiarito come opera tale meccanismo. Esso, nel disciplinare le operazioni per l’assegnazione dei seggi della quota proporzionale, “regola diversamente l’assegnazione dei seggi a seconda che avvenga a quoziente intero o in base ai voti residuati:<br />	<br />
a) l’assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi avviene mediante riparto dei seggi tra le liste tenuto conto della cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con il decreto prefettizio più uno e attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;<br />	<br />
b) se tutti i seggi della circoscrizione, nel numero stabilito dal decreto prefettizio, non vengono assegnati per insufficienza dei quozienti interi, i seggi residui sono attribuiti al collegio unico regionale e l’Ufficio Centrale regionale è tenuto a considerarli nel loro numero complessivo e ad assegnarli secondo il criterio di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si avvicina alla percentuale necessaria per conquistarli.<br />	<br />
Tanto si desume dalla lettura della norma (art. 1, comma 2, della l. n. 108 del 1968), che testualmente dice “<i>l’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province della regione e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale”, </i>nonché dalla disposizione dell’art. 15 della medesima legge (“<i>L&#8217;Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell&#8217;art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1.. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire;…. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale…”.</i><br />	<br />
In conclusione sulla scorta del dato testuale della l. n. 108 del 1968 e, conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr., Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2002, n. 915), va affermato che l’assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale viene effettuata in due fasi distinte: mediante riparto nelle singole circoscrizioni provinciali e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Solo nella prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale dal decreto del Prefetto ai sensi dell’art. 1 della l. n. 108 del 1968, in quanto in tale fase l’Ufficio Centrale Circoscrizionale assegna a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.<br />	<br />
Nella seconda fase, relativa ai voti residuati, l’assegnazione avviene a favore della circoscrizione che ha riportato il più alto quoziente rilevato attraverso il procedimento disciplinato interamente dalla legge che è svincolato dal rispetto del numero dei seggi assegnato a ciascuna circoscrizione con il decreto prefettizio” (nel caso del Lazio, col decreto del Presidente della Regione).<br />	<br />
Ad analoghe conclusioni è pervenuto il TAR di Latina con la sentenza 7 ottobre 2010 n. 1658, riferita proprio alla legislazione elettorale del Lazio.<br />	<br />
Il Collegio rileva quindi, con riferimento al caso in esame, che i competenti organi, dopo aver assegnato alla circoscrizione di Latina i 2 seggi spettanti in virtù del calcolo dei quozienti pieni, hanno legittimamente proceduto &#8211; in applicazione della richiamata normativa &#8211; alle conseguenti operazioni, in base alle quali al PDL è spettato un solo seggio attribuito alla lista circoscrizionale di Viterbo, trattandosi di operazioni basate sulla logica &#8211; positivamente recepita &#8211; del collegio regionale: logica che comporta la fisiologica possibilità della cd. trasmigrazione dei seggi da una circoscrizione all’altra.<br />	<br />
Mentre d’altra parte l’assegnazione di un terzo seggio a Latina è derivata dall’applicazione del criterio normativo riguardante l’assegnazione del seggio del candidato perdente alla presidenza.<br />	<br />
Pertanto non vi è spazio per l’assegnazione di un quarto seggio in detta circoscrizione, che il ricorrente pone a fondamento della sua pretesa; in tal modo restando irrilevanti gli ulteriori profili applicativi e di calcolo dallo stesso prospettati nel ricorso.<br />	<br />
9. Circa la dedotta violazione del principio di rappresentatività, il Consiglio di Stato nella richiamata decisione ha affermato condivisibilmente che essi sono infondati per i seguenti motivi:<br />	<br />
“In primo luogo, va osservato che il consigliere regionale non rappresenta la provincia di provenienza ma l’intera regione (l’art. 1, comma 5, della l. n. 108 del 1968 stabilisce che “<i>i consiglieri regionali rappresentano l’intera regione senza vincolo di mandato</i>”).<br />	<br />
In secondo luogo, il presente procedimento è disciplinato dalle norme sopraindicate, di cui le operazioni controverse costituiscono puntuale applicazione.<br />	<br />
Né possono avere rilevanza in questa sede i principi affermati dalla sezione con la sentenza n. 2884 del 2011, in quanto relativi alle specifiche norme del sistema delle elezioni per il Parlamento europeo […] In ordine alla dedotta eccezione di incostituzionalità della l. n. 108 del 1968, <i>in parte qua</i>, per violazione del principio di rappresentatività, va osservato che tale principio non ha alcuna copertura costituzionale e che, in ogni caso, non è l’unico principio tenuto presente dal legislatore nella disciplina del sistema elettorale.<br />	<br />
Sulla questione del bilanciamento tra proporzionalità politica e proporzionalità territoriale, peraltro, si è già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010.<br />	<br />
Precisa la Corte che la scelta del sistema di ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni rientra nella discrezionalità del legislatore (l’assegnazione viene fatta in base alla popolazione, ma potrebbe benissimo essere fatta in base ai cittadini, o agli elettori o ad una combinazione di tali criteri).<br />	<br />
La Corte aggiunge che accanto al criterio di rappresentanza c.d. territoriale, occorre tener conto del “criterio della proporzionalità politica”, che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto.<br />	<br />
Trattasi, dunque, di criteri, nessuno dei quali è costituzionalmente obbligato, il cui contemperamento è rimesso al legislatore ordinario, che nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza, un’adeguata rappresentanza.<br />	<br />
Questi ultimi principi affermati dall’art. 4 della l. 2 luglio 2004, n. 165, costituiscono ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, principi fondamentali in materia di elezione degli organi rappresentativi della Regione […]. Deve, in conclusione, aggiungersi che il sistema seguito dal legislatore per l’attribuzione dei seggi affluiti al collegio unico regionale (in quanto non potuti assegnare con il sistema ancorato alla popolazione e cioè con il quoziente circoscrizionale) è coerente con i principi costituzionali e non è nemmeno irragionevole, atteso che in tal modo si è data la preferenza a un sistema che rispetta in primo luogo la volontà popolare espressa con il voto di lista, ripartendo tutti i seggi tra le circoscrizioni a partire dalle liste che si avvicinano maggiormente in percentuale, al quoziente circoscrizionale e, quindi risultano maggiormente rappresentative”.<br />	<br />
10. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve conclusivamente essere respinto.<br />	<br />
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.p.a..</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2013</p>
<p align=justify>
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