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	<title>9335 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9335 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a></p>
<p>Pres. Est. U. De MaioGreco Maria Emanuela (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avv.ti V. Baroni e C. Palumbo). sulla giurisdizione del G.O. in materia di pubblico impiego ai sensi dell&#8217;art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie &#8211; A seguito del loro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. U. De Maio<br />Greco Maria Emanuela (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avv.ti V. Baroni e C. Palumbo).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di pubblico impiego ai sensi dell&#8217;art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie &#8211; A seguito del loro trasferimento al Giudice ordinario &#8211; Ex art. 45 D.L.vo n. 80/1998 &#8211; Riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze &#8211; Necessità<br />
2. Giurisdizione e competenza – Controversie in maniera di pubblico impiego – Difetto di giurisdizione del G.A. &#8211; Translatio iudicii – Possibilità per il giudice amministrativo di disporre la continuazione del processo innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Al fine di determinare la giurisdizione in materia di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell’emanazione dei medesimi, in quanto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è sancito dal legislatore del 1998 con riguardo al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotto da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (1)<br />
2. Per dare attuazione al principio della traslatio iudicii anche tra diverse giurisdizioni, affermato tanto dalle S.U della Cassazione 4109/2007, tanto dalla Corte Costituzionale 77/2007, il G.A., ove declini la propria giurisdizione in favore di quella del G.O. in primis rimette le parti davanti al G.O. affinchè dia luogo al processo di merito ed in secundis precisa lui stesso la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cassazione Civile, SS.UU., 25 luglio 2002, n. 10993; id. 18 ottobre 2002, n. 14835</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. in materia di pubblico impiego ai sensi dell’art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br /></b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Composta dai signori magistrati: UGO DE MAIO, Presidente; ALFREDO STORTO, Referendario; EMANUELA LORIA Ref., relatore<br />
Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 6104/1999 proposto da<br />
<b>GRIECO Maria Emanuela</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in Napoli C.so Umberto I n. 34,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Carla Palumbo dell’Avvocatura Regionale, giusta deliberazione G.R.C. n. 7234 del 03/11/1999, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81,</p>
<p>per l’annullamento<br />
in parte qua, del Decreto del Presidente della G.R. della Campania del 5/5/1999 successivamente notificato, di inquadramento della ricorrente nella VI q.f., prevista dalle leggi regionali nn. 23/89 e 12/91 e dal C.C.N.L. 6/7/1995, con decorrenza giuridica 13.10.1987, data di immissione nel ruolo regionale, riconoscendo, ai soli fini giuridici, il servizio prestato anteriormente al 31.12.1985, nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente il trattamento economico relativo al periodo 31.12.85 – 24.11.98 (data di entrata in vigore della L.R. 16.11.1998 n. 19) non riconoscendo, altresì, il servizio pre-ruolo prestato prima dell’immissione nel ruolo speciale dell’organico della Giunta regionale;<br />
nonché per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente al trattamento economico proprio della VI q.f. per il servizio prestato nel periodo 31.12.1985 – 24.11.1998;<br />
per la conseguente condanna dell’amministrazione regionale al relativo pagamento al ricorrente del trattamento economico corrispondente alla VI q.f., a far data dal 31.12.1985 e fino al 24.11.1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale comunque lesivo del diritto della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie presentate in vista dell’udienza di merito;<br />
Relatrice alla pubblica udienza del 3 luglio 2008 la dott.ssa Emanuela Loria;<br />
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto,</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente, già incaricata nei Centri di Educazione Permanente, è stata inquadrata nei ruoli della Regione Campania con la V qualifica funzionale ai sensi delle leggi regionali 57/85, 23/39 e 12/91.<br />
Successivamente è intervenuta la legge regionale 16 novembre 1998 n. 19, che ha previsto, tra l’altro, che il personale di cui alla legge regionale n. 57 del 1985 (“norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell&#8217; art. 47 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616”), dovesse essere inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale, specificando che al personale in servizio alla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni in attuazione del D.P.R. 616/1977, la VI qualifica funzionale dovesse essere riconosciuta ai soli fini giuridici con decorrenza dal 31.12.1985, mentre il trattamento economico dovesse essere riconosciuto dalla data di entrata in vigore della stessa ossia dal 24.11.1998.<br />
La ricorrente veniva inquadrata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7195 in data 5 maggio 1999 (successivamente notificata all’interessata) nel VI livello, in esecuzione della legge regionale n. 19/1998, con riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato a partire dal 31.12.1985, mentre le veniva attribuito il relativo trattamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale con decorrenza dal 24.11.1998 (data di entrata in vigore della legge regionale 19/1998).<br />
Avverso tale provvedimento la dipendente proponeva ricorso, contestando il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato prima del trasferimento e la mancata retrodatazione degli effetti economici fin dalla data del 31.12.1985 per i seguenti motivi:<br />
I.	Manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione artt. 3, 36 e 97 Cost., violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />	<br />
II.	Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 Cost.<br />	<br />
III.	Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione dell’art. 117 Cost. Violazione degli artt. 31 e 32 Statuto Regione Campania.<br />	<br />
IV.	Ulteriore violazione degli articoli 3, 97 e98 Cost. Violazione del principio che vieta la “reformatio in peius”.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la controversia trae origine da un atto successivo al 30.06.1998 e, nel merito, chiedeva al Tribunale di dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: inammissibilità del ricorso, laddove esso rileva la mancata valutazione della professionalità della ricorrente, in quanto detta censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso il primo provvedimento di inquadramento ai sensi della legge 57/85, per la cui impugnativa sono scaduti i termini decadenziali; infondatezza del ricorso, atteso che la legge regionale 16.11.1989 n. 19 ha inteso realizzare una finalità perequativa accordando un certo beneficio di carriera ad una determinata parte di personale, ritenuto “sperequato” rispetto ad un’altra quota di personale di più antica immissione in ruolo, e tuttavia, per ragionevoli motivi di bilancio e di contenimento della spesa, la decorrenza economica dell’inquadramento è stata fissata alla data di entrata in vigore della legge stessa.<br />
Per quanto concerne il mancato riconoscimento da parte della legge regionale 19/98 del servizio prestato anteriormente al 31.12.1985, la difesa Regionale pone in luce come il ricorrente, ai sensi della legge regionale 57/85, sia stato immesso in un ruolo speciale, previo superamento di una prova concorsuale, e senza che la legge prevedesse il computo del servizio prestato presso altri enti anteriormente alla data del 31/12/1985.<br />
Infatti, i dipendenti di cui trattasi non erano dipendenti statali di ruolo o di ente disciolto ai sensi del D.P.R. 616/1977.<br />
Per quanto riguarda le mansioni superiori asseritamente svolte, la Regione Campania rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato per ragioni perequative ma non ha la finalità di riconoscere in alcun modo le mansioni superiori eventualmente svolte, senza contare il consolidato orientamento giurisprudenziale che le ritiene irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Occorre preliminarmente trattare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.<br />	<br />
L’eccezione è fondata e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.</p>
<p>1.2. Infatti, con la legge regionale n. 57 del 28.12.1985, la Regione Campania ha disciplinato il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei Centri di Educazione Permanente, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.<br />
In particolare, l’art. 3 comma 1 della citata legge regionale, prevedeva che il personale incaricato dei C.E.P., trasferito dallo Stato, nonché quello successivamente assunto e confermato dalla Regione, venisse immesso in un ruolo speciale organico della Giunta Regionale.<br />
Il comma stabiliva che il predetto personale fosse immesso in ruolo con la qualifica corrispondente al V livello funzionale previsto dalla legge regionale n. 27/84.<br />
L’art. 5 della l. r. n. 57/1985 aveva subordinato il definitivo inquadramento al superamento di un concorso, da espletarsi con le modalità previste dalla delibera del Consiglio regionale n. 69/9 del 26.2.29176, recante il regolamento di esecuzione della l.r. n. 11/74.<br />
Successivamente, con la l. n. 19 del 16.11.1998, la Regione Campania ha parzialmente modificato la citata normativa, introducendo all’articolo 1, una nuova formulazione dei commi 3 e 4 della l. r. n. 57/1985.<br />
In particolare, la disposizione sopravvenuta ha stabilito che “il servizio prestato alla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, viene riconosciuto ai soli fini giuridici a far data dal 31.12.1985 e pertanto, viene inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale. Il riconoscimento economico avviene alla data della presente legge”.<br />
Il provvedimento impugnato è stato emanato in esecuzione di tali disposizioni.</p>
<p>1.3. Con specifico riferimento alla questione di giurisdizione, il Collegio rileva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 45 comma 17 d.lgs. 80/1998, circa il passaggio al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve essere dato rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della P.A., senza che possa avere rilievo, in quest’ultimo caso, un’eventuale efficacia retroattiva del provvedimento.<br />
In sostanza, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data della sua emanazione che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10993 e 18 ottobre 2002 n. 14835).<br />
La presente controversia sotto il profilo del petitum sostanziale, trae origine direttamente dal provvedimento di reinquadramento, disposto in base alla legge regionale n. 19/1998, che la ricorrente censura sia per il mancato riconoscimento della VI qualifica funzionale anziché della V, sia perché non ha disposto la retrodatazione anche degli effetti economici e il riconoscimento del servizio pre-ruolo.<br />
Tale provvedimento è stato emanato in epoca successiva al 30.06.1998 (costituente discrimine temporale ai fini del riparto della giurisdizione tra g.a. e g.o. in materia di pubblico impiego ai sensi dell’articolo 69 comma 7 del d.lgs. 165/2001) e inoltre in stretta aderenza ad una legge regionale, anch’essa entrata  in vigore successivamente a tale data.<br />
La fonte della asserita lesione è costituita proprio dalla legge regionale, di cui il provvedimento di reinquadramento costituisce mera esecuzione: dunque, la presente controversia trae origine dal provvedimento, o meglio dalla stessa legge regionale entrata in vigore successivamente rispetto al 30.06.1998.<br />
Alla stregua del citato orientamento della Cassazione, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con devoluzione della controversia al giudice ordinario.<br />
Infatti, non può sostenersi che le pretese della ricorrente, ancorché rivolte ad ottenere l’annullamento di un provvedimento emanato in data successiva al 30/06/1998, attengono al riconoscimento di un superiore inquadramento o in subordine alla retrodatazione degli effetti economici dell’inquadramento attribuitole, con riferimento a fatti materiali e circostanze verificatisi nel periodo antecedente al 30/06/1998, con conseguente giurisdizione del giudice adito. Infatti, tale prospettazione non trova un chiaro riscontro nel dato testuale del ricorso, che solo in modo apodittico, fa riferimento allo svolgimento di mansioni superiori.<br />
D’altronde, anche se così fosse, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile, atteso che, la ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare il provvedimento che ha disposto il suo primo inquadramento nella V qualifica funzionale, ai sensi della legge n. 57/1985, e che, inoltre, non è stata allegata alcuna circostanza o documentazione che provi l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.</p>
<p>1.4. Per le motivazioni sopra espresse, il Collegio ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Il Collegio ritiene altresì che, alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007), in tema di traslatio iudicii, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione debba seguire il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n. 77/2007).<br />
Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito, fissando il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 luglio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-24-7-2008-n-9335/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.9335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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