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	<title>9321 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9321 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2007 n.9321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-10-2007-n-9321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-10-2007-n-9321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2007 n.9321</a></p>
<p>Pres. Speranza, est. Sabatino Savoia e Petrillo (Avv.ti Cappelli, Mercone e Mercone) c. MIUR (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Orlando (n.c.) giurisdizione in materia di concorsi pubblici 1. Giurisdizione e competenza – Impugnazione provvedimento di rifiuto di assunzione di soggetti utilmente collocati in graduatoria concorsuale – Giurisdizione Amministrativa – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-10-2007-n-9321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2007 n.9321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-10-2007-n-9321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2007 n.9321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, est. Sabatino<br /> Savoia e Petrillo (Avv.ti Cappelli, Mercone e Mercone) c. MIUR (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Orlando (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione in materia di concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Impugnazione provvedimento di rifiuto di assunzione di soggetti utilmente collocati in graduatoria concorsuale – Giurisdizione Amministrativa – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Rifiuto di assunzione di soggetti utilmente collocati in graduatoria concorsuale – Fondato su di un provvedimento amministrativo – Giurisdizione Amministrativa – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso avverso il provvedimento con cui la P.A. rifiuti la stipulazione del contratto con un soggetto utilmente collocato in una graduatoria concorsuale esula dalla giurisdizione del G.A., poiché, con l&#8217;approvazione della graduatoria concorsuale, si esaurisce l&#8217;ambito riservato al procedimento amministrativo ed all’attività autoritativa dell&#8217;Amministrazione ed inizia una fase in cui i comportamenti dell&#8217;Amministrazione sono esplicazione del proprio potere negoziale quale datrice di lavoro.</p>
<p>2. La circostanza che il rifiuto, da parte della P.A., di stipulazione del contratto con il soggetto utilmente collocato in una graduatoria concorsuale sia fondato su diverso provvedimento amministrativo (ad esempio, di indicazione di altri soggetti aventi titolo di verso, come qui accaduto, ma anche di determinazione del numero dei dirigenti da assumere, o altro) non  consente di radicare la cognizione della controversia in capo al G.A., poiché l’assetto del riparto in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all&#8217;assunzione, come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2006 , n. 15342.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori Magistrati:<br />
Evasio Speranza				&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino				&#8211;	Primo Referendario relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso 7346/2005 proposto da</p>
<p><b>Giovanna Maddalena Savoia e Maddalena Mariapia Petrillo</b>, elettivamente domiciliate in Napoli, via Generale Orsini 40, presso lo studio dell’avv. Ciro Cappelli, unitamente ai procuratori avv. Pasquale e Angela Rosa Mercone, che le rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca &#8211; ufficio scolastico regionale per la Campania &#8211; centro servizi amministrativi per la provincia di Caserta</b>, in persona del ministro legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, anche per legge domiciliataria</p>
<p align=center>
nonché</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Renato Orlando</b>, non costituito</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a. del decreto prot. 4696 del 1 agosto 2005 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca &#8211; ufficio scolastico regionale per la Campania &#8211; centro servizi amministrativi per la provincia di Caserta con il quale veniva disposta la riammissione in servizio di altri dipendenti e la consequenziale non assunzione delle ricorrenti;</p>
<p>Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Data per letta la relazione del primo referendario Diego Sabatino nella udienza pubblica del 11 giugno 2007;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center>
<b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso iscritto al n. 7346/2005, le parti ricorrenti impugnavano il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:<br />
&#8211;	di essere state convocate per la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto superiore Buonarroti di Caserta in data 21 luglio 2005;<br />	<br />
&#8211;	che tuttavia tale immissione in ruolo non aveva seguito e successivamente le ricorrenti ricevevano la comunicazione del provvedimento qui gravato, con il quale l’amministrazione assegnava i posti disponibili, per i quali erano state convocate le ricorrenti, ad altri aspiranti, che avevano richiesto la riammissione in servizio.<br />	<br />
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per la parte resistente, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca &#8211; ufficio scolastico regionale per la Campania &#8211; centro servizi amministrativi per la provincia di Caserta, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 11 giugno 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
2. Occorre infatti rilevare che la controversia in scrutinio si colloca, in senso logico e cronologico, successivamente al completamento della procedura concorsuale, ossia una volta che vi sia stata approvazione della graduatoria, e tende a permettere alle aspiranti l’inquadramento nei ruoli dell’amministrazione.<br />
La pretesa azionata in concreto attiene allora la verifica della sussistenza del loro diritto all&#8217;assunzione nel ruolo del personale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro. Infatti, se il ricorso venisse letto solo nell’ottica dell’impugnazione di un provvedimento favorevole a terzi, potrebbero sorgere dubbi sulla presenza di un interesse in capo ai soggetti impugnanti. Tale interesse appare invece del tutto concreto e tutelabile quando si osserva che, in tal modo, l’amministrazione ha frustrato l’aspirazione all’inquadramento. Non vi è quindi dubbio che l’azione proposta, tramite la censura di legittimità di un atto amministrativo, mira allora a curare un diverso e più ampio interesse delle parti, ossia l’assunzione presso l’amministrazione.<br />
Tuttavia, tale domanda esula dalla cognizione del giudice amministrativo, che è limitata alla verifica della validità della procedura del pubblico concorso e, perciò, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 1, DLvo 30 marzo 2001 n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Non può non notarsi come, con l&#8217;approvazione della graduatoria, si esaurisca l&#8217;ambito riservato al procedimento amministrativo e all&#8217;attività autoritativa dell&#8217;amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell&#8217;amministrazione vanno ricondotti all&#8217;ambito privatistico.<br />
In questo successivo momento, si è in presenza dell’esplicazione del potere negoziale della pubblica amministrazione nella veste di datrice di lavoro, per cui il riferimento normativo non è più quello della considerazione pubblicistica, ma quello dei principi civilistici in ordine all&#8217;inadempimento delle obbligazioni, anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede.<br />
Peraltro, e conclusivamente, occorre rilevare che il rifiuto di stipulazione del contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella graduatoria può ben essere fondato, come presupposto, su un diverso provvedimento amministrativo (ad esempio, di indicazione di altri soggetti aventi titolo di verso, come qui accaduto, ma anche di determinazione del numero dei dirigenti da assumere, o altro). Nemmeno tale caso però consente di ritenere incardinata la vicenda in capo al giudice amministrativo, trattandosi di indagine sul merito del provvedimento, e quindi di vicenda giuridicamente successiva all’attribuzione della giurisdizione. Pertanto l’assetto del riparto in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all&#8217;assunzione, come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (in termini Cassazione civile , sez. un., 6 luglio 2006 , n. 15342).<br />
3. Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice. Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso n. 7346/2005;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-10-2007-n-9321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2007 n.9321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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