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	<title>93 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>93 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a></p>
<p>Nota a sentenza T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11 settembre 2019, n. 10837 a cura di Alessandra Petronelli LA &#8220;CARENZA INFORMATIVA&#8221; NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER L&#8217;ESERCIZIO DEI POTERI SANZIONATORI DA PARTE DELL&#8217;AUTORITA&#8217; NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nota a sentenza T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza<a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/"> T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11 settembre 2019, n. 10837</a> a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>LA &#8220;CARENZA INFORMATIVA&#8221; NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER L&#8217;ESERCIZIO DEI POTERI SANZIONATORI DA PARTE DELL&#8217;AUTORITA&#8217; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b></p>
<p style="text-align: right;">Nota a sentenza <strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11 settembre 2019, n. 10837 </strong>a cura di Alessandra Petronelli</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Prologo</b></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora la Stazione appaltante abbia qualificato il comportamento dell&#8217;operatore economico, non giù  come falsa dichiarazione, ma come &#8220;carenza informativa&#8221; e non esista alcuna normativa che obblighi il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, a dichiarare l&#8217;esistenza di &#8220;carichi pendenti&#8221;, non sussistono i presupposti di legge per l&#8217;esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto è stato stabilito dalla Sez. I del Tar Lazio, Roma, con la Sentenza n. 10837 pronunciata lo scorso 11 settembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Due sono le considerazioni di rilievo poste alla base della pronuncia. Da un lato, infatti, la stessa Stazione appaltante aveva qualificato la contestata omissione come &#8220;carenza informativa&#8221;, non ravvisando nel comportamento dell&#8217;operatore economico una causa di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50.2016. Dall&#8217;altro, la presenza di carichi pendenti nei confronti di un rappresentante dell&#8217;impresa, non integra, nemmeno, l&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 1, del codice, che fa riferimento alla sola &#8220;condanna&#8221; e non a mero &#8220;rinvio a giudizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>I fatti di causa</b></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito di una gara d&#8217;appalto per la realizzazione di un istituto scolastico, l&#8217;A.N.A.C., a seguito di comunicazione della Stazione appaltante, avviava un procedimento per l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5 lett. c) e co. 12, e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti di un&#8217;impresa &#8211; in subappalto di un r.t.i. &#8211; che aveva omesso di dichiarare la presenza di carichi pendenti a carico del proprio amministratore unico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;A.N.A.C., considerando irrilevante sia la mancata esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che l&#8217;intervenuta rinuncia al subappalto da parte del r.t.i., riteneva sussistente la &#8220;colpa grave&#8221; del soggetto dichiarante e leso il rapporto di fiducia tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa proponeva ricorso al T.A.R. Lazio che, con la Sentenza in oggetto, lo accoglieva.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>La posizione del Tar Lazio</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice amministrativo romano evidenzia, in primo luogo, che in nessun atto del procedimento era possibile ravvisare che la contestata omissione costituisse causa di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. c) del codice. Tale norma, peraltro, stabilisce che è compito della Stazione appaltante dimostrare &#8211; con mezzi adeguati &#8211; la colpevolezza dell&#8217;operatore economico per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità /affidabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, invece, la stessa Stazione appaltante, aveva definito l&#8217;omissione come &#8220;mera carenza informativa&#8221; non disponendo alcuna esclusione, ma limitandosi a chiedere alla capogruppo la disponibilità  &#8211; poi accordata &#8211; ad eseguire l&#8217;appalto senza la partecipazione dell&#8217;impresa in subappalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Tar Lazio, dunque, in considerazione del fatto che nessuna esclusione era stata disposta dalla Stazione appaltante per grave illecito professionale e che l&#8217;art. 80, co. 12, del Codice circoscrive la portata dei poteri sanzionatori dell&#8217;A.N.A.C. alle sole false dichiarazioni, e non alla mera omissione di dichiarazione, ha ritenuto non sussistenti i presupposti fondamentali per l&#8217;esercizio di tali poteri, nemmeno ai sensi della previsione generale di cui all&#8217;art. 213, co. 13, del Codice.</p>
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		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</a></p>
<p>Pres. FF Gili &#8211; Rel. Parisi Organo collegiale – Addebito del danno erariale al solo Presidente senza tener conto dell’apporto causale di tutti, ancorché taluni non siano soggetti alla giurisdizione contabile – Esclusione&#160; Con la sentenza, in conformità al prevalente orientamento della Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF Gili &#8211; Rel. Parisi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Organo collegiale – Addebito del danno erariale al solo Presidente senza tener conto dell’apporto causale di tutti, ancorché taluni non siano soggetti alla giurisdizione contabile – Esclusione&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza, in conformità al prevalente orientamento della Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014 e nr. 188 del 2015), è stato ribadito il principio secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. Nell’ambito di qualsiasi Organo collegiale l’attività di ciascuno dei componenti svolta in modo congiunto si fonde nella volontà comune manifestata verso l’esterno mediante l’adozione della deliberazione, mentre il contegno di ogni membro mantiene, sul piano squisitamente interno, la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria rimessa alla giurisdizione di questa Corte, alla luce del fondamentale postulato della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 15/QM/1999); si può ben affermare senza possibilità di smentita, che proprio la figura dell’Organo collegiale offre plasticamente ed in modo preclare la proiezione concreta dell’applicazione del citato principio della parziarietà, non rispondendo quindi al menzionato criterio primario l’addebito dell’intero pregiudizio al solo Presidente, in quanto tutti i componenti, eccetto coloro che si astengono o manifestano formalmente il proprio dissenso, concorrono sempre e comunque all’emissione della deliberazione sul versante del nesso eziologico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>SENT.N. 93/16</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
PER LA REGIONE PIEMONTE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti Magistrati:<br />
Dott. Luigi GILI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente F.F.<br />
Dott. Tommaso PARISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al nr.&nbsp;<strong>19808</strong>&nbsp;del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro&nbsp;<strong>PIERANNI Luca</strong>, nato a Genova il 31.07.1975,&nbsp;<strong>la Società Cooperativa Sociale ELIANA</strong>, con sede in Grondona (AL), Via Torrotta, nr. 12, Codice Fiscale e partita IVA: 02276750060, in persona del rappresentante legale “pro tempore”, il citato PIERANNI Luca, e&nbsp;<strong>CAVALIERE Riccardo</strong>, nato a Genova il 14.08.1957;<br />
Uditi, nella pubblica Udienza del 13 aprile 2016, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Pia MANNI, e gli Avvocati Giuseppe CORMAIO, Marco CONTI, Alberto SPINELLI ed Enrico MACERA, legali dei convenuti;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In relazione alla denuncia inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, la Procura Regionale attrice avviava la conseguente istruttoria svolgendo una serie di articolate e complesse indagini, dalle quali emergeva quanto di seguito riportato. In data 22.03.2013 la Commissione di Vigilanza della ASL AL sui Presidi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, effettuava una visita ispettiva presso la struttura per disabili adulti denominata R.A.F. Disabili di Tipo A Pratolungo, sita in località Zerbi, nr. 166, Frazione Pratolungo del Comune di Gavi (AL), gestita dalla Cooperativa sociale ELIANA, odierna convenuta. Fra le varie carenze rilevate, elencate nel verbale stilato, si accertava la presenza nella struttura di un minore, tale G.M. nato il 28.08.1996, inserito dal mese di agosto 2012; nel corso del successivo sopralluogo, avvenuto il 14.05.2013, il minore risultava ancora presente nella menzionata residenza in condizioni di vita precarie ed inadeguate per la sua età, come ampiamente descritto nell’informativa trasmessa dalla predetta Commissione di Vigilanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in data 15.05.2013.<br />
Il citato Ufficio Requirente in seno al Tribunale per i minorenni inviava quindi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, con nota del 14.06.2013, ritenendo che a carico del convenuto PIERANNI, amministratore unico della suddetta ELIANA Cooperativa sociale, fosse ravvisabile il reato previsto e punito dall’articolo 591, comma 3, del C.P., in relazione alle condizioni del predetto minore.<br />
Gli accertamenti svolti dai militari del Corpo della Guardia di Finanza, su delega della Procura Regionale procedente, compendiati nell’annotazione erariale trasmessa dal Comando Nucleo Polizia Tributaria di Torino in data 22.12.2014, consentivano di appurare che la residenza Pratolungo nel periodo oggetto di indagine, ossia durante l’arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2014, aveva ospitato tre minori, in violazione di quanto disciplinato dalla normativa regionale vigente; a fronte dell’ospitalità garantita ai prefati minori, la Cooperativa sociale ELIANA ha percepito nel 2012 l’importo di Euro 7.196,28 dalla ASL AL, nel 2012, nel 2013 e nel 2014 la somma di Euro 175.822,40 dalla ASL 3 GE e nel 2012 e nel 2014 la cifra di Euro 5.272,80 dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino, per un totale di Euro 188.291,48; il menzionato importo costituisce secondo l’avviso sostenuto dal Pubblico Ministero contabile danno erariale. Al riguardo, parte pubblica ha evidenziato nell’atto di citazione che la Cooperativa sociale ELIANA ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dai menzionati Enti pubblici per avere fornito un servizio che non era autorizzata ad offrire, teorizzando la causa illecita degli accordi stipulati con le Amministrazioni che avevano inviato i tre minori, in quanto la R.A.F. di Tipo A non è abilitata ad ospitare persone che non abbiano raggiunto la maggiore età, come peraltro confermato anche dal Dott. POLLAROLO, Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL, e comunque si tratta di prestazioni assolutamente non adeguate per le esigenze specifiche dei soggetti in parola. In merito alla posizione del convenuto CAVALIERE, la Procura Regionale ha chiarito che lo stesso, in qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL di Alessandria all’epoca della variazione della gestione concernente la menzionata struttura Pratolungo, quindi responsabile della procedura di voltura dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento a favore della S.C.S. ELIANA, perfezionata nell’anno 2010, non avrebbe colpevolmente rilevato che il Progetto di funzionamento presentato dalla Cooperativa in questione, nel quale era stato inserito l’inciso secondo cui i destinatari delle prestazioni rese dalla residenza assistenziale in rassegna erano 20 soggetti disabili medio-gravi, di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, non era conforme alla normativa regionale di riferimento in materia, licenziando con esito favorevole la descritta istanza in palese assenza degli indispensabili requisiti oggettivi contemplati dalla disciplina in esame.<br />
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile in merito ai fatti in precedenza descritti, l’Ufficio Requirente, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato PIERANNI e della suddetta Cooperativa sociale ELIANA, nonché del prefato CAVALIERE, per il danno patrimoniale cagionato agli Enti pubblici sopra indicati,&nbsp;ha adottato nei confronti degli stessi l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. I convenuti hanno presentato deduzioni scritte ed hanno chiesto che venisse disposta anche l’audizione personale.<br />
Le argomentazioni difensive formulate dai presunti responsabili nell’ambito della fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.&nbsp;&nbsp;<br />
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 02.09.2015, con cui veniva contestato al convenuto PIERANNI ed alla Cooperativa sociale ELIANA, in solido tra loro, a titolo di responsabilità principale per dolo, un danno complessivo di Euro 188.291,50 provocato alla ASL AL, alla ASL 3 GE ed al C.I.S.A. 12 di Nichelino, ed al convenuto CAVALIERE, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, un pregiudizio di pari importo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.<br />
In previsione del dibattimento i convenuti PIERANNI e Cooperativa sociale ELIANA, si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 21.03.2016, avvalendosi del ministero degli Avvocati Giuseppe CORMAIO e Marco CONTI. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito la carenza non solo del requisito soggettivo del dolo contrattuale contestato dalla Procura Regionale ma anche della colpa grave, mettendo in risalto l’assoluta buona fede del proprio assistito, con particolare riferimento alla complessa dinamica inerente alla vicenda che ha riguardato il minore G.M., la totale insussistenza del danno erariale, sul rilievo che se i minori fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte del servizio erogato dalle strutture private, ed in ogni caso la compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni.<br />
Il convenuto CAVALIERE si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 24.03.2016, conferendo la rappresentanza all’Avvocato Massimiliano BIANCHI. Nella memoria difensiva il legale, in via pregiudiziale, per un verso, ha dedotto la tardività della notifica dell’atto di citazione, avvenuta oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni correlate all’invito a dedurre, per altro verso, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con il Dott. Giuseppe POLLAROLO, in qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL nel periodo in cui i tre minori sono stati ospitati presso la residenza Pratolungo, e la chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazione AIG Europe Ltd. Quanto al merito della controversia, ha evidenziato la completa estraneità del proprio assistito, cessato dalla carica di Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL a partire dal 2011, rispetto al generico addebito mosso dalla Procura Regionale, nonché l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria, eccependo il difetto palese del nesso causale, la carenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave ed, infine, la compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dagli Enti pubblici che hanno inviato i minori presso la residenza Pratolungo, in quanto i medesimi hanno comunque usufruito e goduto di tutte le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali fornite dalla citata struttura, nonché di vitto ed alloggio.<br />
Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, precisando che l’eccezione di tardività della citazione è infondata alla luce della cronologia degli adempimenti demandati all’Ufficio Requirente e degli arresti propugnati dalla granitica giurisprudenza di questa Corte, che la residenza Pratolungo non può assolutamente ospitare minori i quali devono essere assegnati soltanto a strutture specifiche e dedicate, che la Società cooperativa ELIANA non ha offerto servizi aggiuntivi ai minori rispetto a quelli garantiti ai disabili adulti, che la responsabilità dei convenuti PIERANNI e S.C.S. risiede nella clausola illegittima inserita nel Progetto di funzionamento, escludendo che la stessa possa essere scriminata ovvero attenuata da quanto accaduto successivamente, che la citata violazione delle norme regionali è stata commessa con coscienza e volontà, che il nominato CAVALIERE non ha posto in essere una efficace attività di controllo sul predetto documento fondamentale per il successivo accreditamento della struttura, che tale comportamento del citato Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL, connotato da colpa grave, ha sicuramente concorso nel determinare il danno erariale contestato ai primi due convenuti e che, infine, non sussistono le condizioni per riconoscere la compensazione invocata da entrambe le difese. Il Pubblico Ministero contabile, inoltre, si è opposto alla richiesta di integrazione del contraddittorio con il Dott. POLLAROLO.<br />
L’Avvocato CORMAIO, legale dei convenuti PIERANNI e S.C.S., nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha richiamato tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta, sottolineando che non sussiste il requisito soggettivo del dolo e nemmeno la colpa grave, che l’accreditamento della struttura Pratolungo è avvenuto in forza di una precedente voltura, che il proprio assistito, il quale&nbsp;&nbsp;ha sempre agito in perfetta buona fede, ha saputo per la prima volta in data 14.05.2013 la circostanza che la clausola concernente i minori fosse illegittima, che i controlli svolti in epoca anteriore alla suddetta data nei confronti della Società cooperativa in parola non avevano accertato alcuna irregolarità, che i minori sono stati collocati sempre in regime di eccezionale urgenza e per disposizione della competente A.G., che la prosecuzione della permanenza del minore G.M. presso la citata residenza, dopo la visita ispettiva, è stata imposta dal Tribunale per i minorenni di Genova per salvaguardare la salute del ragazzo e che, infine, il procedimento penale a carico del nominato PIERANNI è stato archiviato.<br />
L’Avvocato CONTI, secondo componente del collegio difensivo dei convenuti PIERANNI e S.C.S, ha precisato che se i minori fossero stati assegnati presso altre strutture private diverse dalla Pratolungo, gli Enti pubblici invianti avrebbero comunque sopportato l’onere delle relative spese, che il danno erariale, pertanto, non sussiste, che la Società cooperativa ELIANA ha margini di guadagno minimi e che, infine, i citati tre minori sono stati effettivamente ospitati, per un periodo che sommando le giornate complessive delle singole posizioni si configura certamente molto ampio, presso la residenza in rassegna, la quale ha sostenuto ingenti costi che devono essere presi in considerazione rispetto alla pretesa reclamata dalla Procura Regionale.<br />
L’Avvocato SPINELLI, patrocinatore del convenuto CAVALIERE, nel confermare tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito prospettate nella memoria di costituzione, da un lato, ha evidenziato che non è ravvisabile la colpa grave nella condotta posta in essere dal proprio assistito, atteso che si trattava di una procedura di subentro nell’autorizzazione al funzionamento inerente alla struttura Pratolungo e conseguente accreditamento della stessa, dall’altro, ha insistito per l’integrazione del contraddittorio con il Dott. POLLAROLO, essendo evidente la sua responsabilità nella causazione del pregiudizio erariale.<br />
L’Avvocato MACERA, sempre in rappresentanza del citato CAVALIERE, ha chiarito che il proprio cliente è stato sostituito dal Dott. POLLAROLO nel 2011 quale Presidente della Commissione di Vigilanza, per cui ricorre una fattispecie di litisconsorzio necessario a mente dell’articolo 102 del C.P.C..<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti agli Enti pubblici sopra richiamati, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità principale e sussidiaria, in diretta connessione con il presunto comportamento antigiuridico posto in essere dagli stessi con riferimento ai servizi resi a favore di tre minori dalla&nbsp;struttura per disabili adulti denominata R.A.F. Disabili di Tipo A Pratolungo, in violazione della normativa regionale che disciplina la materia.<br />
Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto CAVALIERE, che, da un lato, ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione, dall’altro, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con il Dott. Giuseppe POLLAROLO e la chiamata in giudizio della Compagnia di assicurazione del proprio assistito.<br />
La prima censura non ha pregio, atteso che nell’ipotesi di un contestuale invito a dedurre nei confronti di più soggetti, il “dies a quo” per calcolare il termine di 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione decorre dall’ultima notifica dell’invito validamente perfezionata (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2005); nel caso specifico, occorre prendere a riferimento la notifica effettuata alla Società cooperativa ELIANA, avvenuta il 27.04.2015. Prendendo l’abbrivo da siffatto indiscutibile presupposto, calcolando i 30 giorni per la presentazione delle deduzioni ed i termini di sospensione feriale (ex multis Sezione Riunite, Sentenza nr. 7/QM/2003), considerato che per giurisprudenza pacifica la formulazione “emette l’atto di citazione in giudizio” contemplata nell’articolo 5, comma 1, del D.L. nr. 453 del 1993, convertito dalla Legge nr. 19 del 1994, riguarda il deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale del prefato atto introduttivo, che attiva la fissazione dell’Udienza di discussione ad opera del Presidente della Sezione, e non certo la notifica dello stesso ai convenuti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 340 del 2003, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 503 del 2007), e tenendo conto che il menzionato deposito è avvenuto il 24.09.2015, la citazione si presente assolutamente tempestiva.&nbsp;<br />
Anche la domanda di integrazione del contraddittorio del legale non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere disattesa.<br />
Al riguardo,&nbsp;esclusa in radice la sussistenza di una fattispecie connotata da ipotesi di litisconsorzio necessario, in disparte la questione afferente alla diatriba sorta in giurisprudenza in ordine alla compatibilità del potere sindacatorio riconosciuto al Giudice contabile con i principi del giusto processo consacrati nell’articolo 111 della Costituzione, ma rammentando, comunque, la circostanza secondo cui l’ordine di integrazione da parte del Collegio riveste carattere assolutamente eccezionale (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 92 del 2011), è sufficiente osservare, come correttamente evidenziato dall’attore nel corso del dibattimento, che qualora intervenisse una pronuncia di condanna in via sussidiaria per colpa grave, troverebbe spazio, ricorrendone i relativi presupposti, la necessaria delibazione in astratto, nell’ottica del nesso eziologico, dell’eventuale concorso causale riconducibile ad altri soggetti, non convenuti dal Pubblico Ministero contabile o non convenibili per qualsiasi causa, ai fini dell’individuazione della precisa quota da addebitare al citato CAVALIERE che è stato evocato in giudizio dall’Ufficio Requirente, in relazione al principio della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria consacrato dall’articolo 1, comma 1 quater, della Legge nr. 20 del 1994.<br />
La richiesta di chiamata in giudizio della Compagnia di Assicurazione AIG Europe Ltd, infine, non supera la soglia della manifesta infondatezza, sul rilievo assorbente e dirimente che il rapporto privatistico che si instaura tra il convenuto, in qualità di dipendente pubblico o agente pubblico, e l’impresa assicurativa per mezzo della stipula della relativa polizza, esula completamente dalla giurisdizione di questa Corte, che involge esclusivamente il legame di natura pubblicistica incardinato tra il soggetto agente e l’Amministrazione danneggiata, in funzione del rapporto di impiego o di servizio.<br />
Non essendo state formulate dalle difese dei convenuti altre questioni pregiudiziali, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni poste a fondamento della suddetta azione di responsabilità da parte della Procura Regionale, e delle correlate controdeduzioni formulate dai patrocinatori dei soggetti evocati in giudizio, analizzando partitamente la posizione di ciascuno di essi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In via preliminare, tuttavia, il Collegio stima utile evidenziare che, essendo pacifica la giurisdizione di questa Corte nei confronti della Cooperativa sociale ELIANA, alla luce delle articolate argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale nell’atto di citazione introduttivo, integralmente condivise dalla Sezione, sussiste altresì la piena legittimazione passiva in capo al nominato PIERANNI, in qualità di amministratore unico della suddetta S.C.S., tenuto conto che la compagine in rassegna, diretta beneficiaria dei pagamenti eseguiti dagli Enti pubblici sopra descritti per l’ospitalità offerta ai tre minori, è dotata di autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del 2009 che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il finanziamento sia stato erogato, ma direttamente di chi, come nella fattispecie in esame, nella veste di persona fisica che ha agito per conto dell’Ente in qualità di esclusivo ed incontrastato “dominus”, avvalendosi dello schermo societario ed abusando dei suoi tipici poteri gestori, almeno in astratto secondo la prospettazione attorea, abbia distratto le somme oggetto della sovvenzione in violazione dell’immanente vincolo di scopo, così frustrando gli obiettivi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società cooperativa convenuta che ha ricevuto i pagamenti degli effetti di tutti gli atti posti in essere dal suo organo monocratico, ma anche all’attività stessa di chi, in funzione delle prerogative di amministratore unico, disponendo degli importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o realizzando attivamente i presupposti, come nella fattispecie in rassegna, per la loro illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata successivamente ribadita in altre numerose pronunce della Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente erogato, ossia la società privata, sia tutti i soggetti persone fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del 2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma o del progetto individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo teleologico sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico alla società, che avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte illecite, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).<br />
Muovendo da siffatto presupposto basilare, e venendo al merito della controversia,&nbsp;la domanda risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.<br />
In ordine alla posizione dei convenuti Società cooperativa ELIANA e PIERANNI, nella veste di amministratore unico della prima, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione, nel senso che la suddetta compagine ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i suddetti tre minori nel periodo dal 2010 al 2014, per un servizio che non era autorizzata a fornire e, comunque, per prestazioni certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti che non avevano raggiunto la maggiore età. In tale ottica, preme evidenziare, sul versante della condotta antigiuridica, che poiché la residenza assistenziale Pratolungo non era stata autorizzata ad ospitare minori, né tanto meno era autorizzabile allo svolgimento di siffatta attività, alla luce della chiara normativa regionale di riferimento, i contratti ed i relativi accordi stipulati con le diverse Amministrazioni invianti sono da considerare nulli per illiceità della causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325, 1343 e 1418 del C.C., trattandosi evidentemente di rapporti “sine titulo”, con il corollario che gli importi incassati dalla Società cooperativa ELIANA si configurano tutti come indebiti. La Procura Regionale, infatti, ha validamente dedotto, anche in funzione della puntuale ed articolata ricostruzione compendiata nella suddetta relazione trasmessa dal Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino in merito ai presupposti afferenti all’autorizzazione al funzionamento, nonché all’accreditamento con il Servizio Sanitario regionale, che la struttura in rassegna identifica, secondo la D.G.R. 22.09.1997, nr. 230, una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) di Tipo A, destinata esclusivamente a soggetti disabili adulti, i quali, pur nella complessità della patologia correlata al grado di handicap, mantengono potenzialità di recupero, in particolare sul piano socio-relazionale. Tale assunto è stato confermato, in primo luogo, dalla deposizione del Dott. Giuseppe POLLAROLO in sede di audizione personale del 04.08.2014, durante la quale lo stesso, a seguito di specifiche domande formulate dai militari del Corpo, ha affermato: “Residenza Assistenziale Flessibile destinata ad ospiti adulti disabili che mantengono potenzialità di recupero (Tipo A). La definizione è comunque tassativa e prevista dalla D.G.R. nr. 230/97…No, non possono ospitare minori, non sono ammesse deroghe”, soggiungendo, inoltre, con riferimento alle uniche residenze dove possono essere collocati i minori che: “Tali soggetti possono essere presenti solo nelle C.T.M. per brevi periodi, oppure nelle C.R.P….Perché si tratta di complessi con modelli organizzativi e gestionali particolari e dedicati”. In secondo luogo, il convenuto CAVALIERE ha dichiarato nel verbale di audizione del 12.09.2014, riferendosi alle R.A.F. di Tipo A, che: “Giuridicamente non mi risulta che possano ospitare minori o che esistano deroghe in tal senso. Per quanto ricordo, non mi sono mai occupato di R.A.F. di Tipo A che ospitavano minori”. In terzo luogo, il Direttore Generale dell’ASL AL, con delibera nr. 2013/405 dell’08.05.2013, prendeva atto del suddetto verbale di sopralluogo ispettivo redatto dalla Commissione di Vigilanza in data 22.03.2013, precisando, come da normativa regionale in vigore, che il titolo autorizzativo e l’accreditamento della struttura in oggetto “si riferiscono espressamente a R.A.F. disabili di Tipo A ai sensi della D.G.R. nr. 230-23699 del 22.12.1997 e pertanto destinata all’accoglienza solo di soggetti disabili adulti e non soggetti minori, regolamentati espressamente da altra normativa regionale dedicata (D.G.R. nr. 25-5079 del 18.12.2012)”. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la residenza assistenziale Pratolungo, gestita nel periodo in esame dalla Società cooperativa ELIANA, giammai avrebbe potuto ospitare nei propri locali minori, secondo le chiare previsioni esplicitate dalla suddetta D.G.R. nr. 25-5079 del 18.12.2012 e, precedentemente, dalla D.G.R. 41-12003 del 15.03.2004, in quanto l’accreditamento come R.A.F. di Tipo A la abilitava esclusivamente ad offrire prestazioni assistenziali a beneficio di soggetti disabili adulti; rimanendo sul medesimo crinale, nessuna efficacia sanante può essere attribuita al contenuto del Progetto di funzionamento presentato dalla suddetta S.C.S. ed asseverato dalla Commissione di Vigilanza presieduta dal convenuto CAVALIERE in occasione della descritta voltura inerente all’autorizzazione al funzionamento e successivo accreditamento con delibera del 22.07.2010, recante il riferimento a persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, atteso che non possono sussistere difformità tra la delibera di accreditamento della struttura ed il Progetto di funzionamento stesso che ne costituisce uno degli indispensabili presupposti. Il rilascio, con delibera, di un accreditamento in caso di presentazione da parte del soggetto privato di un Progetto di funzionamento non aderente alla normativa, non può rivestire alcun carattere di convalida, sul rilievo che la parte di quest’ultimo documento non conforme alla specifica disciplina in materia è da considerare in modo assoluto ed inderogabile “tamquam non esset”, per cui non produce effetti giuridici nella sfera degli Enti pubblici interessati; anche siffatta asserzione è stata avallata in modo cristallino, senza nessuna incertezza, sia dal Dott. POLLAROLO che dal convenuto CAVALIERE nelle prefate deposizioni. Le tratteggiate circostanze rappresentano quindi il fulcro della contestazione formulata dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo, che la Sezione reputa indubbiamente condivisibile in funzione degli elementi di prova richiamati ed allegati dal Pubblico Ministero contabile. Al riguardo, tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti Società cooperativa ELIANA e PIERANNI, per quanto altamente suggestive ed articolate, non hanno pregio e devono essere respinte, in quanto mirano erroneamente a spostare a valle il baricentro della delibazione relativamente all’elemento oggettivo della condotta, indugiando sui fatti accaduti nella fase gestionale ed operativa attinente all&#8217;ospitalità assicurata ai minori, su richiesta degli Enti sanitari o del Tribunale per i minorenni, mettendo in risalto, tra l’altro, la complessa e delicata vicenda che ha riguardato il minore G.M., mentre il comportamento antigiuridico addebitato dalla Procura Regionale si pone chiaramente a monte, essendo incentrato sull’ipotesi, in concreto ormai acclarata, di un accreditamento viziato in origine dal deposito di un Progetto di funzionamento assolutamente in contrasto con la disciplina regionale vigente. Ma se questo rappresenta il nucleo centrale dell’imputazione sostenuta dall’Ufficio Requirente, nessuna rilevanza possono assumere gli obblighi incombenti sulla residenza Pratolungo circa la permanenza dei minori assegnati alla struttura, che il collegio difensivo ha qualificato ineludibili come se si trattasse di una causa sopravvenuta di forza maggiore imperiosa ed incoercibile, capace di escludere, di per sé, la responsabilità dei convenuti, considerato che dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince come unicamente il Progetto di funzionamento, contenente una clausola illegittima, abbia determinato in via immediata e diretta i presupposti affinché tali fatti si verificassero successivamente; in altre parole, la circostanza che i minori siano stati collocati presso la residenza condotta dalla Società cooperativa ELIANA, su disposizione dei competenti Enti sanitari o dell’Autorità Giudiziaria, come risulta dalla copiosa documentazione depositata dai convenuti, non giustifica assolutamente la condotta antigiuridica contestata, che si attaglia alla fase prodromica di natura amministrativa che precede la gestione dei servizi in rassegna, poiché la struttura viene necessariamente individuata dalle Amministrazioni deputate all’esercizio della funzione assistenziale a favore dei disabili tra quelle già accreditate dalla Regione. D’altro canto, occorre valorizzare in tale ottica il fondamentale ed immanente principio dell’autoresponsabilità che governa tutte le azioni umane, in forza del quale ciascuno risponde di tutte le conseguenze che comunque scaturiscono dalle proprie condotte illecite, non essendo possibile invocare l’affidamento concernente l’apparenza ingenerata dall’avvenuto accreditamento della struttura, poiché la palese discrasia tra lo stesso e la realtà, così come configurata dalle norme regionali, dipende unicamente dal comportamento antigiuridico imputabile proprio a colui che invoca siffatto affidamento (ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza nr. 5 del 2016). Per quanto concerne la lunga permanenza presso la residenza Pratolungo del minore G.M., inserito nella struttura sin dal 13.08.2012, la cui prosecuzione è stata effettivamente ordinata dal Tribunale per i minorenni di Genova con provvedimento del 04.09.2013, a seguito di relativa CTU, è agevole replicare che la decisione in questione è stata adottata, dopo aver vagliato l’estrema delicatezza del caso, per salvaguardare la serenità del ragazzo e risparmiare allo stesso un improvviso cambiamento di ambiente e relazionale che sarebbe risultato traumatico e sicuramente nocivo per la sua salute, ma tale scelta obbligata non può certo scriminare, né attenuare, la precisa ed evidente responsabilità dei convenuti, per avere cagionato consapevolmente una situazione sostanzialmente irreversibile se non a prezzo di gravi conseguenze per il minore, che la citata Autorità Giudiziaria ha inteso in ogni caso scongiurare. In definitiva, tirando le fila delle precedenti considerazioni, se l’accreditamento non fosse stato inficiato dalla piattaforma programmatica inerente ad un Progetto di funzionamento che violava apertamente la normativa regionale, con l’inserimento della formulazione riportata in premessa che includeva anche i soggetti di almeno 16 anni, il prefato G.M., come del resto gli altri due minori, non sarebbero mai stati collocati presso la residenza assistenziale Pratolungo, recidendo in radice l’angoscioso e comprensibile dilemma che si è posto non soltanto per gli Enti sanitari coinvolti, i Servizi sociali ed il Tribunale per i minorenni, ma anche per i familiari del ragazzo in questione, già duramente provati per le vicissitudini e le condizioni di salute del proprio congiunto.<br />
Pacifico il nesso eziologico, sul rilievo che i pagamenti indebiti effettuati a favore della Società cooperativa ELIANA derivano in linea retta dal Progetto di funzionamento viziato all’origine in maniera insanabile, a mente dell’articolo 1223 del C.C., come in precedenza già ampiamente lumeggiato, la Sezione deve ora concentrarsi sulla delibazione inerente al requisito soggettivo. In tale prospettiva, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la ricostruzione propugnata dal Pubblico Ministero contabile, che nella specifica fattispecie ha teorizzato la sussistenza del cosiddetto dolo contrattuale. A tal proposito, non è superfluo rammentare che da molti anni ormai la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 504 del 2009, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 171 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 161 del 2011) ha individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di carattere contrattuale ed è caratterizzato dall’inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di contestare il dolo civile contrattuale o “in adimplendo”; quest’ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di persona imputabile, mentre il dolo contrattuale consiste nel proposito consapevole di non adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare intenzionalmente i doveri riconducibili all’espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio per quanto concerne i soggetti privati. Alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche, coglie pienamente nel segno, diversamente da quanto opinato dai legali dei convenuti PIERANNI e S.C.S., i quali hanno inteso enfatizzare l’assoluta buona fede del menzionato amministratore, il rilievo sviluppato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, secondo cui la condotta antigiuridica è stata realizzata con dolo contrattuale. Dagli atti di causa, infatti, emerge nitida la circostanza che il suddetto PIERANNI è venuto meno, con coscienza e volontà, all’obbligo essenziale su cui si fonda il rapporto di servizio con le competenti Amministrazioni pubbliche, integrato dall’accreditamento della struttura assistenziale Pratolungo, poiché ha indicato nel Progetto di funzionamento una clausola, quella relativa alla possibilità di accogliere minori di almeno 16 anni, apertamente in contrasto con la normativa regionale applicabile alla R.A.F. per disabili di Tipo A. Tale conclusione risulta vieppiù avvalorata da una serie di elementi significativi e sintomatici, dalla valenza convergente, che non sono sfuggiti all’attenzione del Collegio: in prima battuta, è lo stesso PIERANNI che nel corso della deposizione in sede di audizione personale, compendiata nel verbale redatto in data 29.07.2014, dichiara con riferimento alla struttura Pratolungo quanto di seguito indicato: “E’ una Residenza assistenziale flessibile di Tipo A, autorizzata ed accreditata dalla Regione Piemonte e dalla ASL AL di appartenenza. Come tale è una struttura destinata ad ospitare soggetti con potenzialità di recupero o mantenimento delle capacità residue. La distinzione con quelle di Tipo B sta nel fatto che le disabilità ospitate nel secondo tipo non hanno alcun margine di miglioramento. Noi trattiamo più che altro anomalie comportamentali. La R.A.F. di Tipo A è disciplinata dalla D.G.R. nr. 230/1997 dove è previsto, quale vocazione del presidio, il trattamento residenziale di soggetti disabili adulti”; non vi è traccia, dunque, nelle suddette dichiarazioni della presunta convinzione di avere operato nel pieno rispetto della disciplina di riferimento.&nbsp;&nbsp;In seconda battuta, l’ardita tesi sostenuta dalla difesa, circa il difetto anche della sola colpa grave, si rivela del tutto inverosimile ed inattendibile, atteso che il menzionato PIERANNI aveva già gestito in precedenza la residenza Pratolungo prima del subentro della Società cooperativa ELIANA, per cui, lavorando nel settore dei servizi socio-assistenziali da diversi anni, era certamente a conoscenza della disciplina regionale contemplata per le R.A.F. di Tipo A, che non ammetteva la possibilità di ospitare minori; nel momento in cui ha presentato il Progetto di funzionamento con la clausola sopra riportata, dando luogo ad una tipologia di accreditamento improprio ed anomalo, pertanto, il convenuto ha agito nella piena consapevolezza di violare la suddetta disposizione cogente ed inderogabile per trarne un vantaggio futuro. In terza battuta, la normativa applicabile alle strutture rientranti nella categoria delle R.A.F. di Tipo A era indubbiamente, sul punto specifico afferente all’assoluta inibizione di ospitare minori, chiara, lineare, semplice ed univoca, con il precipitato che nessun dubbio interpretativo poteva ragionevolmente sorgere in capo al convenuto, il quale era dotato di elevata qualificazione ed esperienza in materia. Del resto, preme evidenziare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2471 del 2010), alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, ha sempre sostenuto il principio, come validamente messo in risalto dall’Ufficio Requirente, secondo cui il privato chiamato a garantire un servizio di interesse generale, con l’impiego di ingenti fondi di matrice pubblica, ha sempre l’obbligo di documentarsi preventivamente in modo puntuale e rigoroso, nonché di approfondire con la massima diligenza ed attenzione gli istituti giuridici oggetto della propria attività, tanto più in tema di servizi assistenziali a favore di persone disabili, non essendo configurabile alcuna ipotesi di giustificata ignoranza e buona fede, trattandosi di soggetti chiamati all’espletamento di così rilevanti ed essenziali funzioni pubbliche, sui quali grava, in ogni caso, l’onere di conoscenza e di ottemperanza dei doveri e degli adempimenti propri degli incarichi che si apprestano a svolgere, con il loro pieno consenso, nell’interesse della collettività dei cittadini, assumendo la qualifica di agenti pubblici; anche su tale crinale, il suddetto amministratore è venuto meno ad un suo preciso ed ineludibile impegno. In ultima analisi, ritengono questi Giudici che il nominato PIERANNI, nella veste di amministratore unico della Società cooperativa ELIANA, avvalendosi delle proprie prerogative abbia deliberatamente depositato, in concomitanza con la voltura della gestione, un Progetto di funzionamento, necessario per ottenere il relativo accreditamento, non in linea con le previsioni normative vigenti, per un verso, delineando in modo consapevole e volontario un progetto strumentalmente destinato a consentire l’inserimento di minori presso la residenza Pratolungo, allo scopo di eludere il divieto di accogliere tali soggetti sancito espressamente per la R.A.F. di Tipo A, per altro verso, confidando nelle eventuali falle della procedura di controllo e nella presunta efficacia sanante derivante dall’avvenuta asseverazione del predetto documento. In tale ottica, preme sottolineare che l’articolo 1225 del C.C., pacificamente applicabile alla presente fattispecie poiché l’istituto della responsabilità amministrativa ha natura spiccatamente contrattuale, prevede una fascia di sicurezza soltanto a favore del debitore che non sia in dolo, mentre qualora la condotta realizzata sia intenzionale, come nell’ipotesi in rassegna, il medesimo risponde integralmente di tutte le conseguenze dannose che ne sono derivate, comprese quelle che non potevano prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione, e tale ulteriore e mirato elemento normativo contribuisce a confutare la tesi dei patrocinatori in merito allo svolgimento dei fatti verificatisi dopo la prima visita ispettiva della Commissione di Vigilanza, che secondo la suddetta difesa non sarebbero stati dipendenti dalla volontà dell’amministratore PIERANNI.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Residua alla delibazione della Sezione l’apprezzamento in ordine alla quantificazione del danno cagionato dai citati convenuti con il proprio comportamento antigiuridico. A tal proposito, giova ribadire che la Società cooperativa ELIANA&nbsp;ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi versati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i suddetti tre minori nel periodo dal 2010 al 2014, per un servizio che non era autorizzata a fornire e, comunque, per prestazioni certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti che non avevano raggiunto la maggiore età; i pagamenti effettuati dalle singole Amministrazioni competenti, di conseguenza, sono da considerare indebiti per avere gli stessi una causa illecita. Circa l’evidente inadeguatezza ed inidoneità delle prestazioni offerte dalla residenza Pratolungo ai menzionati tre minori, il Collegio intende valorizzare come indiscutibile elemento probatorio il contenuto dell’informativa inviata dalla Commissione di Vigilanza della ASL AL alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, a seguito del sopralluogo ispettivo esperito in data 14.05.2013, nella quale si legge, tra l’altro, con riferimento al suddetto minore G.M., un resoconto davvero triste e desolante, cioè che “le condizioni di vita si presentavano precarie”, “il paziente giaceva scalzo e con pigiama imbrattato nella zona lombare, coperto parzialmente da un lenzuolo, su una rete con materasso a terra”, “il paziente presentava una frattura al secondo metacarpo della mano destra, che non era presente al primo sopralluogo del 22 marzo 2013” ed, infine, che “la gestione del minore è affidata ad un operatore senza titolo, definito affiancatore”. D’altra parte, dalla deposizione resa dallo stesso PIERANNI in data 29.07.2014, si evince che la residenza Pratolungo non aveva predisposto i necessari servizi aggiuntivi, rispetto a quelli assicurati agli adulti, previsti dalla normativa di riferimento per garantire una adeguata ospitalità a beneficio di minori disabili.<br />
Questi Giudici, tuttavia, in funzione di tutti gli elementi di fatto che connotano la fattispecie in esame, nella loro irripetibile unicità e peculiarità, ravvisano gli estremi per accogliere parzialmente l’eccezione formulata in via subordinata dai patrocinatori, i quali hanno invocato&nbsp;la compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni. Sebbene i servizi assistenziali forniti dalla residenza Pratolungo non fossero affatto aderenti alle specifiche necessità dei minori, come appare dimostrato, tra l’altro, dal contenuto eloquente della prefata informativa, a seguito della quale la suddetta Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha sentito l’esigenza di notiziare, con nota del 14.06.2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, identificando la responsabilità del citato PIERANNI per il reato di cui all’articolo 591, comma 3, del C.P., non può essere trascurato il rilievo che se i tre minori accolti presso la citata struttura fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte dell’attività erogata presumibilmente da altre residenze private all’uopo dedicate; in particolare, la Sezione ritiene che le prestazioni attinenti all’alloggiamento dei medesimi, alla loro mera vigilanza e custodia nel corso della giornata ed alla somministrazione della colazione e dei due pasti giornalieri, possano essere valorizzate dal punto di vista economico come concreti ed effettivi risparmi di spesa ottenuti dalle Amministrazioni in rassegna nel periodo interessato, integrando il presupposto della norma sopra richiamata per il riconoscimento di una parziale compensazione.&nbsp;La consolidata giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’utilità della prestazione è un concetto funzionale, costituendo l’arricchimento una nozione derivata, tesa alla misurazione del vantaggio ricavato; in tale ottica, l’arricchimento non deve essere valutato unicamente come accrescimento patrimoniale, ben potendo consistere anche in un risparmio di spesa. Prendendo l’abbrivo da siffatta asserzione, il Collegio, in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., reputa che l’importo complessivo da risarcire ai mentovati Enti pubblici da parte dei convenuti, in solido tra loro essendo la condotta illecita connotata dal dolo contrattuale, a tenore dell’articolo 1, comma 1 quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, debba essere ridotto ad Euro 50.000,00, a titolo di parziale compensazione del danno con i vantaggi di natura economica ottenuti dai suddetti Enti pubblici, anche tenendo conto delle somme oggetto delle fatture emesse dalla Società cooperativa ELIANA per il periodo successivo al 04.09.2013, data di emissione del provvedimento cogente del Tribunale per i minorenni di Genova che ha disposto la permanenza del minore G.M. presso la residenza Pratolungo. Proiettando la medesima quota degli importi erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra individuata dal Collegio di Euro 50.000,00, ne discende che i convenuti PIERANNI e S.C.S. devono risarcire l’importo di Euro 46.500,00 a favore della ASL 3 GE, l’importo di Euro 2.000,00 a favore della ASL AL e l’importo di Euro 1.500,00 a favore del C.I.S.A. 12 di Nichelino.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Alla medesima conclusione di colpevolezza pervengono questi Giudici con riferimento alla posizione del convenuto CAVALIERE, chiamato in giudizio dall’Ufficio Requirente quale Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL, in occasione della procedura relativa al subentro nell’autorizzazione al funzionamento ed al successivo accreditamento della Società cooperativa ELIANA. La tesi accusatoria predicata dalla Procura Regionale si appalesa solida e convincente, con riferimento allo svolgimento dei fatti che costituiscono il fondamento della responsabilità del prefato Presidente della Commissione di Vigilanza. In ordine alla delibazione concernente la sussistenza o meno del necessario nesso causale, sul quale si è lungamente soffermata la difesa, la Sezione ritiene pacificamente integrato il menzionato requisito, sul rilievo che la condotta posta in essere dai componenti della Commissione di Vigilanza ha indubbiamente agevolato il disegno illecito concepito dal convenuto PIERANNI, rendendo possibile l’accreditamento improprio ed anomalo della residenza Pratolungo; a tal proposito, è sufficiente osservare che qualora i predetti membri dell’Organo collegiale in parola avessero rilevato la difformità tra la clausola inserita nel Progetto di funzionamento e le pertinenti disposizioni regionali, il pregiudizio erariale non si sarebbe verificato, atteso che la domanda di accreditamento sarebbe stata respinta, ovvero sarebbe stato chiesto alla Società cooperativa ELIANA di espungere la formulazione illegittima afferente ai minori. Anche l’eccezione di difetto di colpa grave non intercetta il favorevole avviso del Collegio, in relazione alla dinamica degli avvenimenti quali emergono dagli atti di causa nella loro obiettiva concatenazione. Certamente sulla condotta dei singoli componenti del menzionato Organo collegiale aleggiano indiscutibili profili di colpa e di negligenza, in quanto la Commissione di Vigilanza avrebbe dovuto, da un lato, constatare l’incompatibilità della clausola presente nel Progetto di funzionamento con la normativa vigente, dall’altro, pretendere una tempestiva rettifica prima di asseverare la richiesta promossa dalla Società cooperativa ELIANA; nel caso specifico, il contegno serbato dal convenuto CAVALIERE, il quale peraltro rivestiva il ruolo di Presidente, raggiunge la soglia della colpa grave richiesta dall’articolo 1, comma 1, della Legge nr. 20 del 1994. Militano a favore della descritta conclusione diversi fattori concreti e significativi, nonché le correlate osservazioni che promanano prepotentemente dai medesimi: in primo luogo, la circostanza che si trattasse di una procedura di subentro e non di una prima richiesta non può costituire una esimente oggettiva, considerato che il grado di diligenza da osservare nello svolgimento di qualsiasi istruttoria deve essere comunque elevato e proporzionato, tanto più nel caso di accreditamento di una struttura privata deputata all’offerta di servizi assistenziali a favore di soggetti disabili, chiamata quindi a garantire con cospicue erogazioni pubbliche una funzione delicata ed essenziale sul territorio, ad integrazione del Servizio sanitario regionale; in secondo luogo, la Commissione di Vigilanza era composta, secondo quanto affermato dal nominato CAVALIERE nella deposizione del 12.09.2014, da sei membri di diritto, compreso il funzionario amministrativo con il compito di Segretario, tutti altamente qualificati in materia, e poteva essere integrata all’occorrenza da altre figure professionali in ragione dell’oggetto dell’attività, con il precipitato che, fermo restando il principio basilare del rispetto della collegialità nello sviluppo continuativo dei lavori, l’istruttoria o comunque la disamina preliminare della documentazione a corredo delle domande avanzate dalla menzionata Società cooperativa, tra cui il Progetto di funzionamento, ben potevano essere delegate, anche su indicazione del Presidente, ad almeno uno dei componenti della stessa, in funzione di una preventiva suddivisione delle trattazioni, che successivamente avrebbe riferito l’esito del controllo al “plenum” per assumere le pertinenti decisioni finali. Non appare giustificabile, pertanto, che nessuno dei sei membri della Commissione di Vigilanza abbia individuato la clausola illegittima apposta nel Progetto di funzionamento, e tale evenienza denota grave trascuratezza dei propri doveri di servizio; in terzo luogo, il suddetto Progetto di funzionamento, che rappresenta lo snodo centrale della domanda di accreditamento quale vero e proprio manifesto programmatico della struttura, si compone, escluso il frontespizio, di sole 15 pagine tutte scritte con caratteri molto grandi e facilmente leggibili, mentre la formulazione che annovera tra i beneficiari dei servizi assistenziali i disabili di età compresa tra i 16 ed i 65 anni compare subito a pagina 2, proprio sotto la dicitura in grassetto e maiuscolo “DESTINATARI”, con l’effetto che anche soltanto il controllo speditivo del contenuto di ogni foglio del documento avrebbe permesso a qualsiasi membro dell’Organo collegiale di disvelare agevolmente il carattere illegittimo della clausola in questione; appare quindi oltremodo verosimile la tesi secondo la quale il suddetto Progetto di funzionamento non è stato controllato da nessuno dei sei componenti della Commissione di Vigilanza, in quanto la pratica di accreditamento della struttura Pratolungo è stata presumibilmente asseverata in modo affrettato, inerziale e pressoché automatico.<br />
Pervenuti dunque al contesto inerente alla quantificazione del danno da addebitare, sebbene in via sussidiaria a titolo di colpa grave, al suddetto CAVALIERE, questi Giudici non ritengono convincente la tesi propugnata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, poiché la quota da imputare al medesimo certamente non potrebbe mai essere individuata, per definizione, nell’intero importo del danno cagionato dai primi due convenuti, secondo i canoni avallati dalla consolidata e granitica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 4/QM/1999). Nelle fattispecie di concorso plurisoggettivo misto, in cui taluni compartecipi abbiano agito con dolo mentre altri con colpa grave, quest’ultimi possono essere chiamati a rispondere soltanto fino a concorrenza della somma, correlata alla quota del danno addossata dalla Sezione, per cui sono stati condannati, rimanendo fermo ed intangibile, tuttavia, il nitido principio secondo cui la somma delle quote tra tutti i vari compartecipi, dolosi e colposi, deve essere sempre pari rigorosamente al nocumento provocato, evitando quindi di effettuare improprie duplicazioni, sebbene poi i primi rispondano nella fase esecutiva per l’intero pregiudizio in via principale, in virtù dell’acclarato requisito soggettivo del dolo, mentre i secondi solo in via sussidiaria. Nel caso specifico, il Collegio, alla luce degli elementi di fatto che connotano la presente controversia, e tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923, vera e propria norma cardine del sistema, stima che la quota del danno di Euro 50.000,00, come sopra determinato, imputabile ai componenti della Commissione di Vigilanza sia pari ad Euro 18.000,00.<br />
A questo punto occorre&nbsp;considerare, secondo quanto già lumeggiato in premessa, che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014 e nr. 188 del 2015), ha affermato in modo netto il principio secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. Sotto il profilo del nesso eziologico, certamente appare oltremodo significativo il comportamento degli altri cinque membri della Commissione di Vigilanza, considerato che nell’ambito di qualsiasi Organo collegiale l’attività di ciascuno dei componenti svolta in modo congiunto si fonde nella volontà comune manifestata verso l’esterno mediante l’adozione della deliberazione, mentre il contegno di ogni membro mantiene, sul piano squisitamente interno, la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria rimessa alla giurisdizione di questa Corte, alla luce del fondamentale postulato della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 15/QM/1999); si può ben affermare senza possibilità di smentita, che proprio la figura dell’Organo collegiale offre plasticamente ed in modo preclare la proiezione concreta dell’applicazione del citato principio della parziarietà, non rispondendo quindi al menzionato criterio primario l’addebito dell’intero pregiudizio al solo Presidente, in quanto tutti i componenti, eccetto coloro che si astengono o manifestano formalmente il proprio dissenso, concorrono sempre e comunque all’emissione della deliberazione sul versante del nesso eziologico. In tale prospettiva, il danno che deve essere imputato al convenuto CAVALIERE, in ragione del numero dei membri della Commissione di Vigilanza, è pari ad un sesto della prefata somma di Euro 18.000,00, per cui lo stesso è chiamato a risarcire l’importo complessivo di Euro 3.000,00 in via sussidiaria.&nbsp;Proiettando la medesima quota degli importi erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra individuata dal Collegio di Euro 3.000,00, ne discende che il convenuto CAVALIERE deve risarcire l’importo di Euro 2.790,00 a favore della ASL 3 GE, l’importo di Euro 120,00 a favore della ASL AL e l’importo di Euro 90,00 a favore del C.I.S.A. 12 di Nichelino.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Per tutto quanto precede, la Sezione condanna Luca PIERANNI e la Società Cooperativa Sociale ELIANA, a titolo di dolo, in solido tra loro, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 46.500,00, della ASL AL per l’importo di Euro 2.000,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 1.500,00, e condanna Riccardo CAVALIERE, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 2.790,00, della ASL AL per l’importo di Euro 120,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 90,00, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno, identificato dalla data del 22.03.2013 in cui è avvenuta la prima visita ispettiva, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza in via principale dei convenuti PIERANNI e Società Cooperativa Sociale ELIANA e vanno liquidate come al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Luca PIERANNI e la Società Cooperativa Sociale ELIANA, a titolo di dolo, in via principale, in solido tra loro, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 46.500,00, della ASL AL per l’importo di Euro 2.000,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 1.500,00, e Riccardo CAVALIERE, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 2.790,00, della ASL AL per l’importo di Euro 120,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 90,00, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
Le spese di giudizio, computate in Euro 950,67 (NOVECENTOCINQUANTA/67), seguono la soccombenza dei convenuti condannati solidalmente in via principale e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE F.F.<br />
(F.to Dott. Tommaso Parisi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Dott. Luigi Gili)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<strong>10 Maggio 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Antonio Cinque)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p>Pres. S. Schillaci, est. C. Anastasi Sui presupposti di urgenza per l’esecuzione anticipata, durante il termine dilatatorio stand still, del contratto con la P.A. 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &#160;&#8211; Controversie</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Schillaci, est. C. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti di urgenza per l’esecuzione anticipata, durante il termine dilatatorio stand still, del contratto con la P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &nbsp;&#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali – Giurisdizione del G.A.- Sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contratti con la P.A.- Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Durante il termine dilatatorio stand still – Limite – Urgenza – Necessità – Sussiste</p>
<p>4. Contratti con la P.A.-&nbsp; Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Urgenza &#8211; Art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 &#8211; Deve intendersi &#8211; Urgenza qualificata e non generica – Ragioni</p>
<p>5. &nbsp;&nbsp;Contratti con la P.A.- Art. 11 D. Lgs. n. 163/2006 &#8211; Termine di sessanta giorni &#8211; Non ha carattere perentorio &#8211; Inutile decorso – Effetto &#8211; Facoltà dell&#8217;aggiudicatario di sciogliersi dal vincolo obbligatorio – Sussiste</p>
<p>6. Contratti con la P.A.- Responsabilità precontrattuale – E’ responsabilità da comportamento – Presupposto &#8211; Violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>7. Contratti con la P.A.- Avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza &#8211; Aggiudicatario &#8211; Reintegrazione delle spese sostenute – Spetta &#8211; Ragioni</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto.</p>
<p>2. &nbsp;In materia di contratti con la P.A., la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta. (1).</p>
<p>3. In materia di contratti con la P.A., l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 come modificato dal D.Lgs. 20.3.2010 n.53,&nbsp; è consentita durante il termine dilatorio “stand still” e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.</p>
<p>4. In materia di contratti con la P.A., l&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come urgenza qualificata e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (2).</p>
<p>5. In materia di contratti con la P.A., il termine di sessanta giorni, previsto dall’ art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso non ha l’effetto di obbligare l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto ma solo &nbsp;di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, e cioè di recedere dall&#8217;impegno nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli, a titolo di responsabilità precontrattuale (3).</p>
<p>6. In materia di contratti con la P.A., la responsabilità precontrattuale non si caratterizza come responsabilità da provvedimento, ma come responsabilità da comportamento, e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.(4) (Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che dai comportamenti dell’Amministrazione resistente non emergono elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi comunicativi e dei principi di correttezza e buona fede, ha respinto la domanda risarcitoria di parte ricorrente).</p>
<p>7. In materia di contratti con la P.A., all’aggiudicatario che ha dato avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza spetta, ai sensi degli artt.&nbsp; 11, co. 9, del D.L. n.163/2006 e 302, D.P.R. n.207/2010, la reintegrazione delle spese sostenute, atteso che le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.(Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che l&#8217;assenza di vincolo contrattuale, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente, ha accolto la domanda di indennizzo delle spese sostenute)<br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">cfr: conf.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188; Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858</li>
<li style="text-align: justify;">conf.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005</li>
<li style="text-align: justify;">cfr: conf.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671</li>
<li style="text-align: justify;">cfr: conf.: Cass. n. 15260/2014</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso R.G. n. 1602 del 2015, proposto da “Ecoservizi s.r.l.”, con sede legale in Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII°, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Cecilia Condito, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, Via F. Acri, n. 88;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
-Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Caristo, in Squillace, Via Vasai, n. 21;&nbsp;<br />
-Sindaco Comune di Squillace in qualita&#8217; di Funzionario del Governo, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
“Sie.Co S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; della Determinazione n. 42 del 27.2.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2670 del 28.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3491 del 15.7.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Deliberazione di G.C. del Comune di Squillace n. 63 del 17.7.2015;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4103 del 12.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3971 del 5.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione del 6.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione prot. n. 4037 del 10.8.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4146 del 19.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4184 del 27.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 40 del 15.8.2015, prot. n. 4139/2015, del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 31.8.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4348 del 4.9.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217; Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43 del 9.9.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
NONCHE&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO<br />
della responsabilità precontrattuale per colpa, negligenza e mancanza di buona fede del Comune di Squillace nei confronti della ditta “Ecoservizi s.r.l.”;<br />
NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA<br />
&#8211; del Comune di Squillace al pagamento delle fatture n. 199 del 23/7/2015 (euro 38.500.00), n. 227 del 31/07/2015 (euro 51.677.08) e n. 249 del 31/08/2015 (euro 51.677.08), emesse dalla ditta “Ecoservizi s.r.l.” per aver svolto it servizio di raccolta rif<br />
E PER LA CONDANNA<br />
del Comune di Squillace al risarcimento in capo alla ditta ricorrente del danno da responsabilità precontrattuale, per come meglio specificato in seguito;<br />
NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA<br />
del Comune di Squillace al risarcimento in forma specifica della ditta ricorrente attraverso la sottoscrizione del contratto di gestione del servizio di igiene urbana;<br />
NONCHE&#8217;, IN VIA GRADATA, PER LA CONDANNA<br />
del Comune di Squillace al risarcimento per equivalente, per come meglio specificato in seguito, della ditta ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Squillace;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO<br />
Con atto notificato in data 20.9.2015 e depositato in data 6.10.2014, la ricorrente società premetteva che, dopo essere stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva &#8211; giusta Determinazione n. 97 del 23.4.2015 del Responsabile del Settore Tecnico- dell’appalto per l&#8217;affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, indetto dal Comune di Squillace, per un importo a base d&#8217;asta di euro 1.824.715,29, iniziava ad espletare il servizio in via anticipata, prima della stipula del contratto, a decorrere dalla data del 1.6.2015, in adempimento alla richiesta del Comune, contenuta nella nota prot. n.2689 del 29.5.2015.<br />
Precisava che, frattanto, con nota prot. n. 2879 del 10.6.2015 trasmetteva tutta la documentazione chiesta con nota prot. 2670 del 28.5.2015 del Comune di Squillace, in vista della stipula del contratto di servizio.<br />
Esponeva che, in data 30.6.2015, dopo un mese dall&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione anticipata del contratto, a riscontro della notifica della fattura n. 192, inerente il pagamento del canone per il servizio espletato, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 3491 del 15.7.2015, contestava alla ricorrente la non conformità di detta fattura n. 192 alle previsioni di cui agli artt. 13 (&#8220;<em>corrispettivo dell&#8217;appalto</em>&#8220;) e 14 (&#8220;<em>pagamento e revisione</em>&#8220;) del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto, pur non essendo ancora sorto il vincolo contrattuale.<br />
Evidenziava che, con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, notificava al Comune una relazione analitica, contenente le attività di gestione del servizio svolte nel mese di giugno 2015, rilevando che il servizio di gestione rifiuti, eseguito in assenza della disponibilità dell&#8217;area ecologica, avrebbe determinato oneri non previsti , “<em>dovuti ai continui conferimenti presso impianti e piattaforme per il recupero rifiuti” .</em><br />
Rilevava che, però, il Comune di Squillace non provvedeva a consegnare l&#8217;area ecologica necessaria per l&#8217;espletamento del servizio di gestione rifiuti, tanto che, con l’epigrafata Delibera di G.M. del 17/7/2015 n. 63, emanava un atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, proprio a causa dell’impossibilità di consegnare l’isola ecologica.<br />
Esponeva che, successivamente, la ditta “Ecoservizi s.r.1.” emetteva la fattura n. 199 del 23.7.2015, per un importo di euro 38.500,00, per il servizio di igiene urbana, effettuato nel mese di giugno, attenendosi a quanto chiesto dalla P.A. e, continuando a svolgere il servizio di igiene urbana per i mesi di luglio e agosto 2015, notificava al Comune di Squillace la successiva fattura n. 227 del 31.7.2015, relativa al servizio espletato nel mese di luglio, e la fattura n. 249 del 31.8.2015, relativa al servizio espletato nel mese di agosto, dell&#8217;importo di euro 51.677,08.<br />
Precisava che nessuna di queste fatture veniva pagata, per cui, allo stato, il Comune di Squillace sarebbe debitore nei confronti della ricorrente, per il servizio di igiene urbano espletato nei mesi di giugno/luglio/agosto 2015, della somma complessiva di euro 141.854,16 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.<br />
Esponeva che, dopo oltre tre mesi di esecuzione anticipata del contratto, in assenza di alcun pagamento, la ditta ricorrente, a riscontro della nota del Sindaco del Comune di Squillace prot. n. 3971 del 5.8.2015 &#8211; che ordinava alla ricorrente società di prevedere la possibilità di liberare l&#8217;intero territorio comunale dal materiale indifferenziato- con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, invitava e diffidava il Comune di Squillace a pagare immediatamente per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, avrebbe cessato di espletare il servizio, a decorrere dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Evidenziava che, successivamente, il Sindaco del Comune di Squillace emanava l&#8217;epigrafata Ordinanza n. 40 del 15.8.2015, con cui ordinava al Responsabile Tecnico di adottare tutti i necessari provvedimenti per l’espletamento del servizio raccolta di rifiuti, secondo l’esponente in carenza di attribuzione, difetto di delega e assenza di competenza del Responsabile tecnico, in materia di provvedimenti&nbsp;<em>extra ordinem</em>.<br />
Esponeva che, in seguito, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 4146 del 19.8.2015, segnalava alcune inadempienze contrattuali, in cui la ditta ricorrente sarebbe incorsa nell&#8217;espletamento del servizio, e, con nota prot. n. 4184 del 27.8.2015, la invitava a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Lamentava, in sostanza, che il Comune di Squillace, in asserita violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006, non avrebbe sottoscritto il contratto conseguente all’aggiudicazione e, sotto altro aspetto, neanche erogato i compensi spettanti alla ditta ricorrente, per l’attività espletata nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015, in sede di esecuzione anticipata dell’appalto, a fronte dei considerevoli investimenti effettuati per l’espletamento del servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015.<br />
Evidenziava che, in seguito, il Comune di Squillace, con l’epigrafata Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006, n. 42 del 31/08/2015,&nbsp;<em>&#8220;preso atto della volontà della ditta di non poter più espletare il servizio di raccolta di rifiuti</em>&#8220;, affidava in via diretta il servizio di gestione rifiuti alla ditta “Si.eco. spa”, stabilendo il prezzo del servizio di gestione per un canone mensile pari ad euro 33.300,00 oltre Iva.<br />
Esponeva che il Comune, con la successiva Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43/2015, autorizzava la ditta “ SIECO spa” , incaricata direttamente del servizio di gestione rifiuti, a depositare temporaneamente in un&#8217;area non adibita al centro di raccolta rifiuti come &#8220;<em>area di sosta e trasferenza e deposito temporaneo dei rifiuti secchi differenziati</em>&#8220;, in quanto il Comune non sarebbe stato ancora in grado di ultimare il Centro Comunale di Raccolta.<br />
A sostegno del proprio gravame, deduceva:<br />
<em>1) violazione art. 1137 e 1338 cc.- responsabilità pre-contrattuale, violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa; violazione art. 11 D. Lgs n. 163/2006; Violazione art. 1321 ss. cc; violazione art. 191 D. Lgs. n. 152/3006; eccesso di potere per sviamento di potere; falsità di presupposto; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;</em><br />
Vi sarebbe responsabilità del Comune di Squillace per la mancata stipula del contratto, nonostante il decorso dei termini di legge previsti dall&#8217;art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />
L&#8217;Amministrazione, obbligata avrebbe tenuto comportamenti non rispettosi del canone di&nbsp;<em>buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c</em>. incorrendo in responsabilità&nbsp;<em>pre-contrattuale</em>.<br />
<em>B2) sulla violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa</em>;<br />
Nella specie, sarebbe stato violato il&nbsp;<em>legittimo affidamento</em>&nbsp;della ditta ricorrente, in ordine alla sottoscrizione del contratto. La ditta ricorrente non avrebbe risolto alcun contratto, ma avrebbe soltanto diffidato la P.A. a pagare il corrispettivo dovuto, in quanto impossibilitata ad espletare il servizio di gestione rifiuti in modo gratuito, sopportando costi esosi dovuti all&#8217;esclusiva responsabilità dell&#8217;Amministrazione Comunale, non in grado di consegnare l&#8217;isola ecologica.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 29.10.2015, si costituiva formalmente il Comune di Squillace .<br />
Con memoria depositata in data 30.10.2015, la ricorrente società deduceva che non sarebbe stato pagato il previsto canone e chiedeva la nomina di un CTU per l’individuazione del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;risarcibile.<br />
Con memoria depositata in data 6.11.2015, il Comune di Squillace contestava la ricostruzione dei fatti resa dalla parte ricorrente, evidenziando alcuni fatti sintomatici di carenze organizzative contestate alla ditta ricorrente nell’espletamento del servizio in questione, deduceva il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto la controversia atterrebbe all’esecuzione di un contratto di diritto privato, svolgeva alcune eccezioni di inammissibilità delle domande avverse, evidenziando, fra l’altro, che alcune inadempienze della ditta ricorrente sarebbero state evidenziate in un esposto dei cittadini alla Prefettura di Catanzaro, la quale, a riscontro, avrebbe invitato il Comune ad assumere le conseguenti iniziative.<br />
Precisava altresì che, con Determina del R.U.P. n. 294 del 9.9.2015, sarebbero state liquidate le retribuzione arretrate in favore dei dipendenti della “Ecoservizi srl”, i quali avrebbero chiesto l’attivazione della procedura di cui all&#8217;art. 5 Regolamento per i mesi di giugno e luglio 2015.<br />
Quanto alle Determine con cui il Comune aveva affidato temporaneamente il servizio ad altre ditte, in attesa dell’espletamento di una nuova gara, deduceva la carenza di interesse della ditta ricorrente e la stessa carenza di legittimazione ad agire, poiché la ditta ricorrente, con lettera prot. n. 4108 del 12.8.2015, avrebbe dichiarato risolto il contratto, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc., a decorrere dalla data del 31.08.2015.<br />
Con memoria depositata in data 9.11.2015, la ditta ricorrente replicava alle eccezioni del Comune ed insisteva per l’accoglimento delle proprie domande<br />
Questa Sezione, con Ordinanza Cautelare n. 519 del 9.11.2015, respingeva la domanda cautelare, con ampia motivazione.<br />
Con memoria depositata in data 24.11.2015, la ricorrente società, dopo aver premesso un breve commento sulla motivazione resa dalla precitata Ordinanza cautelare n. 519 del 2015, insisteva nell’illustrare la sua tesi, intesa a dimostrare la colpa della P.A., che, non avendo consegnato l’isola ecologica, avrebbe impedito il corretto espletamento del servizio, incorrendo in responsabilità precontrattuale, anche per quanto concerne l’obbligo di stipulare il contratto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.<br />
Con memoria depositata in data 25.11.2015, il Comune deduceva difetto di giurisdizione sulla domanda dei corrispettivi e dei rimborsi, contestava il contenuto di alcune fatture, ribadendo che alcuni dipendenti della ditta ricorrente sarebbero stati retribuiti direttamente dal Comune di Squillace.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, il Comune di Squillace replicava ad alcuni delle argomentazioni dedotte&nbsp;<em>ex adverso</em>.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, la ricorrente società insisteva nelle già prese conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il ricorso passava in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Sussiste la giurisdizione di questo giudice a conoscere sulla fattispecie dedotta in giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 133, 1° comma, lettera a) e lettera e) n. 1) del c.p.a..<br />
È stato recentemente ribadito che, nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188).<br />
In particolare, è stato precisato che la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858)<br />
Poiché, in materia di appalti, la stipulazione costituisce il&nbsp;<em>discrimen</em>&nbsp;tra la fase procedimentale&nbsp;<em>autoritativa</em>&nbsp;e la fase&nbsp;<em>contrattuale</em>&nbsp;da cui origina un rapporto di natura paritetica tra contraenti, ricadono nell&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa le azioni a titolo di responsabilità precontrattuale proposte per condotte scorrette delle amministrazioni pubbliche nella fase delle trattative contrattuali (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Ad. Plen., 5.8.2005, n. 6; Cass. Sez. Un. 27.2. 2008 n. 5084).<br />
A conferma della natura pubblicistica del provvedimento impugnato, soccorre, peraltro, anche il chiaro tenore letterale del comma 7, dell’art. 11 del D. Lgs. n.163 del 2006, secondo cui “<em>l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”</em>, dovendosi, così, escludere che, con l’aggiudicazione medesima, sorga il rapporto contrattuale.<br />
Coerentemente con tale assunto, il successivo comma 9° fa espressamente salvo, una volta “<em>divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva”</em>, “<em>l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”</em>.<br />
2. Quanto alla posizione giuridica soggettiva azionata con riferimento a ciascuna delle domande proposte, giova rilevare che, mentre la domanda di rimborso delle spese contrattuali sostenute fa riferimento alla tutela di un diritto soggettivo, specificamente di natura creditoria, trattandosi di una fattispecie direttamente prevista da una norma, per la cui realizzazione non è richiesta alcuna intermediazione provvedimentale, la domanda risarcitoria ha ad oggetto la violazione di un&nbsp;<em>obbligo</em>&nbsp;generale di&nbsp;<em>correttezza</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>buona fede</em>&nbsp;comportamentale, discendente dall’art. 1337 c.c., che s&#8217;impone all&#8217;amministrazione in aggiunta ed a completamento della pretesa di legittimità dell&#8217;azione svolta nella conduzione del procedimento di gara, per cui la violazione di un obbligo tempestivo di stipulazione, secondo la prospettazione offerta di parte ricorrente, integrerebbe un&nbsp;<em>danno ingiusto</em>, per lesione del diritto soggettivo alla correttezza dei rapporti sorti da contatto sociale qualificato.<br />
3. Per quanto riguarda l’esecuzione anticipata del contratto, va premesso che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 20.3.2010 n.53 (“<em>Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell&#8217;efficacia delle procedure di ricorso in materia d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici</em>”), che, con l’art.1, ha modificato l’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (“<em>Codice contratti</em>”), l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, è consentita anche durante il termine dilatorio di cui all’art.11, comma 10° (il cosiddetto principio di “<em>stand still</em>”), e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara “<em>determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare</em>”.<br />
La norma generale preclude, quindi, all’amministrazione di stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario prima che sia decorso il suddetto termine dilatorio (“<em>stand still</em>”), fatti salvi i “<em>casi di urgenza</em>” indicati dall’art. 11, comma 9°, del D. Lgs. n. 163 del 2006 (oltre a quelli specificamente esclusi dal successivo comma 10 bis), in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un “<em>grave danno all’interesse pubblico”</em>&nbsp;che è destinata a soddisfare.<br />
L&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come&nbsp;<em>urgenza qualificata</em>&nbsp;e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (<em>conf</em>.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005 ).<br />
Secondo&nbsp;<em>jus receptum</em>, il termine di sessanta giorni, previsto dal suddetto art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso ha il solo effetto di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà (<em>rectius</em>: il “<em>diritto potestativo</em>”) di sciogliersi dal vincolo obbligatorio (e cioè di recedere dall&#8217;impegno) nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli (a titolo di&nbsp;<em>responsabilità precontrattuale</em>).<br />
La tesi propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui l&#8217;Amministrazione aveva l&#8217;obbligo di pervenire, senza indugio e senza ritardo, alla conclusione del contratto entro il termine di sessanta giorni dall&#8217;aggiudicazione, non appare, dunque, condivisibile, tanto è vero che è ammissibile la facoltà della P.A. di disporre la sospensione del&nbsp;<em>sub-procedimento</em>&nbsp;volto alla conclusione del contratto in seguito all&#8217;aggiudicazione, allorquando se ne manifesti l&#8217;esigenza.<br />
Ed invero, la norma in questione ha la funzione non già di obbligare, comunque, l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell&#8217;aggiudicazione, ma &#8211; più semplicemente &#8211; quella di &#8216;svincolare l&#8217;aggiudicatario dalla sua offerta nel caso in cui l&#8217;Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671).<br />
4. Quanto alla responsabilità precontrattuale della P.A., giova premettere che essa non si caratterizza come&nbsp;<em>responsabilità daprovvedimento</em>, ma come<em>responsabilità dacomportamento</em>, e presuppone la&nbsp;<em>violazione dei doveri di correttezza e buona fede</em>&nbsp;nella&nbsp;<em>fase delle trattative</em>&nbsp;e della&nbsp;<em>formazione del contratto</em>, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.<br />
Invero, tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale e presuppongono, per la P.A., il rispetto dei principi generali di comportamento, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., posti a tutela degli interessi delle parti, non soltanto nel periodo successivo alla determinazione del contraente (<em>conf.</em>: Cass. n. 15260/2014, che ha superato il precedente orientamento espresso, ad esempio, da Cass. Sez. Un. n. 477/2013, n. 12313/2005, sez. un. n. 4673/1997; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1142/2015).<br />
Un’ipotesi di responsabilità precontrattuale è stata individuata (<em>cfr</em>.: Cass., Sez. Un., n. 5328/1978) con riferimento ad un caso di consegna anticipata dei lavori in via d&#8217;urgenza, richiedente, quindi, l&#8217;impegno organizzativo e di spesa posto a carico dell&#8217;impresa per l&#8217;esecuzione di un contratto, che poi si è rivelato ineseguibile per la mancata registrazione del relativo decreto di approvazione, sulla base della considerazione secondo cui la P.A., in pendenza del procedimento di controllo ed approvazione del contratto stipulato con il privato ed in osservanza dell&#8217;obbligo generale di comportamento&nbsp;<em>secondo correttezza</em>&nbsp;e&nbsp;<em>buona fede</em>, non ha tenuto informato l&#8217;altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo, in modo da porre questi sia posto in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi e ai tempi dell&#8217;indicato procedimento, a prescindere dagli strumenti di tutela spettanti al privato a seguito dell&#8217;eventuale esito negativo del controllo (recesso e rimborso delle spese sostenute).<br />
Del resto, un riconoscimento del legittimo affidamento dell&#8217;appaltatore (per avere dovuto iniziare l&#8217;esecuzione del contratto prima della sua approvazione) era già stato espresso dall&#8217;art. 337, 2° comma, della Legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, che gli riconosceva il diritto alla reintegrazione nelle spese per i lavori eseguiti qualora l&#8217;approvazione non fosse poi intervenuta.<br />
5. Orbene, nella specie, i presupposti di urgenza, per l’esecuzione anticipata del contratto, sussistevano sia in relazione alla natura stessa del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, sia in relazione alla peculiare situazione fattuale in cui trovavasi il Comune e, comunque, non sono oggetto di notevoli contestazioni.<br />
5.1. Risulta che, con nota prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile Tecnico del Comune di Squillace, è stata inviata alla ricorrente la seguente “<em>Comunicazione di avvio del servizio</em>”, nella quale si afferma: “<em>Facendo seguito alla note del 28.05.2015, n.2670 di prot., con cui e stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, nelle more di stipulazione del contratto, si invita codesta Ditta di dare avvio al servizio medesimo a decorrere dal 10 giugno p.v. e di comunicare gli automezzi (marca, tipo, targa) the dovranno essere autorizzati alto scarico.</em><br />
<em>La Ditta Lauritano, cui la presente è pure diretta, è invitata di espletare le proprie incombenze per la chiusura dei rapporti con questo ente al fine di consentire alla ditta subentrante di avviare il servizio nel termine come sopra fissato.</em><br />
<em>Stante le obiettive problematiche dovute al subentro nel servizio e nelle correlate attività tecnico-amministrative, si confida nella collaborazione di codeste ditte al fine di dare continuità al servizio”.</em><br />
Il verbale di consegna dell&#8217;1.06.2015, controfirmato dal Responsabile del Settore Tecnico nonché dall&#8217;amministratore unico della “Ecoservizi s.r.l.”, così precisa: “<em>A seguito delle disposizioni impartite e previo avviso all&#8217;Impresa precitata, Sig.ra Cecilia Condito, in qualità di Amministratore Unico dell&#8217;impresa ECOSERVIZI srl, convenuto negli uffici comunali.</em><br />
<em>Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna del servizio di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del D.P.R. 207/2010. Ha pertanto verificato, con la scoria del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni; ha indicato i siti del servizio, riferendosi per il resto e per la più esatta ubicazione alle pattuizioni e prescrizioni del capitolato speciale reggente l&#8217;appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti.</em><br />
<em>La Sig.ra Cecilia Condito, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all&#8217;esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati all&#8217;Impresa dal capitolato speciale dell&#8217;appalto e di accettare la consegna del servizio senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il servizio avrà inizio in data 01 giugno 2015, data dalla quale decorrerà il tempo utile per dare compiuto tutto ili servizio, stabilito in anni 3 (tre), cosicchè l&#8217;ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno uno giugno duemiladiciotto.</em><br />
<em>Del che si è redatto i1 presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso”.</em><br />
L’art.1 del Capitolato Speciale precisa che “<em>l’isola ecologica è in corso di ultimazione dei lavori</em>”.<br />
Dalla documentazione indicata, emergono, quindi, i seguente dati fattuali:<br />
a) la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara non prevedeva indicazioni specifiche in ordine alla consegna dell’isola ecologica, ma anzi precisa che trovasi “<em>in corso di ultimazione dei lavori”;</em><br />
b) la predetta mancata ultimazione dei lavori dell’isola ecologica consente implicitamente la possibilità di un avvio del servizio in fase transitoria prima della suddetta consegna, trattandosi di servizio caratterizzato da evidenti connotati di essenzialità ed improcrastinabilità;<br />
c) non risulta che parte ricorrente, in sede di consegna dei lavori abbia svolto alcuna rimostranza in relazione alla mancata consegna dell’isola ecologica ed anzi risulta che abbia accettato la&nbsp;<em>situazione di fatto e di diritto</em>&nbsp;in cui trovavasi il Comune al momento della consegna.<br />
Ne consegue che la questione relativa alla mancata consegna dell’isola ecologica non può trovare ingresso nel presente giudizio al fine di giustificare la richiesta di pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli preventivamente pattuiti, che, in assenza di specifiche indicazioni, sembrano da individuarsi, nella comune intenzione delle parti, nell’implicito riferimento ai parametri oggettivi rivenienti dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />
Invero, la suddetta questione avrebbe potuto essere sollevata mediante una tempestiva e documentata segnalazione alla stazione appaltante intesa a far emergere le eventuali incongruenze contestate in fase successiva nonché in questa sede, pur dovendosi tener conto del fatto che il Capitolato Speciale di Gara non conteneva una clausola esplicita relativa ai termini ed alle modalità di consegna dell’isola ecologica.<br />
In tale quadro, non emergono macroscopici profili di irrazionalità nel’impugnata Delibera di G.C. n. 63 del 17.7.2015, con cui, a seguito delle rimostranze della ricorrente rese con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, si statuisce di&nbsp;<em>emanare apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore tecnico, affinchè valuti tutte le componenti the possano comunque incidere sulla determinazione del corrispettivo del servizio di gestione</em>, dopo aver premesso che il Comune “<em>non risulta essere in condizione di consegnare l’isola ecologica e che pertanto i tre mesi di servizio: 01.06.2015- 31.08.2015, rappresentano un periodo transitorio nella gestione del servizio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, necessario affinchè lo stesso possa andare a regime; Ritenuto che la mancata consegna dell&#8217;isola ecologica, cosi come le operazioni di pulizia e bonifica di micro-discariche effettuate dalla ditte in questione già nel primo mese di gestione del servizio, in quanto imprescindibili per l&#8217;avvio del servizio in questione, incidono inevitabilmente sul corrispettivo del servizio stesso cosi come determinato ai sensi dei richiamati art.. 13 e 14 del Capitolato speciale di appalto</em>”.<br />
Conseguentemente, non può essere accolto il primo mezzo.<br />
5.2. Quanto al secondo mezzo, in punto di fatto risulta che la ricorrente società, con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, ha invitato e diffidato il Comune di Squillace a pagare immediatamente il corrispettivo per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, il servizio sarebbe cessato a partire dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Tale intenzione risulta confermata dalla ricorrente società con la successiva nota del 24.8.2015, trasmessa a mezzo&nbsp;<em>pec</em>&nbsp;al Comune, con cui si preannuncia che il servizio sarebbe cessato alla data del 31.8.2015 , se non fossero pervenuti i prescritti pagamenti entro la data del 27.8.2015.<br />
Invero, tali note, seppure impropriamente fondate sulla presupposizione della sussistenza di un (inammissibile) contratto non scritto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. I, 4.9.2009 n. 19206), rilevano, nella specie, come manifestazione di volontà di non voler proseguire nella esecuzione anticipata dall’appalto, dopo il 31.8.2015, o, quantomeno, come volontà di subordinare l’espletamento del servizio alla corresponsione di pagamenti contestati, in un quadro complessivo di contestazioni reciproche e di conflittualità tali che avrebbero richiesto, presumibilmente, l’avvio di trattative non di facile né celere soluzione.<br />
In tale quadro giuridico e fattuale, va valutato l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di provvedere in via di urgenza, nelle difficili condizioni climatiche e generali dell’estate, affidando l’incarico ad altra ditta con le epigrafate Ordinanze.<br />
Invero, non emerge un interesse qualificato della parte ricorrente ex art. 100 cpc a censurare tali delibere di incarico ad altra ditta, avendo essa stessa esternato la volontà di non voler proseguire nell’esecuzione anticipata del servizio.<br />
Ovviamente, la volontà manifestata della ricorrente società non può essere intesa come riferibile all’intero oggetto del servizio oggetto di gara, ma solo al segmento di esecuzione anteriore rispetto alla stipula del contratto, in una situazione in cui le parti non hanno posto in essere alcun fattivo tentativo di ricercare le soluzioni più appropriate al fine di risolvere le criticità riscontrate, comunque in relazione a prestazioni da considerarsi senz’altro fondamentali, in relazione all’intero oggetto del servizio da affidare.<br />
Sotto altro aspetto, non possono essere condivisi i rilievi di parte ricorrente in ordine alla pretesa cattiva impostazione del servizio da parte della stazione appaltante, dovendosi tenere conto delle note di contestazione di incongruenze organizzative e di episodi di oggettivi disservizi, quali, ad esempio: nota prot. n. 58926 del 6.7.2015 del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Catanzaro, con oggetto &#8220;<em>esposto di alcuni cittadini di Squillace Lido inerenti a microdiscariche nel centro abitato</em>&#8220;, con cui si invitava al Comune di Squillace ad adottare i&nbsp;<em>&#8220;provvedimenti di competenza</em>&#8220;; note del Comune del 15.7.2015 e del 23.7.2015, con cui si rappresenta che le fatture inviate dalla ditta ricorrente non recano il mod. DM/10 (denunce contributive mensili) e mod. Emens (denunce nominative), necessarie per denunciare all&#8217;INPS le retribuzioni mensili dei dipendenti, sulla base della loro qualifica e delle ore effettuate, e, quindi, a prescindere dalla applicabilità o meno dell&#8217;art. 14 Capitolato di Gara -che le richiama- al caso di esecuzione anticipata; nota del Comune prot. n. 4146 del 19.8.2015 , con cui si segnalano alcune violazioni contrattuali; nota del Comune prot. n. 4184 del 27.8.2015, invitava la ditta ricorrente a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Pertanto, la sopravvenuta situazione di fatto non consente di ravvisare, sotto l’evidenziato profilo, nei comportamenti della P.A., elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità&nbsp;<em>precontrattuale&nbsp;</em>per violazioni di obblighi comunicativi da parte del Comune o, comunque, per comportamenti non improntati ai principi di correttezza e di buona fede, previsti dagli artt. 1337 e 1338 c.c..<br />
Conseguentemente, il secondo mezzo non merita adesione.<br />
6. Quanto alla domanda con cui l&#8217;instante ha chiesto il pagamento delle somme per l’attività espletata in fase di esecuzione anticipata del contratto, valgono le seguenti considerazioni.<br />
La reintegrazione delle spese sostenute è prevista dall’art. 11, comma 9, del D.L. 12.4.2006 n.163 (“<em>Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell&#8217;esecuzione. contratti pubblici e le stesse sono adeguatamente documentate</em>”) e dell’art. 302, commi 2° e 4° del D.P.R. 5.10.2010 n.207 (“<em>Il responsabile del procedimento puo&#8217; autorizzare, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 9, del codice, l&#8217;esecuzione anticipata della prestazione dopo che l&#8217;aggiudicazione definitiva e&#8217; divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. 3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l&#8217;esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l&#8217;esecuzione anticipata. 4. Nei casi di cui al comma 2, nell&#8217;ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tieneconto di quanto predisposto o somministrato dall&#8217;esecutore, per il rimborso delle relative spese</em>”).<br />
Invero, le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.<br />
Pertanto, l&#8217;assenza di quello che viene propriamente definito&nbsp;<em>“vincolo contrattuale</em>”, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente.<br />
L&#8217;indennizzo da corrispondere all&#8217;istante va, pertanto, quantificato nelle spese documentate sostenute dalla “Ecoservizi s.r.l.” per l’attività effettivamente espletata nel periodo in cui ha avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto, detratte le somme che il comune ha versato direttamente ai dipendenti della ditta ricorrente, nonché ogni altra eventuale somma che il Comune potrebbe aver già versato a titolo di corrispettivo, in relazione al periodo di anticipata esecuzione del contratto, demandando, per la determinazione del&nbsp;<em>quantum</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35 comma 2, D. Lgs. 31.3.1998 n. 80 (che può essere richiamato in via analogica anche per quanto concerne la determinazione dell’indennizzo), all&#8217;amministrazione resistente, la quale dovrà sottoporre alla parte ricorrente una proposta di accordo sulla determinazione dell&#8217;indennizzo, che dovrà essere formulata, seguendo i criteri sopra determinati, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della sentenza.<br />
Va infine precisato che l&#8217;importo rimborsabile, in quanto&nbsp;<em>debito di valore</em>&nbsp;(<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009, n. 3144; Sez. VI, 5.3.2013, n. 1315), dovrà essere maggiorato con la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza e, inoltre, che dovranno essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo.<br />
7. Dal parziale accoglimento del ricorso nonché dalla peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica, discente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, così statuisce:<br />
&#8211; respinge la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda di declaratoria dell’obbligo di stipulare il contratto a seguito dell’aggiudicazione;<br />
&#8211; respinge la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune di Squillace;<br />
&#8211; accoglie la domanda di indennizzo nei modi e nei sensi di cui in motivazione:<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p>Pres. Salvatore Schillaci, est. Concetta Anastasi Sull’esecuzione anticipata del contratto con la P.A. 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &#160;&#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste 2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Schillaci, est. Concetta Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sull’esecuzione anticipata del contratto con la P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &nbsp;&#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali – Giurisdizione del G.A.- Sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contratti con la P.A.- Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Durante il termine dilatatorio stand still – Limite – Urgenza – Necessità – Sussiste</p>
<p>4. Contratti con la P.A.-&nbsp; Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Urgenza &#8211; Art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 &#8211; Deve intendersi &#8211; Urgenza qualificata e non generica – Ragioni</p>
<p>5. &nbsp;&nbsp;Contratti con la P.A.- Art. 11 D. Lgs. n. 163/2006 &#8211; Termine di sessanta giorni &#8211; Non ha carattere perentorio &#8211; Inutile decorso – Effetto &#8211; Facoltà dell&#8217;aggiudicatario di sciogliersi dal vincolo obbligatorio – Sussiste</p>
<p>6. Contratti con la P.A.- Responsabilità precontrattuale – E’ responsabilità da comportamento – Presupposto &#8211; Violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>7. Contratti con la P.A.- Avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza &#8211; Aggiudicatario &#8211; Reintegrazione delle spese sostenute – Spetta &#8211; Ragioni</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto.<br />
2.&nbsp;In materia di contratti con la P.A., la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta. (1).<br />
3. In materia di contratti con la P.A., l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 come modificato dal D.Lgs. 20.3.2010 n.53,&nbsp; è consentita durante il termine dilatorio “stand still” e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.<br />
4. In materia di contratti con la P.A., l&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come urgenza qualificata e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (2).<br />
5. In materia di contratti con la P.A., il termine di sessanta giorni, previsto dall’ art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso non ha l’effetto di obbligare l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto ma solo &nbsp;di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, e cioè di recedere dall&#8217;impegno nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli, a titolo di responsabilità precontrattuale (3).<br />
6. In materia di contratti con la P.A., la responsabilità precontrattuale non si caratterizza come responsabilità da provvedimento, ma come responsabilità da comportamento, e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.(4) (Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che dai comportamenti dell’Amministrazione resistente non emergono elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi comunicativi e dei principi di correttezza e buona fede, ha respinto la domanda risarcitoria di parte ricorrente).<br />
7. In materia di contratti con la P.A., all’aggiudicatario che ha dato avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza spetta, ai sensi degli artt.&nbsp; 11, co. 9, del D.L. n.163/2006 e 302, D.P.R. n.207/2010, la reintegrazione delle spese sostenute, atteso che le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.(Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che l&#8217;assenza di vincolo contrattuale, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente, ha accolto la domanda di indennizzo delle spese sostenute)<br />
&nbsp;<br />
(1)cfr: conf.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188; Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858<br />
(2)conf.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005<br />
(3)cfr: conf.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671<br />
(4)cfr: conf.: Cass. n. 15260/2014<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso R.G. n. 1602 del 2015, proposto da “Ecoservizi s.r.l.”, con sede legale in Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII°, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Cecilia Condito, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, Via F. Acri, n. 88;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>-Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Caristo, in Squillace, Via Vasai, n. 21;&nbsp;<br />
-Sindaco Comune di Squillace in qualita&#8217; di Funzionario del Governo, non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>“Sie.Co S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; della Determinazione n. 42 del 27.2.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2670 del 28.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3491 del 15.7.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Deliberazione di G.C. del Comune di Squillace n. 63 del 17.7.2015;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4103 del 12.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3971 del 5.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione del 6.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione prot. n. 4037 del 10.8.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4146 del 19.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4184 del 27.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 40 del 15.8.2015, prot. n. 4139/2015, del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 31.8.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4348 del 4.9.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217; Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43 del 9.9.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO</div>
<p>della responsabilità precontrattuale per colpa, negligenza e mancanza di buona fede del Comune di Squillace nei confronti della ditta “Ecoservizi s.r.l.”;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA</div>
<p>&#8211; del Comune di Squillace al pagamento delle fatture n. 199 del 23/7/2015 (euro 38.500.00), n. 227 del 31/07/2015 (euro 51.677.08) e n. 249 del 31/08/2015 (euro 51.677.08), emesse dalla ditta “Ecoservizi s.r.l.” per aver svolto it servizio di raccolta rif</p>
<div style="text-align: center;">E PER LA CONDANNA</div>
<p>del Comune di Squillace al risarcimento in capo alla ditta ricorrente del danno da responsabilità precontrattuale, per come meglio specificato in seguito;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA</div>
<p>del Comune di Squillace al risarcimento in forma specifica della ditta ricorrente attraverso la sottoscrizione del contratto di gestione del servizio di igiene urbana;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217;, IN VIA GRADATA, PER LA CONDANNA</div>
<p>del Comune di Squillace al risarcimento per equivalente, per come meglio specificato in seguito, della ditta ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Squillace;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con atto notificato in data 20.9.2015 e depositato in data 6.10.2014, la ricorrente società premetteva che, dopo essere stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva &#8211; giusta Determinazione n. 97 del 23.4.2015 del Responsabile del Settore Tecnico- dell’appalto per l&#8217;affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, indetto dal Comune di Squillace, per un importo a base d&#8217;asta di euro 1.824.715,29, iniziava ad espletare il servizio in via anticipata, prima della stipula del contratto, a decorrere dalla data del 1.6.2015, in adempimento alla richiesta del Comune, contenuta nella nota prot. n.2689 del 29.5.2015.<br />
Precisava che, frattanto, con nota prot. n. 2879 del 10.6.2015 trasmetteva tutta la documentazione chiesta con nota prot. 2670 del 28.5.2015 del Comune di Squillace, in vista della stipula del contratto di servizio.<br />
Esponeva che, in data 30.6.2015, dopo un mese dall&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione anticipata del contratto, a riscontro della notifica della fattura n. 192, inerente il pagamento del canone per il servizio espletato, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 3491 del 15.7.2015, contestava alla ricorrente la non conformità di detta fattura n. 192 alle previsioni di cui agli artt. 13 (&#8220;<em>corrispettivo dell&#8217;appalto</em>&#8220;) e 14 (&#8220;<em>pagamento e revisione</em>&#8220;) del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto, pur non essendo ancora sorto il vincolo contrattuale.<br />
Evidenziava che, con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, notificava al Comune una relazione analitica, contenente le attività di gestione del servizio svolte nel mese di giugno 2015, rilevando che il servizio di gestione rifiuti, eseguito in assenza della disponibilità dell&#8217;area ecologica, avrebbe determinato oneri non previsti , “<em>dovuti ai continui conferimenti presso impianti e piattaforme per il recupero rifiuti” .</em><br />
Rilevava che, però, il Comune di Squillace non provvedeva a consegnare l&#8217;area ecologica necessaria per l&#8217;espletamento del servizio di gestione rifiuti, tanto che, con l’epigrafata Delibera di G.M. del 17/7/2015 n. 63, emanava un atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, proprio a causa dell’impossibilità di consegnare l’isola ecologica.<br />
Esponeva che, successivamente, la ditta “Ecoservizi s.r.1.” emetteva la fattura n. 199 del 23.7.2015, per un importo di euro 38.500,00, per il servizio di igiene urbana, effettuato nel mese di giugno, attenendosi a quanto chiesto dalla P.A. e, continuando a svolgere il servizio di igiene urbana per i mesi di luglio e agosto 2015, notificava al Comune di Squillace la successiva fattura n. 227 del 31.7.2015, relativa al servizio espletato nel mese di luglio, e la fattura n. 249 del 31.8.2015, relativa al servizio espletato nel mese di agosto, dell&#8217;importo di euro 51.677,08.<br />
Precisava che nessuna di queste fatture veniva pagata, per cui, allo stato, il Comune di Squillace sarebbe debitore nei confronti della ricorrente, per il servizio di igiene urbano espletato nei mesi di giugno/luglio/agosto 2015, della somma complessiva di euro 141.854,16 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.<br />
Esponeva che, dopo oltre tre mesi di esecuzione anticipata del contratto, in assenza di alcun pagamento, la ditta ricorrente, a riscontro della nota del Sindaco del Comune di Squillace prot. n. 3971 del 5.8.2015 &#8211; che ordinava alla ricorrente società di prevedere la possibilità di liberare l&#8217;intero territorio comunale dal materiale indifferenziato- con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, invitava e diffidava il Comune di Squillace a pagare immediatamente per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, avrebbe cessato di espletare il servizio, a decorrere dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Evidenziava che, successivamente, il Sindaco del Comune di Squillace emanava l&#8217;epigrafata Ordinanza n. 40 del 15.8.2015, con cui ordinava al Responsabile Tecnico di adottare tutti i necessari provvedimenti per l’espletamento del servizio raccolta di rifiuti, secondo l’esponente in carenza di attribuzione, difetto di delega e assenza di competenza del Responsabile tecnico, in materia di provvedimenti&nbsp;<em>extra ordinem</em>.<br />
Esponeva che, in seguito, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 4146 del 19.8.2015, segnalava alcune inadempienze contrattuali, in cui la ditta ricorrente sarebbe incorsa nell&#8217;espletamento del servizio, e, con nota prot. n. 4184 del 27.8.2015, la invitava a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Lamentava, in sostanza, che il Comune di Squillace, in asserita violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006, non avrebbe sottoscritto il contratto conseguente all’aggiudicazione e, sotto altro aspetto, neanche erogato i compensi spettanti alla ditta ricorrente, per l’attività espletata nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015, in sede di esecuzione anticipata dell’appalto, a fronte dei considerevoli investimenti effettuati per l’espletamento del servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015.<br />
Evidenziava che, in seguito, il Comune di Squillace, con l’epigrafata Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006, n. 42 del 31/08/2015,&nbsp;<em>&#8220;preso atto della volontà della ditta di non poter più espletare il servizio di raccolta di rifiuti</em>&#8220;, affidava in via diretta il servizio di gestione rifiuti alla ditta “Si.eco. spa”, stabilendo il prezzo del servizio di gestione per un canone mensile pari ad euro 33.300,00 oltre Iva.<br />
Esponeva che il Comune, con la successiva Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43/2015, autorizzava la ditta “ SIECO spa” , incaricata direttamente del servizio di gestione rifiuti, a depositare temporaneamente in un&#8217;area non adibita al centro di raccolta rifiuti come &#8220;<em>area di sosta e trasferenza e deposito temporaneo dei rifiuti secchi differenziati</em>&#8220;, in quanto il Comune non sarebbe stato ancora in grado di ultimare il Centro Comunale di Raccolta.<br />
A sostegno del proprio gravame, deduceva:<br />
<em>1) violazione art. 1137 e 1338 cc.- responsabilità pre-contrattuale, violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa; violazione art. 11 D. Lgs n. 163/2006; Violazione art. 1321 ss. cc; violazione art. 191 D. Lgs. n. 152/3006; eccesso di potere per sviamento di potere; falsità di presupposto; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;</em><br />
Vi sarebbe responsabilità del Comune di Squillace per la mancata stipula del contratto, nonostante il decorso dei termini di legge previsti dall&#8217;art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />
L&#8217;Amministrazione, obbligata avrebbe tenuto comportamenti non rispettosi del canone di&nbsp;<em>buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c</em>. incorrendo in responsabilità&nbsp;<em>pre-contrattuale</em>.<br />
<em>B2) sulla violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa</em>;<br />
Nella specie, sarebbe stato violato il&nbsp;<em>legittimo affidamento</em>&nbsp;della ditta ricorrente, in ordine alla sottoscrizione del contratto. La ditta ricorrente non avrebbe risolto alcun contratto, ma avrebbe soltanto diffidato la P.A. a pagare il corrispettivo dovuto, in quanto impossibilitata ad espletare il servizio di gestione rifiuti in modo gratuito, sopportando costi esosi dovuti all&#8217;esclusiva responsabilità dell&#8217;Amministrazione Comunale, non in grado di consegnare l&#8217;isola ecologica.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 29.10.2015, si costituiva formalmente il Comune di Squillace .<br />
Con memoria depositata in data 30.10.2015, la ricorrente società deduceva che non sarebbe stato pagato il previsto canone e chiedeva la nomina di un CTU per l’individuazione del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;risarcibile.<br />
Con memoria depositata in data 6.11.2015, il Comune di Squillace contestava la ricostruzione dei fatti resa dalla parte ricorrente, evidenziando alcuni fatti sintomatici di carenze organizzative contestate alla ditta ricorrente nell’espletamento del servizio in questione, deduceva il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto la controversia atterrebbe all’esecuzione di un contratto di diritto privato, svolgeva alcune eccezioni di inammissibilità delle domande avverse, evidenziando, fra l’altro, che alcune inadempienze della ditta ricorrente sarebbero state evidenziate in un esposto dei cittadini alla Prefettura di Catanzaro, la quale, a riscontro, avrebbe invitato il Comune ad assumere le conseguenti iniziative.<br />
Precisava altresì che, con Determina del R.U.P. n. 294 del 9.9.2015, sarebbero state liquidate le retribuzione arretrate in favore dei dipendenti della “Ecoservizi srl”, i quali avrebbero chiesto l’attivazione della procedura di cui all&#8217;art. 5 Regolamento per i mesi di giugno e luglio 2015.<br />
Quanto alle Determine con cui il Comune aveva affidato temporaneamente il servizio ad altre ditte, in attesa dell’espletamento di una nuova gara, deduceva la carenza di interesse della ditta ricorrente e la stessa carenza di legittimazione ad agire, poiché la ditta ricorrente, con lettera prot. n. 4108 del 12.8.2015, avrebbe dichiarato risolto il contratto, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc., a decorrere dalla data del 31.08.2015.<br />
Con memoria depositata in data 9.11.2015, la ditta ricorrente replicava alle eccezioni del Comune ed insisteva per l’accoglimento delle proprie domande<br />
Questa Sezione, con Ordinanza Cautelare n. 519 del 9.11.2015, respingeva la domanda cautelare, con ampia motivazione.<br />
Con memoria depositata in data 24.11.2015, la ricorrente società, dopo aver premesso un breve commento sulla motivazione resa dalla precitata Ordinanza cautelare n. 519 del 2015, insisteva nell’illustrare la sua tesi, intesa a dimostrare la colpa della P.A., che, non avendo consegnato l’isola ecologica, avrebbe impedito il corretto espletamento del servizio, incorrendo in responsabilità precontrattuale, anche per quanto concerne l’obbligo di stipulare il contratto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.<br />
Con memoria depositata in data 25.11.2015, il Comune deduceva difetto di giurisdizione sulla domanda dei corrispettivi e dei rimborsi, contestava il contenuto di alcune fatture, ribadendo che alcuni dipendenti della ditta ricorrente sarebbero stati retribuiti direttamente dal Comune di Squillace.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, il Comune di Squillace replicava ad alcuni delle argomentazioni dedotte&nbsp;<em>ex adverso</em>.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, la ricorrente società insisteva nelle già prese conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il ricorso passava in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Sussiste la giurisdizione di questo giudice a conoscere sulla fattispecie dedotta in giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 133, 1° comma, lettera a) e lettera e) n. 1) del c.p.a..<br />
È stato recentemente ribadito che, nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188).<br />
In particolare, è stato precisato che la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858)<br />
Poiché, in materia di appalti, la stipulazione costituisce il&nbsp;<em>discrimen</em>&nbsp;tra la fase procedimentale&nbsp;<em>autoritativa</em>&nbsp;e la fase&nbsp;<em>contrattuale</em>&nbsp;da cui origina un rapporto di natura paritetica tra contraenti, ricadono nell&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa le azioni a titolo di responsabilità precontrattuale proposte per condotte scorrette delle amministrazioni pubbliche nella fase delle trattative contrattuali (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Ad. Plen., 5.8.2005, n. 6; Cass. Sez. Un. 27.2. 2008 n. 5084).<br />
A conferma della natura pubblicistica del provvedimento impugnato, soccorre, peraltro, anche il chiaro tenore letterale del comma 7, dell’art. 11 del D. Lgs. n.163 del 2006, secondo cui “<em>l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”</em>, dovendosi, così, escludere che, con l’aggiudicazione medesima, sorga il rapporto contrattuale.<br />
Coerentemente con tale assunto, il successivo comma 9° fa espressamente salvo, una volta “<em>divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva”</em>, “<em>l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”</em>.<br />
2. Quanto alla posizione giuridica soggettiva azionata con riferimento a ciascuna delle domande proposte, giova rilevare che, mentre la domanda di rimborso delle spese contrattuali sostenute fa riferimento alla tutela di un diritto soggettivo, specificamente di natura creditoria, trattandosi di una fattispecie direttamente prevista da una norma, per la cui realizzazione non è richiesta alcuna intermediazione provvedimentale, la domanda risarcitoria ha ad oggetto la violazione di un&nbsp;<em>obbligo</em>&nbsp;generale di&nbsp;<em>correttezza</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>buona fede</em>&nbsp;comportamentale, discendente dall’art. 1337 c.c., che s&#8217;impone all&#8217;amministrazione in aggiunta ed a completamento della pretesa di legittimità dell&#8217;azione svolta nella conduzione del procedimento di gara, per cui la violazione di un obbligo tempestivo di stipulazione, secondo la prospettazione offerta di parte ricorrente, integrerebbe un&nbsp;<em>danno ingiusto</em>, per lesione del diritto soggettivo alla correttezza dei rapporti sorti da contatto sociale qualificato.<br />
3. Per quanto riguarda l’esecuzione anticipata del contratto, va premesso che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 20.3.2010 n.53 (“<em>Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell&#8217;efficacia delle procedure di ricorso in materia d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici</em>”), che, con l’art.1, ha modificato l’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (“<em>Codice contratti</em>”), l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, è consentita anche durante il termine dilatorio di cui all’art.11, comma 10° (il cosiddetto principio di “<em>stand still</em>”), e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara “<em>determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare</em>”.<br />
La norma generale preclude, quindi, all’amministrazione di stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario prima che sia decorso il suddetto termine dilatorio (“<em>stand still</em>”), fatti salvi i “<em>casi di urgenza</em>” indicati dall’art. 11, comma 9°, del D. Lgs. n. 163 del 2006 (oltre a quelli specificamente esclusi dal successivo comma 10 bis), in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un “<em>grave danno all’interesse pubblico”</em>&nbsp;che è destinata a soddisfare.<br />
L&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come&nbsp;<em>urgenza qualificata</em>&nbsp;e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (<em>conf</em>.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005 ).<br />
Secondo&nbsp;<em>jus receptum</em>, il termine di sessanta giorni, previsto dal suddetto art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso ha il solo effetto di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà (<em>rectius</em>: il “<em>diritto potestativo</em>”) di sciogliersi dal vincolo obbligatorio (e cioè di recedere dall&#8217;impegno) nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli (a titolo di&nbsp;<em>responsabilità precontrattuale</em>).<br />
La tesi propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui l&#8217;Amministrazione aveva l&#8217;obbligo di pervenire, senza indugio e senza ritardo, alla conclusione del contratto entro il termine di sessanta giorni dall&#8217;aggiudicazione, non appare, dunque, condivisibile, tanto è vero che è ammissibile la facoltà della P.A. di disporre la sospensione del&nbsp;<em>sub-procedimento</em>&nbsp;volto alla conclusione del contratto in seguito all&#8217;aggiudicazione, allorquando se ne manifesti l&#8217;esigenza.<br />
Ed invero, la norma in questione ha la funzione non già di obbligare, comunque, l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell&#8217;aggiudicazione, ma &#8211; più semplicemente &#8211; quella di &#8216;svincolare l&#8217;aggiudicatario dalla sua offerta nel caso in cui l&#8217;Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671).<br />
4. Quanto alla responsabilità precontrattuale della P.A., giova premettere che essa non si caratterizza come&nbsp;<em>responsabilità daprovvedimento</em>, ma come<em>responsabilità dacomportamento</em>, e presuppone la&nbsp;<em>violazione dei doveri di correttezza e buona fede</em>&nbsp;nella&nbsp;<em>fase delle trattative</em>&nbsp;e della&nbsp;<em>formazione del contratto</em>, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.<br />
Invero, tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale e presuppongono, per la P.A., il rispetto dei principi generali di comportamento, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., posti a tutela degli interessi delle parti, non soltanto nel periodo successivo alla determinazione del contraente (<em>conf.</em>: Cass. n. 15260/2014, che ha superato il precedente orientamento espresso, ad esempio, da Cass. Sez. Un. n. 477/2013, n. 12313/2005, sez. un. n. 4673/1997; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1142/2015).<br />
Un’ipotesi di responsabilità precontrattuale è stata individuata (<em>cfr</em>.: Cass., Sez. Un., n. 5328/1978) con riferimento ad un caso di consegna anticipata dei lavori in via d&#8217;urgenza, richiedente, quindi, l&#8217;impegno organizzativo e di spesa posto a carico dell&#8217;impresa per l&#8217;esecuzione di un contratto, che poi si è rivelato ineseguibile per la mancata registrazione del relativo decreto di approvazione, sulla base della considerazione secondo cui la P.A., in pendenza del procedimento di controllo ed approvazione del contratto stipulato con il privato ed in osservanza dell&#8217;obbligo generale di comportamento&nbsp;<em>secondo correttezza</em>&nbsp;e&nbsp;<em>buona fede</em>, non ha tenuto informato l&#8217;altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo, in modo da porre questi sia posto in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi e ai tempi dell&#8217;indicato procedimento, a prescindere dagli strumenti di tutela spettanti al privato a seguito dell&#8217;eventuale esito negativo del controllo (recesso e rimborso delle spese sostenute).<br />
Del resto, un riconoscimento del legittimo affidamento dell&#8217;appaltatore (per avere dovuto iniziare l&#8217;esecuzione del contratto prima della sua approvazione) era già stato espresso dall&#8217;art. 337, 2° comma, della Legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, che gli riconosceva il diritto alla reintegrazione nelle spese per i lavori eseguiti qualora l&#8217;approvazione non fosse poi intervenuta.<br />
5. Orbene, nella specie, i presupposti di urgenza, per l’esecuzione anticipata del contratto, sussistevano sia in relazione alla natura stessa del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, sia in relazione alla peculiare situazione fattuale in cui trovavasi il Comune e, comunque, non sono oggetto di notevoli contestazioni.<br />
5.1. Risulta che, con nota prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile Tecnico del Comune di Squillace, è stata inviata alla ricorrente la seguente “<em>Comunicazione di avvio del servizio</em>”, nella quale si afferma: “<em>Facendo seguito alla note del 28.05.2015, n.2670 di prot., con cui e stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, nelle more di stipulazione del contratto, si invita codesta Ditta di dare avvio al servizio medesimo a decorrere dal 10 giugno p.v. e di comunicare gli automezzi (marca, tipo, targa) the dovranno essere autorizzati alto scarico.</em><br />
<em>La Ditta Lauritano, cui la presente è pure diretta, è invitata di espletare le proprie incombenze per la chiusura dei rapporti con questo ente al fine di consentire alla ditta subentrante di avviare il servizio nel termine come sopra fissato.</em><br />
<em>Stante le obiettive problematiche dovute al subentro nel servizio e nelle correlate attività tecnico-amministrative, si confida nella collaborazione di codeste ditte al fine di dare continuità al servizio”.</em><br />
Il verbale di consegna dell&#8217;1.06.2015, controfirmato dal Responsabile del Settore Tecnico nonché dall&#8217;amministratore unico della “Ecoservizi s.r.l.”, così precisa: “<em>A seguito delle disposizioni impartite e previo avviso all&#8217;Impresa precitata, Sig.ra Cecilia Condito, in qualità di Amministratore Unico dell&#8217;impresa ECOSERVIZI srl, convenuto negli uffici comunali.</em><br />
<em>Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna del servizio di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del D.P.R. 207/2010. Ha pertanto verificato, con la scoria del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni; ha indicato i siti del servizio, riferendosi per il resto e per la più esatta ubicazione alle pattuizioni e prescrizioni del capitolato speciale reggente l&#8217;appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti.</em><br />
<em>La Sig.ra Cecilia Condito, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all&#8217;esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati all&#8217;Impresa dal capitolato speciale dell&#8217;appalto e di accettare la consegna del servizio senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il servizio avrà inizio in data 01 giugno 2015, data dalla quale decorrerà il tempo utile per dare compiuto tutto ili servizio, stabilito in anni 3 (tre), cosicchè l&#8217;ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno uno giugno duemiladiciotto.</em><br />
<em>Del che si è redatto i1 presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso”.</em><br />
L’art.1 del Capitolato Speciale precisa che “<em>l’isola ecologica è in corso di ultimazione dei lavori</em>”.<br />
Dalla documentazione indicata, emergono, quindi, i seguente dati fattuali:<br />
a) la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara non prevedeva indicazioni specifiche in ordine alla consegna dell’isola ecologica, ma anzi precisa che trovasi “<em>in corso di ultimazione dei lavori”;</em><br />
b) la predetta mancata ultimazione dei lavori dell’isola ecologica consente implicitamente la possibilità di un avvio del servizio in fase transitoria prima della suddetta consegna, trattandosi di servizio caratterizzato da evidenti connotati di essenzialità ed improcrastinabilità;<br />
c) non risulta che parte ricorrente, in sede di consegna dei lavori abbia svolto alcuna rimostranza in relazione alla mancata consegna dell’isola ecologica ed anzi risulta che abbia accettato la&nbsp;<em>situazione di fatto e di diritto</em>&nbsp;in cui trovavasi il Comune al momento della consegna.<br />
Ne consegue che la questione relativa alla mancata consegna dell’isola ecologica non può trovare ingresso nel presente giudizio al fine di giustificare la richiesta di pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli preventivamente pattuiti, che, in assenza di specifiche indicazioni, sembrano da individuarsi, nella comune intenzione delle parti, nell’implicito riferimento ai parametri oggettivi rivenienti dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />
Invero, la suddetta questione avrebbe potuto essere sollevata mediante una tempestiva e documentata segnalazione alla stazione appaltante intesa a far emergere le eventuali incongruenze contestate in fase successiva nonché in questa sede, pur dovendosi tener conto del fatto che il Capitolato Speciale di Gara non conteneva una clausola esplicita relativa ai termini ed alle modalità di consegna dell’isola ecologica.<br />
In tale quadro, non emergono macroscopici profili di irrazionalità nel’impugnata Delibera di G.C. n. 63 del 17.7.2015, con cui, a seguito delle rimostranze della ricorrente rese con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, si statuisce di&nbsp;<em>emanare apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore tecnico, affinchè valuti tutte le componenti the possano comunque incidere sulla determinazione del corrispettivo del servizio di gestione</em>, dopo aver premesso che il Comune “<em>non risulta essere in condizione di consegnare l’isola ecologica e che pertanto i tre mesi di servizio: 01.06.2015- 31.08.2015, rappresentano un periodo transitorio nella gestione del servizio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, necessario affinchè lo stesso possa andare a regime; Ritenuto che la mancata consegna dell&#8217;isola ecologica, cosi come le operazioni di pulizia e bonifica di micro-discariche effettuate dalla ditte in questione già nel primo mese di gestione del servizio, in quanto imprescindibili per l&#8217;avvio del servizio in questione, incidono inevitabilmente sul corrispettivo del servizio stesso cosi come determinato ai sensi dei richiamati art.. 13 e 14 del Capitolato speciale di appalto</em>”.<br />
Conseguentemente, non può essere accolto il primo mezzo.<br />
5.2. Quanto al secondo mezzo, in punto di fatto risulta che la ricorrente società, con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, ha invitato e diffidato il Comune di Squillace a pagare immediatamente il corrispettivo per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, il servizio sarebbe cessato a partire dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Tale intenzione risulta confermata dalla ricorrente società con la successiva nota del 24.8.2015, trasmessa a mezzo&nbsp;<em>pec</em>&nbsp;al Comune, con cui si preannuncia che il servizio sarebbe cessato alla data del 31.8.2015 , se non fossero pervenuti i prescritti pagamenti entro la data del 27.8.2015.<br />
Invero, tali note, seppure impropriamente fondate sulla presupposizione della sussistenza di un (inammissibile) contratto non scritto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. I, 4.9.2009 n. 19206), rilevano, nella specie, come manifestazione di volontà di non voler proseguire nella esecuzione anticipata dall’appalto, dopo il 31.8.2015, o, quantomeno, come volontà di subordinare l’espletamento del servizio alla corresponsione di pagamenti contestati, in un quadro complessivo di contestazioni reciproche e di conflittualità tali che avrebbero richiesto, presumibilmente, l’avvio di trattative non di facile né celere soluzione.<br />
In tale quadro giuridico e fattuale, va valutato l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di provvedere in via di urgenza, nelle difficili condizioni climatiche e generali dell’estate, affidando l’incarico ad altra ditta con le epigrafate Ordinanze.<br />
Invero, non emerge un interesse qualificato della parte ricorrente ex art. 100 cpc a censurare tali delibere di incarico ad altra ditta, avendo essa stessa esternato la volontà di non voler proseguire nell’esecuzione anticipata del servizio.<br />
Ovviamente, la volontà manifestata della ricorrente società non può essere intesa come riferibile all’intero oggetto del servizio oggetto di gara, ma solo al segmento di esecuzione anteriore rispetto alla stipula del contratto, in una situazione in cui le parti non hanno posto in essere alcun fattivo tentativo di ricercare le soluzioni più appropriate al fine di risolvere le criticità riscontrate, comunque in relazione a prestazioni da considerarsi senz’altro fondamentali, in relazione all’intero oggetto del servizio da affidare.<br />
Sotto altro aspetto, non possono essere condivisi i rilievi di parte ricorrente in ordine alla pretesa cattiva impostazione del servizio da parte della stazione appaltante, dovendosi tenere conto delle note di contestazione di incongruenze organizzative e di episodi di oggettivi disservizi, quali, ad esempio: nota prot. n. 58926 del 6.7.2015 del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Catanzaro, con oggetto &#8220;<em>esposto di alcuni cittadini di Squillace Lido inerenti a microdiscariche nel centro abitato</em>&#8220;, con cui si invitava al Comune di Squillace ad adottare i&nbsp;<em>&#8220;provvedimenti di competenza</em>&#8220;; note del Comune del 15.7.2015 e del 23.7.2015, con cui si rappresenta che le fatture inviate dalla ditta ricorrente non recano il mod. DM/10 (denunce contributive mensili) e mod. Emens (denunce nominative), necessarie per denunciare all&#8217;INPS le retribuzioni mensili dei dipendenti, sulla base della loro qualifica e delle ore effettuate, e, quindi, a prescindere dalla applicabilità o meno dell&#8217;art. 14 Capitolato di Gara -che le richiama- al caso di esecuzione anticipata; nota del Comune prot. n. 4146 del 19.8.2015 , con cui si segnalano alcune violazioni contrattuali; nota del Comune prot. n. 4184 del 27.8.2015, invitava la ditta ricorrente a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Pertanto, la sopravvenuta situazione di fatto non consente di ravvisare, sotto l’evidenziato profilo, nei comportamenti della P.A., elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità&nbsp;<em>precontrattuale&nbsp;</em>per violazioni di obblighi comunicativi da parte del Comune o, comunque, per comportamenti non improntati ai principi di correttezza e di buona fede, previsti dagli artt. 1337 e 1338 c.c..<br />
Conseguentemente, il secondo mezzo non merita adesione.<br />
6. Quanto alla domanda con cui l&#8217;instante ha chiesto il pagamento delle somme per l’attività espletata in fase di esecuzione anticipata del contratto, valgono le seguenti considerazioni.<br />
La reintegrazione delle spese sostenute è prevista dall’art. 11, comma 9, del D.L. 12.4.2006 n.163 (“<em>Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell&#8217;esecuzione. contratti pubblici e le stesse sono adeguatamente documentate</em>”) e dell’art. 302, commi 2° e 4° del D.P.R. 5.10.2010 n.207 (“<em>Il responsabile del procedimento puo&#8217; autorizzare, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 9, del codice, l&#8217;esecuzione anticipata della prestazione dopo che l&#8217;aggiudicazione definitiva e&#8217; divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. 3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l&#8217;esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l&#8217;esecuzione anticipata. 4. Nei casi di cui al comma 2, nell&#8217;ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tieneconto di quanto predisposto o somministrato dall&#8217;esecutore, per il rimborso delle relative spese</em>”).<br />
Invero, le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.<br />
Pertanto, l&#8217;assenza di quello che viene propriamente definito&nbsp;<em>“vincolo contrattuale</em>”, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente.<br />
L&#8217;indennizzo da corrispondere all&#8217;istante va, pertanto, quantificato nelle spese documentate sostenute dalla “Ecoservizi s.r.l.” per l’attività effettivamente espletata nel periodo in cui ha avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto, detratte le somme che il comune ha versato direttamente ai dipendenti della ditta ricorrente, nonché ogni altra eventuale somma che il Comune potrebbe aver già versato a titolo di corrispettivo, in relazione al periodo di anticipata esecuzione del contratto, demandando, per la determinazione del&nbsp;<em>quantum</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35 comma 2, D. Lgs. 31.3.1998 n. 80 (che può essere richiamato in via analogica anche per quanto concerne la determinazione dell’indennizzo), all&#8217;amministrazione resistente, la quale dovrà sottoporre alla parte ricorrente una proposta di accordo sulla determinazione dell&#8217;indennizzo, che dovrà essere formulata, seguendo i criteri sopra determinati, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della sentenza.<br />
Va infine precisato che l&#8217;importo rimborsabile, in quanto&nbsp;<em>debito di valore</em>&nbsp;(<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009, n. 3144; Sez. VI, 5.3.2013, n. 1315), dovrà essere maggiorato con la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza e, inoltre, che dovranno essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo.<br />
7. Dal parziale accoglimento del ricorso nonché dalla peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica, discente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, così statuisce:<br />
&#8211; respinge la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda di declaratoria dell’obbligo di stipulare il contratto a seguito dell’aggiudicazione;<br />
&#8211; respinge la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune di Squillace;<br />
&#8211; accoglie la domanda di indennizzo nei modi e nei sensi di cui in motivazione:<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza &#8211; 27/3/2014 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-27-3-2014-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-27-3-2014-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-27-3-2014-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza &#8211; 27/3/2014 n.93</a></p>
<p>Pres. FF Est. P. Passoni Blu Parking Scarl (Avv. M. Sirolli) c/ Comune di Roccaraso (Avv. D. d. Carolis) Contratti della p.a. – Concessione di servizi – Revoca – Interessi economici – Nuova valutazione – Illegittimita’- Sussiste – Ragioni E’ illegittimo il provvedimento con il quale si dispone la risoluzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-27-3-2014-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza &#8211; 27/3/2014 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-27-3-2014-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza &#8211; 27/3/2014 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF Est.  P. Passoni<br /> Blu Parking Scarl (Avv. M. Sirolli) c/ Comune di Roccaraso (Avv.  D. d. Carolis)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Concessione di servizi – Revoca – Interessi economici – Nuova valutazione – Illegittimita’- Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con il quale si dispone la risoluzione del contratto del concessionario per la gestione di servizi di parcheggio e del servizio di sgombero neve qualora siano allegate ex post ragioni sulla opportunità economica che avrebbero consigliato una diversa e più redditizia modalità gestionale.<br />
In tale caso, infatti, l’autotutela sulle procedure concorsuali ormai definite potrebbe essere ad libitum sempre paventata dalla PA con la verifica a posteriori circa la non convenienza delle scelte gestionali originariamente deliberate, così polverizzando gli accordi ancora in corso medio tempore, conclusi sulla base di tali procedure,fermo restando che le nuove più proficue soluzioni potranno invece attuarsi con i futuri atti gestionali, una volta scaduto il periodo di pregressa regolazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 882 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Blu Parking Scarl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Sirolli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, via Salaria Antica Est;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Roccaraso in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, via Salaria Antica Est; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Società Undis Servizi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Caruso, Emilio Potena, con domicilio eletto presso Gianluca Avv. Museo in L&#8217;Aquila, via G. Caldora &#8211; c/o Confcommercio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della determinazione del settore tecnico del comune di roccaraso n. 172 del 5.10.2013 che ha disposto la risoluzione contrattuale per inadempimento del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento e del servizio di sgombero neve del comune suddetto;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccaraso in Persona del Sindaco P.T.;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che in questa sede non rilevano i profili inadempimentali collegati alla vertenza in esame, trattandosi di aspetti già considerati da questo tar –senza allegazione di fatti nuovi- nell’ordinanza cautelare n. 3/14;<br />
Ritenuto che non sembrano legittimamente configurabili misure di revoca di una lex specialis (collegata a procedure di gara da anni concluse, ed esitate mediante consequenziale stipula di atti pattizi con l’aggiudicatario), allegando ex post ragioni di opportunità economica che –sulla base di un consuntivo non soddisfacente dell’appalto o del servizio esternalizzato- avrebbero consigliato una diversa e più redditizia modalità gestionale;<br />
Ritenuto infatti che tale modus operandi possa porsi in contrasto con fondanti principi di buona fede ed affidamento lato sensu contrattuale;<br />
tenuto conto più in particolare che, in caso contrario, l’autotutela sulle procedure concorsuali ormai definite potrebbe essere ad libitum sempre paventata dalla PA con la verifica a posteriori circa la (non) convenienza delle scelte gestionali originariamente deliberate, così polverizzando gli accordi ancora in corso, medio tempore conclusi sulla base di tali procedure (fermo restando che le nuove più proficue soluzioni potranno invece attuarsi con i futuri atti gestionali, una volta scaduto il periodo di pregressa regolazione);<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione;<br />
Compensa le spese;<br />
Rimette le parti alla prima udienza di gennaio 2015 per la trattazione nel merito della vertenza;<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Passoni, Presidente FF, Estensore<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere<br />
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-27-3-2014-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza &#8211; 27/3/2014 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a></p>
<p>Non va sospesa, su istanza dell’aggiudicatario, la determinazione del Comune recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico se, alla stregua degli elementi forniti da un esposto dei soci di una Cooperativa controinteressata, ragionevolmente il Comune ha giudicato esistente una situazione di collegamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, su istanza dell’aggiudicatario, la determinazione del Comune recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico se, alla stregua degli elementi forniti da un esposto dei soci di una Cooperativa controinteressata, ragionevolmente il Comune ha giudicato esistente una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese tale da implicare un’alterazione nella presentazione delle offerte, come sembrerebbe dimostrare, prima facie, anche la circostanza, non contestata, della presenza di una situazione di incompatibilita’ nella persona che ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa aggiudicataria in cui fu decisa la percentuale di ribasso da proporre. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00052/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 52 del 2012, proposto dalla<br />	<br />
<b>Domitia Trans S.r.l.</b>, in persona dell’Amministratore unico, sig. <b>Vincenzo Salzano</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Di Sotto ed Elisabetta Teolis e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano, in Latina, via Vico n. 45	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Minturno</b>, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Corrado De Simone, in Latina, v.le dello Statuto n. 24	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra <b>Marina Ruberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Mele e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Centola, in Latina, via Custoza n. 3 	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minturno n. 228 del 29 dicembre 2011, recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 31396 del 23 dicembre 2011, richiamata nella suddetta determinazione;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minturno n. 229 del 29 dicembre 2011, recante affidamento, fino all’espletamento della nuova gara, del servizio di trasporto scolastico alla Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi incluso il contratto eventualmente già stipulato.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente ed il decreto presidenziale n. 26/2012 del 23 gennaio 2012, con cui la suddetta istanza è stata respinta;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Minturno;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dalla Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto nel caso di specie, alla stregua degli elementi forniti dall’esposto dei soci della Cooperativa Golfo Trasporti a r.l., ragionevolmente il Comune di Minturno ha giudicato esistente una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese tale da implicare un’alterazione nella presentazione delle offerte, come sembrerebbe dimostrare, prima facie, anche la circostanza, non contestata, dell’avere il sig. Raffaele Vento presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa in discorso in cui fu decisa la percentuale di ribasso da proporre;<br />	<br />
Ritenuto, perciò, che non vi siano gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
a) RESPINGE la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 500,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna delle controparti per complessivi € 1.000,00 (mille/00), più gli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;annotazione nel casellario informatico delle imprese dell&#8217;interdizione per anni uno dalla contrattazione con le pp.aa. ed irrogazione di sanzione pecuniaria, ritenuta la sussistenza di profili di danno grave e irreparabile nonché di fumus boni iuris, con riferimento ai profili motivatori ed istruttori dell’impugnata annotazione. (G.S.) N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;annotazione nel casellario informatico delle imprese dell&#8217;interdizione per anni uno dalla contrattazione con le pp.aa. ed irrogazione di sanzione pecuniaria, ritenuta la sussistenza di profili di danno grave e irreparabile nonché di fumus boni iuris, con riferimento ai profili motivatori ed istruttori dell’impugnata annotazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09940/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Lavori Generali Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via Pelagio i , 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provincia di Siena; Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE &#8211; INTERDIZIONE PER ANNI UNO DALLA CONTRATTAZIONE CON LE PP.AA. ED IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA &#8211; RISARCIMENTO DANNI &#8211; (ART. 119 C.P.A.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza di profili di danno grave e irreparabile nonché di fumus boni iuris, con riferimento ai profili motivatori ed istruttori dell’impugnata annotazione;<br />	<br />
Ritenuto di dover pertanto accogliere l’istanza cautelare, con sospensione, per l’effetto, dell’atto impugnato;<br />	<br />
Ritenuto infine, quanto alle spese della presente fase cautelare, di disporne la compensazione, per giusti motivi.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnata annotazione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6.6.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Lundini, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-2-2011-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-2-2011-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-2-2011-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.93</a></p>
<p>la tutela cautelare accordata ad alcuni studenti, consentendo loro di accedere ad un corso di laurea per trasferimento, in soprannumero, all&#8217;indomani di eventi eccezionali (sisma in Abruzzo), non puo&#8217; essere estesa, tramite una diffida ad effettuare tale estensione, ad altri studenti, soggetti portatori di istanze di analogo contenuto. E&#8217; irrilevante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-2-2011-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-2-2011-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la tutela cautelare accordata ad alcuni studenti, consentendo loro di accedere ad un corso di laurea per trasferimento, in soprannumero, all&#8217;indomani di eventi eccezionali (sisma in Abruzzo), non puo&#8217; essere estesa, tramite una diffida ad effettuare tale estensione, ad altri studenti, soggetti portatori di istanze di analogo contenuto. E&#8217; irrilevante la circostanza che tali soggetti abbiano agito in giudizio innanzi altre autorita&#8217; giudiziarie: saranno tali autorità a poter accordare una tutela cautelare, non emergendo &#8211; nel provvedimento che nega l&#8217;estensione del giudicato cautelare &#8211; una manifesta irragionevolezza nell&#8217;esercizio del potere discrezionale di estendere il giudicato formatosi sull&#8217;istanza cautelare altrui. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00305/2010 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 305 del 2010, proposto da:<br /> <br />
<b>Pietro Cava, Carmine Ferraiolo, Giuseppe Barbato, Enrico Ercoli, Antonino Adelizzi, Daniele D&#8217;Agostino, Rocco Capasso, Giovanni Franzese, Luca Grandinetti, Giorgio Gualtieri, Aimone Fabbri, Vincenzo Sergi, Pasquale Piazza, Michele D&#8217;Argenio, Salvatore Marrazzo, Leonardo Lucarini, Leonardo Trimarchi, Livia Belelli, Roberto Ciaravolo, Alex Zaniol, Carlo Magno Gaudino, Amedeo Zaccaria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Boccabella in L&#8217;Aquila, via Luigi Verrotti N. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi De L&#8217;Aquila</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge presso la sede della medesima in L’Aquila, viale Fiamme Gialle N. 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
DELLE SINGOLE NOTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CON CUI SONO STATE RESPINTE LE ISTANZE DI ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE MISURE CAUTELARI ADOTTATE DAL TAR CON ORD. 26 E 30 DEL 2010;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi De L&#8217;Aquila;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. I ricorrenti premettono che nella seduta del 9 settembre 2009, al fine di riequilibrare il numero degli iscritti dopo i numerosi trasferimenti determinati dai noti eventi calamitosi, il Senato accademico dell’Ateneo aquilano aveva deliberato di accogliere per i corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia “tutti i fogli di congedo degli anni successivi al primo provenienti da altre sedi universitarie senza il rilascio del nulla osta al trasferimento, eventualmente anche in soprannumero rispetto al contingente stabilito per ogni anno di corso”. In attuazione di tale indirizzo, con decreto n. 1044/2009 il Rettore stabilì di accogliere tutte le domande di trasferimento di studenti provenienti da università di paesi comunitarie, da presentarsi nei termini ivi issati.	</p>
<p>In quanto studenti di Odontoiatria, iscritti presso università di paesi comunitari, i ricorrenti presentarono domanda di trasferimento. Così fecero altri studenti provenienti dalle medesime università.	</p>
<p>Nelle more il Ministero dell’Università aveva tuttavia chiesto all’Ateneo di ritirare il suddetto decreto 1044/2009 in quanto illegittimo rispetto al parametro legislativo che subordina l’accesso ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia al superamento di una prova preselettiva. In adesione a tale richiesta, con decreto 1952/2009 il Rettore annullava il precedente decreto e stabiliva che le domande in questione non potevano essere accolte. Al provvedimento veniva data quindi attuazione con singoli atti di diniego.	</p>
<p>Avendo appreso che taluni studenti che si erano venuti a trovare nella loro medesima condizione avevano impugnato tanto la nota ministeriale ed il decreto rettorale 1952 quanto i singoli dinieghi ed avevano ottenuto dal TAR la sospensione degli atti impugnati, gli attuali ricorrenti con atto di significazione e diffida chiedevano l’estensione nei loro confronti delle suddette misure cautelari. La risposta era data dalle distinte note qui impugnate, con cui l’università comunicava che avrebbe dato esecuzione unicamente a provvedimenti del giudice ed in relazione ai singoli ricorrenti.	</p>
<p>Chiedendone l’annullamento, ed in via incidentale la sospensione cautelare, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 10bis L. 241/90, per essere mancato il preavviso di diniego; hanno poi sostenuto che la sospensione giurisdizionale di atti a contenuto generale, quali la nota ministeriale ed il decreto rettorale, non può che estendere i propri effetti a tutti i soggetti interessati; hanno infine lamentato che comunque nessuna valutazione sugli interessi in gioco è stata fatta dall’amministrazione prima di negare la suddetta estensione.	</p>
<p>Risultando dalle comunicazioni che costituiscono oggetto del giudizio che i ricorrenti avevano già in vario modo impugnato (con distinti ricorsi straordinari o nella maggior parte dei casi al TAR Lazio) i medesimi atti su cui si era formato il giudicato cautelare di cui era chiesta l’estensione, la suddetta domanda di sospensione veniva respinta sul rilievo che adeguate misure cautelari potevano essere chieste nell’ambito dei giudizi dagli stessi incardinati in altre sedi.	</p>
<p>2. In questa sede il collegio ritiene che quell’impostazione vada mantenuta.	</p>
<p>In merito può essere osservato quanto segue:	</p>
<p>&#8211; i provvedimenti con cui sono state respinte le domande di trasferimento presentate da studenti terzi rispetto a questo giudizio sono state impugnate dai singoli interessati ed hanno provocato distinti provvedimenti cautelari;	</p>
<p>&#8211; anche gli attuali ricorrenti avevano autonomamente impugnato i medesimi atti (nota ministeriale 26431/2009, decreto rettorale 1955 e nota di reiezione del direttore amministrativo, come essi stessi mettono in rilievo nella diffida e come è stato a ciasc	</p>
<p>&#8211; è poi emerso che gli stessi atti erano stati ulteriormente impugnati davanti a questo TAR da taluni degli attuali ricorrenti (Barbato, Capasso e Francese sono ricorrenti nel ricorso 352/2010; Adelizzi, Ferraiolo e Cava nel ricorso 331/2010), ottenendo l	</p>
<p>In tale contesto appare del tutto corretta l’impostazione assunta dall’amministrazione nelle singole note di riscontro alle diffide degli attuali ricorrenti, allorché ha respinto l’istanza assicurando la tempestiva esecuzione alle misure che il giudice adito avrebbe adottato sui ricorsi dagli stessi proposti. A parte la questione del palese difetto di interesse di chi già disponeva in proprio della misura cautelare di cui alle citate ordinanze 252 e 262, deve ritenersi in via generale che la pendenza di un autonomo giudizio precluda la possibilità che vengano estesi in proprio favore gli effetti delle misure cautelari rese in un diverso processo, potendo lo stesso interessato rivolgersi al giudice presso cui ha proposto ricorso per ottenere provvedimenti analoghi a quelli di cui chiede l’estensione. L’instaurazione di autonomi giudizi consente infatti la possibilità che in sede cautelare gli stessi siano definiti diversamente dai singoli giudici investiti di una questione giuridica comunque controversa. Cosicché non sembra coercibile la volontà dell’amministrazione che abbia inteso adeguare le proprie determinazioni agli esiti dei singoli giudizi avviati dagli interessati, ritenendo perciò di attendere anche l’esito dei ricorsi proposti dai richiedenti. La pendenza dei medesimi ha reso inopportuno, stante la possibilità di un diverso esito, la generalizzazione degli effetti di ordinanze cautelari succintamente motivate, la cui portata va necessariamente valutata alla luce degli specifici motivi di ricorso che le avevano provocate (“nel giudizio amministrativo di impugnazione, favorevolmente conclusosi per il ricorrente, il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell&#8217;atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso”: Cons. Stato , sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7816; sez. V, 9 aprile 2010, n. 2001, cosicché ai fini della delimitazione dell&#8217;ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell&#8217;ulteriore attività dell&#8217;amministrazione occorre aver riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti: Consiglio Stato, sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7112). 	</p>
<p>Laddove le istanze fossero intese come dirette a chiedere l’estensione del giudicato, andrebbe comunque tenuto conto che l’esercizio di tale potere è ampiamente discrezionale (Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265; 21 febbraio 2007, n. 921), in quanto espressione della potestà di autotutela (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 5 novembre 2010, n. 23122) e tradizionalmente inscritto tra le ipotesi enucleate dalla giurisprudenza in cui è esclusa la sussistenza qualsiasi obbligo di provvedere (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 76; sez. III, 18 giugno 2009, n. 3360; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 luglio 2008, n. 977). 	</p>
<p>Pur superati i dubbi di ammissibilità, si tratterebbe comunque dell’esercizio di un potere discrezionale di tale ampiezza da essere incensurabile in questa sede se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, nella specie non ravvisabile. Essendo stato il proprio orientamento indotto da motivate osservazioni dell’amministrazione statale, la scelta dell’amministrazione di non disattendere le medesime se non per esplicita disposizione del giudice in relazione ai singoli casi appare anzi dettata da normale prudenza. 	</p>
<p>Da tale prospettiva l’esercizio della discrezionalità non sembra perciò viziato da vizi macroscopici, unici rilevanti allorché essa acquista tale ampiezza. 	</p>
<p>3. E peraltro, nella misura in cui si sostiene che assicurare l’estensione nei loro confronti del “giudicato” di riferimento sia un preciso obbligo dell’amministrazione, derivante dalla portata generale e dal carattere unitario dell’atto sospeso, a meglio considerarla, l’azione proposta si presta ad una qualificazione tale da collocarla in quella ora prevista dall’art. 59 cod. proc. amm. di cui al d.lg. 104/2010, relativa all’esecuzione delle misure cautelari. 	</p>
<p>Si postula, infatti, che la portata di quelle ordinanze cautelari sia tale da imporsi per forza propria in favore di tutti i soggetti la cui posizione era rimasta negativamente conformata dall’atto che si assume sospeso erga omnes. Il secondo motivo, più che l’illegittimità del provvedimento impugnato, in realtà sostiene che, senza alcuna necessità che tale effetto sia mediato da atti amministrativi di carattere provvedimentale, l’atto ministeriale ed il decreto rettorale ostativi all’accoglimento della loro domanda di trasferimento debbano considerarsi ormai inefficaci rispetto a tutte le possibili situazioni da essi regolate. Il giudizio promosso è così chiaramente diretto all’accertamento della portata del giudicato cautelare, non certo a sindacare la legittimità di un provvedimento amministrativo che abbia ritenuto diversamente, essendo evidente che sul punto l’amministrazione non ha alcun potere e che la questione non è regolabile attraverso provvedimenti di carattere autoritativo che attingano ad una sfera discrezionale, visto che l’individuazione della efficacia del giudicato non può attenere all’esercizio di alcuna discrezionalità. 	</p>
<p>I ricorrenti assumono in tal modo la veste di soggetti portatori di una situazione di vantaggio derivante da un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di un giudizio in cui non erano parti, in quanto ritengono si tratti di decisione incidente su un atto a contenuto inscindibile e che non può essere perciò ritenuto, all&#8217;esito del giudizio, esistente per taluni o inesistente per altri. La decisione di annullamento non ha in tali casi la portata circoscritta determinata dal principio generale secondo cui i relativi effetti sono limitati alle parti in causa, ma acquista invece efficacia ergaomnes (Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2009, n. 7023, esplicitamente richiamata nella diffida. In termini analoghi Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473, che incidentalmente rileva che tale fenomeno estensivo riguarda anche l’ordinanza cautelare). 	</p>
<p>Si tratta di posizione soggettiva che conduce alla deroga del principio secondo cui legittimate in via generale ed esclusiva alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono solo le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione. Infatti, in caso di giudicato su atto inscindibile e comunque di portata generale, i soggetti estranei al giudizio di merito, ma portatori di tale situazione di vantaggio, sono legittimati all’azione di ottemperanza (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7249), e quindi, si deve ritenere, mutatis mutandis, anche al giudizio di esecuzione delle misure cautelari, ora regolato dall’art. 59 cit. 	</p>
<p>Non quindi impugnazione di un provvedimento che abbia discrezionalmente valutato la possibilità di estendere ai richiedenti un giudicato di per sé efficace solo inter partes, bensì domanda volta all’accertamento dell’efficacia diretta del giudicato anche nei loro confronti ed all’adozione delle conseguenti misure.	</p>
<p>Così individuata la domanda, deve osservarsi che di essa non è possibile la conversione ex art. 32 cod. proc. amm., essendo il ricorso carente della notifica a tutte le parti del giudizio definito con le ordinanze della cui esecuzione si tratta, ex artt. 114 e 59 cod. proc. amm.	</p>
<p>Per cui da tale prospettiva il ricorso deve ritenersi allo stato inammissibile, essendo proposta in forma impugnatoria di atto avente natura non provvedimentale ciò che è in realtà un’azione diretta ad accertare l’efficacia nei propri confronti di un provvedimento giurisdizionale, di per sé esperibile in sede di esecuzione e non di cognizione.	</p>
<p>4. La particolarità della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e comunque infondato. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />	<br />
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-2-2011-n-93/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2011 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/1/2011 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-1-2011-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-1-2011-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-1-2011-n-93/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/1/2011 n.93</a></p>
<p>Va sospesa la Determinazione con la quale il Dirigente della Provincia di Brindisi, dopo la prescritta fase di screening, ha ritenuto di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva pari a circa 39 MW; in ordine alla presenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-1-2011-n-93/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/1/2011 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-1-2011-n-93/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/1/2011 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la Determinazione con la quale il Dirigente della Provincia di Brindisi, dopo la prescritta fase di screening, ha ritenuto di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva pari a circa 39 MW; in ordine alla presenza di “possibili impatti ambientali significativi” – presupposto essenziale, questo, per attivare la successiva fase di VIA – l’amministrazione provinciale, in occasione della predetta verifica di assoggettabilità, non sembra avere fornito una adeguata motivazione, né sembra avere assicurato il rispetto di quelle sia pur minime garanzie partecipative comunque previste in tale materia, e ciò anche al fine di ottenere taluni chiarimenti ed approfondimenti dagli stessi uffici ritenuti necessari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 02076/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Trade Management Energia Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Millefiori, presso il cui studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A, è elettivamente domiciliata;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Brindisi</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della Determinazione n. 1944 del 24 novembre 2010 (pubblicata per estratto nel B.U.R. Puglia n. 184 del 9 dicembre 2010), con la quale il Dirigente ad interim del Servizio Ambiente Ecologia e Rifiuti della Provincia di Brindisi ha disposto l&#8217;assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo alla realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici, di cui n. 3 nel Comune di San Donaci e n. 1 nel Comune di San Pancrazio Salentino di potenza nominale complessiva pari a circa 39 MW, proposto dalla società ricorrente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Millefiori e Durano;	</p>
<p>Premesso che viene impugnato l’atto con cui la Provincia di Brindisi, dopo la prescritta fase di screening, ha ritenuto di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva pari a circa 39 MW;<br />	<br />
Considerato ad un primo esame che in ordine alla presenza di “possibili impatti ambientali significativi” – presupposto essenziale, questo, per attivare la successiva fase di VIA – l’amministrazione provinciale, in occasione della predetta verifica di assoggettabilità, non sembra avere fornito una adeguata motivazione, né sembra avere assicurato il rispetto di quelle sia pur minime garanzie partecipative comunque previste in tale materia (cfr. art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001), e ciò anche al fine di ottenere taluni chiarimenti ed approfondimenti dagli stessi uffici ritenuti necessari;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende la determinazione provinciale n. 1944 del 24 novembre 2010;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2011;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/01/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-1-2011-n-93/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/1/2011 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-93/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.93</a></p>
<p>Pres. Piscitello &#8211; Est. Trizzino T.E.R.G.A. Service s.r.l. (Avv.ti A. Costantini, R. Di Mauro) c/ Comune di Forlì (Avv.ti M. G. Di Giovanni e P. Donati) ed altri sulla necessità della tempestiva impugnazione delle clausole del bando di gara immediatamente lesive e sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della rinnovazione della notifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-93/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-93/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello &#8211; Est. Trizzino<br /> T.E.R.G.A. Service s.r.l. (Avv.ti A. Costantini, R. Di Mauro) c/ Comune di Forlì (Avv.ti M. G. Di Giovanni e P. Donati) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della tempestiva impugnazione delle clausole del bando di gara immediatamente lesive e sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della rinnovazione della notifica nel caso di mancato deposito del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Clausole del bando – Tempestiva impugnazione –Necessità –Immediata lesività &#8211; Condizioni.     	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Impugnazione –- Partecipazione – Necessità &#8211; Ragioni.   	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ricorso &#8211; Mancato deposito &#8211; Notifica – Rinnovazione – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, l’onere di immediata impugnazione riguarda le clausole del bando che prevedono requisiti ex se impeditivi della partecipazione. Al contrario, a fronte di una clausola solo potenzialmente illegittima e comunque suscettibile di interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale diviene titolare di un interesse attuale all’impugnazione quando l’astratta e potenziale illegittimità della clausola del bando si risolve con un esito negativo della sua partecipazione alla procedura e , quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva.  	</p>
<p>2. Nelle procedure di gara, la partecipazione non è incompatibile con la volontà di impugnare il bando, atteso che detta partecipazione – che denota indubbiamente l’interesse ad avere aggiudicata la gara – costituisce atto necessario a radicare l’interesse al ricorso.    	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo, è ammissibile la rinnovazione della notifica nel caso di mancato tempestivo deposito del ricorso se effettuata prima dell’esaurimento dei termini per proporre il ricorso stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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