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	<title>928 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>928 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.928</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera dell&#8217; Autorita&#8217; garante delle comunicazioni nella parte in cui individua quali frequenze utilizzabili nell&#8217;area tecnica 7 il ch 28 regionale, nell&#8217;area tecnica 5 il ch 28 sub-regionale e nell&#8217;area tecnica 6 il canale 28 sempre sub-regionale; ne&#8217; va sospeso il provvedimento del Ministero dello sviluppo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera dell&#8217; Autorita&#8217; garante delle comunicazioni nella parte in cui individua quali frequenze utilizzabili nell&#8217;area tecnica 7 il ch 28 regionale, nell&#8217;area tecnica 5 il ch 28 sub-regionale e nell&#8217;area tecnica 6 il canale 28 sempre sub-regionale; ne&#8217; va sospeso il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico nella parte in cui assegna alla ricorrente i diritti d’uso della frequenza ch 28 per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7. La tutela cautelare e&#8217; negata in quanto gli atti impugnati hanno portata non definitiva, essendo suscettibili di successive modifiche, in relazione alla necessaria compatibilizzazione con la pianificazione riguardante le aree tecniche limitrofe, oltre che nel solco degli sviluppi delle trattative di coordinamento internazionale; inoltre, il riconoscimento in capo alla Repubblica croata dell’utilizzo del ch 28, giusta quanto emerso dalla Conferenza di Ginevra del 2006, non esclude l’impiego della stessa frequenza anche da parte delle emittenti italiane, purché questo uso sia confacente e non comporti penalizzazioni a quello di parte croata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00928/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01167/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Soc. <b>La 9 S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Simone Cadeddu, Mauro Ferruzzi e Giovanni Aristodemo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di San Sebastianello, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />
<b>l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Telepadova S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio,<br /> <br />
<b>Soc. Telecentro Odeon S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera Agcom n. 603/10/CONS del 22.11.2010, pubblicata su G.U. n. 288 del 10/12/2010, nella parte in cui individua quali frequenze utilizzabili nell&#8217;area tecnica 7 il ch 28 regionale, nell&#8217;area tecnica 5 il ch 28 sub-regionale e nell&#8217;area tecnica 6 il canale 28 sempre sub-regionale;<br />	<br />
del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico prot. DGSCER/DIV III/83625 del 26/11/2010, nella parte in cui assegna alla ricorrente i diritti d’uso della frequenza ch 28 per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>RITENUTO che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto gli atti impugnati hanno portata non definitiva, essendo suscettibili di successive modifiche, in relazione alla necessaria compatibilizzazione con la pianificazione riguardante le aree tecniche limitrofe, oltre che nel solco degli sviluppi delle trattative di coordinamento internazionale;	</p>
<p>RILEVATO, altresì, che il riconoscimento in capo alla Repubblica croata dell’utilizzo del ch 28, giusta quanto emerso dalla Conferenza di Ginevra del 2006, non esclude l’impiego della stessa frequenza anche da parte delle emittenti italiane, purché questo uso sia confacente e non comporti penalizzazioni a quello di parte croata;	</p>
<p>RITENUTO di liquidare, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 104/2010, le spese della presente fase cautelare in € 2.000,00 (duemila,00) e poste le stesse a carico della parte ricorrente ed a favore delle parti resistenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.<br />	<br />
CONDANNA la società ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 (duemila,00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.928</a></p>
<p>Va sospesa, ma con merito a breve, l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.) vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ma con merito a breve, l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un    intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11751/g">Ordinanza sospensiva del 5 dicembre 2007 n. 1160</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 928/08<br />
Registro Generale: 893/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
 <b> ATI IPOGEA-SOC. COOP. DI PRODUZ. E LAVORO ANCHE IN P.<br />  SITI-IST. SUP. SISTEMI TERRT. INNOVAZIONE Q. CPPO ATI<br />  ATI STUDIO ASS. FEDERICA THOMASSET E PAOLO CASTENOVI</b>rappresentato e difeso da:   Avv.  MARCELLO FEOLA con domicilio  eletto in Roma VIA G. CERBARA, 64   pressoFRANCESCO CASTIELLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO </b><br />
rappresentato e difeso da AVV. GEN DELLO STATOcon dimicilio in Roma Via dei Portoghesi 12</p>
<p><b>AGRICONSULTING SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  LORENZO TRAVAGLINI GRISTOMI e Avv.  PIERPAOLO SALVATORE PUGLIANOcon domicilio  eletto in Roma VIA A. TORLONIA N. 33pressoLORENZO TRAVAGLINI GRISOSTOMI<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  SALERNO SEZ. I  n. 1160/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO PER   INTERVENTO ”ASSISTENZA TECNICA” ANNI2000/2006;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di                          della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGRICONSULTING SPA<br />ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti l’avv. Feola, l’avv. Travaglini Grisostom e l’avv. dello Stato Guizzi;</p>
<p>Ritenuto che le ragioni esposte nell’ordinanza appellata siano meritevoli dell’approfondimento proprio della fase di merito e che debba, pertanto, disporsi il rinvio della causa al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, per la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3 della legge 6.12.1971, n. 1034, come modificata e integrata con legge 21.7.2000, n. 205;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 893/2008) e, per l&#8217;effetto, rinvia al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, nei termini di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2007 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-10-2007-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-10-2007-n-928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-10-2007-n-928/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2007 n.928</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. De Francisco Hanna Maria Tilla (Avv.ti S. e F. Caruso) c/ Comune di Lipari e As-sessorato regionale territorio e ambiente e De Lisio Aurelio sul principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Regione e ricorso giurisdizionale Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Re-gione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-10-2007-n-928/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2007 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-10-2007-n-928/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2007 n.928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. De Francisco<br /> Hanna Maria Tilla (Avv.ti S. e F. Caruso) c/ Comune di Lipari e As-sessorato regionale territorio e ambiente e De Lisio Aurelio</span></p>
<hr />
<p>sul principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Regione e ricorso giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Re-gione – Principio di altenatività – Operatività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ammissible il ricorso presentato al T.a.r. per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione su un istanza, anche qua-lora lo stesso comportamento inerte sia stato già oggetto di un ricorso straordinario al Presidente della Regione, presentato dal medesimo ricorrente, ma basato su una precedente e diversa istanza. Il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Regione e e ricorso giurisdizionale non risulta violato se le due impugnazioni han-no ad oggetto due diverse istanze entrambe indirizzate ad attivare il medesimo comportamento dell’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  928/07  Reg.Dec.	<br />	<br />
N.    362     Reg.Ric.<br />
 ANNO 2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
 in sede giurisdizionale</p>
<p></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente																																																																																													</p>
<p align=center>
<b>DECISIONE
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
sul ricorso in appello n.  362/2007, proposto da <br />
<B>TILL HANNA MARIA, </B>rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro e Francesco Caruso, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Mangano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI LIPARI</B>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
l’<B>ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE</B>, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi, 81 è ope legis domiciliato;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <B>DE LISIO AURELIO</B>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania (sez. int. I), n. 2422 del 6 dicembre 2007.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, l’avv. S. Caruso per l’appellante e l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato appellato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’odierna appellante per l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e dal Comune di Lipari sull’istanza della ricorrente per l’adozione, nell’ambito delle rispettive competenze, dei dovuti provvedimenti sanzionatori – anche mediante la nomina di un Commissario ad acta regionale in caso di perdurante inerzia comunale – nei confronti delle opere edilizie realizzate abusivamente (in tesi di parte appellante) dal controinteressato De Lisio Aurelio in località Panarea, contrada Drautto, sulle particelle n. 539 e 540 del foglio catastale n. 17; nonché per la condanna del Comune e dell’Assessorato al risarcimento dei danni per il ritardo, sinora di oltre 12 anni, nelle demolizioni asseritamente dovute.<br />
A questa camera di consiglio la causa è stata assegnata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – La sentenza gravata ha disatteso la domanda dell’odierna appellante, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controinteressato per violazione del regime di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, per avere la ricorrente in precedenza impugnato in quest’ultima sede amministrativa davanti al Presidente della Regione siciliana il silenzio già in precedenza formatosi su altra analoga istanza della stessa parte.<br />
Più in dettaglio, la sentenza gravata ha ritenuto che “<i>con atto stragiudiziale del 15 gennaio 2006 indirizzato sia al Sindaco di Lipari e all’Assessorato regionale territorio ed ambiente la ricorrente chiedeva al Sindaco di Lipari di respingere l’istanza di condono presentata dal controinteressato il 3 settembre 2004, procedere alla trascrizione in favore del patrimonio comunale delle opere edilizie realizzate dal controinteressato in assenza di titolo edilizio, immettersi nel possesso e provvedere alla materiale demolizione di tutte le opere edilizie abusivamente realizzate; con il medesimo atto la ricorrente chiedeva all’Assessorato regionale l’intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge numero 47 del 1985 nominando a tal fine un commissario </i>ad acta.”.<br />
“<i>Scaduti i 30 giorni assegnati con l’atto stragiudiziale, la ricorrente proponeva ricorso straordinario, pervenuto all’Uff. Leg.vo e Legale il 30.6.2006, come da copia della ricevuta di ritorno della raccomandata, prodotta dalla ricorrente</i>.”. <br />
“<i>Con ulteriore atto stragiudiziale notificato in data 8 maggio 2006 ad entrambe le predette amministrazioni la ricorrente reiterava le medesime richieste</i>.”.<br />
“<i>In data 14 luglio 2006 la ricorrente notificava avanti questo Tribunale ricorso, volto all’annullamento del silenzio mantenuto dalle due amministrazioni  intimate sulle richieste  della ricorrente, con istanza per la nomina di commissario</i> ad acta”. <br />
“<i>Il ricorso in questione, finalizzato a sanzionare l’inerzia delle due amministrazioni, veniva affidato alle medesime censure di cui al ricorso straordinario</i>.”.<br />
“<i>Pertanto, ritiene il Collegio che colga nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale amministrativo,  previsto dagli artt. 8, 2° comma del d.p.r. 1199/1971 e 20 L. 6.12.1971 n. 1034.</i>”. <br />
“<i>Come di recente affermato da questo stesso Tribunale con sentenza numero 2215/05 del 29.11.2005, ratio del divieto è l’esigenza di evitare contrasto tra giudicati sul medesimo provvedimento, oltre che evidenti esigenze di economia processuale</i>.”. <br />
“<i>Nel caso di specie, appunto, la odierna ricorrente , prima della proposizione del ricorso in epigrafe, aveva proposto ricorso straordinario, in entrambi i casi lamentando l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle amministrazioni intimate sulla propria istanza, anteriormente notificata, e sostanzialmente identica, volta ad ottenere il rigetto della domanda di sanatoria edilizia presentata dal controinteressato, nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi anche in via sostitutiva</i>.”. <br />
“<i>L&#8217;identità, nell’una ed altra impugnazione, tra soggetto ricorrente ed atto impugnato determina  l&#8217;inammissibilità del ricorso in epigrafe, per violazione della regola dell’alternatività, volta ad evitare contrasto tra giudicati</i>.”. <br />
2.<b> –</b> Siffatta conclusione non appare condivisibile.<br />
Come è noto, l’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per come sostituito dall’art. 3, comma 6-<i>bis</i>, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 – oltre a prevedere la proponibilità del ricorso avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione, anche senza necessità di previa diffida all&#8217;amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l&#8217;inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 2 – espressamente consente “<i>la riproponibilità dell&#8217;istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti</i>”.<br />
Anche in base a tale nuova normativa, ritiene il Collegio:<br />
1) che al caso in esame non sono applicabili i principi affermati da C.d.S., A.P., 18 aprile 2006, n. 6 e n. 7, non tanto perché a quelle controversie “<i>si applica</i>[va] <i>la disciplina contenuta nel testo originario della legge 7 agosto 1990, n. 241, anteriore alla novella introdotta prima con legge 11 febbraio 2005, n. 15 e poi con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80</i>”, quanto soprattutto perché esse sono state rese nella diversa materia del silenzio serbato sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, per i quali la legge pone il noto termine decadenziale di 30 giorni per la proposizione dell’azione, su cui si fondano le principali argomentazioni svolte dall’Adunanza plenaria;<br />
2) che l’oggetto del giudizio introdotto con il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio serbato sulla nuova diffida del 8 maggio 2006 è diverso da quello introdotto con il ricorso in sede amministrativa avverso il silenzio serbato sulla precedente diffida del 15 gennaio 2006, perché – pur a prescindere dalla non precisa identità dei contenuti delle due istanze, la seconda insistendo sulla richiesta di intervento sostitutivo regionale – una congiunta considerazione della “<i>riproponibilità dell&#8217;istanza</i>” e del perdurante obbligo amministrativo di provvedere, anche d’ufficio, sulla situazione esposta dalla ricorrente esclude la sovrapponibilità della <i>causa petendi</i> delle due azioni;<br />
3) che non v’è il rischio di quel <i>bis in idem</i> giurisdizionale paventato dal primo giudice, perché da un lato le due azioni sono diverse, come si è detto, quanto a <i>causa petendi</i> e, dall’altro lato, una volta che lo stesso <i>petitum</i> sia stato conseguito in una sede cesserà la materia del contendere, e con essa la procedibilità, dell’altro ricorso;<br />
4) che già C.d.S., V, 1 dicembre 1997, n. 1460, ha specificato che “<i>il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale opera nel solo caso di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto</i>”; situazione che, alla stregua di quanto si è chiarito, non si verifica nel caso in esame.<br />
3.<b> –</b> Una volta superata la ragione di inammissibilità dichiarata dal primo giudice, il ricorso qui riproposto va giudicato fondato.<br />
È infatti indubitabile che, stante la non controversa contiguità territoriale tra l’immobile di proprietà dell’odierna appellante ed il fondo sul quale il De Lisio avrebbe realizzato interventi edilizi asseritamente abusivi non sanati (o non sanabili), sussiste senz’altro l’obbligo del Comune di Lipari, sia sostitutivamente dell’Assessorato, di dar seguito all’istanza notificata dalla Sig.ra Till il 8 maggio 2006 mediante l’apertura di un procedimento (che, peraltro, andava iniziato anche d’ufficio) nonché di “<i>concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso</i>” ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
In tale sede procedimentale l’Amministrazione dovrà valutare se sussistano, o meno, i presupposti di legge per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori (in via diretta per quanto concerne il Comune ed in via sostitutiva di quest’ultimo da parte dell’Assessorato), secondo quanto richiesto dall’odierna appellante.<br />
In conclusione l’appello va accolto, con conseguente fissazione all’Assessorato intimato di un termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per provvedere, esitando l’istanza di intervento formulata dalla ricorrente il 8 maggio 2006, ove il Comune di Lipari non vi abbia già provveduto anteriormente allo spirare di detto termine.<br />
In difetto, nomina sin d’ora Commissario <i>ad acta</i>, per l’esecu-zione della presente decisione e per l’adozione degli atti espressi ed il compimento delle attività che risultino dovuti, l’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, che vi provvederà entro 120 giorni dall’istanza formulata dall’interessata che faccia constare l’infruttuoso decorso del primo termine per l’adozione di una pronunzia espressa.<br />
4. – Le spese del doppio grado del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate nella misura di cui in dispositivo, vanno poste a carico solidale degli appellati e, nei rapporti interni, per metà a carico del De Lisio e per il residuo, in pari misura, dei due Enti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, ordina all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente di provvedere in modo espresso, esitando l’istanza di interventi sostitutivi formulata dalla ricorrente il 8 maggio 2006, entro il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, ove il Comune di Lipari non abbia già esitato l’istanza.<br />
In difetto, nomina sin d’ora Commissario <i>ad acta</i>, per l’esecu-zione della presente decisione e per l’adozione degli atti espressi ed il compimento delle attività che risultino dovuti, l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, che vi provvederà nei 120 giorni dall’istanza formulata dall’interessata che abbia fatto constare l’infruttuoso decorso del primo  termine per l’adozione di  una pronunzia espressa.<br />
Condanna gli appellati, in solido, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000 oltre accessori di legge, da ripartirsi, nei rapporti interni, per metà a carico del De Lisio e per il residuo, in pari misura, dei due Enti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo il 18 aprile 2007, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 8 ottobre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-10-2007-n-928/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2007 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-928/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.928</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est. Soc. Vacutest Kima S.r.l. (Avv. R. Pagani) contro il Consorzio dell&#8217;Area Vasta Centro s.c.a.r.l. (Avv. D. Iaria ) e nei confronti della Blumed S.r.l. ed altre (non costituite) in caso di impugnativa del bando occorre comunque impugnare l&#8217;aggiudicazione se si è partecipato alla gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-928/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-928/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Soc. Vacutest Kima S.r.l. (Avv. R. Pagani) contro il Consorzio dell&#8217;Area Vasta Centro s.c.a.r.l. (Avv. D. Iaria ) e nei confronti della Blumed S.r.l. ed altre (non costituite)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in caso di impugnativa del bando occorre comunque impugnare l&#8217;aggiudicazione se si è partecipato alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di forniture &#8211; Impugnazione del bando e del capitolato – Partecipazione dell’impresa alla gara – Impugnazione dell&#8217;approvazione degli atti di gara e della contestuale aggiudicazione definitiva della fornitura &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalti, in caso di impugnazione del bando e del capitolato di gara, laddove l’impresa abbia comunque partecipato alla gara, sussiste l&#8217;onere di impugnare il provvedimento che, approvando gli atti di gara, conclude l&#8217;intera procedura di evidenza pubblica ed individua l&#8217;assetto definitivo degli interessi delle imprese partecipanti, da un lato, e della stazione appaltante, dall&#8217;altro</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE-<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>542/2005</b> proposto da </p>
<p><b>Soc. Vacutest Kima S.r.l., </b>in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Arzergrande (PD), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Pagani ed elettivamente domiciliato in Firenze presso l&#8217;avv. Carlo Eugenio Casini, Via S. Gallo n. 77;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Consorzio Area Vasta Centro S.c.a.r.l.</b>, con sede legale in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, in Firenze domiciliato in via del Rondinelli n. 2;</p>
<p><b>e   nei confronti   di<br />
Blumed S.r.l. di Livorno, Becton Dickinson Italia S.p.a., General Surgery S.r.l. di Scandicci, Sarstedt S.r.l. di Verona e Rixlab S.r.l. di Gualdo Tadino, </b>nessuno delle quali costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l‘ annullamento, previa sospensione<br />
</b>del bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E 5.01.2005 n. S3, per la fornitura mediante la licitazione privata con procedura accelerata di provette per il prelievo ematico sottovuoto per un periodo di 24 mesi, per un importo presunto annuale di euro 1.165.203,00, nonché del capitolato speciale, della determinazione dell&#8217;amministratore unico Consorzio Area Vasta Centro S.r.l. 8.3.2005 n. 96 e delle relative modifiche apportate al Capitolato speciale ed infine di tutti gli atti connessi nonché</p>
<p><b>per il risarcimento dei danni</b><br />
subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti in epigrafe con interessi e rivalutazione monetaria;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Area Vasta Centro S.c.a.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006,  gli avv.ti R. Pagani e D. Iaria;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 5 gennaio 2005 S n. 3 il Consorzio Area Vasta Centro s.c.a resp. lim. indisse una gara da svolgersi (con procedura accelerata) con il metodo della licitazione privata per la fornitura di provette per prelievo ematico sottovuoto (per le Aziende sanitarie U.S.L. 3 di Pistoia, U.S.L. 4 di Prato, U.S.L. 10 di Firenze, U.S.L. 11 di Empoli, nonché la Azienda Ospedaliera Meyer e quella Osp. Universitaria di Careggi) per un periodo di 24 mesi per un importo presunto annuale pari ad euro 1.165.203,00.<br />
Il Consorzio Area Vasta Centro, quindi, procedeva ad invitare alla gara alcune ditte, tra cui la Vacutest Kima S.r.l. di Arzergrande (PD), ma in seguito con determinazione dell&#8217;Amministratore Unico 8.3.2005 n. 96 eliminava negli allegati 1 e 2 del capitolato tecnico la voce  4 (relativa alla fornitura annuale di 215.000 provette con K3), dandone apposita comunicazione alle varie aziende invitate a partecipare.<br />
Tra queste la Vacutest Kima  con nota 4 marzo 2005 chiedeva chiarimenti alla stazione appaltante in ordine sia alla mancata proroga del termine finale per la presentazione delle offerte sia alla proporzione tra la richiesta fornitura di un numero di camicie monopaziente e quella di aghi ed adattotori sterili luer.<br />
Con nota di risposta 16.3.2005 il Consorzio precisava che la modifica degli allegati al capitolato riguardava esclusivamente un prodotto erroneamente inserito nell&#8217;elenco che tale soppressione non alterava l&#8217;oggetto della gara.<br />
Avverso il bando di gara, il capitolato speciale, la determinazione n. 96/2005 e le relative modifiche della fornitura la Vacutest Kima S.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato nel marzo 2005) chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione dell&#8217;art. 7 decreto leg.vo 24.7.1992 n. 358, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza d&#8217;istruttoria.<br />
2) Violazione del Decreto Min. Sanità 28.9.1990 art. 2, nonché dell&#8217;art. 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
3) Violazione della legge 10.10.1990 n. 287 sulla tutela della concorrenza ed eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza.<br />
Infine la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura del 30% del lotto eliminato e di quello incompleto, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.<br />
1.1. Si è costituito in giudizio il Consorzio meglio sopraindicato, chiedendo il rigetto del ricorso, salvi i profili di inammissibilità di alcune censure.<br />
Con ordinanza cautelare 13 aprile 2005 n. 293 l&#8217;istanza di sospensiva è stata respinta.<br />
Con memoria difensiva dell&#8217;ottobre 2005 il Consorzio ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per carenza d&#8217;interesse derivante dalla mancata impugnazione sia dell&#8217;aggiudicazione definitiva della gara alla Becton  Dickinson Italia S.p.a. avvenuta nelle more del giudizio con determinazione 9 maggio 2005 n. 198 sia della esclusione dell&#8217;offerta medesima (avvenuta nella riunione della Commissione del 18 aprile 2005) per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 36/60 in sede di valutazione qualitativa; nella successiva memoria del febbraio 2006 la stazione appaltante ha illustrato un ulteriore profilo di inammissibilità dell&#8217;impugnazione per la mancata notifica della medesima ad alcune delle Aziende sanitarie destinatarie delle forniture; nel merito ha insistito per il rigetto delle domande della ricorrente.<br />
Con memorie difensive dell&#8217;ottobre 2005 e febbraio 2006 la ricorrente ha puntualmente replicato alle avverse eccezioni, chiedendo, comunque, in subordine di poter integrare il contraddittorio, ove necessario, con le aziende sanitarie destinatarie della fornitura e, nel merito, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.<br />
In data 16 febbraio 2006 è stato, altresì, pubblicato il dispositivo di sentenza previsto dall&#8217;art. 4 Legge n. 205/2000.<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne una gara con il metodo della licitazione privata per la fornitura al Consorzio Area Vasta Centro di provette per prelievo ematico sottovuoto; la ricorrente, dopo aver presentato l&#8217;offerta, ha impugnato il bando di gara ed il capitolato speciale a causa della eliminazione dall&#8217;elenco della fornitura delle provette con EDTA da 6 ml.; eliminazione disposta con delibera dell&#8217;amministratore unico CAV &#8211; Centro e comunicata tempestivamente in data 9 marzo 2005 alla ricorrente (così come alle altre imprese invitate a partecipare).<br />
Peraltro, in via preliminare, il ricorso appare affetto da carenza d&#8217;interesse rilevante ai fini, se non dell&#8217;inammissibilità, certamente dell&#8217;improcedibilità dell&#8217;impugnazione medesima.<br />
Infatti, come ha rilevato la stazione appaltante, in primo luogo la Commissione di gara nella seduta del 18 aprile 2005 (verbale n. 3) non ha &#8220;ammesso al prosieguo della gara&#8221; l&#8217;offerta della ricorrente che (in fase di valutazione qualitativa) con punti 28 non aveva raggiunto il limite minimo di 36/60 richiesto dal capitolato.<br />
In secondo luogo, inoltre, la ricorrente ha altresì omesso di impugnare anche l&#8217;approvazione degli atti di gara e la contestuale aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta Becton Dickinson Italia S.p.a. (che aveva presentato l&#8217;offerta più vantaggiosa) disposte con determinazione del Consorzio in questione 9 maggio 2005 n. 198 e, quindi, intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso ora all&#8217;esame.<br />
Né giova alla ricorrente replicare che, avendo contestato la legittimità di alcune prescrizioni del bando e del capitolato tecnico, il ricorso avverso il bando stesso costituiva un &#8220;atto dovuto&#8221;: infatti la consolidata giurisprudenza invocata a sostegno di tale tesi riguarda le prescrizioni del bando o del capitolato che precludano la partecipazione stessa della impresa alla procedura di gara, mentre nel caso di specie la ricorrente è stata invitata e la Commissione ne ha esaminato l&#8217;offerta, dando un punteggio insufficiente soltanto per valutazioni tecniche.<br />
Pertanto, pur azionando pretesi vizi del bando e del capitolato, la ricorrente aveva, comunque, l&#8217;onere di impugnare il provvedimento che, approvando gli atti di gara, concludeva l&#8217;intera procedura di evidenza pubblica ed individuava l&#8217;assetto definitivo degli interessi delle imprese partecipanti, da un lato, e della stazione appaltante, dall&#8217;altro, con riguardo alla fornitura oggetto dell&#8217;appalto.<br />
3. Per le esposte considerazioni, pertanto, in conformità al dispositivo di sentenza pubblicato il 16 febbraio 2006 ai sensi dell&#8217;art. 4 legge n. 205/2000., il ricorso in epigrafe in via preliminare va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse alla pronuncia di merito.<br />
Peraltro gli oneri di lite, liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della ricorrente ritenuta soccombente a seguito della delibazione virtuale circa l&#8217;esito del giudizio; nulla per le altre parti non costituite in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara IMPROCEDIBILE.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della ricorrente che li verserà al Consorzio Area Vasta Centro, nulla per le altre parti non costituite in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 febbraio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
D.ssa Lydia Ada Orsola SPIEZIA 	 &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>
Depositata in Segreteria l&#8217;8 marzo 2006<br />
Firenze, li 8 marzo 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-928/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.928</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. De Felice Ricorsi riuniti: &#8211; Ausserer Heinrich e co s.n.c. (Avv.ti C. Baur, P. Platter, M. Minestrina e A. Ausserer) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv. M. Larcher, R. von Guggenberg e M. Costa), Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano (n.c.), Strabag AG spa (Avv. B.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. De Felice<br /> Ricorsi riuniti: <br /> &#8211; Ausserer Heinrich e co s.n.c. (Avv.ti C. Baur, P. Platter, M. Minestrina e A. Ausserer) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv. M. Larcher, R. von Guggenberg e M. Costa), Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano (n.c.), Strabag AG spa (Avv. B. Migliucci) <br /> &#8211; Cassa Edile Provincia Autonoma di Bolzano (Avv. ti A. Fabbrini e L. Manzi) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv. M. Larcher, R. von Guggenberg e M. Costa), Strabag AG spa (Avv. B. Migliucci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">disapplicazione degli artt. 47 e 48 L.P. Bolzano 6/1998 laddove impongono, a pena di esclusione dell&#8217;impresa dalla gara, l&#8217;obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Bolzano, senza distinguere tra lavoratori di impresa italiana e lavoratori di impresa straniera, che godano di regime previdenziale sostanzialmente analogo in altro paese membro</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – Artt. 47 e 48 L.P. Bolzano 6/1998 – Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Bolzano – Applicabilità nei confronti delle imprese sottoposte in altro paese membro a regime previdenziale sostanzialmente analogo – Incompatibilità con i principi comunitari sulla libera prestazione di servizi e con la disciplina del distacco temporaneo dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Conseguenze – Disapplicazione delle norme																																																																																												</p>
<p>2.	Diritto comunitario – Principi del Trattato – Libera prestazione di servizi – Obblighi e facoltà degli stati membri – Possibilità  di imporre ad una impresa stabilita in altro Stato membro una normativa nazionale che garantisca altri vantaggi ai lavoratori – Sussiste &#8211; Condizioni – Limiti																																																																																												</p>
<p>3.	Diritto comunitario – Principi del Trattato – Libera prestazione di servizi – Nozione di normativa di carattere discriminatorio																																																																																												</p>
<p>4.	Diritto comunitario – Principi del Trattato – Restrizioni alla libera prestazione di servizi – Presunzione relativa di incompatibilità con l’ordinamento comunitario – Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Vanno disapplicati gli artt. 47 e 48 L.P. Bolzano 6/1998, laddove impongono, a pena di esclusione dell’impresa dalla gara, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Bolzano per i lavoratori temporaneamente distaccati nella Provincia, senza distinguere tra lavoratori di impresa italiana e lavoratori di impresa straniera. Infatti l’obbligo di iscrizione, requisito di per sé non preclusivo alla libera partecipazione delle imprese alle gare (essendo tale obbligo riferito solo alle imprese italiane), se preteso anche nei confronti di impresa avente sede all’estero all’interno dell’Unione e sottoposta a regime previdenziale sostanzialmente analogo, si pone in contrasto con il principio fondamentale europeo della libera prestazione di servizi e con la disciplina del distacco temporaneo dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.<br />
2. Il Trattato non esclude che uno Stato imponga ad una impresa stabilita in altro Stato membro, impegnata in una prestazione di servizi sul territorio, una normativa nazionale che garantisca altri vantaggi ai lavoratori, quale per esempio quello della tutela dei lavoratori edili; occorre, a tale fine, valutare se i lavoratori, indipendentemente dalla normativa imposta, beneficino, nel Paese di provenienza, di una tutela sostanzialmente paragonabile alla normativa loro garantita dallo Stato nel quale si svolge la prestazione di servizi (cioè è necessario accertare se la normativa imposta attribuisca un effettivo vantaggio ai lavoratori, in termini di tutela aggiuntiva); occorre che tale imposizione sia proporzionata e cioè che gli oneri amministrativi e economici imposti ai prestatori di servizi siano commisurati al quid pluris che si attribuisce ai lavoratori in termini di tutela aggiuntiva; misure restrittive della libertà di prestazioni di servizi non possono in ogni caso essere giustificate da obiettivi protezionistici, come la tutela delle imprese nazionali o residenti.</p>
<p>3. E’ discriminatoria ogni normativa commerciale degli Stati membri che, in atto o in potenza, possa ostacolare direttamente o indirettamente, la libertà di prestazione dei servizi, come la pretesa di documentazione specifica, oneri documentali o di iscrizione o ogni tipo di formalità che abbia un intento o effetto dissuasivo.</p>
<p>4. Nell’ordinamento comunitario vi è una presunzione relativa di incompatibilità con il Trattato della normativa nazionale che determini una restrizione alla libera prestazione di servizi a mezzo di oneri ulteriori, che può essere superata solo a mezzo della rigorosa dimostrazione della esistenza, nel caso concreto, di ragioni di interesse generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
<i></b></i><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sui ricorsi r.g.n.5080 e 5081 del 2005 proposti in appello.<br />
Il ricorso r.g.5080/05 da</p>
<p><b>Ausserer Heinrich e co s.n.c.</b>, in persona del l.r.p.t., Lamberto Grimaldi, rappresentata e difesa dagli avvocati Christoph Baur e P. Platter, M. Minestrina e A. Ausserer, con domicilio eletto presso l’Avv. L. Manzi in Roma, alla via Federico Confalonieri n.5,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Larcher, dall’avv. Renate von Guggenberg, dall’avv. Michele Costa, con domicilio eletto in Roma, alla via Bassano del Grappa n.24,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano</b>, in persona del l.r.p.t., n.c.;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Strabag AG spa</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Beniamino Migliucci con domicilio eletto in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n.20,</p>
<p>Il ricorso r.g.5081/05 da</p>
<p><b>Cassa Edile Provincia Autonoma di Bolzano</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti A. Fabbrini e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, alla via Federico Confalonieri n.5,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Larcher, dall’avv. Renate von Guggenberg, dall’avv. Michele Costa, con domicilio eletto in Roma alla via Bassano del Grappa n.24,</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Strabag AG spa</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Beniamino Migliucci con domicilio eletto in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n.20,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n.140/2005 depositata in data 19 aprile 2005 con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, accoglieva il ricorso proposto r.g.352/2002, respingendo la richiesta di risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto i ricorsi di appello con i relativi allegati;<br />
Visti i vari atti di costituzione in giudizio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 6 dicembre 2005 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati Baur, Migliucci, Costa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Entrambi gli appelli premettono la vicenda di fatto.<br />
La Provincia Autonoma di Bolzano indiceva bando di gara informale per l’affidamento di lavori di consolidamento del muro di sostegno della S.P. n.9 in Val d’Ultimo.<br />
La <i>lex specialis</i> prevedeva che l’affidamento doveva avvenire al prezzo più basso. Dopo la esclusione di offerte di due ditte, la società Strabag risultava avere offerto il prezzo complessivo più basso, seguita dalla ditta Ausserer Heinrich e c. snc.<br />
Prima di procedere alla stipulazione del contratto, l’Ufficio Appalti della Provincia Autonoma di Bolzano, chiedeva la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.<br />
Con successiva lettera, l’Ufficio Appalti chiariva che per <i>successive</i> gare alle imprese concorrenti aventi sede in altro Stato membro della Unione Europea, sarebbe stato chiesto il rilascio di dichiarazione sostitutiva con la quale, ai sensi della Direttiva n.96/71/CE e della norma statale di attuazione (D.Lgs.72/2000), attestare, da parte dei propri lavoratori temporaneamente distaccati nella Provincia di Bolzano il godimento, in base a leggi e accordi collettivi vigenti nello Stato membro nel quale hanno sede, di una tutela sostanzialmente paragonabile a quella goduta nello Stato ospitante.<br />
Con  lettera di risposta, per la gara in corso, la Strabag spa dichiarava alla stazione appaltante che avrebbe utilizzato per l’esecuzione dei lavori esclusivamente personale dipendente e qualificato, regolarmente retribuito e in regola sotto il profilo previdenziale, che in Austria godeva di tutela retributiva-assicurativa-previdenziale sostanzialmente paragonabile a quella italiana.<br />
La stazione appaltante, con altra lettera, comunicava che i lavori non potevano essere affidati alla suddetta società, in quanto la medesima non aveva presentato documentazione relativa alla iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, come previsto dall’art. 6 comma 6 del capitolato speciale, riproduttivo dell’art. 47 l. provinciale n. 6/1998.<br />
L’articolo 6 del capitolato speciale prevedeva la dichiarazione di regolarità con gli obblighi previdenziali e in genere dei datori di lavoro, specificando, per l’Italia, la necessità di iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile.<br />
Veniva impugnato il provvedimento di esclusione, unitamente al diniego di aggiudicazione, deducendo vari motivi di censura sotto i profili di violazione di legge (anche comunitaria) ed eccesso di potere.<br />
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, pur respingendo la richiesta di risarcimento dei danni non essendosi verificato alcun pratico pregiudizio nelle more.<br />
Riteneva, infatti, dopo apposita consulenza tecnica, che i lavoratori della società Strabag spa godevano, in virtù della normativa austriaca, di una tutela retributiva, assicurativa e previdenziale sostanzialmente paragonabile a quella prevista nella Provincia di Bolzano.<br />
Con l’atto di appello r.g.n.5080/05, la società Ausserer Heinrich e co. Snc, deduce nuovamente la inammissibilità del ricorso di primo grado, per mancata impugnazione del bando di gara, la ingiustizia e il difetto di motivazione della sentenza per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, falsa applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi, la sostanziale differenza delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano rispetto a quanto effettuato da istituti analoghi.<br />
Con l’atto di appello r.g.n.5081/05, la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano deduce i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si lamenta il mancato assolvimento dell’onere probatorio su un punto decisivo della controversia consistente nel trattamento in concreto degli operai della Strabag spa, difetto di motivazione in ordine alle funzioni svolte dalla Cassa Edile, errore nella comparazione dei due regimi, laddove non si prende in considerazione la funzione svolta in realtà dalla Cassa Edile di presenza e controllo sul territorio, quale istituto a struttura mutualistica determinante nella valutazione comparativa; si deduce la omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, in quanto la duplicità degli oneri a carico dell’impresa distaccante viene meno se lo Stato di origine (nella specie, l’Austria) ne dispone l’esonero. Si deduce la sostanziale differenza tra le prestazioni fornite dalla Cassa Edile rispetto agli enti similari esistenti in Austria. Infine, si contestano le risultanze della disposta consulenza tecnica, in quanto errate.<br />
Si è costituita, in entrambi i ricorsi, la Provincia Autonoma di Bolzano, che si associa ai motivi di appello, chiedendone l’accoglimento. <br />
In entrambi i ricorsi si è costituita altresì la Strabag spa, chiedendo il rigetto degli appelli in quanto ritenuti infondati.<br />
Alla udienza pubblica del 6 dicembre 2005 le due cause sono state trattenute in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.Preliminarmente, trattandosi di due appelli rivolti avverso la medesima sentenza, deve disporsi la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c..<br />
2. Nel merito, la questione oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della <i>lex specialis, </i>che sarebbe riproduttiva della legge provinciale di Bolzano, che a sua volta richiede a pena di esclusione, in gara informale indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, la attestazione e dichiarazione, da parte delle imprese concorrenti, che i rispettivi lavoratori temporaneamente distaccati nella Provincia di Bolzano, siano in regola con gli obblighi dei datori di lavoro, tra i quali la iscrizione alla Cassa Edile di Bolzano.<br />
Il giudice di primo grado, anche sulla base di una disposta consulenza tecnica di ufficio, ha accolto il ricorso della ricorrente Strabag, la quale aveva dichiarato  alla Provincia appaltante che avrebbe utilizzato personale dipendente qualificato, regolarmente retribuito, in regola sotto il profilo della previdenza sociale in Austria, con una tutela retributivo-assicurativo-previdenziale  <i>sostanzialmente paragonabile</i> a quella vigente in Italia, con conseguente inesistenza dell’obbligo ulteriore di iscrizione presso la Cassa Edile.<br />
Nei fatti, la lettera di invito dell’Ufficio Appalti della Provincia autonoma di Bolzano del 17 luglio 2002 n.4490 invitava la ricorrente a trasmettere prova dell’avvenuto versamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, mentre il rappresentante legale della Strabag spa aveva dichiarato genericamente di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali.<br />
Con lettera  del 30 settembre 2002 n.11301 del Direttore Ripartizione Provinciale Strade, si faceva riferimento all’art. 6 comma 6 del capitolato speciale parte I, secondo il quale l’appaltatore è tenuto a trasmettere all’amministrazione committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa, per le imprese aventi sede in Italia, l’iscrizione (oltre che all’INPS e all’INAIL) alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
L’articolo 6 della <i>lex specialis</i> sopra riportato si porrebbe come sostanzialmente riproduttivo di quanto previsto dagli articoli 47 e 48 legge provinciale n. 6 del 1998.<br />
L’art. 47 (Documenti da presentare per l’ammissione alla gara d’appalto) impone la produzione di documenti relativi alla iscrizione  e regolarità con gli enti previdenziali, tra cui anche con la Cassa Edile (n. 3 della lettera d).<br />
L’art. 48 (Esclusione successiva all’aggiudicazione) prevede l’annullamento della aggiudicazione, tra le varie ipotesi, in caso di mancata iscrizione dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
Come ritenuto già dal primo giudice, non può ritenersi inammissibile oppure tardivo il ricorso di primo grado. Da un lato, le clausole che impongono l’onere di iscrizione alla Cassa Edile non sono in senso proprio, clausole c.d. escludenti di alcune categorie di concorrenti; in ogni caso, il vero significato da attribuire alla prescrizione della <i>lex specialis</i> – che in realtà specificando solo che la regolarità di iscrizione, per l’Italia, si intende riferita, oltre che a INPS e INAIL, altresì alla Cassa Edile, non è immediatamente lesiva &#8211; è stato chiarito &#8211; come emerge dalla suesposta rappresentazione della vicenda in punto di fatto &#8211; soltanto nella corrispondenza successiva.<br />
3. Ciò premesso va valutato se tale obbligo, di imposizione di iscrizione alla suddetta Cassa Edile (oltre che della dimostrazione a mezzo documenti), previsto dalla legge speciale di gara in esecuzione della legge provinciale, se preteso anche nei confronti di impresa avente sede all’estero all’interno dell’Unione, si ponga o meno in contrasto con il principio fondamentale europeo della libera prestazione di servizi e con la disciplina del distacco temporaneo dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.<br />
Secondo quanto ritenuto nella impugnata sentenza, le norme giuridiche nazionali e provinciali che, direttamente o indirettamente, impongono l’iscrizione e la contribuzione (anche) alla Cassa Edile di Bolzano sarebbero in contrasto con il diritto comunitario e, pertanto, dovrebbero essere disapplicate dal giudice nazionale.<br />
Ai fini della decisione, va accertato se l’onere della iscrizione alla Cassa Edile di Bolzano costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità, come tale vietata nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione (art. 49 Trattato).<br />
La soluzione dell’anzidetto quesito richiede la preliminare definizione del contesto normativo e dei principî in cui si colloca. Ora ai sensi dell’art. 50 del Trattato sono considerati come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali, delle persone.<br />
La categoria dei servizi è pertanto di tipo <i>residuale</i>.<br />
Eventuali <i>restrizioni</i>, da parte delle leggi nazionali, al principio della libera prestazione dei servizi, prevista sia nei confronti di prestatori di servizi stabiliti nel territorio dello Stato membro, in cui il servizio viene effettuato, sia nei confronti dei prestatori stabiliti in uno Stato membro diverso da quest’ultimo, sono giustificate <i>solo</i> se rispondano a ragioni imperative di <i>interesse generale</i> (Corte di Giustizia CE, sentenza 17 dicembre 1981, C-279/80, Webb).<br />
Tra tali ragioni è annoverata anche la tutela sociale dei lavoratori, compresi quelli del settore edile (Corte Giustizia CE, sentenza 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot).<br />
Presupposto di tale restrizione ammessa nell’interesse generale, è che tale interesse non sia già garantito e tutelato da norme a cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui risiede; inoltre, le misure, secondo i principi di <i>ragionevolezza</i> e <i>proporzionalità</i> del sacrificio imposto, devono essere idonee a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto è necessario per il suo perseguimento (Corte di Giustizia CE, sentenze 30 novembre 1995, C-55/94 e 12 ottobre 2004, C-60/03).<br />
Va osservato, inoltre, che nella specie è posta in discussione la legittimità della normativa nazionale (o legge provinciale di Bolzano, di cui si chiede la disapplicazione), in quanto restrittiva della possibilità di prestare la propria opera in uno Stato membro diverso da quello dove si è stabiliti, senza per questo installarsi nello Stato della prestazione.<br />
Sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali, delle persone.<br />
In particolare, i servizi comprendono attività di carattere <i>industriale</i> (come nella specie, trattandosi di lavori pubblici), commerciale, libere professioni, artigianale.<br />
La norma comunitaria afferma che deve applicarsi alla libera prestazione dei servizi il principio del trattamento nazionale. Sono quindi nulle e da abolire le norme contenenti clausole di nazionalità o, ancora di più, clausole di <i>residenza</i> o <i>stabilimento</i> indispensabili per la prestazione di determinati servizi sul territorio dello Stato. <br />
Tali clausole, essendo <i>discriminatorie</i> verso soggetti che risiedono in uno Stato diverso da quello nel quale effettuano la prestazione, svuoterebbero di significato la disciplina relativa.<br />
Sono da condannarsi sia le discriminazioni formali – che palesemente discriminano i prestatori nazionali da quelli di altri Stati membri temporaneamente occupati nel primo Stato, in base per esempio alla nazionalità o alla residenza  (sent.C-294/89, Commissione c. Francia) &#8211; che quelle <i>occulte</i> – che sono apparentemente neutre (nel senso che si applicano indifferentemente a tutti), ma che nascondono una discriminazione (sent. C. 3/88, Commissione c. Italia).<br />
Le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi all’interno della Unione non si esauriscono con le violazioni – palesi o meno – del divieto di discriminazione, in quanto il principio del trattamento nazionale non ha un valore assoluto ma relativo, per il semplice fatto che, a differenza di quanto si verifica nella ipotesi di stabilimento, in quella di prestazione dei servizi, il “contatto” con la comunità territoriale è solo occasionale e temporaneo.<br />
Il trattamento nazionale è quindi solo il parametro minimo della legittimità delle prestazioni, ma non sempre è sufficiente a renderle compatibili con quanto richiesto dal diritto comunitario. <br />
Infatti, una applicazione puramente e semplicemente meccanica del trattamento nazionale potrebbe comunque restringere in modo ultroneo la prestazione dei servizi ed equiparare in modo arbitrario il regime della libertà di stabilimento a quella della prestazione di servizi.<br />
Deve ritenersi incompatibile con il Trattato qualsiasi restrizione imposta anche qualora si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere <i>meno attraente</i> lo spostamento del prestatore di servizi stabilito in altro Stato membro ove fornisce servizi o attività analoghi.<br />
Così come per la materia delle misure fiscali discriminatorie, anche nella disciplina dei servizi sono vietati gli oneri che nella <i>sostanza scoraggiano</i> la libertà  di circolazione delle prestazioni, o misure che abbiano un effetto equivalente. <br />
Con tale espressione ultima si intende una gamma molto ampia di provvedimenti, <i>non</i> necessariamente <i>con intento</i>, ma sostanzialmente <i>con effetto</i> protezionistico. <br />
Ci si riferisce non solo a <i>leggi</i> (come nella specie)<i> o regolamenti</i>, ma anche <i>a prassi</i> o comportamenti delle autorità (comunque imputabili alle pubbliche amministrazioni) che, pur non vincolanti giuridicamente – nella specie, lo sono &#8211; , abbiano la capacità di<i> indurre</i> (dissuadere) in sostanza i destinatari a non esercitare la libertà garantita. <br />
E’ discriminatoria ogni normativa commerciale degli Stati membri che, in atto o in potenza, possa ostacolare direttamente o indirettamente, la libertà di prestazione dei servizi, come la pretesa di documentazione specifica, oneri documentali o di iscrizione o ogni tipo di formalità che abbia un intento o effetto dissuasivo.<br />
Dalla medesima esperienza maturata nell’ambito della libera circolazione delle merci, laddove restrizioni pure sono consentite se giustificate da motivi di sicurezza pubblica, di ordine pubblico e di tutela della salute, si evince che tali restrizioni o eccezioni non sono consentite se il prestatore <i>garantisce la tutela</i> di tali beni (nella specie, la tutela dei dipendenti sotto ogni profilo, come si è visto) in base alla <i>legislazione del suo paese</i> di provenienza.<br />
Anche l’applicazione di una disposizione nazionale, che si applica ai prestatori interni, può contenere disposizioni non applicabili ai prestatori temporanei comunitari. <br />
Le norme che contengono restrizioni o sono tali da rendere meno attraente o scoraggiare (Corte giustizia CE, 30.11.1995, n.55) la libertà di prestare servizio nell’ambito comunitario, devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico (per esempio, la tutela del lavoratore o quella del destinatario della prestazione, per esempio, il consumatore finale).<br />
Può pertanto ritenersi che esista una <i>presunzione relativa</i> di incompatibilità con il Trattato della normativa nazionale che determini una restrizione alla libera prestazione di servizi a mezzo di oneri ulteriori, che può essere superata solo a mezzo della rigorosa dimostrazione della esistenza, nel caso concreto, di quelle ragioni di interesse generale.<br />
Con la Direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi) viene garantita ai lavoratori <i>distaccati</i> l’applicazione di alcune <i>disposizioni minime</i> in vigore nello Stato ospitante (in materia di diritti, sicurezza, salute e igiene sul lavoro, durata minima delle ferie retribuite, tariffe minime salariali, parità di trattamento sul lavoro tra sessi e così via).<br />
La Direttiva consente (non osta a) che gli Stati membri impongano alle imprese nazionali e a quelle appartenenti ad altri Stati condizioni prescrittive in esecuzione di disposizioni di ordine pubblico.<br />
Per agevolare i lavoratori che usufruiscono della libera circolazione l’art. 42 del Trattato CE prevede la c.d. libera circolazione delle prestazioni sociali, tra cui la possibilità, per il lavoratore, di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali cui ha diritto in qualunque Stato membro.<br />
In base al diritto comunitario si verifica una applicazione <i>congiunta</i> della disciplina del Paese ospitante per una parte delle condizioni di lavoro (Dir. 96/71/CE) e della disciplina del Paese di provenienza in materia di sicurezza sociale (Reg.CEE n.1048/71), sicché va considerata, oltre che la mancanza di tutela aggiuntiva, la tutela complessiva garantita ai lavoratori.<br />
La legge nazionale italiana (art. 3 comma 1 del D.Lg.72/2000), prevede che ai lavoratori distaccati debbano applicarsi, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoro e dei lavoratori comparativamente rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative <i>analoghe</i> nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.<br />
Altra legge nazionale (L.55/1990) dispone che tutte le imprese (sia aventi sede in Italia che in altri Stati dell’Unione) debbano trasmettere all’amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, documentazione di <i>avvenuta denunzia</i> agli enti previdenziali (tra cui la Cassa Edile).<br />
La normativa a favore dei lavoratori garantisce, positivamente, un minimo comune di standard di tutela; la normativa in materia di libertà di prestazione dei servizi può comportare, in negativo, restrizioni e limitazioni giustificate dall’interesse  pubblico (nel quale può ben rientrare la tutela dei lavoratori).<br />
In definitiva, il Trattato non esclude che uno Stato imponga ad una impresa stabilita in altro Stato membro, impegnata in una prestazione di servizi sul territorio, una normativa nazionale che garantisca <i>altri vantaggi</i> ai lavoratori; non può escludersi che tale normativa sia difforme al Trattato; è compito delle autorità nazionali, o del giudice nazionale, valutare se effettivamente la normativa persegua un obiettivo di interesse generale, quale potrebbe essere considerato quello della tutela dei lavoratori edili; occorre, a tale fine, valutare se i lavoratori, indipendentemente dalla normativa imposta, beneficino, nel Paese di provenienza, di una tutela <i>sostanzialmente paragonabile</i> alla normativa loro garantita dallo Stato nel quale si svolge la prestazione di servizi (cioè è necessario accertare se la normativa imposta attribuisca un effettivo vantaggio ai lavoratori, in termini di tutela <i>aggiuntiva</i>); occorre che tale imposizione sia proporzionata e cioè che gli oneri amministrativi e economici imposti ai prestatori di servizi siano commisurati al <i>quid pluris</i> che si attribuisce ai lavoratori in termini di tutela aggiuntiva; misure restrittive della libertà di prestazioni di servizi non possono in ogni caso essere giustificate da <i>obiettivi protezionistici</i>, come la tutela delle imprese nazionali o residenti.<br />
Alla luce del suddelineato contesto può passarsi quindi ad esaminare la conformità della legge provinciale n.6/1998, che come detto, prevede all’art. 47 che per partecipare alle gare sopra soglia, ogni imprenditore debba produrre una serie di documenti, tra cui una dichiarazione attestante la regolarità con il versamento dei contributi agli enti previdenziali (per l’Italia, Inps, Inail, Cassa Edile); l’art. 48 sanziona con l’annullamento dell’aggiudicazione l’impresa che non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti, impiegati nella esecuzione dell’appalto, senza distinguere tra imprese aventi sede in Italia e quelle aventi sede in altri Stati dell’Unione.<br />
Dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado, come riportata dal primo giudice, risulta che le prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Bolzano sono rapportabili, in sostanza, a diverse categorie, così sintetizzabili: prestazioni di sicurezza sociale (per esempio indennità integrativa per malattia, assistenza sanitaria); prestazioni di retribuzione (erogazione di retribuzione per ferie e gratifica natalizia, prestazioni di anzianità professionale); prestazioni di sicurezza sul lavoro (fornitura di indumenti di lavoro, formazione professionale edile, collaborazione con gli organi di vigilanza); prestazioni di tipo certificativo-amministrativo (rilascio del documento di avvenuta denuncia, rilascio del certificato di regolarità contributiva, verifica della regolarità contributiva, certificazione dei contratti di lavoro, e così via); prestazioni di natura assistenziale (assistenza nella rinuncia e transazione dei diritti del lavoratore, attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro).<br />
Dalla consulenza è emerso che tali categorie di prestazioni sono, in sostanza, fornite e assicurate anche dal Paese, l’Austria, di provenienza della impresa edile.<br />
In definitiva, deve ritenersi che al lavoratore dipendente di impresa edile avente sede in Austria, vengano garantite in quello Stato prestazioni <i>identiche</i>, o quantomeno <i>sostanzialmente paragonabili</i>, rispetto a quelle offerte dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano. <br />
Conseguentemente, la imposizione alla concorrente del pagamento dei contributi alla Cassa Edile – si tratterebbe di una <i>doppia</i> imposizione (come quella fiscale), che di per sé è discriminatoria, non giustificata da ragioni superiori, ma solo ad effetti sostanzialmente protezionistici- prevista dalla legge provinciale,  va <i>disapplicata</i>, perché  si pone in contrasto con il principio della libertà di prestazione dei servizi di cui all’art. 49 del Trattato.<br />
Va chiarito che solo indirettamente, in linea di principio, alla presente fattispecie è collegata la problematica della tutela dei lavoratori di altri Stati membri che vengano distaccati all’estero dal prestatore di servizi.<br />
La tutela dei lavoratori attiene sostanzialmente alla libertà di circolazione delle persone; la libertà di stabilimento attiene alla   libertà di   stabilirsi   in   uno  Stato  membro diverso dal <br />
proprio, per esercitarvi attività non salariata; la libertà di prestazione di servizi attiene alla libertà di prestare altrove la propria opera nell’ambito comunitario, occasionalmente e temporaneamente – come per la esecuzione di lavori pubblici -senza installarsi stabilmente (a differenza che nello stabilimento).<br />
La problematica della tutela dei lavoratori edili dipendenti della società che lamenta la restrizione alla sua libera prestazione dei servizi rileva non direttamente, ma indirettamente, e come limite negativo in quanto deve ritenersi che  solo  <i>la tutela</i> dei lavoratori medesimi (la cui libertà di circolazione non è posta in discussione), se altrove non ugualmente garantita, potrebbe costituire giustificato motivo di restrizione o di imposizione di oneri alla libera prestazione di servizi.<br />
Fermo restando il principio della tutela garantita ai lavoratori che circolano (standard di trattamento in termini retributivi, di vantaggi sociali e fiscali, di diritti sindacali, di vantaggi per la famiglia, di istruzione, di disciplina in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di ricongiungimento di prestazioni contributive e così via), va ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Cassa di Bolzano costituisca una restrizione non giustificata alla libertà di prestazione di servizi della società austriaca concorrente per l’appalto pubblico, riscontrando la mancanza  di  tutela  <i>ulteriore  e</i>  <i>aggiuntiva</i>  di cui i lavoratori </p>
<p>della impresa austriaca godrebbero in presenza della predetta <br />
iscrizione alla Cassa.<br />
4.La normativa sopra richiamata della legge provinciale di Bolzano va quindi disapplicata, ponendosi in contrasto con il principio della libertà di prestazione dei servizi.<br />
Il principio della <i>primauté</i> del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima. Tale obbligo di disapplicazione  incombe al giudice nazionale (Corte giustizia CE, 9.9.2003, n.198) così come a tutti gli organi dello Stato.<br />
5.Per le considerazioni sopra svolte, i due appelli, previa riunione, vanno respinti, con conferma della impugnata sentenza. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
previa riunione, rigetta entrambi gli appelli. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  6 dicembre <br />
2005, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Paolo Salvatore, 		Presidente<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi, 	Consigliere<br />	<br />
Roland Bernabé, 		Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, 			Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, 		Consigliere, estensore																																																																																											</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<U>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
</U><b>1 marzo 2006<br />
</b>(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a></p>
<p>Pres. D’ANTINO, Est. SALAMONE sulla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell&#8217;immagine della P.A. 1. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” – Lesione dell’immagine della P.A. – Contenuto 2. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” &#8211; Lesione dell’immagine della P.A. – E’ fatto intrinsecamente dannoso suscettibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’ANTINO, Est. SALAMONE</span></p>
<hr />
<p>sulla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell&#8217;immagine della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Corte dei Conti  – Danno “non patrimoniale” – Lesione dell’immagine della P.A. – Contenuto</p>
<p>2. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” &#8211; Lesione dell’immagine della P.A. – E’ fatto intrinsecamente dannoso suscettibile di valutazione economica – Risarcibilità &#8211;  Disciplina</p>
<p>3. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” &#8211; Lesione dell’immagine della P.A. – Risarcimento &#8211; Comprende anche i maggiori costi che la P.A. sia eventualmente portata a sopportare &#8211; Prova concreta delle spese effettuate – Non è necessaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il danno “non patrimoniale” conseguente alla lesione dell’immagine della P.A. consiste nella lesione di beni immateriali inidonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili.</p>
<p>2. L’evento dannoso, relativo alla lesione dell’immagine del soggetto pubblico, non è più esclusivamente connesso ad una deminutio patrimonii ma piuttosto ad un fatto intrinsecamente dannoso proprio perché confliggente con interessi primari direttamente protetti dall’ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se è suscettibile di valutazione economica; ciò non vuol dire però che sia sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, essendo necessaria la prova dell’effettiva lesione, che, una volta avvenuta, comporterà il risarcimento del danno prodotto da valutare in via equitativa, ex art. 1226 c.c., non essendo possibile l’esatta determinazione dell’ammontare di un danno di tale natura.</p>
<p>3. In tema di “danno non patrimoniale” conseguente alla lesione dell’immagine ed alla perdita di prestigio della P.A., il danno risarcibile, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti, non è ravvisabile esclusivamente in una “diminuzione patrimoniale” , gia verificatasi, ma comprende anche i maggiori costi che la P.A. sia eventualmente portata a sopportare, senza che sia necessario fornire la prova concreta delle spese effettuate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1799/d">nota del Cons. Agostino Chiappiniello</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA</b></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto di citazione depositato il 18 marzo 2003, regolarmente notificato, il Procuratore regionale presso questa Sezione, ha convenuto in giudizio i signori C. D., G. G., P. D. e C. N. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell’Erario del danno determinato nella somma di euro 51.645,68, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.<br />
Sulla base dell’esposizione fatta dal Pubblico Ministero e della documentazione acquisita agli atti, C. D., C. N., G. G. e P. D., venivano imputati del reato, di cui agli artt. 110 e 317 c.p. (concussione), perché, quali militari della Guardia di Finanza, incaricati di una verifica generale nei confronti delle società OMISSIS S.p.a., in concorso tra loro, abusando della loro qualità e dei loro poteri, inducevano L. Ilario a dare loro indebitamente la somma di L. 50.000.000 (fatto accaduto ad Genova nell’ottobre del 1990).<br />
Con sentenza n. 1980/2001 del 9/8/2001 il Tribunale di Genova I Sezione Penale, ritenuta la corruzione (art. 319 c.p.) e concesse le circostanze attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei primi due per intervenuta prescrizione, mentre condannava il G. e il P. per lo stesso reato, non ritenendo concedibili le attenuanti  generiche. <br />
Il Procuratore regionale ravvisata, in esito alla esperita istruttoria, la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti dei predetti C., G., P. e C. e ritenute prive di fondamento le controdeduzioni svolte dai medesimi, a seguito  di rituali contestazioni degli addebiti, ai sensi dell&#8217; art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993,  n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, li ha convenuti per l’odierno giudizio per sentirli condannare alla rifusione in favore dell’Erario del danno determinato nella somma di euro 51.645,68, pari a lire 100.000.000 (centomilioni) oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.<br />
L’Organo requirente ha determinato tale importo complessivo, tenendo conto del danno patrimoniale derivante da mancate entrate tributarie, in misura almeno uguale a quella della tangente percepita di euro 25.822,84, pari a lire 50.000.000, e del danno non patrimoniale, quantificato nella stessa misura, per la lesione dell’immagine della P.A. causata dalla percezione della tangente.<br />
Sotto il primo profilo, assume il requirente costituire dato di comune esperienza, deducibile dall’art. 2727 c.c., che il contribuente è indotto all’indebito versamento di denaro dalla prospettiva di evitare un maggiore esborso derivante dall’accertamento di obbligazioni tributarie di superiore importo.<br />
Quanto ai profili non patrimoniali, lo stesso osserva che la tangente costituisce anche danno non patrimoniale per la lesione dell’immagine della P.A. da essa causata. Infatti, il prestigio del soggetto pubblico è pregiudicato dalla risonanza e dalla diffusione dei fatti illeciti, specie ove questi sfocino (come nella specie) in processi penali per fatti di corruzione o di concussione (cd. strepitus fori). Tale grave perdita di prestigio, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. S.U. n. 5668/97).<br />
Osserva al riguardo che la lesione del bene giuridico  “immagine” si realizza e coincide con il grave comportamento illecito in cui la stessa si sostanzia (cd. “danno – evento”) e va valutata in considerazione della gravità dei fatti addebitati (nella specie connotati dall’elemento psicologico del dolo); del profilo soggettivo (l’appartenenza dei convenuti al Corpo della Guardia di Finanza); nonché della risonanza negativa suscitata presso l’opinione pubblica dagli episodi di corruzione o concussione, cui i militari hanno preso parte.<br />
A supporto probatorio dei fatti addebitati ai convenuti, l’accusa ha prodotto, tra l’altro,  stralci dei verbali del procedimento penale contenenti: dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari da L. I. (in data 15/03/1997 e in data 9/02/1998); dichiarazioni confessorie rese in dibattimento dagli imputati P., C. e C. all’udienza del 13/12/2000; dichiarazione rese, all’udienza del 4/4/2001, dall’imputato G. ed accertamenti bancari svolti nei confronti dei convenuti.<br />
Da detti atti risulterebbe provato ad avviso del Procuratore regionale il fatto dell’avvenuta percezione di una “tangente” di lire 50.000.000.<br />
I signori P. D. e C. D. si sono costituiti in data 24 maggio 2004, a mezzo dell’avv. Ardo Arzeni, il quale ha depositato due comparse di contenuto analogo.<br />
I convenuti pur ammettendo una responsabilità in ordine ai fatti contestati, responsabilità che, a loro avviso, deve essere limitata alla mera leggerezza rappresentata dall’accettazione di una spontanea elargizione in danaro a verifica ultimata, sostengono che l’ipotesi di danno contestata &#8211; da mancate entrate &#8211;  non è sorretta da alcun elemento probatorio.<br />
Detto danno sarebbe, anzi, escluso dalle stesse risultanze del procedimento penale, le quali comproverebbero l’effettività e la correttezza della verifica effettuata nel periodo dal 3/7 al 3/10/1990 presso la società OMISSIS S.p.a., nonché  dal raffronto tra la contabilità degli esercizi verificati ed i verbali della verifica, dai quali risulterebbero recuperati a tassazione importi per complessive lire 257.633.812 e proposte pene pecuniarie per irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili, omessa ritenuta d’acconto e violazioni in materia di IVA (sottofatturazioni per lire 144.800.000). <br />
Sottolineano inoltre che la dottrina e la giurisprudenza contabile non ritengono sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno per la Pubblica Amministrazione la circostanza che il pubblico funzionario abbia percepito somme a titolo di tangente.<br />
In assenza di specifica prova rigorosa (nella specie non fornita), non sarebbe possibile affermare la sussistenza di un danno patrimoniale da mancate entrate tributarie.<br />
Con riferimento alla somma contestata a titolo di danno all’immagine, osservano che tale danno deve essere ricondotto nell’ambito della responsabilità patrimoniale vera e propria, in quanto la perdita di prestigio si risolve nel concreto pregiudizio economico derivante dai maggiori costi che l’ente è chiamato a sostenere per ripristinare la sua dignità e credibilità nell’opinione pubblica.<br />
Tale danno deve essere allegato, quantificato e dimostrato, non potendo essere implicito o presunto in conseguenza del risalto dato alla vicenda penale.<br />
Ciò premesso, deducono che le notizie, cui viene fatto riferimento, sarebbero smentite, in larga parte, dagli stessi atti penali e rilevano l’assenza di concreti agganci e parametri obiettivi cui riferire il preteso danno morale, la cui sussistenza, lungi dal risultare comprovata, sarebbe nella specie soltanto ipotizzata.<br />
Così concludono:<br />
In via preliminare:<br />
Rinviare e/o sospendere il presente giudizio sino all’esito del pendente processo di appello avverso la sentenza del Tribunale penale di Genova, posta a base dell’atto introduttivo del giudizio;<br />
In via istruttoria:<br />
disporre l’acquisizione di tutti i verbali di verifica e di constatazione relativi alle operazioni per cui è causa, nonché la contabilità dell’Azienda verificata, richiedendo all’occorrenza, alla competente Agenzia delle Entrate, informativa in merito alle imposte effettivamente pagate dall’Azienda medesima;<br />
In via principale:<br />
respingere in quanto infondate e, comunque, non provate, le domande tutte proposte dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti;<br />
In via subordinata:<br />
escludere la sussistenza di un danno “da mancate entrate tributarie” asseritamente subito dall’Amministrazione finanziaria in quanto insussistente e, comunque, non provato, riducendo l’ammontare della pretesa relativa all’ipotizzato danno all’immagine della P.A. alla luce delle restituzioni medio tempore spontaneamente operate dai conchiudenti.<br />
In ogni caso, per l’eventualità in cui dovesse, comunque,  ritenersi sussistente un residuo margine di responsabilità dell’inquisito per il danno erariale ipotizzato, ridurre l’addebito alla luce degli elementi di cui infra, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo, di cui all’art. 52 del 12.7.1934, n. 1214.<br />
In data 28 maggio 2004 si è costituito, a mezzo degli avv.ti Pier Giorgio Pizzorni e Cristina Pizzorni, il C..<br />
Lo stesso respinge, anzitutto, l’addebitata responsabilità sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum.<br />
Contesta l’equiparazione presuntiva tra ammontare del danno ed importo della tangente, e la mancata valutazione delle imposte recuperate a seguito della verifica “de quo”.<br />
A tal fine formula istanza per l’acquisizione dei verbali della verifica, degli atti di accertamento e delle imposte effettivamente pagate.<br />
Mancherebbe in ogni caso specifica e rigorosa prova in ordine al danno contestato. <br />
Eccepisce, altresì, che il Procuratore regionale non ha tenuto conto delle restituzioni e dei risarcimenti frattanto effettuati da tutti i convenuti.<br />
Quanto alla responsabilità contestata come “danno all’immagine”, sostiene che tale voce di danno è configurabile soltanto se sia data prova dell’effettiva erogazione di una spesa per il ripristino dei beni immateriali lesi. Nel caso di specie, nessuna prova è stata data in tal senso.<br />
Ravvisa, inoltre, l’opportunità di sospendere il giudizio sino alla decisione della Corte di appello di Genova, presso cui è stata appellata la sentenza penale posta a base dell’atto introduttivo del presente giudizio.<br />
Conclude, pertanto, chiedendo:<br />
In via preliminare:<br />
sospendere il giudizio fino all’esito del pendente processo di appello relativo alla sentenza del Tribunale penale di Genova;<br />
In via istruttoria:<br />
disporre l’acquisizione agli atti di tutti i verbali di verifica e di constatazione relativi alle operazioni per cui è causa, e della contabilità dell’Azienda verificata, nonché degli atti di accertamento e delle imposte effettivamente pagate da tale Azienda, disponendo altresì le più opportune informative – ex art. 213 c.p.c. – presso l’Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza di Genova e presso l’INPDAP di Genova in relazione alle trattenute effettuate a fronte degli asseriti accertandi danni di cui è causa;<br />
In ogni caso, respingere in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate, le domande tutte proposte dalla Procura regionale nei confronti dello stesso;<br />
In via subordinata:<br />
escludere la sussistenza di un danno “da mancate entrate tributarie” asseritamente subito dall’Amministrazione finanziaria in quanto insussistente e, comunque, non provato; ridurre in ogni caso l’ammontare della pretesa relativa all’ipotizzato danno alla P.A., alla luce delle restituzioni medio tempore operate dal conchiudente, determinando gli eventuali conguagli a favore del conchiudente stesso.<br />
Infine, per l’eventualità in cui dovesse, comunque, ritenersi sussistente un residuo margine di responsabilità dell’inquisito per il danno erariale ipotizzato, ridurre l’addebito alla luce degli elementi di cui infra, sussistendo, nella fattispecie, tutti i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 52 del t.u. 12.7.1934, n. 1214.<br />
In data 20 maggio 2004 si è anche costituito il G., a mezzo degli avv.ti Gianfranco Ferraris e Raffaella Rubino, i quali hanno depositato memoria.<br />
Lo stesso, premesso che la tangente non costituisce di per sé sicura prova di un corrispondente danno per lo Stato, lamenta in particolare il mancato adempimento da parte del Procuratore Regionale dell’onere di fornire concreti elementi circa l’effettiva sussistenza e  quantificazione del danno a lui ascritto.  <br />
Detto danno sarebbe, anzi, escluso dalle risultanze del procedimento penale, le quali comproverebbero l’effettività e la correttezza della verifica, stante che la stessa sentenza avrebbe sottolineato che il L. si determinò al pagamento non per un accertamento benevolo inteso a lasciare sommerse le irregolarità, bensì per una verifica “veloce” che non recasse ostacolo al normale andamento dell’attività aziendale.<br />
Con riferimento alla somma contestata a titolo di danno all’immagine, osserva che anche tale voce di danno va dimostrata mediante le spese effettivamente erogate o programmate per il ristoro dell’immagine; detta dimostrazione nella specie non sarebbe stata fornita dal Procuratore Regionale.<br />
Tale danno deve infatti essere allegato, quantificato e dimostrato, non potendo essere implicito o presunto in conseguenza del risalto dato alla vicenda penale; mancano, infatti, concreti agganci e parametri obiettivi cui riferire il preteso danno morale, la cui sussistenza, lungi dal risultare comprovata, sarebbe nella specie soltanto ipotizzata.<br />
In conclusione chiede:<br />
A) In via principale la reiezione della domanda del Procuratore Regionale perché infondata in fatto e in diritto in relazione ad entrambi i profili di danno (patrimoniale e non patrimoniale) protestati.<br />
B) In via subordinata, stante la mancata prova in ordine alla quantificazione e sussistenza del danno patrimoniale diretto, contenere l’obbligazione del G. al solo danno all’immagine, nei limiti in cui la lesione di detto bene dovesse ritenersi dimostrata, correlando la relativa condanna alla sola quota parte di responsabilità riconducibile al medesimo, in misura comunque minimale – facendo riferimento al G. solo tre dei trentasette articoli di stampa prodotti dall’Accusa e per episodi diversi da quello in discussione  &#8211; rispetto a quella dei marescialli coimputati.<br />
C) In via di ulteriore e gradato subordine, per la sola ipotesi che questa Corte dovesse pervenire ad una pronuncia di condanna, operare l’esercizio del potere riduttivo della sanzione, tenendo in ogni caso in considerazione le somme già spontaneamente restituite all’amministrazione.<br />
D) Con vittoria, per il caso di soccombenza del Procuratore Regionale, degli onorari e spese di causa.<br />
In via istruttoria, fa istanza di richiesta di acquisizione presso il Comando Regionale competente del foglio matricolare e dello stato di servizi del G..<br />
All’odierna pubblica udienza, gli avv.ti Ferraris e Rubino per il G., l’avv. Pier Giorgio Pizzorni per il C. e l’avv. Arzeni per il C. e per il P., dopo aver chiesto preliminarmente la sospensione del giudizio fino alla conclusione del processo penale di appello, hanno illustrato le argomentazioni di merito svolte negli atti scritti, ribadendo le conclusioni precedentemente assunte.<br />
Il Pubblico Ministero, nel suo intervento orale, ha ribadito che, sulla base delle produzioni effettuate e delle argomentazioni svolte in citazione, sono stati provati tanto la dazione che il danno in ogni sua componente. Ha, quindi, sottolineato l’inutilità di controllare gli atti della verifica, dal momento che, ai fini del giudizio, è rilevante non ciò che è stato accertato, ma ciò che è stato omesso; inoltre, non ritiene possibile ripetere oggi la verifica per trovare le omissioni.<br />
Ha concluso con la richiesta di condanna in solido dei convenuti.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Pregiudizialmente occorre esaminare la richiesta avanzata da tutti i convenuti di sospensione del giudizio fino all’esito del processo penale di appello pendente per gli stessi fatti su cui si fonda il presente giudizio di responsabilità amministrativa. <br />
Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento vige ormai il principio della separatezza ed autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, atteso che il nuovo codice di procedura penale del 1988 non ha riprodotto l’art. 3 del codice precedente, che, ispirandosi al diverso principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello contabile, prevedeva l’obbligo di sospensione di quest’ultimo ove la cognizione del reato influisse sulla definizione della controversia.<br />
Di conseguenza, esclusa la sussistenza di un obbligo di sospensione del processo contabile, ai sensi degli artt. 75, terzo comma, c.p.p. e 295 c.p.c. e non essendovi particolari esigenze istruttorie, che pure potrebbero giustificare la sospensione facoltativa del processo, la proposta istanza di sospensione del giudizio va respinta.<br />
Passando al merito, il Requirente imputa ai convenuti di avere percepito, in occasione della verifica fiscale effettuata nei confronti della società OMISSIS S.p.a., una “tangente” di lire 50.000.000, al fine di favorire la stessa, così cagionando all’Erario sia un danno patrimoniale per minori entrate tributarie, quantificato in misura almeno pari a quella della tangente percepita, sia un danno “non patrimoniale” conseguente alla lesione dell’immagine della P.A., quantificato nella stessa misura in relazione al costo sostenuto o da sostenere per il ripristino del prestigio e dell’immagine dello Stato.<br />
La pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio trae origine da uno degli episodi delittuosi oggetto del procedimento penale, definito in primo grado con la sentenza n. 1980/2001, depositata il 9.8.2001, per il quale il Tribunale di Genova, I Sezione Penale, ritenuta la corruzione e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei primi due per intervenuta prescrizione, mentre ha condannato il G. e il P. per lo stesso reato, non ritenendo concedibili le attenuanti  generiche. <br />
La prova del fatto corruttivo la si rinviene innanzi tutto nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari dal signor L. Ilario, amministratore unico e socio di maggioranza della “OMISSIS S.p.a”.<br />
Lo stesso dichiarava infatti al P.M., in data 19 marzo 1997 e in data 9 febbraio 1998, di aver provveduto,  in epoca prossima alla conclusione della verifica che aveva riguardato la suddetta società nel periodo dal 3.7.1990 al 3.10.1990, a consegnare personalmente al C. una busta gialla contenente la somma di lire 50.000.000 in banconote da lire 100.000.<br />
L’accordo sull’importo della dazione venne raggiunto dopo una trattativa tra lo stesso ed il C., a seguito di una richiesta iniziale di quest’ultimo che il L. ricordava  di lire 150.000.000, poi ridotta a lire 50.000.000.<br />
Il medesimo precisava che evidentemente il C. si era accorto che l’Azienda “era floridissima, aveva molto lavoro e finanziariamente era molto capitalizzata”; inoltre, “tra crediti e magazzino avrà avuto un attivo di sette miliardi”.<br />
Il L. sottolineava, altresì, che nel corso della verifica gli era stato detto che se voleva “evitare che la verifica si protraesse a lungo e che fossero presi in considerazione anche altri anni precedenti, con ulteriori possibilità di rilievi” avrebbe dovuto pagare…”  e proseguiva dichiarando che   “pur non avendo troppo da temere dalla verifica in questione” decise “ di accettare la richiesta di pagamento sostanzialmente per “quieto vivere”<br />
La somma consegnata di lire 50 milioni faceva parte di un maggiore prelievo di lire 130 milioni fatto dallo stesso da un conto corrente della società, a titolo di compenso aziendale (il prelievo e la dichiarazione nel 740 sono state documentati in sede penale).<br />
Il prelievo fu maggiore della somma poi consegnata per avere un margine di manovra nella trattativa; ricordava, infatti, di aver diviso i soldi in due buste, una di cinquanta milioni ed una di 80 milioni, sì che se non fosse riuscito a fargli accettare i 50 milioni avrebbe consegnato la busta con gli ottanta o anche tutte e due.<br />
Tali dichiarazioni molto circostanziate trovano riscontro quanto all’avvenuta dazione della somma in questione nelle dichiarazioni rese, nell’udienza dibattimentale del 13 dicembre 2000,  dal C., il quale ammetteva di avere ricevuto verso la fine della verifica la somma di lire 50 milioni dal L., somma che fu divisa di comune accordo con il C. ed il P. in cinque parti, tre per loro sottufficiali e due per il colonnello Rinaldi, comandante del Gruppo, e per il maggiore G., comandante della Sezione e direttore della verifica, provvedendo personalmente a consegnarla agli ultimi due. Pur non ricordando “se era la prima, la seconda volta o la ….”, precisava di non avere avuto timori che gli ufficiali lo potessero denunciare.<br />
Il C. ed il P. confermavano in dibattimento quanto asserito dal C.. Anche il G., da parte sua, confermava di aver ricevuto nel proprio ufficio dopo la verifica dal maresciallo C. una somma sui dieci milioni.<br />
Dette dichiarazioni autoaccusatorie &#8211; rese nel contesto di più ampie ammissioni relative ad una pluralità di fatti delittuosi che hanno consentito di accertare in sede penale l’esistenza di diffusi e sistematici episodi di corruzione nell’attività del Gruppo di sezioni speciali incaricate delle verifiche fiscali – danno piena prova dell’avvenuta percezione da parte di tutti i convenuti di una “tangente”, la quale può fondatamente ritenersi accertata nella somma di lire 50.000.000.<br />
Ciò posto, per quanto attiene al primo profilo di danno (da mancate entrate tributarie), che il Requirente ha contestato nella stessa misura della somma indebitamente percepita, il Collegio condivide le argomentazioni accusatorie svolte dal medesimo in ordine alla sussistenza di un danno patrimoniale per l’Amministrazione, rappresentato dalle minori entrate connesse all’avvenuta percezione della tangente.<br />
La prova di tale danno è “ictu oculi” rinvenibile nella struttura sinallagmatica del patto corruttivo, accertato in sede penale ed autonomamente riscontrato da questo giudice.<br />
Ai sensi dell’art. 319 c.p., la dazione del danaro o di altra utilità, rappresenta, infatti, per il pubblico ufficiale il corrispettivo della omissione o del ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.<br />
E nella specie, trattandosi di dazione illecita avvenuta in occasione di un controllo fiscale, la controprestazione non poteva che riguardare l’omissione di rilievi, con conseguente perdita di entrate di dimensioni realisticamente ben più elevate della somma percepita, perché solo la prospettiva di un consistente vantaggio indebito può indurre un imprenditore &#8211; o chi agisce per suo conto &#8211; ad assumersi i rischi connessi con il compimento di atti delittuosi, che diversamente sarebbero privi, non solo di giustificazione economica, ma anche di qualsiasi plausibile ragione.<br />
Tale orientamento risulta peraltro seguito dalla quasi totalità della giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte, e condiviso dalla stessa Corte di cassazione (Cass., Sezioni unite, sent. n. 98 del 4.4.2000)<br />
Né ritiene il Collegio di poter condividere l’affermata natura di mera liberalità della “dazione”, la quale non avrebbe minimamente condizionato l’esito della verifica.<br />
Anche a voler prescindere dalla considerazione che l’accoglimento di siffatta tesi negherebbe l’esistenza del patto corruttivo, accertato dal giudice penale e riscontrato in questa sede (la corruzione fiscale è fonte di danno per l’Erario per definizione, ex art. 319 c.p.), quella che viene qualificata come semplice “regalia”– sollecitata, promessa o anche semplicemente attesa – per il corretto comportamento tenuto, per l’abbreviazione dei tempi della verifica ……., come già diffusamente evidenziato da questa stessa Sezione, non può non rappresentare un gravissimo elemento di turbativa del regolare andamento della verifica fiscale, in quanto altera e distorce il normale sviluppo dell’attività di indagine e di controllo (Sez. Giurisd. Liguria, sent. n. 956 dell’11 dicembre 2001). <br />
Non è, infatti, dubitabile che vi sia in chi ha ricevuto, sta per ricevere o comunque si aspetta un compenso, una compiacente predisposizione a tollerare o far finta di non vedere ciò che in una situazione di liceità noterebbe.<br />
La rappresentazione del funzionario che, sebbene solleciti o accetti regali (i quali, anche nei casi meno eclatanti, rappresentano comunque multipli del suo stipendio), pur tuttavia assolve ai propri doveri istituzionali senza alcun condizionamento e con particolare severità, per quanto ricorrente nelle argomentazioni difensive dei convenuti in processi come quello che ci occupa, non è altro che un artifizio difensivo assolutamente avulso dalla realtà ed in insanabile contrasto con i più elementari principi della logica prima ancora che del diritto.<br />
E’ comunque certo che, nel caso di specie, come pure in tutti gli altri episodi corruttivi oggetto della sentenza penale, la verifica riguardò soltanto due esercizi. I finanzieri non ritennero, infatti, in nessun caso di estendere i propri controlli agli ultimi cinque esercizi, relativamente ai quali veniva acquisita l’intera documentazione fiscale all’inizio della verifica proprio in vista di tale evenienza. <br />
Appare significativo in merito quanto dichiarato dal L. al P.M. il 19 marzo 1987 “…mi è stato detto che se volevo evitare che la verifica si protraesse a lungo e che fossero presi in considerazione anche altri anni precedenti avrei dovuto pagare…….”. <br />
Proprio sulla base di questa e di altre dichiarazioni di contenuto analogo nella sentenza penale si afferma che l’amministratore della società si determinò ad effettuare la dazione di danaro “…per realizzare il proprio personale interesse che nella specie era quello di avere una verifica addomesticata e veloce”, considerazione, quest’ultima, che ben esprime la connessione logica esistente tra rapidità della verifica ed attenuato rigore della stessa.<br />
In tale contesto, l’accoglimento del principio sotteso all’eccezione di mancanza della specifica prova dei rilievi omessi dai finanzieri finirebbe certamente per assicurare la totale irresponsabilità sotto il profilo patrimoniale a corrotti e concussori.<br />
Occorre, infatti, tener presente che la verifica fiscale generale, oltre a presentare aspetti di evidente discrezionalità in ordine alla sua conduzione, non consiste nel controllo di situazioni contabili ben circoscritte e verificabili con una procedura standardizzata, che, se correttamente eseguita, non può che condurre ad un risultato certo ed univoco.<br />
La contabilità di un operatore economico, anche di medie dimensioni, è un documento composito, articolato in conti e sottoconti, rappresentativo di situazioni contabili atipiche e differenziate &#8211; riassuntivo di una notevole massa documentale &#8211; alla cui redazione partecipano uffici contabili, talora di notevoli dimensioni, sotto la direzione di professionisti esperti in materia ragionieristica, contabile e fiscale, e, come acutamente già rilevato (Corte dei conti, Sezione I di Appello n. 96 del 25.3.2002), “nelle sue pieghe la violazione di legge può annidarsi in atti non tipici, o essere mascherata sotto molteplici artifici”, per cui l’evasione e l’elusione possono essere scoperte solo grazie alle capacità professionali dei verificatori, alla loro correttezza, nonché all’intuizione ed alla sagacia degli stessi.<br />
Non è, pertanto, ipotizzabile che la ripetizione della verifica in un momento successivo possa consentire di evidenziare con attendibile valore probatorio le specifiche violazioni della legge fiscale dolosamente non rilevate dai militari infedeli; è anzi probabile che la stessa verifica compiuta in tempi diversi e in diverso contesto dai medesimi funzionari dia luogo a rilievi in tutto o in parte diversi, donde la rilevanza pregnante, ai fini che ci occupano, dell’effetto distorsivo conseguente al perseguimento di un interesse illecito personale, che solo in ipotesi di scuola o curialesche può non essere in conflitto con quello pubblico.<br />
D’altra parte, la tesi della mancanza di danno risulta contrastare anche con gli accertamenti fatti e le decisioni prese in sede penale, atteso che quel giudice, nell’accertare l’intervenuta prescrizione, ha ritenuto la sussistenza del reato di corruzione propria, cioè per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.).<br />
Neppure possono avere qualche valore, ai fini della decisione da assumere, i rilievi effettuati ed i recuperi operati, in quanto gli stessi, per le ragioni diffusamente suesposte, appaiono ininfluenti, rilevando, nella specie, non ciò che è stato scritto a verbale o accertato, ma ciò che è stato omesso.<br />
Di conseguenza, deve essere respinta la richiesta istruttoria di acquisizione dell’intera documentazione fiscale (verbali di verifica, accertamenti di imposte), nonché della contabilità dell’Azienda verificata, in quanto irrilevante ai fini del decidere.<br />
Parimenti deve essere respinta la richiesta di indagini presso la Guardia di Finanza e presso l’INPDAP in considerazione del fatto che, ai fini dell’eventuale compensazione, l’accertamento delle somme trattenute rileva solo nella successiva fase dell’esecuzione.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, essendo impossibile e, comunque, estremamente difficoltoso pervenire alla esatta individuazione dell’ammontare del pregiudizio patrimoniale, certo solo nella sua ontologica esistenza, il Collegio, seguendo un criterio di massima moderazione e di “favor” verso i responsabili, ritiene che lo stesso possa essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari a lire 50.000.000 (cinquantamilioni).<br />
In merito alle modalità seguite nella quantificazione di tale voce di danno, pur nella consapevolezza della inadeguatezza (per difetto) della tangente ad esprimerlo, questo giudice ritiene, comunque, di dover sottolineare che, in sede di determinazione equitativa dello stesso, la “tangente” non può non assumere una posizione centrale tra i parametri di riferimento, in quanto rappresenta il prezzo dei vantaggi che il corruttore si ripromette di ottenere e che il percettore è disposto a fargli conseguire.<br />
Passando, poi, alla richiesta del danno “non patrimoniale”, conseguente alla lesione dell’immagine ed alla perdita di prestigio della Pubblica Amministrazione, che il Requirente, nella specie, configura come danno aggiuntivo prodotto dalla medesima condotta (percezione della “tangente”) causativa del danno patrimoniale, va sottolineato che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che il danno risarcibile, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, non è ravvisabile esclusivamente in una “diminuzione patrimoniale”, già verificatasi, ma comprende anche i maggiori costi che la pubblica amministrazione sia eventualmente chiamata a sopportare (Cass. Civ. SS.UU. sentenze n. 3970 del 1993, n. 5668 del 25.6.1997, n. 744 del 25.10.1999 e n. 98 del 4.4.2000).<br />
Sulla base del riferito orientamento della Suprema Corte, deve, pertanto, essere respinta l’eccezione difensiva circa la mancanza di prova di tale voce di danno per non essere stati provati gli esborsi in concreto effettuati dall’Amministrazione al fine di ripristinare la propria immagine. La Cassazione, nel riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, ha, infatti, evidenziato che non vanno considerati esclusivamente i costi sostenuti ma anche quelli futuri ed eventuali, senza che sia necessario fornire la prova concreta delle spese effettuate (in tal senso, tra le tante, Sez. Giurisd. Piemonte n. 935 e 937/2000; Sez. Terza Giurisd. d’Appello n. 279-A/2001; Sez. Prima Giurisd. d’Appello n. 16-A e 48-A/2002).<br />
D’altra parte, non sembra possa dubitarsi che qualsiasi danno inferto ad un bene, sia esso materiale che immateriale, abbia carattere di certezza, concretezza ed attualità anche se non prontamente riparato o ripristinato; diversamente opinando, dovrebbe, ad esempio, ritenersi che il grave danneggiamento subito da una autovettura diviene certo, concreto e attuale per il suo proprietario solo quando questo la ripara o la sostituisce (Corte Conti, Sez. Giurisd. Liguria n. 164/R del 28 aprile 2000).<br />
Per la stessa giurisprudenza civile è, peraltro, pacifico che la parte danneggiata non ha neppure l’obbligo di impiegare la somma avuta a titolo di risarcimento per effettuare le riparazioni necessarie (Cass. Civ., Sez. III, n. 2402 del 4.3.1998).<br />
Inoltre, in tema di danno c.d. “non patrimoniale” relativo alla lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza più recente della Corte dei conti ha precisato che il danno all’immagine ed al prestigio &#8211; nozione originariamente elaborata dal giudice civile con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica e successivamente estesa alla persona giuridica privata ed ancor più alla persona giuridica pubblica &#8211; consiste nella lesione di beni immateriali inidonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili (Corte Conti, Sez. giurisd. Umbria 8.6.2001, n. 98; Sez. II d’appello n. 338/A del 6 novembre 2000; Sez. I n. 131/98/A del 12.5.1998).<br />
L’evento dannoso, si afferma, “non è più esclusivamente connesso ad una deminutio patrimonii ma piuttosto ad un fatto intrinsecamente dannoso proprio perché confliggente con interessi primari direttamente protetti dall’ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se è suscettibile di valutazione economica” (Corte Conti, Sez. I d’Appello,  n. 64/2002/A del 5.3.2002).<br />
Ciò non vuol dire, però, che sia sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, in quanto è necessario che sia provata l’effettiva lesione dell’immagine del soggetto pubblico che si assume danneggiato, ma, una volta accertata la lesione, il danno è comunque presente e deve essere risarcito in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non essendo possibile l’esatta determinazione dell’ammontare di un danno di tale natura.<br />
Ciò posto, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i comportamenti delittuosi tenuti dai convenuti abbiano prodotto, oltre che un danno da mancate entrate tributarie, anche un gravissimo pregiudizio all’immagine ed al prestigio del Corpo della Guardia di Finanza, in particolare, e dell’Amministrazione finanziaria, in generale.<br />
E la dimensione di tale danno è rinvenibile nella gravità in sé dell’episodio criminoso su cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi; nel clamore suscitato dall’arresto di ufficiali e sottufficiali  del Corpo della Guardia di Finanza, cui è istituzionalmente demandata la vigilanza sulla corretta osservanza degli obblighi tributari da parte dei cittadini (l’accusa ha prodotto ben 37 articoli di stampa); nel fatto che lo stesso si inseriva in un sistema di illegalità diffusa (come risulta dalla ripetitività degli episodi delittuosi oggetto dello stesso processo penale posto a base del presente giudizio e di altri casi di corruzione, di cui questo giudice si è occupato e dovrà occuparsi, essendo numerosi i giudizi pendenti).<br />
Né appare rilevante, contrariamente a quanto eccepito dal G., quante volte la stampa abbia menzionato i singoli autori dell’illecito penale, in quanto ciò che viene in considerazione nell’ipotesi di danno considerata non è l’immagine degli stessi, ma l’immagine ed il prestigio dell&#8217;Amministrazione, alla cui lesione ciascuno ha concorso con la propria condotta.<br />
E’, dunque, certo che in presenza del grave episodio delittuoso di cui trattasi, l’Amministrazione ha dovuto e dovrà affrontare le spese necessarie per il ripristino della propria immagine; in particolare, ha dovuto procedere alla riorganizzazione del servizio, sostituendo i funzionari infedeli con i notevoli costi connessi alla formazione di nuove professionalità. Ma, soprattutto, ha sopportato e dovrà sopportare maggiori costi a causa delle accresciute esigenze di repressione: la propalazione nell’opinione pubblica di tali gravi fatti delittuosi, ha concorso certamente ad ingenerare nei cittadini il convincimento che si possa agevolmente “rimediare” ad eventuali inosservanze degli obblighi fiscali, grazie ad illeciti pagamenti ai funzionari chiamati a controllarne il rispetto.<br />
Infine, l’esistenza del danno collegato alla perdita di prestigio dell’Amministrazione, in un settore delicato ed essenziale per lo Stato, quale quello della fiscalità, in larga parte basato sull’autotassazione e, quindi, sul rapporto fiduciario con i cittadini, è facilmente intuibile nella sua gravità, anche se non esattamente quantificabile nel suo preciso ammontare.<br />
Di conseguenza, il grave nocumento inferto all’immagine dell’Amministrazione, sulla base dei suindicati elementi di valutabilità economica dello stesso, viene determinato dalla Sezione equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in euro 12.911,50 (dodicimilanovecentoundici/50), &#8211; pari a lire 25.000.000 &#8211; comprensive di rivalutazione monetaria.<br />
Ciò posto, attesa la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’affermazione della responsabilità dei convenuti (rapporto di servizio, violazione dolosa degli obblighi relativi, danno, nesso di causalità tra condotta penalmente rilevante ed evento lesivo), e tenuto conto, altresì, dell’equivalenza del loro apporto causale alla produzione del danno, in parziale accoglimento della domanda attrice, i signori C. D., G. G.,  P. D. e C. N. vanno condannati, ciascuno in ragione di un quarto e in solido per l’intero (ex art. 1, comma quinquies, L. n. 20/1994), al pagamento in favore del Ministero dell’economia e delle finanze della somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari a lire 50.000.000 (cinquantamilioni), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 3 ottobre 1990 fino al deposito della presente sentenza, a titolo di danno patrimoniale.<br />
I medesimi debbono anche essere condannati, ciascuno per un quarto e in solido tra loro per l’intero, al pagamento di euro 12.911,50 (dodicimilanovecentoundici/50), pari a lire 25.000.000 (venticinquemilioni), per il danno all’immagine. <br />
In sede di esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione terrà conto di quanto da ciascuno già rifuso &#8211; ed alla medesima pervenuto a titolo di risarcimento del danno &#8211; con riferimento all’episodio oggetto del presente giudizio, considerando, ove i risarcimenti siano stati effettuati indistintamente con riferimento a più episodi delittuosi, anche le eventuali altre condanne con cui sono stati o saranno definiti i relativi giudizi di responsabilità amministrativo – contabile.<br />
Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>La Corte dei conti &#8211; Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna i signori C. D, G. G., P. D. e C. N. al pagamento in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuno in ragione di un quarto e in solido tra loro per l’intero, delle seguenti somme:<br />
euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 3 ottobre 1990 fino al deposito della presente sentenza; <br />
euro 12.911,50 (dodicimilanovecentoundici/50), comprensivi di rivalutazione monetaria per il danno all’immagine.<br />
In sede di esecuzione, l’Amministrazione terrà conto di quanto da ciascuno già rifuso alla stessa con riferimento all’episodio oggetto del presente giudizio.<br />
Dalla data di deposito della presente sentenza sulle somme risultanti saranno dovuti gli interessi legali fino al pagamento.<br />
Condanna, inoltre, i medesimi al pagamento, in solido e nella stessa misura, delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 286,68 (duecentottantasei/68).</p>
<p>Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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