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	<title>927 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>927 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-927/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.927</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento in appalto del servizio di revisione, risanamento, ripristino funzionalità e decoro arredi e superfici interne della flotta di vetture passeggeri. L’esclusione dalla procedura negoziata era stata disposta sulla base della ritenuta insussistenza dei requisiti di ordine tecnico di cui al bando di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-927/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-927/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento in appalto del servizio di revisione, risanamento, ripristino funzionalità e decoro arredi e superfici interne della flotta di vetture passeggeri. L’esclusione dalla procedura negoziata era stata disposta sulla base della ritenuta insussistenza dei requisiti di ordine tecnico di cui al bando di gara, mentre non si applica alla ricorrente il divieto di esclusione previsto dall’art. 38, comma 1 bis, d. lgs. 163/2006, che prevede che non possano essere opposte alle imprese affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario le cause di esclusione ivi previste ed attinenti ai requisiti di ordine generale; inoltre, i requisiti espressivi della affidabilità tecnica, come indicati in termini di capacità dal bando di gara, non possono essere desunti da attività fraudolentemente poste in essere in danno della stessa Stazione appaltante, che hanno comportato la risoluzione per inadempimento, con efficacia ex tunc, dei relativi contratti, ricadenti nel triennio ivi previsto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00927/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01582/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc Mavis S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Di Martino, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via dell&#8217;Orso, 74;	</p>
<p>contro	</p>
<p>la Soc. <b>Trenitalia S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police, Filippo Degni, Carlo F. Giampaolino e Andrea D&#8217;Onghia, presso il cui studio sono domiciliati elettivamente in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’atto di esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento in appalto del servizio di revisione, risanamento, ripristino funzionalità e decoro degli arredi e delle superfici interne e della cassa esterna della flotta di vetture in asset alla Linea Servizi di Base di Divisione Passeggeri N/I di cui alla nota DPNI/PMA/MI/11/045 del 10.1.2011, pervenuta il 22.1.2011;	</p>
<p>nonché, degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soc. Trenitalia S.p.a.;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Visto l’art. 120, c.p.a.;	</p>
<p>RILEVATO che l’esclusione dalla procedura negoziata in controversia è stata disposta sulla base della ritenuta insussistenza dei requisiti di ordine tecnico di cui al bando di gara, per cui appare inconferente alla fattispecie di cui si tratta il divieto di esclusione previsto dall’art. 38, comma 1 bis, d. lgs. 163/2006, che invece prevede che non possano essere opposte alle imprese affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario le cause di esclusione ivi previste ed attinenti ai requisiti di ordine generale;	</p>
<p>RITENUTO che i requisiti espressivi della affidabilità tecnica, come indicati in termini di capacità dal punto III.2.3., lett. a) e b), del bando di gara, non possono essere desunti da attività fraudolentemente poste in essere in danno della stessa Stazione appaltante, che hanno comportato la risoluzione per inadempimento, con efficacia ex tunc, dei relativi contratti, ricadenti nel triennio ivi previsto;	</p>
<p>CONSIDERATO che le considerazioni dianzi espresse non inducono a ritenere la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso;	</p>
<p>RITENUTO di liquidare, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 104/2010, le spese della presente fase cautelare in € 1.000,00 (mille,00) e poste le stesse a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.<br />	<br />
CONDANNA la società ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille,00)	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-927/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.927</a></p>
<p>Va disposta l’esecuzione dell’ordinanza che sospende in parte il decreto interministeriale DEC/RAS/1448/2006 contenente il Piano Nazionale di Assegnazione PNA 2 per il periodo 2008/2012. La predetta ordinanza infatti, è stata eseguita nella parte relativa all’esame della domanda di autorizzazione ad emettere gas serra (rilasciata in data 25/07/2007), mentre l’amministrazione deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va disposta l’esecuzione dell’ordinanza che sospende in parte il decreto interministeriale DEC/RAS/1448/2006 contenente il Piano Nazionale di Assegnazione PNA 2 per il periodo 2008/2012. La predetta ordinanza infatti,   è stata eseguita nella parte relativa all’esame della domanda di autorizzazione ad emettere gas serra (rilasciata in data 25/07/2007), mentre l’amministrazione deve ora determinarsi sulla richiesta di assegnazione delle quote CO2 nell’ambito della decisione di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 e tenuto conto della autorizzazione del 25/07/2007. Peraltro, la precedente ordinanza cautelare non ha accertato la spettanza in capo alla ricorrente dell’assegnazione delle quote di CO2, sicche’ questo aspetto deve essere accertato dall’amministrazione, cui si impone di determinarsi entro 60 giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11753/g">Ordinanza sospensiva del 10 luglio 2007 n. 3511</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11754/g">Ordinanza sospensiva del 22 marzo 2007 n. 1388</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 927/08<br />
Registro Generale: 4626/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto il ricorso proposto da:<br />
<b>  E.ON ITALIA PRODUZIONE SPA</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  CLAUDIO PIACENTINI e   Avv.  MARIO SANINOcon domicilio  eletto in Roma VIALE PARIOLI N.180  pressoMARIO SANINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREMINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>DIR. GEN. RICERCA AMBIENT. E SVIL. MIN. AMBIENTE<br />DIR. GEN. ENERGIA E RISORSE MINERARIE MIN. SVILUPPO ECON.</b>non costituitosi;<br />
<b>COMITATO NAZ. GESTIONE E ATTUAZIONE DIRETTIVA 2003/87/CE<br />PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI </b><br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
e nei confronti di<br />
<b>ENDESA ITALIA SPA<br />ENEL PRODUZIONE SPA<br />EDISON SPA<br />TIRRENO POWER SPA<br />ESSO ITALAIANA SRL<br />ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO SPA </b><br />
non costituitisi;<br />
per l&#8217;esecuzione dell’ordinanza Cons. di Stato n. 3511/2007, resa tra le parti, concernente PIANO NAZIONALE DI   ASSEGNAZIONE QUOTE DICO2;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMITATO NAZ. GESTIONE E ATTUAZIONE DIRETTIVA 2003/87/CE<br />  MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br />  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’avv. Sanino e l’avv. Viviani;</p>
<p>Ritenuto che l’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione è stata eseguita nella parte relativa all’esame della domanda di autorizzazione ad emettere gas serra (rilasciata in data 25/07/2007) e che l’amministrazione deve ora determinarsi sulla richiesta di assegnazione delle quote CO2 nell’ambito della decisione di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 e tenuto conto della autorizzazione del 25/07/2007 (con la precisazione che con la precedente ordinanza la Sezione non ha accertato la spettanza in capo alla ricorrente dell’assegnazione delle quote di CO2, aspetto che deve essere accertato dall’amministrazione);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie in parte il ricorso numero: 4626/2007  e, per l&#8217;effetto, ordina all’amministrazione di determinarsi nei sensi di cui in parte motiva entro il termine di 60 giorni.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-927/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-3-2007-n-927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-3-2007-n-927/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-3-2007-n-927/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.927</a></p>
<p>sulla natura e sulla funzione del preavviso di diniego previsto dall&#8217;art. 10-bis della l. 241/1990 Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – preavviso di diniego ex art. 10bis l. 241/1990 – rapporto con il provvedimento finale 1. L’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 introduce nel nostro sistema un nuovo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-3-2007-n-927/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-3-2007-n-927/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sulla funzione del preavviso di diniego previsto dall&#8217;art. 10-bis della l. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – preavviso di diniego ex art. 10bis l. 241/1990 – rapporto con il provvedimento finale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 introduce nel nostro sistema un nuovo elemento procedurale, nei procedimenti su istanza di parte, affatto diverso per funzioni e finalità rispetto all&#8217;avviso di avvio del procedimento ex art. 7, medesima legge.</p>
<p>2. La natura endoprocedimentale del preavviso di diniego, la sua non autonoma impugnabilità e la sua evidente ratio collaborativa e partecipativa rispetto al privato comporta la possibilità che tale preavviso non corrisponda in ogni suo dettagliato elemento a quanto contenuto nel diniego, ma ne costituisca per così dire uno schema,  evidenziandone i punti salienti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
Umberto Zuballi	&#8211;	Presidente, relatore<br />	<br />
Claudio Rovis		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Riccardo Savoia	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 409/07 proposto da</p>
<p><B>MERLIN FLAVIO E MILAN IVANA</B>, rappresentati e difesi dall’ avv.Giovanni Daniele Toffanin, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Maurizio Scattolin in Venezia – San Marco 4714;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Pozzonovo (PD)</b> in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
previa sospensione dell’esecuzione, dell’Ordinanza del Comune di Pozzonovo n. 2 in data 28.11.2006 senza numero di prot., a firma del Responsabile del Servizio, a mezzo della quale viene ingiunto all’odierno ricorrente “di effettuare la demolizione degli interventi abusivi sopra meglio descritti località Pozzonovo via Roma 60 entro il termine perentorio di 90 gg.”, interventi relativi ad adeguamento igienico sanitario di fabbricato ad uso civile abitazione per la funzionalità a favore di soggetto disabile ed oggetto di procedimento in sanatoria in essere.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 5.3.07 e depositato presso la Segreteria il 6.3.07, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 21 marzo 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Presidente Umberto Zuballi &#8211; l’avv. Toffanin per i ricorrenti;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center>
considerato<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
che l’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, come noto, introduce nel nostro sistema un nuovo elemento procedurale, nei procedimenti su istanza di parte, affatto diverso per funzioni e finalità rispetto all&#8217;avviso di avvio del procedimento ex art. 7, medesima legge. Si tratta, infatti, di un atto privo di contenuto provvedimentale, con cui l&#8217;amministrazione rende noto all&#8217;interessato il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere ad un diniego della sua domanda. Si tratta di un atto quindi endoprocedimentale, una specie di preavviso di diniego al fine di consentire all&#8217;interessato, nei tempi certi scanditi direttamente dalla medesima norma, di presentare le proprie osservazioni o integrazioni documentali, al fine di far mutare avviso all&#8217;amministrazione medesima. La tessa finalità della norma comporta che non vi debba essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego ed il diniego medesimo, ben potendo l&#8217;amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato ma anche autonomamente, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell&#8217;atto di diniego, l&#8217;unico veramente lesivo della sfera del cittadino. In altri termini, la natura endoprocedimentale del preavviso di diniego, la sua non autonoma impugnabilità e la sua evidente ratio collaborativa e partecipativa rispetto al privato comporta la possibilità che tale preavviso non corrisponda in ogni suo dettagliato elemento a quanto contenuto nel diniego, ma ne costituisca per così dire uno schema,  evidenziandone i punti salienti. Risulta evidente, altresì, la finalità di deflazione del contenzioso giurisdizionale perseguita dalla norma, attraverso l&#8217;introduzione nel procedimento amministrativo di uno specifico contraddittorio fra amministrazione e amministrato circa le ragioni che ostano all&#8217;accoglimento della domanda, affinché nel procedimento stesso tali ragioni possano essere superate o composte, ovvero affinché il provvedimento finale, pur negativo, tenga conto anche delle osservazioni formulate al riguardo dall&#8217;istante (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 aprile 2006 , n. 2553).<br />
Ciò premesso in linea generale, appare assorbente la fondatezza della censura relativa alla violazione del procedimento e in particolare dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990; invero nell’ordinanza impugnata si considera come avvio del procedimento l’ordinanza del 18 settembre 2006, laddove la richiesta di permesso a costruire, su cui doveva pronunciarsi il Comune, è di data 20 ottobre 2006.<br />
Il ricorso  si appalesa quindi fondato.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
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</b></p>
<p align=justify>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007.</p>
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