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	<title>9268 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.9268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-10-2008-n-9268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-10-2008-n-9268/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.9268</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. MatteiG. Battisti ed altri (Avv. A. Cozzi) c/ Regione Lazio (Avv. Stato). sulla inammissibilità, nel giudizio di ottemperanza, della nomina di un commissario ad acta con il compito di provvedere genericamente 1. Processo amministrativo – Ottemperanza – Commissario ad acta – Compiti – Esecuzione generica – Inammissibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-10-2008-n-9268/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.9268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-10-2008-n-9268/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.9268</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia  Est. Mattei<br />G. Battisti ed altri (Avv. A. Cozzi) c/ Regione Lazio (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità, nel giudizio di ottemperanza, della nomina di un commissario ad acta con il compito di provvedere genericamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ottemperanza – Commissario ad acta – Compiti – Esecuzione generica – Inammissibilità.<br />
2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza – Integrazione  – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di giudizio di ottemperanza, nel caso in cui sia decorso il termine assegnato all’Amministrazione per provvedere, è inammissibile la nomina di un commissario ad acta senza vincolo di eseguire un giudicato puntuale, ma con il compito di provvedere genericamente in ordine alla domanda, tenuto conto delle statuizioni contenute nelle pronunce e della normativa vigente (1).<br />
2. In sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, ancorché conseguente e collegato, occorrendo in tal sede riferirsi esclusivamente al dato letterale della sentenza, vale a dire al contenuto precettivo del dispositivo e della motivazione, con esclusione del riferimento ad elementi esterni. Infatti, il giudice dell’ottemperanza non può integrare una pronuncia dubbia o carente, seppure facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30.12.2004, n. 8275. <br />
(2)  Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.10.2003, n. 6198.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inammissibilità, nel giudizio di ottemperanza, della nomina di un commissario ad acta con il compito di provvedere genericamente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma &#8211; Sez. I ter</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso (n. 4184/2005) proposto da<br />
<b>Giacomo Battisti, Antonio Bertaggia, Mario Casatelli, Romualdo Casillo, Mario Casinelli, Francesco Celone, Giorgio D’Ascenzo, Domenico D’Avino, Raffaele Del Pero, Delfo Del Verme, Florindo Donatucci, Alessandro Duse, Mario Ferracci, Lorenzo Giovine, in persona degli eredi Mariantonietta Marano, Silvia Giovine e Giancarlo Giovine, Fabio Giovine, Antonino Gromme, Elisa Guidotti, Lucia Iaccarino, Antonio Ianniello, in persona degli eredi Irma Caiazza, Domenico Ianniello e Paola Ianniello, Domenico Magro, Mario Mattei, Rolando Montemari, Antonia Morelli, Massimo Nardone, Bruno Onori, Fineguerra Paccosi, Alvaro Pacini, Salvatore Perso, Maria Cristina Pisani, Andrea Poerio, Nicola Quarantelli, Bruno Ricci Guzzo, Vittorio Romaniello, Flory Savian, Carlo Tili, Mario Tollon, Nunzio Rocco Trunfio</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Rocco Baldassini e Bruno Forte ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avvocato Ariella Cozzi, in Roma, Via Ludovisi, n. 35</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12																																																																																												</p>
<p>Per l’ESECUZIONE DEL GIUDICATO<br />
&#8211;	formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I ter n. 874/1992 e sulla sentenza n. 12214 del 2002 della medesima Sezione.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale.<br />
Visto l’atto “incidente d’esecuzione” in data 25.2.2008;<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore, alla Camera di consiglio del 22 maggio 2008, il dott. Fabio Mattei.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con atto n. 4184/2005 i ricorrenti, nell’epigrafe indicati, hanno adito questo Tribunale per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 874/1992 del 5.12 e n. 12214 del 2002, passate in giudicato.<br />
Con la citata sentenza n. 874 del 1992 sono stati accolti i ricorsi proposti avverso la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 26.2.1985, n. 938, volti anche all’accertamento del diritto dei ricorrenti al riequilibrio tra l’anzianità giuridica ed economica, ex legge regionale n. 6 del 1985, con conseguente condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento degli emolumenti spettanti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. <br />
Tale sentenza è stata confermata in appello con sentenza n. 5058/2001 del 26.1.2001, anch’essa passata in giudicato.<br />
Con successiva sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n.12214 del 2002, è stato accolto il ricorso proposto per correzione di errore materiale inerente ad alcuni nominativi dei ricorrenti.</p>
<p>2. Con successivo atto notificato i ricorrenti riferiscono che la Regione Lazio non ha provveduto a dare esatta e completa esecuzione alla succitata sentenza n. 874 del 1992 ed alla susseguente pronuncia d’appello n. 5058/2001 e di aver, pertanto, notificato all’Amministrazione medesima atti di diffida rimasti senza esito, di aver, susseguentemente, proposto l’odierno ricorso sul quale il T.A.R. Lazio ha statuito con sentenza n. 6366/2005, accogliendo il ricorso proposto, dichiarando elusiva del giudicato la determinazione regionale del 26.5.2004, nella parte in cui non tiene conto del disposto di cui all’articolo unico della legge regionale n. 6 del 1981, e provvedendo alla nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o di un suo delegato.</p>
<p>3. Parte ricorrente con successivo atto in data 25.2.2008 deduce che il Commissario ad acta, individuato nella persona della dott.ssa Caporale, ha adottato, in ragione del proprio incarico, la determina del 30.6.2006 che non può però ritenersi, secondo prospettazione attorea, satisfattiva ed integralmente esecutiva del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 874 del 1992.</p>
<p>4. I ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale per l’esatta e completa esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze in epigrafe indicate, all’uopo deducendo:<br />
a) che i Commissari ad acta nominati nell’ambito dei diversi giudizi di ottemperanza instaurati in relazione al predetto giudicato, non hanno proceduto a dare completa esecuzione al giudicato, ossia a corrispondere ai ricorrenti le somme spettanti a titolo di arretrati con rivalutazione monetaria Istat con decorrenza dalla singola scadenza mensile al saldo effettivo, oltre ad interessi legali sulle somme rivalutate; in particolare la dott.ssa Caporale con la richiamata determina non avrebbe chiarito la spettanza ai ricorrenti delle somme a titolo di arretrati conseguenti all’inquadramento nel VI livello dal 10.12.1974 al 30.9.1978 e nel VII livello dal 1.10.1978 al 31.3.1980, cioè della differenza tra gli importi previsti per  livelli precedentemente attribuiti ai dipendenti e quelli attribuiti in virtù della sentenza di cui si pretende odiernamente la completa esecuzione.</p>
<p>5. Ai fini del decidere il Collegio osserva che il Commissario ad acta dott.ssa Caporale, in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 874 del 1992, ha adottato la determinazione del 30 giugno 2006 contenente provvedimenti differenziati in ordine a ciascun ricorrente demandando all’Amministrazione regionale il calcolo e l’attribuzione delle relative spettanze retributive arretrate rivalutate, oltre ad interessi legali calcolate su tali somme rivalutate.<br />
Risulta altresì dalla documentazione in atti che la Regione ha successivamente provveduto al calcolo e alla liquidazione delle somme dovute.</p>
<p>6. I ricorrenti si dolgono che gli inquadramenti nelle superiori qualifiche non siano stati disposti con effetto retroattivo.<br />
La domanda è inammissibile.<br />
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, è inammissibile il ricorso per l’ottemperanza “nel caso in cui il commissario sia stato nominato senza vincolo di eseguire un giudicato puntuale, ma al medesimo sia stato conferito il compito, per l’ipotesi dell’infruttuoso decorso del termine assegnato all’Amministrazione, di provvedere genericamente in ordine alla domanda, tenuto conto delle statuizioni contenute nelle pronunce e della normativa vigente “(Cons. Stato, sez. VI, 30.12.2004, n.8275).<br />
Ciò perché in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, ancorché conseguente e collegato, occorrendo in tal sede riferirsi esclusivamente al dato letterale della sentenza, vale a dire al contenuto precettivo del dispositivo e della motivazione, con esclusione del riferimento ad elementi esterni, i quanto il giudice dell’ottemperanza non può integrare una pronuncia dubbia o carente, seppure facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.10.2003, n.6198).<br />
Nel caso di specie il giudicato si era limitato ad accertare la illegittimità dei criteri applicati dalla Regione per il calcolo del riequilibrio tra l’anzianità giuridica ed economica ex l. reg. Lazio 11.1.1985, n.6, per cui, anche in sede di ottemperanza (sent. n.6366/2005), è stato nominato un commissario ad acta perché adottasse nei confronti di ciascun ricorrente provvedimenti di inquadramento in conformità alla citata legge reg. n.6 del 1985, senza nulla disporre in tema di decorrenza degli inquadramenti stessi.</p>
<p>7. Quanto alle somme corrisposte in esecuzione del giudicato, i ricorrenti deducono “la totale assenza di indicazioni che potessero consentire di risalire alla modalità e criteri di calcolo, oltre alla insufficienza delle cifre siccome determinate per le ragioni dei ricorrenti” (punto 9 dell’atto 25.2.2008) e che “circa i criteri adottati per il calcolo e la rivalutazione degli interessi sulle somme liquidate, si precisa che con le note in premessa gli scriventi legali dei ricorrenti ne hanno contestato l’applicazione in relazione al mancato accoglimento delle richieste integrali precisando che le somme liquidate erano accettabili salvo il maggior dare e con riserva di ogni azione, diritto e ragione (punto 21).<br />
Tale capo di domanda è anch’esso inammissibile.<br />
Invero, anche in sede di ottemperanza valgono i principi processuali relativi alla necessaria indicazione del “petitum” e della “causa petendi” e, in particolare, delle ragioni per le quali l’operato dell’Amministrazione sarebbe illegittimo (o comunque non conforme alle statuizioni contenute nella pronuncia da eseguire), con il conseguente onere, gravante sul ricorrente, di fornire al riguardo un principio di prova.<br />
Nella specie i ricorrenti si limitano ad affermare l’erroneità dei calcoli eseguiti dall’Amministrazione e l’insufficienza, rispetto a quanto sarebbe loro dovuto, delle somme corrisposte, senza indicare i motivi di tale erroneità e di tale insufficienza.</p>
<p>8. Infine, quanto alla richiesta di attribuzione dell’inquadramento in qualifica superiore anche ai ricorrenti Del Verme, Tronfio e Davino (punti 33), la domanda è inammissibile perché i ricorrenti in questione non hanno contestato i motivi, puntualmente esposti nella già citata determinazione 30.6.2006, per i quali il Commissario ad acta ha ritenuto di non dover adottare nei loro confronti alcun provvedimento.</p>
<p>9. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’Amministrazione svolto, in questa fase del giudizio, attività difensiva.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso “incidente l’esecuzione” in data 25.2.2008, lo dichiara inammissibile.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22.5.2008 con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Patrizio Giulia 		Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito		Consigliere<br />	<br />
Dott. Fabio Mattei		Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-10-2008-n-9268/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.9268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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