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	<title>9266 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9266 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a></p>
<p>Pres. de Lise , Rel. di Nezza G. Castellucci (Avv. prof. C. Rossano) c. Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura n. c. sull&#8217;instaurazione del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese Giustizia amministrativa – Esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese – Instaurazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise , Rel. di Nezza<br /> G. Castellucci (Avv. prof. C. Rossano) c. Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura n. c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;instaurazione del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese – Instaurazione del giudizio – Deposito del ricorso – Insufficienza – Notifica alle parti – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado prevista dall’art. 33, ult. co., l. n. 1034 del 1971, presenta differenze strutturali e sostanziali rispetto all’azione di ottemperanza, pertanto deve essere notificata alle parti interessate e non può essere introdotta con il solo deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />sezione prima</b></p>
<p>così composto:<br />
Pasquale de Lise		Presidente<br />	<br />
Antonino Savo Amodio	Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario rel.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4037/2005 R.g. proposto da<br />
<b>Castellucci Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Rossano, presso il cui studio in Roma, Via Veneto n. 108, ha eletto domicilio</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Ministero della giustizia</b> e il <b>Consiglio superiore della magistratura</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, non costituiti in giudizio</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, n. 10417 del 2 ottobre 2004.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>visti gli atti tutti della causa;<br />
sentito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005, relatore il dott. M. A. di Nezza, l’avv. Rossano;</p>
<p>ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso depositato il 3 maggio 2005 il dott. Giorgio Castellucci, premettendo che con la sentenza in epigrafe sono stati annullati <i>in parte qua </i>gli atti con cui le resistenti amministrazioni, nell’accettare le sue dimissioni dall’ordine giudiziario, hanno stabilito che esse avessero effetto non dalla data del decreto di accettazione ma a far tempo dal 21.9.2000, ha chiesto l’esecuzione della pronuncia, stante il perdurante inadempimento del Ministero e del C.s.m. (fatto constare con diffida notificata il 20.1-21.1.2005) nell’adeguarsi al <i>decisum.</i><br />
Non si sono costituiti né il Ministero della giustizia né il C.s.m..<br />
Nella camera di consiglio del 6.7.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<BR><br />
2. Il ricorso è inammissibile.<br />
Secondo un orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di condividere, l’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado prevista dall’art. 33, ult. co., l. n. 1034 del 1971 presenta, rispetto all’azione di ottemperanza, differenze strutturali e sostanziali che si riflettono anche sul piano processuale e, più precisamente, sulle modalità con cui essa va instaurata.<br />
Si è affermato in proposito che il difetto di una espressa previsione normativa, che estenda anche all’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato la puntuale disciplina del giudizio di ottemperanza, determina la conseguenza che tale azione non possa ritenersi “correttamente introdotta con il solo deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito, in quanto tale modalità introduttiva del giudizio non consente la corretta e completa instaurazione del contraddittorio, dovendo limitarsi il segretario del giudice […] a comunicare all’amministrazione intimata solo l’avvenuto deposito del predetto ricorso”.<br />
Questa modalità di evocazione in giudizio della parte pubblica &#8211; che “ben si giustifica in presenza di un giudicato che ha già fissato l’assetto definitivo degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, così che è ragionevole richiedere all’amministrazione […] solo di presentare memorie per far conoscere al giudice […] l’attività intrapresa ai fini dell’esecuzione e per fare il punto sulla eventuale attività sostitutiva da svolgere” &#8211; è stata perciò ritenuta irragionevole in relazione all’esecuzione di statuizioni non ancora definitive, occorrendo in tal caso “assicurare la pienezza del contraddittorio […] proprio per la delicatezza della fase in atto, in cui gli assetti pubblici e privati in gioco, che sono ancora <i>in itinere</i>, devono essere salvaguardati al fine di conservarli per quanto possibile integri ed effettivi per la concreta attuazione della decisione finale” (così Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5352)”.<br />
La dottrina più attenta condivide tali esiti, offrendo una lettura del sistema processuale amministrativo intesa a limitare, se non a escludere del tutto, le ipotesi di procedimenti caratterizzati da un “contraddittorio attenuato”, della cui compatibilità con il nuovo testo dell’art. 111 Cost. essa fortemente dubita.<br />
Ulteriore argomento a suffragio della tesi in disamina è stato rinvenuto nella circostanza che la richiesta di attuazione delle pronunce cautelari non può prescindere dalla instaurazione di un completo contraddittorio, essendo a tal fine – ed opportunamente – richiesta dalla legge la forma della “istanza motivata e notificata alle altre parti” (v. art. 21, penult. co., l. n. 1034 del 1971, come introdotto dalla legge n. 205 del 2000); questa disposizione starebbe infatti a dimostrare l’irragionevolezza dell’opinione secondo cui non occorrerebbe il rispetto di analoghe modalità per instaurare l’azione esecutiva delle sentenze di primo grado non sospese.<br />
Da quanto innanzi osservato segue che il ricorso proposto dal dott. Castellucci, non notificato al Ministero della giustizia e al C.s.m. ma semplicemente depositato nella segreteria del Tribunale, va dichiarato inammissibile.<br />
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle resistenti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 6 luglio e del 12 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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