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	<title>9253 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a></p>
<p>Pres. SANDULLI; Rel. TAGLIENTI. G. MONTEFORTE (Avv.ti A. Lovelli e V. Sinopoli) c. INAIL &#8211; Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi &#8211; dell’avvocatura dell’ente). 1) Pubblico impiego – Richiesta di riassunzione ai sensi dell’art. 10 L. 19/90 – In pendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SANDULLI; Rel. TAGLIENTI.<br /> G. MONTEFORTE (Avv.ti A. Lovelli e V. Sinopoli) c. INAIL &#8211; Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi &#8211; dell’avvocatura dell’ente).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Pubblico impiego – Richiesta di riassunzione ai sensi dell’art. 10 L. 19/90 – In pendenza di un contenzioso su analoga istanza – Obbligo di provvedere – Sussiste.</p>
<p>2) Giustizia amministrativa – Pronuncia di illegittimità del silenzio della p.a. sull’istanza di riassunzione in servizio ai sensi dell’art. 10 L. n. 19/90 – Conseguenze – Rimessione in termini per avviare il procedimento disciplinare – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) l’Amministrazione è obbligata a provvedere sull’istanza di riassunzione in servizio proposta ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, da parte di un dipendente destituito dal servizio in base ad una norma dichiarata successivamente incostituzionale, anche in pendenza di un contenzioso che verta su un’analoga istanza.</p>
<p>2) La pronuncia giudiziale di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di riassunzione in servizio ai sensi dell’art. 10 della L. n. 19/90 non rimette in termini la p.a. per l’avvio del procedimento disciplinare, stante la natura perentoria degli stessi ed il rapporto di specialità tra i principi generali sul silenzio e la normativa specifica sulle destituzioni “automatiche” per condanna penale.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<i>Sulla natura perentoria e non ordinatoria dei termini in questione cfr.  C.d.S, n. 3366 del 24.5.2004; n. 955 del 18.6.1998; Corte Costituzionale n. 197 del 28.5.1999.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
LINDA SANDULLI Presidente f.f.<br />
CARLO TAGLIENTI Consigliere rel.<br />
UMBERTO REALFONZO Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 17688 del 1993 e n. 8570 del 1994  proposti da<br /> <b>MONTEFORTE GIUSEPPE </b>rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Lovelli e Vincenzo Sinopoli domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Vuoso e Donatella Moraggi dell’avvocatura dell’ente, presso la quale è domiciliato in Roma, via IV Novembre 144;<br />
per l’annullamento</p>
<p>quanto al ricorso n. 17688/93:<br />
</b>del silenzio rifiuto sulle istanze di riassunzione in servizio del 9-11 giugno 1992 e del 2-7 aprile 1993;</p>
<p>quanto al ricorso n. 8570/94:<br />
del diniego di riammissione in servizio del 14-15 marzo 1994;<br />
visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; <br />
viste le proprie ordinanze collegiali n. 50/94 e n. 694/94 ;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 5 ottobre 2005 il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;</p>
<p>ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1 &#8211; Con il primo dei ricorsi epigrafati, notificato il 15 novembre 1993 e depositato il 7 dicembre successivo, il sig. Monteforte Giuseppe, dipendente dell’INAIL, sede di Taranto, destituito dal servizio nel dicembre 1987 ai sensi dell’art. 85 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (e art. 108 del Regolamento organico del personale) per condanna penale, ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall’Istituto in relazione alle sue domande di riammissione formulate ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, intervenuta dopo la nota pronuncia di incostituzionalità del citato art. 85.<br />
Assume il ricorrente l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione in quanto l’art. 10 citato attribuisce ai pubblici dipendenti, destituiti automaticamente in base a norma dichiarata incostituzionale, il diritto ad essere riammessi in servizio, tranne che la destituzione non venga riproposta a seguito di procedimento disciplinare che deve essere iniziato entro 90 giorni dall’istanza di riassunzione e concluso entro 180  giorni.<br />
L’INAIL aveva quindi l’obbligo o di riassumere il ricorrente o di avviare il procedimento disciplinare nei termini prescritti a pena di decadenza; il comportamento silente deve pertanto essere dichiarato illegittimo.<br />
Costituitasi l’Amministrazione, ha negato di aver ricevuto alcuna istanza di riammissione in servizio da parte del ricorrente.<br />
Con ordinanza collegiale n. 50/94 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria del 5 settembre 2005 il ricorrente ha ribadito la propria tesi, suffragandola con numerosi arresti giurisprudenziali.<br />
Anche l’INAIL ha prodotto memoria, affermando l’infondatezza del ricorso e sostenendo che l’eventuale illegittimità del silenzio potrebbe al massimo avere come conseguenza l’obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento disciplinare.<br />
2 &#8211; Con il secondo dei ricorsi sopra indicati, notificato il 12 maggio 1994 e depositato il 31 successivo, lo stesso ricorrente impugna la nota dell’INAIL del 14-15 marzo 1994, con la quale si risponde ad ulteriore istanza di riammissione in servizio, datata 29 gennaio 1994, affermando l’impossibilità di provvedere positivamente stante la pendenza del precedente giudizio.<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale risposta, sostanzialmente negativa, sempre in base al disposto del citato art. 10.<br />
Costituitosi l’INAIL ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento in quanto la questione della riammissione in servizio era sub sudice.<br />
Con ordinanza collegiale n. 694/94 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria del 5 settembre 2005 il ricorrente ha insistito nella propria tesi, suffragandola con numerosi precedenti giurisprudenziali.<br />
Anche l’INAIL ha prodotto memoria, affermando l’infondatezza del ricorso, tra l’altro non rivestendo l’atto impugnato natura provvedimentale ma semplicemente interlocutoria.<br />
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2005 le cause, chiamate congiuntamente, sono state spedite in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente il Collegio riunisce i due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.<br />
Con il primo si lamenta il comportamento silente dell’INAIL rispetto alla domanda di riassunzione in servizio, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, dopo la sua destituzione per condanna penale avvenuta nel 1987 e la nota pronuncia di incostituzionalità dell’art. 85 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, in base al quale detta destituzione era stata appunto pronunciata.<br />
Il ricorso non può essere accolto in quanto il ricorrente non ha fornito una prova certa in ordine all’avvenuta presentazione all’INAIL delle domande di riassunzione, che afferma di aver prodotto sia nel giugno 1992 che nell’aprile 1993.<br />
Con il secondo ricorso s’impugna il sostanziale diniego alla riassunzione, opposto all’istanza diffida notificata all’INAIL il 29 gennaio 1994.<br />
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
L’art. 10 della legge n. 19/90 attribuisce ai pubblici dipendenti, destituiti automaticamente per condanna penale ai sensi dell’art. 85 del DPR n. 3/57, dichiarato incostituzionale, il diritto alla riassunzione, a meno che detta destituzione non venga reiterata a seguito di procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla istanza di riassunzione, e concluso entro gli ulteriori 90 giorni.<br />
Pertanto l’Amministrazione, escluso in questo secondo caso ogni dubbio sulla ricezione dell’istanza di riassunzione, avrebbe dovuto avviare nei novanta giorni il procedimento disciplinare, ove non avesse voluto riassumere il ricorrente in servizio.<br />
La pendenza di precedente contenzioso su analoga richiesta non poteva esimere l’Amministrazione dal rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 10 citato (cfr sulla natura perentoria e non ordinatoria dei termini Cons. di Stato sez. VI 24.5.2004 n. 3366; sez. IV 18.6.98 n. 955; Corte Costituzionale n. 197/99), sia perché si trattava di un fatto nuovo sopravvenuto, sia per coerenza con lo stesso atteggiamento processuale tenuto nel precedente giudizio, il cui esito favorevole all’amministrazione avrebbe comunque obbligato la stessa ad avviare tempestivamente il procedimento disciplinare, rispetto all’istanza che ora non negava di aver ricevuto.<br />
Né può affermarsi che un pronunciamento eventuale di illegittimità del silenzio (sul primo ricorso) avrebbe potuto “rimettere in termini” l’Amministrazione per l’avvio del procedimento disciplinare, stante la natura perentoria degli stessi ed il rapporto di specialità tra i principi generali sul silenzio e la normativa specifica sulle destituzioni “automatiche” per condanna penale; in disparte la circostanza che, comunque tutto ciò non avrebbe potuto incidere sul decorso del termine a partire dalla nuova istanza-diffida, sicuramente ricevuta.<br />
Ne consegue l’illegittimità del diniego di riassunzione opposto dall’INAIL con la nota del 14 marzo 1994.<br />
Le spese di entrambe i giudizi possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, riuniti i ricorsi in epigrafe, respinge il primo ed accoglie il secondo.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Considerata la fattispecie come sopra rappresentate, il Collegio ritiene opportuno trasmettere gli atti del processo alla competente Procura della Corte dei Conti per eventuali responsabilità amministrative; manda pertanto alla Segreteria della Sezione di adempiere all’incombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2005</p>
<p>IL PRESIDENTE f.f. <br />
Linda Sandulli<br />
IL RELATORE<br />
Carlo Taglienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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