<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>925 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/925/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/925/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>925 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/925/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</a></p>
<p>Pres. F. Scano /Est. G. Flaim Inquinamento idrico &#8211; Responsabilità  del proprietario &#8211; Privilegio speciale &#8211; Bonifica  Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell&#8217;inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell&#8217;autorità  competente che giustifichi, tra l&#8217;altro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano /Est. G. Flaim</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Inquinamento idrico &#8211; Responsabilità  del proprietario &#8211; Privilegio speciale &#8211; Bonifica<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell&#8217;inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell&#8217;autorità  competente che giustifichi, tra l&#8217;altro, l&#8217;impossibilità  di accertare l&#8217;identità  del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l&#8217;impossibilità  di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>N. 00925/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00535/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 535 del 2018, proposto da SASOL ITALY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;  <strong><em>contro</em></strong><br /> -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO SASSARI e MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;  -PROVINCIA DI SASSARI- Settore Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici, non costituita in giudizio;<br /> -ARPAS &#8211; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE non costituita in giudizio;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,Â -COMUNE DI PORTO TORRES,Â -COMUNE DI SASSARI,Â -SYNDIAL S.P.A., CURATELA FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO VYNILIS ITALIA S.p.A., ENI S.p.A.Â non costituiti in giudizio;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Determina Dirigenziale della Provincia di Sassari del 11 aprile 2018, prot. n. 1069, avente ad oggetto &quot;<em>SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE &quot;aree industriali di Porto Torres&quot; &#8211; INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA INTERNA al S.I.N., ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152/06&quot;;</em><br /> &#8211; di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati (ancorchè non allegati e non conosciuti) ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. 0052392 del 08.11.2017.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Prefettura di Sassari-Ufficio Territoriale del Governo di Sassari ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con la Determina Dirigenziale impugnata dell&#8217; 11 aprile 2018 la Provincia di Sassari ha individuato alcune società  (sub punti a-b-c-d) , tra le quali la ricorrente SASOL, unitamente ad altre 2 (SYNDIAL spa, VINYLS ITALIA spa), quali &lt;<em>RESPONSABILI DELL&#8217; INQUINAMENTO RILEVATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA</em>&gt;, ai sensi dell&#8217;art. 244 del D. Lgs. 152/2006, rilevato &#8220;<em>nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO srl, ENI spa, R&amp;M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl PER LA CONTAMINAZIONE DA PARTE DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI DERIVANTI DALLE SORGENTI PRIMARIE COSTITUITE DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE VCM E LAB E DEGLI ANNESSI DEPOSITI DI STOCCAGGIO PRODOTTI</em>&#8221; (cfr. punto b provvedimento impugnato).<br /> Con ricorso depositato il 2.7.2018 la società  SASOL ha impugnato la Determina Dirigenziale della Provincia di Sassari dell&#8217; 11 aprile 2018, avente ad oggetto «<em>Sito di bonifica di interesse nazionale &#8220;aree industriali di Porto Torres&#8221; &#8211; individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al S.I.N., ai sensi dell&#8217;art. 244 D.Lgs. 152/06</em>» , formulando le seguenti 7 censure:<br /> 1) Sasol non e&#8217; responsabile della contaminazione: violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà  ed illogicità ;<br /> 2) l&#8217;impianto Lab (e Sasol a maggior ragione) non e&#8217; la causa della contaminazione individuata dalla Provincia: violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006; eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria, dell&#8217;ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità ;<br /> 3) le osservazioni di Sasol non sono state valutate dalla Provincia: violazione di legge in riferimento all&#8217;art. 7 della L. 241/1990; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione;<br /> 4) Sasol non puo&#8217; essere ritenuta responsabile dell&#8217;attivita&#8217; svolta dai terzi che in precedenza operarono nel sito (violazione del principio &#8220;<em>chi inquina paga&#8221;</em>; violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006 eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà  ed illogicità , difetto di motivazione;<br /> 5) omessa comunicazione di avvio del procedimento: la nota inviata non aveva il contenuto richiesto dalla legge per poter essere qualificata come tale: violazione di legge in riferimento all&#8217;art. 7, 8, 10 della L. 241/1990; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà  e difetto di motivazione;<br /> 6) la Provincia non e&#8217; competente : incompetenza; violazione di legge in relazione all&#8217;art. 252 del d.lg. n. 152/2006; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione;<br /> 7) atipicita&#8217; del provvedimento : violazione del principio della tipicità  degli atti amministrativi; violazione art. 7 e 8 l.n. 241/1990 nonchè dell&#8217;art. 97 Cost..<br /> In allegato la società  ha depositato approfondite Relazioni tecniche (docc. 3-4-5) dirette a dimostrare l&#8217;insussistenza di responsabilità  di SASOL, sia per la tipologia di attività  esercitata nello stabilimento di Porto in area LAB (ove sono state utilizzate &#8220;<em>olefine</em>&#8221; e non &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;, utilizzate dal precedente proprietario); sia per la collocazione in una posizione &#8220;<em>a valle</em>&#8221; rispetto alle attività  effettivamente causa dell&#8217;inquinamento della falda acquifera.<br /> La Provincia di Sassari, autrice del provvedimento impugnato, non si è costituita in giudizio.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero dell&#8217;Ambiente, ma con mera costituzione tecnica, e senza controproduzioni .<br /> Si è costituita in giudizio anche la Prefettura di Sassari-Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, ma al solo fine di richiedere l&#8217;estromissione dal giudizio per ritenuta carenza di legittimazione passiva, in quanto tale organo statale si sarebbe limitato a trasmettere il provvedimento della Provincia al Ministero dell&#8217;Ambiente .<br /> All&#8217;udienza del 16 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> A)COMPETENZA della PROVINCIA per l&#8217;emissione del provvedimento impugnato.<br /> Occorre esaminare prioritariamente il vizio di incompetenza della Provincia sollevato con la sesta censura.<br /> Questo è il profilo preliminare da valutare, in quanto, qualora la censura fosse effettivamente fondata, il contenuto del provvedimento emesso da un organo incompetente (Provincia) non potrebbe essere esaminato dal giudice, posto che il potere (e le correlate modalità  di esplicazione) dovrebbe essere rimesso all&#8217;Autorità  effettivamente titolata (individuata in ricorso nel Ministero dell&#8217;Ambiente).<br /> Parte ricorrente sostiene che il Ministero dell&#8217;Ambiente avrebbe dovuto esprimere le proprie analisi e considerazioni, anche in riferimento alla fase di accertamento del soggetto responsabile sotto il profilo tecnico, finalizzato all&#8217;emanazione dell&#8217; ordinanza di bonifica e di ripristino.<br /> In particolare in relazione al fatto che , sussistendo giù  un confronto con il Ministero (con superamento di un contenzioso in essere, in materia di &#8220;<em>prescrizioni</em>&#8220;) addivenuto alla puntuale definizione degli interventi a carico di SASOL, &#8220;all&#8217;interno del SIN&#8221;, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto rimetterebbe in discussione quanto giù  definito dal Ministero . E ciù² determinerebbe una violazione del riparto di competenze.<br /> Il vizio di incompetenza della Provincia non è fondato, in quanto non trova riscontro nella specifica disciplina normativa primaria.<br /> La determinazione impugnata è stata emanata in applicazione dell&#8217;art. 244 del D. Lgs. 152/2006.<br /> Tale disposizione è collocata nell&#8217;ambito del &#8220;TITOLO V , rubricato &#8220;<em>Bonifica di siti contaminati</em>&#8221; (Titolo posto nella Parte IV &#8220;<em>Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati</em>&#8220;), ed attiene al procedimento avente ad oggetto &#8220;<em>Ordinanze</em>&#8221; (di Bonifica e Ripristino).<br /> Assumono rilievo sia l&#8217;art. 244 che gli artt. 250 (&#8220;Â <em>Bonifica da parte dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;) e 253 (&#8220;<em>Oneri reali e privilegi speciali&#8221;)</em>, norme strettamente connesse.<br /> L&#8217;art. 244 dispone:<br /> &#8220;<em>1. Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i LIVELLI DI CONTAMINAZIONE SONO SUPERIORI AI VALORI DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE, ne danno COMUNICAZIONE ALLA REGIONE, ALLA PROVINCIA E AL COMUNE COMPETENTI.</em><br /> <em>2. La PROVINCIA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, DOPO AVER SVOLTO LE OPPORTUNE INDAGINI VOLTE AD IDENTIFICARE IL RESPONSABILE DELL&#8217;EVENTO DI SUPERAMENTO E SENTITO IL COMUNE, DIFFIDA CON ORDINANZA MOTIVATA IL RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE A PROVVEDERE AI SENSI DEL PRESENTE TITOLO.</em><br /> <em>3. L&#8217;ordinanza di cui al comma 2 è comunque NOTIFICATA ANCHE AL PROPRIETARIO DEL SITO ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253.</em><br /> <em>4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito nè altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità  a quanto disposto dall&#8217;articolo 250.&#8221;</em><br /> Il richiamato art. 250 stabilisce che:<br /> &#8220;<em>Qualora i SOGGETTI RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 SONO REALIZZATI D&#8217;UFFICIO DAL COMUNE territorialmente competente e, ove questo non provveda, DALLA REGIONE, secondo l&#8217;ordine di priorità  fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell&#8217;ambito delle proprie disponibilità  di bilancio.&#8221;</em><br /> Il successivo art. 253Â <em>(Oneri reali e privilegi speciali) </em>prevede , in particolare in riferimento al proprietario &#8220;incolpevole&#8221;, che <em>:</em><br /> <em>&#8220;1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono ONERE REALE SUI SITI CONTAMINATI qualora effettuati d&#8217;ufficio dall&#8217;autorità  competente ai sensi dell&#8217;articolo 250. L&#8217;onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.</em><br /> <em>2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull&#8217;immobile.</em><br /> <em>3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL SITO INCOLPEVOLE DELL&#8217;INQUINAMENTO O DEL PERICOLO DI INQUINAMENTO, SOLO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELL&#8217;AUTORItà€ COMPETENTE CHE GIUSTIFICHI, TRA L&#8217;ALTRO, L&#8217;IMPOSSIBILItà€ DI ACCERTARE L&#8217;IDENTItà€ DEL SOGGETTO RESPONSABILE OVVERO CHE GIUSTIFICHI L&#8217;IMPOSSIBILItà€ DI ESERCITARE AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO SOGGETTO OVVERO LA LORO INFRUTTUOSItà€.</em><br /> <em>4. In ogni caso, IL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO Può’ ESSERE TENUTO A RIMBORSARE, sulla base di provvedimento motivato e con l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, LE SPESE degli interventi adottati dall&#8217;autorità  competente SOLTANTO NEI LIMITI DEL VALORE DI MERCATO DEL SITO DETERMINATO A SEGUITO DELL&#8217;ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MEDESIMI. Nel caso in cui il proprietario NON RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO ABBIA SPONTANEAMENTE PROVVEDUTO ALLA BONIFICA del sito inquinato, ha DIRITTO DI RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO per le spese sostenute e per l&#8217;eventuale maggior danno subito.</em><br /> <em>5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.&#8221;</em><br /> L&#8217;atto impugnato dalla Provincia ha individuato, conformemente alla normativa citata di settore, al termine di un complesso procedimento tecnico di rilevazione delle &#8220;cause&#8221; dell&#8217;inquinamento (che si è svolto in contraddittorio con la società  ricorrente), il soggetto ritenuto &#8220;<em>responsabile</em>&#8221; della contaminazione del sito Lab (in particolare in riferimento alla falda acquifera) , con necessità  di bonifica e ripristino.<br /> La determinazione è stata assunta dalla Provincia ai sensi dell&#8217;art. 244 2Â° comma, norma che esplicitamente consente che tale ente possa, &#8220;<em>dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento</em>&#8221; e sentito il Comune, di &#8220;<em>diffidare, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em>&#8220;.<br /> E tale potere non viene sminuito e/o azzerato a causa della sussistenza di altro contenzioso/interlocuzione con il Ministero dell&#8217;Ambiente per interventi da eseguirsi in area SIN di Porto Torres.<br /> Va rammentato che, se è vero che il comma 4Â° dell&#8217;art. 252 , rubricato &#8220;<em>Siti di interesse nazionale&#8221;,Â </em>prevede che &#8220;<em>La procedura di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare&#8221;</em>, è anche vero che il comma 12Â° del richiamato art. 242 stabilisce che &#8220;<em>Le indagini ed attività  istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell&#8217;Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.&#8221;</em><br /> Il vizio di incompetenza (in favore del Ministero dell&#8217;Ambiente), il sesto, non risulta quindi fondato, sussistendo l&#8217;attribuzione legislativa in capo alla Provincia del potere azionato (individuazione del Responsabile dell&#8217;inquinamento).<br /> Respinto tale motivo il contenzioso sostanziale si sposta all&#8217;esame della legittimità  del procedimento assunto, attinente l&#8217;individuazione della responsabilità  &#8220;tecnica&#8221; per la contaminazione della falda acquifera con &#8220;<em>composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti&#8221;.</em><br /> **<br /> B)RITO &#8211; eccezione carenza legittimazione della Prefettura di Sassari.<br /> L&#8217; Ufficio di Governo &#8211; Prefettura di Sassari si è costituita in giudizio al solo fine di ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva , in quanto tale organo si è limitato a trasmettere il provvedimento della Provincia al Ministero dell&#8217;Ambiente .<br /> Trattandosi di mera nota di comunicazione, senza alcuna collaborazione nella redazione della determinazione impugnata, va disposta l&#8217;estromissione dal giudizio della Prefettura.<br /> **<br /> C) MERITO &#8211; VIZI SOSTANZIALI del provvedimento emesso dalla Provincia di Sassari<br /> La controversia attiene ad una determinazioni della Provincia assunta per l&#8217;individuazione del , nell&#8217;ambito di unÂ <em>sito</em>Â individuato di &#8220;<em>interesse nazionale</em>&#8221; (SIN), come è quello di Porto Torres (ex art. 252 del D.Lgs. 152/2006), per la rilevata contaminazione della falda acquifera.<br /> Va considerato che il complesso procedimento di determinazione del &#8220;<em>soggetto responsabile</em>&#8221; dell&#8217;inquinamento (che è tenuto all&#8217;onere di eseguire la bonifica) si ricollega ad un contesto molto complesso dei luoghi, in considerazione dell&#8217;avvicendamento di società  proprietarie e di svolgimento di procedimenti produttivi diversificati.<br /> Il provvedimento è stato assunto nei confronti una molteplicità  di società  in riferimento ad una pluralità  di luoghi diversi e di sostanze rinvenute differenti fra loro.<br /> Con necessità  di individuazione delle reali &#8220;fonti&#8221; scatenanti, in base alla collocazione delle industrie sul territorio, con analisi e approfondimento, anche, della possibile &#8220;migrazione sotterranea&#8221; degli inquinanti.<br /> Il provvedimento impugnato concretizza l&#8217; &#8220;<em>individuazionedel soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al sito di interesse nazionale</em>Â (SIN) Area industriale di Porto Torres&#8221; ed è stato emesso ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152/06.<br /> L&#8217;Area industriale di Porto Torres è stata individuata dal Ministero dell&#8217;Ambiente &#8220;<em>Sito di interesse nazionale</em>Â , ex art. 252 del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce:<br /> 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità  e pericolosità  degli inquinanti presenti, al rilievo dell&#8217;impatto sull&#8217;ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonchè di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.<br /> 2. All&#8217;Â <em>individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare,</em>Â d&#8217;intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:<br /> a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;<br /> b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br /> c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità  della popolazione o dell&#8217;estensione dell&#8217;area interessata;<br /> d) l&#8217;impatto socio economico causato dall&#8217;inquinamento dell&#8217;area deve essere rilevante;<br /> e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;<br /> f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più¹ regioni;<br /> f-bis) l&#8217;insistenza, attualmente o in passato, di attività  di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.<br /> 2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività  produttive ed estrattive di amianto.<br /> 3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonchè dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.<br /> 4.  <em>La procedura di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare</em>, sentito il Ministero delle attività  produttive. Il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell&#8217;ambiente delle regioni interessate e dell&#8217;Istituto superiore di sanità  nonchè di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.<br /> 5. Nel caso in cui <em>il responsabile non provveda o non sia individuabile</em>Â oppure <em>non provveda il proprietario del sito contaminato</em>Â nè altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell&#8217;Istituto superiore di sanità  e dell&#8217;E.N.E.A. nonchè di altri soggetti qualificati pubblici o privati. (1147)<br /> 6. L&#8217;autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l&#8217;altro, quelli relativi alla realizzazione e all&#8217;esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L&#8217;autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità  dei lavori.<br /> 7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l&#8217;approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.<br /> 8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l&#8217;istruttoria tecnica, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell&#8217;interessato, ove ricorrano motivi d&#8217;urgenza e fatta salva l&#8217;acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità  ambientale, ove prevista, l&#8217;avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare. L&#8217;autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all&#8217;articolo 242, comma 7.&#8221;<br /> Nel caso di specie nell&#8217;ambito del SIN di Porto Torres la Provincia ha avviato , per molte aree, tra le quali anche quelle qui interessate (LAB) , il procedimento di individuazione dei &#8220;responsabili delle contaminazioni&#8221;.<br /> Per la parte qui di rilievo della da &#8220;<em>composti organici clorurati </em>derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti&#8221;.<br /> Trattasi della &#8220;porzione del procedimento&#8221; relativa all&#8217;individuazione del soggetto responsabile con obbligo di bonifica, di competenza della Provincia, in applicazione dell&#8217;art. 244 del D.Lgs. 152/2006 surrichiamato al precedente punto A).<br /> La Determinazione è connotata da &#8220;alta caratterizzazione tecnica&#8221; relativa sia alle attività  esercitate nello stabilimento (tipologia e uso di sostanze nel processo produttivo) , sia alla collocazione delle aree (in correlazione all&#8217;andamento della falda acquifera).<br /> Si evidenzia, innanzitutto, che in questo quadro estremamente complesso ed articolato, nè la Provincia di Sassari (che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio), nè il Ministero dell&#8217;Ambiente (che è presente in giudizio, ma con mero atto di costituzione) hanno fornito elementi tecnico-scientifici e giuridici per poter sostenere e difendere il provvedimento assunto.<br /> La ricorrente SASOL sostiene che l&#8217; attività  industriale che è stata esercitata nel sito non potrebbe essere ritenuta la &#8220;fonte&#8221; e la causa della contaminazione e dell&#8217;inquinamento della falda acquifera.<br /> La società  evidenzia che dalla &#8220;comunicazione di avvio&#8221; era rilevabile un chiaro dato:<br /> le aree inquinate erano molto lontane dallo stabilimento SASOL e tutte poste &#8220;<em>a monteidrogeologico</em>&#8221; rispetto allo stesso (inoltre non veniva indicato il tipo di contaminanti presenti -composti organici clorurati- e non veniva menzionata la ricorrente).<br /> La &#8220;comunicazione&#8221; invitava i destinatari a produrre e a trasmettere &#8220;<em>qualsiasi documentazione che possa fornire un supporto tecnico e amministrativo per l&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione della falda&#8221;</em>.<br /> Contributi che la società  Sasol ha offerto all&#8217;Amministrazione al fine di dimostrare la propria estraneità .<br /> Si è sviluppata così una fase delicata e complessa (anche in considerazione della pluralità  dei soggetti coinvolti), che ha richiesto l&#8217;analisi di tutti i fattori e delle componenti dell&#8217;inquinamento/contaminazione, con verifica delle attività  dei soggetti &#8220;attuali&#8221; proprietari, nonchè di quelli che avevano utilizzato in passato gli stabilimenti realizzati sul territorio.<br /> Tale segmento procedimentale assume valenza sostanziale per la decisione finale (individuazione responsabile) , nonchè per la successiva fase di realizzazione, in concreto, della bonifica (da parte del Ministero in caso di SIN) , con definizione degli interventi e con determinazioni in caso di omesso adeguamento da parte dei soggetti incolpevoli e , anche, dei proprietari incolpevoli (cfr. art. 250).<br /> L&#8217;istruttoria è stata compiuta dalla Provincia , la quale, dopo aver svolto una lunga procedura , in contraddittorio con le parti (che hanno potuto collaborare e fornire elementi tecnici di notevole rilevanza), ha individuato il soggetto ritenuto &#8220;<em>responsabile</em>&#8221; dell&#8217;inquinamento che era stato rilevato nell&#8217;ambito dell&#8217;area industriale di Porto Torres.<br /> In particolare la Provincia riteneva che una molteplicità  di società  (indicate subÂ <em>punti a-b-c-d</em>Â del provvedimento impugnato; ciascuna voce, a sua volta, riferita ad una pluralità  di soggetti) fossero gli autori &#8220;responsabili di inquinamenti&#8221;, diversificati per tipologia nonchè relativi ad aree differenziate.<br /> Per quanto qui interessa alla <em>lettera b)del provvedimento</em>Â venivano individuate le seguenti tre società :<br /> &#8220;<em>SYNDIAL spa, VINYLS ITALIA spa, SASOL spa quali responsabili dell&#8217;inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, ai sensi dell&#8217;art. 244 del D. Lgs. 152/2006, nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO srl, ENI spa, R&amp;M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl per la contaminazione da parte di composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti</em>&#8220;.<br /> Con il ricorso la società  ricorrente SASOL ha depositato in giudizio due relazioni tecniche redatte dall&#8217;. Ing. Giovanni Ferro ISAF del 5.12. 2018 (doc. 7 ), da ENVIRON-RAMBOLL nel 2014 (doc. 4) e n el 2006 (doc. 5), con le quali vengono, nel dettaglio, analizzate le possibili origini della contaminazione e le ragioni per le quali la società  SASOL non può essere considerata l&#8217;autrice dell&#8217;inquinamento , in sintesi, per due ordini di ragioni:<br /> *le sostanze, &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;, non erano state utilizzate da Sasol nell&#8217;ambito del proprio ciclo produttivo industriale (semmai dal precedente proprietario);<br /> *la collocazione delle aree, rispetto all&#8217;andamento della falda acquifera, non avrebbero potuto, comunque, determinare un inquinamento &#8220;in risalita&#8221;.<br /> E&#8217; stato evidenziato e provato che la società  ricorrente ha utilizzato, per contro, fin dall&#8217;inizio della propria attività  nello stabilimento di Porto torres, le &#8220;<em>olefine</em>&#8221; (e non le &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;), le quali non potrebbero costituire la causa del rilevato inquinamento nel terreno, con coinvolgimento della falda acquifera.<br /> Inoltre, le aree inquinate, lontane dallo stabilimento SASOL, erano tutte poste &#8220;<em>a monteidrogeologico</em>&#8221; rispetto allo stesso.<br /> A pag. 23 della relazione tecnica SASOL (redatta in 155 pagine, con gli Allegati ), dopo aver dettagliatamente esaminato la posizione di Sasol, l&#8217;ing. Ferro formulava (incaricato da Sasol), al punto 6.0, le seguenti &#8220;<em>conclusioni</em>&#8220;:<br /> &#8220;<em>Avuto presente il sistema idrogeologico del SIN di Sassari (come descritto in documenti della Regione Sardegna) è assolutamente impossibile che le contaminazioni rinvenute siano attribuibili a Sasol, in quanto ciù² avrebbe richiesto che la contaminazione si diffondesse in direzione opposta alla direzione locale della falda e, inoltre, risalendo il flusso di falda verso quote maggiori (da valle verso monte).</em><br /> <em>Inoltre, i contaminanti rinvenuti nella falda nei sette siti non possono essersi originati nell&#8217;area di proprietà  Sasol, per diverse ragioni, in primis perchè non rinvenuti nei suoli insaturi, dove avrebbero dovuto altrimenti essere presenti, in accordo ai meccanismi chimico-fisici di diffusione delle sostanze organoalogenate</em>.&#8221;<br /> In sostanza la ricorrente sostiene (e fornisce ampi e dettagliati dati tecnici) che per individuare la vera causa della contaminazione dovevano essere prese in considerazione &#8220;<em>altre e diverse</em>&#8221; attività  industriali, quali &#8220;sorgenti primarie&#8221; di contaminazione da composti clorurati rinvenuti in falda e nei terreni &#8220;bersagli&#8221; dell&#8217; inquinamento.<br /> SASOL riferisce in ricorso che è proprietaria di due aree (SAS e LAB) collocate nel sito SIN (multisocietario) di Porto Torres. Aree nelle quali, al momento dell&#8217;acquisto, era giù  in corso un procedimento di bonifica.<br /> In particolare nell&#8217;area SAS la Società  Sasol non ha mai operato.<br /> Mentre nell&#8217; area LAB la ricorrente ha svolto attività  per sei anni (dal 2001 al 2007); con la cessazione dell&#8217;attività  gli impianti sono stati demoliti.<br /> In precedenza gli impianti LAB erano stati utilizzati:<br /> &#8211; a partire dal 1968 dalla società  SIR-EUTECO;<br /> &#8211; successivamente (dal 1982 al 1996) da CHIMICA AUGUSTA/ENICHEM AUGUSTA ;<br /> -e poi da «<em>CONDEA AUGUSTA/SASOL fino al 2008, SEBBENE QUEST&#8217;ULTIMA ABBIA SIN DA SUBITO MODIFICATO IL CICLO PRODUTTIVO PER EVITARE L&#8217;USO DI CLORO GASSOSO E QUINDI LIMITANDO O ANNULLANDO COMPLETAMENTE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ORGANOCLORURATI</em>» (così precisa lo stesso provvedimento impugnato, pag. 4, sub area definita &#8220;TERNA S.E. area CIPS&#8221;).<br /> Va considerato che è (giù ) in corso, da parte di Sasol, attuale proprietaria, un&#8217;attività  di bonifica dell&#8217;area con confronto ed interlocuzione, inerente gli aspetti esecutivi, con il Ministero dell&#8217;Ambiente.<br /> Per quanto riguarda l&#8217;area LAB, le indagini di caratterizzazione ( condotte nel 2005 e validate dagli Enti di controllo ) hanno dimostrato l&#8217;assenza di contaminazione da composti clorurati nei propri terreni (in particolare IPA, composti alifatici clorurati cancerogeni e non, alogenati cancerogeni e clorobenzeni).<br /> Nel 2011 venne presentata un&#8217;Analisi di Rischio di cui gli Enti chiesero una rimodulazione che la Società  si impegnò a trasmettere, previa esecuzione di indagini integrative. A tal fine, nell&#8217;ottobre/novembre 2015, SASOL condivise con gli Enti una Road Map e un piano delle attività  per la rimodulazione dell&#8217;Analisi di Rischio con la quale definire al meglio il modello concettuale di sito e condividere con gli Enti locali le proposte di indagini integrative.<br /> A partire dal 2005 la Società  ricorrente ha realizzato e gestisce sistemi attivi e passivi di emungimento per la rimozione del surnatante in falda.<br /> In questo modo, negli anni, è stato possibile eliminare il surnatante in area SAS e ridurne fortemente la presenza in area LAB.<br /> In considerazione del percorso condiviso con il Ministero è stato chiuso un contenzioso amministrativo pendente poichè, le nuove determinazioni degli Enti, condivise dalla Società , hanno definito la situazione sulla quale intervenire e le modalità  per farlo, con superamento delle precedenti prescrizioni.<br /> L&#8217;odierno contenzioso è sorto per iniziativa della Provincia , che ha avviato il procedimento per l&#8217;individuazione del &#8220;<em>responsabile della contaminazione della falda</em>&#8221; nell&#8217;ambito del S.I.N.<br /> E&#8217; stato evidenziato che le aree indicate nella comunicazione di avvio del procedimento si trovano &#8220;<em>a monte idrogeologico&#8221;Â </em>rispetto all&#8217;area LAB.<br /> SASOL , nell&#8217;ambito del procedimento attivato , poneva in luce che la sua area era il &lt;<em>bersaglio</em>&gt; e non la &lt;<em>sorgente</em>&gt; della contaminazione.<br /> L&#8217;avviso di avvio del procedimento , dell&#8217;8.11.2017, non definisce le sostanze inquinanti (si fa riferimento genericamente a &#8220;<em>contaminazione riscontrata nelle acque di falda</em>&#8220;) e non contempla neppure la società  SASOL (che <em>non figura</em>Â nell&#8217;elenco di pag. 3).<br /> La Provincia ha poi assunto la determinazione impugnata senza considerare le osservazioni che la Società  aveva ritenuto comunque di presentare.<br /> Il provvedimento impugnato ha individuato, tra le altre, anche SASOL quale responsabile per la &lt;<em>contaminazione da composti organici clorurati</em>&gt;, ritenendo &lt; sorgente&gt; l&#8217;impianto LAB (oltre all&#8217;impianto VCM che interessa soggetti diversi dalla ricorrente).<br /> E&#8217; pacifico fra le parti (ed è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione) che CONDEA/SASOL aveva «sin da subito» cessato l&#8217;utilizzo delle sostanze rinvenute in falda.<br /> Tali sostanze non sono riconducibili a quelle utilizzate da SASOL nell&#8217;impianto LAB.<br /> L&#8217;impianto LAB, dismesso nel 2007, aveva come prodotto finale principale l&#8217; &#8220;<em>alchinbenzene lineare</em>&#8220;.<br /> L&#8217;unico utilizzato come materia prima erano le &#8220;<em>cloroparaffine lineari&#8221;</em>Â (che, peraltro, SASOL sostituò¬ «sin da subito» con le &#8220;<em>olefine&#8221;</em>, come riconosce anche dalla stessa Provincia).<br /> Sotto il profilo tecnico la ricorrente afferma e dimostra con Consulenza tecnica che il processo di biodegradazione delle &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8221; non poteva portare alla degradazione nelle tipologie di rinvenuti in falda, bensì in .<br /> Lo precisa la Relazione Tecnica del 23.4.2014 (pag. 4) &#8220;Integrazione alla precedente relazione tecnica alla CdS del 5.03.2014&#8221; (doc. 4) dove si afferma, sub &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;:<br />«<em>è noto in letteratura che in condizioni anaerobiche ci sono degli enzimi in grado di sostituire il cloro con idrogeno che portano alla formazione dello ione cloruro ed alla corrispondente paraffina lineare, la quale procede con il meccanismo di biodegradazione fino a CO2 descritto sopra per le paraffine lineari</em>Â (rif. &#8220;Anaerobic microbial dehalogenation&#8221; &#8211; Smidt H., de Vos WM. Annu Rev Microbiol. 2004;58:43-73; &#8220;Anaerobic dechlorination bacteria&#8221; El Fantroussi et.al. Biotechnol prog 1998, 14: 812Ã¢€  Ã¿Ã½82 0)».<br /> Relazione che addiviene (a pag. 7) alle seguenti &#8220;<em>conclusioni&#8221;:</em><br /> <em>« Â§Â§ l&#8217;Etilene non solo non è mai stato utilizzato o prodotto nell&#8217;impianto SASOL, ma a temperatura e pressione ambiente si presenta allo stato gassoso e pertanto si esclude che la sua presenza in falda possa derivare da rilasci diretti;</em><br /> <em>Â§Â§ allo stato attuale delle conoscenze, sulla base della letteratura citata, si ritiene che la presenza di Etilene nelle acque sotterranee derivi dalla catena di biodegradazione anaerobica dei cloro derivati riportata nella precedente Figura 1: Tetracloroetilene (PCE), Tricloroetilene (TCE), Dicloroetilene, Cloruro di Vinile e Etilene;</em><br /> <em>Â§Â§ le materie prime, gli intermedi e i prodotti finiti del processo di Alchilazione sviluppato nell&#8217;impianto SASOL di Porto Torres, se rilasciati nelle acque sotterranee, avrebbero seguito tutti un meccanismo di biodegradazione non in grado di generare la formazione di Etilene;</em><br /> <em>Â§Â§ non sono state mai riscontrate, nel sottosuolo dell&#8217;impianto SASOL, sorgenti primarie e secondarie di composti clorurati, la cui degradazione porterebbe alla formazione di Etilene in falda, mentre tali composti sono rintracciabili nelle acque di falda ed ascrivibili a sorgenti esterne al sito ;</em><br /> <em>Â§Â§ chiarito, quindi, che la presenza di Etilene non è in alcun modo riconducibile alla attività  di SASOL, è corretto affermare che la sua provenienza sia di origine esterna; a tal proposito, si consideri, infatti, che la sua produzione quale prodotto di bioattenuazione è compatibile con la biodegradazione anaerobica dei composti clorurati, la cui produzione era una di quelle tipiche del sito industriale di Porto Torres e degli impianti presenti nelle immediate vicinanze del sito SASOL, tra cui quelli che producevano Etilene, Cloruro di vinile e Cloroderivati in genere</em>».<br /> Inoltre nell&#8217;altra relazione dell&#8217;ing. Ferro del 5.12.2018, (a pag. 22/25), nella ricerca delle &#8220;possibili origini della contaminazione&#8221; si segnala che:<br /> &#8220;<em>è di immediata evidenza come esistano, a monte dei sette siti per i quali la Provincia individua Sasol come corresponsabile della contaminazione, una molteplicità  di aree interne al polo Petrolchimico (dove, anche indipendentemente dall&#8217;impiego di sostanze organo-clorurate nei processi produttivi, viaggiano condotte di acque presumibilmente clorate e/o dove sono state eseguite in passato lavorazioni meccaniche di manutenzione) che possono essere potenziali sorgenti della contaminazione. Anche all&#8217;esterno del polo petrolchimico vi sono, poi, a monte dei siti in questione, attività  (quali, ad esempio, discariche e lavanderie industriali) che pure possono essere potenziali sorgenti. In sintesi, quindi, vi sono molteplici possibili sorgenti della contaminazione che la Provincia non ha perà² considerato&#8221;</em>.<br /> In questa prospettazione il prodotto utilizzato in impianto LAB, giù  prima della sostituzione &#8211; di cui dà  atto anche la Provincia &#8211; operata da SASOL, non avrebbe potuto contribuire alla presenza di quei contaminanti in falda riconducibile, invece, ad altre e diverse lavorazioni presenti nel SIN.<br /> Non trova, quindi, riscontro la presunzione considerata dalla Provincia, non sussistendo corrispondenza tra le sostanze inquinanti e i prodotti impiegati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività .<br /> Per la Provincia era «<em>evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività  di bonifica dei suoli</em>».<br /> Ma nei terreni dell&#8217;area LAB non sono stati rinvenuti i composti clorurati, come è dimostrato dal documento dell&#8217;aprile 2006 (doc. 5) denominato &#8220;<em>Risultati della caratterizzazione ambientale dello stabilimento Sasol Italy di Porto Torres (SS) &#8211; volume I &#8211; Relazione descrittiva dei risultati delle attività  di investigazione ambientale</em>&#8220;.<br /> E tale circostanza è pacifica e nota agli Enti che approvarono la &#8220;<em>caratterizzazione</em>&#8221; e validarono i dati raccolti.<br /> Inoltre la documentazione dimostra che &#8220;il moto della falda&#8221; procede dall&#8217;interno verso il mare, e l&#8217;area LAB si trova &lt;<em>a valle</em>&gt; rispetto alle aree di tutte le altre proprietà , poste &lt;<em>a monte idraulico idrogeologico</em>&gt;, oltre che in posizione laterale parallela alla linea di costa rispetto all&#8217;area LAB. Pertanto, considerata la posizione &lt;<em>a valle idraulica</em>&gt; dell&#8217;area LAB, SASOL risulta essere un &lt;<em>bersaglio</em>&gt; della contaminazione, non la &lt;<em>sorgente</em>&gt;.<br /> Inoltre l&#8217;area LAB dista da tutte le aree indicate nella determinazione gravata tra un minimo di 1 km ad un massimo di 2,5 km , con impossibilità  di &#8220;<em>migrazione</em>&#8221; dei contaminanti &#8220;<em>controgradiente idraulico</em>&#8221; per una tale distanza.<br /> Le relazioni tecniche prodotte in giudizio (oggetto di comunicazioni in sede di osservazioni, non adeguatamente considerate) dimostrano una solida pluralità  di elementi tecnico-scientifici (che sono stati riportati in sintesi) che vanno a favore della tesi della società  ricorrente.<br /> Il difetto di istruttoria risulta palese non essendo state adeguatamente esaminate e considerate le argomentazioni , supportate poi da approfondite Relazioni, che, giù , in sede endoprocedimentale, erano state fornite alla Provincia (le Relazioni Tecniche, contenenti la puntuale descrizione del ciclo produttivo e delle sostanze impiegate, erano, da anni, nella disponibilità  degli Enti coinvolti dalla bonifica, compresa la provincia -oltre che il Ministero dell&#8217;Ambiente- ).<br /> Tali Relazioni &#8211; dedicate principalmente alle materie prime &#8211; dimostrano l&#8217;impossibilità  di ricondurre le sostanze rivenute in falda all&#8217;impianto LAB che lavorava, prima dell&#8217;arrivo di SASOL, &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8221; le quali non degradano nelle sostanze rinvenute.<br /> Dunque gli inquinanti presenti in falda non potevano essere ricondotti all&#8217;impianto LAB (che ha operato , prima (con altre proprietà ) con &#8220;cloroparaffine&#8221; e poi (con Sasol con le &#8220;<em>olefine</em>&#8220;).<br /> Tali conclusioni trovano conferma nei seguenti elementi:<br /> a)nei terreni in area LAB non sono presenti le &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8221; (utilizzate fino a quando SASOL le sostituò¬ con le &#8220;<em>olefine</em>&#8220;), con dimostrazione della impossibile provenienza dalle strutture impiantistiche;<br /> b)tali composti non degradano nei composti menzionati dalla Provincia;<br /> c)sussistono invece nel SIN altre lavorazioni che , secondo le analisi tecniche , possono aver prodotto le sostanze presenti in falda;<br /> d)la direzione della falda individua SASOL come bersaglio, e non come sorgente;<br /> In definitiva , in questo quadro tecnico, la ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile nè per altre gestioni di impianti siti in altri luoghi, nè, solidalmente, per le attività  pregresse svolte da terzi sull&#8217;area LAB.<br /> Stante la fondatezza del secondo e terzo motivo il ricorso va accolto, con annullamento della determinazione provinciale impugnata per istruttoria inadeguata e sommaria (senza considerazione delle deduzioni svolte da SASOL).<br /> La Provincia non ha svolto compiutamente le seguenti analisi:<br />§ valutazione del nesso di causa tra le sostanze rinvenute in falda e quelle utilizzate nell&#8217;impianto LAB;<br />§ valutazione della contaminazione nei suoli ad opera di altre società  (situate &#8220;a monte idrogeologico&#8221;, e come tali possibile &#8220;sorgente&#8221;), con migrazione in falda;<br />§valutazione della direzione di falda e della distanza tra l&#8217;area LAB e le aree presunte bersaglio di contaminazione.<br /> Ultimo cenno alla figura del &#8220;<em>proprietario incolpevole</em>&#8220;.<br /> Trattasi di soggetto che, ai sensi dell&#8217;art. 253 comma 3Â° , può subire conseguenze dannose, ma l&#8217;ambito di obbligazioni risulta di perimetro ridotto.<br /> La norma stabilisce che &#8220;la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del PROPRIETARIO DEL SITO INCOLPEVOLE dell&#8217;inquinamento o del pericolo di inquinamento, SOLO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELL&#8217;AUTORItà€ COMPETENTE CHE GIUSTIFICHI, TRA L&#8217;ALTRO, L&#8217;IMPOSSIBILItà€ DI ACCERTARE L&#8217;IDENTItà€ DEL SOGGETTO RESPONSABILE ovvero che giustifichi l&#8217;impossibilità  di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità .<br /> Dunque non possono essere confuse le due figure di &#8220;<em>responsabile dell&#8217;inquinamento</em>&#8221; e di &#8220;<em>proprietario incolpevole</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie il procedimento si è svolto (ex art. 244 D. Lgs 152/2006) per l&#8217;individuazione del &#8220;<em>responsabile dell&#8217;inquinamento</em>&#8220;, cioè di un soggetto che avrebbe svolto un ruolo &#8220;<em>attivo</em>&#8221; nel prodursi della contaminazione.<br /> Trattasi dunque di determinazioni di natura molto diversa, posto che la sfera di obbligatorietà  del &lt;<em>non responsabile</em>&gt; sorge solo qualora non sia stato determinato ed individuato altro responsabile.<br /> Resta assorbito il quinto vizio, di natura meramente procedimentale, di omessa comunicazione di avvio del procedimento (la nota inviata non avrebbe il contenuto richiesto dalla legge) , in quanto la pretesa è stata giù  tutelata e riconosciuta per l&#8217;aspetto sostanziale.<br /> Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> -dispone l&#8217;estromissione della Prefettura di Sassari-Ufficio di Governo per difetto di legittimazione passiva;<br /> -accoglie, nel merito, l&#8217;impugnazione, con annullamento della determinazione impugnata emessa dalla Provincia di Sassari;<br /> -condanna la Provincia di Sassari al pagamento, in favore della ricorrente Sasol, di euro 3.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, per spese di giudizio;<br /> -compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Prefettura di Sassari.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p> Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-6-2018-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-6-2018-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-6-2018-n-925/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.925</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., P. Grauso, Est. 1. Pubblica amministrazione- Atto amministrativo- Atto confermativo in senso proprio- Adottato a seguito di nuova istruttoria- Autonoma impugnativa- Necessità. 2. Processo amministrativo- Processo amministrativo telematico- Notifica presso la segreteria del tribunale adito- Ammessa solo in via residuale- Nuovo testo dell&#8217;art. 25 c.p.a.- Notifica presso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-6-2018-n-925/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-6-2018-n-925/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., P. Grauso, Est.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione- Atto amministrativo- Atto confermativo in senso proprio- Adottato a seguito di nuova istruttoria- Autonoma impugnativa- Necessità.</p>
<p> 2. Processo amministrativo- Processo amministrativo telematico- Notifica presso la segreteria del tribunale adito- Ammessa solo in via residuale- Nuovo testo dell&#8217;art. 25 c.p.a.- Notifica presso domicilio digitale- Obbligatorietà.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Per stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l&#8217;atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. L&#8217;atto meramente confermativo ricorre ogniqualvolta l&#8217;amministrazione si limiti a prendere atto dei contenuti e degli effetti di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; mentre è confermativo in senso proprio    e come tale dotato di autonoma lesività    l&#8217;atto, la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento e da una rivalutazione degli interessi in gioco, ovvero degli elementi di fatto e di diritto caratterizzanti la fattispecie considerata.</p>
<p> 2. L&#8217;art. 25 c.p.a, come modificato dal d.l. n. 168/2016, afferma che alle notificazioni o comunicazioni presso la segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario potrebbe procedersi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, nei soli casi in cui il notificante non possa avvalersi, per causa imputabile al destinatario, della notificazione a mezzo PEC disciplinata dall&#8217;art. 16-<em>sexies</em> del d.l. n. 179/2012, dettato per il processo civile telematico, ma che implica anche per il PAT la residualità delle notificazioni e comunicazioni presso le segreterie degli uffici giudiziari rispetto a quelle eseguite presso il domicilio digitale. In pendenza di giudizio, ai fini della notifica per esempio dei motivi aggiunti di cui all&#8217;art. 43 c.p.a., le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo ex lege)   e solo   in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un&#8217;applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall&#8217;art.82 r.d. 37/1934, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico (all&#8217;atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale) nel Comune ove ha sede detto ufficio. E&#8217; nulla pertanto la notifica effettuata presso la segreteria del T.A.R. in assenza di tali presupposti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-6-2018-n-925/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2018 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2018-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2018-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2018-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2018 n.925</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Gambato Spisani Sulla legittimità del decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma e del provvedimento con cui quest’ultimo ha diffidato il comune di Colfelice a trattare i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2018-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2018 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2018-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2018 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Gambato Spisani</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma e del provvedimento con cui quest’ultimo ha diffidato il comune di Colfelice a trattare i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino e Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano negli impianti con capacità residua, previamente individuati dagli organi regionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">  </p>
<ol>
<li>Emergenza rifiuti    Poteri del commissario straordinario    Individuazione impianti con capacità residua  TMB art. 1, c. 359 ss., l. n. 228/2012. </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>Il potere del commissario straordinario di individuare impianti di trattamento con capacità residua, aventi sede in comuni vicini all&#8217;area colpita dall&#8217;emergenza, al fine di conferirvi rifiuti non è affetto da manifesta illogicità. </ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 13/2/2018<br />
<strong>N. 00925/2018REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01114/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente</p>
<ol style="list-style-type: upper-alpha;">
<li>&nbsp;</li>
</ol>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2014, proposto dal:<br />
Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani del territorio della provincia di Roma e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>il Comune di Colfelice non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Comune di Fiumicino e Comune di Ciampino, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;avvocato Angela (prenome) Raimondo, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21;&nbsp;<br />
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, domiciliata in Roma, via IV Novembre 119/a;<br />
<strong><em>per la riforma, previa sospensione</em></strong><br />
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II&nbsp;<em>bis</em>, 4 dicembre 2013 n.10471, resa fra le parti, la quale ha accolto il ricorso n.1752/2013, proposto per l’annullamento:<br />
a) del d.m. 3 gennaio 2013 prot n.1, pubblicato il giorno 7 gennaio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto la nomina del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità della gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma ai sensi dell’articolo 1 comma 358 della legge 24 dicembre 2012 n.228;<br />
b) del provvedimento 15 gennaio 2013 prot. n.44/UCCRU, con il quale il Commissario predetto ha diffidato le autorità competenti, fra le quali il comune di Colfelice, i soggetti interessati al conferimento e le società coinvolte, nonché le imprese titolari degli impianti di trattamento indicate nel provvedimento stesso a trattare in detti impianti, nei limiti della capacità residua autorizzata degli stessi, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai Comuni di Roma, Fiumicino e Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano entro il 25 gennaio 2013;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della Provincia di Roma;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello e l’avvocato Angela Raimondo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
Come è noto, l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n.225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, prevede che in presenza di “<em>calamità naturali o connesse con l&#8217;attività dell&#8217;uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d&#8217;intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo</em>”, il Consiglio dei ministri, con decreto del suo Presidente, possa deliberare “<em>lo stato d&#8217;emergenza, fissandone la durata e determinandone l&#8217;estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all&#8217;esercizio del potere di ordinanza</em>”, per un periodo di tempo limitato, determinato nel massimo dalla legge stessa.<br />
In applicazione di tale norma, il D.P.C.M. 22 luglio 2011, considerate “<em>la grave situazione determinatasi nella gestione dei rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove attualmente vengono smaltiti</em>” e la notifica, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione, la n.2011/4021, relativa alle modalità di gestione di tale discarica, ha deliberato lo stato di emergenza relativo, data la “<em>necessità di garantire l&#8217;individuazione e la successiva realizzazione in termini di somma urgenza di un sito provvisorio alternativo che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti…</em>” nei comuni indicati “<em>per il tempo necessario all&#8217;avvio degli impianti di smaltimento e trattamento definitivi</em>” e fino alla data del 31 dicembre 2012.<br />
Di seguito, in applicazione di tale decreto, l’O.P.C.M. 6 settembre 2011 n.3963 ha poi dettato le concrete disposizioni ritenute necessarie per superare l’emergenza.<br />
In estrema sintesi, e per quanto qui interessa, l’ordinanza ha infatti nominato, all’art. 1, il prefetto di Roma quale “<em>Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale</em>”, con l’incarico di provvedere, come dall’art. 2 comma 1 “<em>all&#8217;individuazione, in via prioritaria</em>” nell&#8217;ambito di un certo numero di siti indicati in un documento tecnico di analisi citato nelle premesse dell’ordinanza “<em>alla progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o più siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della città del Vaticano</em>” .<br />
A tal fine, l’ordinanza fornisce al commissario i relativi poteri, anche per procedere all’affidamento delle prestazioni a ciò necessarie, in deroga ad un ampio numero di norme di legge, elencate in dettaglio all’art. 4.<br />
Poiché all’avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2012 di cui si è detto la situazione di emergenza non si poteva dire risolta, il legislatore è di seguito intervenuto con le norme di cui all’art. 1 commi 358, 359, 360 e 361 della l. 24 dicembre 2012 n.228, ovvero della legge di stabilità 2013.<br />
In dettaglio, il comma 358 dispone che, considerata la “<em>situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma</em>” che aveva portato alla dichiarazione di stato di emergenza di cui s’è detto, e “<em>al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità</em>” con apposito decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato “<em>un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria</em>”, ovvero in buona sostanza un sostituto del commissario già nominato e prossimo alla scadenza.<br />
I commi successivi provvedono a determinare i caratteri di tale organo straordinario, che secondo il comma 359 era titolare, nel testo originario della norma, di alcuni dei poteri già previsti dall’O.P.C.M. 3963/2011, “<em>salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361</em>”.<br />
Il comma 360 precisa poi che il commissario ha i seguenti compiti, fermo restando l’ultimo periodo del comma 359: “<em>a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore; b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria; c) adozione, a fronte dell&#8217;accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti</em>”, a carico dei quali il successivo comma 361 pone i relativi oneri finanziari.<br />
Da ultimo, sempre il comma 359 prevede che il commissario rimanga in carica per il termine determinato dal decreto di nomina, ovvero per un massimo di sei mesi, salva proroga o revoca.<br />
In attuazione del comma 358 citato, il d.m. 3 gennaio 2013 indicato in epigrafe, e impugnato in questa sede, ha effettivamente nominato il commissario in questione, per una durata in carica di sei mesi salva proroga, e ne ha precisato i compiti.<br />
In dettaglio, ai sensi dell’art. 2 del d.m. di nomina, il commissario: “<em>a) al fine di conseguire l&#8217;obiettivo di conferire in discarica solo rifiuti trattati nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/31/CE, entro 8 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua gli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani esistenti nella regione Lazio che hanno una capacità autorizzata residua di trattamento, secondo quanto indicato dalla nota della regione Lazio in data 21 dicembre 2012 richiamata in premessa; contestualmente, entro il medesimo termine di 8 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, diffida le Autorità competenti e le imprese titolari degli impianti di cui al precedente punto, a trattare in detti impianti, nei limiti della capacità residua autorizzata degli stessi, i rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano a partire dal 25 gennaio 2013; decorso inutilmente tale termine il Commissario provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi; entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto diffida le Autorità competenti a provvedere entro il 15 febbraio 2013 al completamento delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico e di compostaggio di cui agli allegati «3» e «2». Decorso inutilmente tale termine il Commissario provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi; b) al fine di conseguire gli obiettivi di legge, diffida, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti e le imprese titolari degli impianti e/o interventi, ad adottare entro il 30 gennaio 2013 le iniziative indispensabili per rendere operativo il piano per la raccolta differenziata nel comune di Roma predisposto da AMA e CONAI richiamato in premessa. Decorso inutilmente tale termine provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi; c) al fine di favorire il recupero energetico dei rifiuti urbani e ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani avviato a smaltimento, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto diffida le Autorità competenti e le imprese titolari degli interventi e/o impianti ad adottare entro il 30 gennaio 2013 le misure necessarie allo scopo, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. Decorso inutilmente tale termine il Commissario provvede entro i trenta giorni successivi alla adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi; d) qualora necessario, e nei limiti quantitativi risultanti dalle iniziative di cui ai precedenti punti a), b) e c) individua aree idonee alla localizzazione e autorizzazione di impianti di trattamento e discariche per rifiuti urbani</em>.”<br />
Per far ciò, il commissario, ai sensi del successivo art. 3 del decreto stesso, è titolare dei poteri di cui all’ordinanza P.C.M. più volte citata, relativa all’omologo suo predecessore.<br />
Interessa questa causa il disposto dell’art. 2 lettera a), secondo il quale, in buona sostanza, il commissario deve individuare impianti di smaltimento aggiuntivi nelle vicinanze di Roma, e lo deve fare scegliendoli fra quelli con capacità residua individuati nella citata nota 21 dicembre 2012 della regione Lazio.<br />
La nota in questione costituisce infatti l’allegato 1 del decreto di nomina in esame, e comprende, assieme ad altri impianti, l’impianto di “<em>trattamento meccanico biologico aerobico</em>” – TMB per cui è causa, in comune di Colfelice, gestito dalla Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.a.<br />
Il Commissario nominato, infatti, con il provvedimento 15 gennaio 2013 indicato in epigrafe (doc. 2 in I grado ricorrente appellato) ha diffidato una serie di comuni, fra i quali il comune ricorrente appellato, e i gestori dei relativi impianti di TMB, “a trattare in detti impianti, nei limiti della capacità residua autorizzata degli stessi, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino e Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano entro il 25 gennaio 2013”, avvisando che in mancanza avrebbe esercitato i propri poteri sostitutivi di imperio.<br />
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso proposto dal comune di Colfelice contro il predetto provvedimento, e contro il presupposto decreto di nomina del commissario, nei termini che seguono.<br />
In dettaglio, il TAR ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il d.m. 3 gennaio 2013 abbia illegittimamente conferito al commissario poteri eccedenti quanto consentito dalla legge istitutiva dell’organo.<br />
Il Giudice di primo grado ha infatti ritenuto anzitutto che i poteri di cui al comma 360 dell’art. 1 l. 228/2012 fossero conferiti al solo scopo di mantenere la continuità con le iniziative già in atto, ovvero soltanto per realizzare nuove discariche ovvero ampliare quelle esistenti in modo tale da superare l’emergenza.<br />
Ha poi ritenuto che il decreto di nomina del commissario, pur in dichiarata attuazione del comma 359 sopra indicato, facesse di più, ovvero conferisse al commissario il compito, qualificato come aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati, di individuare siti ulteriori ai quali conferire in trattamento i rifiuti della zona considerata.<br />
Ciò posto, ha ritenuto quest’ultima attribuzione di compiti e poteri illegittima, in quanto non prevista dalla legge istitutiva dell’organo; di conseguenza, ha annullato sia il d.m. 3 gennaio 2013 nella parte in cui amplia in modo corrispondente i poteri del commissario, sia i conseguenti provvedimenti di quest’ultimo, che individuano gli impianti di trattamento da utilizzare.<br />
Ha in definitiva concluso che un’interpretazione difforme sarebbe in contrasto con i principi, tutti di rilievo europeo, di autosufficienza e di prossimità, recepiti nel nostro ordinamento dall’art. 182&nbsp;<em>bis</em>d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, nonché di sussidiarietà, dal quale i primi due derivano.<br />
Compare poi nell’ultima parte della sentenza un accenno all’istruttoria svolta per valutare la situazione degli impianti coinvolti, di cui si dirà.<br />
Contro tale sentenza, hanno proposto impugnazione il Ministero ed il commissario stesso, con appello che contiene due motivi:<br />
&#8211; con il primo di essi, alle pp. 20-26 dell’atto, criticano la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe accolto il ricorso rilevando presunte carenze istruttorie nel provvedimento che ha disposto l’utilizzo dell’impianto del comune ricorrente appellante; affermano che tali carenze non sussisterebbero, e che l’impianto sarebbe stato individuato a ragione veduta;<br />
&#8211; con il secondo motivo, alle pp. 27-34 dell’atto, deducono violazione da parte della sentenza impugnata del comma 359 dell’art. 1 della l. 228/2012, e sostengono che i poteri conferiti al commissario sarebbero del tutto legittimi, come confermato anche dalla modifica della norma in questione operata dal citato d.l. 69/2013 all’art. 41 comma 5, che ha aggiunto al comma 359 il riferimento ai poteri di cui all’art. 2 dell’O.P.C.M.<br />
Il comune ricorrente appellato non si è costituito; hanno invece resistito la Provincia di Roma, con atto 19 febbraio 2014, e Roma Capitale, con atto 14 febbraio 2014 e con memoria 27 febbraio 2014, ed hanno insistito perché l’appello sia accolto.<br />
Alla camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014, su accordo delle parti, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.<br />
All’udienza del giorno 25 gennaio 2018 la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<ol style="list-style-type: upper-alpha;">
<li>&nbsp;</li>
</ol>
<p>1. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.<br />
Questo Giudice non vede motivo per discostarsi dalle argomentazioni già esposte nella propria sentenza sez. VI 20 maggio 2014 n.2547, pronunciata su un caso identico al presente, sul ricorso originariamente proposto da altro comune interessato da un provvedimento del commissario, di contenuto appunto identico a quello per cui è causa.<br />
2. Ciò posto, il primo motivo è fondato, nei termini di cui subito.<br />
Come dato di fatto, a p. 20 dal nono rigo, la sentenza di primo grado, dopo aver accolto i motivi centrati sulla presunta illegittimità del conferimento al commissario dei poteri da lui esercitati, afferma testualmente: “Ciò, in disparte gli ulteriori evidenziati profili di carenza con riferimento all’istruttoria ed alla motivazione e alle necessarie ricadute in termini di eccesso di potere, che derivano dall’utilizzo dei decreti gravati e dei conseguenti provvedimenti commissariali per finalità ulteriori rispetto a quelle legalmente individuate, nonché di mezzi inficiati sotto il profilo della proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla compromissione dei territori coinvolti, anche con riguardo alla prevenzione dei rischi, alla cui protezione è finalizzata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008 n.2008/98/CE”, com’è noto concernente i rifiuti.<br />
Il passo, anche se obiettivamente non chiarissimo, va interpretato nel senso di ritenere che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione anche su carenze istruttorie e di motivazione del provvedimento in concreto adottato dal commissario e qui impugnato. Per inciso, identica questione, relativa ad un passo di simile tenore della sentenza impugnata, si è posta nel caso oggetto dalla citata sentenza 2547/2014, ed è stata decisa nello stesso senso.<br />
3. Ciò posto, il primo motivo contesta tale affermazione, nei termini esposti in premesse, ed è, come si è detto, fondato.<br />
In aggiunta a quanto già affermato sul punto dalla sentenza 2547/2014, come si è detto relativa alla stessa situazione di fatto, vale infatti quanto ora si espone.<br />
Nella materia in esame, il commissario straordinario è titolare per definizione di ampia discrezionalità nell’individuare le soluzioni tecniche adeguate per far fronte all’emergenza, e quindi valgono i principi individuati in proposito dalla giurisprudenza, che in quanto pacifica non richiede citazioni puntuali: l’esercizio della discrezionalità stessa è sindacabile nella presente sede di legittimità solo in casi di manifesta illogicità, che nella specie non ricorrono.<br />
E’ infatti pacifico che l’emergenza da fronteggiare, ovvero la crisi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti di Roma, esistesse, e la scelta del commissario, che si è rivolto ad impianti già esistenti in comuni vicini, i quali lavoravano al di sotto della loro capacità massima autorizzata, non si può dire certo di per sé abnorme o manifestamente irragionevole.<br />
In proposito, si legge nella sentenza impugnata (pp. 7-8) che vi sarebbe una discrepanza fra i dati utilizzati dall’amministrazione e quelli raccolti in sede di istruttoria, nel senso che (p. 8 dal secondo rigo) gli impianti di smaltimento della capitale avrebbero avuto una capacità residua, sì che, per implicito, non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere agli impianti di altri comuni.<br />
Il punto però è stato specificamente contestato alle pp. 23-25 dell’appello, ove si afferma che le valutazioni della Regione Lazio, di cui il commissario si è servito, sarebbero confermate dagli sviluppi successivi della situazione, che ha visto gli impianti di Roma lavorare, in realtà, al di sopra dei livelli massimi consentiti.<br />
In mancanza di replica, quindi, la situazione di emergenza, nei termini spiegati, deve ritenersi secondo logica sussistente.<br />
4. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, imperniato sul legittimo conferimento al commissario dei poteri nella specie da lui esercitati.<br />
Il Collegio infatti ribadisce quanto affermato sul punto specifico nella precedente sentenza della Sezione 2547/2014 già citata.<br />
E’ necessario partire dal dato normativo.<br />
Nel testo originario dell’art. 1 della l.228/2012, il comma 358 disciplinava i poteri del commissario prevedendo anzitutto da un lato che essi comprendessero quelli “<em>di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4</em>” dell&#8217;O.P.C.M. 3963/2011 più volte citata.<br />
L’articolo 1 comma 2 dell’ordinanza prevede appunto che il commissario opera “<em>per la realizzazione di una o più discariche e/o per l&#8217;ampliamento di discariche esistenti indicate dalla medesima Regione, nonché di un impianto di trattamento meccanico &#8211; biologico dei rifiuti urbani necessarie a garantire la piena copertura del fabbisogno dell&#8217;area interessata dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza</em>”.<br />
Non rilevano invece ai fini in esame, va precisato, l’articolo 3, che disciplina le procedure di affidamento delle opere, e l’articolo 4, che indica le norme ordinarie alle quali si deroga nella situazione di emergenza.<br />
Sempre il comma 358 però prosegue, ancora nel testo originario, affermando che gli indicati poteri sono attribuiti al commissario stesso “<em>salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361</em>”.<br />
Trascurando il riferimento al comma 361, che come si è detto in premesse riguarda gli oneri finanziari, il comma 360, riportato in narrativa, contiene un elenco espresso di competenze del commissario, il quale in sintesi autorizza la “<em>realizzazione e gestione delle discariche</em>” e degli “<em>impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato</em>” dà “<em>supporto alla Regione Lazio</em>” e adotta i “<em>necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti</em>”.<br />
5. In base a tale quadro normativo, il Giudice di primo grado ha ritenuto, come accennato in premesse, che l’elenco dei poteri del commissario così delineato sia tassativo, e quindi non comprenda il potere, del quale qui si controverte, di individuare impianti aggiuntivi ai quali appoggiarsi in via temporanea, potere di cui, obiettivamente, le norme descritte non parlano in modo esplicito.<br />
In tal senso, quindi, il Giudice di primo grado parla di “continuità” fra il commissario nominato con l&#8217;O.P.C.M. 3963/2011 e il commissario per cui è causa, sul presupposto implicito che nemmeno al primo il potere di individuare siti aggiuntivi spettasse.<br />
6. L’opinione contraria di questo Collegio, viceversa, si basa su un dato normativo ulteriore.<br />
Come affermato dalla sentenza 2547/2014, la prima parte del comma 360 di cui si è detto contiene infatti una “clausola di salvezza”, ovvero tiene fermo in modo espresso l’inciso del comma 359 ultima parte, per cui nel decreto di nomina del commissario “<em>sono determinati i compiti e la durata della nomina</em>”.<br />
Tale clausola di salvezza non avrebbe, all’evidenza, significato alcuno, se i poteri del commissario fossero soltanto quelli espressamente previsti dal comma 360 stesso, e quindi sta a significare che il relativo elenco è solo esemplificativo, e che il provvedimento di nomina può prevedere poteri aggiuntivi, del tipo qui in discussione.<br />
7. Sempre seguendo quanto affermato dalla sentenza 2547/2014, va allora chiarito il senso della modifica del comma 358 operata dal legislatore con l’art. 41 comma 5 del d.l. 21 giugno 2013 n.59 convertito nella l. 9 agosto 2013 n.98, secondo il quale al comma 359 “<em>dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358»</em>.”<br />
Si tratta di una modifica successiva ai fatti di causa, sì che essa rileva, ai fini della decisione di questa causa, soltanto come argomento di ordine sistematico.<br />
Ciò posto, il riferimento all’art. 2 vale ad inserire nel testo del comma 358 un richiamo aggiuntivo, appunto all’art. 2 dell’O.P.C.M. 3963/2011, e in particolare al comma 3 di esso, per cui il commissario, nelle more della costruzione e dell’avvio dei nuovi impianti, “<em>può adottare i provvedimenti necessari per assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dello smaltimento dei rifiuti nell&#8217;area interessata dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza</em>”, provvedimenti che, all’evidenza, possono anche comprendere l’appoggiarsi in via temporanea ad impianti già attivi, ma sottoutilizzati.<br />
In base a quanto si è detto, e come ritenuto già dalla sentenza 2547/2014, la norma appena illustrata dell’art. 41 d.l. 59/2013 ha allora “valenza ricognitiva” di un potere che era espressamente attribuito al commissario nominato in origine, ma spettava anche al suo successore, se pure in concreto solo quest’ultimo risulta averlo esercitato, con i provvedimenti impugnati in questa sede: in altri termini, si potrebbe dire che la continuità fra le due figure sussiste in senso opposto a quello inteso dal Giudice di primo grado, perché entrambi i commissari avevano il potere di rivolgersi ad impianti già attivi.<br />
8. Due rilievi ulteriori sono necessari.<br />
8.1 In primo luogo, il Collegio intende precisare, condividendo anche sul punto la motivazione della sentenza 2547/2014, che le disposizioni di cui al comma 358 e ss. della l. 228/2012 sopra illustrate appaiono legittimo esercizio di discrezionalità del legislatore, sì che in questo giudizio nemmeno è stata prospettata la questione della loro conformità a Costituzione, la quale non avrebbe ragione di porsi.<br />
Come è noto, i principi in base ai quali è legittimo un intervento sostitutivo del Governo centrale nei confronti delle autonomie locali sono fissati dall’art. 120 comma 2 Cost, che lo legittima “<em>nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali</em>”.<br />
Nel caso di specie, è del tutto evidente che l’impossibilità di assicurare uno smaltimento regolare dei rifiuti in un’area urbana di grandi dimensioni come quella di Roma configura un caso di “<em>pericolo grave per l&#8217;incolumità … pubblica</em>”; si è poi ricordato in premesse che tale situazione aveva dato luogo all’apertura di una procedura di infrazione contro il nostro Paese in sede europea, e quindi era configurabile anche la fattispecie di “<em>mancato rispetto della normativa comunitaria</em>[ora europea]”.<br />
Da ultimo, la giurisprudenza costituzionale, per tutte sul principio C. cost. 19 gennaio 2017 n.14 e 19 luglio 2004 n.240, non dubita che una delle modalità di lecito esercizio del potere sostitutivo sia proprio la nomina di un commissario straordinario.<br />
8.2 In secondo luogo, ripetendo quanto già evidenziato dalla sentenza 2547/2014, sia la disciplina di legge esaminata, sia il decreto ministeriale attuativo, appaiono rispettosi dei limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di stato di emergenza e di potere di ordinanza.<br />
Come è noto, e per quanto qui rileva, i provvedimenti di urgenza per essere conformi alla Costituzione devono infatti avere efficacia limitata nel tempo, commisurata alla necessità e all&#8217;urgenza da affrontare, devono essere sorretti da adeguata motivazione; e conformarsi ai principi dell&#8217;ordinamento giuridico, fermo restando che l’emergenza è per definizione qualcosa di limitato nel tempo: così già C. cost. 2 luglio 1956 n.8 e 27 maggio 1961 n.16; 1 febbraio 1982 n.15, specificamente sui limiti nel tempo all’emergenza, nonché 14 aprile 1995 n. 127, relativa alla materia in esame.<br />
In tali termini, vi è senza dubbio uno stretto nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza ambientale di cui si tratta, che è congrua motivazione per l’intervento, il potere attribuito al commissario è limitato nel tempo, le previsioni legislative e provvedimentali relative al contenuto, ai tempi e alle modalità di esercizio del potere sono sufficientemente determinate, e congrua all’emergenza da affrontare appare la facoltà di individuare gli impianti con capacità residua in ambito regionale.<br />
8.3 In particolare, è salvo il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, di cui all’art. 182&nbsp;<em>bis</em>d. lgs. 152/2006 citato in narrativa.<br />
La norma stessa prevede al comma 1 che: “<em>Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l&#8217;autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell&#8217;ambiente e della salute pubblica</em>”, e quindi non contiene alcun espresso divieto all’utilizzo di impianti già attivi siti nelle vicinanze dell’area interessata per la parte inutilizzata della loro capacità.<br />
L’unico divieto espresso è invece contenuto nel precedente art. 182, che al comma 3 vieta di “<em>smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti</em>”, peraltro in modo non assoluto, dato che fa salvi “<em>eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l&#8217;opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano</em>”, ma la norma nel caso di specie è comunque rispettata, dato che ci si è rivolti a impianti che si trovano nel Lazio.<br />
9. In conclusione, l’appello va accolto e, per conseguenza, il ricorso di primo grado va respinto, come in dispositivo.<br />
10. La particolarità della questione decisa, sulla quale l’unico precedente, costituito dalla più volte citata sentenza della Sezione 2547/2014, non consta edito, è giusto motivo per compensare le spese.</p>
<ol>
<li>&nbsp;</li>
</ol>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.1114/2014 R.G.), lo accoglie, e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado (ricorso n. 1752/2013 TAR Lazio, sede di Roma).<br />
Compensa per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />
Dario Simeoli, Consigliere<br />
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore<br />
Giordano Lamberti, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-2-2018-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2018 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2016 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-3-2016-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-3-2016-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-3-2016-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2016 n.925</a></p>
<p>Pres. Griffi &#8211; Est. Ungari La volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati comporta l’interruzione del processo Professioni e mestieri – Volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati – Interruzione del processo – Necessità – Ragioni – Diritto alla difesa. Sebbene la volontaria cancellazione dall’albo professionale degli avvocati non configura un’ipotesi prevista dall’art. 301</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-3-2016-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2016 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-3-2016-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2016 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Griffi &#8211; Est. Ungari</span></p>
<hr />
<p>La volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati comporta l’interruzione del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati – Interruzione del processo – Necessità – Ragioni – Diritto alla difesa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene la volontaria cancellazione dall’albo professionale degli avvocati non configura un’ipotesi prevista dall’art. 301 c.p.c. ai fini dell’interruzione del processo<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, la stessa non può nemmeno essere assicurata dalle ipotesi di revoca della procura o rinuncia previste dall’art.301, comma 3, c.p.c prevalendo all’uopo il principio costituzionale del diritto alla difesa in giudizio e quindi l’esigenza di tutelare la parte rimasta priva di difesa. Ne consegue che è viziata e va rimessa al giudice primo grado ex art. 105, comma 1 c.p.a. la sentenza che non dispone l’interruzione del processo a seguito della cancellazione dall’albo dell’avvocato.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp; Cass. civ., I, n. 12376/2014; <em>idem</em>, III, n. 22756/2013.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00925/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 02968/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, Via Tacito, 50;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 00074/2015, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della destituzione dal servizio &#8211; diniego reintegrazione in servizio;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Emanuela Mazzola e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. Nei confronti dell’odierno appellante, ex ispettore della Polizia di Stato, in ragione della reiterata emissione di assegni a vuoto, sono stati adottati tre provvedimenti di destituzione dal servizio.<br />
2. I provvedimenti sono stati impugnati, con esiti diversi:<br />
&#8211; il primo, in data 13 luglio 1999, con decorrenza 28 luglio 1999, è stato annullato dal TAR del Lazio, ma la sentenza è stata riformata in appello (Cons. Stato, VI, n. 758/2008);<br />
&#8211; il secondo, in data 24 novembre 2000, con decorrenza 18 febbraio 1997, data di inizio della sospensione cautelare, è stato annullato dal TAR del Lazio, la cui sentenza è stata riformata in appello (Cons. Stato, VI, n. 2285/2008), con sentenza tuttavia r<br />
&#8211; il terzo, in data 9 febbraio 2001, con efficacia espressamente condizionata al venir meno di quella del precedente, è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 6467/2006, passata in giudicato per omessa impugnazione.<br />
3. La presente controversia origina dal conseguente provvedimento in data 29 gennaio 2010, con cui il Capo della Polizia ha riconosciuto utile a tutti gli effetti il periodo di sospensione dal servizio dal 18 febbraio 1997 al 27 luglio 1999, ma non ha disposto la reintegrazione in servizio dell’appellante.<br />
4. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (I-ter, n. 74/2015) ha respinto il ricorso volto all’annullamento del predetto provvedimento, ritenendolo correttamente esecutivo del giudicato formatosi sulla legittimità ed efficacia della prima destituzione.<br />
5. Nell’appello, si sostiene che:<br />
(a) – il processo di primo grado doveva essere interrotto, in quanto il difensore del ricorrente, a seguito di cancellazione dall’albo su richiesta, ha perso lo&nbsp;<em>ius postulandi</em>&nbsp;il 4 dicembre, vale a dire il giorno prima dell’udienza di discussione dinanzi al TAR;<br />
(b) – nessun avviso è pervenuto al ricorrente con riferimento alla fissazione dell’udienza (alla quale ovviamente non ha partecipato) ed anche tale circostanza determina la rimessione al primo grado, ex art. 105, cod. proc. amm.;<br />
(c) – nel merito, la sentenza è erronea, laddove non ha ritenuto che vi fosse violazione dell’obbligo di ottemperare al giudicato formatosi sull’annullamento della seconda destituzione del 24 novembre 2000, che aveva travolto tutti i provvedimenti&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;adottati.<br />
6. Per l’Amministrazione resiste l’Avvocatura Generale dello Stato, limitandosi a depositare la relazione di servizio predisposta per il primo grado.<br />
7. Il Collegio ritiene di aderire alla tesi dell’appellante sulla necessità di rinviare la causa al giudice di primo grado.<br />
Non per il mancato ricevimento dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al TAR, che dal sistema informativo risulta regolarmente inviato in data 6 febbraio 2014 al procuratore costituito.<br />
Bensì, in ragione della causa interruttiva segnalata (il cui presupposto trova riscontro nella certificazione dell’Ordine degli avvocati di Roma in data 12 marzo 2015), che ha pregiudicato l’integrità del contraddittorio.<br />
Infatti, sebbene la tesi secondo la quale la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all’applicazione dell’art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l’interruzione del processo, sia stata anche recentemente affermata dalla Cassazione (cfr. Cass. civ., I, n. 12376/2014; III, n. 22756/2013), non può non rilevarsi che la Corte Costituzionale (sent. n. 147/2008) ebbe a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 301, comma 1, c.p.c., censurato in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non include la cancellazione volontaria dall’albo del procuratore tra le ipotesi di interruzione del processo, proprio affermando che il giudice&nbsp;<em>a quo</em>&nbsp;aveva trascurato l’esistenza di un orientamento opposto, espresso in sede di composizione di contrasto giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU., n. 10284/1996; n. 379/2007; ordd. n. 448/2007 e 464/2007).<br />
Tra il primo orientamento, che sottolinea la volontarietà della cancellazione, ai fini dell’assimilabilità alle ipotesi di revoca della procura o rinuncia ad essa previste dall’art. 301, comma 3, c.p.c., ed il secondo, che si muove nella prospettiva della tutela della parte comunque rimasta priva di difesa, il Collegio ritiene preferibile aderire a quest’ultimo, in quanto maggiormente coerente con il principio costituzionale del diritto alla difesa in giudizio (così come statuito anche da Cons. Stato, IV, n. 4323/2009).<br />
8. In accoglimento dell’appello, la sentenza deve pertanto essere riformata, con rinvio della causa al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.<br />
9. Spese compensate.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e rinvia la causa al giudice di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-3-2016-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2016 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-11-2012-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-11-2012-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-11-2012-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.925</a></p>
<p>Pres. ed est. F. Scano E. M. A. (avv.ti M. Fois e A. Fanti) c/ Comune di San Sperate (avv. G. Concas) sull&#8217;ammissibilità o meno del ricorso diretto all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del Comune di completare le opere di urbanizzazione Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In materia di edilizia e urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-11-2012-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-11-2012-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. F. Scano<br /> E. M. A. (avv.ti M. Fois e A. Fanti) c/ Comune di San Sperate (avv. G. Concas)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità o meno del ricorso diretto all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del Comune di completare le opere di urbanizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In materia di edilizia e urbanistica – Declaratoria dell’obbligo del Comune di urbanizzare aree e relativa condanna – Inammissibilità – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso diretto a ottenere l’accertamento dell’obbligo del Comune a completare opere di urbanizzazione (nella specie, consistenti nella bitumatura e nella realizzazione del marciapiede servente il lotto di proprietà del ricorrente); invero, la pretesa del titolare del permesso di costruire ad ottenere l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione non corrisponde ad un interesse legittimo differenziato e qualificato ad un bene della vita, con la conseguente carenza di legittimazione attiva a proporre tale ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2003, proposto da:<br />
Ecca Maria Agnese, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Fois e Alberto Fanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Fois in Cagliari, piazza del Carmine N.22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di San Sperate, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Concas, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Concas in Cagliari, via Dettori N.27; </p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
&#8211; della condotta omissiva del comune di San Sperate in ordine al completamento delle opere di urbanizzazione del vico II della via Assemini;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;obbligo del comune di San Sperate di completare la realizzazione, senza ulteriore rinvio, delle opere di urbanizzazione del vico II della via Assemini, previo, occorrendo, annullamento di tutti gli atti in ipotesi ostativi al predetto obbligo e, in<br />
<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
&#8211; del comune di San Sperate a completare la realizzazione, senza ulteriore rinvio, delle opere di urbanizzazione del vico II della via Assemini.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Sperate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Si espongono i fatti cosi come riportati nel ricorso. <br />	<br />
La sig.ra Ecca, odierna ricorrente, é titolare della concessione edilizia n. 87 del 6 novembre 1987, rilasciata in suo favore dal comune di San Sperate, ed avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato per civile abitazione in un lotto inserito nella zona B di completamento residenziale.<br />	<br />
Il lotto in questione si affaccia su una strada – il vico II della via Assemini &#8211; che, al momento del rilascio del titolo edilizio, risultava priva della bitumatura e dei marciapiedi.<br />	<br />
A distanza di anni dal rilascio della concessione e dal conseguente pagamento degli oneri di urbanizzazione, nonostante i ripetuti solleciti, afferma la ricorrente, la strada non è stata ultimata dal comune, comportando così gravi disagi. <br />	<br />
Con nota prot. n. 5158 del 14 maggio 2003, il Comune ha ribadito la sua piena discrezionalità nell’individuazione delle opere di urbanizzazione da realizzare nell’ambito del territorio comunale.<br />	<br />
In seguito, la sig.ra Ecca, ritenendo non fondato l’assunto, ha promosso il ricorso in epigrafe chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di completare le opere di urbanizzazione primaria del vico II della via Assemini e la condanna del medesimo ad eseguire i relativi lavori di ultimazione.<br />	<br />
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha proposto le censure di violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste, nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 11 e 12 della Legge del 28 gennaio 1977, n. 10.<br />	<br />
Il Comune di San Sperate ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il suo rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
Il ricorso è palesemente inammissibile.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, l’illegittimità della condotta del Comune deriverebbe dal notevole ritardo nell’esecuzione dei lavori di completamento della strada su cui si affaccia la propria casa di abitazione, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa nonché delle disposizioni della L. 10/1977.<br />	<br />
In particolare, secondo la tesi della ricorrente, le norme dettate dalla l. 10/1977 non consentirebbero “l’arbitrario rinvio della realizzazione delle opere da parte del Comune” e, posto che l’articolo 12 stabilisce che i proventi delle concessioni sono destinati alle opere di urbanizzazione, quest’ultimo sarebbe obbligato “non solo a realizzare dette opere ma anche a procedervi in un lasso di tempo ragionevole”. <br />	<br />
Ad avviso del Collegio, gli assunti non sono condivisibili.<br />	<br />
In via preliminare, occorre osservare che il lotto di proprietà della ricorrente ricade, sin dal tempo del rilascio della concessione edilizia, nella zona B di completamento residenziale. Per l’effetto, è da ritenere che l’area in questione fosse, fin dagli inizi della vicenda, servita dalle opere di urbanizzazione primaria, ivi comprese adeguate ed efficienti strade residenziali.<br />	<br />
Ove le opere di urbanizzazione non fossero state completate, secondo l’assunto della ricorrente, sarebbe stato illegittimo l’inserimento in zona B del lotto della medesima, con conseguente illegittimità della concessione edilizia alla stessa rilasciata per la costruzione della propria casa di abitazione. <br />	<br />
Nella specie le opere di urbanizzazione, e segnatamente la strada pubblica, erano state realizzate ed erano funzionali (come risulta dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa ricorrente) ancorché non fossero stati eseguiti i lavori di sistemazione definitiva che pretende la ricorrente: bitumatura della strada e realizzazione dei marciapiedi.<br />	<br />
La decisione sulla realizzazione di queste opere di completamento e finitura di una strada pienamente agibile e funzionale, al pari della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi immobile o bene pubblico, rientra nella discrezionalità del competente organo comunale che la esercita, alla luce delle disponibilità di bilancio ed alla luce della scala di priorità degli interventi, con valutazioni non sindacabili in sede di legittimità.<br />	<br />
Secondo il combinato disposto degli articoli 11 e 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli oneri di urbanizzazione devono essere corrisposti al Comune “all’atto del rilascio della concessione” e sono destinati, tra l’altro, “alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”.<br />	<br />
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico in funzione della partecipazione dei privati ai costi delle opere di urbanizzazione e sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree ( v. Cons. Stato, sez. V, del 20 aprile 2009, n. 2359).<br />	<br />
Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della pubblica amministrazione, alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio.<br />	<br />
Pertanto è priva di rilievo l’affermazione della ricorrente in ordine all’improcrastinabilità della realizzazione delle finiture della strada che serve il suo lotto.<br />	<br />
Come innanzi rilevato la pretesa della ricorrente di ottenere l’ultimazione dei lavori sulla strada che conduce alla sua proprietà, nella specie consistenti nella bitumatura e nella realizzazione del marciapiede, non corrisponde ad un interesse legittimo differenziato e qualificato ad un bene della vita, con la conseguente carenza di legittimazione attiva a proporre il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Tale soluzione è pacifica nella giurisprudenza amministrativa in tema di manutenzione e completamento delle strade. In proposito, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 29 novembre 2004, n. 7773, ha avuto modo di chiarire che “l’interesse di ogni cittadino a che l&#8217;amministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa nè giurisdizionale (fatti salvi i casi di azioni popolari), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata, sicché non si è in presenza di un interesse legittimo differenziabile, ma al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante come tale nell&#8217;area del giuridicamente irrilevante”. <br />	<br />
Con specifico riguardo al completamento delle opere di urbanizzazione, di recente, il T.A.R. Lazio, sez. II, con la sentenza del 4 maggio 2011, n. 3838, ha affermato che a fronte della domanda del privato volta ad ottenere il completamento delle opere di urbanizzazione, non corrisponde un obbligo per l’amministrazione di adottare, ai sensi dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, un provvedimento espresso in relazione a tale pretesa, non essendo il richiedente titolare di alcun interesse legittimo pretensivo differenziato e qualificato, non differenziandosi la sua posizione da quella di tutti gli altri cittadini e soggetti dell’ordinamento alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere di urbanizzazione.<br />	<br />
Sulla base di tali principi, dai quali il Collegio non intende discostarsi, il ricorso va rigettato perché inammissibile per carenza di legittimazione attiva.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. <br />	<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi € 2.500.00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-11-2012-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. BrandileoneM. P. (Avv. F. Tedeschini e dall&#8217;Avv. A. Tozzi) c/ il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma (Avv. Stato) sul trattamento economico dei membri laici durante il servizio al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Speranza –<i> Est. </i>Brandileone<br />M. P.  (Avv. F. Tedeschini e dall&#8217;Avv. A. Tozzi) c/ il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul trattamento economico dei membri laici durante il servizio al CSM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensioni e quiescenza – Indennità giudiziaria – Membri del CSM – Esclusione – Conseguenze –Trattamento membri CSM a presidente di sezione di Cassazione – Equiparazione – Limitata a fini di quantificazione	</p>
<p>2. Pensioni e quiescenza – CSM – Assegno di fine servizio – Regime pensionabilità – Sussiste – Conseguenze – Passaggio di carriera – Divieto <i>reformatio in pejus</i> del trattamento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’indennità giudiziaria prevista dall’art. 3 L. 27/1981 non è diretta componente dell’indennità di servizio del membro del CSM, ma dei soli appartenenti all’ordine giudiziario o equiparato. Ne consegue che l’equiparazione del trattamento economico dei membri del CSM a quella del presidente di sezione di Cassazione operata dall’art. 40 L. 195/1958 è da intendersi soltanto ai fini del quantum del trattamento stesso, posto anche che la natura del primo trattamento è soprattutto indennitaria, e non certamente retributiva, come quella relativa al personale di magistratura.	</p>
<p>2. Il regime dell’assegno personale di fine servizio del componente dell’organo di autogoverno ex art. 3 L. 312/1971 è quello previsto dall’art. 202 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, e cioè la pensionabilità, unita all’obbligo del riassorbimento con la successiva progressione economica del dipendente, al fine di evitare la <i>reformatio in pejus </i>del trattamento economico del personale pubblico in caso di passaggio di carriera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00925/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03650/2004 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 3650-04 proposto dal </p>
<p>Prof. <B>PATRONO MARIO</B> rappresentato e difeso dall&#8217; Avv. Prof. Federico Tedeschini e dall&#8217;Avv. Alessandro Tozzi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro- tempore, il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l’Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 ;</p>
<p><i><b>per l’accertamento<br />	<br />
</b></i>del diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L.n.312/1971, dell’esatta misura dell&#8217; assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all&#8217;intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione comprensivo dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981 nella misura dovuta a quest&#8217;ultimo, nonché delle relative differenze e degli arretrati dovutigli a seguito del computo di cui sopra, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con la maturazione da ciascun rateo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;<br />	<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Professor Patrono Mario, professore ordinario a decorrere dal 3/10/1978 in data 5/7/1990 veniva eletto dal Parlamento in seduta comune Componente del Consiglio Superiore della Magistratura ed il suo insediamento è avvenuto in data 26/7/1990. <br />	<br />
Cessato dalla carica e rientrato nel ruolo dei professori universitari, asserisce il ricorrente che nella determinazione dell&#8217;assegno personale ex art.3 L.n.312/1971 il Ministero dell&#8217;Università avrebbe omesso di tenere conto dell&#8217;indennità prevista dall&#8217; art. 3 della L.27/1981, ai fini del trattamento retributivo spettategli .<br />	<br />
Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L.n.312/1971, dell’esatta misura dell&#8217; assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all&#8217;intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione comprensivo dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981 nella misura dovuta a quest&#8217;ultimo, nonché delle relative differenze e degli arretrati dovutigli a seguito del computo di cui sopra, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con la maturazione da ciascun rateo<br />	<br />
Deduce i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) Violazione di legge. Violazione art. 3 L. 312/1971, nonché dell&#8217;art.202 del T.U. n. 3/1957.<br />	<br />
All&#8217;epoca dei fatti, al ricorrente -allora componente del CSM eletto dal Parlamento quale professore ordinario d&#8217;università in materie giuridiche &#8211; era corrisposto, in costanza di mandato, un assegno mensile pari al trattamento economico spettante al Presidente di sezione della Corte di Cassazione che, risultando di ammontare superiore al trattamento economico allo stesso all&#8217; epoca spettante a carico del bilancio dello Stato quale professore universitario, gli era corrisposto dall&#8217;amministrazione statale di appartenenza per la parte corrispondente al trattamento già goduto prima dell&#8217; elezione, mentre la differenza rispetto a quello più favorevole dovutogli gli era corrisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Il trattamento economico dei componenti del CSM eletti dal Parlamento e cessati dalla carica è viceversa, secondo l&#8217;art.3 della L.312/1971, rappresentato da un assegno personale esattamente corrispondente all&#8217;assegno mensile già percepito quale componente del CSM. <br />	<br />
Nella determinazione di tale assegno doveva tenersi conto dell&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art.3 L.27/1981, che era già una componente del trattamento economico spettante al presidente di sezione della Corte di Cassazione, cui si commisurava l&#8217;indennità di servizio del membro del CSM.<br />	<br />
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto azionato dopo la quantificazione della retribuzione spettantegli da parte dell’Ateneo resistente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Professore Patrono veniva eletto dal Parlamento nel Luglio del 1990 quale Componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 1990-1994. <br />	<br />
Nelle funzioni di componenti laici del CSM il ricorrente ha goduto, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art.40 comma terzo della L.195/1958, dell&#8217;assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell&#8217;art.6 n. 3 della L.392/1951 (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Presidente delle Corti d&#8217;Appello e Procuratore Generale presso le stesse corti), corrisposto ai componenti del CSM diversi dal vicepresidente. <br />	<br />
Ai componenti del CSM che godano di stipendio o assegni a carico dello Stato, il terzo comma del citato articolo 40 della Legge n.195/1958 stabilisce che spetta loro il trattamento più favorevole, restando a carico dell&#8217; amministrazione di appartenenza l&#8217;onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di Grazia e Giustizia quello relativo all&#8217;eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del CSM; dispone, infine, l&#8217;art. 3 della citata legge n. 312/1971 che, in tale ipotesi, alla cessazione dalla carica l&#8217;assegno mensile a carico del CSM verrà tramutato in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall&#8217; art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. <br />	<br />
Cessato dalla carica e rientrato nel ruolo dei professori universitari, nella determinazione dell&#8217;assegno personale di cui sopra l’&#8217;Università resistente ha omesso di tenere conto dell&#8217;indennità prevista dall&#8217;art.3 della L.27/1981, ai fini del trattamento retributivo loro spettante.<br />	<br />
Devesi precisare che il trattamento economico di servizio dei componenti del CSM è, come detto, stabilito dall&#8217; art.40, comma terzo, della L.195/1958, il quale prevede come &#8220;ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, al magistrati indicati nell&#8217;art. 6 n.3 della L. 392/1951. Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendi o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta loro il trattamento più favorevole restando a carico dell&#8217;Amministrazione di appartenenza l&#8217;onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di Grazia e Giustizia quello relativo all&#8217;eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio Superiore&#8221;. <br />	<br />
Il trattamento economico dei componenti del CSM eletti dal Parlamento e cessati dalla carica è viceversa stabilito dall&#8217;art. 3 della L. 312/1971, secondo cui &#8220;ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dalI&#8217; articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n.195, l&#8217;assegno mensile a carico del Consiglio superiore della Magistratura verrà tramutato, all&#8217;atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall&#8217;art.202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 11.3. In tali casi la liquidazione del trattamenti di quiescenza e previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura&#8221;. <br />	<br />
Dispone quindi l&#8217;art. 202 ultimo citato che &#8220;nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio giù goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica&#8221;.<br />	<br />
La presente controversia si risolve nello stabilire se nella determinazione di tale assegno debba tenersi conto dell&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art.3 L.27/1981, che era già una componente del trattamento economico spettante al presidente di sezione della Corte di Cassazione, cui si commisurava l&#8217;indennità di servizio del membro del CSM.<br />	<br />
Il quesito è già stato risolto positivamente dal Consiglio di Stato, IV Sezione, che con sentenza n. 845/2002 (Galasso contro Ministero Ricerca Scientifica e CSM).ha avuto modo di ribadire che &#8220;..Deve innanzitutto escludersi che l&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art.3 l.27/1981 sia una diretta componente dell&#8217;indennità di servizio del membro del CSM, come viceversa lo è per qualsiasi appartenente all&#8217;ordine giudiziario o equiparato. In realtà, l&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art. 3 L.27/1981 e dalla L.425/1984 è attribuita direttamente soltanto ai soggetti ivi indicati ed a quelli cui le successive leggi l&#8217;hanno estesa. Viceversa, ai componenti del consiglio superiore della magistratura tale indennità non è mai stata direttamente estesa. Le disposizioni sopra riferite, infatti, commisurano forfetariamente l&#8217;indennità dovuta al membro dell &#8216;organo d&#8217;autogoverno a quella del presidente di sezione di Cassazione, tra le cui componenti c&#8217;è appunto l&#8217;indennità giudiziaria.<br />	<br />
“Si tratta di un rinvio dinamico, di carattere forfetario, ad un trattamento economico globalmente considerato, relativo a personale che svolge funzioni diverse da quelle del componente laico del CSM, ed al quale il legislatore ha inteso soltanto equiparare quello spettante a quest &#8216;ultimo, per un evidente criterio di equivalenza della dignità delle funzioni, come avviene negli organi di autogoverno delle altre magistrature il cui stato giuridico ed economico sia equiparato a quello dei componenti laici del CSM <br />	<br />
“In questo senso depone l&#8217;espressione &#8220;è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio &#8220;, contenuta nel capoverso dell &#8216;art. 40 della L. 195/1958 che sottolinea appunto non l&#8217;identità, bensì l&#8217;equiparazione soltanto ai fini del quantum, del trattamento economico dei componenti del CSM a quello di presidente dei sezione della Corte di Cassazione, oltre tutto considerato che la natura del primo è soprattutto indennitaria, com &#8216;è già riconosciuto nella sentenza costituzionale del 14 Luglio 1982 n.131, e non certamente retributiva di una prestazione di lavoro vera e propria, com &#8216;è viceversa quella del trattamento economico dovuto al personale di magistratura. <br />	<br />
“ Il problema della disciplina di tale indennità è risolto dallo stesso art.3 della L. 312/1971, secondo cui il regime dell &#8216;assegno personale di fine servizio del componente dell &#8216;organo di autogoverno è quello previsto dall&#8217;art. 202 del TU 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè la pensionabilità, unita all&#8217;obbligo del riassorbimento con la successiva progressione economica del dipendente, caratteristiche queste proprie dell&#8217;assegno ad personam attribuito in generale per evitare la reformatio in pejus del trattamento economico del personale pubblico in caso di passaggio di carriera …&#8221;. <br />	<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni, questa Sezione nell’uniformarsi all’orientamento espresso del giudice di secondo grado, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, anche dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981, nella misura spettante al presidente di Cassazione, ed agli arretrati maturati fino ad allora, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo, secondo i limiti e le modificazioni medio tempore intervenute e salva la eccepita prescrizione quinquennale delle somme da corrispondere. <br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L. n.312/1971, dell’esatta misura dell&#8217; assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all&#8217;intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, comprensivo dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981 secondo le modalità e nei limiti di cui in motivazione<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2008 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-7-2008-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-7-2008-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-7-2008-n-925/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2008 n.925</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; R. Speca – Estensore Iper Aquila S.r.l. (avv. F. Corti) c/ il Comune di L&#8217;Aquila (avv. D. De Nardis) illegittimo il diniego di agibilità non preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto Procedimento amministrativo – Art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 – Istituto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-7-2008-n-925/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-7-2008-n-925/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2008 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; R. Speca – Estensore<br /> Iper Aquila S.r.l. (avv. F. Corti) c/ il Comune di L&#8217;Aquila (avv. D. De Nardis)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il diniego di agibilità non preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 – Istituto del c.d. preavviso di rigetto – Nel caso di rigetto dell’istanza di agibilità – E’ applicabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;istituto del preavviso di rigetto trova applicazione anche in sede di adozione di un provvedimento di rigetto di un’istanza di agibilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 102 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>per Aquila S.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Fausto Avv. Corti in L&#8217;Aquila, via Garibaldi N. 79 (N.I.); </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Comune di L&#8217;Aquila</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Comune in L&#8217;Aquila, piazza Palazzo 19; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento del Dirigente del Settore territorio in data 8 febbraio 2007 (prot. 6303) con cui è stata dichiarata inammissibile l&#8217; istanza di agibilità   presentata dalla ricorrente il 14 dicembre 2006;.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di L&#8217;Aquila;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/03/2008 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 16.03.2007 la istante Società espone di aver concluso i lavori per la costruzione di un centro commerciale, della grande distribuzione, in località Pile, nel Comune di L’Aquila, denominato “L’Aquilone”.<br />
Unicamente per tre locali (due al piano terra ed uno al primo piano e per una superficie di mq. 400 circa sui 24.000 che compongono l’intero edificio) veniva ritenuto che i lavori non potevano ritenersi conclusi.<br />
Avendo l’istante presentato in data 14.11.2006 la dichiarazione di fine lavori provvedendo altresì alla presentazione di DIA in variante al permesso di costruire, nonché l’istanza per il rilascio per la certificazione di agibilità, limitatamente alla parte di fabbricato non ancora completata, si vedeva rigettare, in quanto inammissibile, la domanda finalizzata all’ottenimento di una agibilità parziale.<br />
In data 17 novembre 2007 la domanda veniva reiterata e nuovamente respinta nonostante che nella richiesta di agibilità non fossero stati ricompresi i tre locali anzidetti..<br />
Altra domanda la esponente avanzava in data 14.12.2006 che, tuttavia, veniva anche essa respinta con provvedimento in data 08.02.2007.<br />
Avverso tale ultimo provvedimento la istante Società ha avanzato impugnativa deducendo quanto appresso.<br />
1)Falsità dei presupposti e difetto di motivazione – Essendo il provvedimento fondato su un presupposto di fatto inesistente.<br />
Espone parte ricorrente di avere presentato la propria istanza unicamente per la parte del centro commerciale per la quale erano stati conclusi i lavori (esclusi cioè i tre locali di che trattasi).<br />
La presentazione di un tale tipo di domanda , viene precisato, è consentita dalla prassi del Comune di L’Aquila.<br />
2) Violazione dell’articolo 10 bis della L. 241/90 – Per avere il Comune omesso di comunicare alla esponente i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza. <br />
Il Comune non ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della istanza; tutto ciò in violazione dell’articolo 10 bis della L. 241/90.<br />
La comunicazione di preavviso di diniego sarebbe peraltro stato di indubbia utilità in quanto avrebbe consentito al ricorrente di segnalare l’errore in cui era incorso il Dirigente.<br />
3) Violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di leale collaborazione tra cittadini e P.A.. – Violazione dell’articolo 2, L.241/90, e dell’articolo 25 della L. 380/2001.<br />
Si assiste al sistematico rifiuto del Dirigente del Settore Territorio a prendere in considerazione la domanda della Società ricorrente la quale è giunta a presentare tre istanze di agibilità, tutte respinte.<br />
L’atteggiamento del Comune di L’Aquila esorbita da ogni logica di normalità e viola il principio di fattiva collaborazione fra cittadino e P.A. <br />
E’ mancato, peraltro, da parte della P.A. una minima attività istruttoria.<br />
Chiede quindi la ricorrente Società l’annullamento dell’impugnato provvedimento, con vittoria di spese.<br />
Con successiva memoria, depositata in data 27.03.2007 parte ricorrente rappresenta che, nelle more del ricorso, ha presentato domanda di agibilità per due dei tre locali non ricompresi nella domanda rigettata dall’Amministrazione comunale.<br />
Quest’ultima non ha assunto alcun provvedimento nel termine di sessanta giorni per cui, a seguito della formazione del silenzio – assenso, deve ritenersi acquisita la autorizzazione richiesta.<br />
Con ulteriore memoria depositata in data 07.03.2008 la ridetta Società istante, richiamate le argomentazioni di cui al proposto ricorso, ha insistito sulla illegittimità dell’impugnato provvedimento di rigetto in quanto pervenuto senza la previa comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento (art. 10 bis della L. 241/90.<br />
Il Comune di L’Aquila, con memoria depositata in data 28.03.2007, ha insistito per la reiezione del ricorso con il favore delle spese.<br />
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2008 la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con istanza in data 14.12.2006, diretta al Sindaco del Comune di L’Aquila, la s.r.l. Iper L’Aquila in relazione all’edificio di cui in ricorso, posto in località Campo di Pile (L’Aquila) avanzava richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione ad abitatare detto edificio “limitatamente a tutte le parti dell ‘intervento ad esclusione di quelle porzioni espressamente indicate come non ultimate negli allegati elaborati grafici”.<br />
In risposta all’anzidetta richiesta il Comune di L’Aquila, con nota prot. n. 6363 del 08.02.2007, comunicava che l’istanza era da considerarsi inammissibile in quanto i lavori relativamente ad alcuni locali non sono stati ultimati.<br />
Dal testé richiamato atto la istante Società si è doluta avanti a questo T.A.R..<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento<br />
Con particolare riferimento al secondo motivo di gravame deve convenirsi che, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di agibilità è intervenuto da parte del Comune di L’Aquila senza preventiva comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi al suo accoglimento.<br />
L’impugnato atto comunale si limita infatti a rilevare una inammissibilità della istanza di parte ricorrente in quanto” i lavori relativamente ad alcuni locali….. non sono stati ultimati.<br />
È dunque evidente che in tal modo è stato violato l’articolo 10 bis della L. 241/90 (nel testo novellato della L. 15/2005) secondo il quale nei procedimenti ad istanze, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, la P.A. procedente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’istante le ragioni che ostano all’accoglimento della domanda, concedendogli un termine di giorni dieci per la presentazione di osservazioni e documenti.<br />
Si tratta, dunque, di garantire da un lato la piena partecipazione del privato all’attività amministrativa, e, dall’altro che le scelte della P.A. vengano compiute sulla base di informazioni il più complete possibili, soprattutto laddove si debbano assumere provvedimenti negativi, direttamente incidenti nella sfera soggettiva dei cittadini. <br />
Alle argomentazioni come dianzi riportate va peraltro aggiunto che anche a fronte di una successiva domanda di agibilità avanzata dall’istante (in pendenza di gravame) il Comune di L’Aquila (viene precisato nella memoria depositata il 27.03.2007 da parte ricorrente) non ha formulato alcun elemento, anzi ha mantenuto un comportamento assimilabile a silenzio rigetto.<br />
Dunque il ricorso va accolto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e alle stesse si provvede come da dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il resistente Comune di L’Aquila al pagamento delle spese di lite nella misura di € 3.000,00 in favore della parte ricorrente. </p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Passoni, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-7-2008-n-925/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-3-2008-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-3-2008-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-3-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.925</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Lodi AN.FRA. S.rl. (Avv. S. Profeta) c/ Comune di Cassano delle Murge (Avv.ti N. de Marco e L. Paccione) e Regione Puglia (n.c.) non sussiste l&#8217;obbligo di ripubblicazione del P.R.G. nel caso di modifiche c.d. &#8220;obbligatorie&#8221; operate dalla Regione in sede di approvazione 1. Edilizia ed Urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-3-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-3-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Trotta, <i>Est.</i> Lodi<br /> AN.FRA. S.rl. (Avv. S. Profeta) c/ Comune di Cassano delle Murge<br /> (Avv.ti N. de Marco e L. Paccione) e Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste l&#8217;obbligo di ripubblicazione del P.R.G. nel caso di modifiche c.d. &ldquo;obbligatorie&rdquo; operate dalla Regione in sede di approvazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Piano regolatore generale  &#8211; Modifiche c.d. “obbligatorie” della Regione – Obbligo di ripubblicazione del PRG – Sussiste – Modifiche c.d. “facoltative” e “concordate” – Obbligo di ripubblicazione del PRG – Non sussiste</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Piano regolatore generale – Modifiche regionali per tutela paesaggio e ambiente &#8211; Obbligo di ripubblicazione– Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’obbligo di ripubblicazione del PRG da parte del Comune unicamente nel caso di modifiche operate dalla Regione, in sede di approvazione, c.d. “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali) o “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune); diversamente, nel caso di  modifiche c.d. “obbligatorie” tale obbligo non sussiste poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato.</p>
<p>2. Le modifiche allo strumento urbanistico introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, nel caso di specie ai fini della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il P.U.T.T. (Piano Urbanistico territoriale tematico) adottato, non comportano la necessità per il Comune interessato di riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso, inserendosi tali modifiche nell’ambito di un unico procedimento di formazione progressiva del disegno relativo alla programmazione generale del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	<b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale																																																																																												</p>
<p align=center>(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 4505/2005 proposto da <br />
<B>AN.FRA. S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò de Marco e Luigi Paccione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Sandro de Marco in Roma, Via Cassiodoro, n. 1/A;</p>
<p><i><b>nonché contro<br />
</b></i>la <B>REGIONE PUGLIA</B>, in persona del Presidente in carica, non costituita;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Bari, Sez. III, n. 5387 del 19 novembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del <i>5 febbraio 2008</i> il consigliere <i>Pier Luigi Lodi</i> e uditi, per le parti, gli avvocati Profeta, N. de Marco e Paccione;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; La società ricorrente ha proposto rituale appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari n. 5387/2004, che aveva respinto l’impugnativa della medesima intesa all’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Cassano delle Murge, in data 5 giugno 2000, di diniego del convenzionamento per il piano di lottizzazione approvato il 18 aprile 1991, con riserva di misure di autotutela riguardo alla relativa delibera di approvazione; b) della delibera del Consiglio Comunale n. 18, in data 24 maggio 2002, avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale. Approvazione in via definitiva degli elaborati in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 7019/97”; c) della delibera del Consiglio Comunale n. 17, in data 24 maggio 2002, avente ad oggetto “Presa d’atto Piano Paesistico Comunale”; d) della delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 270, in data 11 marzo 2003, recante l’approvazione definitiva del PRG del Comune di Cassano delle Murge.<br />
2. &#8211; Il primo giudice aveva ritenuto infondate le doglianze della ricorrente osservando, in primo luogo, che sussistevano dubbi in ordine all’attualità dell’interesse ad impugnare il succitato provvedimento di diniego di convenzionamento (poiché la eventuale sottoscrizione della convenzione non avrebbe comportato alcun vantaggio alla ricorrente, in presenza di vincoli sopravvenuti, preclusivi dell’edificazione) e che, comunque, non risultava applicabile in questo caso il regime di deroga previsto dalla legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.<br />
In secondo luogo, il giudice aveva statuito, con riferimento all’impugnativa delle succitate deliberazioni relative al nuovo strumento urbanistico, che le modifiche apportate dal Comune erano preordinate a recepire prescrizioni regionali formulate per specifiche finalità di tutela paesaggistica e ambientale, nell’ambito dei poteri attribuiti alla Regione dall’art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e quindi non sussisteva l’onere di una ulteriore pubblicazione del piano di adeguamento a tali modifiche d’ufficio; il giudice aveva rilevato, inoltre, che non sussisteva un difetto di istruttoria del Comune, privo di significativi margini di scelta, e che non appariva immotivata ed ingiustificata la tipizzazione agricola “E” dei suoli di proprietà della ricorrente, in considerazione dei vincoli esistenti, mentre risultavano inammissibili per genericità le censure rivolte al Piano paesistico comunale.<br />
3. &#8211; L’appellante deduce, avverso tali statuizioni, le doglianze che vengono di seguito esaminate.<br />
4. &#8211; La Sezione ritiene di esaminare con priorità, in ordine logico, le censure riguardanti la nuova disciplina urbanistica comunale, preclusiva della realizzazione dei progetti edilizi della ricorrente.<br />
4.1. &#8211; L’appellante, nel prospettare i vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nonché per motivazione insufficiente ed incongrua, afferma anzitutto che il suolo in questione non sarebbe qualificabile come area boscata e non sarebbe quindi soggetta ai vincoli relativi.<br />
In proposito vanno tuttavia condivise le obiezioni della difesa del Comune resistente la quale richiama le disposizioni del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico, ex art. 8 della legge Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56) in base alle quali viene stabilito un regime di tutela anche per le aree “annesse” alla zona boscata – in una fascia di rispetto di 100 metri – con conseguente vincolo di inedificabilità assoluta, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, lettera d), della legge Regione Puglia 11 maggio 1990, n. 30. La difesa comunale precisa, appunto, che gran parte dell’area per la quale la ricorrente chiedeva la convenzione di lottizzazione era di fatto interessata dalla anzidetta fascia di rispetto.<br />
4.2. &#8211; L’interessata sostiene, tuttavia, che nel caso di specie ricorrevano i presupposti della deroga al vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata legge n. 431 del 1985, come recepito dall’art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali), prevista per le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate (quale quella in questione) come zona “B” e ricomprese nel piano pluriennale di attuazione vigente a tale data. In particolare, la predetta interessata contesta l’assunto del giudice di primo grado, secondo cui alla scadenza del P.P.A. il vincolo di legge si “riespandeva”, sottolineando che la norma del testo unico era entrata in vigore quando i predetti Piani erano ampiamente scaduti e la stessa lettera della norma indicava espressamente aree che “erano” delimitate, per cui al fine di dare un senso alla norma dovrebbe ritenersi che il legislatore abbia espresso un giudizio di irrilevanza, sotto il profilo dell’interesse paesaggistico, delle aree che si fossero trovate, al 6 settembre 1985, nella situazione sopra delineata, in quanto già destinate all’edificazione.<br />
Ad avviso del Collegio l’assunto non è persuasivo apparendo corrette le puntualizzazioni della difesa comunale la quale mette in evidenza che non si tratta, in concreto, di area rientrante nella definizione di “territorio costruito” e che il legislatore, nella prospettiva di non vanificare una più penetrante tutela paesaggistica ed ambientale, ha in effetti tenuto conto della determinante rilevanza di una simile situazione, intervenendo sulla norma derogatoria sopra ricordata con l’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nel senso di chiarire che per la sua applicabilità si pone la condizione che nel singolo caso le previsioni dei P.P.A. “siano state concretamente realizzate”.<br />
Ne consegue che, allo stato, deve intendersi definitivamente preclusa qualsiasi iniziativa edificatoria in aree soggette a vincoli di natura paesaggistica che non rispecchino la menzionata condizione, come nel caso in discorso, risultando comunque inapplicabili criteri diversi da quelli discendenti dalla norme in vigore, che coprono interamente l’arco temporale dalla succitata data del 6 settembre 1985, fino al momento attuale.<br />
4.3. &#8211; L’appellante insiste, ancora, sulla tesi della necessità di una nuova pubblicazione del piano regolatore, in relazione alla ampie modifiche apportate in sede di riadozione dello stesso, illustrando diffusamente, con memoria, le ragioni che dovevano indurre il Comune a tale adempimento in presenza di una “totale rielaborazione” delle previsioni originarie, anche per quanto riguarda in particolare le aree dell’odierna appellante la quale non è stata posta in grado di far valere le ragioni prospettabili a tutela della sua proprietà.<br />
Il Collegio ritiene che la doglianza sia da disattendere dovendosi confermare il principio correttamente posto a base di precedenti pronunce di questa stessa Sezione (concernenti pure altre analoghe vicende svoltesi nella Regione Puglia) secondo cui le modifiche allo strumento urbanistico introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, ai fini specifici della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il P.U.T.T. adottato, non comportano la necessità per il Comune interessato di riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso, inserendosi tali modifiche – in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, secondo comma, lettera c) della legge n. 1150/1942 e dell’art. 16, decimo comma, della legge regionale n. 56/1980 &#8211; nell’ambito di un unico procedimento di formazione progressiva del disegno relativo alla programmazione generale del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4984; 5 settembre 2003, nn. 2977 e 4984).<br />
Con le ultime pronunce sopra citate si è puntualizzato, tra l’altro, con specifico riferimento all’obbligo di ripubblicazione del piano a seguito delle modificazioni che possono essere introdotte dalla Regione al momento dell’approvazione, che occorre distinguere le modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di <i>standards</i> urbanistici minimi) da quelle “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali) e da quelle “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune). Mentre, infatti, per le modifiche “facoltative” e “concordate”, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche “obbligatorie” non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale, come risulta essersi verificato nella fattispecie in esame.<br />
4.4. &#8211; Lamenta, peraltro, la ricorrente che il Comune non si sarebbe limitato al mero recepimento delle previsioni del P.U.T.T. andando ben oltre, modificando in misura essenziale le previsioni del piano adottato.<br />
Sul punto il Collegio ritiene che vadano ribadite le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine al fatto che il territorio del Comune di Cassano delle Murge è interessato dalla presenza di vincoli ed emergenze culturali ed ambientali rivenienti sia da leggi statali che regionali, sicché le modifiche in relazione a tali numerosi vincoli ben potevano incidere sulle caratteristiche originarie del piano, adottato alcuni anni addietro. Ciò si poneva, del resto, in correlazione con le indicazioni della delibera della Giunta Regionale del 1997 che demandava all’Amministrazione comunale una compiuta valutazione del territorio, con l’individuazione di tutti i vincoli esistenti, mediante la esecuzione di un’attività di tipo ricognitivo dell’esistente, nell’ambito della quale non residuava, in sostanza, alcuno spazio per autonome determinazioni da parte comunale, atteso che le soluzioni da adottare per le varie tipologie di vincoli potevano direttamente desumersi dalla logica stessa delle prescrizioni regionali.<br />
4.5. &#8211; La interessata lamenta, altresì, che nella relazione di accompagnamento al Piano non sarebbe contenuta un motivazione adeguata in ordine alla modifica di destinazione di aree incluse in strumento attuativi non perfezionati o eseguiti.<br />
Anche tale doglianza appare priva di pregio.<br />
Va premesso che, come emerge dalla relazione tecnica allegata al P.R.G., l’attività istruttoria conclusiva dell’Amministrazione comunale &#8211; eseguita in aderenza alle prescrizioni regionali, come riconosciuto nell’atto finale di approvazione &#8211; era stata in realtà compiuta in maniera sistematica, con una disamina del territorio maglia per maglia; ciò posto, va riaffermato che la presenza di vincoli che escludono o limitano la edificabilità dei suoli risulta di per sé idonea e sufficiente a giustificare la riclassificazione, per ragioni di preminente interesse pubblico, delle precedenti destinazioni urbanistiche di aree già edificabili, ancorché interessate da piani attuativi di qualsiasi tipo, stante quanto già detto sopra in ordine al carattere preclusivo dei vincoli di inedificabilità sopravvenuti.<br />
Per quanto riguarda il caso di specie, come già accennato, la destinazione impressa all’area di proprietà dell’appellante risulta, in definitiva, coerente con il disegno unitario di salvaguardia paesaggistica ed ambientale posto a base del nuovo P.R.G., in relazione alla riscontrata esistenza del vincolo relativo alle aree contigue alle superfici boscate.<br />
4.6. &#8211; Sembra opportuno aggiungere che, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, non è poi censurabile che si sia proceduto all’adeguamento dello schema di piano al P.U.T.T. all’epoca solo adottato, trattandosi di “scelte” già operate in sede regionale e di cui si doveva comunque tener conto ai sensi del citato art. 16, decimo comma, della legge regionale n. 56/1980.<br />
4.7. &#8211; Quanto sopra detto vale, altresì, a dimostrare l’infondatezza dell’ulteriore doglianza dell’appellante, intesa a segnalare la asserita violazione della previsione dell’art. 5.6 del titolo V del P.U.T.T. secondo cui la disciplina di detto piano verrebbe introdotta nel P.R.G. mediante “specifica variante”. A parte, infatti, quanto segnalato dalla difesa del Comune resistente in ordine al fatto che la norma ora richiamata prevede soltanto che l’adeguamento “può” essere effettuato con una variante, deve considerarsi che il predetto adeguamento è avvenuto, in questo caso, nell’ambito dello stesso procedimento di formazione dello strumento urbanistico e non appaiono, conseguentemente, pertinenti i richiami alla disciplina della variante, che presuppone un nuovo procedimento per intervenire su di uno strumento urbanistico già formato ed operante.<br />
5. &#8211; In considerazione della infondatezza di tutti i motivi rivolti dall’appellante avverso le previsioni limitative dell’edificazione posti dal vigente strumento urbanistico, rileva la Sezione che –come già osservato dal primo giudice – risulta in effetti privo di interesse l’esame della impugnativa rivolta dalla ricorrente avverso il surricordato provvedimento comunale in data 5 giugno 2000, di diniego di convenzionamento del piano di lottizzazione a suo tempo approvato.<br />
Come in precedenza già sottolineato in un caso analogo dalla Sezione (v. decisione n 3699 del 5 luglio 2002), deve invero ritenersi che non può attualmente riconoscersi un interesse concreto alla stipula di una convenzione di lottizzazione allorché questa, come avviene nel caso in esame, sia comunque destinata a restare priva di conseguenze per quanto riguarda il rilascio delle concessioni edilizie e la effettiva esecuzione del piano, in presenza dei vincoli preclusivi ormai sopravvenuti.<br />
Va al riguardo opportunamente aggiunto che, nella situazione che si è delineata, non può, d’altronde, nemmeno configurarsi alcun presupposto per ipotizzare la possibilità per l’appellante di avanzare una eventuale richiesta di risarcimento dei danni.<br />
6. &#8211; In conclusione l’appello non può trovare accoglimento.<br />
7. &#8211; Stante la complessità delle questioni dibattute, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del <i>5 febbraio 2008, </i>con la partecipazione di:<br />
Gaetano Trotta				&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti				&#8211; Consigliere <br />	<br />
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore 		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato				&#8211; Consigliere</p>
<p>
IL PRESIDENTE<br />
Gaetano Trotta</p>
<p>
L&#8217;ESTENSORE<br />
Pier Luigi Lodi</p>
<p>
Dpositata in Segreteria<br />
Il 05/03/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-3-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a></p>
<p>Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge 62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge  62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali allorchè ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Nel caso di specie, non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe oggetto di causa ed alla possibilità di istituire eccezionalmente classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11757/g">Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2008 n. 328</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11758/g">Ordinanza sospensiva del 4 dicembre 2007 n. 6364</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 925/08<br />
Registro Generale: 1120/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA “G. PAPI” SRL<br />ATTANASIO RENZO &#8211;  ATZORI ELIZA &#8211;  BOCCI MARIA FELICIA<br />CASCIONE GIUSEPPE &#8211;  CIARLONE EMANUELE &#8211;  CIOFFI DARIO<br />MAHEDINTU LAVINIA V. &#8211;  PAGIONE STEFANO MICHELE &#8211;  MRCHIONNE SERENA<br />VITTORIO ENRICO &#8211;  VARANI ELISA &#8211;  RUSSO MRAUSS MANUELA<br />RUSCIANO MASSIMILIANO &#8211;  ROSSI MARCO &#8211;  ROMITO ANNA LUCIA<br />PROVVISIERO CARMINE &#8211;  PICCOLI VANESSA &#8211;  ZITO VINCENZO<br />PERRELLA ANNA &#8211;  D&#8217;AMBROSIO MAURO &#8211;  DE ANGELIS MARIA<br />DI COSTANZO GINO &#8211;  DI IORIO GIUSEPPE &#8211;  FRANCO ANNALISA<br />GIUGLIANO CARLO</b>rappresentati e difesi da:   Avv.  CARLO RIENZIcon domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9   </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFF.SCOLASTICO REG.CAMPANIA,DIR.GEN.UFF.II, PARITA&#8217; SCOL.</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III Quater  n. 328/2008, resa tra le parti, concernente FUNZIONAMENTO SCUOLA  SECONDARIA ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA  A. 2007/08;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFF.SCOLASTICO REG.CAMPANIA,DIR.GEN.UFF.II, PARITA&#8217; SCOL.<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti l’avv. Rienzi e l’avv. dello Stato Nunziata;<br />
Ritenuto che valgono, nella specie, le considerazioni svolte dalla Sezione nella propria ordinanza n. 6364 del 4 dicembre 2007, secondo cui;<br />
“ritenuto che il disposto di cui all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 nella stessa prassi amministrativa (v. C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, punto 3-6; nota prot 245/Uff. I, 20 febbraio 2002, della D.G. organizzazione servizi territorio-area parità scolastica; nota Capo Gabinetto Ministro P.I. 26 gennaio 2007, n. 1433/FR) è interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorchè ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori”;<br />
che non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe oggetto di causa;<br />
che la disciplina normativa anzidetta non sembra precludere, allorchè ne ricorrano condizioni verificabili ai sensi di quanto precede, la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori.<br />
che la presente fattispecie non è riconducibile al precedente della Sezione di cui alla decisione n. 6067/2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1120/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
