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	<title>924 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>924 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2016 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-2-12-2016-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-2-12-2016-n-924/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2016 n.924</a></p>
<p>Pres. Scano, Est. Manca Sulla illegittimità del provvedimento di diniego dell’accesso alla documentazione amministrativa relativa alla determinazione dei parametri prestazioni/abitanti, opposto ad una società, pendente la richiesta di quest’ultima per l’accreditamento istituzionale per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. 1. Accesso ai documenti amministrativi – Accreditamento istituzionale – Pendenza dell’istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-2-12-2016-n-924/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2016 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-2-12-2016-n-924/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2016 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scano, Est. Manca</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del provvedimento di diniego dell’accesso alla documentazione amministrativa relativa alla determinazione dei parametri prestazioni/abitanti, opposto ad una società, pendente la richiesta di quest’ultima per l’accreditamento istituzionale per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Accesso ai documenti amministrativi – Accreditamento istituzionale – Pendenza dell’istanza di accreditamento istituzionale – Parametri prestazioni/abitanti – Accreditamento istituzionale di società terza – Artt. 22 ss., l. n. 241/1990 – Art. 8 <em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di accesso ai documenti amministrativi, la società, già autorizzata all’esercizio di attività sanitaria, ha un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, in pendenza della propria istanza al rilascio dell’accreditamento istituzionale, la documentazione amministrativa relativa alla determinazione dei parametri prestazioni/abitanti, nonché i documenti concernenti la sospensione dell’accreditamento provvisorio di una società terza, nella misura in cui tale provvedimento influisca sul computo dei parametri suddetti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 02/12/2016<br />
<strong>N. 00924/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00639/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2016, proposto da:<br />
Sanitas Sas di Uccheddu Sabrina &amp; C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Nicola Melis, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Csu Fisiomed Srl, non costituito in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della nota del 10.6.2016 prot. 16376, con la quale il Direttore del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti presso l&#8217;Assessorato delle Sanità della RAS, in relazione alla documentazione sotto indicata, richiesta con istanza del 16.5.2016, ha di fatto negato l&#8217;accesso alla società ricorrente asserendo che &#8220;la scrivente amministrazione non è in possesso di alcun atto istruttorio documentale il quale possa essere oggetto di accesso&#8221;;<br />
per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto all&#8217;accesso ai seguenti documenti amministrativi:<br />
1) alla documentazione relativa agli atti istruttori per effetto dei quali il Servizio Assistenza Ospedaliera ed Autorizzazioni e Accreditamenti, pur in assenza di nuovi centri FKT, con nota del 4.6.2015, prot. 14138, ha dapprima comunicato alla società scrivente che, per l&#8217;attività di FKT, il parametro prestazioni abitante per il territorio di pertinenza della ASL di Sanluri, ai sensi della DGR 22/24 del 17.6.2013, era pari a 1,76; e successivamente, con nota del 7.4.2016, prot. 10006, ha comunicato alla società scrivente che, per l&#8217;attività di FKT, il parametro prestazioni/abitante per il territorio di pertinenza della ASL di Sanluri, ai sensi della DGR 22/24 del 17.6.2013, era pari a 2,04;<br />
2) alla documentazione relativa agli atti conseguenti alla determinazione n. 249 del 24.3.2016, con cui è stato sospeso il provvedimento di accreditamento provvisorio rilasciato in favore della società CSU Fisiomed S.r.l. con sede in Sanluri nel viale Trieste n. 91 ed è stato altresì avviato il procedimento di revoca.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
1. &#8211; Con istanza del 13 maggio 2016 la società <em>Sanitas s.a.s. di Sabrina Uccheddu &amp; C.</em> – titolare di autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di fisiochinesiterapia (FKT) nella struttura ubicata in Sanluri, Via Muraglia n° 36 – chiedeva all’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna l’accesso alla documentazione amministrativa relativa agli atti istruttori che hanno condotto a determinare i parametri prestazioni/abitanti, per quanto concerne l’attività di FKT nel territorio della ASL di Sanluri. Tali parametri, infatti, erano stati oggetto di variazione nel corso dell’ultimo anno, passando dal valore di 1,76 prestazioni FKT per abitante (comunicato alla Sanitas con nota regionale del 4 giugno 2015, n. 14138) al valore di 2,04 (comunicato con la nota regionale del 7 aprile 2016, n. 10006). Chiedeva, altresì, la documentazione relativa alla sospensione dell’accreditamento provvisorio della società CSU Fisiomed s.r.l. (con sede in Sanluri), la cui eventuale revoca avrebbe comportato un abbassamento del parametro suddetto.<br />
2. &#8211; Con nota del 10 giugno 2016, n. 16376, l’Assessorato Regionale rilevava che – quanto al parametro prestazioni FKT per abitanti – il dato corretto era costituito dal valore di 2,04, ottenuto dividendo il totale delle prestazioni degli operatori pubblici e privati per il totale della popolazione della ASL di Sanluri. Pertanto, concludeva, <em>«la scrivente amministrazione non è in possesso di alcun atto istruttorio documentale il quale possa essere oggetto di accesso»</em>.<br />
Quanto, invece, alla sospensione dell’accreditamento provvisorio della CSU Fisiomed s.r.l., considerato che detta sospensione era venuta meno, <em>«non sussistono atti conseguenti</em> […]<em>i quali possano essere oggetto di accesso»</em>.<br />
3. &#8211; Con il ricorso in epigrafe, la società <em>Sanitas s.a.s.</em> impugna la predetta comunicazione dell’Assessorato, deducendo essenzialmente la violazione della disciplina del diritto d’accesso di cui agli articoli 22 ss. della legge n. 241 del 1990, sottolineandosi come l’acquisizione della documentazione richiesta sia funzionale e strettamente strumentale alla tutela degli interessi della società ricorrente, che sin dal 15 gennaio 2016 ha chiesto l’accreditamento istituzionale per l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2013, n. 22/24, che per le prestazioni di FKT ha individuato un parametro di 2 prestazioni per abitante.<br />
4. &#8211; Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />
5. &#8211; Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
6. &#8211; Il ricorso è fondato, sussistendo, nel caso di specie, tutti gli elementi che connotano il diritto della ricorrente a conoscere la documentazione amministrativa richiesta. In particolare, l’interesse diretto, concreto e attuale a conoscere il contenuto della documentazione amministrativa oggetto dell’istanza deriva dalla posizione di operatore del settore, come emerge agevolmente dalla esposizione in fatto di cui sopra; e, in specie, è del tutto evidente anche lo stretto nesso di strumentalità tra l’accesso e la tutela dell’interesse della ricorrente, volto – come si è visto – a ottenere il rilascio dell’accreditamento istituzionale e dell’eventuale convenzionamento con l’azienda sanitaria territoriale.<br />
7. &#8211; Sul piano della documentazione che l’Assessorato regionale intimato è tenuto a esibire, essa deve essere individuata negli atti istruttori contenenti i dati sulle prestazioni FKT e sulla popolazione residente nella ASL di Sanluri (ove tale documentazione istruttoria sia in possesso dell’amministrazione, dovendosi tenere conto che ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, «non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo»); nonché, negli atti e provvedimenti in base ai quali la Regione ha deciso di ripristinare l’accreditamento provvisorio della CSU Fisiomed s.r.l., dopo l’iniziale sospensione.<br />
8. &#8211; Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei termini di cui sopra.<br />
9. &#8211; La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:<br />
&#8211; annulla la nota 10 giugno 2016, n. 16376. dell’Assessorato all’Igiene e Sanità della Regione Sardegna;<br />
&#8211; ordina al predetto Assessorato di esibire e consentire l’estrazione di copia della documentazione amministrativa richiesta dalla società ricorrente con istanza del 16 maggio aprile 2016, come precisato in motivazione.<br />
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre IVA, CPA, spese generali, e rifusione del contributo unificato versato,<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-2-12-2016-n-924/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2016 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2015 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-21-5-2015-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-21-5-2015-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-21-5-2015-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2015 n.924</a></p>
<p>Pres. Salvatore Schillaci, Est. Concetta Anastati, Ref. Francesco Tallaro Luca Mannarino (Avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio) contro Regione Calabria nonché contro Consiglio Regionale della Calabria e nei confronti dell’Assessorato Attività Produttive in tema di spoils sistem Spoils system – continuità dell’azione amministrativa – buon andamento – legittimo affidamento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-21-5-2015-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2015 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-21-5-2015-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2015 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Schillaci, Est. Concetta Anastati, Ref. Francesco Tallaro<br /> Luca Mannarino (Avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio) contro Regione Calabria nonché contro Consiglio Regionale della Calabria e nei confronti dell’Assessorato Attività Produttive</span></p>
<hr />
<p>in tema di spoils sistem</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spoils system – continuità dell’azione amministrativa – buon andamento – legittimo affidamento – interruzione per causa esterna – selezione pubblica – giurisdizione – organizzazione – art.1 comma 1° della legge regionale n. 12 del 2005 della Calabria – Pubblica Amministrazione – questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza – rilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Le controversie concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della loro titolarità, come stabilito dalle Amministrazioni, ricadono nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.  						</p>
<p>2)	I canoni di ragionevolezza e di proporzionatezza che devono indefettibilmente orientare il meccanismo del cosiddetto “spoils system”, unitamente ai criteri tracciati dalla sentenza n. 34 del 2010 della Corte Costituzionale, valgono a delinearne i limiti di applicabilità. 						</p>
<p>3)	In materia di pubblico impego, gli incarichi di direzione generale, nelle ipotesi in cui il rapporto tra il direttore generale stesso e l’organo nominante non sia di collaborazione diretta, ma sia mediato da altre strutture, cui sono affidati i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, non possono essere assoggettati al meccanismo dello “spoils system”. Ciò è vero, a fortiori, quando l’attribuzione dell’incarico avviene sulla base di una valutazione di Alta Amministrazione nella quale, però, assumono rilievo elementi tecnici oltre che politici. Circostanze di tal fatta rendono assolutamente illegittima la revoca dell’incarico originata dal rinnovo degli organi elettivi. 						</p>
<p>4)	L’applicazione dello “spoils system” si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., poiché suscettibile di pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa, di ledere il principio di buon andamento introducendo un elemento di parzialità e di sottrarre al titolare dell’incarico, dichiarato decaduto, le garanzie del giusto procedimento.						</p>
<p>5)	La disposizione legislativa regionale di cui all’art. 1, comma 1°, della legge  n. 12 del 2005 della Calabria risulta confliggente con gli artt.li 97 e 98 della Costituzione nonché con i relativi criteri promananti dalla Consulta (Cfr. sentenza n. 34 del 2010), tutti intesi a valorizzare i principi di imparzialità e di continuità dell’azione amministrativa. Segnatamente, il meccanismo dello “spoils system” genera una duplice violazione dell’articolo 97 della Costituzione: innanzitutto, lede il principio del giusto procedimento, in quanto non consente al destinatario di conoscere la motivazione di tale decisione; inoltre, l’automaticità del meccanismo de quo pregiudica i principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, in quanto non fonda la rimozione del titolare dell’organo sulla valutazione oggettiva della qualità e capacità professionali dal suddetto dimostrate e sui risultati raggiunti. 						</p>
<p>6)	 È illegittima l’interruzione ipso iure del rapporto d’ufficio di un Direttore Generale, sorto all’esito di selezione pubblica, per causa esterna, prima  della scadenza contrattualmente prevista, in difetto della valutazione qualitativa del suo operato, dei risultati delle sue prestazioni e delle competenze esercitate concretamente. 						</p>
<p>7)	La disposizione legislativa regionale di cui all’art. 1 comma 1°, della legge n. 12 del 2005 della Calabria appare illegittima nella parte in cui sottopone al medesimo regime di decadenza automatica sia i titolari di organi di vertice nominati intuitu personae dall’organo politico, sia i titolari di organi che sono stati scelti previa selezione. Ed infatti, il diverso grado di fiduciarietà vale a modulare e discipinare le cause esterne di decadenza anticipata dall’incarico. 						</p>
<p>8)	Il meccanismo dello spoils system è sucettibile di ledere il principio dell’imparzialità amministrativa quando le funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico non sono affidate a funionari neutrali, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica. Il collegamento delle nomine di che trattasi alla compagine politica deve essere quanto più possibile  limitato; procedendo diversamente, infatti, si rischierebbe di distogliere i pubblici dipendenti dall’obiettivo che devono necessariamente perseguire: porsi al servizio esclusivo della Nazione. 						</p>
<p>9)	La disposizione legislativa regionale di cui all’art. 1 comma 1°, della legge n. 12 del 2005 della Calabria si pone in contrasto con il principio dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici; infatti, l’esigenza di mantenimento dell’incarico, legittimamente conferito dalla P.A. all’esito di procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito, è riconducibile al principio di buon andamento dell’amministrazione permeante l’art. 98 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso R.G. n. 498 del 2015, proposto da Luca Mannarino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, n. 76/B;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore; Consiglio Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Dipartimento Controlli della Regione Calabria, Assessorato Attivita&#8217; Produttive della Regione Calabria; tutti non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione degli effetti, anche in relazione alla sollevata questione <i>de validitate legis</i> e fino all&#8217;esito della definizione dell&#8217;incidente di costituzionalità, <br />
a) della Deliberazione n. 9 del 24.02.2015 e relativi allegati dell&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, pubblicata sul BURC in data 10.03.2015, con la quale è stata avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della. Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra s.p.a”;<br />
b) della nota prot. n. 23042/SIAR del 26.01.2015, comunicata a mezzo <i>pec</i>, ove lesiva e ritenendosi necessario, con cui la Regione Calabria &#8211; Dipartimento Controlli ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241190, l&#8217;avvio del procedimento relativo alla presa d&#8217;atto della decadenza della nomina dell&#8217; odierno ricorrente quale Presidente di “Fincalabra spa”;<br />
c) del provvedimento di presa d&#8217;atto della relativa decadenza, anche se non conosciuto in quanto non notificato e qualora esistente;<br />
d) del provvedimento di decadenza, anche se non conosciuto in quanta non notificato e qualora esistente e/o comunque del provvedimento implicito di decadenza sotteso alla deliberazione n. 9 del 24.2.2015;<br />
e) di tutti gli atti della istruttoria eseguita a seguito del procedimento di presa d&#8217;atto della decadenza, non conosciuti;<br />
f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati.<br />
Per la condanna, ex art. 31, comma 1, c.p.a. dell&#8217;amministrazione a concludere il procedimento avviato in data 26 gennaio 2015 volto alla declaratoria o meno della decadenza del ricorrente;<br />
ed, altresi, per l’accertamento<br />
del diritto dell&#8217; odierno ricorrente alla permanenza, anche quale conferma, a Presidente del C.d.A. di “Fincalabra spa”..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato in data 27.3.2015 e depositato in data 9.4.2015, il ricorrente premetteva che, nella qualità di <i>manager</i> esperto nella gestione di imprese pubbliche e private, aveva presentato istanza di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, indetta con Deliberazione n. 12 del 25.02.2014 dell&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della. Calabria, per il conferimento delle nomine di cinque membri, fra cui quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”. <br />
Precisava che la Regione, dapprima, con Deliberazione n. 39 del 28.5.2014, valutava negativamente la predetta istanza e, successivamente, all’esito di istanza di riesame, la accoglieva e, con Decreto n. 77 del 24.7.2014, lo nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”, per tre esercizi, con scadenza alla data dell&#8217;assemblea convocata per l&#8217;approvazione del bilancio relativo all&#8217;ultimo esercizio della carica. <br />
Esponeva che, in data 26.01.2015, cioè dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d&#8217;atto della decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005 n. 12 e precisava che, nonostante avesse reso il suo apporto partecipativo con nota del 30.1.2015, il procedimento così avviato non veniva concluso. <br />
Lamentava che, in seguito, con Deliberazione n. 9 del 24.2.2015 dell’&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, veniva approvato il bando per le nomine di alcuni organi di enti ed aziende gravitanti nell’area regionale, compreso quello per la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “ Fincalabra spa”. <br />
Avverso l’operato della Regione Calabria, deduceva: <br />
<i>1) sulla illegittimità degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L.R. n, 12 del 2005 anche in combinato disposto con i principi espressi dalla Consulta in materia di “spoyl system” . 1.2 Violazione del principio del buon andamento e di imparzialità, nonché del giusto procedimento e dell’affidamento. 1.3 Violazione dei principi di efficacia ed efficienza della P.A. 1.4 Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto: inapplicabilità della decadenza automatica al caso di specie. 1.5 Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed eroneità dell’azione amministrativa. 1.6 Violazione e/o falsa applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’articolo 3 della Legge Regionale 11 maggio 2007 n.. 9, per come modificata dalla L.R. 24/2013; </i><br />
Al ricorrente, nominato Presidente di “Fincalabra spa” con Decreto n. 77 del 24.7.2014, all’esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica prevista dall’art.1 della legge n. 12 del 2005, perché ciò impedirebbe la continuità dell&#8217;azione amministrativa nonché la valutazione dei risultati conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in modo particolare, con la sentenza della Corte Costituzione n.34 del 2010. <br />
<i>2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 9 e 10 della Legge n. 241/1990. 2.1. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento. 2.2 Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia grave e manifesta; </i><br />
Illegittimamente la P.A. avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26.01.2015 &#8211; nell’ambito del quale il ricorrente aveva reso il proprio apporto partecipativo, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990- ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”. <br />
<i>3) sulla illegittimità derivata del bando di cui alla Deliberazione n.. 9 del 2015. 3.1 Mancanza del presupposto per l’avvio della selezione pubblica. 3.2 Eccesso di potere. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto</i>.<br />
L&#8217;assenza di una presa d&#8217;atto della decadenza ovvero di un provvedimento dichiarativo della decadenza, a conclusione del procedimento amministrativo avviato, renderebbe illegittima la Delibera n. 9 del 2015, peraltro fondato sulla base di una disposizione legislativa, l&#8217;art. 1 della 1.r. n. 12/2005, sospettata di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 97, 98, 2, 3, 101 e 103 della Costituzione.<br />
Con memoria depositata in data 4.5.2015, il ricorrente insisteva sulla sussistenza della giurisdizione di questo giudice ed insisteva nelle già prese conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2015, il ricorso passava in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorrente, attuale Presidente del Consiglio di Ammnistrazione di “Fincalabra spa”, nominato, con Decreto n. 77 del 24.7.2014, per tre esercizi, all’esito di una procedura selettiva, impugna l’epigrafata Deliberazione n. 9 del 24.2.2015 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, che approva il bando per la selezione dei candidati da nominare in posizioni, rispettivamente, di vertice degli enti regionali e/o di rappresentanti nei consigli di amministrazione degli enti appartenenti all’ordinamento regionale, nella parte in cui contempla anche la posizione da lui attualmente ricoperta, peraltro senza che sia preventivamente intervenuto un provvedimento inerente la presa d’atto della sua decadenza.<br />
L’avversata decisione amministrativa è, quindi, fondata sull’operatività dell’art. 1, comma 1°, della L.R. Calabria 3.6.2005 n.12 (“<i>Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria</i>”), il quale prevede una sorta di “<i>spoils system</i>” regionale, “<i>alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale”</i> .<br />
Se è vero, da un lato, che la Regione, con il provvedimento oggetto del giudizio ha inteso (implicitamente) intervenire sul rapporto privatistico discendente dal negozio giuridico a suo tempo concluso con il ricorrente, per una <i>causa esterna</i> ed <i>automatica </i>di <i>caducazione</i> del negozio (e, quindi, anche di <i>decadenza</i> dei diritti soggettivi dallo stesso derivanti), è, però, altrettanto vero che, nella specie, viene sostanzialmente messa in discussione proprio la sussistenza di un siffatto potere in capo alla Regione: il che vale a radicare l&#8217;interesse processuale ed a condizionare la qualità ed i limiti dell&#8217;azione, che, appunto, verte in relazione all’ammissibilità di <i>cause esterne</i> sopravvenute di estinzione o risoluzione automatica del rapporto di lavoro in essere.<br />
2. Sussiste la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.<br />
Com’è noto, ricadono nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della loro titolarità, come stabilito dalle Amministrazioni, a monte dell&#8217;organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, ai sensi dell&#8217;art. 2 del D. L. 30.3.2001 n.165 (<i>conf</i>.: Cons. Stato, Sez. V, 16.1. 2012 n.138; Cass. Civ. SS.UU.: 1.12.2009 n. 25254; 6.11.2006 n. 23605).<br />
Nella specie, il provvedimento impugnato costituisce un atto di rilievo <i>macro-organizzativo</i>, con cui la PA. stabilisce di indire una procedura selettiva per il conferimento di oltre trentacinque posizioni di organi di vertice degli enti regionali e di rappresentanti nei consigli di amministrazione degli enti appartenenti all’ordinamento regionale, nell’esercizio di un potere complessivo, connotato di margini di <i>discrezionalità </i>ed esercitato in conseguenza dell’operatività dell’art. 1, comma 1°, della L. R. Calabria 03/06/2005, n.12, che introduce un meccanismo di &#8220;<i>spoils system</i>&#8221; regionale.<br />
Con l’espressione <i>&#8220;spoils system</i>&#8220;, di derivazione anglosassone, si suole fare riferimento, in sostanza, ad un meccanismo, in forza del quale si realizza la <i>sostituzione automatica</i> degli organi dirigenziali di vertice dell&#8217;Amministrazione, in relazione ed in occasione del subentro di un &#8220;<i>nuovo esecutivo</i>&#8220;, a seguito della proclamazione degli eletti. <br />
La ragione di tale <i>automatismo</i> è connessa all&#8217;esigenza di consentire alla nuova compagine politica di munirsi di soggetti “<i>di fiducia</i>”, cui attribuire il compito di tradurre in atti di <i>amministrazione attiva</i> le scelte compiute in sede politica.<br />
Correlativamente, tale istituto incide nella sfera giuridica del soggetto già titolare della posizione di riferimento, realizzando un meccanismo esterno di <i>interruzione automatica</i> del suo rapporto di lavoro, per effetto del mero avvicendamento della compagine politica, assolutamente svincolato da ogni questione inerente eventuali inadempimenti di obblighi contrattuali.<br />
La giurisdizione del Giudice Amministrativo, nella specie, si radica anche perché il provvedimento impugnato costituisce chiara espressione di un <i>poterestraordinario,</i> attribuito all&#8217;Amministrazione regionale, che involve anche una valutazione, connotata da alcuni margini di discrezionalità, in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla &#8220;<i>riorganizzazione degli enti</i>&#8221; da essa dipendenti, per esigenze di <i>coerenza</i> del potere di intervento del nuovo esecutivo con la “<i>ratio</i>” della previsione in discussione.<br />
Invero, il meccanismo del cosiddetto “<i>spoils system</i>”, anche con riguardo a enti o associazioni formalmente privati, va applicato secondo canoni di <i>ragionevolezza</i> e di <i>proporzionalità</i>, che richiedono di non assumere a parametro il solo dato formale del presupposto e preesistente esercizio di una potestà di nomina regionale, proprio al fine di evitare di pervenire ad un’estensione applicativa del sistema fino a ipotesi che non riflettano campi di intervento propri delle esigenze di attuazione e conformazione, perseguite dal potere di indirizzo politico.<br />
In tale ottica, la rilevanza del carattere <i>gestionale</i> di un organo diventa recessiva a fronte delle finalità pubblicistiche che si intendono perseguire con il meccanismo dello <i>“spoils system</i>”, con conseguente configurazione di posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio dell&#8217;azione amministrativa.<br />
3. “Fincalabra spa” è una società a capitale pubblico, interamente partecipata dalla Regione Calabria, che, in forza delle Delibere di G..R. n. 359/2007 e n. 206/2008 nonché del D.D. n. 8123 del 2008 &#8211; resi in attuazione dell’art. 3 della L. R. n. 9 del giorno 11.5.2007- ne è divenuta unica azionista, dopo aver acquisito le quote azionarie detenute dagli altri soci. <br />
Essa è stata istituita con L.R. n. 7 del 30.4.1984, allo “<i>scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria</i>”, per l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell’occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali, assicurando altresì l’assistenza e il supporto nei confronti degli enti locali, per favorire lo sviluppo dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, mediante la predisposizione di piani e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale. <br />
In particolare, l’art. 21 della L. R. 23.12.2011 n. 47 prevede che “Fincalabra spa”, per lo svolgimento della sua attività, possa assumere partecipazioni finanziarie e partecipazioni strumentali di carattere strategico, nel rispetto dei limiti ivi indicati (comma 1, 2° periodo), finalizzate all’acquisizione di quote di capitale in imprese e società, i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di “Fincalabra spa”, per consentirle “<i>l’esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l’impresa partecipata</i>” (comma 1, lett. b) ”<i> previa autorizzazione della Delibera di Giunta</i>” (comma 2, 2° periodo), per accrescere il valore delle prestazioni erogate e di razionalizzare i costi, mediante una gestione maggiormente razionale ed efficace delle proprie funzioni e dei propri processi gestionali e decisionali, nonché per l’innalzamento complessivo del livello di qualità delle proprie prestazioni, e la riduzione complessiva dei propri oneri organizzativi, funzionali e procedimentali.<br />
L’art. 11 della Legge Regionale 16.5.2013 n. 24 (“<i>Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese</i>”) indica, fra gli organi di “Fincalabra spa”, “<i>il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell’ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione”</i>.<br />
4. Il presente ricorso è affidato a tre profili di gravame, con cui, in sostanza, si deduce che: a) al ricorrente, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa” con Decreto n. 77 del 24.7.2014, all’esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica prevista dall’art.1, comma 1°, della L. R. Calabria 3.6.2005 n.12, perché ciò impedirebbe la <i>continuità dell&#8217;azione amministrativa</i> nonché la <i>valutazione dei risultati conseguiti</i>, in violazione dei principi sanciti, in particolare, con la sentenza della Corte Costituzione n.34 del 2010; b) la P.A. illegittimamente avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26.1.2015 &#8211; nell’ambito del quale il ricorrente aveva reso il proprio apporto partecipativo, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990- ed avrebbe, invece, provveduto direttamente a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”; c) l&#8217;assenza di una presa d&#8217;atto della decadenza ovvero di un provvedimento dichiarativo della decadenza del ricorrente renderebbe illegittima la Delibera n. 9 del 2015. Gli atti impugnati sarebbero stati emessi sulla base dell&#8217;art. 1, comma 1, della 1.r. n. 12 del 2005, che sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 97, 98, 2, 3, 101 e 103 della Costituzione.<br />
Il precitato art. 1, comma 1°, della L. R. Calabria 3.6.2005, n.12 <i>(“Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria</i>”) stabilisce: <i>&#8220;Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all&#8217;insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto</i>&#8220;.<br />
“Fincalabra spa”, società a capitale pubblico, interamente partecipata dalla Regione Calabria, è una società riconducibile nel novero “<i>delle società controllate o partecipate</i>”, in relazione alle quali il precitato art.1, comma 1°, della L.R. n. 12 del 2005 prevede la <i>decadenza automatica</i> degli “<i>organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione</i>”, “<i>alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale”.</i> <br />
La problematica dello “<i>spoils system</i>” è stata esaminata reiteratamente dalla Corte Costituzionale, che, a partire dalle sentenze n. 103 e n. 104 del 23.3.2007, ha riscontrato profili di illegittimità costituzionale in alcune discipline legislative che lo prevedevano e, nel contempo, ne ha meglio delineato i connotati.<br />
Con la sentenza della Corte Costituzionale n.103 del 23.3.2007, è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 comma 7, della L. n. 145 del 2002, nella parte in cui prevedeva la cessazione degli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in assenza di &#8220;<i>un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato, volto ad accertare la responsabilità dirigenziale</i>&#8220;.<br />
La coeva sentenza della Corte Costituzionale n.104 del 23.3.2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell&#8217;art. 71 commi 1, 3 e 4, lett. a), della L.R. Lazio 7.2.2005 n. 9 e dell&#8217;art. 55 ,comma 4°, della L. R. Lazio 11.11.2004 n.1, nella parte in cui prevedeva: la decadenza della carica dei direttori generali delle Asl al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; l’operativa di tale decadenza a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto; l’adeguamento di diritto della durata dei contratti dei direttori generali delle Asl, al termine di decadenza dall&#8217;incarico.<br />
Le norme censurate, che collegavano la decadenza automatica dei direttori generali delle Asl ad una <i>&#8220;causa estranea</i>&#8221; alle vicende del rapporto stesso, in assenza di valutazioni concernenti i risultati aziendali, sono state ritenute in contrasto con l&#8217;art. 97 Cost., sotto il duplice profilo della <i>imparzialità</i> e del <i>buon andamento</i> della P.A., che richiedono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie e, soprattutto, che la decisione dell&#8217;organo politico relativa alla cessazione anticipata dall&#8217;incarico avvenga in seguito all&#8217;accertamento dei risultati conseguiti, nel rispetto del principio del <i>giusto procedimento</i>. <br />
La sentenza ha precisato che il perseguimento dell&#8217;interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all&#8217;esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e che la previsione di un meccanismo di cessazione automatica e generalizzata, determinando un&#8217;interruzione &#8220;<i>de iure</i>&#8221; del rapporto di ufficio prima dello spirare del termine stabilito, si pone in contrasto sia il principio di <i>continuità dell&#8217;azione amministrativa</i>, sia con il principio di <i>buon andamento</i> dell&#8217;azione stessa.<br />
La precitata sentenza n.104 del 2007 evidenzia, in particolare, la chiara distinzione tra il <i>rapporto fiduciario</i>, quale criterio per la nomina dei Direttori generali, ed il fenomeno della <i>decadenza automatica</i> e precisa che la attribuzione dell&#8217;incarico sulla base di una valutazione di <i>alta amministrazione</i>, nella quale assumono rilievo elementi tecnici insieme ad elementi politici &#8211; in relazione all&#8217;idoneità del soggetto a perseguire l&#8217;indirizzo della maggioranza- legittima la revoca dell&#8217;incarico, prima della naturale scadenza, soltanto nei casi in cui si riscontrino il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali o degli scopi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o, comunque, cause che legittimerebbero la risoluzione del rapporto per inadempimento, mentre, al contrario, la <i>&#8220;causa estranea</i>&#8220;, costituita dal rinnovo degli organi elettivi, non può valere a giustificare, “<i>sic et simpliciter</i>”, un fenomeno di decadenza dell’incarico.<br />
In sostanza, con la sentenza della Corte Costituzionale n 104 del 23.3.2007, si afferma che la <i>decadenza automatica</i> dagli incarichi dirigenziali contraddice il principio di distinzione fra funzioni di <i>indirizzo politico</i> e funzioni di <i>gestione amministrativa</i>, cioè &#8220;<i>tra l&#8217;azione di governo &#8211; che è normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza &#8211; e l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione, la quale, nell&#8217;attuazione dell&#8217;indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, [&#8230;] ad agire [&#8230;] al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall&#8217;ordinamento&#8221;, per cui devesi evitare che la &#8220;dipendenza funzionale&#8221; del direttore generale, rispetto alla giunta regionale, si trasformi in &#8220;dipendenza politica</i>&#8220;.<br />
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 20.5.2008, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi del personale non appartenente ai ruoli di cui all&#8217;art. 23 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “<i>conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</i>”. <br />
La sentenza ha precisato che detta norma si pone in violazione dei principi costituzionali di <i>buon andamento</i> e di <i>imparzialità</i> e, segnatamente, del principio di <i>continuità dell&#8217;azione amministrativa</i>, poiché la cessazione anticipata del rapporto dirigenziale può conseguire unicamente all&#8217;accertamento dei risultati negativi dell&#8217;azione amministrativa &#8211; nel rispetto delle garanzie procedimentali stabilite dalla Legge 7.8.1990 n. 241- esternati in un motivato provvedimento conclusivo, idoneo a consentire il controllo giurisdizionale. <br />
Con la successiva sentenza n. 390 del 28.11.2008, la Corte Costituzionale, con riferimento ai collegi sindacali delle ASL della Regione Lazio, ha precisato che <i>&#8220;nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo, sussistono esigenze di neutralità e imparzialità perfino più marcate di quelle che hanno indotto questa Corte a dichiarare la illegittimità di meccanismi di decadenza automatica riferiti ad incarichi di funzioni dirigenziali&#8221;.</i> <br />
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 5.2.2010, è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 1°, della L. R. della Calabria n. 12 del 2005 &#8211; contemplata dall’odierno “<i>thema decidendum</i>”- nella parte in cui concerne il direttore generale di Asl ed il direttore generale dell&#8217;Arpacal, per violazione degli art. 97 e 98 Cost..<br />
In particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che &#8220;<i>il principio di buon andamento è leso in riferimento alla continuità dell&#8217;azione amministrativa, la quale risulta pregiudicata quando intervengano due mutamenti del titolare di un ufficio pubblico a pochi mesi di distanza l&#8217;uno dall&#8217;altro. In secondo luogo, il principio di imparzialità amministrativa è violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell&#8217;indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell’organo politico. In terzo luogo, il carattere automatico della decadenza dall&#8217;incarico del funzionario, in occasione del rinnovo dell&#8217;organo politico, viola l&#8217;art. 97 cost. sotto due aspetti: da un lato, lede il principio del giusto procedimento, perché esclude il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione; dall&#8217;altro lato, pregiudica i principi di efficienza ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione dei funzionari incaricati della gestione amministrativa, così come quelle relative alla loro nomina, debbono essere fondate sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali da essi dimostrate</i>&#8220;.<br />
Con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2010, vengono delimitate le ipotesi in cui l&#8217;applicazione dello <i>“spoils system</i>” può essere ritenuto coerente con i principi costituzionali, mediante il riferimento ai requisiti della “<i>apicalità”</i> dell&#8217;incarico nonché della <i>“fiduciarietà”</i> della scelta del soggetto da nominare. <br />
La “<i>apicalità</i>” dell&#8217;incarico fa esclusivo riferimento alle funzioni da affidare, che devono implicare un rapporto istituzionale diretto ed immediato con l&#8217;organo politico, per cui il criterio prevalente di scelta del soggetto, cui conferire l&#8217;incarico, deve essere strettamente <i>fiduciario</i>, in quanto presuppone una valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell&#8217;organo politico. <br />
In quest’ottica, gli incarichi di direzione generale, pur se formalmente attribuiti dall&#8217;organo politico, non possono essere assoggettati al meccanismo dello “<i>spoils system</i>” nelle ipotesi in cui il rapporto tra il direttore generale stesso e l&#8217;organo nominante non sia di <i>collaborazione diretta</i>, ma sia <i>mediato</i> da altre strutture, cui sono affidati i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo. <br />
Né, sotto altro aspetto, lo <i>“spoils system”</i> può trovare ingresso nelle ipotesi in cui la nomina dell&#8217;organo dell&#8217;amministrazione è subordinata all&#8217;espletamento di una procedura pubblica (ad esempio, all&#8217;emanazione di un avviso pubblico), che prevede la selezione del soggetto destinatario sulla base dei requisiti oggettivi della preparazione e della professionalità, per l’espletamento di funzioni non direttamente collegati al processo di formazione dell&#8217;indirizzo politico, ma relativi, invece, alla sua attuazione, da portare avanti con <i>neutralità</i> e <i>correttezza</i>.<br />
Conseguentemente, nella sentenza si afferma che l&#8217;applicazione dello “<i>spoils system</i>”, fuori dal delimitato perimetro di ammissibilità, si pone in contrasto con l&#8217;art. 97 Cost., in quanto pregiudica la <i>continuità dell&#8217;azione amministrativa</i>, lede il principio di <i>buon andamento</i> introducendo un elemento di <i>parzialità</i>, sottrae al titolare dell&#8217;incarico, dichiarato decaduto, le garanzie del <i>giusto procedimento</i>; svincola la rimozione del dirigente dall&#8217;accertamento oggettivo dei risultati conseguiti, pregiudicando l&#8217;<i>efficienza</i> e l&#8217;<i>efficacia</i> dell&#8217;azione amministrativa. <br />
In coerenza con tali criteri, la sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 28.10.2010, ha ritenuto non fondata, in riferimento agli art. 97 e 98 cost., la questione di legittimità costituzionale . dell&#8217;art. 1, comma 24 bis, del D.Lgs. 18.5.2006 n. 181, conv., con modificazioni, in L. 17.7. 2006 n. 233, il quale stabilisce che, all&#8217;atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell&#8217;ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente, ove non confermati entro trenta giorni dal giorno del suddetto giuramento. <br />
Invero, nell’ipotesi esaminata, la Consulta ha affermato che la peculiare disposizione legislativa si giustifica proprio in ragione del rapporto strettamente <i>fiduciario</i> che deve sussistere tra l&#8217;organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale, per svolgere l&#8217;attività di indirizzo politico-amministrativo, per cui è legittima la previsione, al momento del cambio nella direzione del Ministero, dell&#8217;azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in servizio possa godere della sua <i>fiducia</i>, senza che possa ritenersi che l&#8217;operatività della norma possa valere soltanto con riferimento alla figura del Capo di Gabinetto, poiché l&#8217;attuale configurazione degli uffici di diretta collaborazione impedisce di scindere l&#8217;attività di chi svolge funzioni &#8220;<i>apicali&#8221;</i> da quella del restante personale, poiché la “<i>unitarietà”</i> di tali uffici -pur nella diversità dei compiti espletati dai singoli addetti- giustifica un trattamento normativo omogeneo, in relazione alle modalità di cessazione degli incarichi conferiti. <br />
Successivamente, la Corte Costituzionale ha ribadito tutti i precitati principi con la sentenza n. 246 del 25 luglio 2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 19, comma 8, D. Lgs. 30.3.2001 n.165, come modificato dall&#8217;art. 2, comma 159, del D.Lgs. 3.10. 2006 n. 262, conv. con modificazioni dalla L. 24.11. 2006 n. 286 (nel testo vigente prima dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 40 D. Lgs. 27.10.2009 n. 150), nella parte in cui dispone che, nelle amministrazioni dello Stato, gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 D. Lgs. n. 165/2001, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non appartenenti al ruolo dirigenziale dell&#8217;amministrazione conferente, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo.<br />
5. Con il provvedimento all’esame, la Regione Calabria ha indetto una nuova procedura per la copertura, tra l&#8217;altro, della posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”, sul presupposto che l&#8217;incarico del ricorrente sia decaduto <i>ope legis</i>, in attuazione dell&#8217;art. 1, comma 1°, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005 n. 12, in assenza di alcun atto esplicito. <br />
La norma richiamata, ad avviso di questo Giudice, si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione nonché con i già indicati criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, intesi a valorizzare i principi di <i>imparzialità </i>e di <i>continuità dell&#8217;azione amministrativa</i>, oltre che di <i>legittimo affidamento</i>, rivenienti dagli articoli 97 e 3 della Costituzione (particolarmente con la suddetta sentenza n. 34 del 2010, ma anche con le sentenze n. 104 e n. 103 del 2007).<br />
Invero, l’impugnato provvedimento contempla un’ipotesi di<i> “spoilssystem”</i> con interruzione automatica del rapporto di ufficio del ricorrente- sorto all’esito di selezione pubblica- per <i>“causa esterna</i>”, prima della scadenza contrattualmente prevista, in assenza di alcuna valutazione qualitativa del suo operato, dei risultati delle sue prestazioni e delle competenze esercitate in concreto, nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, in contrasto con i principi stabiliti dalla precitata giurisprudenza costituzionale.<br />
Né vale, in senso contrario, evidenziare che, comunque, nella specie, in linea teorica, non si potrebbe escludersi la possibilità di una riconferma, poiché siffatta possibilità &#8211; a prescindere dal fatto che non risulta espressamente contemplata dalla disposizione legislativa sospettata di incostituzionalità- non potrebbe essere, comunque, idonea ad esprimere alcuna significativa garanzia in capo al ricorrente, a fronte di un sistema incentrato sulla <i>decadenza automatica</i>, per fatto esterno al concreto svolgersi del rapporto negoziale di lavoro.<br />
Sotto altro aspetto, vertendosi, nella specie, in relazione alla nomina di un organo che è tenuto a perseguire risultati ed obiettivi in veste <i>neutrale,</i> nell’espletamento di compiti di natura tecnico-gestionale, per le finalità perseguite da una società partecipata della Regione Calabria, che opera in posizione di autonomia, senza richiedere &#8220;<i>la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti</i>”, l’operato della Regione, ad avviso di questo Giudice, appare in contrasto con i suddetti principi espressi dalla Corte Costituzionale, particolarmente con la sentenza n. 34 del 2010.<br />
Orbene, la disposizione legislativa regionale di cui all’art.1, comma 1°, della legge n. 12 del 2005, che prevede la decadenza automatica di un ampio elenco di organi nominati, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico, oltre a non dare alcuna oggettiva contezza in ordine alla scelta della misura dello <i>spatium temporis</i> indicato (9 mesi), sottopone all&#8217;identico regime di <i>decadenza automatica</i> sia i titolari di organi di vertice nominati <i>intuitu personae</i> dall&#8217;organo politico, sia i titolari di organi, che, come il ricorrente, sono stati scelti previa selezione, avente ad oggetto la valutazione delle loro qualità professionali. <br />
Ciò, si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., in relazione: a) al principio di <i>buon andamento</i> e della <i>continuità dell&#8217;azione amministrativa</i>, la quale risulta pregiudicata quando intervengano mutamenti del titolare di un ufficio pubblico in un breve arco temporale; b) al principio di <i>imparzialità amministrativa</i>, che viene violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell&#8217;indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell&#8217;organo politico. <br />
Inoltre, il carattere <i>automatico</i> della decadenza dall&#8217;incarico <i>de quo,</i> per <i>causa esterna</i>, costituita dalla<i> “data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale”</i>, si pone in violazione dell&#8217;art. 97 Cost., poiché: a) lede il principio del <i>giusto procedimento, </i>in quanto non consente al destinatario di conoscere la motivazione di tale decisione; b) pregiudica i principi di <i>efficienza</i> e di <i>efficacia</i> dell&#8217;azione amministrativa, in quanto non fonda la rimozione del titolare dell’organo <i>de quo</i> sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali dal suddetto dimostrate e sui risultati raggiunti.<br />
6. E’ evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, solo se si considera che, qualora venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 &#8211; in applicazione del quale è stata implicitamente ritenuta la decadenza dall’incarico del ricorrente &#8211; conferito con Decreto n. 77 del 24.07.2014, per tre esercizi e con scadenza alla data dell&#8217;assemblea convocata per l&#8217;approvazione del bilancio relativo all&#8217;ultimo esercizio della carica- il suddetto incarico dovrebbe ritenersi operativo per altri due anni all’incirca, con tutte le connesse conseguenze.<br />
7. In punto di non manifesta infondatezza, il tribunale rimettente ritiene che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede, al verificarsi del mutamento degli organi politici di vertice della Regione, la decadenza <i>dell’organo di verticedelle società controllate o partecipate</i> –come, nella specie, la “Fincalabra spa”- si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., per le stesse ragioni che hanno indotto la Corte Costituzionale &#8211; particolarmente con le sentenze n. 104 del 2007 e n. 34 del 2010- a dichiarare illegittimo lo “<i>spoils system</i>”.<br />
La disposizione legislativa in questione si rivela in conflitto anche con il principio <i>dell&#8217;affidamento nella certezza dei rapporti giuridici</i> che la stessa Corte costituzionale ha ribadito già con la sentenza di rigetto n. 233 del 2006, in quanto l’esigenza di mantenimento dell&#8217;incarico, legittimamente conferito dalla P.A. all’esito di procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito, è riconducibile al principio di “<i>buon andamento dell&#8217;amministrazione”</i> , sancito dall’art. 98 della Cost. e può venir meno soltanto nei casi di violazione dei doveri d&#8217;ufficio, ovvero di inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti od agli obiettivi assegnati. <br />
Sotto altro aspetto, va evidenziato che la <i>ratio legis</i> sottesa alla norma <i>de qua</i>, nel collegare l’operatività delle nomine in questione ad una compagine politica, si pone in contrasto con <i>il principio di imparzialita&#8217;</i> , sancito dall’art. 98 Cost., anche nella parte in cui mira a garantire l&#8217;amministrazione pubblica ed i suoi dipendenti da influenze politiche o di parte e richiede che i pubblici impiegati siano al servizio esclusivo della Nazione (<i>conf.</i>: Corte Cost. n. 333/1993).<br />
E’, quindi, evidente, nella specie, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità della disposizione di cui all&#8217;art.1, comma 1°, della L. R. Calabria 3.6.2005, n.12, nella parte in cui consente l&#8217;applicabilità dello “<i>spoil system</i>” anche alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione “Fincalabra spa”, per contrasto con principi già enucleati dalle precitate autorevoli pronunce della Corte Costituzionale su fattispecie analoghe. <br />
In conclusione, il Collegio ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità&#8217; costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della Legge Regionale della Calabria 3 giugno 2005 n. 12, che tale questione debba quindi essere rimessa all&#8217;esame della Corte Costituzionale, e che deve essere disposta la sospensione del provvedimento fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale. <br />
8. Le spese della fase cautelare del presente giudizio saranno regolate all’esito della camera di consiglio successiva alla risoluzione dell’incidente di costituzionalità della Corte.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (“<i>Norme in materia di nomine e di personale ella Regione Calabria”</i>), per contrasto con gli artt.. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l&#8217;immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale, per le ragioni esposte in motivazione. <br />
Accoglie provvisoriamente la domanda cautelare e sospende provvisoriamente gli effetti dell’impugnato provvedimento, fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare, successiva alla definizione della questione di legittimità costituzionale. <br />
Le spese della presente fase saranno regolate dalla pronuncia definitiva del giudizio cautelare. <br />
Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Regione Calabria, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Tallaro, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/05/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/11/2011 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-11-2011-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto della fornitura di pasti caldi nelle scuole materne e consegna di pasti caldi alle persone anziane bisognose, per omessa indicazione del CIG e mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza (causa di esclusione ai sensi dell’art. 1, commi 65-ss.,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-11-2011-n-924/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/11/2011 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto della fornitura di pasti caldi nelle scuole materne e consegna di pasti caldi alle persone anziane bisognose, per omessa indicazione del CIG e mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza (causa di esclusione ai sensi dell’art. 1, commi 65-ss., della legge n. 266 del 2005); nella fattispecie, per esplicita ammissione della stessa ricorrente, il Comune aveva indicato il CIG nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre aveva omesso di indicarlo soltanto nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: pertanto, la ricorrente non pare aver tenuto una condotta diligente nella fase della preparazione dell’offerta, cosicché non può esservi spazio per l’applicazione in suo favore degli invocati principi di tutela dell’affidamento incolpevole e di dovere di soccorso istruttorio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00924/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01923/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2011, proposto da <b>Pastore s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Apricena</b>, non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto della fornitura di pasti caldi nelle scuole materne e consegna di pasti caldi alle persone anziane bisognose, adottato dal seggio di gara in data 6 ottobre 2011 e comunicato con nota prot. 13638 del 17 ottobre 2011;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il bando di gara nella parte in cui omette di indicare il CIG, nonché il provvedimento di reindizione della gara, ove già emanato;<br />	<br />
e per il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la riammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione dell’appalto all’esito della rinnovazione delle operazioni di gara;<br />	<br />
in via subordinata, per il risarcimento per equivalente, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest’ultimo nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, ovvero nel minore o maggior importo da determinarsi in sede giudiziale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Vito Aurelio Pappalepore;	</p>
<p>Considerato che il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza è causa di esclusione ai sensi dell’art. 1, commi 65-ss., della legge n. 266 del 2005;<br />	<br />
Considerato che nella fattispecie, per esplicita ammissione della stessa ricorrente, il Comune aveva indicato il CIG nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre aveva omesso di indicarlo soltanto nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;<br /> <br />
Ritenuto, pertanto, che la ricorrente non pare aver tenuto una condotta diligente nella fase della preparazione dell’offerta, cosicché non può esservi spazio per l’applicazione in suo favore degli invocati principi di tutela dell’affidamento incolpevole e di dovere di soccorso istruttorio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.	</p>
<p>Nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-11-2011-n-924/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/11/2011 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a></p>
<p>Concetta Anastasi – Presidente f.f. ed Estensore P.F. Service (avv. S. Gigliotti) c. Comune di Lamezia Terme (avv. T. Barberio), Pubbly Selvagy1 (avv. M. Serrao) sull&#8217;eliminazione di atti invalidi in una gara pubblica dopo l&#8217;esaurimento dell&#8217;attività della Commissione di gara 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi – Presidente f.f. ed Estensore<br /> P.F. Service  (avv. S. Gigliotti) c. Comune di Lamezia Terme (avv. T. Barberio),  Pubbly  Selvagy1 (avv. M. Serrao)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;eliminazione di atti invalidi in una gara pubblica dopo l&#8217;esaurimento dell&#8217;attività della Commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Commissione di gara – Organo straordinario e temporaneo della Amministrazione aggiudicatrice – Attività – Natura. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti ritenuti invalidi – Provvedimenti di ritiro – Adozione – P.a. appaltante.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti ritenuti invalidi – Commissione di gara – Riconvocazione – Obbligo della p.a. – Non è configurabile.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti ritenuti invalidi – Stazione appaltante – Obbligo di non aggiudicare l’appalto – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, la commissione di gara pubblica è un organo straordinario e temporaneo dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dall&#8217;Amministrazione medesima; essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto alla stazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e di valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata all&#8217;individuazione del miglior contraente possibile:  attività che si concreta nella c.d. “aggiudicazione provvisoria”.	</p>
<p>2. Posto che l&#8217;aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto rientrano nella competenza esclusiva dell&#8217;amministrazione appaltante, è quest&#8217;ultima il soggetto competente all&#8217;adozione dei provvedimenti di ritiro degli atti ritenuti invalidi in funzione di autotutela, senza che, al riguardo, possa configurarsi una qualche competenza della commissione di gara, la quale, con la rimessione dei verbali, ha esaurito la propria funzione, ristretta alle operazioni di supporto tecnico alla scelta della stazione appaltante.	</p>
<p>3. In caso di atti ritenuti invalidi nel procedimento di gara, non è configurabile un obbligo dell&#8217;amministrazione di riconvocare la commissione di gara, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento di autotutela, trattandosi di procedimento teso alla verifica esterna del rispetto delle regole della gara, e non già alla riformulazione di un giudizio tecnico o coinvolgente apprezzamenti discrezionali, per il quale si potrebbe configurare il necessario apporto dell&#8217;organismo ausiliario.	</p>
<p>4. In tema di affidamento di appalti pubblici, sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di non aggiudicare quando ravvisi vizi, in capo ad un&#8217;impresa che sarebbe dovuta essere esclusa “a priori” dalla gara o, comunque, in tutti i casi d&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione, per evidenti ragioni di legalità e speditezza dell&#8217;azione amministrativa, secondo il principio generale d&#8217;autotutela sotteso all&#8217;art. 113, r.d. 23 maggio 1924 n. 827.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R..G. n. 267 del 2007, proposto da</p>
<p><b>“P.F. Service”</b>, con sede in Lamezia Terme, via dei Patrioti Sambiasini, in persona del suo legale rappresentante in carica, Palaia Francesco, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Ricci, in Catanzaro, via G. Alberti, n. 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Lamezia Terme<i></b></i>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tonino Barberio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tonino Barberio, in Lamezia Terme, via Po, n. 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>“Pubbly Selvagy1”<i></b></i> con sede in Lamezia Terme, via P. S. Mattarella, in persona del legale rappresentante in carica, Chirumbolo Giovanni, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Serrao, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Serrao, in Lamezia Terme, via Galvani, n. 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della determinazione n. 75 del 28.12.2006, adottata dal Direttore Generale del Comune di Lamezia Terme, di approvazione definitiva della gara di appalto n. 31/06; <br />	<br />
-del verbale di gara del 28.12.2006, relativo all’approvazione provvisoria;<br />	<br />
-della nota del R.U.P. n. 85 del 28.12.2006, del conseguente contratto di appalto, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche se non citato o conosciuto.<br />	<br />
&#8211; e con i motivi aggiunti notificati in data 30.7.2007 e depositati in data 3.8.2007:<br />	<br />
&#8211; della determina n. 909 del 25.6.2007, di esclusione della “P.F.Service” dalla gara in oggetto e di irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, per un periodo di tre anni; <br />	<br />
&#8211; della determina n. 936 del 2.7.2007, di riduzione dell’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, da un periodo di tre anni ad un periodi di un anno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di “Pubbly Selvagy1”;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 22/05/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con atto notificato in data 2.3.2007 e depositato in data 16.3.2007, parte ricorrente premetteva di aver espletato, all’esito di regolari gare di appalto, il servizio di attacchinaggio murale dei manifesti nel Comune di Lamezia Terme, per gli anni 2001-2003 e 2004-2006.<br />	<br />
Esponeva che, alla relativa scadenza, il Comune di Lamezia Terme, con bando n. 31/06, indiceva una gara a procedura aperta ex art.55 D. L.gvo 12.4.2006 n. 163 per l’appalto del suddetto servizio di affissione murale, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, pari di €. 105.000 (centocinquemila).<br />	<br />
Precisava che le offerte economiche rimaste in gara risultavano inferiori a cinque e che la “Pubbly Selvagay1”, veniva dichiarata aggiudicataria, a conclusione del sub procedimento, avviato ai sensi dell’art. 88 del D.Lgvo n. 163 del 2006, inteso alla verifica dell’anomalia della propria offerta, caratterizzata da un ribasso del 54,20%.<br />	<br />
Avverso il suddetto provvedimento di aggiudicazione, insorgeva l’odierna ricorrente, interponendo i seguenti profili di gravame:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge – violazione e falsa applicazione D.Lgvo 12.4.2006 n. 163. Violazione e falsa applicazione del bando di gara- Vizio di motivazione- illogicità manifesta- eccesso di potere- mancanza dei presupposti – contraddittorietà estrinseca- vio<br />
Ad avviso dell’esponente, le giustificazioni offerte, in sede di verifica dell’offerta, dalla controinteressata “Pubbly Selvagy1” non sarebbero state sufficienti, in relazione a svariate voci di costo. <br />	<br />
Dopo aver formulato domanda di risarcimento di danni per complessive €. 100.000, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con atto depositato in data 20.4.2007, si costituiva la controinteressata società ed eccepiva l’irricevibilità del ricorso, posto che la ricorrente ha affermato di avere avuto notizia dell’esito della gara a seguito di sua espressa richiesta in data 30.12.2006, mentre il ricorso risulta notificato alla contro interessata in data.23.2007, e, quindi, oltre il termine decadenziale.<br />	<br />
Nel merito, sosteneva l’infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />	<br />
Questa Sezione, con ordinanza n. 246 del 26.4.2007, accoglieva la domanda di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento, motivando in relazione alla carenza di giustificazione della voce relativa alla mano d’opera e fissava per la discussione del merito la pubblica udienza del 13.7.2007.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 27.6.2007, si costituiva il Comune di Lamezia Terme e replicava puntualmente alle censure svolte dalla ricorrente società.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 2.7.2009, parte ricorrente riepilogava i punti salienti delle proprie tesi difensive ed insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
2. Con motivi aggiunti notificati in data 30.7.2007 e depositati in data 3.8.2007, la ricorrente società lamentava che, successivamente alla comunicazione dell’ordinanza di sospensione di questa Sezione n. 246 del 2007, il Dirigente Responsabile dell’Area Economico Finanziaria , con provvedimento n. 909 del 25.6.2007, disponeva l’esclusione della “P.F.Service” dalla gara in oggetto, con contestuale irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, per un periodo di tre anni, poi ridotto ad un anno con la successiva con determina n. 936 del 2.7.2007.<br />	<br />
A sostegno di questa nuova impugnativa, deduceva:<br />	<br />
-violazione di legge – incompetenza- vizio di motivazione – sviamento – eccesso di potere;<br />	<br />
Secondo l’esponente, il Dirigente dell’Area Economica avrebbe proceduto all’emanazione degli impugnati provvedimenti, senza averne la competenza, che, invece, sarebbe rimasta incardinata in capo alla Commissione di Gara, cui avrebbe dovuto trasmettere gli atti.<br />	<br />
Inoltre, poiché, nella specie, sarebbe già intervenuta l’aggiudicazione definitiva, il suddetto Dirigente non avrebbe potuto procedere all’esclusione della gara della ditta ricorrente per asserita violazione dell’art. 34, comma 2 , u.c. , del D. Lgvo n. 163 del 2006, ma avrebbe dovuto, dapprima, procedere ad annullare in via di autotutela tutti gli atti del procedimento, fino alla regressione della gara alla fase di ammissione dei contraenti. <br />	<br />
-violazione di legge – violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo – violazione del principio di tipicità procedimentale;<br />	<br />
La P.A. non avrebbe agito nel rispetto delle regole del “giusto procedimento”, omettendo la necessaria fase dell’annullamento in via di autotutela, così attuando “misure ritorsive”, atte a ledere l’interesse di parte ricorrente.<br />	<br />
-violazione e falsa applicazione D. Lgvo 12.4.2006 n. 163- violazione e falsa interpretazione del bando di gara e degli atti richiamati – vizio di motivazione – illogicità manifesta- eccesso di potere – mancanza dei presupposti – contraddittorietà estrins<br />
L’azione della P.A., nella specie, si porrebbe come sostanzialmente elusiva dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 246 del 2007 di questa Sezione e, inoltre, difetterebbero i presupposti legittimanti l’adozione della misura dell’esclusione, giacchè non risulterebbe dimostrato che l’offerta della ricorrente società e quella di altra ditta partecipante alla gara proverrebbero da un unico centro decisionale, non essendo, all’uopo, un dato di sufficiente il mero riferimento alla circostanza inerente il rapporto di coniugio intercorrente tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006.<br />	<br />
Inoltre, lo stesso Dirigente dell’Area Economica, nelle sue qualità di Presidente della Commissione di Gara, avrebbe già valutato la suddetta situazione al momento dell’esame della documentazione, ammettendo entrambe le ditte alla gara.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento dei motivi aggiunti, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 9.9.2007, la controinteressata società ribadiva l’eccezione di tardività del ricorso originario, notificato dopo 2 giorni dallo spirare del termine decadenziale e deduceva l’infondatezza delle censure svolte con la nuova impugnativa.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 12.9.2007, il Comune di Lamezia Terme replicava alle argomentazioni svolte dalla ditta ricorrente ed insisteva per la doverosità del proprio operato, in funzione del ripristino della legalità violata.<br />	<br />
Con atto depositato in data 5.5.2009, la controinteressata società replicava alle tesi di parte ricorrente, svolte con i motivi aggiunti.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 11.5.2009, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 14.5.2009, il Comune di Lamezia Terme insisteva per la legittimità del proprio operato. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2009, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Vanno preliminarmente esaminate le censure svolte con motivi aggiunti notificati in data 30.7.2007 e depositati in data 3.8.2007, con cui la ricorrente società ha impugnato il provvedimento n. 909 del 25.6.2007, che ha disposto l’esclusione della “P.F.Service” dalla gara in oggetto, con contestuale irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle future gare del Comune di Lamezia Terme, per un periodo di tre anni, poi ridotto ad un anno con la successiva con determina n. 936 del 2.7.2007, avendo accertato ex post un rapporto di coniugio intercorrente tra il sig. Palaia Francesco, titolare della ricorrente “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006.<br />	<br />
Ciò in quanto, i provvedimenti amministrativi ivi impugnati, costituenti il punto di emersione di un’azione amministrativa del tutto autonoma e svincolata, rispetto a quella oggetto del ricorso principale, in quanto tendente al ripristino della legalità, che si assume violata in fase di ammissione alla gara, refluiscono sull’interesse della società ricorrente alla coltivazione del gravame principale, interposto avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara alla ditta controinteressata e, quindi, anche sull’interesse ad ottenere l’esecuzione del giudicato cautelare discendente dall’ordinanza di questa Sezione n. 246 del 26.4.2007.<br />	<br />
E’, infatti, noto che la comminatoria della sanzione dell’esclusione comporta la preclusione ad ottenere la soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione degli atti di gara, non potendosi ammettere un’azione giurisdizionale concernente la sfera giuridica di altri soggetti, in contrasto con il principio di cui all’art. 100 c.p.c., che pone l’interesse quale condizione dell’azione.</p>
<p>2.1. Con il primo dei motivi aggiunti, la ricorrente società deduce che il Dirigente dell’Area Economica non avrebbe potuto procedere all’esclusione dalla gara della ditta ricorrente per asserita violazione dell’art. 34, comma 2 , u.c., del D. Lgvo n. 163 del 2006, ma avrebbe dovuto dapprima procedere ad annullare in via di autotutela tutti gli atti del procedimento, fino alla regressione della gara alla fase di ammissione, e, quindi, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla competente Commissione di Gara, cui sarebbe rimasta incardinata la relativa competenza a provvedere in ordine alla fase di ammissione alla gara.<br />	<br />
L’art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 prevede, con disposizione immediatamente applicabile senza interposizione di apposite fonti secondarie, il conferimento, in favore dei dirigenti degli enti locali, sia della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia delle responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, a cominciare dalla nomina della commissione giudicatrice, in base al noto criterio di riparto fra compiti di governo, di indirizzo e di coordinamento, e compiti di gestione, all&#8217;evidente finalità di assicurare economicità ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa.<br />	<br />
La commissione di gara pubblica è un organo straordinario e temporaneo dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dall&#8217;Amministrazione medesima: essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto alla stazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e di valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata all&#8217;individuazione del miglior contraente possibile: attività che si concreta nella cosiddetta “aggiudicazione provvisoria”.<br />	<br />
Invero, la sua funzione si esaurisce solo con l&#8217;approvazione del relativo operato da parte dei competenti organi dell&#8217;Amministrazione, e, cioè, con l&#8217;aggiudicazione definitiva, per cui la commissione può riesaminare, in via di autotutela, il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo la gara ed escludendo concorrenti che erano stati illegittimamente ammessi, fino a quando non interviene l&#8217;approvazione definitiva (conf.: Cons. St., Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 7 gennaio 2003, n. 1).<br />	<br />
Orbene, rientrando l&#8217;aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto nella competenza esclusiva dell&#8217;amministrazione appaltante, è quest&#8217;ultima il soggetto competente all&#8217;adozione dei provvedimenti di ritiro degli atti ritenuti invalidi in funzione di autotutela, senza che, al riguardo, possa configurarsi una qualche competenza della commissione, la quale, con la rimessione dei verbali, ha esaurito la propria funzione, ristretta alle operazioni di supporto tecnico alla scelta della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 20.9.2001, n. 4976; Cons. Stato, sez. V, 5.4.2001, n. 2093; Cons. Stato, sez. V, 30.11.2000, n. 6365; Cons. Stato, sez, V, 3.2.2000, n. 661; TAR Calabria 27.5.1999, n. 705).<br />	<br />
Neppure è configurabile un obbligo dell&#8217;amministrazione di riconvocare la commissione, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento di autotutela, trattandosi di procedimento teso alla verifica esterna del rispetto delle regole della gara, e non già alla riformulazione di un giudizio tecnico o coinvolgente apprezzamenti discrezionali, per il quale si potrebbe configurare il necessario apporto dell&#8217;organismo ausiliario.<br />	<br />
Del resto, il potere di provvedere “ex post” in ordine all’eliminazione di un vizio che inficia macroscopicamente la legittimità degli atti di gara discende dal principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento (art. 97 Cost.), che impegna l&#8217;Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, autorizzando il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni, di cui, ovviamente, così come delle circostanze sopravvenute, è tenuta a dare &#8220;esplicita e puntuale contezza&#8221;.<br />	<br />
In particolare, va tenuto presente che non vi è solo facoltà, ma, addirittura, obbligo per la stazione appaltante di non aggiudicare quando ravvisi vizi, in capo ad un&#8217;impresa che sarebbe dovuta essere esclusa “a priori” dalla gara o, comunque, in tutti i casi d&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione, per evidenti ragioni di legalità e speditezza dell&#8217;azione amministrativa, secondo il principio generale d&#8217;autotutela sotteso all&#8217;art. 113 del RD 23 maggio 1924 n. 827 (cfr., per tutti, Cons. St., V, 3 febbraio 2000 n. 661; id., VI, 5 giugno 2003 n. 3124).<br />	<br />
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ne consegue che il rinvenimento di una macroscopica situazione di illegittimità, ritenuta di “collegamento fra imprese concorrenti”, anche a seguito dell’intervento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, rendeva doverosa l’immediata assunzione del conseguente provvedimento di esclusione, in capo al Dirigente competente ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, senza dover trasmettere gli atti alla Commissione di Gara, che aveva già esaurito i propri compiti e non doveva più essere riconvocata.<br />	<br />
Né occorreva, come sostenuto da parte ricorrente, provvedere, dapprima, ad annullare in via di autotutela tutti gli atti del procedimento, fino alla regressione della gara alla fase di ammissione dei contraenti, giacchè è vero il contrario, in quanto, dalla disposta esclusione, discende l’obbligo di rinnovare tutte le successive fasi dell’iter di gara, che imponevano il ricalcolo la media delle offerte a seguito dell’esclusione di entrambe le ditte ritenute collegate, l’individuazione di una nuova soglia di anomalia, l’eventuale verifica di offerte risultate anomale e, infine, una nuova aggiudicazione. <br />	<br />
Pertanto, la censura non merita adesione.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente ribadisce il vizio di inversione procedimentale, in quanto, secondo le regole del “giusto procedimento”, la P.A avrebbe dovuto dapprima provvedere all’annullamento in via di autotutela delle fasi della gara successive, anziché attuare “misure ritorsive”, atte a ledere l’interesse di parte ricorrente.<br />	<br />
Va premesso che rientra fra i poteri attribuiti all&#8217;Amministrazione in sede di autotutela la valutazione della sussistenza di cause di esclusione delle ditte concorrenti, in precedenza non valutate, per evidenti ragioni di legalità e speditezza dell&#8217;azione amministrativa, secondo il principio generale di autotutela, sotteso all&#8217;art. 113 del RD 23 maggio 1924 n. 827 (cfr., per tutti, Cons. St., V, 3 febbraio 2000 n. 661; id., VI, 5 giugno 2003 n. 3124).<br />	<br />
In relazione alla successiva emersione di situazioni di “collegamento” fra due ditte partecipanti alla gara, nella specie, è sorto un obbligo per la P.A. di provvedere con celerità e speditezza alla conseguente esclusione, senza che si possa parlare di “misura ritorsive”, non risultando, oltretutto, dimostrata la certa conoscenza, da parte del medesimo Dirigente dell’Area Economica, che ha anche espletato le funzioni di Presidente della Commissione di Gara, del rapporto di coniugio fra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006, su cui viene fondato il contestato collegamento fra imprese.<br />	<br />
Pertanto, la censura va rigettata.<br />	<br />
2.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente si duole che l’azione della P.A., nella specie, si porrebbe come sostanzialmente elusiva dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 246 del 2007 di questa Sezione e, comunque, difetterebbe dei presupposti legittimanti l’adozione della misura dell’esclusione, giacchè non risulterebbe dimostrato che l’offerta della ricorrente società e quella proveniente da altra ditta partecipante alla gara proverrebbero da un unico centro decisionale, non essendo, all’uopo, un dato sufficiente il mero riferimento alla circostanza inerente il rapporto di coniugio, intercorrente tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua n. 31 del 2006.<br />	<br />
Inoltre, lo stesso Dirigente dell’Area Economica, nelle sue qualità di Presidente della Commissione di Gara, avrebbe già valutato la suddetta situazione al momento dell’esame della documentazione, ammettendo entrambe le ditte alla gara.<br />	<br />
La correttezza e la trasparenza della gara vengono pregiudicate dalla presentazione di offerte che, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi: ciò, anche alla luce della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo se le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza.<br />	<br />
La giurisprudenza si è sempre orientata in senso favorevole alla possibilità di individuare ipotesi di &#8220;collegamento sostanziale&#8221; tra imprese, diverse e ulteriori rispetto a quelle che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all&#8217;art. 2359 c.c..<br />	<br />
Invero, mentre nel caso di &#8220;controllo&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 2359 c.c., opera un meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza di un&#8217;ipotesi turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale (e quindi dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti), nel caso di &#8220;collegamento sostanziale&#8221;, l&#8217;amministrazione è onerata di provare in concreto l&#8217;esistenza di elementi oggettivi e concordanti, che siano tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei richiamati principi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, V, 22 aprile 2004 n. 2317; Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2002, n. 685; V, 15 febbraio 2002, n. 923; IV, 27 dicembre 2001, n. 6424).<br />	<br />
Anche in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, la stazione appaltante deve disporre l&#8217;esclusione di offerte contenenti gli indizi di una concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero della provenienza da un unico centro decisionale. <br />	<br />
Invero, in considerazione della peculiarità della materia e degli interessi pubblici tutelati, sarebbe irragionevole e contraddittorio richiedere nel bando la tipizzazione del fatto del collegamento o del controllo societario diverso da quello di cui all&#8217;articolo 2359 c.c., dal momento che tale previsione farebbe refluire il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico alla scelta del &#8220;giusto&#8221; contraente nel mero controllo della regolarità formale del procedimento, esponendo l&#8217;interesse protetto al pericolo di situazioni concrete di fenomeni di effettivo controllo o di altre situazioni societari, tali da alterare la gara, non facilmente prevedibili o ipotizzabili.<br />	<br />
Ciò, in quanto la tutela apprestata all&#8217;interesse pubblico alla corretta e regolare scelta del &#8220;giusto&#8221; contraente è finalizzata ad evitare che il relativo bene giuridico sia messo in pericolo: infatti, quand&#8217;esso fosse già stato leso o vulnerato, sarebbe molto difficile, se non addirittura impossibile una “restitutio in integrum”, salva l&#8217;ipotesi dell&#8217;annullamento della gara e la sua rinnovazione, che però, in ogni caso, comporterebbe, per il tempo occorrente e per le risorse umane e finanziarie da impiegare e riallocare, un&#8217;offesa non riparabile ai principi di economicità, speditezza, celerità ed adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa (cfr. Cons. Stato VI, 13 giugno 2005, n. 3089; 23 giugno 2006, n. 4012; Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7894): sarebbe, comunque, preferibile che il divieto fosse esemplificato attraverso clausole del bando di gara.<br />	<br />
A conferma della lesività ed illegittimità del &#8220;collegamento sostanziale&#8221; tra imprese partecipanti alla medesima procedura, l&#8217;art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture), ha precisato che &#8220;le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”.<br />	<br />
E’, quindi, di palmare evidenza che l&#8217;esclusione s&#8217;impone anche in mancanza di un&#8217;espressa previsione del bando di gara, dal momento che il collegamento sostanziale tra i concorrenti comporta la violazione dei fondamentali di segretezza delle offerte, di trasparenza delle operazioni di gara e di par condicio tra i concorrenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14.3.2003, nr. 445; Id., 27.1.2003, nr. 177; Id., 17.7.2003, nr. 3622; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 11.4.2003, nr. 259; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12.11.2003, nr. 9838; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22.1.2004, nr. 181).<br />	<br />
Orbene, nella specie, occorre verificare la sussistenza o meno di validi elementi indiziari, tali da autorizzare la conclusione in ordine ad una situazione di collegamento, sufficiente a giustificare l&#8217;esclusione dalla gara.<br />	<br />
Gli elementi in questione, nella specie, possono così sintetizzarsi:<br />	<br />
a) tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”, entrambi partecipanti alla gara de qua, esiste un rapporto di coniugio e la suddetta circostanza sia stata dichiarata in sede di gara;<br />	<br />
b) sussistono analoghe modalità di presentazione e dichiarazione delle offerte: versamento di €. 20,00 eseguito in successione presso lo stesso sportello postale, dichiarazioni di presentazione delle rispettive offerte identiche e redatte con la medesima forma e strumento; <br />	<br />
c) la sede legale della “P.F. Service” &#8211; ovvero via dei Patrioti Sambiasini, 114 &#8211; corrisponde all’indirizzo di residenza e domicilio di entrambi gli amministratori di società.<br />	<br />
Va opportunamente evidenziato che nessuno di detti elementi è contestato dalla parte ricorrente, la quale si limita a dichiararli apoditticamente inidonei o insufficienti ad evincere l&#8217;esistenza di collegamenti tali da determinare l&#8217;esclusione dei due concorrenti.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, invece, che gli elementi testé indicati siano quanto meno univoci, nella loro pluralità ed autonomia, nell&#8217;ingenerare il fondato sospetto che le due offerte siano state predisposte contestualmente, o, comunque, che vi sia stata conoscenza reciproca delle stesse da parte delle due imprese concorrenti, per cui ritiene di poter concludere che, legittimamente, l&#8217;amministrazione ha desunto un collegamento sostanziale tra la società ricorrente ed un altro concorrente, ostativo alla presentazione di offerte distinte nella medesima gara.<br />	<br />
Né si può parlare di “misura ritorsive”, non risultando dimostrata la certa conoscenza, da parte del Dirigente dell’Area Economica, che ha svolto anche le funzioni di Presidente della Commissione di Gara, del rapporto di coniugio, stante l’omessa dichiarazione sia da parte di tra il sig. Palaia Francesco, titolare della “ P.F. Service” e la sig.ra Mazza Santina, amministratore della “S.G. Servizi s.a.s.”.<br />	<br />
Pertanto, la censura va rigettata.<br />	<br />
In conclusione, i motivi aggiunti si appalesano infondati.</p>
<p>3. L’infondatezza dei motivi aggiunti, che comporta il consolidamento dei provvedimenti amministrativi di esclusione della società ricorrente dalla gara di che trattasi, con il conseguente riconoscimento della legittimità della disposta esclusione della ricorrente dalla gara di che trattasi, determina la caducazione dell’interesse ex art. 100 c.p.c. a coltivare il ricorso principale proposto avverso l’aggiudicazione della controinteressata e a dedurre la violazione del giudicato cautelare discendente dall’ordinanza di questa Sezione n. 246 del 26.4.2007, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare ( in relazione alla carenza di giustificazione della voce relativa alla mano d’opera, in sede di verifica dell’anomalia), resa nell’ambito del suddetto ricorso principale, “rebus sic stantibus“, essendo venuto meno il quadro giuridico-fattuale della fattispecie, al momento della sua emanazione.<br />	<br />
In conclusione, i motivi aggiunti si appalesano infondati e vanno rigettati, mentre il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza interesse ex art. 100 c.p.c. <br />	<br />
La positiva delibazione cautelare in ordine alla sussistenza del “funus boni juris” del ricorso principale consiglia di procedere ad una parziale compensazione delle spese di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, rigetta i motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />	<br />
Dispone la parziale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio e, pertanto, condanna la società ricorrente al pagamento della somma, forfettariamente e complessivamente liquidata in euro millecinquecento (€. 1.500) , in favore, quanto a euro settecentocinquanta (€. 750), del Comune di Lamezia Terme e, quanto a euro settecentocinquanta (€. 750), della controinteressata “Pubbly Selvagy1”.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Concetta Anastasi, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-8-2009-n-924/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente, L. Rasola – Estensore Di P. G. (Avv. G. Marchionno) c. Comune di Chieti (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) e nei confronti di Di P. A. A. (n.c.) illegittimo l&#8217;ordine di demolizione di un manufatto realizzato da oltre trenta anni su suolo comunale Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> Di P. G. (Avv. G. Marchionno) c. Comune di Chieti (Avv.ti<br />  M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) e nei confronti di <br /> Di P. A. A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo l&#8217;ordine di demolizione di un manufatto realizzato da oltre trenta anni su suolo comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Lungo intervallo di tempo dalla commissione dell’abuso – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo l’ordine di demolizione ingiunto a distanza di oltre trenta anni dall’occupazione del suolo comunale e dalla realizzazione del manufatto, ove dette situazioni, ben note al Comune, siano state sempre avallate da numerosi atti, con i quali è stata espressa costantemente la volontà di lasciare inalterata la situazione posta in essere dal ricorrente, salvo a regolarizzarla mediante la cessione del terreno (stradale) dismesso ed occupato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 164 del 1999</b>, proposto da: <br />
<b>Di P. G.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guglielmo Marchionno, con domicilio eletto presso Guglielmo Marchionno in Pescara, via Pesaro 54 C/De Carolis; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI CHIETI<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Di P. A. A<i></b></i>.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ANNULRL PROVV.TO 446 DEL 02.12.98 ORDINE DEMOLIZIONE.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Riferisce il ricorrente, signor Giuseppe Di Pasquale, che negli anni ’60 il Comune di Chieti, a seguito di lavori di sistemazione e allargamento, dismetteva un tratto della strada di via Madonna della Vittoria, che veniva occupato dal ricorrente medesimo.<br />
Nel 1967 veniva rilasciata al predetto licenza edilizia in sanatoria per l’ampliamento e la sopraelevazione del suo fabbricato, computando nella proprietà anche la porzione di relitto stradale occupata, mentre nel 1972, con atto n. 1512, il Comune esprimeva parere favorevole alla cessione di detto relitto in favore del ricorrente, già utilizzato “in forza di autorizzazione a suo tempo rilasciata dall’Amministrazione”. </p>
<p>Il 3.5.1996 il ricorrente presentava una denuncia di inizio attività (DIA) per sostituire la esistente recinzione in ferro con altra in muratura, corredando detta denuncia di una relazione tecnica che dichiarava ricadere l’opera su area privata, tanto che con ordinanza n. 813 del 25.6.1996 veniva comminata al predetto la sanzione pecuniaria di £. 500.000 per aver abusivamente realizzato la preesistente recinzione in ferro, mentre nulla veniva osservato in ordine all’area, considerata in effetti di proprietà del predetto.</p>
<p>In data 5.2.1998, tuttavia, l’interessato chiedeva al Comune di Chieti in affitto l’area stradale occupata, richiesta in ordine alla quale veniva espresso, con atto del 18.2.1998, parere favorevole non all’affitto, ma alla vendita “in quanto l’area risulta già recintata ed occupata dal richiedente che ne ha il pieno possesso” . Con istanze del marzo 1998 il relitto stradale veniva richiesto anche da altre due ditte.</p>
<p>Con comunicazione del 9.7.1998, n. 31805/4404 il Comune respingeva la DIA nel rilievo che l’area interessata, sulla base della relazione di sopraluogo del 5.6.1998, non era di proprietà privata, ma di proprietà comunale.<br />
Sempre sulla base di detta relazione, il Comune emetteva l’ordinanza n. 414 del 2.11.1998 di demolizione della recinzione, ordinanza rettificata con quella successiva n. 446 del 2.12.1998.</p>
<p>Avverso detti atti insorge il ricorrente che ne rileva la contraddittorietà con precedenti provvedimenti susseguitisi nel corso di trent’anni, con i quali l’Amministrazione ha sempre manifestato una volontà acquiescente alla destinazione data al relitto stradale in questione, senza mai manifestare l’intento di tornare in possesso dell’area.<br />
In questo senso depongono diversi provvedimenti, quali la licenza edilizia in sanatoria del 1966, il silenzio-assenso maturato nel 1996 in ordine alla DIA, la concessione edilizia in sanatoria del 1997 e le ordinanze 813/1996 e 217/1998, nonché i pareri favorevoli alla vendita, tra cui quello del 1972 e del 18.2.1998, in cui si dà atto dell’utilizzazione e occupazione dell’area da parte del Di Pasquale.</p>
<p>Incompatibile con l’ordine di demolizione è infine il provvedimento n. 42765 dell’8.10.1998 in cui l’Amministrazione afferma che “ha tutto l’interesse acchè vengano ceduti terreni o relitti di strade, di proprietà comunale, abbandonati” .</p>
<p>Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione in ordine alla mancata esternazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno della misura repressiva adottata, avendo il Comune nel corso di trenta anni posto in essere atti incompatibili con la volontà di demolire la recinzione e tesi invece a conservarla mediante la vendita del relitto stradale a suo tempo occupato, atti che hanno ingenerato nel ricorrente per circa trenta anni un legittimo affidamento.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune che replica alle tesi di parte avversa, ritenendole infondate e chiedendo che il ricorso sia rigettato.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 novembre 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso merita di essere accolto.</p>
<p>Nella specie risulta che il Comune abbia fatto una pedissequa, quanto poco ragionevole e comunque sicuramente contraddittoria, applicazione dell’art. 4.2 della L. n. 47/1985.</p>
<p>Vero è che detta norma impone al Sindaco di ordinare, tra l’altro, la demolizione di opere eseguite su suolo comunale, ma è altresì incontestato che il Comune ha dimesso dal 1960 il tratto di strada denominato Madonna della Vittoria e occupato dal ricorrente da oltre trenta anni, senza che mai fosse stato imposto al predetto il rilascio dell’immobile.<br />
Va sottolineato anzi che esistono agli atti numerosi documenti dai quali si evince in modo chiaro una volontà del Comune acquiescente alla situazione posta in essere dall’interessato, atti rispetto ai quali quelli oggetto dell’odierno gravame appaiono del tutto contraddittori e immotivati.</p>
<p>Già nel 1972, con l’atto n. 1512 del 29.5.1972, l’Ingegnere capo del Comune affermava che “la superficie indicata come da cedere alla ditta Di Pasquale Giuseppe risulta già utilizzata dalla ditta medesima in forza di autorizzazione a suo tempo rilasciata dall’Amministrazione”, esprimendo “parere favorevole alle cessioni per il fatto che i relitti si prestano soltanto alla sistemazione a verde, il cui onere ricadrebbe sul Comune con beneficio quasi esclusivo dei privati”.</p>
<p>A seguito della DIA del 3.5.1996 presentata dal Di Pasquale per sostituire la vecchia recinzione in ferro con altra in muratura si formava l’assenso del Comune per decorso del termine di cui all’art. 4 del D.L. 398/1993, come sostituito dall’art. 2.60 della L. n. 662/1996. <br />
Né può dirsi che tale effetto si sia prodotto per avere il ricorrente affermato la proprietà dell’area, atteso che il Comune avrebbe potuto e dovuto esperire tutti gli accertamenti del caso, accertamenti non svolti, per cui non può avanzare recriminazioni sul punto.<br />
D’altro canto, detti accertamenti il Comune ometteva anche quando, con l’ordinanza n. 813 del 21.6.1996, sanzionava, per la recinzione preesistente, con la pena pecuniaria di £. 500.000 il ricorrente per aver “realizzato da oltre due anni abusivamente un tratto di recinzione a delimitazione del giardino di sua proprietà in via Madonna della Vittoria, costituito da un muretto in blocchi di c.l.s. sormontato da ringhiera metallica”.</p>
<p>Tale atto, con cui il Comune, sanzionando la preesistente recinzione realizzata senza alcun titolo autorizzativo, sana l’abuso, nulla eccependo in ordine alla situazione proprietaria del suolo, si pone in stridente ed illogica contraddizione con l’ordine di demolizione oggi impugnato.</p>
<p>A ciò aggiungasi l’atto dirigenziale del 18.2.1998, n. 8810/843, con cui si esprimeva parere favorevole alla vendita in favore del ricorrente “di detto relitto stradale&#8230;. non più esistente e non all’affitto come richiesto in quanto l’area risulta già recintata ed occupata dal richiedente che ne ha il pieno possesso”.</p>
<p>Con lettera dell’8.10.1998 n. 42756/561 il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio ribadiva che “l’Amministrazione ha tutto l’interesse acchè vengano ceduti terreni o relitti di strade, di proprietà comunale, abbandonati, constatata la inutilizzabilità degli stessi per fini di primari interessi”. </p>
<p>In tale situazione di possesso pacifico, protrattasi per oltre trenta anni e mai contestata da parte del Comune, che anzi l’ha espressamente consentita, sono intervenuti gli atti impugnati che si pongono in palese contraddizione con la volontà acquiescente, manifestata costantemente per un periodo ultratrentennale, volontà tesa a regolarizzare, mediante cessione, il suolo comunale occupato (mq. 35).</p>
<p>I provvedimenti impugnati incorrono non solo nel vizio denunciato di contraddittorietà e di illogicità manifesta rispetto a precedenti provvedimenti, ma anche in quello del difetto di motivazione per l’omessa esternazione delle ragioni di interesse pubblico alla rimozione della recinzione, tenuto conto della peculiarità della situazione.<br />
Dette ragioni, in genere, non debbono essere prospettate, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando viene esercitato il potere repressivo in materia di abusi edilizi, trattandosi di un potere normativamente tipizzato e vincolato, salvo che il potere stesso non sia esercitato dopo il decorso di un lungo periodo dall’abuso, idoneo a ingenerare un legittimo affidamento nel privato circa la conservazione dell’opera realizzata.</p>
<p>Nella specie, l’ordine di demolizione non solo è stato ingiunto dopo oltre trent’anni dall’occupazione del suolo comunale e dalla realizzazione della recinzione, ma dette situazioni, ben note al Comune, sono state sempre avallate con i diversi atti sopra menzionati, con i quali è stata espressa costantemente la volontà di lasciare inalterata la situazione posta in essere dal ricorrente, salvo a regolarizzarla mediante la cessione del terreno stradale dimesso ed occupato.</p>
<p>Per le ragioni sopra delineate il ricorso va accolto.<br />
Si ravvisano tuttavia eque ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-924/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2004 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2004 n.924</a></p>
<p>Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Giacinta Del Guzzo Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione Affinchè la Commissione esaminatrice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2004 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2004 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Giacinta Del Guzzo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Affinchè la Commissione esaminatrice assolva agli obblighi di motivazione è sufficiente  l’utilizzo dell’espressione numerica del punteggio attribuito alle prove d’esame, avendo preventivamente predisposto  criteri  uniformi di valutazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI VACIRCA Presidente;<br />
GIACINTA DEL GUZZO Cons., relatore;<br />
BERNARDO MASSARI Primo Ref.ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Settembre 2004<br />
Visto il ricorso 1703/2004  proposto da:</p>
<p><b>DE GIORGIO MARIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
SCUGLIA SILVIOGIOMI VALENTINAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA CALZAIUOLI 11presso<br />
GALLO ROSA RITA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>SPADONI ALESSIO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento adottato dalla Commissione per gli esami di avvocato sessione 2003 di non positiva valutazione degli elaborati scritti della ricorrente;<br />
&#8211; del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di avvocato &#8211; sessione 2003, del cui contenuto la ricorrente è venuta a conoscenza mediante la consultazione dell’elenco degli ammessi affisso presso la Cancelleria della Corte d’Appello d<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, e in particolare:<br />
	&#8211; del verbale della Commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Firenze del 13.01.2004 in parte qua e limitatamente all’erronea e/o cattiva applicazione dei criteri di correzione e valutazione degli elaborati della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del verbale della I Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze relativo alla valutazione degli elaborati della ricorrente del 24.02.2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE;MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />Udito il relatore Cons. GIACINTA DEL GUZZO  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti M.Di Muro per S.Scuglia e M.V.Lumetti (avv. dello Stato);</p>
<p>Considerato che ad un primo, sommario esame il provvedimento impugnato si palesa immune dai vizi denunciati;<br />
Considerato, in particolare, che la Commissione appare aver assolto gli obblighi di motivazione attraverso l’espressione numerica del punteggio attribuito alle prove d’esame, avendo preventivamente predisposto  criteri  uniformi di valutazione;<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione</p>
<p>Firenze, 8 settembre 2004</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giacinta Del Guzzo	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
Uffreduzzi Mario	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2004 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/2/2004 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-2-2004-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-2-2004-n-924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-2-2004-n-924/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/2/2004 n.924</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica – unità immobiliari comunali – acquisto da parte di conduttori ed utilizzatori &#8211; diritto di opzione esteso agli utilizzatori residenti negli immobili da almeno 5 anni – impugnazione della determinazione da parte del conduttore, precedente unico avente titolo all’opzione – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-2-2004-n-924/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/2/2004 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-2-2004-n-924/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/2/2004 n.924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – unità immobiliari comunali – acquisto da parte di conduttori ed utilizzatori &#8211; diritto di opzione esteso agli utilizzatori residenti negli immobili da almeno 5 anni – impugnazione della determinazione da parte del conduttore, precedente unico avente titolo  all’opzione – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/5/3871/g">ordinanza n. 2070 del 04 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />
ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:924/2004<br />Registro Generale: 928/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons., relatore<br />
GIUSEPPE SAPONE Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 928/2004 proposto da:<br />
<b>ROSCIONI GINEVRA</b>rappresentato e difeso da:<br />
SCIACCA AVV. GIOVANNI CRISOSTOMOD’AMELIO AVV. PIEROcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLA VITE, 7presso<br />
SCIACCA AVV. GIOVANNI CRISOSTOMO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da:MAGNANELLI AVV. ANDREA C/O AVV COM ROMA con domicilio eletto in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA e nei confronti di <b>MENOTTI SANDRO</b><br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della deliberazione della Giunta comunale di Roma n. 650 del 4.11.2003, recante “indirizzo applicativo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 10.12.2001”, nella parte in cui estende la facoltà di acquistare con diritto di opzione le unità immobiliari del patrimonio disponibile residenziale dell’Amministrazione comunale – diritto di opzione originariamente previsto della deliberazione C.C. n. 139/2001 per i soli “attuali conduttori se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori” – agli utilizzatori residenti negli immobili da almeno 5 anni dalla data di adozione della citata deliberazione C.C. n. 139/2001 in regola con il pagamento del canone e degli oneri concessori”;<br />
in particolare, della estensione del predetto diritto di opzione all’utilizzatore” della unità immobiliare<br />
di via del Colosseo n. 62, p.III, int. 9, Sig. Sig. Sandro Menotti.</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. FRANCESCO RICCIO e uditi gli avv.ti Sciacca e Frigenti in sostituzione di Magnanelli;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, atteso che il danno lamentato è soltanto eventuale e, quindi, privo del requisito dell’attualità;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-2-2004-n-924/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/2/2004 n.924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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