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	<title>9232 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9232 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.9232</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-9-2006-n-9232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-9-2006-n-9232/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.9232</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Fantini A.Cocciolito (Avv. P. Fabi) c/ S.c. a r.l. S. Gaspare (n.c.) in tema di controversie sulla esclusione del socio da cooperativa edilizia a contributo erariale: competenze delle commissioni di vigilanza e del giudice amministrativo Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di esclusione del socio da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-9-2006-n-9232/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.9232</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-9-2006-n-9232/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.9232</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro,                   Est. Fantini<br /> A.Cocciolito (Avv. P. Fabi) c/ S.c. a r.l. S. Gaspare (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di controversie sulla esclusione del socio da cooperativa edilizia a contributo erariale: competenze delle commissioni di vigilanza e del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di esclusione del socio da cooperativa edilizia a contributo erariale – Competenza delle commissioni regionali di vigilanza – Sussiste – Ex art. 131, 1 co., R.D. 1165/1938 &#8211; Proponibilità del ricorso al G.A-  Sussiste – Solo avverso le decisioni della commissione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 131, 1 co., R.D. 1165/1938 (T.U. delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), le controversie attinenti alla esclusione del socio da una cooperativa edilizia fruente di contributo erariale, spettano  dapprima alla commissione regionale di vigilanza di cui all’art. 19 d.p.r. 655/64, e poi, alla giurisdizione esclusiva del G.A., avverso le decisioni di essa medesima. Peraltro, le commissioni di vigilanza continuano ad essere titolari della predetta funzione anche a seguito della soppressione delle loro funzioni giurisdizionali ex art. 53 lett. e) d. lgs. 112/98, essendo rimaste integre le competenze amministrative di tali soggetti, tra le quali vanno incluse anche quelle di cui al suddetto art. 131.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA    ITALIANA<i></i><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai Magistrati:<br />
Francesco          CORSARO                &#8211;           Presidente<br />
Stefania             SANTOLERI              &#8211;          Componente<br />
Stefano              FANTINI                     &#8211;         Componente relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 3308 del 2004 Reg. Gen. proposto da</p>
<p><b>Cocciolito Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Fabi, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Famagosta n. 8;</p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONTRO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<br />
<b>S.c. a  r.l.  S. Gaspare</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della deliberazione del C.d’A. della cooperativa in data 11/9/02, modificata il 10/10/02, che delibera il versamento da parte dei soci di un “finanziamento infruttifero” in favore della stessa cooperativa;<br />
&#8211; della deliberazione di esclusione del ricorrente in data 27/1/03 “per morosità ai sensi dell’art. 12 dello Statuto”;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 22.6.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Fabi per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato in data 22/3/04 e depositato il successivo 5/4 il ricorrente, premesso di essere socio della s.c. a  r.l. S. Gaspare, il cui scopo sociale è la costruzione, senza fini di lucro, di alloggi di edilizia economica e popolare, espone che con delibera dell’11/9/02 la predetta società “proponeva” ai soci un finanziamento infruttifero, per l’importo di euro 18.000,00.<br />
Tale proposta contrattuale di finanziamento non è stata accettata dal ricorrente, parte di un contratto preliminare di locazione con patto di futuro acquisto;  conseguentemente egli è stato dichiarato moroso ed escluso dalla compagine sociale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto con provvedimento in data 27/1/03, oggetto di gravame.<br />
Precisa che la delibera di finanziamento, ed il successivo provvedimento di esclusione sono stati impugnati dinanzi al Tribunale civile di Roma, che, con sentenza 10/1/06, n. 373 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che la cooperativa è stata medio tempore ammessa al finanziamento pubblico regionale.<br />
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Inesistenza dell’obbligo del socio di finanziamento in favore della cooperativa e nullità e/o inesistenza della deliberazione del C.d’A. in data 11/9/2002 (come modificata il successivo 10/10/02).<br />
Nel verbale del C.d’A. dell’11/9/02 si evince chiaramente che è stata deliberata una proposta di finanziamento da parte dei soci; trattandosi di proposta contrattuale, la stessa deve ritenersi inidonea a far sorgere, in capo ai soci stessi, l’obbligo di effettuare un finanziamento.<br />
Il ricorrente non ha prestato il proprio consenso, e dunque non si è vincolato contrattualmente.<br />
Peraltro la delibera deve anche ritenersi nulla per totale estraneità all’oggetto sociale; ed invero ex art. 22 dello Statuto il potere del C.d’A.  è limitato all’adozione di atti che rientrino nell’oggetto sociale, tra cui non è certamente incluso il finanziamento.<br />
2) Nullità e/o inesistenza della delibera di esclusione del socio del 27/1/03 (comunicata il successivo 31/1/03); annullabilità ed illegittimità della delibera per violazione di legge; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e mancanza di contraddittorio.<br />
La delibera di esclusione è nulla, in quanto del tutto apodittica,  priva di qualsivoglia ragione giustificatrice, e dunque del profilo causale.<br />
Ed infatti l’unica ragione dell’esclusione è la pretesa morosità del ricorrente, peraltro inconfigurabile alla luce di quanto premesso.<br />
La deliberazione in questione deve peraltro ritenersi anche annullabile per violazione dell’art. 2286 del c.c., dell’art. 10 dello Statuto, nonchè della legge n. 241/90.<br />
Ed invero, considerata l’inesistenza dell’obbligo di finanziamento, non sono ravvisabili nella fattispecie in esame le gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, che, sole, consentono l’esclusione del socio.<br />
Va considerato ancora che la delibera di esclusione non ha rispettato neppure la procedura di esclusione disciplinata dall’art. 10, lett. b), dello Statuto, a mente del quale l’esclusione può avere luogo se trascorsi trenta giorni dall’intimazione a rimuovere l’inadempienza, il socio si mantiene inadempiente.<br />
Tali adempimenti procedurali non sono configurabili nel caso di specie, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
3) Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di contraddittorio, di istruttoria, e di illogicità ed irrazionalità della motivazione; violazione della legge n. 241/90.<br />
La mancata partecipazione del socio al procedimento ha determinato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, dal quale non può prescindersi neppure al cospetto di un procedimento che porta all’esclusione del socio da una cooperativa destinataria di finanziamento pubblico.<br />
All’udienza del 22/6/06 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il presente ricorso ha dunque ad oggetto la delibera del C.d’A. della S.c. a r.l. S. Gaspare, di esclusione del socio, odierno deducente, nonché la presupposta delibera della medesima cooperativa, di richiesta ai soci di un finanziamento infruttifero.<br />
Osserva il Collegio che, in tema di cooperative edilizie fruenti di contributo erariale, a norma dell’art. 131, I comma, del R.D. 28/4/1938, n. 1165 (T.U. delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), spetta alla commissione regionale di vigilanza di cui all’art. 19 del D.P.R. 23/5/1964, n. 655, la cognizione in via amministrativa di tutte le controversie “tra socio e socio o tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali”; appartiene di conseguenza alla cognizione della predetta commissione la controversia, come quella in esame, relativa all’esclusione del socio, senza che possa rilevare il motivo che ha dato origine a tale esclusione (in termini, tra le tante, Cass., Sez. Un., 7/12/1999, n. 868).<br />
Ciò contribuisce anche a spiegare la deroga, in tema di controversia attinente alla esclusione di socio da cooperativa a contributo erariale, alla giurisdizione del giudice ordinario prevista dal secondo comma del predetto art. 131 del R.D. n. 1165/1938; si intende dire che la deroga è giustificata non solo dal fatto che dette cooperative edilizie fruiscono di contributi pubblici, ma anche dal sistema previsto per la proponibilità del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, presupponente la formazione di un vero e proprio atto amministrativo, quale è quello adottato dalla commissione di vigilanza (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 12/5/2004, n. 4327).<br />
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che la controversia avverso l’esclusione per morosità del socio ricorrente esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta, dapprima, alla cognizione della commissione di vigilanza (di cui al R.D. n. 1165/1938), e poi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (così, tra le tante, Cass., Sez. Un., 2/8/1994, n. 7189; Cass., Sez. Un., 15/10/1998, n. 10190).<br />
Va inoltre aggiunto che ex art. 21 del D.P.R. n. 655/1964 il ricorso alla commissione regionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto impugnato.<br />
In concreto, è invece accaduto che il ricorrente abbia agito dinanzi al giudice ordinario, notificando il presente ricorso solamente in data 22/3/04, contestualmente adendo anche la commissione regionale di vigilanza, cui il ricorso è stato notificato in data 29/3/04.<br />
Ora, anche ad ammettere che la circostanza dell’ammssione della cooperativa resistente al finanziamento pubblico regionale sia stata conosciuta dal ricorrente all’udienza (tenutasi dinanzi al Tribunale di Roma) del 15/3/04, occorre rilevare, secondo quanto premesso, che il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto solamente avverso la decisione della commissione di vigilanza, e non già avverso la delibera di esclusione della società cooperativa.<br />
Il presente ricorso appare dunque inammissibile; né può indurre ad una diversa soluzione la circostanza che risulta comunque esperito il ricorso alla commissione regionale di vigilanza per l’edilizia economica e popolare.<br />
Ed infatti detto gravame amministrativo, come già esposto, è contestuale al presente ricorso, e comunque in questa sede non è stato impugnato, neppure mediante la formulazione di motivi aggiunti, l’eventuale provvedimento (ove adottato) della commissione regionale di vigilanza.<br />
Va aggiunto, per completezza di analisi, che, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Ad. Plen. (28/9/1987, n. 23, nonché 11/7/1983, n. 18), la disciplina del silenzio &#8211; rigetto, di cui all’art. 6 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, non è riferibile ai ricorsi non impugnatori di atti amministrativi rimessi alla decisione delle commissioni di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica, ai sensi dell’art. 19, II comma, lett. b), del D.P.R. n. 655/1964; pertanto, nella perdurante pendenza del ricorso amministrativo di fronte alla commissione di vigilanza, è preclusa la proponibilità del ricorso giurisdizionale al T.A.R.<br />
Né può sostenersi che le funzioni contenziose attribuite alle commissioni di vigilanza siano venute meno per effetto dell’art. 53, lett. e), del D.lgs. 31/3/1998, n. 112, a mente del quale sono soppresse “le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica”.<br />
Ed infatti detta norma ha soppresso le funzioni giurisdizionali delle commissioni di vigilanza, ma non le commissioni stesse, le quali continuano ad essere titolari di competenze amministrative, tra cui vanno incluse anche quele enucleate dall’art. 131 del R.D. n. 1165/1938 (in termini Cass., Sez. Un., 13/11/2000, n. 1175; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7/11/2003, n. 1879).<br />
Discende dalle considerazioni precedenti la declaratoria di inammissibilità del ricorso e della connessa, seppure subordinata, domanda risarcitoria per l’ipotesi della mancata reintegra.<br />
Deve ritenersi inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni per ritardata consegna dell’immobile, oggetto del contratto preliminare di locazione con patto di futuro acquisto, e dunque, in definitiva, per inadempimento contrattuale, in quanto anch’essa, ove configurabile come controversa tra socio e cooperativa relativa a rapporti sociali, rientra nell’ambito della previsione dell’art. 131 del R.D. n. 1165/1938, ed è dunque sottoposta preliminarmente alla cognizione della speciale commissione di vigilanza in sede giustiziale.<br />
Ritenendo, diversamente, che detta pretesa risarcitoria per danni sia preordinata esclusivamente alla tutela di un diritto di credito, il ricorso in parte qua risulterebbe comunque inammissibile, seppure per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, in tale prospettiva, stante l’inapplicabilità dell’art. 131 del R.D. n. 1165/1938, per difetto del requisito oggettivo, il discrimen ai fini del riparto della giurisdizione è costituito, secondo il criterio generale, dalla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio (in termini Cass., Sez. Un., 19/11/2001, n. 14545; Cass., Sez. Un., 26/10/2000, n. 1138; Cass., Sez. Un., 10/11/1997, n. 11075).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituita la cooperativa intimata.  <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,</b> definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.6.2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-9-2006-n-9232/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.9232</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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