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	<title>9222 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9222 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2006 n.9222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-10-2006-n-9222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-10-2006-n-9222/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2006 n.9222</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Corciulo Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l., e CIFI SUD – Geom. Vincenzo Capuozzo e C. s.a.s. (avv. Ersilia Sibilio) c. Comune di Bacoli (avv. Valerio Barone) e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sul rapporto tra l&#8217;informativa antimafia &#8220;atipica&#8221; e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-10-2006-n-9222/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2006 n.9222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-10-2006-n-9222/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2006 n.9222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida, <i>est.</i> P. Corciulo<br /> Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l., e CIFI SUD – Geom. Vincenzo Capuozzo e C. s.a.s. (avv. Ersilia Sibilio) c. Comune di Bacoli (avv. Valerio Barone) e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul rapporto tra l&#8217;informativa antimafia &ldquo;atipica&rdquo; e il provvedimento di esclusione dalla gara e sulla natura di atto endoprocedimentale dell&#8217;informativa stessa</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Per informativa  antimafia “atipica” interdittiva – Impugnazione in sede giurisdizionale – Mancata prova da parte del ricorrente della possibilità di aggiudicarsi la gara – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.<br />
2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia “atipica” – Ha natura di atto endoprocedimentale &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’infomrativa antimafia “atipica” da parte di un’impresa esclusa da una gara pubblica, qualora il ricorrente non ha dimostrato quale sarebbe l’utilità concreta derivante da un ipotetico accoglimento del ricorso, posto che, una volta conseguita l’ammissione, è necessario dimostrare o quantomeno asserire che l’offerta esclusa sarebbe stata la migliore tra quelle valide.</p>
<p>2. L’informativa di cui all’art 1 septies del D.L. n.629/82 è un atto che non ha autonoma efficacia lesiva, in quanto non comporta effetti preclusivi immediatamente incidenti nella sfera giuridica dell’impresa, ma è unicamente diretta a fornire all’amministrazione indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità e nell’esercizio dei poteri di autotutela previsti dalla legge, dei requisiti soggettivi per l’adozione di determinazioni a vari fini, comprese quelle concernenti l’affidamento di lavori pubblici. Tale funzione meramente notiziale dell’informativa atipica comporta che questa assume natura di mero atto interno di un subprocedimento che si conclude con un provvedimento finale di esclusione dalla gara dell’impresa cui si riferisce; ed è dunque solo a quest’ultimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><B>SENT. N.  9222/06</B><br />
<B>R.G.	N. 1376/06</B>																																																																																												</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
&#8211; 1^ Sezione –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1376/06 R.G. proposto da <br />
1) <b>Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
2) <b>CIFI SUD – Geom. Vincenzo Capuozzo &#038; C. s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante p.t.; <br />
entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato Ersilia Sibilio ed elettivamente domiciliate in Napoli, via Santa Brigida n. 64, presso lo studio dell’Avvocato Ersilia Sibilio; </p>
<p>contro</p>
<p><b>Comune di Bacoli</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Valerio Barone ed  elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Sannazaro  n. 71, presso lo studio dell’Avvocato Valerio Barone;</p>
<p>nonché contro <br />
<b>Ministero dell’Interno</b> in persona del Ministro p.t.  ed Ufficio Territoriale del Governo di Caserta rappresentati e difesi <i>ex lege </i>dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in  Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>             nonché nei  confronti di <br />
<b>Società Lucci Salvatore Impresa di  Costruzioni s.r.l.,</b> non costituita in giudizio; </p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
1)  della determinazione n. 3 del 13.1.2006 adottata dal Comune di Bacoli –Settore II- Coord. Settori Tecnici dal Dirigente, nonché R.U.P. della gara di appalto dei lavori di restauro e riqualificazione funzionale di Villa Cerillo, con la quale la  costituenda A.T.I. tra le imprese ricorrenti è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Bacoli per l’affidamento di lavori di recupero e riqualificazione funzionale di Villa Cerillo; <br />
2) della nota del Comune di Bacoli del 17.1.2006 n. 1210 con la quale è stata trasmessa alla ricorrente copia della determinazione n. 3 di cui sub 1);<br />
3) delle note della Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo n. 517/P.L. del 14.10.2005 e n. 517/P.L. del 20.12.2005,menzionate nella determinazione n. 3 del Comune di Bacoli; <br />
4) di ogni altro atto preordinato,connesso, consequenziale tra cui l’aggiudicazione della gara disposta a favore della società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l.; </p>
<p>nonché mediante proposizione di motivi aggiunti<br />
5) della nota della Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo n. 517/P.L. del 20.12.2005, relativamente al punto in cui precisa che, ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/82: “<i>Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l., Paolo Sibilio Amministratore Unico della società in esame, allo SDI risulta segnalato in data 26.5.2005 dal Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze per turbata libertà degli incanti</i>”;<br />
6)  di ogni altro atto preordinato, connesso consequenziale. </p>
<p>Visto il ricorso, i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di Bacoli; <br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi all’udienza pubblica dell’11.10.2006 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Ritenuto  in fatto ed il diritto quanto segue;</p>
<p><b>    </p>
<p align=center>FATTO</p>
<p>
</b><br />
La società Paolo Sibilio s.r.l. partecipava, in associazione costituenda di imprese con la  CIFI SUD – Geom. Vincenzo Capuozzo &#038; C. s.a.s, .ad una gara di appalto indetta dal Comune di Bacoli per lavori di recupero e riqualificazione funzionale di Villa Cerillo.<br />
Il bando riservava alla stazione appaltante il potere di acquisire preventivamente all’apertura delle offerte informazioni antimafia sulle imprese partecipanti, escludendo quelle nei cui confronti fossero emersi tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa; veniva altresì riconosciuta la facoltà di estromettere quelle imprese per le quali il Prefetto avesse fornito informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/82.<br />
Acquisiste le offerte, la stazione appaltante, con nota 17941 del 9.9.2005, in conformità al bando ed al protocollo di legalità,  richiedeva all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli eventuali informazioni antimafia sulle imprese partecipanti, istanza  riscontrata dall’ufficio governativo con note n.517/P.L. del 14.10.2005 e del 20.12.2005; in tali note venivano  segnalate ai sensi dell’art 1 septies  alcune imprese in gara tra cui la Paolo Sibilio s.r.l.<br />
Con determinazione  n. 3 del 13.1.2006 il Dirigente del Settore Coord. Settori Tecnici, preso atto delle informazioni antimafia ricevute e tenuto conto dell’insussistenza di valide ragioni che giustificassero la prosecuzione della partecipazione  delle imprese segnalate dalla Prefettura, ne decideva l’estromissione.<br />
Il provvedimento veniva comunicato all’impresa Paolo Sibilio s.r.l. con nota n.1210 del 17.1.2006.<br />
Dopo avere senza esito richiesto al Comune di Bacoli copia dei verbali di gara, le società Paolo Sibilio s.r.l. e CIFI SUD – Geom. Vincenzo Capuozzo &#038; C. s.a.s., proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’annullamento, previa concessione di  idonee misure cautelari, degli atti del Comune e di quelli governativi che ne avevano determinato l’esclusione dalla  gara; veniva altresì proposta domanda risarcitoria.<br />
Deducevano le ricorrenti che nei confronti della Paolo Sibilio s.r.l. non sussistevano in alcun modo condizionamenti di tipo mafioso, tanto è vero che tale società era in possesso del N.O.S., il Nulla Osta Segretezza, titolo rilasciato unicamente ad imprese di comprovata  affidabilità tecnica e morale per la realizzazione di importanti opere strategiche e militari.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Bacoli concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;  in particolare, la difesa dell’ente locale deduceva che la gara aveva seguito l’ulteriore corso per concludersi nella seduta del 31.1.2006 con l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione provvisoria in favore della Società Lucci Salvatore &#8211; Impresa di Costruzioni s.r.l., aggiudicazione poi  disposta in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 90 del 20.2.2006. Eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso in quanto, pur in presenza di un’aggiudicazione e, quindi, conoscendo il contenuto delle offerte, la ricorrente non aveva nemmeno prospettato che una sua eventuale riammissione le avrebbe consentito di risultare vincitrice; nel merito, richiamava la giurisprudenza che limita, quasi azzerandola, la discrezionalità amministrativa della stazione appaltante in tema di informative atipiche, non potendo questa che adeguarsi al giudizio in termini di sicurezza pubblica espresso dall’Ufficio Territoriale del Governo.<br />
Alla camera di consiglio del 15.3.2006,la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.<br />
In data 24.3.2006 si costituiva in giudizio anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che depositava relazioni ed atti inerenti l’informativa antimafia oggetto di impugnazione; in particolare, oltre alla relazione di accompagnamento n. 820/AREA/VI/LEG/ANT del 16.3.2006, assumeva specifico rilievo la nota n. 517/P.L. del 20.12.2005 in cui si rappresentava, ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/82, che: “<i>Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l.: Paolo Sibilio Amministratore Unico della società in esame, allo SDI risulta segnalato in data 26.5.2005 dal Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze per turbata libertà degli incanti</i>”.<br />
Sia la  relazione di accompagnamento del 16.3.2006 che la richiamata nota del 20.12.2005  venivano impugnate  con motivi aggiunti notificati in data 21.4.2006  e depositati il 5.5.2006, con cui si contestata l’irrilevanza della  segnalazione ai fini di una contiguità mafiosa della società, non avendo né il Comune né la Prefettura di Napoli disposto eventuali accertamenti in tal senso.<br />
Rispetto ai motivi aggiunti il Comune di Bacoli replicava, proponendo considerazioni di merito, oltre a ribadire l’eccezione di incompetenza, tra l’altro non essendo stata gravata la determinazione di aggiudicazione definitiva. <br />
All’udienza di discussione dell’11.102006 la causa veniva trattenuta per la decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>MOTIVI  DELLA  DECISIONE</p>
<p></b>Le società Paolo Sibilio s.r.l. e CIFI SUD – Geom. Vincenzo Capuozzo &#038; C. s.a.s. hanno impugnato la determinazione n. 3 del 13.1.2006 e la relativa nota di comunicazione n. 1210 del 17.1.2006 con cui il Comune di Bacoli le ha escluse dalla gara di appalto indetta per l’affidamento di lavori di recupero e riqualificazione funzionale di Villa Cerillo: oggetto di impugnazione è stata anche l’informativa antimafia atipica  dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli di cui alle note 517/PL del 14.10.2005 e 20.12.2005, oltre alla relazione illustrativa in sede di costituzione in giudizio del 16.3.2006. <br />
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.<br />
L’informativa di cui all’art 1 septies del D.L. n.629/82 è un atto che non ha autonoma efficacia lesiva, in quanto non comporta effetti preclusivi immediatamente incidenti nella sfera giuridica dell’impresa, ma è unicamente diretta a fornire all’amministrazione indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità e nell’esercizio dei poteri di autotutela previsti dalla legge, dei requisiti soggettivi per l’adozione di determinazioni a vari fini, comprese quelle concernenti l’affidamento di lavori pubblici (Consiglio di Stato Sezione V, 24/10/2000, n. 5710; Consiglio di Stato Sezione  VI, 6/6/2003, n. 3163, T.A.R.Campania Napoli I Sezione, 11.1.2006 n. 2618); all’istituto è stato  riconosciuto carattere di “atipicità”, proprio in quanto dall’adozione della misura non consegue alcun effetto interdittivo automatico, a differenza di quanto si verifica per la misura “tipica” di cui all’art 4 del D.lgs. 490/94.<br />
Tale funzione meramente notiziale dell’informativa atipica comporta che questa assume natura di mero atto interno di un subprocedimento che si conclude con un provvedimento finale di esclusione dalla gara dell’impresa cui si riferisce; ed è dunque solo a quest’ultimo provvedimento che deve aversi riguardo per l’individuazione dell’interesse a ricorrere.<br />
Al riguardo, pur avendo specificamente impugnato il provvedimento di esclusione, la società ricorrente non ha in alcun modo dimostrato, né comunque prospettato quale sarebbe l’utilità concreta derivante da un ipotetico accoglimento del ricorso, posto che, una volta conseguita l’ammissione, è necessario dimostrare o quantomeno asserire che l’offerta sarebbe stata la migliore tra quelle valide (T.A.R. Campania Napoli, I Sezione 19.4.2006 n. 4736); orbene, nel caso di specie, nessuna affermazione in tal senso è  contenuta  né nel ricorso introduttivo, né nei motivi aggiunti, sebbene questi siano di epoca successiva rispetto al deposito da parte della difesa del Comune di  Bacoli del verbale di gara del 31.1.2006, atto dal quale parte ricorrente avrebbe potuto inferire la sua collocazione in graduatoria in caso di riammissione, essendovi indicati i ribassi proposti da tutte le imprese ammesse; d’altronde, nella stessa istanza sollecitatoria del 17.3.2006 le ragioni di urgenza prospettate dalle ricorrenti sono rappresentate, non già da un’esigenza di addivenire ad una tempestiva  aggiudicazione, ma solo con riferimento  ad una supposta “<i>impossibilità di rendersi aggiudicataria di altre gare di appalto</i>”, preoccupazione del resto infondata, attesa l’efficacia limitata alla singola gara dell’informativa antimafia atipica.<br />
Né può  configurarsi un interesse di natura morale, atteso il carattere strettamente riservato dell’informativa prefettizia, cui si aggiunge la sua efficacia meramente informativa. <br />
All’inammissibilità del ricorso segue anche il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo apprezzabile alcun danno patito da parte ricorrente. <br />
Sussistono giusti motivi  per compensare tra le parti le spese processuali. <br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale  della Campania – Prima Sezione<br />
<i>&#8211;   dichiara l’inammissibilità del ricorso;<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria; <br />
&#8211; spese compensate. <br />
</i>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio dell’11.10.2006 dai Magistrati<br />
Antonio Guida	Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore<br />	<br />
Paolo Severini	Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-10-2006-n-9222/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2006 n.9222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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