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	<title>921 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>921 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2021 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-12-4-2021-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-12-4-2021-n-921/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2021 n.921</a></p>
<p>Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Cozzi Sull&#8217;effetto di sospensione dell&#8217;attività  esecutiva dell&#8217;art. 117, co. 4, d-l n. 34/2020 Ottemperanza &#8211;Commmissario ad acta &#8211; Chiarimenti &#8211; Esecuzione &#8211; Sospensione.   L&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020 &#8211; che sancisce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-12-4-2021-n-921/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2021 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-12-4-2021-n-921/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2021 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Cozzi</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;effetto di sospensione dell&#8217;attività  esecutiva dell&#8217;art. 117, co. 4, d-l n. 34/2020</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ottemperanza &#8211;<em>Commmissario ad acta</em> &#8211; Chiarimenti &#8211; Esecuzione &#8211; Sospensione.<br />  </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020 &#8211; che sancisce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale &#8211; non determina l&#8217;inammissibilità  o la definitiva improcedibilità  del giudizio di ottemperanza. Le azioni di ottemperanza possono essere proposte anche dopo l&#8217;entrata in vigore del richiamato art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020 (e quelle precedentemente proposte non divengono definitivamente improcedibili), salvo l&#8217;obbligo del Commissario ad acta di farsi eventualmente carico di coordinare l&#8217;esercizio del proprio incarico con le priorità  fissate dalla previsione emergenziale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2020, proposto da </p>
<p style="text-align: justify;">ASTRAZENECA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maddalena Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monte Napoleone, 18; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;ottemperanza </p>
<p style="text-align: justify;">del decreto ingiuntivo n. 610/2019 del 9 gennaio 2019 emesso dal Tribunale di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 151 del 18 gennaio 2021, la Sezione ha accolto il ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe proposto da Astrazeneca s.p.a., ordinando all&#8217;Amministrazione di provvedere all&#8217;esecuzione nel termine di novanta giorni e disponendo, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria, con possibilità  di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo l&#8217;Amministrazione eseguito l&#8217;ordine impartitole nei termini assegnatile, si  insediato il Commissario ad Acta il quale, con nota dell&#8217;1 marzo 2021, ha chiesto a questo Giudice chiarimenti riguardo all&#8217;interpretazione da dare all&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020, con cui  stato disposto il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, con la suddetta nota, sono stati posti i seguenti quesiti: a) se il termine indicato dal citato art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, debba ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021; b) se tale disposizione debba essere applicata d&#8217;ufficio in quanto dettata per finalità  di interesse generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Astrazeneca s.p.a., con memoria depositata in data 17 marzo 2021, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della richiesta formulata dal Commissario ad acta, sostenendo che questa sarebbe diretta a stravolgere il contenuto della sentenza n. 151 del 2021, la quale, come detto, ha accolto il ricorso per ottemperanza ed ha assegnato precisi termini all&#8217;Amministrazione per provvedere in ordine all&#8217;esecuzione del decreto ingiuntivo n. 610/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che questa eccezione sia infondata e ciò in quanto, come verà  chiarito nel prosieguo, l&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020 &#8211; che come detto sancisce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale &#8211; non determina l&#8217;inammissibilità  o la definitiva improcedibilità  del giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che le sue statuizioni vanno ad integrare, nei termini che verranno di seguito precisati, la sentenza di accoglimento n. 151 del 2021 la quale non può, dunque, essere stravolta o modificata dalle risposte alla richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò precisato, può passarsi all&#8217;esame dei quesiti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, nella sua originaria formulazione, prevedeva che il divieto da esso sancito trovasse applicazione sino al 31 dicembre 2020. Su questo punto  però intervenuto l&#8217;art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, convertito con legge n. 21 del 2021, il quale ha sostituito il predetto termine con quello del 31 dicembre 2021. Si deve dunque affermare, rispondendo al primo quesito del Commissario ad acta, che sino al 31 dicembre 2021 non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo ora al secondo quesito, si deve rilevare che l&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020 ha dato origine a diversi orientamenti giurisprudenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un primo orientamento, la norma avrebbe come effetto quello di determinare l&#8217;inammissibilità  delle azioni esecutive intraprese dopo la sua entrata in vigore, ovvero la definitiva improcedibilità  di quelle intraprese prima, salva ovviamente la possibilità  per il creditore di riproporre l&#8217;azione una volta scaduto il termine di efficacia della norma stessa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 marzo 2021, n.1703; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 marzo 2021, n.813, Tribunale Napoli, sez. XIV, 24 settembre 2020) .</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni sottese a questo orientamento sono le seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva innanzitutto che se il legislatore non avesse voluto determinare l&#8217;assoluta impossibilità  di dar corso a nuove azioni o la definitiva improcedibilità  di quelle già  intraprese, ma soltanto la sospensione delle medesime, avrebbe utilizzato appunto il termine &#8220;sospensione&#8221; o, perlomeno, avrebbe collegato in maniera netta e precisa il divieto sancito dalla norma con un termine ben individuato.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo si evidenzia che l&#8217;unico modo per assicurare il raggiungimento del fine individuato dalla norma (quello di consentire l&#8217;utilizzo delle risorse finanziarie per l&#8217;acquisto di prestazioni dirette a fronteggiare l&#8217;emergenza COVID)  quello di determinare la liberazione definitiva delle somme di cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno disponibilità , liberazione che solo una pronuncia di inammissibilità  o di definitiva improcedibilità  potrebbe assicurare.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si fosse aderito a tale orientamento, questo Giudice non avrebbe potuto emettere una sentenza di accoglimento riguardo alla domanda di ottemperanza proposta dalla ricorrente, ma avrebbe dovuto dichiararla, come detto, inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un altro orientamento, formatisi con specifico riferimento al giudizio di ottemperanza proposto dinanzi al giudice amministrativo, l&#8217;art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 costituisce invece una eccezionale ipotesi di sospensione, nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle azioni esecutive proposte contro di essi, ipotesi che viene in rilievo solo nella fase propriamente esecutiva del giudizio di ottemperanza affidata al Commissario ad acta. Prima di questa fase, infatti, il giudice amministrativo interviene emanando un ordine di esecuzione che non fa altro che rafforzare l&#8217;ordine che scaturisce già  dal dictum giurisdizionale rimasto ineseguito. Inoltre, la norma in esame, impone di seguire le priorità  legate alla gestione dell&#8217;emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, ma non esclude il pagamento di debiti pregressi (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 1 ottobre 2020, n.1749; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 31 luglio 2020, n.480).</p>
<p style="text-align: justify;">In base a questo orientamento, quindi, le azioni di ottemperanza possono essere proposte anche dopo l&#8217;entrata in vigore del richiamato art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020 (e quelle precedentemente proposte non divengono definitivamente improcedibili), salvo l&#8217;obbligo del Commissario ad acta di farsi eventualmente carico di coordinare l&#8217;esercizio del proprio incarico con le priorità  fissate dalla previsione emergenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, in alcune recenti sentenze (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 dicembre 2020), ha aderito a tale orientamento individuando quale modalità  di coordinamento dell&#8217;incarico svolto dal Commissario ad acta con le esigenze cui vuole far fronte la norma contenuta nell&#8217;art. 117, quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, la sospensione dell&#8217;attività  esecutiva sino alla scadenza del termine indicato dalla suddetta norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene dunque il Collegio che, in applicazione del richiamato art. 117, quarto comma, del d.l. n. 117 del 2020, così come interpretato dalla giurisprudenza da ultimo citata, si debba dare al Commissario ad acta l&#8217;indicazione di astenersi temporaneamente dal compiere attività  esecutiva, e di riattivare la procedura (da concludersi comunque entro novanta giorni dalla riattivazione) dopo la scadenza del termine legislativo fissato, come detto, alla data del 31 dicembre 2021 (salvo ulteriore proroga di quest&#8217;ultimo).</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) dispone quanto indicato in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valeria Nicoletta Flammini, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-12-4-2021-n-921/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2021 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2017 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-2-2017-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-2-2017-n-921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-2-2017-n-921/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2017 n.921</a></p>
<p>Pres. Donadono/Est. Esposito Sulla portata applicativa dell’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa ai sensi dell’art. art. 2 L.n.241/1990 1. Procedimento amministrativo – Art. 2 L.n.241/1990 – Obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa – Effetto. 2. Procedimento amministrativo – Art. 2 L.n.241/1990 – Obbligo di concludere il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-2-2017-n-921/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2017 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-2-2017-n-921/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2017 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono/Est. Esposito</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata applicativa dell’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa ai sensi dell’art. art. 2 L.n.241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Procedimento amministrativo – Art. 2 L.n.241/1990 – Obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa – Effetto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Procedimento amministrativo – Art. 2 L.n.241/1990 – Obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa – Sussiste – Violazione &#8211; Silenzio-inadempimento – Ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Processo amministrativo – Danno da ritardo della P.A. relativo ad un interesse legittimo di ordine pretensivo – Riconoscimento – Presupposto – Valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita – Mancanza di prova – Indennizzo ex art. 2-bis L.n.241/1990 – Non spetta.&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nel procedimento amministrativo, l’art. 2 della legge n. 241/1990, ha introdotto l’obbligo generalizzato di concludere il procedimento in maniera espressa, per l’esigenza di assicurare all’interessato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dell’Amministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano, per cui detto obbligo sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l&#8217;adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p>2. Nel procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990, indipendentemente dall&#8217;esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l&#8217;adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un&#8217;esplicita pronuncia: di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della P.A. tutte le volte in cui l&#8217;Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalla peculiarità del caso</p>
<p>3. Nel processo amministrativo, il riconoscimento del danno da ritardo della P.A., relativo ad un interesse legittimo di ordine pretensivo, non può restare avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e che va, quindi, subordinato, tra l&#8217;altro, anche alla dimostrazione che l&#8217;aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un esito favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, con la conseguenza che non deve essere riconosciuto l’indennizzo di cui all’art. 2-bis della L.n. 241/1990 nel caso in cui non sia stata provata la spettanza del bene.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
PLIFE SYSTEM s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ing. Carmine Iovine, con sede in Aversa alla Via Mancone n. 6, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso il dott. Massimo Lamberti in Napoli, Via Costantino, 52;&nbsp;<br />
contro<br />
Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Caserta, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. dott.ssa Raffaella Pignetti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
per la declaratoria di illegittimità e per l&#8217;annullamento<br />
a) del silenzio inadempimento serbato dal Consorzio ASI Caserta in ordine all&#8217;istanza presentata dalla ricorrente con nota prot. n. E0004085/2016 del 20/5/2016 per ottenere l&#8217;approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un opificio industriale su un suolo di 4.200 mq. sito nel Comune di Carinaro;<br />
b) ove occorra dell&#8217;art. 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore dell&#8217;ASI, nella parte in cui prevede che il silenzio da parte del Comitato Direttivo protratto per oltre due mesi sulla richiesta di nulla osta al progetto equivale a provvedimento tacito di rigetto;<br />
per il riconoscimento di un indennizzo e del risarcimento del danno derivante dal ritardo dell&#8217;Amministrazione nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell&#8217;art. 2-bis della legge n. 241 del 1990;<br />
in via gradata per l&#8217;annullamento:<br />
c) del provvedimento di silenzio rigetto formatosi sulla suddetta istanza;<br />
d) di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o consequenziale in essi inclusa la nota prot n. U0003557/2016 del 3/5/2016 del Consorzio ASI.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta;<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con delibera n. 64 del 3/3/2010 il Consorzio ASI di Caserta assegnava alla Società ricorrente un suolo di 4.200 mq. nel Comune di Carinaro (in catasto ai fogli 2 e 3, particelle 28-216-148-124-146), per la realizzazione di un opificio industriale destinato alla produzione di prefabbricati pesanti in calcestruzzo cementizio armato e precompresso.<br />
In data 11/11/2011 le parti sottoscrivevano la convenzione rep. n. 46 e venivano consegnate le aree, dopo di che veniva trasmesso al Consorzio il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opificio, al fine di ottenere il nulla osta previsto dal Piano Regolatore ASI (nota prot. n. 2342 del 14/5/2012).<br />
Con diffida acquisita al prot. n. 6883 del 6/11/2015 ne veniva sollecitato al rilascio, ma il Consorzio ASI comunicava il 3/5/2016 l’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione, evidenziando tra l’altro che, ai sensi dell’art. 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore dell’ASI, il progetto si intende respinto se il parere preventivo del Consorzio non è rilasciato entro due mesi dalla data della sua trasmissione.<br />
La Società forniva le proprie controdeduzioni in data 20/5/2016, rappresentando che la citata norma del Piano Regolatore doveva ritenersi in ogni caso non più vigente dopo l’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, chiedendo di pronunciarsi sull’istanza.<br />
Infine, è stato proposto il presente ricorso (notificato il 20/10/2016 e depositato il 2/11/2016), formulando le domande di cui in epigrafe.<br />
Il Consorzio si è costituito in giudizio in data 29/11/2016 e ha depositato memoria il 13/1/2017, contrastando le ragioni della ricorrente e concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.<br />
La Società ha replicato con memoria del 28/1/2017.<br />
Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2017 il ricorso è stato assegnato in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1- L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto l’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa, per l’esigenza di assicurare all’interessato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dell’Amministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27/4/2012 n. 2468, per cui detto obbligo “sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l&#8217;adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell&#8217;Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)”).<br />
È indiscussa la portata generalizzata dell’obbligo in parola, come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11/5/2007 n. 2318: “esiste l&#8217;obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l&#8217;adozione di un provvedimento. Si tende, in tal modo, ad estendere le possibilità di protezione contro le inerzie della Amministrazione pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere”; cfr., altresì, TAR Lazio, Sez. II, 23/1/2013 n. 788: “la giurisprudenza da tempo ritiene che &#8220;indipendentemente dall&#8217;esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l&#8217;adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un&#8217;esplicita pronuncia&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975)”).<br />
Anche di recente, è stato ribadito che detto obbligo ha la sua fonte nei principi generali dell’ordinamento e può farsi derivare da specifiche circostanze del caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29/12/2016 n. 5529: “Di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l&#8217;Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso”; conf. TAR Calabria, Sez. II, 24/11/2016 n. 2312, con ulteriori richiami).<br />
Venendo alla fattispecie in esame, reputa il Collegio che non possa predicarsi che il Consorzio ASI sia esonerato dall’obbligo di pronunciarsi in modo espresso, in base all’invocato art. 2 delle n.t.a. del Piano Regolatore.<br />
Ciò per le seguenti ragioni:<br />
a) trattasi di norma risalente all’epoca di approvazione del Piano Regolatore ASI (D.P.C.M. del 16/1/1968 e del 28/7/1970), che si pone in evidente contrasto con la successiva norma della legge n. 241 del 1990 ed i principi generali da essa introdotti, che impongono alla P.A. di rendere manifeste le proprie determinazioni;<br />
b) non rileva che, come dedotto dal Consorzio resistente, le n.t.a. siano state espressamente richiamate nella convenzione dell’11/11/2011 (posteriore alla legge n. 241 del 1990), non escludendo ciò che l’art. 2 citato contrasti con le regole introdotte con legge e con i principi generali osservabili;<br />
c) la norma in parola attiene ad un’ipotesi di silenzio significativo, alla quale deve riconoscersi natura residuale, essendo stato esteso, piuttosto, l’ambito del silenzio assenso (cfr., in materia, l’art. 20, ottavo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001), cosicché l’equivalenza del silenzio a diniego è configurabile allorquando sia una norma di legge a prevederlo espressamente (cfr. l’art. 36 del D.P.R. citato).<br />
Pertanto, deve essere esclusa la compatibilità con la legge e con i principi generali della configurata ipotesi di silenzio rigetto, contenuta nell’atto amministrativo che va, sotto tale profilo, disapplicato.<br />
Ciò posto, non è in dubbio la sussistenza dell’interesse della Società ricorrente a ottenere che il Consorzio ASI si pronunci sulla sua istanza di rilascio del nulla osta alla realizzazione dell’opificio, rilevandosi altresì che l’azione avverso il silenzio è stata ritualmente proposta, entro l’anno dall’istanza del 20/5/2016.<br />
Di conseguenza, va accolta l’azione avverso il silenzio e va dichiarato l’obbligo del Consorzio ASI di Caserta di fornire esplicito riscontro all’istanza presentata dal ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte.<br />
In caso di inadempimento del Consorzio ASI nel termine suindicato, va nominato il Commissario ad acta nella persona del Dirigente preposto alla Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.<br />
2- Dall’accoglimento della domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio nei suesposti termini deriva (in via consequenziale) l’inammissibilità per carenza di interesse delle domande di annullamento “in parte qua” dell’art. 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore dell&#8217;ASI, del provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di rilascio del nulla osta e di ogni altro atto connesso (tra cui la nota del 3/5/2016 recante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione, censurata anch’essa per il riferimento in essa contenuto al rigetto tacito dell’istanza).<br />
Al riguardo, occorre precisare che la declaratoria in rito su tali domande sorge e si impone per effetto della pronuncia di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, cosicché il rilievo d’ufficio della questione non esige, in tal caso, il preventivo avviso ex art. 73, terzo comma, c.p.a., essendo la declaratoria di inammissibilità derivante in via postuma e strettamente dipendente dalla decisione assunta sulla domanda principale.<br />
3- Va, infine, respinta, la domanda di riconoscimento dell’indennizzo e del risarcimento del danno derivante dal ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.<br />
Innanzitutto, l’art. 28, secondo comma, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9/8/2013, n. 98, stabilisce che: “Al fine di ottenere l&#8217;indennizzo, l&#8217;istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall&#8217;art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.<br />
Nella specie, non risulta che la Società ricorrente abbia adempiuto allo specifico onere di attivazione del potere sostitutivo di cui sopra.<br />
Relativamente alla pretesa risarcitoria, ogni ipotesi di danno da ritardo presuppone, secondo i canoni ordinari, la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa), dell’elemento oggettivo (il danno ingiusto) e del nesso di causalità tra l’uno e l’altro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/9/2016 n. 3920: “In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene il Collegio che detta norma vada interpretata nel senso che il riconoscimento del danno da ritardo &#8211; relativo, come nella specie, ad un interesse legittimo di ordine pretensivo &#8211; non possa restare avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e che vada, quindi, subordinato, tra l&#8217;altro, anche alla dimostrazione che l&#8217;aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un esito favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Il menzionato art. 2-bis, introdotto dall&#8217; art. 7, comma 1, lett. c) L. 18 giugno 2009, n. 69, non ha infatti elevato a distinto bene della vita suscettibile di un&#8217;autonoma protezione mediante il risarcimento del danno, l&#8217;interesse procedimentale al rispetto dei termini dell&#8217;azione amministrativa, scisso dal riferimento alla spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato”).<br />
Nel caso di specie, non emergono elementi che inducano a poter effettuare un giudizio prognostico di “spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato” (Cons. Stato, cit.), né può dirsi comprovata la colpa inescusabile del Consorzio ASI, né che la sua condotta abbia arrecato un danno.<br />
Del resto l’inerzia del Consorzio trova una sua spiegazione (se non giustificazione) nel citato art. 2 delle Norme tecniche, disposizione alla quale la stessa ricorrente ha fatto sostanziale acquiescenza nel lasso di tempo fino alla comunicazione della diffida ed alla proposizione del presente ricorso.<br />
4- Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolta la domanda di accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nei suesposti termini, mentre vanno dichiarate inammissibili le restanti domande impugnatorie e va respinta la domanda per l’indennizzo ed il risarcimento del danno da ritardo.<br />
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico, come di norma, del Consorzio ASI soccombente sulla prevalente domanda di accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nella misura liquidata nel dispositivo e con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario delle spese di giustizia e ne ha chiesto l’attribuzione diretta.<br />
In base all’art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
a) accoglie la domanda di accertamento dell&#8217;obbligo del Consorzio ASI della Provincia di Caserta di provvedere, nel termine di cui in motivazione, nominando in caso di inadempimento il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega;<br />
b) dichiara inammissibili le impugnative proposte;<br />
c) respinge la domanda relativa all’indennizzo ed al risarcimento per il ritardo;<br />
d) condanna il Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Società ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione all&#8217;avv. Egidio Lamberti;<br />
e) dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente<br />
Alfonso Graziano, Consigliere<br />
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Giuseppe Esposito</td>
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<td>Fabio Donadono</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 14/02/2017<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-2-2017-n-921/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2017 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a></p>
<p>Vanno sospesi, ai fini del riesame, la determina dirigenziale dello Sportello Unico di un Comune che rigetta l&#8217;istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile e cellulare nonche&#8217; il verbale di Conferenza di Servizi con valutazione negativa, provvedimenti espressi all&#8217;indomani di una sospensiva concessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, ai fini del riesame, la determina dirigenziale dello Sportello Unico di un Comune che rigetta l&#8217;istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile e cellulare nonche&#8217; il verbale di Conferenza di Servizi con valutazione negativa, provvedimenti espressi all&#8217;indomani di una sospensiva concessa dal Consiglio di Stato su un precedente diniego di localizzazione. I provvedimenti affermavano l’esigenza di una diversa localizzazione dell’impianto, atteso il mancato coerente inserimento dell’infrastruttura nell’edificato esistente, evidenziando altresì un inutile incremento dell’inquinamento luminoso della zona; in primo grado si era ritenuta prevalente la salvaguardia del decoro urbano, anche in relazione alla vicinanza con una Chiesa nel centro abitato, potendosi procedere, nelle more del giudizio, al posizionamento dell’impianto in aree alternative poco distanti da quella per cui è causa. In appello cautelare le esigenze di coerente inserimento dell’impianto nell’edificato possono essere soddisfatte mediante il suggerimento di accorgimenti tecnici e prescrizioni volte ad attenuare l’impatto ambientale, fermo restando la sua attuale localizzazione: di qui l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare ai fini del riesame della progettata realizzazione della infrastruttura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00921/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00990/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 990 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani N.1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cagliari</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Frau, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21; <b>Sportello Unico Per Le Attività Produttive del Comune di Cagliari</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE II n. 00553/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E CELLULARE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Sartorio, Lesti per delega di Frau;	</p>
<p>Considerato che le esigenze (sottolineate nella ordinanza appellata) di un coerente inserimento dell’impianto di telefonia cellulare nell’edificato esistente possono essere soddisfatte mediante il suggerimento di accorgimenti tecnici e/ prescrizioni volte ad attenuare l’impatto ambientale, fermo restando la sua attuale localizzazione; che a tal fine si reputa necessario il riesame della progettata realizzazione della infrastruttura; che entro tali limiti l’istanza cautelare riproposta con l’odierno atto di appello può essere accolta.	</p>
<p>Ritenuto che si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese di lite della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 990/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2011 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-2-2011-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-2-2011-n-921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.921</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. De Michele D.I. (avv. Saporito) / Ministero Beni e Attività Culturali (avv. Stato) sulla ipotetica nullità del provvedimento emanato in violazione di sentenza non passata in giudicato 1. Processo amministrativo – Appello – Termine per l’impugnazione – Termine breve – Notifica della sentenza – Amministrazione statale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. De Michele<br /> D.I. (avv. Saporito) / Ministero Beni e Attività Culturali (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla ipotetica nullità del provvedimento emanato in violazione di sentenza non passata in giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Termine per l’impugnazione –<br />
Termine breve – Notifica della sentenza – Amministrazione statale – Notificazione presso l’Avvocatura distrettuale o presso la generale – Decorrenza termine breve – Dalla notificazione eseguita presso l’Avvocatura generale	</p>
<p>2. Atto amministrativo – Nullità – Atto emanato in violazione di giudicato – Esclusione – Atto emanato in applicazione di norma dichiarata incostituzionale – Fattispecie – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di annullamento emessa nei confronti di un’Amministrazione statale decorre dalla notifica della sentenza stessa presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, e non presso quella distrettuale.	</p>
<p>2. Non è nullo l’atto di acquisizione sanante, ex art. 43, d.P.R. 380/2001, nell’ipotesi in cui la pronuncia della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, che tale norma ha dichiarato costituzionalmente illegittima, risulta intervenuta mentre era ancora in corso la fase esecutiva della sentenza che ha annullato gli atti della procedura espropriativa, atteso che tale sentenza non incide su un atto oggetto del giudizio originario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9676 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Giovanni Dello Iacono, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Biagio Franza; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 07526/2009, resa tra le parti, concernente ESECUZIONE DI GIUDICATO SU SENTENZA N. 393/08 DEL TAR CAMPANIA SEZIONE SALERNO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Saporito e dello Stato Vessichelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto di appello, notificato il 18 novembre 2010 e depositato il 22 novembre 2010, il signor Giovanni Dello Iacono contestava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. II di Salerno, n. 7526/09 del 10 dicembre 2009, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l’esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale n. 393/2008, già oggetto della sentenza n. 18/2009, di accoglimento del ricorso proposto in via di ottemperanza.<br />	<br />
Con la seconda delle sentenze veniva annullato l’atto dichiarativo di pubblica utilità (decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 27 settembre 1988), riferito ad immobili di proprietà dell’attuale appellante in località Civita del Comune di Atripalda, con effetti caducanti sulla determinazione dell’indennità di esproprio e dei successivi decreti di proroga dei termini. Nella prima sede di ottemperanza (sentenza n. 18/2009 cit.) – rilevata l’ammissibilità del giudizio con riferimento ad una sentenza esecutiva, benché non ancora passata in giudicato – si dichiarava l’obbligo del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di dare esecuzione alla predetta sentenza n. 393/2008, con rilascio degli immobili detenuti <i>sine titulo</i> entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza stessa e nomina, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, di un Commissario <i>ad acta</i>. Nella successiva sentenza n. 7526/09, attualmente in esame, si rilevava invece che – a seguito di un nuovo decreto di acquisizione dei medesimi immobili, emesso il 24 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 ed eventualmente da impugnare in via autonoma – il giudizio di ottemperanza ancora in corso avrebbe dovuto ritenersi improcedibile, non risultando applicabile l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, come integrata dalla legge n. 15 del 2005 (nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato), in quanto l’atto in questione risultava emanato prima della scadenza del termine annuale per il passaggio in giudicato della ricordata sentenza n. 393/2008 (essendo da ritenere nulla – ai fini dei termini per l’appello – l’effettuata notifica della sentenza stessa all’Avvocatura distrettuale, anziché a quella generale, dello Stato).<br />	<br />
Nella presente sede è stata sottolineata l’appellabilità della sentenza in questione, in quanto innovativa del rapporto dedotto in giudizio, con prospettata inapplicabilità del citato art. 43 D.P.R. n. 307 del 2001, dichiarato incostituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293.<br />	<br />
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame non possa trovare accoglimento, in quanto la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale risulta intervenuta mentre era ancora in corso la fase esecutiva della più volte citata sentenza n. 393/2008, ma con incidenza su un atto che non era stato oggetto del giudizio originario e che non poteva ritenersi nullo, essendo stato emanato – prima della formazione del giudicato – in base ad una norma che espressamente attribuiva all’amministrazione il potere di acquisire al proprio patrimonio beni utilizzati per scopi di interesse pubblico, anche <i>“in assenza di valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”</i>.<br />	<br />
In tale situazione l’esecuzione della sentenza, già oggetto di richiesta di ottemperanza, non poteva più avere corso, in presenza di un provvedimento che superava il precedente ordine di restituzione dell’immobile, in base ad una specifica fonte normativa legittimante di cui poteva essere discussa (come poi in effetti avvenuto) la costituzionalità, ma non anche l’efficacia.<br />	<br />
Solo la tempestiva impugnazione del predetto provvedimento, d’altra parte, poteva impedire che l’inutile decorso dei termini di decadenza, implicando consolidazione del provvedimento stesso, esaurisse il rapporto prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2461; VI, 9 dicembre 2008, n. 6097 e 15 dicembre 2009, n. 7920; IV, 11 settembre 2009, n. 5479)<br />	<br />
Correttamente pertanto, ad avviso del Collegio, il giudizio di ottemperanza in via di conclusione veniva dichiarato improcedibile, fatto salvo l’esito del giudizio, eventualmente avviato in rapporto al nuovo provvedimento. <br />	<br />
Nei termini precisati l’appello non appare dunque meritevole di accoglimento. Quanto alle spese giudiziali della presente fase di giudizio, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della vicenda dedotta in giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, respinge l&#8217;appello come in epigrafe proposto.<br />	<br />
Compensa le spese giudiziali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio in data 17 dicembre 2010 e 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-2-2011-n-921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a></p>
<p>M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore C. V. O. M. A. P. (Avv. S. Acerbo) c. Ministero Difesa (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Direttore 13^ Divisione 4^ Reparto sulla nozione di &#8220;evento dannoso&#8221; rilevante ai fini della riduzione dell&#8217;equo indennizzo in considerazione dell&#8217;età del danneggiato Militare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> C. V. O. M. A. P. (Avv. S. Acerbo) c. Ministero Difesa (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Direttore 13^ Divisione 4^ Reparto</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di &ldquo;evento dannoso&rdquo; rilevante ai fini della riduzione dell&#8217;equo indennizzo in considerazione dell&#8217;età del danneggiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Infermità e lesioni &#8211; Equo indennizzo – Riduzione per età del danneggiato – Momento in cui rileva l’età del danneggiato &#8211; Evento dannoso – Nozione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1094 prevede che l’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il militare al momento dell’evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età; ai sensi di detta norma, per evento dannoso deve intendersi un evento che abbia arrecato danno e cioè un pregiudizio od una menomazione all’integrità fisica, per cui detto evento &#8211; che fa sorgere il diritto all’equo indennizzo e in relazione al quale deve essere considerata l’età del militare -non va identificato con il momento della contrazione dell’infermità per causa di servizio, ma con quello in cui si verifica la menomazione; tuttavia, allorquando il momento di insorgenza dell’evento dannoso non possa essere accertato in base alla documentazione sanitaria, deve farsi riferimento alla data in cui l’autorità medica competente accerti la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero (come nella specie) l’interdipendenza, riconoscendo la conseguente intervenuta menomazione. (1)</p>
<p></b>_________________________________<br />
(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 416 del 1999</b>, proposto da: <br />
<B>C. V. O. M. A. P</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Acerbo, con domicilio eletto presso Salvatore Acerbo in Pescara, via Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, N.5; <br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>MINISTERO DIFESA<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>DIRETTORE 13^ DIVISIONE 4^ REPARTO<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ANNULL DECRETO 200025/C DEL 22.10.98 CONCESSIONE DELL&#8217;EQUO INDENNIZZO AL 50%.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, già Capitano dell’Esercito, in godimento di pensione privilegiata ordinaria di 5^ categoria per l’intervenuto riconoscimento da causa di servizio di alcune infermità, in data 12.10.1996 inoltrava richiesta di interdipendenza di altra patologia (carcinoma epatocellulare mediamente differenziato su cirrosi da epatite cronica) con quelle già riconosciute, sostenendo che la situazione patologica successivamente intervenuta sarebbe dipesa dalle trasfusioni di sangue subite nel 1970.</p>
<p>Mentre tale interdipendenza non è stata riconosciuta dal CPPO, in senso favorevole si è invece espresso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, per cui l’Amministrazione ha conferito all’istante un equo indennizzo ridotto del 50% per aver maturato il 60° anno di età all’atto dell’evento dannoso.</p>
<p>Avverso detto provvedimento si rileva il difetto di motivazione in quanto non si spiega cosa si intende per evento dannoso, mentre il Collegio medico legale ha chiaramente collegato la patologia manifestatasi solo successivamente alle trasfusioni del 1970 e che la epatite C non presenta da subito segni e sintomi evidenti.<br />
Viene quindi dedotta la violazione dell’art. 2 della L. 1094/1990, rilevando che l’evento dannoso, che secondo la giurisprudenza di verifica non nel momento della contrazione della malattia ma quando si verifica la menomazione, nella specie si è verificato in occasione delle trasfusioni cui il ricorrente è stato sottoposto nel 1970.</p>
<p>Essendo il ricorrente deceduto in data 29.12.2005, si è costituita in giudizio la consorte con atto del 20.3.2007. </p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha depositato solo documenti.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 novembre 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.</p>
<p>L’art.2 della L. 23.1.2.1970, n. 1094 dispone che l’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il militare al momento dell’evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.</p>
<p>Per evento dannoso deve intendersi un evento che abbia arrecato danno e cioè pregiudizio o menomazione all’integrità fisica, per cui l’evento che fa sorgere il diritto all’equo indennizzo e in relazione al quale deve essere considerata l’età del militare non va identificato con il momento della contrazione dell’infermità per causa di servizio, ma con quello in cui si verifica la menomazione (C.S., sez. IV, 8.10.1985, n. 425).</p>
<p>Secondo un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, detto momento sarebbe quello dell’ingravescenza dell’infermità, per cui occorre tener conto, ai fini delle riduzioni di cui alla norma citata, dell’età raggiunta dall’interessato allorquando ha denunciato detto aggravamento o abbia comunque chiesto, come nella specie, l’interdipendenza dell’infermità “carcinoma epatocellulare mediamente differenziato su cirrosi da epatite cronica” con le infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, quali “esiti di gastroresezione” e “note nevrotiche ansiose in atto, sindrome depressiva con tratti psicoastenici marcati” (C.S., sez. IV, n. 425/1985, già citata).</p>
<p>Il ricorrente, nato il 29.7.1929, ha chiesto in data 12.10.1996 il riconoscimento dell’interdipendenza delle infermità intervenute successivamente, quando aveva già maturato anni 67, per cui deve ritenersi che l’amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2 sopra menzionato, così come interpretato dalla giurisprudenza.</p>
<p>Nel caso in cui, peraltro, il momento di insorgenza dell’evento dannoso non possa essere accertato in base alla documentazione sanitaria, deve farsi riferimento, secondo un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, alla data in cui l’autorità medica competente accerti la dipendenza dell’infermità da causa di servizio o, come nella specie, l’interdipendenza, riconoscendo la conseguente intervenuta menomazione. Detto riconoscimento, nel caso in esame, è intervenuto ad opera del Collegio medico legale in data 13.5.1998, allorché l’ex militare aveva compiuto 68 anni di età ( C.S., sez. IV, 17.2.1983, n. 91).</p>
<p>La tesi del ricorrente che vorrebbe far risalire la contrazione della epatite C al 1970 in cui ebbe ad essere sottoposto a diverse trasfusioni di sangue che sarebbero stata la causa di detta patologia non appare condivisibile.<br />
Se anche infatti si può convenire con alcuni passi della relazione peritale del Collegio medico legale <br />
in cui si afferma che negli anni ‘70 alto era il rischio di essere contagiati dal virus dell’epatite C, malattia che non presenta segni e sintomi evidenti, anche se reca “evidenze sierologiche e biochimiche” già dopo solo 2-26 settimane dalla trasfusione, deve tuttavia ammettersi che la manifestazione dell’evento menomativo dell’integrità fisica, che è il dato rilevante, si è verificato<br />
molto tempo dopo, quando l’interessato, in data 12.10.1996, ha chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza. </p>
<p>Nessun difetto di motivazione può pertanto rinvenirsi nel provvedimento impugnato che ha operato la riduzione del 50% dell’equo indennizzo, in conformità della norma e dell’indirizzo giurisprudenziale, avendo il richiedente superato all’atto dell’evento dannoso il 60° anno di età.<br />
Detta motivazione deve ritenersi, ragionevolmente e oggettivamente, più che sufficiente ed esaustiva.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, con equitativa compensazione delle spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, <b>respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore		</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-921/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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