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	<title>9199 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9199 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2007 n.9199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2007-n-9199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2007-n-9199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2007 n.9199</a></p>
<p>Pres. Giulia, Rel. Volpe G. Palombo e Caffè della Villa di Palombo G. e C. s.a.s. (Avv. G. Mariano) c. Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Frosinone (Avv. dello Stato) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 21-octies, co. 2 della L. n. 241/90 alla sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2007-n-9199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2007 n.9199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2007-n-9199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2007 n.9199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Rel. Volpe<br /> G. Palombo e Caffè della Villa di Palombo G. e C. s.a.s. (Avv. G. Mariano)	c. Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Frosinone (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 21-octies, co. 2 della L. n. 241/90 alla sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, non preceduta dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e provvedimento amministrativo – Contenuto e forma – Sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande &#8211; Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento &#8211; Art. 21 –octies, co.2 della L.n. 241/90 – Applicabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande non preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora ricorra uno dei presupposti indicati nell’art. 100 del T.U.L.P.S.: infatti, sebbene il provvedimento di sospensione della licenza  rientri nella categoria  astratta degli atti discrezionali, tuttavia, in concreto, ricorrendo il caso summenzionato, non resta al Questore alcun margine di discrezionalità in ordine all’adozione dell’atto stesso ed in tal caso, si configura un atto vincolato nella forma e nei contenuti per cui vige il disposto contenuto nell’art. 21 –octies, co.2 della L.n. 241/90. Ciò perché l’informativa costituirebbe &#8211; nel sottinteso presupposto logico della norma primaria – inutile aggravamento del procedimento, posto che, a fronte della predeterminazione legale del quid e del quomodo del provvedimento, nulla sostanzialmente può il destinatario dell’atto per impedirne l’emanazione e soprattutto, per modificarne i relativi contenuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima-<i>ter</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><i><br />
</i>composto da:<br />
Patrizio GIULIA                               – Presidente<br />
Italo VOLPE                                      – Consigliere – Estensore <br />
Ada RUSSO                                       – Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 15075 del 2001, proposto da</p>
<p><b>Giuseppe Palombo</b>, in proprio e nella qualità di legale rappresentante <i>pro-tempore</i> del Caffè della Villa di Palombo Giuseppe e C. s.a.s., rappresentato e difeso dall’avv.to Giuliano Mariano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Rosalba Genovese in Roma, Viale Ippocrate, 92;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore</i>, nonché la Questura della Provincia di Frosinone, in persona del Questore <i>pro-tempore</i>, rappresentati e difesi dalla <i>ex lege</i> Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto 5.9.2001, notificato il 15.1.2001, del Questore di Frosinone col quale è stata sospesa per 15 giorni l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata a Palombo Giuseppe dal Comune di S.Elia Fiumerapido in data 8.3.1999.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno nonché della Questura della Provincia di Frosinone;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la relazione del Consigliere dott. Italo Volpe e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Ritenendosi leso, col ricorso in epigrafe Giuseppe Palombo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante <i>pro-tempore</i> del Caffè della Villa di Palombo Giuseppe e C. s.a.s., premesso di essere stato destinatario del provvedimento pure in epigrafe indicato, lo impugnava sulla base dei seguenti motivi:<br />
a) <i>violazione di legge</i>;<br />
b) <i>violazione di legge (artt. 7, 8, 10 della l.n. 241/90)</i>;<br />
c) <i>violazione di legge (art. 3 della l.n. 241/90)</i>;<br />
d) <i>violazione di legge (art. 100 Tulps) – eccesso di potere</i>.<br />
2. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’interno nonché la Questura della Provincia di Frosinone, concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
3. Acquisita documentazione, la causa veniva quindi chiamata all’udienza pubblica di discussione del 5 luglio 2007 ed ivi trattenuta in decisione.<br />
4. Il ricorso è infondato e deve perciò essere respinto, accolta peraltro la preliminare eccezione formulata dalla difesa erariale, di carenza di legittimazione passiva della Questura di Frosinone giacchè non dotata di una propria legittimazione processuale, separata da quella del Ministero dell’interno.<br />
4.1. Non persuade la prima censura, secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo giacchè emesso nei confronti del solo Giuseppe Palombo. E’ evidente – tenuto altresì conto della formulazione del preambolo del provvedimento in questione – che l’atto gravato è stato emesso nei riguardi di questa persona fisica nella sua specifica qualità di legale rappresentante di una società in accomandita semplice. L’imprecisione formale del dispositivo del provvedimento esprime peraltro una irregolarità dell’atto, non sufficiente a privarlo di legittimità.<br />
4.2. Non persuade neppure la seconda censura, secondo la quale l’illegittimità dell’atto censurato deriverebbe dalla mancata comunicazione previa dell’avvio del procedimento conclusosi col provvedimento gravato, nonché dalla conseguente impossibilità per il ricorrente di svolgere le proprie difese in seno al procedimento medesimo.<br />
4.2.1. Occorre invero ricordare che l’art. 21-<i>octies</i>, co. 2, della legge n. 241 del 1990 dispone che &#8220;<i>Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>&#8220;.<br />
A propria volta, l’art. 100, primo comma, Tulps dispone che &#8220;<i>Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini</i>&#8220;.<br />
Coordinando fra loro queste due disposizioni emerge che, se anche, in base al parametro legislativo astratto, il provvedimento di sospensione della licenza appartiene alla categoria astratta degli atti discrezionali, tuttavia, in concreto, qualora ricorra uno dei presupposti indicati dal citato art. 100 Tulps (nella fattispecie quello dell’“abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”) al Questore non residuano margini di scelta in ordine all’adozione dell’atto limitativo previsto dalla legge.<br />
E se dunque si realizza – sempre in concreto – il caso dell’atto vincolato nella forma e nei contenuti, scatta allora la regola posta dal citato art. 21-<i>octies</i>, secondo la quale l’autorità procedente non incorre in illegittimità ove adotti il provvedimento senza la previa informativa al soggetto che ne è destinatario negli effetti. E ciò perché l’informativa costituirebbe – nel sottinteso presupposto logico della norma primaria – inutile aggravamento del procedimento, posto che, a fronte della predeterminazione legale del <i>quid</i> e del <i>quomodo</i> del provvedimento, nulla sostanzialmente può il destinatario dell’atto per impedirne l’emanazione e, soprattutto, per modificarne i relativi contenuti.<br />
Che poi, nel caso di specie, il ricorrente non sia (né sarebbe comunque stato) in grado di incidere sul corso degli eventi provvedimentali, è dimostrato dal fatto che, nel presente giudizio, nulla lo stesso riesce a dedurre o dimostrare onde demolire il presupposto stesso del provvedimento censurato, ossia che il proprio esercizio mai era stato luogo di “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”.<br />
4.3. Non persuade anche la terza censura, con la quale si assume che l’atto gravato sia affetto da un vizio di carenza di motivazione. In esso, piuttosto, sufficiente ed adeguata risulta – per il fine della giustificazione del provvedimento – la menzione delle ricevute segnalazioni dei Carabinieri in ordine al fatto che l’esercizio del ricorrente fosse “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”.<br />
4.4. Da tutto ciò anche l’infondatezza dell’ultima censura. Il ricorrente deduce che nel suo locale mai si sono avute risse ovvero sequestri e perquisizioni. Ma omette di considerare, il ricorrente, che, in base all’art. 100 Tulps per l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza è già sufficiente l’accertamento che l’esercizio costituisca ritrovo di pregiudicati o persone pericolose, senza necessità che si condeterminino altre condizioni (quali tumulti, gravi disordini ovvero pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini).<br />
4.5. L’infondatezza della domanda principale di annullamento dell’atto gravato comporta la reiezione di quella direttamente conseguente di risarcimento di presunti danni.<br />
Il ricorso, dunque, deve essere respinto nel suo complesso.<br />
5. Ricorrono, peraltro, sufficienti elementi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Questura di Frosinone, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2007.</p>
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