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	<title>9175 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:51:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-5/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Art. 395 c.p.c. &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Caratteri. L’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-5/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Art. 395 c.p.c. &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Caratteri.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l’errore deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché esso non coinvolge l’attività del giudice d’interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all’attività preliminare ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Chieppa &#8211; Est. Marzano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5473 del 2024, proposto da:<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Ettore Verino, Franco Zambelli e Matteo Zambelli, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ufficio scolastico regionale Veneto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato <em>ex lege </em>in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale per la provincia di Padova e Conferenza dei servizi, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la revocazione</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. -OMISSIS-del 16 aprile 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito congiuntamente all’Ufficio scolastico regionale Veneto;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Laura Marzano;</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-del 16 aprile 2024, con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- in data 8 maggio 2023 del Tar Lazio, sezione terza <em>bis</em>, di reiezione del ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2023 promosso per l’ottemperanza della sentenza della stessa sezione del Tar Lazio, n. -OMISSIS-del 12 aprile 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Le amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista della trattazione la ricorrente ha depositato memoria conclusiva e, con separato atto, ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 12 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La dott.ssa -OMISSIS- ha presentato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 23 aprile 2014, domanda di riconoscimento dei propri titoli ai fini, da un lato, dell’insegnamento nella scuola primaria, dall’altro nella scuola di istruzione secondaria di I e di II grado per la disciplina lingua inglese.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispettivamente il 16 dicembre 2014 ed il 24 marzo 2015 il Ministero dell’istruzione assumeva un primo provvedimento di riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente della scuola primaria, subordinato al superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale, includendovi l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, quanto all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di I e II grado, adottava un ulteriore atto che disconosceva l’attinenza del titolo inglese, dell’ammissione ai master e delle qualifiche linguistiche nonché dell’esperienza professionale maturata in Italia. Rigettava, infine, la richiesta di riconoscimento del titolo americano.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istante, quindi, ha proposto al Tar Lazio ricorso R.G. -OMISSIS-/15, avverso il primo provvedimento relativo all’insegnamento nella scuola primaria, relativamente all’imposizione della misura compensativa, cui seguivano motivi aggiunti, aventi ad oggetto i successivi provvedimenti inerenti il diniego di riconoscimento dei titoli per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo la ricorrente, divenuta cittadina italiana, ha continuato a lavorare come insegnante ed ha concluso un ulteriore percorso formativo: ossia un master di I livello, un master di II livello e un percorso formativo da 24 crediti formativi universitari (24 CFU) per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar Lazio, sezione terza <em>bis</em> ha accolto il ricorso R.G. -OMISSIS-/15 con sentenza n. -OMISSIS-del 12 aprile 2022 (avente ad oggetto sia il provvedimento relativo all’insegnamento nella scuola primaria sia quello inerente la scuola secondaria di I e II grado per la lingua inglese), annullando il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento dei titoli e disponendo che l’amministrazione provvedesse alla riapertura dell’istruttoria amministrativa sull’istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 9 agosto 2022 il Ministero inviava la seguente comunicazione: “<em>Con riferimento all’oggetto, si trasmettono gli allegati provvedimenti prot. n. n. -OMISSIS- e -OMISSIS-del 08.08.2022, adottati dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza del TAR n. -OMISSIS-/2022, riferita alla ricorrente -OMISSIS-</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al decreto n. -OMISSIS- il Ministero, trattando separatamente “<em>la richiesta di inglese nella scuola secondaria di primo e di secondo grado rispetto a quella della scuola primaria</em>”, osservava che i titoli “Bachelor of Arts, Liberal Studies” non abilitano all’insegnamento di “Inglese” nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il cui insegnamento è invece rivolto a studenti di età compresa tra gli 11-19 anni e che il titolo abilitante all’insegnamento nelle scuole inglesi (QTS) di ogni ordine e grado, non può essere riconosciuto in quanto l’abilitazione rilasciata dall’Autorità inglese, in realtà, è relativa al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita negli Stati Uniti, senza alcuna ulteriore formazione aggiuntiva, infatti l’interessata non ha documentato alcuna esperienza professionale di insegnamento nel Regno Unito.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, pur figurando nell’elencazione degli allegati inviati, non era rinvenibile alcun provvedimento n. -OMISSIS-asseritamente relativo alla scuola primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, in data 22 settembre 2022 la ricorrente ha formulato istanza di accesso per acquisire il provvedimento -OMISSIS-in data 8 agosto 2022 nonché tutti i documenti connessi allo stesso ed al diverso decreto interdipartimentale n. -OMISSIS- e, stante il silenzio e la perdurante inerzia del Ministero, ha proposto un ulteriore e diverso ricorso dinanzi al Tar Lazio, R.G. -OMISSIS-/2022, non ancora deciso.</p>
<p style="text-align: justify;">Parallelamente, non essendo stato reso alcun provvedimento relativo alla scuola primaria e ritenendo l’atto relativo all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di I e II grado una mera riproposizione di quanto già precedentemente argomentato dal Ministero, quindi elusivo della sentenza n. -OMISSIS-/2022, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tar Lazio il ricorso R.G. -OMISSIS-/2023 per ottenerne la corretta ottemperanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. -OMISSIS- in data 8 maggio 2023 il Tar Lazio, sezione terza <em>bis</em>, ha respinto il ricorso R.G. -OMISSIS-/2023 ritenendo che, essendo stato disposto l’annullamento del precedente provvedimento solo per difetto di motivazione, l’amministrazione con il nuovo provvedimento avesse ottemperato spiegando le ragioni del diniego. Pertanto non ha riscontrato alcuna violazione del giudicato relativo alla sentenza oggetto di ottemperanza, facendo «<em>salva la possibilità per la ricorrente nel rispetto dei termini di legge di impugnare il provvedimento per vizi autonomi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decisione è stata appellata dianzi al Consiglio di Stato, sezione VII, con ricorso R.G. 5649/2023 respinto con sentenza n. -OMISSIS-del 16 aprile 2024, con la quale la sezione ha confermato la sentenza del Tar nella parte in cui, rilevato che l’annullamento era stato disposto per difetto di motivazione, ha affermato che con il nuovo provvedimento il Ministero ha ottemperato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al contestato profilo concernente l’insegnamento nella scuola primaria, la sentenza ha rilevato che l’amministrazione si era già originariamente determinata sul punto, il quale quindi risultava estraneo alla sentenza da ottemperare.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto ha respinto l’appello (limitato ai possibili vizi di nullità per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi), «<em>salva la possibilità per la ricorrente, che deve essere a tal fine espressamente rimessa in termini in considerazione delle descritte peculiarità del caso, di impugnare il nuovo provvedimento per eventuali vizi autonomi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">3. La ricorrente ritiene che la suddetta sentenza sia affetta da difetti percettivi dei fatti e degli atti di causa e che, quindi, meriti di essere revocata ai sensi dell’art. 106 c.p.a. in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta che il Collegio giudicante sarebbe incorso in due errori di fatto su elementi determinanti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) ritenendo estraneo al giudizio di ottemperanza il profilo concernente l’insegnamento nella scuola primaria;</p>
<p style="text-align: justify;">2) percependo il “il difetto di motivazione” come unico motivo addotto posto dal Tar Lazio nella sentenza n. -OMISSIS-/2022 a fondamento dell’annullamento del provvedimento originariamente impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente la portata di tali sviste emergerebbe dalla lettura del testo della sentenza del Tar Lazio n. -OMISSIS-/2022, la quale, a suo dire, ravvisava due profili di illegittimità dei provvedimenti inizialmente resi dal Ministero:</p>
<p style="text-align: justify;">– il primo sarebbe il difetto di motivazione, laddove afferma che<em> «i provvedimenti adottati non descrivono in modo analitico l’iter giuridico seguito dall’amministrazione in ordine alle ragioni che hanno spinto a negare il riconoscimento ovvero a subordinare lo stesso alla previsione di una misura compensativa unica (e non entrambe)</em>»;</p>
<p style="text-align: justify;">– il secondo sarebbe il mancato raffronto tra i titoli e le esperienze maturate all’estero e la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente, laddove afferma, riportando alcuni passaggi di pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che «<em>le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente»</em> afferma che «<em>L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie evidenzia quindi un ulteriore profilo di illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione della ricorrente, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata da ciascun ricorrente nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. Lo svolgimento di un tale percorso non emerge in modo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">L’ulteriore errore di fatto risiederebbe nel non essersi il Collegio avveduto che il Tar Lazio aveva disposto a carico del Ministero la «<em>riapertura dell’istruttoria amministrativa sull’istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente assegnando il termine di 120 giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza per la conclusione del relativo procedimento</em>», laddove, invece, l’istruttoria non sarebbe stata riaperta.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’ulteriore svista percettiva del contenuto materiale degli atti del giudizio da parte del Consiglio di Stato sarebbe ravvisabile nella parte in cui afferma «<em>Ne discende il non accoglimento dell’appello (limitato, ovviamente, ai possibili vizi di nullità per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi), salva la possibilità per la ricorrente, che deve essere a tal fine espressamente rimessa in termini in considerazione delle descritte peculiarità del caso, di impugnare il nuovo provvedimento per eventuali vizi autonomi»</em>. Il giudicante non si sarebbe avveduto che la dott.ssa Mann nel ricorso in appello e nella memoria aveva già indicato che le censure in ordine al silenzio serbato dal Ministero sul provvedimento relativo alla scuola primaria ed al diniego di riconoscimento dei titoli funzionali all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria erano stati oggetto di autonoma impugnativa con il ricorso R.G. -OMISSIS-/2022 proposto per l’annullamento del decreto interdipartimentale n. -OMISSIS- in data 8 agosto 2022 e per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero sulla predetta istanza di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Deve premettersi che l’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l’errore deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; 2 ottobre 2019 n. 6749; sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché esso non coinvolge l’attività del giudice d’interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all’attività preliminare ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali (cfr. <em>funditus:</em> Cons. Stato, Sez. III , 21 novembre 2019 n. 7938, con ampia citazione di giurisprudenza).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Così declinate in via generale le coordinate ermeneutiche, nel caso di specie il ricorso è inammissibile nella parte in cui ravvisa un presunto errore di fatto revocatorio per non essersi il Collegio avveduto che la sentenza da ottemperare aveva rilevato non solo il difetto di motivazione ma anche un non adeguato raffronto tra i titoli e le esperienze maturate all’estero e la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, nella sentenza di cui si chiede la revocazione, si legge: «<em>Così come evidenziato dal TAR con la sentenza appellata </em>[NDR sentenza n. -OMISSIS-/2023]<em>, il riesame compiuto dall’Amministrazione precisa espressamente le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a non accogliere la relativa istanza, descrivendo e le ragioni in base alle quali i titoli non apparivano idonei al conseguimento dell’abilitazione. Di conseguenza, è stato esattamente osservato che non si riscontra una violazione del dictum ricavabile dalla sentenza, risultando il riesame non in contrasto con il contenuto della sentenza oggetto di ottemperanza, che si limitava ad annullare il provvedimento per difetto di adeguata motivazione</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la sentenza del Tar n. -OMISSIS-del 2022 laddove afferma che il Ministero «<em>avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione della ricorrente, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata da ciascun ricorrente nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente</em>» prosegue osservando che «<em>Lo svolgimento di un tale percorso non emerge in modo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati. Ne discende l’illegittimità per difetto di motivazione del contestato diniego di riconoscimento</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, anche sotto tale profilo, i provvedimenti sono stati annullati per difetto di motivazione: ne discende che non è ravvisabile alcun errore di percezione nella sentenza della di questa sezione n. -OMISSIS-del 2024 laddove afferma che l’annullamento era stato disposto soltanto per difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso la sentenza di questa sezione conclude per il non accoglimento dell’appello (limitato, ovviamente, ai possibili vizi di nullità per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi), «<em>salva la possibilità per la ricorrente, che deve essere a tal fine espressamente rimessa in termini in considerazione delle descritte peculiarità del caso, di impugnare il nuovo provvedimento per eventuali vizi autonomi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">6. La domanda rescindente è, viceversa, fondata con riferimento al capo della sentenza in cui è stato ritenuto che il contestato profilo concernente l’insegnamento nella scuola primaria risultava estraneo alla sentenza da ottemperare.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la sentenza del Tar n. -OMISSIS-/2022 (da ottemperare) aveva disposto a carico del Ministero la «<em>riapertura dell’istruttoria amministrativa sull’istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente</em>», istanza che riguardava sia il titolo abilitante per la scuola primaria (il cui diniego era oggetto del ricorso introduttivo) sia il titolo abilitante per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di I e di II grado (il cui diniego era oggetto dei motivi aggiunti).</p>
<p style="text-align: justify;">In ottemperanza a detta pronuncia il Ministero ha inviato soltanto il decreto interdipartimentale n. -OMISSIS- in data 8 agosto 2022 relativo all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria, ma non anche quello (n. -OMISSIS-in pari data) relativo all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, solo menzionato nella comunicazione ma non allegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque il ricorso in ottemperanza riguardava espressamente anche tale profilo, che la sentenza revocanda erroneamente ha ritenuto estraneo al giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda rescindente, pertanto, quanto a tale profilo, merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In via rescissoria va, tuttavia, rilevato che, nell’ambito del giudizio RG. 5649/2023, definito con la sentenza n. -OMISSIS-del 2024, l’amministrazione ha depositato (all. 11) il decreto interdipartimentale n. -OMISSIS-in data 8 agosto 2022 il quale, dopo analitica comparazione, riconosce che i titoli posseduti dalla ricorrente sono abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria, subordinatamente alla misura compensativa della prova attitudinale.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale ultimo proposito il provvedimento espone le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto necessaria e non discriminatoria la misura compensativa disposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, previo richiamo al comma 3, art. 49 del d.P.R. 394/99 in cui si prevede che ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l’applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento, il provvedimento afferma che «<em>nessun comportamento discriminatorio è da attribuire all’operato di questa Amministrazione in merito alla opzione di una misura compensativa e non di entrambe in quanto trova la propria giustificazione nell’applicazione delle disposizioni legislative sopra descritte</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che quello riportato è il profilo su cui si era soffermata la sentenza del Tar n. -OMISSIS-/2022, rilevando l’illegittimità dei provvedimenti 16 dicembre 2014 e 24 marzo 2015 nella parte in cui «<em>non descrivono in modo analitico l’iter giuridico seguito dall’amministrazione in ordine alle ragioni che hanno spinto a negare il riconoscimento ovvero a subordinare lo stesso alla previsione di una misura compensativa unica (e non entrambe)</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che l’amministrazione ha ottemperato al <em>dictum</em> della sentenza del Tar n. -OMISSIS-/2022 con un provvedimento che non risulta, dunque, elusivo ma che, eventualmente, può essere impugnato per vizi propri con separato ricorso dinanzi al Tar, come del resto riconosciuto con la sentenza n. -OMISSIS-/2024 benché con solo riferimento a uno dei due provvedimenti qui contestati.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza il ricorso per revocazione va parzialmente accolto e la reiezione del ricorso in appello n. -OMISSIS-del 2023 va confermata con diversa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Solo per completezza si osserva che gli ulteriori aspetti su cui si sofferma la ricorrente non integrano gli estremi dell’errore di fatto revocatorio nei termini innanzi declinati.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è errore di fatto revocatorio la circostanza per cui il Collegio non si sarebbe avveduto che, a differenza di quanto statuito dal Tar, l’istruttoria non sarebbe stata riaperta: si tratta di una tesi della ricorrente, non certo di un errore di percezione del giudicante, peraltro smentita <em>per tabulas</em> dal fatto che, in effetti, il Ministero ha nuovamente provveduto, ovviamente all’esito di nuova istruttoria, avendo adottato provvedimenti di “conferma” e non già meramente confermativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non integra l’errore di fatto revocatorio neanche la circostanza per cui il Consiglio di Stato non si sarebbe avveduto che la dott.ssa Mann, come riferito nel ricorso in appello, aveva già impugnato il diniego di riconoscimento dei titoli funzionali all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria, di cui al decreto interdipartimentale n. -OMISSIS- in data 8 agosto 2022, con il ricorso R.G. -OMISSIS-/2022 dinanzi al Tar Lazio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, invero, di circostanza del tutto ininfluente dal momento che, anche se il Collegio ne avesse tenuto conto, la decisione sarebbe stata la stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti per la particolarità delle questioni trattate, anche tenuto conto della costituzione solo formale dell’amministrazione e della parziale reciproca soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, revocando in parte qua la sentenza di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 2024 e confermando con diversa motivazione la reiezione del ricorso in appello r.g. n. -OMISSIS-del 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Chieppa, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
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