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	<title>9137 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9137 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2020 n.9137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-8-2020-n-9137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-8-2020-n-9137/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2020 n.9137</a></p>
<p>Roberta Ravasio, Presidente FF Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore Militari : le condizioni per l&#8217;attribuzione del grado superiore Ordinamento militare &#8211; Militari &#8211; progressione di carriera &#8211; grado superiore &#8211; condizioni.  L&#8217;attribuzione del grado superiore, al pari di qualsiasi progressione di carriera, richiede come condizione essenziale e necessaria, la permanenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-8-2020-n-9137/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2020 n.9137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-8-2020-n-9137/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2020 n.9137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Ravasio, Presidente FF Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Militari : le condizioni per l&#8217;attribuzione del grado superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ordinamento militare &#8211; Militari &#8211; progressione di carriera &#8211; grado superiore &#8211; condizioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;attribuzione del grado superiore, al pari di qualsiasi progressione di carriera, richiede come condizione essenziale e necessaria, la permanenza in servizio attivo del militare al momento della valutazione da parte della competente Commissione. Ciò in quanto la finalità  precipua delle promozioni è quella della migliore utilizzazione del personale nell&#8217;interesse della Forza Armata di appartenenza; pertanto, resta preclusa la promozione del dipendente che venga collocato a riposo nel corso della procedura di valutazione, ivi compreso il caso dell&#8217;assegnazione in congedo nella categoria dell&#8217;ausiliaria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/08/2020<br /> <strong>N. 09137/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09256/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9256 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la ricostruzione di carriera &#8211; corresponsione differenze retributive</em></strong></p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, il provvedimento n. -OMISSIS- con cui il Ministero della difesa ha rigettato la sua istanza di ricostruzione della carriera e di riconoscimento del conseguente trattamento economico e previdenziale.<br /> Premetteva il ricorrente: di aver cessato il rapporto di servizio in data 20.8.1997, con la qualifica di -OMISSIS-; di aver conseguito la riabilitazione con ordinanza del 28.4.2008 del Tribunale di sorveglianza di Napoli; di aver presentato istanze del 22.8.2009 e del 15.2.2010, con cui ha chiesto di ottenere la &#8220;ricostruzione della sua carriera o comunque il riesame positivo con effetto ex ante della propria posizione nel quadro di avanzamento -OMISSIS-<br /> Con il provvedimento n. -OMISSIS-, il Ministero della difesa ha rigettato le istanze, rilevando, tra l&#8217;altro, che &#8220;nel caso di specie, la cessazione dal servizio dell&#8217;Ufficiale avvenuta, a domanda, il 31 agosto 1997 fa ritenere l&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse pubblico alla rivalutazione dell&#8217;ufficiale stesso a partire dall&#8217;anno 1993, tenuto anche conto che il limite di età  stabilito dalla normativa vigente per la cessazione degli ufficiali con grado di -OMISSIS-&#8220;.<br /> Avverso questo atto, insorgeva il ricorrente deducendo violazione di legge, dei principi in tema di ricostruzione della carriera dei militari, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità , in quanto la promozione a -OMISSIS-è automatica, avvenendo sulla sola base dell&#8217;anzianità  di servizio e, comunque, la Commissione di avanzamento lo aveva ritenuto idoneo. Di conseguenza, poichè egli era stato riabilitato e, quindi, sono venuti meno gli effetti penali della riportata condanna, avrebbe titolo alla ricostruzione della carriera sin dal 1.1.1993 e al pagamento delle differenze retributive e previdenziali.<br /> Si costituiva in giudizio il Ministero resistente.<br /> Alla camera di consiglio del 24.7.2020, la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di memorie difensive.<br /> 2.Il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.<br /> Oggetto di gravame è il provvedimento n. -OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa ha rigettato l&#8217;istanza del ricorrente di ricostruzione della carriera e di riconoscimento del conseguente trattamento economico e previdenziale, motivato sul presupposto che &#8220;nel caso di specie, la cessazione dal servizio dell&#8217;Ufficiale avvenuta, a domanda, il 31 agosto 1997 fa ritenere l&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse pubblico alla rivalutazione dell&#8217;ufficiale stesso a partire dall&#8217;anno 1993, tenuto anche conto che il limite di età  stabilito dalla normativa vigente per la cessazione degli ufficiali con grado di -OMISSIS-del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto (61 anni) risulta ampiamente superato&#8221;.<br /> L&#8217;art. 1051, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice dell&#8217;ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), contempla le cause impeditive della valutazione ai fini dell&#8217;avanzamento, mentre il comma 7 stabilisce che, al venir meno degli impedimenti di cui al precedente comma 2 &#8211; salvo che gli stessi non comportino la cessazione dal servizio permanente &#8211; gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.<br /> A mente del successivo art. 1085, comma 1, &#8220;l&#8217;ufficiale non valutato o non promosso a norma dell&#8217;articolo 1051, comma 2 e dell&#8217;articolo 1073, perchè sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall&#8217;impiego o perchè in aspettativa per infermità , è valutato o nuovamente valutato per l&#8217;avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianità  ai sensi del presente codice, se risulta pìù anziano di un pari grado giÃ  valutato. Se l&#8217;avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva&#8221;.<br /> Infine, il successivo comma 3, del ripetuto art. 1085 del Codice, in deroga al criterio dettato in via generale dall&#8217;art. 1051, comma 7, stabilisce che al militare impedito ai sensi dell&#8217;articolo 1051, comma 2, lett. a), assolto con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell&#8217;eventuale procedimento disciplinare, &#8220;si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell&#8217;impedimento&#8221;.<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce del richiamato quadro normativo di riferimento, correttamente l&#8217;Amministrazione resistente abbia respinto l&#8217;istanza di ricostruzione di carriera avanzata dal ricorrente e che, pertanto, i motivi di ricorso debbano essere disattesi.<br /> Ed invero, a seguito della cessazione dell&#8217;interessato dal servizio permanente effettivo con decorrenza dal 31.8.1997, l&#8217;Ufficiale non era pìù valutabile per difetto dei requisiti prescritti dagli articoli 1093 e 1096 del Codice, non versandosi pìù in un&#8217;ipotesi di costanza del rapporto di servizio durante il procedimento di avanzamento.<br /> Come la giurisprudenza pacificamente afferma, l&#8217;attribuzione del grado superiore, al pari di qualsiasi progressione di carriera, richiede come condizione essenziale e necessaria, la permanenza in servizio attivo del militare al momento della valutazione da parte della competente Commissione. Ciò in quanto la finalità  precipua delle promozioni è quella della migliore utilizzazione del personale nell&#8217;interesse della Forza Armata di appartenenza; pertanto, resta preclusa la promozione del dipendente che venga collocato a riposo nel corso della procedura di valutazione, ivi compreso il caso dell&#8217;assegnazione in congedo nella categoria dell&#8217;ausiliaria (T.A.R Lazio, Sez. I bis, 8 gennaio 2020, n. 124; T.A.R. Sicilia, sez. I, 24 luglio 2018, n. 1642; Tar Lazio, sez. I bis, 24 dicembre 2016, n. 12413; Cons. Stato, sez. III, parere 6 luglio 2004, affare 3610/2003).<br /> D&#8217;altra parte, essendosi la vicenda penale definita, non giÃ  a seguito di assoluzione, bensì¬ a seguito di condanna, risulta evidente che la fattispecie all&#8217;odierno esame non rientra nell&#8217;ambito di operatività  dell&#8217;art. 1085 del Codice, sopra richiamato.<br /> L&#8217;invocata riabilitazione non conduce a diversa conclusione, in quanto conseguita dal ricorrente in data 28.4.2008 con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, ossia successivamente alla cessazione del servizio, avvenuta il 31.8.1998. La riabilitazione, peraltro, che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale ai sensi dell&#8217;art. 178 c.p., non produce effetti retroattivi, ma opera solamente per il futuro, mirando a favorire il reinserimento sociale del reo.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre iva e cpa come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2020 da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberta Ravasio, Presidente FF<br /> Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore<br /> Valerio Torano, Referendario</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a></p>
<p>Pres. ed Est. Monteleone Barbara Monacelli (Avv. Bruno Ricciarelli) c. Ministero della Giustizia e Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli – sessione 2002 (Avv. Stato) esame di abilitazione alla professione d&#8217;avvocato e semestre integrativo di pratica Avvocati &#8211; Esame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Monteleone<br /> Barbara Monacelli (Avv. Bruno Ricciarelli) c. Ministero della Giustizia e Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli – sessione 2002 (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>esame di abilitazione alla professione d&#8217;avvocato e semestre integrativo di pratica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocati &#8211; Esame di abilitazione – Professione forense – Trasferimento del praticante in altro distretto di Corte d’Appello – Semestre integrativo – Consecutività con il normale biennio di compiuta pratica – Non occorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’ammissione agli esami di abilitazione alla professione di avvocato, non è necessario che vi sia consecutività tra il biennio di compiuta pratica e il semestre integrativo del praticante che si trasferisca in un altro distretto di Corte d’Appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esame di abilitazione alla professione d’avvocato e semestre integrativo di pratica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati: dott. Nicolò Monteleone &#8211; Presidente &#8211; estensore; dott. Dante D’Alessio &#8211; Consigliere; dott.ssa Renata Ianigro Referendario ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 12601/2002 proposto da<br />
<b>MONACELLI  Barbara</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ricciarelli ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Cerantes n. 64,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e la Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli (sessione 2002), in persona del legale rappresentante p</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento con i quale la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli (sessione 2002) ha escluso la ricorrente dall’elenco degli ammessi agli esami.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per l&#8217;Amministrazione intimata e la memoria dalla stessa depositata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Nicolò Monteleone;<br />
Udito alla pubblica udienza del  6 maggio 2004 il procuratore della ricorrente, come da verbale;</p>
<p>RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);</p>
<p>	VISTO l’art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, secondo cui:<br />	<br />
&#8211; il certificato di compiuta pratica di cui all’art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull’ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore (prim<br />
&#8211; in caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’Ordine di provenienza certifica l&#8217;avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica (secondo c<br />
&#8211; il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la Corte di  Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale (terzo comma);</p>
<p>	CONSIDERATO<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica dopo il primo biennio continuativo di pratica effettiva non impedisce al praticante procuratore (ora, praticante avvocato ex  art. 3 L. 24 febbraio 1997, n. 27) di iscriversi presso il registro<br />
&#8211; che, per ciò che più specificamente attiene al caso di specie, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto recentemente affermato da questa Sezione in fattispecie analogghe alla presente (v. sentenze nn. 1565, 1566 e 1571 del 4 febbraio 2004), e ci<br />
Peraltro, nel combinato disposto dell’art. 10 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dell’art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 e dell’art. 3 della legge 25 luglio 1985, n. 406 non è dato rinvenire un divieto legale alla prosecuzione della pratica forense e non si comprende quale fondamento possa avere l’esclusione motivata dalla “consecutività” o meno del semestre integrativo, stante che anche in tal caso gli interessati possono scegliere il distretto in cui sostenere gli esami di abilitazione;<br />
&#8211; che, ciò stante ed assorbito quant&#8217;altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;<br />
&#8211; che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2004.<br />
Il Presidente – estensore</p>
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