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	<title>913 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>913 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2021 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-9-4-2021-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-9-4-2021-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2021 n.913</a></p>
<p>Pres. Caso &#8211; Est. Bini Sull&#8217;ammontare degli oneri di urbanizzazione e sulla deroga alla modalità  del loro adempimento. 1. &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Ammontare &#8211; Sproporzione economica &#8211; Non sussiste   2. &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Cessione di costruito &#8211; Derogabilità  &#8211; Mera facoltà  1. -Nell&#8217;ambito della pianificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-9-4-2021-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2021 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-9-4-2021-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2021 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caso &#8211; Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;ammontare degli oneri di urbanizzazione e sulla deroga alla modalità  del loro adempimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Ammontare &#8211; Sproporzione economica &#8211; Non sussiste<br />  <br /> 2. &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Cessione di costruito &#8211; Derogabilità  &#8211; Mera facoltà </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. -Nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica, occorre tenere presente che il potere del Comune non  funzionale solo all&#8217;interesse all&#8217;ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma  rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità  di differenti interessi pubblici, sì che, per mezzo della disciplina dell&#8217;utilizzo delle aree, si realizzino altresì finalità  economico-sociali della comunità  locale, in un quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Alla luce di ciò, una previsione del P.G.T. che individui oneri di urbanizzazione che appaiano spropositati nel loro ammontare, a livello economico, non  nè illogica nè irrazionale, dal momento che non contrasta in alcun modo con l&#8217;interesse dei proprietari, cui  comunque garantita la possibilità  di edificare incidendovi per una quota solo marginale.</p>
<p> 2. -Per il caso in cui il N.T.A. del Piano dei Servizi preveda la possibilità  di derogare all&#8217;adempimento degli oneri di urbanizzazione mediante cessione di parte del costruito, l&#8217;esercizio di scelta  ampiamente discrezionale. Si tratta dunque di una mera facoltà , per cui, in assenza di un obbligo per l&#8217;amministrazione di adottare la delibera in materia, non  coercibile <em>ab extra</em> l&#8217;attivazione del relativo procedimento, con la conseguenza che non vi  alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l&#8217;esercizio e parimenti non  censurabile il fatto che l&#8217;Amministrazione non abbia adottato alcuna deliberazione sul tema.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Consorzio PAR 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Seregno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Faranda, Vincenzo Andrea Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, p.zza S. Pietro in Gessate n. 2; <br /> Provincia di Monza e Brianza non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Fondazione G. Ronzoni e Sac. G. Villa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Monica Meroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">I) con il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">a) del provvedimento comunale prot. 0037092/19 del 4.07.2019, notificato via PEC il medesimo giorno alle ore 18, recante diniego all&#8217;approvazione del piano attuativo &#8220;PAR-2&#8221; e di implicito arresto all&#8217;inoltro da parte del Sindaco della diffida ex art. 27 della L. 166/2002 ai soggetti non consorziati</p>
<p style="text-align: justify;">b) dell&#8217;atipico provvedimento comunale prot. 36601 del 02.07.2019; </p>
<p style="text-align: justify;">c) della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10bis del 7.06.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">d) del Piano delle Regole del vigente PGT &#8211; Piano di Governo del Territorio nella parte in cui detta nell&#8217;art. 8 delle norme tecniche &#8220;norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">e) dell&#8217;art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi del vigente PGT nella parte in cui dispone le dotazioni territoriali in carico all&#8217;ambito PAR 2 rinviando alla relativa scheda d&#8217;ambito e prevedendo obbligo di cessione gratuita al Comune di Seregno di volumetria edificata per servizi pubblici pari al 12% della superficie lorda di pavimento costruita, in aggiunta alle cessione di aree standards già  sovradimensionate rispetto a quanto previsto dalla legge;</p>
<p style="text-align: justify;">f) del Piano dei Servizi del vigente PGT nella parte in cui con l&#8217;art. 14 prevede la possibilità  di una delibera annuale per le politiche abitative a contenuto variabile anno per anno ed incidente sul regime urbanistico dei suoli e sulle regole edificatorie;</p>
<p style="text-align: justify;">con condanna del Comune di Seregno al risarcimento dei danni &#8211; per ritardo nella conclusione del procedimento, per omesso invio della diffida agli altri proprietari non consorziati affinch aderiscano al consorzio e per fermo cantiere &#8211; per l&#8217;importo da quantificarsi in corso di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">II) con motivi aggiunti del 14.2.2020: </p>
<p style="text-align: justify;">a) del provvedimento comunale del 10.12.2019 notificato il 12.12.2019, recante diniego di approvazione del piano attuativo &#8220;PAR 2&#8221; confermando il diniego del 4.07.2019</p>
<p style="text-align: justify;">b) del provvedimento comunale del 20.01.2020 nella parte in cui reca conferma del provvedimento sub. a) </p>
<p style="text-align: justify;">c) della delibera consiliare n. 112 del 19.12.2019 recante reiezione della richiesta inoltrata da alcuni consiglieri comunali il 29.11.2019 di approvazione del regolamento sulle politiche abitative in attuazione dell&#8217;art. 14 del Piano dei Servizi del PGT </p>
<p style="text-align: justify;">d) della nota comunale prot. 0066068/19 del 18.12.2019 recante parere tecnico e contabile negativo sulla richiesta di deliberazione consiliare per l&#8217;approvazione del regolamento sulle politiche abitative in attuazione dell&#8217;art. 14 del Piano dei Servizi</p>
<p style="text-align: justify;">e) del Piano delle Regole del vigente PGT &#8211; Piano di Governo del Territorio nella parte in cui detta nell&#8217;art. 8 delle norme tecniche &#8220;norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">f) dell&#8217;art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi del vigente PGT nella parte in cui dispone le dotazioni territoriali in carico all&#8217;ambito PAR 2 prevedendo obbligo di cessione gratuita al Comune di Seregno di volumetria edificata per servizi pubblici pari al 12% della superficie lorda di pavimento costruita, in aggiunta alle cessione di aree standards già  sovradimensionate rispetto a legge</p>
<p style="text-align: justify;">g) del Piano dei Servizi del vigente PGT nella parte in cui con l&#8217;art. 14 prevede la possibilità  di una delibera annuale per le politiche abitative a contenuto variabile anno per anno ed incidente sul regime urbanistico dei suoli e sulle regole edificatorie, oltrech sul carico degli standards;</p>
<p style="text-align: justify;">con condanna del Comune di Seregno al risarcimento dei danni &#8211; per ritardo nella conclusione del procedimento, per omesso invio della diffida agli altri proprietari non consorziati affinch aderiscano al consorzio e per fermo cantiere &#8211; per l&#8217;importo da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">III) con motivi aggiunti del 19.10.2020: </p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione consiliare n. 31 del 26.06.2020, pubblicata in data 13.07.2020, recante approvazione delle politiche abitative locali per l&#8217;anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno e della Fondazione G. Ronzoni;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2021 la dott.ssa Silvana Bini, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all&#8217;Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il PGT del Comune di Seregno include nell&#8217;ambito di trasformazione &#8220;PAR 2&#8221; aree localizzate nel quadrante nord-ovest del territorio comunale. L&#8217;ambito  poi incluso dal PTCP di Monza e Brianza tra quelli di &#8220;interesse provinciale&#8221;, in cui  ammessa l&#8217;edificazione, previa intesa tra comune e provincia, in un contesto caratterizzato anche da aree verdi pubbliche riconducibili al PLIS &#8211; Parco locale di interesse sovracomunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto esposto dal ricorrente, in base alla disciplina del PGT vigente il comparto presenta destinazione prevalentemente residenziale ed  possibile l&#8217;edificazione per mq 8.599 rispetto ad una superficie territoriale pari a 49.742 mq con la cessione minima di 32.296 mq, fermo l&#8217;impegno a realizzare infrastrutture pubbliche per servizi generali, per sistemazione di aree a verde, per spazi di sosta e parcheggio. Inoltre, dal Piano delle Regole scaturisce che gli attuatori devono cedere gratuitamente una superficie lorda di pavimento costruita pari al 12% della s.l.p. in progetto, da destinarsi a edilizia residenziale pubblica o a servizi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del 2017 alcuni proprietari delle aree comprese nel suddetto comparto hanno presentato una proposta di attuazione del piano, poi successivamente integrata, che prevede nella sua versione finale la realizzazione di edifici residenziali per 8.599 mq di cui 6.019,30 mq da destinarsi a edilizia privata e 2.579,70 mq da cedere al Comune unitamente alle aree per destinazioni ERP o servizi pubblici, il tutto sviluppato su un&#8217;area avente superficie territoriale d&#8217;ambito pari a 49.742 mq. La proposta prevede anche la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo (circa ¬ 250.000,00), la cessione di aree a standard per mq 36.465, il versamento di ¬ 291.815,66 a titolo di oneri secondari per la realizzazione di un parco cittadino. A ciò si aggiunge la cessione di 3.614,51 mq da destinarsi a edifici ERP o a servizi con costi a carico del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Si apriva una fase istruttoria, durante la quale i proponenti chiedevano, in data 6.3.2018, che il Comune avviasse il procedimento per ottenere l&#8217;adesione forzosa al costituendo Consorzio da parte dei proprietari non sottoscrittori della proposta di piano attuativo, nonchè promuovesse la procedura d&#8217;intesa con la Provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 12.4.2019 quei proponenti costituivano il Consorzio PAR 2, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 5, L. n. 166/2002 e dell&#8217;art. 12, comma 4, L.R. n. 12/2005, al fine di conseguire l&#8217;approvazione del piano attuativo, a fronte della mancata adesione di tutti i proprietari. Per tale ragione, in data 2 maggio 2019, il Consorzio chiedeva l&#8217;avvio del procedimento ex art. 27 L. n. 166/2002, pur ribadendo i profili di iniquità  della disciplina urbanistica relativa all&#8217;ambito in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione comunale, con nota del 7.6.2019, rappresentava i motivi di rigetto della proposta, ai sensi dell&#8217;art. 10-<i>bis</i> L. n. 241/1990, e ciò in quanto il PGT non consentirebbe alternative alla cessione del 12% di s.l.p. costruita, il progetto sarebbe risultato incompleto e carente di una bozza aggiornata di convenzione conforme a quella &#8220;tipo&#8221; e sarebbe stata altresì necessaria la previa intesa con la Provincia di Monza e Brianza, ai sensi dell&#8217;art. 34 del PTCP, trattandosi di un intervento a consumo di suolo. Veniva quindi assegnato un termine per le osservazioni, fino al 17.6.2019, con una proroga dei termini non accordata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento si concludeva negativamente, con il provvedimento del 4.7.2019, con cui l&#8217;Amministrazione comunale respingeva la domanda di approvazione del Piano Attuativo, sulla base dei motivi già  indicati nel preavviso di rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il Consorzio PAR 2 ha impugnato gli atti in epigrafe, articolando i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Incompetenza; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 della Costituzione, della L. 1150/1942, della L. 241/1990, della L. 166/2002, del DPR 380/2001, del DM Lavori Pubblici 1444/1968, della LR Lombardia 12/2005; Violazione e falsa applicazione del PTCP della Provincia di Monza; Eccesso di potere per sviamento, illogicità , contraddittorietà , contrasto con precedenti manifestazioni di volontà , travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d&#8217;istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">1) L&#8217;atto del 2.07.2019, con cui il Dirigente del Settore Edilizia non si pronuncia chiaramente sulla richiesta di proroga (per le osservazioni al preavviso di rigetto) rinviando in merito ad una valutazione degli organi dell&#8217;amministrazione,  illegittimo, con conseguente illegittimità  derivata del provvedimento di diniego finale del 4.07.2019, in quanto, in assenza di una plausibile motivazione, assunto senza aver consentito la presentazione di osservazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Il provvedimento costituisce un implicito diniego alla richiesta di inoltrare la diffida agli altri proprietari non ancora aderenti al Consorzio ex art. 27 della L. n. 166/1942, che  però decisione di competenza del Sindaco e non del dirigente comunale, e comunque non  condizionata all&#8217;avvenuta approvazione del piano attuativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3) La disciplina urbanistica posta a base del diniego  illegittima nella parte in cui, disciplinando l&#8217;ambito &#8220;PAR 2&#8221;, richiede oneri e cessioni assolutamente irragionevoli ed insostenibili, soprattutto in materia di cessione gratuita del 12% del costruito e di obbligo di cessione di aree standards in misura eccessiva. Vanno quindi censurate le disposizioni del PGT &#8211; punto 8 delle norme generali del Piano delle Regole e artt. 6 e 14 delle NTA del Piano dei Servizi &#8211; per illogicità , violazione del principio di proporzionalità  e disparità  di trattamento, nonchè per violazione degli artt. 7, 13-18 e 28 della L. 1150/1942, del DM n. 1444/1968, degli artt. 9, 11 e 46 della L.R. Lombardia n. 12/2005. Ciò in quanto per questo ambito viene imposta la cessione di aree per servizi pari ad una superficie di oltre il 65% del comparto, quasi quattro volte superiore al dovuto secondo legge e secondo le stesse regole generali del PGT per gli altri ambiti di trasformazione; e poi, a ciò si aggiunge l&#8217;obbligo di cessione (art. 8 delle norme generali sulla pianificazione attuativa del Piano delle Regole) del 12% della s.l.p. costruita, oltre la previsione generica di ulteriori esborsi per infrastrutture pubbliche da realizzare, il tutto senza la rafforzata motivazione &#8211; nemmeno evincibile dai criteri generali di piano &#8211; da cui si possa comprendere l&#8217;assoluta necessità  di una così spropositata serie di cessioni ed obbligazioni, tale da escludere la sostenibilità  economica degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">4) In via subordinata, laddove la disciplina pianificatoria applicabile al PAR 2 fosse ritenuta legittima, il diniego si presenta illegittimo per violazione dell&#8217;art. 10-bis della L. 241/1990, dell&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi, dell&#8217;art. 14 della L.R. Lombardia 12/2005, dell&#8217;art. 34 delle NTA del PTCP di Monza e Brianza e dell&#8217;art. 32.2 delle NTA del Piano delle Regole. In particolare: [<i>4 a)</i>] quanto all&#8217;obiettata impossibilità  di cessione di aree per ERP o servizi quale alternativa alla cessione del 12% di s.l.p. costruita, in realtà  l&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi ammette questa opzione e attribuisce all&#8217;Amministrazione la facoltà  di definire annualmente le previsioni alternative alla cessione del costruito in base alla determinazione delle politiche abitative, facoltà  espressamente esclusa dall&#8217;Amministrazione nel 2017 (quando una delibera ha disposto in tal senso, prevedendo solo la cessione e la monetizzazione) mentre un analogo divieto non  intervenuto per il 2019 ed  dunque da intendere non operante; [<i>4 b)</i>] quanto, poi, alla circostanza per cui la proposta non rispetterebbe lo schema tipo comunale di convenzione, questa motivazione non può costituire una ragione valida di rigetto, stante la possibilità  di una integrazione documentale e considerato anche che la bozza presentata sarebbe stata comunque conforme a quanto richiesto dalla L.R. n. 12/2005; [4 c)] quanto, ancora, al tema dell&#8217;intesa con la Provincia di Monza e Brianza,  un compito dell&#8217;Amministrazione comunale quello di concludere l&#8217;accordo in relazione al profilo delle aree interessate dal PLIS, sicchè non lo si può addurre come motivo di rigetto, non avendo alcun titolo il Consorzio ricorrente in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene chiesto infine il risarcimento del danno, poichè il diniego impedisce di passare alla fase di approvazione del piano attuativo, nonchè alla fase di completamento della compagine consortile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  stato notificato anche alla Provincia di Monza e Brianza, nonchè alla Fondazione G. Ronzoni e Sac. G. Villa Onlus (da ora anche solo Fondazione), in quanto proprietaria di aree incluse nel comparto PAR 2 che non ha sottoscritto la proposta nè ha aderito al Consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituito in giudizio il Comune di Seregno, sollevando eccezioni preliminari di irricevibilità  e inammissibilità  del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita anche la Fondazione, rilevando l&#8217;inammissibilità  del ricorso per mancata notifica a tutti i proprietari delle aree incluse nel comparto PAR 2, e chiedendo la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 1429 del 31.10.2019 la domanda cautelare  stata respinta, rilevando <i>&#8220;in disparte l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione del Consorzio, che il danno rappresentato (&#8220;l&#8217;impossibilità  di addivenire al completamento della compagine consortile&#8221;) appare generico e sfornito di prova, atteso che non risulta in alcun modo correlato al provvedimento gravato;</i><i> Rilevato altresì che l&#8217;ordinanza a carattere propulsivo, che nel caso in esame si concretizzerebbe nell&#8217;ordine all&#8217;Amministrazione di riesaminare l&#8217;istanza del Consorzio, richiede, comunque, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, indicati all&#8217;articolo 55 c.p.a, (cfr. precedente di questa Sezione 14 febbraio 2019, n. 207), elementi che ad avviso del Collegio non emergono nel caso in esame prima facie&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell&#8217;ordinanza cautelare, in data 28.11.2019 il Consorzio ha provveduto ad inoltrare all&#8217;Amministrazione documentazione integrativa della pratica edilizia, il tutto per un riesame delle precedenti decisioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 13.12.2019 il Consorzio ha trasmesso nuova documentazione, presentando formale domanda di approvazione del piano attuativo, integrata via PEC in data 20.12.2019 e 24.12.2019, al fine di ottenere una nuova pronuncia del Comune di Seregno; in particolare, la domanda  stata accompagnata da una relazione tecnica in cui si prospettano i vari scenari possibili, concludendo che l&#8217;unico scenario economicamente sostenibile  quello corrispondente al piano attuativo depositato, ovvero con cessione di aree per edilizia economica popolare in luogo della edificazione diretta pubblica del 12% di s.l.p. residenziale. Alla nuova domanda  seguito un provvedimento dirigenziale del 20.01.2020, qualificato dal ricorrente come &#8220;di ulteriore arresto procedimentale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo alcuni consiglieri comunali di minoranza avevano inoltrato in data 29.11.2019 una proposta di deliberazione sul tema della politiche abitative, in applicazione all&#8217;art. 14.3 delle NTA del Piano dei Servizi che prevede la rivisitazione annuale delle politiche abitative. La proposta, che era nel senso di consentire tutte le opzioni praticabili previste dalla norma di piano,  stata respinta con delibera consiliare n. 112 del 19.12.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso i due nuovi provvedimenti dirigenziali, la delibera comunale n. 112/2019 e gli altri atti indicati in epigrafe, sono stati proposti motivi aggiunti depositati in data 14.2.2020, con le seguenti censure (che seguono la numerazione dei motivi del ricorso introduttivo):</p>
<p style="text-align: justify;">5) Illegittimità  derivata: gli atti sono illegittimi in via derivata dall&#8217;illegittimità  degli atti gravati con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">6) I provvedimenti del 10.12.2019 e del 20.01.2020 sono illegittimi sotto i seguenti profili. In particolare, essi confermano il precedente diniego e sono la causa di un illegittimo arresto procedimentale, risultando viziati da violazione dell&#8217;art. 27 della L. n. 166/2012 e dell&#8217;art. 12 della L.R. Lombardia n. 12/2005, da eccesso di potere per carenza d&#8217;istruttoria e travisamento di fatto, nonchè da violazione dell&#8217;art. 10-<i>bis</i> della L. n. 241/1990 non essendo pervenuto alcun preavviso di diniego. Dagli atti, in definitiva, emerge un rifiuto da parte dell&#8217;Amministrazione di dialogare con il Consorzio PAR 2.</p>
<p style="text-align: justify;">7) E&#8217; illegittima la disciplina della scheda d&#8217;ambito del PAR 2, nella parte in cui prevede oneri e cessioni assolutamente irragionevoli e insostenibili, come già  dedotto al punto 3) del ricorso introduttivo della lite.</p>
<p style="text-align: justify;">8) In via subordinata, laddove le regole pianificatorie applicabili al PAR 2 fossero ritenute legittime, avverso i provvedimenti impugnati sono articolate ulteriori censure, in gran parte coincidenti con le questioni già  sollevate al punto 4) del ricorso introduttivo. In più si deduce che l&#8217;Amministrazione comunale si rifiuta di effettuare persino l&#8217;attività  istruttoria per programmare le politiche abitative per gli anni 2019 e 2020, quale esplicazione del dovere generale di imparzialità  e di buon andamento ex art. 97 Cost., nonchè per evitare l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà  con la delibera programmatica 2020-2023, che impegna l&#8217;amministrazione comunale a raggiungere un determinato obiettivo per risolvere il problema delle tensioni abitative, ma &#8211; all&#8217;evidenza &#8211; quell&#8217;obiettivo non può essere raggiunto se l&#8217;amministrazione si rifiuta di occuparsi del tema, come  ingiustificatamente accaduto quando  stata respinta la proposta dei consiglieri di minoranza (v. delib. cons. n. 112/2019); e non  nemmeno vero che quella proposta consiliare fosse vuota, giacchè  sufficiente leggere il testo della proposta ed il testo della delibera per comprenderne le ragioni, fondate su una conoscenza diretta del tema abitativo e dell&#8217;opportunità  di lasciare spazio a tutte le opzioni possibili per incamerare aree che possano consentire interventi pubblici e privati che riducano la tensione abitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">9) Illegittimità  della delibera consiliare del 19.12.2019 e dei pareri resi in data 18.12.2019 per violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990, dell&#8217;art. 14.3 delle NTA del Piano dei Servizi e per violazione del principio di proporzionalità . Le suddette determinazioni impediscono la tempestiva e corretta istruttoria del piano attuativo presentato dal Consorzio, pur a fronte della impercorribilità  della cessione del costruito, e quindi illegittimamente l&#8217;Amministrazione non esamina le soluzioni alternative, proposte in base alla previsione dell&#8217;art. 14.3 delle NTA del Piano dei Servizi, in sede di rivisitazione annuale delle politiche abitative; con il risultato che gli atti impugnati vengono a procrastinare <i>sine die</i> il termine di conclusione del procedimento, manifestando un evidente ed illegittimo arresto procedimentale, che produce danno risarcibile per ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio ricorrente invoca inoltre il risarcimento dei danni, come già  fatto con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, con memoria del 27.2.2020, ha chiesto il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato. La Fondazione G. Ronzoni e Sac. G. Villa Onlus, per quanto la riguarda, ha insistito per la sua estromissione dal giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 663/2020 del 29/04/2020, chiamata a pronunciarsi sulla nuova istanza cautelare, la Sezione ha fissato l&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente il Consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 26.6.2020, ha approvato per l&#8217;anno 2020 il piano delle politiche abitative locali.</p>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione  stata impugnata con motivi aggiunti del 19.10.2020, nella parte in cui conferma come strumento principale per attuare la politica abitativa l&#8217;obbligo di cessione di una quota di s.l.p. costruita senza alcuna opzione alternativa equipollente se non in presenza di &#8220;particolari condizioni&#8221; e a seguito di &#8220;accordo con l&#8217;amministrazione comunale in sede di adozione/approvazione dello strumento urbanistico attuativo&#8221;. In tal modo, secondo la tesi del Consorzio, l&#8217;opzione proposta (ossia la cessione di aree con allocazione di una volumetria pubblica pari a 2,5 mc/mq rispetto al totale), sarebbe di estremo subordine e sempre solo parziale e comunque presupporrebbe sempre la cessione di quote di edificato costruito.</p>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione viene quindi impugnata con ulteriori motivi aggiunti (depositati il 19 ottobre 2020), lamentandone innanzi tutto l&#8217;illegittimità  in via derivata dall&#8217;illegittimità  degli atti gravati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti del 14.02.2020, e poi l&#8217;illegittimità  per violazione del PGT vigente (l&#8217;art. 8 delle norme generali del Piano delle Regole e l&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi) e dell&#8217;art. 13 della L.R. n. 12/2005, nonchè per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, grave irragionevolezza della scelta e violazione del principio di proporzionalità . Viene anche ribadita la domanda di risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 22 gennaio 2021 il ricorso  stato trattenuto in decisione dal Collegio.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Il Consorzio PAR 2, costituito ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 5, L. n. 166/2002 e dell&#8217;art. 12, comma 4, L.R. n. 12/2005, ha impugnato gli atti e le determinazioni che in vario modo, direttamente o indirettamente, hanno concorso al rigetto delle proposte di piano attuativo presentate per l&#8217;edificazione di una vasta area nel Comune di Seregno.</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge dalla ricostruzione in fatto, la prima proposta di piano attuativo  stata presentata in data 31.5.2017 a firma di alcuni proprietari delle aree, detentori complessivamente della maggioranza assoluta del valore (in base all&#8217;imponibile catastale) delle aree del comparto. Quindi il 22.2.2018 e il 15.10.2018 sono stati depositati &#8220;aggiornamenti&#8221; e documenti integrativi, sempre a nome dei singoli proprietari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio si  costituito nel corso dell&#8217;istruttoria, in data 12.4.2019. Dopo l&#8217;ordinanza cautelare della Sezione n. 1429 del 31.10.2019, sono state presentate nuove richieste di approvazione del piano attuativo per il comparto PAR 2, da parte questa volta del Consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Il ricorso introduttivo, oltre che nei confronti degli altri atti del procedimento e <i>in parte qua</i>della normativa di piano rilevante nella fattispecie,  stato proposto avverso il diniego del 4.7.2019 al progetto di piano attuativo presentato dai singoli proprietari in data 31.5.2017, integrato poi in data 22.2.2018 e 15.10.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha rilevato la difesa comunale che le proposte di piano urbanistico su cui l&#8217;Amministrazione si  pronunciata sono state presentate dai singoli proprietari, e non dal Consorzio, costituito solo in data 12.4.2019. Dal che l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione a proporre ricorso per carenza di una autonoma posizione giuridicamente protetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, in disparte il profilo della legittimazione procedimentale dei singoli proprietari a presentare una proposta di piano attuativo cui non aderiscono tutti i privati ricompresi nel comparto,  evidente che vi  una dissociazione tra i soggetti che hanno presentato la domanda di approvazione del piano con il relativo progetto, dando così avvio al relativo procedimento, e il soggetto che agisce nel presente giudizio, cio il Consorzio PAR 2.</p>
<p style="text-align: justify;">In base ai principi generali chi agisce in giudizio deve essere titolare della posizione fatta valere, per cui il provvedimento impugnato deve produrre effetti nei suoi confronti, anche se dall&#8217;accoglimento del ricorso altri soggetti possono trarre una qualsiasi <i>utilitas</i>. La legittimazione a proporre ricorso sorge in tutti i casi in cui gli effetti negativi di un provvedimento amministrativo si riflettono in modo immediato e diretto nella sfera giuridica di un soggetto, quand&#8217;anche lo stesso non sia immediatamente e personalmente destinatario dell&#8217;atto (v. Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 886). L&#8217;interesse tutelabile in sede giurisdizionale, oltre che attuale, deve essere &quot;personale&quot;, e la lesione da cui discende l&#8217;interesse al ricorso deve essere &quot;diretta&quot;, nel senso che essa deve incidere in maniera immediata sull&#8217;interesse legittimo proprio della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Facendo applicazione di questi principi al caso concreto, si deve ritenere inammissibile, per difetto di legittimazione all&#8217;azione, il ricorso introduttivo, in quanto proposto dal sopraggiunto Consorzio in luogo dei singoli proprietari, che sono i soggetti che avevano presentato il progetto, poi respinto dall&#8217;Amministrazione. Se  vero che il Consorzio  stato costituito con il dichiarato obiettivo di portare a conclusione l&#8217;<i>iter</i> di approvazione di quel piano attuativo, secondo lo schema delineato dall&#8217;art. 12, comma 4, L.R. n. 12/2005, le sue funzioni, e quindi anche la sua legittimazione sostanziale, si correlano proprio ad una procedura che lo veda quale formale promotore dell&#8217;iniziativa, condizione però ritualmente realizzatasi solo in un secondo tempo, ovvero con istanze inviate in data 13.12.2019 e via PEC in data 20.12.2019 e 24.12.2019, su cui si  determinata l&#8217;Amministrazione con il provvedimento del 20.01.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad abundantiam si rileva che proprio la nuova presentazione del progetto di piano attuativo da parte del Consorzio ricorrente e la successiva adozione di specifiche determinazioni sfavorevoli dell&#8217;Amministrazione, per consentire (con i motivi aggiunti) il vaglio giurisdizionale delle varie questioni legate alla pretesa realizzazione dell&#8217;intervento, implicano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto il ricorso introduttivo  inammissibile per difetto di legittimazione attiva, o quanto meno improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">3) I primi motivi aggiunti, depositati in data 14.2.2020, sono stati proposti avverso i provvedimenti del 10.12.2019 e del 20.01.2020, che recano una sostanziale conferma del diniego originario, e avverso la delibera consiliare n. 112 del 19.12.2019, di rigetto della richiesta avanzata da alcuni consiglieri di minoranza di provvedere in materia di politiche abitative ex art. 14 del Piano dei Servizi del PGT. E&#8217; stata, poi, nuovamente impugnata <i>in parte qua</i> la normativa di piano rilevante nella fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto del 10.12.2019 l&#8217;Amministrazione comunica l&#8217;archiviazione della richiesta di riesame dell&#8217;originario diniego di approvazione del piano attuativo, invitando a presentare una nuova proposta. In riscontro, poi, alla successiva richiesta del Consorzio, con la nota del 20.1.2020 il Dirigente dell&#8217;Area Servizi per il Territorio, lo Sviluppo economico e la Cultura &#8220;<i>ribadisce la correttezza e la legittimità  di quanto espresso nel provvedimento di archiviazione</i>&#8221; confermando che le integrazioni sarebbero &#8220;irricevibili&#8221; perchè provenienti da soggetto non avente titolo ad interloquire rispetto ad una proposta di piano presentata da altri, e quindi &#8220;<i>non potendosi considerare il deposito cartaceo avvenuto il 28.11.2019 quale istanza di riesame da soggetto che si reputa non legittimato</i>&#8220;; per il resto, viene prospettato l&#8217;avvio dell&#8217;autonoma istruzione della nuova pratica, ma subordinatamente ai preliminari e necessari accertamenti circa la legittimazione del Consorzio, anche alla luce del contenzioso pendente, e quindi senza determinazioni immediate.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi gli atti comportano un arresto del procedimento, con sostanziale conferma del diniego originario, e pertanto il mancato conseguimento dell&#8217;obiettivo dell&#8217;approvazione del piano attuativo, oggetto di censura da parte del Consorzio sotto molteplici profili.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Prima di passare all&#8217;esame dei singoli motivi  opportuno ricostruire il quadro normativo relativo al comparto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano delle Regole del PGT di Seregno prevede, in sede di norme generali per la pianificazione attuativa, che: &#8220;<i>Gli interventi negli ambiti contraddistinti con le sigle Par-2, Par-6, Par-7 sono gravati dall&#8217;obbligo di cessione gratuita all&#8217;Amministrazione Comunale, in aggiunta alle dotazioni territoriali, di una superficie lorda di pavimento costruita, da ricomprendersi all&#8217;interno della Slp ammissibile e della &#8220;destinazione d&#8217;uso residenziale regolata&#8221; ove indicata, da destinarsi a edilizia residenziale pubblica o a servizi pubblici, pari al 12% della Slp in progetto</i>&#8220;<i>.</i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi, per quel che rileva nella presente controversia, stabilisce:<i> </i>&#8220;<i>2. L&#8217;azione principale prevista dal PGT, fatto salvo il previsto intervento di ampliamento del fabbricato di Via Macall, non si sostanzia più nella individuazione di nuovi interventi per l&#8217;edilizia sociale quanto nella politica da attuare all&#8217;interno di alcune aree di trasformazione e negli interventi di riconversione funzionale dei fabbricati produttivi dismessi, che risultano gravate dall&#8217;obbligo di cessione gratuita all&#8217;Amministrazione Comunale di una superficie lorda di pavimento costruita, da destinarsi a edilizia residenziale pubblica o a servizi pubblici.</i><i> 3. L&#8217;Amministrazione Comunale potà  annualmente rendere noto, con apposita deliberazione,</i><i> le proprie politiche abitative e sociali per l&#8217;anno successivo stabilendo, di conseguenza, opzioni alternative alla cessione di cui al comma 2.</i><i> 4. Le opzioni alternative alla cessione di cui al precedente comma 2, potranno prevedere il ricorso alle seguenti fattispecie: a) cessione gratuita all&#8217;Amministrazione Comunale di Slp edificabile</i><i>congiuntamente all&#8217;area necessaria alla sua realizzazione &#038;</i><i> 5. Al fine di mantenere lo stesso peso economico a carico dell&#8217;operatore le opzioni alternative alla cessione gratuita di Slp costruita di cui al comma precedente dovranno rispettare i seguenti rapporti di proporzionalità :</i><i> a) cessione gratuita all&#8217;Amministrazione Comunale di Slp edificabile congiuntamente all&#8217;area necessaria alla sua realizzazione:</i><i> 2,5 mq/mq. di Slp di cui al comma 2&#8230;.</i>&#8220;<i>.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la Scheda d&#8217;ambito del comparto PAR-2 (Ambito di via Porada &#8211; via Wagner) prevede in particolare: destinazione prevalentemente residenziale; superficie territoriale pari a 49.742 mq; s.l.p. ammessa per 8.599 mq; cessioni previste per un minimo di 32.296 mq; impegno a realizzare infrastrutture pubbliche per servizi generali (IC-G), per sistemazione di aree a verde (AV), per spazi di sosta e parcheggio (MS-P).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Si può superare l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione attiva del Consorzio, riproposta in tale fase dalla difesa dell&#8217;Amministrazione comunale, in quanto gli atti ora impugnati scaturiscono da richieste formulate dallo stesso Consorzio &#8211; ed evidentemente volte ad un riesame del diniego originario -, sì da doverglisi riconoscere il titolo ad adire il giudice amministrativo per censurare l&#8217;esito negativo dell&#8217;iniziativa in tal modo assunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, alle altre eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale, se ne può prescindere, in quanto il ricorso per motivi aggiunti  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel motivo n. 5) si lamenta l&#8217;illegittimità  derivata dall&#8217;illegittimità  degli atti gravati con il ricorso introduttivo, che  stato dichiarato inammissibile. Tuttavia, proprio per essersi oramai consolidati gli effetti di quegli atti, ne  precluso in questa sede il sindacato, secondo il consolidato principio per cui, una volta divenuto inoppugnabile l&#8217;atto presupposto, non possono farsi valere gli eventuali vizi di tale atto in sede di impugnazione dell&#8217;atto applicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Nei motivi successivi il Consorzio rileva innanzi tutto una serie di autonomi profili di illegittimità  dei nuovi atti.</p>
<p style="text-align: justify;">I due dinieghi avrebbero provocato un arresto procedimentale, in violazione dell&#8217;art. 27 della L. n. 166/2002 e dell&#8217;art. 12 della L.R. Lombardia n. 12/2005. Si rileva altresì il vizio di eccesso di potere per carenza d&#8217;istruttoria e travisamento di fatto, nonchè la violazione dell&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/1990, non essendo pervenuto alcun preavviso di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure articolate nel punto 6) sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla violazione dell&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/90, ritiene il Collegio che, avendo lo stesso Consorzio formulato l&#8217;istanza di approvazione del piano attuativo in termini tali da doversi intenderla come richiesta di &#8220;riesame&#8221;, l&#8217;Amministrazione non avesse l&#8217;obbligo di inviare la preventiva comunicazione dei motivi di rigetto dell&#8217;istanza, e ciò in quanto la norma non si applica quando sia proposta una istanza di riesame, volta alla rinnovazione dell&#8217;esercizio del potere, e la stessa non prospetti alcuna sopravvenienza (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26.5.2017 n. 2507). Nella fattispecie, a ben vedere, dall&#8217;argomentare complessivo dell&#8217;Amministrazione si può desumere che, laddove le determinazioni impugnate vengono intese dal Consorzio come sostanziale conferma del diniego originario, l&#8217;ente locale ha implicitamente preso atto della circostanza che, per essere stata sollecitata una nuova pronuncia sulla proposta di piano attuativo precedentemente rigettata, non emergessero elementi di novità  per giungere a conclusioni diverse, e del resto lo stesso ricorrente non evidenzia aspetti di sostanziale variazione del progetto, del quale ha semplicemente voluto appropriarsi per acquisire il necessario titolo giuridico ex art. 27, comma 5, della L. n. 166/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest&#8217;ottica ben si comprende come le perplessità  manifestate dall&#8217;Amministrazione circa l&#8217;effettiva legittimazione del Consorzio PAR 2, che lamenta un rifiuto di dialogo, si presentino quale profilo procedimentale ulteriore, assorbito in questo giudizio dalle questioni di carattere urbanistico che, secondo il Comune di Seregno, si oppongono al favorevole esito del procedimento di approvazione del piano attuativo proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le altre doglianze risultano generiche, perchè non evidenziano in modo puntuale i profili di illegittimità  denunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4 Nel settimo motivo parte ricorrente censura la disciplina della scheda d&#8217;ambito del &#8220;PAR 2&#8221;, nella parte in cui prevede oneri e cessioni che si assume assolutamente irragionevoli e insostenibili. Censura altresì <i>in parte qua</i> le disposizioni del PGT relative all&#8217;obbligo di cessione gratuita del 12% del costruito e all&#8217;obbligo di cessione di aree a standard: la disciplina del punto 8 delle norme generali del Piano delle Regole e degli artt. 6 e 14 delle NTA del Piano dei Servizi, nonchè la scheda d&#8217;ambito &#8220;PAR-2&#8221;, violerebbero gli artt. 7, 13-18 e 28 della L. n. 1150/1942, il D.M. n. 1444/1968, gli artt. 9, 11 e 46 della L.R. n. 12/2005, e sarebbero viziate anche per illogicità , violazione del principio di proporzionalità  e disparità  di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all&#8217;attuale disciplina si dovrebbero cedere aree per servizi per mq 32.296, pari ad oltre il 65% della superficie del comparto, a cui si somma la cessione del 12% della s.l.p. costruita (mq 1.031,88), e ulteriori esborsi, per infrastrutture pubbliche. Il risultato, secondo il ricorrente, sarebbe una &#8220;<i>spropositata serie di cessioni ed obbligazioni che rende impossibile la sostenibilità  economica degli interventi</i>&#8220;<i>,</i> nonchè un sovradimensionamento degli standards, privo di rafforzata motivazione, nemmeno evincibile dai criteri generali di piano.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va ricordato che le norme pianificatorie presentano carattere ampiamente discrezionale, come tali censurabili in questa sede solo se inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità , violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5589; sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1871).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame si deve evidenziare che la disciplina locale prevede una quota di cessione di s.l.p. costruita, con la finalità  di ottenere aree già  edificate che rispondano al fabbisogno dell&#8217;edilizia sociale o dei servizi pubblici. Tale scelta  chiaramente indicata nell&#8217;art. 14, comma 2, delle NTA del Piano dei Servizi: il Comune di Seregno ha introdotto tra le finalità  del Piano quella di realizzare una politica di tutela dell&#8217;edilizia sociale, da attuare in via prioritaria attraverso la cessione di s.l.p. costruita, mentre le ulteriori opzioni, seppur contemplate nel successivo comma 4, hanno comunque un carattere alternativo ed eventuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto il potere di pianificazione urbanistica non  funzionale solo all&#8217;interesse all&#8217;ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma  rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità  di differenti interessi pubblici, sì che, per mezzo della disciplina dell&#8217;utilizzo delle aree, si realizzino altresì finalità  economico-sociali della comunità  locale, in un quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Nella fattispecie la previsione censurata non  nè illogica nè irrazionale, dal momento che non contrasta in alcun modo con l&#8217;interesse dei proprietari, cui  comunque garantita la possibilità  di edificare incidendovi per una quota solo marginale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al lamentato sovradimensionamento degli standards, invece, si tratta di questione che non assume rilevanza nella fattispecie &#8211; e le relative previsioni di piano sono pertanto prive del carattere dell&#8217;attualità  della lesione della posizione azionata -, giacchè il diniego di approvazione del piano attuativo non ha un nesso, diretto o indiretto, con le dotazioni territoriali ordinarie, invero rispettate dalla proposta fatta propria dal Consorzio ricorrente, ma si fonda su altre cause ostative, in particolare sulla mancata osservanza dell&#8217;obbligo di cessione gratuita di una superficie lorda di pavimento costruita pari al 12% della s.l.p. in progetto. Non v&#8217; dunque ragione per affrontare un questione che non incide sull&#8217;esito negativo del procedimento e la cui eventuale fondatezza, pertanto, non darebbe luogo alla caducazione del diniego, imperniato su differenti motivi ostativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5 In via subordinata, nell&#8217;ipotesi in cui le disposizioni pianificatorie applicabili all&#8217;ambito &#8220;PAR 2&#8221; fossero ritenute legittime, parte ricorrente lamenta nell&#8217;ottavo motivo l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti gravati, in quanto confermativi del diniego del 4.7.2019, per violazione dell&#8217;art. 14 della NTA del Piano dei Servizi, dell&#8217;art. 14 della L.R. n. 12/2005, dell&#8217;art. 34 delle NTA del PTCP di Monza e Brianza, dell&#8217;art. 32.2 delle NTA del Piano delle Regole e dell&#8217;art. 3.2 del documento unico di programmazione 2020-2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo profilo (punto 8 a) e il secondo profilo (punto 8 b) possono essere esaminati congiuntamente, perchè concernono questioni connesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tesi di parte ricorrente l&#8217;Amministrazione avrebbe violato l&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi, che prevede opzioni alternative alla cessione gratuita di una quota di superficie lorda di pavimento costruita. Solo per il 2017 l&#8217;Amministrazione ha escluso questa facoltà  adottando a tal fine una specifica delibera, con la conseguenza che, non essendo intervenute ulteriori determinazioni per gli anni successivi, le soluzioni alternative devono ritenersi ammissibili; in altri termini, non avendo l&#8217;Amministrazione comunale deliberato in materia di politiche abitative per gli anni 2018 e 2019, non vi sono ostacoli ad ammettere le opzioni alternative alla cessione del 12% di s.l.p. costruita, nel senso proposto dal Consorzio (ovvero cessione di aree per ERP o servizi). Sempre secondo la tesi del Consorzio, ove si ritenesse che l&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi preveda invece la necessità  di una delibera ogni anno per consentire l&#8217;operatività  delle opzioni alternative, sarebbe allora evidente la violazione dell&#8217;art. 9 della L.R. n. 12/2005 e del principio di certezza del diritto urbanistico. In ogni caso, indipendentemente da ciò, l&#8217;Amministrazione comunale dovrebbe occuparsi costantemente delle politiche abitative, quale esplicazione del dovere generale di imparzialità  e di buon andamento ex art. 97 Cost., al fine della risoluzione del problema delle tensioni abitative, il che però non  accaduto per gli anni 2019 e 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, la portata normativa dell&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi  chiara nel subordinare l&#8217;ammissibilità  delle «opzioni alternative» ad una esplicita determinazione periodica dell&#8217;Amministrazione (&#8220;&#038; <i>3. L&#8217;Amministrazione Comunale potà  annualmente rendere noto, con apposita deliberazione, le proprie politiche abitative e sociali per l&#8217;anno successivo stabilendo, di conseguenza, opzioni alternative alla cessione di cui al comma 2</i> &#038;&#8221;), e ciò fa sì che, nel silenzio dell&#8217;ente, non siano praticabili soluzioni diverse dalla cessione di una quota di superficie lorda di pavimento costruita; nè, poi,  contestabile che sia riservata al merito amministrativo la scelta di provvedere o meno, e con quale cadenza, come del resto riconosciuto dalla norma di piano, in tal senso coerente con la <i>ratio</i> della disciplina, che non rivela profili di illegittimità  ed anzi risponde a comprensibili esigenze di regolazione urbanistica del territorio, secondo valutazioni da effettuare in ragione del contesto di riferimento, senza scadenze temporali vincolanti. Del resto ogni piano attuativo  frutto di una attività  di &#8220;mediazione e contrattazione&#8221; tra il proponente e l&#8217;Amministrazione, che esercita ampia discrezionalità  tecnica in funzione di un preciso interesse pubblico, determinato a monte dalle disposizioni del PGT e di zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame la disciplina del &#8220;PAR 2&#8221; prevede la cessione del 12% del costruito, fatta salva la possibilità  di altre soluzioni adottate con apposita deliberazione. Si tratta tuttavia di una mera facoltà , per cui, in assenza di un obbligo per l&#8217;Amministrazione di adottare la delibera in materia di politiche abitative, non  coercibile <i>ab extra</i> l&#8217;attivazione del relativo procedimento, con la conseguenza che non vi  alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l&#8217;esercizio e parimenti non  censurabile il fatto che successivamente all&#8217;anno 2017 l&#8217;Amministrazione non abbia adottato alcuna deliberazione sul tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto le doglianze devono essere respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo profilo rilevato attiene al tema dell&#8217;intesa con la Provincia di Monza e Brianza. Osserva parte ricorrente che si tratterebbe di una fase di competenza degli uffici comunali, per cui l&#8217;assenza di una intesa Comune-Provincia non può venire addotto come motivo ostativo all&#8217;accoglimento della domanda; inoltre, viene lamentata la violazione dell&#8217;art 10-bis L. 241/90, nella parte in cui stabilisce che &#8220;Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all&#8217;amministrazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall&#8217;esame della censura, avendo carattere decisivo e assorbente le considerazioni ora formulate circa la necessaria cessione gratuita del 12% di s.l.p. costruita. Essendo imprescindibile tale aspetto &#8211; di per sè sufficiente a sorreggere il diniego di approvazione del piano attuativo proposto -, alcuna utilità  ricaverebbe il ricorrente dall&#8217;eventuale declaratoria di fondatezza della doglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.6 Con i motivi aggiunti in esame viene impugnata anche la deliberazione consiliare del 19.12.2019, unitamente ai relativi pareri resi in data 18.12.2019, per violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990, dell&#8217;art. 14.3 delle NTA del Piano dei Servizi e per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge dalla ricostruzione in fatto, con tale atto il Consiglio comunale ha respinto la richiesta dei consiglieri di minoranza di adottare la nuova deliberazione sulle politiche abitative, che avrebbe consentito il ricorso alle «opzioni alternative» di cui all&#8217;art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi e quindi reso accettabile la proposta di piano attuativo oggetto della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già  sopra detto, si tratta di una facoltà  dell&#8217;Amministrazione di adottare ogni anno le determinazioni in materia (art. 14.3 delle NTA), con la possibilità  di derogare alla cessione del 12% del costruito. Va ribadito tuttavia che sono scelte ampiamente discrezionali, sia quanto all&#8217;<i>an</i> sia quanto al <i>quomodo</i>, in assenza peraltro di una norma di legge che obblighi l&#8217;Amministrazione a provvedere in materia con cadenza annuale; in realtà , la norma di piano di cui si lamenta l&#8217;inosservanza ha unicamente fissato i parametri operativi per rendere praticabili le «opzioni alternative», lasciando all&#8217;organo politico-amministrativo dell&#8217;ente le concrete determinazioni sul punto, insindacabili in questa sede quanto alla decisione di non provvedere per l&#8217;anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">3.6 I primi motivi aggiunti devono quindi essere respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Con i secondi motivi aggiunti del 19.10.2020 il Consorzio ha impugnato la deliberazione consiliare n. 31 del 26.6.2020 di approvazione del piano delle politiche abitative locali per l&#8217;anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia parte ricorrente che vi viene confermato, come strumento principale per attuare la politica abitativa, l&#8217;obbligo di cessione di una quota di s.l.p. costruita (nel caso pari al 12% della s.l.p. privata in progetto), senza alcuna opzione alternativa equipollente se non in presenza di &#8220;particolari condizioni&#8221; e a seguito di &#8220;accordo con l&#8217;amministrazione comunale in sede di adozione/approvazione dello strumento urbanistico attuativo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come eccepito dalla difesa comunale il provvedimento non  immediatamente lesivo, in quanto si limita ad introdurre una disciplina generale in materia di politiche abitative, dettando criteri che potranno trovare attuazione nei casi specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Come  noto, i provvedimenti aventi natura generale ed astratta vanno impugnati assieme all&#8217;atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi dei loro destinatari, facendo eccezione solo l&#8217;ipotesi in cui detta disciplina contenga disposizioni immediatamente precettive per il destinatario e che, perciò, incidono sulla sua sfera giuridica indipendentemente da un atto applicativo. Nella fattispecie, però, gli atti che il Consorzio ricorrente ha individuato come implicita conferma del diniego di approvazione del piano attuativo proposto si collocano in una fase temporale anteriore alla deliberazione consiliare ora censurata, e non ne costituiscono pertanto atti applicativi; nè, peraltro, si tratta di disposizioni immediatamente precettive, in quanto vanno ricondotte alle regole che disciplinano l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  edificatoria e che, dunque, per essere suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicare effetto lesivo solo nel momento in cui  adottato l&#8217;atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione dell&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto i secondi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse a ricorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">5) La Fondazione G. Ronzoni e Sac .G. Villa Onlus  stata evocata in giudizio in quanto proprietaria di immobili inseriti nel comparto, ma che non ha aderito al Consorzio, nè ha presentato il primo progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Fondazione nel costituirsi in giudizio ha rilevato l&#8217;erroneità  della qualifica di controinteressata e in subordine, nell&#8217;ipotesi in cui fosse considerata tale, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per la mancata notificazione a tutti i proprietari delle aree che non hanno aderito al Consorzio, da intendersi quali litisconsorti necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima eccezione  fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La Fondazione non può essere qualificata controinteressata rispetto alle impugnazioni proposte, in quanto non  portatrice di un interesse immediato e diretto alla conservazione degli atti impugnati. Ed invero, come  noto, per il riconoscimento della posizione di controinteressato, oltre all&#8217;elemento di natura sostanziale che si ricollega direttamente ed immediatamente all&#8217;atto impugnato,  necessaria la sussistenza anche di un elemento formale, cio che la parte figuri indicata nel provvedimento stesso, ovvero sia facilmente individuabile sulla base di tale atto, sicchè solo in presenza delle due predette condizioni va riconosciuta la qualità  di diretto controinteressato al ricorso, da chiamare in causa in tale qualità .</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario potrebbe ravvisarsi nella Fondazione un ruolo di cointeressata, giacchè in qualità  di proprietaria di aree essa avrebbe eventualmente interesse a che il procedimento si concluda in senso favorevole al ricorrente. Del resto, lo stesso ricorrente riconosce tale condizione (si legge a pag. 7 della memoria difensiva depositata il 17/12/20: &#8221; &#038; <i>La Fondazione, nel caso specifico ed in disparte la manifestata volontà  di non intendere proseguire con l&#8217;approvazione del piano,  palesemente cointeressata (e non controinteressata) al buon esito dell&#8217;iniziativa, che valorizza fondi immobiliari di sua proprietà  che oggi non possono essere venduti senza un piano attuativo approvato e che in caso di approvazione del piano attuativo invece potrebbero esserlo</i> &#038;&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Fondazione, con sua estromissione dal giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">6) In conclusione il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile; i primi motivi aggiunti vanno respinti e i secondi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Va estromessa dal giudizio la Fondazione G. Ronzoni e Sac. G. Villa Onlus.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, respinge i primi motivi aggiunti e dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva della Fondazione G. Ronzoni e Sac. G. Villa Onlus, con sua estromissione dal giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in ¬ 5.000,00 (cinquemila/00) a favore del Comune di Seregno e ¬ 2.000,00 (duemila/00) a favore della Fondazione G. Ronzoni e Sac. G. Villa Onlus.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all&#8217;Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvana Bini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Patelli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-9-4-2021-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2021 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2019 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-10-2019-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-10-2019-n-913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-10-2019-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2019 n.913</a></p>
<p>R. Politi Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Eredi Compagnia Nazionale Srl rapp. avv.ti E. Robaldo e P. Ferraris c. Comune di Travagliato rapp. avv. A. Asaro, Consorzio di bonifica Oglio-Mella &#8211; Comprensorio 6 della Regione Lombardia &#8211; Distretto Sinistra Oglio (non costituito) nei c. Comune di Berlingo, Comune di Cazzago</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-10-2019-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2019 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Politi Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Eredi Compagnia Nazionale Srl rapp. avv.ti E. Robaldo e P. Ferraris c. Comune di Travagliato rapp. avv. A. Asaro, Consorzio di bonifica Oglio-Mella &#8211; Comprensorio 6 della Regione Lombardia &#8211; Distretto Sinistra Oglio (non costituito) nei c. Comune di Berlingo, Comune di Cazzago S. Martino, Comune di Rovato (non costituiti); Provincia di Brescia rapp. avv.ti G. Donati e R. Rizzardi.</span></p>
<hr />
<p>In tema di permesso di costruire per lavori di ampliamento e adeguamento di un&#8217;opera pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Permesso di costruire &#8211; Opera pubblica &#8211; Enti pubblici proprietari -Consenso -Necessità  &#8211; Ragioni.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il permesso di costruire è il titolo giuridico necessario per eseguire i lavori, anche se il risultato degli stessi consiste nell&#8217;ampliamento e nell&#8217;adeguamento di un&#8217;opera pubblica. In effetti, l&#8217;attività  edificatoria dei privati, anche quando è indirizzata dalle prescrizioni provenienti dall&#8217;amministrazione, deve comunque fondarsi su un titolo edilizio. Tale permesso di costruire non è da solo sufficiente, in quanto deve essere integrato dal consenso degli enti proprietari (Nella specie la proprietà  è della Provincia e degli stessi Comuni coinvolti nel giudizio. Quanto alla Provincia, il consenso è implicito, perchè la prescrizione di eseguire la sistemazione della strada è inserita nell&#8217;autorizzazione unica, che è un provvedimento provinciale. Relativamente ai Comuni, il consenso non costituisce un atto di volizione discrezionale, perchè il potere di esaminare il progetto deve conformarsi all&#8217;obbligo di collaborare lealmente al miglioramento della sicurezza della viabilità . I Comuni sono quindi tenuti a prestare il loro consenso, non potendo esercitare un diritto di veto sulle prescrizioni della Regione e della Provincia, nè esporre a pericoli gli utenti della strada. Il consenso può tuttavia essere condizionato al recepimento di indicazioni che i Comuni stessi, coordinandosi tra loro e con la Provincia, possono elaborare per migliorare gli aspetti tecnici del progetto).</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.913</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con il quale il comune di Milano ha rigettato l’istanza volta al trasferimento del posteggio di una rivendita di rinfreschi con furgoncino dall’attuale posizione ad altra non lontana, collocata in una prospettiva, secondo il ricorrente, più proficua dal punto di vista del flusso dei pedoni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con il quale il comune di Milano ha rigettato l’istanza volta al trasferimento del posteggio di una rivendita di rinfreschi con furgoncino dall’attuale posizione ad altra non lontana, collocata in una prospettiva, secondo il ricorrente, più proficua dal punto di vista del flusso dei pedoni, in quanto il rigetto espresso dall’amministrazione è congruamente motivato e non appare illogico, specie con riferimento al parere espresso dal Comando della Polizia locale, che ha sottolineato le problematiche di mobilità che creerebbe la nuova posizione richiesta dal ricorrente; inoltre, per quanto riguarda la conferma del provvedimento di spostamento in precedenza emesso, essa non appare illegittima con riferimento all’acclarata situazione di precarietà in cui versa la posizione del ricorrente, al quale era stato consentito, dopo il diniego di rinnovo della concessione espresso nel 1998, l’esercizio delle attività sulle posizioni già occupate “in via del tutto provvisoria”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00913/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01476/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alfio Brancato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana , 18	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Ruggero Meroni e Anna Tavano, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame volta al trasferimento del posteggio dall&#8217;attuale posizione in Piazza Duomo, lato sinistro dell&#8217;ingresso della galleria Vittorio Emanuele, ad altra posizione vicino all&#8217;ingresso centrale della metropolitana mm1 (linea rossa) comunicato con lettera raccomandata a.r. del comune di Milano prot. n.203244/2012 del 19.3.2012, notificata con lettera raccomandata a.r. in data 29.3.2012, nonché di tutti gli atti connessi correlati e consequenziali.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco pro tempore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che il ricorrente, titolare di una rivendita di rinfreschi con furgoncino, ha impugnato il provvedimento con il quale il comune di Milano ha rigettato la sua istanza volta al trasferimento del posteggio dall’attuale posizione ad altra non lontana, ma collocata in una prospettiva per lui più proficua dal punto di vista del flusso dei pedoni (potenziali clienti);<br />	<br />
che, in particolare, il sig. Brancato, possessore a vario titolo per svariati anni di autorizzazione per la vendita di rinfreschi con furgoncino, ha rappresentato che la sua attuale posizione di posteggio sia conseguenza di una determinazione della stessa amministrazione, la quale, con provvedimento in data 14 novembre 2011, “causa prossima installazione della nuova Edicola in sostituzione dell’esistente”, aveva disposto lo spostamento della sua attività in via provvisoria;<br />	<br />
che, con i motivi di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, nel quale, tra l’altro, si conferma la posizione assegnata con il precedente provvedimento &#8211; subordinando la decisione sulla posizione definitiva al riassetto delle posizioni commerciali su area pubblica nell’asse Vittorio Emanuele/Piazza Duomo -, evidenziando la contraddittorietà, illogicità e la errata valutazione dei presupposti di fatto sussistenti nei pareri in base ai quali tale atto è stato emesso;<br />	<br />
che il ricorrente ha altresì sottolineato che l’amministrazione ha modificato in senso peggiorativo, incorrendo in eccesso di potere, il precedente provvedimento di spostamento temporaneo, subordinando, stavolta, il ripristino o la variazione definitiva della posizione originale al riassetto delle posizioni commerciali sull’area pubblica de qua;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che il ricorso non pare prima facie fondato, in quanto il rigetto espresso dall’amministrazione resistente è stato congruamente motivato e non appare illogico, specie con riferimento al parere espresso dal Comando della Polizia locale, che ha sottolineato le problematiche di mobilità che creerebbe la nuova posizione richiesta dal sig. Brancato;<br />	<br />
che, per quanto riguarda la conferma del provvedimento di spostamento in precedenza emesso, essa non appare illegittima con riferimento all’acclarata situazione di precarietà in cui versa la posizione del ricorrente, al quale era stato consentito, dopo il diniego di rinnovo della concessione espresso nel 1998, l’esercizio delle attività sulle posizioni già occupate “in via del tutto provvisoria”;<br />	<br />
che non sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),<br />	<br />
respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-913/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-9-2011-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-9-2011-n-913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-9-2011-n-913/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.913</a></p>
<p>Pres. ed Est. F. Scano G. O. (avv. F. Melis e L. Pinna) c/ Comune di Gonnosfanadiga (avv. G. Trullu) sui criteri di commisurazione dell&#8217;indennità di occupazione nel caso di acquisizione sanante Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Indennità di occupazione – Criterio di quantificazione – Art. 50,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-9-2011-n-913/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-9-2011-n-913/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. F. Scano<br /> G. O. (avv. F. Melis e L. Pinna) c/ Comune di Gonnosfanadiga (avv. G. Trullu)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di commisurazione dell&#8217;indennità di occupazione nel caso di acquisizione sanante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Indennità di occupazione – Criterio di quantificazione – Art. 50, D.P.R. 8 giugno 2001n. 327 e s.m.i. – Inapplicabilità – Interessi moratori – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di acquisizione di un terreno nelle forme del decreto di cui all’art. 43, D.P.R.  8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., emanato prima dell’annullamento dell’articolo medesimo da parte della Corte Costituzionale, al proprietario del terreno, a titolo di risarcimento per mancato godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, non va corrisposta l’indennità di occupazione disciplinata dall’art. 50 D.P.R. cit., ma gli interessi moratori, previsti dall’articolo 43 comma 6° lett. b), stessoD.P.R. da calcolare dalla data di inizio dell’occupazione, assumendo quale &#8220;capitale&#8221; di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 872 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
G. O., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Melis e Luigi Pinna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Melis in Cagliari, via Nuoro N. 70; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Gonnosfanadiga in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara N.4; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
al giudicato della sentenza del TAR Sardegna, Seconda Sezione, n. 83 del 31.1.2008.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Gonnosfanadiga in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza Collegiale n. 39 del 5.5.2010 di nomina di C.T.U.;<br />	<br />
Vista la Relazione di consulenza tecnica di ufficio, depositata il 10 novembre 2010;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con la sentenza n. 83 del 31.1.2008, la Sezione aveva condannato il Comune di Gonnosfanadiga al risarcimento dei danni subiti dal signor Orrù Gianfranco a causa dell’occupazione di un suo terreno per la realizzazione da parte del Comune di un’opera pubblica.<br />	<br />
Il terreno è stato poi acquisito al patrimonio del Comune in forza del decreto del Responsabile dell’ufficio espropriazioni n.. 1 del 30.12.2009, emesso in applicazione dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, con il quale lo stesso Comune ha quantificato in € 24.276,00 l’importo dovuto per l’acquisizione dell’area.<br />	<br />
Con lettera del 13 marzo 2010, in atti depositata in copia, il signor Orrù ha comunicato al Comune di non accettare l’importo suddetto.<br />	<br />
Il ricorrente insiste nella richiesta di esecuzione del giudicato indicato in epigrafe, ritenendo non corretta la quantificazione del risarcimento del danno operata dal Comune.<br />	<br />
Al riguardo, in data 19 marzo 2010 la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una consulenza tecnica di parte nella quale l’importo del risarcimento dovuto per l’acquisizione del terreno in questione viene quantificato in complessivi € 190.790,00.<br />	<br />
Stante la discordanza nella determinazione dell’importo dovuto dal Comune per l’acquisizione dell’area, le parti hanno chiesto che venga disposta una Consulenza Tecnica di Ufficio per la quantificazione della somma spettante al ricorrente.<br />	<br />
La Sezione, in accoglimento dell’istanza, ha disposto, con l’ordinanza n. 39 del 5 maggio 2010, consulenza tecnica di ufficio &#8211; mezzo istruttorio espressamente previsto in generale dalla nuova formulazione dell’art. 44 T.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, nella novella della L. n. 205/2000 nonché dall’art. 35, terzo comma, D.l.vo n. 80/1998, nel testo sostituito dalla stessa legge n. 205/2000 &#8211; al fine dell’accertamento del valore venale del terreno occupato dal Comune alla data del passaggio della proprietà dello stesso e cioè alla data del 30.12.2009 (data di adozione del decreto di acquisizione ex art. 43), nominando, quale consulente tecnico d’Ufficio, l’ing. Rachele Maria Garufi. <br />	<br />
Al tecnico è stato chiesto di stimare il valore venale del terreno, tenendo conto della destinazione urbanistica dello stesso impressa con lo strumento urbanistico generale del Comune e della reale vocazione edificatoria alla luce della situazione dei luoghi ( vicinanza del terreno all’abitato del Comune e presenza o vicinanza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti) e rispondere in particolare ai seguenti quesiti: <br />	<br />
“Dica il CTU, tenendo conto di tutti gli atti di causa, nonché dei documenti e degli atti esibiti dalle parti, nonché degli eventuali necessari accertamenti tecnici, effettuati con congruo preavviso alle parti:<br />	<br />
1) quale fosse il valore venale dell’immobile, secondo i criteri fissati dall’articolo 43 del testo unico delle espropriazioni, alla data del 31.12.2009, ed alla precedente data scadenza del periodo di vigenza della pubblica utilità ;<br />	<br />
2) quali siano state le variazioni medie del valore dell’immobile nel periodo compreso fra le due date indicate al punto 1, indicando la misura media del valore dell’immobile, debitamente rivalutato, in relazione a ciascun anno di riferimento;<br />	<br />
3) quale sia la misura degli interessi legali riferita a ciascuno dei valori e dei periodi indicati ai punti precedenti 1) e 2)”.<br />	<br />
Il ricorrente ha nominato quale tecnico di parte l’ing. Giampaolo Marchi, mentre il Comune ha nominato il responsabile del servizio Tecnico comunale.<br />	<br />
Il CTU, con analisi condivisa dal Collegio, ha determinato in € 44.825,00 il valore del terreno alla data del 30.12.2009 ed in € 35.400,23 il risarcimento spettante per il mancato godimento del bene, a partire dalla data di occupazione fino al trasferimento della proprietà avvenuto con il citato decreto del 30.12.2009, sulla base del valore che aveva il terreno nei singoli anni di riferimento a partire dal 1990.<br />	<br />
L’importo complessivo così determinato, che il Collegio condivide, ammonta ad € 80.225,23.<br />	<br />
Il ricorrente insiste nella richiesta di corresponsione dell’importo determinato dal proprio tecnico di fiducia, ing. Marchi, che ha quantificato il complessivi € 190.790,00 la somma che sarebbe dovuta.<br />	<br />
La richiesta non può essere accolta, stante la condivisibile analisi del CTU e stante la palese erronea determinazione della somma spettante per il mancato godimento del bene, che l’ing. Marchi quantifica in un dodicesimo del valore del bene espropriato, per ogni anno di occupazione, in applicazione dell’articolo 50 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, che così dispone. “<i>1. Nel caso di occupazione di un&#8217;area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell&#8217;area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.” </i><br />	<br />
La riportata disposizione disciplina il calcolo dell’indennità di occupazione nell’ipotesi di espropriazione di un terreno per la realizzazione di un’opera pubblica, e riguarda i procedimenti espropriativi che siano culminati con un valido ed efficace decreto di esproprio che attua il trasferimento della proprietà non in base al valore venale del bene ma in base alla “indennità” di esproprio, mentre nel caso in esame l’acquisizione è avvenuta in forza dell’articolo 43 del T.U, che prevede la corresponsione del valore venale del bene.<br />	<br />
Non vi è quindi un’indennità di espropriazione, calcolata secondo i vecchi parametri di legge, cui rapportare l’indennità di occupazione, ma un valore venale del bene notevolmente superiore all’indennità di esproprio.<br />	<br />
Pertanto deve ritenersi che in caso di acquisizione di un terreno con il decreto di cui all’art. 43 del DPR 327/01, emanato prima dell’annullamento dell’articolo medesimo da parte della Corte Costituzionale, al proprietario del terreno, a titolo di risarcimento per mancato godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, non va corrisposta l’indennità di occupazione disciplinata dall’articolo 50, ma gli interessi moratori, previsti dall’articolo 43 comma 6° lett. b), da calcolare dalla data di inizio dell’occupazione, assumendo quale &#8220;capitale&#8221; di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione. L’occupazione va, infatti, considerata illegittima dalla data di immissione in possesso, ancorché questo sia avvenuto sulla base di un (allora legittimo) decreto di occupazione d’urgenza, in quanto la mancata adozione di un valido decreto di esproprio, entro i termini di dichiarazione di pubblica utilità, rende inefficace l’occupazione a suo tempo disposta, unitamente a tutti gli atti del procedimento a suo tempo emanati.<br />	<br />
In virtù di tale erroneo metodo di calcolo del risarcimento per mancato godimento del bene ( che l’ing. Marchi quantifica utilizzando i parametri dettati dall’articolo 50, ma prendendo a base del calcolo il valore venale del terreno e non l’indennità di esproprio), il ricorrente pretende un pagamento complessivo di € 190.790,00 di cui 104.004,00 a titolo di indennità di occupazione, 23.326,00 a titolo di interessi sull’indennità di occupazione e di 63.460,00 a titolo di valore venale del terreno.<br />	<br />
Di contro la difesa del Comune ritiene corretto l’importo determinato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che ha quantificato in € 24.276,00 l’importo spettante a titolo di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Il Collegio, condividendo la determinazione del danno operata dal CTU, condanna il Comune al pagamento dell’importo per risarcimento dei danni, sulla base dei calcoli operati dal CTU.<br />	<br />
La domanda del Comune di dedurre, da tale somma, gli importi versati presso la Cassa depositi e prestiti, che il ricorrente non risulta abbia ritirato, non può essere accolta, essendo il pagamento di dette somme giustificato da un procedimento espropriativo venuto meno ex tunc. <br />	<br />
Pertanto al ricorrente dovrà essere corrisposto il risarcimento, come di seguito calcolato, per la perdita della proprietà del terreno e per la mancata utilizzazione dello stesso fino al 30.12.2009 (data di trasferimento della proprietà per effetto del decreto adottato ex art. 43):<br />	<br />
1) € 44.825,00 per il valore venale del terreno;<br />	<br />
2) € 35.400,23 a titolo di risarcimento per il mancato godimento del bene (somma calcolata attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta la commisurazione legale dei frutti civili);<br />	<br />
3) interessi legali per il ritardo nell&#8217;erogazione delle somme di cui al punto 2, da computarsi anno per anno, partendo dal primo anno di occupazione sino al passaggio della proprietà in capo al Comune.<br />	<br />
Sull’importo complessivo del capitale ( € 80.225,23) dovranno essere calcolate e corrisposte le ulteriori somme per rivalutazione ed interessi nella misura legale a decorrere dal 1.1.2010 e fino alla data di deposito della presente sentenza, successivamente dovranno essere corrisposti i soli interessi fino all’effettivo soddisfo. Alla somma complessiva così calcolata dovrà essere aggiunto l’importo di cui al punto 3.<br />	<br />
Le spese per la Consulenza Tecnica di Ufficio, che il consulente quantifica in € 5.263,00 per onorario complessivo e € 700,00 per rimborso spese, vanno ridotte in € 4000,00 (quattromila//00) per onorario ed € 700,00 (settecento//00) per rimborso spese e vanno poste a carico per metà, ed in solido, del ricorrente e del Comune, essendo risultato erroneo il calcolo del risarcimento indicato dagli stessi. Il Comune dalla quota a suo carico, dovrà detrarre l’importo già corrisposto al CTU a titolo di acconto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese ed onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda di esecuzione del giudicato nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Gonnosfanadiga al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 80.225,23, oltre alla rivalutazione ed interessi, da calcolare come indicato in motivazione, nonché della somma per interessi da calcolare con i criteri indicati al punto 3 della motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/09/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-9-2011-n-913/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</a></p>
<p>M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore L. D. (Avv.ti L. Nicodemo e M. Grillo) c. COMUNE DI CHIETI (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) sulle condizioni d&#8217;ammissibilità del giudizio d&#8217;ottemperanza di provvedimenti del giudice civile Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Eseguibilità di provvedimenti del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-12-2007-n-913/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio &#8211; Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> L. D. (Avv.ti L. Nicodemo e M. Grillo) c. COMUNE DI CHIETI (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni d&#8217;ammissibilità del giudizio d&#8217;ottemperanza di provvedimenti del giudice civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Eseguibilità di provvedimenti del giudice civile – Giudicato formale e sostanziale – Necessità – Concorrente esperibilità del giudizio di ottemperanza e dell’esecuzione civile &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base all’art. 37, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso per l’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata. (1) Del resto, la simultanea e concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni (2) trova un limite nel divieto per il G.A. di intervenire ed interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile (nella specie, il ricorrente instava per l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi). (3)</p>
<p></b>_____________________________________<br />
(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 18 maggio 2000, n. 2838.<br />
(2) Sulla simultanea e concorrente esperibilità dei due rimedi in fase esecutiva si rinvia all’orientamento giurisprudenziale definito consolidato: CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA – Sentenza 9 marzo 1973, n. 1; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 11 ottobre 2005, n. 5480.<br />
(3) Sul limite dell’intervento/interferenza del G.A. sull’esecuzione civile pendente non constano precedenti in termini in questa Rivista. La sentenza sul punto condivide e fa proprie le conclusioni di cui alla recente T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 5 luglio 2006 n. 1575. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 24 del 2007</b>, proposto da: <br />
<B>L. D.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Nicodemo, con domicilio eletto presso Mariangela Grillo in Pescara, via P. Nenni 16/A; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI CHIETI<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>OTTEMPERANZA ORDINANZA DEL 20.07.2006 CRON.1038 DEL TRIBUNALE DI CHIETI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone il ricorrente, signor D. Linfozzi, che con sentenza n. 804/2006 del 14.6.2006 il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, condannava la Società Neturbà al pagamento in suo favore della somma di € 9.319,24, oltre agli interessi legali dalla data dell’evento al saldo e al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00.</p>
<p>La sentenza, immediatamente esecutiva “ex lege”, veniva munita della formula esecutiva il 15.6.2006 e spedita in forma esecutiva, nonché notificata alla Neturbà il 16/19.6.2006 unitamente ad atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 16.145,34, oltre interessi maturandi, che tuttavia il debitore non pagava.</p>
<p>Vantando tale Società a sua volta crediti nei confronti del Comune di Chieti, il ricorrente instaurava la procedura esecutiva presso terzi presso il Tribunale di Chieti, mediante pignoramento delle somme dovute dal Comune alla Neturbà.</p>
<p>All’udienza del 20.7.2006 il Funzionario delegato del Comune confermava l’esistenza dei crediti della Neturbà, dichiarando anche l’accantonamento di somme a seguito del pignoramento del 30.6.06.</p>
<p>Preso atto delle dichiarazioni del terzo pignorato, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 1038 del 20.7.2006, assegnava al Linfozzi la somma di € 16.145,34, oltre interessi, nonché le spese dell’esecuzione, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CAP ed accessori come per legge, disponendo che il pagamento avvenisse direttamente in favore del creditore Linfozzi.</p>
<p>L’ordinanza, in data 28.7.2006, veniva notificata al Comune, che, nonostante richieste di pagamento con note del 2.8.2006 e del 29.9.2006, non provvedeva all’adempimento, dopo di che il ricorrente diffidava, con atto notificato il 17.10.2006, il Comune ad adempiere.</p>
<p>Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto con atto notificato il 18.12.2006 ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che il TAR dichiari l’obbligo del Comune di pagare entro un termine perentorio, nominando anche un Commissario “ad acta” per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’ente.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune intimato che eccepisce in primo luogo l’inammissibilità della procedura instaurata dal ricorrente, chiedendo in via subordinata che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto con mandato del 13.8.2007 è stato effettuato il pagamento in favore del Linfozzi della complessiva somma di € 18.187,43.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza camerale del 22 novembre 2007. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come puntualmente eccepito dalla difesa del Comune, il ricorso proposto è inammissibile in quanto volto alla esecuzione di un provvedimento non avente i requisiti formali del giudicato, inammissibilità che preclude di dichiarare cessata la materia del contendere per l’avvenuto pagamento della somma vantata dal ricorrente, atteso che una siffatta dichiarazione presuppone l’ammissibilità dell’impugnativa.</p>
<p>Di identica questione si è già occupata la giurisprudenza con la pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, sez.I, del 5.7.2006, n.1575, dalle cui conclusioni non si ha motivo di discostarsi.</p>
<p>E’ stato affermato che, in base all’art. 37 L. 1034/1971, il ricorso per l’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata (C.S., sez. VI, 18.5.2000, n. 2838).<br />
Nella specie, manca un giudicato in senso formale e sostanziale, essendo stato del tutto irritalmente proposto un ricorso che ha da oggetto un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi.</p>
<p>Né può seguirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (C.S.A.P. 9.3.1973, n. 1; C.S., sez. V, 11.10.2005, n. 5480), che, come noto, ammette la simultanea e concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni, posto che il limite al contemporaneo ricorso di tali mezzi processuali, che possono essere percorsi autonomamente, senza interferenze reciproche, è costituito dal divieto per il G.A. di intervenire e interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile.</p>
<p>Per tali ragioni il ricorso risulta inammissibile.<br />
Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe<b> inammissibile</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2005 n.913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-20-7-2005-n-913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-20-7-2005-n-913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-20-7-2005-n-913/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2005 n.913</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.Ric. De Angeli Mario contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Art. 2 L. n° 16/1980 e Art. 1 L. n° 96/1994) silenzio rifiuto e requisiti dell&#8217;obbligo di provvedere 1. Attribuzione di qualifica superiore funzionale – Silenzio rifiuto – Condizioni dell’obbligo di provvedere. 2. Attribuzione di qualifica</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-20-7-2005-n-913/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2005 n.913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.Ric. De Angeli Mario contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Art. 2 L. n° 16/1980 e Art. 1 L. n° 96/1994)</span></p>
<hr />
<p>silenzio rifiuto e requisiti dell&#8217;obbligo di provvedere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Attribuzione di qualifica superiore funzionale – Silenzio rifiuto – Condizioni dell’obbligo di provvedere.</p>
<p>2. Attribuzione di qualifica superiore funzionale – Silenzio rifiuto – Violazione del principio dell’affidamento – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va ravvisato un obbligo di provvedere ogni qual volta l&#8217;istanza del privato: A) &#8211; sia proposta da un soggetto astrattamente legittimato ad ottenere il bene della vita di cui la P.A. dispone con il procedimento; B) &#8211; concerna poteri e beni effettivamente attribuiti alla cura della P.A. destinataria; C) &#8211; proponga un modello d&#8217;assetto di interessi serio, non emulativo, non ipotetico e fondato su dati documentali certi e legittimi, atti a soddisfare al meglio, rebus sic stantibus, l&#8217;interesse pubblico in una con la situazione soggettiva del privato.</p>
<p>2. L’Amministrazione ha perciò il dovere di definire con provvedimento esplicito le istanze di coloro che si trovino in rapporto di lavoro con le stesse, onde eliminare ogni incertezza sulla propria posizione giuridica ed economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">silenzio rifiuto e requisiti dell&#8217;obbligo di provvedere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1102 del 1988 proposto da<br />
<b>De Angeli Mario</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Giustini e Andrea Principi, elettivamente domiciliato in Ancona, Via Menicucci n.1, presso lo studio degli stessi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Poste e Telecomunicazioni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso gli uffici della stessa in Piazza Cavour 29, legalmente domiciliato;</p>
<p>con l’intervento di</p>
<p><b>Poste Italiane spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Galassi e Maria Lina Galante, elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza XXIV Maggio, presso il Servizio legale della società;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento negativo formatosi per effetto del silenzio rifiuto serbato dal Ministero resistente in esito all’atto di diffida notificato in data 23 maggio 1988 per ottenere l’attribuzione della quinta qualifica funzionale, nonché per il riconoscimento del diritto all’attribuzione della medesima qualifica.</p>
<p>	Visti il ricorso con i relativi allegati, nonché l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Alberto Tramaglini;<br />	<br />
	Uditi l’avv. Mauro Castagnino, in sostituzione degli avv.ti Giustini e Principi, per il ricorrente, l’avv. dello Stato G.Moneta per il Ministero resistente e l’avv. Galassi per la s.p.a. Poste Italiane;<br />	<br />
	Ritenuto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione postale con la qualifica di operatore d’esercizio di IV qualifica, assume di essere stato assegnato a mansioni corrispondenti alla figura professionale di operatore specializzato d’esercizio ascrivibile alla V q.f..<br />	<br />
	Ritenendo di aver diritto all’inquadramento nella superiore qualifica in virtù delle disposizioni che disciplinano il rapporto con l’Am-ministrazione resistente, il ricorrente in data 23 maggio 1988 diffidò l’Amministrazione a provvedere di conseguenza. <br />	<br />
	Contro il silenzio serbato dall’Amministrazione è diretto il ricorso in esame.<br />	<br />
	Si è costituito in giudizio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Con atto dell’11 aprile 2000, denominato in riassunzione, il ricorso è stato notificato a Poste Italiane s.p.a., che si è a sua volta costituito in giudizio ed ha concluso per l’infondatezza della domanda. <br />	<br />
	Entrambe le parti costituite contestano in fatto lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di appartenenza e comunque negano che, in base all’ordinamento del personale all’epoca vigente, ciò potesse determinare una qualche conseguenza sull’inquadramento del dipendente.<br />	<br />
	All’udienza di discussione le parti si sono rimesse agli scritti difensivi ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente adisce questo Giudice a seguito del silenzio serbato dall&#8217;intimato Ministero delle Poste e Telecomunicazioni sulla sua istanza del 23 maggio 1988, meglio indicata nelle premesse in fatto. Si tratta di controversia che precede temporalmente sia la trasformazione dell’Amministrazione P.T. in ente pubblico economico ex L. n.71 del 1994 che la devoluzione al Giudice ordinario delle controversie in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per cui sussiste la giurisdizione di questo TAR. <br />	<br />
	Nel merito va precisato che l’azione promossa dal ricorrente mira unicamente a far constare il silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza presentata, senza che ciò implichi una qualche valutazione del Giudice adito sull&#8217;oggetto del procedimento stesso. Invero, il giudizio, che ha per oggetto l’accertamento dell’omissione di provvedi-mento e la condanna della P.A. rimasta inerte, e perciò inadempiente verso l&#8217;obbligo di concludere in modo espresso e motivato un procedimento amministrativo legittimamente iniziato, è preordinato ad assicurare al ricorrente la definizione dell&#8217;assetto degli interessi in campo. Quest&#8217;ultimo s&#8217;appalesa, quindi, il bene della vita cui tende l&#8217;azione, mercé la conclusione espressa e motivata di tutti quei procedimenti che, come nella specie, necessitino di una statuizione provvedimentale ad hoc e non siano surrogabili da altre forme in varia guisa equipollenti ex lege o dalla repressione dell&#8217;inerzia della P.A. procedente con l&#8217;attivazione dei prescritti controlli sostitutivi.<br />	<br />
	Ciò posto, il ricorso in epigrafe s&#8217;appalesa fondato ed è meritevole d&#8217;accoglimento in ordine alla necessità che il procedimento de quo, iniziato con l&#8217;istanza in data 23 maggio 1988, venga concluso dalla P.A. intimata.<br />	<br />
	Il silenzio-rifiuto della P.A. si verifica, invero, qualora essa non concluda un procedimento per la cui definizione sussista un obbligo ad hoc, obbligo che va ravvisato, tra l&#8217;altro, ogni qual volta l&#8217;istanza del privato: A) &#8211; sia proposta da un soggetto astrattamente legittimato ad ottenere il bene della vita di cui la P.A. dispone con il procedimento; B) &#8211; concerna poteri e beni effettivamente attribuiti alla cura della P.A. destinataria; C) &#8211; proponga un modello d&#8217;assetto di interessi serio, non emulativo, non ipotetico e fondato su dati documentali certi e legittimi, atti a soddisfare al meglio, rebus sic stantibus, l&#8217;interesse pubblico in una con la situazione soggettiva del privato.<br />	<br />
	L’Amministrazione ha perciò il dovere di definire con provvedimento esplicito le istanze di coloro che si trovino in rapporto di lavoro con le stesse, onde eliminare ogni incertezza sulla propria posizione giuridica ed economica (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez.II, 22 giugno 1989, n.987).<br />	<br />
	Sussiste nella specie l&#8217;obbligo della P.A. intimata in ordine all&#8217;invocata conclusione del procedimento, non ostandovi un&#8217;ipotesi di manifesta inammissibilità dell&#8217;istanza attorea (per difetto dell&#8217;interesse introdotto dal ricorrente nel procedimento, in relazione al combinato disposto dell&#8217;art.2 della L. 16/1980 e dell&#8217;art.1, c. 5 della L. 96/1994).<br />	<br />
	In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto nei limiti appena evi-denziati, essendo invece inammissibile la domanda diretta all’accer-tamento del diritto ad ottenere l’inquadramento richiesto, non trovandosi il dipendente in posizione di diritto soggettivo. <br />	<br />
	Le spese del giudizio vanno compensate.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione e compensa le spese di giudizio.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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