<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9123 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9123/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9123/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9123 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9123/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a></p>
<p>Pres.Riggio, Rel. Fantini Epifani C. e altri (Avv. A. Peraino) c Ministero della Difesa (Avv. dello Stato) sulla sussistenza del diritto all&#8217;iscrizione al fondo di previdenza per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Riggio, Rel. Fantini<br />  Epifani C. e altri (Avv. A. Peraino)	c Ministero della Difesa (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del diritto all&#8217;iscrizione al fondo di previdenza per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto di percepire la retribuzione con il sistema dello stipendio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militari – Pensioni – Diritto all’iscrizione al fondo di previdenza – Decorrenza dell’iscrizione –  Sussiste &#8211; Tipo di rapporto di lavoro – Irrilevanza. 																																																																																												</p>
<p>2. Militari – Pensioni – Diritto alla restituzione di somme asseritamente versate in modo indebito a titolo di contribuzione –  Richiesta nell’ambito del processo per il riconoscimento dell’iscrizione al fondo &#8211; Non sussiste</p>
<p>3. Militari – Pensioni – Diritto a percepire l’indennità di buonuscita – Decorso del termine di cinque anni a decorrere dal collocamento in riposo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste il diritto all’iscrizione al fondo di previdenza gestito dall’INPDAP per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, indipendentemente dalle connotazioni (ferma e rafferma) del rapporto di pubblico impiego, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto di percepire la retribuzione con il sistema dello stipendio (fattispecie riguardante un sottufficiale in servizio permanente con retribuzione a stipendio). 																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste il diritto alla restituzione di somme asseritamente versate  in modo indebito a titolo di contribuzione in favore del fondo di previdenza gestito dall’INPDAP, nello stesso processo amministrativo volto a dimostrare l’eventuale esistenza del diritto all’iscrizione al fondo, in quanto può evincersi l’eventuale configurabilità di un diritto dei ricorrenti solo all’esito degli adempimenti connessi all’iscrizione ed in particolare alla predisposizione di un piano di riscossione.																																																																																												</p>
<p>3.	Sussiste la prescrizione del diritto a percepire l’indennità di buonuscita quando la pretesa sia stata azionata oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente, momento a partire dal quale viene in esistenza e può essere fatto valere  (v. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; 6/10/2005, n. 5411 e 25/5/2006, n. 3102)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza del diritto all&#8217;iscrizione al fondo di previdenza per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto di percepire la retribuzione con il sistema dello stipendio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
 Sezione Terza Ter</b></p>
<p>Composto dai Magistrati:<br />
Italo                   RIGGIO                                 Presidente:<br />
Giulia                 FERRARI                             Componente;<br />
Stefano               FANTINI                              Componente relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 14414 del 1998 Reg. Gen. proposto da</p>
<p> <b>Epifani Cosimo Giuseppe, Gargano Salvatore, Citro Ciro, Masiello Carmine, Scalone Giuseppe, Parrella Benito, Marra Luigi</b>, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonino Peraino, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Caro n. 38;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p> &#8211; <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>&#8211;	<b>I.N.P.D.A.P. &#8211; Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Piera Messina, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Beccaria n. 29; 																																																																																												</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza dell’ex Enpas, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, oltre che alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di contributo di riscatto nel periodo pre &#8211; ruolo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, previo, se del caso, annullamento degli atti, anche a contenuto generale, ostativi al riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, tra cui, in particolare, il provvedimento in data 6/10/1994 e quello in data 1/8/1997, successivamente comunicati.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P.;<br />
Vista la memoria prodotta dall’I.N.P.D.A.P. a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5/7/2007, il Cons. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Peraino per i ricorrenti, l’Avv. Bottura, in sostituzione dell’Avv. Messina, per l’I.N.P.D.A.P., e l’Avv. dello Stato Stigliano per l’Amministrazione statale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato  in data 23/10/98 e depositato il successivo 20/11 i ricorrenti, sottufficiali in s.p.e. dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare, lamentano la loro mancata iscrizione al fondo previdenziale da parte dell’E.N.P.A.S., deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>1) Violazione degli artt. 2 e 3 del r.d. 25/2/1928, n. 169, degli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione; eccesso di potere.<br />
Il Ministero della Difesa ha negato l’iscrizione d’ufficio al fondo di previdenza dell’E.N.P.A.S. disattendendo non solo la portata della decisione n. 634/86 del T.A.R. Lazio, ma soprattutto un obbligo derivante da una norma di legge (l’art. 3 del r.d. n. 634/86).<br />
In ogni caso, la mancata estensione in via amministrativa della sentenza predetta ha determinato una situazione di oggettiva disparità di trattamento tra i sottufficiali beneficiari della pronuncia e gli altri dipendenti, con conseguente compromissione del buon andamento degli uffici.<br />
Lo stato giuridico dei sottufficiali prevede che si transiti in servizio permanente effettivo con la nomina a sergente maggiore; anteriormente il servizio viene espletato come militare di truppa e poi con il grado di sergente, con percezione della relativa retribuzione.<br />
L’art. 3 del r.d. n. 169/28 prevede che sono iscritti all’opera di previdenza i sottufficiali del regio esercito, della marina e della aeronautica a partire dalla data in cui per gli stessi è stato adottato il sistema di retribuzione a stipendio; l’art. 39 del d.P.R. n. 1032/73 ribadisce tale principio, ed il successivo art. 53 stabilisce il diritto alla iscrizione al fondo di previdenza anche per i sottufficiali dell’aeronautica.<br />
Ne deriva che il sottufficiale in s.p.e. ha un diritto soggettivo all’iscrizione al fondo di previdenza.</p>
<p>2) Violazione dell’art. 3 del r.d. n. 169/28, degli artt. 39 e 53 del d.P.R. n. 1032/73; eccesso di potere.<br />
La mancata iscrizione dei ricorrenti è illegittima, in quanto anche prima del loro inquadramento in s.p.e. sussisteva un rapporto di impiego con l’Amministrazione statale; in particolare, dal momento del conferimento del grado di sergente per il militare viene adottato il sistema di retribuzione mensile, con diritto alla tredicesima mensilità ed a tutte le indennità spettanti al pubblico dipendente (conferma di ciò si rinviene nel fatto che il sottufficiale di complemento ha diritto alla pensione per anzianità di servizio).<br />
Di qui l’illegittimità dell’iscrizione al fondo di previdenza solamente con decorrenza dal momento del passaggio degli odierni deducenti in s.p.e., considerando solo da tale epoca costituito il rapporto di impiego pubblico.</p>
<p>3) Violazione dell’art. 26 della legge n. 824/73, dell’art. 3 della legge n. 477/1964, dell’art. 23 del r.d. n. 1369/28, degli artt. 3 e 42 della Costituzione; eccesso di potere.<br />
L’art. 26 della legge n. 824/73 chiarisce l’assoluta illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, prevedendo che i sottufficiali trattenuti o richiamati in servizio sono iscritti d’ufficio all’Opera di previdenza; il trattenimento in servizio può avvenire, tra l’altro, mediante rafferme biennali fino all’età di 53 anni (art. 2 della legge n. 447/64); ne consegue la iscrivibilità al fondo di previdenza di tutti quei sottufficiali che, al termine del periodo di ferma, abbiano contratto un ulteriore vincolo mediante una successiva rafferma di durata biennale (e dunque anche dei militari non di ruolo).<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l’I.N.P.D.A.P.; quest’ultimo ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito nei confronti del ricorrente Parrella Benito, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
All’udienza del 5/7/2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Con il presente ricorso i deducenti, sottufficiali in s.p.e. dell’Aeronautica e della Marina militare, chiedono, allegando tre censure che possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente complementari tra loro, la propria iscrizione presso il fondo di previdenza ex E.N.P.A.S. dalla data di ammissione in servizio.<br />
Il ricorso è parzialmente fondato, e deve dunque essere accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione, con eccezione della posizione del sig. Parrella.<br />
Occorre premettere che il d.P.R. 29/12/1973, n. 1032, nell’enucleare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S. (ed ora dall’I.N.P.D.A.P.) ha ricompreso fra questi i militari delle Forze Armate (art. 1, III comma), senza ulteriori specificazioni, se non che siano in servizio “continuativo”, che è poi la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma.<br />
Si aggiunga che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il rapporto di lavoro del personale in ferma e rafferma assume in sé  tutte le connotazioni del rapporto di pubblico impiego, integrando il presupposto legale per la costituzione del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e l’indennità di buonuscita (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 11/4/2005, n. 2615; 18/5/2005, n. 3947).<br />
La pretesa azionata dai ricorrenti trova peraltro più pregnante fondamento nella previsione dell’art. 3, lett. a), del r.d. 26/2/1928, n. 619, la quale, ponendosi in rapporto di specialità con la norma dell’art. 53 del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali (d.P.R. n. 1032/73), espressamente include, tra il personale avente diritto all’iscrizione all’Opera di previdenza, “i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio”.<br />
Tale Opera di previdenza è stata poi incorporata nell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali, cui è succeduto l’I.N.P.D.A.P.<br />
La richiamata norma dell’art. 3 del r.d. n. 619/1928 (letta in combinato disposto con l’art. 43 del d.P.R. n. 1032/73) vale peraltro anche a circoscrivere la portata del diritto all’iscrizione dei ricorrenti, che può essere disposta per il solo personale che abbia conseguito la posizione di sottufficiale con retribuzione a stipendio, e dunque con tale decorrenza, rimanendo invece esclusi dal beneficio i militari in posizione sottordinata.</p>
<p>1.1.- In tali termini può dunque trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti, che invocano il diritto all’iscrizione dalla data di “assunzione in servizio”.<br />
Va conseguentemente affermato l’obbligo del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei ricorrenti al Fondo di previdenza con decorrenza dal momento in cui i sottufficiali hanno cominciato ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio.<br />
Deve, al contrario, allo stato degli atti, essere disattesa la domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in modo indebito a titolo di riscatto del periodo pre &#8211; ruolo, in quanto generica ed indimostrata.<br />
E’ chiaro, infatti, che l’invocata iscrizione al Fondo presuppone l’assolvimento dell’obbligo contributivo da parte dell’Amministrazione e del militare interessato, nelle percentuali prescritte.<br />
In assenza di una specifica e documentata allegazione, dunque, solamente all’esito degli adempimenti connessi all’iscrizione, ed in particolare alla predisposizione di un piano di riscossione, può evincersi l’eventuale configurabilità di un diritto dei ricorrenti alla restituzione di somme indebitamente versate a titolo di contribuzione.</p>
<p>2.-  Nel descritto contesto deve ritenersi meritevole di positivo apprezzamento l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.D.A.P. con riferimento alla posizione del sig. Parrella, nella considerazione, non contestata ex adverso, che la pretesa è stata azionata per la prima volta in sede giurisdizionale, oltre dunque il quinquennio decorrente dalla data di collocamento a riposo, avvenuto il 4/12/92.<br />
Ed invero, ai sensi degli artt. 1 e 20, II comma, del d.P.R. n. 1032/73, il diritto di percepire, in tutto od in parte, l’indennità di buonuscita (fine ultimo dell’iscrizione al fondo previdenziale) si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente, momento in cui il diritto viene in esistenza e può essere fatto valere (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; Cons. Stato, Sez. VI, 6/10/2005, n. 5411; Cons. Stato, Sez. VI, 25/5/2006, n. 3102).<br />
In ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto, con riguardo alla posizione del sig. Parrella, il ricorso deve essere disatteso.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso, relativamente ai signori Epifani, Gargano, Citro, Masiello, Scalone e Marra, deve essere accolto nei limiti sopraindicati, mentre deve essere respinto nei confronti del sig. Parrella per  prescrizione del diritto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, relativamente ai ricorrenti Epifani, Gargano, Citro, Masiello, Scalone e Marra, mentre lo respinge nei confronti del ricorrente Parrella. <br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.7.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
