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	<title>9108 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9108 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</a></p>
<p>GRECO ANTONIO, Pres. , CROLLA COSMO Rel. TARSU: differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione. Imposte e tasse &#8211; tarsu &#8211; differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione &#8211; ratio.   In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRECO ANTONIO, Pres. , CROLLA COSMO Rel.</span></p>
<hr />
<p>TARSU: differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Imposte e tasse &#8211; tarsu &#8211; differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione &#8211; ratio.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità  produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività , il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità  dell&#8217;ente impositore .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Data pubblicazione: 18/05/2020</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p> ORDINANZA</p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso 5801-2019 proposto da:</p>
<p align="JUSTIFY">COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato VINCENZO CRISCUOLI;</p>
<p align="JUSTIFY">ZAGARA EDILIZIA SRL;</p>
<p align="JUSTIFY">Contro</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; intimata &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">avverso la sentenza n. 4375/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.</p>
<p align="JUSTIFY">Nr 5801/2019 nr. 23 o.0</p>
<p align="JUSTIFY">RILEVATO CHE</p>
<p align="JUSTIFY">1. Zagara Edilizia srl, successivamente divenuta Zagara Turismo srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento TARSU relativa all&#8217;anno 2012.</p>
<p align="JUSTIFY">2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso determinando la tariffa Tarsu ,applicata per l&#8217;attività  di albergo, in misura eguale a quella prevista per le abitazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Palermo e la Commissione Regionale Tributaria accoglieva parzialmente</p>
<p align="JUSTIFY">olkt</p>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;appello ritenendo legittima la previsione regolamento retta</p>
<p align="JUSTIFY">Ti5-a-Prq solo nella parte in cui prevedeva una diversa tariffa rispetto a quella prevista per le civili abitazioni delle aree alberghiere destinate ad attività  di ristorazione.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Palermo affidandosi a due motivi. La contribuente non si è costituita.</p>
<p align="JUSTIFY">CONSIDERATO CHE</p>
<p align="JUSTIFY">1.Con il primo motivo d&#8217;impugnazione l&#8217;Ente territoriale denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68 del d.lvo 507/1993 in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 del regolamento Tarsu del Comune di Palermo per avere la CTR</p>
<p align="JUSTIFY">Ric. 2019 n. 05801 sez. MT &#8211; ud. 16-01-2020 -2-</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">illegittimamente censurato la differenziazione di trattamento fiscale operata dal Regolamento tra civili abitazioni ed immobili adibiti ad esercizio alberghiero.</p>
<p align="JUSTIFY">1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell&#8217;art. 7 comma 5 d.lvo nr 546/1992.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quando sottendono la medesima questione, sono fondati.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1 Va ribadito in ordine allo specifico aspetto della legittimità  della differenziazione tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di TARSU, &lt;&lt;è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità  produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività , il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità  dell&#8217;ente impositore» (cfr. tra le tante Cass.n.4797/14,8336/15, 913/16 e 22531/2017 ).</p>
<p align="JUSTIFY">2.2 La CTR nel ritenere illegittima la disposizione regolamentare che prevede con riferimento agli spazi alberghieri diversi dai locali di ristorazione una differente tariffa rispetto alle abitazioni civili non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti.</p>
<p align="JUSTIFY">Ric. 2019 n. 05801 sez. MT &#8211; ud. 16-01-2020 -3-</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3 II ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell&#8217;impugnata sentenza; la causa, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate avuto riguardo agli esiti dei giudizi.</p>
<p align="JUSTIFY">PQM</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte;</p>
<p align="JUSTIFY">accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300 per compensi , C 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">Così¬ deciso nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2020.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Presidente</p>
<p align="JUSTIFY">Dr. Antonio Greco</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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