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	<title>9088 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9088 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2008 n.9088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-22-10-2008-n-9088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-22-10-2008-n-9088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2008 n.9088</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. ProiettiF. Tettoia (Avv. F. Picerni) c/ Ministero della difesa, Comando della Capitale -SM- Ufficio Affari Generali e Presidiari (Avv. dello Stato) sul difetto di giurisdizione del g.a. sulle controversie in tema di modalità di adeguamento del canone dovuto per gli alloggi di servizio Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-22-10-2008-n-9088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2008 n.9088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-22-10-2008-n-9088/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2008 n.9088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo,  Est. Proietti<br />F. Tettoia (Avv. F. Picerni) c/ Ministero della difesa, Comando della Capitale -SM- Ufficio Affari Generali e Presidiari (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del g.a. sulle controversie in tema di modalità di adeguamento del canone dovuto per gli alloggi di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Militare e militarizzato &#8211; Alloggi di servizio – Rideterminazione canone – Errore di calcolo – Giurisdizione g.a. – Non sussiste – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di assegnazione degli alloggi militari di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 5 L. 1034/1971, non rientrano nella giurisdizione del g.a. le controversie volte a sindacare non già il potere della p.a. di procedere all’adeguamento del canone dovuto, in conformità ai criteri fissati negli atti regolamentari nè l’uso che la stessa abbia fatto di detto potere regolamentare bensì la sola modalità operativa attraverso cui tale pretesa è stata realizzata, ritenuta viziata da un errore di calcolo. Difatti, in tale ipotesi, si discute non già del cattivo uso di un potere amministrativo, ma del modo in cui è stata condotta un’attività gestionale di natura sostanzialmente privatistica, inerente l’esercizio di un diritto potestativo e non già di una pubblica potestà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del g.a. sulle controversie in tema di modalità di adeguamento del canone dovuto per gli alloggi di servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE  I bis &#8211;</b></p>
<p>così composto: dott. Elia Orciuolo		#NOME?	#NOME?	#NOME?																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11855/1999, proposto da<br />
<b>Tettoia Filippo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Picerni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via C. Colombo n. 179;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro-tempore,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Comando della Capitale – SM – Ufficio Affari Generali e Presidiari</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamenti domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento in data 1°/6/1999, del Comando della Capitale – SM – Ufficio Affari Generali e Presidiari, con il quale, in applicazione del DM 24/11/1995, e dell’art. 43 l.n. 724/1994, è stato fissato in lire 346.167 mensili il canone relativo alla c<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000, che consente di definire la causa in camera di consiglio con sentenza semplificata;<br />
Nominato relatore per l’udienza del 15 ottobre 2008 il dr. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il militare ricorrente ha affermato di essere titolare di alloggio di servizio ed ha contestato la legittimità dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali l’Amministrazione ha deciso di procedere ad un adeguamento del canone dovuto per l’alloggio anzidetto ed al recupero delle differenze dovute a decorrere dal 1° gennaio 1995.<br />
In particolare, la parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:<br />
1)	Violazione dell’art. 43 della l. 724/94, in relazione all’art. 13 l.n. 497/78, dell’art. 3 DM 4/dc/497/AST del 12/10/1995, nonché degli artt. 14, 16, 20 e 21 l.n. 392/78; difetto di motivazione e di istruttoria: &#8211; l’Amministrazione intimata avrebbe disatteso le disposizioni indicate omettendo di considerare che agli immobili ultimati prima del 1975 nella Regione Lazio andava applicato un costo base pari a lire 250.000; applicando un coefficiente pari a 1,25 relativo alla tipologia dell’immobile qualificando come abitazione di civile abitazione (A/2), mentre l’abitazione del ricorrente è accatastata come A/4 (abitazione di tipo popolare, cui si applica un coefficiente pari a 0,80); omettendo di applicare correttamente il coefficiente di degrado per ogni anno a decorrere dal sesto anno successivo a quello di costruzione ed il coefficiente di conservazione, indicato come ‘normale’ dall’amministrazione senza considerare lo stato fatiscente dell’alloggio in questione;<br />	<br />
2)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della l. 724/94, in relazione all’art. 13 l.n. 497/78, nonché all’art. 24 l.n. 392/78; Eccesso di potere: l’Amministrazione ha violato la disciplina richiamata la quale prevede, ai fini dell’applicazione al canone dell’aggiornamento ISTAT, un’espressa richiesta da parte del locatore a mezzo di lettera raccomandata da inviare al conduttore;<br />	<br />
3)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della l. 724/94, in relazione all’art. 13 l.n. 497/78, nonché all’art. 25 l.n. 392/78; Eccesso di potere: le disposizioni indicate ed, in particolare, l’ultima norma citata, stabilisce che ciascuna delle parti può chiedere un adeguamento del canone, ma l’aggiornamento può operare solo a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale lo stesso sia stato richiesto con lettera raccomandata; del resto, con circolare n. 94/95 dell’8/9/1995, la stessa Amministrazione aveva stabilito quale termine ultimo per il recupero la data del 31/12/1997.<br />	<br />
Sulla base di tali censure la parte ricorrente ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
L&#8217;Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
La domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, è stata accolta in parte, con conseguente sospensione del provvedimento di recupero delle differenze del canone.<br />
All’udienza del 15 ottobre 2008 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, per le ragioni di seguito indicate.<br />
Il ricorrente contesta gli atti con i quali l’Amministrazione, in qualità di proprietaria degli alloggi (demaniali) occupati, ha rideterminato &#8211; ai sensi dell’art.43 1° comma, della L. n.724 del 1994 &#8211; la misura del canone dovutole, fissando la decorrenza del relativo obbligo a far data dall’1.1.1995; ed ha disposto il recupero delle somme delle quali risulta creditrice mediante compensazione, e cioè trattenendole sulle competenze stipendiali a sua volta dovute all’assegnatario.<br />
Il ricorrente non contesta il potere dell’Amministrazione di procedere alla rideterminazione del canone, ma lamenta la violazione dell’art.16 della L. n.392 del 1978, deducendo che l’Amministrazione ha errato nell’effettuare il calcolo del nuovo “equo canone” da lui dovuto mensilmente per l’utilizzazione dell’alloggio concessogli.<br />
Lamenta, cioè, la correttezza dei calcoli che hanno condotto alla determinazione dell’importo del canone rivalutato. <br />
Nei termini in cui è posta, la domanda giudiziale non appare azionabile innanzi al Giudice Amministrativo, per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
Nel devolvere alla competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, in sede di giurisdizione esclusiva, la decisione in merito ai ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, l’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 ha fatto salva la giurisdizione dell&#8217;Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. <br />
In merito a tale norma sono sorti due orientamenti giurisprudenziali.<br />
Secondo quello, per così dire, più radicale (emergente da: CGA, 5.8.1993. n. 290; CS, VI^, n.169 del 1985; Id., IV^, n.46 del 1990; e, più recentemente, CS, IV^, n.2708 del 2000 e CGA. n.418 del 2002), la ripartizione di giurisdizione operata dal Legislatore deve intendersi effettuata “per materia”, con la conseguenza che il Giudice Ordinario conosce delle controversie relative ai canoni indipendentemente dalla circostanza che si prospetti la violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. <br />
In tal senso il Consiglio di Stato ha specificato che allorquando la controversia riguardi indennità, canoni ed altri corrispettivi, la deroga in favore dell’AGO opera sia che si controverta sull’an, che sul quomodo e/o sul quantum debeatur (così, in CS, n.2708 del 2000).<br />
Secondo un orientamento più flessibile e più tradizionalista &#8211; invece &#8211; il Giudice Ordinario conosce solamente le controversie relative a diritti soggettivi, con esclusione, quindi, di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi, come avviene quando viene in rilievo l’uso di potere discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione (cfr. CS, V^, 8.10.1992, n. 975; Id., VI^, 13.12.1990, n. 1057; Cass. SS.UU. 9.11.1994 n. 9286). <br />
La Corte di Cassazione sembra propendere per quest’ultimo orientamento. Essa, infatti, afferma che per stabilire se e quando la giurisdizione spetti al giudice ordinario in applicazione della regola  posta dall’art.5 della legge n.1034 del 1971, “è decisivo il fatto che la domanda riguardi la pretesa della P.A. per affermato credito derivante dal diritto all’aumento del canone” (Cass. SS.UU. n. 12057 del 1998; idem, n. 5023 del 1979).<br />
Dal che deriva che la giurisdizione resta incardinata presso il Giudice Amministrativo ogniqualvolta si contesti non tanto il risultato dell’attività di rideterminazione (c.d. “adeguamento”) del canone (in sé e per sé considerata), quanto &#8211; piuttosto &#8211; la legittimità degli atti regolamentari a contenuto normativo generale con i quali l’Amministrazione abbia fissato, nell’esercizio e con uso di potere discrezionale, i criteri di base per effettuare tale operazione.<br />
Appare evidente che per una corretta applicazione del criterio discretivo emergente da questo secondo orientamento, occorre di volta in volta verificare se, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, sia richiesto &#8211; o meno &#8211; un sindacato giurisdizionale sull’uso del potere amministrativo; e cioè di quel potere autoritativo (di comprimere o di modificare unilateralmente la sfera giuridica soggettiva di chi vi è “assoggettato”) che compete all’Amministrazione in quanto soggetto agente per la realizzazione del pubblico interesse. <br />
Essendo evidente che ove non vengano in discussione tali poteri, ma si controverta solamente sul corretto esercizio di facoltà inerenti l’uso esclusivo del bene patrimoniale oggetto dello specifico rapporto concessorio &#8211; e cioè sul corretto esercizio di potestà correlate alla titolarità della proprietà (per quanto demaniale) di un bene &#8211; si è al di fuori della competenza del giudice amministrativo.<br />
Da quanto fin qui rilevato consegue che nella fattispecie per cui è causa,  tanto se si prescelga il primo orientamento, quanto se si valorizzi il secondo &#8211; sorto nell’ambito della giurisprudenza amministrativa ed in parte avallato, come si è visto, dalla stessa Corte di Cassazione &#8211; la giurisdizione non possa che essere devoluta all’AGO.<br />
E’ sufficiente osservare, al riguardo &#8211; infatti &#8211; che nel giudizio in esame i ricorrenti non hanno impugnato, unitamente ai provvedimenti che determinano il nuovo canone e che fissano la decorrenza dell’obbligazione, anche i decreti ministeriali nei quali si concreta la potestà autoritativa della P.A.  <br />
Sicchè è evidente che la loro domanda non mira a  sindacare il potere della P.A. di procedere all’adeguamento del canone in conformità ai criteri fissati nei predetti decreti ministeriali, né l’uso che essa ha fatto del suo potere regolamentare, ma &#8211; più limitatamente &#8211; la modalità operativa attraverso cui tale pretesa è stata realizzata; modalità che &#8211; secondo la tesi propugnata in ricorso – sarebbe stata viziata da un errore di calcolo (consistente nell’aver attribuito un coefficiente tipologico non corrispondente alla categoria catastale attribuita all’alloggio).<br />
Sicchè, all’evidenza, si tratta di una doglianza che non è rivolta a sindacare il cattivo uso di un potere amministrativo, ma il modo in cui è stata condotta un’attività gestionale (o “di gestione”) di natura sostanzialmente privatistica;  inerente, nella specie, l’esercizio di un diritto potestativo &#8211; in ciò risolvendosi la facoltà di procedere unilateralmente alla rideterminazione del canone &#8211; e non già l’esercizio di una  pubblica potestà. <br />
In considerazione delle superiori osservazioni, ritenuto che non sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a pronunciarsi nella presente controversia.<br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008.</p>
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