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	<title>9066 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2019 n.9066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-7-2019-n-9066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-7-2019-n-9066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2019 n.9066</a></p>
<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Michele Ursini c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Usr &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; altri n. c.) La procedura nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-7-2019-n-9066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2019 n.9066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-7-2019-n-9066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2019 n.9066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore  (Omissis  rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Michele Ursini c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Usr &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; altri n. c.)</span></p>
<hr />
<p>La procedura nazionale di mobilità  attuata con Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 in attuazione dell&#8217;art. 1, c. 108 della legge n. 107/2015 non si è concretizzata in una vera e propria attività  amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell&#8217;intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell&#8217;organico dell&#8217;autonomia della scuola.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Istruzione &#8211; istruzione scolastica &#8211; procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili &#8211; Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 &#8211; attuazione mediante impersonale algoritmo &#8211; illegittimità .</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>La procedura nazionale di mobilità  attuata con Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 in attuazione </i><i>dell&#8217;art. 1, c. 108 della legge n. 107/2015 non si è concretizzata in una vera e propria attività  amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell&#8217;intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell&#8217;organico dell&#8217;autonomia della scuola: alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati ad una procedura amministrativa può, infatti, legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità  valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l&#8217;attività  amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica Amministrazione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09066/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09734/2016 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9734 del 2016, proposto da <i>omissis </i> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Michele Ursini, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Usr &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">P. T. B. non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dei provvedimenti comunicata in data 03.03.2016 conclusivi della procedura di mobilità  nazionale straordinaria di cui all&#8217;o.m. 241/2016 nella parte in cui non consente ai ricorrenti di permanere nella prima provincia prescelta nella domanda di mobilità  ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico triennale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca e di Usr &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti, nella dedotta qualità  di docenti immessi in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario assunzionale di cui alla L. n. 107/2015 (a seguito delle procedure indette ex art. 1, co. 98, lett. c) l. cit.) su posti di potenziamento, di sostegno o su posto comune nella scuola secondaria di primo grado, impugnano la procedura nazionale di mobilità  attuata con ordinanza ministeriale n. 241/2016 in attuazione dell&#8217;art. 1, co. 108 della citata legge.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti denunciano che il delineato piano straordinario non è stato corredato da alcuna attività  amministrativa ma è stato demandato ad un algoritmo, tuttora sconosciuto, per effetto del quale sono stai operati i trasferimenti e le assegnazioni in evidente contrasto con il fondamentale principio della strumentalità  del ricorso all&#8217;informatica nelle procedure amministrative. Vi sarebbe stata quindi effettuazione di attività  provvedimentale senza la previa attività  istruttoria e procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione della legittimità  dell&#8217;utilizzo dell&#8217;algoritmo è stata esaminata da questa Sezione in analoghi ricorsi con le sentenze n. 9224/2018;9225/2018;9226/2018;9227/2018, che hanno concluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha ritenuto il Collegio con le richiamate Sentenze dirimente in punto di diritto l&#8217;argomento secondo cui &#8220;<i>è mancata nella fattispecie una vera e propria attività  amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell&#8217;intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell&#8217;organico dell&#8217;autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità  valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l&#8217;attività  amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l&#8217;altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario&#8221;. &#8220;&#038; può utilmente essere richiamato e si ritiene di proporre per analogia alla soggetta questione, quanto di recente è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure nel caso esiziale di esclusione da una procedura concorsuale per problematiche discendenti dall&#8217;impiego della modalità  informatica prescritta dalla lex specialis per la presentazione della domanda di partecipazione. Si è condivisibilmente precisato sul punto che &#8220;nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata &#8220;la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità  di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività  amministrativa sostanziale,</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche&#8221; e che &#8220;pro futuro ed in</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>un&#8217;ottica conformativa del potere, l&#8217;Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda&#8221; » (T.A.R. Puglia &#8211; Bari, n.896/2016)&#8221;. Ha precisato altresì il Collegio che &#8220;le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l&#8217;ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136&#8243; (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2018, n. 8902)&#8221; e che &#8220;non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami dell&#8217;art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7,8, 10 e 10 &#8211; bis della L. 7.8.1990, n. 241, all&#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall&#8217;art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell&#8217;interlocuzione personale intessuto nell&#8217;art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all&#8217;attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività  istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività , talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l&#8217;opera e l&#8217;attività  dianoetica dell&#8217;uomo può svolgere&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In definitiva, &#8220;le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l&#8217;attività  cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un&#8217;istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l&#8217;osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all&#8217;uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>quali va dunque riservato tutt&#8217;oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell&#8217;attività  dell&#8217;uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all&#8217;art. 6 della Convezione europea dei diritti dell&#8217;uomo&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la censura relativa all&#8217;algoritmo deve essere accolta con conseguente assorbimento delle altre censure.</p>
<p style="text-align: justify;">La delicatezza e novità  delle questioni giuridiche affrontate è motivo di compensazione delle spese di lite tra le costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-7-2019-n-9066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2019 n.9066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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