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	<title>9065 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9065 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.9065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-5-2004-n-9065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-5-2004-n-9065/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.9065</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, Est. F. Guerriero Lidia Capasso (avv.ti Raffaele Capunzo e Guglielmo Conca) contro Comune di Crispano, (avv.ti Daniele Perna e Vittorio Cozzolino). spetta ai dirigenti e non al Sindaco il potere in materia di rilascio della concessione edilizia 1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-5-2004-n-9065/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.9065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-31-5-2004-n-9065/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.9065</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, Est. F. Guerriero<br /> Lidia Capasso (avv.ti Raffaele Capunzo e Guglielmo Conca) contro Comune di Crispano, (avv.ti Daniele Perna e Vittorio Cozzolino).</span></p>
<hr />
<p>spetta ai dirigenti e non al Sindaco il potere in materia di rilascio della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia – Spetta al dirigente del settore competente e non al Sindaco</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Concessione edilizia – Termine per impugnare – Decorrenza – Pubblicità di fatto della concessione &#8211; Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell&#8217;art. 51 comma 3 lett. f ) L. 8 giugno 1990 n. 142, nel testo sostituito dall&#8217;art. 6 L. 15 maggio 1997 n. 127, spetta ai dirigenti e non al Sindaco il potere in materia di rilascio della concessione edilizia, irrilevante essendo al riguardo la mancata previa adozione dello statuto e dei regolamenti del Comune, atteso che la previa adozione della normativa di dettaglio è richiesta unicamente per gli atti discrezionali, e non anche per quelli vincolati (tra cui rientra la concessione edilizia, costituente un mero atto di controllo di conformità dell&#8217;intervento costruttivo di progetto allo strumento urbanistico).</p>
<p>2. Ai fini dell&#8217;inizio della decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia rilasciata in favore di terzi, non bastano la semplice notizia del rilascio dell&#8217;atto o la vaga cognizione del suo contenuto, poiché occorre la conoscenza dei suoi elementi essenziali, tra i quali rientrano le caratteristiche oggettive evincibili dai grafici allegati; pertanto, la pubblicità di fatto, attuata mediante il cartello di cantiere, così come il mero inizio o lo svolgimento dei lavori di costruzione, la pubblicazione del progetto all&#8217;albo pretorio, la richiesta di delucidazioni, non sono rilevanti per far presumere la piena conoscenza, anche se sono indicati gli estremi del provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta ai dirigenti e non al Sindaco il potere in materia di rilascio della concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 9065/04 reg. sent.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>composto dai magistrati: Presidente dott. Antonio Onorato; Consigliere	dott. Francesco Guerriero; Consigliere dott. Vincenzo Cernese ha pronunciato la seguente																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2809 del 1998 proposto dalla<br />
<b>sig.ra Lidia Capasso</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Capunzo e Guglielmo Conca, e presso il primo elettivamente domiciliata in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 33,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Crispano</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Perna e Vittorio Cozzolino  e presso il primo selettivamente domiciliato in Napoli, Centro direzionale is F/12<br />
e</p>
<p>della <b>S.A.S. la Golden</b>, non costituita,</p>
<p>per l’annullamento<br />della concessione edilizia n. 21/97 rilasciata dal Sindaco in favore della soc. <la Golden>,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati,<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti,<br />
Visti gli atti tutti di causa<br />
Relatore all’udienza del 27 maggio  2004 il presidente Antonio Onorato,<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale,<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1-E’ infondata l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa del Comune.<br />
Ai fini dell&#8217; inizio della decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia rilasciata in favore di terzi, non bastano la semplice notizia del rilascio dell&#8217; atto o la vaga cognizione del suo contenuto, poiché occorre la conoscenza dei suoi elementi essenziali, tra i quali rientrano le caratteristiche oggettive evincibili dai grafici allegati; pertanto, la pubblicità di fatto, attuata mediante il cartello di cantiere, così come il mero inizio o lo svolgimento dei lavori di costruzione, la pubblicazione del progetto all&#8217; albo pretorio, la richiesta di delucidazioni, non sono rilevanti per far presumere la piena conoscenza, anche se sono indicati gli estremi del provvedimento  (Cfr. ex multis  Cons. Stato, V Sez., 19 maggio 1998 n. 616).<br />
Come di regola, l&#8217; onere della prova dell&#8217; avvenuta piena conoscenza del provvedimento impugnato e della relativa data grava sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso (Cfr. T.A.R. Lecce 29 gennaio 2000 n. 607 e TAT Campania IV Sez. 24 giugno 2002 n. 3725).<br />
Nel caso in esame la difesa del Comune non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la sig.ra Papasso abbia avuto conoscenza della concessione in data anteriore a quella di notificazione del ricorso.</p>
<p>2-Altrettanto infondata è l’ulteriore eccezione di  inammissibilità per difetto di interesse.<br />
La giurisprudenza è da anni  consolidata nell’affermare che l&#8217; art. 31 comma 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall&#8217; art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765, anche se  non ha introdotto un&#8217; azione popolare che legittimi qualsiasi cittadino ad impugnare il provvedimento che consente la costruzione di un&#8217; opera, ha riconosciuto, tuttavia, una posizione qualificata e differenziata in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (Cfr. per tutte Cons. Stato V Sez. 24 ottobre 2001 n. 5601 e IV Sez. 8 luglio 2002 n. 3805).<br />
Orbene, la parte ricorrente ha prodotto apposita certificazione dalla quale risulta che abita in Crispano alla via Provinciale e, pertanto, nella medesima zona ave è previsto l’intervento edilizio.</p>
<p>3-Nel merito il primo motivo di ricorso è fondato.<br />
Ai sensi dell&#8217; art. 51 comma 3 lett. f ) L. 8 giugno 1990 n. 142, nel testo sostituito dall&#8217; art. 6 L. 15 maggio 1997 n. 127, spetta ai dirigenti e non al Sindaco il potere in materia di rilascio della concessione edilizia, irrilevante essendo al riguardo la mancata previa adozione dello statuto e dei regolamenti del Comune, atteso che la previa adozione della normativa di dettaglio è richiesta unicamente per gli atti discrezionali, e non anche per quelli vincolati ( tra cui rientra la concessione edilizia, costituente un mero atto di controllo di conformità dell&#8217; intervento costruttivo di progetto allo strumento urbanistico ). (Cfr. ex multis T.A.R. Lazio, II Sez., 10 aprile 2001 n. 3092, T.A.R. Brescia 12 novembre 1999 n. 961 e T.A.R. Bari, I Sez., 1 settembre 1999 n. 1015).<br />
Nel caso in esame la concessione, nonostante la norma sopra indicata, è stata rilasciata dal Sindaco.</p>
<p>4-Quanto sopra è sufficiente per l’annullamento della concessione con assorbimento di ogni altra censura.<br />
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli &#8211; Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 maggio 2004..</p>
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