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	<title>903 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>903 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/6/2018 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-20-6-2018-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-20-6-2018-n-903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/6/2018 n.903</a></p>
<p>Pres. Gaudieri/ Est. Cocomile Processo amministrativo Gare Ammissione dei concorrenti Immediata impugnazione Provvedimenti di ammissione Contrasto con art. Cost. e CEDU Q.L.C E&#8217; rilevante e non manifestamente infondata   E&#8217; rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo cod. proc.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-20-6-2018-n-903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/6/2018 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-20-6-2018-n-903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/6/2018 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gaudieri/ Est. Cocomile</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo    Gare    Ammissione dei concorrenti    Immediata impugnazione    Provvedimenti di ammissione   Contrasto con art. Cost. e CEDU    Q.L.C    E&#8217; rilevante e non manifestamente infondata<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis,</em> primo e secondo periodo cod. proc. amm. (comma aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b) dlgs n. 50/2016), limitatamente all&#8217;onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione , secondo la quale l&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l&#8217;illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.<br />  <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2013 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-9-2013-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-9-2013-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-9-2013-n-903/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2013 n.903</a></p>
<p>C. Anastasi – Presidente f.f., E. Raganella – Estensore sulla natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica del servizio da nautica da diporto Servizi pubblici – Servizi locali – Servizio da nautica da diporto – E’ servizio pubblico locale di rilevanza economica Il servizio da nautica da diporto è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-9-2013-n-903/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2013 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-9-2013-n-903/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2013 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Anastasi – Presidente f.f., E. Raganella – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica del servizio da nautica da diporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Servizi locali – Servizio da nautica da diporto – E’ servizio pubblico locale di rilevanza economica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il servizio da nautica da diporto è servizio pubblico locale di rilevanza economica, non potendo la natura di servizio pubblico essere esclusa dal fatto che il porto turistico non è utilizzato da una collettività indifferenziata, ma da una fascia ristretta di utenti, atteso che si tratta comunque di un servizio rivolto ad un numero indeterminato di soggetti, verso corrispettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 792 del 2012, proposto da:<br />
Mercatore Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Mastrangelo, Massimo De Luca, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune Di Tropea, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Spataro, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Porto Di Tropea Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Baldi, Domenico Colaci, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) delibera della giunta comunale di Tropea n° 119 del 2.7.2012 avente ad oggetto: “comune di Tropea/società porto di Tropea spa &#8211; affidamento concessione provvisoria; proposta al consiglio comunale di revoca delibera di consiglio comunale n° 42/2010”;<br />	<br />
2) atto a firma del funzionario responsabile dell’area n° 5 (urbanistica) del comune di Tropea, di cessazione del servizio affidato alla ricorrente, ai sensi della determina n° 154 del 29.11.2011;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Tropea e di Porto Di Tropea Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Mercatore s.r.l. esponeva che, in data 29 novembre 2011, si aggiudicava la gara per lo svolgimento del servizio della nautica da diporto c/o il porto turistico di Tropea e il porto di Cetraro.<br />	<br />
Il capitolato di gara, nonché la determina di aggiudicazione definitiva, limitavano la durata del servizio ad un periodo di cinque mesi, dal 1 dicembre 2011 al 30 aprile 2012.<br />	<br />
L’art. 5 comma 4 del capitolato prevedeva che, alla scadenza del contratto, l’impresa aggiudicataria era vincolata alla continuità del servizio per un periodo massimo di mesi sei, qualora la nuova procedura concorsuale, per la scelta del contraente, non si fosse conclusa nei tempi stabiliti dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Dopo la scadenza naturale del contratto, avvenuta in data 30 aprile 2012, la ricorrente continuava l’affidamento del servizio in regime di prorogatio.<br />	<br />
Con la delibera n. 119 del 12 luglio 2012 la Giunta del Comune di Tropea dava mandato al Responsabile Area Urbanistica di rilasciare in favore della Società Porto di Tropea una concessione demaniale provvisoria. Con nota n. 10994 del 12/07/2012 il responsabile dell’area urbanistica del Comune di Tropea comunicava alla ricorrente che, a far data dal 14 luglio 2012, cessava dal servizio affidatogli con la determina del 29/11/2011.<br />	<br />
Avverso la delibera di G.M. e la nota n. 10994 insorgeva la ricorrente chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio il Comune di Tropea e il Porto di Tropea s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 23 agosto 2012 la causa veniva rinviata al merito.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 5 luglio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il Collegio, in via preliminare, ritiene di soffermarsi sull’eccezione di giurisdizione sollevata dal Comune di Tropea.<br />	<br />
Il Comune di Tropea richiama l’art. 133 co.1 lett. e) c.p.a. che, riproducendo sostanzialmente quanto previsto dall’art. 33 comma 2 lett.d) d.lgs. 80/1998, limita la giurisdizione esclusiva alle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, con esclusione, dunque, delle controversie attinenti alla fase dell’esecuzione di natura tipicamente privatistica.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
In primo luogo l’art. 133 co. 1 lett. e) richiamato dalla ricorrente, trova applicazione per l’affidamento di un appalto di pubblico servizio mentre, nel caso di specie, viene in rilievo l’affidamento di un pubblico servizio e, specificamente, la gestione del porto turistico e dei servizi connessi. Sulla natura di pubblico servizio della gestione del porto turistico si è pronunciato, nel caso in esame, il Consiglio di Stato, sez. VI, che, con sentenza n.6448/2012, condivisa da questo Collegio, in riforma della sentenza TAR n.1422/2011, ha qualificato il servizio da nautica di porto quale servizio pubblico locale di rilevanza economica.<br />	<br />
In tale senso depone, infatti, l’articolo unico del D.M. 31 dicembre 1983 che, al n. 14, elenca tra i servizi pubblici locali i “<i>servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili</i>”, così confermando che la gestione del porto turistico ben può essere considerato un servizio pubblico locale. La natura di servizio pubblico, peraltro, non è esclusa dal fatto che il porto turistico non è utilizzato da una collettività indifferenziata, ma da una fascia ristretta di utenti, atteso che si tratta comunque di un servizio rivolto ad un numero indeterminato di soggetti, verso corrispettivo.<br />	<br />
Nel caso in esame, la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., si radica per il fatto che l’amministrazione resistente con il provvedimento impugnato ha esercitato un potere unilaterale di chiaro stampo autoritativo in quanto non previsto in alcuna fonte negoziale intercorsa tra le parti.<br />	<br />
L’eccezione pertanto deve essere respinta.<br />	<br />
Sempre in via preliminare l’amministrazione resistente eccepisce la carenza di interesse al ricorso sotto diversi profili.<br />	<br />
Sotto un primo profilo, sul presupposto che il periodo di durata dell’affidamento ed anche il periodo di proroga sono, allo stato, abbondantemente trascorsi, l’amministrazione resistente deduce che il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
L’eccezione deve essere disattesa in quanto con l’odierno ricorso la ricorrente, oltre a chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, chiede il risarcimento dei danni per il periodo in cui la società non ha potuto operare.<br />	<br />
Sotto un secondo profilo, assume l’amministrazione, la ricorrente non avrebbe interesse in quanto la determina di aggiudicazione definitiva e il successivo contratto risultano illegittimi per violazione dell’esecutività della sentenza del Tar n.1422/2011 che avrebbe annullato gli atti presupposti alla determina.<br />	<br />
La censura è strumentale e infondata in quanto, a tacere del fatto che la sentenza del Tar invocata dalla resistente è stata riformata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n.6448/2012, l’amministrazione, a seguito della sentenza di primo grado, avrebbe potuto annullare in autotutela la delibera di aggiudicazione affetta da invalidità derivata che, invece, è ancora valida ed efficace.<br />	<br />
Sotto un ulteriore profilo, la ricorrente sarebbe carente di interesse in quanto i provvedimenti impugnati riguarderebbero la concessione demaniale, strumentale alla gestione del porto turistico, mentre l’oggetto dell’appalto affidato alla ricorrente sarebbe un appalto di servizi in quanto le prestazioni sono rivolte all’amministrazione.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Come già precisato in precedenza, il servizio affidato alla ricorrente è il servizio della nautica da diporto che è, a tutti gli effetti, un servizio pubblico. E’ la stessa amministrazione, peraltro, che nella nota n.10994 del 12/07/2012, comunicava alla ricorrente la cessazione dell’affidamento della gestione del servizio di nautica da diporto e, contestualmente, che nell’espletamento del servizio, sarebbe subentrata la società Porto Tropea, con ciò sottintendendo una successione senza soluzione di continuità nella gestione del medesimo servizio.<br />	<br />
Con l’ultimo profilo l’amministrazione deduce la carenza di interesse della ricorrente in quanto la delibera della G.M. n.119 del 2 luglio 2012 non sarebbe lesiva trattandosi di mero atto di proposta nei confronti del Consiglio Comunale.<br />	<br />
Anche tale censura è strumentale e infondata in quanto la ricorrente impugna anche la nota del 12 luglio 2012, certamente lesiva, in quanto con essa il responsabile dell’area urbanistica del Comune di Tropea le comunicava che, a far data dal 14 luglio 2012, cessava dal servizio affidatogli con la determina del 29/11/2011.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il capitolato di gara, all&#8217;art. 5 comma 4, prevedeva un termine di durata del servizio di cinque mesi con vincolo per l’impresa aggiudicataria alla continuità del servizio per un ulteriore periodo massimo di sei mesi qualora la nuova procedura concorsuale per la scelta del contraente non si fosse conclusa nei termini stabiliti dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Alla scadenza naturale del servizio, avvenuta in data 30 aprile 2012, la ricorrente, in forza della previsione di cui all’art. 5 del capitolato, con nota 17 aprile 2012, comunicava all’amministrazione resistente la prosecuzione nell’erogazione del servizio.<br />	<br />
Successivamente, la G.M. in data 2 luglio 2012, con un’articolata delibera, riteneva che, nelle more della predisposizione del bando di gara europeo per l’affidamento della concessione demaniale, era opportuno rilasciare una concessione demaniale in via provvisoria alla Porto di Tropea s.p.a .<br />	<br />
Con nota n.10994 del 12 luglio 2012, il responsabile dell’area urbanistica del Comune resistente, sul presupposto dell’imminente rilascio in favore della Porto Tropea s.p.a. della concessione demaniale, comunicava alla ricorrente la cessazione del servizio che stava svolgendo in regime di prorogatio.<br />	<br />
Il Collegio, in primo luogo ritiene che non ricorresse alcuna ragione di urgenza tale da indurre l’amministrazione a rilasciare alla società Porto di Tropea s.p.a. la concessione demaniale provvisoria atteso che, fino al 31.10.2012, l’erogazione dei servizi portuali era assicurata dalla ricorrente.<br />	<br />
In secondo luogo, la decisione unilaterale dell’amministrazione resistente di far cessare il servizio erogato dalla ricorrente è avvenuta al di fuori dei presupposti previsti dall’art. 5 del capitolato. Tale disposizione, infatti, prevedeva un regime di prorogatio di sei mesi qualora la nuova procedura concorsuale per la scelta del contraente non si fosse conclusa. Nel caso di specie, il bando di gara per il rilascio della concessione demaniale marittima non era stato neanche predisposto sicché, non essendosi verificata la condizione legittimante prevista nel capitolato, la ricorrente era legittimata a continuare in regime di prorogatio la gestione del servizio in esame.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che, con l’inizio del regime di prorogatio, avvenuto in data 30 aprile 2012, a cui l’amministrazione non si opponeva, nella ricorrente si ingenerava il legittimo affidamento alla prosecuzione del servizio fino al 30 ottobre 2012, che l’amministrazione, con il comportamento tenuto, ha illegittimamente violato.<br />	<br />
L&#8217;accoglimento di tale censura, determinando una radica e sostanziale illegittimità della nota n.10994 del 12/07/2012 impugnata, fa venire meno l&#8217;interesse della ricorrente all&#8217;esame degli altri motivi che pertanto si dichiarano assorbiti.<br />	<br />
La delibera di Giunta Municipale, impugntata con le medesime censure, invece, si limitava a conferire il mandato al Responsabile Rea Urbanistica di rilasciare in favore della società Porto di Tropea s.p.a. di una concessione demaniale provvisoria mentre il Responsabile, con la nota n.10994, andava ben oltre, decidendo la cessazione del servizio esercitato in regime di prorogatio dalla ricorrente. Per questa ragione i motivi avversi la delibera della Giunta Municipale devono essere dichiarati improcedibili, in quanto atto non lesivo dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del servizio.<br />	<br />
Con riferimento alla quantificazione dei danni, poiché l’art. 5 del capitolato prevedeva un canone mensile di € 16.000 e restavano ancora quattro mesi alla scadenza naturale della proroga, deve essere riconosciuto alla ricorrente, a titolo di danno emergente, l’importo di € 48.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo<br />	<br />
La domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante deve essere invece rigettata in quanto generica e non provata.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione..<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00).<br />	<br />
Compensa le spese di lite tra la controinteressata, costituitasi in giudizio, e la ricorrente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Concetta Anastasi, Presidente FF<br />	<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-9-2013-n-903/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2013 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a.; b) deliberazione recante detta aggiudicazione definitiva; c) comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a.; b) deliberazione recante detta aggiudicazione definitiva; c) comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento delle questioni dedotte, che il ricorso si presenta prima facie assistito dai prescritti requisiti del fumus boni iuris (sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata), non sembrando allo stato potersi riconoscere efficacia paralizzante all’impugnazione incidentale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00903/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00314/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2012, con motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Bioristoro Italia s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Gai, presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 288, ha eletto domicilio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Romano di San Michele</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Selmi e Carlo Rienzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Paolo Emilio n. 57	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Nazionale Servizi – CNS soc. coop.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, presso il cui studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/B, ha eletto domicilio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) dell’aggiudicazione definitiva al CNS, comunicata il 13.12.2011, della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a. Toti; b) della deliberazione dell’Istituto Romano di San Michele n. 157 del 5.12.2011, recante detta aggiudicazione definitiva; c) delle note dell’Istituto intimato in data 6.12.2011 (recante notizia dell’invio di informazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006) e in data 13.10.2011 (di comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); d) del verbale di gara n. 14 del 27.11.2011, di aggiudicazione provvisoria; e) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il cons. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento delle questioni dedotte, che il ricorso si presenta prima facie assistito dai prescritti requisiti del fumus boni iuris (sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata), non sembrando allo stato potersi riconoscere efficacia paralizzante all’impugnazione incidentale;<br />	<br />
Riservata al merito la decisione sulle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati; fissa per la trattazione del merito l’udienza del 27 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2011 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-8-2011-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-8-2011-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-8-2011-n-903/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2011 n.903</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio &#8211; Est. A. Plaisant Codacons (avv.ti G. Giuliano, C. Rienzi ed E. Bada) c/Regione Sardegna (avv. M. Pani); Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Distr. St.); A.R.P.A.S. &#8211; Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (n.c.) sulle novità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-8-2011-n-903/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-8-2011-n-903/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2011 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio &#8211; Est. A. Plaisant<br /> Codacons (avv.ti G. Giuliano, C. Rienzi ed E. Bada) c/Regione Sardegna (avv. M. Pani); Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Distr. St.); A.R.P.A.S. &#8211; Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle novità in tema di accesso alla documentazione relativa alle procedure di scelta dei dirigenti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Diritto di accesso – Documentazione relativa alle procedure di scelta dei dirigenti pubblici – E’ accessibile &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste il diritto del Codacons – nella sua veste di associazione di promozione sociale &#8211; di accedere alla documentazione relativa alle procedure di selezione dei dirigenti pubblici, ivi compresi i curricula vitae degli aspiranti che hanno partecipato al procedimento ad evidenza pubblica (nella specie si trattava della procedura di valutazione comparativa per la scelta del Direttore Generale dell’ARPAS).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2010, proposto da:<br />
<b>Codacons</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Giuliano, Carlo Rienzi ed Enrica Badas, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via San Benedetto n. 57/B; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <b>Regione Sardegna</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;<br />
&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n.23;<br />
&#8211; <b>A.R.P.A.S. &#8211; Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente</b>, non costituita in giudizio. 	</p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ing. Ignazio Farris</b>, non costituito in giudizio; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1) della nota prot. n. 22564 dell&#8217;11 ottobre 2010, conosciuta il successivo 29 ottobre, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna rifiutava l&#8217;accesso di taluni documenti individuati nella precedente istanza di accesso del CODACONS in data 18 luglio 2010, quali:<br />	<br />
2) il curriculum vitae dell&#8217;ing. Farris;<br />	<br />
3) l&#8217;avviso pubblico con il quale si è proceduto ad esternare la volontà della Regione Sardegna di procedere alla nomina di Direttore Generale dell&#8217;A.R.P.A.S. <br />	<br />
4) i curricula vitae degli aspiranti alla nomina di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. che hanno partecipato al procedimento ad evidenza pubblica de quo;<br />	<br />
5) gli atti e/o i documenti dai quali risulti la valutazione comparativa effettuata dalla Giunta regionale al fine di scegliere tra gli aspiranti candidati alla carica de qua il soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 6 del 2006, al fine di poter ricoprire la carica di Direttore generale dell&#8217;A.R.P.A.S.;<br />	<br />
6) tutte le delibere riguardanti la costruzione di impianti eolici nel territorio sardo, adottate dall&#8217;A.R.P.A.S., a partire dalla nomina dell&#8217;Ing. Farris, quale Direttore della stessa,<br />	<br />
e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 18 luglio 2010 il Codacons aveva chiesto alla Regione Sardegna di avere accesso agli atti in epigrafe indicati, riguardanti, da un lato, la selezione e la conseguente nomina dell’ing. Ignazio Farris a Direttore generale dell’A.R.P.A.S. Sardegna (avvenuta con decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 27 agosto 2009, n. 56, previa delibera della Giunta 6 agosto 2009, n. 38/43) e, dall’altro, tutte le autorizzazioni alla realizzazione di impianti eolici sul territorio sardo adottate dall’A.R.P.A.S. durante la permanenza in carica dello stesso ing. Farris. L’interesse all’accesso veniva dal Codacons ricondotto alle proprie finalità statutarie, che comprendono la tutela dell’ambiente e della salute (quale ente di protezione ambientale riconosciuto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986), nonché la cura degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti (quale ente iscritto all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, in base all’art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005). Il Codacons, in particolare, evidenziava come la nomina dell’ing. Farris a Direttore generale dell’A.R.P.A.S., ente istituzionalmente deputato alla tutela dell’ambiente, non fosse stata circondata da sufficienti garanzie di trasparenza, non essendo stata resa pubblica la procedura che &#8211; ai sensi dell’art. 6 della legge Regione Sardegna n. 6/2006 &#8211; avrebbe dovuto precedere la nomina stessa, così come il curriculum vitae dell’interessato e degli altri candidati.<br />	<br />
Con determinazione dell’11 ottobre 2010, prot. 22564 &#8211; dato atto del già consentito accesso ai (soli) provvedimenti conclusivi del procedimento di nomina (decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2009, n. 56 e deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 38/43) &#8211; il Direttore del Servizio Affari generali e istituzionali della Regione Sardegna ha respinto, per il resto, l’istanza del Codacons, sul presupposto che lo stesso non avrebbe interesse ad accedere agli atti endoprocedimentali in quanto non riconducibili alla nozione di “informazione ambientale” di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Nella motivazione del provvedimento di rigetto si legge, inoltre, che l’ostensione di quegli atti potrebbe recare nocumento ad indagini penali in corso sulla medesima procedura di nomina, il che giustificherebbe un rifiuto dell’accesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dianzi richiamato.<br />	<br />
Avverso tale atto di diniego il Codacons propone il ricorso in esame, che affida alla seguente, articolata, censura:<br />	<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., nonché del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad agire.<br />	<br />
Si sono, altresì, costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo la reiezione del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza 2 febbraio 2011, n. 175, questa Sezione &#8211; sul presupposto notorio (e indirettamente confermato dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato) dell’intervenuto avvio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di indagini aventi ad oggetto l’installazione di impianti eolici sul territorio sardo &#8211; ha chiesto a quell’Ufficio inquirente se dovesse considerarsi sussistente la condizione ostativa all’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del d.gvo n. 195/2005, con riferimento all’avviso pubblico precedente alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’A.R.P.A.S., al curriculum vitae dell&#8217;Ing. Farris e degli altri aspiranti alla carica, agli atti inerenti alla relativa valutazione comparativa, nonché alle delibere riguardanti la costruzione di impianti eolici nel territorio sardo adottate dall’A.R.P.A.S. durante la permanenza in carica dello stesso ing. Farris quale Direttore generale.<br />	<br />
Con nota 31 maggio 2011, pervenuta alla Segretaria di questo Tribunale in data 3 giugno 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato che “l’accesso alla documentazione non reca pregiudizio ai procedimenti pendenti presso questa Procura”.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 29 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La citata comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma esclude l’esistenza di ostacoli all’accesso legati ad esigenze del segreto istruttorio, per cui è possibile passare all’esame degli altri aspetti del ricorso. <br />	<br />
Priva di pregio è, in primo luogo, l’eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla difesa della Regione Sardegna.<br />	<br />
Come noto la legittimazione all’accesso (ed alla correlativa tutela processuale) compete, oltre che alle persone fisiche, agli enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi dotati di sufficiente rappresentatività e aventi finalità statutarie direttamente ricollegabili all&#8217;oggetto dell&#8217;istanza; inoltre, con specifico riferimento al Codacons, è stata più volte riconosciuta la sua legittimazione ad esercitare il diritto di accesso (e ad azionare la correlativa tutela processuale) in ordine a documenti amministrativi incidenti sull’ambiente e sugli interessi dei consumatori e degli utenti di pubblici servizi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 2260; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 02 aprile 2009, n. 1274; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 1 febbraio 2007, n. 724). <br />	<br />
Del resto non vi è dubbio che il Codacons presenti i richiesti requisiti di rappresentatività e “finalità statutaria”, trattandosi di un ente associativo che:<br />	<br />
&#8211; ha tra i suoi scopi quello di affermare il “diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni”, nonché di tutelare i consumatori contro i danni ambientali, in particolare mediante “il controllo e la tut<br />
&#8211; è iscritto nell’elenco nazionale degli enti rappresentativi dei consumatori ed utenti, secondo il modello prefigurato dall’art. 137 del d.lgvo. 6 settembre 2006, n. 6 (cd. Codice del Consumo), che attribuisce a questo genere di associazioni la funzione<br />
&#8211; è, inoltre, “associazione di protezione ambientale” ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, per cui può avvalersi dello “speciale regime” di accesso alla documentazione amministrativa previsto dal d.lgvo 19 agosto 2005, n. 195 in materia di “informa<br />
&#8211; è, infine, “associazione di promozione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come tale titolare delle prerogative previste dall’art. 27 della stessa legge, secondo cui le associazioni di promozione sociale “sono legitt<br />
&#8211; di conseguenza, può avvalersi del “regime privilegiato di accesso” previsto dall’art. 26 della stessa legge n. 183/2000, secondo cui “1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all&#8217;<br />
Vi è poi da esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse proposta ugualmente dalla difesa regionale.<br />	<br />
Al riguardo assume rilievo la sussistenza di un interesse sostanziale dell’associazione ricorrente (ricollegabile alle sue finalità statutarie) alla ostensione dei documenti richiesti, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., secondo cui sono “interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso”.<br />	<br />
In tal modo, peraltro, l’indagine finisce inevitabilmente per estendersi al merito stesso del ricorso, per cui è opportuno ripartire la successiva trattazione in relazione alla diversa tipologia di documenti amministrativi ai quali il Codacons chiede di avere accesso.<br />	<br />
In primo luogo l’istanza ha ad oggetto le deliberazioni riguardanti la costruzione di impianti eolici nel territorio sardo, adottate dall&#8217;A.R.P.A.S., a partire dalla nomina dell&#8217;Ing. Farris quale Direttore della stessa.<br />	<br />
Con riferimento a questa tipologia di atti non sussistono particolari dubbi in ordine alla sussistenza di un interesse all’accesso da parte dell’associazione ricorrente. Si tratta, infatti, di provvedimenti direttamente incidenti sull’ambiente e sul territorio, adottati da un ente &#8211; l’A.R.P.A.S. Sardegna &#8211; che in base all’art. 1 della legge Regione Sardegna 18 maggio 2006, n. 6, svolge attività “funzionale al perseguimento dell&#8217;obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed è finalizzata:…al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull&#8217;ambiente, attraverso il monitoraggio, l&#8217;analisi e la previsione dell&#8217;evoluzione delle componenti ambientali” e che in base all’art. 2 della stessa legge è titolare di un potere di controllo e di supporto tecnico degli organi regionali in ordine a tutti i principali interventi potenzialmente incidenti sull’ambiente regionale.<br />	<br />
Pertanto la conoscenza dei provvedimenti adottati dall’Agenzia in materia di impianti eolici incide direttamente sulle finalità statutarie e normative del Codacons, ponendosi quale “presupposto conoscitivo necessario” affinché detta Associazione possa efficacemente svolgere la propria funzione di tutela degli interessi collettivi degli utenti e dei consumatori (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 2260, ove è stato riconosciuto il diritto del Codacons di accedere agli atti amministrativi concernenti l&#8217;approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti). <br />	<br />
Inoltre la richiesta del Codacons trova ulteriore e specifico fondamento nella (certamente estensiva) disciplina dettata in materia di “accesso ambientale” (artt. 1 e 2 del d.lgvo n. 195/2005) e di “accesso da parte delle associazioni di promozione sociale” (art. 26 della legge n. 383/2000: vedi supra), laddove quest’ultima disposizione fa automaticamente discendere il diritto di accesso degli enti esponenziali alla mera attinenza degli atti amministrativi richiesti con i loro scopi statutari, mentre la prima disposizione estende il concetto di “informazione ambientale” (suscettibile di accesso) a tutte “le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa” (cfr. art. 2, n. 3, del d.lgvo n. 195/2005). <br />	<br />
Né potrebbe fondatamente obiettarsi che una richiesta di accesso a “tutte le deliberazioni riguardanti la costruzione di impianti eolici nel territorio sardo, adottate dall&#8217;A.R.P.A.S., a partire dalla nomina dell&#8217;Ing. Farris quale Direttore della stessa” (cfr. epigrafe del ricorso), sia viziata da eccessiva genericità. Intanto deve precisarsi che non può essere considerata “generica” tout court una richiesta di documentazione molto estesa, inoltre il caso ora in esame è connotato dalla significativa peculiarità che molti procedimenti avviati dalla Regione nel settore dell’energia eolica (con il contributo dell’A.R.P.A.S. e durante la permanenza in carica dell’ing. Farris) sono stati sottoposti ad indagini penali inerenti ipotizzate irregolarità inficianti le relative scelte gestionali, per cui è del tutto comprensibile che il Codacons &#8211; il quale ha tra le sue finalità statutarie quella di agire in giudizio avverso scelte amministrative lesive dell’ambiente o degli interessi dei consumatori ed utenti &#8211; intenda acquisire un “quadro completo” sui relativi procedimenti amministrativi; in altre parole, la sufficiente determinatezza della richiesta di accesso è in questo caso assicurata dall’esplicito collegamento con ipotizzate irregolarità che avrebbero inficiato l’intera gestione del settore eolico in Sardegna durante la permanenza in carica dell’ing. Farris. <br />	<br />
Resta da esaminare il ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l&#8217;avviso pubblico per la selezione del nuovo Direttore Generale dell&#8217;A.R.P.A.S., il curriculum vitae dell&#8217;Ing. Farris e degli altri candidati, nonché gli altri atti dai quali risulti la valutazione comparativa effettuata ai fini della scelta; si tratta di atti aventi natura essenzialmente organizzativa, ai quali le considerazioni già svolte si attagliano, pertanto, solo in parte.<br />	<br />
Tuttavia il Collegio ritiene che la relativa richiesta di accesso meriti accoglimento. <br />	<br />
Non tanto perché la correttezza delle procedure di selezione del Direttore generale dell’A.R.P.A.S., oltre a poter avere indirette ricadute sulle deliberazioni ambientali poi adottate dall’Amministrazione, comunque rientra nell’ambito delle “scelte amministrative” alle quali il Codacons &#8211; in virtù delle sue finalità statutarie ed in forza delle sopra richiamate disposizioni normative &#8211; ha interesse ad accedere in qualità di “associazione di promozione sociale”, ma soprattutto perché, in virtù di recenti interventi normativi, le procedure amministrative di scelta dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al risultato delle correlative gestioni, sono state assoggettate ad un regime di “piena ed incondizionata pubblicità”, a prescindere addirittura da una eventuale richiesta di soggetto specificamente interessato. <br />	<br />
Si fa riferimento al d.lgvo 27 ottobre 2009, n. 150, che all’art. 11 così statuisce: “1. La trasparenza e&#8217; intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell&#8217;organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all&#8217;utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell&#8217;attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l&#8217;integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all&#8217;articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell&#8217;integrità. 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all&#8217;evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all&#8217;articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all&#8217;articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell&#8217;ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell&#8217;ambito del Programma triennale per la trasparenza e l&#8217;integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell&#8217;efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 8. Ogni amministrazione ha l&#8217;obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: “Trasparenza, valutazione e merito”: a) il Programma triennale per la trasparenza e l&#8217;integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all&#8217;articolo 10; c) l&#8217;ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l&#8217;ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l&#8217;analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell&#8217;utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all&#8217;articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l&#8217;integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e&#8217; fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”.<br />	<br />
Riguardo all’applicabilità di tale disciplina alle amministrazioni regionali, assume rilievo l’art. 16 del d.lgvo n. 150/2009, il quale &#8211; nel concludere il Titolo II, nel quale è ricompreso anche il sopra citato art. 11 &#8211; così recita: “1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell&#8217;articolo 11, commi 1 e 3. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 3. Nelle more dell&#8217;adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l&#8217;adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all&#8217;emanazione della disciplina regionale e locale”. Pertanto, essendo ormai scaduto il termine previsto per la sua attuazione, la normativa statale trova integrale applicazione anche alla Regione Sardegna, a ciò non ostando neppure la sua natura di “regione ad autonomia speciale”, considerata la particolare natura della nuova disciplina statale, certamente qualificabile in termini di riforma economico &#8211; sociale (al riguardo è sufficiente richiamare le disposizioni introduttive del d.lgvo n. 150/2009, che evidenziano chiaramente la sua portata sistematica ed ordinamentale).<br />	<br />
Ciò posto, è sufficiente osservare che la novella in questione ha operato un vera e propria “rivoluzione copernicana”, esprimendosi apertamente in termini di “totale accessibilità” dei procedimenti amministrativi inerenti le nomine dei dirigenti (ivi compresi i relativi curricula), nonché ponendo sostanzialmente “a disposizione della collettività” ogni informazione utile alla valutazione degli stessi dirigenti pubblici e del loro operato. <br />	<br />
E ciò conferma il pieno diritto dell’associazione ricorrente ad avere accesso a dati che ormai il legislatore considera sostanzialmente “pubblici”, al fine di consentire proprio quel “controllo diffuso” sull’operato dell’amministrazione che il Codacons contempla fra le proprie finalità statutarie.<br />	<br />
Il ricorso merita, quindi, accoglimento, per cui è ritenuto sussistente il diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di giudizio, vista la complessità della res controversa.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, ritenuto sussistente il diritto del ricorrente all’accesso, ordina alla Regione Sardegna di concedere allo stesso l’accesso alla documentazione richiesta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/08/2011</p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-8-2011-n-903/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 dell&#8217; utilizzo di una falsa dichiarazione in una gara pubblica, nonche&#8217; avverso il DURC (e la nota</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 dell&#8217; utilizzo di una falsa dichiarazione in una gara pubblica, nonche&#8217; avverso il DURC (e la nota di chiarimento della Cassa edile) ove intesi ad attribuire gravità ad una irregolarità contributiva ed effetto automatico di esclusione, per falsa dichiarazione della ricorrente, ed ancora avverso il bando di gara, in parte qua, se inteso ad attribuire il significato che i concorrenti dovevano rendere dichiarazioni specifiche di qualsiasi irregolarità e/o violazione contributiva, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione di gravità/non gravità (art. 38 D.Lgs. 163/2006 lett. i). La sospensiva e&#8217; negata in quanto la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare di per sé lesiva per l’impresa interessata, atteso che l’Autorità di Vigilanza, prima di procedere all’iscrizione nel casellario ed alla comminazione della sanzione di cui al comma 1, ultimo periodo, della suindicata disposizione, deve compiere autonome valutazioni, previo espletamento di apposito procedimento amministrativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00903/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01376/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Sice Appalti S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Franco Da Re in Milano, via Euripide n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Sara Pagliosa, Maria Rita Surano, Teresa Maffey, domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura civica in Milano, via Andreani 10;<br /> <br />
<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,</b> in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.E.RE.S. S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della nota prot. n. PG 268949/2011 del 8.4.2011 con la quale si comunica la chiusura del procedimento avviato il 25.2.2011, e si trasmette in allegato la copia della Determina Dirigenziale n. 29/2011 del 7.4.2011;<br />	<br />
b) della determina dirigenziale n. 29/2011, prot. 264510/2011, del 7.4.2011, faxata in data 8.4.2011, in uno alla nota sub a), con la quale si è determinato: 1) di chiudere negativamente, per i motivi esposti in premessa, il procedimento nei confronti di Sice Appalti S.r.l.; 2) di dare comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture &#8211; per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 &#8211; poiché è stata individuata la sussistenza e/o l&#8217;utilizzo di una falsa dichiarazione all&#8217;interno di una gara pubblica;<br />	<br />
c) della relazione istruttoria prot. PG 216120/2011 del 24.3.2011 a firma del Funzionario dell&#8217;Ufficio Contratti e del Direttore del Settore Gare e Contratti;<br />	<br />
d) del DURC (cip 20101164325527) del 31.3.2010, menzionata nel provvedimento di esclusione sub b), ove intesa ad attribuire ad essa efficacia di gravità dell&#8217;irregolarità contributiva ed effetto automatico dell&#8217;esclusione, nonché, ove intesa a far discendere da essa l&#8217;esistenza di una falsa dichiarazione della ricorrente;<br />	<br />
e) della nota di chiarimento della Cassa edile di Avellino del 17.2.2011, di contenuto e protocollo ignoto, menzionata nel provvedimento di esclusione sub b), ove intesa ad attribuire ad essa efficacia di gravità dell&#8217;irregolarità contributiva ed effetto automatico dell&#8217;esclusione, nonché, ove intesa a far discendere da essa l&#8217;esistenza di una falsa dichiarazione della ricorrente;<br />	<br />
f) del bando di gara, in parte qua, se inteso ad attribuire il significato che i concorrenti dovevano rendere dichiarazioni specifiche di qualsiasi irregolarità e/o violazione contributiva, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione di gravità/non gravità;<br />	<br />
g) del bando di gara e disciplinare, in parte qua, se intesi a far discendere da tale generica richiesta di insussistenza &#8211; delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38 Dlgs 163/2006 lett. i)- una falsa e/o omessa dichiarazione della regolarità contributiva come causa autonoma di esclusione, e conseguente escussione della polizza e segnalazione all&#8217;A.V.C.P.;<br />	<br />
h- e, ancora, della nota prot. 325012/2011 del 29.4.2011, trasmessa in pari data a mezzo fax, di comunicazione/segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del provvedimento di esclusione nel Casellario Informatico delle imprese, da parte del Comune di Milano;<br />	<br />
i- e, ancora, dell&#8217;avvenuta annotazione (non conosciuta) nel casellario informatico dell&#8217;A.V.C.P. della Sice Appalti A.r.l. conseguente alla segnalazione del Comune di Milano, avente ad oggetto qualsiasi contenuto lesivo per gli interessi della ricorrente;<br />	<br />
l- e per l&#8217;ordine all&#8217;ente resistente di non procedere alla segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza;<br />	<br />
m- d ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto né altrimenti comunicato e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;	</p>
<p>nonché per il risarcimento dei danni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T. e di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di inammissibilità in quanto, la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, non appare di per sé lesiva per l’impresa interessata, atteso che l’Autorità di Vigilanza, prima di procedere all’iscrizione nel casellario ed alla comminazione della sanzione di cui al comma 1, ultimo periodo, della suindicata disposizione, deve compiere autonome valutazioni, previo espletamento di apposito procedimento amministrativo:<br />	<br />
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare non possa essere accolta;<br />	<br />
Ritenuto che debba disporsi la compensazione delle spese di giudizio afferenti alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore De L. N. ed altri (avv. E. Ioannoni e P. Ciammaichella) c. Comune di Ortona (n.c.) e nei confronti di F. I. Srl (avv. L. Del Paggio, A. Loiodice ed E. Di Filippo) sulle modalità ed i limiti di operatività dell&#8217;art. 9,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> De L. N. ed altri (avv. E. Ioannoni e P. Ciammaichella) c. Comune di Ortona (n.c.) e nei confronti di F. I. Srl (avv. L. Del Paggio, A. Loiodice ed E. Di Filippo)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità ed i limiti di operatività dell&#8217;art. 9, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 nel caso di ricostruzione di un fabbricato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Distanze tra pareti finestrate antistanti ex art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 &#8211; Violazione da parte del Piano – Disapplicazione delle disposizioni contrarie ed inserimento automatico della disposizione dell’art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444 – Si verifica.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Distanze tra pareti finestrate antistanti ex art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 – Rispetto delle distanze &#8211; Necessità &#8211; In caso di ricostruzione di fabbricati &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 9, D.M. 1444 del 2 aprile 1968, nella parte in cui impone distanze minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano, va interpretato nel senso che l’adozione da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma, comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserimento automatico, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.<br />
2. L’art. 9, D.M. 1444 del 2 aprile 1968, è riferito alle nuove costruzioni e risulta applicabile, in caso di ricostruzione di fabbricati, solo alla parte eccedente i limiti dell’immobile preesistente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 521 del 2006, proposto da: <b>De L. N</b>. e altri; rappresentati e difesi dall&#8217;avv. E. Ioannoni, con domicilio eletto presso Pierluigi Ciammaichella in Pescara, via Malagrida, N.15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI ORTONA<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>F. I. -SRL<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Del Paggio, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Elio Di Filippo in Pescara, via Venezia,25; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ANN.PROVV.N.32 DELL&#8217;08.03.2006 &#8211; CONCESSIONE PERMESSO DI COSTRUIRE.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Futura Immobiliare-Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/10/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti sono proprietari di un immobile che fronteggia un fabbricato per il quale è stato rilasciato un Permesso di costruzione (Pdc.) nell’ambito del Piano di recupero urbano del quartiere Terranova del Comune di Ortona, Pdc. che prevede la ristrutturazione dell’edificio preesistente mediante la realizzazione di alcune vedute su via Cespa relative a nuove unità abitative.<br />
Poiché via Cespa ha una larghezza media inferiore a cinque metri, la distanza tra i due edifici risulta inferiore ai dieci metri di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 2.4.1968 previsti quale distanza minima tra pareti finestrate di nuovi edifici e costruzioni fronteggiantisi.<br />
Nonostante sia stato sollecitato ad annullare in sede di autotutela il titolo rilasciato, il Comune non ha inteso di provvedere in tal senso, donde l’odierno ricorso, notificato il 23.11.2006, con cui si deduce in primo luogo la violazione del citato art. 9, che l’amministrazione ha ritenuto di derogare reputando sussistenti i presupposti di cui all’ultimo comma della menzionata disposizione, che non risulta invece applicabile nella specie, in quanto la sua applicabilità è circoscritta alle distanze tra edifici facenti parte dello stesso piano particolareggiato o della stessa lottizzazone.<br />
Né la legittimità del Pdc. rilasciato può fondarsi sul Piano di recupero che prevede la possibilità di derogare alle norme sulle distanze di mt. 10 tra pareti finestrate, posto che tra il contrasto della norma di Piano con il citato art.9 prevale quest’ultimo, con la conseguente disapplicazione della norma locale.<br />
Con memoria depositata il 6.3.2007 si è costituita in giudizio la Società Futura Immobiliare Srl, che dopo aver esposto il fatto e inquadrato normativamente la vicenda, eccepisce la tardività del gravame sia nei confronti del Pdc, sia nei confronti del Piano di recupero<br />
Viene inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso che avrebbe dovuto rivolgersi anche contro gli atti di approvazione del Piano di recupero.<br />
Nel merito viene rilevata l’infondatezza del gravame, precisandosi che la volumetria e la superficie utile d’intervento sono inferiori a quelle preesistenti. <br />
Si rileva altresì che l’edificio da recuperare presentava nella parte mediana del tetto e per una larghezza di oltre cinque metri un terrazzo di ampie dimensioni, munito di parapetto, che consentiva la veduta diretta sulla strada e sull’edificio dei ricorrenti. Detto terrazzo risultava di altezza superiore a tutte le finestre dell’edificio frontistante, per cui nessuna lesione possono lamentare gli esponenti.<br />
Vengono quindi svolte considerazioni in ordine alla deroga prevista dall’art.9 del D.M. 1444/1968, il cui ultimo comma consente distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti, nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.<br />
In applicazione di tale previsione è stato approvato il piano in questione teso al recupero di una zona degradata, che è zona di completamento B2, in cui insistono l’immobile e l’area oggetto dell’intervento, per cui è del tutto errato ritenere che non possa applicarsi la deroga sulle distanze.<br />
Le parti hanno prodotto memorie in data 27 e 29.9.2007.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso, notificato il 23.11.2006, è irricevibile per quanto concerne il ricorrente Nicola De Lucia.<br />
Risulta infatti che il predetto N. De Lucia, nella sua qualità di confinante, ha esercitato il diritto di accesso a tutti gli atti con richiesta del 10.7.2006, evasa in data 6.9.2006, per cui, tenuto conto della sospensione dei termini feriali, il ricorso avrebbe dovuto notificarsi, da parte del predetto, entro e non oltre il 15.11.2006, mentre risulta notificato il 23.11.2006. <br />
L’irricevibilità non riguarda tuttavia il ricorso dei signori Katia e Marco De Lucia, posto che il loro legale, con lettera del 26.9.2006, rivolta al Comune, scritta in nome e per conto dei predetti, fa riferimento alla “ottenuta documentazione tecnica”, che, come detto, è stata rilasciata dal Comune in data 6.9.2006 al solo Nicola de Lucia, per cui non può presumersi e comunque non è provato che la conoscenza di detta documentazione sia avvenuta da parte dei predetti in data anteriore al 26.9.2006 ( TAR Lombardia, MI, sez. II, 10.6.2002, n. 2445).<br />
Né può parlarsi di irricevibilità in relazione all’inizio dei lavori, tenuto conto che il vizio denunciato concerne la violazione delle distanze tra edifici, atteso che solo con la realizzazione dei piani superiori dell’immobile, qualificati dai ricorrenti come nuova costruzione e con l’apertura di alcune nuove vedute, era percepibile la dedotta violazione. <br />
Il ricorso, che risulta ricevibile pertanto per i predetti Katia e Marco De Lucia e per la ricorrente Lidia Forti, sfugge peraltro all’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società controinteressata, atteso che non rileva nella specie la mancata tempestiva impugnativa degli atti di approvazione del Piano di recupero, in applicazione del quale è stato rilasciato il Permesso di costruzione, in quanto di tali atti viene invocata la disapplicazione perché ritenuti in contrasto con l’art.9 del D.M. 1444/1968.<br />
Detto D.M. ha imposto ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni edilizie in esso contenute, in sede di formazione di detti strumenti o di revisione degli stessi (TAR Emilia Romagna, BO, sez.II, 26.5.2003,n. 645).<br />
La giurisprudenza, con indirizzo unanime e costante, ha chiarito che l’art.9 citato, che non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che l’adozione da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma, comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art.9, divenuta, per inserimento automatico, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata (Cass.civ., Sez.II,19.11.2004,n.21899;C.S.,sez.IV,5.12.2005,n.6909). <br />
Si tratta quindi di verificare se, nella specie, sussista o meno il contrasto del predetto Piano di recupero con l’art. 9 citato.<br />
Dagli atti risulta che il Piano di recupero urbano in questione è stato adottato per la riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente, ai sensi dell’ultimo comma del menzionato art. 9, che consente “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi , nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.<br />
La violazione della norma viene dedotta in quanto il progetto assentito non rispetta la distanza minima di dieci metri in quella parte dell’edificio che è da ritenersi sopraelevazione e nuova costruzione. <br />
Mentre il preesistente fabbricato in questione infatti era composto, sul fronte di via Cespa, che è quello che qui interessa, di un pianto terra, primo piano e tetto, lo stesso, dopo la demolizione e la ricostruzione, risulterà composto, da piano terra, primo piano e secondo piano nella parte sottostante l’originario cornicione mediante diminuzione delle altezze interne dei locali; viene inoltre realizzato un terzo piano finestrato ed un quarto piano mansardato, opere queste che diminuirebbero la fruizione di aria e luce all’edificio dei ricorrenti, separato da strada pubblica di circa cinque metri.<br />
Venendo, comunque, all’esame del merito del ricorso, l’assunto di parte ricorrente appare fondato relativamente a quella parte dell’edificio ricostruito qualificabile come sopraelevazione e quindi configurante nuova costruzione.<br />
Preliminarmente giova osservare in punto di fatto che il fabbricato si articolava su via Cespa di un piano terra, un primo e un secondo piano con notevoli altezze interne dei locali. <br />
Nella specie, è stato attuato un intervento di recupero urbano mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato di dimensioni inferiori rispetto al preesistente sia per il volume che per la superficie, secondo quanto risulta dalle tavole progettuali e dalla relazione tecnica, ma non per l’altezza, per lo meno sul fronte di via Cespa.<br />
La volumetria risulta contenuta nel limite del 70% di quella preesistente, posto che quella preesistente era di mc. 9.164,50, mentre quella finale è pari a mc. 6.411,53.<br />
La superficie utile è prevista in mq. 1452,23, inferiore ai mq. 1.607, 45 occupati dall’edificio da ristrutturare. Tali dati non sono contestati.<br />
L’altezza dell’edificio preesistente, su via Cespa, era di poco maggiore rispetto all’edificio frontistante, come pure altezza di poco maggiore rispetto alle finestre frontistanti aveva un terrazzo, di ampie dimensioni (circa mq.40) e con ampio affaccio, posto nella parte mediana del tetto, come risulta dalla rappresentazione di cui a pagina tre della relazione dell’Ing. Rocco Valentini. <br />
In particolare il piano secondo dell’edificio preesistente, su via Cespa, risultava situato ad una quota superiore a quella dei ricorrenti: il balcone al 2°piano dell’edificio dei ricorrenti era posto a mt. 7,18, mentre il terrazzo dell’edificio preesitente era situato a mt. 9,30; la linea di gronda del fabbricato dei ricorrenti era a mt. 11,51, mentre quella dell’immobile della Soc. Futura era posto a mt.12,55.<br />
Dalle tavole di progetto relative allo stato futuro si evince chiaramente che sul fronte di via Cespa l’altezza del fabbricato da recuperare o recuperato risulta, all’evidenza, non solo maggiore di quella preesistente, ma presenta diverse vedute aperte a seguito della realizzazione del terzo piano e del quarto piano mansardato, piani che, esorbitando dall’altezza precedente, vanno sicuramente qualificati come nuova costruzione e che in quanto tali dovevano rispettare la distanza inderogabile di 10 mt. tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano, ex art. 9 del D.M. 1444/1968, per cui avrebbero dovuto essere costruiti in arretramento. <br />
Solo nel caso in cui il nuovo edificio non esorbita dalle dimensioni di quello preesistente, non trova applicazione l’art. 9 citato, che è riferito alle nuove costruzioni e che risulta applicabile, in caso di ricostruzione di fabbricati, solo alla parte eccedente i limiti dell’immobile preesistente (Cass. Civ., 25.8.1989, n. 3762; C.S., sez. IV, n. 3929/2002). <br />
Va poi precisato che il piano di recupero approvato dal Comune riguarda esclusivamente l’edificio degradato oggetto del permesso di costruzione rilasciato e non include l’edificio dei ricorrenti, per cui risulta inapplicabile, per le modalità con cui è intervenuta la ricostruzione su via Cespa, la deroga relativa alle distanze tra fabbricati prevista dall’ultimo comma dell’art. 9 menzionato, consentita in caso di gruppi di edifici inseriti nello stesso piano particolareggiato o nello stesso piano di lottizzazione.<br />
L’edificio dei ricorrenti risulta estraneo rispetto al Piano di recupero, da cui non è interessato, mentre nessuna rilevanza hanno le previsioni planovolumetriche che devono accompagnare la richiesta del permesso di costruzione e che, svolgendo la funzione di garantire la uniformità planimetrica e volumetrica della zona, devono ovviamente tener conto degli edifici circostanti, ai quali devono quindi rapportarsi (TAR Abruzzo, Pe, n.1023 del 25.10.2002). <br />
La censura mossa in ricorso, riguardante il mancato rispetto della distanza di mt.10 tra pareti finestrate di edifici frontistanti, di cui al 2° comma dell’art.9 del D.M. 1444/1968, che si assume violato, coglie quindi nel segno per quella parte dell’edificio che si affaccia su via Cespa, limitatamente alla sopraelevazione eccedente l’altezza del fabbricato preesistente, con l’effetto che il piano di recupero va in parte disapplicato.<br />
Per quanto innanzi esposto il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte va accolto, nei limiti di cui innanzi.<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe in parte irricevibile e in parte lo accoglie, nei limiti espressi in motivazione, annullando in parte l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Antonio Catoni, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/11/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-24-11-2007-n-903/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2007 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2006 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-2-2006-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-2-2006-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-2-2006-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2006 n.903</a></p>
<p>Pres. Baccarini Rel. Vinciguerra SIMA s.r.l (Avv. L. Menicucci)c. ANAS s.p.a.(Avv. E. Speziale) sulla natura e la quantificazione del risarcimento del danno da illegittima esclusione da una gara a licitazione privata e sulla sufficienza della dichiarazione contenente il richiamo all&#8217;art. 75 D.P.R. n. 554/1999 in materia di requisiti di partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-2-2006-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2006 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-2-2006-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2006 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  Rel. Vinciguerra<br /> SIMA s.r.l (Avv. L. Menicucci)c. ANAS s.p.a.(Avv. E. Speziale)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e la quantificazione del risarcimento del danno da illegittima esclusione da una gara a licitazione privata e sulla sufficienza della dichiarazione contenente il richiamo all&#8217;art. 75 D.P.R. n. 554/1999 in materia di requisiti di partecipazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Licitazione privata &#8211; Risarcimento danni per illegittima esclusione da un appalto – Danno da perdita di chanches – Sussiste – Danno da mancata aggiudicazione &#8211; Differenze.</p>
<p>2) Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Licitazione privata &#8211; Risarcimento danni per illegittima esclusione da un appalto – Danno attuale e risarcibile per equivalente &#8211; Quantificazione in un decimo dell&#8217;offerta aggiudicataria rapportato al numero delle imprese utilmente collocate nelle graduatorie di gara oltre l&#8217;impresa ingiustamente esclusa.</p>
<p>3) Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Licitazione privata – Prequalifica – Requisiti di cui all’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 – Dichiarazione generica con mero riferimento all’articolo – Esclusione – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il risarcimento del danno per illegittima esclusione da un appalto pubblico a licitazione privata concreta un pregiudizio da perdita di chances non equiparabile a quello derivante da mancata aggiudicazione, che invece sussiste nella circostanza in cui sia dimostrato che l&#8217;impresa ricorrente avrebbe potuto legittimamente aggiudicarsi la gara</p>
<p>2) Il danno per illegittima esclusione da un appalto pubblico a licitazione privata (già aggiudicato e di cui sia terminata l’esecuzione) è attuale, e la perdita di chanches è calcolabile per equivalente e secondo equità nella misura di un decimo dell&#8217;offerta aggiudicataria rapportato al numero delle imprese utilmente collocate nelle graduatorie di gara oltre l&#8217;impresa ingiustamente esclusa.<br />
Cfr. Cons.Giust.Amm.Sicilia 17.3.2003 n. 111; T.A.R. Campania, Napoli, 20.5.2003 n. 5868</p>
<p>3) In una gara pubblica è illegittima l’esclusione di una impresa che abbia presentato in prequalifica una dichiarazione contenente il mero riferimento all’insussistenza di cause ostative alla partecipazione previste dall&#8217;art. 75 lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SEZIONE III</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
Stefano    BACCARINI   &#8211; PRESIDENTE<br />
Antonio    VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.<br />
Alessandro TOMASSETTI  &#8211; PRIMO REFERENDARIO.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
S E N T E N Z A</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 5612/2004 R.G. proposto da</p>
<p><b>SIMA s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Loredana Menicucci, ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Prati degli Strozzi &#8211; 33;<br />
<b></p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>ANAS s.p.a.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emiliano Speziale, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari &#8211; 23;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>A.T.I. RO.MA service s.a.s. e ITALIANA SEGNALI s.r.l. e RO.MA service s.a.s.</b>, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Amato, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Filoteo Alberini, presso il dott. Antonio Bucci;<br />
<b></p>
<p align=center>
per ottenere</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione di gare per l&#8217;appalto di lavori pubblici indette dall&#8217;ANAS s.p.a. con bando n. 33966 del 1.9.2003, nonché del provvedimento con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara in sede di prequalifica, e il risarcimento del danno subito in conseguenza;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione e della società controinteressata intimati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9.11.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La SIMA s.r.l. è stata invitata a tre gare di licitazione privata indetta con bando n. 33966 del 1.9.2003 dalla Direzione regionale per la Sicilia dell&#8217;ANAS s.p.a., per l&#8217;affidamento di lavori per il ripristino della segnaletica con adeguamento alle norme del nuovo codice della strada sulle tratte autostradali Palermo-Mazara del Vallo e Alcamo-Trapani.<br />
Con provvedimento della commissione di gara la SIMA è stata esclusa in prequalifica, ritenendosi che la dichiarazione da essa formulata non riportasse analiticamente tutte le ipotesi di cui all&#8217;art. 75, 1° co., del D.P.R. n. 544/1999. Le gare sono state aggiudicate al raggruppamento temporaneo tra la RO.MA service s.a.s. e l&#8217;ITALIANA SEGNALI s.r.l.<br />
La procedura di gara dal momento dell&#8217;esclusione della SIMA sino all&#8217;aggiudicazione definitiva è contestata con il presente ricorso, formulato con censure di violazione di legge, eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.<br />
La SIMA chiede altresì il risarcimento del danno subito.<br />
Si sono costituiti in giudizio l&#8217;ANAS e la RO.MA service, quale capogruppo dell&#8217;associazione temporanea con l&#8217;ITALIANA SEGNALI.<br />
Entrambe eccepiscono l&#8217;irricevibilità dell&#8217;impugnativa e la mancata dimostrazione del danno subito dalla ricorrente, per il quale quest&#8217;ultima avanza richiesta di risarcimento.<br />
La RO.MA service eccepisce ulteriormente l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto d&#8217;interesse, giacché la SIMA non ha presentato offerte nelle gare.<br />
La SIMA ha presentato memoria conclusionale di replica.<br />
La causa passa in decisione all&#8217;udienza del 9.11.2005.<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L&#8217;impugnativa del provvedimento di aggiudicazione risulta notificata in termini utili all&#8217;Amministrazione appaltante e alla società controinteressata, mentre per quanto concerne l&#8217;impugnativa del provvedimento di esclusione della società ricorrente non ne è palesata la conoscenza effettiva da parte di quest&#8217;ultima in tempi superiori ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso, tali da incardinarne la decadenza.<br />
Non fornisce tale dimostrazione la lettera del 9.2.2005 con la quale la SIMA dopo la sua esclusione dalle gare ha chiesto in proposito la pronuncia dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici. Nella lettera la Sima descrive l&#8217;atto che ne ha determinato l&#8217;esclusione dalle gare solo per sentito dire (&#8220;<i>ci è stato detto che l&#8217;esclusione sarebbe stata procurata dal fatto di non aver reso una trascrizione letterale dell&#8217;art. 75 del decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999</i>&#8220;), ma ciò non determina quella effettiva conoscenza dalla quale, ai sensi dell&#8217;art. 21 della L. 6.12.2971 n. 1034, decorrono i termini per la notifica del ricorso &#8211; avvenuta il 19.5.2005 &#8211; in mancanza di comunicazione ufficiale del provvedimento lesivo.<br />
L&#8217;interesse ad agire in giudizio sussiste anche se la SIMA non ha presentato offerta in gara, giacché essa intende contestare proprio l&#8217;essere stata impedita dall&#8217;Amministrazione appaltante alla presentazione delle offerte, a seguito dell&#8217;esclusione in prequalifica, e pertanto intende incardinare processualmente l&#8217;interesse –qualificato a livello sostanziale a seguito dell&#8217;invito a licitazione &#8211; a partecipare senza preclusioni a tutte le fasi della procedura d&#8217;appalto.<br />
Sono, pertanto, infondate le eccezioni di tardività e di inammissibilità dell&#8217;impugnativa prospettate dalle parti resistente e controinteressata.<br />
Nel merito, va rilevato che la SIMA ha presentato in prequalifica una dichiarazione che esclude la sussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche di appalto, di cui all&#8217;art. 75 lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni. In questo soddisfa l&#8217;esplicita prescrizione del bando di gara, ancorché la dichiarazione faccia un riferimento complessivo, non analitico, alla norma di cui all&#8217;art. 75 cit.<br />
Tale è stato il giudizio dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, interpellata dalla SIMA dopo la sua esclusione dalla gara, e questa è anche l&#8217;interpretazione del Collegio. Poiché le cause di esclusione dalle gare pubbliche costituiscono limiti a legittimi interessi procedimentali delle imprese candidate, le clausole che le contemplino non possono essere soggette ad interpretazioni formalistiche che rifuggano dal testo letterale e dalla logica che ne è alla base. In specie, la dichiarazione della SIMA risulta pienamente intelligibile per escludere – salvo verifica, che non ha avuto corso – la presenza delle circostanze ostative alla partecipazione alle gare, di cui all&#8217;art. 75 del D.P.R. n. 554/1999.<br />
Dunque l&#8217;esclusione in prequalifica dell&#8217;offerta della SIMA &#8211; disposta perché la dichiarazione da essa presentata circa l&#8217;insussistenza delle circostanze ostative di cui al richiamato art. 75 svolge un riferimento complessivo e non analitico alla norma, pur risultando esplicita nelle conclusioni negative sul punto &#8211; è illegittima e vizia gli atti della procedura di gara ulteriormente adottati.<br />
L’accoglimento del ricorso non costituisce, tuttavia, adeguata tutela all&#8217;interesse dedotto, giacché i lavori appaltati sono stati consegnati alle imprese aggiudicatarie e da esse condotti a termine, sicchè la rinnovazione della gara è divenuta impossibile.<br />
La società ricorrente ha subito un danno la cui esistenza può evincersi alla stregua del criterio probabilistico, giacché, trattandosi di procedura condotta con il sistema della licitazione privata, la SIMA s.r.l. per dimensioni e fatturato aveva le stesse opportunità di successo delle altre imprese in gara.<br />
Questo danno, va precisato, concreta un pregiudizio da perdita di &#8220;chances&#8221; non confondibile con quello derivante da mancata aggiudicazione, che invece sussiste nella circostanza – non verificabile in fattispecie – in cui sia dimostrato che l&#8217;impresa ricorrente avrebbe potuto legittimamente aggiudicarsi la gara (T.A.R. Veneto 27.4.2002 n. 1605). Esso non nasce da una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma dalla ragionevole e non trascurabile probabilità per l&#8217;impresa – secondo criteri di normalità – di conseguire lo stesso risultato utile che è andato perduto per effetto della condotta antigiuridica della Stazione appaltante (T.A.R. Veneto n. 1605/2002 cit.; T.A.R. Lazio, III, 2.1.2001 n. 2; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 28.10.2002 n. 824).<br />
Si tratta di un danno attuale, calcolabile per equivalente e secondo equità (Cons.St., VI, 18.12.2001 n. 6281).<br />
Tenuto conto di quanto premesso, l&#8217;entità economica del pregiudizio subito dalla SIMA può essere definita equitativamente nella misura di un decimo dell&#8217;offerta aggiudicataria rapportato al numero delle imprese utilmente collocate nelle graduatorie di gara oltre l&#8217;impresa ingiustamente esclusa (Cons.Giust.Amm.Sicilia 17.3.2003 n. 111; T.A.R. Campania, Napoli, 20.5.2003 n. 5868; soccorre, in proposito, il riferimento all&#8217;art. 122 del D.P.R. n. 554/1999, il quale stabilisce in un decimo dell&#8217;importo delle opere il prezzo dei lavori non eseguiti in conseguenza del recesso unilaterale dell&#8217;Amministrazione appaltante dal contratto).<br />
Le imprese classificate nella prima gara sono undici e l’ offerta aggiudicataria è di euro 2.466.296,50; le imprese classificate nella seconda gara sono diciannove e l’ offerta aggiudicataria è di euro 1.010.101,29; infine nella terza gara si sono classificate utilmente ventotto imprese e l offerta aggiudicataria dell’ A.T.I. di Roma Service s.a.s. è stata di euro 817.211,60.<br />
Tanto premesso, il risarcimento cui è tenuta la Stazione appaltante va quantificato in euro 20.552,47 per la prima gara, euro 5.050,50 per la seconda, euro 2.817,97 per la terza (utilizzando la formula x/y+1; dove x sta per il decimo dell’importo dell’offerta aggiudicataria, y+1 per il numero delle imprese utilmente partecipanti più l’impresa ingiustamente pretermessa). Per un debito totale riconoscibile di euro 28.420,94 (ventottomilaquattrocentoventi/94).<br />
Le spese del presente giudizio debbono essere accollate alle parti soccombenti, con debito solidale, nella misura indicata nel dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento del danno nei limiti e nei termini di cui a parte motiva.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione resistente e la società controinteressata a corrispondere, in solido, alla ricorrente la somma di euro 5.000 (cinquemila) per le spese processuali.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-2-2006-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2006 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero &#8211; sanatoria &#8211; carenza di requisito &#8211; diffida dell’Ente Gestore ed ordinanza del sindaco &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – ordinanza n. 1965 del 27 aprile 2004 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero  &#8211; sanatoria  &#8211; carenza di requisito  &#8211; diffida dell’Ente Gestore  ed ordinanza del sindaco  &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – <a href="/ga/id/2004/5/3832/g">ordinanza n. 1965 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; QUINTA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 903/2004<br />
Registro Generale: 8907/2003<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>CARLO d&#8217;ALESSANDRO Presidente<br />UGO DE MAIO Consigliere<br />MARIANGELA CAMINITI  Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 12 Febbraio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 8907/2003 proposto da:<br />
<b>CESAREO PASQUALE</b>rappresentato e difeso da:<br />
PRIANTE MICHELEcon domicilio eletto in NAPOLILARGO F.TORRACA,71</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b> rappresentato e difeso da:<br />
PULCINI ANNATARALLO GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLIAVV. MUNICIPALE &#8211; P.ZZA S. GIACOMO<b>I.A.C.P. DI NAPOLI </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione, dell’Ordinanza Sindacale n. 396 prot. N. 52 del 16.06.2003, notificata in data 27.06.2003, di sgombero alloggio di E.R.P.;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI NAPOLI<br />
Udito il relatore Ref. MARIANGELA CAMINITI<br /> Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi denunciati atteso che il ricorrente non può avvalersi dei benefici della sanatoria previsti dall’art. 1 della L.R.C. 14.4.2000, n.13, in mancanza del riscontrato requisito, richiesto dalla norma, della occupazione dello immobile da parte dello stesso e del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 1998;</p>
<p>Considerato che la insussistenza del requisito della occupazione dell’immobile alla suddetta data è stata accertata dal Comune di Napoli  con apposita istruttoria per il tramite di proprio agente incaricato;</p>
<p>Ritenuto che la regolarizzazione del rapporto locativo, richiesta dal ricorrente, è ammessa, tra l’altro, in mancanza dell’ordinanza del Sindaco  e, quindi, in una fase precedente a quella presente, che invece è attuativa della pregressa diffida a lasciare l’immobile adottata dall’Ente Gestore in data 27.5.2002;</p>
<p>Ritenuto altresì che detta diffida dello I.A.C.P. del 27.5.2002 lesiva della posizione giuridica del ricorrente non risulta autonomamente e separatamente impugnata;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>R E S P I N G E la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI  12 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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