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	<title>902 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>902 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-902/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.902</a></p>
<p>Pres. Mozzarelli, Est. Bonetto Accordo di contenimento &#8211; Clausola di contenimento &#8211; Distribuzione diretta dei farmaci &#8211; Scostamento significativo  In caso di accertato scostamento &#8220;significativo&#8221; dei farmaci distribuiti in via diretta (per numero di pezzi e valore rispetto al dato accertato nella data convenuta), la conseguenza prevista nell&#8217;accordo deve ritenersi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-902/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-902/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mozzarelli, Est. Bonetto</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accordo di contenimento &#8211; Clausola di contenimento &#8211; Distribuzione diretta dei farmaci &#8211; Scostamento significativo </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di accertato scostamento &#8220;significativo&#8221; dei farmaci distribuiti in via diretta (per numero di pezzi e valore rispetto al dato accertato nella data convenuta), la conseguenza prevista nell&#8217;accordo deve ritenersi quella dell&#8217;attivazione della c.d. &#8220;clausola di contenimento&#8221;, intesa nel senso di impegno dell&#8217;AUSL a ridurre progressivamente i volumi dei farmaci distribuiti in via diretta per riportarli, in termini ragionevoli (che necessariamente dipendono anche dalle concrete ed attuali esigenze di distribuzione dei farmaci), nei limiti accertati nel periodo assunto come termine di riferimento.La clausola in esame impegna espressamente la Regione ad attivare le Ausl solo nei limiti dello &#8220;scostamento significativo&#8221; rispetto a tale periodo, con ciù² ammettendo quindi che uno scostamento esista e che possa anche perdurare nel medio periodo (disponendosene, infatti, la riduzione &#8220;progressiva&#8221;).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00902/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00841/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 841 del 2013, proposto da<br /> Federfarma Rimini-Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Rimini ed Altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonella Zanotti, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D&#8217;Azeglio, 54;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Marconi 34;<br /> Ausl Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Franzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Ugo Bassi n.3;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad adiuvandum:<br /> Federfarma &#8211; Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Maria Virgilio, Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Bologna, via Alfonso Rubbiani, n. 3;<br /> <strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong><br /> &#8211; della violazione e mancata attuazione dell&#8217;accordo sottoscritto l&#8217;01/02/2007 fra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni di categoria dei farmacisti territoriali sull&#8217;attività  di distribuzione di cui all&#8217;art. 8 1. n. 405/2001, recepito con DGR Emilia Romagna n.166/2007 e successive proroghe del 29/06/2009 (DGR Emilia Romagna n.2305/2008); del 31/07//2009 (DGR Emilia Romagna n. 1071/2009 e DGR Emilia Romagna n. 1365/2009); del 23/07/2010 (DGR Emilia Romagna n. 1143/2010); del 14/07/2011 (DGR Emilia Romagna n.918 /2012) e del 04/03/2013 (DGR Emilia Romagna 476/2013) oltre a eventuali proroghe ignote; per l&#8217;accertamento dell&#8217;inadempimento con condanna al risarcimento danni.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna e dell&#8217;Ausl Rimini;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Federfarma Rimini e le Farmacie indicate in epigrafe hanno agito in giudizio per l&#8217;accertamento della violazione da parte dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Rimini, dell&#8217;Accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 (recepito con Delibera di Giunta regionale 12 febbraio 2007 n. 166) e successive proroghe, con riferimento alla distribuzione diretta (DD) e per conto (DPC) dei farmaci, formulando conseguente domanda di condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento dei danni.<br /> Il predetto accordo regionale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe stato violato per superamento dei limiti numerici previsti per la modalità  di distribuzione diretta del farmaco (primo motivo di ricorso); inoltre, l&#8217;AUSL dell&#8217;Emilia Romagna, con riguardo al territorio della Provincia di Rimini, non avrebbe curato la riscossione del ticket e della quota a carico del cittadino (secondo motivo di ricorso); infine, non sarebbe stato raggiunto il numero minimo di pezzi concordato da distribuirsi con il sistema della dispensazione per conto (terzo motivo di ricorso).<br /> La Regione Emilia Romagna e l&#8217;AUSL di Rimini si sono costituite in giudizio contestando le avverse doglianze e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.<br /> Nel corso del giudizio è stata pronunciata la sentenza parziale n. 1011 del 2016 volta a delimitare la domanda di cui al primo motivo di ricorso e, in particolare, a decidere sulla natura vincolante (secondo la tesi di parte ricorrente) ovvero programmatica (secondo la Regione e l&#8217;Ausl Rimini) della parte di accordo richiamata nel ricorso introduttivo: &quot;<em>La Regione Emilia Romagna garantisce sin d&#8217;ora di contenere i volumi della distribuzione diretta dei farmaci extra PHT da parte delle singole ASL nei limiti di pezzi e di valore complessivi accertati al 31/12/2008. In particolare la Regione impegna le singole ASL che in base ai dati del 2008 evidenziano uno scollamento particolarmente significativo nella distribuzione extra PHT a ridurre progressivamente i volumi secondo obiettivi specifici, affinchè si attivino in tutti gli ambiti aziendali forme omogenee di distribuzione che si avvicinino alla attuale media regionale entro il 31/12/2010&#8243;.</em><br /> In tale pronuncia il Tribunale ha ritenuto l&#8217;accordo &#8220;vincolante per quanto attiene al contenimento dei volumi della distribuzione diretta dei farmaci extra PHT da parte delle singole ASL nei limiti di pezzi e di valore complessivi accertati al 31 dicembre 2008&#8221;, mentre programmatica la seconda parte della clausola contenente l&#8217;espressione &#8220;forme omogenee di distribuzione che si avvicinino all&#8217;attuale media regionale entro il 31/12/2010&#8221;, non rappresentando essa &#8220;un criterio preciso di accertamento dell&#8217;entità  del credito che ritengono di vantare nei confronti dell&#8217;ASL resistente&#8221; le ricorrenti.<br /> La stessa sentenza parziale ha poi ordinato l&#8217;acquisizione di alcuni documenti ritenuti necessari ai fini della decisione sulle altre questioni da risolvere.<br /> Con ordinanza n. 858 del 2017 è stata quindi disposta una verificazione tesa ad ottenere chiarimenti sui seguenti aspetti: &#8220;<em>a) pezzi ceduti in DD extra PHT oltre il limite di 557.215 (fissato al 31 dicembre 2008) negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (senza alcun riferimento alla media omogenea regionale), con evidenziazione delle ragioni dell&#8217;eventuale incremento della distribuzione diretta (cfr. memoria di parte ricorrente del 29 aprile 2017); b) documentati chiarimenti sulla circostanza, asserita dai ricorrenti, secondo cui ai soggetti dimessi non sarebbe stato erogato soltanto il primo ciclo terapeutico bensì anche i cicli successivi attraverso prenotazioni automatiche per il ritiro dei farmaci in distribuzione diretta e sulle ulteriori circostanze, compresa quella inerente alla asserita distribuzione di eparine a basso peso molecolare extra PHT</em>&#8220;.<br /> Su richiesta della Regione, tale adempimento istruttorio è stato, infine, integrato (in particolare sul punto A del quesito) con successiva ordinanza n.145 del 2019, volta ad &#8220;<em>accertare se via stato lo sforamento dei volumi rispetto alla data del 31 dicembre 2008, non solo con riguardo al numero dei pezzi (accertamento giù  posto in essere), ma anche con riguardo ai &#8220;valori dei farmaci distribuiti dall&#8217;Azienda USL di Rimini&#8221;, atteso che l&#8217;accordo intercorso tra le parti faceva riferimento ad entrambi i parametri (usando l&#8217;espressione &#8220;limiti di pezzi e di valore complessivi&#8221;), tenuto conto di quanto stabilito nell&#8217;accordo concluso tra le parti, dove la Regione aveva assunto l&#8217;impegno al contenimento &#8220;nei limiti di pezzi e di valore complessivi&#8221;, sicchè oltre al numero di pezzi distribuiti in eccesso, assume rilevanza anche il valore complessivo degli stessi, rispetto ai dati registrati al 31 dicembre 2008 (numero di pezzi pari a 557.213 e valore complessivo € 4.116.343,00)</em>&#8220;.<br /> Dopo il deposito dei risultati della verificazione ed in occasione dell&#8217;udienza fissata per la discussione, tutte le parti costituite hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br /> All&#8217;esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.<br /> Invero, quanto al primo motivo di ricorso, pur qualificandosi come vincolante l&#8217;accordo sottoscritto dalla Regione (come affermato da questo Tribunale nella sentenza parziale pronunciata nel corso del giudizio) e conseguentemente ritenendosi che con esso la Regione abbia assunto il preciso dovere (per la natura, appunto, vincolante dell&#8217;accordo) di attivare misure di contenimento della distribuzione diretta, non può tuttavia affermarsi che da tale impegno sia scaturito altresì automaticamente l&#8217;obbligo di risultato di raggiungere il limite di pezzi e valore dei farmaci rilevato al 31.12.2008, entro e non oltre una data certa, deponendo in tal senso, da un lato, la circostanza che la clausola in esame impegna espressamente la Regione ad attivare le Ausl solo nei limiti dello &#8220;scostamento significativo&#8221; rispetto al 2008, con ciù² ammettendo quindi che uno scostamento esista e che possa anche perdurare nel medio periodo (disponendosene, infatti, la riduzione &#8220;progressiva&#8221;); dall&#8217;altro, che la stessa disposizione pattizia non fissa i parametri per valutare quando sussista tale &#8220;scostamento significativo&#8221;, in tal modo rendendo volutamente elastico ed adeguabile alle concrete circostanze ed esigenze future del caso, l&#8217;impegno assunto.<br /> Peraltro, nell&#8217;ipotesi di accertato scostamento significativo rispetto al limite al 31.12.2008, l&#8217;accordo non ha previsto alcuna conseguenza risarcitoria da parte dell&#8217;Ausl o della Regione in favore delle Farmacie, limitandosi infatti la clausola a stabilire l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di adottare modalità  che saranno definite in accordo con le indicazioni della Commissione Regionale del Farmaco, al fine di raggiungere in tutti gli ambiti aziendali forme omogenee di distribuzione, con ciù² differenziandosi nettamente da altre parti dell&#8217;accordo (come ad esempio la disciplina della distribuzione per conto dei farmaci del PHT), nelle quali sono state al contrario previste specifiche conseguenze economiche per il mancato rispetto dei volumi pattuiti.<br /> In altri termini, come peraltro affermato anche nella sentenza parziale n. 1011 del 2016, in caso di accertato scostamento &#8220;significativo&#8221; dei farmaci distribuiti in via diretta (per numero di pezzi e valore rispetto al dato accertato il 31.12.08), la conseguenza prevista nell&#8217;accordo deve ritenersi quella dell&#8217;attivazione della c.d. &#8220;clausola di contenimento&#8221;, intesa come giù  detto, nel senso di impegno dell&#8217;AUSL a ridurre progressivamente i volumi dei farmaci distribuiti in via diretta per riportarli, in termini ragionevoli (che necessariamente dipendono anche dalle concrete ed attuali esigenze di distribuzione dei farmaci, connesse alle diverse patologie da trattare, restando comunque prioritaria tra gli interessi in gioco, la tutela del bene primario della salute pubblica, rispetto all&#8217;interesse economico delle Farmacie a mantenere inalterati i propri guadagni), nei limiti accertati a fine 2008, senza previsione tuttavia di alcun automatico obbligo risarcitorio in favore delle Farmacie per l&#8217;importo pari ai volumi non diminuiti, anche perchè se le parti avessero inteso configurare in tal modo l&#8217;accordo, data l&#8217;importanza di tale profilo, lo avrebbero scritto espressamente, come è avvenuto con riferimento ad altre ipotesi di superamento dei limiti pattuiti.<br /> Peraltro, che detta &#8220;clausola di contenimento&#8221; non imponga un limite rigido da realizzarsi in maniera automatica e comunque entro una data certa, lo si evince come dicevamo dallo stesso tenore letterale delle espressioni usate, ammettendo espressamente l&#8217;accordo uno scostamento e prevedendo che tale scostamento possa durare nel tempo, salvo l&#8217;impegno dell&#8217;Amministrazione alla riduzione &#8220;progressiva&#8221; dei volumi, al fine di riportarli gradualmente (e non immediatamente) verso l&#8217;obiettivo &#8220;dei pezzi e del valore&#8221; al 31.12.08.<br /> Parte ricorrente sostiene che tale interpretazione non sarebbe conforme a quanto statuito dalla sentenza parziale n. 1011 del 2016 sulla natura vincolante dell&#8217;accordo in questione, ma tale tesi non può essere condivisa in quanto, come giù  evidenziato, la natura vincolante dell&#8217;impegno va intesa come obbligo (e non mera possibilità ) dell&#8217;Amministrazione di attivarsi per adottare misure volte al contenimento dei farmaci distribuiti in via diretta e, quindi, non è incompatibile con la lettura appena data della disposizione, atteso che in nessun passaggio dell&#8217;accordo il dato del &#8220;numero di pezzi e di valore&#8221; alla data del 31.12.2008 viene qualificato come inderogabile e da raggiungere in via immediata ed automatica, essendosi al contrario espressamente previste appunto, come giù  detto più¹ volte, sia l&#8217;esistenza di uno scostamento, che la sua riduzione in via progressiva e non immediata.<br /> Peraltro, tale interpretazione appare la più¹ coerente anche con la ratio della disciplina in questione e dei relativi accordi raggiunti tra le parti, controvertendosi infatti di distribuzione dei farmaci e, quindi, di beni strettamente legati alla salute del cittadino che, in quanto valore assolutamente primario, deve essere tutelata in via sicuramente prevalente rispetto all&#8217;interesse economico delle Farmacie a mantenere inalterati i propri guadagni, con conseguente necessità  di utilizzare formule elastiche circa i canali di distribuzione dei farmaci (in via diretta da parte dell&#8217;Ausl ovvero per il tramite delle Farmacie), così da poter adeguare la metodologia di fornitura dei medicinale alle specifiche esigenze di tutela dei malati (non prevedibili a monte in molti casi), in talune ipotesi meglio realizzabili proprio attraverso la somministrazione diretta dei farmaci da parte delle Farmacie Ospedaliere (ad esempio per i pazienti c.d. complessi o gravi e di carattere cronico che richiedono di specifica assistenza come da Delibera Regionale n. 896 del 2003, circostanza evidenziata nella prima verificazione depositata l&#8217;8.11.2018), canale talvolta utile anche per realizzare un risparmio della spesa pubblica (vedi le argomentazioni sul punto contenute nella prima verificazione depositata, con riferimento alla problematica dei pazienti dimessi in terapia con EBPM, per i cicli successivi al primo e fino al completamento del ciclo terapeutico consigliato).<br /> Peraltro, tale conclusione è in linea con l&#8217;orientamento giù  espresso al riguardo da questo Tribunale con la sentenza n. 675 del 30 agosto 2019, nella quale, in un caso assimilabile a quello odierno, è stato così statuito: &#8220;<em>questo Collegio evidenzia che se anche si aderisse alla tesi di parte ricorrente secondo cui l&#8217;Accordo in esame, sarebbe invece idoneo a costituire un autovincolo delle parti sul punto (pur essendoci nell&#8217;atto molti passaggi dai quali sembrerebbe emergere, invece, la natura meramente programmatica), la domanda articolata in ricorso non potrebbe comunque essere accolta</em>&#8220;, in quanto &#8220;<em>le stesse parti dell&#8217;Accordo in questione, nell&#8217;ambito delle previsioni ivi inserite, hanno espressamente ammesso la possibilità  del verificarsi di uno scostamento negli anni successivi nella distribuzione c.d. &#8220;per conto&#8221;, rispetto al valore accertata del 2008 (con conseguente non rigidità  dell&#8217;eventuale autovincolo), prevedendone la rilevanza solo nei casi c.d. &#8220;significativi&#8221; e consentendo all&#8217;Ausl di mirare progressivamente e non immediatamente al raggiungimento dell&#8217;obiettivo sperato, senza indicazione del termine ultimo entro il quale raggiungere l&#8217;obiettivo sperato</em>&#8220;.<br /> Fatte queste premesse, per decidere sulla domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente occorre quindi verificare, non se vi sia stato il superamento dei limiti di pezzi e valore rispetto al 2008 negli anni successivi (avendo l&#8217;accordo ammesso lo scostamento e previsto la riduzione solo progressiva dei valori, per raggiungere nel tempo il dato del 31.12.2008), bensì se negli anni successivi al 2009 l&#8217;Amministrazione si sia attivata per cercare di ridurre la distribuzione diretta in modo da arrivare progressivamente al raggiungimento dei valori accertati al 31.12.2008 (n. 557.215 pezzi e valore degli stessi di € 4.116.343). E sul punto occorre prendere in considerazione entrambi i parametri indicati nell&#8217;accordo (numero di pezzi e valore dei farmaci), per verificare se almeno con riferimento ad uno di essi vi sia stata una riduzione.<br /> Al riguardo, dalla verificazione disposta in corso di causa si evince che pur non essendoci stata una riduzione del numero dei pezzi dei farmaci distribuiti in via diretta, il valore complessivo degli stessi distribuiti dall&#8217;ASL di Rimini nel periodo oggetto del presente giudizio, si è ridotto in maniera rilevante a partire dal 2010 ed arrivando nel 2013 ad una diminuzione di circa il 18% rispetto ai valori fissati come obiettivo, con conseguente dimostrazione che la c.d. clausola di contenimento (e cioè l&#8217;impegno vincolante assunto con l&#8217;accordo ad attivare azioni volte alla riduzione) è stata rispettata: dall&#8217;integrazione di verificazione depositata in data 23.5.2019 si evince, infatti, che si è passati da un valore (tenendo peraltro conto del flusso AFO più¹ favorevole a parte ricorrente e dalla stessa utilizzato nei propri scritti difensivi) dei pezzi ceduti in distribuzione diretta extra PHT, di € 4.546.776 nel 2009 ad un valore di € 3.382.896 nel 2013, con una costante e progressiva diminuzione dal 2009 al 2013 ed arrivando nel 2013 addirittura al di sotto di circa il 18%, pari ad € 733.447, della soglia al 31.12.2008 di € 4.116.343, fissata come obiettivo dalle parti.<br /> Invero, tra i due parametri in considerazione (numero di pezzi e valore complessivo dei farmaci distribuiti in via diretta), ad avviso del Collegio, assume maggior rilevanza quest&#8217;ultimo dato nel caso in discussione, stante l&#8217;oggetto del giudizio basato sull&#8217;asserita riduzione dei propri introiti da parte delle Farmacie ricorrenti, rispetto al quale incide all&#8217;evidenza più¹ il valore dei farmaci sottratti al libero mercato che il numero dei pezzi distribuiti (ad un calo del valore economico dei farmaci distribuiti direttamente dall&#8217;ASL consegue potenzialmente un aumento del valore economico dei farmaci distribuiti attraverso il canale della DPC, con conseguente aumento rispetto a questi ultimi anche della quota di guadagno di spettanza delle singole farmacia).<br /> Infine, circostanza altrettanto dirimente nel rigetto della domanda risarcitoria connessa al primo motivo di ricorso, si rileva che nel caso in esame manca del tutto anche la prova del danno asseritamente subito dalle istanti e che competeva alle farmacie ricorrenti fornire puntualmente, non potendosi demandare tale quantificazione ad accertamenti istruttori (quali una CTU) che diverrebbero esplorativi sul punto, ovvero a calcoli equitativi che finirebbero per eludere il principio dell&#8217;onere della prova in ambito risarcitorio, a maggior ragione tenuto conto del tipo di danno ascritto all&#8217;Amministrazione.<br /> Invero, nè Federfarma come Ente autonomo distinto dalle singole farmacie, nè le singole Farmacie che hanno agito in questa sede (ben 67 distinti esercizi) hanno fornito prova del pregiudizio singolarmente subito (ovviamente diverso per ciascuna farmacia in relazione alla dimensione della singola farmacia, all&#8217;ubicazione, al fatturato, alla tipologia di pazienti prevalentemente serviti, alla categoria di farmaci maggiormente venduti,&#038;) secondo i criteri dell&#8217;art. 1223 c.c., sicchè anche sotto tale profilo la domanda non può che essere respinta.<br /> Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione contenuto in ricorso (mancata riscossione da parte dell&#8217;Ausl nella distribuzione diretta dei farmaci delle quote a carico del cittadine ex art. 7 Legge n. 405 del 2001, nè le quote ticket ex art. 17 comma 6 Legge n. 111 del 2011), il Collegio non ravvisa alcun interesse concreto e specifico in capo ai ricorrenti rispetto a tale censura, anche in considerazione della domanda principale dagli stessi svolta (risarcimento danni subiti dalle ricorrenti) e della mancata articolazione di specifiche difese circa la specifica incidenza di tale profilo sulle pretese risarcitorie fatte valere in questo giudizio.<br /> Infine, in ordine al terzo motivo di ricorso (concernente il mancato raggiungimento del limite minimo dei pezzi in distribuzione per conto e conseguente obbligo per l&#8217;Ausl di pagare la penale), il Collegio rileva l&#8217;infondatezza della tesi di parte ricorrente, avendo l&#8217;Amministrazione dimostrato che nel 2010 tale soglia è stata rispettata dall&#8217;Ausl di Rimini, mentre il mancato superamento del limite per gli anni 2011, 2012 e 2013 sarebbe dipeso dal fatto che Federfarma ha deciso di disdettare dal percorso erogativo in DPC le eparine b.p.m., farmaco di largo impiego che avrebbe consentito il raggiungimento della soglia, circostanza quest&#8217;ultima sulla quale parte ricorrente, sulla quale incombeva l&#8217;onere della prova vertendosi in materia di risarcimento dei danni, nulla ha dimostrato in contrario.<br /> Conclusivamente, quindi, per tutte le ragioni esposte, stante l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;accoglimento delle domande articolate dalle ricorrenti, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto della novità  e peculiarità  della specifica questione dedotta in giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> &#8211; respinge il ricorso e compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br /> Maria Ada Russo, Consigliere<br /> Jessica Bonetto, Primo Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-902/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio Sul rapporto tra preesistente destinazione urbanistica e sopravvenute esigenze di tutela del paesaggio. Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio  Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio</span></p>
<hr />
<p>Sul rapporto tra preesistente destinazione urbanistica e sopravvenute esigenze di tutela del paesaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00902/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00281/1999 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 1999, proposto da Società  P.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Felici Ranieri e Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini n.73;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Grottammare, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Ortenzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dei seguenti atti:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottammare e della Provincia di Ascoli Piceno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ditta ricorrente, nella spiegata veste di proprietaria di un compendio immobiliare ricadente in località  Montesecco del territorio di Grottammare (foglio 16, p.lle 68 &#8211; giù  68/A &#8211; e 647 &#8211; giù  68/B), impugna i seguenti provvedimenti, adottati dal Comune e dalla Provincia di Ascoli Piceno:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.<br /> 2. Al riguardo, la ditta P.A.M. espone che:<br /> &#8211; l&#8217;area in questione, giù  interessata fin dal 1977 da un progetto di lottizzazione denominato &#8220;Montesecco&#8221;, nel previgente P.R.G. aveva destinazione a &#8220;Zona di espansione intensiva C3&#8221;;<br /> &#8211; in sede di adozione del nuovo P.R.G. l&#8217;area è stata riclassificata come &#8220;zona agricola collinare&#8221;;<br /> &#8211; considerate le significative modifiche introdotte con l&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la ditta proprietaria dell&#8217;area ha presentato le osservazioni al Comune, evidenziando la preesistenza di un piano di lottizzazione convenzionato nel 1979 (e in seguito prorogato), l&#8217;avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, l&#8217;illogicità  di attribuire la destinazione a zona agricola ad un settore di un comparto che, per il resto, è stato quasi totalmente edificato;<br /> &#8211; il Comune ha controdedotto alle osservazioni, ma le ragioni esposte al riguardo non appaiono condivisibili.<br /> 3. Questi i motivi di ricorso:<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 26 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, con particolare riferimento al quarto comma in connessione con la violazione, la falsa interpretazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 perchè, avendo il Comune operato una variante ad effetto speciale sull&#8217;area di proprietà  della società  ricorrente mutandone la destinazione, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso tale scelta individuando e specificando l&#8217;interesse pubblico sotteso e fare luogo anche alla comparazione dei diversi interessi, pubblico e privato, per mettere in evidenza la prevalenza dell&#8217;interesse pubblico rispetto a quello del privato;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione della L.R. 8 marzo 1990 n. 13 con riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Eccesso di potere per errore sui presupposti, falsa rappresentazione della realtà , mancanza di doverose indagini essenziali. Contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta. Sviamento;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 delle N.T.A. del P.P.A.R. in relazione ai vincoli pretestuosamente addotti dal Comune di Grottammare in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. Eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà , errore sui presupposti. Contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento.<br /> La società  ricorrente chiede altresì che il Tribunale disponga c.t.u. al fine di accertare il reale stato dei luoghi.<br /> 4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grottammare e la Provincia di Ascoli Piceno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019.<br /> 5. Il ricorso non merita accoglimento.<br /> Va premesso che &#8211; come risulta dalla relazione generale al P.R.G. depositata in atti dalla difesa comunale l&#8217;11 aprile 2018 &#8211; il Comune di Grottammare ha colto l&#8217;occasione della revisione complessiva dello strumento urbanistico per risolvere quelli che, a giudizio dell&#8217;amministrazione in carica al momento dell&#8217;approvazione degli atti impugnati, erano stati errori del passato, soprattutto con riguardo ad alcune zone del territorio comunale, fra cui quella in cui ricade la proprietà  della società  ricorrente.<br /> Le zone in parola erano state infatti interessate da alcuni piani di lottizzazione approvati sul finire degli anni &#8217;70 del XX secolo e quasi tutti convenzionati negli anni successivi, per effetto dei quali le zone in questione avrebbero dovuto essere oggetto di una massiccia edificazione. Nel corso degli anni le singole lottizzazioni hanno subito vicende alterne, ma il dato comune ai vari comparti è stata la mancata integrale attuazione delle previsioni urbanistiche, di modo che molti lotti sono rimasti in tutto o in parte inedificati.<br /> Ritenendo di dover porre rimedio a tali scelte asseritamente errate e dovendo comunque tenere conto dei vincoli discendenti dal P.P.A.R. (approvato dal Consiglio Regionale nel 1989), l&#8217;amministrazione in carica ha deciso di modificare, con riguardo alle aree non ancora interessate dall&#8217;edificazione e che ricadevano nelle previsioni del P.P.A.R., la destinazione impressa dal previgente P.R.G. e dai rispettivi piani attuativi.<br /> Naturalmente tali scelte non sono state condivise dai proprietari interessati, i quali hanno proposto numerosi ricorsi davanti a questo T.A.R. Alcuni di questi ricorsi sono passati in decisione all&#8217;odierna udienza pubblica unitamente a quello in trattazione (ricorsi nn. 276/1999 R.G., n. 278/1999 R.G. e 280/1999 R.G.).<br /> Questa premessa è utile a dar conto del fatto che la scelta pianificatoria contestata con il presente ricorso non costituisce una decisione singolare ed estemporanea adottata dal Comune di Grottammare, ma si inserisce nel quadro di una strategia pianificatoria di sistema e va dunque giudicata tenendo presente il quadro di riferimento.<br /> 6. Passando dunque all&#8217;esame del primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.<br /> 6.1. Per giurisprudenza consolidata, il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria (<em>in terminis</em>, Cons. Stato, n. 5713/2005). Tale principio trova una parziale deroga solo se l&#8217;affidamento del proprietario discende da un piano attuativo giù  approvato, convenzionato e ancora efficace, dovendo in questo caso il Comune esplicitare in maniera puntuale ed esauriente le ragioni di pubblico interesse che giustificano la lesione del legittimo affidamento, fermo restando, perà², che una destinazione di zona precedentemente impressa non determina l&#8217;acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più¹ mutabile (così,Â <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, n. 3497/2011).<br /> 6.2. Nella specie, dagli atti del giudizio risulta che:<br /> &#8211; il piano di lottizzazione che interessa la proprietà  della società  ricorrente fu approvato nel 1978 e convenzionato nel 1979 (con prevista durata di sei anni). La validità  della convenzione è stata in seguito portata a dieci anni, con effetto fino al 1989;<br /> &#8211; come si evince dall&#8217;osservazione presentata dalla ditta ricorrente, l&#8217;edificazione è stata realizzata in molti dei lotti ricompresi nella lottizzazione e, con essa, le relative opere di urbanizzazione (opere che sono state realizzate dal Comune in sostituzione dei lottizzanti). Tuttavia, nel periodo 1992-1993 sono insorti problemi in merito alla realizzazione di una strada della lottizzazione, il che ha impedito il completamento delle opere private nella parte nord della collina di Montesecco.<br /> Pertanto, al momento dell&#8217;adozione del primo degli atti impugnati (deliberazione del C.C. n. 24/1995) la convenzione era definitivamente scaduta, con conseguente venir meno dell&#8217;affidamento della ditta P.A.M. circa la perdurante destinazione che al lotto in parola era stata impressa dal previgente strumento urbanistico.<br /> 6.3. Nelle controdeduzioni all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente, i progettisti del P.R.G. e il Comune hanno evidenziato i seguenti profili:<br /> &#8211; in primo luogo, l&#8217;intervento del Comune in sostituzione dei privati lottizzanti per l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione è avvenuto in adempimento a specifiche norme di legge e a clausole della convenzione di lottizzazione;<br /> &#8211; in secondo luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  per alcuni dei lotti della originaria convenzione di lottizzazione del 1979 riposa sul fatto che la lottizzazione &#8220;Montesecco&#8221; interessava due versanti della omonima collina separati da una strada (si veda la documentazione grafica e fotografica versata in atti dal Comune l&#8217;11 aprile 2018). Mentre la parte che interessava il versante sud della collina è stata quasi interamente attuata (ivi incluse le opere di urbanizzazione), la parte che interessava il versante nord è invece rimasta completamente inattuata, sia per difficoltà  di ordine tecnico legate alla eccessiva pendenza del versante, sia per l&#8217;impossibilità  giuridica di realizzare la strada interna alla lottizzazione (la quale avrebbe dovuto in parte occupare un terreno di proprietà  di uno dei lottizzanti, ma non ricompreso nel perimetro del piano attuativo);<br /> &#8211; in terzo luogo, la convenzione di lottizzazione, al momento dell&#8217;esame delle osservazioni, era scaduta da circa otto anni;<br /> &#8211; in quarto luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  dei lotti ricadenti nel versante nord è riconducibile sia all&#8217;obbligo di attuare le previsioni delle N.T.A. del P.P.A.R. relative alla tutela dei versanti (presentando l&#8217;area pendenze superiori al 30%), sia alla volontà  di tutelare ilÂ paesaggio per le parti non ancora compromesse dall&#8217;edificazione.<br /> 6.4. Parte ricorrente contesta tali motivazioni, evidenziando che:<br /> &#8211; poichè il Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si è sostituito ai privati (pretendendo da questi il versamento delle rispettive quote degli oneri concessori), non si comprende la ragione per cui le opere medesime non sono state realizzate anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord;<br /> &#8211; non si possono ritenere esistenti vincoli di inedificabilità  assoluta, perchè ciù² vorrebbe dire che il Comune ha consentito l&#8217;edificazione in una zona ad alta pericolosità . In realtà , il versante nord non presenta una pendenza superiore a quella del versante sud;<br /> &#8211; il riferimento all&#8217;impossibilità  di realizzare la strada interna alla lottizzazione è un chiaro pretesto, visto che si tratta di arteria minore non prevista dal P.R.G.<br /> 6.5. Tali argomenti non sono perà² condivisibili, atteso che:<br /> &#8211; le vicende relative alla lottizzazione non sono rilevanti in questa sede, non essendo in discussione il fatto che, al momento dell&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la lottizzazione era scaduta da circa otto anni, senza che la ditta ricorrente avesse manifestato il benchè minimo indizio della volontà  di attuare la pianificazione del 1978 (ad esempio chiedendo il rilascio della concessione edilizia);<br /> &#8211; nè può dirsi che la &#8220;colpa&#8221; di ciù² sia da attribuire al Comune per non aver realizzato le opere di urbanizzazione anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord. Tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo dai proprietari dei lotti in argomento, i quali avrebbero potuto proporre ricorso avverso l&#8217;inerzia del Comune oppure agire per la restituzione degli oneri concessori <em>inutiliter</em>Â versati e, una volta ottenuto il rimborso di tali somme, realizzare in proprio le opere di urbanizzazione mancanti;<br /> &#8211; nel merito, come si evince dalla documentazione fotografica depositata in giudizio l&#8217;11 aprile 2018, l&#8217;area <em>de qua</em>Â possiede le caratteristiche per essere classificata zona agricola collinare, trattandosi di una porzione importante di un &#8220;polmone verde&#8221; ancora esistente (altre considerazioni sul punto saranno espresse al successivo paragrafo 7.).<br /> Come si può agevolmente constatare, la decisione di procedere alla modifica della preesistente destinazione urbanistica dell&#8217;area <em>de qua</em>Â è tutt&#8217;altro che immotivata. Risulta infatti che il Comune,Â riscontrando le osservazioni presentate da alcuni comproprietari, ha illustrato in maniera esauriente le ragioni che sono alla base di una scelta che, in generale, è ampiamente discrezionale.<br /> Il primo motivo, nel suo complesso, va dunque respinto.<br /> 7. Venendo quindi ad esaminare il secondo gruppo di censure, il Collegio, con specifico riguardo alla destinazione a zona agricola impressa alla proprietà  P.A.M., osserva come parte ricorrente mostri di ignorare che, per giurisprudenza ormai consolidata, la destinazione a zona agricola è legittimamente attribuibile non solo ad aree vocate alle tradizionali attività  di coltivazione del fondo e alle altre riconducibili a quelle di cui all&#8217;art. 2135 c.c., ma anche a tutte quelle aree che il Comune intende sottrarre, in tutto o in parte, alle trasformazioni di natura edilizia (verde c.d. di tutela ambientale, verde attrezzato, etc. &#8211; in tal senso cfr. TAR Toscana, I, n. 1892 del 2004 e n. 4278 del 2005; Cons. Stato, IV, n. 721 del 2000 e n. 153 del 1990; V, n. 968 del 1993; TAR Lazio, II, n. 1028 del 1994; TAR Lombardia, Milano, I, n. 429 del 1996. Con specifico riguardo al P.R.G. di Grottammare si vedano anche le sentenze di questo Tribunale nn. 2816 del 2010 e 120 del 2016). Per cui non sono dirimenti le contestazioni svolte in ricorso circa il fatto che la parte dell&#8217;area in argomento non sarebbe idonea per lo svolgimento dell&#8217;attività  agricola, perchè il Comune di Grottammare non ha certamente inteso imprimere all&#8217;area la destinazione qui contestata perchè l&#8217;abbia ritenuta vocata per le attività  di cui alla L.R. n. 13/1990 e all&#8217;art. 2135 c.c., ma semplicemente per ragioni di tutela ambientale, nonchè per dare concreta attuazione a vincoli discendenti dal P.P.A.R.<br /> 8. Passando a trattare proprio di quest&#8217;ultimo profilo, si deve rilevare che parte ricorrente, pur deducendo assiomaticamente l&#8217;assenza di qualsivoglia vincolo di natura ambientale-paesistica, non ha ritenuto di comprovare tali assunti mediante l&#8217;allegazione delle planimetrie del P.P.A.R., mentre, come si è giù  detto, la difesa comunale, in data 11 aprile 2018, ha depositato copia delle tavole del P.R.G. in cui sono riportati i diversi vincoli introdotti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale.<br /> Come si può agevolmente verificare dalla consultazione di tali tavole, l&#8217;area in argomento in parte è interessata da un ambito di tutela dei crinali (art. 32 delle N.T.A.), in parte da un ambito di tutela dei versanti (art. 33 delle N.T.A.).<br /> Ora, quand&#8217;anche rispondesse al vero che pure il versante sud presentava analoga pendenza, non per questo il Comune, in presenza di un&#8217;area non ancora edificata, era tenuto a perseverare negli errori commessi in passato.<br /> D&#8217;altra parte, rientra nella logica delle cose che un piano paesistico o un piano di assetto idrogeologico sopravvenuti possano determinare l&#8217;inedificabilità  di un&#8217;area che il P.R.G. aveva invece ritenuto trasformabile, così come rientra nella fisiologia della materia urbanistica il fatto che il Comune, a fronte di capacità  edificatoria non sfruttata, in sede di adozione del nuovo P.R.G. decida di eliminare o quantomeno ridurre la capacità  edificatoria assegnata ai lotto interessati.<br /> Anche questo gruppo di censure va dunque respinto e con esso l&#8217;istanza con cui la ditta ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre una c.t.u. finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi (a questo riguardo va precisato che nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una perizia geologica che perà² non risulta depositata in giudizio, di talchè non sono stati forniti al Tribunale elementi tali da giustificare una c.t.u.).<br /> 9. In base a tutto quanto precede, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di giudizio vanno perà² compensate, tenuto conto delle peculiarità  della vicenda sottostante.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa integralmente le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio  Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria.Â </em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00902/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00281/1999 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 1999, proposto da Società  P.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Felici Ranieri e Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini n.73;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Grottammare, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Ortenzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dei seguenti atti:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottammare e della Provincia di Ascoli Piceno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ditta ricorrente, nella spiegata veste di proprietaria di un compendio immobiliare ricadente in località  Montesecco del territorio di Grottammare (foglio 16, p.lle 68 &#8211; giù  68/A &#8211; e 647 &#8211; giù  68/B), impugna i seguenti provvedimenti, adottati dal Comune e dalla Provincia di Ascoli Piceno:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.<br /> 2. Al riguardo, la ditta P.A.M. espone che:<br /> &#8211; l&#8217;area in questione, giù  interessata fin dal 1977 da un progetto di lottizzazione denominato &#8220;Montesecco&#8221;, nel previgente P.R.G. aveva destinazione a &#8220;Zona di espansione intensiva C3&#8221;;<br /> &#8211; in sede di adozione del nuovo P.R.G. l&#8217;area è stata riclassificata come &#8220;zona agricola collinare&#8221;;<br /> &#8211; considerate le significative modifiche introdotte con l&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la ditta proprietaria dell&#8217;area ha presentato le osservazioni al Comune, evidenziando la preesistenza di un piano di lottizzazione convenzionato nel 1979 (e in seguito prorogato), l&#8217;avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, l&#8217;illogicità  di attribuire la destinazione a zona agricola ad un settore di un comparto che, per il resto, è stato quasi totalmente edificato;<br /> &#8211; il Comune ha controdedotto alle osservazioni, ma le ragioni esposte al riguardo non appaiono condivisibili.<br /> 3. Questi i motivi di ricorso:<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 26 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, con particolare riferimento al quarto comma in connessione con la violazione, la falsa interpretazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 perchè, avendo il Comune operato una variante ad effetto speciale sull&#8217;area di proprietà  della società  ricorrente mutandone la destinazione, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso tale scelta individuando e specificando l&#8217;interesse pubblico sotteso e fare luogo anche alla comparazione dei diversi interessi, pubblico e privato, per mettere in evidenza la prevalenza dell&#8217;interesse pubblico rispetto a quello del privato;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione della L.R. 8 marzo 1990 n. 13 con riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Eccesso di potere per errore sui presupposti, falsa rappresentazione della realtà , mancanza di doverose indagini essenziali. Contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta. Sviamento;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 delle N.T.A. del P.P.A.R. in relazione ai vincoli pretestuosamente addotti dal Comune di Grottammare in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. Eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà , errore sui presupposti. Contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento.<br /> La società  ricorrente chiede altresì che il Tribunale disponga c.t.u. al fine di accertare il reale stato dei luoghi.<br /> 4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grottammare e la Provincia di Ascoli Piceno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019.<br /> 5. Il ricorso non merita accoglimento.<br /> Va premesso che &#8211; come risulta dalla relazione generale al P.R.G. depositata in atti dalla difesa comunale l&#8217;11 aprile 2018 &#8211; il Comune di Grottammare ha colto l&#8217;occasione della revisione complessiva dello strumento urbanistico per risolvere quelli che, a giudizio dell&#8217;amministrazione in carica al momento dell&#8217;approvazione degli atti impugnati, erano stati errori del passato, soprattutto con riguardo ad alcune zone del territorio comunale, fra cui quella in cui ricade la proprietà  della società  ricorrente.<br /> Le zone in parola erano state infatti interessate da alcuni piani di lottizzazione approvati sul finire degli anni &#8217;70 del XX secolo e quasi tutti convenzionati negli anni successivi, per effetto dei quali le zone in questione avrebbero dovuto essere oggetto di una massiccia edificazione. Nel corso degli anni le singole lottizzazioni hanno subito vicende alterne, ma il dato comune ai vari comparti è stata la mancata integrale attuazione delle previsioni urbanistiche, di modo che molti lotti sono rimasti in tutto o in parte inedificati.<br /> Ritenendo di dover porre rimedio a tali scelte asseritamente errate e dovendo comunque tenere conto dei vincoli discendenti dal P.P.A.R. (approvato dal Consiglio Regionale nel 1989), l&#8217;amministrazione in carica ha deciso di modificare, con riguardo alle aree non ancora interessate dall&#8217;edificazione e che ricadevano nelle previsioni del P.P.A.R., la destinazione impressa dal previgente P.R.G. e dai rispettivi piani attuativi.<br /> Naturalmente tali scelte non sono state condivise dai proprietari interessati, i quali hanno proposto numerosi ricorsi davanti a questo T.A.R. Alcuni di questi ricorsi sono passati in decisione all&#8217;odierna udienza pubblica unitamente a quello in trattazione (ricorsi nn. 276/1999 R.G., n. 278/1999 R.G. e 280/1999 R.G.).<br /> Questa premessa è utile a dar conto del fatto che la scelta pianificatoria contestata con il presente ricorso non costituisce una decisione singolare ed estemporanea adottata dal Comune di Grottammare, ma si inserisce nel quadro di una strategia pianificatoria di sistema e va dunque giudicata tenendo presente il quadro di riferimento.<br /> 6. Passando dunque all&#8217;esame del primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.<br /> 6.1. Per giurisprudenza consolidata, il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria (<em>in terminis</em>, Cons. Stato, n. 5713/2005). Tale principio trova una parziale deroga solo se l&#8217;affidamento del proprietario discende da un piano attuativo giù  approvato, convenzionato e ancora efficace, dovendo in questo caso il Comune esplicitare in maniera puntuale ed esauriente le ragioni di pubblico interesse che giustificano la lesione del legittimo affidamento, fermo restando, perà², che una destinazione di zona precedentemente impressa non determina l&#8217;acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più¹ mutabile (così,Â <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, n. 3497/2011).<br /> 6.2. Nella specie, dagli atti del giudizio risulta che:<br /> &#8211; il piano di lottizzazione che interessa la proprietà  della società  ricorrente fu approvato nel 1978 e convenzionato nel 1979 (con prevista durata di sei anni). La validità  della convenzione è stata in seguito portata a dieci anni, con effetto fino al 1989;<br /> &#8211; come si evince dall&#8217;osservazione presentata dalla ditta ricorrente, l&#8217;edificazione è stata realizzata in molti dei lotti ricompresi nella lottizzazione e, con essa, le relative opere di urbanizzazione (opere che sono state realizzate dal Comune in sostituzione dei lottizzanti). Tuttavia, nel periodo 1992-1993 sono insorti problemi in merito alla realizzazione di una strada della lottizzazione, il che ha impedito il completamento delle opere private nella parte nord della collina di Montesecco.<br /> Pertanto, al momento dell&#8217;adozione del primo degli atti impugnati (deliberazione del C.C. n. 24/1995) la convenzione era definitivamente scaduta, con conseguente venir meno dell&#8217;affidamento della ditta P.A.M. circa la perdurante destinazione che al lotto in parola era stata impressa dal previgente strumento urbanistico.<br /> 6.3. Nelle controdeduzioni all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente, i progettisti del P.R.G. e il Comune hanno evidenziato i seguenti profili:<br /> &#8211; in primo luogo, l&#8217;intervento del Comune in sostituzione dei privati lottizzanti per l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione è avvenuto in adempimento a specifiche norme di legge e a clausole della convenzione di lottizzazione;<br /> &#8211; in secondo luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  per alcuni dei lotti della originaria convenzione di lottizzazione del 1979 riposa sul fatto che la lottizzazione &#8220;Montesecco&#8221; interessava due versanti della omonima collina separati da una strada (si veda la documentazione grafica e fotografica versata in atti dal Comune l&#8217;11 aprile 2018). Mentre la parte che interessava il versante sud della collina è stata quasi interamente attuata (ivi incluse le opere di urbanizzazione), la parte che interessava il versante nord è invece rimasta completamente inattuata, sia per difficoltà  di ordine tecnico legate alla eccessiva pendenza del versante, sia per l&#8217;impossibilità  giuridica di realizzare la strada interna alla lottizzazione (la quale avrebbe dovuto in parte occupare un terreno di proprietà  di uno dei lottizzanti, ma non ricompreso nel perimetro del piano attuativo);<br /> &#8211; in terzo luogo, la convenzione di lottizzazione, al momento dell&#8217;esame delle osservazioni, era scaduta da circa otto anni;<br /> &#8211; in quarto luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  dei lotti ricadenti nel versante nord è riconducibile sia all&#8217;obbligo di attuare le previsioni delle N.T.A. del P.P.A.R. relative alla tutela dei versanti (presentando l&#8217;area pendenze superiori al 30%), sia alla volontà  di tutelare ilÂ paesaggio per le parti non ancora compromesse dall&#8217;edificazione.<br /> 6.4. Parte ricorrente contesta tali motivazioni, evidenziando che:<br /> &#8211; poichè il Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si è sostituito ai privati (pretendendo da questi il versamento delle rispettive quote degli oneri concessori), non si comprende la ragione per cui le opere medesime non sono state realizzate anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord;<br /> &#8211; non si possono ritenere esistenti vincoli di inedificabilità  assoluta, perchè ciù² vorrebbe dire che il Comune ha consentito l&#8217;edificazione in una zona ad alta pericolosità . In realtà , il versante nord non presenta una pendenza superiore a quella del versante sud;<br /> &#8211; il riferimento all&#8217;impossibilità  di realizzare la strada interna alla lottizzazione è un chiaro pretesto, visto che si tratta di arteria minore non prevista dal P.R.G.<br /> 6.5. Tali argomenti non sono perà² condivisibili, atteso che:<br /> &#8211; le vicende relative alla lottizzazione non sono rilevanti in questa sede, non essendo in discussione il fatto che, al momento dell&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la lottizzazione era scaduta da circa otto anni, senza che la ditta ricorrente avesse manifestato il benchè minimo indizio della volontà  di attuare la pianificazione del 1978 (ad esempio chiedendo il rilascio della concessione edilizia);<br /> &#8211; nè può dirsi che la &#8220;colpa&#8221; di ciù² sia da attribuire al Comune per non aver realizzato le opere di urbanizzazione anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord. Tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo dai proprietari dei lotti in argomento, i quali avrebbero potuto proporre ricorso avverso l&#8217;inerzia del Comune oppure agire per la restituzione degli oneri concessori <em>inutiliter</em>Â versati e, una volta ottenuto il rimborso di tali somme, realizzare in proprio le opere di urbanizzazione mancanti;<br /> &#8211; nel merito, come si evince dalla documentazione fotografica depositata in giudizio l&#8217;11 aprile 2018, l&#8217;area <em>de qua</em>Â possiede le caratteristiche per essere classificata zona agricola collinare, trattandosi di una porzione importante di un &#8220;polmone verde&#8221; ancora esistente (altre considerazioni sul punto saranno espresse al successivo paragrafo 7.).<br /> Come si può agevolmente constatare, la decisione di procedere alla modifica della preesistente destinazione urbanistica dell&#8217;area <em>de qua</em>Â è tutt&#8217;altro che immotivata. Risulta infatti che il Comune,Â riscontrando le osservazioni presentate da alcuni comproprietari, ha illustrato in maniera esauriente le ragioni che sono alla base di una scelta che, in generale, è ampiamente discrezionale.<br /> Il primo motivo, nel suo complesso, va dunque respinto.<br /> 7. Venendo quindi ad esaminare il secondo gruppo di censure, il Collegio, con specifico riguardo alla destinazione a zona agricola impressa alla proprietà  P.A.M., osserva come parte ricorrente mostri di ignorare che, per giurisprudenza ormai consolidata, la destinazione a zona agricola è legittimamente attribuibile non solo ad aree vocate alle tradizionali attività  di coltivazione del fondo e alle altre riconducibili a quelle di cui all&#8217;art. 2135 c.c., ma anche a tutte quelle aree che il Comune intende sottrarre, in tutto o in parte, alle trasformazioni di natura edilizia (verde c.d. di tutela ambientale, verde attrezzato, etc. &#8211; in tal senso cfr. TAR Toscana, I, n. 1892 del 2004 e n. 4278 del 2005; Cons. Stato, IV, n. 721 del 2000 e n. 153 del 1990; V, n. 968 del 1993; TAR Lazio, II, n. 1028 del 1994; TAR Lombardia, Milano, I, n. 429 del 1996. Con specifico riguardo al P.R.G. di Grottammare si vedano anche le sentenze di questo Tribunale nn. 2816 del 2010 e 120 del 2016). Per cui non sono dirimenti le contestazioni svolte in ricorso circa il fatto che la parte dell&#8217;area in argomento non sarebbe idonea per lo svolgimento dell&#8217;attività  agricola, perchè il Comune di Grottammare non ha certamente inteso imprimere all&#8217;area la destinazione qui contestata perchè l&#8217;abbia ritenuta vocata per le attività  di cui alla L.R. n. 13/1990 e all&#8217;art. 2135 c.c., ma semplicemente per ragioni di tutela ambientale, nonchè per dare concreta attuazione a vincoli discendenti dal P.P.A.R.<br /> 8. Passando a trattare proprio di quest&#8217;ultimo profilo, si deve rilevare che parte ricorrente, pur deducendo assiomaticamente l&#8217;assenza di qualsivoglia vincolo di natura ambientale-paesistica, non ha ritenuto di comprovare tali assunti mediante l&#8217;allegazione delle planimetrie del P.P.A.R., mentre, come si è giù  detto, la difesa comunale, in data 11 aprile 2018, ha depositato copia delle tavole del P.R.G. in cui sono riportati i diversi vincoli introdotti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale.<br /> Come si può agevolmente verificare dalla consultazione di tali tavole, l&#8217;area in argomento in parte è interessata da un ambito di tutela dei crinali (art. 32 delle N.T.A.), in parte da un ambito di tutela dei versanti (art. 33 delle N.T.A.).<br /> Ora, quand&#8217;anche rispondesse al vero che pure il versante sud presentava analoga pendenza, non per questo il Comune, in presenza di un&#8217;area non ancora edificata, era tenuto a perseverare negli errori commessi in passato.<br /> D&#8217;altra parte, rientra nella logica delle cose che un piano paesistico o un piano di assetto idrogeologico sopravvenuti possano determinare l&#8217;inedificabilità  di un&#8217;area che il P.R.G. aveva invece ritenuto trasformabile, così come rientra nella fisiologia della materia urbanistica il fatto che il Comune, a fronte di capacità  edificatoria non sfruttata, in sede di adozione del nuovo P.R.G. decida di eliminare o quantomeno ridurre la capacità  edificatoria assegnata ai lotto interessati.<br /> Anche questo gruppo di censure va dunque respinto e con esso l&#8217;istanza con cui la ditta ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre una c.t.u. finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi (a questo riguardo va precisato che nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una perizia geologica che perà² non risulta depositata in giudizio, di talchè non sono stati forniti al Tribunale elementi tali da giustificare una c.t.u.).<br /> 9. In base a tutto quanto precede, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di giudizio vanno perà² compensate, tenuto conto delle peculiarità  della vicenda sottostante.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa integralmente le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> Â </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi – Est. Russo Sulle differenze tra i servizi di vigilanza e quelli di portierato Contratti della P.A. – Gara – Concorrente – Requisiti di capacità tecnica – Servizi&#160; di vigilanza – Servizi di portierato – Diversità &#8211; Conseguenze &#160; In tema di gara d’appalto per l&#8217;affidamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi – Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulle differenze tra i servizi di vigilanza e quelli di portierato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – Gara – Concorrente – Requisiti di capacità tecnica – Servizi&nbsp; di vigilanza – Servizi di portierato – Diversità &#8211; Conseguenze</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gara d’appalto per l&#8217;affidamento di servizi di vigilanza e portierato, sussiste una rilevante differenza tra le due tipologie di servizi, i quali&nbsp;postulano requisiti di capacità tecnica diversi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 00902/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00464/2016 REG.RIC. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2016, proposto da:</p>
<p>Italpol Vigilanza Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti, Rti Italservizi 2007 Srl, Rti Corpo di Vigilanza Citta di Varese e Provincia Spa, Rti La Vedetta Lombarda Spa, Rti Vcb Secutitas Soc. Coop. Per Azioni,Rti Civis Spa, Rti Nuova Sicurezza del Cittadino Gruppo Civis Spa, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;</p>
<p>
contro<br />
Spa Ferrovienord, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Salvadori Del Prato, Giorgio Della Valle, con domicilio eletto presso Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini, 8 &#8211; Sc. C;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 02490/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento prestazioni di vigilanza e portierato presso le località di servizio Ferrovienord intera rete ramo Milano e ramo Iseo &#8211; ris. danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Spa Ferrovienord;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Di Gioia e Roberto Della Valle su delega dell&#8217;avvocato Giorgio Della Valle;</p>
<p>Considerato che l’appello appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, stante la rilevante differenza tra i servizi di vigilanza ed i servizi di portierato, i quali postulano requisiti di capacità tecnica diversi;<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 464/2016) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata ai fini dell’ammissione con riservadel RTI appellante. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 23 giugno 2016.<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
<p>
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.902</a></p>
<p>Va sospeso, unicamente ai fini della sollecita fissazione del merito, il provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; garante delle comunicazioni in tema di gara a procedura negoziata per affidamento del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive a diffusione nazionale riferito alle aree del pluralismo socio-politico, delle garanzie dell&#8217;utente, degli obblighi generali di programmazione e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, unicamente ai fini della sollecita fissazione del merito, il provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; garante delle comunicazioni in tema di gara a procedura negoziata per affidamento del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive a diffusione nazionale riferito alle aree del pluralismo socio-politico, delle garanzie dell&#8217;utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00902/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00963/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 963 del 2012, proposto da <b>Isimm Ricerche S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni &#8211; Agcom</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Geca Italia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora N.1; Care S.C.A.R.L. &#8211; Osservatorio di Pavia; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 00521/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti a diffusione nazionale – MCP.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità&#8217; per le garanzie nelle comunicazioni &#8211; Agcom nonchè di Geca Italia S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Cardarelli, Cerulli Irelli e dello Stato Varrone F.;	</p>
<p>rilevato che le censure proposte nel giudizio di primo grado appaiono meritevoli di approfondito esame, soprattutto con riferimento al secondo motivo di ricorso;<br />	<br />
rilevato dunque che, senza disporre la sospensione degli atti impugnati, ai sensi dell’articolo 119, comma 3, c.p.a. l’istanza cautelare deve essere accolta per la rapida fissazione dell’udienza di merito;<br />	<br />
rilevato che sussistono giuste ragioni per compensare le spese della fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 963/2012) esclusivamente nei termini di cui in motivazione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a></p>
<p>Va sospeso il decreto della Prefettura con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore, con divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme al provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto della Prefettura con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore, con divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme al provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza del legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza intesa ad ottenere il rinnovo della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata nonché l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di pistola per difesa personale. La cautela e&#8217; concessa considerato che l’insieme dei provvedimenti impugnati determina per il ricorrente il pericolo della perdita del posto di lavoro ed inoltre, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, le vicende poste a fondamento degli stessi provvedimenti appaiono controverse; e che comunque le tensioni familiari che ne sono tate causa appaiono superate non essendosi verificati, per ammissione delle medesime persone coinvolte, ulteriori episodi critici; in un’ottica di bilanciamento degli interessi, sia opportuno accogliere l’istanza cautelare, in modo da consentire al ricorrente, nelle more della decisione di merito, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00902/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00858/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 858 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>PAOLO CANCLINI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Veronica Dini, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultima in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; <b>Questura di Sondrio &#8211; Prefettura di Sondrio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto della Prefettura di Sondrio del 17.1.2011, notificato il 24.1.2011, con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore di Sondrio il 21.10.2011;<br />	<br />
del provvedimento sottoscritto dal Vice Prefetto, datato 17 gennaio 2011e notificato il 24 gennaio 2011, avente ad oggetto “divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, intimato al sig. Paolo Canclini;<br />	<br />
del provvedimento notificato il 28.3.2011, con cui la Prefettura di Sondrio ha respinto l’istanza del legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza di Sondrio, intesa ad ottenere il rinnovo della nomina a guardia particolare giurata per il sig. Paolo Canclini; nonché l’istanza del sig. Paolo Canalini volta ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di pistola per difesa personale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Sondrio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’insieme dei provvedimenti impugnati determina per il ricorrente il pericolo della perdita del posto di lavoro;<br />	<br />
Considerato che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, le vicende poste a fondamento degli stessi provvedimenti appaiono controverse; e che comunque le tensioni familiari che ne sono tate causa appaiono superate non essendosi verificati, per ammissione delle medesime persone coinvolte, ulteriori episodi critici;<br />	<br />
Ritenuto che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, sia opportuno accogliere l’istanza cautelare, in modo da consentire al ricorrente, nelle more della decisione di merito, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio afferenti alla fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2011.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-11-2008-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-11-2008-n-902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-11-2008-n-902/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.902</a></p>
<p>Pres. Virgilio Est. Falcone Snam Rete Gas s.p.a. ( Avv. G. Pitruzzella) c/ M. Alesi (Avv. S. Tirnetta) ed altri sui presupposti per l&#8217;ammissibilità di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale del provvedimento nell&#8217;espropriazione per pubblica utilità 1. Espropriazioni per p.u. – Provvedimento – Comunicazione personale – Forme diverse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-11-2008-n-902/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-11-2008-n-902/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio  Est. Falcone<br /> Snam Rete Gas s.p.a. ( Avv. G. Pitruzzella) c/ M. Alesi (Avv. S. Tirnetta) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;ammissibilità di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale del provvedimento nell&#8217;espropriazione per pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazioni per p.u. – Provvedimento – Comunicazione personale – Forme diverse – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie.<br />
2. Processo amministrativo – Spese di giudizio – Compensazione &#8211; Mo-tivazione – Necessità – Esclusione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di espropriazioni, ai sensi dell’art. 8, l. 241/90 (in Sicilia dell’art.9 della L.R. n. 10/1991) e dell’art. 11 del D.p.r. n. 327/2001, l’amministrazione può avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comu-nicazione personale del provvedimento, ma tale scelta non può incidere sull’onere dell’individuazione del soggetto destinatario della comunicazio-ne, né sul contenuto della stessa comunicazione. Pertanto, anche la forma di pubblicità, prescelta in luogo della comunicazione personale, deve essere idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al pro-cedimento amministrativo, mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terreno, secondo le risul-tanze catastali. Nella specie, la forma di pubblicità in concreto utilizzata &#8211; in quanto priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del  progetto dell&#8217;opera e  dell’elenco delle ditte espro-priande &#8211; non è idonea a far conoscere ai proprietari di immobili quali terre-ni di loro proprietà siano interessati alla realizzazione dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo(1).<br />
2. Nel processo amministrativo, la compensazione delle spese del giudizio costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede espressa motivazione ove le ragioni della statuizione compensativa siano comunque desumibili dal contesto della decisione(2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885; 22 dicembre 2003, n. 8462 e 25 marzo 2003, n. 1545.</p>
<p>2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6786.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa<br />
per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 190/2008, proposto da</p>
<p><b>SNAM RETE GAS s.p.a. (SNAM),</b>con sede legale in San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pitruzzella, elettivamente domiciliata in Pa-lermo, via N. Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
ALESI MICHELE</b> (appellante incidentale) rappresentato e dife-so dall’avv. Salvatore Tirnetta, elettivamente domiciliato in Palermo, via Croce Rossa n. 81, presso lo studio dell’avv. Leonardo Gaglia-no;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
dell’ASSESSORATO REGIONALE DELL&#8217;INDUSTRIA, COR-PO REGIONALE DELLE MINIERE &#8211; UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. II) &#8211; n. 3489 del 21 dicembre 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale dell’avv. S. Tirnetta per Alesi Michele;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale dell&#8217;industria, Corpo regionale delle miniere &#8211; Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il consigliere Pietro Falcone, e uditi, altresì, alla pub-blica udienza del 4 giugno 2008 l’avv. M. Mangano, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per la società appellante, l’avv. L. Gurrera, su delega dell’avv. S. Tirnetta, per l’appellato e l’avv. dello Stato Caserta per l’Assessorato regionale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In primo grado, il sig. Michele Alesi ha chiesto l&#8217;annul-lamento:<br />
&#8211;	del D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, pubblicato nella G.U.R.S., parte III, n. 40 del 1° ottobre 2004, con il quale è stato approvato il progetto di massima, dichiarata la pubblica e riconosciuta l&#8217;urgenza ed indifferibilità dei lavori per la costruzione del metanodot-to denominato &#8220;Mazara del Vallo &#8211; Menfi&#8221;, DN 1200 (48&#8243;) &#8211; 75 bar;<br />	<br />
&#8211;	del D.I.G. n. 023/ URIG del 23 marzo 2007, notificato al ricorrente per posta il 19 aprile 2007, con il quale è stata disposta in favore della Snam Rete Gas s.p.a. l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza degli im-mobili necessari per la costruzione del metanodotto sopra indicato, siti nel Comune di Menfi, indicati nell&#8217;allegato piano particellare;<br />	<br />
&#8211;	del verbale del 17 maggio 2007 di Accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione nel possesso con occupazione temporanea d&#8217;urgenza, relativo all&#8217;immobile di proprietà del ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenzia-le a quelli sopra indicati.<br />	<br />
2. Con sentenza n. 3489 del 21 dicembre 2007, ora impugnata, l’adito T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso. <br />
3. In sede d’appello, la Snam Rete Gas s.p.a, sostiene l’erro-neità della sentenza di primo grado, sotto diversi profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio, l’amministrazione intimata ed il sig. Michele Alesi. Quest’ultimo ha proposto anche un ricorso inci-dentale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel presente giudizio si controverte sulla procedura e-spropriativa, posta in essere dalla Snam Rete Gas s.p.a, nella quale sono interessati fondi di proprietà dell’appellato sig. Michele Ale-si.<br />
In particolare, con l’atto introduttivo del giudizio, sono stati impugnati:<br />
&#8211; il D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, con il quale è stato approvato il progetto di massima, dichiarata la pubblica e riconosciuta l&#8217;urgenza ed indifferibilità dei lavori per la costruzione del metanodot-to denominato &#8220;Mazara del Vallo &#8211; Menfi&#8221;, DN 1<br />
&#8211;	il D.I.G. n. 023/ URIG del 23 marzo 2007, con il quale è stata disposta in favore della Snam Rete Gas s.p.a. l&#8217;occupazione d&#8217;ur-genza degli immobili necessari per la costruzione del predetto meta-nodotto, siti nel Comune di Menfi, indicati nell&#8217;allegato piano particel-lare;<br />	<br />
&#8211;	del Verbale del 17 maggio 2007 di Accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione nel possesso con occupazione temporanea d&#8217;urgenza, relativo all&#8217;immobile di proprietà del ricorrente.<br />	<br />
Il primo giudice, con sentenza n. 3489 del 2007, ora impugnata, ha accolto il ricorso.<br />
2. L’appellante Snam sostiene l’erroneità della sentenza di pri-mo grado, sotto diversi profili.<br />
2.1. In particolare, la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui ha accolto il motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 57 e 58 del DPR 327/2001 come sostituiti rispettivamente dalle lett. qq e rr. del d. lgs. 302/2002; nonché la violazione dell’art. 36 L.reg. 7/2002 che ha esteso alla Regione Sicilia il testo unico, D.P.R. 327/2001.<br />
Secondo la ricorrente, nella specie, trova applicazione l’art. 30 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, secondo cui <i>le opere necessa-rie per l&#8217;importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, … sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell&#8217;ap-provazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e succes-sive modifiche e integrazioni. <br />
</i>2.2. Non sussistono i vizi di cui al terzo, quarto e quinto motivo del ricorso introduttivo, per quanto concerne:<br />
a) la presunta violazione dell’art. 30, comma 2, del citato D.Lgs. n. 164/2000;<br />
b) il difetto di motivazione del decreto di occupazione d’urgen-za;<br />
c) la non esatta individuazione della superficie del terreno da occupare.<br />
3. Costituitosi nel giudizio d’appello, per resistere al ricorso, il sig. Alesi ha proposto anche un ricorso incidentale, con il quale: a) reitera la censura, disattesa in primo grado, di violazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 2 L. 241/1990 e violazione degli articoli 8 e 9, com-mi 1 e 2, della L.r. 10/1991, per mancato rispetto dell’obbligo di co-municazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo alla dichiarazione di pubblica utilità; b) lamenta la compensazione delle spese in primo grado.<br />
4. Ad avviso del Collegio, assume priorità logico-giuridica l’esame del ricorso incidentale.<br />
4.1. Il primo motivo merita accoglimento.<br />
Secondo il primo giudice, <i>“L’art. 11, comma 2, del D.p.r. 327/2001 &#8211; applicabile al caso di specie  per le ragioni esposte nel corso della disamina del primo motivo di ricorso &#8211; prescrive che l&#8217;av-viso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli inte-ressati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Solo al-lorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comuni-cazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all&#8217;albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assog-gettare al vincolo nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazio-nale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Pro-vincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assogget-tare al vincolo &#8230;.<br />
La normativa evita quindi che l’amministrazione sia onerata dal dovere di comunicare direttamente a tutti i soggetti che saranno in concreto coinvolti dall’avvio delle procedure espropriative, in una fase nella quale il progetto di massima non lo consente ancora ovvero lo consentirebbe ma a costi eccessivi per l’amministrazione stessa in relazione al tempo ed agli adempimenti da compiere, com’è per il ca-so in cui la procedura coinvolga più di cinquanta soggetti.<br />
Orbene, l’impugnato D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, pubblicato sulla G.U.R.S. del successivo 1° ottobre, fa espressamente presente che la pubblicazione, a seguito dell’istanza della Snam, dell’approvazione del progetto di massima, della dichiarazione di pubblica utilità e con essa di urgenza ed indifferibilità della costru-zione del metanodotto sono state effettuate “anche ai sensi della legge n. 241/1990”, tenendo conto dell’impossibilità di individuare le singo-le ditte proprietarie interessate dal tracciato di massima del metano-dotto”.<br />
</i>La tesi del primo giudice non è fondata, per le seguenti ra-gioni.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed, in Sicilia, del-l&#8217;art. 9 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, “<i>L&#8217;amministrazione prov-vede a dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento mediante comunica-zione personale &#8230;. Qualora, per il numero dei destinatari, la comuni-cazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l&#8217;amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al com-ma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall&#8217;amministrazione medesima</i>”.<br />
Parimenti, l’art. 11, comma 2, del D.p.r. n. 327/2001 prescrive che <i>l&#8217;avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmen-te agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazio-ne è effettuata mediante pubblico avviso &#8230;.</i><br />
Le richiamate disposizioni facoltizzano l’amministrazione ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione persona-le, ma tale scelta non può incidere sull’onere dell’individuazione del soggetto destinatario della comunicazione, né sul contenuto della stes-sa comunicazione, come definito dalla normativa richiamata.<br />
Diversamente opinando, non si tratterebbe più di scegliere una forma di comunicazione, individuale o collettiva, bensì di consentire o meno l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento.<br />
Pertanto, anche la forma di pubblicità, prescelta in luogo della comunicazione personale, deve essere idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al procedimento amministrati-vo,<b> </b>in primo luogo<b>, </b>mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terre-no, secondo le risultanze catastali. <br />
Nella fattispecie, la forma di pubblicità in concreto utilizzata &#8211; in quanto priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del  progetto dell&#8217;opera e  dell’elenco delle ditte espropriande &#8211; non è certo idonea a far conoscere ai proprietari di im-mobili quali terreni di loro proprietà siano interessati alla realizzazio-ne dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885; 22 di-cembre 2003, n. 8462 e 25 marzo 2003, n. 1545).<br />
Sul punto, con memorie del 27 e 29 maggio 2008, l’appellante Snam non contesta la circostanza di fatto che l’avviso era privo dell’indicazione delle particelle catastali e dell’elenco delle ditte inte-ressate, ma eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto l’appellato Alesi avrebbe censurato la mancata comunicazione dell’avvio di procedimento, ma non anche le specifiche modalità.<br />
L’eccezione va disattesa, atteso che – come sopra riportato – la sentenza di primo grado ha investito l’esame di tali modalità, laddove sostiene che le pubblicazioni<i> “sono state effettuate “anche ai sen-si della legge n. 241/1990”, tenendo conto dell’impossibilità di indi-viduare le singole ditte proprietarie interessate dal tracciato di massi-ma del metanodotto”.<br />
</i>4.2. E’ infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale l’Alesi lamenta la compensazione delle spese in primo grado.<br />
Per costante orientamento giurisprudenziale, la compensazione delle spese del giudizio costituisce espressione di un potere discrezio-nale che non richiede espressa motivazione ove le ragioni della statui-zione compensativa siano comunque desumibili dal contesto della de-cisione (Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6786).<br />
5. La fondatezza del primo motivo dell&#8217;appello incidentale pro-posto dal sig. Alesi appare pregiudiziale e sufficiente per il rigetto, in via derivata, del ricorso principale, proposto dalla Snam Rete Gas s.p.a..<br />
6. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della soccombente Snam Rete Gas s.p.a. e sono liquidate in dispositi-vo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l&#8217;appello incidentale propo-sto dal Sig. Alesi, nei limiti di cui in motivazione, e respinge il ricorso principale.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della Snam ed in favore del Sig. Alesi, nella misura complessiva di € 8.000,00 (ottomila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 giugno 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.</p>
<p>F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Pietro Falcone, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il  4 novembre 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-11-2008-n-902/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2007 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-9-2007-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-9-2007-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2007 n.902</a></p>
<p>Va sospesa la mancata ammissione prove orali esami di avvocato, con ordine alla sottocommissione, in diversa composizione, di procedere tempestivamente alla rivalutazione degli elaborati del ricorrente, dando comunque appropriata motivazione. La Commissione giudicatrice si è limitata a valutare in termini meramente numerici gli elaborati predisposti dal ricorrente, senza alcuna esplicitazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-9-2007-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2007 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-9-2007-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2007 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la mancata ammissione prove orali   esami di avvocato, con ordine alla sottocommissione, in diversa composizione, di procedere tempestivamente alla rivalutazione degli elaborati del ricorrente, dando comunque appropriata motivazione.<br />
La Commissione giudicatrice si è limitata a valutare in termini meramente numerici gli elaborati predisposti dal ricorrente, senza alcuna esplicitazione di un giudizio letterale seppur sintetico che riflettesse la concreta applicazione dei criteri predeterminati dalla commissione centrale, idoneo a rendere conoscibile oltre alla conclusione del giudizio della Commissione (punteggio numerico) la ragione della conclusione stessa (esplicitazione del giudizio). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2007/12/11247/g">Ordinanza sospensiva del 11 dicembre 2007 n. 6508</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 902/2007<br />
Registro Generale: 1208/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI Presidente, relatore<br />  ETTORE MANCA Primo Ref.<br />MASSIMILIANO BALLORIANI Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 26 Settembre 2007<br />
Visto il ricorso 1208/2007  proposto da:<br />
<b>CONTE DOMENICO MARIA</b>rappresentato e difeso da:STICCHI DAMIANI ERNESTO &#8211; STICCHI DAMIANI SAVERIO con domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO LE</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO PALERMO</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE NAZIONALE ESAMI AVVOCATO C/O MINISTERO GIUSTIZIA </b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2006, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 25/6/07 presso la Corte di Appello di Lecce; dei provvedimenti di giudizio (valutazioni) sintetico (77) ed analitico (in particolare, 27 all’elaborato di diritto civile, 25 all’elaborato di diritto penale e 25 all’atto giudiziario in materia di diritto civile) espressi nel verbale n. 33 del 31/5/2007, redatto dalla I^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Palermo, con cui è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d’esame scritto sostenuta dal ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, del verbale con il quale sono stati determinati i criteri generali di valutazione;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO LE<br />COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO PALERMO<br />COMMISSIONE NAZIONALE ESAMI AVVOCATO C/O MINISTERO GIUSTIZIA<br />MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani e l’Avv. dello Stato Roberti;</p>
<p>Considerato che la Commissione giudicatrice, nella specie, si è limitata a valutare in termini meramente numerici gli elaborati predisposti dal ricorrente, senza alcuna esplicitazione di un giudizio letterale seppur sintetico che riflettesse la concreta applicazione dei criteri predeterminati dalla commissione centrale, idoneo a rendere conoscibile oltre alla conclusione del giudizio della Commissione (punteggio numerico) la ragione della conclusione stessa (esplicitazione del giudizio);<br />
Considerato che, per tal via, è stato disatteso l’obbligo di motivazione imposto per legge alla luce della giurisprudenza amministrativa più avvertita (v. da ultimo anche TAR Lecce, I sez., ord. 797/06) e con violazione di obblighi di trasparenza e di tutela del diritto di difesa;<br />
Considerato che tali principi sono ormai sempre più attuati dalle Commissioni di concorso a dimostrazione che la motivazione del giudizio è possibile senza che si invochino improprie esigenze di celerità delle procedure;<br />
Considerato, secondo la corrente esperienza, che la esplicitazione della motivazione riduce la propensione o necessità del cittadino di ricorrere in giudizio e limita altresì la stessa interferenza del giudice altrimenti doverosa;<br />
Considerato che per esperienza corrente la revisione degli elaborati da parte della Commissione in diversa composizione per la esplicitazione della valutazione ha portato in pochi ma significativi casi al mutamento del giudizio in una più accurata ponderazione;<br />
Considerato che appare senz’altro ammissibile il deposito di pareri pro veritate redatti da soggetti qualificati, utili ai meri fini di fornire un indizio di prova alle argomentazioni di ricorso, non avendo gli interessati strumenti diversi di difesa proprio per la assenza di esplicitazione della motivazione da parte della Commissione;<br />
Ritenuto nel caso che la prospettazione delle censure è stata accompagnata da pareri che per le argomentazioni in concreto svolte ben possono essere assunti ad indizio di prova a sostegno di una possibile inadeguatezza o incongruenza del punteggio numerico espresso dalla Commissione;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie (Ricorso numero 1208/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ordina alla sottocommissione, in diversa composizione, di procedere tempestivamente alla rivalutazione degli elaborati del ricorrente, dando comunque appropriata motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 26 Settembre 2007<br />
Aldo RAVALLI – Presidente, Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 26 settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-9-2007-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2007 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</a></p>
<p>Pres. A. Gomez de Ayala, Est. R. Vigotti G.Pennacino (Avv.ti E. Rabino, S.Nicola), / Comune di Nucetto (Avv.ti F. Bracco, S Pedace) Edilizia e Urbanistica-Abusi edilizi-Legge regionale Piemonte n. 33 del 2004-Omogeneità-Legge Nazionale-Si-Sanzione demolitoria-Motivi La definizione dell’ambito di applicazione del condono edilizio, delineato dalla Legge Regionale Piemonte n. 33 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Gomez de Ayala, Est. R. Vigotti<br /> G.Pennacino (Avv.ti E. Rabino, S.Nicola), / Comune di Nucetto (Avv.ti F. Bracco, S Pedace)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica-Abusi edilizi-Legge regionale Piemonte n. 33 del 2004-Omogeneità-Legge Nazionale-Si-Sanzione demolitoria-Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>La definizione dell’ambito di applicazione del condono edilizio, delineato dalla Legge Regionale Piemonte n. 33 del 2004, non comprende anche manufatti a destinazione non residenziale, a differenza dell’ambito applicativo ex art. 32, commi 25 e 26, della legge n. 326 del 2003. Infatti l’art. 1 della suddetta legge regionale recepisce la disciplina nazionale, dettando disposizioni particolari per aspetti che non riguardano la tipologia delle opere ammissibili a sanatoria, risultando pertanto omogenee, sul delineato profilo le discipline regionale e nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai<br />
Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?		LOTTI			&#8211;	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella camera di consiglio del 15 febbraio 2006.<br />
	Visto il ricorso n. 131/06 proposto da <br />	<br />
<b>PENNACINO Guglielmo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Rabino e Serenella Nicola, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio del primo;<br />
ricorrente<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>comune di Nucetto</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Fernando Bracco e Stefania Pedace, presso lo studio di quest’ultima domicilia in Torino, corso Re Umberto, 65;<br />
resistente</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
</b>dell’ordinanza n. 5 del 14.11.05 dal responsabile del procedimento del comune di Nucetto, successivamente nota, con la quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente ed è stata ordinata la demolizione della struttura in ferro oggetto dell’istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/03;</p>
<p><b>nonchè per l’annullamento<br />
</b>degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni consequenziale statuizione.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Enrico Rabino per la parte ricorrente e l’avv. Stefania Pedace per la parte resistente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il ricorso si appalesa infondato: il ricorrente, con l’unico motivo del gravame, deduce la violazione della legge regionale n. 33 del 2004, sul presupposto che la definizione dell’ambito di applicazione del condono edilizio, delineato dalla normativa regionale, comprenda anche manufatti a destinazione non residenziale, a differenza di quello contenuto nell’art. 32, commi 25 e 26, della legge n. 326 del 2003;<br />
Rilevato che, invece, l’art. 1 della suddetta legge regionale recepisce la disciplina nazionale, dettando disposizioni particolari per aspetti che non riguardano la tipologia delle opere ammissibili a sanatoria;<br />
Considerato che l’omogeneità, sul punto, delle discipline regionale e nazionale rende irrilevante esaminare la questione dei limiti delle rispettive competenze, alla luce dei principi costituzionali come puntualizzati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004;<br />
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, a spese compensate tra le parti<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2006.<br />
<B>IL PRESIDENTE			IL CONSIGLIERE ESTENSORE<br />	<br />
</B>f.to. A. Gomez de Ayala				      F.to R. Vigotti</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 15 febbraio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a></p>
<p>Pres. Urbano, Est. Greco. Regina ed altri contro Comune di Toritto Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Ricorso giurisdizionale – Sopravvenuta carenza di interesse – Valutazione della domanda risarcitoria – Ammissibilità. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Proposta di lottizzazione – Procedimento – Canoni di correttezza e trasparenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano, Est. Greco.<br /> Regina ed altri contro Comune di Toritto</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Ricorso giurisdizionale – Sopravvenuta carenza di interesse – Valutazione della domanda risarcitoria – Ammissibilità.</p>
<p>Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Proposta di lottizzazione – Procedimento – Canoni di correttezza e trasparenza – Violazione – Conseguenze – Danno – Responsabilità da contatto amministrativo qualificato – Configurabilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce di valutare la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.</p>
<p>2. Nel caso in cui, nell’ambito del procedimento per l’esame di una proposta di lottizzazione, il Comune abbia tenuto un comportamento non improntato al rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza, è configurabile un pregiudizio inquadrabile nell’ambito della responsabilità da contatto amministrativo qualificato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/3/1407/d">&#8220;Responsabilità da contatto amministrativo qualificato: un’altra pronuncia&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il mancato rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza nel procedimento per l’esame di una proposta di lottizzazione può configurare una responsabilità da contatto amministrativo qualificato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p>N. 902/04 Reg. Sent.<br />N. 865/01 Reg. Ric.</p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia <br /> Sezione Terza</center></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n. 865 del 2001 proposto da<br />
<b>Regina Maria, Crocitto Vincenzo, Rotunno Domenico e Morgese Francesco</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Regina ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Amendola, 172/c, presso lo studio dell’avv. Tobia Renato,<br />
<center>CONTRO </center></p>
<p>il <b>Comune di Toritto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Marvulli ed elettivamente domiciliato in Bari alla piazza G. Garibaldi, 23, presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio,<br />
per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 50 del 30.11.2000 di “non adozione” del piano di lottizzazione presentato in data 19.5.2000 e denominato “C.da Sportaruolo – Via Favaro” comunicata con provvedimento prot. nr. 1839 del 14.2.2001 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico e notificato in data 15.2.2001;<br />
di tutti gli atti presupposti e connessi ed in particolare, del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 23.10.2000 con verbale nr. 22, del parere dell’ufficio tecnico allegato alla deliberazione nr. 50/2000;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto anche in forma specifica ex art. 35 D. Lgs. nr. 80/98 e L. nr. 205/00.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 7.6.2001, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11.2.2004, il Referendario, dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center></p>
<p>Con ricorso notificato l’11 aprile 2001, depositato il 26 aprile 2001, i sigg.ri Regina Maria, Crocitto Vincenzo, Rotunno Domenico e Morgese Francesco, proprietari delle aree site nel Comune di Toritto identificate dalle particelle nn. 145, 147, 356 e 428 del Foglio di mappa nr. 4, hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale non veniva approvata la proposta di piano di lottizzazione da loro presentata.<br />
In particolare, i ricorrenti hanno premesso di aver presentato in data 19.5.2000 istanza (prot. nr. 5199) tesa ad ottenere l’autorizzazione del piano di lottizzazione in zona omogenea C1 di espansione intensiva del vigente programma di fabbricazione, denominato “Contrada Sportaruolo – Via Favaro”.<br />
Nella seduta del 7.8.2000, la Commissione Edilizia differiva l’esame della richiesta, chiedendo agli istanti di integrare la documentazione con ulteriori elaborati e chiarimenti. <br />
La richiesta veniva riscontrata dai progettisti, a nome degli istanti, con successiva nota del 2.10.2000.<br />
Nella successiva seduta del 22.10.2000 la Commissione, esaminati gli elaborati progettuali, esprimeva parere sfavorevole sulla proposta di lottizzazione, disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio Comunale per quanto di propria competenza.<br />
In data 27.11.2000 gli istanti presentavano all’attenzione del Consiglio Comunale articolate deduzioni in ordine ai rilievi formulati dalla Commissione Edilizia, evidenziandone l’illegittimità ed infondatezza.<br />
Malgrado ciò, nella seduta del 30.11.2000 il Consiglio Comunale deliberava di non approvare il progetto.<br />
Avverso tale ultimo provvedimento insorgevano i ricorrenti, deducendone i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione di legge: in particolare, degli artt. 9 e 10 lett. b) L. nr. 241/90; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, insufficiente istruttoria, superficialità, per avere l’Amministrazione omesso di valutare le deduzioni formulate dai ricorrenti in ordine al parere sfavorevole espresso dalla Commissione Edilizia, adottando il provvedimento di non approvazione del progetto nel quale si ometteva completamente di motivare su tali deduzioni;<br />
Violazione di legge: in particolare, errata interpretazione ed applicazione dell’art. 15 della L.R. nr. 6/79 nonché dell’art. 21 ult. co. L.R. nr. 56/80 oltre che dell’art. 3 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per omessa ed insufficiente istruttoria, contraddittorietà manifesta, violazione del giusto procedimento, erronea prospettazione dei fatti sulla base degli allegati progettuali, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, per avere l’Amministrazione, recependo sul punto il parere della C.E.C., respinto la proposta progettuale perché non riferita ad “una maglia urbanistica territoriale minima di intervento”, ovvero ad “idonei settori di intervento”, ritenendo l’intervento proposto “avulso dal contesto di maglia urbanistica, rispondente alle più ampie finalità di interesse pubblico previste dallo strumento urbanistico” e quindi “contrastante con la definizione di comparto” di cui all’art. 15 L.R. nr. 6/79, laddove – come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione – il Comune di Toritto non aveva mai proceduto ad individuazione dei settori minimi di intervento ai sensi della disposizione appena richiamata, e pertanto le uniche prescrizioni da rispettare nella specie erano quelle del programma di fabbricazione in vigore; inoltre, per avere l’Amministrazione considerato l’intervento proposto in contrasto con le norme tecniche amministrative di cui alla zonizzazione C1 del predetto programma di fabbricazione, laddove tali disposizioni richiedevano bensì un piano attuativo, anche ad iniziativa dei privati, ma non richiedevano né imponevano a questi ultimi alcuna prescrizione in ordine all’estensione degli interventi; ancora, per avere l’Amministrazione motivato il rigetto sulla base dell’asserita incompletezza dei grafici progettuali, da cui non emergevano le esatte misurazioni delle sedi viarie, nonché di una presunta incompletezza della documentazione prodotta, oltre che della circostanza che le superfici a standard erano previste in posizione sfavorevole sia rispetto alla viabilità sia rispetto alle aree destinate a parcheggio, e che sarebbe risultato d’obbligo il prolungamento della viabilità traversa A. De Gasperi fino al raggiungimento di via Vecchia per Palo (non contenuto nella proposta progettuale), laddove: a) dagli elaborati progettuali era possibile rilevare graficamente qualsiasi misura mancante, essendo i grafici riportati in scala opportunamente indicata; b) gli istanti avevano provveduto a deposito di tutta la documentazione richiesta con nota di riscontro del 2.10.2000; c) i giudizi sulle aree a standard ed i parcheggi erano basati su erronea interpretazione dei grafici progettuali, in quanto da un lato con l’approvazione del piano si sarebbe avuta la disponibilità anche delle aree di viabilità pubblica previste dal piano, e per altro verso i parcheggi erano previsti in prossimità degli edifici di riferimento; d) il prolungamento richiesto investiva aree non ricomprese nel piano di lottizzazione, e comunque esso non poteva ritenersi imposto dal vigente programma di fabbricazione; infine, per avere l’Amministrazione affermato la non conformità dell’intervento richiesto alle previsioni del P.R.G. adottato, laddove il progetto aveva tenuto conto del solo programma di fabbricazione previgente, in quanto il P.R.G. non risultava ancora approvato ed erano decadute le relative misure di salvaguardia.<br />
Chiedevano pertanto i ricorrenti l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, formulando anche istanza di risarcimento danni ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. nr. 80/98 e successive modifiche.<br />
In data 7 maggio 2001 si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo genericamente dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.<br />
Con memoria depositata il successivo 9 maggio 2001, la stessa Amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso e della domanda di sospensiva, con dettagliate argomentazioni sull’infondatezza dei motivi di gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2001, fissata per la trattazione della domanda incidentale di sospensiva, questo Tribunale ha ritenuto necessario l’espletamento di adempimenti istruttori sul punto dell’intervenuta approvazione del P.R.G. del Comune di Toritto, ed a tal uopo ha differito l’esame della domanda cautelare.<br />
Alla successiva udienza camerale del 7 giugno 2001, sulla scorta delle acquisizioni documentali effettuate, la domanda cautelare è stata respinta, ravvisando l’insussistenza dei presupposti di legge.<br />
In data 30 gennaio 2004, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie: in particolare, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente motivando in ordine alle proprie doglianze (e soprattutto sul punto della vigenza o meno del P.R.G. al momento dell’esame della proposta di lottizzazione) ed insistendo anche nella domanda di risarcimento dei danni; mentre l’Amministrazione resistente ha in via preliminare evidenziato la necessità di interruzione del giudizio ex art. 24 L. nr. 1034/71, essendo nelle more deceduta la ricorrente Regina Maria, ha ancora eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce dell’intervenuta definitiva approvazione del P.R.G. del Comune di Toritto con deliberazione di G.R. nr. 45 del 12.2.2002, ed ha in ogni caso insistito per la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, e quindi per l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
In data 10 febbraio 2004, peraltro, i sigg.ri Regina Francesco e Regina Pasquale, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Regina e con lui elettivamente domiciliati in Bari alla via Amendola, 172/c, presso lo studio dell’avv. Tobia Renato, in qualità di eredi della defunta Regina Maria, hanno depositato atto di costituzione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza dell’11 febbraio 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<center><b>D I R I T T O</b></center></p>
<p>1. Preliminarmente – superata ogni questione relativa al decesso della ricorrente Regina Maria, attesa la tempestiva costituzione degli eredi Regina Francesco e Regina Pasquale -, va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse formulata dall’Amministrazione resistente.<br />
In sostanza, assume quest’ultima che nessuna utilità i ricorrenti potrebbero conseguire dall’accoglimento del gravame, in quanto giammai l’Amministrazione comunale potrebbe approvare il piano di lottizzazione così come proposto, essendo lo stesso contrastante con le prescrizioni del nuovo P.R.G. definitivamente approvato con deliberazione di G.R. nr. 45 del 12.2.2002.<br />
Come è noto, in ordine alla questione degli effetti dell’approvazione del P.R.G. intervenuta nel corso del giudizio scaturito dal ricorso avverso il diniego di concessione ad aedificandum, la giurisprudenza è divisa: secondo un primo orientamento, la sopravvenuta approvazione del piano non determina ipso iure l’improcedibilità del ricorso, non potendosi escludere che possa permanere un interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento di diniego, quanto meno sotto il profilo dell’eventuale domanda di risarcimento danni, ed essendo comunque tutelate le ragioni della compatibilità dell’intervento richiesto col nuovo P.R.G. attraverso il riesame della stessa conseguente all’annullamento del precedente diniego (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.2.2003, nr. 263; id., 9.7.2002, nr. 439).<br />
Secondo altra impostazione, invece, il sopravvenire di un vincolo di piano preclusivo al rilascio del titolo abilitativo farebbe sempre e comunque venir meno l’interesse alla decisione, non potendo neanche astrattamente configurarsi alcuna pretesa risarcitoria in capo al ricorrente, non essendo quest’ultimo titolare di una posizione soggettiva qualificata: infatti, “non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile” (Cons. Stato, Ad. Pl., 22.12.1999, nr. 24).<br />
Sul punto del permanere dell’interesse alla decisione, il Collegio ritiene condivisibile il secondo orientamento citato, apparendo evidente come, dovendo ovviamente essere valutata la proposta di lottizzazione dei ricorrenti alla stregua della vigente disciplina urbanistica, l’eventuale riesame della stessa non potrebbe che avere esito negativo: infatti, le prescrizioni ostative all’accoglimento del piano proposto dai ricorrenti erano già contenute nella versione del piano adottata dal Comune di Toritto con deliberazione commissariale nr. 1 del 24.4.1994, ed approvato con prescrizioni dalla G.R. con deliberazione nr. 585 del 9.5.2000.<br />
Tali prescrizioni erano state espressamente richiamate in occasione dell’impugnato provvedimento di non approvazione del piano, e sono rimaste invariate anche a seguito della definitiva approvazione del P.R.G., sicché appare anche contraria a principi di economia processuale una pronuncia di annullamento, a seguito della quale i ricorrenti non potrebbero che ottenere un nuovo provvedimento sfavorevole.<br />
Sulla base dei rilievi che precedono, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con valutazione evidentemente assorbente di ogni altro motivo di gravame.<br />
Tanto premesso, ritiene però il Collegio che nel caso di specie sia possibile un esame della domanda di risarcimento formulata dai ricorrenti che prescinda dall’esito del ricorso principale, dovendo la condotta dell’Amministrazione nel corso della vicenda de qua essere valutata anche alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da “contatto qualificato”, come meglio appresso si dirà.</p>
<p>2. In linea generale, questo Tribunale condivide l’orientamento che è andato affermandosi negli ultimi anni in giurisprudenza, secondo cui l’eventuale domanda risarcitoria formulata dal ricorrente può essere valutata anche nell’ipotesi in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 18.4.2003, nr. 440;<br /> T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19.4.2002, nr. 1376; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21.11.2001, nr. 170; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10.8.2000, nr. 588).<br />
Tale opinione, ad avviso del Collegio, non contrasta con il fondamentale principio confermato anche di recente dalla giurisprudenza, secondo cui nel vigente sistema di giustizia amministrativa resta necessario, ai fini della proposizione di una domanda di risarcimento dei danni (anche in materie oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), il previo esperimento dell’azione di annullamento, mediante l’impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimi, e che tale azione sia positivamente vagliata dal giudice (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Pl., 26.3.2003, nr. 4; Sez. V, 23.5.2003, nr. 2792).<br />
Ed invero, se la ratio di tale orientamento si ricollega all’impossibilità di una cognizione incidentale del provvedimento da parte del giudice amministrativo, non essendo riconosciuto a quest’ultimo un generale potere di disapplicazione, ne deriva che non è incompatibile con i principi appena richiamati l’ipotesi di positiva valutazione dell’istanza risarcitoria del ricorrente, laddove quest’ultimo abbia bensì tempestivamente impugnato il provvedimento a suo dire lesivo, ma il suo interesse all’annullamento sia poi venuto meno per circostanze sopravvenute: ciò, in particolare, nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – si verta su materie nelle quali sia devoluta alla esclusiva cognizione del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche” (art. 34 D. Lgs. nr. 80/98).</p>
<p>3. Alla luce dei rilievi che precedono, appare evidente come nel caso di specie la posizione soggettiva dei ricorrenti non possa essere ricondotta ad una generica aspettativa, non dissimile da quella di chi, essendo proprietario di un suolo, si auspica che l’Amministrazione possa intervenire a modificarne in melius la destinazione urbanistica.<br />
Per comprendere le ragioni che inducono il Collegio a tale valutazione, è sufficiente ripercorrere l’iter procedimentale che ha caratterizzato la vicenda per cui è processo:</p>
<p>in data 19.5.2000 i ricorrenti depositavano al Comune di Toritto la propria proposta di lottizzazione; <br />
in data 7.8.2000 la Commissione Edilizia rinviava l’esame della proposta, chiedendo ai ricorrenti di integrare la documentazione prodotta;<br />
in data 2.10.2000 i ricorrenti, per tramite dei progettisti da loro incaricati, provvedevano al deposito della documentazione integrativa richiesta;<br />
il successivo 22.10.2000 la Commissione Edilizia esprimeva parere sfavorevole all’approvazione del piano di lottizzazione, sul rilievo anche del contrasto dello stesso con il P.R.G.;<br />
in data 27.11.2000 seguiva il conforme provvedimento del Consiglio Comunale.Non è superfluo evidenziare, per meglio definire i contorni della vicenda, che il P.R.G. del Comune di Toritto, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, risulta:<br />
<br />&#8211; adottato con delibera del Commissario ad acta nr. 1 del 29.4.1994;<br />
<br />&#8211; approvato con prescrizioni e modifiche dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. nr. 585 del 9.5.2000, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 84 del 26.7.2000;<br />
<br />&#8211; integrato col recepimento delle prescrizioni regionali con delibera del C.C. nr. 63 del 28.12.2000;<br />
<br />&#8211; definitivamente approvato con delibera di G.R. nr. 45 del 12.2.2002, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 36 del 18.3.2002.<br />
Tanto premesso, il Collegio non può non rilevare come l’Amministrazione resistente abbia in un primo tempo insistito nell’affermare la piena vigenza del P.R.G. già all’epoca del primo esame della proposta progettuale dei ricorrenti, essendo stato lo stesso già approvato dall’Amministrazione regionale con la citata delibera di G.R. nr. 585/00 senza osservazioni in parte qua, per poi invece eccepire il sopravvenuto difetto d’interesse a seguito della delibera nr. 45/02, con la quale il suddetto P.R.G. è stato “definitivamente approvato”.<br />
In realtà, è sufficiente la lettura dell’art. 16 della legge regionale 31.5.1980, nr. 56, che disciplina la procedura di formazione ed approvazione dei piani regolatori generali, per rendersi conto dell’inconsistenza degli originari assunti dell’Amministrazione.<br />
La disposizione appena citata testualmente recita, ai commi dal III in poi:<br />
“…Il P.R.G. è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale.<br />
Il P.R.G. adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la segreteria del Comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G.<br />
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all’albo pretorio del Comune.<br />
Il Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.<br />
Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all’Assessorato regionale all’Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del P.R.G.<br />
L’Assessore invia il P.R.G., unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l’Assessore trasmette alla Giunta Regionale il P.R.G. unitamente alla relazione dell’ufficio regionale ed al parere del C.U.R.; la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R., ed alle indicazioni del P.R.G., delibera l’approvazione o il rinvio del P.R.G.<br />
Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l’Assessorato Regionale all’Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G.<br />
La Giunta Regionale – previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R. – può apportare al P.R.G. la sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di cui al precedente quarto comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G. con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.<br />
Il Consiglio Comunale – entro 60 giorni dal ricevimento – adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all’Assessore Regionale all’Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l’approvazione del P.R.G.<br />
La delibera di approvazione del P.R.G. è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.<br />
Dall’esame di questa disposizione, ad avviso del Collegio, si evince inequivocabilmente:</p>
<p>a) che nell’ipotesi (verificatasi nel caso di specie) in cui l’Amministrazione approvi il P.R.G. con prescrizioni e/o modifiche ai sensi dell’art. 16 co. XI, il procedimento di approvazione del piano non può dirsi concluso, e quindi il P.R.G. non è efficace, finché non siano stati completati gli adempimenti di cui ai successivi commi XII e XIII;<br />
b) che, conseguentemente, il P.R.G. del Comune di Toritto non poteva dirsi efficace con la delibera di G.R. nr. 585/00, ma lo è divenuto solo a seguito della definitiva approvazione di cui alla delibera nr. 45/02;<br />
c) che poco pregio, a fronte di tali emergenze, hanno i rilievi dell’Amministrazione resistente, incentrati sulla circostanza che la destinazione delle zone interessate al piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti non mutò a seguito delle prescrizioni imposte dalla Regione con la delibera nr. 585/00, oltre che sul dato, meramente formale e non dirimente, secondo cui anche tale delibera fu pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 16 co. XIII.<br />
E’ il caso di aggiungere che l’Amministrazione non poteva invocare neanche la misura di salvaguardia imposta dal successivo art. 21 della L.R. nr. 56/80, che poneva un divieto di approvazione di piani particolareggiati contrastanti con un P.R.G. adottato ma non ancora approvato, in quanto – come correttamente osservato dai ricorrenti – anche tale disposizione non può non essere raccordata (così come fatto dalla giurisprudenza per l’identica misura di salvaguardia posta dall’art. 17 co. II) con la normativa statale, con la conseguenza che anche per essa valgono i termini di decadenza di cui alla L. nr. 1902/52 (oggi art. 12 co. III D.P.R. nr. 380/01): termini nel caso di specie ampiamente decorsi, risalendo l’adozione del piano al 1994.</p>
<p>4. Le considerazioni sopra svolte danno conto del perché questo Tribunale ritiene che il comportamento dell’Amministrazione comunale, nel corso del procedimento innestato dalla proposta di lottizzazione dei ricorrenti, non sia stato improntato a quei canoni di correttezza e trasparenza che devono guidare l’amministrazione partecipata.<br />
Infatti, se l’elemento ostativo all’approvazione del piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti era costituito dalle previsioni del P.R.G. (approvato o meno che fosse all’epoca), allora non si comprende il perché l’Amministrazione, anziché adottare immediatamente un provvedimento di diniego, abbia dato corso ad ulteriore attività istruttoria, richiedendo agli istanti un’integrazione documentale, ed in tal modo ingenerando in essi la legittima convinzione che il loro progetto avesse quanto meno qualche possibilità di essere approvato.<br />
In altri termini, delle due l’una: o l’Amministrazione riteneva il P.R.G. già approvato ed efficace all’atto dell’esame della proposta dei ricorrenti, ed allora la richiesta di documentazione integrativa non aveva alcun senso, essendo già scontata l’impossibilità di approvazione del progetto; o, viceversa, vi era coscienza del non essere il P.R.G. non ancora efficace, ma allora – come osservato dai ricorrenti – è difficile sfuggire all’impressione che la condotta dell’Amministrazione sia stata diretta “a rimandare un serio esame del progetto in attesa che il P.R.G. fosse approvato”.<br />
Il pregiudizio in tal modo cagionato ai ricorrenti, a parere del Collegio, è inquadrabile in quella particolare fattispecie di tutela dell’affidamento creatosi nel rapporto procedimentale tra Amministrazione e privato, cui la dottrina ha attribuito la denominazione di responsabilità da “contatto amministrativo qualificato”, e che ha già trovato riconoscimento nella giurisprudenza amministrativa, ivi compresa quella di questo Tribunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.8.2001, nr. 4239; Sez. VI, 20.1.2003, nr. 204 ; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22.5.2002, nr. 2135; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17.5.2001, nr. 1761).<br />
Trattasi di responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che, dovendo caratterizzare in generale i rapporti tra Amministrazione e cittadino, trovano applicazione anche nell’ambito del procedimento, e che soprattutto prescinde da un accertamento circa l’effettiva spettanza del bene della vita, ossia dell’utilità cui il privato aspira: ciò che, in definitiva, aiuta a comprendere il perché il Collegio ritenga il riconoscimento di questa particolare species di responsabilità non incompatibile con una mancata pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, come nella specie.<br />
Del resto, le conclusioni sopra raggiunte appaiono pienamente coerenti con i noti arresti giurisprudenziali in materia di risarcibilità dell’interesse legittimo, nonché con la nozione tradizionale di tale situazione giuridica soggettiva, notoriamente identificata come l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.</p>
<p>5. Se la ricostruzione sopra fornita della condotta tenuta dall’Amministrazione nel corso della vicenda per cui è processo è sufficiente a fondare l’affermazione dell’an debeatur, occorre invece ancora intrattenersi sul quantum.<br />
La giurisprudenza innanzi richiamata, che ha enucleato il concetto di responsabilità da “contatto amministrativo qualificato”, riconduce la figura alla categoria della responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c.: senza soffermarsi sulle altre conseguenze di ordine sistematico derivanti da tale inquadramento, in questa sede va sottolineato come ciò comporti che il relativo risarcimento vada limitato al c.d. “interesse negativo”, ossia alle spese inutilmente sostenute dal privato ed alle eventuali occasioni perse per effetto della scorretta condotta dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 31.7.2000, nr. 5130; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 17.2.1999, nr. 169).<br />
Per queste ragioni, appare inaccoglibile la richiesta di esecuzione specifica ex art. 35 D. Lgs. nr. 80/98 formulata dai ricorrenti (che, oltre tutto, comporterebbe un improbabile obbligo per l’Amministrazione di riesaminare il progetto sulla base della previgente disciplina urbanistica), mentre appare del tutto generica la richiesta di risarcimento di “danno biologico” derivante – se ben si è compreso – dallo stress conseguente all’aver dapprima creduto di potere, e quindi appreso di non potere, provvedere agli interventi edilizi richiesti.<br />
Si ritiene, in conclusione, di poter provvedere ai sensi dell’art. 35 co. II del D. Lgs. nr. 80/98, determinando i criteri in base ai quali l’Amministrazione dovrà formulare una proposta di risarcimento ai ricorrenti: in particolare, detta proposta dovrà tener conto delle spese affrontate dai ricorrenti per riscontrare la richiesta di integrazione documentale, nonché per le successive attività di partecipazione al procedimento conclusosi col provvedimento impugnato.<br />
La predetta proposta dovrà essere formulata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a istanza di parte, se antecedente, della presente sentenza.</p>
<p>6. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando:</p>
<p>dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse; <br />
accoglie la domanda di risarcimento, e per l’effetto ordina al Comune di Toritto di provvedere ai conseguenti adempimenti nel termine e nei modi stabiliti in motivazione, ai sensi dell’art. 35 co. II D. Lgs. nr. 80/98.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11.2.2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Amedeo Urbano Presidente<br />
Dott. Doris Durante Componente<br />
Dott. Raffaele Greco Componente, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-902/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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