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	<title>9 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla verifica dell’anomalia dell’offerta</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-dellanomalia-dellofferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:55:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulla verifica dell’anomalia dell’offerta</a></p>
<p>&#8211; Contratti della p.a. –  Verifica dell’anomalia dell’offerta – Variazione delle giustificazioni delle singole voci di costo – Modificazione sostanziale incidente sull’equilibrio economico dell’offerta. &#8211; Contratti della p.a. –  Verifica dell’anomalia dell’offerta – Sentenza in forma semplificata – Giudicato &#8211; La verifica di anomalia è finalizzata ad accertare l’attendibilità e la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulla verifica dell’anomalia dell’offerta</a></p>
<ol>
<li class="Massima" style="text-align: justify;"><b>&#8211; Contratti della p.a. –  Verifica dell’anomalia dell’offerta –</b> <b>Variazione delle giustificazioni delle singole voci di costo – Modificazione sostanziale incidente sull’equilibrio economico dell’offerta.</b></li>
<li class="Massima" style="text-align: justify;"><b>&#8211; Contratti della p.a. –  Verifica dell’anomalia dell’offerta – </b><b>Sentenza in forma semplificata – Giudicato</b></li>
</ol>
<div>
<ol style="text-align: justify;">
<li class="Massima">&#8211; La verifica di anomalia è finalizzata ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta sulla base di una valutazione globale e sintetica. È in generale ammissibile una variazione delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta, nel rispetto del principio dell’immodificabilità dell’offerta stessa, che presiede la logica della <i>par condicio </i>tra i competitori, mentre è vietata una modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico.In sede di giudizio di anomalia sono consentiti aggiustamenti e spostamenti di costi tra le varie componenti del prezzo, potendosi tenere conto anche di eventuali sopravvenienze (normative o di fatto), a condizione che ciò non comporti una modificazione dell’offerta stessa. Il fatto che l’aggiudicataria, nel corso della seconda verifica di anomalia, abbia riferito ad un solo soggetto le attività di ausiliario e di riscossore, non incide in modo solo formale sul contenuto dell’offerta, ma si traduce in una sua modificazione sostanziale incidente sull’equilibrio economico dell’offerta; inoltre è stata cancellata un’intera tipologia di dipendenti e ciò si riflette sui costi del personale. Si tratta di una variazione che è diretta a colmare una netta discrasia tra il contenuto dell’offerta tecnica e i valori appostati per il costo del personale, ma essa non rientra tra i limitati aggiustamenti consentiti, integrando un’inammissibile modificazione strutturale dell’offerta tecnica.</li>
<li>&#8211; È infondata l’eccezione secondo cui la sentenza in forma semplificata con cui il Tar ha annullato la prima aggiudicazione non ha contestato la struttura temporale del Pef. La questione relativa all’estensione temporale del Pef non è stata esaminata dal Tribunale con la sentenza, sicché essa non è oggetto di giudicato esplicito; né è oggetto di giudicato implicito, poiché non integra un presupposto logico indefettibile della decisione assunta rispetto alla legittimità del provvedimento di aggiudicazione e della presupposta verifica di anomalia.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Fornataro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 968 del 2021, proposto da<br />
Tirrenica Mobilità S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D’Antone, Enrico Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Gorgonzola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Servizi per la Mobilità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione n. 331 del 3.05.2021, con la quale è stata aggiudicata la concessione del servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Gorgonzola (CIG 8335260A24) alla società Line Servizi per la Mobilità s.p.a., comunicata all’odierna ricorrente, a mezzo PEC, in data 4.05.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti connessi e conseguenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a. &#8211; del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Line Servizi per la Mobilità s.p.a. per la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Gorgonzola (CIG 8335260A24);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per il conseguente subentro di Tirrenica Mobilità s.c. nel contratto di concessione medio tempore stipulato per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Gorgonzola (CIG 8335260A24).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gorgonzola e di Line – Servizi per la Mobilità S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tirrenica Mobilità S.C. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel contempo, chiede sia che venga dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore dalla stazione appaltante con la controinteressata, sia di subentrare nella gestione del servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituiscono in giudizio il Comune di Gorgonzola e Line – Servizi per la Mobilità S.p.A., eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso avversario, di cui chiedono il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 621/2021, depositata in data 24 giugno 2021, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 5491/2021, depositata in data 1° ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto dalla controinteressata, in ragione del <i>periculum in mora</i>, ravvisando la “prioritaria esigenza di assicurare l’attivazione del servizio nelle more della definizione del giudizio di merito”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti producono memorie e documenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della discussione in pubblica udienza il difensore del Comune resistente ha precisato che il contratto non è stato ancora stipulato con la controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e, su richiesta di parte, il Tribunale ha pubblicato il dispositivo di sentenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Le allegazioni delle parti e la documentazione prodotta in giudizio evidenziano che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con determinazione n. 483 del 10.06.2020, il Comune di Gorgonzola ha indetto una procedura aperta, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e utilizzando il sistema telematico SINTEL di A.R.C.A. (Agenzia Regionale degli acquisti), per l’affidamento in concessione del servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la durata della concessione è stabilita in 3 anni, con possibilità di un eventuale rinnovo per 2 anni e con previsione di una possibile proroga tecnica di 6 mesi, per un valore stimato, comprensivo del periodo di proroga tecnica, di euro 547.525,00 (valore della concessione primi 3 anni, euro 298.650,00; valore stimato dell’eventuale rinnovo di 2 anni, euro 199.100,00; valore stimato dell’eventuale proroga tecnica, euro 49.775,00);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il punteggio da assegnare è stato suddiviso in 30 punti su 100 per l’offerta economica, quale rialzo percentuale sul canone posto a base d’asta, con un importo minimo annuale di euro 220,00 per ogni stallo di sosta, e 70 punti su 100 per quella tecnica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; alla procedura hanno partecipato 7 operatori, tra cui la ricorrente e la controinteressata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; all’esito delle operazioni di gara, è risultata vincitrice Line servizi per la mobilità s.p.a., con un punteggio totale di 91,71 punti (61,71 per la parte tecnica e 30 per quella economica) seguita da Tirrenica Mobilità s.c. con 87,61 punti complessivi (di cui 60,13 per la parte tecnica e 27,48 per l’offerta economica);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’offerta aggiudicataria è stata sottoposta a verifica di anomalia, con esito favorevole, sicché il servizio è stato aggiudicato alla controinteressata con determinazione n. 884 del 23.10.2020;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Tirrenica Mobilità SC ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, contestando la carenza motivazionale ed istruttoria della valutazione di anomalia e il Tribunale, con sentenza n. 197/2021, depositata in data 21 gennaio 2021, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comune ha riaperto la procedura e rinnovato la verifica di anomalia, conclusa con esito favorevole, come da relazione del Rup datata 25 aprile 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento n. 331, in data 3 maggio 2021, il Comune ha aggiudicato il servizio alla Società Line Servizi per la Mobilità S.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) La ricorrente contesta il provvedimento di aggiudicazione, in ragione della ritenuta irragionevolezza della valutazione di anomalia, che avrebbe omesso di rilevare la modificazione del contenuto dell’offerta operata dalla controinteressata con le giustificazioni prodotte; modificazione che avrebbe dovuto condurre all’esclusione della controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, si censura, da un lato, la carenza istruttoria della valutazione di anomalia laddove ha omesso di considerare la mancata previsione di risorse da destinare ad eventuali sostituzioni del soggetto preposto alla vigilanza, dall’altro, la mancata analisi dei costi esposti per il Call Center, che sono stati ritenuti adeguati senza alcuna concreta istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, si lamenta l’irragionevolezza della valutazione e, di conseguenza, dell’aggiudicazione, in quanto il Comune ha ritenuto coerente ed adeguato il Pef presentato dalla controinteressata, nonostante fosse parametrato non alla durata certa della concessione (tre anni), ma a quella, maggiore, comprensiva anche dell’eventuale rinnovo per 2 anni e dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1) La prima delle censure proposte è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che, mediante le giustificazioni trasmesse nel corso della verifica di anomalia espletata <i>ex novo</i> dall’amministrazione dopo la sentenza del Tribunale n. 197/2021, la controinteressata abbia modificato sostanzialmente il contenuto dell’offerta, dichiarando per la prima volta che le attività dell’ausiliario del traffico e degli addetti alla riscossione sarebbero state svolte da un unico dipendente, assorbito in forza della clausola sociale e assunto con un contratto part-time per 20 ore settimanali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto il Tribunale osserva che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la disciplina di gara stabilisce che il servizio comprenda le attività di ausiliario del traffico e quelle di riscossione, senza imporre che tali attività debbano essere svolte da un solo soggetto e, al contempo, senza vietare la possibilità di cumulare i due compiti in capo ad un unico dipendente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in ordine al numero di dipendenti da adibire all’attività di ausiliario, l’art. 13 del capitolato prevede espressamente “l’impiego di almeno 1 (una) unità di personale/Ausiliario del Traffico, in regime di lavoro (part-time non inferiore al 70% o full-time)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; lo schema di convenzione prevede, all’art. 1 punto 4, l’“impiego di almeno 1 (una) unità di personale/Ausiliario del Traffico, in regime di lavoro (part-time non inferiore al 50% o full-time)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a fronte della contraddizione sulla durata minima del part-time, l’amministrazione con il chiarimento n. 5 ha precisato che l’indicazione corretta era il “part-time non inferiore al 50%”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la norma fa riferimento al solo ausiliario del traffico e nulla dice rispetto all’attività di riscossione, comunque prescritta dalla disciplina di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che, in mancanza di puntuali indicazioni nella lex specialis, spettava a ciascun operatore la scelta della modalità organizzativa ritenuta più adeguata, potendo spaziare dall’indicazione di uno o più ausiliari (purché fosse rispettato il parametro del part-time non inferiore al 50%) e di una o più unità di personale addetto alla riscossione, ovvero potendo anche cumulare le attività in capo allo stesso o agli stessi soggetti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comune e la controinteressata sostengono che la distinzione tra ausiliari e addetti alla riscossione, contenuta nell’offerta tecnica aggiudicataria, atterrebbe solo al piano oggettivo e non a quello soggettivo, ossia all’oggetto delle diverse due attività senza implicarne l’assegnazione a differenti soggetti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si tratta di un’argomentazione che non convince in ragione del contenuto dell’offerta tecnica, che prende in considerazione espressamente gli “ausiliari della sosta” (pag. 2), precisandone le mansioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; costoro “effettuano servizio nel Comune di riferimento si interfacciano con l’utenza e con il responsabile gestione turni e ausiliari. Si occupano di accertare e verificare il corretto utilizzo degli stalli blu e sanzionare in caso di omesso pagamento. Forniscono informazioni all’utenza”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e ancora: dopo avere dichiarato di procedere all’assorbimento “dell’ausiliario della sosta” – già impiegato dalla precedente gestione – specifica che costui “controllerà sia il corretto funzionamento delle apparecchiature che eventuali criticità legate all’accessibilità dei parcometri da parte dell’utenza, prima di iniziare le operazioni di accertamento, anche al fine di non procedere ad accertamenti di infrazioni imputabili al non regolare funzionamento dei parcometri (non rilevabili dal sistema di gestione centrale come l’utilizzo di spray oscurante del display) o ad altre cause esterne”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nessun riferimento viene fatto a compiti di riscossione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sempre l’offerta (pag. 4) precisa che “ciascun Ausiliario della sosta preposto alle attività di vigilanza, oggetto di gara, sarà fornito di una propria dotazione informatica” e aggiunge che “ulteriori compiti in capo agli ausiliari della sosta, oltre a quello primario di verifica ed accertamento della regolarità del pagamento della sosta con eventuale emissione del verbale, sarà quello di fornire assistenza alle persone in difficoltà durante l’utilizzo del parcometro ovvero dare informazioni riguardanti la sosta presso il Comune di Gorgonzola”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al di là dell’incongruenza consistente nel fare riferimento a più ausiliari per poi indicarne uno solo, resta fermo che neppure i compiti aggiuntivi assegnatigli comprendono la riscossione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non solo, da quanto sinora evidenziato emerge che l’offerta non si limita a descrivere il contenuto di una determinata attività, ma la riferisce ad una precisa figura professionale, così connotandola sul piano soggettivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel prosieguo l’offerta descrive la cassetta “raccogli monete asportabile”, destinata ad essere utilizzata dai fruitori del parcheggio e specifica che essa è “accessibile solo ed esclusivamente al personale preposto allo “scassettamento” (inaccessibile agli operatori della manutenzione)”, senza riferire anche tale attività all’ausiliario del traffico e introducendo la previsione di altro “personale preposto”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il punto B.1 dell’offerta tecnica espone “i processi di gestione della manutenzione che Line intendere mettere in atto per garantire il regolare funzionamento dei parcometri, assicurato da un monitoraggio continuo, articolato su più livelli di interventi, “che coinvolgeranno le varie funzioni preposte al servizio: 1. controllo remoto stato parcometro; 2. manutenzione su allarme da sistema di monitoraggio Traffic Studio; 3. personale addetto alla riscossione (servizio vuotatura parcometri); 4. personale addetto al servizio di vigilanza (ausiliari della sosta); 5. personale addetto alla manutenzione (squadra tecnica)” ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche in questo caso, l’offerta distingue nettamente il “personale addetto” alla riscossione dagli “ausiliari della sosta”, secondo una formulazione che non consente di riferire la distinzione solo al piano oggettivo, perché si traduce in un elenco in cui le diverse attività sono imputate a diverse figure professionali, che vengono tenute distinte sul piano soggettivo, come per la squadra tecnica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ancora, nel trattare della manutenzione ordinaria dei parcometri, l’offerta precisa (pag. 11) che essa è svolta “tramite personale addetto alla riscossione (servizio vuotatura parcometri); personale addetto al servizio di vigilanza (ausiliari della sosta); personale addetto alla manutenzione (squadra tecnica)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ora sarebbe priva di senso la distribuzione della manutenzione ordinaria tra tre categorie di personale qualora l’ausiliario della sosta e l’addetto alla riscossione fossero una sola persona, perché allora si tratterebbe di un’inutile duplicazione, che non renderebbe conto dell’effettiva consistenza della manutenzione offerta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; proprio la circostanza che la manutenzione ordinaria sia distribuita tra diverse categorie di personale, per consentirne la completa effettuazione, evidenzia la distinzione soggettiva tra gli addetti alla riscossione e gli ausiliari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; subito dopo, l’offerta precisa le diverse funzioni di controllo spettanti agli ausiliari e ai riscossori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in particolare “il personale addetto alla vigilanza (ausiliari della sosta) controllerà sia il corretto funzionamento delle apparecchiature che eventuali problematiche legate all’accessibilità dei parcometri da parte dell’utenza, prima di iniziare le operazioni di accertamento, anche al fine di non procedere ad accertamenti di infrazioni imputabili al non regolare funzionamento dei parcometri o ad altre cause esterne. Qualora riscontrasse anomalie durante il controllo, tale personale è formato per intervenire direttamente per la soluzione del guasto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; viceversa, “il personale addetto alla riscossione, personale addestrato attraverso specifici corsi di formazione ad intervenire su qualsiasi tipologia di guasto o anomalia riguardante le componenti hardware e software delle apparecchiature e sarà costantemente presente sul territorio comunale di Gorgonzola ed effettuerà il controllo dei parcometri quotidianamente, all’inizio dell’orario di pagamento e durante la fase di prelevamento incassi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quindi due soggetti distinti, che svolgono diverse funzioni che richiedono una diversa formazione, tanto che, subito dopo, si precisa che “queste due figure” si occuperanno “in modo continuativo e quotidiano di effettuare tre tipologie di manutenzione: &#8211; manutenzione preventiva; &#8211; manutenzione programmata; &#8211; manutenzione correttiva o straordinaria (c.d. “a caduta”)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; proprio rispetto alla manutenzione preventiva l’offerta specifica che viene attuata “più volte al giorno ovvero ad ogni passaggio dell’ausiliario e del personale di riscossione”, anche qui differenziando sul piano soggettivo e non solo oggettivo le due figure professionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui la riscossione sarebbe svolta dall’unico ausiliario del traffico, assunto part-time per 20 ore settimanali, sia perché ciò è contrario al contenuto dell’offerta presentata, che distingue nettamente i soggetti adibiti all’una e all’altra attività, sia perché non è dimostrato che la durata del part-time svolto dall’ausiliario consenta di garantire lo svolgimento di entrambe le attività;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; insomma, la controinteressata ha presentato un’offerta caratterizzata dalla distinzione tra gli addetti alla riscossione e gli ausiliari del traffico, per poi precisare che, rispetto a questi ultimi, si sarebbe trattato di una sola unità di personale, assunta part time in assorbimento dalla precedente gestione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il contenuto dell’offerta non consente di ritenere che le due funzioni siano affidate ad un solo soggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; solo in sede di giustificazioni, la controinteressata ha affermato che l’ausiliario avrebbe svolto anche le attività di riscossione, ma ciò integra un’inammissibile modificazione del contenuto dell’offerta tecnica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si è già detto che in senso contrario non rileva la circostanza che il capitolato abbia precisato nel minimo la durata del part-time previsto per gli ausiliari, perché ciò evidenzia che rispetto alle altre attività spettava all’operatore decidere se assegnarle ad una o più persone diverse dall’ausiliario e la scelta dell’aggiudicataria è stata quella di tenere distinti gli ausiliari dai riscossori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; né rileva che la precedente gestione del servizio fosse stata organizzata in concreto dall’aggiudicatario prevedendo lo svolgimento da parte di un’unica risorsa delle due attività;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ciò attiene al <i>proprium</i> della precedente gestione, mentre integra un dato neutro rispetto al nuovo affidamento, né si può ritenere che Line, dovendo assorbire l’unità di personale, abbia inteso far proprio il modello gestionale precedente, perché ciò, da un lato, contrasta frontalmente con il contenuto dell’offerta tecnica che ha presentato, dall’altro, è il frutto di un’interpretazione a posteriori volta a giustificare un’inammissibile modificazione della struttura dell’offerta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul punto va ribadito, in coerenza con la consolidata giurisprudenza, che la verifica di anomalia è finalizzata ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta sulla base di una valutazione globale e sintetica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in termini generali, è ammissibile una variazione delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta, nel rispetto del principio dell’immodificabilità dell’offerta stessa, che presiede la logica della <i>par condicio</i> tra i competitori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto, 2021 n. 5644; Id., 16 marzo 2020, n. 1873);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; viceversa, è vietata una modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896), diversamente opinando si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori della stessa, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è volto ad un apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5455; Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in sede di giudizio di anomalia sono consentiti aggiustamenti e spostamenti di costi tra le varie componenti del prezzo, potendosi tenere conto anche di eventuali sopravvenienze (normative o di fatto), a condizione che ciò non comporti una modificazione dell’offerta stessa (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. Stato, V, 24 marzo 2020, n. 2056; III, 2 marzo 2017, n. 974);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie, il fatto che l’aggiudicataria, nel corso della seconda verifica di anomalia, abbia riferito ad un solo soggetto le attività di ausiliario e di riscossore, non incide in modo solo formale sul contenuto dell’offerta, ma si traduce in una sua modificazione sostanziale incidente sull’equilibrio economico dell’offerta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è stata cancellata un’intera tipologia di dipendenti e ciò si riflette sui costi del personale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si tratta di una variazione che è diretta a colmare una netta discrasia tra il contenuto dell’offerta tecnica e i valori appostati per il costo del personale, ma essa non rientra tra i limitati aggiustamenti consentiti, integrando un’inammissibile modificazione strutturale dell’offerta tecnica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2) Sono fondate anche le censure dirette a contestare la ragionevolezza della verifica di anomalia rispetto alla considerazione di due specifiche voci di costo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente contesta, sul piano della completezza e della ragionevolezza, il giudizio favorevole sviluppato dall’amministrazione nella parte in cui, da un lato, non considera la mancata indicazione in concreto di personale idoneo a sostituire l’ausiliario del traffico, in caso di sua legittima assenza, dall’altro, ritiene adeguata l’indicazione di un costo di 600 euro per la gestione del call center – oggetto dell’offerta aggiudicataria – appostato tra i “costi generali”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in relazione al primo profilo, l’offerta tecnica prevede (pag. 3) che “il personale già in forza in Line presso lo stesso deposito potrà essere impiegato, dietro preventiva formazione e nomina, per attività di controllo e sanzionamento tipiche dell’Ausiliario. Questo permetterà di sopperire ad eventuali assenze ad esempio per malattia dell’ausiliario assunto per lo svolgimento del servizio in Gorgonzola dando pertanto garanzia al Comune di totale e constante svolgimento degli impegni assunti in questa gara”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si tratta di un’indicazione del tutto generica, che non vale a garantire la continuità del servizio in caso di legittima assenza dell’ausiliario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ci si riferisce a personale già in forza all’azienda, senza alcuna ulteriore precisazione; non è specificato come tale personale, evidentemente adibito ad altre funzioni in relazione a distinte commesse, possa garantire la sua presenza ogni qual volta l’ausiliario sia assente, specie considerando che taluni accadimenti (ad esempio la malattia) non sono prevedibili; l’operatività di tale personale aggiuntivo è subordinata ad una specifica formazione, di cui non è indicato il contenuto e la tempistica; lo stesso intervento di tale personale in sostituzione è indicato in termini di eventualità e non di certezza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nondimeno, la relazione conclusiva del Rup non si è soffermata su tali profili, che pure incidono sulla continuità del servizio dell’ausiliario, garantito da una sola unità di personale, continuità prevista dal capitolato e che imponeva all’amministrazione, a fronte di quanto dichiarato dall’aggiudicatario, di verificare l’effettività dei meccanismi sostitutivi ipotizzati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto attiene ai costi previsti per il call-center, che costituisce una proposta migliorativa nell’ambito dell’offerta tecnica, la relazione del Rup considera adeguato l’importo annuo di 600 euro, palesato in sede di giustificazioni, considerando che “Line ha precisato, nella comunicazione dell’11 febbraio 2021, di avere già attivo un contratto con un operatore esterno (call center) che fornisce il servizio alla clientela di Line medesima e delle società ad essa collegate nell’ambito dello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale in molteplici territori anche limitrofi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nondimeno, tale cifra è inserita tra le spese generali esposte nel Pef, le quali comprendono altre voci di costo, ma senza alcuna indicazione di dettaglio in ordine alla loro natura e consistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalla relazione del Rup, che pure considera il costo adeguato al servizio, non emerge come l’amministrazione abbia accertato l’effettiva capienza del capitolo “spese generali” rispetto a tutti i costi in esso allocati, specie considerando che solo in sede di riedizione della verifica di anomalia è avvenuta la quantificazione del costo del call-center;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ne deriva che, quanto meno per i profili in esame, che incidono direttamente sul contenuto della proposta tecnica e sulla sua concreta fattibilità, la verifica di anomalia sottende un’istruttoria parziale, centrata sull’adesione a quanto dichiarato dall’aggiudicataria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3) Con altra censura la ricorrente contesta l’articolazione temporale del Pef prodotto dall’aggiudicataria, che si estende su un arco di 5 anni e 6 mesi, calcolato sommando la durata della concessione (tre anni), ai periodi di eventuale rinnovo per (due anni) e di eventuale proroga tecnica del rapporto (sei mesi).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le controparti eccepiscono l’inammissibilità della censura, evidenziando che la sentenza con cui il Tar ha annullato la prima aggiudicazione non ha contestato la struttura temporale del Pef.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione non può essere condivisa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, va osservato che il precedente giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, in coerenza con l’art. 120, comma 10, cpa, che richiama il precedente art. 74, in forza del quale la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza n. 197/2021 non ha esaminato la censura relativa al Pef, concentrandosi su altri profili della questione ritenuti risolutivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il relativo motivo di impugnazione non è stato, quindi, trattato e deciso, sicché in relazione ad esso non si è formato il giudicato, né esplicito, né implicito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio ricavabile dalle esigenze di stabilità sottese all’art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, implica che esso si estenda non soltanto alle ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel giudizio intercorso tra le stesse parti (giudicato esplicito) ed esaminate dal giudice, ma anche a tutte quelle che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano le premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito) (cfr. tra le tante T.A.R. Campania, sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1204; Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2020, n. 4369; Consiglio di Stato, sez. II, 31 gennaio 2020, n. 789)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In caso di identità degli elementi costitutivi della domanda, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione, ma anche le questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa (già Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la questione relativa all’estensione temporale del Pef non è stata esaminata dal Tribunale con la sentenza già citata, sicché essa non è oggetto di giudicato esplicito; né è oggetto di giudicato implicito, poiché non integra un presupposto logico indefettibile della decisione assunta rispetto alla legittimità del provvedimento di aggiudicazione e della presupposta verifica di anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione proposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, le parti resistenti sostengono che il Pef sarebbe legittimamente rapportato all’intera durata della concessione, compresi gli eventuali periodi di proroga e tarato sul valore stimato della concessione stessa, secondo le previsioni degli artt. 35, 167 e 168 del d.l.vo 2016 n. 50.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La calibrazione degli ammortamenti rispetto alla durata massima possibile dell’affidamento sarebbe funzionale a mantenere l’equilibrio economico e finanziario della concessione per tutta la sua durata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura proposta non può essere condivisa, mentre sono fondate le eccezioni di merito sollevate dalle parti resistenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il Tribunale osserva che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in base all’art. 167 del d.l.vo 2016 n. 50, il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il quarto comma della disposizione precisa che, nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, “se del caso, in particolare dei seguenti elementi: a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il successivo art. 168 specifica che la durata delle concessioni “è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che il valore della concessione deve essere parametrato alla durata complessiva di essa, comprensiva delle forme comunque denominate di protrazione nel tempo degli effetti del rapporto concessorio, sicché sono rilevanti sia il periodo di rinnovo, sia quello di eventuale proroga tecnica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del resto, il Pef ha la funzione di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire la prestazione per “l’intero arco temporale prescelto” attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico &#8211; finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Pef è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, non si sostituisce a questa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa trae utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività e rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all’amministrazione di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto anche in relazione al riferimento temporale stabilito (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ne deriva che, a fronte di un valore a base di gara rapportato all’intera durata possibile del rapporto, è del tutto coerente che il Pef presenti la medesima ampiezza temporale, comprendendo eventuali proroghe comunque denominate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del resto, l’art. 3 del Capitolato subordina la possibilità per il Comune di rinnovare la concessione ad una serie di presupposti tra cui la verifica di “un’adeguata copertura economica”, che deve evidentemente emergere dal Pef, il quale, pertanto, deve essere calibrato sull’intera durata della concessione, comprese le proroghe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ne deriva l’infondatezza della censura in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) La documentazione in atti e le dichiarazioni rese dalle parti evidenziano che il contratto tra l’aggiudicataria e il Comune non è stato ancora stipulato, sicché non sussistono i presupposti per assumere determinazioni in ordine alla sua efficacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) condanna l’amministrazione resistente e la parte controinteressata, in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 6.000,00 (seimila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mauro Gatti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore</p>
</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2021-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2021-n-9/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.9</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. K., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell&#8217;interno, ufficio territoriale del Governo Messina, Questura Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2021-n-9/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore;  PARTI:  (M. K., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell&#8217;interno, ufficio territoriale del Governo Messina, Questura Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso</span></p>
<hr />
<p>Sul permesso di soggiorno per attesa occupazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato &#8211; permesso di soggiorno per attesa occupazione &#8211; art. 22 c. 1 Dlgs. 286/1998 &#8211; ambito applicativo.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/1998 riguarda le ipotesi di &#8220;rinnovo&#8221; e non anche quelle di &#8220;rilascio&#8221; del chiesto permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con la conseguenza che la preesistenza di un titolo di soggiorno rappresenta un presupposto indefettibile per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/1998. La ratio sottesa alla disposizione di cui al cit. art. 22  quella di tutelare il soggetto che ha perso il proprio posto di lavoro, sicchè per poter beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione,  indispensabile che il soggetto si iscriva sin da subito nelle liste di collocamento, al fine di poter reperire una nuova occupazione, e da tale iscrizione decorre il termine per il quale l&#8217;inoccupato può soggiornare nel territorio nazionale. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 04/01/2021<br /> <strong>N. 00009/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01208/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2019, proposto dal signor M. K., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;interno, ufficio territoriale del Governo Messina, Questura Messina, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati, per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. IV) n. 1230/2019;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 4, d.l. n. 84 del 2020 e 25, d.l. n. 137 del 2020;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;ufficio territoriale del Governo Messina e della Questura Messina;<br /> Visto l&#8217;art. 98 c.p.a.;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 54/2020 del 17 gennaio 2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi da remoto in video conferenza, il Cons. Maria Immordino e considerati presenti il Ministero dell&#8217;interno e la Questura di Palermo, ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e dell&#8217;art. 25 d.l. 137/2020, in base alla richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall&#8217;Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell&#8217;Avvocato distrettuale del 30 novembre 2020.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Oggetto dell&#8217;appello in epigrafe  la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. IV) n. 1230/2019 che ha respinto il ricorso per l&#8217;annullamento del decreto di rigetto (prot. n. 2759/2014 Area IV bis) a firma del Prefetto della Provincia di Messina, avverso il ricorso gerarchico presentato dall&#8217;odierno appellante contro il diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Messina.<br /> 2. Il provvedimento di diniego si fonda sulla circostanza, accertata dall&#8217;Amministrazione intimata: a) del mancato possesso da parte del richiedente di redditi sufficienti a garantirgli un adeguato tenore di vita, essendo stato licenziato dalla società  Domenica s.r.l.; b) del fatto che lo stesso non era iscritto nelle liste di collocamento; c) dell&#8217;abbandono dell&#8217;abitazione presso cui alloggiava, e conseguente trasferimento in un&#8217;altra città  senza averne comunicato l&#8217;indirizzo.<br /> 2.1. Avverso detto provvedimento l&#8217;odierno appellante ha proposto ricorso gerarchico, respinto con decreto del Prefetto del 4 febbraio 2014, sul presupposto che legittimamente la Questura aveva respinto l&#8217;istanza di permesso di soggiorno del ricorrente, per mancanza di redditi sufficienti a garantirgli un adeguato tenore di vita; per violazione degli art. 6 comma 8 e 8 comma 6, d.lgs. n. 286/1998, poichè non comunicando il nuovo domicilio si era reso irreperibile, così da non consentire all&#8217;Amministrazione intimata di comunicargli il preavviso di rigetto dell&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 10 <em>bis</em>, l. n. 241/1990.<br /> 3. Detto provvedimento  stato impugnato innanzi al TARS, Sezione staccata di Catania, per eccesso di potere sotto svariati profili e violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 5 <em>bis</em> e 22 co. 11, d.lgs. n. 286/1998, nonchè dell&#8217;art. 37 d.P.R. n. 394/1999, e degli artt. 10 <em>bis</em> e 3, l. n. 241/1990. Inoltre  stata eccepita la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., poichè i controversi provvedimenti non sarebbero stati tradotti nella lingua del paese d&#8217;origine del ricorrente.<br /> 3.1. Il TAR adito, dopo avere respinto l&#8217;istanza cautelare con ordinanza del 30 maggio 2014 per carenza di <em>fumus boni iuris</em>, ha dichiarato infondato il ricorso, confermando il provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che, avendo il ricorrente chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e non per attesa occupazione, assume rilievo soltanto la prova, che il ricorrente non  riuscito a produrre, dell&#8217;entità  del reddito percepito in virtà¹ dell&#8217;attività  lavorativa espletata. E ciò in quanto la disposizione di cui all&#8217;art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/1998 trova applicazione in caso di &#8220;rinnovo&#8221; e non nell&#8217;ipotesi di &#8220;rilascio&#8221; del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Quanto poi all&#8217;iscrizione nelle liste di collocamento, questa mentre può supportare la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione, diversamente non rileva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato come richiesto dal ricorrente, i cui presupposti normativi sono palesemente diversi.<br /> 4. La sentenza  stata gravata con l&#8217;appello in epigrafe, con contestuale istanza cautelare <em>ex</em> art. 98 c.p.a.<br /> Con ordinanza n. 54/2020 del 17 gennaio 2020 questo Consiglio ha accolto l&#8217;istanza cautelare al solo fine di consentire all&#8217;Amministrazione intimata il riesame della posizione del ricorrente.<br /> L&#8217;Amministrazione non ha ritenuto opportuno rideterminarsi, sicchè la materia del contendere risulta individuata dal provvedimento originariamente impugnato con il ricorso introduttivo definito dal TAR adito con la sentenza oggetto dell&#8217;appello in epigrafe.<br /> 5. L&#8217;appello, in cui vengono ripresi, in linea di massima, i principali motivi dedotti con il ricorso introduttivo,  infondato.<br /> 5.1. Con il primo motivo l&#8217;appellante lamenta l&#8217;ingiustizia della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure erroneamente respinto la censura relativa alla illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione dell&#8217;art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale &#8220;<em>La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all&#8217;articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità  di comunicazione ai centri per l&#8217;impiego, anche ai fini dell&#8217;iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità  rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari</em>&#8220;.<br /> Secondo l&#8217;interpretazione datane dalla giurisprudenza, (Cons. St. sez. III, n. 3993/2017) detta disposizione riguarda le ipotesi di &#8220;rinnovo&#8221; e non anche quelle di &#8220;rilascio&#8221; del chiesto permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con la conseguenza che la preesistenza di un titolo di soggiorno rappresenta un presupposto indefettibile per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/1998.<br /> La <em>ratio</em> sottesa alla disposizione di cui al cit. art. 22  quella di tutelare il soggetto che ha perso il proprio posto di lavoro, sicchè per poter beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione,  indispensabile che il soggetto si iscriva sin da subito nelle liste di collocamento, al fine di poter reperire una nuova occupazione, e da tale iscrizione decorre il termine per il quale l&#8217;inoccupato può soggiornare nel territorio nazionale. L&#8217;appellante, però, non si  iscritto subito, una volta licenziato dalla società  presso la quale prestava attività  lavorativa, nelle liste di collocamento, per cui non ha alcun titolo per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Del resto lo stesso ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e non per attesa occupazione, sicchè non può poi invocare ai fini della presunta illegittimità  del provvedimento impugnato la mancata valutazione dell&#8217;iscrizione nelle liste di collocamento con conseguente violazione dell&#8217;art. 37 comma 5, d.P.R. n. 394/1999 (regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 286/1998). E, avendo chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, diventa dirimente a tal fine la prova, non fornita dal ricorrente, dell&#8217;entità  del reddito percepito in virtà¹ dell&#8217;attività  lavorativa espletata, tale da garantirgli un autonomo e decoroso tenore di vita.<br /> 5.2. Con il secondo motivo la sentenza viene stigmatizzata per non avere considerato l&#8217;illegittimità  del provvedimento nella parte in cui fonda il diniego del rilascio del permesso di soggiorno sulla mancata comunicazione da parte del ricorrente all&#8217;Amministrazione di un altro recapito, diverso dall&#8217;indirizzo prima dichiarato, ove poterlo rintracciare, rendendosi di conseguenza irreperibile; inoltre, diversamente da quanto dispone l&#8217;art. 6 comma 8, d.lgs. 286/1998 non ha, nemmeno, trasferito l&#8217;istanza di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura di Catania dopo il suo trasferimento in quel capoluogo, ospite presso l&#8217;abitazione del fratello.<br /> La violazione del suddetto art. 6, co. 8, da parte del ricorrente, ha reso all&#8217;Amministrazione impossibile notificargli il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990. D&#8217;altra parte, se per un verso la mancata comunicazione del preavviso di rigetto dipende da un atto di negligenza del ricorrente, per altro verso, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, tale vizio non comporta l&#8217;automatica illegittimità  del provvedimento finale, in quanto detta disposizione va interpretata alla luce del successivo art. 21-<em>octies</em>, comma 2, in forza del quale non rilava la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell&#8217;atto allorchè il contenuto dispositivo dell&#8217;atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. St. sez. V, n. 5793/2018; Id., sez. IV, n. 5818/2013).<br /> Con ulteriore motivo di appello si duole di aver chiesto il permesso di soggiorno durante i pochi mesi in cui stava prestando lavoro subordinato e la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto rilasciarglielo entro 20 giorni mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso, anzichè dopo il licenziamento.<br /> In disparte che il termine per il rilascio del permesso di soggiorno  ordinatorio e non perentorio, sicchè la sua violazione non determina una illegittimità  provvedimentale, sicchè la lagnanza  infondata, la stessa  anche inammissibile perchè formulata per la prima volta in appello.<br /> 6. L&#8217;appello, sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, respinto.<br /> Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza gravata.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo all&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2020 svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere, Estensore</div>
<p>    </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-9/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.9</a></p>
<p>Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airà² contro Regione Siciliana e Assessorato Regionale dell&#8217;Economia (Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito &#8211; Servizi 7 &#8211; Demanio e Patrimonio), in persona del Presidente e dell&#8217;Assessore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-9/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airà² contro Regione Siciliana e Assessorato Regionale dell&#8217;Economia (Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito &#8211; Servizi 7 &#8211; Demanio e Patrimonio), in persona del Presidente e dell&#8217;Assessore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania</span></p>
<hr />
<p>La Pubblica Amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività  istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica amministrazione &#8211; locazione di immobili per attività  istituzionale- contratto di locazione- controversie &#8211; giurisdizione G.O. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Pubblica Amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività  istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi, con la conseguenza che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato, e/o alla fase precontrattuale (inclusi ovviamente gli atti assunti in asserita autotutela) concerne diritti soggettivi e per questo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00009/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01885/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2019, proposto da <br /> Paolo Guarnaccia, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airà², con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Siciliana e Assessorato Regionale dell&#8217;Economia (Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito &#8211; Servizi 7 &#8211; Demanio e Patrimonio), in persona del Presidente e dell&#8217;Assessore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del decreto assessoriale n. 484 in data 17 aprile 2019 con cui l&#8217;Amministrazione Regionale ha disposto l&#8217;annullamento in autotutela del decreto assessoriale n. 304780 in data 1 giugno 2010, concernente il contratto di locazione rep. 3/2008 del 11.06.2008 avente ad oggetto la &#8220;Centrale Ortofrutticola di PaternÃ²&#8221;; b) del decreto assessoriale n. 504 in data 23 aprile 2019, con il quale è stato rettificato un errore materiale contenuto nel menzionato decreto n. 484 del 17 aprile 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente gravame, il ricorrente, nella qualità  di legale rappresentante dell&#8217;Azienda Agricola Masseria San Marco, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) il decreto assessoriale n. 484 in data 17 aprile 2019 con cui l&#8217;Amministrazione Regionale ha disposto l&#8217;annullamento in autotutela del decreto assessoriale n. 304780 in data 1 giugno 2010, concernente il contratto di locazione rep. 3/2008 del 11.06.2008 avente ad oggetto la &#8220;Centrale Ortofrutticola di PaternÃ²&#8221;; b) il decreto assessoriale n. 504 in data 23 aprile 2019, con il quale è stato rettificato un errore materiale contenuto nel menzionato decreto n. 484 del 17 aprile 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova precisare che il decreto n. 484 del 17 aprile 2019 ha disposto l&#8217;annullamento in autotutela del decreto di approvazione del contratto di locazione concerne la Centrale Ortofrutticola di PaternÃ², cioè relativo a un bene che, come riferito dalla stessa parte ricorrente, con decreto assessoriale n. 5167/XVI in data 11 luglio 1992 l&#8217;Amministrazione Regionale ha incluso nella categoria dei beni patrimoniali disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l&#8217;improcedibilità  del gravame in ragione dell&#8217;intervenuto annullamento degli atti impugnati giusta decreto assessoriale n. 1449 del 4 dicembre 2019 e il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia complessivamente intesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, di talchè la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall&#8217;ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità  di integrare il contraddittorio, risultando completa l&#8217;istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  accennato, l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall&#8217;Amministrazione resistente è, a giudizio del Collegio, fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo occorre osservare come sia stato affermato (Consiglio di Stato, V, n. 7127/2019) che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il rapporto di locazione derivante da un atto stipulato in condizione di parità  tra le parti, nell&#8217;ambito del quale venga contestato l&#8217;atto unilaterale di &#8220;annullamento in autotutela&#8221;, in quanto la situazione soggettiva azionata ha la consistenza del diritto soggettivo pieno scaturente da detto contratto ed è attribuita alla giurisdizione della autorità  giudiziaria ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo cui &#8220;la Pubblica Amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività  istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi&#8221;, con la conseguenza che &#8220;ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato, e/o alla fase precontrattuale&#8221; (inclusi ovviamente gli atti assunti in asserita autotutela) concerne diritti soggettivi e per questo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario&#8221; (Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2015 n. 14185).</p>
<p style="text-align: justify;">In senso almeno parzialmente diverso si è affermato (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 5 marzo 2019, n. 2918; Cons. Stato Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5821; Cons. Stato Sez. V, 31 agosto 2015, n. 4036) che la controversia avente ad oggetto questioni attinenti l&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione da cui derivi una spesa ed i provvedimenti preventivi per la scelta del contraente avvenuta con procedura di evidenza pubblica è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo attesa la loro incidenza su posizioni di interesse legittimo, e ciò in ragione del rilievo pubblicistico, sotto vari profili, della relativa attività  e alla conseguente disciplina di diritto pubblico che regola la materia. Il principio enunciato, ovviamente, dovrebbe valere in ogni ipotesi di soggezione dell&#8217;Amministrazione alle regole del diritto pubblico, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo allorquando l&#8217;Amministrazione non abbia semplicemente fatto uso della propria autonomia negoziale di diritto comune (nel rispetto dei principi generali che regolano l&#8217;esercizio della discrezionalità ) per stipulare l&#8217;accordo, ma abbia adempiuto a prescrizioni di legge che ne dirigano l&#8217;attività  in modo almeno relativamente puntuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale essendo, in estrema sintesi, il quadro giurisprudenziale in punto di giurisdizione, il Collegio osserva che, nella citate pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 208/2019 del Consiglio di Stato, V, n. 4036/2015 si afferma, tra l&#8217;altro, quanto segue: a) la sentenza delle Sezioni Unite n. 17782/2013, pur richiamando il proprio orientamento secondo il quale (Cass. Civ., Sez. Un., n. 8511/2012), se l&#8217;Amministrazione non è tenuta ad utilizzare un procedimento pubblicistico, non viene a radicarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, anche per evitare un &#8220;forum shopping&#8221; dell&#8217;Amministrazione medesima, ha precisato che nella fattispecie (in quella sede esaminata dalla Suprema Corte) l&#8217;Amministrazione era comunque sottoposta alle norme di contabilità  di Stato, le quali impongono di regola l&#8217;adozione di procedimenti pubblicistici per i negozi da cui derivi una spesa, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità  del giudice amministrativo per la cognizione delle relative controversie; b) l&#8217;art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e l&#8217;art. 3 del regio decreto n. 2440/1923 stabiliscono che anche gli enti locali &#8211; quando debbano stipulare contratti dai quali derivi una spesa &#8211; debbano indire gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a loro giudizio discrezionale; c) pertanto, in assenza di una diversa regola legislativa, l&#8217;Amministrazione &#8211; qualora non stipuli senz&#8217;altro il negozio con un contraente ben individuato &#8211; per stipulare contratti dai quali derivi una spesa deve utilizzare una procedura di evidenza pubblica; d) del resto, il rilievo pubblicistico di tali attività  emerge da una visione complessiva dell&#8217;ordinamento, sia sotto i profili di responsabilità  dei funzionari che ispirino le loro scelte a interessi contrapposti a quelli pubblici, sia sotto il profilo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa (con la connessa applicazione della normativa sul diritto d&#8217;accesso ai documenti amministrativi, in favore di chi vi abbia interesse); e) il rilievo pubblicistico dell&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione volta alla scelta del contraente trova un ulteriore supporto nei principi sulla tutela di concorrenza, di rilievo comunitario, dal momento che solo la constatazione della sussistenza del potere-dovere dell&#8217;amministrazione di rispettare le procedure di legge implica l&#8217;effettività  della tutela di chi sia leso dai relativi atti (i quali, in sostanza, diventerebbero insindacabili, ove si dovessero qualificare come espressione di autonomia negoziale); f) deve, quindi, concludersi che è lo stesso legislatore a prevedere un&#8217;architettura pubblicistica per il potere di individuazione del contraente privato allorquando l&#8217;Amministrazione debba stipulare un negozio da cui derivi una spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonchè nel caso di specie viene in rilievo un contratto attivo relativo ad un bene del patrimonio disponibile (come risulta da quanto disposto con decreto assessoriale n. 5167/XVI in data 11 luglio 1992 e dai provvedimenti in questa sede impugnati), per la stipula del quale l&#8217;Amministrazione non ha fatto ricorso ad alcuna procedura di evidenza pubblica al fine di prescegliere il contraente (come risulta testualmente dal decreto assessoriale n. 484 in data 17 aprile 2019), assegnando, a torto o a ragione, l&#8217;immobile di cui si tratta al ricorrente sulla base di una semplice richiesta del medesimo (e, pertanto, avvalendosi &#8211; legittimamente o meno &#8211; della facoltà  riconosciuta dall&#8217;art. 3, primo comma, del regio decreto n. 2440/1923, secondo cui &#8220;i contratti dai quali derivi un&#8217;entrata&#038; debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà  farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l&#8217;Amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità  alla trattativa privata&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, venendo in rilievo un intervento in cosiddetta autotutela su una mera locazione da cui deriva un&#8217;entrata per la Regione e stipulata tramite diretta individuazione del contraente, la giurisdizione sulla relativa controversia appartiene al giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà  essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11, secondo comma, c.p.a. </p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della pronuncia adottata.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e compensa fra le parti le spese di giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-9/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-3-9-2019-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-3-9-2019-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.9</a></p>
<p>(Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Marcello Cardi c. Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A, in persona del legale rappresentante, pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia nonchè ARERA &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-3-9-2019-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-3-9-2019-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Marcello Cardi c. Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A, in persona del legale rappresentante, pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia nonchè ARERA &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante, pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il Gestore dei Servizi energetici (GSE) accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;art.11 d.lgs. n. 79/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1.- Energie &#8211; Energie da fonti non rinnovabili &#8211; Gestore dei Servizi energetici (GSE) &#8211; differenti tipologie attizie &#8211; effetti.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il Gestore dei Servizi energetici (GSE) accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;art.11 d.lgs. n. 79/99. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell&#8217;autotutela amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge. Deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in positivo l&#8217;avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici di settore.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/09/2019<br /> <strong>N. 00009/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00003/2019 REG.RIC.A.P.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3 di A.P. del 2019, proposto da Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marcello Cardi in Roma, via Bruno Buozzi n.51;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A, in persona del legale rappresentante,Â <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Gigliola in Roma, via G. Antonelli, 4;<br /> ARERA &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante, <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata <em>ex lege</em>Â in Roma, via dei Portoghesi, 12;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3252/2015, resa tra le parti, concernente domanda giudiziale di ripetizione di somme corrisposte in più¹ rispetto al dovuto al Gestore dei Servizi Energetici, negli anni 2003-2008, a titolo di adempimento della quota d&#8217;obbligo prevista dall&#8217;art. 11 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A e di ARERA &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l&#8217;avvocato Guido Greco, l&#8217;avvocato Angelo Gigliola, l&#8217;avvocato Sergio Fidanzia e l&#8217;avvocato dello Stato Generoso Di Leo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. LA PROCEDURA OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.<br /> 1.1 Il giudizio ha ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito (per una somma pari a circa 45 milioni di euro) azionata da Enel Produzione s.p.a. nei confronti del Gestore dei servizi energetici (d&#8217;ora in avanti anche Gestore o GSE) in relazione a esborsi, che si assumono in eccesso rispetto al dovuto, eseguiti dalla società  produttrice, negli anni ricompresi tra il 2003 ed il 2008, ai fini dell&#8217;adempimento della c.d.Â <em>quota d&#8217;obbligo</em>.<br /> 1.2 La quota d&#8217;obbligo, introdotta dall&#8217;art. 11 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato dell&#8217;energia elettrica) al fine di incentivare l&#8217;uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l&#8217;utilizzo delle risorse energetiche nazionali, è quella parte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, calcolata in percentuale in rapporto al quantitativo di energia elettrica prodotta nell&#8217;anno da fonte non rinnovabile, che ciascun produttore o importatore di energia ha (appunto) l&#8217;obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, se del caso anche acquistando la quota o i relativi diritti da altri produttori o dal GSE.<br /> 1.3 La domanda di rimborso di Enel Produzione s.p.a., riguardante ciascuna delle annualità  ricomprese tra il 2003 ed il 2008, è stata proposta in primo grado dinanzi al T.a.r del Lazio ( r.g n. 3252/16) con ricorso notificato il 27/28 maggio 2013 e depositato il 6 giugno 2013, a notevole distanza temporale dall&#8217;epoca cui si riferiscono le prestazioni patrimoniali effettuate per l&#8217;assolvimento del prefato obbligo di legge e che si ritengono <em>pro parte</em>Â non dovute.<br /> Nella prospettazione della ricorrente, il carattere parzialmente indebito di quanto corrisposto sotto forma di certificati verdi (certificati che vengono annullati dal Gestore a misura della corrispondente quota d&#8217;obbligo calcolata sulla produzione energetica dell&#8217;annualità  precedente) rinviene da una diversa modalità  di calcolo dell&#8217;energia prodotta dall&#8217;impianto, energia sulla cui base viene determinata, in applicazione di un coefficiente percentuale, la ridetta quota d&#8217;obbligo.<br /> L&#8217;assunto di Enel Produzione s.p.a. è che la base di calcolo della energia (su cui, appunto, determinare la quota di fonte rinnovabile inerente all&#8217;obbligo di acquisto) avrebbe dovuto essere ragguagliata soltanto a quella effettivamente prodotta e immessa in rete dall&#8217;impianto, e non invece a quella quota-parte di energia consumata dallo stesso impianto nel processo produttivo e, pertanto, non immessa in rete. In tal modo, secondo la ricorrente, dovendosi ricalcolare in diminuzione la base di calcolo (e cioè lo stock energetico annuale prodotto da fonte non rinnovabile) su cui determinare la quota d&#8217;obbligo dovuta ciascun anno, anche quest&#8217;ultimo valore avrebbe dovuto essere inferiore a quello determinato dal Gestore e corrisposto in concreto da Enel nelle annualità  2003-2008.<br /> In particolare, il problema si è posto in concreto per gli impianti di pompaggio dei sistemi idroelettrici, che consumano più¹ energia di quanta ne producano (in particolare, producono energia per un quantitativo inferiore di circa il 30% rispetto a quella consumata) e nondimeno sono necessari al sistema in quanto soccorrono alle esigenze emergenziali della rete elettrica.<br /> Nel determinare l&#8217;energia (di fonte non rinnovabile) prodotta dall&#8217;impianto (su cui calcolare la <em>quota d&#8217;obbligo</em>) il Gestore ha preso in considerazione, per gli anni 2003-2008, anche quella assorbita dagli impianti di pompaggio, superiore a quella prodotta e immessa in rete alla fine del processo produttivo. Secondo la prospettazione di Enel, ciù² avrebbe determinato una corrispondente sovrastima della quota d&#8217;obbligo (sussistendo tra energia prodotta dall&#8217;impianto e quota d&#8217;obbligo un rapporto direttamente proporzionale), donde la domanda di ripetizione di quanto corrisposto in più¹ a tal titolo.<br /> Le ragioni creditorie di Enel, azionate con una tipica azione di <em>condictio indebiti</em> oggetto del giudizio principale e che, come detto, derivano da un diverso calcolo del monte-energia su cui determinare la quota d&#8217;obbligo, hanno trovato la loro <em>causa petendi</em> nella sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 1437 del 2006. Il che spiega, come si dirà  subito, la proposizione tardiva della domanda di ripetizione, articolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza appena citata.<br /> In quel giudizio, Enel &#8211; che agiva in via principale per il rimborso di quanto versato a titolo di quota d&#8217;obbligo, secondo il regime all&#8217;epoca vigente &#8211; sosteneva una tesi contraria a quella qui patrocinata: e cioè che il corretto calcolo del rimborso sulle somme erogate a titolo di quota d&#8217;obbligo andasse determinato applicando il coefficiente percentuale sull&#8217;ammontare complessivo dell&#8217;energia prodotta dall&#8217;impianto, ivi compresa quella dallo stesso consumata per alimentare gli impianti di pompaggio funzionali a sollevare l&#8217;acqua negli invasi sovrastanti. Ma tale tesi fu disattesa dal T.a.r., che invece affermò il diverso principio secondo cui ciù² che solo rileva, ai fini della corretta determinazione della quota d&#8217;obbligo, è l&#8217;energia prodotta ed immessa in rete, dedotta quella consumata dall&#8217;impianto nel processo produttivo dell&#8217;energia.<br /> Appare utile rammentare che negli anni 2001 e 2002, oggetto specifico di quel giudizio, vigeva il regime dei rimborsi degli oneri che le società  produttrici erano tenute a versare a titolo di quota d&#8217;obbligo. Di qui l&#8217;interesse di Enel a sostenere il suo diritto al maggior rimborso, corrispondente a quanto versato a titolo di quota d&#8217;obbligo.<br /> Ed invero, la deliberazione dell&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia elettrica e il gas n.101 del 6 giugno 2005 prevedeva (artt. 1 e 2), solo per gli anni 2001 e 2002, il rimborso degli oneri sostenuti dalle società  titolari di impianti di produzione di energia non rinnovabile per l&#8217;acquisto di certificati verdi limitatamente alla energia destinata ai clienti del mercato vincolato (posto che per questi ultimi la previsione di una tariffa predeterminata impediva ai produttori di remunerarsi degli oneri aggiuntivi attraverso l&#8217;aumento del prezzo di vendita); nel quantificare l&#8217;energia rilevante per la quota d&#8217;obbligo, la delibera prendeva in considerazione soltanto quella prodotta e immessa sul mercato dagli impianti di pompaggio e non l&#8217;energia utilizzata per il funzionamento degli stessi.<br /> Con la richiamata sentenza il T.a.r. della Lombardia ha, su detta questione, respinto il ricorso di Enel Produzione ritenendo che correttamente la impugnata delibera n. 101/05 aveva considerato, ai fini del rimborso degli oneri corrisposti a titolo di quota d&#8217;obbligo, la quantità  di energia ceduta dall&#8217;impianto e non quella dallo stesso consumata. Tuttavia, lo stesso giudice ritenne in sentenza fondata la pretesa restitutoria di Enel posto che il Gestore della rete (oggi GSE) sarebbe incorso in errore nell&#8217;annullare i certificati verdi facendo riferimento all&#8217;energia consumata dagli stessi, anzichè a quella realizzata alla fine del ciclo produttivo.<br /> In sostanza, il T.a.r. sostenne che il rimborso dei suddetti oneri ai produttori andasse rideterminato con riguardo al quantitativo di energia prodotta ed immessa in rete dall&#8217;impianto e coerentemente, pur rigettando la richiesta di annullamento della impugnata delibera AEEG sul rimborso integrale degli oneri corrisposti, ritenne fondata la pretesa restitutoria di Enel fondata su tale diverso criterio di calcolo della c.d. quota d&#8217;obbligo, avendo il Gestore annullato, in relazione agli anni 2001 e 2002, un numero di certificati verdi superiore a quello necessario a ritenere adempiuto l&#8217;obbligo di legge da parte dell&#8217;impresa produttrice.<br /> La predetta sentenza del T.a.r. Lombardia ha acquistato autorità  di giudicato dopo che, con decreto n. 6846 del 2009, è stato dichiarato perento l&#8217;appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato da AEEG, dalla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico e dal Ministero delle Economia e Finanze.<br /> Tuttavia, poichè a formare oggetto di quel giudizio era la legittimità  della delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica ed il gas n. 101/05, che disciplinava espressamente il regime dei rimborsi degli oneri sostenuti dai produttori limitatamente alle annualità  2001 e 2002, Enel Produzione s.p.a., in esecuzione di quel giudicato, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso di quanto corrisposto in più¹ a titolo di quota d&#8217;obbligo solo limitatamente alle annualità  2001 e 2002.<br /> Per contro, è stata dichiarata inammissibile, sia in primo grado (con sentenza T.a.r. per la Lombardia 20 febbraio 2012 n. 565) che in secondo grado (Consiglio di Stato, VI, 21 gennaio 2013, n. 312) la pretesa volta ad ottenere il rimborso anche delle prestazioni patrimoniali ulteriori erogate allo stesso titolo, relative agli anni 2003-2008. Il giudice dell&#8217;ottemperanza sia di primo che di secondo grado ha infatti rilevato, in senso ostativo, l&#8217;impossibilità  di estendere l&#8217;efficacia del giudicato ad un ambito oggettuale più¹ ampio e diversamente regolato rispetto a quello delineato nelÂ <em>decisumÂ </em>da portare ad esecuzione.<br /> Di qui la necessità  per Enel Produzione s.p.a. di avviare un nuovo giudizio di cognizione (quello qui oggetto della causa principale) al fine di ottenere il rimborso delle somme asseritamente corrisposte in più¹ a titolo di quota d&#8217;obbligo per gli anni 2003-2008.<br /> 2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.<br /> 2.1 Con ricorso al T.a.r. per il Lazio r.g. n. 5163/13, Enel Produzione s.p.a. ha chiesto l&#8217;accertamento del suo diritto alla ripetizione del valore dei certificati verdi annullati in eccesso dal Gestore negli anni dal 2003 al 2008, per un importo di euro 45.304.076, con conseguente condanna del GSE al pagamento di detta somma (o di quella di giustizia, oltre interessi e rivalutazione), ovvero a <em>disporre, ove occorra la compensazione tra detti importi ed un pari valore di certificati verdi, in occasione dell&#8217;assolvimento del medesimo obbligo di legge alle prime scadenze utili</em>.<br /> A sostegno della domanda ha richiamato, per gli impianti di pompaggio, il criterio di computo della quota d&#8217;obbligo dei certificati verdi, ex art. 11 d.lgs. n. 79/99, riconosciuto dalla sentenza del T.a.r. per la Lombardia n.1437 del 2006 per gli anni 2001 e 2002, riferito alla energia prodotta e immessa in rete da tali impianti, previa decurtazione di quella utilizzata per il loro funzionamento.<br /> 2.2. Con sentenza 24 febbraio 2015, n. 3252, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo della mancata tempestiva impugnazione delle <em>note di accertamento </em>adottate dal GSE relative a quegli anni, ravvisando una posizione di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo) in capo alla società  produttrice in relazione al procedimento di computo della quota d&#8217;obbligo e di verifica del suo esatto adempimento.<br /> La parabola argomentativa del giudice di primo grado si è sviluppata attraverso questo ragionamento:<br /> a) la verifica del rispetto della quota d&#8217;obbligo è effettuata dal GSE attraverso un tipico procedimento amministrativo, che si articola con cadenza annuale (in relazione ai quantitativi di energia dell&#8217;anno precedente) nelle sue fasi tipiche dell&#8217;iniziativa, dell&#8217;istruttoria e della decisione sulla base delle previsioni contenute nella fonte primaria e nelle direttive ministeriali emanate in sua diretta attuazione, e che si conclude con un provvedimento finale di verifica positiva o negativa circa il corretto o non corretto adempimento dell&#8217;obbligo di legge da parte del produttore;<br /> b) l&#8217;atto recettizio con cui il GSE notifica l&#8217;esito della verifica ai produttori ha pertanto natura provvedimentale e soddisfa l&#8217;esigenza di definire entro termini ristretti l&#8217;assetto dei rapporti derivanti dall&#8217;art. 11 d.lgs. n. 79/99, con chiare finalità  di certezza del diritto e di stabilità  dei rapporti giuridici di durata;<br /> c) la pretesa posizione di diritto soggettivo del produttore non potrebbe desumersi da quanto statuito dal T.a.r. per la Lombardia nella sentenza n. 1437 del 2006 in ordine all&#8217;affermato <em>diritto</em>Â alla ripetizione in capo ad Enel, nè con quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 21 gennaio 2013, n. 312, resa in sede di ottemperanza, avuto riguardo alla parte di decisione in cui si qualifica in termini di <em>diritto-obbligo </em>il rapporto <em>inter partes</em>Â in relazione al predetto obbligo di legge; posto che, quand&#8217;anche non si potessero ravvisare (ciù² di cui dubita il giudice di primo grado) elementi di discrezionalità  tecnica sull&#8217;<em>anÂ </em>e sulÂ <em>quantum</em>Â nella scelta del Gestore nell&#8217;ambito del procedimento per cui è giudizio, nondimeno, anche a fronte di provvedimenti vincolati, la giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato ravvisa posizioni di interesse legittimo quante volte &#8211; come nella specie &#8211; l&#8217;interesse primario tutelato direttamente dalla norma ha matrice pubblica ed è affidato alle cure della Amministrazione, al privato residuando la possibilità  di provocare il controllo di legittimità  degli atti adottati attraverso il ricorso al giudice amministrativo.<br /> Sulla base di queste essenziali affermazioni, il T.a.r. ha concluso nel senso che Enel Produzione, al fine di evitare il consolidamento della situazione di inottemperanza,Â <em>avrebbe dovuto contestare attraverso i consueti rimedi impugnatori (azione di annullamento) le &#8221; note di riconoscimento&#8221; relative alle singole annualità  per cui è controversia ( all.ti 18,20 e 21, 23,25,27 e 29 res.) per essa immediatamente lesive </em>e che <em>sono di conseguenza inammissibili le domande di accertamento e condanna oggetto del ricorso, non sorrette dalla necessaria posizione di diritto soggettivo.</em><br /> 3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.<br /> 3.1 Avverso la richiamata sentenza del T.a.r. Lazio n. 3252/15 Enel Produzione s.p.a. ha proposto appello ( r.g. n. 4572/15), deducendo i seguenti motivi:<br /> &#8211; erroneità  e illogicità  dell&#8217;appellata sentenza, violazione dell&#8217;art.23 e 97 della Carta costituzionale, nonchè violazione dell&#8217;art.11 del d.lgs. n. 79/1999, dell&#8217;art.4 comma 2 d.lgs. 387/2003 e del principio di legalità , di riserva di legge, di nominatività  e tipicità  dell&#8217;atto amministrativo. Violazione dell&#8217;art. 1, comma 1 bis della legge 241/90. Violazione degli artt. 13-14 della legge n. 689/81. In subordine violazione dell&#8217;art. 21Â <em>septiesÂ </em>legge 241/90.<br /> Inoltre, l&#8217;appellante ha riproposto la domanda di primo grado di ripetizione di quanto indebitamente versato da Enel Produzione in ordine all&#8217;obbligo ex art. 11 del d.lgs. 79/1999, anche alla luce del giudicato (esterno) formatosi <em>inter partes</em>Â e del suo effetto conformativo.<br /> Infine, Enel produzione s.p.a. ha concluso chiedendo l&#8217;annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata nonchè l&#8217;accertamento della non debenza dei certificati verdi corrispondenti alla differenza tra energia consumata ed energia prodotta dagli impianti di pompaggio e la conseguente restituzione della somma di euro 45.304.076, corrispondente al valore dei certificati verdi in esubero, insistendo in subordine per la compensazione tra detti importi ed un pari valore di certificati verdi in occasione dell&#8217;assolvimento del medesimo obbligo di legge.<br /> Si è costituito in giudizio il GSE per contestare la fondatezza dell&#8217;appello e chiederne il rigetto.<br /> Si è altresì costituita l&#8217;Autorità  di Regolazione per l&#8217;Energia Reti e Ambiente (ARERA) chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della impugnata sentenza.<br /> Le parti hanno scambiato memorie in vista dell&#8217;udienza di discussione fissata dinanzi alla IV sezione di questo Consiglio di Stato, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 4. L&#8217;ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA.<br /> 4.1 Con ordinanza 25 marzo 2019 n.1934, la quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita del ricorso in appello r.g. n. 4572/2015, ha rimesso all&#8217;esame di questa Adunanza plenaria la questione relativa alla natura giuridica (provvedimentale o paritetica) degli atti con cui il Gestore dei servizi energetici verifica di anno in anno il rispetto della c.d.Â <em>quota d&#8217;obbligo</em>Â da parte dei produttori o degli importatori di energia elettrica proveniente da fonte non rinnovabile.<br /> 4.2 Premette il giudice rimettente che oggetto della controversia è la domanda giudiziale di Enel Produzione volta ad ottenere la ripetizione di quanto asseritamente versato in più¹ al Gestore dei Servizi Energetici, negli anni 2003-2008, in ragione del preteso errore di calcolo, consistito nel determinare la quota d&#8217;obbligo (anche) sulla base l&#8217;energia utilizzata per il funzionamento degli impianti di pompaggio e non invece (soltanto) di quella prodotta dagli stessi impianti, quantitativo che risulta evidentemente inferiore.<br /> 4.3 Il T.a.r. per la Lombardia, con sentenza n. 1437 del 2006, passata in giudicato nel febbraio 2010 per essere stato dichiarato perento l&#8217;appello al Consiglio di Stato proposto dall&#8217;Autorità  per l&#8217;energia, dalla Cassa conguaglio dell&#8217;energia elettrica e dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze:<br /> a) ritenne la legittimità  della delibera del 2005 rispetto all&#8217;art. 11 cit., che limitava il diritto al rimborso alla quota d&#8217;obbligo calcolata sulla quantità  di energia non rinnovabile prodotta e ceduta dall&#8217;impianto di pompaggio, e non su quella consumata dallo stesso, così rigettando la censura;<br /> b) affermò il diritto dell&#8217;Enel alla ripetizione di quanto versato in eccesso in conto quota d&#8217;obbligo, per essere stata la quota calcolata sull&#8217;energia utilizzata per il funzionamento dell&#8217;impianto (maggiore) e non su quella generata dall&#8217;impianto e immessa in rete.<br /> 4.4 E che, non avendo l&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia adempiuto al giudicato, Enel S.p.A. agi per l&#8217;ottemperanza, chiedendo la restituzione di quanto versato in più¹, oltre che per gli anni 2001 e 2002, anche per gli anni dal 2003 al 2008. Il T.a.r. per la Lombardia, con sentenza n. 565 del 2012, accolse il ricorso in relazione alla pretesa vantata per gli anni 2001 e 2002; lo dichiarà² inammissibile per gli anni compresi tra il 2003 e il 2008, ritenendo che la pretesa restitutoria azionabile in sede di ottemperanza, per la mancata esecuzione spontanea da parte dell&#8217;amministrazione, doveva ritenersi limitata alla pretesa oggetto di scrutinio giurisdizionale e, quindi, agli oneri sostenuti da Enel negli anni 2001 e 2002.<br /> Con sentenza n. 312 del 2013 questo Consiglio, rigettà² l&#8217;appello avverso la suddetta sentenza non mancando tuttavia di evidenziare che<em>, come correttamente affermato dal Tar, l&#8217;ENEL può attivare autonomi giudizi di cognizione contro gli atti di determinazione dei certificati verdi dovuti per gli anni dal 2003 al 2008 e in quella sede, se del caso, invocare la c.d. vis espansiva del giudicato</em>.<br /> 4.5 A queste premesse giuridico-fattuali il rimettente riconnette la genesi del giudizio all&#8217;esame, nel quale -come si è ricordato- Enel s.p.a. pone a fondamento della sua domanda restitutoria il principio di diritto affermato con efficacia di giudicato nella citata sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 1437 del 2006, secondo cui la quota d&#8217;obbligo va ragguagliata soltanto alla energia prodotta dagli impianti di pompaggio e non anche alla energia utilizzata per il loro funzionamento.<br /> 4.6 Ricorda il giudice rimettente come nella appellata sentenza, il T.a.r. per il Lazio abbia dichiarato inammissibili le domande di accertamento e di condanna non essendo state impugnate le note adottate dal GSE relative a quegli anni (recanti l&#8217;accertamento di corretto adempimento dell&#8217;obbligo nascente dall&#8217;art. 11 d.lgs. cit), configurandosi una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo in capo all&#8217;impresa sottoposta al procedimento di verifica da parte del GSE.<br /> Evidenzia la quarta Sezione come il giudice di primo grado sia giunto a ravvisare la natura provvedimentale degli atti di verifica del GSE analizzando la normativa di riferimento ed in particolare la disciplina secondaria che, sulla base degli artt. art. 11, co. 1, 2, 3 e 5 del d. lgs. n. 79 del 1999), tipizza un vero procedimento di verifica affidato al GSE secondo le direttive emanate dapprima con il d.m. 11 novembre 1999 e poi con il d.m. 24 ottobre 2005 (quest&#8217;ultimo adottato in attuazione dell&#8217;art. 20, comma 8, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e a far tempo dal novembre 2006).<br /> 4.7 Evidenzia l&#8217;ordinanza di rimessione come, secondo il primo giudice, la normativa esaminata individua un procedimento amministrativo strutturato in funzione dell&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo e sulla base della disciplina normativa. La legge prevede la periodicità  annuale dell&#8217;accertamento (art. 11, comma 1) e, coerentemente, il d.m. (artt. 3 e 7) introduce una verifica annuale sulla base dell&#8217;autodichiarazione e dell&#8217;istruttoria (valutando il GSE &#8220;ogni altro dato in suo possesso&#8221;) e una fase conclusiva, consistente nell&#8217;accertamento degli esiti e nella notificazione degli stessi alla impresa interessata.<br /> Questo meccanismo è evidentemente preordinato alla definizione entro termini ristretti dell&#8217;assetto dei rapporti derivanti dall&#8217;art. 11, occorrendo tener conto delle modalità  di funzionamento del sistema dei certificati verdi e dell&#8217;esigenza di certezza che ne è alla base. Dal procedimento descritto deriva la natura provvedimentale degli atti con cui il GSE notifica detti &#8220;esiti&#8221; ai produttori.<br /> Sempre secondo la prospettazione del giudice di primo grado, così come sunteggiata nella ordinanza di rimessione, anche ad ammettere lo svolgimento di attività  vincolata &#8211; dato l&#8217;apprezzamento di natura tecnica sull&#8217;<em>an</em>Â e sulÂ <em>quantum</em>della quota d&#8217;obbligo &#8211; tale profilo, sulla base della giurisprudenza consolidata, non sarebbe sufficiente per riconoscere la posizione di diritto soggettivo, rilevando solo la finalizzazione della disciplina alla cura di un interesse della collettività  e non di un interesse individuale patrimoniale. La finalità  perseguita dalla disciplina in argomento è quella di tutelare l&#8217;interesse pubblico al corretto adempimento dell&#8217;obbligo derivante dall&#8217;art. 11 d.lgs. n. 79/99, preordinato al perseguimento di preminenti interessi pubblici anche di portata sovranazionale, in considerazione degli obiettivi europei e internazionali in materia produzione energetica da fonti rinnovabili. In tale contesto si inscrive l&#8217;apprezzamento del Gestore sulla determinazione della quota d&#8217;obbligo, condotto alla stregua della normativa di riferimento e dell&#8217;ampia provvista fattuale (autodichiarazione, certificati verdi ricevuti e &#8220;ogni altro dato in suo possesso&#8221;), avente esiti non sempre incontroversi. Se l&#8217;ordinamento ha inteso tutelare l&#8217;interesse pubblico, alle posizioni private non può che essere riconosciuta una protezione indiretta che passa attraverso la potestà  provvedimentale e si traduce nella possibilità  di adire il giudice amministrativo per il controllo di legittimità .<br /> 4.8 Tutto ciù² premesso, il rimettente evidenzia che il quesito di diritto sulla natura provvedimentale o meno degli atti del GSE rilevante nella causa in esame non è stato mai affrontato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, pur essendo pendenti in appello taluni ricorsi (specificamente indicati nella ordinanza) la cui soluzione è condizionata dalla questione di massima sollevata in questa sede.<br /> Di qui la prospettazione del quesito se il procedimento di verifica di cui si è detto configuri o meno l&#8217;esplicarsi di un potere amministrativo che si conclude con un provvedimento autoritativo di accertamento in ordine all&#8217;avvenuto rispetto o meno della quota d&#8217;obbligo, in ragione della finalità  perseguita dalla disciplina in argomento di tutelare l&#8217;interesse pubblico al corretto adempimento dell&#8217;obbligo derivante dall&#8217;art. 11 d.lgs. n. 79/99, preordinato al perseguimento di preminenti interessi pubblici; ovvero l&#8217;esplicarsi di una mera procedura di controllo, affidata al GSE dai d.m. citati, che si manifesterebbe con l&#8217;adozione di atti paritetici adottati nell&#8217;ambito di un rapporto di debito-credito in ordine al rispetto di un obbligo previsto dalla legge con la finalità  pubblicistica di favorire la diffusione di energia da fonti non rinnovabili.<br /> 4.9 Tanto premesso, la Sezione rimettente ha ritenuto opportuno deferire il presente ricorso all&#8217;esame dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 99, co. 1, c.p.a., atteso il carattere pregiudiziale della questione suddetta ai fini della decisione della causa e delle altre pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.<br /> CONSIDERAZIONI DELL&#8217;ADUNANZA PLENARIA<br /> 5. Anzitutto, appare opportuno muovere dalla ricognizione della natura giuridica del Gestore dei servizi energetici &#8211; GSE s.p.a. e dalla funzione dallo stesso svolta in relazione alla verifica dell&#8217;osservanza della quota d&#8217;obbligo prevista dal ridetto art. 11 del d.lgs. 16 marzo 1999 n.79.<br /> Il Gestore dei servizi energetici (giù  Gestore della rete di trasmissione nazionale, secondo la denominazione contenuta nella legge istitutiva del 1999) è persona giuridica di diritto privato, essendo stato costituito nelle forme della società  per azioni.<br /> Tuttavia, le azioni della società  sono integralmente riservate alla mano pubblica, stante la partecipazione totalitaria del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze al capitale della società ; inoltre, la società  è sottoposta al potere di controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti, che si esercita ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge n. 259/58.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 4 dello Statuto sociale, allegato all&#8217;atto costitutivo del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A., la società  ha per oggetto l&#8217;esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare le attività  di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell&#8217;energia elettrica di cui all&#8217;articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all&#8217;articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonchè le attività  correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità , comprese le attività  di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell&#8217;art. 8 dello Statuto della società , i diritti dell&#8217;azionista sono esercitati d&#8217;intesa tra il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<br /> Da quanto detto appare chiaro che il Gestore dei servizi energetici rientri nel novero dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società  di capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all&#8217;assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico.<br /> 5.1 Nel caso oggetto di causa, ed ai limitati fini della soluzione del quesito rimesso alla decisione di questa Adunanza, va osservato che le funzioni svolte dal Gestore consistono in particolare nel verificare se gli importatori o i produttori di energia prodotta da fonti non rinnovabili abbiano o meno rispettato, in rapporto all&#8217;annualità  chiusa al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente alla verifica, la cd. quota d&#8217;obbligo, e cioè l&#8217;obbligo legale di produrre e immettere in rete (ovvero di acquistare per il tramite dei cd. certificati verdi) una quota di energia prodotta da fonte rinnovabile.<br /> Ora, poichè il suddetto obbligo è posto nel preminente interesse della collettività  alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell&#8217;atmosfera e corrisponde al superiore interesse a verificarne la concreta osservanza da parte dello Stato (qui da intendersi sia come Stato-persona, in rapporto ai vincoli internazionali nascenti dalla firma del c.d. protocollo di Kyoto, sia come Stato-comunità  in rappresentanza dell&#8217; interesse collettivo al miglioramento della qualità  ambientale), ne viene che il compito di verifica affidato al GSE si risolve in una eminente funzione amministrativa di controllo sull&#8217;attività  economica privata.<br /> Come tale, siffatta attività  si caratterizza per la sua significativa rilevanza pubblica, inquadrandosi nell&#8217;alveo dei controlli, espressamente previsti dalla Carta costituzionale (art. 41, 3 comma, Cost.), che i pubblici poteri esercitano sull&#8217;attività  economica privata per assicurare che la stessa persegua gli specifici fini sociali previsti dalla legge. In tale contesto, l&#8217;adempimento della quota d&#8217;obbligo, riguardata dal versante dei soggetti obbligati, si atteggia alla stregua di una prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.) la cui previsione a livello di normazione primaria (art. 11 del d.lgs. n. 79/99) soddisfa il requisito costituzionale della riserva relativa di legge.<br /> 5.2 Ciù² premesso in linea generale riguardo alla natura giuridica del soggetto agente e della funzione amministrativa affidata in concreto alle sue cure, va ricordato che in base al principio di legalità  (e dei suoi corollari in punto di tipicità  e nominatività  degli atti amministrativi a contenuto provvedimentale) un soggetto, anche privato, può emanare provvedimenti amministrativi solo nei casi previsti dalla legge, pacifico essendo (in base all&#8217; art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/1990) che i soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attività  amministrative debbano assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento, e quindi <em>in primis</em>Â quello all&#8217;osservanza della legalità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> 5.3 Nel caso in esame, ad assicurare il rispetto dei richiamati principi della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte nonchè di funzioni amministrative esercitate da soggetti privati, soccorre in via prioritaria ed assorbente la previsione legislativa di cui al richiamato art. 11 d.lgs. n. 79/99, applicabile <em>ratione temporisÂ </em>alla fattispecie in esame.<br /> E&#8217; tale legge che individua i soggetti obbligati (<em>importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili</em>) all&#8217;adempimento della quota d&#8217;obbligo e che costituisce la fonte dell&#8217;obbligo giuridico di natura patrimoniale loro imposto.<br /> E&#8217; la stessa legge che affida (art. 11, comma 5) al Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato (corrispondente all&#8217;odierno Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente, il compito di dettare direttive per la concreta attuazione della previsione legislativa inerente alla quota d&#8217;obbligo.<br /> In piena aderenza alla descritta fonte giuridica di rango primario, è stata quindi introdotta, in via di normazione secondaria, una dettagliata disciplina delle modalità  di esercizio di tale controllo, attraverso un vero e proprio procedimento amministrativo, affidato al titolare del potere di controllo (appunto il GSE, che &#8211; come detto &#8211; rinviene detto potere nella legge istitutiva e nello statuto sociale), procedimento che si articola nelle sue fasi salienti della iniziativa, della istruttoria e della determinazione conclusiva. Nessun dubbio, pertanto, che la fonte del potere esercitato dal GSE abbia una salda base normativa, che giova qui richiamare nei tratti essenziali.<br /> 5.4 Come si è più¹ volte ricordato, la legge (art. 11, commi 1, 2, e 3, del d. lgs. n. 79 del 1999) obbliga i produttori e gli importatori di energia derivante da fonti non rinnovabili ad immettere nel sistema una quota d&#8217;obbligo di energia di fonti rinnovabili o ad acquistare certificati verdi corrispondenti a tale quota.<br /> La stessa legge (art. 11 comma 5) demanda all&#8217;autorità  governativa l&#8217;adozione delle direttive per la sua attuazione. Tali direttive sono state emanate dapprima con il d.m. 11 novembre 1999: ai sensi dell&#8217;art. 3 di tale d.m., che disciplina le modalità  di quantificazione dell&#8217;energia soggetta all&#8217;obbligo, i produttori trasmettono un&#8217;autocertificazione, riferita all&#8217;anno precedente, attestante le importazioni e produzioni di energia non rinnovabile. L&#8217;art. 7 delinea la procedura per la &#8220;verifica annuale di adempimento all&#8217;obbligo&#8221;, precisando che:<br /> &#8211; entro il 31 marzo di ciascun anno i produttori trasmettono al Gestore &#8220;certificati verdi relativi all&#8217;anno precedente ed equivalenti, in termini di energia associata, all&#8217;obbligo di immissione che compete loro [&#038;]&#8221; (comma 1);<br /> &#8211; il Gestore, &#8220;sulla base dell&#8217;autocertificazione [&#038;] ricevuta l&#8217;anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all&#8217;anno precedente, di ottemperanza all&#8217;obbligo [&#038;] ed annulla i certificati relativi&#8221; (comma 2);<br /> &#8211; l&#8217;esito della verifica deve essere &#8220;notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno&#8221;;<br /> &#8211; la verifica &#8220;si intende positiva&#8221; se l&#8217;energia da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi &#8220;uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto&#8221;;<br /> &#8211; nel caso di esito negativo, il produttore è tenuto a compensare entro trenta giorni &#8220;la differenza evidenziata dalla verifica&#8221; (tramite acquisto e invio al Gestore di eventuali certificati verdi in esubero relativi all&#8217;anno precedente o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal gestore);<br /> &#8211; in caso di mancato adempimento, il Gestore segnala la circostanza all&#8217;Aeeg, che diffida l&#8217;obbligato all&#8217;ottemperanza.<br /> Successivamente, le direttive attuative sono state aggiornate dal d.m. 24 ottobre 2005 (adottato in attuazione dell&#8217;art. 20, co. 8, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e a far tempo dal novembre 2006) ed il d.m. del 1999 è stato abrogato con salvezza degli &#8220;effetti dispiegati&#8221; e dei &#8220;diritti acquisiti&#8221;.<br /> Tale ultimo decreto conferma il meccanismo dell&#8217;autocertificazione (art. 3) e della verifica annuale (art. 7), prevedendo altresì (art. 7, comma 4) la segnalazione dell&#8217;eventuale inottemperanza all&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica &#8220;ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni&#8221; contemplate dall&#8217;art. 4, comma 2, d.lgs. n. 387/03 cit. a partire dal 2004.<br /> Il suddetto art. 4, al comma 3, prevede in particolare che &#8220;i soggetti che omettono di presentare l&#8217;autocertificazione [&#038;] sono considerati inadempienti per la quantità  di certificati correlata al totale di elettricità  importata e prodotta nell&#8217;anno precedente&#8221;; inoltre, l&#8217;art. 7, comma. 5, del nuovo decreto introduce a carico del Gestore l&#8217;obbligo di comunicare ai Ministeri competenti i soggetti inadempienti e l&#8217;entità  degli inadempimenti ai fini dell&#8217;eventuale adozione di &#8220;idonee iniziative che tengano conto dell&#8217;entità  complessiva delle inadempienze, della congruità  delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto&#8221;.<br /> Va soggiunto, per completezza, che anche il d.m. 24 ottobre 2005 è stato successivamente abrogato e sostituito dal d.m. 18 dicembre 2008, il cui articolo 13 conferma, peraltro, nei suoi tratti distintivi, la disciplina in materia di verifica annuale di adempimento dell&#8217;obbligo giù  dettata dall&#8217;articolo 7 del citato d.m. del 2005.<br /> 5.5 Le disposizioni appena richiamate delineano nel loro complesso un quadro regolatorio nel cui alveo si svolge dunque da parte del GSE un&#8217;attività  implicante l&#8217;esercizio procedimentalizzato di eminenti funzioni amministrative di controllo.<br /> Da tale schema procedimentale emerge infatti che rispetto all&#8217;adempimento, da parte dei produttori ed importatori di energia, dell&#8217;obbligo di che trattasi, le funzioni di controllo sono riservate in via esclusiva al GSE e che l&#8217;esito negativo di detto controllo comporta, tra l&#8217;altro, l&#8217;effetto di attribuire alla società  obbligata la qualifica di <em>soggetto inadempiente</em>, con ogni ulteriore conseguenza sul piano della successiva ingiunzione di pagamento nonchè dell&#8217;applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte dell&#8217;Autorità  di settore, salvi gli effetti delle comunicazioni ai Ministri competenti per ogni altro eventuale ulteriore provvedimento.<br /> Orbene, alla luce di quanto detto, ritiene l&#8217;Adunanza plenaria, che il potere del GSE di accertare unilateralmente e definitivamente (in via amministrativa) lo stato (eventuale) di inadempienza degli operatori economici rispetto al ridetto obbligo di legge non possa che manifestarsi attraverso la forma ed i contenuti propri dell&#8217;attività  provvedimentale.<br /> Il suddetto potere si inscrive in un rapporto di naturale asimmetria fra le parti, ben rappresentato dalla tradizionale endiadi potestà -soggezione, propria dei rapporti di diritto amministrativo qualificati dalla autoritività  dell&#8217;azione del soggetto agente.<br /> Se è vero infatti che i poteri sanzionatori non mettono capo al GSE ma alla AEEG (oggi ARERA, Autorità  di regolazione delle Reti e dell&#8217;Ambiente), nondimeno appare evidente la stretta correlazione tra l&#8217;atto di autonomo accertamento della inadempienza da parte del Gestore ed i meccanismi di riparazione che da tale accertata inadempienza ne derivano, rappresentati in particolare dalla applicazione delle sanzioni pecuniarie per l&#8217;inadempimento di competenza dell&#8217;Autorità  (che &#8211; si ripete &#8211; viene investita solo <em>ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni</em>) e dagli altri eventuali provvedimenti dei Ministri competenti, cui va inviata da parte del GSE la comunicazione contenente i nominativi dei soggetti inadempienti.<br /> Nessun soggetto dell&#8217;ordinamento potrebbe unilateralmente e con carattere di autonomia rispetto ad altre autorità  amministrative suggellare il definitivo accertamento della inadempienza di un operatore economico se la legge non intestasse a quel soggetto poteri amministrativi in senso proprio, che si estrinsecano cioè necessariamente con l&#8217;adozione di atti aventi natura provvedimentale; rispetto ai quali, le misure di tutela della parte privata si compendiano in via principale nel provocare l&#8217;annullamento degli atti di accertamento della inadempienza, previa impugnazione degli stessi nel termine decadenziale di legge dinanzi al giudice amministrativo.<br /> Ritiene pertanto questa Adunanza plenaria che, più¹ che sulla forma procedimentalizzata, nei modi dianzi divisati, di esercizio dei poteri amministrativi di controllo in capo al GSE (non incompatibile <em>ex se</em>Â con la individuazione di posizioni di diritto soggettivo dei soggetti privati coinvolti) a far propendere per la connotazione autoritativa degli atti di accertamento negativo adottati dal GSE nell&#8217;ambito del procedimento di verifica di che trattasi deponga la natura di quei poteri, estranea al paradigma dell&#8217;atto paritetico di mero accertamento ove si risolva nel produrre, con effetto costitutivo, un nuovo <em>status</em>Â a carico dell&#8217;operatore economico (quello appunto, di soggetto inadempiente), suscettibile di rilevare <em>ex se</em>Â ai fini della applicazione di ulteriori provvedimenti a carattere sanzionatorio.<br /> 5.6 Per vero, non sarebbe coerente con il sistema prefigurare una sanzione (o altro provvedimento sospensivo o limitativo del titolo di esercizio da adottarsi da parte degli altri Ministeri cui va indirizzata la comunicazione di inadempienza accertata dal GSE) che abbia a presupposto non un atto autoritativo ma di mero accertamento, suscettibile in tesi di essere contestato in via autonoma, nei limiti della prescrizione del diritto, nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio paritetico <em>inter partes</em>Â ben difficile da ipotizzare nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla asimmetria delle posizioni rispettive ed alla natura dei poteri in concreto esercitati dal GSE.<br /> E&#8217; evidente come anche tale elemento, che riguarda la stretta correlazione tra atto di accertamento dell&#8217;inadempimento (con conseguenziale attribuzione all&#8217;operatore economico dello stigmadi soggetto inadempiente) ed il sistema delle sanzioni correlate a quell&#8217;accertamento, militi nel senso della natura provvedimentale dell&#8217;accertamento negativo, avuto riguardo anche alla necessaria esigenza di certezza giuridica e di stabilità  del provvedimento del GSE che accerta l&#8217;inadempienza dell&#8217;operatore economico rispetto all&#8217;obbligo di legge, in funzione propedeutica al sistema sanzionatorio affidato alle cure di altre autorità  amministrative. Non sarebbe infatti coerente con il sistema suindicato che il provvedimento sanzionatorio, di sicura matrice provvedimentale, avesse a presupposto un atto di autonomo e insuperabile accertamento della inadempienza potenzialmente cedevole, nel quinquennio, sotto la scure giurisdizionale.<br /> Per vero, nella fattispecie in esame ed ai limitati fini dell&#8217;azione amministrativa volta all&#8217;accertamento della inadempienza ed alla applicazione delle sanzioni correlate, vi sono due soggetti dell&#8217;ordinamento che agiscono di conserva nell&#8217;esercizio di eminenti funzioni pubbliche complementari: il primo (GSE) accerta ( se e in che misura l&#8217;obbligo di legge è stato adempiuto) e suggella, ove occorra, lo stato di inadempimento del produttore che non abbia ripianato, nel termine assegnatogli, la situazione debitoria risultante dalla verifica negativa; il secondo ( ARERA) che sanziona, ponendo a base della misura riparatoria l&#8217;accertamento posto in essere dal GSE.<br /> Ora, poichè la sanzione può conseguire soltanto al definitivo accertamento del dovuto, appare evidente come gli atti posti in essere da ciascuno di tali soggetti debbano necessariamente avere analoga natura giuridica, atteso che &#8211; come detto &#8211; la sanzione consegue al definitivo accertamento del dovuto. Tale costruzione suppone pertanto la qualificazione della fattispecie in termini di attività  provvedimentale suscettibile di giudizio impugnatorio, sia in relazione alla sanzione, sia rispetto al presupposto atto accertativo inerente al mancato assolvimento puntuale della quota d&#8217;obbligo prevista dalla legge.<br /> Diversamente da quanto previsto nell&#8217;ambito del procedimento generale delineato dalla legge di depenalizzazione in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, in cui l&#8217;autorità  che ingiunge il pagamento della sanzione deve far proprio l&#8217;accertamento (&#8220;<em>se ritiene fondato l&#8217;accertamento</em>&#8221; cfr. art. 18, comma 2, l. n. 689/81) , nella fattispecie in esame i compiti di accertamento e di applicazione della sanzione per la mancata osservanza dell&#8217;obbligo di legge sono ripartiti secondo una rigida distinzione tra GSE e ARERA; di modo che, salvi i vizi propri del provvedimento sanzionatorio, non potrebbe darsi impugnazione di tale atto da parte di chi contesti <em>l&#8217;an debeatur</em>Â della sanzione senza che non venga contestualmente mossa contestazione all&#8217;accertamento del GSE, soggetto quindi che deve essere giocoforza parte del rapporto giuridico processuale.<br /> 5.7 In contrario avviso non deve indurre l&#8217;asserito carattere vincolato (anche ove, in tesi, conseguente a mero accertamento tecnico) dell&#8217;atto con il GSE verifica, in positivo o in negativo, l&#8217;assolvimento del ridetto obbligo da parte degli operatori del settore energetico.<br /> Anche a ritenere &#8211; ciù² che appare tuttavia dubbio &#8211; che la verifica del GSE sia scevra da profili valutativi di ordine tecnico, nondimeno, anche seguendo tale costruzione teorica, il carattere vincolato dell&#8217;atto non ne eliderebbe la connotazione provvedimentale, una volta acclarato che la norma mira a soddisfare in via diretta l&#8217;interesse pubblico alla puntuale osservanza della quota d&#8217;obbligo di energia da fonte rinnovabile e che tale interesse pubblico primario viene delegato ad un soggetto privato esercente pubbliche funzioni capace di accertare in via autonoma e definitiva la inadempienza del soggetto obbligato.<br /> Giova infatti rammentare che, in termini generali, la posizione di interesse legittimo si collega all&#8217;esercizio di una potestà  amministrativa rivolta, secondo il suo modello legale, alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività ; il diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione trova, invece, fondamento in norme che, nella prospettiva della regolazione di interessi sostanziali contrapposti, aventi di regola natura patrimoniale, pongono a carico dell&#8217;amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale.<br /> Donde il principio che la distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi va fatta con riferimento alla finalità  perseguita dalla norma alla quale l&#8217;atto si collega e alla conseguente posizione di autorità  attribuita all&#8217;amministrazione (o al soggetto comunque esercente una pubblica funzione), giacchè quando risulti, attraverso i consueti processi intepretativi, che l&#8217;ordinamento abbia inteso tutelare in via primaria l&#8217;interesse pubblico e che conseguentemente l&#8217;amministrzione agisca come autorità , alle contrapposte posizioni sostanziali dei privati non può che essere riconosciuta una protezione mediata che, da un lato, passa necessariamente attraverso la potestà  provvedimentale dell&#8217;amministrazione e, dall&#8217;altro, si traduce nella possibilità  di promuovere, davanti al giudice amministrativo, il controllo sulla legittimità  dell&#8217;atto.<br /> Nè, al fine di inferirne la natura paritetica degli atti in esame, potrebbe giovare il richiamo, svolto dalla parte appellante anche in sede di memoria conclusiva, alle argomentazioni rinvenibili nella decisione assunta da questa Adunanza plenaria n. 12 del 2018, in tema di natura paritetica degli atti di accertamento dell&#8217;obbligo di corrispondere gli oneri concessori connessi al rilascio dei titoli edilizi.<br /> A parte la assoluta diversità  della materia, vale osservare che in quel caso è la stessa autorità  comunale ad essere intestataria dei poteri sanzionatori correlati al mancato accertamento degli oneri concessori, di tal che l&#8217;accertamento della inadempienza è compiuto dalla stessa autorità  in sede di applicazione della sanzione, il che rende coerente la decisione di considerare non autoritativo l&#8217;atto presupposto di mera determinazione quantitativa degli oneri concessori da corrispondere ai fini del rilascio del titolo edilizio.<br /> 5.8 Ciù² detto riguardo alla fattispecie della verifica negativa dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di legge, a conclusioni diverse riguardo alla natura dell&#8217;atto conclusivo del procedimento di verifica l&#8217;Adunanza plenaria ritiene di dover giungere nel caso in cui il controllo del GSE sull&#8217;osservanza della quota d&#8217;obbligo abbia dato esito positivo.<br /> In tale ipotesi, appare evidente come non sussista alcun atto provvedimentale a contenuto ed effetto costitutivo che il Gestore adotti in danno dell&#8217;operatore economico a suggello della conclusione della fase di verifica e sulla cui base venga esercitato il potere sanzionatorio dell&#8217;Autorità  di settore<br /> In tale evenienza, infatti, il GSE si limita a riscontrare che l&#8217;impresa ha adempiuto, per quell&#8217;anno, all&#8217;obbligo di legge.<br /> E&#8217; da escludere pertanto che a tal genere di atto possa riconnettersi natura provvedimentale, posto che in tal caso non vi è alcuna incisione sulla posizione giuridica del soggetto obbligato, nè sussiste alcuna determinazione sfavorevole correlata, come nel caso dell&#8217;esito negativo della verifica, all&#8217;accertamento dello stato di inadempienza dell&#8217;operatore economico in funzione propedeutica al procedimento sanzionatorio. E, d&#8217;altra parte, nel delineato contesto di un atto che si limiti a verificare in senso positivo l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo da parte del privato, la struttura impugnatoria del giudizio e il conseguente onere di gravame dell&#8217;atto di accertamento positivo nel termine decadenziale difficilmente sarebbero coerenti con i presupporti e le condizioni di tale azione processuale, anche in termini di interesse a ricorrere in rapporto alla (immediata) lesività  dell&#8217;atto.<br /> La natura dell&#8217;atto è dunque nella fattispecie appena descritta quella propria dell&#8217;atto paritetico, tipologia di antica costruzione giurisprudenziale, delineatasi nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione a quegli atti che, in quanto sforniti di autoritatività , risultano incapaci &#8211; secondo la costruzione dogmatica dell&#8217;epoca &#8211; di degradare i diritti soggettivi incisi, che restano integri ed azionabili pertanto nei tradizionali termini prescrizionali. E che oggi possono essere definiti come quegli atti, posti in essere da un&#8217;amministrazione in senso oggettivo nell&#8217;ambito di un rapporto amministrativo complesso in cui si intrecciano poteri autoritativi e non, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio per assicurare unità  e concentrazione anche sul piano processuale a una vicenda sostanziale pluristrutturata ( in cui situazioni di potere, diritto e interesse risultano inestricabilmente intrecciate). A ben guardare, l&#8217;accertamento positivo compiuto dal GSE, che riscontri il corretto adempimento dell&#8217;obbligo di corrispondere la quota d&#8217;obbligo da parte dell&#8217;operatore, si rivolve in una mera presa d&#8217;atto dell&#8217;assolvimento degli obblighi discendenti direttamente dalla legge in cui ciù² che rileva, sul piano del controllo amministrativo, è che quel soggetto per quell&#8217;anno non può essere ritenuto inadempiente.<br /> Tuttavia, ben si comprende come a tale atto di accertamento positivo, sfornito di autoritatività , giammai potrebbe riconnettersi un effetto ostativo rispetto ad un&#8217;azione restitutoria, da introdurre nel termine prescrizionale del diritto, conseguente alla rideterminazione del dovuto, ove &#8211; come nella specie&#8211; la parte obbligata dichiari di essere incorsa in errore (ed abbia in tale preteso errore coinvolto lo stesso GSE) nell&#8217;indicare i quantitativi di energia sui quali calcolare la quota d&#8217;obbligo.<br /> In tale ipotesi , la natura non provvedimentale dell&#8217;atto di accertamento positivo del GSE risulta pienamente coerente con la circostanza secondo cui la contestazione non riguarda formalmente un atto dell&#8217;amministrazione ma sostanzialmente la determinazione dell&#8217;esatta portata dell&#8217;adempimento di un debito rispetto al contenuto specifico dell&#8217;obbligazione <em>ex lege</em>Â nonchè all&#8217;eventuale esistenza di una situazione creditoria riveniente da un adempimento eccedentario rispetto al dovuto.<br /> In tale contesto, quelli che una volta erano definiti <em>atti paritetici</em>, in omaggio alla struttura impugnatoria del processo, oggi sono atti di una vicenda procedimentale, svincolata dalla natura necessariamente impugnatoria del processo, in cui si tratta semplicemente di accertare la consistenza delle situazioni sostanziali e la spettanza del bene dedotto in giudizio.<br /> Consegue da tale ricostruzione giuridica della fattispecie che, in caso di esito positivo del controllo sul rispetto della quota d&#8217;obbligo &#8211; ipotesi che ricorre nella fattispecie oggetto di causa &#8211; se la parte assuma di aver pagato più¹ del dovuto o comunque intenda rimettere in discussione la quantificazione del dovuto, per come accertata dal Gestore ancorchè sulla base delle autodichiarazioni rese dal legale rappresentante dell&#8217;impresa obbligata, non incontra il limite della decadenza dall&#8217;azione impugnatoria, correlata soltanto ai provvedimenti del Gestore accertativi della inadempienza; onde l&#8217;impresa sottoposta a verifica positiva potrà  sempre far valere, nel rispetto del termine prescrizionale del diritto, la sua pretesa restitutoria dinanzi al giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva ( art. 133, lett. o) c.p.a.).<br /> Se nel caso di accertamento dell&#8217;inadempimento il privato può contestare la legittimità  di una potestà  amministrativa a cui si ricollega una potestà  sanzionatoria, a fronte di una verifica positiva dell&#8217;adempimento degli obblighi di legge la controversia riguarda esclusivamente ilÂ <em>quantum</em>Â dovuto e l&#8217;asserita ripetizione di quanto versato in più¹. Si tratta quindi di una controversia di natura patrimoniale, in cui non viene in questione il legittimo (o meno) esercizio di una potestà  pubblica ma solo il corretto calcolo di quanto sia dovuto sul presupposto di una verifica dell&#8217;assolvimento degli obblighi di legge, verifica positiva che nell&#8217;immediatezza del suo svolgersi non è contestata da nessuna delle parti del rapporto sostanziale.<br /> Al di là  della natura del provvedimento, la soluzione del quesito posto a questa Adunanza plenaria risulterà  di più¹ immediata percezione se riguardata dal punto di vista della posizione del soggetto che agisce in giudizio: nel caso di accertamento negativo egli contesta l&#8217;esercizio di un potere unilaterale dell&#8217;amministrazione di accertare l&#8217;inadempimento, cui consegue l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio; nel caso di verifica positiva, il privato non si duole (nè potrebbe dolersi) degli esiti della verifica, positiva, e tanto basta a escludere che ogni relativa controversia possa avere ad oggetto l&#8217;esercizio di un potere autoritativo (il)legittimanete esercitato.<br /> Se quindi è contestata la determinazione del dovuto e si agisce in giudizio &#8211; come nel caso in esame- con un&#8217;azione di ripetizione di indebito, la controversia non afferisce all&#8217;esercizio di un potere autoritativo, ma a mere posizioni patrimoniali delle parti, , giustiziabili nel rispetto del termine prescrizionale del diritto fatto valere.<br /> 5.9 Da ultimo, l&#8217;Adunanza plenaria non può esimersi dal rilevare come tale soluzione duale riguardo alla natura degli atti del GSE (provvedimentale/ non provvedimentale, a seconda degli esitidel procedimento di verifica) risulti pienamente coerente con la scelta legislativa, non altrimenti giustificabile ove non connessa all&#8217;esercizio di poteri amministrativi (cfr. Corte cost. n. 292 del 2000, n. 204 del 2004 e n. 140 del 2007), di affidare alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo la giurisdizione anche di questa materia, sia che vengano in gioco poteri autoritativi in senso tecnico e quindi interessi legittimi, sia che si controverta di meri diritti soggettivi di natura patrimoniale, solo indirettamente collegati all&#8217;esercizio di un potere autoritativo nel cui ambito pur si inseriscono, come appunto quelli qui dedotti in termini di <em>condictio indebiti</em>Â con l&#8217;atto introduttivo del giudizio.<br /> 5.10 Ciù² precisato in ordine alla natura degli atti in esame ed alla diversa declinazione ontologica degli stessi, a seconda degli esiti della verifica, la causa deve esser rinviata alla Sezione remittente per il suo ulteriore corso.<br /> Nell&#8217;esercizio della giurisdizione esclusiva affidata nella materia al giudice amministrativo, la Sezione conoscerà  della fondatezza o meno della pretesa restitutoria azionata nel merito da Enel s.p.a..<br /> In tale ambito, allo scrutinio giurisdizionale della Sezione non sfuggirà  ogni opportuna valutazione, tra gli altri, di alcuni ineludibili profili cognitori che la causa pone in connessione alla risoluzione dei seguenti quesiti:<br /> se il criterio di calcolo della quota d&#8217;obbligo ritenuto legittimo dalla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 1467 del 2006 sia suscettibile di applicazione anche al di fuori del quadro regolatorio relativo al regime dei rimborsi degli oneri a carico dei produttori, che risultava limitata alla energia immessa in rete e destinata ai clienti del mercato vincolato, avuto riguardo al contesto normativo in cui si inseriva la delibera AEEG (oggi ARERA) n. 101 del 2005 oggetto di impugnazione nel giudizio definito con la predetta sentenza;<br /> in particolare, se una volta cessata l&#8217;efficacia temporale della citata delibera n. 101/05 ed esclusa quindi la rilevanza (ai fini del computo della quota d&#8217;obbligo) della sola energia immessa in rete e destinata ai clienti del mercato vincolato prevista da quella delibera e validata dal T.a.r. con la richiamata sentenza, non sia più¹ corretto il criterio di calcolo, seguito dalla stessa appellante in sede di allegazione della autodichiarazione sui volumi di produzione di energia da fonte non rinnovabile validato dal GSE per il periodo 2003-2008, che fa riferimento appunto ai quantitativi complessivi di energia da fonte non rinnovabile prodotta dagli impianti Enel s.p.a., ivi compresa quella consumata dagli impianti di pompaggio, avuto riguardo alla primaria finalità  della legge ( d.lgs. n. 79/99) di colpire a mezzo della imposizione della quota d&#8217;obbligo lo stock complessivo di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili;<br /> se ed in che misura, nel periodo di riferimento 2003-2008, cui si riferisce la pretesa restitutoria, il soggetto produttore Enel s.p.a. si sia remunerato sul mercato, attraverso una voce fissa della tariffa dell&#8217;energia elettrica corrisposta dalla clientela, degli oneri connessi all&#8217;adempimento della quota d&#8217;obbligo, e se quindi la restituzione rivendicata in questo giudizio possa o meno integrare una <em>iniusta locupletatio</em>;<br /> in base a quale criterio di riferimento, in rapporto alla quantificazione degli oneri dovuti dai produttori nel suddetto periodo 2003-2008, sia stata calcolata la voce della tariffa suddetta.<br /> 5.11 In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, l&#8217;Adunanza plenaria ritiene di poter definire, per quanto di sua competenza, la parentesi cognitoria del giudizio conseguente alla ordinanza di rimessione con l&#8217;affermazione del seguente principio di diritto:<br /> <em>&lt;&lt; Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il GSE accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;art.11 d.lgs. n. 79/99. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell&#8217;autotutela amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge.</em><br /> <em>Deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in positivo l&#8217;avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici di settore&gt;&gt;.</em><br /> Ai fini della risoluzione delle ulteriori questioni controverse (ed <em>in primis</em> per l&#8217;esame del secondo motivo d&#8217;appello, inerente al preteso effetto conformativo nascente dal giudicato esterno formatosi <em>inter partes </em>a seguito della sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 1437 del 2006), nonchè ai fini della definizione dell&#8217;intero giudizio alla luce del principio di diritto in questa sede espresso, le parti sono rimesse dinanzi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, cui vanno restituiti gli atti di causa per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, anche di questa fase di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br /> a) formula il principio di diritto di cui in motivazione;<br /> b) restituisce gli atti alla Sezione IV del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.9</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-1-2019-n-9/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.9</a></p>
<p>Pres. Pasca/ Est. Moro 1. Procedimenti autorizzatori- Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale- Studio di impatto ambientale- Valutazione della alternative possibili- Opzione zero. 2. Procedimento amministrativo- Normativa sopravvenuta- Tempus regit actum&#8211; Tutela dell&#8217;Affidamento- Insussistenza. 1. Le previsioni di cui all&#8217;art. 22, D.Lg. n 152/2006 stabiliscono di identificare e valutare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-1-2019-n-9/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasca/ Est. Moro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Procedimenti autorizzatori- Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale- Studio di impatto ambientale- Valutazione della alternative possibili- Opzione zero. </p>
<p> 2. Procedimento amministrativo- Normativa sopravvenuta- <i>Tempus regit actum</i>&#8211; Tutela dell&#8217;Affidamento- Insussistenza.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le previsioni di cui all&#8217;art. 22, D.Lg. n 152/2006 stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, e di indicare espressamente le ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività  che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l&#8217;interesse sotteso all&#8217;iniziativa. L&#8217;Autorità  procedente è tenuta a valutare le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa quella di non realizzazione dell&#8217;intervento e deve compiere un attento e puntuale bilanciamento degli interessi in gioco al fine di privilegiare la soluzione maggiormente funzionale al perseguimento del pubblico interesse ed idonea a non ledere inutilmente gli altri interessi coinvolti, investendo la sua valutazione anche gli aspetti localizzativi e strutturali dell&#8217;impianto. La conformità  agli standard di qualità  non può ritenersi equipollente alla prevista esplicitazione e comparazione di diverse e ragionevoli soluzioni alternative.</em><br /> </div>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><em>2 .La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, con la conseguenza che la legittimità  del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato. Fintantochè l&#8217;amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un&#8217;aspettativa</em></div>
<ul>
<li>Â  </ul>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00009/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00729/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 729 del 2018, proposto da<br /> Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa De Tommaso, Claudio Tamburini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, P.Tta Montale 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Regione Puglia, Autorità  di Bacino Puglia, Acquedotto Pugliese, Asl Taranto, Ato Provincia di Taranto, Comando Provinciale Vvff Taranto non costituiti in giudizio;<br /> Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;<br /> Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell&#8217;Ambiente per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Stf Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto, settore pianificazione ed ambiente n. 47 dell&#8217;11/04/18 avente ad oggetto &quot;giudizio favorevole di compatibilità  ambientale e contestuale autorizzazione integrata ambientale per l&#8217;impianto di incenerimento e successivo recupero energetico di fanghi in Massafra (TA) Zona PIP proponente STF Puglia srl;</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da STF PUGLIA SRL il 1672018 :</p>
<p style="text-align: justify;">Impugnazione incidentale per la declaratoria di illegittimità , in parte qua,</p>
<p style="text-align: justify;">del Piano Regionale dei Rifiuti 2015, approvato con DGR 23/4/2015, n. 815.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Taranto, Stf Puglia S.r.l., Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell&#8217;Ambiente per la Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Comune ricorrente espone quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Con nota del 14/03/2012la Società  S.T.F. Puglia S.r.l. presentava alla Provincia di Taranto un&#8217;istanza, in forma coordinata, per l&#8217;acquisizione del giudizio di compatibilità  ambientale e contestuale rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale (VIA/AIA) per la realizzazione di un impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi, da ubicarsi in agro di Massafra (TA);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;impianto, definito dalla società  proponente, di essiccamento e recupero energetico di fanghi, tramite termovalorizzazione, viene destinato allo smaltimento, mediante combustione, di fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue, da realizzare e gestire dalla ditta S.T.F. Puglia srl;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il sito di progetto è prossimo alle discariche esaurite del Comune di Massafra e all&#8217;impianto di preselezione, biostabilizzazione e produzione di cdr e relativa discarica in esercizio gestiti dalla Società  CISA spa e, non lontano, da analoghi impianti in essere e in fase progetto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella conferenza di servizi del 22/06/2015 si acquisivano i pareri del Ministero dei Beni Culturali, dell&#8217;ADB Puglia, dell&#8217;Acquedotto Pugliese e di Arpa Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">-venivano poi acquisite le osservazioni del Comitato per la Corretta Gestione dei Rifiuti di Massafra del 02/07/2015 che (come prima ARPA ), rilevava la incompatibilità  del progetto con la gerarchia normativa di gestione dei rifiuti, la sua antieconomicità  , la prevalente utilizzazione dei fanghi in agricoltura che non ne avrebbe giustificato lo smaltimento, l&#8217;insostenibilità  ambientale del progetto per la grave situazione ambientale del territorio di Massafra; la erroneità  del richiamo alla normativa della Regione Lombardia, non più¹ in vigore, sulla diversa utilizzazione dei fanghi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 22 giugno 2015 ARPA confermava le proprie precedenti valutazioni in ordine alla condizione ambientale dell&#8217;area, alla vicinanza dell&#8217;impianto di progetto ad altri impianti inquinanti, anche per la implicazione relative alla difficoltà  di individuare le responsabilità  in caso di fatti di inquinamento, la mancata ottemperanza alla prescrizione del 3 luglio 2014 riguardo alle indagini nel SIC delle Gravine, la richiesta di un aggiornamento dello studio di ricaduta delle emissione, in base alla normativa regionale sopravvenuta etc;</p>
<p style="text-align: justify;">-alla conferenza dei servizi del 6 aprile 2016 veniva acquisita la delibera di indirizzo del Consiglio Comunale di Massafra n.65 del 2 settembre 2015 con la quale l&#8217;Ente esprimeva parere contrario alla realizzazione dell&#8217;impianto, ricordando la condizione del territorio comunale quale area ad elevato rischio di crisi ambientale, la concentrazione nella stessa area di altri impianti inquinanti, la nota situazione di criticità  presente in agro di Massafra anche in riferimento al superamento dei limiti legali (Reg. CE 1259-2011) di diossine e Pcb in campioni di latte bovino, e il conseguente aggravamento  &#8221;del rischio specifico nel caso di nuove deposizioni prodotte dalle emissioni di un ulteriore impianto&#8221;; il sovradimensionamento dell&#8217;impianto di progetto in considerazione dell&#8217;utilizzo di tali fanghi in agricoltura e dello smaltimento residuo in discarica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla medesima conferenza veniva acquisito anche il parere di ARPA 5 aprile 2016 con dichiarazione non favorevole;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con parere n. 21 (riportato nella nota 27/7/2016 della Provincia di Taranto), si esprimeva il Comitato Tecnico Provinciale il quale ipotizzava, per la localizzazione, l&#8217;applicazione dei criteri stabiliti nel precedente piano regionale; analogamente ad ARPA, prospettava, in alternativa, la utilizzazione dei fanghi in agricoltura e chiedeva la caratterizzazione preliminare del suolo e delle acque e un approfondimento sulla dispersione degli inquinanti in aria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con parere n.28 della 15 dicembre 2016 il Comitato Tecnico Provinciale esprimeva parere favorevole chiedendo comunque che venissero rispettate tutte le prescrizioni giù  introdotte da Arpa Puglia e da Asl&#8221;. A tale ultima richiesta rispondeva STF con controdeduzioni del marzo 2017 in cui riferiva di aver giù  controdedotto alle prescrizioni di ARPA e di aver prodotto, in data settembre 2016, documenti che avrebbero consolidato tutte le richieste pervenute al proponente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comitato Tecnico, con verbale n.34, esprimeva conclusivamente parere favorevole;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ARPA Puglia, nella conferenza dei servizi del 4 luglio 2017, rilasciava ancora e conclusivamente un parere non favorevole giù  espresso con nota del 6/4/2016 (rectius del 5/4/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine con determinazione dirigenziale n.47/2018 il Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto rilasciava provvedimento favorevole di compatibilità  ambientale e l&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale per l&#8217;impianto di incenerimento e successivo recupero energetico dei fanghi in Massafra.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso gli atti epigrafati è quindi insorto il Comune di Massafra, deducendo le censure di seguito sintetizzate:</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE-erronea e/o falsa applicazione articolo 107 &#8211; omessa applicazione articolo 48 &#8211; decreto legislativo 18 agosto 267/ 2000 -INCOMPETENZA.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE : articolo 22 DLG 152/2006- L.R.11/2001 ART.8- art. 25 d.lgs. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE &#8211; articolo 26 DLG 2006/152, articolo 5 e 26, articolo 3-legge 241/90;</p>
<p style="text-align: justify;">ECCESSO DI POTERE, carente e insufficiente motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE: regolamento CE 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti &#8211; VIOLAZIONE DI LEGGE -Convenzione Internazionale di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti: omessa applicazione -ECCESSO DI POTERE omessa istruttoria sulle alternative.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE : direttiva 2008/98/ce del parlamento e del consiglio del 19 novembre 2008 artt.1 , 4,13 VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 177,178, 179 d.lgs 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE DL 133 del 12.9.2014 (&#8220;sblocca Italia&#8221;) art. 35 , IV comma; VIOLAZIONE DI LEGGE:L. 241/1990 , art. 1 violazione del principio di pubblicità  e trasparenza L. 241 /1990 &#8211; art. 3 L.241/90 &#8211; ECCESSO DI POTERE: carenza di istruttoria travisamento-Violazione di legge art.21-septies L.241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione art. 6 Direttiva 92/43 CEE (Habitat)- Dpr 357/1997 Violazione regolamento Regionale 18 luglio 2008 n.15</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione DGR 23 aprile 2015 n. 819 &#8211; falsa e/o erronea applicazione DGR 2668 del 28/12/2009-violazione direttiva habitat e dpr 357/1997- VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione di principi generali in tema di applicazione del principio tempus regit actum.</p>
<p style="text-align: justify;">ECCESSO DI POTERE: irrazionalità , carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 179 dl. 152/2006-delibera Giunta Regionale 819 del 23.4.2015.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE: omessa applicazione Dlgs 334/1999 &#8211; Violazione delle circolare 400 del 31 gennaio 2007 -VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 12 comma 1, e all&#8217;art. 3 e alla nota 5 dell&#8217;Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 (c.d. &#8220;direttiva Seveso III&#8221;)</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE art.29/ter /1 lett.m)-29 sexies comma 3/bis Dlg 152/2006 assenza della relazione di Riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione articolo 24 decreto legislativo 152 2006-L.R. 11/2001 art. 3, 11,12. -VIOLAZIONE DI LEGGE : art. 3 l.241/90-carenza assoluta di motivazione sulle osservazioni VIOLAZIONE DI LEGGE : art. 9/ bis dlg. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE: incompetenza-Falsa applicazione dlg 267/2000 artt.48 e 107 VIOLAZIONE DI LEGGE : Omessa applicazione L.r. 6/1999 ECCESSO DI POTERE: travisamento dei fatti-carenza dei presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DI LEGGE : ART.3 l.241/1990 ,ECCESSO DI POTERE : carenza di istruttoria &#8211; carenza dei presupposti all&#8217;emanazione del provvedimento-irrazionalità  illogicità  manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, la STF Puglia srl, l&#8217;Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell&#8217;ambiente per la Puglia, la Provincia di Taranto.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la STF Puglia, oltre a eccepire l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso ha proposto impugnazione incidentale, per la declaratoria di illegittimità , in parte qua, del Piano Regionale dei Rifiuti 2015, approvato con DGR 23/4/2015, n. 815, nella parte in cui introduce un grado di prescrizione escludente nell&#8217;area buffer fino a 2.000 metri per la zona ZPS Area delle Gravine.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza del 21.11.2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In particolare, è fondata la censura con la quale il ricorrente sostiene che il contenuto dello studio non raggiunge i requisiti minimi per ritenere che sia stato assolto l&#8217;obbligo normativo previsto dall&#8217;art.22 del d.lgs.156/2006, in quanto le tre alternative esaminate sono totalmente inidonee allo scopo della norma, non indagando in concreto le tre diverse possibilità , così rivelandosi sostanzialmente delle apodittiche petizioni di principio, funzionali soltanto alla conferma del progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art.22 del d.lgs.152/2006 prevede che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;1. <i>Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all&#8217;allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall&#8217;autorità  competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all&#8217;articolo 21, qualora attivata.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull&#8217;ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l&#8217;alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell&#8217;opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall&#8217;esercizio del progetto, che include le responsabilità  e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>f) qualsiasi informazione supplementare di cui all&#8217;allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.Â </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un&#8217;agevole comprensione da parte del pubblico ed un&#8217;agevole riproduzione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. Per garantire la completezza e la qualità  dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l&#8217;espletamento della fase di valutazione, il proponente:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità  della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>b) ha facoltà  di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;  </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità  specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l&#8217;esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali previsioni, quindi, stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, e di indicare espressamente le ragioni della scelta effettuata e ciù² al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività  che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l&#8217;interesse sotteso all&#8217;iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, l&#8217;Autorità  procedente è tenuta a valutare le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa l&#8217;alternativa di non realizzazione dell&#8217;intervento in quanto inutile o poco utile o comunque utile in maniera insufficiente a renderlo prevalente sugli interessi contrapposti, e deve compiere un attento e puntuale bilanciamento dei delicati e rilevanti interessi in gioco al fine di privilegiare la soluzione maggiormente funzionale al perseguimento del pubblico interesse e maggiormente idonea a non ledere inutilmente, o in maniera sproporzionata, gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali previsioni, evidentemente, hanno carattere cogente e si impongono su qualsiasi determinazione, anche di carattere generale, che l&#8217;Amministrazione abbia precedentemente formulato (in tal senso Cons.Stato sez.VI 19.3.2012 n.1541).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), da redigere ai fini del procedimento di V.I.A., deve contenere: una prima valutazione concernente gli impatti che l&#8217;intervento preso in esame è idoneo ad arrecare sulle principali matrici ambientali, tenuto conto della definizione della funzione e dei contenuti del SIA di cui al d.lgs.152/2006 ed, in particolare, agli artt. 5 e 22 e allegato VII; i dati sui &quot;principali impatti sull&#8217;ambiente&quot; provocati dalla realizzazione e gestione dell&#8217;impianto; l&#8217;analisi degli &quot;impatti negativi rilevanti&quot; e le misure previste per il monitoraggio, descrivendo &quot;le componenti dell&#8217;ambiente&quot; su cui il progetto può avere un rilevante impatto e le relative conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta evidente che lo Studio debba avere un notevole grado di completezza e articolazione essendo finalizzato a individuare gli effetti ambientali del progetto, inclusi i possibili effetti &quot;cumulativi&quot;, evidenziando la conoscenza dei potenziali effetti ambientali</p>
<p style="text-align: justify;">Come ha precisato il Consiglio di Stato (sent.3034/2018) il procedimento per la valutazione d&#8217;impatto ambientale (VIA) si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all&#8217;utilità  socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più¹ in generale dell&#8217;opera da realizzare).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l&#8217;astratta compatibilità  ambientale dell&#8217;opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull&#8217;ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto &#8211; alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. &quot;opzione zero&quot; &#8211; il sacrificio imposto all&#8217;ambiente rispetto all&#8217;utilità  socioeconomica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 31 maggio 2012 n. 3254).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Nella specie, il SIA, e i relativi atti autorizzati, quanto alla descrizione delle alternative possibili, fra cui quella di non realizzare l&#8217;opera esprimono valutazioni insufficienti e generiche.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, quanto all&#8217;opzione zero, del tutto semplicisticamente si rileva che &#8220;<i>Data l&#8217;assenza di impianti come quello in progetto nel territorio provinciale, in caso di assenza dell&#8217;intervento, i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue sarebbero smaltiti in discarica o dispersi in modo improprio sui terreni agricoli, venendo meno il loro recupero energetico. Verrebbero inoltre disattese le indicazioni del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Massafra, strumento inteso a favorire l&#8217;insediamento di attività  produttive operanti nel settore produttivo. Infine, verrebbe a mancare la possibilità  di creare un aumento nuovi posti di lavoro e di determinare un indotto per l&#8217;economia locale</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni si limitano a rilevare che l&#8217;alternativa alla realizzazione dell&#8217;impianto sarebbe lo smaltimento in discarica o la dispersione in maniera impropria sui terreni, in assenza: di indicazioni circa il percorso argomentativo seguito, di un approfondito studio sul conseguenze di tali affermazioni, di valutazioni sulla possibilità  di utilizzare altri impianti al di fuori del territorio provinciale, di alcuna valutazione dei costi e dei pregiudizi per l&#8217;ambiente e la salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² comporta l&#8217;assenza di idonee valutazioni alle alternative al progetto e di indicazioni circa le ragioni della scelta effettuata e ciù² al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività  che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l&#8217;interesse sotteso all&#8217;iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le indicazioni relative all&#8217;alternativa uno (progetto in altro sito) appaiono apodittiche e carenti di concretezza e di indicazioni, pur sommarie, della concreta valutazione di altri siti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel SIA si rileva che &#8220;<i>Come per l&#8217;alternativa &#8220;zero&#8221;, verrebbero disattese le indicazioni del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune, strumento inteso a favorire l&#8217;insediamento di attività  produttivi operanti nel settore produttivo. L&#8217;area individuata risulta ideale quindi per l&#8217;insediamento di attività  come quella in progetto, ed è considerata area preferenziale per lo sviluppo economico-industriale del Comune di Massafra. Anche sotto il profilo logistico l&#8217;area è idonea, in quanto servita dall&#8217;importante arteria di comunicazione rappresentata dalla SS7 Appia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;alternativa &#8220;due&#8221;, consistente nella realizzazione del progetto descritto nello Studio di Impatto Ambientale, risulta del tutto insufficiente la precisazione che &#8220;<i>La realizzazione di tale intervento consente la valorizzazione energetica dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue nel massimo rispetto dell&#8217;ambiente. La soluzione proposta è inoltre consolidata e referenziata a livello internazionale, e basata su fondamenta tecnologicamente solide.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Inoltre, come specificato nel Capitolo 2 &#8220;Quadro Programmatico&#8221;, la progettazione degli interventi in esame rispetta le disposizioni del Piano per gli Insediamenti Produttivi ed è conforme alle previsioni urbanistiche del Comune di Massafra. Si evidenzia inoltre l&#8217;assenza di vincoli di tipo ambientale e paesaggistico</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in tal caso manca una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell&#8217;opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento, all&#8217;art.22 c.3 lett.d9del d.lgs. 152/2006 alle alternative ragionevoli prese in esame, presuppone una chiara esternazione delle concrete alternative prese in esame, elemento non emergente nella fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può condividersi l&#8217;assunto espresso dalle parti resistenti secondo le quali lo studio di impatto ambientale e le relazioni specialistiche, risulterebbero esaustive sotto l&#8217;aspetto rilevato, avendo gli stessi evidenziato il rispetto degli standard di qualità , atteso che la conformità  agli standard di qualità  non può ritenersi equipollente alla prevista esplicitazione e comparazione di diverse e ragionevoli soluzioni alternative.</p>
<p style="text-align: justify;">5. E&#8217; pure fondata la censura con la quale si assume che il provvedimento impugnato abbia omesso di effettuare la valutazione comparata tesa a valutare se il sacrificio ambientale imposto all&#8217;ambiente sia proporzionato o superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell&#8217;interesse sotteso all&#8217;iniziativa in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come rilevato dal ricorrente, risulta del tutto carente la verifica della evitabilità  del rischio mediante il ricorso ad altre alternative meno impattanti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.Risulta fondato anche l&#8217;ottavo motivo con il quale si è affermato che al progetto in esame vada applicato il nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti (approvato con d.g. R. 26 aprile 2015 n.819 pubblicato sul BURP n. 67 del 13 maggio 2015), il quale stabilisce per gli impianti di smaltimento dei rifiuti , un vincolo escludente nell&#8217;area buffer di 2000 m del SIC ZPS Area delle Gravine ( pag.121 doc. 3 della controinteressata), con la precisazione che &#8220;<i>in caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più¹ restrittive</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La determina impugnata ha escluso l&#8217;applicabilità  delle suindicate disposizioni del PRGR sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Per quanto attiene l&#8217;aspetto relativo alla vicinanza, a circa 330 m, rispetto al sito di rete Natura 2000 SIC/ZPS IT 9130007 denominato &#8220;aree delle Gravine&#8221;, a seguito di apposita prescrizioni di Arpa Puglia nel parere nÂ° 53353 del 09.10.2012, notificato dalla Provincia di Taranto con prot. 4323/P del 21.01.2013, la società  S.T.F Puglia trasmetteva con nota 01/14 del 11.02.2014 la relativa Valutazione di Incidenza (screening). In tale trasmissione la società  S.T.F Puglia evidenziava, controdeducendo all&#8217;ARPA, l&#8217;assenza di incidenze significative per il SIC-ZPS IT 9130007 &#8220;Area delle Gravine&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tuttavia, con l&#8217;aggiornamento avvenuto nel 2015 del Piano di Gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia, l&#8217;ubicazione dell&#8217;impianto all&#8217;interno di un buffer di 2000 metri dal citato vincolo SIC/ZPS, diveniva in contrasto con le nuove direttive approvate.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>A tal fine, in considerazione che l&#8217;istanza della società  è stata presentata nel corso dell&#8217;anno 2012, con procedimento amministrativo ancora in corso, al fine di dirimere la questione circa l&#8217;applicabilità  o meno delle nuove direttive del Piano, l&#8217;Ufficio ha interessato il Comitato Tecnico Provinciale, il quale, nell&#8217;introduzione al parere del 26/07/2016, verbale n.21, si esprimeva cosi come segue: &#8221; In via preliminare si constata come la pratica di che trattasi scaturisca da una istanza presentata dalla STF Puglia S.r.l. nel 2012 (assunta al prot. della Prov. di Taranto al n. 22574/a del 14/03/2012) da cui è scaturito un procedimento amministrativo ultimato con l&#8217;adozione della Determina Dirigenziale n. 1706 del 10/12/2014, a valle di una fase istruttoria endoprocedimentale giù  compiuta e cristallizzata attraverso gli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 07/09/2012. In tale contesto si ritiene che l&#8217;odierno parere, che risulterebbe pronunciato al di fuori della predetta conferenza di servizi innanzi citata, debba essere adottato sulla base del quadro normativo esistente al momento della chiusura procedimentale, ciù² anche al fine di non incorrere in eventuali censure come quelle evidenziate dal TAR Lecce nella sentenza n. 2482/2015. Invero, in termini generali, il procedimento è regolato dal principio &#8220;tempus regit actum&#8221;, in quanto, alla luce del principio di legalità , ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge e, quindi, anche al quadro normativo di tipo tecnico in vigore nel momento in cui viene posto in essere. Diretto corollario di ciù² è l&#8217;ovvia considerazione che le fasi procedimentali giù  esaurite sono assoggettate alla vecchia disciplina e non devono essere rinnovate: in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che &#8220;l&#8217;applicabilità  dello jus superveniens presuppone che il procedimento sia ancora in itinere. Anche in questa ipotesi, peraltro, l&#8217;applicazione della normativa sopravvenuta non è ancora scontata, in specie quando la procedura si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia; in tali ipotesi, invero, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all&#8217;atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, non anche per fasi giù  espletate e compiute&#8221; (Consiglio di Stato, parere 440/2007).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Alla luce di tali considerazioni, la dottrina maggioritaria quanto la giurisprudenza tendono ad escludere che un provvedimento originariamente conforme al dettato normativo possa risultare considerato viziato a causa del mutato scenario normativo. Si è, così, deciso che &#8220;in sede di gara indetta per l&#8217;aggiudicazione di un contratto, la P.A. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera d&#8217;invito, costituisce la lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più¹ conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l&#8217;esercizio del potere di autotutela&#8221; (Consiglio di Stato 05.10.2005, n.5316).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Orbene, nel caso di specie la normativa tecnica è sopravvenuta in un tempo in cui la risposta dell&#8217;amministrazione, in un contesto non patologico, avrebbe dovuto giù  concretizzarsi e pertanto il rapporto tra ius superveniens e progressione procedimentale va pertanto calato al momento della conclusione procedimentale realizzatasi con la Determina Dirigenziale successivamente annullata dal TAR Lecce con la citata sentenza n. 413/2015. In caso contrario si dovrebbe giungere alla inaccettabile conclusione della esposizione sine die dell&#8217;istante ad un potenziale effetto demolitorio a causa dell&#8217;alea della sopravvenienza normativa avvenuta nelle more della pendenza di un giudizio peraltro coltivato favorevolmente dal proponente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Pertanto, con i preliminari chiarimenti di cui sopra si formula il presente parere&#038; omissis</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Pertanto, sulla scorta dell&#8217;approfondimento del Comitato Tecnico Provinciale ed in particolare con il componente esperto in materie giuridiche, l&#8217;Ufficio ha ritenuto applicabile le direttive e le prescrizioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia nella sua formulazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009, pubblicata sul BURP n. 16 del 26.01.2010</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.In primo luogo, deve rilevarsi che del tutto fuori luogo risulta il richiamo della sentenza del Tar Lecce n.2482/2015, riguardante altra questione giuridica (dissenso reso fuori dalla conferenza dei servizi).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indirizzo giurisprudenziale prevalente ( Cd.S.2171/2018, IV, 13 aprile 2016, n. 1450; id., 16 dicembre 2016, n. 5339), ritiene che &#8220;la norma sopravvenuta costituisca diritto applicabile da parte dell&#8217;Amministrazione nel caso in cui la fase istruttoria del procedimento non sia ancora conclusa e comunque prima dell&#8217;adozione del provvedimento finale, perchè lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici da recepire nell&#8217;atto amministrativo da emanare&#8221; (cfr. Cons. Stato, V, 23 ottobre 2014, n. 5249; id., IV, 14 gennaio 2016, n. 83; id., V, 12 maggio 2015, n. 2356; id., IV, 12 marzo 2015, n. 1313 ed altre).</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di diritto è affermato nei seguenti termini: &#8220;la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l&#8217;assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell&#8217;atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità  del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio si completa con il presupposto di diritto, parimenti affermato da dottrina e giurisprudenza, secondo cui, fintanto che l&#8217;amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un&#8217;aspettativa (cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza 1 aprile 2010, n. 124).</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.Nella specie, il procedimento amministrativo, come risulta dalla stessa determina impugnata, è stato scandito dalle seguenti fasi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Con nota prot Provinciale n.22574/a del 14.03.2012, la Società  S.T.F. Puglia Srl presentava l&#8217;istanza, in forma coordinata, per l&#8217;acquisizione del Giudizio di Compatibilità  Ambientale e contestuale rilascio dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale (VIA/AIA) relativamente alla realizzazione di un impianto di essiccamento e recupero energetico dei Fanghi, da ubicarsi in agro di Massafra (TA).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Presso gli Uffici della Provincia di Taranto si svolgevano diverse sedute della Conferenza di Servizi. In particolare, nella seduta del 24.08.2012 si acquisiva il parere favorevole del Comune di Massafra, con prescrizioni, giusta nota prot. 23790 del 06.08.2012 (parere dal punto di vista tecnico-urbanistico), mentre l&#8217;Arpa Puglia rinviava l&#8217;espressione del parere ad una data successiva.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Massafra esprimeva parere favorevole per gli aspetti urbanistici ed edilizi, alle seguenti prescrizioni: &#8220;- venga individuata la superficie per parcheggio interna al lotto per almeno metri 4.539,20; &#8211; venga effettuato il frazionamento delle fasce di arretramento dalle strade, della larghezza di metri 3, a cura e spese del proponente; &#8211; vengano concordate mediante stipula di apposita convenzione tra il Comune di Massafra ed il soggetto proponente il progetto, le modalità  di svolgimento del servizio, i costi, le opere di compensazione ambientale e gli eventuali diritti a favore del comune stesso&#8221;. Inoltre, con nota 26758 del 11.09.2012, ad integrazione del predetto parere, il Comune di Massafra, richiamato il parere del S.I.S.P. della Asl prot 2986 del 06.09.2012, esprimeva parere favorevole sulla realizzazione dell&#8217;impianto di depurazione annesso all&#8217;intervento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Nel corso della Conferenza di Servizi del 07.09.2012 si acquisivano le valutazioni favorevoli dello Spesal prot 4645 del 06.09.2012, con le relative prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè il parere dal punto di vista igienico-sanitario favorevole dell&#8217;ASL/SISP con nota prot 2986 del 06.09.2012 (ribadito, nel seguito, nella Conferenza di Servizi del 29 maggio 2017). In particolare il S.I.S.P. esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario, alla realizzazione dell&#8217;impianto, ritenendo indispensabile, ai fini della tutela della salute pubblica, che il gestore dell&#8217;impianto, o il consorzio dei gestori degli impianti insistenti nel medesimo sito, di concerto con le amministrazioni pubbliche interessate (Comune, Provincia, Regione Arpa Puglia, Asl Taranto, Università  degli studi di Bari) mettano in atto un piano di monitoraggio che preveda:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1. Il controllo periodico delle matrici ambientali (acque, suolo, aria) nelle aree adiacenti gli impianti nonchè in quelle dei centri abitati dei Comuni limitrofi. In particolar modo dovranno essere monitorati i valori del particolato fine (PM10, PM 2,5 e nano-particelle), le concentrazioni di IPA totale e specifici, i metalli pesanti e le diossine (PCDD, PCDF, PCB, ecc.);</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione nei centri abitati limitrofi 2. Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione nei centri abitati limitrofi con particolare riferimento alle patologie correlabili ai fattori di inquinamento atmosferico ed alle patologie neoplastiche parimenti correlate;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Un report periodico di dette verifiche dovrà  essere redatto e inviato agli enti interessati e di controllo e resi pubblici con i comuni mezzi di comunicazione e di stampa, al fine di informare la popolazione residente della situazione ambientale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Nell&#8217;ambito della procedura autorizzativa, a valle della Conferenza di Servizi del 07 settembre 2012, si acquisivano, inoltre, le valutazioni favorevoli da parte dei Vigili del Fuoco con nota prot 12101 del 19.09.2012 (parere di conformità  antincendio), mentre l&#8217;Arpa Puglia, con la nota prot 53353 del 09.10.2012, comunicava la propria valutazione tecnica non favorevole.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; A seguito delle controdeduzioni da parte della Società  STF Srl circa il parere di Arpa Puglia, e alle successive valutazioni della medesima agenzia (con le quali confermavano le criticità  giù  evidenziate nel precedente parere), l&#8217;Ufficio con provvedimento n.102 del 27.11.2014, esprimeva giudizio negativo di compatibilità  ambientale relativamente al progetto de quo.Â </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Con sentenza TAR Lecce n.2482/2015 veniva accolto il ricorso proposto dalla società  STF avverso la Determinazione del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia n.102/2014 sopra citata, confermando l&#8217;orientamento giù  espresso in sede cautelare. In particolare le motivazioni dell&#8217;accoglimento del ricorso, secondo i giudici amministrativi, consistevano nella fatto che la Provincia di Taranto non ha garantito il legittimo contraddittorio alla società  proponente, non consentendole di fornire le osservazioni al parere sfavorevole di Arpa Puglia, peraltro rilasciato fuori dalla Conferenza di Servizi, e nel quale la medesima agenzia aveva fornito le indicazioni circa le modifiche progettuali finalizzate all&#8217;assenso, cosi come imposto dalla norma sul procedimento amministrativo (L.241/90).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>A seguito dell&#8217;espressione del Tar/Lecce, la Provincia riapriva il procedimento convocando una nuova seduta di Conferenza di Servizi in data 22.06.2015 nel corso della quale si acquisivano le valutazioni del Ministero dei Beni culturali, dell&#8217;ADB Puglia, dell&#8217;AQP e di Arpa Puglia. In particolare:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ il Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con la nota prot. 8259 del 05.06.2015, si esprimeva cosi come segue: &#8220;..omissis&#038; riscontrato che l&#8217;area interessata dall&#8217;intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n.42/2004; questa Soprintendenza di non sollevare obiezioni, per quanto di competenza, alla proposta progettuale in esame&#8221;;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ L&#8217;Acquedotto Pugliese, con la nota prot 55366 del 25.05.2015, comunicava che non vi erano opera gestite da Acquedotto Pugliese nell&#8217;area interessata dal progetto e che pertanto forniva il relativo nulla osta per quanto di competenza;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ L&#8217;Autorità  di Bacino della Puglia, con nota prot.7039 del 20.05.2015, ribadiva le conclusioni di una precedente nota prot. 3967 del 23.03.2015 con la quale prendeva atto delle risultanze dello studio idraulico presentato da altra società  ma afferente la medesima area, e si riservava di effettuare le conseguenti modifiche alla Carta Idrogeomorfologica riveniente dal nuovo quadro conoscitivo emerso in sede di studio idraulico di dettaglio dell&#8217;area.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ L&#8217;Arpa Puglia, con la nota prot. 35276 del 22.06.2015, integrata con la successiva nota prot.37001 del 30.06.2015, forniva delle osservazioni elencando una serie di criticità  a cui la ditta si impegnava di fornire riscontro con la contestuale trasmissione della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>A seguito della conferenza di servizi del 22.06.2015 si acquisivano, altresì, le osservazioni del Comitato per la corretta gestione dei rifiuti di Massafra, con la nota prot provincia n.33630/A del 02.07.2015, successivamente inviate a tutti gli Enti convocati alla Conferenza (nota prot. 44874/P del 02.09.2015) e pubblicate nella sezione trasparenza del sito web della Provincia di Taranto La società  S.T.F. Puglia Srl, con nota prot. provincia n.55951/A del 17.11.2015, presentava la documentazione integrativa richiesta, con la trasmissione, tra l&#8217;altro, della VIS. La Provincia quindi convocava un&#8217;ulteriore seduta della conferenza di servizi per il giorno 9 Aprile 2016, con verbale successivamente inviato con nota prot. 17591/P del 12.04.2016. Nel corso della Conferenza di Servizi si acquisivano i seguenti pareri:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Parere di Arpa Puglia, prot. 21350 del 06.04.2016, che cosi concludeva: &#8220;Alla luce di quanto sopra evidenziato, lo scrivente Servizio, e in attesa delle integrazioni richieste, esprime parere di competenza non favorevole&#8221;;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Atto di indirizzo del Consiglio Comunale di Massafra (Delibera di C.C. n.65 del 02.09.2015) con la quale esprime la propria contrarietà  alla realizzazione dell&#8217;impianto proposto dalla S.T.F. Puglia Srl, nonchè di qualsiasi altro impianto che produca emissioni insalubri.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In riferimento alla delibera di indirizzo del Comune di Massafra, il proponente, tramite il proprio legale, evidenziava in Conferenza che tale indirizzo fosse un atto di mero indirizzo politico che non poteva incidere sul rilascio dell&#8217;autorizzazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Di seguito si svolgevano diverse riunioni del Comitato Tecnico Provinciale, istituito ai sensi della L.R. 30/86, e si acquisiva ulteriore documentazione tecnica da parte della S.T.F. Srl.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Si evidenzia che con la trasmissione della nuova documentazione tecnico progettuale in data 30.09.2016 prot. 39374/A, il proponente, tra l&#8217;altro, stralciava diverse famiglie di codici CER tra i rifiuti in ingresso in precedenza proposti, pur confermando la potenzialità  massima annua di trattamento in 80.000 t/annue. Nel dettaglio, dalla proposta progettuale, venivano stralciati le seguenti famiglie di codici CER:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Codici CER famiglia 02 &#8211; Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Codici CER famiglia 03 &#8211; Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Alcuni codici CER della famiglia 19 &#8211; Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei reflui, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell&#8217;acque e dalla sua preparazione per uso industriale e precisamente i codici CER 190810, 190811, 190812, 190813, 190814, 190899, 190807*, 190806*, 190808*</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Le riunioni del Comitato Tecnico Provinciale si svolgevano, precisamente, in data 27.07.2016 (verbale n.21), 04.11.2016 (verbale n.26), 15.12.2016 (verbale n. 28) e in data 26 Aprile 2017, giusto verbale n.34, in cui esprimeva il seguente parere conclusivo: &#8220;Il Comitato Tecnico, vista la documentazione integrativa trasmessa e in considerazione di quanto richiesto nelle precedenti sedute e in considerazione, altresì, delle leggi e linee guida nazionali e regionali, esprime parere favorevole al progetto presentato, alle seguenti condizioni e prescrizioni:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Che venga redatto idoneo studio previsionale sugli impatti odorigeni, ante e post operam, con evidenziazione delle isoplete relative alle unità  odorigene e con identificazione dei ricettori sensibili;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Che sia puntualmente esplicitato il bilancio idrico delle acque di processo, con l&#8217;indicazione dettagliata delle portate scaricate e in trattamento, delle relative temperature e i punti di emissione;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Che sia puntualmente esplicitato il bilancio dell&#8217;aria esausta proveniente dai capannoni e dalle aree di stoccaggio confinate.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Questo Comitato ritiene auspicabile, inoltre, la previsione di un sistema di recupero del Fosforo sia dalle ceneri di combustione che dalle acque di drenaggio dei fanghi, in ossequio ai recenti indirizzi Comunitari.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Nell&#8217;ambito della Conferenza di Servizi del 29 Maggio 2017, il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia accoglieva la richiesta del Sindaco di Massafra di convocare un&#8217;ulteriore conferenza di servizi, stante la circostanza dell&#8217;assenza di Arpa Puglia. A tal fine la Conferenza di Servizi conclusiva veniva aggiornata al giorno Martedi 4 Luglio 2017.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Nell&#8217;ambito della Conferenza di Servizi conclusiva del 04.07.2017, si acquisivano i seguenti pareri:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ Il Sindaco del Comune di Massafra, avv. Fabrizio Quarto, ribadiva il parere sfavorevole giù  comunicato nella seduta del 29.05.2017 citando, tra l&#8217;altro, il parere sfavorevole deliberato dalla Giunta Comunale di Massafra espresso con Delibera di Giunta n.113 del 26.05.2017. Il Sindaco, inoltre, nell&#8217;argomentare il proprio parere sfavorevole al progetto, nell&#8217;ambito della Conferenza di Servizi conclusiva, faceva proprie le osservazioni contenute nell&#8217;elaborato a firma del dott. Di Ciaula in replica alla Valutazione di Impatto Sanitario presentata dalla Società  S.T.F. Puglia.;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ L&#8217;ARPA Puglia, presente in conferenza, trasmetteva brevi manu il parere prot. n.41780 del 04.07.2017 &#8211; prot Provincia 21539 del 04.07.2017 &#8211; che cosi concludeva: &#8220;per le motivazioni sopra esposte, e relativamente alla valutazione sulla compatibilità  ambientale si conferma il parere di competenza non favorevole giù  espresso con nostra nota 21350 del 06/04/2017&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>¢~Â¢ La Regione Puglia, Sezione Urbanistica, con nota prot. 3723 del 24.05.2017, cosi come successivamente chiarito e meglio esplicitato con la nota prot. 4831 del 04.07.2017, (prot Provincia n.21503 del 04.07.2017), evidenziava, in buona sostanza, che il Servizio Regionale esprime il relativo parere qualora l&#8217;intervento sia in variante rispetto allo strumento urbanistico. Si evidenzia che, nel caso in esame, l&#8217;intervento non è in variante atteso che è conforme allo strumento urbanistico vigente (intervento in zona PIP), cosi come anche evidenziato dal Comune di Massafra con la giù  citata nota prot. 23790 del 06.08.2012</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3 La disamina del procedimento amministrativo evidenzia come lo stesso, alla data della conferenza di servizi del 7.9.2012, non risultava concluso neppure nella sua fase istruttoria, risultando in tale seduta acquisiti solo i pareri Spesal prot 4645 del 06.09.2012, con le relative prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè il parere dal punto di vista igienico-sanitario favorevole dell&#8217;ASL/SISP con nota prot 2986 del 06.09.2012 (peraltro ribadito, nel seguito, nella Conferenza di Servizi del 29 maggio 2017), nonchè il parere dei Vigili del fuoco, mentre l&#8217;ARPA in tale sede esprimeva parere sfavorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la società  ha modificato i dati progettuali nel corso dell&#8217;anno 2016, inviando nuova documentazione tecnico progettuale in data 30.09.2016 prot. 39374/A, mediante lo stralcio di diverse famiglie di codici CER.</p>
<p style="text-align: justify;">Non potrebbe neppure ritenersi che il procedimento amministrativo risultava essere stato ultimato con l&#8217;adozione della determinazione dirigenziale 1706 del 10.12 2014 la quale, benchè annullata dal TAR , avrebbe cristallizzato&#8221; gli esiti della conferenza dei servizi del 7.9.2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, da un lato gli esiti dell&#8217;istruttoria avevano portato al rigetto della domanda di VIA con determinazione del dirigente del settore ecologia ed ambiente della Provincia di Taranto n. 1706 del 10 dicembre 2014, contenente l&#8217;espressione del giudizio negativo di compatibilità  ambientale sul progetto e, per questo, come rilevato dal ricorrente, non poteva ritenersi consolidato, nemmeno provvisoriamente, alcun diritto in capo alla richiedente; dall&#8217;altro, l&#8217;annullamento della determina 1706 ha riaperto l&#8217;istruttoria sul progetto, si sono tenute ulteriori conferenze di servizi (9-4-2016; 29-5-2017) e solo in data 04.07.2017 si è svolta la conferenza di servizi decisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione dei suindicati principi in materia di <i>tempus regit actum, </i>comporta che, in tale data, risultava pienamente operante il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti 2015 e, quindi, l&#8217;impossibilità  per l&#8217;impianto di collocarsi all&#8217;interno dell&#8217;area buffer di 2000 metri dal citato vincolo SIC/ZPS, stante il contrasto con le nuove direttive approvate.</p>
<p style="text-align: justify;">Di tale normativa, la determina 47/2018 avrebbe dovuto tener conto, sicchè la stessa si pone in contrasto con la normativa regionale in materia di rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, in base all&#8217;art.196 del d.lgs. 152/2006 &#8220;<i>Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all&#8217;articolo 195: la predisposizione, l&#8217;adozione e l&#8217;aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità  d&#8217;ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all&#8217;articolo 199.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Specie, la Regione Puglia ha approvato il PRGRU &#8211; Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani &#8211; contenente i criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani, stabilendo al par.1.2. che gli stessi si applicano:</p>
<p style="text-align: justify;">ai nuovi impianti; b) alle modifiche degli impianti esistenti che comportino dei mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I nuovi criteri hanno quindi prescritto la esclusione della installazione di nuovi impianti per un&#8217;area di rispetto ( buffer) di 2000 metri dal SIC-ZPS Area delle Gravine; essendo l&#8217;impianto distante dall&#8217;area per circa 300 metri, ne discende applicabilità  della norma citata, escludente i nuovi impianti (pag.18641.Burp 67/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">7. E&#8217; fondata anche la censura espressa al IX motivo di ricorso con il quale si rileva il contrasto con la previsione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, il quale stabilisce che i nuovi impianti debbano essere localizzati a distanza sufficiente da quelli esistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione si pone in perfetta coerenza dell&#8217;articolo 178 del decreto legislativo 152 /2006, nonchè, dei nuovi criteri di localizzazione impiantistica stabiliti dalla D.G.R. 819 del 23/4/2015, che all&#8217;articolo 16.2 , prevede che la localizzazione di nuovi impianti debba essere posta a una distanza sufficiente da quelli esistenti, al fine di consentire di distinguere e individuare i responsabili di eventuali inquinamenti e quindi assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario chi inquina paga.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.Nella specie, l&#8217;Arpa aveva rilevato che -con parere del 23 giugno 2015,che &#8220;<i>il piano regionale richiama la necessità  di localizzare i nuovi impianti a distanza sufficiente da quelli esistenti in modo da poter distinguere ed individuare il responsabile dell&#8217;eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario &#8220;chi inquina paga</i>&#8221; (articolo 178 d.lg 152/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Con altro parere del 5 aprile 2016, Arpa aveva altresì evidenziato che: &#8220;<i>E&#8217; oltremodo evidente che l&#8217;aver previsto di realizzare nuovi impianti (STF, oggetto del presente procedimento, e Cisa trattamento di rifiuti liquidi) nelle immediate adiacenze dell&#8217;esistente impianto di discarica Cisa non consente di ottemperare al rispetto dei criteri di localizzazione previsti dal piano di gestione dei rifiuti speciali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Del tutto insufficienti, in termini motivazionali (così risultando fondato anche il XIII motivo di ricorso) sono le considerazioni espresse dalla Provincia in ordine al permanere della concentrazione di impianti nella stessa zona per le quali era stata richiesta una valutazione cumulativa degli impatti, essendosi la stessa limitata a rilevare che Arpa Puglia, nel prendere atto delle dichiarazioni del proponente circa la possibilità  di superare le previsioni del ciato art.178 del d.lgs. 152/2006, non aveva elencato motivazioni tecniche tali da poter considerare insufficienti le soluzioni tecniche trasmesse dalla STF Puglia al fine della individuazione dell&#8217;eventuale fonte di contaminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, ARPA , nel parere del 4.7.2017, aveva rimarcato le perplessità  esistenti circa la vicinanza del nuovo impianto con l&#8217;impianto di discarica CISA e, a fronte dei rilievi espressi più¹ volte, in relazione a tale aspetto, la Provincia ha omesso qualsivoglia autonoma valutazione, così incorrendo nel rilevato deficit motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le considerazioni innanzi espresse, previo assorbimento delle censure non esaminate, comportano l&#8217;accoglimento del ricorso e l&#8217;annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il ricorso incidentale, proposto dalla controinteressata, oltre che improcedibile(stante l&#8217;accoglimento del ricorso sotto profili non oggetto del medesimo) è comunque infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.Invero, la controinteressata eccepisce la illegittimità  della norma prevista nel PRGR del 2015, nella parte in cui la stessa introduce un grado di prescrizione escludente nell&#8217;area buffer fino a 2.000 metri per la zona ZPS Area delle Gravine, con conseguente illegittimità , in parte qua, del Piano Regionale dei Rifiuti 2015, approvato con DGR 23/4/2015, n. 815.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, la disposizione del Piano Regionale dei rifiuti, di due mesi successivo al PPTR, sarebbe illegittima per contrasto con la disciplina del PPTR, poichè introdurrebbe nella sostanza un vincolo paesaggistico non previsto dal Piano Paesistico territoriale in una fascia buffer di 2000 metri dalla delimitazione della zona ZPS che, secondo il PPTR, non è meritevole di alcuna particolare tutela. Disciplina analoga a quella contenuta nel PPTR si troverebbe, tranne che per gli impianti eolici (le torri eoliche con la loro altezza possono effettivamente creare interferenze nelle rotte migratore degli uccelli), nel Regolamento regionale emanato in diretta attuazione del DM 17 ottobre 2007 e delle Direttive europee.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.L&#8217;assunto non è condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all&#8217;art.199 del d.lgs.152/2006:</p>
<p style="text-align: justify;">1<i>Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità  d&#8217;ambito di cui all&#8217;articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità  di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità  ai criteri generali stabiliti dall&#8217;articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti&#038;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l&#8217;analisi della gestione dei rifiuti esistente nell&#8217;ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l&#8217;efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonchè una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all&#8217;attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ai sensi del comma 3, lettera i), il piano regionale per la gestione dei rifiuti contiene i criteri per l&#8217;individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonchè per l&#8217;individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8221; I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:&#038; ) informazioni sui criteri di riferimento per l&#8217;individuazione dei siti e la capacità  dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all&#8217;articolo 195, comma 1, lettera m);&#038; 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle finalità  del PPTR, quest&#8217;ultimo persegue le finalità  di tutela e valorizzazione, nonchè di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4 del PPTR definisce &#8220;<i>il ruolo del PPTR e rapporti con Piani e programmi di settore e con gli altri Piani territoriali e urbanistici&#8221; precisando al c.4 che &#8220;Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione. Eventuali disposizioni più¹ restrittive contenute in piani, programmi e progetti di cui al comma 3 sono da ritenersi attuative del PPTR</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le citate coordinate normative evidenziano come l&#8217;oggetto di tutela dei due piani non sia sovrapponibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, mentre il Piano regionale dei rifiuti è finalizzato a regolamentare la gestione dei rifiuti e la collocazione ottimale degli impianti &#8211; prevedendo misure volte a proteggere l&#8217;ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell&#8217;uso delle risorse e migliorandone l&#8217;efficacia(art.177 d.lgs.152/2006) &#8211; pur con il coordinamento con altri piani territoriali, il PPTR risulta finalizzato a individuare livelli minimi di tutela del paesaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni consentono al Collegio di ritenere che il previsto coordinamento del PRGRU al PPTR se necessita il rispetto dei limiti paesaggistici impressi dal PPTR, purtuttavia, quest&#8217;ultimo, per le sue finalità  di tutela ambientale, sottese alla complessa e speciale materia della gestione dei rifiuti, consente, proprio in ragione di tali finalità , limiti di tutela più¹ ampi, risultando ciù² espressamente consentito dall&#8217;art.4.c.4 delle NTA del PPTR.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, il PPTR non si limita a consentire limiti di tutela più¹ ampi ma specifica che gli stessi sono, addirittura, attuativi, e quindi auspicabili e ben accetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la perfetta coerenza del Piano Regionale dei Rifiuti e della correlata previsione del rispetto del buffer di 2000 metri dalla delimitazione della zona ZPS.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.Non è fondato neppure l&#8217;assunto espresso dalla controinteressata secondo la quale la previsione di un buffer di 2000 mt sarebbe irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, deve rilevarsi che la censura impinge nel merito dell&#8217;azione amministrativa o, comunque, nell&#8217;ambito di scelte di gestione del territorio caratterizzate da ampi margini di discrezionalità , in quanto tali sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità , salvo il caso in cui risultino inficiate da errori di fatto o illogicità  o in conflitto con particolari situazioni(nella specie insussistenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l&#8217;art. 178 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che: &#8220;<i>1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità , di proporzionalità , di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell&#8217;utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità , trasparenza, fattibilità  tecnica ed economica, nonchè nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio il rispetto dei principio di precauzione, prevenzione e sostenibilità  giustificano l&#8217;esercizio di poteri di tutela più¹ ampi rispetto a quelli esercitati in materia urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso la tesi della sovrabbondanza della tutela non risulta confortata da sufficienti elementi concreti atti a rilevarne l&#8217;inutilità .</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.Quanto alla adombrata invasione di competenze statali, proprio l&#8217;art.199 del citato d.lgs. 152/2006 affida alle Regioni, in conformità  ai criteri generali stabiliti dall&#8217;articolo 195, comma 1, lettera m), la predisposizione e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, i quali devono interessare l&#8217;analisi della gestione dei rifiuti esistente nell&#8217;ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l&#8217;efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonchè, conformemente alle previsioni di cui all&#8217;art.195 d.legs. cit., l&#8217;indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5.In definitiva, il ricorso incidentale deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) accoglie il ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) respinge il ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">c) condanna la Provincia e la STF Puglia, in solido, alla rifusione delle spese di lite quantificate complessivamente in €5000,00;</p>
<p style="text-align: justify;">d) compensa le spese di lite nei confronti dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e di ARPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-1-2019-n-9/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-6-2018-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pajno/ Est. Contessa 1. Processo amministrativo Giudice Norma nazionale Contrasto con diritto UE Disapplicazione Obbligo Sussiste.   2. Pubblico impiego Posizioni dirigenziali Cittadini di Stati membri Divieto ex artt. 1, co.1, d.P.C.M. n. 174 del 1994 e 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994 Violazione art. 45, par.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-6-2018-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-6-2018-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2018 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno/ Est. Contessa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo    Giudice    Norma nazionale    Contrasto con diritto UE    Disapplicazione    Obbligo    Sussiste.<br />  <br /> 2. Pubblico impiego    Posizioni dirigenziali    Cittadini di Stati membri    Divieto ex artt. 1, co.1, d.P.C.M. n. 174 del 1994 e 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994    Violazione art. 45, par. 2, TFUE    Disapplicazione.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell&#8217;Unione europea.<br />  <br /> 2. L&#8217;articolo 1, comma 1 del d.P.C.M. 174 del 1994 e l&#8217;articolo 2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell&#8217;UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2 dell&#8217;articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione.</div>
<p>  <br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2016 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2016-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2016-n-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2016-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2016 n.9</a></p>
<p>Pres. Pajno &#8211; Est. Greco Inconfigurabile la formazione del silenzio assenso sulle richieste di nulla osta all’Ente Parco ai sensi della L. 394/1991. 1. Ambiente e territorio – Aree naturali protette – Programma integrato di intervento – Richiesta di nulla osta – Programma integrato di intervento – Art. 13 Legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2016-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2016 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2016-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2016 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno &#8211;  Est. Greco</span></p>
<hr />
<p>Inconfigurabile la formazione del silenzio assenso sulle richieste di nulla osta all’Ente Parco ai sensi della L. 394/1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ambiente e territorio – Aree naturali protette – Programma integrato di intervento – Richiesta di nulla osta – Programma integrato di intervento – Art. 13 Legge n. 394/1991 – Inapplicabilità – Ragioni.</p>
<p>2.Ambiente e territorio – Aree naturali protette – Programma integrato di intervento – Fase di approvazione – Richiesta di nulla osta – Anticipazione – Rilascio permesso di costruire – ulteriore nulla osta – Necessità – Sussiste.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Aree naturali protette – Programma integrato di intervento – Fase di approvazione – Richiesta di nulla osta – Silenzio assenso – Formazione – Non sussiste – Ragioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il nulla osta dell’Ente Parco <em>ex</em> L. 394/1991 è atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi “puntuali”, ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio, attraverso una valutazione dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori. Ne discende che la previsione dell’art. 13, Legge n. 394/1991 sulla formazione del silenzio assenso – così come quelle complementari delle leggi regionali in materia – non è applicabile agli atti di programmazione e pianificazione urbanistica, quand’anche connotati da contenuti fortemente specifici e puntuali quanto a prefigurazione delle future trasformazioni del territorio.<br />
&nbsp;<br />
2. Poiché l’oggetto della valutazione propria del nulla osta dell’Ente Parco <em>ex</em> L. 394/1991 è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dal Piano del parco, i particolari dell’intervento edificatorio sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e plani-volumetrici allegati alla successiva richiesta del permesso di costruire, mentre il parere espresso sul piano attuativo <em>a monte</em> si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi, e attorno all’incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano medesimo. Ne consegue che l’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l’esclusione della necessità di acquisizione dell’assenso <em>ex </em>art. 13, l. nr. 394/1991 nel momento successivo del rilascio dei titoli <em>ad aedificandum, </em>laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l’impatto dell’intervento sul territorio.<br />
&nbsp;<br />
3. L’interpello dell’Ente Parco nella fase di formazione dello strumento attuativo, malgrado il formale richiamo all’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, deve ritenersi estraneo all’ambito di applicazione di tale norma, siccome intervenuto non già nella fase prodromica al rilascio del titolo <em>ad aedificandum, </em>bensì durante l’<em>iter </em>di formazione del retrostante P.I.I. (e, quindi, soggetto ai rilievi che si sono svolti in ordine alla natura meramente “collaborativa” dell’apporto dell’Ente Parco ed alle ricadute che ciò determina). Ne consegue la non invocabilità, in ogni caso, del meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dalla norma, che deve intendersi logicamente applicabile alle sole ipotesi, cui la norma è specificamente riferibile, di titoli abilitativi “puntuali”.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00009/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00003/2016 REG.RIC.A.P.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso in appello nr. 3 di A.P. del 2016, proposto da TOTOLA IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Monte Santo, 68,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>l’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em>rappresentato e difeso <em>ope legis</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>COMUNE DI MONTE COMPATRI, in persona del Sindaco <em>pro tempore,</em> non costituito,</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento e la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza nr. 8744 del 6 agosto 2014 del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda <em>quater,</em> non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante, e per il conseguente annullamento del diniego di nulla osta del 10 dicembre 2013, prot. AP 6081, con il quale l’Ente Parco dei Castelli Romani ha espresso parere negativo sul Programma integrato di intervento in variante al P.R.G. di cui in appresso, da realizzarsi nel Comune di Monte Compatri, in “loc. Molara”, in terreno di proprietà dell’appellante, e per l’accertamento del silenzio-assenso maturatosi sull’istanza prot. nr. 1401 del 5 aprile 2012, presentata dal dante causa della società appellante, signor Marco Merelli, all’Ente Parco, volta a ottenere il predetto nulla osta per decorso del termine di 60 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, nr. 394, e 28, comma 1, della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, nr. 29, e per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;<br />
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 24 marzo 2016 a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato nr. 538 del 9 febbraio 2016, con cui la causa è stata rimessa all’Adunanza plenaria;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Udito l’avv. Izzo per l’appellante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. L’odierna appellante, società Totola Immobiliare S.r.l., è proprietaria di un suolo sito nel territorio del Comune di Monte Compatri, avente destinazione a verde pubblico e ricadente nel perimetro del Parco dei Castelli Romani.<br />
Su di esso, nel 2011 i danti causa dell’odierna istante avevano presentato all’Amministrazione comunale una proposta di Programma integrato di intervento, contemplante una variante intesa a imprimergli destinazione urbanistica edificabile, al fine di realizzarvi un complesso commerciale-residenziale, un parco pubblico attrezzato, un parcheggio e le connesse opere di urbanizzazione; tale intervento avrebbe dovuto porsi a completamento di un progetto, originariamente unitario e poi sdoppiato in due tronconi, il primo dei quali si era già concretizzato nel 2009 con l’approvazione di piano particolareggiato su terreno limitrofo.<br />
Nell’ambito dell’<em>iter</em> procedimentale avviato per l’adozione e la successiva approvazione del predetto P.P.I., gli originari proponenti avevano chiesto all’Ente Parco dei Castelli Romani di esprimere il proprio nulla osta; a fronte di tale istanza, l’Ente Parco ha in un primo momento richiesto un’integrazione istruttoria e quindi, dopo la risposta dell’odierna istante (contestualmente dichiaratasi nuova proprietaria del suolo), comunicato dapprima i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e quindi il definitivo diniego del nulla osta.<br />
2. Avverso tale determinazione negativa la società istante è insorta in sede giurisdizionale, lamentandone <em>in primis</em> la tardività, essendo la stessa intervenuta dopo la formazione del silenzio-assenso maturato per il decorso del termine di cui agli artt. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, nr. 394 (<em>Legge quadro sulle aree protette</em>), e 28, comma 1, della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, nr. 29 (<em>Norme in materia di aree naturali protette regionali</em>), e senza la previa rimozione in autotutela di tale titolo tacito; in seconda battuta, ha censurato anche nel merito il giudizio di non compatibilità col Piano del parco.<br />
3. Il T.A.R. del Lazio, investito della controversia, ha respinto le domande attoree con la sentenza in epigrafe, osservando in estrema sintesi:<br />
&#8211; che la possibilità della formazione <em>per silentium</em> di titoli abilitativi in materia paesaggistica e ambientale è oggi esclusa in via generale dalla disposizione dell’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (<em>Nuove norme in materi<br />
&#8211; che, conseguentemente, il meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dal precitato art. 13 della legge nr. 394 del 1991 (così come gli analoghi istituti contemplati dalla legislazione regionale) deve intendersi implicitamente abrogato dalla sopravvenu<br />
&#8211; che, in ogni caso, anche a voler ritenere tuttora vigente la suindicata disposizione, nella specie il termine di formazione del silenzio-assenso non avrebbe mai potuto iniziare a decorrere a cagione dell’incompletezza della documentazione trasmessa in a<br />
&#8211; che, peraltro, erano infondate anche le censure proposte in subordine avverso le ragioni addotte dall’Ente Parco a sostegno del diniego di nulla osta.<br />
4. Con l’odierno appello, la società originaria ricorrente ha articolato avverso la detta sentenza cinque motivi di impugnazione:<br />
I) <em>error in iudicando</em>; errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento; in particolare: violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 4, 29, comma 2, e 2, l. nr. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 disp. prel. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 28, l.r. nr. 29/1997 e dell’art. 22, comma 1, l. nr. 1572005 e dell’art. 29, l. nr. 241/1990 (in relazione all’affermazione relativa all’intervenuta abrogazione dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 per effetto della novella del 2005);<br />
II) <em>error in iudicando</em>; non corretta interpretazione delle risultanze documentali; violazione ed errata applicazione sotto altro profilo degli artt. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e 28, l.r. nr. 29/1997 (in relazione alla subordinata affermazione circa il mancato decorso del termine di formazione del silenzio-assenso, trattandosi nella specie non di richiesta di titolo edilizio, bensì di proposta di P.P.I., con la conseguente non necessità di autorizzazione paesaggistica nella fase in questione);<br />
III) errore di giudizio consequenziale (in relazione alla conseguente necessità di previa rimozione in autotutela del titolo abilitativo tacito formatosi, esclusa dal primo giudice);<br />
IV) omessa pronuncia nei riguardi del terzo motivo di impugnazione (con riferimento alla mancata replica alle controdeduzioni svolte dalla istante in riscontro al preavviso di diniego);<br />
V) insufficiente motivazione; travisamento del contenuto del quarto motivo e non corrispondenza tra statuizione e motivo (in relazione alla parte della sentenza impugnata nella quale sono state respinte le doglianze formulate avverso le ragioni addotte a sostegno del diniego di nulla osta).<br />
5. Si è costituito l’Ente Parco dei Castelli Romani, opponendosi con atto formale all’accoglimento dell’appello.<br />
6. All’esito dell’udienza pubblica del 17 novembre 2015, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso a questa Adunanza plenaria la questione del rapporto fra le previsioni contenute nell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e nell’art. 20, comma 4, l. nr. 241/1990 (come modificato dalla novella del 2005), registrando sul punto un contrasto di giurisprudenza.<br />
In particolare, nell’ordinanza di rimessione è stata evidenziata l’esistenza di due diversi indirizzi sulla questione <em>de qua</em>:<br />
<em>a</em>) un primo orientamento esclude che il novellato art. 20 della legge nr. 241/1990 abbia comportato l’abrogazione dell’art. 13, comma 1, della legge nr. 394/1991, attesa la specialità di quest’ultima disposizione e non essendo il comma 4 del citato art. 20 espressivo di un generale divieto di silenzio-assenso in materia paesaggistica e ambientale, sibbene derogatorio dell’opposto principio della generale utilizzabilità di tale modulo introdotto nell’ordinamento dai precedenti commi dello stesso articolo, in modo da non escludere che il legislatore possa introdurre – nel rispetto dei limiti costituzionali e comunitari – previsioni specifiche di silenzio-assenso, e dunque anche che possano conservare efficacia analoghe norme previgenti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, nr. 3407; id., 29 dicembre 2008, nr. 6591);<br />
<em>b</em>) altro indirizzo, invece, esclude la sopravvivenza di norme aventi a oggetto ipotesi di silenzio-assenso anteriori alla novella del 2005, sulla base di una rigorosa applicazione del criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, nr. 119; id., sez. IV, 28 ottobre 2013, nr. 5188).<br />
La Sezione rimettente, pur nel devolvere a questa Adunanza plenaria la risoluzione del conflitto, ritiene di aderire al secondo e più rigoroso indirizzo, supportando l’assunto anche con ulteriori rilievi che deporrebbero nel senso di una “<em>linea di tendenza</em>” del nostro ordinamento nel senso di escludere la possibilità di formazione di titoli abilitativi<em>per silentium</em> in settori “sensibili” quali sono quelli della tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali.<br />
7. All’udienza del 27 aprile 2016, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>8. Ai fini dell’esame della questione di diritto devoluta a questa Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta, giova richiamare nella sua interezza il disposto dell’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, in materia di aree naturali protette:<br />
“<em>…1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</em><br />
<em>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.</em><br />
<em>3. L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</em><br />
<em>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta</em>”.<br />
Di tenore sostanzialmente analogo, sul piano della legislazione regionale, è l’art. 28 della l.r. nr. 29/1997, che per quanto attiene alla disciplina del nulla osta <em>de quo</em> nella Regione Lazio così recita:<br />
“<em>…1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991. Ai fini dell’acquisizione del nulla-osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990 e successive modifiche e dell’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche.</em><br />
<em>2. Il nulla-osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell’area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell’articolo 33.</em><br />
<em>3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 394/1991.</em><br />
<em>4. L’ente di gestione dell’area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istruttive dell&#8217;area naturale protetta.</em><br />
<em>4-bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell’opera ai sensi della normativa vigente</em>”.<br />
9. Pertanto, il dato qualificante dell’istituto in esame è costituito dall’obbligatorietà della sua richiesta ai fini del “<em>rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco</em>”, e quindi allorché debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere.<br />
Tanto corrisponde alla <em>ratio</em> dell’istituto, che è appunto finalizzato all’accertamento da parte dell’Ente preposto dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori; per questo, il legislatore ha chiaramente costruito il nulla osta come atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi “puntuali”, ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio.<br />
Ne discende che la previsione del più volte citato art. 13 – così come quelle complementari delle leggi regionali in materia – non è applicabile agli atti di programmazione e pianificazione urbanistica, quand’anche connotati da contenuti fortemente specifici e puntuali quanto a prefigurazione delle future trasformazioni del territorio, come è nel caso (per restare al caso che qui occupa) del Programma integrato di intervento, giusta la disciplina generale di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, nr. 179 (<em>Norme per l’edilizia residenziale pubblica</em>) e quella regionale di cui alla legge regionale del Lazio 26 giugno 1997, nr. 22 (<em>Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione</em>).<br />
Si potrebbe anzi addirittura avanzare dubbi sulla stessa ammissibilità dello strumento urbanistico attuativo <em>de quo</em> in area che, come è nella fattispecie in esame, risulti già normata dal Piano del parco: ciò alla stregua della lettura che questo Consiglio di Stato ha dato della previsione normativa per cui tale specifico strumento “<em>sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione</em>” (art. 12, comma 12, l. nr. 394/1991), in modo da conformare gli stessi strumenti urbanistici generali e ogni altra forma di pianificazione del territorio corrispondente all’area naturale protetta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, nr. 5821).<br />
10. Quest’ultima questione non è comunque sollevata nel presente giudizio, e peraltro non è ignota la prassi diffusa, specie per strumenti urbanistici attuativi dal contenuto fortemente “conformativo” come è quello per cui qui è causa, di anticipare alla fase di formazione di questi l’acquisizione del nulla osta dell’Ente Parco, al fine di verificare la compatibilità delle scelte stesse di pianificazione e programmazione con i valori che tale Ente è preposto a tutelare.<br />
In passato, proprio esaminando tale prassi, questo Consiglio di Stato, premesso in linea di diritto che l’oggetto della valutazione propria del nulla osta <em>de quo</em> è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dal Piano del parco, ha osservato che i particolari dell’intervento edificatorio sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e plani-volumetrici allegati alla successiva richiesta del permesso di costruire, mentre il parere espresso sul piano attuativo <em>a monte</em> si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi, e attorno all’incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano medesimo (sez. VI, 7 novembre 2012, nr. 5630).<br />
Dal che è dato evincere, in primo luogo, che l’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l’esclusione della necessità di acquisizione dell’assenso <em>ex</em>art. 13, l. nr. 394/1991 nel momento successivo del rilascio dei titoli <em>ad aedificandum,</em> laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l’impatto dell’intervento sul territorio.<br />
In questa sede, i rilievi testé richiamati possono essere chiariti e integrati precisando che, nelle ipotesi come quella di che trattasi, in cui si ritiene di interpellare l’Ente Parco nella fase di formazione dello strumento attuativo, ciò avviene non già in applicazione del più volte citato art. 13, l. nr. 394/1991, ma per più generali ragioni collaborative e di economia procedurale, non essendo né ragionevole né opportuno proseguire le attività intese all’esecuzione dell’intervento programmato e spingerle fino a un grado estremo di dettaglio prima di aver acquisito un primo parere dell’autorità preposta a valutarne l’impatto sul territorio.<br />
11. Applicando alla fattispecie in esame le coordinate di cui sopra, risulta evidente che il parere richiesto dai danti causa dell’odierna appellante e denegato dall’Ente Parco, malgrado il formale richiamo all’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, deve ritenersi estraneo all’ambito di applicazione di tale norma, siccome intervenuto non già nella fase prodromica al rilascio del titolo <em>ad aedificandum,</em> sibbene durante l’<em>iter</em> di formazione del retrostante P.P.I. (e, quindi, soggetto ai rilievi che si sono svolti in ordine alla natura meramente “collaborativa” dell’apporto dell’Ente Parco ed alle ricadute che ciò determina).<br />
Donde la non invocabilità, in ogni caso, del meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dalla norma, che deve intendersi logicamente applicabile alle sole ipotesi, cui la norma è specificamente riferibile, di titoli abilitativi “puntuali”.<br />
12. Da quanto sopra discende, da un lato, la non rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio della questione di diritto devoluta all’Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato; per altro verso, la possibilità di un’immediata definizione parziale della causa, attesa l’evidente infondatezza dei primi tre motivi di gravame, i quali tutti sono basati sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 13, l. nr. 394/1991 (ciò che, invece, si è visto doversi escludere per le ragioni dianzi esposte).<br />
13. Ciò chiarito e statuito, la causa va poi restituita alla Sezione rimettente per l’esame dei residui motivi d’appello e la definizione totale della controversia.<br />
14. Resta quindi riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte come meglio precisato in motivazione e restituisce la causa per il prosieguo alla Sezione Quarta.<br />
Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Alessandro Pajno, Presidente<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td colspan="3" style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL SEGRETARIO</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/05/2016<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
Il Dirigente della Sezione</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-5-2016-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2016 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a></p>
<p>Pres. Eliantonio, Est. Tramaglini Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordine la dismissione di un allevamento animale in assenza di adeguata motivazione in relazione alla impossibilità di fronteggiare l’emergenza con poteri ordinari. Igiene e sanità – allevamenti animali – accertamento di violazioni in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Eliantonio, Est. Tramaglini</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordine la dismissione di un allevamento animale in assenza di adeguata motivazione in relazione alla impossibilità di fronteggiare l’emergenza con poteri ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Igiene e sanità – allevamenti animali – accertamento di violazioni in materia ambientale – ordinanza contingibile ed urgente – ordine di dismissione – insufficiente motivazione &#8211; illegittimità</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Sindaco, secondo un fondamentale principio di proporzionalità, prima di ordinare la dismissione di un’attività e la sua chiusura utilizzando il potere di ordinanza contingibile ed urgenti, deve prescrivere particolari cautele o misure tecniche, atte ad evitare il pericolo o il danno per la salute o per l’igiene pubblica, in modo da preservare, ove possibile, la coesistenza&nbsp; dell’attività esercitata dal privato con le esigenze della popolazione residente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00009/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00179/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Amedeo D&#8217;Ortona, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Toppeta, con domicilio eletto presso Augusto La Morgia in Pescara, viale Pindaro 27;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Paglieta;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell&#8217;ordinanza n. 20 del 20 aprile 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Paglieta ha ordinato al ricorrente lo sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell&#8217;allevamento animale presso l&#8217;azienda agricola/zootecnica della quale è titolare, nonché la pulizia e la bonifica del sito stesso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Alberto Tramaglini e udito l&#8217;avv. Luigi Toppeta per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<strong>FATTO e DIRITTO</strong><br />
È oggetto di impugnazione il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Paglieta, alla luce di verbale del Corpo forestale dello Stato, ha ordinato al ricorrente, titolare di azienda agricola/zootecnica, ai sensi dell’art. 50 TUEL: “1) di procedere allo sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell’allevamento animale meglio descritto nelle premesse…; 2) la cessazione immediata della utilizzazione degli effluenti d’allevamento, dei liquami e delle acque provenienti dall’insediamento agricolo in violazione del disposto degli artt. 112 e 137 comma 14 del Testo Unico sull’ambiente…; 3) la pulizia e bonifica del sito; 4) l’allaccio alla rete fognaria pubblica dei due scarichi domestici”.<br />
L’ordinanza premette che nel suddetto verbale si contestavano all’interessato “violazioni in materia ambientale riconducibili al d.lgs. 152/2006 art. 256 commi 1-2 poiché venivano rilevate significative dispersioni di liquami della concimaia contigua all’allevamento che percolavano lungo le aree agricole limitrofe per arrivare lungo le sedi stradali …” e si precisava “che l’allevamento di che trattasi presenta in realtà tre concimaie di diversa volumetria (140 mc, 300 mc e 360 mc) e di cui quella più rilevante … avente una impermeabilizzazione superficiale e precaria mediante semplici imballaggi assolutamente inadeguati e visibilmente logori…”, su cui erano convogliati gli scarichi abusivi di due locali. Veniva inoltre accertata la presenza di rifiuti speciali (pneumatici fuori uso, residui ferrosi e plastici). Da tali presupposti sono derivati i punti 2 e ss. dell’ordinanza.<br />
Il primo muove invece da ulteriori passaggi del verbale, da cui viene desunta la “totale carenza dei minimi requisiti di igiene e la carenza strutturale dei ricoveri in ordine al rispetto delle norme sul benessere animale” nonché dalla presa d’atto “che l’area interessata dall’insediamento zootecnico ricade oggi interamente nel centro abitato” pur trattandosi di industria insalubre di 1° classe ai sensi del t.u.l.s. Da ciò è stato ritenuta “evidente l’incompatibilità ambientale dell’esercizio di tale attività zootecnica nel centro urbano, ancorché aggravata da comportamenti illeciti che mettano a rischio la salute pubblica”.<br />
Il ricorrente deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.<br />
Il Comune di Paglieta non si è costituito in giudizio.<br />
2 – Premesso che il ricorso, proposto nei confronti del Comune e notificato presso la sede dell’Ente, è ammissibile alla luce del principio che “I provvedimenti emessi dal Sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al Comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell’anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del Comune anziché presso l’Avvocatura dello Stato.” (Cons. St., V, 7 settembre 2007, n. 4718. In termini cfr. TAR L’Aquila 554/2014).<br />
Quanto al merito il ricorso è manifestamente fondato nei termini che seguono.<br />
Riguardo all’ordine di sgombero l’ordinanza non evidenzia in alcun modo dove risieda il concreto pericolo per la salute pubblica e l’ambiente non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (cfr. Cass. 30 luglio 2014, n. 33779, secondo cui un’ordinanza contingibile ed urgente richiede una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari).<br />
È stato infatti affermato che “il Sindaco, secondo un fondamentale principio di proporzionalità e prima di ordinare la dismissione dell’attività e la chiusura della stalla, deve prescrivere particolari cautele o misure tecniche, atte ad evitare il pericolo o il danno per la salute o per l’igiene pubblica, in modo da preservare, ove possibile, la coesistenza – o, in questo caso, addirittura la preesistenza – dell’attività esercitata dal privato con le esigenze della popolazione residente” (Cons. St., III, 2900/2015).<br />
Il provvedimento non solo non dà atto delle “esigenze della popolazione residente”, limitandosi a evidenziare che l’attività in questione è classificata come insalubre ed insiste in zona oggi abitata, ma nemmeno si è prospettata la possibilità di imporre misure atte ad evitare la dismissione dell’attività. D’altra parte non risulta alcun elemento tecnico a supporto della “totale carenza dei minimi requisiti di igiene”, che comunque di per sé giustifica provvedimenti sanzionatori e ordini di adeguamento alle eventuali prescrizioni violate, ma di per sé non implica che l’intero insediamento costituisca un pericolo per la salute pubblica di tale gravità da richiedere un intervento <em>extra ordinem</em>. È d’altronde evidente che “la carenza strutturale dei ricoveri in ordine al rispetto delle norme sul benessere animale” è anch’essa questione che non alcuna evidente ripercussione sulla salute pubblica e può essere semmai oggetto di specifici provvedimenti repressivi o inibitori.<br />
È parimenti evidente che la pericolosità dell’allevamento per la salute pubblica non può scaturire dalle altre infrazioni contestate, ossia dalle “significative dispersioni di liquami dalla concimaia”, dall’accumulo di rifiuti o dal mancato allaccio di scarichi domestici alla fognatura, posto che si tratta di aspetti suscettibili di essere autonomamente sanzionati o comunque oggetto di provvedimenti ripristinatori in modo da soddisfare le esigenze espresse nel provvedimento. Le infrazioni contestate e la stessa violazione di varie specifiche prescrizioni in materia igienico-sanitaria, in altri termini, di per sé non dimostrano che l’allevamento in quanto tale costituisca un pericolo per la salute pubblica tale da richiedere un intervento immediato al di fuori degli ordinari procedimenti previsti dall’ordinamento.<br />
Vanno invece confermati i suddetti successivi punti del provvedimento in quanto non sottoposti a specifiche censure.<br />
Nulla in particolare è dedotto nei confronti dell’ordine di allacciare gli scarichi domestici alla fognatura pubblica e di pulire e bonificare il sito nonché sulla presenza di “ruscellamenti” interessanti “aree agricole limitrofe” e le sedi stradali sottostanti, sicché è irrilevante se la definizione di “tre modesti mucchi di letame” data dal ricorrente al totale di 800 mc. sia o meno aderente alla situazione, visto che l’ordine di rimozione dipende non tanto dalla consistenza bensì dal fatto che “l’immissione non controllata nei terreni o nelle acque superficiali costituisce indubbia fonte di pericolo per la salute pubblica”, su cui parte ricorrente nulla deduce. Resta d’altronde una mera affermazione astratta, a fronte della contestazione di uno smaltimento non conforme dei medesimi (qualificati in termini di rifiuti speciali a norma del codice dell’ambiente), anche l’affermazione della liceità dell’attività di spargimento dei predetti liquami sul terreno.<br />
Il ricorso va quindi in tali limiti accolto, con conseguente annullamento del punto n. 1 dell’ordinanza.<br />
Le spese di giudizio vanno compensate atteso il suo esito complessivo. Va disposto il rimborso del contributo unificato versato.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini indicati in motivazione. Compensa le spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2015 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-2-11-2015-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-2-11-2015-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2015 n.9</a></p>
<p>Pres. Virgilio, est. Decisum Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di gara e sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio per sanare l&#8217;omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nelle gare antecedenti alla Ad. Plen. n. 3/2015 1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Offerta &#8211; Nominativo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-2-11-2015-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2015 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-2-11-2015-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2015 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. Decisum</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di gara e sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio per sanare l&#8217;omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nelle gare antecedenti alla Ad. Plen. n. 3/2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Offerta &#8211; Nominativo del subappaltatore &#8211; Indicazione &nbsp;&#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste<br abp="1541" /><br />
<br abp="1542" /><br />
2. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Offerta &#8211; Oneri di sicurezza aziendali &#8211; Indicazione &nbsp;. Obbligo &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Per le gare ante Ad. Plen. n. 3/2015 &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, co. 2 d.P.R. 207/2010<br abp="1544" /><br />
<br abp="1545" /><br />
2. Non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.<br abp="1546" /><br />
<br />
&#8212; &#8212; &#8212;<br abp="1547" /><br />
Si vedano anche:<br />
<br abp="1548" /><br />
Cons. Stato, Adunanza Plenaria,&nbsp;<a abp="1550" href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22097">Sentenza 20 marzo 2015, n. 3</a><br />
<br abp="1551" /><br />
F.TITOMANLIO,&nbsp;<a abp="1553" href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5156">Subappalto necessario e oneri della sicurezza: due argomenti alla ricerca di assestamento</a><br />
<br abp="1703" /><br />
A. MARINCOLO, <a href="http://www.giustamm.it/ga/id/2015/11/5103/d">Gli effetti &#8220;intertemporali&#8221; della pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 03 del 20 marzo 2015 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00009/2015REG.PROV.COLL.<br abp="1556" /><br />
<br abp="1557" /><br />
N. 00006/2015 REG.RIC.A.P.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1562" /><br />
<br abp="1563" /><br />
<br abp="1564" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1565" /><br />
<br abp="1566" /><br />
<strong>Il Consiglio di Stato<br abp="1567" /><br />
<br abp="1568" /><br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</strong><br abp="1569" /><br />
<br abp="1570" /><br />
ha pronunciato la presente<br abp="1571" /><br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p><br abp="1573" /><br />
sul ricorso numero di registro generale 6 di A.P. del 2015, proposto da:&nbsp;<br abp="1574" /><br />
Mattioda Pierino &amp; Figli S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I., Sogeco s.r.l. in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con la Mattioda Pierino &amp; Figli Spa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n.11;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Safital s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, Via Flaminia, n.354;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Sav &#8211; Societa&#8217; Autostrade Valdostane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giardini, Manuela Sanvido, Giovanni Corbyons e Claudio Guccione, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone n.44;&nbsp;<br abp="1579" /><br />
e con l&#8217;intervento di<br abp="1580" /><br />
ad adiuvandum:<br abp="1581" /><br />
Associazione Italiana Società Concessionare Autostrade e Trafori (Aiscat), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico n.7; Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso Pierluigi Piselli in Roma, Via G. Mercalli n.13;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. VALLE D&#8217;AOSTA &#8211; AOSTA n. 00018/2015, resa tra le parti, concernente l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. della Valle d’Aosta nr. 18 pubblicata in data 13 febbraio 2015, con cui è stato accolto il ricorso promosso da Safital S.r.l. avverso l’aggiudicazione definitiva al (costituendo) r.t.i. tra le imprese Mattioda Pierino S.p.A. e Sogeco s.r.l.<br abp="1584" /><br />
<br abp="1585" /><br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br abp="1586" /><br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Safital s.r.l. e di Sav &#8211; Societa&#8217; Autostrade Valdostane S.p.A., nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima;<br abp="1587" /><br />
Visti gli interventi in giudizio di Aiscat e di Ance;<br abp="1588" /><br />
Viste le memorie difensive;<br abp="1589" /><br />
Visti tutti gli atti della causa;<br abp="1590" /><br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Piacentini, De Portu, Piselli, Tedeschini, Sanvido, Corbyons, e Guccione;<br abp="1591" /><br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha accolto il ricorso proposto dalla Safital s.r.l. avverso l’aggiudicazione definitiva al (costituendo) r.t.i. composto dalla mandataria Mattioda Pierino &amp; figli S.p.A. (d’ora innanzi Mattioda S.p.A.) e dalla mandante So.Ge.Co. s.r.l. dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle barriere spartitraffico tra le progressive km. 78+816 e km 88+865 (tratto n.40) dell’autostrada A5, disposta dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. (d’ora innanzi SAV), in esito ad una procedura ristretta indetta con il criterio del prezzo più basso e giudicata illegittima dai giudici di prima istanza a causa della mancata (e, viceversa, doverosa) esclusione del r.t.i. aggiudicatario, per aver omesso l’indicazione dell’impresa a cui avrebbe affidato il subappalto delle opere per le quali era sprovvisto del requisito di qualificazione.<br abp="1595" /><br />
Avverso la predetta decisione proponevano appello la Mattioda S.p.A. e la So.Ge.Co. s.r.l., ribadendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del bando di gara, nella parte che qui rileva, contestando, nel merito, la correttezza del gravato giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione controversa, sulla base del rilievo che la disciplina di riferimento (sia quella speciale della procedura controversa, sia quella normativa generale) non imponevano (tantomeno a pena d’esclusione) l’indicazione del nominativo del subappaltatore nel caso di subappalto c.d. necessario, e concludendo per la riforma della decisione appellata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.<br abp="1596" /><br />
Resisteva la Safital s.r.l., contestando la fondatezza dell’appello, riproponendo la censura, rimasta assorbita nel giudizio di prima istanza, relativa all’erroneità della positiva verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, sotto il profilo dell’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, e concludendo per il rigetto dell’impugnazione e per la conferma della statuizione di annullamento, in ipotesi con diversa motivazione.<br abp="1597" /><br />
La sentenza veniva appellata in via incidentale anche dalla SAV, che aderiva alle conclusioni formulate con l’appello principale.<br abp="1598" /><br />
Intervenivano ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (d’ora innanzi ANCE) e l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (d’ora innanzi AISCAT), formulando le medesime conclusioni delle parti appellanti (in via principale e incidentale).<br abp="1599" /><br />
Con ordinanza n.2707/2015 in data 3 giugno 2015 la Quarta Sezione rimetteva all’Adunanza Plenaria la soluzione delle questioni (meglio di seguito illustrate) relative alla necessità (o meno) dell’indicazione nominativa, al momento della presentazione dell’offerta, dell’impresa subappaltatrice, nelle ipotesi in cui quella concorrente sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia manifestato l’intenzione di subappaltare le relative lavorazioni, e alla legittimità (o meno) del c.d. soccorso istruttorio al fine di consentire la predetta identificazione (nell’ipotesi in cui l’Adunanza Plenaria la dovesse giudicare necessaria e solo per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia conclusa in data anteriore al relativo pronunciamento) e l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (per le sole procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015, che ne ha affermato l’obbligatorietà anche per gli appalti di lavori).<br abp="1600" /><br />
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015, dinanzi all’Adunanza Plenaria, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1.- Prima di esaminare, nel merito, i quesiti affidati all’Adunanza Plenaria, occorre verificare, d’ufficio, l’ammissibilità degli interventi svolti da ANCE e AISCAT, essendo state ritualmente informate le stesse della questione, nel corso dell’udienza pubblica del 7 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art.73, comma 3, c.p.a.<br abp="1603" /><br />
1.1- La legittimazione attiva (e, dunque, all’intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce alle stringenti regole di seguito precisate (da reputarsi applicabili anche nell’ipotesi, quale quella in esame, in cui l’interventore ad adiuvandum in appello assuma la posizione sostanziale di interventore ad adiuvandum in primo grado e possa, quindi, limitarsi a far valere un interesse di mero fatto, come chiarito dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria 28 gennaio 2015, n.1).<br abp="1604" /><br />
E’ necessario, innanzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n.6050).<br abp="1605" /><br />
E’, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150).<br abp="1606" /><br />
Il Collegio non ignora che con la decisione dell’Adunanza Plenaria 3 giugno 2011, n.10 è stata riconosciuta la legittimazione ad agire in capo a un ordine professionale, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato avvantaggi alcuni degli iscritti, ma reputa che tale sentenza non valga a smentire l’indirizzo dianzi citato, ma ne costituisca, al contrario, una chiara conferma.<br abp="1607" /><br />
Nella decisione in esame, infatti, l’Adunanza Plenaria ha ribadito che la legittimazione dell’ente esponenziale va riguardata con esclusivo riferimento all’interesse istituzionalizzato e alla portata lesiva di esso (rintracciabile nel provvedimento impugnato) e si è solo limitata a rilevare correttamente che non vale ad escludere la legittimazione a ricorrere, avverso un provvedimento lesivo degli interessi della collettività dei professionisti iscritti all’ordine, la circostanza che lo stesso ne avvantaggi alcuni, ma non come professionisti (nel chè va ravvisata la capacità rappresentativa dell’ordine professionale), ma nelle diverse e del tutto peculiari vesti di dipendenti o di docenti (e non, quindi, di liberi professionisti), potenzialmente configgenti (come si è verificato nella fattispecie ivi esaminata) con gli interessi, istituzionalmente rappresentati dall’ordine, della generalità della categoria dei professionisti iscritti ad esso.<br abp="1608" /><br />
Resta, infine, preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia, occorrendo, si ripete, per autorizzare l’intervento di un’associazione esponenziale di interessi collettivi, un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n.2892).<br abp="1609" /><br />
Orbene, entrambi gli interventi in esame difettano dei predetti, indispensabili, requisiti.<br abp="1610" /><br />
1.2- Quanto alla posizione di ANCE, è sufficiente osservare che la posizione assunta con l’intervento in merito alla questione principalmente dibattuta (e, cioè, la non obbligatorietà dell’indicazione nominativa del subappaltatore in sede di offerta), oltre a non afferire alle finalità istituzionali dell’associazione, non può in alcun modo ritenersi comune a tutti i suoi associati, tanto che, ad esempio, nella presente controversia un’impresa di costruzioni sostiene la tesi contraria (così come appare plausibile che accada in altre situazioni simili).<br abp="1611" /><br />
Si tratta, in altri termini, di una situazione in cui il provvedimento impugnato in primo grado (l’aggiudicazione di un appalto) ha concretato gli effetti di un conflitto di interessi tra gli appartenenti alla categoria istituzionalmente rappresentata dall’ANCE, di talchè l’intervento finalizzato alla sua difesa non può ritenersi sorretto dall’esigenza di tutelare l’interesse collettivo statutariamente rappresentato dall’Associazione.<br abp="1612" /><br />
1.3- In merito alla posizione di AISCAT, a ben vedere, l’intervento non appare sorretto dall’esigenza di tutelare un interesse da essa protetto e perseguito in via statutaria (come potrebbe accadere, ad esempio, in una controversia concernente la legittimità delle tariffe autostradali), quanto da quella di sostenere una tesi di diritto (e, quindi, per mere ed astratte finalità di giustizia) la cui soluzione, tuttavia, non incide in via diretta ed immediata sugli interessi istituzionalmente rappresentati da AISCAT, ma produce effetti solo riflessi ed indiretti sulla sfera giuridica dei concessionari autostradali (ciò che non può ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione all’intervento).<br abp="1613" /><br />
1.4- Alla stregua delle considerazioni che precedono, gli interventi in questione vanno giudicati inammissibili e le relative parti estromesse dal giudizio.<br abp="1614" /><br />
2.- Occorre, quindi, procedere all’analisi delle questioni devolute all’Adunanza Plenaria, principiando da quella formulata per prima (e meglio di seguito descritta).<br abp="1615" /><br />
2.1- Come già rilevato in fatto, la Quarta Sezione, registrando un contrasto giurisprudenziale sulla decisiva questione dell’obbligatorietà (o meno) dell’indicazione del subappaltatore già nella fase dell’offerta da parte dell’impresa concorrente sprovvista della qualificazione in una o più categorie scorporabili (e, quindi, a fronte di un c.d. subappalto necessario) e, quindi, sulla doverosità della sua esclusione, nell’ipotesi di inosservanza del predetto obbligo (ove giudicato tale), ne ha devoluto la risoluzione all’Adunanza Plenaria.<br abp="1616" /><br />
Al predetto problema, infatti, sono state offerte due diverse soluzioni.<br abp="1617" /><br />
Secondo una prima tesi, infatti, la necessità della dimostrazione, ai fini della partecipazione alla procedura, della qualificazione per tutte le lavorazioni per le quali la normativa di riferimento la esige implica, quale indefettibile corollario, la necessità dell’indicazione del nominativo del subappaltatore già nella fase dell’offerta, di guisa da permettere alla stazione appaltante il controllo circa il possesso, da parte della concorrente, di tutti i requisiti di capacità richiesti per l’esecuzione dell’appalto (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 944; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 676; sez. V, 28 agosto 2014, n. 4405; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. IV, 26 maggio 2014, n. 2675; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224; sez. III 5 dicembre 2013, n. 5781); secondo una diversa, e minoritaria, lettura dell’istituto, viceversa, una corretta esegesi delle regole che presidiano i requisiti di qualificazione, e che escludono che, ai fini della partecipazione alla gara, sia necessario il possesso della qualificazione anche per le opere relative alle categorie scorporabili (esigendo il ricorso al subappalto solo per quelle a qualificazione necessaria e nella sola fase dell’esecuzione dell’appalto), impone la diversa soluzione dell’affermazione del solo obbligo di indicazione delle lavorazioni che il concorrente intende affidare in subappalto, ma non anche del nome dell’impresa subappaltatrice (Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2223; sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449; sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563).<br abp="1618" /><br />
Si tratta, come si vede, di ricostruzioni (entrambe) plausibili e ragionevoli, oltre che fondate sull’esigenza di tutelare l’interesse pubblico all’amministrazione imparziale e corretta delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.<br abp="1619" /><br />
2.2- La scelta dell’opzione ricostruttiva più coerente con la normativa di riferimento esige una preliminare disamina del sistema di regole alla stregua del quale dev’essere affermata la sussistenza (o meno) dell’obbligo dell’indicazione nominativa del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara.<br abp="1620" /><br />
L’art.92, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, che disciplina i requisiti di partecipazione alla gara, stabilisce, innanzitutto, che, ai predetti fini, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili), purchè per l’importo totale dei lavori.<br abp="1621" /><br />
Il combinato disposto degli artt.92, comma 7 e 109, comma 2, d.P.R. cit. e 37, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 chiarisce, poi, che il concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate all’art.107, comma 2 (c.d. opere a qualificazione necessaria) non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma le deve subappaltare a un’impresa provvista della relativa, indispensabile qualificazione.<br abp="1622" /><br />
L’art.118 d.lgs. cit. (collocato sistematicamente entro la Sezione V del codice, rubricata “principi relativi all’esecuzione del contratto”) si occupa, invece, di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto e prevede, per quanto qui rileva, che all’atto dell’offerta siano indicati (solo) i lavori che il concorrente intende subappaltare e che l’affidatario depositi, poi, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative lavorazioni (unitamente a tutte le attestazioni e dichiarazioni prescritte).<br abp="1623" /><br />
2.3- Dall’analisi delle regole appena citate si ricavano, quindi, i seguenti principi: a) per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all’art.107, comma 2, d.P.R. cit.); b) le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all’art.107, comma 2, d.P.R. cit. non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); c) nell’ipotesi sub b) il concorrente deve subappaltare l’esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; d) la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori subappaltati; e) il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talchè il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev’essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice (tra le quali, ad esempio, l’incameramento della cauzione).<br abp="1624" /><br />
Si tratta come si vede di un apparato regolativo compiuto, coerente, logico e, soprattutto, privo di aporie, antinomie o lacune.<br abp="1625" /><br />
2.4- Ora, a fronte di un sistema di regole chiaro e univoco, quale quello appena esaminato, restano precluse opzioni ermeneutiche additive, analogiche, sistematiche o estensive, che si risolverebbero, a ben vedere, nell’enucleazione di una regola non scritta (la necessità dell’indicazione del nome del subappaltatore già nella fase dell’offerta) che (quella sì) configgerebbe con il dato testuale della disposizione legislativa dedicata alla definizione delle condizioni di validità del subappalto (art.118, comma 2, d.lgs. cit.) e che, nella catalogazione (esauriente e tassativa) delle stesse, non la contempla.<br abp="1626" /><br />
2.5- Secondo il canone interpretativo sintetizzato nel brocardo in claris non fit interpretatio (e codificato all’art.12 delle Preleggi), infatti, la prima regola di una corretta esegesi è quella che si fonda sul significato delle parole e che, quindi, là dove questo risulta chiaro ed univoco, quale deve intendersi il dato testuale della predetta disposizione, non è ammessa alcuna interpretazione che corregga la sua portata precettiva (per come desunta dal lessico ivi utilizzato, ove risulti privo di ambiguità semantiche).<br abp="1627" /><br />
2.6- Ma anche in ossequio al canone interpretativo espresso nel brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit si perviene alle medesime conclusioni.<br abp="1628" /><br />
Là dove, infatti, l’art.118, secondo comma, d.lgs. cit., ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, ha evidentemente inteso circoscrivere, in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto, sicchè ogni opzione ermeneutica che si risolvesse nell’aggiunta di un diverso ed ulteriore adempimento (rispetto a quelli ivi classificati) dev’essere rifiutata in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire).<br abp="1629" /><br />
2.7- Dall’esame della vigente normativa di riferimento può, in definitiva, identificarsi il paradigma (riferito all’azione amministrativa, ma anche al giudizio della sua legittimità) secondo cui l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “subappalto necessario”).<br abp="1630" /><br />
2.8- La correttezza della soluzione appena enunciata (e che risponde al primo quesito nel senso di negare la doverosità dell’indicazione nominativa del subappaltatore) risulta, peraltro, avvalorata e corroborata dai convergenti argomenti di seguito (sinteticamente) dettagliati.<br abp="1631" /><br />
2.9- L’esegesi ut supra preferita risulta, innanzitutto, riscontrata dall’esame diacronico della legislazione in materia, che consegna all’Adunanza la preziosa informazione dell’originaria previsione (nella legge 11 febbraio 1994, n.109, c.d. Legge Merloni) dell’obbligo dell’indicazione, già nella fase dell’offerta, di una rosa di imprese subappaltatrici (fino al numero di sei) entro le quali avrebbe poi dovuto essere scelta quella affidataria delle lavorazioni subappaltate, e della successiva abrogazione di tale previsione (già nella legge 18 novembre 1998, n.415, c.d. Legge Merloni ter e poi, definitivamente, con il codice dei contratti pubblici), che costituisce il più valido indice della consapevole ed univoca volontà del legislatore del 2006 di escludere, tra le condizioni di validità del subappalto, l’obbligo dell’indicazione nominativa in discussione.<br abp="1632" /><br />
Non solo, ma anche nel disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (all’esame della Camera dei Deputati, in seconda lettura, al momento della redazione della presente decisione) può ricavarsi un ulteriore prezioso riscontro alla tesi scelta dall’Adunanza Plenaria, là dove si ripristina, ivi, l’obbligo dell’indicazione di una terna di subappaltatori, ad ulteriore conferma che il silenzio serbato sul punto dal codice dei contratti pubblici in vigore non può essere trattato alla stregua di una lacuna colmabile in esito ad una complessa ed incerta operazione ermeneutica, ma costituisce una scelta chiara e cosciente (tanto che la legislazione precedente e, forse, quella successiva hanno operato e, probabilmente, opereranno una scelta diversa).<br abp="1633" /><br />
2.10- La correttezza della scelta interpretativa sopra enunciata risulta, peraltro, avvalorata anche dalle determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (l’AVCP, prima, e l’ANAC, poi) che hanno ripetutamente affermato il principio dell’obbligatorietà della sola indicazione delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto e contestualmente escluso l’obbligatorietà dell’indicazione nominativa del subappaltatore (si vedano la determinazione ANAC nr. 1 dell’8 gennaio 2015; il parere ANAC nr. 11 del 30 gennaio 2014 e la determinazione AVCP nr. 4 del 10 ottobre 2012), approvando, in coerenza con tali enunciazioni, gli schemi dei bandi, con il valore vincolante ad essi assegnati dall’art. 64, comma 4-bis, d.lgs. cit. (e previo parere conforme del Ministero delle infrastrutture).<br abp="1634" /><br />
Come si vede, dunque, le autorità istituzionalmente provviste di competenza in ordine alla vigilanza sulla corretta amministrazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici hanno costantemente espresso l’avviso della doverosità della sola indicazione delle lavorazioni da subappaltare (e non anche del nome dell’impresa subappaltatrice), validando gli schemi dei bandi confezionati in coerenza a tale regola ed ingenerando, perciò, un significativo affidamento circa la legittimità del relativo modus procedendi.<br abp="1635" /><br />
2.11- Lo scrutinio delle direttive europee non conduce ad esiti differenti, confermando, anzi, la correttezza dei principi prima affermati.<br abp="1636" /><br />
Le direttive in materia di appalti pubblici hanno, infatti, rimesso alla discrezionale scelta degli Stati membri o, comunque, delle stazioni appaltanti l’opzione regolatoria attinente alla doverosità dell’indicazione del nome del subappaltatore, ai fini della partecipazione alla gara, astenendosi, quindi, dall’imporre una qualsivoglia soluzione alla pertinente questione.<br abp="1637" /><br />
Orbene, in difetto di un vincolo europeo all’introduzione (in via legislativa o amministrativa) dell’obbligo in discussione, la sua positiva affermazione esige una chiara, univoca ed esplicita sua previsione (con una specifica disposizione di legge), in mancanza della quale resta precluso all’interprete (che eserciterebbe inammissibilmente, in tal modo, in luogo del legislatore o della stazione appaltante, la potestà discrezionale assegnata allo Stato membro dalle direttive) il suo riconoscimento (in esito, peraltro, a un percorso ermeneutico di dubbio fondamento positivo).<br abp="1638" /><br />
2.12- Non solo, ma la tesi contraria dev’essere rifiutata anche perché produrrebbe effetti distorsivi (rispetto al sistema) o, comunque, inutili (rispetto agli interessi che con la stessa si intendono tutelare).<br abp="1639" /><br />
2.13- In primo luogo, l’affermazione dell’obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore all’atto dell’offerta si risolverebbe in una eterointegrazione del bando (che non lo prevedeva), mediante l’inammissibile inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa cogente pretermessa nell’avviso (da valersi quale unica condizione legittimante della sua eterointegrazione).<br abp="1640" /><br />
Mentre, infatti, l’eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l’omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n.1250), nella fattispecie in esame verrebbe, al contrario, automaticamente inserita nel bando una clausola non rinvenibile nel diritto positivo e di mera creazione giurisprudenziale.<br abp="1641" /><br />
2.14- La statuizione dell’adempimento in questione finirebbe, inoltre, per costituire una clausola espulsiva atipica, in palese spregio del principio di tassatività delle cause di esclusione (codificato all’art.46, comma 1-bis, d.lgs. cit.).<br abp="1642" /><br />
Se è vero, infatti, che la latitudine applicativa della predetta disposizione è stata decifrata come comprensiva anche dell’inosservanza di adempimenti doverosi prescritti dal codice, ancorchè non assistiti dalla sanzione espulsiva (cfr. Ad. Plen. n.9 e n. 16 del 2014), è anche vero che l’applicazione di tale principio esige, in ogni caso, l’esistenza di una prescrizione legislativa espressa, chiara e cogente (nella fattispecie non rintracciabile nel codice dei contratti pubblici).<br abp="1643" /><br />
2.15- La tesi favorevole all’affermazione dell’obbligo in questione comporterebbe, peraltro, una confusione tra avvalimento e subappalto, nella misura in cui attrae il rapporto con l’impresa subappaltatrice nella fase della gara, anziché in quella dell’esecuzione dell’appalto, con ciò assimilando due istituti che presentano presupposti, finalità e regolazioni diverse, ma senza creare il medesimo vincolo dell’avvalimento e senza assicurare, quindi, alla stazione appaltante le stesse garanzie contrattuali da esso offerte.<br abp="1644" /><br />
Non solo, ma il relativo assunto si rivela distorsivo del mercato dei lavori pubblici, nella misura in cui costringe le imprese concorrenti a scegliere una (sola) impresa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla gara, mediante l’imposizione di un onere partecipativo del tutto sproporzionato e gravoso.<br abp="1645" /><br />
2.16- La prospettazione qui disattesa finirebbe, infine, per introdurrebbe un requisito di qualificazione diverso ed ulteriore rispetto a quelli stabiliti, con disciplina completa ed autosufficiente, dall’art.92 d.P.R. cit. (che, come si è già rilevato, esclude l’obbligo del possesso delle attestazioni nelle categorie scorporabili, ancorchè a qualificazione necessaria, ai fini della partecipazione alla gara), implicando, di conseguenza, la sua inammissibile disapplicazione, che, tuttavia, postula l’indefettibile presupposto, nella specie inconfigurabile, dell’illegittimità della norma secondaria in quanto confliggente con la disposizione legislativa primaria (come chiarito, ex multis, da Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2014, n.3623).<br abp="1646" /><br />
Se, infatti, il fondamento logico e sistematico della tesi ricostruttiva che afferma l’obbligatorietà dell’indicazione del nominativo del subappaltatore all’atto dell’offerta dev’essere rinvenuto nell’esigenza di garantire alla stazione appaltante il controllo del possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di qualificazione necessari, la sua condivisione postula l’affermazione della necessità, ai fini della partecipazione alla procedura, della dimostrazione della titolarità delle attestazioni riferite anche alle opere scorporabili (ciò che, invece, risulta chiaramente escluso dalla citata disposizione regolamentare dedicata alla disciplina delle qualificazioni e che andrebbe, quindi, logicamente disapplicata, ma in difetto della indispensabile condizione, sopra ricordata, della sua illegittimità).<br abp="1647" /><br />
3.- La soluzione del primo quesito implica la decadenza del secondo, in quanto fondato sull’unico presupposto dell’affermazione della necessità dell’indicazione nominativa del subappaltatore (viceversa negata con la risposta al primo quesito).<br abp="1648" /><br />
4.- Con il terzo quesito si chiede all’Adunanza Plenaria di chiarire la legittimità (rectius: la doverosità) dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n.3 (con la quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori).<br abp="1649" /><br />
A tale problema occorre offrire una risposta negativa, in quanto con la medesima decisione dell’Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Ad. Plen. n. 3 del 2015, punto 2.10).<br abp="1650" /><br />
Non si ravvisano, peraltro, ragioni per rimeditare tale (condivisibile e recente) avviso, nella misura in cui si rivela coerente con la lettura della funzione e dei limiti di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio, per come enunciati da questa stessa Adunanza Plenaria (Ad. Plen. n.9 del 2014).<br abp="1651" /><br />
A questo proposito non può accedersi alla tesi propugnata dalla difesa delle appellanti secondo cui, in applicazione del principio di cui alla A.P. n. 21 del 2012, dovrebbe affermarsi che la esclusione dalla gara per non avere indicato gli oneri di sicurezza aziendale potrebbe essere comminata solo per le procedure bandite successivamente alla pubblicazione della decisione della A.P. n. 3 del 2015.<br abp="1652" /><br />
L’Adunanza al riguardo approfondendo la questione, ritiene di dover riaffermare il tradizionale insegnamento in tema di esegesi giurisprudenziale, anche monofilattica, che attribuisce ad essa valore esclusivamente dichiarativo.<br abp="1653" /><br />
La diversa opinione finisce per attribuire alla esegesi valore ed efficacia normativa in contrasto con la logica intrinseca della interpretazione e con il principio costituzionale della separazione dei poteri venendosi a porre in sostanza come una fonte di produzione.<br abp="1654" /><br />
In proposito è stato perspicuamente osservato: “Ad una diversa conclusione potrebbe invero giungersi solo ove si ritenga che la precedente interpretazione, ancorché poi corretta, costituisca il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con essa (ut lex temporis acti). Ma con ciò, all’evidenza, si trasformerebbe una sequenza di interventi accertativi del contenuto della norma in una operazione di creazione di un novum ius, in sequenza ad un vetus ius, con sostanziale attribuzione, ai singoli arresti, del valore di atti fonte del diritto, di provenienza dal giudice; soluzione non certo coniugabile con il precetto costituzionale dell’art. 101 Cost.” (Cassazione SS.UU. n. 15144 del 2011).<br abp="1655" /><br />
E’ significativo che anche le recenti aperture del giudice di legittimità in tema di prospective overruling siano rimaste confinate in ambito strettamente delimitato.<br abp="1656" /><br />
A far tempo dalla già citata pronuncia delle Sezioni unite n. 15144 del 2011 si è costantemente affermato che per attribuire carattere innovativo all’intervento nomofilattico occorre la concomitanza di tre precisi presupposti e cioè che l’esegesi incida su una regola del processo; che si tratti di esegesi inprevedibile susseguente ad altra consolidata nel tempo e quindi tale da indurre un ragionevole affidamento, e che infine &#8211; presupposto decisivo – comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa (v. anche Cass. 28967/11; 12704/12 e, da ultimo, 19700/15; 20007/15).<br abp="1657" /><br />
Nel caso di specie nessuno degli anzidetti presupposti può ritenersi sussistente non trattandosi di norma attinente ad un procedimento di carattere giurisdizionale, non preesistendo un indirizzo lungamente consolidato nel tempo e non risultando precluso il diritto di azione o di difesa per alcuna delle parti in causa.<br abp="1658" /><br />
In conclusione, se da un lato non sembra possibile elevare la precedente esegesi al rango di legge per il periodo antecedente al suo mutamento, dall’altro non possono essere sottotaciute le aspirazioni del cittadino alla sempre maggiore certezza del diritto ed alla stabilità della nomofiliachia, ma trattasi di esigenze che, ancorché comprensibili e condivisibili de jure condendo, nell’attuale assetto costituzionale possono essere affrontate e risolte esclusivamente dal legislatore.<br abp="1659" /><br />
5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, si devono, quindi, affermare i principi di diritto che seguono:<br abp="1660" /><br />
a) l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, comma 2, d.P.R. cit.;<br abp="1661" /><br />
b) non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto:<br abp="1664" /><br />
a) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio di ANCE e di AISCAT;<br abp="1665" /><br />
b) formula i principi di diritto di cui in motivazione;<br abp="1666" /><br />
c) restituisce gli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione, in rito, nel merito nonché sulle spese del giudizio.<br abp="1667" /><br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br abp="1668" /><br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br abp="1669" /><br />
Riccardo Virgilio,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br abp="1670" /><br />
Pier Giorgio Lignani,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br abp="1671" /><br />
Stefano Baccarini,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br abp="1672" /><br />
Paolo Numerico,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br abp="1673" /><br />
Luigi Maruotti,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br abp="1674" /><br />
Vito Poli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1675" /><br />
Francesco Caringella,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1676" /><br />
Maurizio Meschino,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1677" /><br />
Carlo Deodato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br abp="1678" /><br />
Nicola Russo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1679" /><br />
Salvatore Cacace,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1680" /><br />
Roberto Giovagnoli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1681" /><br />
Raffaele Greco,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br abp="1682" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br abp="1683" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br abp="1686" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br abp="1688" /><br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL SEGRETARIO</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br abp="1690" /><br />
&nbsp;<br abp="1693" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br abp="1694" /><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br abp="1695" /><br />
Il 02/11/2015<br abp="1696" /><br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br abp="1697" /><br />
Il Dirigente della Sezione</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-2-11-2015-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2015 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2015 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-ordinanza-16-10-2015-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-ordinanza-16-10-2015-n-9/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2015 n.9</a></p>
<p>AVOLI &#8211; LORETO Il Procuratore regionale è legittimato a promuovere, dinanzi alle Sezioni riunite, il regolamento di competenza, che si pone come fase autonoma incidentale del giudizio di merito pendente in primo grado e ciò conformemente al principio di garanzia del diritto di difesa per tutte le parti in giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-ordinanza-16-10-2015-n-9/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2015 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-ordinanza-16-10-2015-n-9/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2015 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">AVOLI &#8211; LORETO</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
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<p>Il Procuratore regionale è legittimato a promuovere, dinanzi alle Sezioni riunite, il regolamento di competenza, che si pone come fase autonoma incidentale del giudizio di merito pendente in primo grado e ciò conformemente al principio di garanzia del diritto di difesa per tutte le parti in giudizio.<br />
Un mutamento della condotta processuale del P.M. rispetto alla domanda giudiziale azionata non equivale a rinuncia all’azione, stante la indisponibilità ed irretrattabilità dell’azione del Pubblico ministero.<br />
Il principio di irretrattabilità, costantemente ammesso, trova il suo fondamento non solo nella natura dei poteri esercitabili dal P.M., ma anche nella circostanza che egli agisce a tutela di interessi generali dell’ordinamento nelle materie di contabilità pubblica. Né sussistono ragioni per ritenere non applicabile tale principio anche ai regolamenti di competenza.<br />
La decisione nel merito di un giudizio rimesso alle Sezioni riunite esorbita dalla loro competenza, giacché esse si limitano, a seconda dei casi, o ad affermare il principio di diritto portato alla loro attenzione o ad esercitare il controllo giudiziale sui provvedimenti di sospensione, senza accertare l’esistenza in concreto dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi delle pretese azionate nei giudizi&nbsp;<em>a quibus</em>.<br />
Le questioni preliminari o pregiudiziali rilevanti nei singoli giudizi, non costituenti necessario antecedente logico alla definizione delle questioni controverse, non possono essere decise dalle Sezioni riunite, rientrando nella competenza funzionale della sezione giurisdizionale dinanzi alla quale pendono i relativi giudizi.<br />
L’art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia dipenda dalla definizione di un’altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi del conflitto di giudicati.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Ordinanza n. 9/2015/ORD </strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></strong></div>
<p>composta dai signori magistrati:<br />
Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Rita LORETO &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore<br />
Pino ZINGALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Chiara BERSANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Daniela ACANFORA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Antongiulio MARTINA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>nel giudizio sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al <strong>n.&nbsp;475/SR/RC</strong> del Registro di Segreteria delle Sezioni riunite, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano avverso l’ordinanza della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, n. 2 del 20.03.2015 e nei confronti dei signori:</p>
<ul>
<li>PEIRANO Giancarlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Massella e Flavio Moccia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n. 946, presso lo studio dell’Avv. Carmine Lombardo;</li>
<li>MARIOTTI Gianni, nato il 5.04.1964 a Rovereto (TN), residente a Lana (Bz), in Via Bolzano n. 35/2, non costituito;</li>
</ul>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore;<br />
Esaminati gli atti e documenti di causa;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 24 giugno 2015, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Ciani, il Consigliere relatore Rita Loreto, l’Avv. Michele Massella per Giancarlo PEIRANO ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Amedeo Federici, non costituito il signor Gianni MARIOTTI;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con atto di citazione del 29 luglio 2014 il Procuratore regionale per il Trentino Alto Adige – Bolzano conveniva in giudizio i signori Giancarlo PEIRANO e Gianni MARIOTTI, all’epoca dei fatti Luogotenente e Maresciallo aiutante dei Carabinieri in servizio presso il Centro Carabinieri Trentino Alto Adige di Laives, chiedendone la condanna a pagare, in favore del Ministero della Difesa, la somma di euro 141.259,36 oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, di cui euro 65.947,50 per danno diretto ed euro 75.311,86 per danno all’immagine.<br />
In particolare il Requirente evidenziava che con nota del 30 settembre 2010 l’Ufficio centrale per le Ispezioni Amministrative del Ministero della Difesa aveva segnalato che, nel corso di una inchiesta amministrativa effettuata a campione sul capitolo di spesa n. 4875 – 1 (Indennità personale militare per corsi di istruzione interna/esterna) era stata riscontrata l’abituale e periodica predisposizione, da ricondursi al MARIOTTI quale “contabile agli assegni”, di falsi atti di liquidazione, apparentemente regolari e vistati dagli organi competenti, attraverso i quali venivano documentalmente simulate false esercitazioni esterne, che davano titolo ai militari partecipanti alla corresponsione della c.d. “indennità di marcia”. Tale procedura prevedeva quindi l’emissione di mandati di pagamento in favore dei militari aventi diritto, con conseguente predisposizione dell’ordine dei bonifici ad opera del PEIRANO, il quale attraverso false lettere di accompagnamento ne simulava l’inoltro alla Banca di appoggio ma, in realtà, tali documenti non venivano mai trasmessi all’Istituto di credito.<br />
Secondo il Procuratore procedente tale procedura aveva consentito, al MARIOTTI, di emettere falsi titoli di spesa per esercitazioni mai effettuate ed in favore di militari del tutto ignari, ed al PEIRANO di registrare uscite dalla cassa del VII Reggimento e di prelevare il relativo denaro senza riversarlo sul conto corrente di appoggio per i pagamenti in favore di militari.<br />
Per i medesimi fatti sopra richiamati la Procura militare presso il Tribunale di Verona aveva esercitato l’azione penale nei confronti di MARIOTTI e PEIRANO, per il delitto di concorso in peculato militare continuato ed aggravato di cui all’art. 215 c.p.m.p.<br />
Con sentenza n. 84 del 10.10.2012 – divenuta irrevocabile in data 24&nbsp;ottobre 2013 – il GUP presso il Tribunale militare di Verona aveva accolto l’istanza di patteggiamento proposta ex art. 444 c.p.p. da Giancarlo PEIRANO ed applicato allo stesso la pena di anni due di reclusione militare. Per effetto del patteggiamento il PEIRANO aveva risarcito in parte il danno cagionato all’Erario, versando con assegno circolare la somma di euro 17.635,30.<br />
Il MARIOTTI, giudicato invece con rito ordinario, veniva riconosciuto responsabile dal Tribunale militare di Verona del delitto a lui ascritto e quindi condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione militare con sentenza n. 8 del 28 gennaio 2014. Avverso tale sentenza il MARIOTTI aveva proposto appello ed il relativo giudizio risulta ancora pendente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nell’atto di citazione il Procuratore regionale ha posto in evidenza come a sfavore del PEIRANO – nei cui confronti la sentenza di patteggiamento ormai irrevocabile assumeva valore di prova privilegiata in ordine alla commissione dei fatti sopra descritti &#8211; deponevano le chiare risultanze delle indagini amministrative, ed in particolare la relazione conclusiva della Commissione di indagine in data 1° luglio 2011, nella quale, fra l’altro, si evidenziava che i presunti responsabili del danno erariale potevano <em>“ben individuarsi nelle già emergenti figure del “cassiere” e del “contabile agli assegni”, rispettivamente Giancarlo PEIRANO e Gianni MARIOTTI, il primo quale firmatario unico del conto corrente utilizzato come conto di appoggio per il pagamento delle indennità a favore del personale ed il secondo quale addetto alla compilazione del titolo ed alla liquidazione delle relative competenze del personale avente diritto: essendo costoro, per l’incarico ricoperto e per le attività specifiche ad esso connesse, gli unici in condizioni di distrarre indisturbati più o meno ingenti somme di denaro destinandole fittiziamente al pagamento delle indennità di marcia (avendo i due le necessarie conoscenze e le competenze tecniche ed informatiche della materia)”. </em>La relazione della Commissione di indagine pertanto concludeva affermando che <em>“si ritiene più che plausibile che entrambi possano essere responsabili a pieno titolo ed alla pari nell’illecito in questione”.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Requirente aggiungeva che dalla lettura della sentenza penale n. 8 del 2014, di condanna del MARIOTTI, si era appurata anche l’esistenza di un “memoriale informatico” custodito in una <em>pen drive</em> la cui paternità era stata poi riconosciuta dal PEIRANO, in cui questi aveva ricostruito fedelmente la propria condotta criminosa, riconoscendo in pieno la propria responsabilità circa la sottrazione delle somme sopra indicate e mettendo in evidenza altresì il ruolo e la corresponsabilità del MARIOTTI, peraltro chiaramente emergente dalla motivazione della sentenza di condanna di primo grado e dal copioso materiale probatorio trasmesso a cura del VII Reggimento Carabinieri del Trentino Alto Adige.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A conclusione della propria esposizione dei fatti, il Procuratore regionale enucleava due poste di danno:<br />
danno diretto, pari ad euro 65.947,50 ed all’immagine, pari ad euro 75.311,86, di cui venivano chiamati a rispondere sia il PEIRANO che il MARIOTTI a titolo di dolo ed in via solidale tra loro.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, quanto alla perseguibilità del danno all’immagine, il Procuratore sosteneva che, sebbene l’art. 17, comma 30 ter, d.l. n.&nbsp;78/2009 fosse stato autorevolmente interpretato nel senso che l’azione per danno all’immagine è da intendersi circoscritta ai soli delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale, non vi erano ragioni per ritenere che sussistessero significativi elementi di differenziazione tra il peculato militare, disciplinato dall’art. 215 cod. pen. mil. pace, ed il peculato comune, previsto e punito dall’art. 314 c.p., tali da potere giustificare un differente trattamento quanto alle conseguenze da trarre ai fini dell’azionabilità del danno all’immagine.<br />
Riteneva il Requirente che la sentenza penale irrevocabile di patteggiamento emessa nei confronti del PEIRANO autorizzasse &#8211; al pari di quanto prevede l’art. 123 del codice penale per la querela di falso, ritenuta condizione di procedibilità per antonomasia &#8211; la Procura attrice a contestare il danno all’immagine non solo nei confronti del PEIRANO, nei cui riguardi la sentenza di patteggiamento era divenuta irrevocabile, ma altresì nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, avevano cagionato il danno erariale, e quindi anche del MARIOTTI.<br />
La causa veniva in discussione dinanzi al Collegio di primo grado alla udienza del 22 gennaio 2015, nel corso della quale il difensore del signor MARIOTTI, Avv. Enrico Lofoco, rappresentava che l’udienza dinanzi alla Corte di Appello militare di Roma per la decisione del gravame proposto avverso la sentenza n. 8 del 2014 era stata fissata per il giorno 4 marzo 2015 e pertanto avanzava istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..<br />
Con ordinanza di sospensione n. 2/2015, depositata il 20 marzo 2015, la Sezione territoriale ha ritenuto, quanto al danno diretto, che il venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” e della conseguente sospensione “automatica” del giudizio contabile in caso di contemporanea pendenza di un processo penale non precluda al giudice contabile di disporre, nell’ambito del suo libero apprezzamento, del potere discrezionale di valutare l’opportunità di attendere la definizione in sede penale del giudizio di appello pendente a carico del MARIOTTI, anche al fine di evitare un contrasto fra giudicati.<br />
Quanto al danno all’immagine, la Sezione ha ricordato che per il combinato disposto dell’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102/2009 e dell’articolo 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97, la perseguibilità del danno all’immagine, per i delitti contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, è subordinata alla pronuncia irrevocabile di condanna del giudice penale.<br />
Pertanto il Collegio, ravvisata la necessità che per la posta di danno all’immagine sui fatti oggetto del giudizio vi fosse una pronuncia <em>passata in giudicato</em> del giudice penale, e ravvisata, altresì, per la posta di danno diretto, l’<em>opportunità</em> di attendere l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale, accoglieva la richiesta di sospensione del giudizio <em>fino alla conclusione del processo pendente in grado di appello.</em><br />
Avverso la citata ordinanza il Procuratore regionale per il Trentino Alto Adige – sede di Bolzano ha proposto in data 9 aprile 2015 ricorso per regolamento di competenza dinanzi a queste Sezioni riunite, ex art. 42 c.p.c., ritenendo del tutto illegittima la decisione di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.<br />
Il Procuratore regionale ha in primo luogo ricordato che – come già chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16188 del 24.09.2012 e ribadito dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con ordinanza n. 1/2012 &#8211; nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitata dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale in quanto, ove ammessa, una tale facoltà si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza che con il canone della durata ragionevole del processo ai sensi del nuovo art. 111 della Costituzione.<br />
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di sospensione, ritiene il Procuratore regionale che, sebbene il giudizio penale (pendente per uno solo dei convenuti) e quello per responsabilità amministrativa abbiano ad oggetto i medesimi fatti materiali, essi ben possono essere accertati e valutati autonomamente, ai diversi fini, dal giudice contabile e da quello penale in quanto al di fuori dei confini della pregiudizialità logico-giuridica, che dà ingresso alla sospensione necessaria, non deve ritenersi sussistente la facoltà discrezionale del Giudice contabile di sospendere il processo.<br />
Per ciò che concerne il danno all’immagine, secondo il Procuratore sarebbe maturata quanto meno nei confronti del PEIRANO la condizione di procedibilità, in quanto lo stesso avrebbe già subito una condanna penale divenuta irrevocabile, e comunque tale condizione deve ritenersi estesa, al pari della querela di falso, anche nei confronti del MARIOTTI.<br />
Inoltre la Procura regionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale &#8211; per violazione dell’art. 3 della Costituzione &#8211; dell’art. 17, comma 30 ter citato nella parte in cui non prevede il ricorso all’azione per il risarcimento del danno all’immagine, oltre che nelle ipotesi di danni all’immagine discendenti da delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche nel caso del delitto di peculato militare previsto dall’art. 215 c.p.m.p.. E ciò in quanto identici sono i comportamenti posti a base delle norme di cui agli artt. 314 c.p.p. e 215 c.p.m.p. e identico è anche il bene giuridico protetto (imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione); per cui ad avviso del Requirente risulta irrazionale la mancata inclusione dell’art. 215 citato nel novero dei reati che possono dare luogo ad un procedimento di responsabilità per danno all’immagine.<br />
Sotto il profilo della rilevanza, reputa il Procuratore che la risoluzione della questione appena prospettata, della azionabilità della responsabilità amministrativa anche per il delitto di cui all’art. 215 c.p.m.p.; si pone in chiave prodromica rispetto alla decisione circa la legittimità della sospensione del giudizio deliberata con l’impugnata ordinanza ed alla valutazione delle varie opzioni ermeneutiche che si offrono all’esame di queste Sezioni riunite.<br />
Conclusivamente il Procuratore regionale ha chiesto in via preliminare, che venga dichiarata la sospensione del procedimento per regolamento di competenza, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale per sentirla dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009 per violazione dell’art. 3 della Costituzione in relazione al delitto previsto e punito dall’art. 215 c.p.m.p. (peculato militare). Nel merito, ha chiesto di annullare l’ordinanza della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, n. 2 del 2015 nella parte in cui sospende il giudizio di responsabilità amministrativa.<br />
Dei convenuti si è costituito nel presente giudizio il solo Giancarlo PEIRANO, con il patrocinio degli Avv.ti Michele Mussella e Flavio Moccia, i quali con memoria depositata il 12 giugno 2015 hanno sostenuto l’infondatezza di quanto rappresentato dal Procuratore regionale, in particolare rilevando che, nella specie, l’accertamento da eseguire in entrambi i processi è identico, avendo ad oggetto il medesimo fatto storico dal quale sono scaturiti i giudizi, per cui la sospensione del giudizio contabile deve considerarsi l’unica soluzione idonea a scongiurare un contrasto di giudicati. Per ciò che concerne il danno all’immagine, la difesa del PEIRANO ha contestato l’assunto secondo cui nei confronti del convenuto si sarebbe verificata la condizione di procedibilità, atteso che non è stata emessa alcuna sentenza penale definitiva di condanna, bensì una sentenza di applicazione della pena che non contiene alcun accertamento in merito all’asserita commissione dei fatti addebitati.<br />
Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, il PEIRANO ha richiamato quanto statuito da queste Sezioni riunite con la recente sentenza n. 8/QM del 2015, con cui è stato ribadito che l’azione per il risarcimento del danno all’immagine può essere esercitata solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, con esclusione quindi del delitto di peculato militare.<br />
La questione di costituzionalità sarebbe poi inammissibile, in quanto sollevata successivamente all’ordinanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, oggetto del presente giudizio per regolamento di competenza e, dunque, non riguarderebbe la sospensione disposta dal giudice di primo grado e oggetto del presente giudizio.<br />
In secondo luogo tale questione sarebbe manifestamente infondata, a fronte delle numerose pronunce che hanno escluso dal novero dell’art. 17, comma 30-ter, l’ipotesi del peculato militare e, dunque, anche la Corte costituzionale si sarebbe già pronunciata in senso contrario.<br />
Per tali ragioni la difesa del PEIRANO ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore regionale.<br />
In data 21 maggio 2015 è stata versata in atti memoria della Procura generale, che ha precisato che ai fini della sussistenza della c.d. “sospensione necessaria” di cui all’art. 295 c.p.c. è indispensabile l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, il quale ricorre nel solo caso in cui la definizione di una controversia costituisca, rispetto all’altra, un indispensabile antecedente logico-giuridico che, nella specie, si rinviene proprio nella disposizione di cui all’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, e dunque occorre che la responsabilità amministrativa presupponga necessariamente l’accertamento di un reato. Il Procuratore generale non ritiene poi condivisibile la prospettata questione di legittimità costituzionale, atteso che la questione è già stata in passato affrontata dalla Corte costituzionale.<br />
In conclusione, il Procuratore generale ha chiesto di voler respingere “nel merito” la richiesta di regolamento di competenza poiché la disposta ordinanza di sospensione è conforme ai presupposti di legge.<br />
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2015, udito il Consigliere relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dr. Francesco Lombardo, ha richiamato le considerazioni di cui all’atto scritto in ordine alla necessità di sospendere il giudizio ed ha ribadito la richiesta di rigetto del regolamento di competenza. In ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ha ricordato che la questione non è rilevante nel presente giudizio e che comunque è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale.<br />
L’Avv. Massella, in difesa di Giancarlo PEIRANO, ha sostenuto la correttezza dell’ordinanza di sospensione del giudizio e ne ha chiesto la conferma.<br />
La causa quindi è passata in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<p><strong>1.</strong>&nbsp; Il Collegio deve in primo luogo esaminare la questione dell’incidenza, sulla domanda per regolamento di competenza avanzata dal Procuratore regionale, delle conclusioni di segno contrario formulate dal Procuratore generale e ribadite dal Pubblico ministero in udienza.<br />
A tal fine appare opportuno accennare alla natura del rapporto intercorrente tra la Procura regionale e quella generale. In proposito l&#8217;art. 2 d.l.&nbsp;15 novembre 1993 n. 453, come modificato dalla legge di conversione 14&nbsp;gennaio 1994 n. 19, così recita:&nbsp;&nbsp; <em>&#8220;<strong>1.</strong> Le funzioni di Pubblico Ministero innanzi alle Sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei Conti sono esercitate dal Procuratore generale o da un vice Procuratore generale.&nbsp; <strong>2.</strong> Presso le Sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da un vice Procuratore generale o da altro magistrato assegnato all&#8217;ufficio. <strong>3.&nbsp;</strong>Il&nbsp;Procuratore generale coordina l&#8217;attività dei Procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici&#8221;.</em><br />
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (Cass. SS.UU., n. 19/2000) che la circostanza che il Procuratore generale abbia solo compiti di coordinamento nei confronti dell&#8217;attività dei Procuratori regionali (al fine di garantire un’organizzazione degli uffici di Procura tale da rendere possibile la composizione anche in via preventiva dei vari interessi dagli stessi perseguiti) e che questi ultimi siano gli esclusivi promotori dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile davanti alle Sezioni regionali, induce a “ritenere che i due uffici, ancorché collegati, siano processualmente autonomi”.<br />
Deve quindi riconoscersi, come già affermato da queste Sezioni riunite con ordd. n. 1/ 2012 e n. 3/2012, la piena legittimazione processuale del Procuratore regionale a promuovere, dinanzi a queste Sezioni riunite, il regolamento di competenza, che si pone come fase autonoma incidentale del giudizio di merito pendente in primo grado, e ciò conformemente al principio di garanzia del diritto di difesa per tutte le parti in giudizio.<br />
Ciò premesso, va poi chiarito che l’impostazione data alle proprie conclusioni dal Procuratore generale, il quale interviene in giudizio in virtù di propria esclusiva e specifica attribuzione funzionale, non si configura certamente quale rinuncia al proseguimento dell’azione una volta che la stessa sia pervenuta allo stadio processuale del dibattimento.<br />
In adesione ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 620/A del 3 luglio 1989 e n. 681/A dell’11 agosto 1990; Sez. I Centr., 27 marzo 2001, n. 78; Sez. Lombardia, n. 382/1999) è convincimento del Collegio che un mutamento della condotta processuale della Parte pubblica rispetto alla domanda giudiziale azionata non equivalga a rinuncia all’azione, stante la indisponibilità ed irretrattabilità dell’azione del P.M., di cui è conferma la costante affermazione giurisprudenziale di questa Corte.<br />
Del resto il principio di irretrattabilità, costantemente ammesso, trova il suo fondamento non solo nella natura dei poteri esercitabili dal P.M., ma anche nella circostanza che egli agisce a tutela di interessi generali dell’ordinamento nelle materie di contabilità pubblica. Né sussistono ragioni per ritenere non applicabile tale principio anche ai regolamenti di competenza, nell’ambito dei quali si colloca il presente giudizio.<br />
Se ne deduce agevolmente che le conclusioni formulate dal Procuratore generale, di segno contrario all’azione proposta, lungi dal comportare rinuncia all’azione vanno considerate e valutate come manifestazione dell’autonomia del magistrato che esercita le funzioni Pubblico Ministero, libero di proporre le proprie ragioni secondo la previsione dell’art. 53 del codice di procedura penale, ritenuto pacificamente applicabile anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti.<br />
Al Giudice, pertanto, è rimessa la pronuncia definitiva nel merito della domanda, senza che effetti vincolanti discendano da siffatte conclusioni di segno opposto.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp; Appare poi opportuno, prima di passare all’esame del merito, ricordare (cfr. SS.RR. sent. n. 12/2011) che il giudizio innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, diversamente da quello delle Sezioni unite della Cassazione, è costituito non da tutta la causa controversa dinanzi alle sezioni cc.dd. semplici, bensì da una questione di massima o da un conflitto di competenza, per espressa previsione dell’art.1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993 e succ. mod., oltre che, appunto, dalla cognizione sul regolamento di competenza avverso ordinanze di sospensione, in virtù del mutato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, emerso anche a livello costituzionale, con il novellato art. 111 Cost., che configura la sospensione del processo come un’evenienza eccezionale, contro cui non potrebbe non essere ammesso un rimedio impugnatorio con carattere di generalità, a tutela del principio, costituzionale ed europeo, della ragionevole durata dei processi (così&nbsp; pure SS.RR., ord. n. 3/2012).<br />
Ne consegue, da un lato, che la decisione nel merito di un giudizio rimesso alle Sezioni riunite esorbita dalla loro competenza, giacché esse si limitano, a seconda dei casi, o ad affermare il principio di diritto portato alla loro attenzione o ad esercitare il controllo giudiziale sui provvedimenti di sospensione, senza accertare l’esistenza in concreto dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi delle pretese azionate nei giudizi <em>a quibus </em>(in tal senso, per le questioni di massima, cfr. SS.RR. nn. 6-7-8-9/2010/QM e nn.&nbsp;3-4/2011/QM); dall’altro, che le questioni preliminari o pregiudiziali rilevanti nei singoli giudizi (su competenza e giurisdizione, presupposti e condizioni dell’azione, etc.), non costituenti necessario antecedente logico alla definizione delle questioni controverse, non possono essere decise dalle Sezioni riunite, rientrando nella competenza funzionale della Sezione giurisdizionale dinanzi alla quale pendono i relativi giudizi.<br />
È quindi inammissibile, in questa sede, l’esame della questione relativa alla proponibilità dell’azione di responsabilità per danno all’immagine anche in relazione a fatti sussumibili nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 215 c.p.m.p., come pure la connessa questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n.102 del 2009, per contrasto con l’art. 3 Cost., poiché si ritiene che la stessa non sia rilevante in questa fase, non assumendo l’eventuale scrutinio di costituzionalità in ordine alla norma menzionata carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sul regolamento di competenza. Spetterà pertanto al giudice <em>a quo</em> valutare la rilevanza e la fondatezza della questione nell’ambito del giudizio di merito.<br />
<strong>3</strong><strong>.</strong>&nbsp; Ciò premesso, queste Sezioni riunite sono chiamate a delibare in ordine alla fondatezza dell’impugnazione del Procuratore regionale avverso l’ordinanza con la quale la Sezione giurisdizionale di Bolzano ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.<br />
In rito, il ricorso è da considerarsi ammissibile, alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul punto si osserva che queste Sezioni riunite si sono ampiamente espresse, con le ordinanze n. 1 del 26 aprile 2012 e n. 3 del 21 giugno 2012, affermando che il rimedio previsto dall’art. 42 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche al processo celebrato dinanzi alla Corte dei conti; e ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 26 del R.D. n. 1038 del 1933, non dovendo ritenersi di ostacolo all’applicazione del procedimento disciplinato dal codice di procedura civile il dato letterale contenuto nell’art. 47 c.p.c. in base al quale “<em>l’istanza …si propone alla Corte di Cassazione</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È stato, invero, osservato (SS.RR. ord. n. 1/2012) che “<em>In disparte l’ovvia considerazione che il c.p.c. può solo disciplinare le competenze degli organi della giurisdizione ordinaria e che i rapporti tra quest’ultima e quelle speciali (</em>rectius<em>: specializzate) possono svolgersi solo nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 111, ultimo comma, Cost., emerge la necessità che lo stesso giudice contabile individui, all’interno del proprio sistema giurisdizionale, e sulla base del meccanismo già citato di cui all’art. 26 del regolamento di procedura, l’articolazione assimilabile, per funzione, a quella alla quale il codice del rito civile intesta la competenza della Corte di Cassazione</em>.”<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale articolazione è stata individuata nelle Sezioni riunite, ritenuto giudice naturalmente competente a decidere sul regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., e ciò sia in base a quanto enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 2011, che ha assimilato le funzioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti a quelle delle Sezioni unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sia – e soprattutto – tenuto conto che nel sistema giurisdizionale contabile si rinviene solo in capo alle Sezioni riunite la condizione di essere soltanto giudice di legittimità e pertanto, è stato in definitiva rilevato che “<em>l’individuazione di un giudice del gravame che non abbia, a sua volta, la possibilità, neppure teorica, di sospendere esso stesso, in prima istanza, ex art. 295 c.p.c. il processo, costituisce elemento di chiusura del sistema in termini di garanzia effettiva della giusta durata del processo</em>” (SS.RR., ord. n. 1/2012).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orientamento, quest’ultimo, che ha consentito di superare la posizione di chiusura assunta dalle Sezioni riunite con le risalenti decisioni n. 7 e 12/2002 e che si è allineato, fra l’altro, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la generale impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., del provvedimento di sospensione, nel rispetto dei principi di ragionevole durata del processo, posto che la sospensione si risolve comunque in un diniego, sia pure temporaneo, di giustizia (Cass., SS.UU., 1.10.2003, n. 14670/ord.; 26.07.2004, n. 14060 ord.). Ne deriva, sempre secondo la giurisprudenza della Cassazione, che il ricorso debba essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (Cass., n. 14067/2003; Sez. VI, n. 23906/2010 ord.), poiché ragionando altrimenti si giungerebbe alla incoerente conseguenza di sottrarre al controllo del Giudice proprio i provvedimenti adottati per mere ragioni di opportunità e in assenza delle condizioni previste dal legislatore (SS.RR. ord. n. 3/2012).<br />
3. Passando al merito della questione, si osserva che l’ordinanza impugnata ha disposto la sospensione del giudizio di merito, in base a due concorrenti argomentazioni: per quanto riguarda il danno diretto, l’<em>opportunità </em>di attendere l’esito del giudizio penale di appello pendente nei confronti del MARIOTTI, anche al fine di evitare il rischio di contrasti di giudicati; per quanto riguarda il danno all’immagine, poiché dal combinato disposto di cui all’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/2009 e dell’art. 7 della L. n.&nbsp;97/2001 <em>“deriva la necessità che sui fatti oggetto del giudizio vi sia una pronuncia irrevocabile del giudice penale”.</em><br />
La Sezione ha quindi disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.&nbsp;295 c.p.c., con onere di riassunzione della causa entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza penale pendente dinanzi alla 2ª Sezione della Corte Militare di appello di Roma.<br />
In via pregiudiziale, l’odierna istanza per regolamento di competenza si appalesa tempestiva, atteso che l’ordinanza impugnata è stata depositata dalla Sezione territoriale il 20 marzo 2015, mentre il ricorso è stato depositato dal Procuratore regionale presso la segreteria di queste SS.RR. in data 9 aprile 2015, e le stesse notifiche ai controinteressati sono avvenute in data 27 marzo 2015, quindi nel rispetto dei termini fissati dall’art. 47, commi 2 e 3, del c.p.c.<br />
Nel merito il gravame, in difformità dalle conclusioni della Procura Generale, è fondato e deve essere accolto.<br />
Al riguardo si deve infatti ribadire quanto già più volte enunciato da queste Sezioni riunite, e cioè che la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che la sospensione necessaria del giudizio di cui all’art. 295 c.p.c., richiamata dal Giudice di prime cure, deve essere disposta solo nelle ipotesi in cui sia rinvenibile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra due cause oggetto di distinti processi; e ciò è evidente a seguito della novella dell’art. 295 c.p.c.., ad opera della riforma del 1990, che ha eliminato il richiamo all’art. 3 dell’abrogato codice di procedura penale, il quale prevedeva la sospensione per effetto della sola influenza dell’indagine sui fatti affidata al giudice penale..<br />
In altri termini l’art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un’altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi del conflitto di giudicati (Cass. civ., Sez. Lav., n. 2048/2003).&nbsp;&nbsp;<br />
Ciò posto, nell’odierna fattispecie appare evidente la carenza del su detto necessario rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.<br />
Esso manca in primo luogo per quanto riguarda il danno diretto, per il quale la stessa Sezione territoriale ha fatto riferimento alla mera “opportunità” di sospendere il giudizio di responsabilità in attesa della definizione del processo penale di appello nei confronti del MARIOTTI, cosicché nel caso in esame si verte non in ipotesi di sospensione necessaria, bensì in una non consentita sospensione discrezionale del processo neppure motivata da esigenze istruttorie.<br />
E, dunque, se non sussiste pregiudizialità logico-giuridica del giudice penale, gli stessi fatti materiali, nella specie, ben possono essere accertati autonomamente dal giudice contabile.<br />
Si deve infatti rilevare che nell’atto introduttivo del giudizio gli elementi ritenuti fortemente indizianti della responsabilità dei convenuti sono stati indicati dal Requirente anche a prescindere dal giudizio penale. Ci si riferisce, in particolare, agli esiti dell’inchiesta amministrativa effettuata da apposita Commissione del Ministero della Difesa, la quale aveva permesso di scoprire l’abituale e periodica predisposizione di falsi atti di liquidazione apparentemente in favore di militari del tutto ignari, con uno stratagemma che consentiva di prelevare il denaro senza però riversarlo sul conto corrente degli apparenti beneficiari, in quanto, in realtà, gli ordini di bonifico non venivano mai trasmessi all’Istituto di credito.<br />
Il Procuratore regionale ha poi richiamato le dichiarazioni confessorie del PEIRANO, il quale ha riconosciuto la propria responsabilità circa la sottrazione delle somme sopra indicate ed ha messo in evidenza il ruolo e la corresponsabilità del MARIOTTI.<br />
Mancando una pregiudizialità logico giuridica del giudizio penale, si deve convenire che, nella specie, l’accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti per il danno patrimoniale cagionato non necessita della definizione del processo penale con efficacia di giudicato. Per tali ragioni e sulla base degli indicati elementi probatori e di altri indizi mutuati dalla sentenza di condanna del MARIOTTI, ritenuti dal Procuratore regionale gravi, precisi e concordanti, i medesimi fatti materiali oggetto del procedimento penale devono valutarsi autonomamente dalla Sezione territoriale contabile al fine di accertare la responsabilità dei convenuti per il danno erariale pari alle somme di cui era stata riscontrata l’illecita sottrazione.<br />
Con riferimento, poi, al danno all’immagine, deve parimenti escludersi la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio contabile ex art. 295 c.p.c. Ciò in ragione di un duplice ordine di motivi: in primo luogo, poiché l’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, sulla perseguibilità del danno all’immagine, non prevede l’obbligo di disporre la sospensione in attesa della sentenza penale irrevocabile di condanna, che, peraltro, nei confronti del PEIRANO già sussiste, essendo pacificamente ammesso che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una pronuncia di condanna.<br />
In secondo luogo, poiché l’operatività dell’art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità concreta ed attuale, ovvero la pendenza della causa pregiudiziale (Cass. civ., ord. n. 6149/2005; n. 21931/2008; n. 18026/2012; Corte conti, SS.RR., n. 12/2014).<br />
Nel caso in esame, invece, non risulta in atti, per il PEIRANO, la pendenza del processo penale, essendo quest’ultimo ormai definitosi nei suoi confronti con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile in data 24.10.2013.<br />
E neppure si ravvisa una pregiudizialità concreta ed attuale del giudizio penale pendente a carico del MARIOTTI, nei confronti del quale, mancando una sentenza penale irrevocabile di condanna, deve considerarsi carente uno dei presupposti richiesti dall’art. 17, comma 30 ter del D.L. più volte citato per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’immagine da parte del P.M. contabile, non ritenendo queste Sezioni riunite di poter condividere la premessa ermeneutica da cui muove la Procura attrice, che ha invece considerato la sentenza irrevocabile di condanna una condizione di procedibilità estensibile, in analogia con quanto disposto dall’art. 121 c.p. <em>“a tutti coloro che hanno commesso il reato”.</em><br />
Spetterà pertanto al primo Giudice valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’immagine e se la fattispecie delittuosa oggetto del giudizio possa o meno trovare inclusione nel novero dei reati che possono dare luogo, ai sensi dell’art.&nbsp;17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009, ad un procedimento di responsabilità per danno all’immagine.<br />
Quanto, infine, alla legittimità della c.d. “sospensione facoltativa”, si ritiene sufficiente richiamare la giurisprudenza (Cass. n. 14067/2003, Sez. I n.&nbsp;1406272002; Sez. VI, n. 23906/2010) secondo cui essa, qualora non trovi fonte in una precisa disposizione di legge, non può ritenersi legittima, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel caso in esame, quindi, mancando i presupposti legittimanti l’esercizio del potere di sospensione e non essendo sufficienti meri motivi di opportunità a fondare una sospensione “sine die” del processo, l’ordinanza va ritenuta illegittima.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conseguenza di quanto precede, il ricorso del Procuratore regionale si appalesa fondato e deve essere accolto, annullando l’impugnata ordinanza di sospensione del processo, non dovendosi, ovviamente, in questa sede esaminare la fondatezza dell’atto di citazione o la sufficienza degli elementi di prova forniti dall’attore pubblico.<br />
Gli atti devono pertanto essere restituiti al primo Giudice per la prosecuzione del giudizio di merito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Attesa l’incidentalità del presente gravame, la pronuncia sulle spese compete al giudice di merito unitamente alla pronuncia definitiva.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,<br />
Accoglie il ricorso proposto dal Pubblico Ministero e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di sospensione della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige con sede in Bolzano, n. 2/2015 depositata il 20.03.2015 e rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio di merito.<br />
Spese al definitivo.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2015.</p>
<div style="text-align: center;">L’ESTENSORE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rita Loreto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria in data 16 ottobre 2015<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pietro Montibello</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-ordinanza-16-10-2015-n-9/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2015 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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