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	<title>8984 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8984 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8984/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8984</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; S. Romano Est. S.a.s. Monteverdi Inc. (Avv. prof. L. Conti e Avv.ti V. Grimaldi, G. Cassar e F. Sciaudone) contro la Prefettura di Grosseto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8984/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8984/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8984</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> S.a.s. Monteverdi Inc. (Avv. prof. L. Conti e Avv.ti V. Grimaldi, G. Cassar e F. Sciaudone) contro la Prefettura di Grosseto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attivita’ Culturali, la Soprintendenza BB. AA. AA. SS. di Siena e Grosseto (Avvocatura dello Stato), la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, ed il Comune di Cinigiano, (non costituiti) e nei confronti di Terna s.p.a. (Avv. prof. S. Grassi ed Avv.ti F. Passeggio ed E. Buson), il Gestore della rete di trasmissione nazionale (non costituito) ed il Comune di Civitella Paganico (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità della legge n. 241 del 1990 alla materia degli elettrodotti e sulla decorrenza del termine di trenta giorni per opporsi alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Elettrodotti &#8211; Art. 11 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 &#8211; Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 241/90 sulla partecipazione al procedimento amministrativo – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento – Sussiste &#8211; Progetto che interessi anche tutti i residenti nelle zone che saranno attraversate dal passaggio delle linee elettriche &#8211;  Comma terzo dell’art. 8 legge 241/90 – Applicabilità &#8211; Forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi – Termine di trenta giorni per esprimere il motivato dissenso o impugnare l’atto conclusivo del procedimento – Decorrenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La questione dell’applicabilità della legge n. 241 del 1990 alla materia degli elettrodotti, per quanto attiene alla disciplina della partecipazione al procedimento, è stata risolta, ratione temporis, dall’art. 11 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, il quale dispone che ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 241/90 sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Pertanto in applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione procedente ha l’obbligo di comunicare personalmente, ai soggetti interessati, l’avvio del procedimento. Cionondimeno, poichè nella fattispecie il progetto interessa anche tutti i residenti nelle zone che saranno attraversate dal passaggio delle linee elettriche, trova applicazione il comma terzo dell’art. 8 della legge n. 241/90 il quale prevede forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale, comunque idonee ad assicurare la partecipazione al procedimento, stabilite dall’amministrazione procedente</p>
<p>2. La formulazione dell’art. 14 ter, comma 7, l. 241/90, come sostituito dall’art. 11 l. 340/2000, non comporta che “il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento” debba farsi necessariamente decorrere dall’acquisizione al protocollo dell’ente del verbale della conferenza di servizi. Laddove, come nella fattispecie, detto verbale sia consegnato al legittimo rappresentante dell’ente, intervenuto alla conferenza, può ritenersi acquisito dall’ente rappresentato, ai fini del decorrenza del termine entro cui deve intervenire l’espressione definitiva della volontà dell&#8217;amministrazione ovvero la notifica del proprio motivato dissenso, ovvero ancora l’impugnativa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
S E N T E N Z A</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso <b>n. 1027/2004</b> proposto da</p>
<p><b>S.a.s. MONTEVERDI INC. di JANET TOWNSLEY, SOCIETA’ TENUTA MONTEVERDI s.a.s.</b> e <B>SOCIETA’ CIVILE PER AZIONI PAGANICO, </B>in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,  rappresentate e difese dall’avv. prof. Luca Conti e dagli avv.ti Vittorio Grimaldi, Germana Cassar e Francesco Sciaudone  ed elettivamente domiciliato in Firenze, viale dei Mille n. 55 ;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
PREFETTURA DI GROSSETO<i></b></i>, in persona del Prefetto pro-tempore,</p>
<p><B>MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</B>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
<b><br />
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
<b><br />
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA</b>, in persona del Provveditore pro-tempore,<br />
<b><br />
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA TOSCANA,</p>
<p>SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, </p>
<p>SOPRINTENDENZA BB. AA. AA. SS. di Siena e Grosseto</b><br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;<br />
<b><br />
REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;<br />
<b><br />
PROVINCIA DI GROSSETO</b>, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
<b><br />
COMUNE DI CINIGIANO</b>, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</i><br />
TERNA S.P.A. Realizzazione Impianti e Sviluppo<i></b></i>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Stefano Grassi e dagli avv.ti Filomena Passeggio ed Elena Buson ed elettivamente domiciliata in Firenze, corso Italia n. 2;<br />
<b><br />
GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<b><br />
COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO</b>, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto del Prefetto di Grosseto del 9 aprile 2004 n. 430, con il quale Terna s.p.a. è stata autorizzata ad occupare le aree di proprietà delle ricorrenti, nonché degli allegati elenchi descrittivi dei terreni e piano particellare;<br />
del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 7/2004 del 20 gennaio 2004, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, con il quale Terna s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire sulle aree di proprietà delle ricorrenti il collegamento a 380 kV, in doppia terna, tra gli esistenti elettrodotti “Suvereto &#8211; Montalto di Castro” e “Poggio a Caiano &#8211; Roma Nord” e la variante al tracciato della linea elettrica “Suvereto – Montalto di Castro”, nei comuni di Civitella Paganico e Cinigiano;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate e di Terna s.p.a.;<br />
Visti i motivi aggiunti, notificati il 15-17 settembre 2004, proposti avverso gli atti sopra indicati;<br />
Visti i motivi aggiunti, notificati il 9-12 maggio 2005, proposti <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></i> </p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto del Prefetto di Grosseto del 31 marzo 2005 n. 426, che ha imposto la servitù perpetua sulle aree delle ricorrenti;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 novembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l&#8217;avv. G. Cassar e l&#8217;avv. S. Grassi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
F A T T O</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Titolari di aziende agrituristiche site nel comune di Civitella Paganico, in un territorio dotato di notevole pregio paesaggistico-ambientale e storico-archeologico, le società in epigrafe indicate ricevevano la notifica del decreto prefettizio del 9 aprile 2004 con il quale Terna s.p.a. era stata autorizzata ad occupare varie aree di loro proprietà.<br />
Dalle premesse del decreto, i soggetti citati apprendevano che con decreto del ministero dell’Ambiente del 20 gennaio 2004, la società Terna era stata autorizzata a costruire ed esercire il collegamento a 380 kV, in doppia terna, tra gli esistenti elettrodotti “Suvereto &#8211; Montalto di Castro” e “Poggio a Caiano &#8211; Roma Nord” e la variante al tracciato della linea elettrica “Suvereto – Montalto di Castro”, nei comuni di Civitella Paganico e Cinigiano.<br />
Con il ricorso proposto, le società interessate assumono che, prima della notifica del decreto prefettizio, non erano state messe a conoscenza dell’avvio della procedura di approvazione dell’opera pubblica e, pertanto, non sono state in grado di partecipare al relativo procedimento.<br />
Avverso gli atti impugnati, le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:<br />
1) omessa comunicazione di avvio del procedimento di approvazione dell’opera pubblica; la circostanza non è stata sanata dalla pubblicazione dell’avviso su due quotidiani locali né dalla pubblicità prevista dall’art. 111 del r.d. n. 1775/1933; assenza di presupposti per l’applicazione dell’art. 8 della legge n. 241/90;<br />
2) mancata previsione di una soluzione alternativa, come quella di interrare l’elettrodotto seguendo le strade esistenti; violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di proporzionalità dell’azione amministrativa;<br />
3) violazione dell’art. 81 del d.p.r. n. 616/77, avendo il comune espresso parere negativo al tracciato in sede di Conferenza di servizi, nella quale non si sarebbe registrata la affermata unanimità dei soggetti ad essa partecipanti; in mancanza dell’intesa, mancata previa valutazione da parte del Consiglio dei Ministri;<br />
4) carenza di autorizzazione paesaggistica, atteso che quella del 13 agosto 1998 era scaduta (dopo il quinquennio di validità) il 9 settembre 2003; alla data di approvazione dell’opera pubblica non vi era stata né una nuova autorizzazione né il rinnovo della precedente;<br />
5) incompetenza del Prefetto nell’adozione del decreto di occupazione, essendo competente il dirigente dell’amministrazione procedente; violazione dell’art. 107 del t.u. degli enti locali;<br />
6) omessa esatta indicazione dei beni da espropriare da parte del decreto prefettizio;<br />
7) illegittima revoca implicita dell’autorizzazione a svolgere attività agrituristica.<br />
Con i motivi aggiunti notificati il 15<b> </b>settembre 2004, proposti avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
8) intervenuta scadenza della precedente valutazione di impatto ambientale operata dalla regione Toscana, dopo la proroga triennale della stessa; assenza di presupposto per la costruzione dell’opera pubblica, né varrebbe il mero aggiornamento della v.i.a.;<br />
9) dichiarazione di pubblica utilità emessa senza la previa autorizzazione paesaggistica, né varrebbe l’autorizzazione del 2002 limitata alla variante e non riferibile all’intera opera approvata.<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2005, avverso il decreto prefettizio di imposizione di servitù di elettrodotto, sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
10) illegittima facoltà concessa a Terna s.p.a. di abbattere le piante che rechino pregiudizio all’elettrodotto, in qualunque tempo e senza preavviso; violazione dell’art. 121 del r.d. n. 1775/1933;<br />
11) omesso preavviso dell’attività di abbattimento delle piante; ulteriore violazione dell’art. 121 del r.d. n. 1775/1933.<br />
Costituitesi in giudizio, le amministrazione statali sopra indicate e la società Terna hanno preliminarmente eccepito: la tardività dell’impugnativa del decreto ministeriale e l’improcedibilità di quella del decreto prefettizio, non censurato per vizi propri; l’inammissibilità in via derivata dei motivi aggiunti e, comunque,  la tardività degli stessi, applicandosi il termine processuale ridotto di cui all’art. 23 bis della legge n. 1034/1971; in ogni caso, la tardività del primo motivo aggiunto, nonché l’inammissibilità del medesimo, per difetto di giurisdizione, concernendo esso l’efficacia e non la validità dell’atto; l’inammissibilità del secondo motivo aggiunto, essendo stata già dedotta la relativa censura; l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso introduttivo, non essendo stata impugnata la v.i.a. concernente la scelta del tracciato, né la successiva proroga; l’inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata, per la prima volta, in sede di motivi aggiunti; nel merito, le parti resistenti hanno chiesto la reiezione del gravame e di tutti i motivi aggiunti proposti, siccome infondati.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
1 – Le società ricorrenti, proprietarie di aziende agrituristiche in località di rilevante valore paesaggistico e storico-archelogico, hanno impugnato il provvedimento di approvazione del progetto di opera pubblica, consistente in un collegamento tra due elettrodotti esistenti e in una variante da apportare in un tratto di elettrodotto esistente.<br />
Precisano le ricorrenti che l’opera prevista attraverserà centralmente le loro proprietà con la costruzione di 12 tralicci di altezza pari a 70 metri in doppia terna e che il paesaggio circostante ne riceverà grave ed irrimediabile pregiudizio.<br />
Con il ricorso introduttivo è impugnato anche il decreto prefettizio che autorizza la società Terna s.p.a. all’occupazione d’urgenza delle aree occorrenti.<br />
Con un primo gruppo di motivi aggiunti, proposti avverso gli stessi atti già impugnati, hanno dedotto altre due censure in relazione agli atti e ai documenti depositati da Terna s.p.a., nonché una domanda di risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario, conseguenti ai provvedimenti impugnati.<br />
Con un secondo gruppo di motivi aggiunti, proposti ex lege n. 205/2000, le ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio di imposizione di servitù perpetua sulle aree interessate.<br />
2 – Ritiene il Collegio di prescindere dall’esame delle numerose eccezioni processuali, sollevate dalle parti resistenti, atteso che il ricorso, ed i motivi aggiunti, appaiono infondati nel merito.<br />
3 – Con il primo motivo del ricorso introduttivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non avendo ricevuto la previa comunicazione di avvio del procedimento che ha portato prima all’approvazione dell’opera pubblica e poi all’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza delle aree di proprietà.<br />
Il vizio dedotto non sarebbe stato sanato né dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito del progetto su due quotidiani locali né dalla pubblicità prevista dall’art. 111 del r.d. n. 1775/1933; in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 8 della legge n. 241/90, trattandosi di procedimento che ha riguardato solo pochi soggetti interessati dall’installazione dei tralicci previsti.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Nel confutare la tesi principale sostenuta con il motivo in esame, la difesa delle parti resistenti deduce l’inapplicabilità nella fattispecie degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di una legge generale che deve ritenersi derogata, in materia di impianti di elettrodotti, dalla norma speciale rappresentata dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 che, sotto il profilo della partecipazione al procedimento, reca una disciplina particolare destinata a sostituire la norma generale invocata.<br />
Più dettagliatamente, poiché il procedimento di autorizzazione degli elettrodotti non prevede la pubblicità mediante comunicazione personale, l’esigenza di partecipazione sottesa alla legge n. 241/90 deve ritenersi soddisfatta dalla forma di pubblicità prevista dalla norma speciale, che nella fattispecie si è realizzata mediante la pubblicazione dell’avvio del procedimento sulla Gazzetta Ufficiale, con la descrizione della natura degli interventi e l’indicazione dei comuni che ne sarebbero stati interessati, nonché con la pubblicazione dell’istanza di autorizzazione della Terna s.p.a. sull’albo pretorio dei due comuni citati.<br />
Pertanto, essendo stata comunque garantita ai proprietari la facoltà di partecipare al procedimento, non troverebbero applicazione le forme e le modalità previste dalla legge generale sul procedimento.<br />
La tesi esposta non può essere condivisa.<br />
Essa riposa, infatti, sul presupposto – che dovrebbe essere dimostrato e non dato per acquisito – che la legge speciale contenga tutti gli elementi della previsione generale ed in aggiunta elementi ulteriori, tali da costituire i tratti specializzanti della fattispecie.<br />
Nel caso in esame, se la norma generale (artt. 7 e 8 della legge 241/90) prevede, in funzione garantista dell’interesse del soggetto che potrebbe essere leso dal provvedimento, la facoltà di partecipare al procedimento amministrativo (volto all’emanazione dell’atto) previa una comunicazione personale del relativo avvio, la tesi dell’applicabilità della norma speciale – che riguarda nella specie gli impianti di elettrodotti – dovrebbe sostenersi sulla dimostrazione del raggiungimento della stessa finalità della norma generale mediante forme di pubblicità diverse ma idonee ad assicurare la medesima utilità sostanziale, e cioè quella di venire facilmente e compiutamente a conoscenza del procedimento al fine di potervi partecipare.<br />
In ogni caso, la questione dell’applicabilità della legge n. 241 del 1990 alla materia degli elettrodotti, per quanto attiene alla disciplina della partecipazione al procedimento, è nella specie risolta, <i>ratione temporis</i>,  dall’art. 11 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, il quale detta che, ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 241/90 sulla partecipazione al procedimento amministrativo.<br />
Nella specie, l’istanza di autorizzazione di Terna s.p.a. reca la data del 21 dicembre 2001; il procedimento amministrativo è stato avviato successivamente e l’approvazione dell’elettrodotto è intervenuta nel marzo del 2004.<br />
Pertanto, in base all’art. 11 l. 36/2001, trovano applicazione il capo III l. 241/90 e, in particolare, gli artt. 7 e 8 della legge sul procedimento.<br />
Né varrebbe richiamare la legge regionale toscana 11 agosto 1999 n. 51, che disciplina l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti la quale prescrive (art. 6, secondo comma) che la relativa domanda sia pubblicata sul B.U.R.T. e affissa agli albi pretori dei comuni interessati, atteso che la competenza regionale vale per gli impianti di tensione nominale sino a 150 kV (art. 94, secondo comma, d. lgs. n. 112 del 1998), mentre nella specie trattasi di impianto a 380 kV.<br />
Dal delineato quadro normativo di riferimento si evince, dunque, che, in applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione procedente aveva l’obbligo di comunicare personalmente, ai soggetti interessati, l’avvio del procedimento.<br />
Ciò nondimeno, ritiene il Collegio che il vizio dedotto nella specie non sussista, trovando applicazione il terzo comma dell’art. 8, citato, secondo cui qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.<br />
Occorre al riguardo premettere che il progetto di elettrodotto, di cui è causa, consistente nel collegamento tra due elettrodotti esistenti, inserito tra le opere a carattere strategico di cui alla legge obiettivo n. 443/2001, e cioè tra quelle “di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese” (cfr. art. 1), interessa un tratto di circa 9 km. e si svolge all’interno del territorio di due comuni.<br />
Più precisamente, il progetto, oltre a interessare i soggetti direttamente coinvolti dalla collocazione dei tralicci di sostegno della linea, interessa altresì tutti i residenti nelle zone che saranno attraversate dal passaggio delle linee elettriche.<br />
Anche tale pluralità di soggetti, infatti, in quanto titolari di posizioni giuridiche che a vario titolo possono legittimarne la partecipazione al procedimento amministrativo, sono destinatari della comunicazione personale di avvio del relativo procedimento.<br />
Infatti, all’interno della cerchia dei destinatari degli effetti diretti del provvedimento di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 241/90, si collocano anche i soggetti le cui proprietà sono attraversate dal passaggio delle linee elettriche ad alta tensione, sia sotto il profilo dell’oggettivo  pregiudizio ambientale, sia sotto quello della potenzialità nociva dell’impianto sul piano della tutela della salute; la loro posizione si differenzia da quella dei soggetti materialmente incisi dalla collocazione dei tralicci solo per l’imposizione della speciale servitù di elettrodotto che connota la peculiare soggezione di questi ultimi a fronte dei poteri di intervento e di manutenzione del gestore dell’impianto.<br />
Pertanto, sussistevano nella specie i presupposti di applicazione dell’art. 8, terzo comma, della legge n. 241/90, che prevede forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale, comunque idonee ad assicurare la partecipazione al procedimento, stabilite dall’amministrazione procedente (per il principio, cfr. Cons. St., IV,  3.5.2005 n. 2136).<br />
Nella fattispecie, sotto il profilo in esame, acquistano rilevanza le seguenti ulteriori circostanze:<br />
&#8211; nel corso del 2002, l’istanza di Terna s.p.a. è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, su due quotidiani nonché esposta all’albo pretorio dei due comuni interessati (doc. 6, 7, 8 e 9);<br />
&#8211; con lettera del 18 dicembre 2003, le società ricorrenti venivano informate della circostanza che Terna s.p.a. avrebbe realizzato una linea elettrica attraversando i terreni di proprietà, ivi indicati con i corrispondenti mappali, sui quali sarebbero sta<br />
&#8211; il procedimento autorizzativo, di cui si tratta, è stato preceduto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale, soggetto a sua volta alle forme di pubblicità previste dall’art. 8 della l.r.t. n. 68 del 1995, mediante deposito del relativo prog<br />
&#8211; di tale deposito è stata data notizia, il 14 ottobre 1997, su due quotidiani, uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale;<br />
Deve ritenersi, pertanto, che alle società  ricorrenti sia stata offerta la possibilità di conoscere il progetto di realizzazione dell’opera pubblica e di intervenire nel relativo procedimento.<br />
4 – Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) nonché dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, poiché l’amministrazione non avrebbe effettuato una valutazione comparativa tra tutte le possibili alternative progettuali, escludendo l’alternativa di un tracciato sotterraneo dell’elettrodotto lungo le strade esistenti.<br />
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.<br />
Com’è noto, il sindacato giurisdizionale sui progetti di opere pubbliche non può estendersi alla valutazione del merito delle soluzioni prescelte dalla pubblica amministrazione che costituiscono l’esito del complesso procedimento previsto dalla legge e in particolare della fase istruttoria affidata agli organi competenti.<br />
Va, invece, sottoposto a controllo del giudice la verifica della legittimità, anche sostanziale, dell’intera attività amministrativa con particolare riguardo, per quanto qui interessa, alla adeguatezza dell’attività istruttoria che deve sorreggere le scelte di merito in ordine alle soluzioni progettuali vagliate che possono ben essere sindacate sotto i profili della motivazione, della logicità e della correttezza dei presupposti.<br />
Nella fattispecie, come già precisato, la scelta del tracciato dell’elettrodotto è stata oggetto di apposita valutazione di impatto ambientale, operata dalla regione Toscana, che si è conclusa con provvedimenti che non sono stati contestati dalle parti ricorrenti.<br />
La procedura di v.i.a., che ha preceduto quella di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto su iniziativa di Terna s.p.a., ha avuto ad oggetto un determinato progetto di tracciato che non avrebbe potuto essere rimesso in discussione in sede di procedimento di autorizzazione.<br />
Né, in sede di v.i.a., risultano essere state presentate osservazioni da parte dei ricorrenti o di terzi, nonostante le formalità in tema di pubblicità dei relativi atti, osservate dall’amministrazione così come prescritte dalla legge (cfr. art. 8 della l.r.t. n. 68/1995).<br />
In concreto, la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 916 del 13.8.1998 (contenente la pronuncia di compatibilità ambientale) e quella n. 837 del 23.7.2001 (che ne ha prorogato di tre anni l’efficacia) non sono state impugnate dalle ricorrenti nonostante che sia gli atti del procedimento sia le deliberazioni conclusive siano stati ritualmente pubblicati nelle forme prescritte dalla legge.<br />
Nel parere favorevole acquisito in sede di v.i.a., in ordine al tracciato prescelto, subordinato al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni indicate dal Nucleo di valutazione dell’impatto ambientale, si legge, conclusivamente, che esso “salvaguarda maggiormente gli aspetti naturalistici e paesaggistici dell’area, pur mantenendo inalterata la lunghezza dell’elettrodotto”.<br />
La soluzione progettuale proposta da Terna è stata pertanto assentita, dopo espressa considerazione degli aspetti di compatibilità paesaggistica dell’opera con il territorio interessato e l’individuazione degli interventi di mitigazione ritenuti necessari.<br />
5 – Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 81 del d.p.r. n. 616/77, avendo il comune espresso parere negativo al tracciato in sede di Conferenza di servizi, nella quale non si sarebbe registrata la affermata unanimità dei soggetti ad essa partecipanti; in mancanza dell’intesa, si lamenta altresì la mancata previa sottoposizione del progetto dell’opera al Consiglio dei Ministri ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e la successiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Nella fattispecie, non essendosi perfezionata la procedura d’intesa Stato- Regione ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 383 (recante il regolamento che disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), è stata indetta una Conferenza di servizi, ai sensi del successivo art. 3.<br />
La norma prevede che, in mancanza di unanimità, si applichino le disposizioni di cui all’art. 81, quarto comma, del d.p.r. n. 616/77, il quale prevede una speciale procedura (con l’intervento del Consiglio dei Ministri e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) ove si debba procedere in difformità dagli strumenti urbanistici.<br />
Secondo quanto eccepito dalle parti resistenti, il parere negativo del comune non sarebbe stato recepito in sede di Conferenza di servizi, tenutasi il 30 luglio 2002, essendo stato esso formulato in violazione della procedura di cui al d.p.r. n. 383/94 e della legge n. 241/90.<br />
Infatti, il rappresentante del comune sarebbe intervenuto sprovvisto di delega consiliare (art. 3 del d.p.r. e 14 ter della legge, sopra citati); ciò nonostante, il parere sarebbe stato ugualmente acquisito a condizione che fosse ratificato dal consiglio comunale nel termine di trenta giorni di cui all’art. 11, comma 7, l. n. 340 del 2000; ciò non sarebbe avvenuto, atteso che la deliberazione della Giunta comunale 28 agosto 2002 sarebbe stata ratificata dal consiglio comunale solo il successivo 3 settembre 2002, e quindi oltre il termine previsto dalla legge.<br />
Pertanto, in base al comma 7 dell’art. 14 ter l. 241/90, l’assenso del comune doveva considerarsi acquisito, in assenza di una rituale e definitiva espressione di volontà dell’amministrazione nonché della notifica del motivato dissenso di questa ovvero dell’impugnativa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.<br />
Rileva il Collegio – secondo quanto emerge dagli atti di causa – che: a) l’assessore Gragnoli è intervenuto alla riunione della conferenza di servizi munito di delega sindacale; b) al termine della riunione gli è stato consegnato, <i>brevi manu</i>, il verbale della conferenza; c) la firma apposta per accettazione sulla minuta della nota di trasmissione del predetto verbale è palesemente coincidente con quella apposta in calce allo stesso (cfr. documenti prodotti dall’amministrazione delle Infrastrutture in data 27.7.2005 in ottemperanza all’ordinanza istruttoria emanata dal Tribunale).<br />
Stante la consegna materiale del verbale della conferenza al rappresentante dell’amministrazione, munito di delega sindacale, non rileva la mancata iscrizione al protocollo dell’ente della nota di trasmissione dell’amministrazione procedente ai fini della decorrenza del termine previsto dalla legge.<br />
La formulazione dell’art. 14 ter, comma 7, l. 241/90, come sostituito dall’art. 11 l. 340/2000, non comporta che “il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento” debba farsi necessariamente decorrere dall’acquisizione al protocollo dell’ente del verbale della conferenza di servizi.<br />
Laddove, come nella fattispecie, detto verbale sia consegnato al legittimo rappresentante dell’ente, intervenuto alla conferenza, può ritenersi acquisito dall’ente rappresentato, ai fini del decorrenza del termine entro cui deve intervenire l’espressione definitiva della volontà dell&#8217;amministrazione ovvero la notifica del proprio motivato dissenso, ovvero ancora l’impugnativa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.<br />
Sotto diverso profilo, il Collegio rileva altresì che, nell’ambito della Conferenza di servizi, il parere negativo espresso dal rappresentante del comune di Civitella Paganico non presenta natura urbanistica, bensì motivazioni di ordine sanitario.<br />
Come si evince dalla deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 3.6.2003, il parere sfavorevole sul progetto di variante del tratto di elettrodotto Suvereto – Montalto di Castro, è dettato dalla dichiarata esigenza di allontanamento del tracciato previsto dalle strutture poderali insistenti sull’area onde garantire “una distanza maggiore dalle abitazioni e dai poderi interessati al fine di evitare i riflessi negativi prodotti dai campi magnetici a persone e cose” (cfr. deliberazione citata).<br />
Tale esigenza, peraltro, è stata espressamente vagliata dal Nucleo di valutazione, in sede di v.i.a., e l’alternativa dello spostamento del tracciato è stata motivatamente esclusa (nel relativo parere, si precisa che già l’elettrodotto si trova a 180 metri dall’abitazione segnalata e che la modifica avrebbe comportato lo spostamento in quota della linea elettrica determinando sia il coinvolgimento di un settore più esteso e centrale del bosco, sia un maggiore  impatto visivo dell’opera: cfr. parere n. 24/98).<br />
Pertanto, sotto il profilo in esame, rileva che il parere negativo del comune in sede di Conferenza di servizi, nel merito già valutato nella procedura di v.i.a., non è dettato da ragioni di incompatibilità urbanistica bensì da preoccupazioni in ordine a fenomeni di inquinamento elettromagnetico derivanti dall’impianto.<br />
In tale contesto, non sembra viziata la decisione del Provveditorato alle opere pubbliche di ritenere concluso il procedimento e raggiunta l’intesa Stato – regione, ex art. 81 d.p.r. n. 616/77 e art. 2 d.p.r. 383/94; peraltro, tale specifico provvedimento non è neanche oggetto di espressa impugnazione delle ricorrenti né il vizio dedotto avrebbe effetto automaticamente caducante nei confronti dei provvedimenti censurati.<br />
6 – Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono che sarebbe mancata l’autorizzazione paesaggistica, atteso che quella rilasciata dalla regione Toscana in sede di procedura di v.i.a. (con deliberazione n. 916 del 13 agosto 1998), avendo validità quinquennale, risultava scaduta dal 9 settembre 2003; infatti, il decreto ministeriale dei approvazione dell’opera ha previsto che, prima dell’inizio dei lavori, “dovrà essere acquisito il rinnovo dell’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico”.<br />
Con il primo motivo aggiunto (sopra rubricato come ottavo motivo), si deduce, inoltre, che l’autorizzazione regionale con validità triennale rilasciata con la medesima deliberazione del 13 agosto 1998, contestualmente alla pronuncia di compatibilità ambientale, poi prorogata di altri tre anni (con deliberazione del 23 luglio 2001), era scaduta il 9 settembre 2004; pertanto, alla data di approvazione dell’opera pubblica, cessata l’efficacia temporale della pronuncia  di v.i.a., in assenza di una nuova autorizzazione o del rinnovo della precedente, la società Terna sarebbe decaduta dalla possibilità di portare a termine la costruzione dell’elettrodotto, né potrebbe valere il mero aggiornamento dello studio di impatto ambientale del 2004; inoltre, la realizzazione dell’elettrodotto non sarebbe più compatibile con il p.t.c. approvato dalla provincia di Grosseto nel 1999.<br />
Conseguentemente, sarebbero illegittimi il decreto ministeriale ed il successivo decreto prefettizio impugnati, per sopravvenuta inesistenza del necessario presupposto, in mancanza di una pronuncia di v.i.a. valida ed efficace fino al completamento dell’opera.<br />
Replica la difesa di Terna che il comune di Civitella Paganico ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 151 d. lgs n. 490/99, con deliberazione del 4 febbraio 2002; sul motivo aggiunto, controparte eccepisce, in rito, che si tratterebbe di un vizio attinente non alla validità dell’atto impugnato, bensì alla sua efficacia e, pertanto, la censura apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario; nel merito, la norma (art. 18 della l.r.t. n. 79 del 1998) non imporrebbe che i lavori siano terminati nel termine di efficacia della v.i.a, ma solo che, entro il predetto termine, il progetto sia realizzato, e cioè che esso sia portato a compimento nelle sue linee essenziali, pena l’irragionevolezza della disciplina regionale ove interpretata nel senso sostenuto dalle ricorrenti.<br />
In ordine al motivo con cui si deduce la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, si osserva che, su richiesta di Terna s.p.a., riferita ai due progetti aventi ad oggetto, il primo, il collegamento tra gli elettrodotti esistenti, il secondo, la variante nel tratto dell’elettrodotto “Suvereto – Montalto di Castro”, il comune ha rilasciato un’unica autorizzazione, ai sensi dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99, non limitata al solo intervento di variante, come si evince dall’allegato parere favorevole del Collegio di cui alla l.r.t. 52/99, il quale reca come oggetto dell’intervento sia il previsto collegamento sia la variante al predetto percorso; sulla predetta autorizzazione la competente Soprintendenza non ha ritenuto di esercitare la prevista facoltà di annullamento (cfr. doc. 42 e 43 prodotti dalla resistente).<br />
Pertanto, con l’intervento delle autorità competenti in materia di nulla osta paesaggistico (amministrazione comunale e, in seconda istanza, autorità statale), risulta rilasciato il titolo autorizzatorio richiesto, con riferimento all’intero intervento progettato.<br />
Tanto basta per ritenere infondato il motivo in esame.<br />
Invero, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della regione, nell’ambito della procedura di v.i.a., scaduta dopo cinque anni, analoga autorizzazione, ai sensi dell’art. 151 d. lgs. 490/99, risulta rilasciata dal comune, quale organo competente in base alla disciplina regionale, sulla domanda di autorizzazione formulata da Terna s.p.a. agli effetti della l.r.t. 2.11.1979 n. 52 (recante sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali), previo parere favorevole del collegio di cui alla l.r.t. 52/99 (cfr. doc. 42 dalla medesima prodotto).<br />
Pertanto, sia alla data del provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell’opera sia a quella dell’autorizzazione all’occupazione dei terreni, stante la sua efficacia quinquennale, sussisteva il nulla osta paesaggistico.<br />
Né rileva che lo stesso decreto ministeriale impugnato preveda il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica.<br />
Esso, infatti, richiama la deliberazione regionale del 13 agosto 1998 che prevedeva che la stessa amministrazione regionale potesse rilasciare sia la pronuncia di compatibilità ambientale sia il nulla osta paesaggistico (ex art. 13, terzo comma, l.r.t. 68/1995).<br />
La legge regionale citata (recante norme per l’applicazione della v.i.a.) è stata, peraltro, abrogata dalla successiva l.r.t. n. 79 del 1998, che non ha più previsto analoga competenza della regione.<br />
In ordine all’altro motivo dedotto (primo motivo aggiunto), si osserva, preliminarmente,  che esso non è configurabile, neanche in astratto, come vizio degli atti impugnati, posto che (come sostenuto dalle stesse ricorrenti) l’autorizzazione regionale sarebbe scaduta il 9 settembre 2004 e cioè in epoca successiva alla data di emanazione degli atti impugnati, emessi in costanza di autorizzazione valida ed efficace.<br />
Nella ipotizzata illegittimità conseguente al venir meno dell’efficacia del titolo autorizzatorio prima della conclusione dei lavori avrebbe potuto ravvisarsi un vizio del decreto ministeriale di autorizzazione alla costruzione dell’opera, il quale ha espressamente previsto che i lavori fossero condotti a termine entro quindici mesi dalla data della sua emanazione, ovvero entro  il mese di aprile 2005. e cioè dopo la scadenza della pronuncia di v.i.a.<br />
Il decreto ministeriale non è stato, tuttavia, censurato sotto lo specifico profilo in esame.<br />
Infine, quanto alla compatibilità dell’opera con il p.t.c. approvato nel 1999, sarebbe sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo cui, in base agli artt. 87 e 88 del d.p.r. n. 616 del 1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche e non necessitano di variante urbanistica potendo i relativi progetti essere eseguiti anche in difformità dalle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con la regione (Cons. St., IV, 3.5.2005 n. 2136; Tar Toscana, I, 5.5.2003  n. 1494).<br />
In ogni caso, la stessa regione Toscana, dopo aver imposto una variante al tracciato recepita da Terna s.p.a. in sede di presentazione del progetto definitivo, ha confermato che le prescrizioni imposte risultano rispettate e che in rapporto agli strumenti di pianificazione urbanistica (p.t.c. provinciale e p.r.g. comunale) non sussistono ragioni ostative alla realizzazione dell’intervento (cfr. nota del dipartimento del ministero delle Infrastrutture del 25.2.2003, che richiama la nota della regione n. 104 del 10.1.2003, prodotta da Terna come doc. 26).<br />
7 – Il secondo motivo aggiunto (sopra rubricato come nono), con cui si deduce che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe stata emessa in assenza della prevista autorizzazione paesaggistica, è identico al quarto motivo, già esaminato e respinto per le ragioni esposte.<br />
8 – Il quinto motivo, con cui si deduce l’incompetenza del Prefetto nell’adozione del decreto di occupazione d’urgenza, è palesemente infondato.<br />
L’attribuzione della competenza ai dirigenti degli enti locali, stabilita dall’art. 107 del t.u. sugli enti locali (d.p.r. 267/2000), riguarda, evidentemente, le opere pubbliche la cui approvazione ed esecuzione spetta ad essi; non quelle, come l’elettrodotto in questione, che sono comprese nell’ambito delle rete di trasmissione nazionale e che sono realizzate nell’interesse del gestore di detta rete (cfr. decreto ministeriale impugnato).<br />
9 – Altrettanto infondato è il sesto motivo, con si deduce il vizio di omessa indicazione dei beni da espropriare.<br />
In particolare, la particella 23 del foglio 165, di proprietà della società civile Paganico, alla quale la censura è riferita, alla data di proposizione del ricorso non risulta essere stata oggetto della impugnata occupazione d’urgenza, essendo interessata solo dal passaggio dei cavi aerei (cfr. quanto dedotto in memoria 5.3.2005 dalla resistente e non contestato dalle ricorrenti).<br />
Essa è stata, peraltro, oggetto di un successivo decreto, solo ai fini dell’imposizione della servitù di elettrodotto.<br />
10 – Palesemente infondato appare anche il settimo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduce, del tutto genericamente, che i provvedimenti impugnati comporterebbero un’implicita revoca dell’autorizzazione a svolgere attività agrituristica da parte delle ricorrenti.<br />
Non solo non risulta provata alcuna incompatibilità tra la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto, da una parte, e lo svolgimento dell’agriturismo, dall’altra; l’opera, al contrario, è stata progettata in modo da garantirne la compatibilità ambientale e paesaggistica, come emerge dalla pronuncia in sede di v.i.a. e dalle prescrizioni  imposte al fine di ridurne l’impatto anche in  fase di costruzione.<br />
11 – Con il decimo motivo e l’undicesimo , le ricorrenti censurano il decreto prefettizio di asservimento, impugnato con i motivi aggiunti proposti ex lege 205/2000, per violazione dell’art. 121 del r.d. n. 1775/1933 ed eccesso di potere, sotto vari profili, nella parte in cui si autorizza Terna s.p.a. a sfrondare, capitozzare o abbattere integralmente, in qualunque tempo e senza preavviso, quelle piante che, a suo esclusivo giudizio, possono pregiudicare l’esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto.<br />
I motivi sono infondati.<br />
In base all’art. 121, citato, la servitù conferisce all’utente il diritto di tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità di conduttori aerei, possano causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture; a tale scopo, è previsto che il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti possa accedere lungo il tracciato delle condutture per compiere i lavori necessari.<br />
Il secondo comma della norma stabilisce che l’impianto e l’esercizio delle linee elettriche devono essere eseguiti in modo da arrecare il minor pregiudizio al fondo servente; non prevede, peraltro, che tale principio del minimo aggravio sia assistito anche dalla previa comunicazione dell’esecuzione di interventi potenzialmente pregiudizievoli.<br />
Trattandosi, ordinariamente, di attività di manutenzione connessa al funzionamento della linea elettrica, eventuali ritardi dovuti alla necessità di preavvertire i proprietari potrebbero pregiudicarne la tempestività.<br />
In ogni caso, il concreto esercizio dei poteri che la legge riconosce al gestore dell’elettrodotto si riferisce alla fascia dei terreni asserviti ed è correlato all’obbligo di manutenzione dei medesimi con conseguente incompatibilità di piante di alto fusto, coltivazioni e piantagioni. <br />
D’altra parte, le ditte potranno usare le zone soggette a servitù compatibilmente con la presenza delle condutture (cfr. decreto impugnato).<br />
Lo stesso decreto di asservimento prevede, infine, che ogni eventuale danno, che possa essere cagionato da riparazioni straordinarie o di carattere eccezionale, sarà liquidato da Terna s.p.a.<br />
Nella fattispecie, come emerge dalla documentazione prodotta dalle stesse ricorrenti (depositata il 18 maggio 2005), il corridoio corrispondente al passaggio della linea elettrica è stato liberato previo taglio degli alberi che interferivano con il tracciato; le relative operazioni sono state effettuate alla presenza di un rappresentante della ditta proprietaria.<br />
Dal momento in cui la linea è in esercizio (e cioè dal febbraio 2005, come attestato da Terna s.p.a.), i poteri riconosciuti dalla legge saranno esercitati in base alle esigenze di manutenzione della linea e non richiederanno l’abbattimento di ulteriori piante di alto fusto, bensì solo il taglio tempestivo di piante che crescendo potrebbero interferire con le condutture.<br />
Per tale ragione, il decreto di asservimento impugnato non prevede espressamente alcuna facoltà di abbattere ulteriori alberi, come paventato dalle ricorrenti (che solo <i>in parte qua</i> hanno censurato il decreto di asservimento).<br />
12 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati. <br />
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>respinge</b> e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 8 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 dic. 2005<br />
Firenze, lì 29 dic. 2005</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8984/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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