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	<title>8983 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8983 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8983/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8983</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; S. Romano Est. P. Maffei (Avv. G. Montanara) contro l’Università degli Studi di Siena (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di F. Mancuso (Avv. M. Montini) e I. Del Bagno (Avv. O. Abbamonte) il giudizio sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8983/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8983/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> P. Maffei (Avv. G. Montanara) contro l’Università degli Studi di Siena (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di F. Mancuso (Avv. M. Montini) e I. Del Bagno (Avv. O. Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>il giudizio sulla maturità scientifica e globale del candidato non comporta una valutazione analitica dei suoi titoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Commissione &#8211; Valutazione delle opere &#8211; Investe la produzione complessiva di ciascun candidato &#8211; Giudizio sulla maturità scientifica e globale &#8211; Valutazione analitica dei titoli dei candidati – Non è necessaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In un sistema concorsuale che prescinde da parametri numerici e non comporta attribuzione di punteggi per ciascun titolo, la valutazione delle opere investe la produzione complessiva di ciascun candidato ed il giudizio sulla maturità scientifica e globale tiene conto di tutte le circostanze e pertanto non è necessaria una valutazione analitica dei titoli dei candidati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
S E N T E N Z A<br />
</b></i><br />
sul ricorso <b>n. 894/2005</b> proposto da<br />
<b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>MAFFEI PAOLA </b>rappresentata <br />
e difesa dall’ avv. Giuseppe Montanara del foro di Roma ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Valerio Valignani in Firenze, viale Matteotti n. 25;<br />
<i><b></p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA<i></b></i>, in persona del Rettore pro-tempore, <br />
<B>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA</B>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</i>MANCUSO FULVIO, <i></b></i>rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Montini ed elettivamente domiciliato in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;<b><br />
DEL BAGNO ILEANA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliata in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, presso lo studio dell’avv. M. Montini;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>della relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato del settore scientifico disciplinare IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno” nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena, in data 21 marzo 2005, con la quale sono stati dichiarati idonei i candidato Fulvio Mancuso e Ileana Del Bagno; nonché del decreto di approvazione degli atti della procedura emesso dal Rettore in data 21 marzo 2005; nonché dei verbali della procedura e dei giudizi della commissione, compresi gli atti di elezione. Formazione, composizione ed insediamento della stessa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, nonché di Fulvio Mancuso e Ileana Del Bagno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 novembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Montanara, l’avv. D.Iaria delegato da M.Montini e l’avv. E.Cuoco delegato da O.Abbamonte;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
F A T T O</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Ricercatrice confermata di Storia del Diritto italiano nell’università di Siena, presentata domanda di ammissione alla procedura comparativa indetta con bando di concorso del 29.6.2004, la dr. Maffei Paola ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, dopo esser stata giudicata inidonea a coprire il ruolo di professore associato nella medesima Università.<br />
Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1) omessa valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati, nonché dell’attività prestata presso gli Atenei di appartenenza e presso gli enti di ricerca;<br />
2) valutazione operata in base a criteri non previsti da alcun testo normativo e non richiamati fra gli elementi valutativi; omessa valutazione nel merito dei lavori presentati dalla ricorrente, di almeno pari dignità ed estensione di quelli presentati dai due candidati dichiarati idonei;<br />
3) travisamento, insufficiente motivazione, contraddittorietà dei giudizi individuali espressi dai componenti la commissione;<br />
4) incongruità tra la valutazione positiva, in relazione alla discussione dei titoli ed alla prova didattica, e il giudizio finale e l’attribuzione del punteggio; difetto di motivazione;<br />
5) apoditticità dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Anche i soggetti controinteressati, dichiarati idonei nella medesima procedura di valutazione comparativa, hanno chiesto la reiezione del ricorso, previa pronuncia di inammissibilità, per tardività e per carenza di interesse, delle censure dirette avverso i giudizi riguardanti i candidati Del Bagno e Mancuso, nonché di inammissibilità per omessa impugnazione del bando, per quanto riguarda il requisito della continuità temporale della produzione scientifica, e di inammissibilità della censura relativa ai giudizi espressi in ordine alla prova didattica.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
1 – Nel ricorso avverso gli atti della procedura valutativa per il reclutamento  di un professore associato, la ricorrente deduce, con il primo  motivo, che la commissione giudicatrice avrebbe omesso di valutare l’attività didattica svolta dai candidati, nonché l’attività prestata presso gli Atenei di appartenenza e presso gli enti di ricerca, in violazione dell’art. 9 del bando di concorso e degli stessi criteri formulati dalla commissione; avrebbe omesso altresì di valutare il diploma post-universitario ottenuto dalla ricorrente ed attinente al raggruppamento disciplinare del concorso, nonché il titolo di dottore di ricerca.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Dal contenuto dei verbali della commissione giudicatrice emerge che sono state espresse valutazioni, formulate sia nei giudizi individuali sia in quelli collegiali, con riguardo ai titoli didattici presentati dai candidati.<br />
Con specifico riferimento alla ricorrente, sono stati apprezzati positivamente i titoli didattici sia dai singoli componenti la commissione sia dal plenum, all’unanimità.<br />
La censura, pertanto, è infondata in fatto; peraltro, essa, di per sé, non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente, che ha invece ricevuto un giudizio negativo sia in relazione ai titoli scientifici sia in relazione alla prova didattica, con conseguente punteggio finale pari a zero.<br />
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto occasione di affermare che, ancorché il giudizio di idoneità a professore associato  debba essere basato sulla contestuale valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato  e dell’attività didattica attestata dalla facoltà di appartenenza, il tenore negativo di uno dei due profili giustifica e, anzi, impone un giudizio in termini di inidoneità, non essendo consentito alla commissione effettuare una sorta di compensazione tra i due elementi di valutazione (Cons. St., VI, 7.5.2004 n. 2815).<br />
Nella fattispecie, la ricorrente ha riportato un giudizio negativo con riferimento sia ai titoli scientifici sia alla prova didattica.<br />
Pertanto, l’inidoneità consegue, <i>ex se</i>, senza possibilità di alcuna comparazione tra gli altri elementi di valutazione.<br />
Afferma la giurisprudenza che, nei giudizi di idoneità a professore associato, l’attività didattica non può rappresentare da sola un elemento sufficiente a compensare la valutazione negativa in ordine agli scritti scientifici, essendo necessario il possesso contestuale dell’idoneità sia sotto il profilo didattico sia sotto quello scientifico,   con la conseguenza che in mancanza di uno di essi l’idoneità non può essere conseguita, senza che sia necessaria una specifica motivazione della commissione in ordine alla prevalenza dell’elemento negativo su quello positivo (Cons. St., VI, 14.11.2003 n. 7290).</p>
<p>2 – Con il secondo motivo, si deduce che nella valutazione dei titoli scientifici la commissione avrebbe operato in base a criteri non previsti da alcun testo normativo e non richiamati fra gli elementi valutativi; inoltre, non avrebbe valutato nel merito i lavori presentati dalla ricorrente, da ritenere di almeno pari dignità ed estensione di quelli presentati dai due candidati dichiarati idonei, mentre avrebbe adoperato l’unico parametro del numero di pagine, nel caso della ricorrente ritenuto insufficiente.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Secondo la valutazione collegiale della commissione, che sintetizza i giudizi formulati dai singoli commissari, non può essere espresso un giudizio complessivamente positivo sulla candidata atteso che la sua produzione scientifica, non priva di rigore metodologico e sostanzialmente congruente con le discipline del settore scientifico disciplinare, non appare sufficiente né per dimensioni e innovatività di risultati né per maturità non avendo ancora prodotto un convincente lavoro storico giuridico di pieno taglio monografico (cfr. doc. 12).<br />
Pertanto, sia il plenum del collegio sia i singoli componenti hanno esaminato nel merito la produzione scientifica della ricorrente, ritenendola insufficiente sia per innovatività (in base al parametro previsto dall’art. 9 del bando) sia per dimensioni, nonché per non essersi tradotta in un tipico lavoro storico-giuridico di carattere monografico.<br />
Ne consegue l’infondatezza della censura in esame, essendo stata condotta, da parte della commissione giudicatrice, una valutazione, sotto il profilo qualitativo e non meramente quantitativo, dei titoli scientifici prodotti dalla candidata, in quanto tale attinente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all’organo competente.<br />
Nella parte in cui si deduce anche un profilo di illegittimità per disparità di trattamento tra la valutazione dei titoli della ricorrente e quella dei candidati controinteressati, il motivo è anche inammissibile, poiché il giudizio di idoneità a professore associato ha carattere assoluto e individuale, esprimendo la valutazione della commissione giudicatrice sull’idoneità del singolo candidato a svolgere le relative funzioni, al di fuori da ogni valutazione comparativa con gli altri aspiranti (Cons. St., VI, 14.11.2003 n. 7290).</p>
<p>3 – Con il terzo motivo, si deduce: che la commissione non avrebbe valutato tutti i lavori della ricorrente ed avrebbe ritenuto caratterizzata da discontinuità la relativa produzione scientifica; che i giudizi individuali positivi sarebbero illogicamente confluiti in una valutazione “non complessivamente positiva”; che non sarebbe stata adeguata la durata delle sedute della commissione giudicatrice.<br />
Il motivo è, complessivamente, infondato.<br />
In ordine al primo profilo, si osserva che la commissione ha sinteticamente richiamato la produzione scientifica di ogni candidato, valutando solo i lavori ritenuti degni di maggiore attenzione, in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessaria la complessiva valutazione dell’attività scientifica dei candidati, senza che ciò implichi un’analitica disamina di tutte le pubblicazioni presentate (Cons. St., VI, 3.1.2000 n. 6).<br />
In particolare, in un sistema concorsuale che prescinde da parametri numerici e non comporta attribuzione di punteggi per ciascun titolo, la valutazione delle opere investe la produzione complessiva di ciascun candidato ed il giudizio sulla maturità scientifica e globale tiene conto di tutte le circostanze: ne consegue la non necessità di una valutazione analitica dei titoli dei candidati ( Tar Toscana, I, 11.6.2003 n. 2348).<br />
In base al giudizio collegiale della commissione, non può essere espresso un giudizio complessivamente positivo sulla candidata atteso che la sua produzione scientifica, non priva di rigore metodologico e sostanzialmente congruente con le discipline del settore scientifico disciplinare, non appare sufficiente né per dimensioni e innovatività di risultati né per maturità non avendo ancora prodotto un convincente lavoro storico giuridico di pieno taglio monografico.<br />
In ordine al richiamato carattere di discontinuità della produzione della ricorrente, basta rilevare che il suo ultimo lavoro risale al 1994 e che, nei dieci anni successivi, non risulta prodotto alcun altro lavoro scientifico a carattere monografico.<br />
Del resto, lo stesso bando di concorso impone (all’art. 9, punto e) che debba essere valutata la “continuità temporale della produzione scientifica”; né sul punto in questione il bando è stato impugnato dalla ricorrente.<br />
Circa il secondo profilo dedotto con il motivo in esame, si osserva, preliminarmente, che i giudizi dei singoli membri della commissione giudicatrice debbono necessariamente confluire nell’unico giudizio collegiale, destinato ad assorbirli non attraverso una loro meccanica sommatoria bensì mediante un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare o correggere la valutazione già espressa nel confronto con  quella degli altri commissari (Tar Lazio, III, 6.2.2002 n. 833; Cons. St., VI, 3.11.1999 n. 1702).<br />
Proprio perché l’iniziale giudizio individuale dei singoli commissari non ha una sua autonoma e definitiva rilevanza, la formulazione finale è riservata all’esame collegiale, nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri della commissione (Tar Toscana, I, 24.5.2004 n. 1490).<br />
Quanto all’ultimo profilo dedotto, la giurisprudenza ha affermato che non sono sindacabili, in sede di legittimità, i tempi dedicati dalla commissione alla valutazione dei candidati, non essendo possibile di norma un computo presuntivo né stabilire quale sia il tempo dedicato alla considerazione delle singole posizioni (Cons. St., VI, 27.4.1999 n. 534).</p>
<p>4 – Con il quarto ed il quinto motivo, la ricorrente deduce vari profili di illegittimità degli atti impugnati, individuandoli nell’asserita illogicità e contraddittorietà dei rilievi circa i difetti di approfondimento tecnico-giuridico segnalati dalla commissione, nella disparità di trattamento tra i giudizi espressi, da una parte, sulla ricorrente e, dall’altra, nei confronti di altri candidati (Mancuso e Del Bagno); nei giudizi in ordine alla contestata mancanza di innovatività dei lavori scientifici della ricorrente.<br />
Le censure sollevate sono, in parte, inammissibili, in quanto dirette a contestare nel merito le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice, sopra tutto in ordine al contenuto dei lavori scientifici presentati dalla ricorrente.<br />
Ciò è bene evidenziato dalle stesse valutazioni formulate in ricorso relative alla pretesa risonanza internazionale dell’opera “Tabula picta”, alla circostanza che essa sarebbe stata “copiata” nel volume, edito in Francia, di un’altra studiosa (il che di per sé dimostrerebbe l’apoditticità dei giudizi formulati dalla commissione), alle recensioni dell’opera su riviste specializzate.<br />
Quanto ai rilievi circa i difetti di approfondimento tecnico-giuridico espressi dalla stessa commissione, la ricorrente ne contesta la fondatezza esaminando l’argomento proposto (“Aspetti sistematici dell’umanesimo giuridico”) che, a suo avviso, “non richiedeva di entrare nel vivo dei singoli aspetti teorici attinenti ad istituti giuridici, ma doveva limitarsi a fornire una panoramica del movimento di pensiero manifestatesi nella sistematizzazione del diritto romano”.<br />
Sul punto &#8211; esclusa l’ammissibilità della censura di disparità di trattamento tra i candidati, per le ragioni già esposte – si osserva che, per espressa previsione del bando (art. 4) il posto di professore associato, di cui trattasi, concerneva la “Storia del Diritto medievale e moderno”, e doveva avere ad oggetto “lo studio degli istituti e delle dottrine giuridiche in età medievale e moderna, con particolare riferimento al nesso tra la storia della scienza e del diritto nonché tra la storia del diritto sostanziale e del diritto processuale”.<br />
Pare evidente, alla luce della <i>lex specialis</i>, senza entrare nella sfera delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, che non possa essere qualificato come illegittimo, sotto il profilo considerato, il giudizio secondo cui la trattazione dei motivi strettamente giuridici, oltre che storici, che hanno connotato la scuola dell’umanesimo giuridico, avrebbe dovuto caratterizzare la prova didattica sostenuta dalla ricorrente.<br />
Tale valutazione si riscontra in tutti i giudizi espressi dai singoli componenti della commissione e, infine, nel giudizio collegiale conclusivo, secondo cui la candidata ha dimostrato “buona conoscenza degli aspetti filologici, ma minore sensibilità ai profili storico-giuridici”.</p>
<p>5 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. <br />
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>respinge</b> e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 8 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 dic. 2005<br />
Firenze, lì 29 dic. 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-12-2005-n-8983/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2005 n.8983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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